RegolamentoMercatino dell`Hobbistica La Maddalena crea

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RegolamentoMercatino dell`Hobbistica La Maddalena crea
Comune di La Maddalena
(PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO)
REGOLAMENTO MERCATO ESPOSITIVO DELL’HOBBYSTICA
“LA MADDALENA CREA”
ART.1 – OBIETTIVI
ART.2 – PARTECIPANTI
ART.3 – DIVIETI
ART.4 – GIORNATE LUOGO E ORARI DI SVOLGIMENTO
ART.5 – TARIFFE
ART.6 – LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE
ART.7 – PARTECIPAZIONE
ART.8 – GRADUATORIE POSTEGGI
ART.9 – ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE
ART.10 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
ART.1 – OBIETTIVI
Il Comune di La Maddalena intende disciplinare le modalità di svolgimento del mercatino
dell’hobbistica a rilevanza locale.
Nel mercatino è ammessa l’esposizione e la vendita dei prodotti, nell’ambito del mercato,di cui al
punto precedente e più precisamente:
-
Cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, vetro, accessori di
arredamento, Silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate in genere, casalinghi, ecc.;
-
Oggetti da collezione quali filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri
documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e
relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine
fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, merletti, tovaglie e servizi
da tavola, giochi, giocatoli, modellismo soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi,
militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
-
Manufatti artigianali e prodotti dell’ingegno artistici e la creatività in genere;
ART.2 – PARTECIPANTI
Possono esporre e vendere, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n.413/91 e ss.mm.ii., gli
operatori che esercitano o meno attività commerciale.
ART.3 – DIVIETI
È fatto divieto di scambio di oggetti di metallo pregiato, pietre preziose, armi, materiale
esplodente e combustibili, antiquariato di consistente valore economico. È altresì fatto divieto di
effettuare attività di scambio da parte di espositori non in possesso della prescritta autorizzazione
da parte dell’ufficio SUAP del Comune di La Maddalena.
È fatto divieto della vendita mediante “illustrazione della merce”, “battitori”, …
È vietato l’uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione
dei suoni.
Ai sensi dell’art.128 del T.U. della Legge di pubblica sicurezza, l’espositore non ha l’obbligo della
tenuta del registro, previsto dall’art.247 del predetto regolamento, a condizione che gli operatori
vendano cose usate prive di valore o di valore esiguo.
ART.4 – GIORNATE LUOGO E ORARI DI SVOLGIMENTO
L’esposizione avrà luogo l’ultima domenica di ogni mese, nel periodo estivo dalle ore 18.00 alle ore
00.30, nel periodo invernale dalle ore 10.00 alle 13.00. L’esposizione potrà anche aver luogo
durante le festività presenti durante l’arco dell’anno, previa valutazione delle richieste.
Il mercatino si terrà all’aperto e avrà luogo, salve le avverse condizione di tempo atmosferico.
ART.5 – TARIFFE
Verranno applicate le tariffe previste dal vigente regolamento comunale sulla TARSU e della
TOSAP.
ART.6 – LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE
Il mercatino si svolgerà nella banchina “Medaglie d’Oro.
Ogni gazebo verrà assegnato a n.3 operatori.
Per esigenze tecniche l’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l’area
concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa.
Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte
modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dell’area espositiva.
In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che
comportino un eccezionale afflusso di persone, potrà essere autorizzato l’insediamento
temporaneo di ulteriori operatori rispetto a quelli di cui al comma precedente.
ART.7 – PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al mercatino gli operatori di cui all’art.2, artigiani, hobbisti e artisti locali che
espongono i prodotti di cui all’art.1 del presente Regolamento.
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza presso il SUAP del Comune secondo le
seguenti modalità, su apposita modulistica:
1. Le domande di concessione del posteggio, per la singola giornata, devono essere presentate
dagli Hobbisti al Comune di La Maddalena, nello spazio di tempo compreso tra i 30 gg e i 20 gg
prima della data del mercato. Saranno escluse le domande pervenute prima e dopo tale
termine. Le domande, debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate da
copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, possono essere
presentate (anche da persona diversa dal richiedente) al Protocollo Generale.
2. Il venerdì della settimana antecedente la data del mercato viene pubblicata la lista di
ammissione, stilata sulla base del sorteggio che si tiene, in seduta pubblica, il martedì della
settimana antecedente la data del mercato, alle ore 9:00, presso il SUAP in via Terralugiana.
3. Per gli ammessi, la mancata partecipazione al mercato non giustificata da certificazione medica
o ospedaliera, comporta la non ammissione alle successive tre edizioni.
4. Gli operatori ammessi sono tenuti a pagare il canone di occupazione del suolo pubblico
(TOSAP), TARSU e diritti di segreteria. Le ricevute di versamento fungeranno da titolo
concessorio.
L’operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa, ponendo in essere
atteggiamenti di resistenza, violenza, minaccia, inottemperanza alla disposizione dettate non può
ottenere spazi espositivi per le edizioni che si svolgono nei due anni successivi a quello in cui si è
verificato il fatto.
L’assegnatario incorrerà nella revoca della concessione del posteggio, oltre che nei casi predetti,
anche per il mancato pagamento degli oneri, tributi, e canoni dovuti e per la subconcessione a
terzi del posteggio assegnato.
ART.8 – GRADUATORIE POSTEGGI
Le graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti requisiti:
1. ordine di presentazione al protocollo;
2. maggior numero di presenze maturate nel mercato degli hobbysti.
ART.9 – ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE
Gli operatori dovranno utilizzare i gazebo col logo del Comune (nel caso siano forniti
dall’Amministrazione Comunale), e dotarsi di tovaglia con entrambi i loghi del Comune a spese
dell’operatore stesso.
La scelta del posteggio per gli operatori è effettuata secondo l’ordine di collocazione nella
graduatoria.
I posteggi sono individuati secondo la planimetria allegata al presente regolamento.
I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio
assegnato.
I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare
nelle vie adiacenti all’esposizione soltanto per le operazioni di carico e scarico.
Gli operatori potranno allestire l’area espositiva, dopo l’assegnazione della stessa da parte del
Responsabile del SUAP, mezz’ora prima dell’orario di inizio della manifestazione e liberarla dopo
l’orario di termine della stessa fissati all’art.4 del presente Regolamento.
Potrà essere allestita esclusivamente l’area assegnata all’interno dei gazebo.
L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da
doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà
pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area fieristica e/o nell’occupazione dello spazio
assegnato.
L’operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco,
apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare impianti detti secondo le
prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.
Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali
danni derivanti dall’uso degli impianti.
L’Amministrazione durante lo svolgimento del mercatino metterà a disposizione l’energia elettrica
e l’attacco delle colonnine.
Nel caso di mancata fornitura dei gazebo e dell’energie elettrica da parte l’Amministrazione
comunale gli operatori dovranno munirsi di strutture uniformi aventi caratteristiche tipologiche
similari.
Gli impianti elettrici dovranno derivarsi dalla colonnina tramite cavo rispondente alle vigenti
norme a seguito dell’autorizzazione rilascia dal SUAP.
ART.10 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente
regolamento.
Non può essere occupata un’area superiore a quella assegnata.
In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di primo
intervento.
L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione deve
raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e
nei luoghi prescritti avendo cura di provvedere ad effettuare la raccolta differenziata.
Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.
È vietato dividere il proprio spazio con altri espositori.