riepilogo requisiti settima salvaguardia - CGIL
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riepilogo requisiti settima salvaguardia - CGIL
Settima salvaguardia, art. 1, comma 265, legge 208/2015 (stabilità 2016) Riferimento normativo lettera a) lettera b) lettera c) lettera d) lettera e) Numero beneficiari 6.300 9.000 6.000 Tipologia dei lavoratori lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi stipulati entro il 31.12.2011, ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, anche in mancanza di accordi autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'art. 1, c. 194, lettere a) e f), della legge 147/2013, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro di cui all'art. 1, c. 194, lettere b), c) e d), della legge 147/2013 2.000 lavoratori di cui all'art. 24, c. 14, lettera e-ter), della legge 214/2011, 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato Condizioni e requisiti 1/a ipotesi: cessazione attività lavorativa entro il 31.12.2014; perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione vigenti prima della legge 214/2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, 2/a ipotesi cessazione dell’attività lavorativa entro il 31.12.2012; perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione vigenti prima della legge 214/2011, entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, fermo restando che possono essere coperti solo i dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. In ogni caso gli eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità per svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo parziale e a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato, con mantenimento dell'iscrizione nella lista si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4.12.2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera a) della legge 147/2013); anche se non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, ma che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 30.11.2013 e che alla data del 30.11.2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera f) della legge 147/2013); Adempimenti I lavoratori di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a presentare domanda: entro il termine di decadenza di 60 giorni dal 1° gennaio 2016, quindi entro e non oltre il 1° marzo 2016 all’INPS, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 1 del 08.01.2016; di pensione in salvaguardia al perfezionarsi della decorrenza In ogni caso il diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, deve essere perfezionato entro il 6.1.2017 (60.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011). cessati entro il 30.6.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo il 30.6.2012, qualsiasi attività non riconducibile a I lavoratori di cui alle rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera b) della legge 147/2013); lettere c), d) e e) sono cessati dopo il 30.6.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e tenuti a presentare 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni domanda: comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi entro il termine di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera c) della legge 147/2013); decadenza di 60 per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di giorni dal 1° gennaio cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 1, c. 194, lettera d) della 2016, quindi entro e legge 147/2013). non oltre il 1° marzo 2016 alla Direzione In ogni caso il diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, deve essere Territoriale del perfezionato entro il 6.1.2017 (60.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011). Lavoro, secondo le istruzioni contenute lavoratori in congedo nel corso del 2011,limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001. nella circolare del Ministero del lavoro Perfezionamento del diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro il n. 36 del 31.12.2015; 6.1.2017 (60.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011). domanda di pensione cessati dal lavoro tra il 1.1.2007 e il 31.12.2011; in salvaguardia al non rioccupati a tempo indeterminato; perfezionarsi della perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge decorrenza 214/2011, entro il 6.1.2017 (60.mo mese successivo alla data di entrata in vigore decreto-legge n. 201/2011). Per espressa previsione sono esclusi dalla salvaguardia i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali