Regolamento aziendale per l`esercizio del diritto di accesso ai

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Regolamento aziendale per l`esercizio del diritto di accesso ai
AZIENDA USL 2 LUCCA
Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso
ai documenti amministrativi
deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 31.10.2007
CAPO I
Principi
Art. 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi ed i casi di esclusione, in conformità a quanto previsto dalla L.
7/8/90 n. 241, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, garantendo
peraltro la riservatezza dei dati personali nei casi previsti dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modificazioni.
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività
amministrativa ai sensi dell’art. 22 comma 2 della legge 241/90 e smi.
Art.2 - Ambito di applicazione
Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90, mediante visione
ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
Oggetto della facoltà di accesso sono soltanto i documenti amministrativi. E’
considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati
dall’Azienda o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Il diritto si esercita sia nei confronti dei provvedimenti conclusivi, di un procedimento
amministrativo, compresi gli atti che ne costituiscono parte integrante come gli allegati, sia nei
confronti degli atti interni e preparatori (relazioni, pareri ecc.) aventi comunque rilevanza
giuridica.
Comunque l’accesso è limitato solo ai documenti materialmente esistenti al momento
della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Azienda, individuati o individuabili secondo le
indicazioni dell’interessato. Resta escluso ogni onere a carico dell’Amministrazione di fornire
informazioni a seguito di specifiche indagini e/o elaborazioni sulla documentazione di cui
dispone.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano forma
di documento amministrativo, salvo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in materia di accesso a dati personali da parte della
persona cui i dati si riferiscono.
Art. 3- Soggetti legittimati all’accesso
Il diritto d’accesso è esercitabile dai soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse:

diretto, nel senso che deve essere presente un collegamento immediato tra l’interessato e il
documento, per cui solo l’interesse personale può consentire l’accesso (non quello di un
terzo, o un interesse di mero fatto);
 concreto, ovvero necessario o indispensabile all’interessato per tutelare una situazione
giuridicamente rilevante;
 attuale, nel senso che l’interesse deve sussistere al momento della domanda, e non è
pertanto ammesso l’accesso se l’interesse è solo futuro o eventuale;
 corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è chiesto l'accesso.
Qualora i documenti siano attinenti alla stato dell’ambiente l’Azienda dovrà rendere
disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere
dalla dimostrazione di un proprio interesse, ai sensi del D.Lgs. 195/05.
Nel caso in cui la richiesta pervenga da una pubblica amministrazione vige il principio di
leale cooperazione istituzionale ed il principio di “disponibilità” dei dati delle pubbliche
amministrazioni sancito dal “Codice dell’Amministrazione digitale”. La domanda deve essere
presentata dal titolare dell’ufficio o dal responsabile del procedimento amministrativo
dell’Amministrazione richiedente. In merito agli accertamenti di ufficio di cui all’art. 43 DPR
445/00, si rimanda al citato articolo.
Art. 4 – Notifica ai controinteressati
Qualora l’Amministrazione individui dei soggetti controinteressati, vale a dire tutti quei
soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, ed
anche del contenuto degli atti connessi, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza, è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica.
Entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, ed accertata la ricezione della comunicazione, si provvede sulla
richiesta.
Art. 5 – Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso
La facoltà di accesso ed il rilascio di copie sono esclusi per tutte le seguenti categorie di
documenti:
A) Limiti tassativi all’esercizio del diritto di accesso:
1. Documenti relativi all’ordine Pubblico e documenti giudiziari
 i documenti coperti da divieto di divulgazione come i documenti riguardanti la tutela
dell’ordine pubblico, la prevenzione della criminalità, l’attività di polizia giudiziaria e
di conduzione delle indagini;
 i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale
amministrativa e ordinaria;
2. Documenti esclusi dal diritto di accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese.
Nell’ambito dei criteri fissati dall’art. 8 del DPR 352/92, sono sottratte all’accesso i
documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, compresi i
dipendenti, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, il cui esame da parte di terzi
potrebbe, in relazione al contenuto dell’atto o alle modalità o circostanze della sua formazione,
recare pregiudizio alla riservatezza o alla sicurezza o all’onore delle persone espressamente
menzionate nell’atto, loro ascendenti, discendenti, parenti, affini.
Riguardano le seguenti categorie, individuate con criteri di omogeneità, e che si intendono
sottratte all'accesso solo nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal richiedente:

documenti coperti da segreto professionale -epistolare -commerciale -bancario istruttorio
– statistico;

documenti di natura sanitaria quali cartelle cliniche, referti medici, accertamenti clinici,
certificati sanitari a carattere medico-legale, richieste di prestazioni sanitarie, registri
nominativi dei ricoveri, registri nominativi delle cause di morte e malattie infettive,
certificati di assistenza al parto, relazioni psicologiche, certificazione di minori portatori
di handicap e comunque ogni documentazione riportante notizia sullo stato psico-fisico
di persone determinate;

relazioni dei servizi sociali e assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali,
famigliari, economiche, di persone assistite;

procedimenti relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni straordinarie
nonché relativi ad istruttorie per l’adozione o l’affidamento familiare;

Documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico - legali, relativi a
dipendenti, utenti e terzi, a seguito di richieste risarcitorie.

atti, documenti, rapporti informativi nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo
compilate, contenenti dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché idonei a rilevare le abitudini sessuali.

fascicoli personali dei dipendenti e del personale a rapporto convenzionale con l'Azienda,
documenti relativi alla carriera, al trattamento economico individuale dei dipendenti, dei
collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro
con l'Azienda nonché di soggetti estranei all'Amministrazione, membri di organi
collegiali e di commissioni presso l'Azienda;

documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e
decadenza dall’impiego; licenziamento;

attribuzione ai dipendenti di compensi economici comunque denominati, (sussidi,
indennizzi, prestiti e mutui);

documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di specializzandi,
dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che
comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Azienda.

documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone
ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività
amministrativa ;

gli atti inerenti l'attività di Polizia Giudiziaria e di conduzione delle indagini, nonchè le
risultanze dell'attività ispettiva collegata all'attività di Polizia Giudiziaria propria dei
Servizi di Igiene Pubblica, Medicina del Lavoro e Veterinario, e più in generale tutta la
documentazione relativa alle indagini effettuate nell’ambito dell’attività di vigilanza ed
ispezione.

segnalazioni, esposti, denunzie comunque presentati a servizi o uffici dell’Azienda
Sanitaria.

atti e documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi
che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente in ordine ai propri
interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli
interessi richiamati l’accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie
riguardanti la stessa impresa o ente richiedente.

pareri, progetti od elaborati di qualsiasi altra natura commissionati a liberi professionisti
o società di consulenza. E’ comunque sempre vietato l’utilizzo commerciale e la
diffusione non autorizzata di tale documentazione.

pareri o consulenze richiesti dall’Amministrazione a propri impiegati o a terzi estranei,
nell’interesse patrimoniale o non patrimoniale dell’Azienda Sanitaria;

documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei
competenti organi amministrativi, resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta
dello stesso, dello stato della procedura di liquidazione del debito.
B) Sono altresì esclusi dal diritto di accesso:
a) i documenti che altre Amministrazioni escludono dall'accesso e che l’Azienda Sanitaria
detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
b) tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i
quali la vigente normativa prevede l’esclusione.
Per i documenti sottratti all’accesso per ragioni di tutela della riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed imprese deve comunque essere garantita agli interessati richiedenti l’accesso agli atti
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
In relazione ai dati sensibili e giudiziari eventuali richieste di accesso da parte di soggetti
diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, l’accesso da parte di terzi è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
per curare o per difendere i propri interessi giuridici ma, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
196/2003, solo qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare attraverso
l’accesso sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, cioè consista in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
La valutazione della norma di pari rango rispetto al D. Lgs. 196/03 che tutela il diritto
alla riservatezza, deve avvenire esclusivamente dopo l’esercizio effettivo delle azioni
consentite dalla norma stessa. Quanto sopra al fine di evitare un accesso agli atti
esclusivamente per valutare l’opportunità di esercitare le azioni consentite dalla norma di pari
rango, cosiddetto mandato esplorativo.
A tutela della riservatezza è possibile limitare l’accesso alla sola visione dell'atto
coprendo la parte del documento che riguarda persone diverse dall'interessato
Art.6. Differimento del diritto di accesso
L’accoglimento delle istanze di accesso ai documenti amministrativi può essere differito
sino a quando la diffusione di questi atti impedisca od ostacoli, il corretto ed efficiente
svolgimento delle attività istituzionali oppure possa comportare danno o comunque sia di
pregiudizio alle funzioni dell’Azienda Sanitaria o di altra Pubblica Amministrazione o altre
Autorità Pubbliche o a terzi.
Il differimento dell'accesso è disposto nei casi ove sia necessario assicurare una
temporanea tutela agli interessi o in cui occorra temporaneamente salvaguardare esigenze di
riservatezza dell’Azienda Sanitaria in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990 n. 241. In tali ipotesi il differimento del diritto
di accesso è disposto di volta in volta con provvedimento motivato, da parte del responsabile
del procedimento di accesso, che evidenzi il pregiudizio all'azione amministrativa che
deriverebbe dall'accoglimento dell'istanza, il periodo, con riferimento specifico alla
legislazione vigente, al presente regolamento e alle circostanze di fatto per cui la richiesta
viene differita.
In particolare:
a) procedure aperte, ristrette o negoziate volte all’acquisizione di lavori e forniture di beni e
servizi:
l’accesso agli atti relativi (elenco delle ditte invitate, ammissione ditte, offerte economiche,
valutazioni tecniche ed economiche, aggiudicazione…) può essere differito fino all’adozione
del provvedimento di aggiudicazione ovvero fino alla conclusione del procedimento o della
fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il soggetto richiedente (es.
esclusione), al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle procedure di
gara;
b) procedimenti relativi a procedure concorsuali, procedure per assunzioni o attribuzioni di
qualifiche o funzioni:
l'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o
di pubblica selezione da parte del diretto interessato o suo avente causa può essere differito al
momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti ovvero fino
alla conclusione del procedimento o della fase del procedimento che abbia prodotto esiti
sfavorevoli per il richiedente al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento
delle procedure concorsuali;
c) procedimenti relativi a procedure di selezione dell'ammissione alla scuola per operatori
sanitari o di esame relative a corsi organizzati dalla medesima scuola:
l'accesso ai relativi documenti da parte del diretto interessato o suo avente causa può essere
differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti di
selezione o di esame al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle
procedure di che trattasi;
d) atti preparatori di provvedimenti normativi, di amministrazione generale, di pianificazione o
di programmazione:
l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino alla loro formale adozione e
approvazione da parte degli organi competenti al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale
svolgimento delle procedure di che trattasi;
e) ricerche, elaborazioni, studi eseguiti direttamente dall’Azienda Sanitaria o su incarico di
terzi:
l’accesso può essere differito fino alla concessione dell’autorizzazione da parte dei
committenti;
f) procedimenti avanti alla magistratura civile, penale e amministrativa e all’ufficio
disciplinare:
l'accesso da parte del diretto interessato o suo avente causa ai relativi documenti può essere
differito sino alla pronuncia di sentenza definitiva; ovvero per gli atti trasmessi all’Autorità
Giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p., per gli atti inerenti
l’irrogazione di sanzioni amministrative fino alla conclusione del procedimento connesso;
g) procedimenti avanti alla Corte dei Conti: l'accesso da parte del diretto interessato o suo
avente causa ai relativi documenti può essere differito al momento della conclusione del
procedimento.
Il differimento dell'esercizio del diritto di accesso può essere disposto limitatamente alla
parte del documento relativamente alla quale si renda necessario salvaguardare
temporaneamente interessi dell’Azione amministrativa o della riservatezza. In tali casi è
possibile il rilascio di copie parziali del documento, sulle quali deve essere apposta esplicita
annotazione relativa alle parti di documento omesse.
Capo II
Procedimento accesso
Art.7 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di accesso e destinatario della relativa istanza è il
dirigente della struttura professionale o organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo
stabilmente. La responsabilità può essere affidata dallo stesso dirigente ad altro dipendente
appartenente alla medesima struttura. Permane comunque in questo caso la concorrente
responsabilità del dirigente della struttura.
La richiesta trasmessa a struttura incompetente viene da questa immediatamente
inoltrata d'ufficio a quella competente.
Art. 8 - Compiti del Responsabile del procedimento




Il Responsabile del procedimento è tenuto:
ad accertare che il documento richiesto abbia le caratteristiche di cui all'art. 2 e che
rientri nell' ambito di un procedimento destinato a concludersi con atto finale formato
dall'U.S.L. o detenuto stabilmente dall'U.S.L.;
a valutare la sussistenza in capo al richiedente dell'interesse personale e concreto per la
tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3, salvo i casi di
cui al comma 3;
ad accertare che il documento richiesto non rientri fra le categorie di documenti sottratti
all'accesso ai sensi dell'art. 4;
ad accertare l'identità e la legittimazione del richiedente.
Art .9- Esercizio dell'accesso
I1 diritto di accesso si esercita tramite visione o estrazione di copie, al termine del
procedimento per i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del presente regolamento ovvero
anche nel corso del procedimento per i soggetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
La visione da parte dell'interessato, avente ad oggetto il documento originale ovvero la
copia conforme del medesimo, si effettua presso gli Uffici competenti e alla presenza di un
dipendente della Azienda Sanitaria di Lucca. L'interessato ha facoltà di trascrivere in tutto o in
parte il contenuto del documento.
L'estrazione di copie avviene presso gli Uffici competenti, ove viene rilasciata copia
all'interessato ovvero, a richiesta di quest'ultimo, inviata tramite posta con spesa a carico del
destinatario. A richiesta dell'interessato la copia viene rilasciata in autentica, nel rispetto della
normativa vigente in tema di imposta di bollo.
Art. 10 - Accesso informale
Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, rivolta
al servizio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente,
qualora ne sia possibile l’accoglimento immediato e non sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse
alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del
documento, e non siano individuati soggetti controinteressati.
L'interessato deve indicare gli elementi idonei alla sollecita e puntuale individuazione
del documento, far constare la propria identità ed eventualmente i propri poteri rappresentativi,
precisare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.
Qualora sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la richiesta è accolta
immediatamente dal responsabile del procedimento mediante indicazione della pubblicazione
contenente le notizie, esibizione del documento o rilascio di copia.
Il responsabile del procedimento deve redigere verbale dell'accesso su apposito modulo
prestampato sottoscritto in calce dallo stesso responsabile e dall'interessato. (All. B)
Art. 11 Accesso formale
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale,
ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, relativi alla sua identità, ai suoi
poteri rappresentativi, alla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite, all’accessibilità del documento o all’esistenza di controinteressati, il
responsabile del procedimento di accesso invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso
formale. La procedura di accesso formale deve inoltre essere obbligatoriamente esperita nel
caso di richiesta di copia conforme di atti, documenti o provvedimenti, o qualora il documento
non sia immediatamente disponibile all’interno nella struttura, o l’evasione della richiesta
comporti l’interruzione del normale flusso dell’attività lavorativa, in orario di ricevimento al
pubblico.
L’accesso formale è richiesto a mezzo di domanda scritta inoltrata all’Azienda USL 2 di
Lucca. La richiesta di accesso può essere inoltrata utilizzando il fac-simile unito al presente
regolamento sotto la voce di allegato A). Nella domanda, debitamente sottoscritta, l’interessato
deve indicare:
- gli estremi dell’atto o comunque gli elementi che ne consentano l’individuazione;
- la motivazione, cioè l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
- la propria identità e ove occorra i propri poteri rappresentativi.
La domanda può essere inviata per posta, mediante Raccomandata A.R, oppure
consegnata a mano al Protocollo dell’Azienda USL 2 di Lucca, oppure direttamente alla
struttura che ha contribuito a formare l’atto o che lo detiene stabilmente, che provvederà a
trasmetterlo al Protocollo aziendale per la registrazione e l’assegnazione.
Nel caso di consegna a mano il Protocollo aziendale o la struttura che ha ricevuto
l’istanza, danno atto, anche mediante fotocopia, datata e vistata, della consegna della domanda.
La domanda deve essere tempestivamente protocollata e il termine del procedimento
comincia a decorrere dalla data del protocollo aziendale.
In caso di domanda di accesso a più documenti conservati o formati in diverse strutture,
il Protocollo assegna immediatamente copia protocollata di tale domanda a ciascuna delle
strutture interessate.
Nel caso la domanda sia presentata dall’interessato a una struttura non competente,
quest’ultima è comunque tenuta a riceverla e a trasmetterla immediatamente al Protocollo che
provvederà alla esatta assegnazione alla struttura individuata come competente.
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento
competente, entro 10 giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il
termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla protocollazione della richiesta
perfezionata.
Art. 12 Accoglimento della richiesta di accesso
Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla protocollazione
della richiesta di accesso, salvo i casi in cui per singole tipologie documentali siano previsti
termini diversi da specifiche disposizioni normative. Decorsi trenta giorni dalla richiesta
questa si intende respinta.
In casi eccezionali, per ricerche complesse in relazione alla tipologia, alla quantità ed
alla data degli atti, qualora non sia possibile provvedere all’accesso nei termini di cui al
comma precedente, il responsabile del procedimento propone al titolare della struttura un
diverso termine. Quest’ultimo provvederà alla comunicazione per iscritto al richiedente del
diverso termine, da stabilirsi in rapporto al tempo strettamente indispensabile per evadere la
richiesta. Nella comunicazione deve esser fornita adeguata motivazione circa tale diverso
termine.
Nel caso che l’interessato abbia chiesto la trasmissione per posta delle copie dei
documenti, le spese postali sono a carico dell’interessato.
Art. 13 - Non accoglimento della richiesta di accesso
La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere rifiutata,
limitata o differita dal titolare della struttura su proposta del responsabile del procedimento.
Il rifiuto, la limitazione o il differimento della richiesta d’accesso sono disposti mediante
atto motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle categorie di atti di cui agli
artt. 4-5, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta. La comunicazione
del rifiuto deve essere trasmessa all’interessato tramite raccomandata A.R., fax, o con ogni
altro mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. Sono fatte salve le previsioni di legge
sul diniego tacito dell’accesso, per le quali, quando siano trascorsi trenta giorni dalla
presentazione della richiesta senza che il titolare della struttura si sia pronunciato, la richiesta
deve intendersi tacitamente negata.
Il diniego dell’accesso può riguardare anche solo parte del documento; in tal caso
possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso.
Le copie parziali devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento, con
esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza, e dando indicazione delle
pagine omesse.
Il titolare della struttura, su proposta del responsabile del procedimento, può differire,
previa indicazione della durata del differimento, l’accesso ad atti o documenti ogni qual volta
sia necessario assicurare la temporanea tutela delle esigenze di cui all’art. 5 comma 2 del
presente regolamento.
II differimento è limitato al tempo strettamente necessario a soddisfare le predette
esigenze.
Avverso i provvedimenti che escludono o differiscono l’accesso, l’interessato ha facoltà
di rivolgersi al Difensore civico per chiedere l’eventuale riesame della suddetta
determinazione, oppure di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo la
normativa vigente.
I procedimenti concernenti il diritto di accesso devono riportare integralmente il disposto
del comma precedente.
Art. 14 – Accesso a documenti per intervento nel procedimento
Al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento, è garantita, nel
corso del procedimento medesimo, la conoscibilità dei relativi atti endoprocedimentali ai
seguenti soggetti:
- coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- coloro che possono ricevere dal medesimo atto un pregiudizio relativamente a interessi
giuridicamente rilevanti e differenziati rispetto alla collettività;
- coloro che per legge devono partecipare al procedimento, nonché ai portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio nel
provvedimento,
L’estrazione di copie è consentita con gli stessi limiti di cui agli articoli precedenti.
La richiesta di accesso può essere presentata in via informale o formale ai sensi
rispettivamente dei precedenti artt. 10 e 11.
Nella richiesta deve essere indicata la titolarità dell’interesse del richiedente ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
I soggetti di cui a cui è stato comunicato l’avvio del procedimento e quelli intervenuti ai
sensi dell’articolo 9 della Legge 241/90 e smi hanno diritto:
- di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione
- di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento
Per l’accesso ai documenti per intervento nel procedimento si applicano le disposizioni
indicate nel presente regolamento e dagli art. 9 e 10 della Legge 241/90 e smi.
Art. 15 -Pubblicità del presente regolamento
Il presente regolamento sarà pubblicato all’albo e sul sito internet aziendale.
Art. 16 – Spese
L’esibizione ed esame dei documenti sono gratuiti.
L’estrazione di copie di atti è sottoposta a pagamento nella misura di € 0,25 a pagina
riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni
fotostatiche formato UNI A3.
Per gli importi inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso . Al di sopra di tale
importo, deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra.
Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale R.R. o altro mezzo idoneo,
secondo le tariffe applicate dalle poste italiane o altra società di spedizioni e consegna.
Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese
di spedizione più i costi di rimborso fotocopie)
Nel caso siano richieste copie di documenti in bollo, il richiedente dovrà presentare
istanza in bollo e dovrà provvedere direttamente al pagamento dell’imposta di bollo. Il rilascio
delle copie dei provvedimenti o dei relativi allegati che siano parti integranti, è assoggettabile
alle vigenti norme di bollo unitamente all'istanza stessa. L'autenticazione deve essere apposta
dopo l'ultima riga, non sui margini, e qualora si renda necessario l'uso di un altro foglio, esso
dovrà essere computato ai fini dell'imposta di bollo.
E’ prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali
l’Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non
modificabile.
Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso
fisso di € 0,25 a pagina.
La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata o spedita all’ufficio preposto al
rilascio della documentazione al momento del ritiro o prima dell’inoltro della stessa.
Art. 17 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa
regionale e nazionale in particolare agli articoli 22, 23, 24, 25 della Legge 241/90 e smi..