Ufficio Legislativo e Affari Giuridici Roma, 21 gennaio 2016 Alle

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Ufficio Legislativo e Affari Giuridici Roma, 21 gennaio 2016 Alle
Ufficio Legislativo e Affari Giuridici
Roma, 21 gennaio 2016
Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI
Ai responsabili territoriali
ASSOCAMPING
Loro sedi
Prot. n. 4544-bis.11/2016 AT
Oggetto: INSTALLAZIONE CASE MOBILI – ‘COLLEGATO AMBIENTE’ A LEGGE STABILITA’.
Si informa che è stata pubblicata ieri, in settantanove articoli, su GU n. 13 del 18.1.16, la legge
28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (c.d. “collegato
ambiente” alla Legge di Stabilità 2014).
Tali disposizioni, in vigore a decorrere dal 2 febbraio p.v., includono alcune previsioni di
specifico interesse per i settori associati in indirizzo, ed in particolare la norma di cui all’articolo
52, che interviene ad ulteriore modifica delle disposizioni in tema di manufatti, tra i quali
roulottes e case mobili, installati all’interno di strutture ricettive all’aperto.
In particolare, il comma 2 dell’art. 52 così recita:
“All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
parole da: « e che non siano diretti a » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «
ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano
ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle
normative regionali di settore »”.
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Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali,Turistiche e dei Servizi
00184 Roma via Nazionale, 60 Tel. 0647251 Fax 4817211
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Ne deriva che il vigente testo dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001 (TU in materia edilizia),
ai sensi dell’appena citato art. 52, comma 2, Legge n. 221/2015, dovrà ritenersi riformulato così
come si evidenzia di seguito in Tabella.
Estratto DPR 380/01 – TESTO ATTUALE
Estratto DPR 380/01 – TESTO RIMODULATO
Art. 3
Definizioni degli interventi edilizi
Art. 3
Definizioni degli interventi edilizi
Comma 1. Ai fini del presente testo unico si Comma 1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per:
intendono per:
omissis
omissis
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
omissis
omissis
e.5)
l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee e salvo che siano installati, con
temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di
strutture ricettive all'aperto, in conformità alla
normativa regionale di settore, per la sosta ed il
soggiorno di turisti;
e.5)
l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, ad
eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o siano ricompresi
in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il
soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto
il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, in conformità alle normative
regionali di settore;
La norma, dunque, ribadisce il principio (a nostro avviso già sufficientemente chiaro per effetto
dei precedenti interventi legislativi, ma che nei fatti è stato a volte interpretato in modo contrastante
da organi di vigilanza e autorità competenti a livello amministrativo e giudiziario) secondo cui non
è configurabile come intervento di “nuova costruzione” l’installazione di case mobili o di altri
manufatti leggeri nell’ambito delle strutture ricettive all’aperto regolarmente operanti.
Secondo il nuovo dettato normativo, in sostanza, non si reputa necessario il permesso a
costruire in caso di installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, quando questi:
1. siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; oppure
2. siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti,
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
Se ne desume che il requisito della mera temporaneità dell’installazione, a nostro avviso, non
è richiesto per i manufatti ricompresi all’interno delle strutture ricettive all’aperto, bastando,
per l’esclusione del permesso a costruire, che queste (le strutture ricettive, non i manufatti)
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siano previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico.
La norma richiede, altresì, la conformità alle normative regionali di settore.
Il riferimento delle parole “in conformità alle normative regionali di settore” non può essere fatto
alle strutture ricettive, poiché queste soggiacciono a normativa di competenza, rispettivamente,
concorrente “Stato-Regioni” in materia di urbanistica ed edilizia; esclusiva statale in materia di
vincoli paesaggistici, e pertanto vanno “previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio
e, ove previsto, paesaggistico” secondo quanto previsto dalle norme-quadro statali e da quelle
regionali di dettaglio, nonché, per il vincolo paesaggistico, dalle sole norme statali.
Il predetto riferimento dunque non può che riguardare il posizionamento in sé dei manufatti
“ricompresi” nelle strutture ricettive, che va effettuato secondo regole di ordine meramente
“tecnico” (inerenti l’ancoraggio al suolo, gli allacci, gli organi di movimento, ecc.), appannaggio
delle regioni.
Le disposizioni regionali attualmente in essere contengono, sostanzialmente, la prescrizione che i
manufatti installati non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti
alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.
Cordiali saluti,
Alessandro Tatafiore
Giuseppe Dell’Aquila