Stimm- und Wahlrecht i

Transcript

Stimm- und Wahlrecht i
Dipartimento federale degli affari esteri
Direzione politica DP
Divisione politica VI, Svizzeri all’estero
Voto per corrispondenza delle
Svizzere e degli Svizzeri all'estero
Dal 1° luglio 1992 le Svizzere e gli Svizzeri all'estero possono partecipare alla vita politica svizzera.
Possono votare su oggetti federali e eleggere il Consiglio nazionale senza doversi recare in Svizzera.
Partecipazione
Come Svizzere e Svizzeri all'estero potete esercitare per corrispondenza i vostri diritti politici se
• avete trasferito il vostro domicilio all'estero,
• avete 18 anni compiuti e
• siete registrati presso un'ambasciata o un consolato generale svizzeri all'estero (in seguito
denominati "rappresentanza").
1.
Iscrizione
Se queste condizioni sono adempiute, annunciatevi alla vostra rappresentanza, personalmente o per
scritto. Per iscrivervi, potete anche servirvi del formulario "Annuncio di uno/una Svizzero/a all'estero
avente diritto di voto". Questo formulario si trova su nostro sito (www.eda.admin.ch/asd, rubrica
"Pubblicazioni viaggiare e vivere all'estero"). Nell'iscrizione, vanno indicati:
• le vostre generalità,
• il Comune nel quale intendete esercitare il diritto di voto. Quale Comune di voto potete designare
uno dei vostri Comuni di origine o di precedente domicilio.
I Cantoni sono liberi di istituire un catalogo elettorale centralizzato per Svizzeri all'estero. Se questo
fosse il caso del vostro Cantone, il vostro voto sarebbe conteggiato non nel Comune da voi designato,
bensì nel Comune in cui si trova il catalogo centralizzato. La vostra rappresentanza vi dirà in quali
Cantoni è stato introdotto tale catalogo.
Conferma della registrazione
II Comune di voto da voi designato vi confermerà per iscritto l'avvenuta registrazione nel catalogo dei
votanti.
Il Comune di voto da voi designato non potrà essere mutato fintanto che rimarrete registrati presso la
stessa rappresentanza.
2.
Conferma della registrazione
Prima dello scadere del termine di quattro anni dal vostro primo annuncio, dovete confermare la
vostra iscrizione in uno dei modi seguenti:
• dandone comunicazione scritta o personalmente al vostro Comune di voto, oppure
• annunciando alla rappresentanza Svizzera un cambiamento di domicilio all'interno della
circoscrizione consolare, oppure
• firmando validamente un'iniziativa o una domanda di referendum federali.
Dopo ogni rinnovo siete tenuti a confermare nuovamente la vostra iscrizione prima dello scadere del
termine di quattro anni.
Direzione politica DP
Servizio degli Svizzeri all’estero
Bundesgasse 32, 3003 Berna
Tel. +41 31 324 23 98, Fax +41 31 324 23 60
E-Mail : [email protected]
www.eda.admin.ch/asd
agosto 2007 / BDK
Dal 1o agosto 2002 il vostro Comune di voto è tenuto a trasmettervi almeno una volta l’anno assieme
alla documentazione di voto anche una dichiarazione per il rinnovo della vostra iscrizione nel registro
di voto, pronta per la firma. Se desiderate rinnovare la vostra iscrizione, potete compilare il formulario
e firmarlo indicando la data. Il formulario va quindi rispedito al vostro Comune di voto. Siete liberi di
spedirlo assieme al materiale di voto oppure separatamente. Anche se il formulario vi è trasmesso
una volta l'anno, siete tenuti a rinnovare la vostra iscrizione soltanto una volta ogni quattro anni.
Potete pertanto scegliere se compilare il formulario ogni anno oppure no. Come sinora, il vostro
Comune di voto vi darà conferma diretta dell’avvenuto rinnovo dell’iscrizione.
Se omettete di rinnovare la vostra iscrizione nei quattro anni, verrete stralciati dal catalogo elettorale.
Potrete però riscrivervi in ogni momento.
3.
Spedizione del materiale di voto
Prima di ogni elezione o votazione federale riceverete per posta dal vostro Comune di voto il materiale
di voto ufficiale e le spiegazioni del Consiglio federale.
Avete diritto di ricevere il materiale di voto in una delle tre lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco),
pur se essa non costituisce la lingua ufficiale del Comune di voto in questione. Segnalate eventuali
richieste in tal senso al momento dell'iscrizione.
Il Comune di voto deve organizzare l'invio in modo che non venga messa a rischio la tempestività del
voto.
4.
Informazioni
Oltre alle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, anche la "Gazzetta Svizzera", la "Schweizer
Revue" e swissinfo/RSI informano ampiamente sulle elezioni e sugli oggetti in votazione.
5.
Partecipazione a votazioni o a elezioni
a) Dall'estero
Inserite la vostra scheda nella busta di voto, richiudete quest'ultima e inseritela a sua volta, con
l'eventuale certificato cantonale di capacità elettorale, nella busta di recapito. Affrancate questa busta
e inviatela per posta al vostro Comune di voto.
Le prescrizioni di voto possono differire da Cantone a Cantone. Leggete dunque attentamente le
istruzioni impartite dal vostro Comune di voto.
Ricordatevi che la Confederazione non può garantire il buon funzionamento delle poste
straniere. II rischio di un arrivo ritardato del materiale di voto al vostro indirizzo, oppure della
scheda al vostro Comune di voto, è dunque a vostro carico.
b) In Svizzera
Qualora al momento delle votazioni soggiorniate in Svizzera, potete recarvi personalmente alle urne o
votare per corrispondenza. Se intendete recarvi personalmente alle urne, la comunicazione del vostro
soggiorno in Svizzera deve però pervenire al vostro Comune di voto almeno sei settimane prima della
votazione, in modo che sia possibile preparare il materiale di voto. Dovete inoltre ritirare il materiale di
voto durante le ore di apertura degli sportelli.
6.
Firma di iniziative e di domande di referendum federali
Se desiderate firmare iniziative e domande di referendum federali, potete richiedere il materiale
direttamente al comitato di iniziativa o di referendum interessato e firmarle all'estero. È ancora più
facile su Internet. Gli indirizzi corrispondenti sono i seguenti:
http://www.admin.ch/ch/i//pore/vi/vis_1_3_1_1.html (per iniziative)
http://www.admin.ch/ch/i//pore/rf/ref_1_3_2_1.html (per referendum)
Sull'elenco delle firme dovete aggiungere alle generalità il vostro Comune di voto e il relativo Cantone;
come domicilio vale il vostro indirizzo all'estero. Durante un soggiorno in Svizzera, potete anche
firmare l'elenco delle firme nel vostro Comune di voto. In questo caso dovete tuttavia indicare come
domicilio il vostro indirizzo all'estero. La "Gazzetta Svizzera" e la "Schweizer Revue" pubblicano
regolarmente gli indirizzi dei diversi comitati di iniziativa e di referendum.
2/3
7.
Abitate nel Principato del Liechtenstein?
Il voto degli Svizzeri nel Principato del Liechtenstein è regolato diversamente, in quanto alla
rappresentanza svizzera subentra l'Ufficio cantonale dei passaporti, Oberer Graben 32, CH-9000
San Gallo. Tuttavia, il principio del voto per corrispondenza e la procedura rimangono invariati.
Avvertenza importante
In certi Stati, la partecipazione alla vita politica di un altro Stato può implicare sanzioni e, per le
persone aventi doppia nazionalità, la perdita della nazionalità di tale Stato. La vostra rappresentanza
diplomatica o consolare potrà fornirvi indicazioni supplementari. Informazioni vincolanti in proposito
possono però essere rilasciate unicamente dalle autorità del vostro Stato di residenza.
Avete altre domande?
Le rappresentanze svizzere all'estero e il Servizio degli Svizzeri all'estero/DFAE, Bundesgasse 32,
CH-3003 Berna, [email protected], sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI
Servizio degli Svizzeri all'estero
3/3