Regolamento aziendale per l`esercizio del diritto di accesso ai
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Regolamento aziendale per l`esercizio del diritto di accesso ai
AZIENDA USL 2 LUCCA Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 31.10.2007 CAPO I Principi Art. 1 - Oggetto Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i casi di esclusione, in conformità a quanto previsto dalla L. 7/8/90 n. 241, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, garantendo peraltro la riservatezza dei dati personali nei casi previsti dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 22 comma 2 della legge 241/90 e smi. Art.2 - Ambito di applicazione Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90, mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Oggetto della facoltà di accesso sono soltanto i documenti amministrativi. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall’Azienda o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Il diritto si esercita sia nei confronti dei provvedimenti conclusivi, di un procedimento amministrativo, compresi gli atti che ne costituiscono parte integrante come gli allegati, sia nei confronti degli atti interni e preparatori (relazioni, pareri ecc.) aventi comunque rilevanza giuridica. Comunque l’accesso è limitato solo ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Azienda, individuati o individuabili secondo le indicazioni dell’interessato. Resta escluso ogni onere a carico dell’Amministrazione di fornire informazioni a seguito di specifiche indagini e/o elaborazioni sulla documentazione di cui dispone. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. Art. 3- Soggetti legittimati all’accesso Il diritto d’accesso è esercitabile dai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse: diretto, nel senso che deve essere presente un collegamento immediato tra l’interessato e il documento, per cui solo l’interesse personale può consentire l’accesso (non quello di un terzo, o un interesse di mero fatto); concreto, ovvero necessario o indispensabile all’interessato per tutelare una situazione giuridicamente rilevante; attuale, nel senso che l’interesse deve sussistere al momento della domanda, e non è pertanto ammesso l’accesso se l’interesse è solo futuro o eventuale; corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Qualora i documenti siano attinenti alla stato dell’ambiente l’Azienda dovrà rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dalla dimostrazione di un proprio interesse, ai sensi del D.Lgs. 195/05. Nel caso in cui la richiesta pervenga da una pubblica amministrazione vige il principio di leale cooperazione istituzionale ed il principio di “disponibilità” dei dati delle pubbliche amministrazioni sancito dal “Codice dell’Amministrazione digitale”. La domanda deve essere presentata dal titolare dell’ufficio o dal responsabile del procedimento amministrativo dell’Amministrazione richiedente. In merito agli accertamenti di ufficio di cui all’art. 43 DPR 445/00, si rimanda al citato articolo. Art. 4 – Notifica ai controinteressati Qualora l’Amministrazione individui dei soggetti controinteressati, vale a dire tutti quei soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, ed anche del contenuto degli atti connessi, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, ed accertata la ricezione della comunicazione, si provvede sulla richiesta. Art. 5 – Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso La facoltà di accesso ed il rilascio di copie sono esclusi per tutte le seguenti categorie di documenti: A) Limiti tassativi all’esercizio del diritto di accesso: 1. Documenti relativi all’ordine Pubblico e documenti giudiziari i documenti coperti da divieto di divulgazione come i documenti riguardanti la tutela dell’ordine pubblico, la prevenzione della criminalità, l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale amministrativa e ordinaria; 2. Documenti esclusi dal diritto di accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. Nell’ambito dei criteri fissati dall’art. 8 del DPR 352/92, sono sottratte all’accesso i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, compresi i dipendenti, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, il cui esame da parte di terzi potrebbe, in relazione al contenuto dell’atto o alle modalità o circostanze della sua formazione, recare pregiudizio alla riservatezza o alla sicurezza o all’onore delle persone espressamente menzionate nell’atto, loro ascendenti, discendenti, parenti, affini. Riguardano le seguenti categorie, individuate con criteri di omogeneità, e che si intendono sottratte all'accesso solo nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal richiedente: documenti coperti da segreto professionale -epistolare -commerciale -bancario istruttorio – statistico; documenti di natura sanitaria quali cartelle cliniche, referti medici, accertamenti clinici, certificati sanitari a carattere medico-legale, richieste di prestazioni sanitarie, registri nominativi dei ricoveri, registri nominativi delle cause di morte e malattie infettive, certificati di assistenza al parto, relazioni psicologiche, certificazione di minori portatori di handicap e comunque ogni documentazione riportante notizia sullo stato psico-fisico di persone determinate; relazioni dei servizi sociali e assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, famigliari, economiche, di persone assistite; procedimenti relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni straordinarie nonché relativi ad istruttorie per l’adozione o l’affidamento familiare; Documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico - legali, relativi a dipendenti, utenti e terzi, a seguito di richieste risarcitorie. atti, documenti, rapporti informativi nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate, contenenti dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rilevare le abitudini sessuali. fascicoli personali dei dipendenti e del personale a rapporto convenzionale con l'Azienda, documenti relativi alla carriera, al trattamento economico individuale dei dipendenti, dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Azienda nonché di soggetti estranei all'Amministrazione, membri di organi collegiali e di commissioni presso l'Azienda; documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e decadenza dall’impiego; licenziamento; attribuzione ai dipendenti di compensi economici comunque denominati, (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui); documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Azienda. documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa ; gli atti inerenti l'attività di Polizia Giudiziaria e di conduzione delle indagini, nonchè le risultanze dell'attività ispettiva collegata all'attività di Polizia Giudiziaria propria dei Servizi di Igiene Pubblica, Medicina del Lavoro e Veterinario, e più in generale tutta la documentazione relativa alle indagini effettuate nell’ambito dell’attività di vigilanza ed ispezione. segnalazioni, esposti, denunzie comunque presentati a servizi o uffici dell’Azienda Sanitaria. atti e documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati l’accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente. pareri, progetti od elaborati di qualsiasi altra natura commissionati a liberi professionisti o società di consulenza. E’ comunque sempre vietato l’utilizzo commerciale e la diffusione non autorizzata di tale documentazione. pareri o consulenze richiesti dall’Amministrazione a propri impiegati o a terzi estranei, nell’interesse patrimoniale o non patrimoniale dell’Azienda Sanitaria; documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi, resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura di liquidazione del debito. B) Sono altresì esclusi dal diritto di accesso: a) i documenti che altre Amministrazioni escludono dall'accesso e che l’Azienda Sanitaria detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza. b) tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l’esclusione. Per i documenti sottratti all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese deve comunque essere garantita agli interessati richiedenti l’accesso agli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici. In relazione ai dati sensibili e giudiziari eventuali richieste di accesso da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’accesso da parte di terzi è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per curare o per difendere i propri interessi giuridici ma, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 196/2003, solo qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare attraverso l’accesso sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, cioè consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. La valutazione della norma di pari rango rispetto al D. Lgs. 196/03 che tutela il diritto alla riservatezza, deve avvenire esclusivamente dopo l’esercizio effettivo delle azioni consentite dalla norma stessa. Quanto sopra al fine di evitare un accesso agli atti esclusivamente per valutare l’opportunità di esercitare le azioni consentite dalla norma di pari rango, cosiddetto mandato esplorativo. A tutela della riservatezza è possibile limitare l’accesso alla sola visione dell'atto coprendo la parte del documento che riguarda persone diverse dall'interessato Art.6. Differimento del diritto di accesso L’accoglimento delle istanze di accesso ai documenti amministrativi può essere differito sino a quando la diffusione di questi atti impedisca od ostacoli, il corretto ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali oppure possa comportare danno o comunque sia di pregiudizio alle funzioni dell’Azienda Sanitaria o di altra Pubblica Amministrazione o altre Autorità Pubbliche o a terzi. Il differimento dell'accesso è disposto nei casi ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi o in cui occorra temporaneamente salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Azienda Sanitaria in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990 n. 241. In tali ipotesi il differimento del diritto di accesso è disposto di volta in volta con provvedimento motivato, da parte del responsabile del procedimento di accesso, che evidenzi il pregiudizio all'azione amministrativa che deriverebbe dall'accoglimento dell'istanza, il periodo, con riferimento specifico alla legislazione vigente, al presente regolamento e alle circostanze di fatto per cui la richiesta viene differita. In particolare: a) procedure aperte, ristrette o negoziate volte all’acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi: l’accesso agli atti relativi (elenco delle ditte invitate, ammissione ditte, offerte economiche, valutazioni tecniche ed economiche, aggiudicazione…) può essere differito fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il soggetto richiedente (es. esclusione), al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di gara; b) procedimenti relativi a procedure concorsuali, procedure per assunzioni o attribuzioni di qualifiche o funzioni: l'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di pubblica selezione da parte del diretto interessato o suo avente causa può essere differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il richiedente al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure concorsuali; c) procedimenti relativi a procedure di selezione dell'ammissione alla scuola per operatori sanitari o di esame relative a corsi organizzati dalla medesima scuola: l'accesso ai relativi documenti da parte del diretto interessato o suo avente causa può essere differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti di selezione o di esame al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di che trattasi; d) atti preparatori di provvedimenti normativi, di amministrazione generale, di pianificazione o di programmazione: l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino alla loro formale adozione e approvazione da parte degli organi competenti al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di che trattasi; e) ricerche, elaborazioni, studi eseguiti direttamente dall’Azienda Sanitaria o su incarico di terzi: l’accesso può essere differito fino alla concessione dell’autorizzazione da parte dei committenti; f) procedimenti avanti alla magistratura civile, penale e amministrativa e all’ufficio disciplinare: l'accesso da parte del diretto interessato o suo avente causa ai relativi documenti può essere differito sino alla pronuncia di sentenza definitiva; ovvero per gli atti trasmessi all’Autorità Giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p., per gli atti inerenti l’irrogazione di sanzioni amministrative fino alla conclusione del procedimento connesso; g) procedimenti avanti alla Corte dei Conti: l'accesso da parte del diretto interessato o suo avente causa ai relativi documenti può essere differito al momento della conclusione del procedimento. Il differimento dell'esercizio del diritto di accesso può essere disposto limitatamente alla parte del documento relativamente alla quale si renda necessario salvaguardare temporaneamente interessi dell’Azione amministrativa o della riservatezza. In tali casi è possibile il rilascio di copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita annotazione relativa alle parti di documento omesse. Capo II Procedimento accesso Art.7 - Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento di accesso e destinatario della relativa istanza è il dirigente della struttura professionale o organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. La responsabilità può essere affidata dallo stesso dirigente ad altro dipendente appartenente alla medesima struttura. Permane comunque in questo caso la concorrente responsabilità del dirigente della struttura. La richiesta trasmessa a struttura incompetente viene da questa immediatamente inoltrata d'ufficio a quella competente. Art. 8 - Compiti del Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento è tenuto: ad accertare che il documento richiesto abbia le caratteristiche di cui all'art. 2 e che rientri nell' ambito di un procedimento destinato a concludersi con atto finale formato dall'U.S.L. o detenuto stabilmente dall'U.S.L.; a valutare la sussistenza in capo al richiedente dell'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3, salvo i casi di cui al comma 3; ad accertare che il documento richiesto non rientri fra le categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4; ad accertare l'identità e la legittimazione del richiedente. Art .9- Esercizio dell'accesso I1 diritto di accesso si esercita tramite visione o estrazione di copie, al termine del procedimento per i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del presente regolamento ovvero anche nel corso del procedimento per i soggetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo. La visione da parte dell'interessato, avente ad oggetto il documento originale ovvero la copia conforme del medesimo, si effettua presso gli Uffici competenti e alla presenza di un dipendente della Azienda Sanitaria di Lucca. L'interessato ha facoltà di trascrivere in tutto o in parte il contenuto del documento. L'estrazione di copie avviene presso gli Uffici competenti, ove viene rilasciata copia all'interessato ovvero, a richiesta di quest'ultimo, inviata tramite posta con spesa a carico del destinatario. A richiesta dell'interessato la copia viene rilasciata in autentica, nel rispetto della normativa vigente in tema di imposta di bollo. Art. 10 - Accesso informale Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, rivolta al servizio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, qualora ne sia possibile l’accoglimento immediato e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, e non siano individuati soggetti controinteressati. L'interessato deve indicare gli elementi idonei alla sollecita e puntuale individuazione del documento, far constare la propria identità ed eventualmente i propri poteri rappresentativi, precisare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. Qualora sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la richiesta è accolta immediatamente dal responsabile del procedimento mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento o rilascio di copia. Il responsabile del procedimento deve redigere verbale dell'accesso su apposito modulo prestampato sottoscritto in calce dallo stesso responsabile e dall'interessato. (All. B) Art. 11 Accesso formale Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, relativi alla sua identità, ai suoi poteri rappresentativi, alla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, all’accessibilità del documento o all’esistenza di controinteressati, il responsabile del procedimento di accesso invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale. La procedura di accesso formale deve inoltre essere obbligatoriamente esperita nel caso di richiesta di copia conforme di atti, documenti o provvedimenti, o qualora il documento non sia immediatamente disponibile all’interno nella struttura, o l’evasione della richiesta comporti l’interruzione del normale flusso dell’attività lavorativa, in orario di ricevimento al pubblico. L’accesso formale è richiesto a mezzo di domanda scritta inoltrata all’Azienda USL 2 di Lucca. La richiesta di accesso può essere inoltrata utilizzando il fac-simile unito al presente regolamento sotto la voce di allegato A). Nella domanda, debitamente sottoscritta, l’interessato deve indicare: - gli estremi dell’atto o comunque gli elementi che ne consentano l’individuazione; - la motivazione, cioè l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; - la propria identità e ove occorra i propri poteri rappresentativi. La domanda può essere inviata per posta, mediante Raccomandata A.R, oppure consegnata a mano al Protocollo dell’Azienda USL 2 di Lucca, oppure direttamente alla struttura che ha contribuito a formare l’atto o che lo detiene stabilmente, che provvederà a trasmetterlo al Protocollo aziendale per la registrazione e l’assegnazione. Nel caso di consegna a mano il Protocollo aziendale o la struttura che ha ricevuto l’istanza, danno atto, anche mediante fotocopia, datata e vistata, della consegna della domanda. La domanda deve essere tempestivamente protocollata e il termine del procedimento comincia a decorrere dalla data del protocollo aziendale. In caso di domanda di accesso a più documenti conservati o formati in diverse strutture, il Protocollo assegna immediatamente copia protocollata di tale domanda a ciascuna delle strutture interessate. Nel caso la domanda sia presentata dall’interessato a una struttura non competente, quest’ultima è comunque tenuta a riceverla e a trasmetterla immediatamente al Protocollo che provvederà alla esatta assegnazione alla struttura individuata come competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento competente, entro 10 giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla protocollazione della richiesta perfezionata. Art. 12 Accoglimento della richiesta di accesso Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla protocollazione della richiesta di accesso, salvo i casi in cui per singole tipologie documentali siano previsti termini diversi da specifiche disposizioni normative. Decorsi trenta giorni dalla richiesta questa si intende respinta. In casi eccezionali, per ricerche complesse in relazione alla tipologia, alla quantità ed alla data degli atti, qualora non sia possibile provvedere all’accesso nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento propone al titolare della struttura un diverso termine. Quest’ultimo provvederà alla comunicazione per iscritto al richiedente del diverso termine, da stabilirsi in rapporto al tempo strettamente indispensabile per evadere la richiesta. Nella comunicazione deve esser fornita adeguata motivazione circa tale diverso termine. Nel caso che l’interessato abbia chiesto la trasmissione per posta delle copie dei documenti, le spese postali sono a carico dell’interessato. Art. 13 - Non accoglimento della richiesta di accesso La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere rifiutata, limitata o differita dal titolare della struttura su proposta del responsabile del procedimento. Il rifiuto, la limitazione o il differimento della richiesta d’accesso sono disposti mediante atto motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle categorie di atti di cui agli artt. 4-5, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta. La comunicazione del rifiuto deve essere trasmessa all’interessato tramite raccomandata A.R., fax, o con ogni altro mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. Sono fatte salve le previsioni di legge sul diniego tacito dell’accesso, per le quali, quando siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che il titolare della struttura si sia pronunciato, la richiesta deve intendersi tacitamente negata. Il diniego dell’accesso può riguardare anche solo parte del documento; in tal caso possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza, e dando indicazione delle pagine omesse. Il titolare della struttura, su proposta del responsabile del procedimento, può differire, previa indicazione della durata del differimento, l’accesso ad atti o documenti ogni qual volta sia necessario assicurare la temporanea tutela delle esigenze di cui all’art. 5 comma 2 del presente regolamento. II differimento è limitato al tempo strettamente necessario a soddisfare le predette esigenze. Avverso i provvedimenti che escludono o differiscono l’accesso, l’interessato ha facoltà di rivolgersi al Difensore civico per chiedere l’eventuale riesame della suddetta determinazione, oppure di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo la normativa vigente. I procedimenti concernenti il diritto di accesso devono riportare integralmente il disposto del comma precedente. Art. 14 – Accesso a documenti per intervento nel procedimento Al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento, è garantita, nel corso del procedimento medesimo, la conoscibilità dei relativi atti endoprocedimentali ai seguenti soggetti: - coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; - coloro che possono ricevere dal medesimo atto un pregiudizio relativamente a interessi giuridicamente rilevanti e differenziati rispetto alla collettività; - coloro che per legge devono partecipare al procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio nel provvedimento, L’estrazione di copie è consentita con gli stessi limiti di cui agli articoli precedenti. La richiesta di accesso può essere presentata in via informale o formale ai sensi rispettivamente dei precedenti artt. 10 e 11. Nella richiesta deve essere indicata la titolarità dell’interesse del richiedente ai sensi del comma 1 del presente articolo. I soggetti di cui a cui è stato comunicato l’avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 della Legge 241/90 e smi hanno diritto: - di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione - di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento Per l’accesso ai documenti per intervento nel procedimento si applicano le disposizioni indicate nel presente regolamento e dagli art. 9 e 10 della Legge 241/90 e smi. Art. 15 -Pubblicità del presente regolamento Il presente regolamento sarà pubblicato all’albo e sul sito internet aziendale. Art. 16 – Spese L’esibizione ed esame dei documenti sono gratuiti. L’estrazione di copie di atti è sottoposta a pagamento nella misura di € 0,25 a pagina riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3. Per gli importi inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso . Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale R.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie) Nel caso siano richieste copie di documenti in bollo, il richiedente dovrà presentare istanza in bollo e dovrà provvedere direttamente al pagamento dell’imposta di bollo. Il rilascio delle copie dei provvedimenti o dei relativi allegati che siano parti integranti, è assoggettabile alle vigenti norme di bollo unitamente all'istanza stessa. L'autenticazione deve essere apposta dopo l'ultima riga, non sui margini, e qualora si renda necessario l'uso di un altro foglio, esso dovrà essere computato ai fini dell'imposta di bollo. E’ prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali l’Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,25 a pagina. La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata o spedita all’ufficio preposto al rilascio della documentazione al momento del ritiro o prima dell’inoltro della stessa. Art. 17 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa regionale e nazionale in particolare agli articoli 22, 23, 24, 25 della Legge 241/90 e smi..