RegolamentoMercatino dell`Hobbistica La Maddalena crea
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RegolamentoMercatino dell`Hobbistica La Maddalena crea
Comune di La Maddalena (PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO) REGOLAMENTO MERCATO ESPOSITIVO DELL’HOBBYSTICA “LA MADDALENA CREA” ART.1 – OBIETTIVI ART.2 – PARTECIPANTI ART.3 – DIVIETI ART.4 – GIORNATE LUOGO E ORARI DI SVOLGIMENTO ART.5 – TARIFFE ART.6 – LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE ART.7 – PARTECIPAZIONE ART.8 – GRADUATORIE POSTEGGI ART.9 – ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE ART.10 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ART.1 – OBIETTIVI Il Comune di La Maddalena intende disciplinare le modalità di svolgimento del mercatino dell’hobbistica a rilevanza locale. Nel mercatino è ammessa l’esposizione e la vendita dei prodotti, nell’ambito del mercato,di cui al punto precedente e più precisamente: - Cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, vetro, accessori di arredamento, Silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate in genere, casalinghi, ecc.; - Oggetti da collezione quali filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocatoli, modellismo soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali; - Manufatti artigianali e prodotti dell’ingegno artistici e la creatività in genere; ART.2 – PARTECIPANTI Possono esporre e vendere, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n.413/91 e ss.mm.ii., gli operatori che esercitano o meno attività commerciale. ART.3 – DIVIETI È fatto divieto di scambio di oggetti di metallo pregiato, pietre preziose, armi, materiale esplodente e combustibili, antiquariato di consistente valore economico. È altresì fatto divieto di effettuare attività di scambio da parte di espositori non in possesso della prescritta autorizzazione da parte dell’ufficio SUAP del Comune di La Maddalena. È fatto divieto della vendita mediante “illustrazione della merce”, “battitori”, … È vietato l’uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei suoni. Ai sensi dell’art.128 del T.U. della Legge di pubblica sicurezza, l’espositore non ha l’obbligo della tenuta del registro, previsto dall’art.247 del predetto regolamento, a condizione che gli operatori vendano cose usate prive di valore o di valore esiguo. ART.4 – GIORNATE LUOGO E ORARI DI SVOLGIMENTO L’esposizione avrà luogo l’ultima domenica di ogni mese, nel periodo estivo dalle ore 18.00 alle ore 00.30, nel periodo invernale dalle ore 10.00 alle 13.00. L’esposizione potrà anche aver luogo durante le festività presenti durante l’arco dell’anno, previa valutazione delle richieste. Il mercatino si terrà all’aperto e avrà luogo, salve le avverse condizione di tempo atmosferico. ART.5 – TARIFFE Verranno applicate le tariffe previste dal vigente regolamento comunale sulla TARSU e della TOSAP. ART.6 – LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE Il mercatino si svolgerà nella banchina “Medaglie d’Oro. Ogni gazebo verrà assegnato a n.3 operatori. Per esigenze tecniche l’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l’area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dell’area espositiva. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che comportino un eccezionale afflusso di persone, potrà essere autorizzato l’insediamento temporaneo di ulteriori operatori rispetto a quelli di cui al comma precedente. ART.7 – PARTECIPAZIONE Possono partecipare al mercatino gli operatori di cui all’art.2, artigiani, hobbisti e artisti locali che espongono i prodotti di cui all’art.1 del presente Regolamento. Gli interessati dovranno presentare apposita istanza presso il SUAP del Comune secondo le seguenti modalità, su apposita modulistica: 1. Le domande di concessione del posteggio, per la singola giornata, devono essere presentate dagli Hobbisti al Comune di La Maddalena, nello spazio di tempo compreso tra i 30 gg e i 20 gg prima della data del mercato. Saranno escluse le domande pervenute prima e dopo tale termine. Le domande, debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate da copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, possono essere presentate (anche da persona diversa dal richiedente) al Protocollo Generale. 2. Il venerdì della settimana antecedente la data del mercato viene pubblicata la lista di ammissione, stilata sulla base del sorteggio che si tiene, in seduta pubblica, il martedì della settimana antecedente la data del mercato, alle ore 9:00, presso il SUAP in via Terralugiana. 3. Per gli ammessi, la mancata partecipazione al mercato non giustificata da certificazione medica o ospedaliera, comporta la non ammissione alle successive tre edizioni. 4. Gli operatori ammessi sono tenuti a pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (TOSAP), TARSU e diritti di segreteria. Le ricevute di versamento fungeranno da titolo concessorio. L’operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa, ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza, minaccia, inottemperanza alla disposizione dettate non può ottenere spazi espositivi per le edizioni che si svolgono nei due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto. L’assegnatario incorrerà nella revoca della concessione del posteggio, oltre che nei casi predetti, anche per il mancato pagamento degli oneri, tributi, e canoni dovuti e per la subconcessione a terzi del posteggio assegnato. ART.8 – GRADUATORIE POSTEGGI Le graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti requisiti: 1. ordine di presentazione al protocollo; 2. maggior numero di presenze maturate nel mercato degli hobbysti. ART.9 – ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE Gli operatori dovranno utilizzare i gazebo col logo del Comune (nel caso siano forniti dall’Amministrazione Comunale), e dotarsi di tovaglia con entrambi i loghi del Comune a spese dell’operatore stesso. La scelta del posteggio per gli operatori è effettuata secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria. I posteggi sono individuati secondo la planimetria allegata al presente regolamento. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nelle vie adiacenti all’esposizione soltanto per le operazioni di carico e scarico. Gli operatori potranno allestire l’area espositiva, dopo l’assegnazione della stessa da parte del Responsabile del SUAP, mezz’ora prima dell’orario di inizio della manifestazione e liberarla dopo l’orario di termine della stessa fissati all’art.4 del presente Regolamento. Potrà essere allestita esclusivamente l’area assegnata all’interno dei gazebo. L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area fieristica e/o nell’occupazione dello spazio assegnato. L’operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare impianti detti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall’uso degli impianti. L’Amministrazione durante lo svolgimento del mercatino metterà a disposizione l’energia elettrica e l’attacco delle colonnine. Nel caso di mancata fornitura dei gazebo e dell’energie elettrica da parte l’Amministrazione comunale gli operatori dovranno munirsi di strutture uniformi aventi caratteristiche tipologiche similari. Gli impianti elettrici dovranno derivarsi dalla colonnina tramite cavo rispondente alle vigenti norme a seguito dell’autorizzazione rilascia dal SUAP. ART.10 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Non può essere occupata un’area superiore a quella assegnata. In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di primo intervento. L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti avendo cura di provvedere ad effettuare la raccolta differenziata. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito. È vietato dividere il proprio spazio con altri espositori.