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Causa Curiana
Cic., de oratore 1.180
Quid vero? Clarissima M'. Curi causa
M a rc i q u e C o p o n i n u p e r a p u d
centumviros quo concursu hominum,
qua exspectatione defensa est? …
E che dire poi di quella famosissima
causa di Manio Curio e di Marco
Coponio, che è stata recentemente
discussa davanti al collegio dei
centumviri? Davanti a quanta gente si
svolse il dibattimento, quale interesse
esso suscitò!...
• Manio Curio: extraneus, sostituto dell erede
testamentario istituito per primo.
• M arco Coponio: erede ab intestato adgnatus proximus non nominato come
successore nel testamento, che porta Curio
dinanzi ai centumviri .
• Centumviri: collegio di giudici competenti in
materia ereditaria.
Cic., de oratore 1.180 (segue)
Cum Q. Scaevola, aequalis et conlega
meus, Homo omnium et disciplina iuris
c i v i l i s e r u d i t i s s i m u s e t i n ge n i o
prudentiaque acutissimus et oratione
maxime limatus atque subtilis atque, ut
ego soleo dicere, iuris peritorum
eloquentissimus, eloquentium iuris
peritissimus, ex scripto testamentorum
iura defenderet negaretque, nisi
postumus et natus et, ante quam in
suam tutelam veniret, mortuus esset,
heredem eum esse posse, qui esset
secundum postumum et natum et
mortuum heres institutus;
Q. Scevola, mio coetaneo e collega, il
più dotto tra tutti nella conoscenza del
ius civile, d ingegno e accorgimento
acutissimi, uomo di un eloquenza
elegantissima e precisa e, come soglio
spesso dire, il più eloquente tra tutti i
conoscitori del diritto e il più dotto
conoscitore di diritto tra tutti gli oratori,
sostenendo il diritto testamentario, che
interpretava alla lettera, affermava che
un uomo nominato erede al posto di
un figlio postumo nato e poi morto
prima di uscire di tutela, non ha diritto
a tale eredità, se il figlio postumo non
sia nato e quindi non sia morto.
•  Causa curiana celebre controversia
giudiziaria del 94 a.C.
•  Quinto Mucio Scevola, giurista e pontefice
massimo, difende l erede ab intestato (Marco
Coponio).
•  Q. Mucio sostiene che il postumo non nato
non potrà essere considerato (primo) erede e
dunque non potrà subentrare a lui l erede
sostituto.
La sostituzione dell erede
testamentario
•  S u b s t i t u t i o v u l g a r i s ( s o s t i t u z i o n e
ordinaria): nomina di un erede sostituto nel
caso che il primo erede premorisse al
testatore o non acquistasse comunque
l eredità.
•  Substitutio pupillaris (sostituzione
pupillare): nomina di un erede al proprio
discendente impubere per l ipotesi in cui
morisse prima di aver acquistato la
capacità di testare.
Cic., de oratore 1.180 (segue)
ego autem defenderem eum hac tum
mente fuisse, qui testamentum
fecisset, ut, si filius non esset, qui in
suam tutelam veniret, M'. Curius esset
heres, num destitit uterque nostrum in
ea causa in auctoritatibus, in exemplis,
in testamentorum formulis, hoc est, in
medio iure civili versari?
Io invece sostenevo che la volontà del
testatore era stata questa, che qualora
non avesse avuto un figlio che fosse
vissuto fino a uscire di tutela, i suoi
beni andassero a Manio Curio. Forse
che entrambi in quella causa ci
stancammo di addurre pareri espressi
da altri giureconsulti, di ricordare casi
analoghi, di ricorrere alla forma
solenne dei testamenti; in altre parole
di rimestare tutto il diritto civile?
•  Lucio Licinio Crasso, avvocato, difende
l erede testamentario di riserva , Manio Curio
(substitutus pupillaris)
•  L. Licinio Crasso sostiene che che la volontà
del testatore era stata questa: qualora non
avesse avuto un figlio che fosse vissuto fino
a uscire di tutela, i suoi beni sarebbero andati
a Manio Curio .
La decisione
I centumviri che erano investiti del g i u d i z
i o stabilirono che la sostituzione pupillare
inutile valesse come sostituzione volgare.
Modestinus l.s. de heuremat.
Dig. 28.6.4pr.
Iam hoc iure utimur ex divi Marci et Veri
constitutione, ut, cum pater impuberi
filio in alterum casum substituisset, in
utrumque casum substituisse
intellegatur, sive filius heres non
exstiterit sive exstiterit et impubes
decesserit.
In base ad una costituzione di
Marco Aurelio e Lucio Vero si stabilì
che vi fosse sostituzione sia che il
figlio non divenisse erede sia che
divenisse erede e morisse
impubere.
Art. 688 codice civile it.
•  Il testatore può sostituire all'erede istituito
altra persona per il caso che il primo non
possa o non voglia accettare l'eredità.
•  Se il testatore ha disposto per uno solo di
questi casi, si presume che egli si sia
voluto riferire anche a quello non
espresso, salvo che consti una sua
diversa volontà.