Model Grant Agreement (DRAFT)
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Model Grant Agreement (DRAFT)
DIFFERENZE TRA 6PQ E 7PQ 6PQ Regole di partecipazione Model Contract 7PQ 21 Regole di partecipazione Model Grant Agreement (DRAFT) Note 1. Numero minimo di partecipanti 1) Il numero minimo di partecipanti stabilito dai programmi di lavoro non può essere inferiore a tre partner indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due siano Stati membri o paesi candidati associati. Non vi sono norme particolari per i paesi INCO (rinviate ai Programmi di Lavoro ed ai bandi) MODIFICATO 3) Il Centro Comune di ricerca partecipa alle stesse condizioni degli altri partecipanti. MODIFICATO Le condizioni minime di partecipazione sono confermate (3 partner indipendenti stabiliti in 3 stati), tuttavia non vi è più l’obbligo di 2 partner di uno Stato membro (o candidato). Una facilitazione è stata anche operata in favore delle Organizzazioni internazionali di interesse europeo e del CCR, che è considerato di Stato diverso dagli altri partecipanti qualsiasi sia l’Istituto partecipante (es. se partecipa un Istituto di Ispra, IT con un partner italiano ed uno francese, le condizioni minime sono soddisfatte). Le regole specificano anche che per la Cooperazione Internazionale il numero minimo è elevato a 4 partecipanti indipendenti (2 di SM/PA e 2 di un paese terzo). 7PQ Regole Art. 5 (1-2) 1. Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito: (a) devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno Stato membro o un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato; (b) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, conformemente all'articolo 6. 2. Ai fini della lettera a) del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il CCR o un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considererà che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione. 7PQ Regole (modif.) Art. 7 “Per i progetti in collaborazione che comportano la partecipazione di paesi partner nell’ambito della cooperazione nazionale, alle stesse condizioni degli Stati membri o dei paesi associati, specificati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti: (a) devono partecipare almeno quattro soggetti giuridici; (b) almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato; (c) almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in un paese partner nell’ambito della cooperazione internazionale, ma in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso paese partner nell’ambito della cooperazione internazionale; (d) tutti e quattro i soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere indipendenti l'uno dall'altro, conformemente all'articolo 6. 2. Partecipazione di terzi : enti composti da più soggetti giuridici, subcontraenti Terzi partecipanti La 6PQ (II.19) ammette al rendiconto eventuali spese sostenute e certificate da terzi, in presenza di un accordo tra il contraente e il terzo in data anteriore alla presentazione del progetto, e se se le attività e la loro esecuzione da parte del terzo sono chiaramente indicate nel programma di lavoro allegato al contratto. La norma agevola i Consorzi, i GEIE, le Unità Miste di ricerca, raggruppamenti di imprese, ecc. La Clausola speciale 23 consente infatti ad enti composti da uno o più soggetti giuridici di partecipare come partner unico, con di avere attività e spese definite e ripartite (anche con modello di costo diverso). MODIFICATO I terzi non sono più “partecipanti” nel senso del 6PQ, con una loro attività ed una spesa chiaramente individuata nel programma di lavoro (infatti non si richiede un accordo preventivo), ma “contribuenti” all’attività del partecipante. Un partecipante può a disposizione da proprio lavoro rimborso dei costi, utilizzare risorse messe terzi per svolgere il e può richiedere il se certificati. Le spese a carico di terzi costituiscono quindi un introito (Receipt) per il partecipante, rendicontabile solo se il partecipante ne ha la piena discrezionalità di utilizzo (“shall not be considered a receipt of the project if their use is at the management discretion of the beneficiary”) Anche al metodo di calcolo della spesa sostenuta utilizzato dai terzi è soggetto a Contributi di terzi 7PQ Regole Art. 31(3) “Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l’attuazione dell’azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti: ....... (d) devono essere registrati nella contabilità del partecipante e versati e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione” FP7 MGA (modif.) Art. II.3(1) “a) ....The beneficiary may use resources made available by third parties to carry out its part of the work; these costs may be claimed in accordance with Articles II.14 and II.17” certificazione e ad accettazione da parte della Commissione. È consentito anche ai terzi il ricorso ai costi medi di personale con le medesime procedure previste per i partecipanti. Nell’accordo/contratto con il terzo “contribuente”, così come avviene per i subcontraenti, occorre inserire le clausole legate alle verifiche della Commissione e della Corte dei Conti. Subcontraenti Oltre a servizi minori, è possibile subappaltare solo l'esecuzione di una parte limitata del progetto, indicata nel programma di lavoro allegato al contratto. Il contraente resta l'unico responsabile dell'esecuzione dell’attività e deve accertarsi che il subcontraente ottemperi alle norme connesse alle verifiche e rinunci a tutti i diritti nei confronti della Commissione. L’aggiudicazione dei subcontratti deve seguire il principio del miglior rapporto qualità-prezzo, in condizioni di trasparenza e di pari opportunità. La definizione di subcontraente “Subcontractor: means a third party carrying out tasks identified in Annex I or minor tasks not relating to the core work of the project, by means of a subcontract with one or more of the contractors.” Implica una discussa Anche nel 7PQ si può subappaltare solo una parte limitata del lavoro e le attività e la possibile spesa (an estimation of the costs) devono essere indicate nel programma di lavoro allegato al Grant Agreement. E esclusa la possibilità di subappaltare i compiti del coordinatore (vedi nel seguito), il che dovrebbe aprire la possibilità di subappaltare i compiti di gestione del progetto. 7PQ Regole (modif.) Art. 18(7) “7. Where provided for in the grant agreement, the participants in the indirect action may subcontract certain elements of the work to be carried out to third parties.” Possono essere accettati contratti generali di subappalto stipulati prima dell’inizio del progetto dal partecipante in accordo con le proprie norme interne di gestione. impossibilità a subappaltare le attività di Management. MODIFICATO 3. Responsabilità del Coordinatore Funzioni di intermediario tra il Consorzio e la commissione, assicura dell’accesso al contratto dei partner, riceve e distribuisce i pagamenti e Accresciuto il ruolo del Coordinatore con l’obbligo di monitorare l’osservanza degli impegni assunti dai partecipanti, risolto nel Model Grant Agreement con l’obbligo 7PQ Regole (modif.) Art. 25 (1) “The legal entities wishing to participate in an indirect action shall appoint one of their number to ne tiene una contabilità. IMPLEMENTATO del controllo dei rapporti periodici in modo da assicurarne la consistenza con i compiti del progetto. act as coordinator to carry out the following tasks in accordance with this Regulation, the Financial Regulation, the Implementing Rules, and the grant agreement: (a) to monitor the compliance by participants in the indirect action with their obligations; (b) to verify whether the legal entities identified in the grant agreement complete the necessary formalities for accession to the grant agreement; (c) to receive the Community financial contribution and to distribute it in accordance with the consortium and grant agreement; (d) to keep the records and financial accounts relevant for the Community financial contribution and to inform the Commission of its distribution in accordance with Articles 24(b) and 36; (e) to be intermediary for efficient and correct communication between the participants and to report regularly to the participants and to the Commission on the progress of the project. FP7 MGA II.2(3) “The coordinator shall: a. administer the Community contribution regarding its allocation between beneficiaries and activities, in accordance with this grant agreement and the decisions taken by the consortium. Not being the addressee of any payments intended for other beneficiaries, the coordinator shall ensure that all the appropriate payments are made to beneficiaries without unjustified delay. b. review the reports to ensure consistency with the project tasks before transmitting them to the Commission. c. keep the records and financial accounts making it possible to determine at any time what portion of the Community funds has been paid to each beneficiary for the purposes of the project. d. inform the Commission of the distribution of the funds and the date of transfers to the beneficiaries, when required by this grant agreement or by the Commission.” 4. Responsabilità finanziaria e tecnica dei partecipanti Responsabilità finanziaria congiunta tra i partecipanti, con esclusione degli organismi pubblici o partecipanti garantiti dallo Stato. ELIMINATA 6PQ Contratto CE Art. II.17 “L'esecuzione tecnica del progetto rientra nella responsabilità collettiva dei contraenti. A tal fine ciascun contraente adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli per conseguire gli obiettivi del progetto ed eseguire i lavori spettanti al contraente inadempiente.” La responsabilità finanziaria congiunta dei partecipanti, che è abolita, viene sostituita dal meccanismo del nuovo Fondo di garanzia (vedi nel seguito) che copre il rischio finanziario costituito dal mancato rimborso, da parte di un partecipante, dell’importo dovuto alla Comunità. Recuperando l’approccio del 4PQ e del 5PQ, permane la responsabilità congiunta ed individuale (non più solo collettiva come nel 6PQ) nei confronti della Commissione nell’implementazione del lavoro. MODIFICATA Responsabilità congiunta e solidale 7PQ Regole Art. 18(1) I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Commissione. FP7 MGA (modif.) Art. II.2(4) “Beneficiaries shall fulfil the following obligations as a consortium: a. carry out the project jointly and severally vis-à-vis the Community, taking all necessary and reasonable measures to ensure that the project is carried out in accordance with the terms and conditions of this grant agreement.” 5. Copertura dei rischi: Fondo di garanzia, garanzie bancarie Nel contratto del 6PQ (II.2.4) è prevista la possibilità di richiesta da parte della Commissione di eventuali garanzie finanziarie, ad esempio garanzie bancarie o la possibilità di non erogare prefinanziamenti senza garanzia bancaria (Clausola speciale 6). Garanzie bancarie ELIMINATE È costituito un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi con il seguente meccanismo: la Commissione trattiene al momento dei pagamenti una parte del contributo finanziario a tutti i partecipanti (5%), parte che sarà versata al termine del progetto. Gli interessi maturati da questa trattenuta costituiscono la garanzia finanziaria del progetto. Eventuali importi dovuti da uno o più partecipanti al termine dell’attività sono Fondo di garanzia 7PQ Regole Art. 38.(1-5) “1. The financial responsibility of each participant shall be limited to its own debt, subject to paragraphs 1 to 2. 2. In order to manage the risk associated with non-recovery of sums due to the Community, the Commission shall establish and operate a participant guarantee fund (hereinafter “the Fund”) in accordance with the Annex. Financial interests generated by the Fund Fondo di Garanzia NUOVO coperti da tale garanzia e non saranno richieste successive garanzie bancarie. Al momento del rimborso finale del 5%, se gli interessi maturati non saranno stati sufficienti a coprire eventuali somme dovute alla Commissione, sarà operata una trattenuta che potrà essere al massimo l’1% (invece del 5% sarà rimborsato il 4%). La trattenuta (1%) non è operata agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici garantiti dallo Stato ed agli istituti di istruzione secondaria e superiore. Alcuni schemi di finanziamento (formazione, azioni di ricerca “di frontiera”, azioni destinate a gruppi specifici – eccettuate le azioni destinate alle PMI) sono esclusi dal meccanismo del fondo di garanzia. shall be added to the Fund and shall serve exclusively for the purposes set out in point 3 of the Annex, without prejudice to point 4. 3. The contribution to the Fund by a participant to an indirect action taking the form of a grant shall not exceed 5% of the Community financial contribution due to the participant. At the end of the action the amount contributed to the Fund shall be returned to the participant, via the coordinator, subject to paragraph 3. 4. If the interests generated by the Fund are insufficient to cover sums due to the Community, the Commission may deduct from the amount to be returned to a participant a maximum of one per cent of the Community financial contribution to it. 5. The deduction referred to in paragraph 4 shall not apply to public bodies, legal entities whose participation in the indirect action is guaranteed by a Member State or an associated country, and higher and secondary education establishments;” 6. Gestione del progetto: pre-finanziamento, pagamenti intermedi, rapporti, certificati di audit Pre-finanziamento Pre-finanziamento Pre-finanziamento Nei progetti integrati e nelle reti il pref. è sino all’85% del contributo previsto per i successivi 18 mesi. MODIFICATO Rapporti Rapporti periodici entro 45gg dal termine del “reporting period” contenenti un rapporto di attività, un rapporto di gestione, un Form C con la richiesta di pagamento ed un certificato dai audit. MODIFICATO Il meccanismo del prefinanziamento ritorna a precedenti schemi del IV e del VPQ: - l’anticipazione erogata ad inizio del progetto vale per tutta la durata dell’azione; ogni anno la Commissione verifica ed accetta i rendiconti certificati, versando ai partner le somme relative; - il prefinanziamento unito ai successivi pagamenti intermedi, non potrà superare contributo comunitario previsto detratto il 15%. FP7 MGA Art. 6 “For projects with more than one reporting period, interim payments shall be made at the end of each reporting period equal to the Community contribution corresponding to the amounts justified and accepted during that reporting period. This paragraph does not apply to the last reporting period. The total amount of the pre-financing and interim payments shall not exceed the maximum amount of the Community's financial contribution less retention of 15% of this amount.” Certificati di audit Anche se i certificati di audit non sono dovuti in una determinata azione, il certificato di audit deve essere presentato, se il contributo comunitario di un partecipante supera i 750.000 euro. I pagamenti intermedi sono versati entro 105 gg dalla consegna della documentazione richiesta (anche se la Commissione può rifiutare i rapporti e gli altri deliverable anche oltre tale limite). Rapporti Due clausole speciali possono essere inserite in contratto – a richiesta del Consorzio - per limitare il numero dei certificati: Più tempo per la consegna dei rapporti : il periodo per la presentazione è esteso da 45gg a 60gg. - la clausola 32 che consente -negli IP e nelle NoE - di posporre la data di consegna del certificato; Certificati di audit - la clausola 39 che consente ad un partner di non presentare l’audit certificate in caso di rendiconti cumulativamente non superiori a 150,000 euro (in ogni caso l’audit andrà presentato al termine dell’azione). MODIFICATO Costi non ammissibili : Le imposte indirette identificabili, inclusa l’ IVA e altri diritti (non l’IRAP), interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, spese dichiarate, sostenute o rimborsate rispetto a un altro progetto della Comunità, costi connessi al rendimento del capitale, debiti e tasse sul servizio del debito e spese eccessive o imprudenti. I certificati di audit sono di fatto ridotti nel numero in quanto la presentazione è connessa al raggiungimento della soglia di 375.000 euro di contributo comunitario, sono invece estesi nel merito in quanto devono comprendere anche la certificazione del metodo utilizzato per la determinazione del costo. E’ previsto che la Commissione possa rinunciare all’obbligo di produrre il certificato di audit, se il metodo utilizzato ed il sistema di controllo adottato da un partecipante, siano stati certificati ed approvati dalla Commissione. Nessuna differenza di rilievo per i costi non ammissibili. Rapporti FP7 MGA (modif.) II.4(1-2) “1. The consortium shall submit a periodic report to the Commission for each reporting period within 60days after the end of each respective period. 2. The consortium shall submit a final report to the Commission within 60 days after the end of the project.” Certificati di audit FP7 MGA (modif.) Art. II.4 (4) “A certificate on the financial statements shall be submitted for claims of interim payments and final payments when the amount of the Community financial contribution claimed by a beneficiary under the form of reimbursement of costs is equal to or superior to € 375.000 when cumulated with all previous payments for which a certification of costs has not been submitted. However, for projects of a duration of 2 years or less, the certificate on the financial statements shall be submitted only for claims on final payments when the amount of the Community financial contribution claimed by a beneficiary is equal to or superior to € 375.000 when cumulated with all previous payments. The Community may, at its sole discretion, waive the requirement to provide an intermediate certificate on the financial statements for claims of interim payments where the beneficiary has provided a certification on the methodology used to prepare its claims as well as a detailed description of the control systems, verified as factual by its external auditor (Form D - Annex VII).” 7. Forme del contributo comunitario Il contributo comunitario può assumere la forma di: - rimborso dei costi ammissibili (grant to the budget), Il contributo comunitario può assumere la forma di: a) sovvenzione fissa all'integrazione (fixed grant) per le reti di eccellenza; b) importo forfettario (lump-sum ) per le azioni di crescita delle risorse umane e della mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico; c) sovvenzione al bilancio (grant to the budget), ovvero il rimborso dei costi ammissibili calcolato come una percentuale del bilancio dei partecipanti. Le spese generali connesse ai modelli di costo AC e FCF prevedono un contributo a tasso forfettario. - finanziamento a tasso forfettario (flatrate financing), 22 - importo forfettario (lump sum) . E’ prevista una combinazione tra i tre schemi. Il medesimo contratto potrà riportare sia il rimborso di costi ammissibili che il contributo a tasso o ad importo forfettario. In aggiunta una novità del 7PQ : il finanziamento a tasso forfettario (flat-rate financing) può basarsi su una tabella di costi unitari (scale of unit costs) da stabilirsi (per i costi del personale e di viaggio), e comprendere anche tassi forfettari per i costi indiretti. NORMA INTEGRATA. Infine il contributo in favore di partecipanti stabiliti in Paesi terzi i quali – novità del 7PQ possono optare per un finanziamento a tasso forfettario (lump sum financing). Rimborso dei costi ammissibili Simplification in the 7th Framework Programme {COM(2005)119 final} del 6.4.2005. “A grant to the budget (consisting of a reimbursement of eligible costs) for those actions where a flat-rate financing approach is by nature not appropriate (e.g. Collaborative projects, Research projects for the benefit of specific groups, some Coordination/Support actions and some Marie Curie schemes).” Finanziamento a tasso forfettario Simplification in the 7th Framework Programme {COM(2005)119 final} del 6.4.2005 “ In these cases, the Commission will also encourage the use of flat-rate financing for certain type of expenditure (e.g. indirect costs).” Importo forfettario per i paesi 7PQ Regole Art. 30 (modif.) “Participants from international cooperation partner countries may opt for the Community financial contribution in the form of lump sum financing. The Commission shall establish applicable lump sums in accordance with the Financial Regulation.” FP7 MGA Art. 6.1 “The Community financial contribution shall be provided [in part] in the form of a [lump sum][and] [,] [in part in the form of a][grant to the budget] [and] [,] [in part in the form of a] [flat rate] [and] [in part in the form of a] [scale of unit cost] as specified in the table indicating the estimated breakdown of costs and activities to be carried out under the project in Annex I.” Simplification in the 7th FP “Lump sum financing for those actions where according to their characteristics and objectives, such an approach represents simplification but nevertheless ensures sound financial management of public funds considered (e.g. Individual projects - Frontier Research Actions, some Coordination/Support actions, and some Marie Curie schemes). Reti di eccellenza 7PQ Regole Art. 35 La sovvenzione fissa per le reti è inserita in apposito articolo ancora in discussione (abolito nel rapporto ITRE 22.9.2006). 8. Modello di costo (rimborso dei costi ammissibili) Modello di costo Poiché tutti parteciperanno al 7PQ a Full Cost, i costi relativi al personale strutturato È abolito il modello di costo (di staff) potranno essere caricati sul Modelli di costo : addizionale del 6PQ. Tutti i partecipanti progetto (time-sheets…) e le istituzioni saranno finanziati tenendo conto de costi FC accademiche devono dotarsi di sistemi di totali da loro sostenuti (Full cost), FCF = MODIFICATO calcolo adeguati per identificare la totalità utilizzando eventualmente per le spese dei costi sostenuti. AC = ELIMINATO generali una imputazione forfettaria (CRF ex FCF) Total pre-financing is limited to a maximum of 80% of the Community financial contribution unless a guarantee is provided 9. Percentuale di rimborso per tipo di attività (attività di RST) Le percentuali di rimborso da parte della 7PQ Regole Art. 33 “Per le attività di ricerca Commissione per le attività di RST sono e sviluppo tecnologico, il contributo Con il modello di costo FC, modificate. In accordo con i costi finanziario della Comunità può raggiungere ammissibili presentati, i partecipanti saranno al massimo il 50% dei costi totali Ricerca e sviluppo = 50% rimborsati per le attività di ricerca e ammissibili. Tuttavia, nel caso di organismi Dimostrazione = 35% sviluppo tecnologico: pubblici, istituti di istruzione secondaria e Training = 100% superiore, organismi di ricerca e PMI, può ° al 75% per le PMI (come incentivo alla raggiungere al massimo il 75% dei costi partecipazione); Management =100% ° al 75% per gli organismi pubblici (non totali ammissibili”. MODIFICATO profit) , istituti di istruzione secondaria e superiore ed organismi di ricerca; ° al 50% per le imprese; ° sino al 100% per le attività del CER. L’aggiunta della specifica “non-profit” per gli enti pubblici, assente nella proposta iniziale delle regole, è propria dello schema di grant ed è ripresa nel testo del compromesso. FP7 MGA (modif) Art. II.16 (1)“ For research and technological development activities, the Community financial contribution may reach a maximum of 50% of the total eligible costs. However, for beneficiaries that are non profit public bodies, secondary and higher education establishments, research organisations and SMEs, the rate may reach a maximum of 75% of the total eligible costs.” 7PQ Regole Art. 2.3 Definizione di organismo di ricerca “un organismo senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è svolgere ricerche scientifiche o tecniche” 10. Percentuale di rimborso per tipo di attività (Management, Dimostrazione, Training) e azioni di coordinamento Attività di dimostrazione: 7PQ Regole Art. 33(2); MGA II.16(2). “ For demonstration activities, the Community financial contribution may reach a maximum of 50% of the total eligible costs.” Management = 100% (max il 7% del Le attività di Management sono finanziate al contributo comunitario per l’intera 100%, come nel 6PQ. Non esiste più per il Attività di management, Training, azione) momento un tetto massimo % sul contributo azioni di coordinamento e supporto. comunitario. 7PQ Regole Art. 33(4); FP7 MGA (modif) Dimostrazione = 35% Le attività di Dimostrazione sono finanziate Art. II.16(3-4) “3. For coordination and support actions, the Community financial al 50% contribution may reach a maximum of 100% Le di Training, e le azioni di coordinamento e MODIFICATO of the total eligible costs. 4. For other supporto, sono, come nel 6PQ finanziate al activities not covered by paragraphs 1, 2 100%. and 3, inter alia, management activities Le spese generali per le azioni di including certificates on the financial Training = 100% coordinamento e supporto hanno un statements and certifications of the tetto massimo del 7%. methodology, training, coordination, CA e SSA = 100% networking and dissemination, contribution may reach a maximum of 100% of the total eligible costs.” FP7 MGA (modif) Art. II.15(2) “d) In any case, the reimbursement of indirect eligible costs, in the case of coordination and support actions, may reach a maximum 7% of the direct eligible costs, excluding the direct eligible costs for subcontracting.” 11. Rimborso dei costi ammissibili: costi diretti Poiché tutti parteciperanno al 7PQ a Full Cost, i costi relativi al personale strutturato (di staff) potranno essere caricati sul progetto (time-sheets…) e le istituzioni accademiche devono dotarsi di sistemi di calcolo adeguati per identificare la totalità dei costi sostenuti. Una novità è rappresentata dalla possibilità di esporre costi medi di personale, se tale metodo rientra nelle normali procedure del partecipante (se i costi medi non differiscono in maniera significativa dai costi reali). NUOVO (costi medi di personale) Si recupera una norma già prevista nel IVPQ e nel VPQ. Parimenti come nei precedenti programmi il riferimento è alle ore effettivamente lavorate dal personale (the costs of the actual hours worked) E’ da chiarire: - l’eventuale possibilità di un accordo “quadro” preventivo con la Commissione nel quale la certificazione del metodo utilizzato, e dei costi possa essere accettata a monte. Costi medi di personale 7PQ Regole Art. 31 “Ai fini della lettera (a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.” FP7 MGA (modif.) Art. 14 “Notwithstanding point (a), Beneficiaries may opt to declare average personnel costs if certified in accordance with a methodology approved by the Commission and consistent with the management principles and usual accounting practices of the beneficiary or the third party that has provided the resources. Average personnel costs charged to this grant agreement by a beneficiary having provided a certification are deemed not to significantly differ from actual personnel costs. Such a certification shall be issued by an auditor meeting the requirements laid down in Article II.4 and shall be submitted before or at the end of the first reporting period, unless it has already been submitted for a previous grant agreement under the Seventh Framework Programme and the methodology certified has not changed.” FP7 MGA (modif.) Art.15 “With regard to personnel costs, only the costs of the actual hours worked by the persons directly carrying out work under the project may be charged. Such persons must: – be directly hired by the beneficiary in accordance with its national legislation, – be under the sole technical supervision of the latter, and – be remunerated in accordance with the normal practices of the beneficiary, provided that these are regarded as acceptable by the Commission.” 12. Rimborso dei costi ammissibili: costi indiretti (=spese generali) Per il le spese generali, si possono esplicitare i costi reali sostenuti, come nel 6PQ. Per i partecipanti a full cost, il calcolo delle spese generali è effettuato: - esplicitando i costi reali sostenuti (FC) - utilizzando una percentuale forfettaria, pari al 20% dei costi diretti, esclusi i subcontratti (FCF) per tutti gli strumenti, - nelle azioni di coordinamento o di supporto. la percentuale forfetaria è pari al 20% dei costi diretti, esclusi i subcontratti. MODIFICATO La novità riguarda il sistema di calcolo – non più alla sola discrezione del partecipante, ma “semplificato” e soggetto ad una accettazione preventiva da parte della Commissione, del metodo usato dal partecipante. Anche la possibilità di una percentuale forfettaria, per coloro che non sono in grado di rendicontare analiticamente le loro spese generali è mantenuta, tuttavia diverge secondo la natura del partecipante: - per gli organismi pubblici, i soggetti giuridici garantiti dallo Stato, gli istituti di istruzione secondaria e superiore e PMI la percentuale forfettaria è portata al 60% (sino ai bandi del 2010, vedi FP7 Regole Art. 32 “Per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei suoi costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.” FP7 MGA (modif.) II.21 “Beneficiaries may opt for a certification of the methodology for establishing overhead rates. Such a certification shall be issued by an external auditor meeting the requirements laid down in Article II.7 and shall be submitted before the end of the first reporting period or the end of the first period of participation in the project, unless it has already been submitted for a previous grant agreement under the Seventh Framework Programme” L’incidenza delle spese generali sarà certificata da un auditor (interno o esterno) introduzione). - per tutti gli altri, la percentuale forfettaria, è mantenuta al 20%, o - potrà essere stabilita dalla Commissione, caso per caso, utilizzando la “migliore 23 approssimazione possibile ” ai indiretti dell’istituzione richiedente. costi Infine per il rimborso delle spese generali relative ad azioni di supporto e di coordinamento è annunciato un tetto massimo del 7% dei costi diretti (esclusi i subcontratti). prima dell’inizio del progetto ed inclusa nel Grant Agreement. Occorre tener conto che: ° la scelta del sistema di calcolo della spesa indiretta sarà adottata in tutti i progetti del 7PQ del partner (a meno di cambiamenti rilevanti nell’istituzione) ° l’istituzione adottando un sistema del rendiconto analitico di massima, non può più optare per il contributo forfettario. Tetto massimo per le spese generali FP7 Regole Art. 32(3) FP7 MGA II.15(2) “For coordination and support actions, the reimbursement of indirect costs is limited to a maximum of [7%] of the direct costs, excluding the direct costs of subcontracting”. 13. Versamenti della Commissione: Pre-finanziamento, interessi e ritenuta finale Si riprendono le modalità utilizzate IV e FP7 MGA Art. 6 “For projects with more than one reporting period, interim payments VPQ, quali: shall be made at the end of each Sistema di prefinanziamento del 6PQ a stati di - l’anticipo della Commissione, versato entro reporting period equal to the avanzamento annuali (80/85% del contributo 45 gg dalla firma del Grant Agreement Community contribution corresponding previsto per i primi 18 mesi) (Coord. e Commissione) è da considerarsi to the amounts justified and accepted su tutto il progetto, during that reporting period. This - ad ogni richiesta di pagamento supportata paragraph does not apply to the last MODIFICATO da un rendiconto accettato, la Commissione reporting period. versa un ammontare pari all’importo speso, The total amount of the pre-financing and - l’anticipounito ai versamenti successivi non interim payments shall not exceed the potrà superare il contributo previsto, maximum amount of the Community's financial contribution less retention of detratto il 15%. 15% of this amount.” La proposta della Commissione amplia la 7PQ Regole Art. 34 “I partecipanti devono Gli interessi derivati dai preresponsabilità della rendicontazione degli presentare alla Commissione rapporti finanziamenti gestiti dal Coordinatore periodici concernenti i costi ammissibili, gli interessi bancari a tutti i partecipanti. devono essere comunicati alla Commissione e interessi finanziari derivanti dai preLa notifica non è necessaria solo per i sono decurtati dal contributo complessivo. finanziamenti, e le entrate in relazione progetti di piccola dimensione. all’azione indiretta interessata, se del caso, MODIFICATO Gli interessi saranno richiesti dalla Commissione per ogni azione il cui prefinanziamento complessivo al termine di ogni anno finanziario, sia maggiore di 750.000, e per ogni azione il cui prefinanziamento complessivo al termine di ogni anno finanziario sia maggiore di 500.000 euro, se la media dei pagamenti per partecipante eccede i 100.000 euro. certificati da un certificato di audit, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.” Nel 7PQ l’obbligazione si espande: i partecipanti devono garantire che i diritti detenuti da "qualsiasi tipo" di personale (“employees and other personnel" ), ad es. dipendenti, studenti, collaboratori", ecc. non siano in contrasto con il Grant Agreement. 7PQ Regole Art. 39.3 “Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.” FP7 MGA (modif.) II.19(2-3) “2.The Commission shall recover for each reporting period following the implementation of the agreement the amount of interest generated by: (a) pre-financing payments which exceed EUR 500,000 per agreement at the end of each financial year if the average amount per beneficiary of those payments exceeds EUR 100,000; (b) pre-financing payments which exceed EUR 750,000 per agreement at the end of each financial year irrespective of the average amount per beneficiary of those payments. 3. Notification must be made when a request for payments is made or annually in the cases foreseen by the Financial Regulation. Payments shall be offset by any interest or equivalent benefits yielded by the pre-financing of the project” 11. I diritti di proprietà intellettuale (IPR): proprietà dei risultati 7PQ Regole Art. 39.2 “Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell’ambito di azioni indirette [diverse da La proprietà dei risultati è dei partecipanti Idem quelle di cui al paragrafo 1] sono di che hanno eseguito il lavoro. proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.” Ricercatori che collaborano all’attività Se il personale che lavora per un contraente può far valere diritti sui risultati da lui prodotti – ad es in base a norme nazionali - il contraente deve assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi del presente contratto (ad es. accordandosi preventivamente con i propri dipendenti.. FP7 MGA Art. II.30 3. “If employees or other personnel working for a beneficiary are entitled to claim rights to foreground, the beneficiary shall ensure that it is possible to exercise those rights in a manner compatible with its obligations.” MODIFICATO 14. IPR: proprietà “congiunta” dei risultati Una proprietà congiunta si determina tra due o più partecipanti, quando i medesimi non sono in grado di identificare e distinguere a chi appartengano le diverse componenti di un risultato (contitolarietà). Un caso frequente è dato da un deliverable previsto in uno specifico WP, che è di proprietà di tutte le organizzazioni partecipanti a quel WP. La proprietà congiunta si ha anche nei progetti riservati alle PMI. E’ quindi necessario un accordo tra proprietari per l'uso ed i benefici dei risultati. In mancanza di (o nell'attesa che sia concluso) tale accordo - spesso di difficile attuazione - si applicano le rispettive legislazioni nazionali in materia di IPR (la cui differenza può creare problemi di gestione). MODIFICATO La necessità dell’accordo da raggiungere prima possibile, è confermata (nel MGA l’accordo deve essere raggiunto entro 6 mesi dalla creazione del risultato) , tuttavia si prevede anche che - in assenza di accordo o nell'attesa che sia concluso – possa valere un regime automatico (di default) rendendo possibile ad uno dei comproprietari di concedere una licenza a terzi (non esclusiva) senza l'accordo degli altri titolari. Per un partner che voglia rilasciare licenze a terzi, è pertanto necessario e sufficiente: • una notifica preventiva (60gg) agli altri comproprietari, •un compenso equo e ragionevole agli altri comproprietari. Il tal modo, la norma contrattuale si “sostiene” autonomamente, senza rinvio ad altri regimi giuridici, apportando una maggiore certezza ai partecipanti. 7PQ Regole (modif.) Art. 40(1-3) “1. Where several participants have jointly carried out work generating foreground and where their respective share of the work cannot be ascertained, they shall have joint ownership of such foreground. They shall establish an agreement regarding the allocation and terms of exercise of that joint ownership in accordance with the terms of the grant agreement. 2. Where no joint ownership agreement has yet been concluded, each of the joint owners shall be entitled to grant non-exclusive licenses to third parties, without any right to sub-licence, subject to the following conditions: (a) prior notice must be given to the other joint owners; (b) fair and reasonable compensation must be provided to the other joint owners. 3. Upon request, the Commission shall give guidance on possible aspects to be included in the joint ownership agreement.” FP7 MGA II.30 “Where several beneficiaries have jointly carried out work generating foreground and where their respective share of the work cannot be ascertained, they shall have joint ownership of such foreground. They shall establish an agreement regarding the allocation and terms of exercising that joint ownership within 6 months of the creation of said foreground unless a different timelimit is agreed. However, where no joint ownership agreement has been concluded, each of the joint owners shall be entitled to grant non-exclusive licences to third parties, without any right to sub-licence, subject to the following conditions: - at least 60 days prior notice must be given to the other joint owner(s); and - fair and reasonable compensation must be provided to the other joint owner(s). 15. I diritti di proprietà intellettuale (IPR): Accesso alle conoscenze degli altri partecipanti Tutti i partner di un progetto hanno il diritto di accedere alle conoscenze di proprietà degli altri partner, siano esse, a) Conoscenze nuove, originate dal progetto (knowledge) b) Conoscenze preesistenti (PEKH - Preexisting know-how), che comprendono: - la conoscenze pregresse vere e proprie, - le conoscenze acquisite da un partner in parallelo (in relazione alla attività scientifica del partner stesso, non connesse al progetto) ELIMINATO Nel 6PQ la definizione di conoscenze pregresse [Pre-existing know-how: means the information which is held by contractors prior to the conclusion of the contract, or acquired in parallel with it, as well as copyrights or rights pertaining to such information following applications for, or the issue of, patents, designs, plant varieties, supplementary protection certificates or similar forms of protection.] comporta non pochi problemi Nel 7PQ la nuova definizione di background elimina il diritto dei partecipanti di accedere alle conoscenze di altri partner sviluppate parallelamente al progetto. Inoltre la nuova definizione di background con il riferimento alle sole conoscenze necessarie per il progetto ne limita di fatto la portata, rendendo più facile la loro identificazione ed una eventuale esclusione. Secondo il MGA il partecipante dovrà motivare l’esclusione (interesse legittimo). L’esclusione potrebbe essere anche temporanea (ad es. in attesa di proteggere la conoscenza) o limitata verso uno o più partecipanti. 7PQ Regole (modif.) Art. 2(5) “ «background» means information which is held by participants prior to their accession to the grant agreement, as well as copyrights or other intellectual property rights pertaining to such information, the application for which has been filed before their accession to the grant agreement, and which is needed for carrying out the indirect action or for using the results of the indirect action” 7PQ Regole (modif.) Art. 47 “ Participants may define the background needed for the purposes of the indirect action in a written agreement and, where appropriate, may exclude specific background.” FP7 MGA II.35 “Beneficiaries may define the background needed for the purposes of the project in a written agreement and, where appropriate, may agree to exclude specific background . A beneficiary may only exclude specific background if it demonstrates that its legitimate interests could suffer disproportionately great harm.” per una eventuale loro identificazione ed esclusione, essendo di fatto ammesse tutte le conoscenze pregresse di un partecipante. NUOVO 16. IPR: Quali condizioni per l’accesso 7PQ Regole Art. 51.1/2 Diritti di accesso ai fini della valorizzazione. “Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.” Le condizioni per l’accesso possono essere di favore, eque e ragionevoli, di mercato, a titolo gratuito, ecc. Le condizioni imposte ad un partner che voglia accedere alle conoscenze di un altro partner per utilizzarle per uno sfruttamento successivo, nel 6PQ differiscono se riguardano le conoscenze pregresse (PEKH) o le conoscenze risultanti dal progetto comune, determinando una certa confusione. Conoscenze risultanti dal progetto Ad es. i diritti di accesso ai risultati di progetto per sfruttamento successivo, sono concessi, di default gratuitamente,” tranne se diversamente convenuto prima della firma del contratto". La cessione gratuita è solitamente svantaggiosa per tutti, in particolare per alcune categorie di partecipanti, ad es. le università, che non sempre sfruttano in prima persona i risultati. ELIMINATO Nel 7PQ, tutti i diritti di accesso (a conoscenze pregresse o a risultati del progetto) per ragioni di sfruttamento sono concessi a condizioni eque e non discriminatorie o a titolo gratuito. Quindi i partecipanti possano scegliere, se lo desiderano, l’eventuale opzione di gratuità, ma non sarà più la regola base. L’accesso per motivi di sfruttamento è soggetto comunque ad accordo. La richiesta di accesso può essere fatta durante il progetto o entro un anno dal termine FP7 MGA II.38 “Beneficiaries shall enjoy access rights to foreground, if it is needed to use their own foreground. Subject to agreement, such access rights shall be granted either under fair and reasonable conditions or be royalty free. 2. Beneficiaries shall enjoy access rights to background, if it is needed to use their own foreground provided that the beneficiary concerned is entitled to grant them. Subject to agreement, such access rights shall be granted either under fair and reasonable conditions or be royalty free. 3. A request for access rights under paragraphs 1 or 2 may be made up to one year after either of the following events: the end of the project; or termination of participation by the owner of the background or foreground concerned. However, the beneficiaries concerned may agree on a different time-limit. 7PQ Regole Art. 50.2 Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti. 7PQ Regole Art. 51.5 Gli esecutori di RST concedono gratuitamente l’accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per valorizzare la conoscenze acquisite prodotte nell'ambito dell’azione indiretta. Nelle azioni per le PMI, gli esecutori di RTD concedono agli altri contraenti i diritti di accesso sulle conoscenze preesistenti necessarie per l'esecuzione del progetto, in esenzione da qualunque royalty. MODIFICATO La cessione gratuita è confermata nelle azioni in favore delle PMI, nelle quali gli esecutori di RST (Università, Enti di ricerca ecc.) concedono gratuitamente i diritti di accesso alle proprie conoscenze preesistenti. La cessione – limitata nel 6PQ alle conoscenze preesistenti essendo i risultati di sola proprietà delle PMI - nel 7PQ è specificata sia per svolgere il progetto (Art.50.2), che per ragioni di sfruttamento successivo (Art. 51.5). E’ da tener conto che nel 7PQ è presente la possibilità di accordo tra i partecipanti all’azione per un accesso a conoscenze pregresse o a risultati anche per gli esecutori di RST per motivi di ricerca. 7PQ Regole Art. 41 “Per le azioni destinate a gruppi specifici, si applicano gli articoli 39, paragrafo 2, e 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite diventano di proprietà congiunta del gruppo specifico che beneficia dell'azione. Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti sulle conoscenze acquisite necessari ai fini della valorizzazione e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell'allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.” 7PQ Regole (modif.) Art. 50 (6) “RTD performers shall grant access on a royaltyfree basis, or on fair and reasonable conditions to be agreed prior to the signing of the grant agreement, to background needed to use the foreground generated in the indirect action.” 7PQ Regole Art. 50 (modif.) “5. Subject to the agreement of all the owners concerned, access rights to foreground shall be granted to a RTD performer, on fair and reasonable conditions to be agreed, for the purposes of pursuing further research activities. 6. RTD performers shall grant access on a royalty-free basis, or on fair and reasonable conditions to be agreed prior to the signing of the grant agreement, to background needed to use the foreground generated in the indirect action.” 17. I diritti di proprietà intellettuale (IPR): trasferimenti di proprietà e cessione di diritti a terzi I diritti degli affiliati di un partecipante non sono regolamentati (sono stati oggetto di norme specifiche in molti Consortium Agreement). Nel regole modificate del 7PQ gli affiliati di un partecipante sono definiti, ed hanno gli stessi diritti del partecipante stesso, a meno di norma contraria del CA. NUOVO Nei progetti di ricerca cooperativa (CRAFT) o collettiva, la proprietà di risultati è una proprietà congiunta delle PMI o dei gruppi di imprese, che decidono tra loro i termini per l’esercizio delle loro proprietà. NUOVO Nei progetti in favore di gruppi specifici i risultati sono proprietà congiunta dei partecipanti membri del gruppo specifico beneficiario dell’azione, a meno di accordo contrario tra i partecipanti. La possibilità consente, ad es. , di individuare un soggetto maggiormente idoneo allo sfruttamento degli IPR, che tuttavia dovrà tener conto dei diritti dei membri del gruppo. Inoltre, analogamente a quanto descritto al punto precedente relativo agli affiliati, c’è una significativa apertura nella estensione dei diritti di accesso, ovvero la possibilità ad es. per un gruppo di imprese, di concedere sublicenze a tutti i propri membri. 7PQ Regole (modif.) Art. 2 “ «affiliated entity» means any legal entity that is under the direct or indirect control of a participant, or under the same direct or indirect control as the participant, control taking any of the forms set out in Article 6(2).” 7PQ Regole (modif.) Art. 50(3) “An affiliated entity established in a Member State or associated country shall also have access rights, referred to in paragraphs 1 and 2, to foreground or background under the same conditions as the participant to which it is affiliated, unless otherwise provided for in the grant agreement or consortium agreement.” 7PQ Regole Art. 41 “Per le azioni destinate a gruppi specifici, si applicano gli articoli 39, paragrafo 2, e 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite diventano di proprietà congiunta del gruppo specifico che beneficia dell'azione. Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti sulle conoscenze acquisite necessari ai fini della valorizzazione e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell'allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.” 7PQ Regole Art. 52(2) “Quando il gruppo specifico che beneficia dell’azione indiretta è rappresentato da un soggetto giuridico che partecipa all'azione al suo posto, tale soggetto giuridico è autorizzato a concedere sublicenze sugli eventuali diritti di accesso di cui dispone a quelli tra i suoi membri che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.” La notifica preventiva alla Commissione è soppressa, (anche se l’obbligo potrebbe essere inserito nel CA) permane invece la notifica agli altri partecipanti. Nel 6PQ ogni qual volta si ha l'intenzione di trasferire la proprietà di un risultato, è necessaria una notifica preventiva alla Commissione (ed agli altri partecipanti). ELIMINATA Nel 6PQ non è possibile la concessione di licenze esclusive “pure”, considerato che per un lungo periodo pesa l’obbligo dell’accesso degli altri partecipanti. Il proprietario di un risultato può concedere licenze, solo se concorda con colui che le acquista , il possibile accesso dei partner del consorzio (per tutta la durata del contratto e sino a due anni dalla fine del contratto). Tuttavia è possibile eliminare anche la notifica agli altri partecipanti, se il trasferimento di proprietà dei risultati è rivolto ad un terzo chiaramente identificato e se ciò è accettato da tutti i partecipanti (ad es l’autorizzazione potrebbe essere concessa “a monte” inserendo nel CA un destinatario finale). La notifica preventiva alla Commissione può essere invece necessaria in caso di licenza esclusiva a soggetti in paesi terzi (l’obbligo è da riferirsi a settori specifici - ed es. la sicurezza – e, se necessario, è inserito nel Grant Agreement) Nel 7PQ - con l’accordo preventivo di tutti i partecipanti - il titolare di conoscenze può concedere una licenza esclusiva a terzi. Inoltre, il periodo di tempo nel corso del quale i diritti di accesso possono essere richiesti (e quindi, durante il quale la licenza esclusiva non può essere concessa) è di un anno dalla conclusione del progetto (o un periodo diverso, anche più corto se concordato tra i partecipanti),. 7PQ Regole Art. 42(2) “Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.” 7PQ Regole (modif.) Art. 42(5) “Where appropriate, the grant agreement may provide that the Commission is to be notified in advance of any intended transfer of ownership or any intended grant of an exclusive licence to a third party which is established in a third country not associated to the Seventh Framework Programme.” Licenze esclusive 7PQ Regole Art. 49.4 “Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.” FP7 Draft Model Grant Agreement Art. 36.7. “Exclusive licences for specific foreground or background may be granted subject to SUPERATO written confirmation by all the other beneficiaries that they waive their access rights thereto.” 21 COM(2005) 705 definitivo 2005/0277 (COD) del 23.12.2005 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013). 22 Per flat rate si intende una percentuale predeterminata (ad es. il 20% dei costi diretti, utilizzato nel 6PQ per le spese generali), per lump-sum una somma prestabilita che la Commissione elargisce forfettariamente (ad es. per le borse di mobilità) 23 Flat rates for indirect costs to be established on the basis of a close approximation of the real costs and to be set out in the grant agreement