ALLEGATO 2 - Provincia di Reggio Emilia

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ALLEGATO 2 - Provincia di Reggio Emilia
ALLEGATO 2
DISCIPLINA PROVVISORIA DEL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO E
DEL DAINO PER LA STAGIONE 2015-2016
1.1.
1.2.
2.1.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
1 PREMESSA
La presente disciplina provvisoria del prelievo selettivo del capriolo e del
daino, con validità per la stagione venatoria 2015-2016, detta
disposizioni operative e di dettaglio a completamento di quanto
contenuto nel R.R. n. 1/2008 e nel relativo Allegato tecnico.
Per tutto quanto di seguito non disciplinato si rimanda al R.R. n. 1/2008 e
al relativo Allegato tecnico nonché alla L.R. n. 8/1994 e succ. mod.
2 DISTRETTI E AREE DI CENSIMENTO E PRELIEVO
La perimetrazione di dettaglio dei distretti, contenuta nell’allegato
cartografico 1 del Provvedimento del Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed edilizia prot. n. 34583 del 19 giugno
2015, è consultabile in formato digitale presso l’U.O. Vigilanza, caccia,
pesca e forestazione della Provincia di Reggio Emilia.
3 ACCESSO AL PRELIEVO SELETTIVO
L’accesso al prelievo è riservato a cacciatori in possesso della qualifica
di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), R.R. n. 1/2008 o di titolo equipollente
ai sensi dell’art. 12, comma 2, R.R. n. 1/2008.
L’accesso al prelievo per i cacciatori in possesso di un’abilitazione al
prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale è
disciplinata dal R.R. n. 1/2008.
I soggetti gestori (A.T.C. e A.F.V.), prima dell'assegnazione dei capi ai
cacciatori che ne fanno richiesta, sono tenuti a verificare che gli stessi
siano in possesso dei requisiti di accesso al prelievo selettivo.
4 ASSEGNAZIONE DEI CAPI
La Provincia assegna ai soggetti gestori i contrassegni numerati di cui al
R.R. n. 1/2008, prevedendo l'abbinamento tra contrassegno e capo
assegnato (individuato per sesso/classe di età/distretto A.T.C. o A.F.V.); i
soggetti gestori consegnano ai cacciatori i contrassegni numerati e
l'assegnazione
viene
fatta
abbinando
cacciatore/capo
assegnato/contrassegno/area di censimento e prelievo A.T.C. o A.F.V
per
il
capriolo
o
abbinando
cacciatore/capo
assegnato/contrassegno/distretto A.T.C. o A.F.V. per il daino.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.1.
6.2.
6.3.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
5 COMUNICAZIONE DELL’USCITA DI CACCIA
I soggetti gestori presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo,
l'elenco dei punti di comunicazione delle uscite di caccia di cui all’art.4,
comma 4, lettera l), R.R. n. 1/2008, nonché l'abbinamento area di
censimento e prelievo/punto di comunicazione uscita/punto di raccolta e
controllo.
Chi esercita il prelievo selettivo deve annotare la giornata di caccia sul
tesserino regionale contestualmente alla comunicazione di uscita di
caccia al soggetto gestore.
La comunicazione preventiva di uscita e la comunicazione di rientro
vengono fatte con le modalità indicate dal soggetto gestore.
Nel caso di uscita per il prelievo di più capi può essere effettuata una
unica comunicazione cumulativa, purché si tratti di caprioli da prelevare
all’interno della stessa area di censimento e prelievo o di daini da
prelevare all’interno dello stesso distretto.
Il cacciatore che intende esercitare il prelievo con munizioni senza
piombo deve apporre, nella comunicazione dell’uscita di caccia, la sigla
“SP” a fianco del proprio nome.
6 ACCOMPAGNAMENTO
Nella comunicazione preventiva d'uscita di cui al precedente punto 5
devono essere indicate le generalità dell'eventuale accompagnatore.
All’accompagnatore, durante l’accompagnamento, è vietata la
detenzione di armi e di munizioni, fatto salvo quanto previsto al
successivo punto 6.3.
All'accompagnatore è consentita la detenzione di armi e di munizioni
qualora sia assegnatario di un capo nella medesima area di censimento
e prelievo nel caso del capriolo, o nel medesimo distretto nel caso del
daino, e abbia provveduto alla comunicazione dell'uscita di caccia con le
modalità specificate al punto 5.
7 MODALITA’ DI PRELIEVO
Il contrassegno numerato assegnato dalla Provincia deve essere inserito
al tendine di Achille dell’arto posteriore immediatamente dopo
l’abbattimento; tale contrassegno dovrà essere integro, stretto il più
possibile fino ad aderire completamente al tendine dell'animale.
I capi abbattuti devono essere presentati al punto di raccolta e controllo
abbinato a ogni area nel primo turno utile di apertura successivo
all'abbattimento, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7.3.
Nel periodo in cui non è consentito il prelievo selettivo del capriolo, il
cacciatore assegnatario di un daino è tenuto a contattare il responsabile
del punto di raccolta e controllo (di cui al punto 9.1.) e concordare il
conferimento del capo; il conferimento dovrà comunque avvenire negli
orari di apertura del centro ed entro 36 ore dall'abbattimento.
Nel caso si proceda all'eviscerazione del capo abbattuto, prima del
conferimento o presso il punto di raccolta e controllo, lo smaltimento
delle interiora deve essere eseguito nei modi previsti dalla legge.
7.5.
7.6.
8.1.
8.2.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
In caso di sospetto ferimento, il cacciatore ha l'obbligo di attivare le
operazioni di recupero del capo ferito e di consegnare al conduttore del
cane da traccia, prima dell'inizio delle operazioni di recupero, il
contrassegno numerato di cui al punto 4.1.
Il cacciatore in possesso di un’abilitazione al prelievo selettivo non
equipollente al titolo richiesto in ambito regionale può procedere al
prelievo del capo assegnato nel solo caso in cui vi sia accordo con
l'accompagnatore sulla scelta del capo da prelevare.
8 MUNIZIONI ATOSSICHE
Gli A.T.C., al fine di incentivare l’utilizzo di munizioni atossiche, devono
prevedere adeguati punteggi di merito per i cacciatori che hanno
effettuato il prelievo con munizioni non contenenti piombo.
Il cacciatore che ha comunicato l’uscita di caccia in A.T.C., secondo le
modalità previste al punto 5.5., con munizioni non contenenti piombo,
non può detenere munizioni contenenti piombo in azione di caccia.
9 PUNTI DI RACCOLTA E CONTROLLO
I soggetti gestori presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo,
l'elenco dei punti di raccolta e controllo di cui all’art. 4, comma 4, lettera
l), R.R. n. 1/2008 corredato dei nominativi dei responsabili di ciascun
punto di raccolta.
I soggetti gestori presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo,
l'elenco soggetti in possesso del titolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera j),
R.R. n. 1/2008, autorizzati ad effettuare rilevamenti sui capi abbattuti e a
compilare la scheda di abbattimento fornita dalla Provincia (modello di
cui all'ALLEGATO 2A).
I soggetti gestori comunicano altresì alla Provincia, prima dell'avvio del
prelievo, gli orari di apertura dei punti raccolta e controllo (almeno due
ore giornaliere) in cui i capi saranno a disposizione per i controlli.
Il punto di raccolta deve essere aperto e presidiato da uno dei soggetti
autorizzati per tutto l'orario di apertura ogni qualvolta ci siano cacciatori
in uscita di caccia, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.5.
Nel periodo in cui non è consentito il prelievo selettivo del capriolo non è
obbligatoria l'apertura dei punti di raccolta; il responsabile del punto di
raccolta e controllo è tenuto in tal caso a concordare con il cacciatore il
conferimento del daino con le modalità previste al punto 7.3.
Gli orari di apertura dei punti di raccolta possono essere variati nel corso
della stagione, previa comunicazione alla Provincia.
Al punto di raccolta, l'operatore abilitato ai rilevamenti biometrici applica
alla mandibola del capo abbattuto un secondo contrassegno numerato,
fornito dalla Provincia, e ne annota il numero sulla scheda di
abbattimento, esclusivamente nei casi di errore di specie, errore di
classe, classificazione incerta o discordanza tra cacciatore assegnatario
e operatore abilitato ai rilevamenti biometrici circa la classificazione del
capo.
9.8.
9.9.
L'operatore abilitato ai rilevamenti biometrici non può compilare la
scheda di abbattimento di capi per i quali abbia svolto la funzione di
accompagnatore.
L'operatore abilitato ai rilevamenti biometrici deve compilare in ogni sua
parte, in modo chiaro e leggibile, la scheda di abbattimento fornita dalla
Provincia (modello di cui all'ALLEGATO 2A), annotando nello spazio
riservato al tipo di arma la dicitura "senza piombo" l'eventuale prelievo
effettuato con munizioni atossiche.
10 RECUPERO DEI CAPI FERITI
10.1. Le operazioni di recupero sono eseguite esclusivamente dai soggetti
abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), R.R. n. 1/2008, i cui
nominativi risultano inseriti nell'elenco dei conduttori dei cani da traccia
tenuto dalla Provincia. L'iscrizione in detto elenco è disposta a seguito di
istanza dell'interessato, su richiesta degli A.T.C. o su richiesta del titolare
di A.F.V.
10.2. Gli A.T.C. presentano alla Provincia, prima dell'avvio del prelievo,
l'elenco dei soggetti, abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), R.R. n.
1/2008, autorizzati a svolgere il recupero dei capi feriti in azione di caccia
nel territorio di propria competenza, e i nominativi dei responsabili dei
conduttori dei cani da traccia.
10.3. L'attività di recupero dei capi feriti non costituisce esercizio venatorio e
può essere esercitata anche nelle giornate di silenzio venatorio, negli
ambiti protetti e in terreni in attualità di coltivazione, purché negli orari
previsti per la caccia di selezione.
10.4. Durante le attività di recupero, il conduttore del cane da traccia ha
l'obbligo di indossare l'indumento ad alta visibilità previsto dal R.R. n.
1/2008 per la caccia al cinghiale in forma collettiva.
10.5. Durante le attività di recupero, il conduttore del cane da traccia può
portare e utilizzare esclusivamente un fucile con canna ad anima rigata
di cui all'art. 13 della Legge n. 157/1992, del calibro previsto per il
prelievo selettivo.
10.6. Le prescrizioni di cui ai punti 10.4. e 10.5. si applicano anche al
conduttore di cui all'art. 20, comma 3, R.R. n. 1/2008.
10.7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 3, R.R. n. 1/2008, il solo
soggetto autorizzato al porto e all'uso dell'arma nelle operazioni di
recupero é il conduttore del cane da traccia.
10.8. Prima dell'inizio delle operazioni di recupero, il conduttore di cane da
traccia informa il responsabile di distretto, circa l'area di censimento e
prelievo in cui si recherà, con le modalità indicate dal soggetto gestore.
10.9. Qualora il conduttore di cane da traccia non rilevi alcuna traccia di
ferimento e pertanto giudichi l'animale non ferito dal tiro, riconsegna al
cacciatore il contrassegno numerato di cui al punto 4.1. affidatogli come
previsto dal punto 7.5.
10.10. In caso di mancato recupero del capo, giudicato ferito dal conduttore di
cane da traccia, il contrassegno numerato di cui al punto 4.1. deve
essere consegnato al punto di raccolta destinatario dell'animale e il
responsabile del punto di raccolta compila la scheda di abbattimento
(fino a "capo assegnato) fornita dalla Provincia annotando che il capo è
stato abbattuto ma non recuperato.
10.11. Le operazioni di recupero devono terminare entro 48 ore dalla
comunicazione di inizio attività; al termine delle operazioni, il conduttore
di cane da traccia comunica l'esito dell'uscita al soggetto gestore con le
modalità da quest'ultimo indicate.
10.12. In caso si renda necessario operare con modalità diverse da quelle sopra
indicate, il conduttore di cane da traccia deve acquisire preventivamente
l'assenso della Provincia.
10.13. Il conduttore di cane da traccia non può procedere al recupero di capi di
cui sia stato assegnatario.
10.14. A coloro che partecipano alle operazioni di recupero è vietata qualsiasi
forma di esercizio venatorio.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11 CONTROLLI E SANZIONI
L’operatore abilitato ai rilievi biometrici, nel caso riscontri abbattimenti di
soggetti di specie, sesso o classe diversi rispetto a quelli assegnati,
ovvero rilevi altre ipotesi di illecito soggetto a sanzione, deve darne
comunicazione immediata Provincia, utilizzando il modello previsto
all'ALLEGATO 2B alla presente Deliberazione, e deve trattenere il capo
presso il punto di raccolta a disposizione per i controlli di competenza
della Provincia.
In caso di erronea applicazione del contrassegno numerato di cui al
punto 4.1. da parte del cacciatore, il responsabile del punto di raccolta e
controllo rilascia al cacciatore una autorizzazione - utilizzando l'apposito
modulo fornito dalla Provincia (ALLEGATO 2C) - ad apporre il
contrassegno su altro capo assegnato; l'inversione di contrassegno non
è soggetta a sanzione ai sensi dell'art. 61, comma 3, L.R. n. 8/1994.
La Provincia, per i controlli di competenza, può ottenere l'apertura dei
locali adibiti a punto di raccolta e controllo, previa richiesta ai responsabili
degli stessi, anche al di fuori degli orari di apertura.
Non sono assoggettati a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 61,
comma 3, L.R. n. 8/1994, gli errori di classe rispetto al capo assegnato
esclusivamente nel caso in cui:
- il misuratore biometrico indichi nella scheda di abbattimento
“classificazione incerta”;
- il misuratore biometrico accerti che il capo prelevato presenti
caratteristiche distintive tipiche della classe assegnata e non di quella
prelevata;
- il capo prelevato sia di classe CL0 a fronte di una assegnazione di
una femmina di classe F1-F2 e viceversa;
- il capo prelevato sia di classe inferiore a quella assegnata.
12 RENDICONTAZIONE
12.1. Al fine di monitorare l'andamento del piano di prelievo, i soggetti gestori
sono tenuti a comunicare alla Provincia il resoconto mensile degli
abbattimenti; tale comunicazione, che deve riportare anche il numero di
animali prelevati con munizioni atossiche, è da effettuarsi entro i 7 giorni
successivi al termine di ogni mese; la mancata comunicazione dei
risultati mensili comporta la sospensione del prelievo.
12.2. Al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di
prelievo, entro il 15.10.2015 i soggetti gestori sono tenuti a consegnare il
resoconto finale dei prelievi del capriolo maschio comprensivo delle
copie delle schede di abbattimento (ALLEGATO 2A).
12.3. Al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di
prelievo, entro il 31.03.2016 i soggetti gestori sono tenuti a consegnare il
resoconto finale dei prelievi di capriolo e daino comprensivo delle copie
delle schede di abbattimento (ALLEGATO 2A).