La crescente attualità della materia concorsuale, dovuta all`attuale
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La crescente attualità della materia concorsuale, dovuta all`attuale
Eros Ruffoni Matricola n. 1005875 La transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare La crescente attualità della materia concorsuale, dovuta all’attuale periodo di crisi economica, ha incrementato l’interesse dei commentatori per le soluzioni concordate alla crisi d’impresa alternative a quelle fallimentari. Accanto a questo interesse sempre crescente, si è sviluppato negli ultimi anni un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo all’istituto della transazione fiscale, istituto che rappresenta il punto di unione fra l’annoso dibattito sul tema dei rapporti Fisco-contribuente e le procedure di soluzione concordata della crisi d’impresa. L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 182 ter l. fall. ed è stato introdotto con la riforma del diritto fallimentare del 2006 a sostituzione di un precedente e similare istituto, introdotto nel 2002 con lo scopo di evitare il fallimento di una nota società calcistica della capitale. La proposta di transazione fiscale può essere presentata unicamente nella domanda di concordato preventivo o nelle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione dei debiti e può occuparsi sia dei debiti tributari che di quelli contributivi. Per addivenire ad un accordo transattivo il contribuente dovrà presentare la proposta di transazione secondo le regole previste dalla legge fallimentare e dai regolamenti dei singoli Uffici, attendere l’esito di un complesso iter burocratico-valutativo e soltanto dopo che l’Ufficio avrà effettuato i controlli sulle entità del debito e sulla convenienza della proposta si potrà addivenire alla conclusione della transazione. All’interno di questo articolato meccanismo si inseriscono tutti i numerosi conflitti interpretativi che si sono succeduti nel corso della vita, seppur breve, dell’istituto in questione, volti a colmare a livello interpretativo le lacune dispositive lasciate dal legislatore. Dopo aver descritto le caratteristiche generali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti e aver affrontato il delicato rapporto della transazione fiscale con la regola generale di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, l’elaborato si è concentrato sulle peculiari caratteristiche dell’istituto e sui conflitti interpretativi che in relazione ad esso sono sorti. Per alcuni di questi conflitti si è consolidato un orientamento prevalente a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare ora è largamente condiviso l’orientamento che configura la transazione fiscale come un procedimento non necessario per pervenire alla falcidia dei debiti erariali; la natura facoltativa dell’istituto nasce dal fatto che il soddisfacimento non integrale del creditore Erario è un effetto del concordato preventivo e non della transazione fiscale, i cui effetti sono rinvenibili nel consolidamento del debito e nella cessazione delle liti pendenti. Altra tematica per la quale si è consolidato un orientamento prevalente, anche a seguito della novella legislativa del 2008, è quella relativa al debito per Iva, ritenuto non falcidiabile dal legislatore con la modifica dell’art. 182 ter. La giurisprudenza della Eros Ruffoni Matricola n. 1005875 La transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare Suprema Corte, sostenuta dalla maggior parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, ha stabilito che la regola inserita all’interno dell’articolo in questione non debba limitarsi ai soli casi di concordato con transazione fiscale bensì, atteso il suo carattere di portata generale, deve essere applicata anche nei concordati che non prevedano l’accordo con l’erario; con la conseguenza che ora il debito per Iva (e dal 2010 anche quello per le ritenute operate e non versate), debba sempre essere pagato integralmente in tutti i concordati preventivi e in tutti gli accordi di ristrutturazione dei debiti, senza però comportare l’automatico obbligo di pagamento integrale dei crediti con privilegio poziore. Altre tematiche invece non sono ancora risultate chiare e definite, ad oggi non si ha ancora certezza circa la tipologia di controlli che gli Uffici fiscali debbano effettuare per valutare la proposta transattiva e di conseguenza non è ancora chiara la reale portata dell’effetto di consolidamento del debito; non è ancora chiaro se sia obbligatorio inserire il credito erariale in una apposita classe per meglio garantirgli la possibilità di voto o se piuttosto sia possibile inserirlo in una classe contenente anche altri creditori con posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei; e infine, sebbene sia solo un problema di natura scolastica in considerazione della lunga durata delle controversie in Italia, non è ancora chiaro se il diniego dell’Amministrazione finanziaria alla proposta transattiva debba essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo o piuttosto a quello tributario; a tal proposito l’opinione prevalente sembra essere indirizzata a favore di quest’ultimo. L’istituto in oggetto, pur prevedendo dei benefici per l’imprenditore in crisi sicuramente interessanti, ha conosciuto ad oggi ben poca applicazione. I motivi di tale situazione sono emersi nel corso della trattazione e, a giudizio di chi scrive, sono rinvenibili innanzitutto nell’incertezza interpretativa delle caratteristiche dell’istituto stesso; in secondo luogo la non proliferazione di tale strumento nelle procedure concorsuali è dovuta all’atteggiamento degli Uffici fiscali e contributivi, che dovrebbero forse considerare in modo più attento la valutazione della proposta transattiva in relazione alla probabile alternativa fallimentare.