ALLEGATO 2 - Provincia di Reggio Emilia
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ALLEGATO 2 - Provincia di Reggio Emilia
ALLEGATO 2 DISCIPLINA PROVVISORIA DEL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO E DEL DAINO PER LA STAGIONE 2015-2016 1.1. 1.2. 2.1. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 1 PREMESSA La presente disciplina provvisoria del prelievo selettivo del capriolo e del daino, con validità per la stagione venatoria 2015-2016, detta disposizioni operative e di dettaglio a completamento di quanto contenuto nel R.R. n. 1/2008 e nel relativo Allegato tecnico. Per tutto quanto di seguito non disciplinato si rimanda al R.R. n. 1/2008 e al relativo Allegato tecnico nonché alla L.R. n. 8/1994 e succ. mod. 2 DISTRETTI E AREE DI CENSIMENTO E PRELIEVO La perimetrazione di dettaglio dei distretti, contenuta nell’allegato cartografico 1 del Provvedimento del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed edilizia prot. n. 34583 del 19 giugno 2015, è consultabile in formato digitale presso l’U.O. Vigilanza, caccia, pesca e forestazione della Provincia di Reggio Emilia. 3 ACCESSO AL PRELIEVO SELETTIVO L’accesso al prelievo è riservato a cacciatori in possesso della qualifica di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), R.R. n. 1/2008 o di titolo equipollente ai sensi dell’art. 12, comma 2, R.R. n. 1/2008. L’accesso al prelievo per i cacciatori in possesso di un’abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale è disciplinata dal R.R. n. 1/2008. I soggetti gestori (A.T.C. e A.F.V.), prima dell'assegnazione dei capi ai cacciatori che ne fanno richiesta, sono tenuti a verificare che gli stessi siano in possesso dei requisiti di accesso al prelievo selettivo. 4 ASSEGNAZIONE DEI CAPI La Provincia assegna ai soggetti gestori i contrassegni numerati di cui al R.R. n. 1/2008, prevedendo l'abbinamento tra contrassegno e capo assegnato (individuato per sesso/classe di età/distretto A.T.C. o A.F.V.); i soggetti gestori consegnano ai cacciatori i contrassegni numerati e l'assegnazione viene fatta abbinando cacciatore/capo assegnato/contrassegno/area di censimento e prelievo A.T.C. o A.F.V per il capriolo o abbinando cacciatore/capo assegnato/contrassegno/distretto A.T.C. o A.F.V. per il daino. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 5 COMUNICAZIONE DELL’USCITA DI CACCIA I soggetti gestori presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo, l'elenco dei punti di comunicazione delle uscite di caccia di cui all’art.4, comma 4, lettera l), R.R. n. 1/2008, nonché l'abbinamento area di censimento e prelievo/punto di comunicazione uscita/punto di raccolta e controllo. Chi esercita il prelievo selettivo deve annotare la giornata di caccia sul tesserino regionale contestualmente alla comunicazione di uscita di caccia al soggetto gestore. La comunicazione preventiva di uscita e la comunicazione di rientro vengono fatte con le modalità indicate dal soggetto gestore. Nel caso di uscita per il prelievo di più capi può essere effettuata una unica comunicazione cumulativa, purché si tratti di caprioli da prelevare all’interno della stessa area di censimento e prelievo o di daini da prelevare all’interno dello stesso distretto. Il cacciatore che intende esercitare il prelievo con munizioni senza piombo deve apporre, nella comunicazione dell’uscita di caccia, la sigla “SP” a fianco del proprio nome. 6 ACCOMPAGNAMENTO Nella comunicazione preventiva d'uscita di cui al precedente punto 5 devono essere indicate le generalità dell'eventuale accompagnatore. All’accompagnatore, durante l’accompagnamento, è vietata la detenzione di armi e di munizioni, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.3. All'accompagnatore è consentita la detenzione di armi e di munizioni qualora sia assegnatario di un capo nella medesima area di censimento e prelievo nel caso del capriolo, o nel medesimo distretto nel caso del daino, e abbia provveduto alla comunicazione dell'uscita di caccia con le modalità specificate al punto 5. 7 MODALITA’ DI PRELIEVO Il contrassegno numerato assegnato dalla Provincia deve essere inserito al tendine di Achille dell’arto posteriore immediatamente dopo l’abbattimento; tale contrassegno dovrà essere integro, stretto il più possibile fino ad aderire completamente al tendine dell'animale. I capi abbattuti devono essere presentati al punto di raccolta e controllo abbinato a ogni area nel primo turno utile di apertura successivo all'abbattimento, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7.3. Nel periodo in cui non è consentito il prelievo selettivo del capriolo, il cacciatore assegnatario di un daino è tenuto a contattare il responsabile del punto di raccolta e controllo (di cui al punto 9.1.) e concordare il conferimento del capo; il conferimento dovrà comunque avvenire negli orari di apertura del centro ed entro 36 ore dall'abbattimento. Nel caso si proceda all'eviscerazione del capo abbattuto, prima del conferimento o presso il punto di raccolta e controllo, lo smaltimento delle interiora deve essere eseguito nei modi previsti dalla legge. 7.5. 7.6. 8.1. 8.2. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. In caso di sospetto ferimento, il cacciatore ha l'obbligo di attivare le operazioni di recupero del capo ferito e di consegnare al conduttore del cane da traccia, prima dell'inizio delle operazioni di recupero, il contrassegno numerato di cui al punto 4.1. Il cacciatore in possesso di un’abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale può procedere al prelievo del capo assegnato nel solo caso in cui vi sia accordo con l'accompagnatore sulla scelta del capo da prelevare. 8 MUNIZIONI ATOSSICHE Gli A.T.C., al fine di incentivare l’utilizzo di munizioni atossiche, devono prevedere adeguati punteggi di merito per i cacciatori che hanno effettuato il prelievo con munizioni non contenenti piombo. Il cacciatore che ha comunicato l’uscita di caccia in A.T.C., secondo le modalità previste al punto 5.5., con munizioni non contenenti piombo, non può detenere munizioni contenenti piombo in azione di caccia. 9 PUNTI DI RACCOLTA E CONTROLLO I soggetti gestori presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo, l'elenco dei punti di raccolta e controllo di cui all’art. 4, comma 4, lettera l), R.R. n. 1/2008 corredato dei nominativi dei responsabili di ciascun punto di raccolta. I soggetti gestori presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo, l'elenco soggetti in possesso del titolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), R.R. n. 1/2008, autorizzati ad effettuare rilevamenti sui capi abbattuti e a compilare la scheda di abbattimento fornita dalla Provincia (modello di cui all'ALLEGATO 2A). I soggetti gestori comunicano altresì alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo, gli orari di apertura dei punti raccolta e controllo (almeno due ore giornaliere) in cui i capi saranno a disposizione per i controlli. Il punto di raccolta deve essere aperto e presidiato da uno dei soggetti autorizzati per tutto l'orario di apertura ogni qualvolta ci siano cacciatori in uscita di caccia, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.5. Nel periodo in cui non è consentito il prelievo selettivo del capriolo non è obbligatoria l'apertura dei punti di raccolta; il responsabile del punto di raccolta e controllo è tenuto in tal caso a concordare con il cacciatore il conferimento del daino con le modalità previste al punto 7.3. Gli orari di apertura dei punti di raccolta possono essere variati nel corso della stagione, previa comunicazione alla Provincia. Al punto di raccolta, l'operatore abilitato ai rilevamenti biometrici applica alla mandibola del capo abbattuto un secondo contrassegno numerato, fornito dalla Provincia, e ne annota il numero sulla scheda di abbattimento, esclusivamente nei casi di errore di specie, errore di classe, classificazione incerta o discordanza tra cacciatore assegnatario e operatore abilitato ai rilevamenti biometrici circa la classificazione del capo. 9.8. 9.9. L'operatore abilitato ai rilevamenti biometrici non può compilare la scheda di abbattimento di capi per i quali abbia svolto la funzione di accompagnatore. L'operatore abilitato ai rilevamenti biometrici deve compilare in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile, la scheda di abbattimento fornita dalla Provincia (modello di cui all'ALLEGATO 2A), annotando nello spazio riservato al tipo di arma la dicitura "senza piombo" l'eventuale prelievo effettuato con munizioni atossiche. 10 RECUPERO DEI CAPI FERITI 10.1. Le operazioni di recupero sono eseguite esclusivamente dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), R.R. n. 1/2008, i cui nominativi risultano inseriti nell'elenco dei conduttori dei cani da traccia tenuto dalla Provincia. L'iscrizione in detto elenco è disposta a seguito di istanza dell'interessato, su richiesta degli A.T.C. o su richiesta del titolare di A.F.V. 10.2. Gli A.T.C. presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo, l'elenco dei soggetti, abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), R.R. n. 1/2008, autorizzati a svolgere il recupero dei capi feriti in azione di caccia nel territorio di propria competenza, e i nominativi dei responsabili dei conduttori dei cani da traccia. 10.3. L'attività di recupero dei capi feriti non costituisce esercizio venatorio e può essere esercitata anche nelle giornate di silenzio venatorio, negli ambiti protetti e in terreni in attualità di coltivazione, purché negli orari previsti per la caccia di selezione. 10.4. Durante le attività di recupero, il conduttore del cane da traccia ha l'obbligo di indossare l'indumento ad alta visibilità previsto dal R.R. n. 1/2008 per la caccia al cinghiale in forma collettiva. 10.5. Durante le attività di recupero, il conduttore del cane da traccia può portare e utilizzare esclusivamente un fucile con canna ad anima rigata di cui all'art. 13 della Legge n. 157/1992, del calibro previsto per il prelievo selettivo. 10.6. Le prescrizioni di cui ai punti 10.4. e 10.5. si applicano anche al conduttore di cui all'art. 20, comma 3, R.R. n. 1/2008. 10.7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 3, R.R. n. 1/2008, il solo soggetto autorizzato al porto e all'uso dell'arma nelle operazioni di recupero é il conduttore del cane da traccia. 10.8. Prima dell'inizio delle operazioni di recupero, il conduttore di cane da traccia informa il responsabile di distretto, circa l'area di censimento e prelievo in cui si recherà, con le modalità indicate dal soggetto gestore. 10.9. Qualora il conduttore di cane da traccia non rilevi alcuna traccia di ferimento e pertanto giudichi l'animale non ferito dal tiro, riconsegna al cacciatore il contrassegno numerato di cui al punto 4.1. affidatogli come previsto dal punto 7.5. 10.10. In caso di mancato recupero del capo, giudicato ferito dal conduttore di cane da traccia, il contrassegno numerato di cui al punto 4.1. deve essere consegnato al punto di raccolta destinatario dell'animale e il responsabile del punto di raccolta compila la scheda di abbattimento (fino a "capo assegnato) fornita dalla Provincia annotando che il capo è stato abbattuto ma non recuperato. 10.11. Le operazioni di recupero devono terminare entro 48 ore dalla comunicazione di inizio attività; al termine delle operazioni, il conduttore di cane da traccia comunica l'esito dell'uscita al soggetto gestore con le modalità da quest'ultimo indicate. 10.12. In caso si renda necessario operare con modalità diverse da quelle sopra indicate, il conduttore di cane da traccia deve acquisire preventivamente l'assenso della Provincia. 10.13. Il conduttore di cane da traccia non può procedere al recupero di capi di cui sia stato assegnatario. 10.14. A coloro che partecipano alle operazioni di recupero è vietata qualsiasi forma di esercizio venatorio. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11 CONTROLLI E SANZIONI L’operatore abilitato ai rilievi biometrici, nel caso riscontri abbattimenti di soggetti di specie, sesso o classe diversi rispetto a quelli assegnati, ovvero rilevi altre ipotesi di illecito soggetto a sanzione, deve darne comunicazione immediata Provincia, utilizzando il modello previsto all'ALLEGATO 2B alla presente Deliberazione, e deve trattenere il capo presso il punto di raccolta a disposizione per i controlli di competenza della Provincia. In caso di erronea applicazione del contrassegno numerato di cui al punto 4.1. da parte del cacciatore, il responsabile del punto di raccolta e controllo rilascia al cacciatore una autorizzazione - utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Provincia (ALLEGATO 2C) - ad apporre il contrassegno su altro capo assegnato; l'inversione di contrassegno non è soggetta a sanzione ai sensi dell'art. 61, comma 3, L.R. n. 8/1994. La Provincia, per i controlli di competenza, può ottenere l'apertura dei locali adibiti a punto di raccolta e controllo, previa richiesta ai responsabili degli stessi, anche al di fuori degli orari di apertura. Non sono assoggettati a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 61, comma 3, L.R. n. 8/1994, gli errori di classe rispetto al capo assegnato esclusivamente nel caso in cui: - il misuratore biometrico indichi nella scheda di abbattimento “classificazione incerta”; - il misuratore biometrico accerti che il capo prelevato presenti caratteristiche distintive tipiche della classe assegnata e non di quella prelevata; - il capo prelevato sia di classe CL0 a fronte di una assegnazione di una femmina di classe F1-F2 e viceversa; - il capo prelevato sia di classe inferiore a quella assegnata. 12 RENDICONTAZIONE 12.1. Al fine di monitorare l'andamento del piano di prelievo, i soggetti gestori sono tenuti a comunicare alla Provincia il resoconto mensile degli abbattimenti; tale comunicazione, che deve riportare anche il numero di animali prelevati con munizioni atossiche, è da effettuarsi entro i 7 giorni successivi al termine di ogni mese; la mancata comunicazione dei risultati mensili comporta la sospensione del prelievo. 12.2. Al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di prelievo, entro il 15.10.2015 i soggetti gestori sono tenuti a consegnare il resoconto finale dei prelievi del capriolo maschio comprensivo delle copie delle schede di abbattimento (ALLEGATO 2A). 12.3. Al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di prelievo, entro il 31.03.2016 i soggetti gestori sono tenuti a consegnare il resoconto finale dei prelievi di capriolo e daino comprensivo delle copie delle schede di abbattimento (ALLEGATO 2A).