Model Grant Agreement (DRAFT)

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Model Grant Agreement (DRAFT)
DIFFERENZE TRA 6PQ E 7PQ
6PQ
Regole di partecipazione Model Contract
7PQ
21
Regole di partecipazione Model Grant
Agreement (DRAFT)
Note
1. Numero minimo di partecipanti
1) Il numero minimo di partecipanti stabilito dai
programmi di lavoro non può essere inferiore a
tre partner indipendenti stabiliti in tre Stati
membri o Stati associati diversi, di cui
almeno due siano Stati membri o paesi
candidati associati. Non vi sono norme
particolari per i paesi INCO (rinviate ai
Programmi di Lavoro ed ai bandi)
MODIFICATO
3) Il Centro Comune di ricerca partecipa alle
stesse condizioni degli altri partecipanti.
MODIFICATO
Le condizioni minime di partecipazione sono
confermate (3 partner indipendenti stabiliti in
3 stati), tuttavia non vi è più l’obbligo di 2
partner di uno Stato membro (o
candidato).
Una facilitazione è stata anche operata in
favore delle Organizzazioni internazionali
di interesse europeo e del CCR, che è
considerato di Stato diverso dagli altri
partecipanti qualsiasi sia l’Istituto
partecipante (es. se partecipa un Istituto di
Ispra, IT con un partner italiano ed uno
francese, le condizioni minime sono
soddisfatte).
Le regole specificano anche che per la
Cooperazione Internazionale il numero
minimo è elevato a 4 partecipanti
indipendenti (2 di SM/PA e 2 di un paese
terzo).
7PQ Regole Art. 5 (1-2) 1. Le condizioni
minime per le azioni indirette sono precisate
qui di seguito:
(a) devono partecipare almeno tre soggetti
giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno
Stato membro o un paese associato; in
nessun caso due di questi soggetti
giuridici possono essere stabiliti nello
stesso Stato membro o paese
associato; (b) tutti e tre i soggetti giuridici
devono essere indipendenti l'uno dall'altro,
conformemente all'articolo 6.
2. Ai fini della lettera a) del paragrafo 1,
quando uno dei partecipanti è il CCR o
un’organizzazione internazionale di
interesse europeo o un soggetto
costituito a norma del diritto
comunitario, si considererà che sono
stabiliti in uno Stato membro o in un paese
associato diverso da quello in cui è
stabilito un altro partecipante alla
stessa azione.
7PQ Regole (modif.) Art. 7 “Per i progetti in
collaborazione che comportano la
partecipazione di paesi partner
nell’ambito della cooperazione
nazionale, alle stesse condizioni degli Stati
membri o dei paesi associati, specificati nel
programma di lavoro, le condizioni
minime sono le seguenti:
(a) devono partecipare almeno quattro
soggetti giuridici;
(b) almeno due dei soggetti giuridici di cui
alla lettera a) devono essere stabiliti in uno
Stato membro o un paese associato,
ma in nessun caso due di questi soggetti
giuridici possono essere stabiliti nello stesso
Stato membro o paese associato;
(c) almeno due dei soggetti giuridici di cui
alla lettera a) devono essere stabiliti in un
paese partner nell’ambito della
cooperazione internazionale, ma in
nessun caso due di questi soggetti giuridici
possono essere stabiliti nello stesso paese
partner nell’ambito della cooperazione
internazionale;
(d) tutti e quattro i soggetti giuridici di cui
alla lettera a) devono essere indipendenti
l'uno dall'altro, conformemente all'articolo 6.
2. Partecipazione di terzi : enti composti da più soggetti giuridici, subcontraenti
Terzi partecipanti
La
6PQ (II.19) ammette al rendiconto
eventuali spese sostenute e certificate da
terzi, in presenza di un accordo tra il
contraente e il terzo in data anteriore
alla presentazione del progetto, e se se le
attività e la loro esecuzione da parte del terzo
sono chiaramente indicate nel programma
di lavoro allegato al contratto.
La norma agevola i Consorzi, i GEIE, le Unità
Miste di ricerca, raggruppamenti di imprese,
ecc.
La Clausola speciale 23 consente infatti ad enti
composti da uno o più soggetti giuridici di
partecipare come partner unico, con di
avere attività e spese definite e ripartite (anche
con modello di costo diverso).
MODIFICATO
I terzi non sono più “partecipanti” nel senso
del 6PQ, con una loro attività ed una spesa
chiaramente individuata nel programma di
lavoro (infatti non si richiede un accordo
preventivo), ma “contribuenti” all’attività
del partecipante.
Un partecipante può
a disposizione da
proprio lavoro
rimborso dei costi,
utilizzare risorse messe
terzi per svolgere il
e può richiedere il
se certificati.
Le spese a carico di terzi costituiscono quindi
un introito (Receipt) per il partecipante,
rendicontabile solo se il partecipante ne
ha la piena discrezionalità di utilizzo
(“shall not be considered a receipt of the
project if their use is at the management
discretion of the beneficiary”)
Anche al metodo di calcolo della spesa
sostenuta utilizzato dai terzi è soggetto a
Contributi di terzi
7PQ Regole Art. 31(3) “Per essere
ammissibili, i costi sostenuti per l’attuazione
dell’azione indiretta devono soddisfare le
condizioni seguenti: ....... (d) devono essere
registrati nella contabilità del partecipante e
versati e, in caso di
contributi da terzi, devono essere
registrati nella contabilità dei terzi in
questione”
FP7 MGA (modif.) Art. II.3(1) “a) ....The
beneficiary may use resources made
available by third parties to carry out
its part of the work; these costs may be
claimed in accordance with Articles II.14
and II.17”
certificazione e ad accettazione da
parte della Commissione. È consentito
anche ai terzi il ricorso ai costi medi di
personale con le medesime procedure
previste per i partecipanti.
Nell’accordo/contratto
con
il
terzo
“contribuente”, così come avviene per i
subcontraenti, occorre inserire le clausole
legate alle verifiche della Commissione e
della Corte dei Conti.
Subcontraenti
Oltre a servizi minori, è possibile subappaltare
solo l'esecuzione di una parte limitata del
progetto, indicata nel programma di lavoro
allegato al contratto.
Il contraente resta l'unico responsabile
dell'esecuzione dell’attività e deve accertarsi
che il subcontraente ottemperi alle norme
connesse alle verifiche e rinunci a tutti i diritti
nei confronti della Commissione.
L’aggiudicazione dei subcontratti deve seguire il
principio del miglior rapporto qualità-prezzo, in
condizioni di trasparenza e di pari opportunità.
La definizione di subcontraente “Subcontractor:
means a third party carrying out tasks
identified in Annex I or minor tasks not
relating to the core work of the project,
by means of a subcontract with one or more of
the contractors.” Implica una discussa
Anche nel 7PQ si può subappaltare solo una
parte limitata del lavoro e le attività e la
possibile spesa (an estimation of the costs)
devono essere indicate nel programma di
lavoro allegato al Grant Agreement.
E esclusa la possibilità di subappaltare i
compiti del coordinatore (vedi nel
seguito), il che dovrebbe aprire la
possibilità di subappaltare i compiti di
gestione del progetto.
7PQ Regole (modif.) Art. 18(7) “7. Where
provided for in the grant agreement, the
participants in the indirect action may
subcontract certain elements of the work to
be carried out to third parties.”
Possono essere accettati contratti generali
di subappalto stipulati prima dell’inizio
del progetto dal partecipante in accordo
con le proprie norme interne di gestione.
impossibilità a subappaltare le attività di
Management.
MODIFICATO
3. Responsabilità del Coordinatore
Funzioni di intermediario tra il Consorzio e la
commissione, assicura dell’accesso al contratto
dei partner, riceve e distribuisce i pagamenti e
Accresciuto il ruolo del Coordinatore con
l’obbligo di monitorare l’osservanza degli
impegni assunti dai partecipanti, risolto
nel Model Grant Agreement con l’obbligo
7PQ Regole (modif.) Art. 25 (1) “The legal
entities wishing to participate in an indirect
action shall appoint one of their number to
ne tiene una contabilità.
IMPLEMENTATO
del controllo dei rapporti periodici in
modo da assicurarne la consistenza con
i compiti del progetto.
act as coordinator to carry out the following
tasks in accordance with this Regulation, the
Financial Regulation, the Implementing
Rules, and the grant agreement:
(a) to monitor the compliance by
participants in the indirect action with
their obligations;
(b) to verify whether the legal entities
identified in the grant agreement complete
the necessary formalities for accession to
the grant agreement;
(c) to receive the Community financial
contribution and to distribute it in
accordance with the consortium and
grant agreement;
(d) to keep the records and financial
accounts relevant for the Community
financial contribution and to inform the
Commission of its distribution in accordance
with Articles 24(b) and 36;
(e) to be intermediary for efficient and
correct communication between the
participants and to report regularly to the
participants and to the Commission on the
progress of the project.
FP7 MGA II.2(3) “The coordinator shall: a.
administer the Community contribution
regarding its allocation between
beneficiaries and activities, in accordance
with this grant agreement and the
decisions taken by the consortium. Not
being the addressee of any payments
intended for other beneficiaries, the
coordinator shall ensure that all the
appropriate payments are made to
beneficiaries without unjustified delay. b.
review the reports to ensure
consistency with the project tasks
before transmitting them to the
Commission. c. keep the records and
financial accounts making it possible to
determine at any time what portion of the
Community funds has been paid to each
beneficiary for the purposes of the project.
d. inform the Commission of the distribution
of the funds and the date of transfers to the
beneficiaries, when required by this grant
agreement or by the Commission.”
4. Responsabilità finanziaria e tecnica dei partecipanti
Responsabilità finanziaria congiunta tra i
partecipanti, con esclusione degli organismi
pubblici o partecipanti garantiti dallo Stato.
ELIMINATA
6PQ Contratto CE Art. II.17 “L'esecuzione
tecnica
del
progetto
rientra
nella
responsabilità collettiva dei contraenti. A tal
fine ciascun contraente adotta tutte le misure
necessarie e ragionevoli per conseguire gli
obiettivi del progetto ed eseguire i lavori
spettanti al contraente inadempiente.”
La responsabilità finanziaria congiunta
dei partecipanti, che è abolita, viene
sostituita dal meccanismo del nuovo Fondo
di garanzia (vedi nel seguito) che copre il
rischio finanziario costituito dal mancato
rimborso, da parte di un partecipante,
dell’importo dovuto alla Comunità.
Recuperando l’approccio del 4PQ e del 5PQ,
permane la responsabilità congiunta ed
individuale (non più solo collettiva come
nel 6PQ) nei confronti della Commissione
nell’implementazione del lavoro.
MODIFICATA
Responsabilità congiunta e solidale
7PQ Regole Art. 18(1) I partecipanti attuano
l'azione indiretta e adottano tutte le misure
necessarie e ragionevoli a tal fine. I
partecipanti ad una stessa azione indiretta
svolgono il lavoro congiuntamente e
solidalmente
nei
confronti
della
Commissione.
FP7 MGA (modif.) Art. II.2(4) “Beneficiaries
shall fulfil the following obligations as a
consortium: a. carry out the project jointly
and severally vis-à-vis the Community,
taking all necessary and reasonable
measures to ensure that the project is
carried out in accordance with the terms
and conditions of this grant agreement.”
5. Copertura dei rischi: Fondo di garanzia, garanzie bancarie
Nel contratto del 6PQ (II.2.4) è prevista la
possibilità di richiesta da parte della
Commissione
di
eventuali
garanzie
finanziarie, ad esempio garanzie bancarie
o la possibilità di non erogare prefinanziamenti
senza garanzia bancaria (Clausola speciale 6).
Garanzie bancarie
ELIMINATE
È costituito un Fondo di garanzia per la
copertura dei rischi con il seguente
meccanismo: la Commissione trattiene al
momento dei pagamenti una parte del
contributo
finanziario
a
tutti
i
partecipanti (5%), parte che sarà versata
al termine del progetto.
Gli interessi maturati da questa trattenuta
costituiscono la garanzia finanziaria del
progetto. Eventuali importi dovuti da uno o
più partecipanti al termine dell’attività sono
Fondo di garanzia
7PQ Regole Art. 38.(1-5) “1. The financial
responsibility of each participant shall be
limited to its own debt, subject to
paragraphs 1 to 2. 2. In order to manage
the risk associated with non-recovery of
sums due to the Community, the
Commission shall establish and operate a
participant guarantee fund (hereinafter
“the Fund”) in accordance with the Annex.
Financial interests generated by the Fund
Fondo di Garanzia
NUOVO
coperti da tale garanzia e non saranno
richieste successive garanzie bancarie.
Al momento del rimborso finale del 5%, se
gli interessi maturati non saranno stati
sufficienti a coprire eventuali somme dovute
alla Commissione, sarà operata una
trattenuta che potrà essere al massimo
l’1% (invece del 5% sarà rimborsato il 4%).
La trattenuta (1%) non è operata agli
organismi pubblici, ai soggetti giuridici
garantiti dallo Stato ed agli istituti di
istruzione secondaria e superiore.
Alcuni schemi di finanziamento (formazione,
azioni di ricerca “di frontiera”, azioni
destinate a gruppi specifici – eccettuate le
azioni destinate alle PMI) sono esclusi dal
meccanismo del fondo di garanzia.
shall be added to the Fund and shall serve
exclusively for the purposes set out in point
3 of the Annex, without prejudice to point 4.
3. The contribution to the Fund by a
participant to an indirect action taking
the form of a grant shall not exceed
5% of the Community financial
contribution due to the participant. At
the end of the action the amount
contributed to the Fund shall be
returned to the participant, via the
coordinator, subject to paragraph 3. 4. If
the interests generated by the Fund are
insufficient to cover sums due to the
Community, the Commission may deduct
from the amount to be returned to a
participant a maximum of one per cent
of
the
Community
financial
contribution to it. 5. The deduction
referred to in paragraph 4 shall not apply to
public bodies,
legal
entities
whose
participation in the indirect action is
guaranteed by a Member State or an
associated country, and higher and
secondary education establishments;”
6. Gestione del progetto: pre-finanziamento, pagamenti intermedi, rapporti, certificati di audit
Pre-finanziamento
Pre-finanziamento
Pre-finanziamento
Nei progetti integrati e nelle reti il pref. è sino
all’85% del contributo previsto per i successivi
18 mesi.
MODIFICATO
Rapporti
Rapporti periodici entro 45gg dal termine del
“reporting period” contenenti un rapporto di
attività, un rapporto di gestione, un Form C con
la richiesta di pagamento ed un certificato
dai audit.
MODIFICATO
Il meccanismo del prefinanziamento ritorna a
precedenti schemi del IV e del VPQ:
- l’anticipazione erogata ad inizio del
progetto vale per tutta la durata
dell’azione; ogni anno la Commissione
verifica ed accetta i rendiconti certificati,
versando ai partner le somme relative;
- il prefinanziamento unito ai successivi
pagamenti intermedi, non potrà superare
contributo comunitario previsto detratto il
15%.
FP7 MGA Art. 6 “For projects with more than
one reporting period, interim payments shall
be made at the end of each reporting period
equal to the Community contribution
corresponding to the amounts justified
and accepted during that reporting
period. This paragraph does not apply to
the last reporting period. The total amount
of the pre-financing and interim payments
shall not exceed the maximum amount
of the Community's financial
contribution less retention of 15% of
this amount.”
Certificati di audit
Anche se i certificati di audit non sono dovuti in
una determinata azione, il certificato di audit
deve essere presentato, se il contributo
comunitario di un partecipante supera i
750.000 euro.
I pagamenti intermedi sono versati entro 105
gg dalla consegna della documentazione
richiesta (anche se la Commissione può
rifiutare i rapporti e gli altri deliverable anche
oltre tale limite).
Rapporti
Due clausole speciali possono essere inserite in
contratto – a richiesta del Consorzio - per
limitare il numero dei certificati:
Più tempo per la consegna dei rapporti : il
periodo per la presentazione è esteso da
45gg a 60gg.
- la clausola 32 che consente -negli IP e nelle
NoE - di posporre la data di consegna del
certificato;
Certificati di audit
- la clausola 39 che consente ad un partner di
non presentare l’audit certificate in caso di
rendiconti cumulativamente non superiori a
150,000 euro (in ogni caso l’audit andrà
presentato al termine dell’azione).
MODIFICATO
Costi non ammissibili :
Le imposte indirette identificabili, inclusa l’ IVA
e altri diritti (non l’IRAP), interessi debitori,
accantonamenti per possibili perdite od oneri
futuri, perdite di cambio, spese dichiarate,
sostenute o rimborsate rispetto a un altro
progetto della Comunità, costi connessi al
rendimento del capitale, debiti e tasse sul
servizio del debito e
spese eccessive o
imprudenti.
I certificati di audit sono di fatto ridotti nel
numero in quanto la presentazione è
connessa al raggiungimento della soglia di
375.000
euro
di
contributo
comunitario, sono invece estesi nel merito
in quanto devono comprendere anche la
certificazione del metodo utilizzato per
la determinazione del costo.
E’ previsto che la Commissione possa
rinunciare all’obbligo di produrre il
certificato di audit, se il metodo
utilizzato ed il sistema di controllo
adottato da un partecipante, siano stati
certificati
ed
approvati
dalla
Commissione.
Nessuna differenza di rilievo per i costi non
ammissibili.
Rapporti
FP7 MGA (modif.) II.4(1-2) “1. The
consortium shall submit a periodic report to
the Commission for each reporting period
within 60days after the end of each
respective period. 2. The consortium shall
submit a final report to the Commission
within 60 days after the end of the
project.”
Certificati di audit
FP7 MGA (modif.) Art. II.4 (4) “A
certificate on the financial statements
shall be submitted for claims of interim
payments and final payments when the
amount of the Community financial
contribution claimed by a beneficiary
under the form of reimbursement of costs is
equal to or superior to € 375.000 when
cumulated with all previous payments
for which a certification of costs has
not been submitted. However, for
projects of a duration of 2 years or less, the
certificate on the financial statements shall
be submitted only for claims on final
payments when the amount of the
Community financial contribution claimed by
a beneficiary is equal to or superior to €
375.000 when cumulated with all
previous payments.
The Community may, at its sole discretion,
waive the requirement to provide an
intermediate certificate on the financial
statements for claims of interim payments
where the beneficiary has provided a
certification on the methodology used to
prepare its claims as well as a detailed
description of the control systems,
verified as factual by its external
auditor (Form D - Annex VII).”
7. Forme del contributo comunitario
Il contributo comunitario può assumere la
forma di:
- rimborso dei costi ammissibili (grant to
the budget),
Il contributo comunitario può assumere la
forma di:
a) sovvenzione fissa all'integrazione (fixed
grant) per le reti di eccellenza;
b) importo forfettario (lump-sum ) per le
azioni di crescita delle risorse umane e della
mobilità e per alcune azioni di sostegno
specifico;
c) sovvenzione al bilancio (grant to the
budget), ovvero il rimborso dei costi ammissibili
calcolato come una percentuale del bilancio dei
partecipanti.
Le spese generali connesse ai modelli di costo
AC e FCF prevedono un contributo a tasso
forfettario.
- finanziamento a tasso forfettario (flatrate financing),
22
- importo forfettario (lump sum) .
E’ prevista una combinazione tra i tre
schemi. Il medesimo contratto potrà
riportare sia il rimborso di costi ammissibili
che il contributo a tasso o ad importo
forfettario.
In aggiunta una novità del 7PQ : il
finanziamento a tasso forfettario (flat-rate
financing) può basarsi su una tabella di
costi unitari (scale of unit costs) da
stabilirsi (per i costi del personale e di
viaggio), e comprendere anche tassi
forfettari per i costi indiretti.
NORMA INTEGRATA.
Infine il contributo in favore di partecipanti
stabiliti in Paesi terzi i quali – novità del
7PQ
possono
optare
per
un
finanziamento a tasso forfettario (lump
sum financing).
Rimborso dei costi ammissibili
Simplification in the 7th Framework
Programme {COM(2005)119 final} del
6.4.2005. “A grant to the budget (consisting
of a reimbursement of eligible costs) for
those actions where a flat-rate financing
approach is by nature not appropriate (e.g.
Collaborative projects, Research projects for
the benefit of specific groups, some
Coordination/Support actions and some
Marie Curie schemes).”
Finanziamento a tasso forfettario
Simplification in the 7th Framework
Programme {COM(2005)119 final} del
6.4.2005 “ In these cases, the Commission
will also encourage the use of flat-rate
financing for certain type of expenditure
(e.g. indirect costs).”
Importo forfettario per i paesi
7PQ Regole Art. 30 (modif.) “Participants
from international cooperation partner
countries may opt for the Community
financial contribution in the form of lump
sum financing. The Commission shall
establish applicable lump sums in
accordance with the Financial Regulation.”
FP7 MGA Art. 6.1 “The Community financial
contribution shall be provided [in part] in
the form of a [lump sum][and] [,] [in part in
the form of a][grant to the budget] [and] [,]
[in part in the form of a] [flat rate] [and] [in
part in the form of a] [scale of unit cost]
as specified in the table indicating the
estimated breakdown of costs and activities
to be carried out under the project in Annex
I.”
Simplification in the 7th FP “Lump sum
financing for those actions where according
to their characteristics and objectives, such
an approach represents simplification but
nevertheless ensures sound financial
management of public funds considered
(e.g. Individual projects - Frontier Research
Actions, some Coordination/Support actions,
and some Marie Curie schemes).
Reti di eccellenza
7PQ Regole Art. 35 La sovvenzione fissa per
le reti è inserita in apposito articolo ancora
in discussione (abolito nel rapporto ITRE
22.9.2006).
8. Modello di costo (rimborso dei costi ammissibili)
Modello di costo
Poiché tutti parteciperanno al 7PQ a Full
Cost, i costi relativi al personale strutturato
È abolito il modello di costo
(di staff) potranno essere caricati sul
Modelli di costo :
addizionale del 6PQ. Tutti i partecipanti
progetto (time-sheets…) e le istituzioni
saranno finanziati tenendo conto de costi
FC
accademiche devono dotarsi di sistemi di
totali da loro sostenuti (Full cost),
FCF = MODIFICATO
calcolo adeguati per identificare la totalità
utilizzando eventualmente per le spese
dei costi sostenuti.
AC = ELIMINATO
generali una imputazione forfettaria (CRF ex
FCF)
Total pre-financing is limited to a maximum
of 80% of the Community financial
contribution unless a guarantee is provided
9. Percentuale di rimborso per tipo di attività (attività di RST)
Le percentuali di rimborso da parte della 7PQ Regole Art. 33 “Per le attività di ricerca
Commissione per le attività di RST sono e sviluppo tecnologico, il contributo
Con il modello di costo FC,
modificate. In accordo con i costi finanziario della Comunità può raggiungere
ammissibili presentati, i partecipanti saranno al massimo il 50% dei costi totali
Ricerca e sviluppo = 50%
rimborsati per le attività di ricerca e ammissibili. Tuttavia, nel caso di organismi
Dimostrazione = 35%
sviluppo tecnologico:
pubblici, istituti di istruzione secondaria e
Training = 100%
superiore, organismi di ricerca e PMI, può
° al 75% per le PMI (come incentivo alla
raggiungere al massimo il 75% dei costi
partecipazione);
Management =100%
° al 75% per gli organismi pubblici (non totali ammissibili”.
MODIFICATO
profit) , istituti di istruzione secondaria
e superiore ed organismi di ricerca;
° al 50% per le imprese;
° sino al 100% per le attività del CER.
L’aggiunta della specifica “non-profit” per
gli enti pubblici, assente nella proposta
iniziale delle regole, è propria dello schema
di grant ed è ripresa nel testo del
compromesso.
FP7 MGA (modif) Art. II.16 (1)“ For research
and technological development activities,
the Community financial contribution may
reach a maximum of 50% of the total
eligible costs. However, for beneficiaries that
are non profit public bodies, secondary and
higher education establishments, research
organisations and SMEs, the rate may reach
a maximum of 75% of the total eligible
costs.”
7PQ Regole Art. 2.3 Definizione di
organismo di ricerca “un organismo senza
scopo di lucro il cui obiettivo principale è
svolgere ricerche scientifiche o tecniche”
10. Percentuale di rimborso per tipo di attività (Management, Dimostrazione, Training) e azioni di coordinamento
Attività di dimostrazione:
7PQ Regole Art. 33(2); MGA II.16(2). “
For demonstration activities, the Community
financial contribution may reach a maximum
of 50% of the total eligible costs.”
Management = 100% (max il 7% del
Le attività di Management sono finanziate al
contributo comunitario per l’intera
100%, come nel 6PQ. Non esiste più per il Attività di management, Training,
azione)
momento un tetto massimo % sul contributo azioni di coordinamento e supporto.
comunitario.
7PQ Regole Art. 33(4); FP7 MGA (modif)
Dimostrazione = 35%
Le attività di Dimostrazione sono finanziate Art. II.16(3-4) “3. For coordination and
support actions, the Community financial
al 50%
contribution may reach a maximum of 100%
Le di Training, e le azioni di coordinamento e
MODIFICATO
of the total eligible costs. 4. For other
supporto, sono, come nel 6PQ finanziate al
activities not covered by paragraphs 1, 2
100%.
and 3, inter alia, management activities
Le spese generali per le azioni di including certificates on the financial
Training = 100%
coordinamento e supporto hanno un statements and certifications of the
tetto massimo del 7%.
methodology, training, coordination,
CA e SSA = 100%
networking and dissemination, contribution
may reach a maximum of 100% of the total
eligible costs.”
FP7 MGA (modif) Art. II.15(2) “d) In any
case, the reimbursement of indirect eligible
costs, in the case of coordination and
support actions, may reach a maximum
7% of the direct eligible costs,
excluding the direct eligible costs for
subcontracting.”
11. Rimborso dei costi ammissibili: costi diretti
Poiché tutti parteciperanno al 7PQ a Full
Cost, i costi relativi al personale strutturato
(di staff) potranno essere caricati sul
progetto (time-sheets…) e le istituzioni
accademiche devono dotarsi di sistemi di
calcolo adeguati per identificare la totalità
dei costi sostenuti.
Una novità è rappresentata dalla possibilità
di esporre costi medi di personale, se tale
metodo rientra nelle normali procedure del
partecipante (se i costi medi non differiscono
in maniera significativa dai costi reali).
NUOVO (costi medi di personale)
Si recupera una norma già prevista nel
IVPQ e nel VPQ. Parimenti come nei
precedenti programmi il riferimento è alle
ore effettivamente lavorate dal personale
(the costs of the actual hours worked)
E’ da chiarire:
- l’eventuale possibilità di un accordo
“quadro” preventivo con la Commissione nel
quale la certificazione del metodo utilizzato,
e dei costi possa essere accettata a monte.
Costi medi di personale
7PQ Regole Art. 31 “Ai fini della lettera (a), i
costi medi di personale possono essere
utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai
principi contabili e di gestione abituali del
partecipante e non differiscono in modo
significativo dai costi effettivi.”
FP7 MGA (modif.) Art. 14 “Notwithstanding
point (a), Beneficiaries may opt to declare
average personnel costs if certified in
accordance
with
a
methodology
approved by the Commission and
consistent with the management
principles
and
usual
accounting
practices of the beneficiary or the third
party that has provided the resources.
Average personnel costs charged to this
grant agreement by a beneficiary having
provided a certification are deemed not
to significantly differ from actual
personnel costs.
Such a certification shall be issued by an
auditor meeting the requirements laid down
in Article II.4 and shall be submitted before
or at the end of the first reporting period,
unless it has already been submitted for a
previous grant agreement under the
Seventh Framework Programme and the
methodology certified has not changed.”
FP7 MGA (modif.) Art.15 “With regard to
personnel costs, only the costs of the
actual hours worked by the persons
directly carrying out work under the project
may be charged. Such persons must:
– be directly hired by the beneficiary in
accordance with its national legislation,
– be under the sole technical supervision of
the latter, and
– be remunerated in accordance with the
normal practices of the beneficiary,
provided that these are regarded as
acceptable by the Commission.”
12. Rimborso dei costi ammissibili: costi indiretti (=spese generali)
Per il le spese generali, si possono
esplicitare i costi reali sostenuti, come nel
6PQ.
Per i partecipanti a full cost, il calcolo delle
spese generali è effettuato:
- esplicitando i costi reali sostenuti (FC)
- utilizzando una percentuale forfettaria, pari
al 20% dei costi diretti, esclusi i
subcontratti (FCF) per tutti gli strumenti,
- nelle azioni di coordinamento o di
supporto. la percentuale forfetaria è pari al
20% dei costi diretti, esclusi i subcontratti.
MODIFICATO
La novità riguarda il sistema di calcolo –
non
più
alla
sola
discrezione
del
partecipante, ma “semplificato” e soggetto
ad una accettazione preventiva da parte
della Commissione, del metodo usato dal
partecipante.
Anche la possibilità di una percentuale
forfettaria, per coloro che non sono in
grado di rendicontare analiticamente le loro
spese generali è mantenuta, tuttavia
diverge
secondo
la natura del
partecipante:
- per gli organismi pubblici, i soggetti
giuridici garantiti dallo Stato, gli istituti
di istruzione secondaria e superiore e
PMI la percentuale forfettaria è portata
al 60% (sino ai bandi del 2010, vedi
FP7 Regole Art. 32 “Per la copertura dei
costi indiretti ammissibili, i partecipanti
possono optare per un tasso forfettario dei
suoi costi diretti ammissibili totali, ad
esclusione dei costi diretti ammissibili di
subappalto.”
FP7 MGA (modif.) II.21 “Beneficiaries may
opt for a certification of the methodology for
establishing overhead rates. Such a
certification shall be issued by an external
auditor meeting the requirements laid down
in Article II.7 and shall be submitted before
the end of the first reporting period or
the end of the first period of participation in
the project, unless it has already been
submitted for a previous grant agreement
under the Seventh Framework Programme”
L’incidenza delle spese generali sarà
certificata da un auditor (interno o esterno)
introduzione).
- per tutti gli altri, la percentuale forfettaria,
è mantenuta al 20%, o
- potrà essere stabilita dalla Commissione,
caso per caso, utilizzando la “migliore
23
approssimazione possibile ” ai
indiretti dell’istituzione richiedente.
costi
Infine per il rimborso delle spese generali
relative ad azioni di supporto e di
coordinamento è annunciato un tetto
massimo del
7% dei costi diretti
(esclusi i subcontratti).
prima dell’inizio del progetto ed inclusa
nel Grant Agreement. Occorre tener conto
che:
° la scelta del sistema di calcolo della spesa
indiretta sarà adottata in tutti i progetti
del 7PQ del partner (a meno di
cambiamenti rilevanti nell’istituzione)
° l’istituzione adottando un sistema del
rendiconto analitico di massima, non può
più optare per il contributo forfettario.
Tetto massimo per le spese generali
FP7 Regole Art. 32(3) FP7 MGA II.15(2) “For
coordination and support actions, the
reimbursement of indirect costs is limited to
a maximum of [7%] of the direct costs,
excluding the direct costs of
subcontracting”.
13. Versamenti della Commissione: Pre-finanziamento, interessi e ritenuta finale
Si riprendono le modalità utilizzate IV e FP7 MGA Art. 6 “For projects with more than
one reporting period, interim payments
VPQ, quali:
shall be made at the end of each
Sistema di prefinanziamento del 6PQ a stati di
- l’anticipo della Commissione, versato entro
reporting period equal to the
avanzamento annuali (80/85% del contributo
45 gg dalla firma del Grant Agreement Community contribution corresponding
previsto per i primi 18 mesi)
(Coord. e Commissione) è da considerarsi
to the amounts justified and accepted
su tutto il progetto,
during that reporting period. This
- ad ogni richiesta di pagamento supportata paragraph does not apply to the last
MODIFICATO
da un rendiconto accettato, la Commissione reporting period.
versa un ammontare pari all’importo speso,
The total amount of the pre-financing and
- l’anticipounito ai versamenti successivi non interim payments shall not exceed the
potrà
superare il contributo previsto, maximum amount of the Community's
financial contribution less retention of
detratto il 15%.
15% of this amount.”
La proposta della Commissione amplia la 7PQ Regole Art. 34 “I partecipanti devono
Gli interessi derivati dai preresponsabilità della rendicontazione degli presentare alla Commissione rapporti
finanziamenti gestiti dal Coordinatore
periodici concernenti i costi ammissibili, gli
interessi bancari a tutti i partecipanti.
devono essere comunicati alla Commissione e
interessi finanziari derivanti dai preLa notifica non è necessaria solo per i
sono decurtati dal contributo complessivo.
finanziamenti, e le entrate in relazione
progetti di piccola dimensione.
all’azione indiretta interessata, se del caso,
MODIFICATO
Gli
interessi
saranno
richiesti
dalla
Commissione per ogni azione il cui
prefinanziamento
complessivo
al
termine di ogni anno finanziario, sia
maggiore di 750.000, e per ogni azione il
cui prefinanziamento complessivo al termine
di ogni anno finanziario sia maggiore di
500.000 euro,
se la media dei
pagamenti per partecipante eccede i
100.000 euro.
certificati da un certificato di audit,
conformemente al regolamento finanziario e
alle sue modalità di esecuzione.”
Nel 7PQ l’obbligazione si espande: i
partecipanti devono garantire che i diritti
detenuti da "qualsiasi tipo" di personale
(“employees and other personnel" ), ad
es. dipendenti, studenti, collaboratori", ecc.
non siano in contrasto con il Grant
Agreement.
7PQ Regole Art. 39.3 “Se i dipendenti o il
personale di altro tipo che lavorano per
un partecipante possono rivendicare diritti
sulle conoscenze acquisite, il partecipante
garantisce che questi diritti possano essere
esercitati in modo compatibile con gli
obblighi che gli incombono nel quadro della
convenzione di sovvenzione.”
FP7 MGA (modif.) II.19(2-3) “2.The
Commission shall recover for each
reporting period following the
implementation of the agreement the
amount of interest generated by: (a)
pre-financing payments which exceed EUR
500,000 per agreement at the end of each
financial year if the average amount per
beneficiary of those payments exceeds EUR
100,000; (b) pre-financing payments which
exceed EUR 750,000 per agreement at the
end of each financial year irrespective of the
average amount per beneficiary of those
payments. 3. Notification must be made
when a request for payments is made or
annually in the cases foreseen by the
Financial Regulation. Payments shall be
offset by any interest or equivalent
benefits yielded by the pre-financing of
the project”
11. I diritti di proprietà intellettuale (IPR): proprietà dei risultati
7PQ Regole Art. 39.2 “Le conoscenze
acquisite derivanti dai lavori effettuati
nell’ambito di azioni indirette [diverse da
La proprietà dei risultati è dei partecipanti
Idem
quelle di cui al paragrafo 1] sono di
che hanno eseguito il lavoro.
proprietà dei partecipanti che hanno svolto i
lavori che hanno portato a queste
conoscenze.”
Ricercatori che collaborano all’attività
Se il personale che lavora per un
contraente può far valere diritti sui risultati
da lui prodotti – ad es in base a norme
nazionali - il contraente deve assicurare che
questi diritti possano essere esercitati
compatibilmente con gli obblighi del presente
contratto (ad es. accordandosi
preventivamente con i propri dipendenti..
FP7 MGA Art. II.30 3. “If employees or
other personnel working for a beneficiary
are entitled to claim rights to foreground,
the beneficiary shall ensure that it is
possible to exercise those rights in a manner
compatible with its obligations.”
MODIFICATO
14. IPR: proprietà “congiunta” dei risultati
Una proprietà congiunta si determina tra
due o più partecipanti, quando i medesimi non
sono in grado di identificare e distinguere a
chi appartengano le diverse componenti
di un risultato (contitolarietà). Un caso
frequente è dato da un deliverable previsto in
uno specifico WP, che è di proprietà di tutte le
organizzazioni partecipanti a quel WP.
La proprietà congiunta si ha anche nei
progetti riservati alle PMI.
E’ quindi necessario un accordo tra
proprietari per l'uso ed i benefici dei
risultati. In mancanza di (o nell'attesa che sia
concluso) tale accordo - spesso di difficile
attuazione - si applicano le rispettive
legislazioni nazionali in materia di IPR (la
cui differenza può creare problemi di gestione).
MODIFICATO
La necessità dell’accordo da raggiungere
prima possibile, è confermata (nel MGA
l’accordo deve essere raggiunto entro 6
mesi dalla creazione del risultato) ,
tuttavia si prevede anche che - in assenza di
accordo o nell'attesa che sia concluso –
possa valere un regime automatico (di
default) rendendo possibile ad uno dei
comproprietari di concedere una licenza a
terzi (non esclusiva) senza l'accordo
degli altri titolari.
Per un partner che voglia rilasciare licenze a
terzi, è pertanto necessario e sufficiente:
• una notifica preventiva (60gg) agli altri
comproprietari,
•un compenso equo e ragionevole agli altri
comproprietari.
Il tal modo, la norma contrattuale si
“sostiene” autonomamente, senza rinvio ad
altri regimi giuridici, apportando una
maggiore certezza ai partecipanti.
7PQ Regole (modif.) Art. 40(1-3) “1. Where
several participants have jointly carried out
work generating foreground and where their
respective share of the work cannot be
ascertained, they shall have joint
ownership of such foreground.
They shall establish an agreement
regarding the allocation and terms of
exercise of that joint ownership in
accordance with the terms of the grant
agreement. 2. Where no joint ownership
agreement has yet been concluded, each of
the joint owners shall be entitled to
grant non-exclusive licenses to third
parties, without any right to sub-licence,
subject to the following conditions:
(a) prior notice must be given to the other
joint owners;
(b) fair and reasonable compensation must
be provided to the other joint owners. 3.
Upon request, the Commission shall give
guidance on possible aspects to be included
in the joint ownership agreement.”
FP7 MGA II.30 “Where several beneficiaries
have jointly carried out work generating
foreground and where their respective share
of the work cannot be ascertained, they
shall have joint ownership of such
foreground. They shall establish an
agreement regarding the allocation and
terms of exercising that joint ownership
within 6 months of the creation of said
foreground unless a different timelimit is agreed. However, where no joint
ownership agreement has been concluded,
each of the joint owners shall be entitled
to grant non-exclusive licences to third
parties, without any right to sub-licence,
subject to the following conditions:
- at least 60 days prior notice must be given
to the other joint owner(s); and
- fair and reasonable compensation must be
provided to the other joint owner(s).
15. I diritti di proprietà intellettuale (IPR): Accesso alle conoscenze degli altri partecipanti
Tutti i partner di un progetto hanno il diritto
di accedere alle conoscenze di proprietà
degli altri partner, siano esse,
a) Conoscenze nuove, originate dal progetto
(knowledge)
b) Conoscenze preesistenti (PEKH - Preexisting know-how), che comprendono:
- la conoscenze pregresse vere e
proprie,
- le conoscenze acquisite da un
partner in parallelo (in relazione alla attività
scientifica del partner stesso, non connesse al
progetto)
ELIMINATO
Nel 6PQ la definizione di conoscenze pregresse
[Pre-existing know-how: means the
information which is held by contractors prior
to the conclusion of the contract, or acquired
in parallel with it, as well as copyrights or
rights pertaining to such information following
applications for, or the issue of, patents,
designs, plant varieties, supplementary
protection certificates or similar forms of
protection.] comporta non pochi problemi
Nel 7PQ la nuova definizione di background
elimina il diritto dei partecipanti di
accedere alle conoscenze di altri
partner sviluppate parallelamente al
progetto.
Inoltre la nuova definizione di background
con il riferimento alle sole conoscenze
necessarie per il progetto ne limita di
fatto la portata, rendendo più facile la loro
identificazione ed una eventuale esclusione.
Secondo il MGA il partecipante dovrà
motivare l’esclusione (interesse legittimo).
L’esclusione
potrebbe
essere
anche
temporanea (ad es. in attesa di proteggere la
conoscenza) o limitata verso uno o più
partecipanti.
7PQ Regole (modif.) Art. 2(5) “
«background» means information which is
held by participants prior to their accession
to the grant agreement, as well as
copyrights or other intellectual
property rights pertaining to such
information, the application for which
has been filed before their accession to
the grant agreement, and which is
needed for carrying out the indirect action
or for using the results of the indirect
action”
7PQ Regole (modif.) Art. 47 “ Participants
may define the background needed for
the purposes of the indirect action in a
written agreement and, where appropriate,
may exclude specific background.”
FP7 MGA II.35 “Beneficiaries may define
the background needed for the purposes of
the project in a written agreement and,
where appropriate, may agree to exclude
specific background . A beneficiary may
only exclude specific background if it
demonstrates that its legitimate
interests could suffer
disproportionately great harm.”
per una eventuale loro identificazione ed
esclusione, essendo di fatto ammesse tutte
le conoscenze pregresse di un
partecipante.
NUOVO
16. IPR: Quali condizioni per l’accesso
7PQ Regole Art. 51.1/2 Diritti di accesso ai
fini della valorizzazione. “Tali diritti di
accesso sono concessi a condizioni eque e
ragionevoli o a titolo gratuito.”
Le condizioni per l’accesso possono essere di
favore, eque e ragionevoli, di mercato, a titolo
gratuito, ecc.
Le condizioni imposte ad un partner che
voglia accedere alle conoscenze di un altro
partner per utilizzarle per uno sfruttamento
successivo,
nel 6PQ differiscono se
riguardano le conoscenze pregresse (PEKH) o
le conoscenze risultanti dal progetto comune,
determinando una certa confusione.
Conoscenze risultanti dal progetto
Ad es. i diritti di accesso ai risultati di
progetto per sfruttamento successivo, sono
concessi, di default gratuitamente,”
tranne se diversamente convenuto prima della
firma del contratto". La cessione gratuita è
solitamente svantaggiosa per tutti, in
particolare per alcune categorie di
partecipanti, ad es. le università, che non
sempre sfruttano in prima persona i risultati.
ELIMINATO
Nel 7PQ, tutti i diritti di accesso (a
conoscenze pregresse o a risultati del
progetto) per ragioni di sfruttamento
sono concessi a condizioni eque e non
discriminatorie o a titolo gratuito.
Quindi i partecipanti possano scegliere, se lo
desiderano, l’eventuale opzione di gratuità,
ma non sarà più la regola base.
L’accesso per motivi di sfruttamento è
soggetto comunque ad accordo.
La richiesta di accesso può essere fatta
durante il progetto o entro un anno dal
termine
FP7 MGA II.38 “Beneficiaries shall enjoy
access rights to foreground, if it is needed
to use their own foreground. Subject to
agreement, such access rights shall be
granted either under fair and reasonable
conditions or be royalty free.
2. Beneficiaries shall enjoy access rights to
background, if it is needed to use their
own foreground provided that the
beneficiary concerned is entitled to grant
them.
Subject to agreement, such access rights
shall be granted either under fair and
reasonable conditions or be royalty
free.
3. A request for access rights under
paragraphs 1 or 2 may be made up to one
year after either of the following events:
the end of the project; or termination of
participation by the owner of the
background or foreground concerned.
However, the beneficiaries concerned may
agree on a different time-limit.
7PQ Regole Art. 50.2 Gli esecutori di RST
concedono gratuitamente i diritti di accesso
alle conoscenze preesistenti.
7PQ Regole Art. 51.5 Gli esecutori di RST
concedono gratuitamente l’accesso alle
conoscenze preesistenti necessarie per
valorizzare la conoscenze acquisite prodotte
nell'ambito dell’azione indiretta.
Nelle azioni per le PMI, gli esecutori di RTD
concedono agli altri contraenti i diritti di
accesso sulle conoscenze preesistenti
necessarie per l'esecuzione del progetto,
in esenzione da qualunque royalty.
MODIFICATO
La cessione gratuita è confermata nelle
azioni in favore delle PMI, nelle quali gli
esecutori di RST (Università, Enti di ricerca
ecc.) concedono gratuitamente i diritti di
accesso
alle
proprie
conoscenze
preesistenti.
La cessione – limitata nel 6PQ alle
conoscenze preesistenti essendo i risultati di
sola proprietà delle PMI - nel 7PQ è
specificata sia per svolgere il progetto
(Art.50.2), che per ragioni di sfruttamento
successivo (Art. 51.5).
E’ da tener conto che nel 7PQ è presente la
possibilità di accordo tra i partecipanti
all’azione per un accesso a conoscenze
pregresse o a risultati anche per gli
esecutori di RST per motivi di ricerca.
7PQ Regole Art. 41 “Per le azioni destinate
a gruppi specifici, si applicano gli articoli 39,
paragrafo 2, e 40, paragrafo 1. In tal caso,
se non altrimenti convenuto dai
partecipanti, le conoscenze acquisite
diventano di proprietà congiunta del gruppo
specifico che beneficia dell'azione.
Quando i proprietari di tali conoscenze
acquisite non sono membri di tale gruppo, si
adoperano affinché il gruppo benefici di tutti
i diritti sulle conoscenze acquisite necessari
ai fini della valorizzazione e della diffusione
delle stesse, conformemente alle modalità
stabilite nell'allegato tecnico della
convenzione di sovvenzione.”
7PQ Regole (modif.) Art. 50 (6) “RTD
performers shall grant access on a royaltyfree basis, or on fair and reasonable
conditions to be agreed prior to the
signing of the grant agreement, to
background needed to use the foreground
generated in the indirect action.”
7PQ Regole Art. 50 (modif.) “5. Subject to
the agreement of all the owners concerned,
access rights to foreground shall be
granted to a RTD performer, on fair and
reasonable conditions to be agreed, for the
purposes of pursuing further research
activities. 6. RTD performers shall grant
access on a royalty-free basis, or on fair and
reasonable conditions to be agreed prior to
the signing of the grant agreement, to
background needed to use the foreground
generated in the indirect action.”
17. I diritti di proprietà intellettuale (IPR): trasferimenti di proprietà e cessione di diritti a terzi
I diritti degli affiliati di un partecipante non
sono regolamentati (sono stati oggetto di
norme specifiche in molti Consortium
Agreement).
Nel regole modificate del 7PQ gli affiliati di
un partecipante sono definiti, ed hanno
gli stessi diritti del partecipante stesso,
a meno di norma contraria del CA.
NUOVO
Nei progetti di ricerca cooperativa (CRAFT) o
collettiva, la proprietà di risultati è una
proprietà congiunta delle PMI o dei gruppi di
imprese, che decidono tra loro i termini per
l’esercizio delle loro proprietà.
NUOVO
Nei progetti in favore di gruppi specifici i
risultati sono proprietà congiunta dei
partecipanti membri del gruppo specifico
beneficiario dell’azione, a meno di accordo
contrario tra i partecipanti.
La possibilità consente, ad es. , di individuare
un soggetto maggiormente idoneo allo
sfruttamento degli IPR, che tuttavia dovrà
tener conto dei diritti dei membri del gruppo.
Inoltre, analogamente a quanto descritto al
punto precedente relativo agli affiliati, c’è
una
significativa
apertura
nella
estensione dei diritti di accesso, ovvero
la possibilità ad es. per un gruppo di
imprese, di concedere sublicenze
a
tutti i propri membri.
7PQ Regole (modif.) Art. 2 “ «affiliated
entity» means any legal entity that is under
the direct or indirect control of a participant,
or under the same direct or indirect control
as the participant, control taking any of the
forms set out in Article 6(2).”
7PQ Regole (modif.) Art. 50(3) “An
affiliated entity established in a Member
State or associated country shall also have
access rights, referred to in paragraphs 1
and 2, to foreground or background
under the same conditions as the participant
to which it is affiliated, unless otherwise
provided for in the grant agreement or
consortium agreement.”
7PQ Regole Art. 41 “Per le azioni destinate
a gruppi specifici, si applicano gli articoli 39,
paragrafo 2, e 40, paragrafo 1. In tal caso,
se non altrimenti convenuto dai
partecipanti, le conoscenze acquisite
diventano di proprietà congiunta del gruppo
specifico che beneficia dell'azione. Quando
i proprietari di tali conoscenze
acquisite non sono membri di tale
gruppo, si adoperano affinché il gruppo
benefici di tutti i diritti sulle conoscenze
acquisite necessari ai fini della valorizzazione
e della diffusione delle stesse,
conformemente alle modalità stabilite
nell'allegato tecnico della convenzione di
sovvenzione.”
7PQ Regole Art. 52(2) “Quando il gruppo
specifico che beneficia dell’azione indiretta è
rappresentato da un soggetto giuridico
che partecipa all'azione al suo posto,
tale soggetto giuridico è autorizzato a
concedere sublicenze sugli eventuali diritti di
accesso di cui dispone a quelli tra i suoi
membri che sono stabiliti in uno Stato
membro o in un paese associato.”
La notifica preventiva alla Commissione
è soppressa, (anche se l’obbligo potrebbe
essere inserito nel CA) permane invece la
notifica agli altri partecipanti.
Nel 6PQ ogni qual volta si ha l'intenzione di
trasferire la proprietà di un risultato, è
necessaria una notifica preventiva alla
Commissione (ed agli altri partecipanti).
ELIMINATA
Nel 6PQ non è possibile la concessione di
licenze esclusive “pure”, considerato che per
un lungo periodo pesa l’obbligo dell’accesso
degli altri partecipanti. Il proprietario di un
risultato può concedere licenze, solo se
concorda con colui che le acquista , il
possibile accesso dei partner del
consorzio (per tutta la durata del contratto e
sino a due anni dalla fine del contratto).
Tuttavia è possibile eliminare anche la
notifica agli altri partecipanti, se il
trasferimento di proprietà dei risultati è
rivolto ad un terzo chiaramente
identificato e se ciò è accettato da tutti i
partecipanti (ad es l’autorizzazione potrebbe
essere concessa “a monte” inserendo nel CA
un destinatario finale).
La notifica preventiva alla Commissione
può essere invece necessaria in caso di
licenza esclusiva a soggetti in paesi terzi
(l’obbligo è da riferirsi a settori specifici - ed
es. la sicurezza – e, se necessario, è inserito
nel Grant Agreement)
Nel 7PQ - con l’accordo preventivo di
tutti i partecipanti
- il titolare di
conoscenze può concedere una licenza
esclusiva a terzi.
Inoltre, il periodo di tempo nel corso del
quale i diritti di accesso possono essere
richiesti (e quindi, durante il quale la licenza
esclusiva non può essere concessa) è di un
anno dalla conclusione del progetto (o
un periodo diverso, anche più corto se
concordato tra i partecipanti),.
7PQ Regole Art. 42(2) “Tuttavia, gli altri
partecipanti possono, mediante accordo
scritto, rinunciare al diritto di notifica
preventiva individuale in caso di
trasferimenti di proprietà da un partecipante
ad un terzo specificatamente
individuato.”
7PQ Regole (modif.) Art. 42(5) “Where
appropriate, the grant agreement may
provide that the Commission is to be notified
in advance of any intended transfer of
ownership or any intended grant of an
exclusive licence to a third party which is
established in a third country not associated
to the Seventh Framework Programme.”
Licenze esclusive
7PQ Regole Art. 49.4 “Fatto salvo il
paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda,
per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso
alle conoscenze acquisite o preesistenti
deve garantire che vengano mantenuti i
potenziali diritti di accesso di altri
partecipanti.”
FP7 Draft Model Grant Agreement Art. 36.7.
“Exclusive licences for specific foreground or
background may be granted subject to
SUPERATO
written confirmation by all the other
beneficiaries that they waive their access
rights thereto.”
21
COM(2005) 705 definitivo 2005/0277 (COD) del 23.12.2005 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei
risultati della ricerca (2007-2013).
22
Per flat rate si intende una percentuale predeterminata (ad es. il 20% dei costi diretti, utilizzato nel 6PQ per le spese generali), per lump-sum
una somma prestabilita che la Commissione elargisce forfettariamente (ad es. per le borse di mobilità)
23
Flat rates for indirect costs to be established on the basis of a close approximation of the real costs and to be set out in the grant agreement