La crescente attualità della materia concorsuale, dovuta all`attuale

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La crescente attualità della materia concorsuale, dovuta all`attuale
Eros Ruffoni
Matricola n. 1005875
La transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare
La crescente attualità della materia concorsuale, dovuta all’attuale periodo di crisi
economica, ha incrementato l’interesse dei commentatori per le soluzioni concordate
alla crisi d’impresa alternative a quelle fallimentari. Accanto a questo interesse sempre
crescente, si è sviluppato negli ultimi anni un vivace dibattito dottrinale e
giurisprudenziale relativo all’istituto della transazione fiscale, istituto che rappresenta il
punto di unione fra l’annoso dibattito sul tema dei rapporti Fisco-contribuente e le
procedure di soluzione concordata della crisi d’impresa.
L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 182 ter l. fall. ed è stato introdotto con la
riforma del diritto fallimentare del 2006 a sostituzione di un precedente e similare
istituto, introdotto nel 2002 con lo scopo di evitare il fallimento di una nota società
calcistica della capitale.
La proposta di transazione fiscale può essere presentata unicamente nella domanda di
concordato preventivo o nelle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione dei
debiti e può occuparsi sia dei debiti tributari che di quelli contributivi. Per addivenire ad
un accordo transattivo il contribuente dovrà presentare la proposta di transazione
secondo le regole previste dalla legge fallimentare e dai regolamenti dei singoli Uffici,
attendere l’esito di un complesso iter burocratico-valutativo e soltanto dopo che
l’Ufficio avrà effettuato i controlli sulle entità del debito e sulla convenienza della
proposta si potrà addivenire alla conclusione della transazione.
All’interno di questo articolato meccanismo si inseriscono tutti i numerosi conflitti
interpretativi che si sono succeduti nel corso della vita, seppur breve, dell’istituto in
questione, volti a colmare a livello interpretativo le lacune dispositive lasciate dal
legislatore.
Dopo aver descritto le caratteristiche generali del concordato preventivo e degli accordi
di ristrutturazione dei debiti e aver affrontato il delicato rapporto della transazione
fiscale con la regola generale di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, l’elaborato
si è concentrato sulle peculiari caratteristiche dell’istituto e sui conflitti interpretativi
che in relazione ad esso sono sorti.
Per alcuni di questi conflitti si è consolidato un orientamento prevalente a seguito di
alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare ora è largamente condiviso
l’orientamento che configura la transazione fiscale come un procedimento non
necessario per pervenire alla falcidia dei debiti erariali; la natura facoltativa dell’istituto
nasce dal fatto che il soddisfacimento non integrale del creditore Erario è un effetto del
concordato preventivo e non della transazione fiscale, i cui effetti sono rinvenibili nel
consolidamento del debito e nella cessazione delle liti pendenti.
Altra tematica per la quale si è consolidato un orientamento prevalente, anche a seguito
della novella legislativa del 2008, è quella relativa al debito per Iva, ritenuto non
falcidiabile dal legislatore con la modifica dell’art. 182 ter. La giurisprudenza della
Eros Ruffoni
Matricola n. 1005875
La transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare
Suprema Corte, sostenuta dalla maggior parte della giurisprudenza di merito e della
dottrina, ha stabilito che la regola inserita all’interno dell’articolo in questione non
debba limitarsi ai soli casi di concordato con transazione fiscale bensì, atteso il suo
carattere di portata generale, deve essere applicata anche nei concordati che non
prevedano l’accordo con l’erario; con la conseguenza che ora il debito per Iva (e dal
2010 anche quello per le ritenute operate e non versate), debba sempre essere pagato
integralmente in tutti i concordati preventivi e in tutti gli accordi di ristrutturazione dei
debiti, senza però comportare l’automatico obbligo di pagamento integrale dei crediti
con privilegio poziore.
Altre tematiche invece non sono ancora risultate chiare e definite, ad oggi non si ha
ancora certezza circa la tipologia di controlli che gli Uffici fiscali debbano effettuare per
valutare la proposta transattiva e di conseguenza non è ancora chiara la reale portata
dell’effetto di consolidamento del debito; non è ancora chiaro se sia obbligatorio
inserire il credito erariale in una apposita classe per meglio garantirgli la possibilità di
voto o se piuttosto sia possibile inserirlo in una classe contenente anche altri creditori
con posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei; e infine, sebbene sia solo un
problema di natura scolastica in considerazione della lunga durata delle controversie in
Italia, non è ancora chiaro se il diniego dell’Amministrazione finanziaria alla proposta
transattiva debba essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo o piuttosto a
quello tributario; a tal proposito l’opinione prevalente sembra essere indirizzata a favore
di quest’ultimo.
L’istituto in oggetto, pur prevedendo dei benefici per l’imprenditore in crisi sicuramente
interessanti, ha conosciuto ad oggi ben poca applicazione. I motivi di tale situazione
sono emersi nel corso della trattazione e, a giudizio di chi scrive, sono rinvenibili
innanzitutto nell’incertezza interpretativa delle caratteristiche dell’istituto stesso; in
secondo luogo la non proliferazione di tale strumento nelle procedure concorsuali è
dovuta all’atteggiamento degli Uffici fiscali e contributivi, che dovrebbero forse
considerare in modo più attento la valutazione della proposta transattiva in relazione alla
probabile alternativa fallimentare.