L`esecuzione delle pene detentive brevi

Transcript

L`esecuzione delle pene detentive brevi
105
PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA
Gianrico Ranaldi*
RicercatorediDirittoprocessualepenale–UniversitàdegliStudidiCassinoedelLazio
Meridionale
L’esecuzione delle pene detentive brevi:
tra successione di leggi ed orientamenti
applicativi
Theenforcementofshortlastingsentences:
betweensuccessionoflawsandapplication
guidelines
Nulla osta alla doppia sospensione dell’esecuzione della pena detentiva breve, qualora il condannato, che potrebbe
accedere tanto ad una misura alternativa alla detenzione, quanto all’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a diciotto mesi ai sensi della l. 26 novembre 2010, n. 199 e successive modiicazioni, rimanga
inerte.
Nothing prevents double suspension of short lasting sentences enforcement, even if the convicted - who could apply
for an alternative measure to detention or for house arrest for a punishment of maximum 18 months, in accordance
with the law n. 199 of 26t hnovember 2010- remains inert.
L’esecuzione delle pene detentive brevi: modelli operativi
La formula “esecuzione delle pene detentive brevi”
evoca un fenomeno procedimentale “variegato”,
che impone la soluzione preliminare di alcune questioni deinitorie.
Infatti, l’alittività intrinseca di qualsivoglia restrizione dello statuslibertatis fa sì che la segregazione carceraria possa qualiicarsi breve, solo se vi sia
una norma di legge che adotti la speciica formula
deinitoria ovvero se possano cogliersi proili disciplinari indicativi di una considerazione distintiva
compiuta inpartequa dal legislatore.
Pertanto, non emergendo dal diritto positivo una
previsione avente la succitata valenza classiicatoria,
potranno qualiicarsi brevi, tenendo conto dei lineamenti fondamentali del sistema esecutivo penale e
penitenziario1, le pene detentive, anche se costituenti residuo di maggior pena, che possano consentire
al condannato, prescindendo momentaneamente
dalle qualiiche soggettive2, di accedere al percorso
* Il contributo è stato sottoposto alla procedura di revisione
in forma anonima.
1
Sui lineamenti del sistema esecutivo penale, Dean, Ideologie
e modelli dell’esecuzione penale, Torino, 2004, 81; Caprioli-Vicoli,
Procedura penale dell’esecuzione, Torino, 2011, 140; Corbi-Nuzzo,
Guidapraticaall’esecuzionepenale, Torino, 2003, 177 nonché, volendo, Gaito-Ranaldi, Esecuzionepenale, Milano, 2005, 113.
2
Il riferimento, a mero titolo di esempio, è al condannato
ultrasettantenne, il quale potrà essere ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, a mente dell’art. 47-ter,
comma 1, ord. Penit., indipendentemente da quale sia la durata
106
n. 5/2013
Processo penale e Giustizia
ANALISI E PROSPETTIVE
rieducativo extramurario approntato, attraverso le
misure alternative alla detenzione, dalla l. 26 luglio
1975, n. 354, «Norme sull’ordinamento penitenziario e
sullaesecuzionedellemisureprivativeelimitativedella
libertà»3 ovvero l’applicazione delle sanzioni sostitutive contemplate dalla l. 24 novembre 1981, n. 689,
«Modiichealsistemapenale»4.
Stando così le cose, ad un fenomeno che è unitario solo in parte corrispondono modelli operativi
diversiicati di esecuzione penale, nel cui ambito,
però,va compiuto lo sforzo di cogliere, seppur per
lineamenti di sintesi, un distinto “ilo conduttore”.
In proposito, le previsioni di immediato riferimento sono gli artt. 656 e 661 c.p.p. -da leggersi in
combinato con gli artt. 47, 47-ter, 50, comma 1, ord.
penit. e con gli artt. 62 ss., l. n. 689 del 1981 - che delineano perlomeno due percorsi esecutivi paralleli.
Da un lato, il pubblico ministero, «quandodeve
essereeseguitaunasentenzadicondannaapenadetentiva»,emette un ordine di esecuzione«conilquale,
se il condannato non è detenuto ne dispone la carcerazione» (art. 656, comma 1, c.p.p.) e qualora «la
penadetentiva,anchesecostituenteresiduodimaggiorepena,non»sia«superioreatreanni(…)nesospende l’esecuzione», fatta eccezione per alcune ipotesi
espressamente contemplate5, adottando uno speciico decreto di sospensione che va notiicato,
unitamente all’ordine di esecuzione (al condannato ed al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito
nella fase del giudizio),«conl’avvisocheentrotrenta
giorni» potrà «esserepresentataistanza,corredatadaldella pena detentiva da eseguire nei suoi confronti, salvo che la
reclusione sia stata inlitta per alcuno dei reati «previstidallibro
II,titoloXII,capoIII,sezioneI,edagliarticoli609-bis,609-quater e
609-octiesdelcodicepenale,dall’articolo51,comma3-bis,delcodice
diprocedurapenaleedall’articolo4-bisdellapresentelegge»e«purché
nonsiastatodichiaratodelinquenteabituale,professionaleopertendenzanésiastatomaicondannatoconl’aggravantedicuiall’articolo
99 del codice penale». Sulla detenzione domiciliare, tra gli altri,
Lauricella, Ladetenzionedomiciliarefraevoluzionedellagiurisprudenzacostituzionaleeprospettive de iure condendo, Dir.pen.proc.,
2010, 9, 1110.
3
Sulle misure alternative alla detenzione, da ultimo, Fiorentin, Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione, Milano,
2013, 459 ss.
4
In proposito, in maniera - all’evidenza- indicativa, il Capo
III della l. 24 novembre 1981, n. 689 -che detta la disciplina di
immediato riferimento operativo- è rubricato «Sanzionisostitutivedellepenedetentivebrevi». Sull’esecuzione delle sanzioni sostitutive, tra gli altri, Guardata, sub artt.661-662 c.p.p., Chiavario
(coordinato da)Commentoalnuovocodicediprocedurapenale, VI,
Torino, 1991, 506.
5
Il riferimento è alle ipotesi individuate, rispettivamente, ai
commi 7 e 9 dell’art. 656 c.p.p. Sui diversi moduli procedimentali di esecuzione della pena detentiva, Kalb,Lediferentimodalità
diesecuzionedellapena, Kalb (a cura di), Esecuzioneerapporticon
autoritàgiurisdizionalistraniere, Trattato di procedura penale, Spangher (diretto da), VI, Torino, 2009, 125 ss.
leindicazioniedalladocumentazionenecessaria,volta
adottenerelaconcessionediunadellemisurealternativealladetenzionedicuiagliarticoli47,47-ter e50,
comma 1, della l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modiicazioni» (art. 656, comma 5, c.p.p.)6.
Dall’altro lato, il pubblico ministero, qualora
debbano essere eseguite le sanzioni sostitutive
della semidetenzione e della libertà controllata7,
che si considerano «per ogni efetto giuridico (…)
comepenadetentivadellaspeciecorrispondenteaquella della pena sostituita» (art. 57, comma 1, l. n. 689
del 1981), trasmette l’estratto della sentenza di
condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente (art. 661 c.p.p.), che «determina
lemodalitàdiesecuzionedellapenaavvalendosideicriteriindicatinegliartt.55e56eosservandolenorme
delcapoIIbisdeltitoloIIdellal.26luglio1975,n.
354» (art. 62, l. 24 novembre 1981, n. 681)8.
Per conseguenza, alla stregua dei contenuti prescrittivi delle succitate disposizioni procedurali,
è chiara la “ragion propria” sottesa alla speciica
opzione regolamentare del legislatore: nell’un caso
(esecuzione di pene detentive non superiori a tre
anni), qualora il condannato risulti “eleggibile” ai
6
Va detto che lo speciico meccanismo sospensivo opera
anche quando la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggior pena, «nonèsuperiorea(…)seiannineicasidicui
agliarticoli90e94deltestounicoapprovatocondecretodelPresidentedellaRepubblica9ottobre1990,n.309,esuccessivemodiicazioni»; in tale ipotesi, l’ordine di esecuzione ed il decreto
di sospensione sono notiicati al condannato ed al difensore
nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore
che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle
indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione «dicuiall’articolo94deltestounicoapprovatocondecreto
delPresidentedellaRepubblica9ottobre1990,n.309,esuccessive
modiicazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di
cuiall’articolo90dellostessotestounico.L’avvisoinformaaltresì
che,ovenonsiapresentatal’istanza,olastessasiainammissibileai
sensidegliarticoli90eseguentidelcitatotestounico,l’esecuzione
dellapenaavràcorsoimmediato» (art. 656, comma 5, c.p.p.). Per
un’utile ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali
relativi all’art. 656 c.p.p., Bruno, sub art. 656 c.p.p., PeroniScalfati (a cura di),Codicedell’esecuzionepenitenziaria, Milano,
2006, 591.
7
Al riguardo, si badi che - alla stregua delle indicazioni promananti dalla disciplina in vigore - il giudice, nel pronunciare la
sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la
durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene,
invece, di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene, invece,
di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla,
altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente (art.
53, comma 1, l. n. 689 del 1981).
8
Di contro, la pena pecuniaria, che «siconsiderasemprecome
tale,anchesesostitutivadellapenadetentiva» (art. 57, comma 2, l. n.
689 del 1981), è eseguita a norma dell’art. 660 c.p.p., «Esecuzione
delle pene pecuniarie».
Processo penale e Giustizia n. 5/2013
RANALDI / L’ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
ini dell’applicazione di una misura alternativa alla
detenzione, non v’è ragione plausibile che ne giustiichi il c.d. “assaggio del carcere”9; nell’altro caso
(esecuzione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi), invece, spetta al magistrato di sorveglianza territorialmente competente, avendo provveduto il giudice della cognizione all’applicazione
della sanzione sostitutiva, la issazione delle modalità esecutive delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata, così che possa
provvedere, poi, alla vigilanza ed all’osservazione
sulla persona in favore della quale la sanzione sostitutiva è stata applicata.
I “termini” della questione controversa
Sennonché, nella speciica ansa speculativa, si pone
una questione operativa, all’evidenza, controversa
ed il cui ubiconsistamsta nell’imperfetto coordinamento tra discipline susseguenti che rilevano, in genere, in tema di esecuzione di pene detentive brevi
ed, in particolare, qualora l’exequaturconcerna una
«penadetentivanonsuperioreadiciottomesi»10.
Il riferimento è alle “alterne vicende” interpretative del disposto combinato degli artt. 656, comma
5, c.p.p. e 1, l. 26 novembre 2010, n. 199, «Disposizioni
relativeall’esecuzionepressoildomiciliodellepenedetentivenonsuperioriadiciottomesi»11.
9
Il che, per l’appunto, giustiica il meccanismo sospensivo
previsto dal comma 5 dell’art. 656 c.p.p. ed introdotto nel codice
di rito dall’art. 1, l. 27 maggio 1998, n. 165, «Modiicheall’art.656
delcodicediprocedurapenaleedallal.26luglio1975,n.354,esuccessive modiicazioni». Sulla “ragion propria” della sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva alla stregua delle interpolazioni apportate all’art. 656 c.p.p. dalla c.d. legge Simeone, tra gli
altri, Gaito-Ranaldi, Esecuzionepenale, cit., 123.
10
Si ha riguardo al disposto dell’art. 1, l. n. 199 del 2010, Disposizionirelativeall’esecuzionepressoildomiciliodellepenedetentive
nonsuperioriadiciottomesi.
11
La rubrica dello speciico provvedimento legislativo è stata
emendata dal d.l. 22 dicembre 2011 n. 211, convertito, con modiicazioni, in l. 17 febbraio 2012, n. 9, «Interventiurgentiperilcontrastodellatensionedetentivadeterminatadalsovrafollamentodelle
carceri». In particolare, lo speciico provvedimento normativo ha
innalzato da dodici a diciotto mesi la durata della pena detentiva che può essere eseguita presso il domicilio. In tema, tra gli
altri, Fiorentin, Approvatol’ennesimoprovvedimento“tampone”in
attesadiunarevisioneorganicadellamateria, Guidadir., 2011, 1, 54,
il quale rileva che «lo strumento delattivo di nuova introduzione
concentra il fulcro della sua potenzialità applicativa nel settore delle pene detentive brevi e brevissime, e tale opzione si giustiica sulla
basedeidatistatisticiraccoltidaldipartimentodell’amministrazione
penitenziaria,cheevidenzianocomeil32%deicondannatiatitolodeinitivoattualmentepresentinellecarcerisiainespiazionedipenedi
durata(ancheresidua)nonsuperioreaunanno.Pertaleragione,l’istitutodella“esecuzionedomiciliare”siconcentrasutalesegmentodi
condannati,consideratidimedio-bassapericolosità»; Degl’InnocentiFaldi, Lenuovedisposizioniinmateriadidetenzionepressoildomicilio, Cass.pen., 2011, 2816.
107
Infatti, il legislatore, all’art. 1, l. n. 199 del 2010,
ha previsto che «inoallacompletaattuazionedelpiano
straordinariopenitenziario» ed«inattesadellariforma
delladisciplinadellemisurealternativealladetenzione»
e, comunque, «nonoltreil31dicembre2013», la pena
detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, «è eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo
pubblicooprivatodicura,assistenzaeaccoglienza,di
seguito denominato “domicilio”» e che «il magistrato
di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta
se già dispone delle informazioni occorrenti» (comma
1); inoltre, la medesima disposizione - dopo avere elencato una serie tassativa di esclusioni dal
“beneicio”12 - ha stabilito che il pubblico ministero, quando deve essere eseguita una sentenza di
condanna a pena detentiva non superiore a diciotto
mesi, «salvochedebbaemettereildecretodisospensionedicuialcomma5delcitatoarticolo656delcodicedi
procedurapenaleesalvochericorranoicasiprevistinel
comma 9, lettera a), del medesimo articolo»,sospende
l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette
gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza
ainché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio (comma 3)13.
Ed ecco il punto.
Infatti, se il legislatore, nell’introdurre la nuova
modalità di esecuzione della pena, con la disposizione di cui all’inciso dell’art. 1, comma 3, «salvoche
debbaemettereildecretodisospensionedicuialcomma
5delcitatoart.656delcodicediprocedurapenale», non
ha voluto imporre un trattamento paradossalmente
deteriore per i condannati che si trovino nelle condizioni di poter accedere alle più ampie e meno alittive misure alternative alla detenzione e che intendano aderirvi, tanto che il pubblico ministero dovrà
12
Infatti, la detenzione presso il domicilio non è applicabile:
«a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo
4-bisdellalegge26luglio1975,n.354,esuccessivemodiicazioni;b)
aidelinquentiabituali,professionaliopertendenza,aisensidegliarticoli102,105e108delcodicepenale;c)aidetenutichesonosottoposti
alregimedisorveglianzaparticolare,aisensidell’articolo14-bisdella
legge26luglio1975,n.354,salvochesiastatoaccoltoilreclamoprevistodall’articolo14-terdellamedesimalegge;d)quandovièlaconcreta
possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono
speciicheemotivateragioniperritenerecheilcondannatopossacommetterealtridelittiovveroquandononsussistal’idoneitàel’efettività
del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone
ofesedalreato» (comma 2).
13
Inoltre, a mente della medesima disposizione, la richiesta
del pubblico ministero «è corredata di un verbale di accertamento
dell’idoneitàdeldomicilio,nonché,seilcondannatoèsottopostoaun
programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico delleleggi in
materiadidisciplinadeglistupefacentiesostanzepsicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cuialdecretodelPresidentedellaRepubblica9ottobre1990,n.309,e
successivemodiicazioni» (comma 3).
108
n. 5/2013
Processo penale e Giustizia
ANALISI E PROSPETTIVE
disporre la sospensione dell’esecuzione della pena
di cui al comma 5 dell’art. 656 c.p.p., quando deve
essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a diciotto mesi e salvo che la
sospensione dell’esecuzione non possa essere disposta poiché al condannato sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, c.p.14, allora non
è a discutersi che la l. n. 199 del 2010 non contempli
l’ipotesi in cui il condannato, nei cui confronti debba essere eseguita una pena detentiva non superiore
a diciotto mesi,sia rimasto inerte, pur avendo fruito della sospensione dell’exequaturai sensi dell’art.
656, comma 5, c.p.p.15.
Nel caso di specie, quindi, delle due una: o la
sospensione dell’esecuzione contemplata dall’art.
656 c.p.p. si aggiunge a quella prevista dall’art. 1,
comma 3, l. n. 199 del 2010 ovvero i due meccanismi sospensivi devono ritenersi alternativi (e non,
quindi, cumulativi), tanto che l’eventuale accesso
alla detenzione presso il domicilio ai sensi della l. n.
199 del 2010 dovrebbe essere preceduto comunque
da un periodo di restrizione carceraria.
Gli orientamenti “in campo”
Il campo dell’interpretazione è conteso, quindi, da
due orientamenti in contrasto alla cui stregua, rispettivamente, non sarebbe possibile sospendere
14
Infatti, a mente dell’art. 656, comma 9, c.p.p., la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta, in
termini in parte analoghi a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,
l. n. 199 del 2010, «a)neiconfrontideicondannatiperidelittidicui
all’articolo4-bisdellalegge26luglio1975,n.354,esuccessivemodiicazioni,nonchédicuiagliarticoli423-bis,624,quandoricorronodue
opiùcircostanzetraquelleindicatedall’articolo625,624-bisdelcodice
penale,eperidelittiincuiricorrel’aggravantedicuiall’articolo61,
primocomma,numero11-bis),delmedesimocodice,fattaeccezioneper
colorochesitrovanoagliarrestidomiciliaridispostiaisensidell’articolo89deltestounicodicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica
9ottobre1990,n.309,esuccessivemodiicazioni;b)neiconfrontidi
coloroche,perilfattooggettodellacondannadaeseguire,sitrovano
instatodicustodiacautelareincarcerenelmomentoincuilasentenzadivienedeinitiva;c)neiconfrontideicondannatiaiqualisiastata
applicatalarecidivaprevistadall’articolo99,quartocomma,delcodice penale». Pertanto, il pubblico ministero non potrà disporre la
sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. qualora
debba essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a diciotto mesi nei confronti di un condannato
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4,
c.p., mentre, in tale ipotesi, dovrà attivare il meccanismo sospensivo strumentale all’applicazione della detenzione presso il domicilio di cui alla l. n. 199 del 2010.
15
In realtà, la medesima disfasia si coglie anche rispetto al
caso del condannato, nei cui confronti debba essere eseguita una
sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a diciotto
mesi, che si sia avvalso “inutilmente” della sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 dell’art. 656 c.p.p., essendo stata
rigettata la relativa istanza di accesso alle misure alternative alla
detenzione.
due volte l’ordine di esecuzione16 ovvero, di contro,
si potrebbero cumulare le due sospensioni previste
dall’art. 1, comma 3, l. 26 n. 199 del 2010 e dall’art.
656, comma 5, c.p.p.17.
Segnatamente, secondo l’orientamento maggioritario, l’impossibilità della doppia sospensione deriverebbe, non solo dal disposto dell’art. 656,
comma 7, c.p.p., per cui «la sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta
piùd’unavolta», ma anche dalla circostanza che la
procedura contemplata dalla l. 26 n. 199 del 2010
sarebbe “geneticamente” alternativa a quella prevista dall’art. 656 c.p.p., per essere esclusivamente
rivolta a coloro che non possano fruire della più
benevola ed ampia possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione,per l’appunto, in
ossequio alla sequela procedurale di cui all’art.
656 c.p.p.18.
In altri termini, la l. n. 199 del 2010 - che è stata
emanata al ine di ovviare, con una misura temporanea ed emergenziale, al problema del sovrafollamento carcerario19-avrebbe esteso solo a tale scopo il
beneicio della detenzione domiciliare a categorie di
condannati che, per il disposto dell’art. 656, comma
9, c.p.p., non avrebbero mai potuto goderne ed, in
particolare, a coloro ai quali è stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, c.p.
Pertanto, il pubblico ministero sarebbe obbligato - anche nel caso in cui l’istanza di una misura
alternativa alla detenzione in carcere non sia tempestivamente presentata (e non solo, quindi, qualora l’istanza in discorso sia rigettata o dichiarata
inammissibile)-a revocare immediatamente il decreto di sospensione ed a dar corso all’esecuzione della
pena in carcere a mente dell’ultima alinea dell’art.
656, comma 5, c.p.p.: infatti, l’art. 1, l. n. 199 del 2010
prevedrebbe la sospensione delle pene detentive
16
Cass., sez. I, 27 novembre 2012, n. 3416, www.penalecontemporaneo.it; Id., sez. I, 3 ottobre 2012, n. 2662, ibidem. In tema,
Della Bella, LaCassazioneintervieneinmateriadidoppiasospensione
dell’ordinediesecuzionedellapenadetentivanonsuperioreadiciotto
mesi, www.penalecontemporaneo.it
17
Cass., sez. I, 11 gennaio 2012, n. 55, www.penalecontemporaneo.it
18
Cass., sez. I, 27 novembre 2012, cit.; Cass., sez. I, 3 ottobre
2012, cit..
19
Fiorentin, Approvato l’ennesimo provvedimento, cit., 52, il
quale sottolinea che «L’esecuzionedomiciliareèl’ultimotassellodel
pianostraordinarioperfronteggiarel’emergenzadellecarceri.Dopoun
tormentatocamminoparlamentare,conlalegge26novembre2010n.
199,èstatoapprovatoinviadeinitivailDdl3291(subitoicasticamente ribattezzato “svuotacarceri”), fortemente voluto dal guardasigilli
quale fondamentale “pilastro” della politica giudiziaria del Governo
perfronteggiarel’attualeemergenzapenitenziaria,dovutaalsovrafollamentodellestrutturecarcerarieeallaloroinadeguatezza,spessoper
fatiscenza,agarantirestandardminimidiumanitàedignitànell’esecuzionedellapenadetentiva».
Processo penale e Giustizia n. 5/2013
RANALDI / L’ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
non superiori a diciotto mesi solo se il condannato
non possa beneiciare di una delle misure alternative alla detenzione in carcere concedibili attraverso
la procedura prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p.,
in quanto il comma 3 della speciica disposizione
della c.d. legge “svuota carceri” stabilisce espressamente che la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione debba essere emessa dal pubblico
ministero nei casi previsti dalla stessa legge «salvo
chedebbaemettereildecretodisospensionedicuialcomma5dell’art.656c.p.p.»20.
Stando così le cose, allora, non sarebbe revocabile
in dubbio che se il condannato fosse nelle condizioni
per essere ammesso alle misure alternative alla detenzione in carcere, avrebbe diritto solo alla sospensione prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p. e sarebbe, altresì, chiaro che se il condannato non avesse
chiesto alcuna misura alternativa alla detenzione in
carcere, non potrebbe usufruire di una seconda sospensione, in attesa della delibazione del magistrato
di sorveglianza circa la sussistenza delle condizioni
per l’esecuzione della pena presso il domicilio.
Invece, secondo l’orientamento interpretativo
sin qui recessivo, la possibilità di cumulare le due
sospensioni - contemplate dall’art. 1, comma 3, l. n.
199 del 2010 e dall’art. 656, comma 5, c.p.p. - discenderebbe proprio dalla lettera e dalla ratio delle succitate previsioni normative, anche in considerazione
della circostanza che il divieto di doppia sospensione di cui al comma 7 dell’art. 656 c.p.p. si riferirebbe
in esclusiva all’ ipotesi di sospensione inalizzata a
consentire la proposizione di una istanza di misure
alternative alla detenzione da parte del condannato
e non all’ipotesi di sospensione prevista dalla richiamata l. n. 199 del 201021.
In particolare, la l. n. 199 del 2010 avrebbe introdotto una modalità di esecuzione della pena che
tenderebbe, al contempo, ad attuare il principio del
inalismo rieducativo sancito dall’art. 27 Cost. ed a
rendere possibile l’esecuzione delle pene detentive
brevi in luoghi esterni al carcere, considerate le condizioni di emergenza in cui versano le strutture penitenziarie italiane22.
20
Cass., sez. I, 27 novembre 2012, cit.; Cass., sez. I, 3 ottobre
2012, cit..
21
Cass., sez. I, 11 gennaio 2012, cit..
22
Sulla classiicazione del nuovo istituto, anche per gli interessanti spunti, Fiorentin, Incertezzesullanaturadelnuovoistituto,
Guidadir., 2011, 1, 58, secondo il quale «ilgiudicenonpotràometterediveriicare(anche)ilproilorieducativo,valutandol’idoneitàrieducativa/risocializzanteinconcreto,conriferimento,cioè,alsingolocaso,
laddoveilLegislatoresièlimitatoaporreunaprevisionedicarattere
generale.Occorreconsiderarecheilcaratterequasivincolatodell’applicazionedellamisuracomeconiguratadalLegislatoreimpone–alla
lucedelladoverosaapplicazionedellaleggesecondoilcanoneermeneu-
109
Per conseguenza, dal necessario coordinamento tra l’art. 1, comma 3, l. n. 199 del 2010 e
l’art. 656, comma 5, c.p.p. e dalla “fondamentale constatazione”che il succitato provvedimento
normativo, in tema di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto
mesi,non contempla alcuna richiesta del condannato volta alla esecuzione della pena nel domicilio23 e che le misure concedibili ai sensi dell’art. 656,
comma 5, c.p.p., su istanza del condannato, comprendono anche la più favorevole misura dell’aidamento in prova ai servizi sociali, discenderebbe,
per l’appunto, in coerenza con i toni e la “ragion
propria” delle rispettive previsioni, che, quando
ricorrono i presupposti di cui all’art. 656, comma
5, c.p.p., il pubblico ministero «sospendel’esecuzione» per consentire al condannato di presentare la
sua istanza di misure alternative o di sospensione
speciale e che, quando il condannato rimane inerte
e non chiede alcuna misura o la sua richiesta è respinta e ricorrono i presupposti di cui alla l. n. 199
del 2010 (assenza delle condizioni ostative e del
concreto pericolo di fuga o di commissione di altri
delitti, e sussistenza della idoneità e della efettività del domicilio anche in funzione delle esigenze
di tutela delle persone ofese dal reato, a norma del
comma 2 dell’art. 1), il pubblico ministero dovrebbe sospendere ugualmente l’esecuzione e,svolte le
veriiche richieste, trasmettere gli atti al magistrato
di sorveglianza per l’adozione dei provvedimenti
di sua competenza in ordine alla eventuale esecuzione domiciliare della pena detentiva24.
In proposito, comunque, va sottolineato che l’impostazione interpretativa minoritaria trova eco, seppur
ticochetengacontoanchedell’intentio legis - unoneredimotivazione
raforzatoqualorailmagistratodisorveglianzaritenganonapplicabile
l’esecuzione domiciliare,poichédovrannoessereesplicitateleragioni
che rendono inattuabile nella fattispecie quella “presunzione di concedibilità”che,assolteleesigenzedidifesasocialeinerentialpericolo
difugaodireiterazionedeireati,ilLegislatorehacristallizzatonella
previsionenormativa».
23
Infatti, spetta al pubblico ministero investire «senzaritardo»
il magistrato di sorveglianza ainché disponga che la pena sia
eseguita presso il domicilio, una volta che sia sospesa l’esecuzione ed accertata l’idoneità del domicilio.
24
Cass., sez. I, 11 gennaio 2012, cit.. Sul punto, con speciico
riferimento alle modalità di accesso all’esecuzione domiciliare
se la pena detentiva da espiare non supera i diciotto mesi, Trib.
Sorv. Torino, 27 aprile 2011, Arch.n.proc.pen., 2011, 4, 452, alla
cui stregua «seneiconfrontidell’interessatoèstatoemessoildecreto
di sospensione exart.656comma5c.p.p.,l’istanzadidetenzioneal
domicilio ex art. 1 l. n. 199 del 2010 deve essere presentata (da sola
ocongiuntamenteaquellaaventeadoggettoaltramisuraalternativa
alladetenzione)nelleformeeneiterminiexart.656commi5e6c.p.p.;
intalcaso,pertanto,sull’istanzapredettadecideiltribunaledisorveglianzacompetenteexart.656comma6primapartec.p.p.(enonil
magistratodisorveglianzacompetenteexart.1comma3l.n.199del
2010e677comma2c.p.p.)».
110
n. 5/2013
Processo penale e Giustizia
ANALISI E PROSPETTIVE
con rilevanti speciicazioni25, nei “criteri applicativi dellaleggen.199/2010” dettati, a margine di una vicenda
esecutiva balzata agli onori della cronaca26, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano27.
In particolare, il titolare del succitato uicio del pubblico ministero, al ine di stabilire la prassi applicativa
da adottare nell’ ipotesi in cui il condannato non abbia
presentato alcuna istanza di misure alternative alla detenzione o di sospensione speciale nel termine di trenta giorni dalla notiicazione del decreto di sospensione
dell’ordine di esecuzione di cui al disposto del comma
5 dell’art. 656 c.p.p., ha ritenuto «opportunoenecessario,
alinediassicurare(…)uniformitàdiprassiapplicativedella
disciplinadicuiallalegge199/2010esuccessivemodiiche»,
stabilire che una volta che sia «decorsoinfruttuosamente il termine dei 30 gg.» si dovrà procedere, dapprima
«ad una delibazione degli atti di esecuzione in ordine alla
sussistenzadeipresuppostidicuiall’art.1legge199/2010
e,solonellaipotesiincuitalericognizioneabbiadatoesito
positivo,sidisporrannoleopportuneveriichesullaefettivitàedidoneitàdeldomicilio» e, poi, solo «qualoraall’esito
ditalericognizionesugliattiedell’accertamentoinordineal
domiciliosiritengadiconcluderechesussistonotuttiipresuppostienonricorrealcunadellesituazioniostativedicui
all’art.1,comma2l.199/2010», dovrà disporsi«lasospensionedell’ordinediesecuzioneperlacarcerazioneconlacontestualetrasmissionedegliattialmagistratodisorveglianza
competenteperladecisione»28.
25
Il riferimento è alla circostanza che la direttiva del procura della Repubblica presso il tribunale di Milano riguarda, speciicamente, il caso in cui non abbia presentato istanza il condannato, nei cui confronti, ricorrendone le condizioni, sia stato
emesso ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di
sospensione del medesimo ex art. 656, comma 5, c.p.p., mentre
non regolamenta l’ipotesi in cui il condannato abbia chiesto di
accedere ad una misura alternativa alla detenzione ovvero alla
sospensione speciale e la richiesta relativa sia stata dichiarata
inammissibile o sia stata rigettata. Di contro, secondo Cass.,
sez. I, 11 gennaio 2012, cit., la doppia sospensione andrebbe
disposta, ricorrendo i presupposti operativi della l. n. 199 del
2010, anche nel caso in cui il tribunale di sorveglianza abbia
rigettato ovvero dichiarato inammissibile l’istanza di accesso
ad una misura alternativa alla detenzione che il condannato
abbai presentato rispettando il termine di trenta giorni previsto
dall’art. 656, comma 5, c.p.p..
26
Si ha riguardo alla vicenda esecutiva che ha riguardato il
giornalista Alessandro Sallusti. In proposito, Della Bella, Ilcaso
Sallusti:ladiscussaapplicazionedellalegge‘svuota-carceri’alcondannatocheabbiagiàbeneiciatodellasospensionedell’ordinediesecuzione della pena detentiva, www.penalecontemporaneo.it
27
Il provvedimento de quo può leggersi in www.penalecontemporaneo.it. Al riguardo, va rilevato che il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Milano rileva nel corpo del testo, tra l’altro, che “la soluzione interpretativa” proposta “è stata
condivisaall’unanimità,all’esitodiunconfrontochesièsvoltoindue
successiveriunioni(27.5.2011e30.6.2011),cuihannopartecipatole
ProcureGeneralidiBrescia,Trento,Trieste,Ancona,Torino,Genova,
Bologna,Venezia,Firenze”.
28
In particolare, la speciica direttiva perviene alla soprariportata conclusione operativa dopo aver segnalato che «viè
Lineamenti di una soluzione condivisa
Il segnalato contrasto interpretativo va composto
assecondando la logica delle ipotesi e delle soluzioni ed avvalendosi dei canoni ermeneutici ordinari
posti dagli artt. 12, 14 e 15 delle disposizioni sulla
legge in generale.
Sotto il primo proilo, il disposto combinato degli artt. 1, comma 3, l. n. 199 del 2010 e 656,
comma 5, c.p.p. consente di “catalogare”, qualora
l’exequatur concerna un condannato libero, le seguenti ipotesi: a) il pubblico ministero, che deve
eseguire una sentenza di condanna a pena detentiva, ricorrendo le condizioni previste dal disposto
del comma 5 dell’art. 656 c.p.p. e quelle contemplate dall’art. 1, l. n. 199 del 2010, emette, insieme
all’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione
della pena; il condannato rimane inerte, non presentando, nel termine di trenta giorni, istanza di
accesso ad alcuna delle misure alternative alla detenzione o di sospensione speciale; b) il pubblico
ministero, che deve eseguire una sentenza di condanna a pena detentiva, rispetto alla quale ricorrono le condizioni contemplate dall’art. 1, l. n. 199
del 2010 e non anche quelle previste dal disposto
unanettadiferenziazionetralanaturaedipresupposti” della misura alternativa della detenzione domiciliare (secondo le diverse tipologie dell’art. 47-ter, ord. penit.) e la “esecuzionedella
pena presso il domicilio» di cui alla l. n. 199 del 2010, «proprio
sulpuntofondamentaledellaapplicabilitàdellamisuradiesecuzione
extracarceraria,ancheaprescinderedaquellaistanzadeldetenuto
cheèsegnodellaadesionealpercorsodirieducazione», ove si consideri che l’esecuzione della pena presso il domicilio ex l. n. 199
del 2010 «sifondasupresuppostieinalitàdeltuttodiversidaquellodelpercorsodirieducazionedelcondannato,tantoche,all’art.1,
co.3,disponecheilP.M.,diiniziativaeaprescindere» dall’istanza
del condannato, «sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza
ainché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio»;
inoltre, si legge nel provvedimento in discorso che è «del tutto
coerenteconiprincipidiunordinamentoliberaldemocratico» non
imporre al condannato «unpercorsodirieducazionecuiegli,quali
nesianolemotivazioni,abbiaritenutodinonaccedere,tantoquanto
adottare misure contingenti e provvisorie volte ad intervenire sul
sovrafollamentodelcircuitocarcerario,nellainalitàultimadigarantireilrispettodelladignitàdellepersonechedebbonorimanere
soggetteallaapplicazionedellapenadetentivaincarcere», tanto che
«unaulterioresospensionedell’ordinediesecuzioneexart.1co.3l.
199/2010,inrelazioneadunaipotesiresidualecheillegislatorenon
haespressamentedisciplinato,nonsolononincontralapreclusione
di cui all’art. 656 c. 7 c.p.p. (norma che concerne esclusivamente
lemisurealternativedicuiall’ordinamentopenitenziario),maanzi
si prospetta come il risultato di una corretta interpretazione sistematica della normativa in questione», che si caratterizza «anche
come interpretazione costituzionalmente orientata nello spirito di
contribuireadassicurare,attraversounacorrettaapplicazionedellac.d.leggesvuotacarceri,lainalità,perseguitadallegislatore,di
contenereinquantopossibile,quelsovrafollamentodellecarceri,che
rendediicilechelaesecuzionedellapenadetentivapossaassicurare
ilrispettodelladignitàumana,nelquadrodelsupremoprincipiodi
cuiall’art.27co.3Cost.».
Processo penale e Giustizia n. 5/2013
RANALDI / L’ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
del comma 5 dell’art. 656 c.p.p.29, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza afinché disponga che la pena venga eseguita presso
il domicilio; c) il pubblico ministero, che deve eseguire una sentenza di condanna a pena detentiva,
ricorrendo le condizioni previste dal disposto del
comma 5 dell’art. 656 c.p.p. e quelle contemplate
dall’art. 1, l. n. 199 del 2010, emette, insieme all’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione della
pena; il condannato non rimane inerte, ma presenta, nel termine di trenta giorni, istanza di accesso
ad alcuna delle misure alternative alla detenzione o di sospensione speciale, che viene rigettata
ovvero dichiarata inammissibile dal tribunale di
sorveglianza.
Sotto il secondo proilo, invece, bisogna tenere
in adeguato conto che «nell’applicarelaleggenonsi
puòadessaattribuirealtrosensochequellofattopalese
dal signiicato proprio delle parole secondo la connessionediesse,edallaintenzionedellegislatore» (art. 12,
comma 1, disp. prel. c.c.); inoltre, occorre considerare che le leggi «chefannoeccezionearegolegenerali
oadaltrelegginonsiapplicanooltreicasieitempiin
esse considerati» (art. 14, comma 1, disp. prel. c.c.)
ed, ancora, che «lelegginonsonoabrogatechedaleggiposterioriperdichiarazioneespressadellegislatore,
operincompatibilitàtralenuovedisposizionieleprecedentioperchélanuovaleggeregolal’interamateria
giàregolatadallaleggeanteriore» (art. 15 disp. prel.
c.c.)30.
Stando così le cose, è l’applicazione dei succitati
canoni ermeneutici alle ipotesi formulate in precedenza che consente di individuare un ragionevole
punto di sintesi rispetto alla succitata questione controversa.
Anzitutto, la l. n. 199 del 2010 - che sopravviene all’ideazione ed alla conseguente introduzione
nella legge del processo del “meccanismo sospensivo” previsto dal disposto del comma 5 dell’art. 656
c.p.p.- contempla una ipotesi di sospensione dell’esecuzione - ulteriore rispetto a quella, per così dire,
“basica” contemplata dall’art. 656 c.p.p. - che ha valenza dichiaratamente provvisoria, carattere temporaneo e la cui matrice, seppur mediata, sta nella dichiarazione dello stato di emergenza, conseguente
all’eccessivo afollamento degli istituti penitenziari
presenti sul territorio nazionale, intervenuta con il
29
È il caso del condannato nei cui confronti sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, c.p..
30
Sull’interpretazione delle norme giuridiche, Paresce, Interpretazione (Filosoia del diritto e teoria generale), Enc. dir., XXII,
Milano, 1972, 223 ss.
111
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 gennaio 2010.
Ciò nonostante, il legislatore - pur se la c.d. legge “svuota carceri” è nata in un clima d’eccezione
- ha concepito la sospensione dell’ordine di carcerazione, qualora sia “strumentale”all’esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, come un meccanismo ad
operatività subordinata rispetto alla sospensione
dell’esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p.31, posto che - come già segnalato in precedenza - la sospensione va disposta e gli atti devono trasmettersi senza ritardo al magistrato di sorveglianza
ainché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio, «salvochedebbaemettereildecretodi
sospensionedicuialcomma5delcitatoarticolo656del
codicediprocedurapenaleesalvochericorranoicasi
previstinelcomma9,letteraa)» (art. 1, comma 3, l.
n. 199 del 2010).
Pertanto, una volta che il condannato abbia fruito
- così come previsto dai toni e dai contenuti dell’art.
1, comma 3, l. n. 199 del 2010 - della sospensione
dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. - nulla
osta a che possa “beneiciare” anche della sospensione dell’esecuzione di cui al disposto del comma
3, dell’art. 1, l. n. 199 del 2010.
Che ciò debba essere, d’altronde, risalta dalla
circostanza che non esiste alcuna disposizione che
faccia divieto al pubblico ministero di disporre
una sospensione ulteriore dell’esecuzione:infatti,
il divieto di doppia sospensione di cui all’art. 656,
comma 7, c.p.p. riguarda, all’evidenza, il caso del
condannato che, dopo aver attivato il procedimento
di sorveglianza a seguito della sospensione dell’esecuzione disposta a mente del comma 5 dell’art. 656
c.p.p., intenda rinnovare la richiesta di ammissione
ad una misura alternativa alla detenzione e non anche, quindi, l’ipotesi del condannato che sia rimasto
inerte.
A quanto detto, poi, s’aggiunga che se il comma
4 dell’art. 1, l. n. 199 del 2010 prevede che il condannato già detenuto, il quale debba espiare una
pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena,
ha titolo a fruire della detenzione domiciliare, cioè
viene sottratto al carcere per proseguire l’esecuzio31
È lecito ritenere che la formula normativa incidentale
«salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma
5 dell’art. 656 c.p.p.» che igura nell’art. 1, 3 comma, della l. n.
199 del 2010 rappresenti una clausola di prevalenza di misure
alternative alla detenzione eventualmente più favorevoli al condannato, l’accesso alle quali non può essere precluso dall’introduzione di una nuova ed ulteriore misura di decongestione delle
carceri introdotta per pene detentive brevi.
112
n. 5/2013
Processo penale e Giustizia
ANALISI E PROSPETTIVE
ne nella forma domiciliare, allora sarebbe contrario ai canoni della logica pensare che il legislatore
abbia potuto “congegnare” un meccanismo per cui
il condannato libero, per espiare una pena entro
quei limiti, debba prima entrare in carcere e poi,
da detenuto, chiedere la detenzione domiciliare. Il
che, stante la marcata irragionevolezza, fornirebbe
il destro per dubitare, fondatamente, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, l. n. 199
del 2010 - perlomeno in relazione al disposto degli
artt. 3 e 24 Cost.32.
Al tirare delle somme: la soluzione alle pretese
antinomie rinvenibili dall’incerto coordinamento
tra disciplina sospensiva ordinaria (art. 656 c.p.p.)
e regolamentazione transitoria e d’eccezione (art.
1, l. n. 199 del 2010) sta nel riconoscere l’operatività della doppia sospensione, anzitutto, nel caso
in cui il condannato sia rimasto inerte, ma anche
qualora sia stata dichiarata inammissibile ovvero
sia stata rigettata l’istanza di ammissione ad una
misura alternativa alla detenzione ovvero di sospensione speciale; infatti, l’apparente perentorietà dell’art. 656, comma 8, c.p.p., alla cui stregua
«qualoral’istanzanonsiatempestivamentepresentata,
oiltribunaledisorveglianzaladichiariinammissibile
olarespinga,ilpubblicoministerorevocaimmediata32
In proposito, si veda supra, nota 28.
mente il decreto di sospensione dell’esecuzione», stride, sia con la subordinazione operativa proilata
ex lege tra sospensione dell’esecuzione ai sensi
dell’art. 656, comma 5, c.p.p. e dell’art. 1, comma
3, l. n. 199 del 2010, ma anche con la prevalenza
che va ineludibilmente accordata alla lex specialis
(e, quindi, alla l. n. 199 del 2010) rispetto alle cadenze ordinarie dell’art. 656 c.p.p.33.
Va detto che appaiono molto ristretti, con speciico riferimento al caso in cui sia stata rigettata l’istanza del condannato
che abbia chiesto di essere ammesso ad una misura alternativa
alla detenzione, i “margini” di accesso all’esecuzione domiciliare ai sensi e per gli efetti della l. 26 novembre 2010, n. 199.
Infatti, se non è a discutersi, anche alla stregua dei toni e dei
contenuti dell’art. 1, comma 2, lett. d), l. 26 novembre 2010, n.
199, che l’applicazione della speciica ipotesi di esecuzione domiciliare non sia automatica ma debba comunque presupporre
una delibazione positiva in punto di meritevolezza del beneicio, anche in considerazione della circostanza che ciò darebbe
luogo a problemi di legittimità costituzionale analoghi a quelli
risolti con riferimento al c.d. “indultino” dal Giudice delle leggi. In proposito, Corte cost., sent. 21 giugno 2006, n. 255, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l. 1°
agosto 2003, n. 207, «Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni», nella parte in cui non prevedeva che il giudice di sorveglianza potesse
negare la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena
detentiva al condannato,per il caso in cui avesse ritenuto il beneicio non adeguato alle inalità previste dall’art. 27, comma 3,
Cost.
33