pubblicità ingannevole e sleale (^), la Commissione ave

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pubblicità ingannevole e sleale (^), la Commissione ave
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
24. 2 . 92
N. C 49/35
Parere sulla proposta di direttiva CEE del Consiglio riguardante la pubblicità comparativa,
e recante modifica della Direttiva 84/450/CEE ( 1 )
(92/C 49/ 10)
Il Consiglio, in data 15 luglio 1991 , ha deciso, conformemente al disposto dell' articolo 100 A
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea , di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra .
La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in
materia , ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bonvicini in
data 3 dicembre 1991 .
Il Comitato economico e sociale ha adottato , il 18 dicembre 1991 , nel corso della 292a
sessione plenaria , a maggioranza , un voto contrario e tre astensioni , il seguente parere.
Il Comitato approva la proposta della Commissione,
fatte salve le osservazioni che seguono .
1.
1.1 .
Precedenti
Già nel 1978 , nella proposta di direttiva sulla
2. Osservazioni generali
2.1 .
Occorre constatare che l' approssimarsi della
scadenza del completamento del mercato interno rende
urgente un approccio globale al fine di armonizzare al
meglio le disposizioni che regolamentano la pubblicità .
pubblicità ingannevole e sleale (^), la Commissione ave­
va previsto all'articolo 4 l'autorizzazione della pubbli­
cità comparativa ed il Comitato si era pronunciato a
favore, nell' interesse dell'informazione dei consumato­
ri , in un parere adottato a larga maggioranza (3). In
senso favorevole si era pronunciato anche il Parlamento
europeo (4).
1.2 .
Tuttavia, come ricorda la Commissione nella
relazione introduttiva , a seguito dell'opposizione di uno
Stato membro, il Consiglio non era riuscito a raggiunge­
re l' unanimità all'epoca richiesta (non era ancora staro
adottato l' Atto unico) ed aveva stralciato le disposizioni
sulla pubblicità comparativa , nonché sulla pubblicità
sleale , adottando la Direttiva 84/450 / CEE sulla pubbli­
cità ingannevole (5).
1.3 .
È tale direttiva che si propone attualmente di
modificare, inserendovi disposizioni relative alla pub­
blicità comparativa , sulla base dell' articolo 100 A del
Trattato .
1.4 .
Via rilevato che tale direttiva non è ancora com­
2.2. Il confronto tra prodotti o servizi offerto dalla
pubblicità comparativa, finalizzato alla promozione
delle vendite di un prodotto o servizio, può avere un
contenuto informativo utile, purché sia disciplinato in
termini rigorosi . Bisognerebbe tuttavia fin d'ora preci­
sare che esigenza primaria da perseguire attraverso il
progetto in esame, non dovrebbe essere solo quella
diretta alla tutela del consumatore, ma contestualmente
e necessariamente, quelle di rispettare i diritti afferenti
la sfera del prodotto comparato e dell'impresa interessa­
ta, assolutamente di pari passo con quelli del consuma­
tore .
2.3 . Il messaggio quindi dovrà essere consentito solo
nella misura in cui contemperi tale duplice primaria
esigenza .
2.3.1 .
Vale la pena di evidenziare che il riferimento
comparativo ad un servizio, e in particolare a quello
fornito dalle libere professioni, deve riguardare le carat­
teristiche della prestazione fornita e non le qualità
intellettuali del prestatore del servizio, che non possono
piutamente applicata in due Stati membri , l'Italia ed il
Belgio, e che ciò solleva problemi, tanto più che per la
pubblicità comparativa varranno gli stessi meccanismi
essere oggetto di comparazione.
di controllo stabiliti dalla Direttiva 84/450/CEE .
2.4.
1.5 .
Il Comitato auspica che le disposizioni concer­
nenti la pubblicità si inseriscano rapidamente in un
quadro di regolamentazione più ampio avente come
oggetto la concorrenza sleale.
( ] ) GU n . C 180 del 11 . 7. 1991 , pag. 14.
(2) GU n . C 70 del 21 . 3 . 1978 .
(3) GU n . C 171 del 9. 7. 1979, pag. 41 .
È evidente che attraverso i crescenti mezzi di
comunicazione la pubblicità travalica ormai le frontie­
re, e che l' aumentata gamma dell'offerta e della doman­
da conseguente all'apertura delle stesse porterà ad un
uso accresciuto degli strumenti pubblicitari di promo­
zione dei prodotti .
2.5 .
Occorrerà dunque assicurarsi circa l'esistenza di
disposizione e mezzi di controllo che impediscano forme
sleali di utilizzazione di tale pubblicità e ne facciano un
(4 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 .
effettivo strumento di informazione e di stimolo della
(5 ) GU n . L 250 del 19 . 9 . 1984, pag. 17 .
concorrenza .
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2.6 .
Tali mezzi di controllo devono essere oggetto di
una regolamentazione precisa proprio al fine di garanti­
re l' affidabilità del messaggio pubblicitario in oggetto
e così conformarsi alla duplice e primaria esigenza
invocata , di informazione ed insieme di stimolo alla
concorrenza attraverso il pieno rispetto di essa .
2.7 .
Indubbiamente laddove esistono disposizioni
più stringenti sulla pubblicità , come nel caso dei prodot­
ti medicinali e dei prodotti del tabacco (2), che preve­
dono specifiche interdizioni , la disciplina della pubbli­
cità comparativa dovrà conformarsi alle normative spe­
cifiche, e la stessa considerazione vale anche per lo
specifico settore della pubblicità rivolta ai bambini .
Tali valutazioni tuttavia appariranno consequenziali e
si limiteranno a comportare un adeguamento semplice­
mente di « settore » vale a dire « mutatis mutandis »,
limitato al campo di operatività di volta in volta consi­
derato .
2.7.1 .
In particolare, per i medicinali e i servizi sani­
tari ottenibili solo su prescrizione medica, il divieto di
pubblicità al pubblico è ovviamente esteso alla pubbli­
cità comparativa . Analoghe considerazioni dovrebbero
valere anche per la pubblicità rivolta agli operatori
sanitari : in questo caso la comparazione non è necessa­
ria in quanto il medico sceglierà il farmaco in base alle
sue cognizioni tecnico-scientifiche .
È evidente altresì che le disposizioni sulla pub­
blicità comparativa non rimettono in discussione le
disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari
che fissano le condizioni per l' attribuzione dei marchi
omologati e delle denominazioni d'origine.
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zare il rilascio di un semplice parere consultivo circa la
conformità del messaggio e della documentazione di
supporto al codice deontologico in parola .
2.11 . Le affermazioni contenute nel messaggio
dovrebbero perciò, prima di tutto, conformarsi ai prin­
cipi della verità oggettiva e della leale chiarezza .
2. 12 . Tale duplice conformità deve essere subordina­
ta alla prova documentale di un serio e accurato lavoro
di ricerca preventivo, che sarà il necessario presupposto
per la corretta emissione del messaggio .
2. 13 .
Per quanto concerne l'utilizzazione del marchio
o della denominazione commerciale di altri, per non
contravvenire alle disposizioni protettive della Direttiva
89/ 104/ CEE , occorre evitare usi distorti che consentano
di approfittare della notorietà altrui per promuovere
prodotti di imitazione, il che peraltro contrasterebbe
con l'obbligo di conformarsi al principio di leale chia­
rezza e della correttezza già menzionata .
2.14.
Il Comitato richiama infine l' attenzione sulla
specificità del settore delle vendite per corrispondenza
e chiede di studiare l'opportunità di disposizioni speci­
fiche .
2.7.2.
2.8 .
Un contributo importante per il rispetto del
principio in base al quale il messaggio pubblicitario
deve avere carattere informativo potrebbe venire dalla
definizione di un codice deontologico di autodisciplina .
Questo dovrebbe essere elaborato da un organismo
sufficientemente rappresentativo in modo da garantire
il controllo sul contenuto del messaggio verificandone
la conformità al codice deontologico . La cornice per un
codice del genere andrebbe definita anzitutto in un
regolamento CEE . La Camera di commercio internazio­
nale , considerate le sue esperienze al riguardo, potrebbe
3 . Osservazioni specifiche
3.1 .
All' articolo
1,
comma
2,
che
modifica
l'articolo 2 della direttiva originaria, si ritiene opportu­
no eliminare la previsione del riferimento « implicito »,
che contrasterebbe sia con il generale principio della più
totale leale chiarezza, sia con il principio dell'assoluto
divieto di qualsiasi sottinteso .
3.2.
Ne deriva che la pubblicità comparativa deve, ad
avviso del Comitato, essere consentita solo attraverso
riferimenti espliciti purché conformi ai principi già
enunciati .
utilmente contribuire ai lavori in tale direzione.
3.3 .
2.9 .
A tal fine si potrebbe pensare all'opportunità di
prevedere a livello nazionale organismi , su base volon­
taria , rappresentativi delle diverse componenti in causa,
con funzioni di garante sia in relazione alla corretta
immissione del messaggio sul mercato, sia in relazione
Al fine di impedire la promozione di prodotti di
imitazione e contraffazione facendo riferimento ad un
marchio o una denominazione nota, si propone di
aggiungere al comma 3 , che inserisce un nuovo articolo
3 a , la frase seguente a completamento dell' I b : « Nes­
sun confronto può presentare prodotti o servizi come
alla affidabilità ed alla verificabilità dello stesso da
imitazioni o repliche di prodotti o servizi già coperti da
parte del consumatore e del concorrente; tali organismi,
del resto , già in taluni Stati membri, e la loro esperienza
origine. »
marchi depositati o denominazioni commerciali e/o di
andrebbe valorizzata .
2.10.
Nel caso in cui si accedesse a tale ipotesi di
costituire un organismo di supervisione, rappresentati­
vo delle diverse componenti in causa , basterebbe ipotiz­
(') Proposta di direttiva concernente la pubblicità dei prodotti
per uso umano (GU n . C 163 del 4. 7. 1990).
(2) Proposta modificata in materia di pubblicità a favore dei
prodotti del tabacco (GU n . C 167 del 27. 6 . 1991 ).
3.4. Ad avviso del Comitato, la presentazione di un
prodotto o servizio come imitazione o replica di altro
prodotto o servizio costituisce solo una sorta di sleale
« ammiccamento » ( un'esca verso il consumatore), teso
a sfruttare la maggiore notorietà altrui pur riconoscen­
do la propria inferiorità. Questo deve dunque essere
vietato perché non conforme né al principio di tutela
del consumatore (che anzi sarebbe ingannato) né al
principio di tutela del prodotto comparato .
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3.5 . Per quanto riguarda il paragrafo 2 del nuovo
articolo 3 a, ed in particolare la menzione nella pubbli­
cità delle prove comparative effettuate da terzi, sarebbe
opportuno precisare che la menzione o la riproduzione
nella pubblicità dei risultati delle prove comparative,
da chiunque siano effettuate, sono permesse soltanto se
abbiano costituito oggetto di documentazione previa,
in relazione alla verità del contenuto del messaggio e
dunque siano in ogni momento verificabili.
del messaggio, salvo comunque il suo diritto di rivalsa
verso terzi .
3.8.
È oltremodo evidente che, salva un'eventuale
responsabilità di terzi a titolo di compartecipazione
dolosa , della verità della prova risponderà l' utilizzatore
della stessa , che ne assume la paternità anche in ordine
ai presupposti .
3.7 . Per quanto riguarda l' utilizzazione dei test com­
parativi nell'ambito della pubblicità, occorre che essa
avvenga nella massima trasparenza, con indicazione
delle fonti e rispettando determinati principi, in modo
da non consentire usi distorti e da salvaguardare la
distinzione tra i due tipi di messaggio . A ciò contribuisce
peraltro la proposta della Commissione che all' articolo
3 a , comma 2, afferma che l' utilizzazione delle prove
comparative di beni o di servizi, effettuate da terzi , è
permessa soltanto se la persona o l'ente che ha eseguito
la prova di consenta espressamente . Ad avviso del
Comitato tale collaborazione ha una rilevanza interna
ai rapporti tra l' utilizzatore e l'esecutore della prova ,
circa le relative responsabilità in caso di test non rispon­
dente al vero . Sarà comunque l' utilizzatore a rispondere
È opportuno altresì precisare che quando si
parla di « verità oggettiva » come principio cui informa­
re la formulazione e la utilizzazione del messaggio, si
intende ricomprendere in questa verità anche la piena
« attualità » dell' affermazione nel momento ni cui viene
diffusa .
3.9.
3.6 .
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È altresì evidente che, poiché la pubblicità non
può essere considerata strumento esclusivo di informa­
zione del consumatore, una disciplina rigorosa ed anali­
tica, ma pur sempre di carattere generale, non dovrebbe
assolutamente sostituire altri strumenti di individuazio­
ne già previsti (etichettatura e test comparativi) che
perdureranno, collocandosi in relazione alla normativa
generale, in un rapporto di specialità e quindi in rappor­
to complementare rispetto ad essa .
3.10.
In conclusione, i principi di un eventuale codice
deontologico dovrebbero informarsi all'assoluto rispet­
to dell'etica, della verità oggettiva e dell' attualità del­
l' informazione fornita nonché della forma civile e cor­
retta, improntata a leale chiarezza , nel modo in cui
viene data .
3.11 . Il Comitato suggerisce a tal fine di prevedere,
nel codice e altresì all'articolo 3 a, comma 1 , lettera c ,
il divieto di qualsivoglia sottinteso e di qualsiasi forma
che in un sottinteso si trasformi, il divieto di qualsiasi
accostamento suggestivo, divieto di scandalismo
nonché il divieto di gratuita insinuazione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991 .
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Francois STAEDELIN