apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - B Il Tribunale, nella persona dei sigg. dott.: Vincenzo Perozziello Presidente Enrico Consolandi relatore Angelo Mambriani giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 68360/2009 R.G. promossa da: CLAUDIO TONETTI (c.f. TNTCLD47D16D869I ), con il patrocinio degli avv. FERRARIO ELENA FRANCESCA e BARAGIOLA DARIO ATTORE contro: CONFEZIONI GRANDI MARCHE SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. SALOMONE MARCO BENITO CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 13.11.2012 che qui si intende integralmente richiamato. Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto l'attore impugna di nullità le delibere assembleari della società Confezioni Grandi Marche srl: del 29 giugno 2009, che ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2008, dal quale emergeva una perdita rilevante, del 22 luglio 2009 che, registrata quella perdita, di euro 96.559, a fronte di un capitale di euro 10.000, tenuto conto di una riduzione di quelle perdite a seguito di utili per euro 11.989, nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 29 giugno 2009, azzerava il capitale, che veniva poi ricostituito da altri due soci, diversi dall'impugnante. La pur scheletrica citazione evidenzia il vizio lamentato nel bilancio consistito nell'evidenziazione improvvisa, rispetto agli altri anni, di una perdita definita abnorme e immotivata nella citazione, per svalutazione delle rimanenze e riferiva che per tali motivi il bilancio dovrà ritenersi non veridico e che ciò rende nulla anche la consequenziale e successiva delibera di ricapitalizzazione. La società convenuta eccepiva in primis il difetto di procura, ma questa, stesa in calce all'atto di citazione, parla della nomina di difensori " in questo processo", attribuendo pertanto implicitamente tutti i poteri necessari alla difesa in questo processo: si tratta dunque di un valido mandato rispetto al quale non sussiste un obbligo di utilizzare formule sacramentali, quando la sostanza di conferire il mandato defensionale sia chiaro, come nel caso di specie. Ulteriore eccezione della società è la nullità della citazione, la quale pur nella sua estrema sintesi consente di identificare il petitum e il motivo della richiesta di nullità, che è l'errata valutazione delle rimanenze. Né può valere il fatto che nella memoria ex articolo 183 comma sei numero uno cpc sia stato commesso un errore evidente di scrittura omettendosi di dichiarare i vizi delle delibere, quando pagina 1 di 2 http://bit.ly/15MscI7 Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 4374/2013 pubbl. il 28/03/2013 RG n. 68360/2009 Repert. n. 3461/2013 del 28/03/2013 citata è all'evidenza monca: ".. previo ogni opportuno altro accertamento o pronuncia, assumere le denunciate delibere della assemblea ..." non significa nulla, per cui ci si deve rifare alla indicazione della citazione "previo ogni opportuno accertamento e pronuncia, annullare le denunciate delibere", che è poi la stessa delle conclusioni precisate. Chiaro dunque dalle conclusioni della citazione e precisate che viene dedotto vizio dell'impugnazione del bilancio e dunque la parte convenuta è stata posta in condizione di difendersi, come in effetti si è difesa, nonostante il palese errore di trascrizione della memoria intermedia. D'altronde a fronte di una indicazione in termini di annullabilità nelle sue conclusioni, la citazione nella parte espositiva parlava in modo lato di invalidità, asserendo che "l'antigiuridicità di tali decisioni risiede nella non veridicità del bilancio", indicando, così, chiaramente un vizio non di sola annullabilità, ma, di nullità, poi rilevato dal collegio, che ha comunque il potere di qualificare il vizio dedotto. Altra eccezione formulata dalla società è quella per cui sarebbe carente la legittimazione per avere l'impugnante solo il 2,22% del capitale, come tale inferiore al 5% stabilito dall'articolo 2434 bis, comma secondo, ma tale norma è valida soltanto per i casi in cui il revisore non abbia formulato rilievi e nel caso di specie la società, a responsabilità limitata, non è soggetta all'obbligo di revisione. Pertanto non può applicarsi la norma invocata dalla parte convenuta. Ciò detto quanto alle eccezioni procedurali e preliminari, nel merito è evidente il vizio della delibera di approvazione del bilancio: la nota integrativa riporta una svalutazione delle rimanenze per € 129.388 senza spiegarne i motivi e si tratta di importo percentualmente rilevante, posto che la consistenza finale delle rimanenze esposte in bilancio è di € 341.290, il che significa che la svalutazione ha inciso per circa il 35% sulle sole rimanenze. L'entità in assoluto della svalutazione intervenuta - e non sufficientemente spiegata - è poi tale da generare di per sé sola la perdita registrata nel 2008, di quasi € 94.000: ciò significa che se la svalutazione fosse stata anche solo il 10% delle rimanenze non vi sarebbe stata perdita tale da necessitare la ricapitalizzazione. La parte convenuta spiega che è stato adottato per la valutazione delle rimanenze il criterio medio ponderato, mentre nei bilanci degli anni precedenti si specificava che si era utilizzato il metodo LIFO per le merci. La società è sostanzialmente una rivendita di abbigliamento, ma la nota integrativa non spiega il motivo della differenza di valutazione rispetto agli anni precedenti, cosa che avrebbe dovuto fare secondo i criteri di chiarezza e precisione e comunque ex articolo 2427 numero 3bis cc. Assunta così la contrarietà ai principi di chiarezza e precisione della delibera di approvazione del bilancio ne va dichiarata la nullità e di conseguenza annullata anche la delibera di ricapitalizzazione. Non toglie certo la illegittimità il fatto che l'impugnante abbia poi esercitato il diritto di opzione, al fine di non restare escluso dalla società, poiché da tale fatto, non essendo state sospese le delibere, non può trarsi una volontà di considerare lecite le delibere impugnate In accoglimento dunque delle ragioni di parte attrice deve essere dichiarata la nullità delle delibere impugnate con il favore delle spese al impugnate. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara la nullità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della Confezioni Grandi Marche Srl in data 29 giugno 2009 e annulla la delibera di ricapitalizzazione del 22 luglio 2009 della medesima società. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in assenza di notula in € 4.500,00 per compenso d'avvocato, oltre IVA, CPA. Cosi' deciso il 6 marzo 2013 Il Giudice relatore Dott. ENRICO CONSOLANDI Il Presidente Dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/15MscI7 2 di 2 Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 4374/2013 pubbl. il 28/03/2013 RG n. 68360/2009 Repert. n. 3461/2013 del 28/03/2013 nella precisazione delle conclusioni e nella citazione si parla di annullamento; la frase della memoria