Capitolato speciale d\`oneri

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Capitolato speciale d\`oneri
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA
CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
DENOMINATO “CASA DELLE ORTENSIE” SITO A LASNIGO IN
LOCALITA’ CREZZO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DI UNA SCUOLA
DI MOUNTAIN BIKE
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
ART. 1 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Struttura ricettiva denominata “Casa delle Ortensie” finalizzata alla gestione di una scuola di mountain bike.
L’immobile è ubicato in località Crezzo, ristrutturato con il finanziamento del CONI, presenta le
caratteristiche come da progetto depositato presso l’ufficio tecnico comunale.
L’immobile risulta censito al catasto fabbricati al foglio 3, mapp. 1556 del censuario di Lasnigo.
PARTE SECONDA - PROGETTO GESTIONALE
ART. 2 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E ATTIVITÀ RICHIESTE
1. Il presente affidamento ha per oggetto la gestione di una scuola di mountain bike e la manutenzione della
struttura denominata “Casa delle Ortensie”. II Gestore dovrà garantire l'efficacia gestionale con il
coordinamento costante del Comune di Lasnigo.
2. Il Gestore è tenuto ad espletare le seguenti attività:
A) Attività Informativa e Promozionale.
L‘attività informativa e promozionale deve avere come particolare riferimento lo sviluppo della mobilità
ciclistica e della sentieristica. Tali iniziative devono possibilmente rivestire un alto contenuto di innovazione
per rafforzare l'immagine positiva della mobilità in bicicletta. Relativamente alla tipologia di “stakeholders”
da coinvolgere, sono da tenere in considerazione, a titolo esemplificativo, i seguenti soggetti: associazioni
locali e nazionali di promozione dell'uso della bicicletta, rivenditori e produttori locali e nazionali di
biciclette, associazioni ambientaliste del territorio, operatori turistici del territorio con particolare riguardo
agli operatori coinvolti nel cicloturismo, ecc.;
B) Tenuta di corsi per ragazzi ed adulti finalizzati all’insegnamento - perfezionamento della disciplina
ciclistica di mountain bike.
Le lezioni, di natura sia teorica che pratica (in officina ed in campo aperto nei boschi, nei prati e nei sentieri
circostanti), devono prevedere diversi livelli di difficoltà in modo da essere rivolte a diverse tipologie di
utenti (ragazzi, principianti, praticanti saltuari ed esperti). Gli istruttori devono essere in possesso delle
adeguate qualifiche
C) Attività di Educazione Ambientale alla Sostenibilità.
Le attività di cui alla lettera B dovranno essere svolte nel rispetto dell’ambiente in cui le stesse sono
realizzate. A tal fine il Gestore, nell’ambito del suo progetto di espletamento delle attività, dovrà
interfacciarsi e collaborare con le attività di educazione ambientale portate avanti dal Comune di Lasnigo.
ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE
1. Il Gestore si impegna ad utilizzare nel miglior modo possibile i locali della scuola, il sistema dei sentieri le
attrezzature ivi presenti.
2. ll Gestore dovrà comunque garantire un'apertura minima, durante l’intero anno solare, secondo le cadenze
di seguito indicate:
A) Apertura ordinaria (periodo 16 settembre - 15 giugno):
Almeno 2 giorni a settimana (tra cui sabato e domenica) per 5 ore al giorno;
B) Apertura straordinaria, nei seguenti periodi:
- festività natalizie (nel periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio)
- festività pasquali (dal giovedì prima di Pasqua al martedì successivo);
- altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre);
Almeno 20 giorni complessivi per 6 ore al giorno;
C) Apertura estiva (periodo 16 giugno - 15 settembre):
Almeno 4 giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica + un altro giorno della settimana) per 7 ore al
giorno.
Nel periodo invernale, a livello sperimentale per il primo anno, dovrà essere garantita l’apertura almeno nel
fine settimana.
Si procederà successivamente alla valutazione delle reali necessità di apertura.
3. Il Gestore è tenuto inoltre ad operare un monitoraggio costante delle presenze dei visitatori con redazione
di appositi rapporti da rimettere trimestralmente al Comune di Lasnigo.
ART. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO
1. Il Gestore ha la facoltà di attivare, con oneri a proprio carico, alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dall'art. 2 che dovranno essere indicati nel progetto di gestione richiesto dal bando di gara e
costituiscono servizi aggiuntivi che possono essere autorizzati dal Comune:
- la commercializzazione di prodotti quali gadgets, prodotti agro alimentari e dell’artigianato locale,
materiale bibliografico e audiovisivo, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione del
Comune di Lasnigo;
- l'organizzazione e promozione di visite guidate alla struttura ed escursioni guidate in nature, avvalendosi
delle figure professionali previste (guide, accompagnatori, interpreti naturalistici, ecc.);
- l'attività di “incoming” turistico attraverso la sottoscrizione di accordi con i tour operators e Ie agenzie di
viaggio per la predisposizione di pacchetti turistici;
- ogni altra attività, purché legata al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, nel rispetto della
normativa civilistica, penale e fiscale vigente.
ART. 5 - ONERI DEL GESTORE
1. Sono a carico esclusivo del Gestore:
a) La corresponsione al Comune, con le modalità indicate all’art. 9, del corrispettivo complessivo, oltre IVA
di legge, di cui all'offerta economica presentata al rialzo secondo quanto prescritto nel bando di gara;
b) La comunicazione al Comune, con cadenza mensile, delle attività che saranno svolte nel mese successivo,
che verranno anche pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Lasnigo;
c) La presentazione al Comune di Lasnigo, con cadenza annuale, della relazione consuntiva sulle attività
svolte, comprensiva del rendiconto finanziario;
d) La voltura e il pagamento delle utenze della Casa delle Ortensie oggetto di affidamento, oltre alle altre
spese previste a norma di legge;
e) La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi interni ed esterni annessi alla Casa delle Ortensie, con
particolare riguardo ai beni mobili e alle attrezzature in dotazione ai fini del loro corretto uso, funzionamento
e conservazione, con obbligo di segnalare al Comune di Lasnigo gli interventi di manutenzione straordinaria
occorrenti;
Per manutenzione ordinaria si intende la serie di interventi di manutenzione periodica o per guasto atti a
mantenere gli immobili oggetto della concessione sia in condizioni d'uso adeguate sia in condizioni di
sicurezza. in mode che possono essere utilizzati per gli scopi per i quali sono affidati. Pertanto la
manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, di rinnovamento o di sostituzione delle
finiture degli edifici e di reintegro di modesti parti strutturali, e quelli necessari per mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facenti parte integrante dell’unita immobiliare
ovvero dell’intero complesso edilizio e/o le aree di pertinenza e recinzioni. ecc..
f) La stipulazione delle assicurazioni di cui all'art. 10;
g) Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2o1o n. 136.
Ai sensi dell’art. 3. comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Gestore si obbliga ad utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati alle
commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando al Comune di Lasnigo gli estremi
identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.
h) Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle
attività programmate.
ART. 6 - ONERI DEL COMUNE
1. Sono a carico del Comune di Lasnigo:
a) l'affidamento in uso a favore del soggetto affidatario, dell’immobile Casa delle Ortensie e della relativa
rete sentieristica, dei beni mobili e delle attrezzature presenti, in buone condizioni, secondo un verbale da
redigersi in contraddittorio tra le parti. L'elenco sarà successivamente aggiornato in relazione ai futuri
sviluppi della gestione.
b) L’accollo delle spese relative alla manutenzione straordinaria degli immobili, dei beni mobili e delle
attrezzature presenti nel complesso date in gestione.
Per manutenzione straordinaria si intende la serie di interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e
impiantistica non periodici e ogni intervento di rinnovamento e di sostituzioni di parti complete sia strutturali
che tecnologiche con lo scopo di mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni
elemento facente parte integrante dell’unita immobiliare ovvero dell’intero complesso edilizio, compreso le
aree di pertinenza, le recinzioni, ecc…, salvo se dovute all’incuria da parte del gestore.
c) La promozione, nei circuiti opportuni, della casa delle Ortensie e delle attività poste in essere dal Gestore.
ART. 7 - PROVENTI
1. II Gestore, quale compenso dei servizi aggiuntivi a pagamento di cui al presente capitolato, potrà introitare
i proventi derivanti dalle attività poste in essere, di cui all'art. 4 ed esplicitate nel rendiconto finanziario
presentato al Comune, di cui all'art. 5.
PARTE TERZA - OBBLIGHI CONTRATTUALI
ART. 8 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO
1. La durata del contratto è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione, rinnovabili, qualora ne
sussistano le condizioni, con apposito atto.
2. AI termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il Gestore, in cui si da atto
dello stato degli immobili, dei beni mobili, delle aree di pertinenza e delle attrezzature riconsegnate al
Comune di Lasnigo.
ART. 9 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il Gestore corrisponderà al Comune di Lasnigo un corrispettivo annuo per l'affidamento della gestione
della casa delle Ortensie e della relativa rete sentieristica.
2. L’importo complessivo a base di gara, con offerta migliorativa in aumento, è pari ad € 1.500/annui oltre
IVA nella misura di legge.
3. II canone deve essere pagato in due rate semestrali anticipate entro e non oltre le scadenze che saranno
specificate in sede di contratto. In case di inosservanza di tale termine, il concessionario sarà soggetto al
pagamento degli interessi moratori previsti dalla Legge. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 30
giorni, il Comune invierà la diffida al pagamento che dovrà effettuarsi entro i successivi 30 giorni, a pena di
risoluzione di diritto del contratto di concessione.
ART. 10 - GARANZIE
1. Il Comune di Lasnigo è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che
possa accadere al personale del soggetto gestore durante l'esecuzione dell'incarico di cui al presente
capitolato.
2. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a
qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di
cui al presente capitolato.
3. L'aggiudicatario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari al
10% dell’importo contrattuale complessivo.
4. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione dei contratto di affidamento:
- una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad
incendio e furto, che comprenda gli atti vandalici ed eventi atmosferici con n massimale di € 500.000= che
abbia la stessa durata contrattuale del servizio da affidare;
- una polizza assicurativa per eventuali danni nei confronti di terzi (RCT), che abbia la stessa durata
contrattuale del servizio da affidare.
5. Il Gestore si impegna a garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o
disturbi all'ambiente e ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura utilizzata.
ART. 11 - VIGILANZA
Il Comune di Lasnigo si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del Gestore delle previsioni del
presente capitolato, e di quanto previsto dal gestore medesimo nel foglio d'atti.
ART. 12 - PENALITÀ
Nel caso in cui i servizi del presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al Gestore, siano interrotti
ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed al progetto di
gestione, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (Cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di
mancato espletamento del servizio e ad € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di
espletamento del servizio in modo non conforme a quanto concordato tra le parti.
ART. 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO
1. Ove si verifichino gravi e ripetute inadempienze dei Gestore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
il Comune di Lasnigo ha facoltà, previa comunicazione scritta al Gestore, di risolvere anticipatamente il
contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione definitiva di cui al precedente art. 10, fatto salvo il
risarcimento degli ulteriori danni.
2. Il Comune di Lasnigo si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, qualora
ricorrano comprovati e giustificati motivi di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano
ostacolare il proseguimento dei servizi di gestione della Casa delle Ortensie e della rete sentieristica.
ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Como.
ART. 15 - RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del codice
civile ed alle leggi vigenti in materia.
Lasnigo, 06/03/2015
IL GESTORE
IL COMUNE