condizioni per la presentazione di offerte di affitto preordinate all
Transcript
condizioni per la presentazione di offerte di affitto preordinate all
REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE IRREVOCABILI INERENTI L’ACQUISTO DELLA POTENZA ASSEGNATA A STEFANA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO PER IL FINANZIAMENTO DI QUOTE INTERCONNECTOR E DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE Premesso che: A) con ricorso depositato in data 31 dicembre 2014, Stefana S.p.A. ha chiesto al Tribunale di Brescia di essere ammessa alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi dell’art. 160 L.F. offrendo ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione pro soluto dei suoi beni; B) con decreto in data 21 dicembre 2015, depositato in Cancelleria in data 22 dicembre 2015, il Tribunale di Brescia ha omologato il concordato preventivo proposto, nominando Giudice Delegato il Presidente Dott. Stefano Rosa, Liquidatore Giudiziale il Dott. Pierfranco Aiardi e confermando quale Commissario Giudiziale il Dott. Valerio Galeri (di seguito, cumulativamente, gli “Organi della Procedura”); C) Stefana S.p.A. in Concordato Preventivo (di seguito, anche la “Procedura” o la “Società”) è nota società operante nella produzione e distribuzione di prodotti siderurgici e metallurgici (blumi, travi, profilati, tondo, vergella, reti e tralicci) ed esercita la sua attività attraverso differenti rami d’azienda; D) Stefana S.p.A. in Concordato Preventivo, in qualità di soggetto selezionato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per sostenere il finanziamento di infrastrutture di interconnessione con l’estero nella forma di “interconnector”, nonché di soggetto selezionato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge n. 3 del 25 gennaio 2010 (convertito con modificazioni in Legge n. 41 del 22 marzo 2010) per il finanziamento delle quote di “interconnector” rimaste precedentemente non finanziate, è assegnataria, tra l’altro, di una capacità complessiva pari a 36 MW elettrici (la “Potenza Assegnata”), attualmente così distribuita: a) 14,411 MW sulla frontiera Francia; b) 19,589 MW sulla frontiera Slovenia; c) 2 MW sulla frontiera Montenegro; 1 E) con bando del 22 febbraio 2016, Stefana S.p.A. in Concordato Preventivo ha avviato la procedura di cessione dei rami d’azienda operanti nella produzione e distribuzione di prodotti siderurgici e metallurgici (di seguito, i “Rami d’Azienda”), il cui esercizio costituiva, per la Società, il presupposto per la titolarità della Potenza Assegnata alla medesima e per l’esecuzione dei Contratti di cui all’articolo 3 del Regolamento; F) la cessione dei Rami d’Azienda dovrebbe perfezionarsi tra il mese di maggio e l’inizio del mese di giugno ed è dunque necessario che per tale data la Procedura abbia provveduto anche alla cessione della Potenza Assegnata e dei Contratti; G) la cessione della potenza assegnata per il finanziamento di “interconnector” e del servizio di importazione virtuale è disciplinata dal “Regolamento recante modalità per la cessione totale o parziale della potenza assegnata per il finanziamento di interconnector e del servizio di importazione virtuale” pubblicato da Terna S.p.A. sul proprio sito internet e da ultimo datato 17 luglio 2015 (di seguito, il “Regolamento Terna”, che è messo a disposizione degli offerenti presso la Data Room di cui al successivo art. 4); H) il Regolamento Terna prevede, fra l’altro, all’art. 2, che la cessione debba essere notificata alla stessa Terna “entro l’ultimo giorno del mese perché possa avere effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di notifica”; I) al fine di non incorrere in alcun pregiudizio a causa della cessione dei Rami d’Azienda, la Procedura deve pertanto ultimare la cessione dei Contratti in tempo utile per poter inviare tempestivamente la predetta comunicazione di cui al Regolamento Terna; J) in data 8 marzo 2016 la Procedura ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte di un operatore dotato dei necessari requisiti, a mezzo della quale detto operatore ha proposto l’acquisto della Potenza Assegnata alla Società e il subentro nella titolarità dei Contratti, a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari a Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila); K) la Potenza Assegnata e tutte le posizioni giuridiche ad essa connesse non erano oggetto della domanda concordataria e per tale ragione non è stata ancora predisposta una perizia di stima del loro valore, peraltro il Liquidatore Giudiziale ha richiesto ad un esperto di verificare la congruità del prezzo proposto nell’impegno irrevocabile ad offrire di cui alla lettera precedente, entro il termine di presentazione delle offerte oggetto del presente Regolamento; 2 L) è ora interesse della Procedura ricevere offerte irrevocabili d’acquisto, per un corrispettivo non inferiore a quello previsto dall’impegno irrevocabile ad offrire di cui alla lettera J, (di seguito, “Offerte”) da parte di società di capitali, italiane o estere, dotate dei requisiti prescritti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e da Terna S.p.A. (di seguito, “Offerenti”), al fine di procedere alla stipula del contratto di cessione della Potenza Assegnata e dei Contratti entro il termine ultimo del 31 marzo 2016; M) con il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) si intendono determinare le condizioni alle quali dovranno attenersi gli Offerenti per la formulazione delle Offerte, fatto sempre salvo il potere autorizzativo dei competenti Organi della Procedura. Tutto ciò premesso, si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli Offerenti per la formulazione delle Offerte 1. Identificazione e requisiti essenziali dell'Offerente. 1.1 Le Offerte potranno essere formulate esclusivamente da società di capitali, italiane ed estere, in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento Terna, che si intende qui integralmente richiamato, secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento. 1.2 In particolare, gli Offerenti devono essere clienti finali che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata in ciascun punto di prelievo mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento, escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua, e che si impegnino, per ciascun punto di prelievo, a riduzioni del proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. 1.3 Le Offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 1.4 Gli Offerenti potranno presentare Offerte esclusivamente per tutta la Potenza Assegnata. Non saranno prese in considerazione offerte parziali. 2. 2.1 Modalità e luogo di presentazione delle Offerte Le Offerte dovranno essere indirizzate a Stefana S.p.A. in Concordato Preventivo, con sede in Nave, Via Bologna 19, e dovranno essere 3 consegnate in busta chiusa, priva di segni di identificazione, recante la dicitura “Offerta Interconnector”, presso lo studio del Notaio Mario Mistretta in Brescia, Via Malta n. 7/c (Tel. 030-220320 – Fax 030 220786), entro e non oltre le ore 12.00 del 24 marzo 2016. 2.2 3. Il recapito dell’Offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione nei termini anzidetti. In tal caso faranno fede unicamente le registrazioni eseguite dal Notaio ai sensi del Regolamento. Oggetto dell’Offerta 3.1 In qualità di soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge n. 3 del 25 gennaio 2010 (convertito con modificazioni in Legge n. 41 del 22 marzo 2010), la Società ha originariamente sottoscritto con Terna S.p.A. i seguenti contratti: a) “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione dell’interconnector delle opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 3 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009”, in relazione alla capacità assegnata pari a MW 28 sulla frontiera Francia; b) “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione dell’interconnector delle opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 2, del decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 41 del 22 marzo 2010”, in relazione alla capacità assegnata pari a MW 2 sulla frontiera Nord Africa; c) “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09”, per l’approvvigionamento virtuale di energia in relazione all’intera capacità assegnata sulla frontiera francese (mercato estero prescelto: Germania); d) “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09”, per l’approvvigionamento virtuale di energia in relazione all’intera capacità assegnata sulla frontiera nordafricana (mercato estero prescelto: Germania); e) “Contratto per la fornitura di energia elettrica” dall’estero, in esecuzione del regime di approvvigionamento virtuale di cui alla delibera ARG/Eel 179/09, sottoscritto con Enel Energia S.p.A. per l’intera potenza assegnata. 4 3.2 A valle della sottoscrizione dei predetti contratti, la Società ha acquisito ulteriore capacità e scambiato parte di quella originariamente ottenuta, nel rispetto del Regolamento Terna allora vigente e in particolare: a) previa comunicazione del 7 marzo 2011, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Terna allora vigente, la Società ha ricevuto da ASO Siderurgica S.p.A. una quota di potenza assegnata pari a 6 MW sulla frontiera Slovenia a decorrere dal 1° maggio 2011; b) previa comunicazione del 5 maggio 2015, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Terna allora vigente, la Società ha ricevuto da ASO Siderurgica S.p.A. una quota di potenza assegnata pari a 1,401 MW sulla frontiera Slovenia a decorrere dal 1° luglio 2015; c) previa comunicazione del 4 maggio 2015, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Terna allora vigente, la Società ha ricevuto da Acciaierie di Calvisano S.p.A. una quota di potenza assegnata pari a 6,446 MW sulla frontiera Slovenia a decorrere dal 1° luglio 2015; d) previa comunicazione del 6 maggio 2015, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Terna allora vigente, la Società ha ricevuto da O.R.I. Martin S.p.A. una quota di potenza assegnata pari a 5,742 MW sulla frontiera Slovenia a decorrere dal 1° luglio 2015; e) previa comunicazione del 5 maggio 2015, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Terna allora vigente, la Società ha ceduto ad ASO Siderurgica S.p.A. una quota di potenza assegnata pari a 1,401 MW sulla frontiera Francia a decorrere dal 1° luglio 2015; f) previa comunicazione del 4 maggio 2015, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Terna allora vigente, la Società ha ceduto ad Acciaierie di Calvisano S.p.A. una quota di potenza assegnata pari a 6,446 MW sulla frontiera Francia a decorrere dal 1° luglio 2015; g) previa comunicazione del 6 maggio 2015, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Terna allora vigente, la Società ha ceduto ad O.R.I. Martin S.p.A. una quota di potenza assegnata pari a 5,742 MW sulla frontiera Francia a decorrere dal 1° luglio 2015. 3.3 In relazione alla Potenza Assegnata nella titolarità della Società, si rendono inoltre necessarie le seguenti precisazioni: a) come anticipato dalla comunicazione di Terna S.p.A. del 28 aprile 2014 (prot. TE/P20140002125), il progetto di interconnessione relativo alla frontiera Nord Africa è stato sostituito da quello inerente alla frontiera Montenegro; b) a valle dell’acquisizione di complessivi 19,589 MW sulla frontiera Slovenia, la Società è subentrata pro quota nelle obbligazioni discendenti sia dal “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione dell’interconnector delle opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 3 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009”, 5 c) d) e) f) sia dal “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09”, sottoscritti con Terna S.p.A. dagli originari assegnatari della capacità sulla frontiera Slovenia; analogamente, con la cessione di 13,589 MW sulla frontiera francese, la Società si è spogliata pro quota delle obbligazioni discendenti sia dal “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione dell’interconnector delle opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 3 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009”, sia dal “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09”, sottoscritto con Terna S.p.A. per la capacità assegnata sulla frontiera Francia; la Società ha sottoscritto il “Contratto di mandato per la presentazione della domanda di esenzione per l’interconnector sulla frontiera francese ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 99/2009”, conferendo a Piemonte-Savoia s.r.l., società appositamente costituita da Terna S.p.A., il mandato per la presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico della domanda di esenzione dal diritto di accesso da parte dei terzi alla capacità di trasporto che le nuove interconnessioni renderanno disponibili, per un periodo di dieci anni e per la quantità di MW detenuti sulla frontiera Francia al momento della presentazione della domanda di esenzione; tutti i contratti aventi ad oggetto il regime di approvvigionamento virtuale, sottoscritti “ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09”, avevano efficacia fino al 31 dicembre 2015, in forza del limite legislativamente previsto ad opera dell’art. 32, comma 6, della Legge 23 luglio 2009, n. 99; ai sensi dell’art. 1, comma 832 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite temporale di cui alla precedente lett. e) è stato esteso al 31 dicembre 2021 e, in data 8 marzo 2016, Stefana S.p.A. ha sottoscritto con Terna S.p.A. il nuovo “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09 come successivamente modificata”, per l’approvvigionamento virtuale di energia in relazione alla capacità attualmente detenuta sulle frontiere francese, slovena e montenegrina (mercato estero prescelto: Germania). 3.4 Alla luce delle predette precisazioni, a Stefana fanno attualmente capo le obbligazioni discendenti dai seguenti contratti: a) “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione dell’interconnector delle opere di decongestionamento interno della 6 b) c) d) e) f) g) h) rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 3 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009”, in relazione alla capacità assegnata residua sulla frontiera Francia, pari a MW 14,411; “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione dell’interconnector delle opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 2, del decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 41 del 22 marzo 2010”, in relazione alla capacità assegnata pari a MW 2 sulla frontiera Montenegro (ex Nord Africa); “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione dell’interconnector delle opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 3 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009”, in relazione alla capacità ottenuta sulla frontiera Slovenia, pari a MW 19,589; “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09 come successivamente modificata”, per l’approvvigionamento virtuale di energia in relazione alla capacità attualmente detenuta sulla frontiera Francia (mercato estero prescelto: Germania) per il periodo 2016-2021; “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09 come successivamente modificata”, per l’approvvigionamento virtuale di energia in relazione alla capacità attualmente detenuta sulla frontiera Montenegro (mercato estero prescelto: Germania) per il periodo 2016-2021; “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/Eel 179/09 come successivamente modificata”, per l’approvvigionamento virtuale di energia in relazione alla capacità attualmente detenuta sulla frontiera Slovenia (mercato estero prescelto: Germania) per il periodo 2016-2021; “Contratto di mandato per la presentazione della domanda di esenzione per l’interconnector sulla frontiera francese ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 99/2009”; Accordi “Confirmation 1” e “Confirmation 2” sottoscritti da Stefana S.p.A. in data 25 novembre 2015 per la compravendita con Enel Energia S.p.A. di energia elettrica relativa al “servizio di importazione virtuale” di cui la Società risulta assegnataria. 3.5 La Procedura, inoltre, detiene una partecipazione azionaria per n. 28.185,00 (ventottomilacentoottantacinque) azioni, pari al 3,634% del capitale sociale, in Metal Interconnector Società Consortile per Azioni,, che deve essere 7 trasferita unitamente alla Potenza Assegnata, ai sensi dell’art. 8.2 dello Statuto della Società Consortile stessa. Metal Interconnector è la più grande delle tre società consortili che fanno capo ad Interconnector Italia, che è l’interfaccia principale di Terna S.p.A.. Le aziende consorziate rappresentano 1638 MW dei 2500 MW complessivamente assegnati su tutte le frontiere. La partecipazione di ciascuna consorziata è proporzionale ai MW di potenza assegnata su tutte le frontiere e Stefana S.p.A. è attualmente titolare di 48 MW di potenza complessiva. Di questi, tuttavia,12 MW sono stati assegnati sulla frontiera Austria e, alla luce del Regolamento Terna attualmente vigente, non possono essere oggetto di cessione. Pertanto, oggetto della presente cessione non è l’intera partecipazione azionaria al Consorzio, bensì solo la quota parte corrispondente alla Potenza Assegnata di cui al presente Regolamento, pari a complessivi 36 MW. La corrispondente parte del capitale attualmente detenuto dalla Società è pari a 18.790 (diciottomilasettecentonovanta) azioni, del valore nominale di 1 euro ciascuna (la “Partecipazione”). 3.6 Pertanto, richiamate tutte le precisazioni di cui agli articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5, l’oggetto della cessione disciplinata dal presente Regolamento è costituito dalla Potenza Assegnata, da tutte le obbligazioni contrattuali attive e passive derivanti dalla selezione per il finanziamento di Interconnector (i “Contratti”), ivi espressamente inclusi i contratti analiticamente richiamati all’articolo 3.4, nonché dalla Partecipazione di cui all’art. 3.5. 3.7 La cessione della Potenza Assegnata, dei Contratti e della Partecipazione è subordinata al conseguimento dell’accettazione di Terna nei termini indicati dal Regolamento Terna. Il mancato conseguimento dell’accettazione di Terna e il mancato perfezionamento della cessione per fatto dell’acquirente comporta il risarcimento da parte del medesimo di tutti i danni patiti dalla Società, anche con riguardo alla perdita dei requisiti per il mantenimento della Potenza Assegnata e dei Contratti all’esito della cessione dei Rami d’Azienda. 3.8 La Procedura garantisce esclusivamente l’esistenza e la perdurante validità dei Contratti. Con il perfezionamento della cessione, l’acquirente subentrerà in tutte le obbligazioni contenute nei Contratti e solleverà la Procedura da ogni obbligazione anche pregressa relativa ai medesimi, ivi espressamente incluse l’eventuale restituzione dei pagamenti già ricevuti dalla Società, la sostituzione della garanzia fideiussoria prestata a Terna in data 5 febbraio 2016 di Euro 944.998,00 e il sostenimento dell’onere dovuto per la realizzazione dell’opera di interconnessione sulla frontiera francese la cui quota di competenza, allo stato, è stimata in circa 1.900.000 Euro; 8 3.9 L’ottenimento di eventuali ulteriori autorizzazioni di autorità competenti (ivi espressamente inclusi i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative antitrust) che costituiscano condizioni per l’esecuzione della cessione farà carico esclusivamente all’acquirente, che sopporterà il rischio collegato all’eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse. 4. Contenuto, modalità e condizioni dell'Offerta. 4.1 L’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'Offerente o dal procuratore autorizzato, muniti di ogni e più ampio potere al fine di sottoscrivere tutti gli atti necessari e/o opportuni al perfezionamento dell’Offerta e dell’eventuale successivo contratto di cessione, alla partecipazione alla gara, alla definizione degli elementi del contratto di cessione nonché per il compimento di tutti gli altri atti e la redazione di tutti i documenti che si dovessero rendere necessari per il perfezionamento dell’operazione. 4.2 L’Offerta dovrà essere espressamente dichiarata irrevocabile fino alla data dell’aggiudicazione finale. 4.3 L’Offerta dovrà contenere: i) l’indicazione dell’oggetto; ii) il prezzo; iii) la Cauzione di cui all’art. 5; iv) una dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello disponibile in Data Room, e corredata della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in cui l’Offerente attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Terna; v) l’impegno irrevocabile a sottoscrivere il contratto di cessione presente in Data Room; vi) l’impegno irrevocabile a fornire tutta la documentazione e ad assumere tutti gli impegni necessari al perfezionamento della cessione della Potenza Assegnata e dei Contratti nei termini previsti dal Regolamento Terna, entro termini compatibili con l’invio a Terna della notifica della cessione entro il 31 marzo 2016; vii) l’impegno irrevocabile a fare fronte a tutti gli oneri derivanti dal subentro nei Contratti, ivi espressamente incluso il pagamento delle somme che verranno richieste da Terna S.p.A. per la realizzazione degli interconnector oggetto dei Contratti stessi e, in primo luogo, dell’interconnector relativo alla Francia, con rinuncia sin d’ora a qualsiasi ragione di rivalsa nei confronti di Stefana S.p.A. anche in linea chirografaria. 4.4 Il Liquidatore Giudiziale, qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere all’Offerente chiarimenti e/o precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell'Offerta. 9 4.5 Ciascun Offerente avrà l’onere di effettuare – previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza nel testo conforme a quello all’allegato al presente Regolamento – una verifica di durata non superiore a 10 giorni, dei dati e dei documenti disponibili (“Data Room”); ciascun Offerente potrà altresì formulare al Liquidatore Giudiziale richieste di chiarimento. 4.6 Gli Offerenti sono tenuti ad esaminare con attenzione tutta la documentazione contenuta nella Data Room, e in particolare il Regolamento Terna e tutti i contratti e i documenti richiamati agli articoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 del presente Regolamento, previa sottoscrizione dell’accordo di riservatezza di cui al paragrafo 4.5 che precede, contestualmente alla quale verranno consegnati i codici di accesso. 4.7 Non saranno ritenute validamente effettuate eventuali Offerte che siano subordinate, in tutto o in parte, a condizione di qualsiasi genere. 4.6 Non è ammessa Offerta per persone, società od enti da nominarsi. 5. Cauzione All’interno dell’Offerta, gli Offerenti dovranno inserire, a titolo di cauzione e a garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con l’Offerta e del risarcimento di eventuali danni, assegni circolari non trasferibili intestati a Stefana S.p.A. in Concordato Preventivo dell’importo complessivo pari al 20% (venti) del prezzo offerto. I predetti assegni circolari verranno restituiti agli Offerenti non aggiudicatari al momento dell’aggiudicazione definitiva. 6. Procedura di offerta 6.1 Gli Offerenti sono invitati a presentare Offerte indicando un corrispettivo non inferiore a 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila) euro. 6.2 Alle ore 12,15 del giorno 24 marzo 2016, il Liquidatore Giudiziale provvederà all’apertura delle Offerte pervenute, alla presenza del Commissario Giudiziale e del Notaio che redigerà il verbale delle operazioni. Ogni documento contenuto nelle eventuali Offerte verrà siglato dal Notaio. Gli Offerenti sono onerati di presenziare all’apertura delle buste contenenti le Offerte, anche al fine di partecipare alla eventuale gara di cui ai paragrafi che seguono. 6.3 Nel caso in cui tutte le Offerte formulate sulla base del prezzo posto a base di gara risultino inferiori rispetto al valore della Potenza Assegnata e dei Contratti come risultante dalla relazione dell’esperto richiesta dal Liquidatore Giudiziale, ogni Offerente sarà invitato ad adeguare la propria 10 Offerta al valore indicato nella suddetta relazione. Nel caso di mancato adeguamento di almeno una delle Offerte presentate, gli Organi della Procedura si riservano di aggiudicare ugualmente la gara alla migliore tra le Offerte presentate. 6.4 Qualora sia pervenuta più di una valida Offerta, anche alla luce dell’adeguamento di cui al paragrafo precedente, il Liquidatore Giudiziale potrà procedere a gara con i relativi Offerenti, per il miglioramento delle condizioni proposte. 6.5 In tal caso verrà effettuata una gara che si svolgerà come segue: il Liquidatore Giudiziale indicherà quale base della gara il corrispettivo maggiore offerto, anche alla luce dell’adeguamento di cui all’articolo 6.3; ciascuno degli Offerenti potrà quindi effettuare rilanci successivi in aumento di minimi Euro 50.000,00 (cinquantamila) del corrispettivo indicato quale base di gara; si procederà a rilanci successivi ad opera degli Offerenti secondo le seguenti modalità: ciascun rilancio successivo dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 2 minuti dal rilancio effettuato da altro Offerente e l’asta proseguirà sino a quando verrà presentata da un Offerente un’Offerta incrementativa entro il predetto termine di 2 minuti dal precedente rilancio. In assenza di ulteriori rilanci entro tale termine la gara dovrà intendersi conclusa. 6.6 Al fine di garantire l’assenza reciproca di condizionamenti tra i vari Offerenti è fatto espresso divieto ai partecipanti alla presente procedura competitiva di scambiarsi informazioni, dati e/o notizie inerenti le Offerte e/o le modalità di partecipazione alla presente procedura o, comunque, adottare pratiche che possano in qualsiasi modo limitare la concorrenza tra i vari partecipanti. 6.7 Al fine di agevolare il regolare svolgimento della gara, gli Offerenti dovranno indicare, prima dell’apertura delle buste, il nominativo dell’unico soggetto che li rappresenta ed abilitato ad interloquire con gli Organi della Procedura e con il Notaio per richiedere informazioni o delucidazioni e per la dichiarazione delle Offerte e dei rilanci. 7. Criteri per la scelta del contraente 7.1 Esauritasi la procedura indicata all’art. 6 che precede gli Organi della Procedura procederanno all’individuazione del soggetto con cui eventualmente stipulare il contratto di cessione. L’individuazione di tale soggetto sarà svolta sulla base dell’ammontare del prezzo offerto e delle garanzie per il pagamento dello stesso in caso di Offerta con pagamento dilazionato con rate costanti. In ogni caso, il pagamento dilazionato non potrà essere superiore a sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di 11 cessione e purché assistito da fidejussione bancaria a prima richiesta assoluta rilasciata da primario Istituto di credito da sottoporre a preventivo parere di gradimento degli Organi della Procedura e da rilasciarsi in sede di atto di compravendita. 8. Contratto di cessione 8.1 La bozza del contratto di cessione verrà resa disponibile dalla Procedura ed inserita nella Data Room. 8.2 Il contratto di cessione verrà stipulato entro il 31 marzo 2016 e dispiegherà i propri effetti a far data dal 1° maggio 2016. La cessione pertanto si perfezionerà, fatta salva l’acquisizione dell’accettazione di Terna S.p.A., il 1° maggio 2016. Qualora l’aggiudicatario, in difetto di prova di una giusta causa, non si presenti alla stipula del contratto di cessione nella data fissata dal Liquidatore Giudiziale, l’aggiudicatario stesso verrà dichiarato decaduto dalla aggiudicazione ed il Liquidatore Giudiziale avrà il diritto di incamerare la cauzione di cui all’articolo 5 che precede. 8.3 Ogni onere o spesa, anche di natura fiscale, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula del contratto di cessione saranno a carico dell’acquirente, salvo che facciano carico al venditore per disposizione inderogabile di legge. 9. Obbligo di riservatezza 9.1 I documenti, le informazioni e le verifiche funzionali alla formulazione delle eventuali Offerte e quelle necessarie per la cessione della Potenza Assegnata, dei Contratti e della Partecipazione sono coperte dal dovere di massima riservatezza da parte degli Offerenti. 9.2 Gli obblighi di riservatezza degli Offerenti sono regolati anche dall'impegno sottoscritto per ottenere l'accesso ai dati riservati ai fini della formulazione dell'Offerta. 10. Disposizioni generali 10.1Il presente Regolamento, la ricezione delle Offerte e il procedimento di scelta non comportano alcun impegno da parte della Procedura, del Liquidatore Giudiziale, di Stefana S.p.A. in Concordato Preventivo e/o del Tribunale a contrarre, né alcun diritto o pretesa, per qualsiasi ragione o causa, in capo agli Offerenti. 12 10.2Il presente Regolamento non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio. 11. Legge applicabile. La presente procedura a ed ogni altro atto connesso e/o conseguente, sono regolati dalla legge italiana. Brescia, 9 Marzo 2016 Il Liquidatore Giudiziale Dott. Pierfranco Aiardi 13