Sommario - studio peruzzi

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Sommario - studio peruzzi
LAVORO A PROGETTO
Sommario
Sezione I: Disciplina del rapporto
1. Definizione
2. Requisiti
3. Esclusioni
4. Forma
5. Corrispettivo
6. Obbligo di riservatezza
7. Tutele
8. Estinzione e rinnovo del contratto
9. Rinunzie e transazioni
10. Conversione del contratto
11. Stabilizzazione dei contratti di lavoro a progetto
Sezione II: Regime fiscale
1. Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
2. Criteri di tassazione
Sezione III: Regime previdenziale
1. Gestione separata
2. Determinazione e misura dei contributi
3. Denuncia delle retribuzioni
4. Prestazioni assistenziali
Sezione IV: Regime assicurativo
1. Obbligo assicurativo
2. Adempimenti
3. Determinazione e versamento dei premi
Sezione V: Collaborazioni occasionali
1. Mini co.co.co.
2. Prestazioni occasionali autonome e di tipo accessorio
SEZIONE I
DISCIPLINA DEL RAPPORTO
1. Definizione
Il D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione della legge delega in materia di occupazione e mercato
del lavoro (L. n. 30/2003), al fine di eliminare fenomeni elusivi della legislazione in materia di
lavoro subordinato, procede alla riforma delle collaborazioni coordinate e continuative
convertendole nella nuova figura del lavoro a progetto. In particolare, così come illustrato nella
Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione della riforma del lavoro, le
collaborazioni coordinate e continuative preesistenti al provvedimento di riforma, vengono
ricondotte o al lavoro subordinato o al lavoro a progetto, inteso quest'ultimo, come forma propria
di lavoro autonomo (per il regime transitorio, si v. quanto riportato nell'argomento
Collaborazioni coordinate e continuative). La definizione del lavoro a progetto si rinviene nel
primo comma nell'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 (modificato dall'art. 1, comma 23, della L. n.
92/2012, dall'art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 e dall'art. 7, comma 2, lett. c), D.L. n. 76/2013)
secondo il quale "ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio,
nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center "outbound",
per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente
dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo
svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale".
La disposizione, come modificata dall'art. 1, comma 23, L. 28 giugno 2012, n. 92 di riforma
del mercato del lavoro, non prevede più la possibilità di stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa riconducibili a "programmi di lavoro o fasi di esso", così evidenziando
ancor più la finalità di limitare l'utilizzo dell'istituto a quelle sole prestazioni che siano
genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato (ML nota n.
17286/2008). Tale modifica, così come le ulteriori novità introdotte dalla L. n. 92/2012 (in
particolare in relazione ai requisiti del progetto e alla determinazione del corrispettivo del
collaboratore, v. infra), si applicano tuttavia ai soli contratti di collaborazione stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 92/2012 (18 luglio 2012).
Le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro - e cioè la presenza dell'elemento
della subordinazione ovvero dell'autonomia - assumono quindi valore decisivo, dato che il
lavoro a progetto configura una nuova tipologia contrattuale nell'ambito più generale delle
collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., che peraltro
continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 61, comma 3 (v. infra par. 3).
Nei casi in cui risulta difficile la corretta qualificazione dei rapporti si ricorre allo strumento
della certificazione, su istanza volontaria o congiunta, ex art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003 (come
per l'assistenza domiciliare v. ML interpello n. 5/2010).
Nel qualificare il lavoro a progetto "una nuova tipologia contrattuale" il Ministero del lavoro
con la circolare n. 4/2008 modifica il suo precedente orientamento in base al quale era
considerato solo "una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa" (v. ML circ. n.
1/2004).
Dalla definizione di cui al primo comma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 si evince che ciò
che caratterizza le collaborazioni a progetto è l'individuazione di uno o più progetti specifici che
il committente deve determinare ma che il collaboratore deve gestire in modo autonomo in
funzione del risultato. Naturalmente resta fermo il coordinamento con l'organizzazione del
committente ed è irrilevante il tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività del collaboratore (v.
infra par. 2).
2. Requisiti
Nel valutare la compatibilità delle modalità di esecuzione della prestazione con la
fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, occorre tener presente
i seguenti indici sintomatici:
- specificità del progetto, che non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
- modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente;
- contenuto della prestazione, che non può comportare lo svolgimento di compiti
meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione (fermo
restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente);
- compenso (legato non solo al tempo della prestazione, ma anche al risultato del progetto;
- eventuale clausola di esclusiva (ossia, "monocommittenza");
- legittimità di proroghe e rinnovi del contratto (ML circ. n. 4/2008).
Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra lavoro a progetto e le fattispecie
riconducibili al lavoro subordinato, da un lato, e al lavoro autonomo, dall'altro (v. Sez. V Collaborazioni occasionali).
Il lavoro a progetto si differenzia dal lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa
con vincolo di subordinazione ed il termine delimita esclusivamente il periodo in cui il lavoratore
è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente
individuate, in quanto la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, in
regime di totale autonomia.
Progetto
Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad
un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Inoltre, come anticipato, il progetto:
- non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto
riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (v. anche ML circc. n. 1/2004; n.
17/2006; n. 4/2008; nota n. 17286/2008; ML interpello n. 5/2010);
- non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che
possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I compiti meramente esecutivi
consistono nella mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente,
senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore (INAIL circ. n.
13/2013). I compiti meramente ripetitivi, invece, sono compiti elementari, tali da non richiedere
specifiche indicazioni di carattere operativo (ML circ. n. 35/2013).
Spetta al committente l'individuazione del progetto da dedurre nel contratto. Le valutazioni
e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.
Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 29/2012, chiarisce, illustrando le novità della L. n.
92/2012, che il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l'attività prestata dal
collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato
obiettivamente verificabile ed indica, a titolo esemplificativo, le attività difficilmente inquadrabili
nell'ambito di un genuino rapporto di co.co.pro. Tuttavia, tale indicazione opera solo sotto il
profilo della metodologia ispettiva, al fine di orientare e uniformare l'attività di vigilanza, non
volendo rappresentare alcun indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri distintivi
tra attività autonoma e subordinata (ML lett. circ. n. 7258/2013).
Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 7/2013, ritiene che sia possibile instaurare nell'ambito
delle organizzazioni non governative (Ong/Onlus) una genuina collaborazione coordinata e
continuativa a progetto.
Autonoma gestione del progetto
Nell'ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve
essere rimessa al collaboratore.
Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e
non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro
eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata
determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto.
La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo
nell'"an" ma non anche necessariamente nel "quando".
Coordinamento
Indipendentemente da quanto indicato sopra nel requisito dell'autonomia, tuttavia, il
collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per
questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze
dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione
del progetto, ferma restando l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o
un'attività esulante dal progetto originariamente convenuto.
Lavoro a progetto nei call center
Il Ministero del lavoro è più volte intervenuto al fine di individuare i criteri di legittimo utilizzo
del contratto di collaborazione nel settore dei call center. In particolare, ritiene configurabile un
genuino progetto nelle attività realizzate attraverso call center outbound nell'ambito delle quali il
compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di
tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo
committente. Ciò a differenza di quanto avviene nelle attività inbound, in cui l'operatore non
gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste
prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione
del datore di lavoro le proprie energie psico-fisiche per un dato periodo di tempo.
Quindi, le attività outbound devono essere necessariamente caratterizzate dall'autonomia
della prestazione e, a tal fine, il personale ispettivo deve verificare l'esistenza di postazioni di
lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il
ritmo di lavoro. Ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme
concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:
- se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
- a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
- se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l'assenza non deve mai essere
giustificata e la presenza non può mai essere imposta.
Il fondamentale requisito dell'autonomia può essere, comunque, contemperato con le
esigenze di coordinamento della prestazione con l'organizzazione produttiva dell'azienda. E' in
ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare che l'esercizio del potere di variare
unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute (ML circc. n. 17/2006; n.
14/2013).
Il Ministero del lavoro, partendo dall'assunto consolidato della Corte di Cassazione,
secondo il quale ogni attività suscettibile di valutazione economica può essere svolta in maniera
autonoma o subordinata, ha, ulteriormente, chiarito che in presenza di un genuino progetto con
riferimento alle campagne "out bound" ovvero in attività analoghe quanto alla modalità di
esecuzione della prestazione (ad es. il recupero crediti stragiudiziale mediante sollecito
telefonico), tutta una serie di elementi di seguito indicati non sono suscettibili a far disconoscere
la natura autonoma del rapporto a condizione che il collaboratore determini discrezionalmente
ed unilateralmente, senza necessità di preventiva autorizzazione, la quantità di prestazione da
eseguire e la collocazione temporale della stessa. Tali elementi sono:
- l'utilizzo della utilità data dalla esecuzione della collaborazione genuinamente autonoma e
conforme ai requisiti di legge quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto
nell'ambito di una attività organizzata del committente;
- l'utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
- l'utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni
al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettano in
comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l'utente telefonico;
- lo svolgimento della prestazione all'interno di una struttura del committente,
necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, pur non essendovi il collaboratore
vincolato;
- l'impegno del committente a corrispondere un compenso sulla base di una provvigione sui
prodotti venduti dal collaboratore nell'ambito di una specifica campagna, eventualmente
variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
- le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore (ML nota n. 17286/2008).
L'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dall'art. 24-bis, comma 7,
del D.L. n. 83/2012, mette in luce la specificità della disciplina, che nasce nell'ambito della
prassi amministrativa sopra citata, delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center outbound, a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda, per le
quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo
definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. In questo modo si è introdotta
una semplificazione nell'ambito dei call center, consentendo l'impiego del personale con
contratti di collaborazione in una molteplicità di "attività di servizi", tra cui risultano
evidentemente annoverabili anche le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche,
indipendentemente da una contestuale "vendita" di prodotti o di servizi (ML lett. circ. n.
12693/2013).
La suddetta specificità comporta una vera e propria esclusione dall'applicazione dei
requisiti che normalmente sono richiesti ai fini di un ricorso legittimo al contratto di
collaborazione a progetto, primo tra i quali la sussistenza di uno specifico progetto, alla
condizione, però, che il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo
definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che viene, dunque, ad assumere,
nella sostanza, una funzione autorizzatoria del ricorso a questa tipologia contrattuale, a
prescindere dal requisito della predisposizione di un progetto specifico.
Ciò non comporta, invece, una deroga alle successive disposizioni contenute nel Titolo VII,
Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 (ML circ. n. 14/2013). In particolare, nella more dell'introduzione
di specifiche clausole da parte della contrattazione collettiva di riferimento che diano indicazioni
sui corrispettivi in questione ed al fine di non impedire l'utilizzo della tipologia contrattuale, il
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei call center deve comunque
rispettare la disposizione generale di cui all'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui
in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità
di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste
dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure
professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a
progetto (ML lett. circ. n. 12693/2013).
L'art. 24-bis del D.L. n. 83/2012 (aggiunto dalla L. n. 134/2012) ha introdotto ulteriori
misure, la cui violazione comporta una sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione,
che vanno a regolamentare il settore dei call center con almeno venti dipendenti che decidono
di delocalizzare la propria attività. Tale limite dimensionale deve essere calcolato sia tenendo
conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa.
Le aziende interessate sono poi quelle che svolgono in via assolutamente prevalente una
attività di call center e che, pertanto, operano in regime di appalto, restando viceversa escluse
quelle attività di call center che vanno semplicemente ad integrare lo svolgimento dell'impresa
rappresentando, il più delle volte, un mero sportello di front office (ML circ. n. 14/2013).
Qualora un'azienda decida di spostare l'attività fuori del territorio nazionale, deve darne
comunicazione al Ministero del lavoro almeno 120 giorni prima del trasferimento stesso,
individuando i lavoratori coinvolti, nonché all'Autorità garante della privacy, indicando le misure
adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita
anche dalle aziende che già operano in paesi esteri (art. 24-bis, comma 2, D.L. n. 83/2012).
Alle aziende che delocalizzano le attività in paesi esteri non possono essere erogati i
benefici previsti dalla L. n. 407/1990 (art. 24-bis, comma 3, D.L. n. 83/2012; ML circ. n.
14/2013). Al riguardo, anche al fine di inquadrare correttamente la disciplina in parola
nell'ambito dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di
servizi, il Ministero del lavoro ha chiarito che sia tale disposizione, sia l'obbligo di
comunicazione di cui sopra - quest'ultimo evidentemente collegato alla applicabilità della
"sanzione" relativa alla mancata concessione dei benefici - trovano applicazione
esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari (ML
nota n. 17495/2014).
Quando un cittadino chiama o viene contattato da un call center deve essere informato
preliminarmente sul paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato; nel
caso in cui il cittadino chiami, inoltre, deve poter scegliere, che il servizio sia effettuato tramite
un operatore collocato sul territorio nazionale.
3. Esclusioni
Il lavoro a progetto non tende ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso
lato all'area della c.d. parasubordinazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia ex art. 61, comma 2 e
ss. D.Lgs. n. 276/2003 le seguenti fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione
della normativa inderogabile del diritto del lavoro:
- gli agenti e i rappresentanti di commercio, i quali continuano ad essere regolati da leggi
speciali;
- le prestazioni occasionali c.d. mini co.co.co., cioè rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo
committente sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) (v. Sez. V Collaborazioni occasionali);
- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003 (v. ML nota 15 dicembre 2004);
- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n. 289/2002);
- i componenti di Organi di amministrazione e controllo di società;
- i partecipanti a Collegi e Commissioni. Nell'espressione "Collegi e Commissioni" delle
società, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica;
- i collaboratori che percepiscano la pensione di vecchiaia (ML circ. n. 1/2004). Sono
esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto anche i percettori di pensione di
anzianità che abbiano raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia (ML interpello n.
8/2008).
Per le ipotesi escluse dalla riconducibilità al lavoro a progetto continua a trovare
applicazione la disciplina previgente.
Restano possibili inoltre, condizioni di miglior favore previste per il collaboratore a progetto
da contratti individuali o da accordi collettivi.
4. Forma
Ai sensi dell'art. 62, D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma
scritta (la forma scritta costituisce elemento di legittimità del contratto, c.d. forma scritta ad
substantiam, v. ML circ. n. 35/2013) e deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
- la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del
risultato finale che si intende conseguire;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione,
anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da
pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
5. Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità
e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della
prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo
specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali
tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni
equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro
delega, ai livelli decentrati.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a
parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure
professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a
progetto (art. 63, D.Lgs. n. 276/2003).
Riguardo alle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center
"outbound", l'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce espressamente che il ricorso ai contratti di
collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva nazionale di riferimento.
Tale previsione normativa assume un significato del tutto diverso rispetto a quella
contenuta nell'art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003, a proposito del regime del corrispettivo dei
collaboratori a progetto.
Infatti, mentre la violazione dell'art. 63 comporta soltanto il diritto del collaboratore al
riconoscimento di un differenziale economico, senza tuttavia incidere sulla natura del rapporto
posto in essere, nel settore dei call center la mancata pattuizione di corrispettivi definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento, comporta la violazione di una norma
inderogabile di natura autorizzatoria, cosicché il ricorso alla co.co.pro. può ritenersi illegittimo
con conseguente riconduzione del rapporto a quella che costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro e cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato (ML circ. n. 14/2013; ML
lett. circ. n. 12693/2013).
6. Obbligo di riservatezza
Il lavoratore che opera a progetto può svolgere la propria attività per più committenti: a
questo principio di carattere generale si può derogare in favore dell'esclusività soltanto sulla
base di un accordo tra le parti.
Inoltre, nei confronti del collaboratore opera il divieto di:
- svolgimento di attività in concorrenza con i propri committenti (divieto di concorrenza);
- diffondere notizie e apprezzamenti riguardanti sia il progetto che l'organizzazione;
- compiere attività che siano lesive o che rechino pregiudizio all'attività dei committenti
medesimi (art. 64, D.Lgs. n. 276/2003).
7. Tutele
Invenzioni
Viene riconosciuto il diritto al lavoratore a progetto ad esser riconosciuto autore
dell'invenzione fatta durante lo svolgimento del rapporto. In tal caso i diritti e gli obblighi delle
parti sono regolati dalle leggi speciali, compresa, l'art. 12-bis della legge n. 633/1941
concernente la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio (art.
65, D.Lgs. n. 276/2003).
Malattia, infortunio, gravidanza e altri diritti
L'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003, appronta un sistema di tutele minimo con particolare
riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio, fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea
certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del
contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il
committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a
un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a
trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Per effetto del D.M. 12 luglio 2007, dal 7 novembre 2007 è estesa la disciplina di cui agli
artt. 16 (congedo di maternità), 17 (interdizione anticipata e prorogata) e 22 (trattamento
economico e normativo) del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità) in favore delle
lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste
iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (in riferimento al
congedo di maternità v. anche INPS circ. n. 139/2011).
Per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non
possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni
occasionali, cioè inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a
5000 euro con lo stesso committente (INPS circ. n. 137/2007).
Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino
iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
In base all'art. 3 del D.M. 12 luglio 2007 l'estensione del divieto di adibire al lavoro le
donne, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 151, si applica:
- integralmente, nei confronti delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate ed alle
associate in partecipazione;
- limitatamente al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, per le lavoratrici
esercenti attività libero professionale.
Il riconoscimento dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. comporta la
necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto. Pertanto, le lavoratrici hanno
l'onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la
suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell'inizio del congedo, secondo quanto
disposto dall'art. 21 del T.U. In mancanza di tale certificato, per la determinazione del periodo
indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto.
Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa
nei periodi di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. 12 luglio 2007, hanno diritto alla proroga della durata
del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del
contratto individuale. La proroga non opera se l'interruzione di gravidanza interviene prima del
180º giorno dall'inizio della gestazione, poiché l'aborto è da qualificarsi come malattia e per
quest'ultima la proroga non è prevista (ML interpello n. 58/2008).
Oltre alle disposizioni di cui alla L. n. 533/1973 sul processo del lavoro, all'art. 64 del D.Lgs.
n. 151/2001 e al D.M. 12 luglio 2007 che disciplinano la tutela della maternità e paternità per le
lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le norme in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, ogni qual volta la prestazione si svolga nei luoghi del
committente, nonchè le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
e quelle del D.M. 12 gennaio 2001 sull'indennità economica di malattia in caso di degenza
ospedaliera (per la malattia e maternità v. Sez. III, per la tutela INAIL v. Sez. IV).
8. Estinzione e rinnovo del contratto
Risoluzione del rapporto
Considerata la natura di contratto a termine, i contratti di lavoro a progetto si risolvono al
momento della realizzazione del progetto.
Pertanto, indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto sia
ultimato prima della scadenza il contratto deve intendersi risolto.
Tuttavia, ad avviso del Ministero del lavoro, se è il progetto l'elemento caratterizzante della
collaborazione, il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero (ML
circ. n. 1/2004).
Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.
Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi
oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la
realizzazione del progetto mentre il collaboratore può recedere prima della scadenza del
termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di
lavoro (art. 67, D.Lgs. n. 276/2003).
L'art. 32, comma 3, lett. b) della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro alla Finanziaria 2010)
ha stabilito che l'art. 6 della L. n. 604/1966 si applica, tra l'altro, al recesso del committente nei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto.
Pertanto, il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla
ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in
forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale,
idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è
seguita, entro il successivo termine di 180 giorni (termine modificato dall'art. 1, comma 38, L. n.
92/2012), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro
o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo
necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di
decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Rinnovo del contratto e prosecuzione del progetto
Un analogo progetto può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso
collaboratore. Inoltre, lo stesso collaboratore può essere impiegato successivamente anche per
diversi progetti aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non
devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina (ML circ. n. 4/2008).
Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente
considerato, i requisiti di legge.
Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per
temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente (art. 61, c. 2-bis,
D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dall'art. 7, c. 2, D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013; ML
circ. n. 35/2013).
9. Rinunzie e transazioni
L'art. 68 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che i diritti derivanti dai contratti a progetto
possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto
di lavoro di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276/2003 secondo lo schema dell'art.
2113, cod. civ. (si v. a tal proposito la nota redazionale Certificazione dei rapporti di lavoro).
10. Conversione del contratto
L'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce il principio del divieto di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa atipici, la cui violazione dà luogo alla conseguente sanzione della
conversione del contratto. Pertanto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Al riguardo, l'art.
1, comma 24, della L. n. 92/2012, ha stabilito che l'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si
interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento
essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La
mancanza del progetto determina dunque una presunzione legale assoluta circa la natura
subordinata del rapporto di lavoro, che si applica, appunto, se nel contratto di collaborazione
manca l'indicazione del progetto, senza possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova
contraria, ovvero il progetto si limita a riprodurre l'oggetto sociale dell'impresa (INAIL circ. n.
13/2013).
Inoltre, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin
dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con
modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (art. 69, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 276/2003). In tali ipotesi, si ha una
presunzione relativa di subordinazione e, in caso di contestazione, è onere del committente
fornire la prova che il rapporto rientra nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative a
progetto.
Qualora, il giudice accerti la natura subordinata del rapporto, la sanzione è la
trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti, a prescindere dalla
predisposizione di un progetto scritto (INAIL circ. n. 13/2013).
Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano al committente.
Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non
la sua mera deduzione nel contratto. La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti,
preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale
(ML circ. n. 1/2004).
Nell'accertamento della natura subordinata, parasubordinata o autonoma del contratto non
si può far riferimento, come in passato (v. ML circ. n. 4/2008), ad una teorica elencazione di
attività o di preclusioni: l'ispettore del lavoro deve acquisire tutti gli elementi utili a valutare la
corretta qualificazione del rapporto di lavoro, confrontando i contenuti del progetto con le
dichiarazioni rese dal lavoratore (ML direttiva 18 settembre 2008; nota n. 17286/2008; INPS
circ. n. 111/2008).
11. Stabilizzazione dei contratti di lavoro a progetto
In base all'art. 1, commi 1202 e ss. della legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), al fine
di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione con il ricorso a contratti di lavoro subordinato
e di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, possono stipulare
accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non fossero presenti le R.S.U. o
R.S.A., con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente
più rappresentative (INPS circ. n. 78/2007; ML circ. n. 8/2008). Oggetto della stabilizzazione
deve essere un contratto di collaborazione già esistente ed ancora in essere, di qualunque
durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato. Ciò significa che la procedura
di stabilizzazione non è soggetta a termini prescrizionali e, quindi, possono essere stabilizzati
tutti i contratti in essere, anche a progetto, stipulati a partire dal 1º aprile 1996 (INPS circ. n.
49/2008).
Gli accordi di stabilizzazione sottoscritti entro la data utile sopra citata sono finalizzati alla
trasformazione dei rapporti di co.co.co. anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato la cui
durata non può essere inferiore a ventiquattro mesi. A seguito dell'accordo i lavoratori
interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla
disciplina di cui agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente. In particolare, sono
applicabili le riduzioni contributive spettanti ai datori di lavoro che assumono disoccupati di
lungo periodo (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990) quando il reddito percepito dal collaboratore
è inferiore al limite stabilito per il mantenimento dello stato di disoccupazione (ML lett. circ. n.
4266/2008).
La validità degli atti di conciliazione di cui sopra rimane condizionata all'adempimento
dell'obbligo per il datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata, a titolo di contributo
straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una
somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di
vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun
lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro (L. n. 296/2006, art. 1, comma
1205).
I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione
unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto
versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto; la restante parte del dovuto può
essere versata in trentasei ratei mensili successivi (INPS mess. n. 24715/2007; ENPALS mess.
n. 5/2008).
Gli accordi di stabilizzazione sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro ai fini
della possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS il versamento contributivo a
carico del datore di lavoro con un ulteriore importo a carico del bilancio pubblico, fino al
raggiungimento della misura massima della contribuzione prevista dal Fondo pensioni lavoratori
dipendenti istituito preso l'INPS. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al
presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione
contributiva (art. 1, comma 1209, L. n. 296/2006; ML nota n. 11899/2007).
Il versamento dei contributi dovuti comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in
materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del D.P.R. n.
1124/1965, nonché all'art. 18 del decreto-legge n. 918/1968, in materia di sgravi degli oneri
sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e
contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalla
stabilizzazione del rapporto di lavoro (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1207).
Possono accedere alla procedura di stabilizzazione anche i datori di lavoro che siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei
lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali
provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi suindicati.
L'art. 50 della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro alla Finanziaria 2010) disciplina la misura
degli indennizzi per i datori di lavoro coinvolti in un contenzioso sulla qualificazione del rapporto
di lavoro, escluse, ovviamente, le sentenze passate in giudicato. In caso di accertamento della
natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili
ad un progetto, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di
un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, commi 1202 e seguenti, della legge n.
296/2006, nonché abbia, dopo il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n.
183/2010), ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso
ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte
durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il
prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo
di 6 mensilità di retribuzione.
Con riferimento alla stabilizzazione, avvenuta nei termini ed alle condizioni di cui al citato
art. 1, commi 1202 e ss., L. n. 296/2006, dei lavoratori a progetto nei call center, ancora in forza
al 31 dicembre 2013, e alla conseguente agevolazione in favore delle aziende che gestiscono
call center, si veda quanto esposto nella nota redazionale Agevolazioni per l'assunzione di
particolari categorie di lavoratori.
SEZIONE II
REGIME FISCALE
1. Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
Per le collaborazioni a progetto non è stata prevista una specifica disciplina fiscale e
pertanto esse sono riconducibili alla nozione fiscale delle collaborazioni coordinate e
continuative contenuta nell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.
In base a tale norma costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le somme
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazione liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonchè quelli percepiti in
relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte
senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali
compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di
lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".
L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, decorrente dal 1º gennaio 2001 (prima di
tale data i rapporti di collaborazione costituivano redditi di lavoro autonomo), comporta che
quanto corrisposto in denaro o in natura ai collaboratori è determinato secondo i criteri stabiliti
dall'art. 51 del TUIR, a mente del rinvio operato dell'art. 52 dello stesso TUIR. L'imponibile
fiscale è al netto delle quote di contribuzione previdenziale ed assistenziale poste a carico del
collaboratore e dei premi relativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali (v. a tal
riguardo la nota redazionale Reddito imponibile e Ag. Entr. circ. n. 67/E/2001).
L'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente opera oltre che per le collaborazioni a
progetto anche per le prestazioni occasionali coordinate e continuative (mini collaborazioni).
Rimangono invece acquisiti alla categoria dei redditi di lavoro autonomo e costituiscono redditi
diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) TUIR, i compensi percepiti dai collaboratori autonomi
occasionali, per i quali il committente opera una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso
erogato (v. art. 25, D.P.R. n. 600/1973 e art. 71, comma 2, TUIR).
Non seguono il regime fiscale dei redditi prodotti dai lavoratori parasubordinati i redditi
derivanti dalla attività degli incaricati alle vendite, i quali rientrano fra i "redditi d'impresa" o tra i
"redditi diversi" qualora derivino da attività non esercitate abitualmente (ML nota n. 2018/2005).
2. Criteri di tassazione
Determinazione dell'imposta e versamento
Ai collaboratori si applicano le modalità di tassazione contenute nell'art. 24, D.P.R. n.
600/1973.
Pertanto il committente non effettua più la ritenuta in misura fissa del 20%, ma in qualità di
sostituto d'imposta, applica all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta a titolo d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sulla base delle aliquote progressive per
scaglioni di reddito contenute nell'articolo 11 del TUIR.
Se il compenso corrisposto è svincolato dalla "periodicità" (ad es. è previsto un solo
pagamento), dovrà essere tassato senza necessità di operare alcun ragguaglio per determinare
gli scaglioni di reddito di riferimento (MF circ. n. 7/2001; Ag. Entr. circ. n. 67/2001).
Le ritenute operate devono essere versate, a cura del sostituto d'imposta, con il modello
F24, entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso.
Addizionali all'IRPEF
L'importo delle addizionali comunali, provinciali e regionali deve essere determinato in sede
di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se precedente alla fine del periodo d'imposta.
La somma così determinata viene trattenuta secondo le disposizioni stabilite per i lavoratori
dipendenti, ossia:
- in unica soluzione in caso di conguaglio al termine del rapporto di lavoro;
- ratealmente, di cui l'ultima entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di
riferimento, per il conguaglio di fine anno.
Fringe-benefits
Il valore dei beni e dei servizi erogati al collaboratore è determinato secondo le regole
fissate per i dipendenti. Devono essere perciò osservate anche le formalità richieste per
quest'ultima categoria di lavoratori, quanto a requisiti, autorizzazioni, rendicontazione.
E' altresì opportuno che il contratto stipulato fra le parti ne preveda, se del caso, l'eventuale
erogazione.
Trasferte e rimborsi spese
Dal 1º gennaio 2001 è cambiato il trattamento fiscale dei rimborsi per spese di viaggio,
alloggio e vitto, sostenute dai collaboratori coordinati e continuativi ovvero dai collaboratori a
progetto.
Infatti in precedenza era prevista l'esclusione dalla base imponibile dei rimborsi per le
spese in parola, se documentate, corrisposte al collaboratore per prestazioni rese fuori dal
comune di residenza. Dal 2001, invece, è applicabile anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto la disciplina delle trasferte
contenuta nell'articolo 51, comma 5 del TUIR, in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di
trasferta concorrono a formare il reddito imponibile.
Ferma restando la determinazione contrattuale della sede di lavoro, generalmente indicata
nella lettera o contratto di assunzione, per particolari fattispecie può risultarne difficoltosa
l'identificazione. La mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro comporta, in tale
caso, che essa si identifichi con il domicilio fiscale del collaboratore (MF circ. n. 7/2001; Ag.
Entr. circ. n. 67/2001).
Conguaglio
In quanto erogatore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il committente è tenuto
agli adempimenti propri del datore di lavoro.
All'atto della risoluzione del rapporto oppure a fine anno in costanza di rapporto deve,
quindi, procedere al conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare
complessivo dei compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti.
In sede di conguaglio di fine anno il sostituto-committente deve tenere conto della richiesta
del collaboratore in merito ad altri redditi posseduti, può se richiesto e se lo ritiene, considerare
nel conguaglio anche altri oneri sostenuti dal collaboratore e da questi correttamente
documentati.
Redditi da collaborazione corrisposti a soggetti non residenti
Per i redditi corrisposti a soggetti non residenti continua ad essere operata una ritenuta a
titolo d'imposta nella misura del 30% (art. 24, comma 1-ter, D.P.R. n. 600/1973).
Se ad erogare il compenso al collaboratore non residente è un soggetto nazionale,
l'imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente
effettuate nel territorio nazionale o all'estero. Ciò vale semprechè non esista una convenzione
contro le doppie imposizioni che disciplini diversamente la materia (v. Ag. Entr. circ. n. 67/2001;
ris. n. 79/E/2006).
Trattamento di fine mandato
In relazione alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione,
comprese le eventuali anticipazioni, è prevista la ritenuta in misura fissa del 20% (v. art. 24,
comma 1, D.P.R. n. 600/1973; art. 17, comma 1, lett. c), TUIR e MF circ. n. 207/2000).
In alternativa alla tassazione separata, l'indennità di fine mandato può anche concorrere
alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui è percepito se ciò risulta più favorevole
per il contribuente (art. 17, comma 3 TUIR), ovvero relativamente al massimale (INPS nota 15
marzo 2002). Tale regime tributario si applica se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa
anteriore all'inizio del rapporto.
L'art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Monti), prevede l'applicazione della
tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata di cui all'art. 17, D.P.R. n. 917/1986,
alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lett. a) e c)
dell'articolo TUIR citato, erogati in denaro o in natura (anche se concordati con data certa prima
dell'inizio del rapporto), che eccede l'importo di un milione di euro, relativamente alle indennità e
ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1º gennaio 2011 (v. nota
redazionale Trattamento di fine rapporto).
SEZIONE III
REGIME PREVIDENZIALE
1. Gestione separata
Soggetti iscritti
Per i collaboratori a progetto restano ferme le tutele previdenziali ed assistenziali già
stabilite per i collaboratori coordinati e continuativi e pertanto essi sono iscritti alla Gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26 e ss., L. n. 335/1995, istituita presso l'INPS dal 1996 e
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per i soggetti iscritti.
Oltre ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono soggetti
all'obbligo assicurativo:
- coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR. In base all'interpretazione fornita dall'art.
18, comma 12, D.L. n. 98/2011, tali soggetti sono esclusivamente coloro che svolgono attività il
cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non
soggette al versamento contributivo alle Casse privatizzate di previdenza dei professionisti (v.
anche INPS circ. n. 99/2011);
- gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/1998 (v. anche ML nota
n. 2018/2005);
- gli spedizionieri doganali;
- i medici in formazione specialistica (INPS circ. n. 37/2007; mess. n. 29642/2007; circ. n.
88/2008; ML nota n. 13023/2008; INPS mess. n. 28284/2008 e n. 4317/2009);
- i percettori di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, L. n. 449/1997;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, L. n.
315/1998);
- i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità
internazionale degli studenti e percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero debbano essere iscritti alla citata gestione (art. 1, comma 3, D.L.
105/2003 e INPS circ. n. 133/2003);
- gli associati in partecipazione (art. 43, D.L. n. 269/2003).
Inoltre, in seguito alle novità introdotte dall'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, in
riferimento ai redditi di lavoro autonomo di cui sopra, sono iscritti alla Gestione separata, a
decorrere dal 1º gennaio 2004, non solo i professionisti privi di cassa, ma anche i lavoratori
autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente,
fiscalmente classificati tra i "redditi diversi" di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR. Per
tali soggetti, come per i venditori a domicilio, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del
pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati si
configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (inteso come
periodo 1º gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino
l'importo di euro 5.000 ed a decorrere da tale momento (INPS circc. n. 9/2004 e n. 103/2004).
Infine, si ricorda che in considerazione della nuova definizione delle collaborazioni
coordinate e continuative introdotte dall'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, l'obbligo di iscrizione
riguarda, oltre ai titolari di collaborazioni a progetto, anche le collaborazioni coordinate e
continuative occasionali (mini collaborazioni) e gli altri soggetti esclusi di cui all'art. 61, comma
3, D.Lgs. n. 276/2003 (v. par. 3, Sezione I).
Iscrizione alla Gestione separata
Dal 29 settembre 2011, la presentazione delle domande d'iscrizione alla Gestione separata
deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
- web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN
attraverso il sito internet dell'Istituto;
- contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN;
- intermediari dell'Istituto - attraverso i consueti servizi telematici.
Dal 1º ottobre 2011 non possono più essere accettate iscrizioni da soggetti non identificabili
tramite PIN (INPS circ. n. 72/2011; INPS determinazione n. 277/2011; INPS circ. n. 110/2011).
Per i collaboratori l'obbligo di iscrizione è configurabile unicamente con riferimento al primo
rapporto lavorativo e non anche tutte le volte che a questo seguono o si aggiungono altri
rapporti con diversi committenti; tuttavia, qualora venga a modificarsi la qualifica del lavoratore
nell'ambito della Gestione, vale a dire nelle ipotesi in cui il collaboratore (ovvero, l'associato in
partecipazione e il lavoratore autonomo occasionale) intraprende un'attività di lavoro autonomo
ex art. 53, comma 1, del TUIR in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse
professionali, questi deve iscriversi in quanto tale alla Gestione separata, ancorchè già presente
nella stessa con una diversa qualifica (INPS mess. n. 36780/2005).
La denuncia di inizio attività effettuata segnala all'INPS l'esistenza del rapporto e garantisce
all'interessato la verifica degli obblighi di tutela previdenziale a suo favore.
I liberi professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti ed in possesso di partita IVA non sono
obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS, nel caso in cui per la medesima attività già
versino i contributi alla INARCASSA (ML interpello n. 35/2010).
Inoltre, gli stessi soggetti tenuti alla iscrizione sono tenuti a comunicare la cessazione
dell'attività entro i trenta giorni dal verificarsi (tale comunicazione non è obbligatoria ma usuale).
A differenza di quanto stabilito per i lavoratori dipendenti, a carico del committente non è
previsto alcun obbligo di iscrizione, ma è opportuno che quest'ultimo si assicuri che il
collaboratore ha provveduto a quanto di sua competenza.
Qualora non sia previsto un compenso per l'attività svolta, il collaboratore non è tenuto ad
iscriversi alla Gestione separata istituita presso l'INPS, visto che in ogni caso il soggetto
medesimo non dovrà versare alcun contributo (v. INPS circ. n. 124/1996).
L'INPS precisa che i soggetti che partecipano ai Collegi nazionali o territoriali della
categoria di appartenenza o degli Entri di previdenza privati o privatizzati delle professioni,
qualora percepiscano redditi nell'esercizio dell'arte o professione, non sono obbligati ad
iscriversi alla Gestione separata dovendo invece essere iscritti alla gestione previdenziale
competente in relazione al reddito professionale (INPS circ. n. 5/2011).
L'INPS, con il mess. n. 6950/2014, ha comunicato il rilascio dell'applicazione che
consentirà la registrazione negli archivi dell'Istituto della figura dell'Altro Responsabile, che è
colui che, per incarico diretto da parte del legale rappresentante o per incarico correlato al
proprio rapporto di lavoro (es. il direttore del personale o chi gestisce il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni), può gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione separata alla stregua del
legale rappresentante. A tal fine, il modulo da utilizzare, già disponibile nella modulistica
dell'Istituto, è identificato dal codice SC82.
2. Determinazione e misura dei contributi
Reddito imponibile
I contributi dovuti alla Gestione separata devono essere calcolati sulla stessa base assunta
per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi (art. 2, comma 29, L. n. 335/1995; INPS circ. n. 32/2001).
Pertanto per i collaboratori i cui redditi fiscalmente sono assimilati a quelli di lavoro
dipendente sono applicabili i criteri previsti dall'art. 51 TUIR, in base al quale le somme
corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo
d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato) (v. nota Reddito imponibile).
Per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio i contributi
sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente euro 5.000 e devono essere
applicati sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del
committente e risultanti dalla fattura. In particolare, superata dal singolo lavoratore, in
riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di euro 5.000, il committente o i
committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi
corrisposti nel predetto anno. A tal fine, secondo l'INPS, il lavoratore è tenuto a comunicare ai
committenti interessati, il superamento di tale limite (v. INPS circ. n. 103/2004).
Per gli incaricati alle vendite a domicilio i contributi previdenziali sono dovuti sulle
provvigioni determinate ai sensi dell'art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973: pertanto, ai fini
previdenziali l'imponibile è rappresentato dall'importo delle provvigioni al netto della detrazione
del 22% e su tale importo si devono detrarre gli ulteriori euro 5.000 di esenzione (INPS circ. n.
42/2003; mess. n. 17078/2005).
Infine, i professionisti calcolano i contributi sulla base dei redditi netti risultanti dalla
dichiarazione annuale resa ai fini IRPEF.
Misura dei contributi
L'aliquota di contribuzione alla Gestione separata, inizialmente fissata dal comma 29, art. 2,
L. n. 335/1995 nella misura del 10%, è stata poi differenziata a seconda che si tratti di soggetti
privi di altra tutela previdenziale obbligatoria o di soggetti già pensionati o già iscritti ad altra
gestione previdenziale obbligatoria.
Le aliquote di seguito indicate devono essere applicate a tutti gli iscritti alla Gestione
separata (collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori
autonomi di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR e lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 44
D.L. n. 269/2003) entro il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n.
335/1995.
Soggetti scoperti
Con effetto dal 1º gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla
Gestione separata INPS che non risultano assicurati presso altre forme di assicurazione
obbligatoria, è stabilita in misura identica a quella in vigore per la gestione pensionistica dei
commercianti; per gli anni successivi si applica l'aumento dello 0,2% all'anno fino al
raggiungimento dell'aliquota del 19% (art. 45, D.L. n. 269/2003; INPS circ. n. 27/2004).
Con la Finanziaria 2007 viene eliminata l'equiparazione dell'aliquota contributiva
pensionistica degli iscritti alla Gestione separata che non siano iscritti ad altre forme
obbligatorie a quella prevista per la gestione previdenziale dei commercianti. Infatti, con effetto
dal 1º gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata
che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è stabilita in misura pari al 23%.
L'aumento della contribuzione non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso
netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota (art. 1, commi 770
e 772 della L. n. 296/2006). La verifica della corretta osservanza di tale disposizione deve
essere effettuata assumendo a riferimento il compenso mensile già riconosciuto alla data di
entrata in vigore della L. n. 296/2006, ovvero il compenso mensile riconosciuto sulla base
dell'ultimo contratto stipulato con il medesimo committente, nel caso di rapporto non più in
essere alla predetta data, al netto dei soli oneri contributivi, cioè prima di effettuare le ritenute
fiscali (ML interpello n. 39/2008).
Gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale sono tenuti, inoltre, al
pagamento del contributo pari allo 0,50%, istituito dall'art. 59, comma 16, L. n. 449/1997, per il
finanziamento dell'indennità economica di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la
malattia (art. 84, D.Lgs. n. 151/2001). A partire dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007 è
prevista un'aliquota aggiuntiva nella misura dello 0,22%, da sommarsi all'aliquota dello 0,50%,
finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n.
7/2007; mess. n. 27090/2007; INPS circ. n. 137/2007).
L'art. 2, comma 57, della L. n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), modificando l'art. 1,
comma 79, L. n. 247/2007, ha previsto un aumento di un punto percentuale annuo dell'aliquota
I.v.s., sino ad arrivare al 33% nel 2018. L'innalzamento è previsto in misura crescente dal 2014
al 2018.
Dal 1º gennaio 2015, l'aliquota complessiva è pari al 30,72% (INPS circ. n. 27/2015).
Soggetti coperti
I titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro,
fino al 31 dicembre 2002 versavano i contributi applicando l'aliquota del 10%. L'art. 44, comma
6, L. n. 289/2002 (finanziaria 2003) ha disposto dal 1º gennaio 2003 un incremento di 2,5 punti
percentuali (12,50%) e a partire dal 1º gennaio 2004, un ulteriore incremento di 2,5 punti
percentuali. L'aumento in oggetto opera sia per i soggetti titolari della sola pensione diretta sia
per i soggetti che, pur percependo una pensione diretta siano anche iscritti ad un'altra gestione
previdenziale obbligatoria (INPS circ. n. 42/2003).
La legge finanziaria 2007 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2007 per "i rimanenti
iscritti" alla Gestione separata, l'aliquota contributiva è stabilita in misura unica pari al 16% (art.
1, comma 770, L. n. 296/2006). Tra i rimanenti soggetti iscritti alla Gestione separata per i quali
viene stabilita l'aliquota contributiva pensionistica al 16%, sono compresi anche i lavoratori
pensionati nonché i titolari di ulteriori rapporti assicurativi (già iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria) e pertanto viene meno, a decorrere dal 2007, la distinzione delle aliquote tra i
soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) o già assicurati in altre forme obbligatorie (INPS
circ. n. 7/2007).
Con effetto dal 1º gennaio 2008, per tali soggetti l'aliquota contributiva pensionistica è
stabilita in misura pari al 17% per gli anni 2008-2011, al 18% per l'anno 2012, al 20% per l'anno
2013, al 22% per l'anno 2014, al 23,5% per l'anno 2015 e al 24% a decorrere dall'anno 2016
(art. 1, comma 79, L. n. 247/2007, come modificato dall'art. 2, comma 57, L. n. 92/2012 e
dall'art. 1, comma 491, L. n. 147/2013; art. 22, comma 1, L. n. 183/2011; INPS circ. n. 27/2015).
Massimale e minimale
Le aliquote contributive sono dovute entro il massimale di reddito di cui all'art. 2, comma
18, L. n. 335/1995, rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione della vita
(INPS mess. n. 2647/2007).
Non è previsto nessun minimale. Tuttavia, per poter accreditare ai fini pensionistici l'intero
anno di assicurazione è necessario che la contribuzione risulti superiore al minimale di cui
all'art. 1, comma 3, L. n. 233/1990 stabilito per gli iscritti alla Gestione del commercio (INPS
circ. n. 27/2015).
Ripartizione e versamento del contributo
Per i collaboratori e venditori porta a porta il contributo è per 1/3 a carico del collaboratore e
per 2/3 a carico del committente. L'obbligo del versamento grava per l'intero contributo
(compresa la quota a carico del lavoratore) sul committente che è tenuto ad effettuare il
versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (v.
INPS circ. n. 103/2004 e INPS mess. n. 29629/2004).
Il contributo alla Gestione separata va versato all'INPS con il modello F24 (telematico per i
titolari di partita IVA).
Per i professionisti il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli
stessi termini e alle stesse scadenze previsti per i versamenti IRPEF, tramite il modello F24
telematico, ed è a completo carico del professionista, salvo tuttavia il titolo ad addebitare al
committente, in via definitiva, una somma pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi (c.d. rivalsa).
La rivalsa costituisce, quindi, oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il
quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS, anche se
facente parte di studio associato (art. 1, comma 212, L. n. 662/1996; INPS circc. n. 112/1996; n.
201/2000; mess. n. 7751/2012; circ. n. 27/2015).
Con l'entrata in vigore della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro alla Finanziaria 2010), ossia
dal 24 novembre 2010, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui
compensi dei lavoratori a progetto diventa reato.
L'art. 39 introduce, infatti, una sanzione penale a carico dei committenti che non
provvedono a versare, nelle forme e nei termini di legge, la quota dei contributi posta a carico
del collaboratore (pari a un terzo del totale).
La disposizione riguarda le sole ritenute previdenziali e assistenziali operate dal
committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e
continuative iscritti alla Gestione separata INPS. Non interessa, invece, gli associati in
partecipazione, né i lavoratori autonomi occasionali.
L'omesso versamento delle ritenute previdenziali configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater dell'art. 2 del D.L. n. 463/1983. La norma (relativa ai lavoratori dipendenti)
prevede che l'omesso versamento delle ritenute è punito con la reclusione fino a 3 anni e la
multa fino a 1.032,91 euro. Il committente non è punibile se provvede al versamento entro il
termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione. La denuncia di reato deve essere presentata o trasmessa senza ritardo dopo il
versamento delle ritenute ovvero decorso inutilmente il termine previsto, con allegata
l'attestazione delle somme eventualmente versate. Durante il termine dei 3 mesi il corso della
prescrizione rimane sospeso (vedi anche INPS circ. n. 71/2011 e INPS mess. n. 13753/2011).
Attività di collaborazione svolte da soggetti non residenti
I redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti,
nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere
considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il
committente è italiano. Restano salve le disposizioni riferite ad eventuali convenzioni contro le
doppie imposizioni stipulate tra il Governo italiano e quello di altri paesi (INPS circ. n.
164/2004).
E' irrilevante, per il diritto italiano, la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di
previdenza obbligatoria in un Paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota
contributiva da applicare al contratto di collaborazione che il medesimo lavoratore abbia in Italia
(ML interpello n. 35/2008).
Il Ministero del lavoro ha chiarito che:
- l'onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del
datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell'art. 21, CE regolamento
Parlamento europeo 16 settembre 2009, n. 2009/987/CE;
- il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall'istituzione
corrispondente di altro Stato membro secondo le procedure seguite da quest'ultimo (art. 84, CE
regolamento Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/883/CE);
- nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti
dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con
riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra INPS e istituzioni competenti
degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell'Istituto e come tale non può formare oggetto di
interpello (ML interpello n. 12/2011).
Trattamento di fine mandato
Qualora venga pattuito fra le parti un trattamento di fine mandato, l'importo erogato a tale
titolo costituisce, nei limiti del massimale, reddito imponibile e deve essere pertanto sottoposto
a contribuzione previdenziale - al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale - della Gestione separata nel
momento in cui viene effettivamente corrisposto (INPS nota 15 marzo 2002).
3. Denuncia delle retribuzioni
L'obbligo di denuncia dei compensi erogati a decorrere dal 1º gennaio 2005 ai collaboratori
coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, ai lavoratori autonomi
occasionali ed agli incaricati alle vendite a domicilio deve essere assolto con le modalità
previste per la trasmissione mensile ed in via telematica dei dati retributivi, ai sensi dell'art. 44
del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (mod. Emens).
L'invio dei dati mensili all'INPS in via telematica ha consentito una riduzione della
modulistica e delle dichiarazioni e certificazioni. Pertanto dall'anno 2006 i committenti non
devono più presentare all'INPS le denunce riepilogative annuali di modello GLA/R e GLA/C, in
quanto sono state sostituite dalla denuncia mensile dei dati retributivi (modello Emens) che ha
preso avvio da gennaio 2005 (INPS circ. n. 152/2004).
Per i committenti/associanti, l'invio mensile dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative
individuali e per l'erogazione delle prestazioni deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione. Nel caso in cui l'ultimo
giorno del mese cada di sabato o di domenica la presentazione potrà essere effettuata il primo
giorno lavorativo successivo.
Fino al 2005 (per i compensi corrisposti nel 2004) la denuncia annuale mod. GLA doveva
essere presentata nell'anno successivo a quello di riferimento entro le date, rispettivamente, del
31 marzo su supporto cartaceo e del 30 aprile, su supporto magnetico o tramite Internet (INPS
circ. n. 40/2002; mess. n. 11587/2005). La denuncia era composta di due parti:
- il foglio GLA/R contenente i dati anagrafici del committente e gli estremi dei versamenti
contributivi effettuati nell'anno;
- il foglio GLA/C nel quale dovevano essere indicati i dati del collaboratore, i compensi
erogati e i contributi dovuti per i singoli periodi di corresponsione. Trovavano spazio in
quest'ultimo foglio le eventuali agevolazioni contributive (L.S.U. che collaborano con la P.A.) e
l'indicazione delle eccedenze di contributi utilizzate in compensazione di quanto dovuto (INPS
circ. n. 16/2001).
4. Prestazioni assistenziali
Dal 1º gennaio 1998, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria,
oltre al versamento dell'aliquota I.v.s., è stata introdotta una ulteriore aliquota contributiva, pari
allo 0,50%, destinata al finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti stessi
della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare, prevista dal sedicesimo
comma dell'art. 59 della legge n. 449/1997.
La tutela dal 1º gennaio 2000, per effetto dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è estesa anche al ricovero ospedaliero per malattia e, dal 1º gennaio 2007, per effetto dell'art.
1, comma 788 della legge n. 296/2006, alla malattia (v. infra). In virtù di tale ultima disposizione,
inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2007, per coloro che hanno diritto all'indennità di maternità è
corrisposto un trattamento economico per congedo parentale.
Dal 7 novembre 2007 è prevista un'aliquota aggiuntiva dello 0,22%, da sommarsi
all'aliquota dello 0,50%, finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12
luglio 2007; INPS mess. n. 27090/2007).
A decorrere dal 1º gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 (art. 24,
comma 26, D.L. n. 201/2011). Pertanto, viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia
a carico dell'INPS, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito ai professionisti
senza cassa.
L'INPS, con circolare n. 95 bis/2006, precisa che nei confronti dei soggetti iscritti alla
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non opera il c.d. principio
dell'automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i "prestatori di lavoro" dall'art. 2116
del cod. civ., in forza del quale le prestazioni di malattia e maternità sono comunque garantite
anche nel caso di mancato o irregolare versamento da parte dell'imprenditore dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti. Infatti poiché l'attività svolta dai lavoratori iscritti alla
Gestione separata è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare
versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la
conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime.
Indennità di maternità
Ai sensi dell'art. 80, comma 12 della legge n. 388/2000 la tutela della maternità prevista
dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente (art. 64,
D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 41/2006).
A decorrere dal 1º gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata è
corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi
successivi alla data stessa (D.M. 4 aprile 2002). L'indennità è corrisposta anche per i periodi di
divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai
sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5, D.M. 12 luglio 2007).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, come integrato dal D.M. 4 aprile 2002, nella parte
in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L.
n. 335/1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede
l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La Consulta ha
evidenziato che gli istituti a salvaguardia della maternità non hanno più il fine precipuo di
protezione della donna, ma sono anche volti alla garanzia del preminente interesse del minore,
che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche
in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua
personalità.
Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi
dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione
internazionale, l'estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta
applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di
maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni
giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto
per prescrizione (INPS mess. n. 1785/2013).
Destinatarie della tutela sono le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in
partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata.
Per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non
possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni
occasionali, cioè inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a
5.000 euro con lo stesso committente (INPS circ. n. 137/2007).
Sono escluse dal beneficio le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le
pensionate.
A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità di maternità anche ai
professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, L.
n. 201/2011).
L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti
l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta
contribuzione (art. 5, comma 2, D.M. 12 luglio 2007; v. anche INPS circc. n. 51/2006; n.
137/2007; n. 62/2010).
I 12 mesi di riferimento vanno individuati in relazione alla data presunta del parto, anziché
in relazione a quella effettiva. Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai
fini dell'individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell'indennità di maternità.
In mancanza della data presunta del parto, si considera la data effettiva del parto. Il periodo
indicato è preso in considerazione anche ai fini del computo del trattamento economico
spettante.
Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all'art. 20 del T.U. nonché nell'ipotesi di
astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell'art. 17 del T.U. medesimo, il requisito
contributivo dovrà essere reperito nei 12 mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di
congedo richiesto.
I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità
sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione
della misura stessa (art. 6, D.M. 12 luglio 2007).
Per determinare la contribuzione figurativa, si dovrà moltiplicare il reddito medio di
riferimento per il numero dei giorni di fruizione dell'indennità.
Il reddito medio da considerare è pari al reddito conseguito nell'anno di riferimento,
rapportato al periodo dell'anno non coperto da indennità di maternità; quindi si calcola dividendo
il relativo importo per il numero dei giorni non coperti dall'indennità (INPS circ. n. 64/2010).
Se al momento dell'evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto o data di
ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento) la lavoratrice madre non è più iscritta
alla Gestione separata, ma ha comunque maturato il previsto requisito contributivo minimo ha
pur sempre diritto all'indennità di maternità, a meno che non abbia titolo a prestazioni di
maternità di importo superiore in forza di una attività lavorativa diversa (subordinata o
autonoma) successivamente intrapresa. In caso contrario, a richiesta dell'interessata, è
erogabile, a carico della Gestione separata, il trattamento differenziale fino a copertura
dell'importo spettante quale lavoratrice "parasubordinata".
L'indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Misura dell'indennità e modalità di erogazione
L'indennità di maternità è corrisposta previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro
da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera
professionista e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 5, D.M.
12 luglio 2007; INPS circ. n. 137/2007).
Dal 1º aprile 2012 le domande di congedo di maternità e/o paternità devono essere
presentate solo in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n.
53/2012).
L'indennità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le
festività, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione
coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale
annualmente previsto (art. 4, D.M. 4 aprile 2002).
Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata viene
preso a riferimento il reddito dei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile,
risultante dai versamenti contributivi effettuati sulla base della dichiarazione del committente.
Nel caso in cui l'anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e
l'indennità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della
anzianità stessa; in tale ipotesi, infatti, il reddito totale va diviso non per 365 giorni, ma per il
numero dei giorni di calendario compresi nei mesi che vanno da quello di iscrizione a quello in
cui cade la fine del periodo di riferimento.
Si precisa che l'anzianità contributiva è pari o superiore a 12 mesi quando l'iscrizione risulta
effettuata da 12 o più mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile, è inferiore a 12
mesi quando l'iscrizione è stata effettuata da meno di 12 mesi rispetto al suddetto mese (v.
INPS circ. n. 93/2003).
L'indennità viene corrisposta dalla competente Gestione separata, a seguito di apposita
domanda, entro il termine di un anno dalla fine del periodo indennizzabile (INPS circ. n.
138/2002).
Interruzione della gravidanza
Come per le lavoratrici dipendenti, l'interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della
gravidanza che si verifichi prima del 180º giorno dall'inizio della gestazione, è considerata come
malattia e pertanto non comporta l'erogazione dell'assegno di aborto, previsto dall'ormai
abrogato D.M. 27 maggio 1998 (v. INPS circ. n. 138/2002).
L'interruzione della gravidanza verificatasi dopo il 180º giorno dall'inizio della gestazione,
anche nell'ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale, è
considerata a tutti gli effetti parto e, pertanto, dà diritto all'indennità di maternità per un periodo
complessivo di cinque mesi.
Indennità di paternità
Al padre lavoratore iscritto alla Gestione separata ed avente i requisiti necessari è
corrisposta un'indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il
periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità
della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art.
3, D.M. 4 aprile 2002; INPS circc. n. 138/2002; n. 137/2007).
In caso di adozione o affidamento l'indennità è riconosciuta anche al padre adottivo o
affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano i requisiti
contributivi di cui all'art. 2 del D.M. 4 aprile 2002.
Congedo parentale
Ai sensi dell'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori che hanno diritto
all'indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi successivamente al 1º gennaio 2007
è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale per un periodo di tre mesi entro
il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la
corresponsione dell'indennità di maternità. Tale disposizione si applica anche in caso di
adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007.
In caso di parto plurimo il diritto ai periodi di congedo è riconoscibile per ogni bambino, nel
rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all'età del
neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita).
A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto al congedo parentale retribuito ex
art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011).
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del
congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, solo i periodi successivi alla
domanda (INPS circ. n. 137/2007).
Dal 1º aprile 2012 la domanda di congedo parentale deve essere presentata solo in via
telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n. 53/2012).
Ai fini dell'indennità è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di
validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e l'effettiva astensione dall'attività
lavorativa.
Hanno diritto all'indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri
biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l'accreditamento di almeno tre mensilità
della contribuzione maggiorata nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione
dell'indennità di maternità/paternità.
In caso di adozione o affidamento di minore il congedo parentale, in analogia con quanto
previsto per i lavoratori dipendenti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 151/2001, spetta alle
madri adottive o affidatarie a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o
dell'affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso
(INPS circ. n. 77/2013).
In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei
dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo
parentale sono coperti da contribuzione figurativa (INPS circ. n. 64/2010).
Gli eventuali ricorsi riguardanti le prestazioni in oggetto debbono essere presentati, entro il
termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica.
Competente a decidere in unica istanza tali ricorsi è il Comitato Amministratore per la
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 (INPS circ. n. 77/2013).
Assegno per il nucleo familiare
Con l'estensione agli iscritti alla gestione separata della disciplina dell'assegno per il nucleo
familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 sono state eliminate le
limitazioni alla composizione del nucleo e al reddito pro-capite previste dall'abrogato art. 4,
comma 2 del D.M. 27 maggio 1998 (art. 5, D.M. 4 aprile 2002; INPS circc. n. 138/2002; n.
41/2006).
L'assegno è corrisposto dalla competente Gestione separata, in relazione alle modalità di
attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori
interessati, a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene
richiesta la prestazione. L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture
periferiche dell'INPS, sulla base delle stesse tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti.
A decorrere dal 1º ottobre 2011, la modalità di richiesta di assegno per il nucleo familiare
per i lavoratori iscritti alla Gestione separata è esclusivamente telematica attraverso uno dei
seguenti canali: web dal sito internet dell'INPS, patronati, Contact center (INPS determinazione
n. 277/2011; INPS circc. n. 101/2011; n. 125/2011).
Il diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare può essere esercitato anche dal
coniuge dei soggetti iscritti alla gestione separata (art. 1, comma 559, L. n. 311/2004; INPS circ.
n. 77/2005; INPS mess. n. 34328/2005).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo
familiare. L'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il
requisito del 70% del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui
all'art. 2, comma 10, del D.L. n. 69/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della L. n.
335/1995 (art. 5, comma 3, D.M. 4 aprile 2002; INPS circ. n. 193/2003). Tuttavia la norma non
specifica per il cumulo la misura delle rispettive percentuali dei due tipi di reddito, perciò il
requisito del 70% può essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi.
Pertanto, il diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche ad un lavoratore
iscritto alla gestione separata nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell'anno di
riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da
attività parasubordinata sia uguale a zero (INPS circ. n. 25/2006).
I collaboratori coordinati "occasionali" e i lavoratori autonomi occasionali hanno titolo alla
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare qualora, oltre all'iscrizione alla Gestione
separata, sussista l'obbligo di versamento della relativa maggiorazione contributiva,
applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione (INPS circ. n. 41/2006).
Malattia
Indennità per degenza ospedaliera
Dal 1º gennaio 2000 la tutela per la malattia è stata estesa ai lavoratori iscritti alla Gestione
separata, ma solo in caso di ricovero ospedaliero.
Per l'attuazione di tale tutela è stato emanato il D.M. 12 gennaio 2001, il cui art. 1 stabilisce
che l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera è corrisposta a condizione che (v.
anche INPS circc. n. 147/2001; n. 41/2006):
- nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultino accreditate, nei confronti
dei lavoratori interessati, almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla
Gestione separata;
- il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente a quello in cui è
iniziato l'evento, al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995
valido per lo stesso anno.
Per il trattamento spettante ai collaboratori coordinati "occasionali" ed ai lavoratori
autonomi occasionali, si veda quanto esposto sopra riguardo alla prestazione di maternità
(INPS circ. n. 41/2006).
Misura dell'indennità per degenza ospedaliera
L'indennità va calcolata - con percentuali diverse a seconda della contribuzione attribuita
nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 valido per l'anno nel quale ha avuto inizio
l'evento (art. 2, D.M. 12 gennaio 2001 e INPS circ. n. 44/2014).
In particolare l'indennità giornaliera sarà pari:
- all'8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero
risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione;
- al 12% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero
risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
- al 16% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero
risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.
Le percentuali possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento
della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
L'indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per tutte le giornate di
ricovero (comprese quella di dimissione e le festività) presso strutture ospedaliere pubbliche e
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza,
autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
Erogazione dell'indennità
L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di presentazione di apposita domanda da parte
dell'interessato entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera.
Alla domanda deve essere allegata l'autocertificazione attestante i redditi dell'anno
precedente assoggettati a contributo alla predetta Gestione separata.
Dal 1º aprile 2012 le domande di indennità di degenza ospedaliera devono essere
presentate solo in via telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n.
52/2012).
Indennità di malattia
Dal 1º gennaio 2007, ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori a progetto
e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta
anche un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari
a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti
giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro
giorni (INPS circ. n. 76/2007).
A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia ex
art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26,
D.L. n. 201/2011).
Ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione, è necessario che tutte le tipologie di
lavoratori iscritti alla Gestione separata abbiano i seguenti presupposti:
- la sussistenza dell'attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell'evento
morboso e l'effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato;
- il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12 gennaio 2001 e
richiamati dal citato art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006.
Per verificare la sussistenza dell'incapacità temporanea al lavoro, l'INPS può
legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali. Di
conseguenza, allo scopo di permettere il regolare espletamento dei predetti controlli, tali
lavoratori devono rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente
(10.00-12.00 e 17.00-19.00) e porre la massima attenzione affinché venga indicato nel
certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi (INPS circ. n.
77/2013).
Misura dell'indennità di malattia
L'indennità giornaliera è commisurata al 50% dell'importo che spetterebbe in caso di
ricovero ospedaliero per malattia. Pertanto l'indennità va calcolata - con percentuali diverse a
seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - assumendo a
riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno
di inizio della malattia.
L'indennità giornaliera sarà pari:
- al 4% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate da
3 a 4 mensilità di contribuzione;
- al 6%, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di
contribuzione;
- all'8%, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di
contribuzione.
Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso
anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni. Un limite annuale ridotto
di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120
giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell'anno.
L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino
al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare (INPS circc. n.
76/2007; n. 77/2013; n. 44/2014).
Erogazione dell'indennità
Per fruire dell'indennità è necessario trasmettere al committente e all'INPS il certificato e
l'attestato di malattia compilato dal medico curante.
Il lavoratore dovrà poi presentare all'INPS formale domanda, alla quale andrà allegata
copia del contratto di lavoro.
Dal 1º aprile 2012 le domande di indennità di malattia devono essere presentate solo in via
telematica (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 110/2011; n. 52/2012).
L'indennizzo è escluso per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni; invece, in caso di eventi
che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata
inferiore a 4 giorni), lo stesso è previsto per l'intera durata dell'evento, compresi i primi 3 giorni.
Pertanto, anche in caso di eventi di durata inferiore a 4 giorni si deve trasmettere all'INPS
idonea certificazione di malattia (INPS circ. n. 77/2013).
DIS-COLL
In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto, esclusi gli amministratori e i sindaci, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata
DIS-COLL (art. 15, D.Lgs. n. 22/2015).
Questa indennità sostituisce, per il 2015, la precedente una tantum disciplinata dalla
Riforma Fornero (v. infra).
Requisiti di accesso
Per accedere alla prestazione, occorre presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1º gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione pari almeno ad un mese e che abbia dato
luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di
contribuzione.
L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione
ed alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di
riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Con decreto sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di
un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
Calcolo della prestazione
La prestazione è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai
versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui
si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero
di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La DIS-COLL è pari al 75% del predetto reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o
inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato; se invece sia superiore, la
DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso
superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato.
La prestazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di
fruizione.
Durata
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di
contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1º gennaio dell'anno solare precedente l'evento
di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
In ogni caso, la prestazione non può superare la durata massima di 6 mesi.
Contributi figurativi
Per i periodi di fruizione dell'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Domanda
Per richiedere la prestazione, occorre presentare la domanda all'INPS, in via telematica,
entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essa spetta a
decorrere dall'8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, se la domanda sia
presentata dopo tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.
Svolgimento di attività lavorativa
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5
giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL; se la durata non supera i 5 giorni, la DISCOLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine di un periodo
di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Se viene intrapresa un'attività autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un
reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il
beneficiario della DIS-COLL deve comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il
reddito annuo che prevede di trarne; diversamente, si ha decadenza dalla DIS-COLL a
decorrere dalla data di inizio della nuova attività.
La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.
Beneficiari già destinatari dell'indennità una tantum
I collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso
l'INPS di cui all'art. 2, commi 51-56, L. n. 92/2012 (v. infra), fruiscono - fino al 31 dicembre del
2015 - esclusivamente del trattamento di DIS-COLL.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno
2013.
Indennità una tantum
A decorrere dall'anno 2013, è riconosciuta un'indennità una tantum di disoccupazione ai
collaboratori coordinati e continuativi ex art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti
condizioni (art. 2, comma 51, L. n. 92/2012; INPS circ. n. 38/2013; vd. anche circa le istruzioni
procedurali per la liquidazione della prestazione, INPS mess. n. 8355/2013; n. 16961/2013):
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a
imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro (*), annualmente rivalutato sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento, sia accreditata presso la Gestione separata almeno
una mensilità;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. n. 181/2000, ininterrotto di almeno 2 mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno 4 mensilità presso la Gestione
separata.
Sono esclusi dal beneficio, per espressa previsione normativa, i titolari di redditi di lavoro
autonomo. L'indennità non spetta, peraltro, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario
titolo, ma non inquadrabili nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto
(ad esempio, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che
svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 61,
comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003).
Sono, altresì, esclusi, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già
titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (INPS circ. n.
38/2013; mess. n. 16961/2013).
Inoltre, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, dispone espressamente che lo stesso
decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;
pertanto, non è possibile concedere l'indennità in parola in ragione di un'attività di
collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione e, di conseguenza, ai fini del
soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la Gestione separata, non devono
essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica
amministrazione (INPS mess. n. 16961/2013).
Il requisito reddituale di cui all'art. 2, comma 51, lett. b), L. n. 92/2012, deve intendersi
come reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all'art.
61, comma 1, D.Lgs n. 276/2003; tale reddito è visualizzabile accedendo dall'area "Assicurato
pensionato" della home page Intranet nella funzione di "Rendicontazione della Gestione
separata" sotto la voce "imponibile" (*).
Nel caso in cui il co.co.pro. abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità
(interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa
prestazione, quest'ultima concorrerà al computo del requisito reddituale di cui sopra. Inoltre, i
contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di
collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai
fini del raggiungimento del requisito contributivo (INPS mess. n. 16961/2013).
La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre
dell'anno di riferimento. Solo nel caso in cui il collaboratore accrediti nel mese di dicembre
presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno, il termine per
presentare la domanda, relativa "all'anno di riferimento" in cui il predetto requisito è stato
maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione
(INPS circ. n. 38/2013).
Il periodo ininterrotto di almeno 2 mesi di disoccupazione nell'anno precedente deve essere
inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato (INPS mess. n. 16961/2013). Per la
presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il
requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito
dell'assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per
l'anno 2012 (INPS mess. n. 2999/2014).
La domanda deve essere presentata, oltre che con le consuete modalità, in modalità
telematica tramite web per utenti in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'INPS, utilizzando
il mod. CoCoPro 2014 COD. SR 140. Il servizio è disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione
Servizi on line, attraverso il seguente percorso: "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del
reddito" - "Indennità Una Tantum Co.Co.Pro." (INPS mess. n. 8355/2013; per le domande con
anno di riferimento 2014 vd. INPS mess. n. 2999/2014).
L'indennità erogata è pari a un importo del 5% del minimale annuo di reddito (che si ottiene
moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito al 1º gennaio dell'anno cui si riferiscono i
contributi), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e
quelle non coperte da contribuzione (art. 2, comma 52, L. n. 92/2012).
L'importo è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi
mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore (art. 2, comma 53, L. n. 92/2012).
Al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull'indennità dei co.co.pro., è necessario
che la prestazione sia liquidata entro 120 giorni dalla data della domanda, laddove completa,
ovvero dalla data del suo perfezionamento, ove fosse stata presentata incompleta (INPS mess.
n. 16961/2013).
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31
dicembre 2012 (vedi sopra) per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data (art. 2,
comma 54, L. n. 92/2012).
In via transitoria per gli anni 2013-2015, l'art. 2, comma 56, L. n. 92/2012 dispone quanto
segue a parziale modifica del regime descritto:
a) il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell'anno precedente alla
gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità è ridotto a 3 mesi;
b) l'indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in
precedenza;
c) vengono integrate le risorse finanziarie a copertura della concessione della indennità
nella misura di 60 milioni annui di euro per il citato triennio.
Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio, con particolare riferimento alle
misure inerenti la disciplina del lavoro a progetto, si provvede a verificare la rispondenza
dell'indennità una tantum alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia
contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni
iniziali e anche al fine di valutare eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua
sostituzione con tipologie di intervento quali la mini-ASpI (art. 2, comma 20, L. n. 92/2012).
---------(*) Per l'anno 2014, il limite di reddito rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT è pari a 20.220 euro (vd.
INPS mess. n. 2999/2014).
Decadenza
Il lavoratore decade dall'indennità una tantum quando:
- rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di
attivazione proposta dai centri per l'impiego o non vi partecipi regolarmente;
- non accetti una offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20
per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto (art. 4, comma 41, L. n. 92/2012).
Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 41 della "Riforma del mercato del lavoro" (legge n.
92/2012) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o
comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto (art. 4, comma
42, L. n. 92/2012).
E' fatto obbligo ai servizi competenti di comunicare tempestivamente gli eventi di cui all'art.
4, comma 41, L. n. 92/2012 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza,
recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento (art.
4, comma 44 della L. n. 92/2012).
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'art. 34,
D.P.R. n. 639/1970 (art. 4, comma 45, L. n. 92/2012).
SEZIONE IV
REGIME ASSICURATIVO
1. Obbligo assicurativo
L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori a progetto
deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati (art. 5,
D.Lgs. n. 38/2000; INAIL circc. n. 22/2004; n. 13/2013).
Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono
prestazioni occasionali ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto,
quali:
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- i membri di comitati e commissioni;
- i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.
Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria:
- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui
compensi siano inquadrati dal punto di vista fiscale nei "redditi diversi";
- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell'ambito della professione esercitata;
- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un
coordinamento ed una continuità nelle prestazioni (v. INAIL circ. n. 32/2000 e nota 19 marzo
2003);
- le attività svolte dagli incaricati alle vendite (ML nota n. 2018/2005).
Naturalmente il committente è tenuto ad assicurare all'INAIL i collaboratori coordinati e
continuativi qualora sussista il rischio lavorativo di cui all'art. 1 del Testo Unico n. 1124/1965 e
comunque per l'uso non occasionale dell'automezzo personalmente guidato, per l'espletamento
delle proprie mansioni.
2. Adempimenti
Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente è, inoltre, tenuto a tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal testo unico (v. INAIL circc. 11 aprile 2000, n. 32 e 13 marzo 2000).
Ne derivano i seguenti obblighi:
1) apertura della posizione assicurativa con la presentazione della denuncia di esercizio,
oppure una denuncia di variazione se il rischio è già assicurato, fornendo all'INAIL i dati dei
lavoratori parasubordinati da assicurare. In particolare, devono essere comunicati i seguenti
elementi:
- dati anagrafici e codice fiscale dei lavoratori parasubordinati;
- descrizione dell'attività svolta o dei lavori affidati;
- modalità di esecuzione dei lavori;
- misura dei compensi pattuiti;
- durata del rapporto di collaborazione;
2) pagamento del premio alle scadenze di legge o a quelle fissate dall'INAIL;
3) denuncia dell'infortunio e della malattia professionale occorsi ai lavoratori, da effettuarsi
nei termini e con le modalità disciplinate dal D.P.R. n. 1124/1965 (v. Infortuni sul lavoro e
malattie professionali);
4) denuncia di cessazione della lavorazione - da effettuarsi nei termini di legge - finalizzata
alla chiusura della relativa posizione assicurativa, se specificamente accesa per l'attività svolta
dal lavoratore parasubordinato;
5) messa in atto degli adempimenti di cui all'art. 39 D.L. n. 112/2008, vale a dire la tenuta
del libro unico del lavoro (per tale argomento v. la nota Libro unico del lavoro).
3. Determinazione e versamento dei premi
Per i lavoratori parasubordinati, il premio INAIL è ripartito nella misura di un terzo a carico
del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in
ogni caso a carico del committente.
Tale premio è calcolato, in base al tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore, sui
compensi effettivamente percepiti.
Per la determinazione dei compensi da assumere quale base imponibile, si deve fare
riferimento alle disposizioni dettate in materia fiscale dall'art. 51 TUIR, osservando peraltro il
minimale ed il massimale previsto dall'art. 116, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965 e pari
all'importo minimo e massimo di retribuzione assunto per la determinazione delle rendite del
settore industria (art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 38/2000; INAIL circc. n. 32/2000; n. 13/2013).
Se il collaboratore ha più rapporti di collaborazione soggetti all'obbligo assicurativo i sopra
indicati importi minimi e massimi potranno tenere conto di tale pluralità ed essere riparametrati,
per ciascun committente, in proporzione dell'incidenza del compenso che egli ha erogato sul
totale dei compensi percepiti dal collaboratore stesso (v. nota INAIL assicurazione Determinazione, denuncia e versamento dei premi).
Tasso applicabile
Per il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore si deve fare riferimento a quello
dell'azienda, qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, a quello
dell'attività effettivamente svolta.
In particolare qualora l'attività del lavoratore parasubordinato sia riferibile ad una delle
posizioni assicurative già in capo al committente, si applicherà il tasso in vigore per detta
posizione; in caso contrario si applicherà il tasso medio previsto per la corrispondente voce di
tariffa, eventualmente oscillato ai sensi delle vigenti modalità tariffarie (INAIL circ. n. 32/2000).
Pagamento del premio
Per quanto riguarda il pagamento del premio si applicano le modalità previste dagli artt. 28
e 44 del D.P.R. n. 1124/1965, con la previsione del pagamento di una rata anticipata in base ai
compensi pattuiti o presunti e della conseguente regolazione sui compensi effettivamente
corrisposti in relazione all'anno di riferimento (per maggiori chiarimenti si rinvia alla nota
illustrativa INAIL assicurazione - Determinazione, denuncia e versamento dei premi).
SEZIONE V
COLLABORAZIONI OCCASIONALI
1. Mini co.co.co.
Le collaborazioni occasionali (o marginali o mini co.co.co.) sono caratterizzate da assenza
di rischio economico e di mezzi organizzati d'impresa e da un costante raccordo tra l'attività del
collaboratore e il ciclo produttivo del committente, nonostante l'assenza di orari determinati dal
committente.
Inoltre, per l'attività svolta dal collaboratore non è richiesta nè l'iscrizione ad albi nè
l'apertura di una partita IVA.
Ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, le prestazioni occasionali (o mini
co.co.co.) devono:
- avere una durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero per un
massimo di 240 ore nell'anno solare in caso di prestazioni concernenti servizi di cura e
assistenza alla persona;
- avere un compenso non superiore a euro 5.000,00 nel corso dell'anno versati dallo stesso
committente.
Tali limiti temporali e retributivi devono essere riferiti a ciascun singolo committente. Di
conseguenza, il superamento dei limiti annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso
collaboratore, di una pluralità di rapporti, non rende necessaria l'esistenza del progetto. Superati
i limiti indicati tornano a trovare applicazione le disposizioni sul lavoro a progetto (INPS circ. n.
9/2004).
Le mini co.co.co. sono sottratte dall'applicazione della disciplina del lavoro a progetto ma
sono, comunque, assoggettate allo stesso trattamento contributivo e fiscale proprio delle
collaborazioni a progetto, indipendentemente dalla durata e dall'importo (v. INPS circ. n.
9/2004).
Per quanto riguarda il regime fiscale e quello previdenziale v. la Sezione II e III.
Forma del contratto e comunicazioni obbligatorie
Non è necessaria la forma scritta per un contratto di collaborazione occasionale (o mini
co.co.co.), come non occorre osservare le tutele minime contrattuali previste a proposito delle
collaborazioni coordinate e continuative.
L'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego sussiste anche con riferimento alle
collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Infatti, per
l'instaurazione delle cosiddette mini co.co.co. va fatta la comunicazione obbligatoria telematica
anticipata e devono essere registrate sul Libro unico del lavoro.
Assegno per il nucleo familiare
Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di
collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare
qualora, oltre alla prevista iscrizione alla Gestione separata, sussista l'obbligo di versamento
della relativa maggiorazione contributiva (applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori
iscritti a tale Gestione - vd. Sez. III - Regime previdenziale).
Indennità di malattia e di maternità
Per le mini co.co.co. escluse dalla disciplina del lavoro a progetto pur soggette all'obbligo di
iscrizione alla Gestione separata e al relativo obbligo contributivo, si ha diritto all'indennità
laddove siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento
indennizzabile. Nei limitati casi in cui il versamento contributivo (riferibile ad un reddito massimo
di euro 5.000,00) consenta la copertura di almeno 3 mensilità di contribuzione, le prestazioni di
malattia e maternità potranno essere erogate secondo la disciplina vigente per i lavoratori iscritti
alla Gestione separata.
2. Prestazioni occasionali autonome e di tipo accessorio
E' necessario distinguere le collaborazioni occasionali ex art. 61, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003 dalle prestazioni occasionali autonome e dalle prestazioni occasionali di tipo
accessorio.
Le collaborazioni occasionali non sono prestazioni autonome, ma sono caratterizzate da
tutti gli elementi delle collaborazioni coordinate e continuative.
Il lavoratore autonomo occasionale, invece, ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., è colui che si
obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di
subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività deve
essere occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza (INPS circ. n.
103/2004).
Il lavoratore autonomo occasionale non è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata, ma
se nel corso dell'anno percepisce con uno o più committenti compensi che superano euro
5.000,00, è tenuto a comunicarlo all'ultimo committente che verserà alla Gestione separata i
contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente) (ML circ. n. 1/2004) (vd. Sez. III - Regime
previdenziale).
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio (artt. 70-73, D.Lgs. n. 276/2003), a
differenza delle mini co.co.co., sono riconducibili ad attività svolte in modo saltuario. Per queste
prestazioni il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (o voucher) (in merito all'argomento si
veda la nota redazionale Lavoro accessorio).