Circolare Tax n. 3/2016 Legge di Stabilità 2016 Novità in tema di

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Circolare Tax n. 3/2016 Legge di Stabilità 2016 Novità in tema di
Circolare Tax n. 3/2016
Legge di Stabilità 2016
Novità in tema di Welfare aziendale
Milano, 29 gennaio 2016
Lexalia è uno Studio Legale e Tributario indipendente, con sede a Milano, composto da
avvocati e dottori commercialisti. Lo Studio offre un’ampia gamma di servizi di consulenza legale e fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare
che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori del diritto degli affari
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Con la presente si illustrano i principali incentivi aziendali di welfare, così come modificati dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) che posso essere
messi a disposizione dei lavoratori dipendenti.
Tali “incentivi” integrano quanto già disciplinato dall’art. 51 del T.U.I.R. in materia di
benefit aziendali.
Per ogni tipologia di “strumento” sono stati indicati i principali vantaggi fiscali in capo al
dipendente oltre che al trattamento fiscale in capo al datore di lavoro.
1.
Servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria,
assistenza sociale o culto
Il nuovo art. 51, comma 2, lettera f) del T.U.I.R. prevede che ai fini della determinazione
del reddito di lavoro dipendente non concorrono a formare il reddito “l’utilizzazione delle
opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità
di cui al comma 1 dell’art. 100”.
I servizi offerti dal datore di lavoro sulla base dell’articolo sopracitato devono necessariamente rispondere a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, e
sanitaria o culto.
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, rientrano in suddette categorie i seguenti
servizi:
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Iscrizione gratuita a circoli sportivi e ricreativi;
-
Acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo;
-
Iscrizione a corsi di lingua all’estero o in Italia con scopo extraprofessionale;
-
Acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti per eventi sportivi ovvero abbonamenti a spettacoli teatrali;
-
Iscrizione a corsi/lezioni non inerenti all’attività lavorativa;
-
Utilizzo di strutture sanitarie per check-up medico tramite il ricorso a strutture interne o anche tramite strutture esterne all’azienda.
Trattamento fiscale in capo al dipendente
Per ottenere una totale detassazione in capo al dipendente, nonché l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, è necessario che tali servizi siano rivolti alla generalità
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dei dipendenti o a categorie di essi1, previa sottoscrizione di un accordo aziendale o territoriale di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/20152.
Non rientra in tale regime di detassazione il rimborso da parte del datore di lavoro della
spesa direttamente sostenuta dal dipendente per l’acquisto di uno dei servizi di sopra.
Trattamento fiscale in capo al datore di lavoro
In capo al datore di lavoro, ovvero ai fini del reddito d’impresa, si applica il comma 1
dell’art. 100 del T.U.I.R.: “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità
di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.
2.
Rimborso delle rette scolastiche e delle altre spese d’istruzione e servizi integrativi
L’art. 51, comma 2, lettera f) bis prevede che ai fini della determinazione del reddito di
lavoro dipendente non concorrono a formare il reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad
essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
A differenza di quanto previsto per gli incentivi di cui al punto precedente, oltre all’erogazione di servizi e prestazioni, sono agevolabili anche le somme di denaro erogate a
titolo di anticipo/rimborso delle spese di istruzione sostenute dal dipendente per il coniuge, figli e familiari relativamente a:
-
Iscrizione a rette per la frequenza di asili nido, scuole materne, scuole elementari,
etc., compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
-
Borse di studio ovvero premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale, nonché elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di
un’attività di studio o di formazione (Circ. M.F. n. 238/E/2000);
-
Frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali.
Trattamento fiscale in capo al dipendente
Per ottenere una totale detassazione in capo al dipendente, nonché l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, è necessario che tali servizi siano rivolti alla generalità
dei dipendenti o a categorie di essi, previa sottoscrizione di un accordo aziendale o territoriale di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 o per atto volontario.
Per “categorie di dipendenti” non si deve necessariamente intendere le categorie previste dall’art. 2095 del Codice
Civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai) ma possono identificarsi classi di dipendenti che hanno determinate caratteristiche comuni, vale a dire che si trovano in una stessa condizione. Tale precisazione è da ritenersi valida ogni
qualvolta, nel presente documento, si faccia riferimento alla locuzione “categorie di dipendenti”.
2 […] per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
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Come si evince dalla lettura della norma, si possono riscontrare due particolari pregi:
-
L’agevolazione non riguarda solo i servizi messi a disposizione dei familiari dei
dipendenti ma anche le somme rimborsate;
-
Il titolo di concessione è libero ovvero l’agevolazione può dipendere sia da un atto
volontario del datore di lavoro sia da un contratto o accordo di natura collettiva/sindacale).
Trattamento fiscale in capo al datore di lavoro
Il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro previsto per questo tipo di agevolazione,
considera le spese per i servizi e per le prestazioni erogate (o le somme rimborsate/anticipate) come costi interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Ai fini della predetta deducibilità, è buona norma per il datore di lavoro:
-
Conservare idonea documentazione che comprovi l’avvenuta spesa da parte del dipendente dei servizi di cui all’art. 51, comma 2, lettera f) bis;
-
Accertarsi che tali somme rimborsate/anticipate al dipendente non vengano rimborsate anche da terzi (e.g. assicurazioni ovvero datore di lavoro dell’altro coniuge);
-
Conservare adeguata documentazione che evidenzi il grado di parentela dell’utilizzatore di uno dei servizi di cui all’art. 51, comma 2, lettera f) bis (e.g. stato di famiglia).
3.
Rimborso o pagamento dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
L’art. 51, comma 2, lettera f) ter del T.U.I.R., così come inserita dall’art. 1, comma 190
della L. n. 208/2015, prevede che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente non concorrono a formare il reddito “le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei
servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12”.
Come si evince dalla lettura della norma, l’agevolazione non riguarda solo i servizi messi
a disposizione dei familiari anziani o non autosufficienti dei dipendenti, ma è ammessa
anche per le somme rimborsate per il pagamento dei suddetti servizi da parte dei lavoratori dipendenti.
Trattamento fiscale in capo al dipendente
Per ottenere una totale detassazione in capo al dipendente, nonché l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, è necessario che tali servizi siano rivolti alla generalità
dei dipendenti o a categorie di essi, previa sottoscrizione di un accordo aziendale o territoriale di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
Trattamento fiscale in capo al datore di lavoro
Il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro previsto per questo tipo di agevolazione,
considera le spese per i servizi e per le prestazioni erogate (o le somme rimborsate/anticipate) come costi interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Ai fini della predetta deducibilità, è buona norma per il datore di lavoro:
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-
Conservare idonea documentazione che comprovi l’avvenuta spesa da parte del dipendente dei servizi di cui all’art. 51, comma 2, lettera f) ter;
-
Accertarsi che tali somme rimborsate/anticipate al dipendente non vengano rimborsate anche da terzi (e.g. assicurazioni ovvero datore di lavoro dell’altro coniuge);
-
Conservare adeguata documentazione che evidenzi il grado di parentela dell’utilizzatore di uno dei servizi di cui all’art. 51, comma 2, lettera f) bis (e.g. stato di famiglia).
4.
Premi di produttività concessi ai dipendenti
L’art. 1, commi da 182 a 191, della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto come agevolazione in favore dei dipendenti una tassazione agevolata per le somme ad essi corrisposte
a titolo di premio di risultato collegato ad incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione; tali premi devono essere corrisposti nel periodo compreso tra
l’01/01/2016 e il 31/12/2016.
Trattamento fiscale in capo al dipendente
In capo al dipendente tali premi di produttività potranno essere assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%.
Per usufruire di questa agevolazione, devono necessariamente essere rispettati i seguenti
limiti:
-
I premi di produttività devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, tranne che per la categoria “dirigenti”, che nell’esercizio 2015 hanno
percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro 50.000;
-
L’importo massimo del premio di produttività in denaro deve essere di Euro 2.000
lordi per ciascun dipendente oppure di Euro 2.500 lordi per ciascun dipendente se
concessi a lavoratori “coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro”3.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 184 della Legge di Stabilità 2016, al dipendente è
concessa la facoltà di rinunciare (in forma scritta) all’eventuale premio di produttività in
denaro erogato dal datore di lavoro, ricevendo in sostituzione i servizi di welfare aziendale di cui all’art. 51 comma 2 e comma 3 ultimo periodo.
In questa seconda ipotesi, i servizi erogati nei limiti di limiti di Euro 2.000/2.500, non
concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Trattamento fiscale in capo al datore di lavoro
Il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro previsto per questo tipo di agevolazione,
considera i premi produttività e le spese per i servizi e per le prestazioni erogate come
costi interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Per la piena operatività delle suddette disposizioni (art. 1, commi 182-191), la Legge di
Stabilità 2016 ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale, al fine di stabilire
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Entro il 29/02/2016 dovrà essere emanato un Decreto Interministeriale nel quale verranno stabiliti gli aspetti operativi
circa i criteri di misurazione dei premi di produttività e la definizione di lavoratori coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro.
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i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione.
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La presente Circolare4 ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di
conseguenza, non costituisce un parere legale e/o fiscale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una specifica consulenza legale o fiscale.
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