AVV. EUGENIO TAMBORLINI La successione mortis causa nel

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AVV. EUGENIO TAMBORLINI La successione mortis causa nel
AVV.EUGENIOTAMBORLINI
BREVICENNIINTEMADIINSTITUTIOEXRECERTA
La successione mortis causa nel nostro ordinamento può trovare la sua fonte di
regolamentazione nella volontà del testatore o nella legge. Si parla, nel primo caso, di
successionetestamentaria,enelsecondodisuccessionelegittima.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 457 cod. civ., “non si fa luogo alla successione
legittimasenonquandomanca,intuttooinparte,quellatestamentaria”.Dalladisposizione
discendonodueimportanticorollari:
a) la priorità assegnata dal legislatore alla successione testamentaria su quella
legittima,cherispettoallaprimasvolgeunafunzioneessenzialmentesuppletiva;
b) il fatto che i due fenomeni successori ben possono coesistere, nel caso in cui la
successionetestamentarianondispongadell’interoasseereditario.
Chiarito che, in virtù di quanto disposto dall’art. 587 cod. civ., deve intendersi per
testamento“unattorevocabile1conilqualetalunodispone,periltempoincuiavràcessatodi
vivere,dituttelepropriesostanzeodipartediesse”,l’attenzionevaorarivoltaallaposizione
soggettivadeldestinatariodelledisposizionitestamentarie.
Secondol’art.588cod.civ.,“ledisposizionitestamentarie,qualunquesial’espressione
o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di
erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni
sonoatitoloparticolareeattribuisconolaqualitàdilegatario”.
La questione diviene complessa con la disamina del secondo comma della norma
citata, a mente del quale “l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non
esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso
assegnarequeibenicomequotadelpatrimonio”.Nederivacheladistinzionetralaposizione
di erede e quella di legatario non è sempre di facile intuizione, non dipendendo
necessariamentedall’attribuzionediunaquotadell’ereditàlaprima,odiunbenedeterminato
laseconda.
La disposizione da ultimo esaminata, in realtà, non era presente nel codice civile del
1865, ed è stata aggiunta dal legislatore del 1942 proprio nel tentativo di dirimere una
contrapposizioneallorainessere;ilcontrastoeratrachisostenevache,peraversiistituzione
dierede,laquotadovesseessereindividuataconun’espressionenumerica(unterzo,lametà,
etc.),echi,invece,ritenevasufficientecheibeniassegnatidaldecuiusfosserosuscettibilidi
essereconsideratiallastreguadiunaquotadelpatrimonio,rinviandolalorodeterminazione
aritmeticasuccessivamenteall’aperturadellasuccessione.
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Dalla natura revocabile del testamento, è più agevole comprendere il divieto di patti successori sancito
dall’art. 458 cod. civ., i quali, in quanto contratti, non potrebbero essere unilateralmente posti nel nulla
dal futuro testatore, e lo vincolerebbero inesorabilmente, limitandone la volontà in sede di redazione del
testamento.
Quest’ultimaèlatesichehaprevalso,determinando,conilsecondocommadell’art.
588 cod. civ., l’introduzione della c.d. institutio ex re certa. Secondo la Suprema Corte, “in
materia di distinzione tra erede e legatario, l’assegnazione di beni determinati deve
interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 c.c., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa),
qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte
indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve
interpretarsicomelegato,seabbiavolutoattribuirglisingoliindividuatibeni”.2
Perfareunesempio,seiltestatorelasciaaTiziotuttiisuoibenimobilieaCaiotuttii
suoi beni immobili, nessuno dei due potrà dirsi legatario, ma entrambi andranno considerati
eredi,ciascunoperlaquotacorrispondentealvaloredelcomplessodibeniricevuto,rispetto
all’intero asse ereditario, secondo la valutazione che verrà effettuata all’apertura della
successione. Al tempo stesso, se il testatore dice di nominare Mevio legatario di tutti i suoi
beni, questi non potrà evidentemente essere considerato tale, assumendo invece, e
comunque,laqualificadierede,postochedevefarsiriferimentoalcontenutoconcretodella
disposizione testamentaria, e non alla terminologia in essa – più o meno tecnicamente -
utilizzata.
Ragionandoacontrario,quindi,illegatariopuòdefinirsiilsoggettoalqualeildecuius
nonhaattribuitotuttiisuoibeniounaquotadiquesti,masoltantounbeneparticolare.Ne
derivache,nelcasoincuiilricorsoalsecondocommadell’art.588cod.civ.nonconsentadi
risolvere il dubbio circa la qualificazione di erede o legatario, la disposizione testamentaria
relativa a beni determinati o di complessi di determinati beni deve essere qualificata come
legato, posto che, come si desume dal primo comma della medesima norma, l’attribuzione
dellaqualitàdieredesihasoltantoseladisposizionecomprendel’universalitàounaquotadei
beni del testatore, mentre “le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la
qualità di legatario”. Al tempo stesso, se, per effetto del citato secondo comma, è possibile
individuareun’istituzionedieredepurnellascitodibenideterminati(seidentificabiliexpost
comequotadelpatrimonio),nonèinveceipotizzabileunlegatoquandoillascitohaadoggetto
tuttiibeniounaquotadiessi.
L’utilità pratica dell’institutio ex re certa si rivela con maggior frequenza nel caso di
successioneregolatadatestamentoolografo:neltestamentopubblico,infatti,normalmenteil
notaio utilizza una terminologia tecnica (“nomino ed istituisco erede, lego”) che lascia poco
spazioainterpretazionidivergenti;neltestamentoolografo,invece(neicasiincuièredattoda
chi sia privo di una conoscenza giuridica approfondita), è frequente l’utilizzo del termine
“lascio” (a Tizio la casa, etc.), quantomai generico sotto il profilo che qui interessa, e che
ovviamente non è da solo sufficiente a qualificare la natura di erede o di legatario del
destinatariodelladisposizione.Intalicasi,èfondamentaleilricorsoall’istitutoinesame,per
unacorrettainterpretazionedelladisposizionetestamentaria.
Il concetto da ultimo espresso, peraltro, non ha validità assoluta. Si discute, ad
esempio,seladisposizionetestamentariaaventeadoggettol’usufruttodituttiibeniereditari
(o di una loro quota) comporti la qualifica di erede o di legatario. Secondo alcuni3,
l’attribuzioneconferiscelaqualitàdierede,poiché“comprendel’universalitàounaquotadei
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Cass. n. 17266/2012, in Notariato, 2013, 1, 13, e Cass. n. 3016/2002, in Mass. Giur. it., 2002.
CICU, Successioni a causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.
civ. comm. diretto da Cicu e Messineo, XLII, Milano, 1961.
beni”.4Latesipreferibile5,invece,ritienesitrattidilegato,postoche,adifferenzadiquanto
avvieneperl’erede,ildestinatariodeldirittodiusufrutto,ancorchésututtiibeniosupartedi
essi,nonsuccedenell’identicaposizionegiuridicadeldefunto(requisitoimprescindibiledella
successione a titolo di erede); questi, inoltre, diviene titolare di un diritto di natura
temporanea, il che si pone in contrasto con la regola semel heres, semper heres, desumibile
dall’art. 475 cod. civ..6 Infine, l’usufruttuario di un’eredità, a differenza dell’erede, non
rispondeillimitatamentedeidebitiereditari,masoltantonellamisurastabilitadal1°comma
dell’art.1010cod.civ..7
Puòaversiinstitutioexrecertasianelcasoincuiiltestatoreabbiadispostodituttoil
patrimonio,chenelcasoincuineabbiadispostosoloinparte.Nellasecondaipotesi,siponeil
problema di valutare se i beni che non hanno costituito oggetto di espressa disposizione
testamentariasianodaattribuirecomunqueagliistituitiamezzodell’institutio,inproporzione
delle quote accertate a posteriori, oppure se per tali beni debba aprirsi la successione
legittima.
I seguaci della prima tesi riconoscono all’institutio ex re certa una vis
expansiva,pereffettodellaqualel’eredeintalmodoistituitoestendeilsuo
diritto,seppurneilimitidellaquotaaquestiattribuita,anchesuibenicaduti
in eredità che non sono stati menzionati nel testamento. I sostenitori della
seconda,invece,ritengonocheisuccessoriexrecertanonavrebberodirittodipartecipare,
in quanto l’institutio non varrebbe soltanto in funzione di quota, ma anche come limite
dell’attribuzione.8
Non manca, poi, un’opinione intermedia, secondo la quale, per i beni non compresi
nellecertaeres,siaprelasuccessionelegittima,allaqualepartecipanoanchegliistituitiexre
certa, se rientranti in una delle categorie di successori legittimi. Tale assunto si basa
sull’applicazione analogica del secondo comma dell’art. 734 cod. civ., a mente del quale “se
nelladivisionefattadaltestatorenonsonocompresituttiibenilasciatialtempodellamorte,i
beniinessanoncompresisonoattribuiticonformementeallalegge,senonrisultaunadiversa
volontàdeltestatore”.
Pur essendo tutte le opinioni degne di considerazione, quella che afferma la vis
expansiva dell’istituto appare più coerente con il sistema. Una volta constatata, infatti,
l’intenzione del legislatore (espressamente intervenuto sul punto proprio per colmare la
lacuna del precedente codice) di assegnare quei beni determinati come quota dell’eredità, e
Cass. n. 2172/2011, in Nuova Giur. civ., 2011, 6, 1, 604, con nota di TESSERA (che esclude anche si tratti
di sostituzione fedecommissaria); Cass. 4435/2009, in Nuova Giur. civ., 2009, 9, 1, 950, con nota di DE
BELVIS; Cass. n. 511/1995, in Nuova Giur. civ., 1996, 1, 113, con nota di PINARDI.
5 SANTORO PASSARELLI, Legato di usufrutto universale, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1951; GANGI, La
successione testamentaria, Milano, 1964; Cass. n. 986/1979, in Mass. Giur. it., 1979.
6 Se fosse consentito a chi ha già accettato l’eredità la facoltà di spogliarsi successivamente della qualità di
erede, gli si riconoscerebbe implicitamente la possibilità di accettare l’eredità a termine; ciò si porrebbe
in contrasto con quanto disposto dal secondo comma dell’art. 475 cod. civ., che considera nulla
l’accettazione dell’eredità sottoposta a condizione o termine.
7 Art. 1010, primo comma, cod. civ.: “L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare
per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata”.
8 BARBERO, Sistema istituzionale di diritto privato italiano, II, Obbligazioni e contratti. Successioni per causa di morte,
Torino, 1962.
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quindidiattribuireallorodestinatariolaqualificadierede,enondilegatario,èevidentechela
volontà del testatore deve essere interpretata nel senso di istituzione di erede nella quota
dell’interopatrimonio,equindianchedeibenichevisonoricompresi,purnonessendoquesti
statimenzionatineltestamento.Nelfarriferimentoallaquotadeibeni,infatti,iltestatoreha
“inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell’intero patrimonio
ereditario”.9 Diversamente ragionando, infatti, in caso di istitutio ex re certa vi sarebbero
sempredeibeninonmenzionatineltestamentocheresterebberoprivididestinatario.
Al fine di meglio comprendere la portata dei ragionamenti sopra svolti, è opportuno
esaminareladifferenzatral’institutioexrecertaeladivisionefattadaltestatore,disciplinata
dall’art. 734 cod. civ.. Secondo il primo comma della norma, “il testatore può dividere i suoi
benitraglieredicomprendendonelladivisioneanchelapartenondisponibile”.
Il rapporto intercorrente tra i due istituti è stato ovviamente oggetto di ampio
dibattito,icuicontendentisisonoassestatisutrediverseposizioni:
a)
Peralcuni,l’institutioexrecertacostituirebbelostrumentoattraversoilqualeattuare
la divisione fatta dal testatore, qualificandone la natura e fungendo da mezzo di
apporzionamento.10
Altri, invece, mantengono distinte le due figure, sulla base del fatto che la divisione
fatta dal testatore “presuppone l’espressa determinazione di quote” (il che rende
impossibilel’applicazioneall’institutioexrecertadellarescissioneperlesioneprevista
dall’art. 763, secondo comma, cod. civ.11, posto che in tal caso le quote vengono
determinatesoltantoaposterioriconlavalutazionedeibeniattribuiti),eperché“non
potràesservialcunattodivisoriosel’eredeistituitoexrecertaèunosoltanto”.12
L’ulteriore impostazione individua l’elemento distintivo tra le due fattispecie nella
preventiva istituzione ereditaria, propria della divisione fatta dal testatore (art. 734
cod.civ.:“iltestatorepuòdividereisuoibenitraglieredi”).13
b)
c)
L’ultima tesi appare più convincente. La divisione disciplinata dall’art. 734 cod. civ.
consentealtestatoredidivideredirettamenteeconeffettirealiilsuopatrimoniotraglieredi,
chesonogiàpredeterminatieistituiticometali.Nellainstitutioexrecerta,invece,iltestatore
silimitaall’attribuzionediundeterminatobeneocomplessodibeni,nonspecificandoperòse
il destinatario della stessa venga beneficiato a titolo di eredità o di legato. Soltanto ex post,
all’aperturadellasuccessioneeall’esitodellavalutazionedeibenichehannocostituitooggetto
didisposizionerispettoalvalorecomplessivodell’asseereditario,saràpossibilestabiliresele
disposizioniexrecertaabbianocomportatol’acquistodellaqualitàdieredeodilegatario.
Stabilita, dunque, l’assoluta autonomia dell’institutio ex re certa rispetto alla
divisionefattadaltestatore,apparemaggiormentechiaroilruolosvoltodalsecondocomma
Cass. n. 1066/2007, in Mass. Giur. it., 2007.
AMADIO, L’oggetto della disposizione testamentaria, in Successioni e donazioni a cura di Pietro Rescigno,
Padova, I, 1994; MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950.
11 Art. 763, secondo comma, cod. civ.: “La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore,
quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso
spettante”
12 CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 49.
13 BURDESE, La divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, Torino, 1980;
AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990; FORCHIELLI e ANGELONI, Della divisione, Art. 713768, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 2000.
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10
dell’art.588cod.civ.,chesiponecomecriteriosoggettivointerpretativosuppletivodeputatoa
stabilire la distinzione tra eredità e legato, quando la regola ordinaria, consistente nel
meccanismo obbiettivo descritto nel primo comma della norma, non risulta a tal fine
sufficiente.
AVV.EUGENIOTAMBORLINI
*EugenioTamborlini,avvocatocivilistainRoma,sioccupadidirittocivileesocietario,èautore
di numerose pubblicazioni in materia, nonché docente di diritto civile presso la Scuola di
SpecializzazioneperleProfessioniLegalidellaLuiss.