riepilogo requisiti settima salvaguardia - CGIL

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riepilogo requisiti settima salvaguardia - CGIL
Settima salvaguardia, art. 1, comma 265, legge 208/2015 (stabilità 2016)
Riferimento
normativo
lettera a)
lettera b)
lettera c)
lettera d)
lettera e)
Numero
beneficiari
6.300
9.000
6.000
Tipologia dei lavoratori
 lavoratori collocati in mobilità o
in trattamento speciale edile a
seguito di accordi stipulati entro
il 31.12.2011,
ovvero,
 nel caso di lavoratori
provenienti da aziende cessate o
interessate dall'attivazione
delle procedure concorsuali
quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione
coatta amministrativa,
l'amministrazione straordinaria,
anche in mancanza di accordi
 autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione di
cui all'art. 1, c. 194, lettere a) e
f), della legge 147/2013,
antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011
 lavoratori che hanno cessato il
rapporto di lavoro di cui all'art.
1, c. 194, lettere b), c) e d), della
legge 147/2013
2.000
 lavoratori di cui all'art. 24, c.
14, lettera e-ter), della legge
214/2011,
3.000
 lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato e
lavoratori in somministrazione
con contratto a tempo
determinato
Condizioni e requisiti
1/a ipotesi:
 cessazione attività lavorativa entro il 31.12.2014;
 perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione vigenti prima della legge 214/2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità o del trattamento speciale edile,
2/a ipotesi
 cessazione dell’attività lavorativa entro il 31.12.2012;
 perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione vigenti prima della legge 214/2011, entro dodici mesi dalla fine del periodo di
fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario
può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, fermo restando che possono essere coperti
solo i dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.
In ogni caso gli eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità per svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo
parziale e a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato, con mantenimento dell'iscrizione nella lista si considerano rilevanti
ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data del 4.12.2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera a)
della legge 147/2013);
 anche se non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, ma che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 30.11.2013 e che alla data del
30.11.2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera
f) della legge 147/2013);
Adempimenti
I lavoratori di cui alle
lettere a) e b) sono
tenuti a presentare
domanda:
 entro il termine di
decadenza di 60
giorni dal 1° gennaio
2016, quindi entro e
non oltre il 1° marzo
2016 all’INPS,
secondo le istruzioni
contenute nella
circolare INPS n. 1
del 08.01.2016;
 di pensione in
salvaguardia al
perfezionarsi della
decorrenza
In ogni caso il diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, deve essere perfezionato
entro il 6.1.2017 (60.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011).
 cessati entro il 30.6.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo il 30.6.2012, qualsiasi attività non riconducibile a
I lavoratori di cui alle
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera b) della legge 147/2013);
lettere c), d) e e) sono
 cessati dopo il 30.6.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
tenuti a presentare
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
domanda:
comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi
 entro il termine di
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera c) della legge 147/2013);
decadenza di 60
 per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di
giorni dal 1° gennaio
cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera d) della
2016, quindi entro e
legge 147/2013).
non oltre il 1° marzo
2016 alla Direzione
In ogni caso il diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, deve essere
Territoriale del
perfezionato entro il 6.1.2017 (60.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011).
Lavoro, secondo le
istruzioni contenute
 lavoratori in congedo nel corso del 2011,limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art.
42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001.
nella circolare del
Ministero del lavoro
 Perfezionamento del diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro il
n. 36 del 31.12.2015;
6.1.2017 (60.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011).

domanda di pensione
 cessati dal lavoro tra il 1.1.2007 e il 31.12.2011;
in salvaguardia al
 non rioccupati a tempo indeterminato;
perfezionarsi della
 perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge
decorrenza
214/2011, entro il 6.1.2017 (60.mo mese successivo alla data di entrata in vigore decreto-legge n. 201/2011).
Per espressa previsione sono esclusi dalla salvaguardia i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali