dirigente sindacale in commissioni d`esam

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dirigente sindacale in commissioni d`esam
CONFEDIR – Segreteria Tecnica
Ufficio Studi
OSSERVAZIONI SU SENTENZE
TAR – dirigente sindacale in commissioni d’esame;
CASSAZIONE – giurisdizione su conferimento e revoca incarichi dirigenziali
PRESENZA DI DIRIGENTI SINDACALI IN COMMISSIONI D’ESAME
Con la sentenza n. 13464/2009 il TAR Lazio si è pronunciato in merito al disposto contenuto
nell’art.35, co. 3, lett. e) del d-lgs 165/2001, secondo cui non possono essere chiamati a far parte
delle commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni i
soggetti che, tra l’altro, siano rappresentanti sindacali o che sono, comunque, designati dalle
confederazioni od organizzazioni sindacali o professionali comunque denominate.
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza, il TAR ha chiarito in primis che, al fine di
individuare i soggetti che rientrano nelle categorie indicate nella norma ed in particolare i
rappresentanti sindacali o comunque appartenenti all’ambito sindacale, nella categoria dei
rappresentanti sindacali vanno annoverati tutti i sindacati presenti nel comparto di riferimento.
Tuttavia, affinché sia operativo il divieto previsto nella norma in esame, occorre che venga
provato un qualche elemento di possibile incidenza od interferenza tra l’attività di chi ricopre
cariche sindacali e l’attività dell’ente che ha indetto il concorso (cnfr. Cons Stato, sent. 6527/03).
Inoltre, in altre pronunce relative alla medesima materia, la stessa giurisprudenza ha chiarito che
la norma in esame intende colpire quelle situazioni in cui il commissario, che sia anche
rappresentante sindacale, sia stato scelto non per meriti professionali ma secondo altri fini, non
esistendo un’incompatibilità assoluta tra l’incarico sindacale e l’incarico di commissario di esame
(cnfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5572 del 23.10.2007).
Il divieto della partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali, sancito dall’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fa riferimento ai
rappresentanti sindacali, in seno alla commissione aggiudicatrice, designati dalle associazioni
sindacali e a quelli scelti come commissari in ragione dell’appartenenza a un’associazione
sindacale. Non rileva, invece, ai fini del predetto divieto, così come chiarito dalla stessa
giurisprudenza (cnfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5572 del 23.10.2007) il fatto che il componente della
commissione del concorso sia anche un rappresentante sindacale, quando sia scelto per meriti
professionali, cioè in ragione del suo ufficio, questo perché diversamente si integrerebbe una
lesione della libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche
professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici.
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Tale interpretazione risulta essere la più condivisibile, visto che in tal modo è possibile sia
preservare la “ratio” della norma de qua che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di
rappresentanti sindacali al fine di garantire la terzietà delle stesse sia a scongiurare l’attribuzione di
pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono
prendere il posto dei pubblici poteri.
Dunque, secondo tale l’orientamento giurisprudenziale, è stata affermata la legittimità dei
rappresentanti sindacali come componenti della commissione di un concorso pubblico, in quanto le
uniche due circostanze impugnabili da un candidato escluso sono:
1. che il rappresentante sindacale non sia stato scelto per meriti professionali;
2. che la sua attività possa interferire con quella dell’ente che ha indetto il concorso.
GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL CONFERIMENTO O LA
REVOCA DI INCARICHI DIRIGENZIALI NEL PUBBLICO IMPIEGO.
In merito, invece, alle controversie aventi ad oggetto il conferimento o la revoca di incarichi
dirigenziali nel pubblico impiego, la Suprema Corte, con sentenza n. 25254 del 1 dicembre 2009,
ha chiarito che la giurisdizione spetta, in questi casi, all’ A.G.O, e precisa che si radica, invece, la
giurisdizione del Giudice amministrativo solo quando la contestazione investa direttamente il
corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge
degli atti organizzativi.
Inoltre, con la stessa sentenza, è stato operata un’estensione del principio affermato da un’altra
sentenza della Sezione Lavoro n. 3929 del 20 febbraio 2007 secondo cui, dichiarato nullo e
inefficace il licenziamento di un dirigente per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità
dirigenziale, il dirigente stesso ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d'impiego e nell'incarico
dirigenziale, oltre che alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione; principio questo
che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in caso di revoca illegittima dell'incarico
dirigenziale con la conseguenza che l'Amministrazione è tenuta a ripristinare l'incarico dirigenziale
illegittimamente revocato ed a corrispondere le differenze retributive (cfr. anche Cass. Sez. Un. 16
febbraio 2009 n. 3677 che ha affermato il diritto del dirigente alla riassegnazione dell'incarico
illegittimamente revocato ante tempus, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di
illegittima revoca.
dr.ssa Assunta Franzese
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