Capitolato speciale d\`oneri
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Capitolato speciale d\`oneri
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “CASA DELLE ORTENSIE” SITO A LASNIGO IN LOCALITA’ CREZZO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DI UNA SCUOLA DI MOUNTAIN BIKE PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO ART. 1 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA Struttura ricettiva denominata “Casa delle Ortensie” finalizzata alla gestione di una scuola di mountain bike. L’immobile è ubicato in località Crezzo, ristrutturato con il finanziamento del CONI, presenta le caratteristiche come da progetto depositato presso l’ufficio tecnico comunale. L’immobile risulta censito al catasto fabbricati al foglio 3, mapp. 1556 del censuario di Lasnigo. PARTE SECONDA - PROGETTO GESTIONALE ART. 2 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E ATTIVITÀ RICHIESTE 1. Il presente affidamento ha per oggetto la gestione di una scuola di mountain bike e la manutenzione della struttura denominata “Casa delle Ortensie”. II Gestore dovrà garantire l'efficacia gestionale con il coordinamento costante del Comune di Lasnigo. 2. Il Gestore è tenuto ad espletare le seguenti attività: A) Attività Informativa e Promozionale. L‘attività informativa e promozionale deve avere come particolare riferimento lo sviluppo della mobilità ciclistica e della sentieristica. Tali iniziative devono possibilmente rivestire un alto contenuto di innovazione per rafforzare l'immagine positiva della mobilità in bicicletta. Relativamente alla tipologia di “stakeholders” da coinvolgere, sono da tenere in considerazione, a titolo esemplificativo, i seguenti soggetti: associazioni locali e nazionali di promozione dell'uso della bicicletta, rivenditori e produttori locali e nazionali di biciclette, associazioni ambientaliste del territorio, operatori turistici del territorio con particolare riguardo agli operatori coinvolti nel cicloturismo, ecc.; B) Tenuta di corsi per ragazzi ed adulti finalizzati all’insegnamento - perfezionamento della disciplina ciclistica di mountain bike. Le lezioni, di natura sia teorica che pratica (in officina ed in campo aperto nei boschi, nei prati e nei sentieri circostanti), devono prevedere diversi livelli di difficoltà in modo da essere rivolte a diverse tipologie di utenti (ragazzi, principianti, praticanti saltuari ed esperti). Gli istruttori devono essere in possesso delle adeguate qualifiche C) Attività di Educazione Ambientale alla Sostenibilità. Le attività di cui alla lettera B dovranno essere svolte nel rispetto dell’ambiente in cui le stesse sono realizzate. A tal fine il Gestore, nell’ambito del suo progetto di espletamento delle attività, dovrà interfacciarsi e collaborare con le attività di educazione ambientale portate avanti dal Comune di Lasnigo. ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE 1. Il Gestore si impegna ad utilizzare nel miglior modo possibile i locali della scuola, il sistema dei sentieri le attrezzature ivi presenti. 2. ll Gestore dovrà comunque garantire un'apertura minima, durante l’intero anno solare, secondo le cadenze di seguito indicate: A) Apertura ordinaria (periodo 16 settembre - 15 giugno): Almeno 2 giorni a settimana (tra cui sabato e domenica) per 5 ore al giorno; B) Apertura straordinaria, nei seguenti periodi: - festività natalizie (nel periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio) - festività pasquali (dal giovedì prima di Pasqua al martedì successivo); - altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre); Almeno 20 giorni complessivi per 6 ore al giorno; C) Apertura estiva (periodo 16 giugno - 15 settembre): Almeno 4 giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica + un altro giorno della settimana) per 7 ore al giorno. Nel periodo invernale, a livello sperimentale per il primo anno, dovrà essere garantita l’apertura almeno nel fine settimana. Si procederà successivamente alla valutazione delle reali necessità di apertura. 3. Il Gestore è tenuto inoltre ad operare un monitoraggio costante delle presenze dei visitatori con redazione di appositi rapporti da rimettere trimestralmente al Comune di Lasnigo. ART. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO 1. Il Gestore ha la facoltà di attivare, con oneri a proprio carico, alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2 che dovranno essere indicati nel progetto di gestione richiesto dal bando di gara e costituiscono servizi aggiuntivi che possono essere autorizzati dal Comune: - la commercializzazione di prodotti quali gadgets, prodotti agro alimentari e dell’artigianato locale, materiale bibliografico e audiovisivo, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione del Comune di Lasnigo; - l'organizzazione e promozione di visite guidate alla struttura ed escursioni guidate in nature, avvalendosi delle figure professionali previste (guide, accompagnatori, interpreti naturalistici, ecc.); - l'attività di “incoming” turistico attraverso la sottoscrizione di accordi con i tour operators e Ie agenzie di viaggio per la predisposizione di pacchetti turistici; - ogni altra attività, purché legata al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, nel rispetto della normativa civilistica, penale e fiscale vigente. ART. 5 - ONERI DEL GESTORE 1. Sono a carico esclusivo del Gestore: a) La corresponsione al Comune, con le modalità indicate all’art. 9, del corrispettivo complessivo, oltre IVA di legge, di cui all'offerta economica presentata al rialzo secondo quanto prescritto nel bando di gara; b) La comunicazione al Comune, con cadenza mensile, delle attività che saranno svolte nel mese successivo, che verranno anche pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Lasnigo; c) La presentazione al Comune di Lasnigo, con cadenza annuale, della relazione consuntiva sulle attività svolte, comprensiva del rendiconto finanziario; d) La voltura e il pagamento delle utenze della Casa delle Ortensie oggetto di affidamento, oltre alle altre spese previste a norma di legge; e) La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi interni ed esterni annessi alla Casa delle Ortensie, con particolare riguardo ai beni mobili e alle attrezzature in dotazione ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione, con obbligo di segnalare al Comune di Lasnigo gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti; Per manutenzione ordinaria si intende la serie di interventi di manutenzione periodica o per guasto atti a mantenere gli immobili oggetto della concessione sia in condizioni d'uso adeguate sia in condizioni di sicurezza. in mode che possono essere utilizzati per gli scopi per i quali sono affidati. Pertanto la manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, di rinnovamento o di sostituzione delle finiture degli edifici e di reintegro di modesti parti strutturali, e quelli necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facenti parte integrante dell’unita immobiliare ovvero dell’intero complesso edilizio e/o le aree di pertinenza e recinzioni. ecc.. f) La stipulazione delle assicurazioni di cui all'art. 10; g) Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2o1o n. 136. Ai sensi dell’art. 3. comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Gestore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, comunicando al Comune di Lasnigo gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. h) Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività programmate. ART. 6 - ONERI DEL COMUNE 1. Sono a carico del Comune di Lasnigo: a) l'affidamento in uso a favore del soggetto affidatario, dell’immobile Casa delle Ortensie e della relativa rete sentieristica, dei beni mobili e delle attrezzature presenti, in buone condizioni, secondo un verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti. L'elenco sarà successivamente aggiornato in relazione ai futuri sviluppi della gestione. b) L’accollo delle spese relative alla manutenzione straordinaria degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature presenti nel complesso date in gestione. Per manutenzione straordinaria si intende la serie di interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica non periodici e ogni intervento di rinnovamento e di sostituzioni di parti complete sia strutturali che tecnologiche con lo scopo di mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell’unita immobiliare ovvero dell’intero complesso edilizio, compreso le aree di pertinenza, le recinzioni, ecc…, salvo se dovute all’incuria da parte del gestore. c) La promozione, nei circuiti opportuni, della casa delle Ortensie e delle attività poste in essere dal Gestore. ART. 7 - PROVENTI 1. II Gestore, quale compenso dei servizi aggiuntivi a pagamento di cui al presente capitolato, potrà introitare i proventi derivanti dalle attività poste in essere, di cui all'art. 4 ed esplicitate nel rendiconto finanziario presentato al Comune, di cui all'art. 5. PARTE TERZA - OBBLIGHI CONTRATTUALI ART. 8 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO 1. La durata del contratto è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione, rinnovabili, qualora ne sussistano le condizioni, con apposito atto. 2. AI termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il Gestore, in cui si da atto dello stato degli immobili, dei beni mobili, delle aree di pertinenza e delle attrezzature riconsegnate al Comune di Lasnigo. ART. 9 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 1. Il Gestore corrisponderà al Comune di Lasnigo un corrispettivo annuo per l'affidamento della gestione della casa delle Ortensie e della relativa rete sentieristica. 2. L’importo complessivo a base di gara, con offerta migliorativa in aumento, è pari ad € 1.500/annui oltre IVA nella misura di legge. 3. II canone deve essere pagato in due rate semestrali anticipate entro e non oltre le scadenze che saranno specificate in sede di contratto. In case di inosservanza di tale termine, il concessionario sarà soggetto al pagamento degli interessi moratori previsti dalla Legge. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni, il Comune invierà la diffida al pagamento che dovrà effettuarsi entro i successivi 30 giorni, a pena di risoluzione di diritto del contratto di concessione. ART. 10 - GARANZIE 1. Il Comune di Lasnigo è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l'esecuzione dell'incarico di cui al presente capitolato. 2. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. 3. L'aggiudicatario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo. 4. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione dei contratto di affidamento: - una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio e furto, che comprenda gli atti vandalici ed eventi atmosferici con n massimale di € 500.000= che abbia la stessa durata contrattuale del servizio da affidare; - una polizza assicurativa per eventuali danni nei confronti di terzi (RCT), che abbia la stessa durata contrattuale del servizio da affidare. 5. Il Gestore si impegna a garantire che i servizi vengano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbi all'ambiente e ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura utilizzata. ART. 11 - VIGILANZA Il Comune di Lasnigo si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del Gestore delle previsioni del presente capitolato, e di quanto previsto dal gestore medesimo nel foglio d'atti. ART. 12 - PENALITÀ Nel caso in cui i servizi del presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al Gestore, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed al progetto di gestione, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (Cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e ad € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo non conforme a quanto concordato tra le parti. ART. 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO 1. Ove si verifichino gravi e ripetute inadempienze dei Gestore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune di Lasnigo ha facoltà, previa comunicazione scritta al Gestore, di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione definitiva di cui al precedente art. 10, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. 2. Il Comune di Lasnigo si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, qualora ricorrano comprovati e giustificati motivi di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento dei servizi di gestione della Casa delle Ortensie e della rete sentieristica. ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Como. ART. 15 - RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia. Lasnigo, 06/03/2015 IL GESTORE IL COMUNE