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Ufficio Legislativo e Affari Giuridici Roma, 21 gennaio 2016 Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI Ai responsabili territoriali ASSOCAMPING Loro sedi Prot. n. 4544-bis.11/2016 AT Oggetto: INSTALLAZIONE CASE MOBILI – ‘COLLEGATO AMBIENTE’ A LEGGE STABILITA’. Si informa che è stata pubblicata ieri, in settantanove articoli, su GU n. 13 del 18.1.16, la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (c.d. “collegato ambiente” alla Legge di Stabilità 2014). Tali disposizioni, in vigore a decorrere dal 2 febbraio p.v., includono alcune previsioni di specifico interesse per i settori associati in indirizzo, ed in particolare la norma di cui all’articolo 52, che interviene ad ulteriore modifica delle disposizioni in tema di manufatti, tra i quali roulottes e case mobili, installati all’interno di strutture ricettive all’aperto. In particolare, il comma 2 dell’art. 52 così recita: “All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: « e che non siano diretti a » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore »”. _______________________________________________________________________________________________________________________ Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali,Turistiche e dei Servizi 00184 Roma via Nazionale, 60 Tel. 0647251 Fax 4817211 2 Ne deriva che il vigente testo dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001 (TU in materia edilizia), ai sensi dell’appena citato art. 52, comma 2, Legge n. 221/2015, dovrà ritenersi riformulato così come si evidenzia di seguito in Tabella. Estratto DPR 380/01 – TESTO ATTUALE Estratto DPR 380/01 – TESTO RIMODULATO Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi Comma 1. Ai fini del presente testo unico si Comma 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: intendono per: omissis omissis e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: omissis omissis e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; La norma, dunque, ribadisce il principio (a nostro avviso già sufficientemente chiaro per effetto dei precedenti interventi legislativi, ma che nei fatti è stato a volte interpretato in modo contrastante da organi di vigilanza e autorità competenti a livello amministrativo e giudiziario) secondo cui non è configurabile come intervento di “nuova costruzione” l’installazione di case mobili o di altri manufatti leggeri nell’ambito delle strutture ricettive all’aperto regolarmente operanti. Secondo il nuovo dettato normativo, in sostanza, non si reputa necessario il permesso a costruire in caso di installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, quando questi: 1. siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; oppure 2. siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Se ne desume che il requisito della mera temporaneità dell’installazione, a nostro avviso, non è richiesto per i manufatti ricompresi all’interno delle strutture ricettive all’aperto, bastando, per l’esclusione del permesso a costruire, che queste (le strutture ricettive, non i manufatti) 3 siano previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico. La norma richiede, altresì, la conformità alle normative regionali di settore. Il riferimento delle parole “in conformità alle normative regionali di settore” non può essere fatto alle strutture ricettive, poiché queste soggiacciono a normativa di competenza, rispettivamente, concorrente “Stato-Regioni” in materia di urbanistica ed edilizia; esclusiva statale in materia di vincoli paesaggistici, e pertanto vanno “previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico” secondo quanto previsto dalle norme-quadro statali e da quelle regionali di dettaglio, nonché, per il vincolo paesaggistico, dalle sole norme statali. Il predetto riferimento dunque non può che riguardare il posizionamento in sé dei manufatti “ricompresi” nelle strutture ricettive, che va effettuato secondo regole di ordine meramente “tecnico” (inerenti l’ancoraggio al suolo, gli allacci, gli organi di movimento, ecc.), appannaggio delle regioni. Le disposizioni regionali attualmente in essere contengono, sostanzialmente, la prescrizione che i manufatti installati non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento. Cordiali saluti, Alessandro Tatafiore Giuseppe Dell’Aquila