Medicina d`urgenza: il trasporto delle attrezzature sanitarie mediante

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Medicina d`urgenza: il trasporto delle attrezzature sanitarie mediante
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edicina d’urgenza:
il trasporto delle attrezzature sanitarie
Stefano Luigi Argiolas
Roma
mediante Auto medica veterinaria
In due nostri precedenti articoli, abbiamo
trattato delle problematiche relative all’applicazione da parte degli enti locali dell’Accordo Stato Regioni del 27 novembre 2003
(GURI n. 297, 23/12/2003, SO n. 195).
Con la presente nota, cercando fra l’altro di
affrontare, e possibilmente chiarire, un aspetto assolutamente innovativo che si è determinato in conseguenza del recepimento da
parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano dell’Accordo
Stato-Regioni e che mette ogni medico veterinario in una condizione tale da far presupporre il non rispetto delle “nuove” norme, ci proponiamo lo scopo di tentare di
comporre un possibile quadro normativo
generale che complessivamente consideri,
e dia le indicazioni più idonee a tentare di
risolvere i diversi problemi che possono presentarsi.
Nell’Accordo tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e
private, se da una parte si attribuisce “dignità” alle unità di soccorso per animali feriti o gravi, dall’altra si toglie ogni possibilità
di esistere a qualunque altro mezzo mobile, adibito magari alla movimentazione di
attrezzature elettromedicali o sanitarie in genere. Il comma 4 dell’art. 1 recita: “Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad
eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad
una o più delle strutture di cui ai commi 1 e
2 (studio veterinario esercitato in forma sia
singola che associata; ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata; clinica veterinaria - casa di cura veterinaria; ospedale veterinario; laboratorio veterinario di analisi) e devono essere specificatamente autorizzate”.
Ne consegue pertanto che per il medico veterinario che svolge la sua professione presso il domicilio del proprietario o detentore
di animali, tanto libero professionista quanto dipendente del Servizio sanitario Nazionale, risulta pertanto, sancito dalla legge, il
divieto di utilizzare automezzi non di soccorso con qualsivoglia organizzazione interna finalizzata a meglio gestire il lavoro presso il committente.
Da quanto esposto, riteniamo scaturisca come logica conseguenza l’impossibilità di effettuare alcune pratiche veterinarie ormai en-
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Contributi pratici
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trate nella routine professionale: niente più
diagnostica per immagini presso i maneggi
ippici per la diagnosi di patologie articolari, non è permesso il trasporto di apparecchi radiografici portatili mobili; niente più
diagnosi di gravidanza in stalla in buiatria,
non è permesso il trasporto di ecografi portatili mobili, e, estremizzando il concetto,
niente più piani di profilassi per gli ovini
qualora questi piani prevedano il massiccio
ed abituale utilizzo sul territorio di mezzi e
materiali.
Dal momento l’Accordo Stato Regioni pone espressamente un divieto, “Non sono
ammesse strutture veterinarie mobili, ad
eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi... omissis”, riteniamo che
sia necessario stabilire regole e
norme chiare, esplicative ed attuabili sulla materia inerente il divieto,
per non creare una situazione di
incertezza, se non addirittura di illegalità, tanto più grave poi se questa può riguardare ed interferire
con le attività proprie di un dipendente pubblico.
È auspicabile che la veterinaria italiana si dimostri propositiva prospettando possibili soluzioni, e non
ritenga di non dover entrare nel merito degli argomenti di discussione,
d’altra parte da lei stessa proposti,
rischiando così di assistere passivamente a scelte altrui, che potrebbero rivelarsi anche profondamente difformi tra una regione e l’altra,
contribuendo, e non poco, a provocare differenze locali su problematiche
che viceversa possono e debbono rimanere di “interesse nazionale”.
La funzione di un’auto medica e delle attrezzature di bordo che all’occorrenza possono e/o debbono esservi collocate, è
quella di colmare la lacuna fisica derivante
dall’assenza di continuità territoriale esistente fra il luogo ove viene richiesto l’intervento sanitario ed il medico veterinario.
L’effettuazione dell’intervento, pertanto, garantisce la realizzazione della continuità
assistenziale sul territorio mediante un’organizzazione della struttura adeguata alle
richieste di servizi sempre più complessi
espresse dai committenti.
Pertanto riteniamo che anche la medicina
veterinaria, e specialmente quella che prevede il così detto “spostamento dell’ospedale” sul luogo ove si trova il paziente,
debba adeguarsi alle offerte dell’evoluzione tecnologica, cercando di seguirla e di
adattarvisi senza mai subirla passivamente,
invocando a garanzia del proprio operato
una chiarezza normativa che deve costituire la base fondamentale ed indispensabile
per tutti gli operatori nel settore ma specialmente per il professionista pubblico
dipendente che è responsabile della funzione di controllo.
Nella nostra nota “Medicina d’urgenza: il trasporto del PET II. Aspetti tecnico legislativi”,
apparsa sul Progresso Veterinario (Vol. n. 60
(4) dell’aprile 2005) abbiamo prospettato
una “Normativa tecnica relativa alle ambulanze veterinarie” accompagnata da un allegato tecnico che riportava le specifiche riferite alle masse, al comparto sanitario, ai
segni distintivi, ai servizi accessori. In questa nota presentiamo un’ipotesi di definizione e classificazione di autoveicolo di
supporto avanzato veterinario, o auto medica veterinaria, una realtà assai più diffusa
sul territorio nazionale di quanto non possa
essere o non sia un’ambulanza veterinaria.
Dal momento che non esistono disposizioni in ambito veterinario, siamo andati a verificare come nella medicina dell’uomo si è
affrontato, e quindi risolto, questo problema; mediante opportuni adattamenti delle
norme applicate in ambito umano, ritenia4 / 162
mo di essere in grado di proporre un modello di normativa tecnica che, concepita
da medici veterinari, possa essere destinata a medici veterinari con lo scopo di sanare una situazione che, dopo l’approvazione dell’accordo Stato-Regioni per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di
strutture pubbliche e private, risulta essere
non rispondente alle norme in vigore.
In medicina dell’uomo, la normativa di riferimento è quella prevista nel Decreto del 5
novembre 1996, “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed
infermieristico a bordo” (GURI n. 208, 15
novembre 1996), e nell’art. 177 del
“Nuovo Codice della Strada” (D. L.gs
n. 285/92, GURI n. 114, 18/05/92,
SO n. 74) “Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e
delle autoambulanze”.
Ci preme sottolineare che nell’ambito della sanità umana, i termini emergenza-preospedaliera ed extraospedaliera non sono sinonimi: nel
primo caso infatti, l’intervento si
conclude necessariamente con il ricovero, mentre nel secondo il soccorso non comporta il ricovero in
clinica. In medicina veterinaria invece, riteniamo di dover considerare
l’intervento comunque extraospedaliero a prescindere dal suo sviluppo successivo. Mentre un’ambulanza possiede tutte quelle attrezzature
preposte ad una ospedalizzazione in “sicurezza” del paziente, l’auto medica permetterà l’ospedalizzazione solamente in pochissimi casi eccezionali, limitati in gran parte al
PET, mentre trova la sua giustificazione operativa in attività sul territorio, programmate e
con funzione preventiva e/o di profilassi.
Concludiamo questa nota auspicando un’organizzazione medico veterinaria nazionale
nella quale l’auto medica veterinaria, inserita negli organici pubblici, trova la sua ragione di esistere sia nel Servizio Sanitario nazionale e quindi nelle ASL competenti sul
territorio, principalmente per le attività di
controllo e profilassi, per la movimentazione di campioni biologici magari di natura
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ispettiva, di attrezzature e macchinari specifici, che per l’uso da parte di medici veterinari che svolgono la loro attività in maniera privata destinandola al trasporto ed all’uso di apparecchi radiografici, ecografici,
anestesiologici, ecc. di tipo portatile e mobile, di microscopi digitali dedicati alla valutazione del seme nel settore equino o al
trasporto di vaccini contenuti all’interno di
appositi frigoriferi già in dotazione alle
ambulanze del 118 umano.
Infine, segnaliamo che l’uso di questi automezzi potrà essere sensibilmente difforme
a seconda che lo stesso avvenga in ambiente agricolo piuttosto che urbano.
Normativa tecnica relativa agli autoveicoli di soccorso veterinari
Art.1.
Definizione e classificazione di Autoveicolo di Supporto Avanzato Veterinario
automedica veterinaria
Si intende per autoveicolo di supporto avanzato veterinario un autoveicolo specifico destinato al trasporto organizzato e non occasionale di quelle attrezzature speciali necessarie a garantire il benessere
animale. Tali automezzi potranno garantire il trasporto di animali di piccola taglia. Questa ulteriore possibilità è da considerarsi occasionale e secondaria e non dovrà prevedere mezzi e materiali fissi adibiti esclusivamente a tale scopo.
Art.2.
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli di supporto avanzato veterinario, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione per i veicoli della categoria internazionale M1 di cui all’art. 47 del nuovo codice della strada.
Art.3.
Caratteristiche costruttive
Gli autoveicoli di supporto avanzato veterinario devono rispondere alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Art.4.
Immatricolazione
La Direzione generale del Dipartimento dei trasporti Terrestri stabilisce i titoli e la documentazione
necessari per conseguire l’immatricolazione degli autoveicoli di supporto avanzato veterinario.
ALLEGATO TECNICO
1 MASSE E VANO POSTERIORE
1.1 La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito
per la generalità degli autoveicoli, comprende
anche tutta l’attrezzatura fissa necessaria allo
svolgimento delle specifiche funzioni.
1.2 Gli autoveicoli debbono essere dotati:
• di almeno un posto a sedere oltre quello del
conducente;
• di almeno una finestra sulla fiancata destra
con esclusione di quella presente sullo sportello di accesso alla cabina, nonché di una
porta posizionata sulla parte posteriore del
veicolo stesso.
Le dimensioni minime del vano posteriore devono permettere di contenere una valigia sanitaria e avere comunque una profondità minima
mai inferiore ai 50 cm. In tale vano devono essere disponibili due prese di corrente da 12
volt a norma UNI ed un impianto di illuminazione adeguato alla rapida identificazione dei
materiali e delle attrezzature.
È fatto divieto di praticare, sul pianale posteriore, aperture o pozzetti di raccolta dei liquidi
eventualmente presenti all’interno del vano.
2 SEGNI DISTINTIVI
3 SERVIZI ACCESSORI
2.1 Gli autoveicoli possono essere dotati di
dispositivi supplementari di segnalazione visiva
a luce lampeggiante blu e di quello di allarme
previsti dal testo unico delle norme della circolazione stradale esclusivamente se richiesto
dalla autorità competente e regolarmente concesso dalla autorità preposta.
3.1 Sistema di ventilazione.
La capacità occasionale e secondaria di trasporto di animali, feriti o gravi impone l’installazione di un impianto di ventilazione in grado di
garantire un ricambio completo d’aria ogni cinque minuti primi, a veicolo fermo.
2.2 Gli autoveicoli devono essere di colore bianco
o giallo e portare su ogni fiancata nonché anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato in appendice del
decreto 17 dicembre 1987, n. 553, con dimensioni minime pari a quelle ivi indicate e con
fondo di colore azzurro realizzato in materiale
retroriflettente.
2.3 Gli autoveicoli devono essere dotati di una
fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore azzurro, di altezza di 10 cm,
applicata lungo le fiancate e la parte posteriore
nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore.
2.4 Nelle parti laterali degli autoveicoli deve essere
riportata, con lo stesso materiale di cui al punto
la scritta AUTO MEDICA VETERINARIA, con dimensioni minime di 6 x 100 cm.
2.5 Sono ammesse altre indicazioni purché non
luminose, retroriflettenti o fosforescenti. In particolare sulle due fiancate degli automezzi
deve essere riportata in forma chiaramente
individuale, la denominazione dell’ente e/o
struttura che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo.
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3.2 Sistema di riscaldamento:
In aggiunta al sistema di riscaldamento del vano
guida, non è obbligatoria l’installazione di un
impianto di riscaldamento nel vano posteriore.
3.3 Sistema di illuminazione interna.
Il vano posteriore deve risultare convenientemente illuminato. L’illuminazione di colore naturale deve garantire un livello di luminosità minima di 50 lux.
3.4 Insonorizzazione.
Il vano posteriore non necessita di particolare
insonorizzazione.
3.5 Sedili
I sedili del vano guida ed i relativi sistemi di
trattenimento degli occupanti debbono rispondere a tutte le norme in vigore per l’omologazione degli autoveicoli della categoria M1.
3.6 Rivestimenti interni.
I materiali di rivestimento del vano posteriore
devono essere ignifughi o autoestinguenti ed
avere caratteristiche tali da non essere intaccati, quando sottoposti alle disinfezioni periodiche. Non sono ammesse soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici.
3.7 Estintore
Gli autoveicoli devono essere muniti di un
estintore da conservare nella cabina di guida.