condizioni per la presentazione di offerte di affitto

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condizioni per la presentazione di offerte di affitto
AVVISO INTEGRATIVO AL
REGOLAMENTO
PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI
INERENTI L’ACQUISTO DI RAMI D’AZIENDA DI PROPRIETÀ DELLA
STEFANA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO
Premesso che:
A) in data 22 febbraio 2016 è stato pubblicato sui quotidiani "Giornale di
Brescia", “Bresciaoggi”, “Il Corriere della Sera” e "Il Sole 24 Ore" e in data
1 marzo 2016 sul quotidiano “Financial Times” l'avviso di vendita di alcuni
rami d’azienda esercitati dalla Stefana S.p.A. in Concordato Preventivo,
secondo quanto meglio indicato nel "Regolamento per la presentazione di
offerte irrevocabili inerenti l’acquisto di rami d’azienda di proprietà della
Stefana S.p.A. in Concordato Preventivo” (il “Regolamento”);
B) in particolare, con tale procedura competitiva ai sensi dell’art. 107 e ss L.F.
la Procedura ha richiesto ai potenziali offerenti di formulare offerte, secondo
quanto meglio previsto dal Regolamento, relativamente ai seguenti rami
d’azienda:
a) Ramo Ospitaletto: nel quale sono situati l’acciaieria elettrica e
l’impianto di laminazione SMS per tondo e per cemento armato ed al
quale sono addetti n. 196 dipendenti e che è composto dal complesso
di beni e rapporti giuridici unitariamente organizzati per l’esercizio
di tali attività come meglio dettagliatamente descritti nell’Allegato A
al Regolamento;
b) Ramo Montirone: nel quale è situata l’acciaieria elettrica ed al
quale sono addetti n. 71 dipendenti e che è composto dal complesso
di beni e rapporti giuridici unitariamente organizzati per l’esercizio
di tali attività come meglio dettagliatamente descritti nell’Allegato B
al Regolamento;
c) Ramo Nave (via Brescia): nel quale sono situati le officine e
l’impianto di laminazione per profilati mercantili e speciali ed al
quale sono addetti n. 92 dipendenti e che è composto dal complesso
di beni e rapporti giuridici unitariamente organizzati per l’esercizio
di tali attività come meglio dettagliatamente descritti nell’Allegato C
al Regolamento;
C)
a seguito di alcune verifiche compiute dagli Organi della Procedura è
risultato possibile cedere, unitamente al Ramo Montirone, anche i seguenti
contratti:
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a) “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione
dell’interconnector sulla frontiera Austria e delle opere di
decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale ai
sensi dell’art. 2, della Legge n. 41 del 22 marzo 2010”, in relazione
alla capacità assegnata pari a MW 12 sulla frontiera Austria;
b) “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della
delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 179/09
come successivamente modificata”, per l’approvvigionamento
virtuale di energia in relazione alla capacità attualmente detenuta
sulla frontiera Austria (mercato estero prescelto: Germania) per il
periodo 2016-2021;
c) Accordi “Confirmation 1” e “Confirmation 2” sottoscritti da Stefana
S.p.A. in data 25 novembre 2015 per la compravendita con Enel
Energia S.p.A. di energia elettrica relativa al “servizio di
importazione virtuale” di cui la Società risulta assegnataria.
D)
nonché n. 7.046 azioni, del valore nominale di Euro 1 ciascuna del
capitale sociale di Metal Interconnector Società Consortile per Azioni, con
sede in Milano, viale Sarca n. 336, capitale sociale Euro 960.658,00,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese, Codice fiscale e partita
I.V.A. 08837170961, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al numero 2052173
R.E.A.
Tutto ciò premesso
richiamate integralmente le previsioni del Regolamento, è concessa agli
Offerenti che abbiano i requisiti indicati al paragrafo che segue la facoltà di
includere nel perimetro del Ramo Montirone tutti i seguenti contratti:
a) “Contratto di mandato per la programmazione e la progettazione
dell’interconnector sulla frontiera Austria e delle opere di
decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale ai
sensi dell’art. 2, della Legge n. 41 del 22 marzo 2010”, in relazione
alla capacità assegnata pari a MW 12 sulla frontiera Austria;
b) “Contratto con i soggetti selezionati ai sensi dell’art. 3.2 della
delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 179/09
come successivamente modificata”, per l’approvvigionamento
virtuale di energia in relazione alla capacità attualmente detenuta
sulla frontiera Austria (mercato estero prescelto: Germania) per il
periodo 2016-2021;
c) Accordi “Confirmation 1” e “Confirmation 2” sottoscritti da Stefana
S.p.A. in data 25 novembre 2015 per la compravendita con Enel
Energia S.p.A. di energia elettrica relativa al “servizio di
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importazione virtuale” di cui la Società risulta assegnataria, (di
seguito, nel complesso i “Contratti Interconnector Austria”);
d) nonché n. 7.046 azioni, del valore nominale di Euro 1 ciascuna del
capitale sociale di Metal Interconnector Società Consortile per
Azioni, con sede in Milano, viale Sarca n. 336, capitale sociale Euro
960.658,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, Codice
fiscale e partita I.V.A. 08837170961, iscritta alla C.C.I.A.A. di
Milano al numero 2052173 R.E.A. (di seguito, la
“Partecipazione”).
Potranno esercitare la facoltà di includere nel perimetro del Ramo
Montirone i Contratti Interconnector Austria e la Partecipazione
esclusivamente le società di capitali, italiane ed estere, in possesso dei
requisiti indicati nell’ “Avviso per la selezione dei soggetti che intendono
sostenere il finanziamento di interconnector per 500 MW incrementali ai
sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto Legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come
modificato in sede di conversione dalla Legge n. 41 del 22 marzo 2010”
pubblicato da Terna S.p.A. sul proprio sito internet (di seguito, l’ “Avviso”),
che si intende qui integralmente richiamato. In particolare, gli Offerenti
dovranno essere clienti finali che siano titolari di punti di prelievo ciascuno
con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di
utilizzazione della potenza impegnata in ciascun punto di prelievo
mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento,
escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base
annua, e che si impegnino, per ciascun punto di prelievo, a riduzioni del
proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al
potenziamento del sistema di interconnessione. Gli Offerenti dovranno
inoltre subentrare, ove richiesto da Terna Spa, nell’impegno irrevocabile
assunto da Stefana S.p.A. a mantenere “disponibili risorse incrementali di
riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete secondo le modalità di
cui agli allegati A.40, A.41 e A.42 del Codice di rete di Terna”,
coerentemente con quanto previsto al paragrafo n. 1 dell’Avviso.
Qualora esercitino la predetta facoltà, gli Offerenti subentreranno in tutte le
obbligazioni contrattuali attive e passive derivanti dalla selezione per il
finanziamento di Interconnector (i “Contratti Interconnector Austria”), ivi
espressamente inclusi i contratti di gestione del servizio di importazione
virtuale sottoscritti con Enel Distribuzione Spa e puntualmente richiamati
alla lettera c) del presente Avviso integrativo. Con specifico ed esclusivo
riguardo ai predetti contratti di gestione del servizio di importazione
virtuale, l’Offerente ha facoltà di rinunciare al subentro nella titolarità dei
medesimi, tuttavia il mancato subentro potrà comportare il riconoscimento
delle “fee” residuali spettanti allo shipper Enel Distribuzione Spa fino alla
fine dell’anno.
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Il subentro nei Contratti Interconnector Austria e nella Partecipazione è
subordinato al conseguimento dell’accettazione di Terna Spa. Il mancato
conseguimento dell’accettazione di Terna e il mancato perfezionamento del
subentro per fatto dell’acquirente comporta il risarcimento da parte del
medesimo di tutti i danni patiti dalla Società, anche con riguardo alla perdita
dei requisiti per il mantenimento dei Contratti Interconnector Austria
all’esito della cessione dei Rami d’Azienda.
Con il perfezionamento del subentro nella titolarità dei Contratti
Interconnector Austria, l’acquirente subentrerà in tutte le obbligazioni
discendenti dai medesimi ivi espressamente incluse la sostituzione per la
quota parte corrispondente a 12 MW della garanzia fideiussoria di Euro
944.998,00, prestata a Terna in data 5 febbraio 2016 per l’intera potenza
interconnector originariamente assegnata a Stefana S.p.A. (48 MW), e il
sostenimento per la quota parte corrispondente a 12 MW dell’onere dovuto
per la realizzazione dell’opera di interconnessione sulla frontiera francese,
che verrà ripartito tra i soci della Società Consortile per Azioni Metal
Interconnector in proporzione ai MW di potenza complessivamente detenuti
su ogni frontiera. L’ammontare del predetto onere è, allo stato, stimato in
circa 1.900.000 Euro per tutta la potenza originariamente assegnata a
Stefana S.p.A. (48 MW).
Si ricorda che l’eventuale Offerta dovrà essere indirizzata a Stefana S.p.A.
in Concordato Preventivo, con sede in Nave, Via Bologna 19, e dovrà essere
consegnata in busta chiusa, priva di segni di identificazione, recante la
dicitura “Offerta per l’acquisto di Rami d’Azienda Stefana”, presso lo studio
del Notaio Mario Mistretta in Brescia, Via Malta n. 7/c (Tel. 030-220320 –
Fax 030 220786), entro e non oltre le ore 12.00 del 14 aprile 2016.
Qualora gli Offerenti intendano esercitare la facoltà di includere nel
perimetro del Ramo Montirone tutti i Contratti Interconnector Austria e la
Partecipazione, il corrispettivo minimo dell’Offerta di cui al paragrafo 6.1
del Regolamento dovrà essere non inferiore a Euro 6.500.000,00.
Brescia, 1 aprile 2016
Il Liquidatore Giudiziale
Dott. Pierfranco Aiardi
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