AVV. EUGENIO TAMBORLINI La successione mortis causa nel
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AVV. EUGENIO TAMBORLINI La successione mortis causa nel
AVV.EUGENIOTAMBORLINI BREVICENNIINTEMADIINSTITUTIOEXRECERTA La successione mortis causa nel nostro ordinamento può trovare la sua fonte di regolamentazione nella volontà del testatore o nella legge. Si parla, nel primo caso, di successionetestamentaria,enelsecondodisuccessionelegittima. Ai sensi del secondo comma dell’art. 457 cod. civ., “non si fa luogo alla successione legittimasenonquandomanca,intuttooinparte,quellatestamentaria”.Dalladisposizione discendonodueimportanticorollari: a) la priorità assegnata dal legislatore alla successione testamentaria su quella legittima,cherispettoallaprimasvolgeunafunzioneessenzialmentesuppletiva; b) il fatto che i due fenomeni successori ben possono coesistere, nel caso in cui la successionetestamentarianondispongadell’interoasseereditario. Chiarito che, in virtù di quanto disposto dall’art. 587 cod. civ., deve intendersi per testamento“unattorevocabile1conilqualetalunodispone,periltempoincuiavràcessatodi vivere,dituttelepropriesostanzeodipartediesse”,l’attenzionevaorarivoltaallaposizione soggettivadeldestinatariodelledisposizionitestamentarie. Secondol’art.588cod.civ.,“ledisposizionitestamentarie,qualunquesial’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sonoatitoloparticolareeattribuisconolaqualitàdilegatario”. La questione diviene complessa con la disamina del secondo comma della norma citata, a mente del quale “l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnarequeibenicomequotadelpatrimonio”.Nederivacheladistinzionetralaposizione di erede e quella di legatario non è sempre di facile intuizione, non dipendendo necessariamentedall’attribuzionediunaquotadell’ereditàlaprima,odiunbenedeterminato laseconda. La disposizione da ultimo esaminata, in realtà, non era presente nel codice civile del 1865, ed è stata aggiunta dal legislatore del 1942 proprio nel tentativo di dirimere una contrapposizioneallorainessere;ilcontrastoeratrachisostenevache,peraversiistituzione dierede,laquotadovesseessereindividuataconun’espressionenumerica(unterzo,lametà, etc.),echi,invece,ritenevasufficientecheibeniassegnatidaldecuiusfosserosuscettibilidi essereconsideratiallastreguadiunaquotadelpatrimonio,rinviandolalorodeterminazione aritmeticasuccessivamenteall’aperturadellasuccessione. 1 Dalla natura revocabile del testamento, è più agevole comprendere il divieto di patti successori sancito dall’art. 458 cod. civ., i quali, in quanto contratti, non potrebbero essere unilateralmente posti nel nulla dal futuro testatore, e lo vincolerebbero inesorabilmente, limitandone la volontà in sede di redazione del testamento. Quest’ultimaèlatesichehaprevalso,determinando,conilsecondocommadell’art. 588 cod. civ., l’introduzione della c.d. institutio ex re certa. Secondo la Suprema Corte, “in materia di distinzione tra erede e legatario, l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 c.c., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsicomelegato,seabbiavolutoattribuirglisingoliindividuatibeni”.2 Perfareunesempio,seiltestatorelasciaaTiziotuttiisuoibenimobilieaCaiotuttii suoi beni immobili, nessuno dei due potrà dirsi legatario, ma entrambi andranno considerati eredi,ciascunoperlaquotacorrispondentealvaloredelcomplessodibeniricevuto,rispetto all’intero asse ereditario, secondo la valutazione che verrà effettuata all’apertura della successione. Al tempo stesso, se il testatore dice di nominare Mevio legatario di tutti i suoi beni, questi non potrà evidentemente essere considerato tale, assumendo invece, e comunque,laqualificadierede,postochedevefarsiriferimentoalcontenutoconcretodella disposizione testamentaria, e non alla terminologia in essa – più o meno tecnicamente - utilizzata. Ragionandoacontrario,quindi,illegatariopuòdefinirsiilsoggettoalqualeildecuius nonhaattribuitotuttiisuoibeniounaquotadiquesti,masoltantounbeneparticolare.Ne derivache,nelcasoincuiilricorsoalsecondocommadell’art.588cod.civ.nonconsentadi risolvere il dubbio circa la qualificazione di erede o legatario, la disposizione testamentaria relativa a beni determinati o di complessi di determinati beni deve essere qualificata come legato, posto che, come si desume dal primo comma della medesima norma, l’attribuzione dellaqualitàdieredesihasoltantoseladisposizionecomprendel’universalitàounaquotadei beni del testatore, mentre “le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario”. Al tempo stesso, se, per effetto del citato secondo comma, è possibile individuareun’istituzionedieredepurnellascitodibenideterminati(seidentificabiliexpost comequotadelpatrimonio),nonèinveceipotizzabileunlegatoquandoillascitohaadoggetto tuttiibeniounaquotadiessi. L’utilità pratica dell’institutio ex re certa si rivela con maggior frequenza nel caso di successioneregolatadatestamentoolografo:neltestamentopubblico,infatti,normalmenteil notaio utilizza una terminologia tecnica (“nomino ed istituisco erede, lego”) che lascia poco spazioainterpretazionidivergenti;neltestamentoolografo,invece(neicasiincuièredattoda chi sia privo di una conoscenza giuridica approfondita), è frequente l’utilizzo del termine “lascio” (a Tizio la casa, etc.), quantomai generico sotto il profilo che qui interessa, e che ovviamente non è da solo sufficiente a qualificare la natura di erede o di legatario del destinatariodelladisposizione.Intalicasi,èfondamentaleilricorsoall’istitutoinesame,per unacorrettainterpretazionedelladisposizionetestamentaria. Il concetto da ultimo espresso, peraltro, non ha validità assoluta. Si discute, ad esempio,seladisposizionetestamentariaaventeadoggettol’usufruttodituttiibeniereditari (o di una loro quota) comporti la qualifica di erede o di legatario. Secondo alcuni3, l’attribuzioneconferiscelaqualitàdierede,poiché“comprendel’universalitàounaquotadei 2 3 Cass. n. 17266/2012, in Notariato, 2013, 1, 13, e Cass. n. 3016/2002, in Mass. Giur. it., 2002. CICU, Successioni a causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. comm. diretto da Cicu e Messineo, XLII, Milano, 1961. beni”.4Latesipreferibile5,invece,ritienesitrattidilegato,postoche,adifferenzadiquanto avvieneperl’erede,ildestinatariodeldirittodiusufrutto,ancorchésututtiibeniosupartedi essi,nonsuccedenell’identicaposizionegiuridicadeldefunto(requisitoimprescindibiledella successione a titolo di erede); questi, inoltre, diviene titolare di un diritto di natura temporanea, il che si pone in contrasto con la regola semel heres, semper heres, desumibile dall’art. 475 cod. civ..6 Infine, l’usufruttuario di un’eredità, a differenza dell’erede, non rispondeillimitatamentedeidebitiereditari,masoltantonellamisurastabilitadal1°comma dell’art.1010cod.civ..7 Puòaversiinstitutioexrecertasianelcasoincuiiltestatoreabbiadispostodituttoil patrimonio,chenelcasoincuineabbiadispostosoloinparte.Nellasecondaipotesi,siponeil problema di valutare se i beni che non hanno costituito oggetto di espressa disposizione testamentariasianodaattribuirecomunqueagliistituitiamezzodell’institutio,inproporzione delle quote accertate a posteriori, oppure se per tali beni debba aprirsi la successione legittima. I seguaci della prima tesi riconoscono all’institutio ex re certa una vis expansiva,pereffettodellaqualel’eredeintalmodoistituitoestendeilsuo diritto,seppurneilimitidellaquotaaquestiattribuita,anchesuibenicaduti in eredità che non sono stati menzionati nel testamento. I sostenitori della seconda,invece,ritengonocheisuccessoriexrecertanonavrebberodirittodipartecipare, in quanto l’institutio non varrebbe soltanto in funzione di quota, ma anche come limite dell’attribuzione.8 Non manca, poi, un’opinione intermedia, secondo la quale, per i beni non compresi nellecertaeres,siaprelasuccessionelegittima,allaqualepartecipanoanchegliistituitiexre certa, se rientranti in una delle categorie di successori legittimi. Tale assunto si basa sull’applicazione analogica del secondo comma dell’art. 734 cod. civ., a mente del quale “se nelladivisionefattadaltestatorenonsonocompresituttiibenilasciatialtempodellamorte,i beniinessanoncompresisonoattribuiticonformementeallalegge,senonrisultaunadiversa volontàdeltestatore”. Pur essendo tutte le opinioni degne di considerazione, quella che afferma la vis expansiva dell’istituto appare più coerente con il sistema. Una volta constatata, infatti, l’intenzione del legislatore (espressamente intervenuto sul punto proprio per colmare la lacuna del precedente codice) di assegnare quei beni determinati come quota dell’eredità, e Cass. n. 2172/2011, in Nuova Giur. civ., 2011, 6, 1, 604, con nota di TESSERA (che esclude anche si tratti di sostituzione fedecommissaria); Cass. 4435/2009, in Nuova Giur. civ., 2009, 9, 1, 950, con nota di DE BELVIS; Cass. n. 511/1995, in Nuova Giur. civ., 1996, 1, 113, con nota di PINARDI. 5 SANTORO PASSARELLI, Legato di usufrutto universale, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1951; GANGI, La successione testamentaria, Milano, 1964; Cass. n. 986/1979, in Mass. Giur. it., 1979. 6 Se fosse consentito a chi ha già accettato l’eredità la facoltà di spogliarsi successivamente della qualità di erede, gli si riconoscerebbe implicitamente la possibilità di accettare l’eredità a termine; ciò si porrebbe in contrasto con quanto disposto dal secondo comma dell’art. 475 cod. civ., che considera nulla l’accettazione dell’eredità sottoposta a condizione o termine. 7 Art. 1010, primo comma, cod. civ.: “L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata”. 8 BARBERO, Sistema istituzionale di diritto privato italiano, II, Obbligazioni e contratti. Successioni per causa di morte, Torino, 1962. 4 quindidiattribuireallorodestinatariolaqualificadierede,enondilegatario,èevidentechela volontà del testatore deve essere interpretata nel senso di istituzione di erede nella quota dell’interopatrimonio,equindianchedeibenichevisonoricompresi,purnonessendoquesti statimenzionatineltestamento.Nelfarriferimentoallaquotadeibeni,infatti,iltestatoreha “inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell’intero patrimonio ereditario”.9 Diversamente ragionando, infatti, in caso di istitutio ex re certa vi sarebbero sempredeibeninonmenzionatineltestamentocheresterebberoprivididestinatario. Al fine di meglio comprendere la portata dei ragionamenti sopra svolti, è opportuno esaminareladifferenzatral’institutioexrecertaeladivisionefattadaltestatore,disciplinata dall’art. 734 cod. civ.. Secondo il primo comma della norma, “il testatore può dividere i suoi benitraglieredicomprendendonelladivisioneanchelapartenondisponibile”. Il rapporto intercorrente tra i due istituti è stato ovviamente oggetto di ampio dibattito,icuicontendentisisonoassestatisutrediverseposizioni: a) Peralcuni,l’institutioexrecertacostituirebbelostrumentoattraversoilqualeattuare la divisione fatta dal testatore, qualificandone la natura e fungendo da mezzo di apporzionamento.10 Altri, invece, mantengono distinte le due figure, sulla base del fatto che la divisione fatta dal testatore “presuppone l’espressa determinazione di quote” (il che rende impossibilel’applicazioneall’institutioexrecertadellarescissioneperlesioneprevista dall’art. 763, secondo comma, cod. civ.11, posto che in tal caso le quote vengono determinatesoltantoaposterioriconlavalutazionedeibeniattribuiti),eperché“non potràesservialcunattodivisoriosel’eredeistituitoexrecertaèunosoltanto”.12 L’ulteriore impostazione individua l’elemento distintivo tra le due fattispecie nella preventiva istituzione ereditaria, propria della divisione fatta dal testatore (art. 734 cod.civ.:“iltestatorepuòdividereisuoibenitraglieredi”).13 b) c) L’ultima tesi appare più convincente. La divisione disciplinata dall’art. 734 cod. civ. consentealtestatoredidivideredirettamenteeconeffettirealiilsuopatrimoniotraglieredi, chesonogiàpredeterminatieistituiticometali.Nellainstitutioexrecerta,invece,iltestatore silimitaall’attribuzionediundeterminatobeneocomplessodibeni,nonspecificandoperòse il destinatario della stessa venga beneficiato a titolo di eredità o di legato. Soltanto ex post, all’aperturadellasuccessioneeall’esitodellavalutazionedeibenichehannocostituitooggetto didisposizionerispettoalvalorecomplessivodell’asseereditario,saràpossibilestabiliresele disposizioniexrecertaabbianocomportatol’acquistodellaqualitàdieredeodilegatario. Stabilita, dunque, l’assoluta autonomia dell’institutio ex re certa rispetto alla divisionefattadaltestatore,apparemaggiormentechiaroilruolosvoltodalsecondocomma Cass. n. 1066/2007, in Mass. Giur. it., 2007. AMADIO, L’oggetto della disposizione testamentaria, in Successioni e donazioni a cura di Pietro Rescigno, Padova, I, 1994; MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950. 11 Art. 763, secondo comma, cod. civ.: “La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante” 12 CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 49. 13 BURDESE, La divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, Torino, 1980; AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990; FORCHIELLI e ANGELONI, Della divisione, Art. 713768, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 2000. 9 10 dell’art.588cod.civ.,chesiponecomecriteriosoggettivointerpretativosuppletivodeputatoa stabilire la distinzione tra eredità e legato, quando la regola ordinaria, consistente nel meccanismo obbiettivo descritto nel primo comma della norma, non risulta a tal fine sufficiente. AVV.EUGENIOTAMBORLINI *EugenioTamborlini,avvocatocivilistainRoma,sioccupadidirittocivileesocietario,èautore di numerose pubblicazioni in materia, nonché docente di diritto civile presso la Scuola di SpecializzazioneperleProfessioniLegalidellaLuiss.