carbone3
Transcript
carbone3
Causa Curiana Cic., de oratore 1.180 Quid vero? Clarissima M'. Curi causa M a rc i q u e C o p o n i n u p e r a p u d centumviros quo concursu hominum, qua exspectatione defensa est? … E che dire poi di quella famosissima causa di Manio Curio e di Marco Coponio, che è stata recentemente discussa davanti al collegio dei centumviri? Davanti a quanta gente si svolse il dibattimento, quale interesse esso suscitò!... • Manio Curio: extraneus, sostituto dell erede testamentario istituito per primo. • M arco Coponio: erede ab intestato adgnatus proximus non nominato come successore nel testamento, che porta Curio dinanzi ai centumviri . • Centumviri: collegio di giudici competenti in materia ereditaria. Cic., de oratore 1.180 (segue) Cum Q. Scaevola, aequalis et conlega meus, Homo omnium et disciplina iuris c i v i l i s e r u d i t i s s i m u s e t i n ge n i o prudentiaque acutissimus et oratione maxime limatus atque subtilis atque, ut ego soleo dicere, iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus, ex scripto testamentorum iura defenderet negaretque, nisi postumus et natus et, ante quam in suam tutelam veniret, mortuus esset, heredem eum esse posse, qui esset secundum postumum et natum et mortuum heres institutus; Q. Scevola, mio coetaneo e collega, il più dotto tra tutti nella conoscenza del ius civile, d ingegno e accorgimento acutissimi, uomo di un eloquenza elegantissima e precisa e, come soglio spesso dire, il più eloquente tra tutti i conoscitori del diritto e il più dotto conoscitore di diritto tra tutti gli oratori, sostenendo il diritto testamentario, che interpretava alla lettera, affermava che un uomo nominato erede al posto di un figlio postumo nato e poi morto prima di uscire di tutela, non ha diritto a tale eredità, se il figlio postumo non sia nato e quindi non sia morto. • Causa curiana celebre controversia giudiziaria del 94 a.C. • Quinto Mucio Scevola, giurista e pontefice massimo, difende l erede ab intestato (Marco Coponio). • Q. Mucio sostiene che il postumo non nato non potrà essere considerato (primo) erede e dunque non potrà subentrare a lui l erede sostituto. La sostituzione dell erede testamentario • S u b s t i t u t i o v u l g a r i s ( s o s t i t u z i o n e ordinaria): nomina di un erede sostituto nel caso che il primo erede premorisse al testatore o non acquistasse comunque l eredità. • Substitutio pupillaris (sostituzione pupillare): nomina di un erede al proprio discendente impubere per l ipotesi in cui morisse prima di aver acquistato la capacità di testare. Cic., de oratore 1.180 (segue) ego autem defenderem eum hac tum mente fuisse, qui testamentum fecisset, ut, si filius non esset, qui in suam tutelam veniret, M'. Curius esset heres, num destitit uterque nostrum in ea causa in auctoritatibus, in exemplis, in testamentorum formulis, hoc est, in medio iure civili versari? Io invece sostenevo che la volontà del testatore era stata questa, che qualora non avesse avuto un figlio che fosse vissuto fino a uscire di tutela, i suoi beni andassero a Manio Curio. Forse che entrambi in quella causa ci stancammo di addurre pareri espressi da altri giureconsulti, di ricordare casi analoghi, di ricorrere alla forma solenne dei testamenti; in altre parole di rimestare tutto il diritto civile? • Lucio Licinio Crasso, avvocato, difende l erede testamentario di riserva , Manio Curio (substitutus pupillaris) • L. Licinio Crasso sostiene che che la volontà del testatore era stata questa: qualora non avesse avuto un figlio che fosse vissuto fino a uscire di tutela, i suoi beni sarebbero andati a Manio Curio . La decisione I centumviri che erano investiti del g i u d i z i o stabilirono che la sostituzione pupillare inutile valesse come sostituzione volgare. Modestinus l.s. de heuremat. Dig. 28.6.4pr. Iam hoc iure utimur ex divi Marci et Veri constitutione, ut, cum pater impuberi filio in alterum casum substituisset, in utrumque casum substituisse intellegatur, sive filius heres non exstiterit sive exstiterit et impubes decesserit. In base ad una costituzione di Marco Aurelio e Lucio Vero si stabilì che vi fosse sostituzione sia che il figlio non divenisse erede sia che divenisse erede e morisse impubere. Art. 688 codice civile it. • Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. • Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.