apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - B
Il Tribunale, nella persona dei sigg. dott.:
Vincenzo Perozziello
Presidente
Enrico Consolandi
relatore
Angelo Mambriani
giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 68360/2009 R.G. promossa da:
CLAUDIO TONETTI (c.f. TNTCLD47D16D869I ), con il patrocinio degli avv. FERRARIO ELENA
FRANCESCA e BARAGIOLA DARIO
ATTORE
contro:
CONFEZIONI GRANDI MARCHE SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. SALOMONE MARCO
BENITO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 13.11.2012 che qui si intende integralmente
richiamato.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto
l'attore impugna di nullità le delibere assembleari della società Confezioni Grandi Marche srl:
 del 29 giugno 2009, che ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2008, dal quale emergeva una
perdita rilevante,
 del 22 luglio 2009 che, registrata quella perdita, di euro 96.559, a fronte di un capitale di euro
10.000, tenuto conto di una riduzione di quelle perdite a seguito di utili per euro 11.989, nel
periodo dal 1 gennaio 2009 al 29 giugno 2009, azzerava il capitale, che veniva poi ricostituito
da altri due soci, diversi dall'impugnante.
La pur scheletrica citazione evidenzia il vizio lamentato nel bilancio consistito nell'evidenziazione
improvvisa, rispetto agli altri anni, di una perdita definita abnorme e immotivata nella citazione, per
svalutazione delle rimanenze e riferiva che per tali motivi il bilancio dovrà ritenersi non veridico e che
ciò rende nulla anche la consequenziale e successiva delibera di ricapitalizzazione.
La società convenuta eccepiva in primis il difetto di procura, ma questa, stesa in calce all'atto di
citazione, parla della nomina di difensori " in questo processo", attribuendo pertanto implicitamente
tutti i poteri necessari alla difesa in questo processo: si tratta dunque di un valido mandato rispetto al
quale non sussiste un obbligo di utilizzare formule sacramentali, quando la sostanza di conferire il
mandato defensionale sia chiaro, come nel caso di specie.
Ulteriore eccezione della società è la nullità della citazione, la quale pur nella sua estrema sintesi
consente di identificare il petitum e il motivo della richiesta di nullità, che è l'errata valutazione delle
rimanenze. Né può valere il fatto che nella memoria ex articolo 183 comma sei numero uno cpc sia
stato commesso un errore evidente di scrittura omettendosi di dichiarare i vizi delle delibere, quando
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http://bit.ly/15MscI7
Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA2
Sentenza n. 4374/2013 pubbl. il 28/03/2013
RG n. 68360/2009
Repert. n. 3461/2013 del 28/03/2013
citata è all'evidenza monca: ".. previo ogni opportuno altro accertamento o pronuncia, assumere le
denunciate delibere della assemblea ..." non significa nulla, per cui ci si deve rifare alla indicazione
della citazione "previo ogni opportuno accertamento e pronuncia, annullare le denunciate delibere",
che è poi la stessa delle conclusioni precisate. Chiaro dunque dalle conclusioni della citazione e
precisate che viene dedotto vizio dell'impugnazione del bilancio e dunque la parte convenuta è stata
posta in condizione di difendersi, come in effetti si è difesa, nonostante il palese errore di trascrizione
della memoria intermedia.
D'altronde a fronte di una indicazione in termini di annullabilità nelle sue conclusioni, la citazione nella
parte espositiva parlava in modo lato di invalidità, asserendo che "l'antigiuridicità di tali decisioni
risiede nella non veridicità del bilancio", indicando, così, chiaramente un vizio non di sola
annullabilità, ma, di nullità, poi rilevato dal collegio, che ha comunque il potere di qualificare il vizio
dedotto.
Altra eccezione formulata dalla società è quella per cui sarebbe carente la legittimazione per avere
l'impugnante solo il 2,22% del capitale, come tale inferiore al 5% stabilito dall'articolo 2434 bis,
comma secondo, ma tale norma è valida soltanto per i casi in cui il revisore non abbia formulato rilievi
e nel caso di specie la società, a responsabilità limitata, non è soggetta all'obbligo di revisione. Pertanto
non può applicarsi la norma invocata dalla parte convenuta.
Ciò detto quanto alle eccezioni procedurali e preliminari, nel merito è evidente il vizio della delibera di
approvazione del bilancio: la nota integrativa riporta una svalutazione delle rimanenze per € 129.388
senza spiegarne i motivi e si tratta di importo percentualmente rilevante, posto che la consistenza finale
delle rimanenze esposte in bilancio è di € 341.290, il che significa che la svalutazione ha inciso per
circa il 35% sulle sole rimanenze. L'entità in assoluto della svalutazione intervenuta - e non
sufficientemente spiegata - è poi tale da generare di per sé sola la perdita registrata nel 2008, di quasi €
94.000: ciò significa che se la svalutazione fosse stata anche solo il 10% delle rimanenze non vi
sarebbe stata perdita tale da necessitare la ricapitalizzazione.
La parte convenuta spiega che è stato adottato per la valutazione delle rimanenze il criterio medio
ponderato, mentre nei bilanci degli anni precedenti si specificava che si era utilizzato il metodo LIFO
per le merci. La società è sostanzialmente una rivendita di abbigliamento, ma la nota integrativa non
spiega il motivo della differenza di valutazione rispetto agli anni precedenti, cosa che avrebbe dovuto
fare secondo i criteri di chiarezza e precisione e comunque ex articolo 2427 numero 3bis cc.
Assunta così la contrarietà ai principi di chiarezza e precisione della delibera di approvazione del
bilancio ne va dichiarata la nullità e di conseguenza annullata anche la delibera di ricapitalizzazione.
Non toglie certo la illegittimità il fatto che l'impugnante abbia poi esercitato il diritto di opzione, al fine
di non restare escluso dalla società, poiché da tale fatto, non essendo state sospese le delibere, non può
trarsi una volontà di considerare lecite le delibere impugnate
In accoglimento dunque delle ragioni di parte attrice deve essere dichiarata la nullità delle delibere
impugnate con il favore delle spese al impugnate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara la nullità
della delibera assunta dall'assemblea dei soci della Confezioni Grandi Marche Srl in data 29 giugno
2009 e annulla la delibera di ricapitalizzazione del 22 luglio 2009 della medesima società.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano
in assenza di notula in € 4.500,00 per compenso d'avvocato, oltre IVA, CPA.
Cosi' deciso il 6 marzo 2013
Il Giudice relatore Dott. ENRICO CONSOLANDI
Il Presidente Dott. Vincenzo Perozziello
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http://bit.ly/15MscI7
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Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA2
Sentenza n. 4374/2013 pubbl. il 28/03/2013
RG n. 68360/2009
Repert.
n. 3461/2013
del 28/03/2013
nella precisazione delle conclusioni e nella citazione si parla
di annullamento;
la frase della
memoria