COMUNE DI SAN FELE (PZ) CAPITOLATO 1 SERVIZIO DI

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COMUNE DI SAN FELE (PZ) CAPITOLATO 1 SERVIZIO DI
COMUNE DI SAN FELE (PZ) 1
CAPITOLATO
SERVIZIO DI SOSTEGNO A DOMICILIO PER LE PERSONE ANZIANE IN DIFFICOLTA’
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi assistenziali domiciliari a favore di
anziani . (vedere articolo 1 del disciplinare)
Articolo 2 - Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è fissata in anni due eventualmente prorogabili per altri due decorrenti dalla data di
avvio del servizio, che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto.
Articolo 3 - Importo complessivo a base d’asta
Per tutta la durata del servizio l'importo complessivo presunto posto a base d'asta è di € 1.331.100,00 iva
esclusa, per un importo complessivo di € 1.464.210,00 iva compresa per un monte ore pari a (14.500
annue per 4 anni ) 58.000 ore , così calcolato:
Costo orario lavoro(iva esclusa): € 18,14 non soggetto a ribasso
Costo per le spese generali (15% di 18,14) = € 18,14 + € 2,72 = €20,86
Utile dell’azienda (€ 20,86 + 10 %) = € 20,86 + € 2,09 = € 22,95
Costo orario totale: € 22,95 di cui € 18,14 non soggetto a ribasso
a) Monte ore annuo presunto complessivo dei servizi: ore 14.500
b) Importo dell'appalto: 14.500 ore x € 22,95 = € 332.775,00 (importo annuale)
Importo totale dell’appalto = € 332.775,00 x 4 anni = € 1.331.100,00 (iva esclusa)
Importo non soggetto a ribasso = € 18,14 x 14.500 ore x 4 (anni) = € 1.052.120,00
Importo soggetto a ribasso = € 22,95 - € 18,14 = € 4,18 € x 14.500 ore x 4 anni = € 278.980,00
Il servizio sarà realizzato con i fondi previsti dalla Regione Basilicata in favore del Piano Sociale di Zona del
Vulture e con contribuzione dell’utente.
Si precisa che questa stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la
sicurezza imputabili a interferenze (di cui all’art.7 c.3 D. Lgs. 626/1994 come modificato dall’art. 3 comma 1,
lett. A9 Legge 123/2007) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui
esecuzione non è prevista all’interno della Stazione Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e
servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00.
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Il Comune, senza che l’affidatario possa rivendicare diritti o compensi di sorta, si riserva la facoltà di
chiedere variazioni, in maggiorazione o diminuzione, delle prestazioni purché l’importo complessivo da
corrispondere all’affidatario non superi né sia decurtato di più del 20% rispetto al valore dell’appalto.
Articolo 4 – Descrizione del servizio
L’azione del SAD si configura come una forma di servizi a carattere socio assistenziale rivolto ad anziani
ultra sessantacinquenni parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono
interventi di sostegno socio-assistenziale così come indicato dal Piano sociale di zona, al fine di favorire la
permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una
soddisfacente vita di relazione.
Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali
attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e
accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti che, a causa dell’età e/o di
patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con
evidente limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.
Le prestazioni ausiliarie nei servizi di assistenza domiciliare devono comprendere:
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Valutazione condizioni personali e ambientali;
Alzata – mecca a letto;
Igiene personale;
Bagno e riordino bagno;
Aiuto nella preparazione di pasti a domicilio e riordino cucina;
Mobilizzazione, uso ausili e protesi;
Controllo e assunzione farmaci;
Colloquio / sostegno, colloquio familiari e vicini;
Preparazione ad uscite;
Riordino letto e stanza;
Menage domestico (pulizia alloggio e suppellettili domestiche, riordino guardaroba, pulizia
lampadari e vetri, ecc.);
Lavaggio biancheria e stiratura;
Spesa e acquisti con maneggio denaro;
Verifica e cura della funzionalità dell’alloggio;
Ritiro sussidi, buoni, pagamento utenze con maneggio denaro e pratiche burocratiche;
Accompagnamento fuori casa (visite, spese, ritiro pensione /sussidi, ecc.);
Inserimento in attività sociali fuori casa;
Visite in ospedale (per anziani soli);
Colloquio medico curante;
Trasporto persone;
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Ritiro ricette e acquisto farmaci;
Interventi di supporto e di integrazione con i servizi in strutture semiresidenziali temporanee e
permanenti (per anziani soli);
Consegna presidi sanitari;
Ogni altro intervento compatibile con la filosofia e l’organizzazione del servizio.
Articolo 5- Caratteristica delle prestazioni
Le prestazioni di assistenza domiciliare, orientate a realizzare il piano personalizzato ed integrato
dell’intervento, devono essere caratterizzate:
a) da flessibilità dell’intervento e della prestazione;
b) da un’articolazione dell’orario di lavoro funzionale alle esigenze e ritmi di vita delle persone;
c) dalla concentrazione delle ore di intervento di igiene personale per le persone allettate nella fascia oraria
del mattino per garantire maggior adeguatezza al bisogno;
Articolo 6 - Destinatari
Il servizio di assistenza domiciliare sociale (SAD) è rivolto ad anziani ultra sessantacinquenni, parzialmente
autosufficienti, che vivono soli, residenti nei comuni dell’ambito sociale di Zona “Vulture” : Atella, Barile,
Melfi, Pescopagano, Rapone, Ripacandica, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, San Fele
Alle prestazioni avranno titolo tutti i soggetti che saranno individuati dai Servizi Sociali dei Comuni
dell’Ambito, su domanda individuale e/o segnalazione degli assistenti sociali, nei limiti del numero di utenti
massimo ed in relazione alle risorse disponibili. La ditta appaltatrice non ha alcun merito in ordine alla
selezione.
Articolo 7 - Contribuzioni da parte degli utenti
L’utente partecipa al costo del servizio mediante contribuzione pari al 36% del costo del servizio, da
versare direttamente al comune di residenza.
Le richieste di accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate avviene attraverso i servizi sociali di ogni Comune.
Articolo 8 - Personale
L’appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con
proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio,
garantendo l’applicazione integrale dei vigenti contratti collettivi nazionali di categoria.
Il referente dell’Ente appaltante sarà il Responsabile del Settore Servizi alla Persona o altra persona dallo
stesso designata.
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Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo,
rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall’effettuare prestazioni
non previste fra quelle autorizzate, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da
parte dell’utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano
denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.
Il personale richiesto per l’espletamento del servizio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) una delle seguenti qualifiche: ADB, OSA, OTA, OSS;
ovvero
b) esperienza lavorativa almeno annuale, per periodi anche non continuativi nel settore dell’assistenza di
base alla persona.
L’affidatario del servizio fornisce dettagliato elenco nominativo, con rispettiva qualifica, del personale
impiegato nel servizio, nonché un nominativo del proprio referente.
Tale elenco è tempestivamente aggiornato ad ogni variazione. L’affidatario fornisce altresì l’elenco del
personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze. La stabilità del
rapporto tra operatore ed utente, al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia, deve
essere garantita. Qualora il Comune dovesse accertare che l’operatore individuato non si è inserito
adeguatamente nell’ambito familiare, avrà titolo per richiedere la sua sostituzione; l’affidatario sarà quindi
tenuto alla sua sostituzione con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti. Dovranno essere
messe a disposizione per il servizio unità di personale in misura adeguata alle necessità, tale da garantire un
efficace svolgimento del servizio anche nel caso di concentrazione delle prestazioni in particolari fasce
orarie.
Il personale deve essere in possesso della patente B, dovrà inoltre essere dotato di cellulare personale per
contattare in maniera tempestiva il referente del servizio e l’assistente sociale, nonché per essere da questi
reperito al bisogno.
Articolo 9 - Regolamenti
La Ditta risponderà in proprio dell’osservanza delle leggi attuali e future, ai regolamenti regionali, alle
regolamentazioni approvate dall’ambito e di quanto previsto nel Piano Sociale di Zona.
Articolo 10 - Copertura assicurativa
Al momento dell’avvio del servizio l’affidatario dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa
avente validità per tutta la durata dell’appalto: polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e
prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che l’affidatario, i suoi collaboratori o del personale che presti
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servizio a qualsiasi titolo in riferimento all’oggetto dell’appalto possano provocare a terzi nello svolgimento
delle attività regolamentate dall’appalto, con i seguenti massimali:
• RCT € 1.500.000,00 unico per sinistro
• RCO € 1.000.000,00 unico per sinistro
• limite di indennizzo annuo € 3.000.000,00
Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
a) danni a cose altrui derivanti da incendio o esplosione di cose proprie o a qualsiasi titolo detenute
dall’affidatario;
b) danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi;
c) danni arrecati alle cose e alle persone in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.
Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del
Comune e degli utenti del servizio, e pertanto si ribadisce che:
• l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione
(incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di
danni) non esonererà in alcun modo l’affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad
esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei
danneggiati;
• le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai
danneggiati;
• il Comune verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili all’affidatario e non coperti
in tutto o in parte dalla sua polizza assicurativa.
Articolo 11 - Tutela della privacy
Il personale impiegato dall’affidatario è tenuto al rispetto del segreto professionale, ai sensi dell’art. 622 del
Codice Penale, per tutto ciò che concerne fatti, atti o notizie apprese a seguito dell’esecuzione del servizio
prestato. I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto della presente convenzione sono individuati
come “dati personali e sensibili”, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003. E’ fatto divieto all’affidatario e al
personale di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento del servizio per fini difformi od esterni
rispetto a quelli strettamente legati all’oggetto della presente convenzione.
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Articolo 12 - Inadempimenti e penalità
Nell'eventualità che il servizio reso non corrisponda a quanto previsto dal presente Capitolato, il Comune
potrà applicare a carico dell’affidatario le seguenti penali:
- presenza giornaliera in servizio di operatori con profili professionali non conformi/ridotti per profili
professionali e/o consistenza numerica rispetto a quanto necessario: sanzione da € 300,00 a € 750,00, per
ogni evento contestato;
- assistenza inadeguata e comportamento non conforme alle finalità dell’appalto: sanzione da € 150,00 a €
1.000,00 per ogni evento contestato;
- mancata presenza dell’operatore presso l’assistito nell’orario concordato senza il dovuto preavviso:
sanzione da € 50,00 a € 250,00, per ogni evento contestato;
- mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso l’utente: sanzione da € 150,00 a €
250,00, per ogni evento contestato;
- comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei confronti dello stesso operatore: sanzione da €
200,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;
- comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti per i servizi espletati: sanzione da € 200,00 a €
1000,00, per ogni evento contestato;
- violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: sanzione da € 150,00 a € 300,00 per ogni evento
contestato;
- violazione in materia di riservatezza dei dati (D. Lgs. 196/2003): sanzione da € 300,00 a € 500,00 per ogni
evento contestato;
- mancata presentazione della relazione semestrale sul servizio svolto: € 750,00 per ogni evento.
Ogni altra violazione agli obblighi di cui al presente Capitolato e degli obblighi scaturenti dal progetto
presentato potrà essere sanzionata a discrezione del Comune, che applicherà le penalità in analogia ai punti
precedenti e in proporzione alla putata gravità degli eventi o delle carenze contestati.
Gli inadempimenti saranno in prima istanza contestati dal Comune all’affidatario attraverso apposita
comunicazione via PEC o fax al referente del servizio, alla quale l’affidatario potrà controbattere a
giustificazione dell’accaduto; ritenuta la situazione ulteriormente insostenibile e non giustificabile, il
Comune - a suo insindacabile giudizio – potrà applicare le suddette sanzioni attraverso conguaglio tra la
penalità applicata e l’importo da liquidare per il pagamento della fattura emessa successivamente ai fatti
contestati, allegando alla liquidazione ridotta l’apposita comunicazione che sancisce l’applicazione della
sanzione.
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Articolo 13 - Cauzione definitiva
A garanzia delle obbligazioni assunte, l’affidatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una
garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D. Lgs. n.
163/2006.
L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento per l’affidatario a cui sia stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di San Fele e intestate all’affidatario. La
garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere
efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del
documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di
ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia
dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune
qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di
ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 14 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
Il Comune richiede l’avvio del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa
costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo precedente e trasmissione al Comune di
copia della/e polizza/e di cui all’art. 13, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.
Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto, il
Comune ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subìti.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti
pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto alla Cooperativa di cedere o
subappaltare il servizio assunto tutto o in parte.
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Articolo 16 - Risoluzione del contratto
Il Comune può adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, ai sensi dell’art 1671 del Codice Civile, tenendo indenne
l’affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni;
b) in caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
c) in caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
d) in caso di violazione dell’obbligo di informazione immediata di qualsiasi atto di intimidazione commesso
nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
e) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali e di
mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
f) in caso di cessione dell’azienda o di cessazione attività;
g) nei casi di subappalto;
h) nel caso di cessione del servizio assunto;
i) in caso di sospensione delle attività senza giustificato motivo.
La risoluzione avverrà previa diffida con indicazione di un congruo termine per il superamento delle carenze
riscontrate e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite adeguate
giustificazioni.
Articolo 17 - Controversie
Per qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e
all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Potenza.
Si ricorda l’obbligo, per coloro che intendono proporre ricorso giurisdizionale, di informarne
preventivamente la stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall’art. 243-bis del D. Lgs. n.
163/2006, in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 6 del D. Lgs. n. 53/2010.
Articolo 18 – Stipula del contratto e spese contrattuali
I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l’aliquota I.V.A. e per l’imposta
di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’Aggiudicatario. Ogni onere fiscale
resterà a carico del soggetto aggiudicatario, con la sola eccezione dell’I.V.A. Per tutte le formalità non
specificate nel presente Capitolato e per tutte le modalità dell’appalto si rinvia alle disposizioni previste
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dalla normativa vigente. E’ espressamente escluso ai sensi della Legge 1.12.1981 n. 141 e ss.mm.ii., il
ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario.
Articolo 19 - Spese di pubblicità legali
La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà rimborsare le spese di pubblicità legale del bando pari a Euro
854,00 (ai sensi articolo 34 – comma 35 del D.L. 18.10.2012 nr. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 221).
Articolo 20 - Privacy
L’impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi di cui al D.
Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, l’impresa aggiudicataria, con la
sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con
l’espletamento dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Carlucci Donato.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Carlucci Donato)
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