Atto Dirigenziale N. 1924 del 21/05/2015 Il Dirigente

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Atto Dirigenziale N. 1924 del 21/05/2015 Il Dirigente
Atto Dirigenziale
N. 1924 del 21/05/2015
Classifica: 008.05.04
Anno 2015
Oggetto
R.D.
(6181556)
523/1904
L.
ALL'ESECUZIONE
PORZIONE
DI
37/1994
DI
AREE
-
AUTORIZZAZIONE
LAVORI
PER
SULLA
LA
RIVA
IDRAULICA
RIQUALIFICAZIONE
SINISTRA
D'ARNO
-
DEMOLIZIONE PALESTRE CANOTTIERI E RARI NANTES, EX
TEATRO LIDO E CAMPINO RARI NANTES E RIMESSA IN PRISTINO
DEL TRATTO DI SPONDA INTERESSATO, SUL LUNGARNO
FERRUCCI A FIRENZE - CORSO D’ACQUA INTERESSATO: FIUME
ARNO
-
RICHIEDENTE:
COMUNE
DI
FIRENZE
(PRATICA
IDRAULICA N. 2014.0527620 )
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.
P.O. COMPARTI IDRAULICI
Geom.Gioino
MORELLI ANDREA - P.O. COMPARTI IDRAULICI
LANBA
Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTO

il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie”;

la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque
pubbliche”;

il D.P.R. 238/99 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 36/94”;

la L. 59/97 e il D.Lgs. 112/98 con i quali, fra le altre, sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali
le funzioni amministrative inerenti le acque pubbliche, le opere idrauliche e il demanio idrico, e la L.R.
91/98 “Norme per la difesa del suolo”e ss.mm.ii., con cui sono state ripartite tra la Regione Toscana e le
Province le suddette funzioni;
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
la L.R. 21/12 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua”;

la Del. C.R.T. n.9 del 10.02.15 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato provveduto all'individuazione
del reticolo idrografico su cui si esercita la polizia idraulica e le ulteriori tutele previste dalla L.R.
21/12;

le norme del Piano Assetto Idrogeologico (D.P.C.M. 06.05.2005, pubblicato sulla G.U. n.230 del
03.10.2005) dell’Autorità di bacino del Fiume Arno, e la relativa cartografia così come modificata con
Decreto del Segretario Generale num. 69 del 19/12/2014;

il “Regolamento per le concessioni dei beni del Demanio idrico di competenza della Provincia di
Firenze”, approvato con Del. C.P. 198 del 30.11.06 e ss.mm.ii. e l’A.D. n.853 del 28.02.08
“Approvazione dello schema tipo di disciplinare di concessione per le aree del Demanio idrico”;

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 2 e 8 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente, approvato con Del. G.P. 349 dell’11.10.01;

l’A.D. n.2401 del 23.06.14 di attribuzione della responsabilità della P.O. “Comparti Idraulici”, unità
organizzativa sottoposta al dirigente della Direzione “Gestione Immobili Progetti Edilizi LL.PP. Difesa
del Suolo e Protezione Civile” nominato con A.P. n.35 del 29.12.14;

l’art. 1 comma 16 della L. 56/14 che dispone, nelle more del riordino regionale delle funzioni delle
Province, la successione della Città Metropolitana alla Provincia di Firenze dal 01.01.15 in tutte le
funzioni da quest’ultima esercitate;

il Decreto n. 12 del 13.02.15 con cui il Sindaco Metropolitano ha disposto la conferma dell’attuale
assetto organizzativo fino al 31.05.15;
PREMESSO CHE

con istanza assunta a prot. 0527620 in data 17/11/2014, l’ing. Alessandro Dreoni, Dirigente del servizio
supporto tecnico quartieri e impianti sportivi dei Servizi Tecnici del Comune di Firenze, domiciliato per
la carica in via Giotto, 4 a Firenze, ha richiesto atto di assenso ex R.D. 523/1904 per l’esecuzione degli
interventi in oggetto, come descritti negli elaborati tecnici redatti dai tecnici dell’Amministrazione
Comunale e della Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia);

tale progetto, comportante modifiche all’opera idraulica esistente, classificata con provvedimento
esplicito in seconda categoria, con nota n. 0563732 del 09/12/2014, fu trasmesso, con prescrizioni
unitamente al relativo parere istruttorio, all’Ufficio del Genio Civile di Firenze, quale soggetto
competente ex art. 12 c. 1 lett. a/bis) a /ter) della L.R. 91/98;

con nota n. AOOGRT/50081/P.010.020 del 27/02/2015, l’ufficio del Genio Civile di Bacino Arno di
Firenze, richiese al Comune di Firenze modifiche ed integrazioni al progetto presentato;

con nota n. 0089377 del 07/04/2015, il Dirigente del servizio supporto tecnico quartieri e impianti
sportivi dei Servizi Tecnici del Comune di Firenze, trasmise i nuovi elaborati progettuali recependo le
modifiche ed integrazioni richieste dal Genio Civile di Bacino Arno di Firenze;

con parere istruttorio n. 0187915 del 09/04/2015 la città Metropolitana di Firenze, trasmise, senza
prescrizioni, i nuovi elaborati progettuali al Genio Civile di Bacino Arno di Firenze

con nota n. 116937 del 15/05/2015, assunta al prot. di quest’Ufficio al n. 273527 del 19/05/2015,
l’ufficio del Genio Civile di Bacino Arno di Firenze, ha richiesto delle nuove integrazioni al progetto
presentato, tuttavia esplicitando che “la demolizione di manufatti in area golenale e riprofilatura delle
sponde non è di competenza di questo Settore Regionale”;

gli interventi vengono eseguiti dal Comune di Firenze nell’ambito della convenzione sottoscritta con la
Provincia di Firenze, al fine di procedere congiuntamente a rimuovere per fasi successive gli interventi
di natura edilizia che possono comportare incremento di pericolosità idraulica e riqualificare la riva
sinistra del Fiume Arno;

l’area oggetto degli interventi, è identificata catastalmente al NCT f. 125 p.lla 1182 intestata a
“Demanio Pubblico dello Stato” ed in parte identificata catastalmente al f. 125 p.lle 1-306-307-693
intestate a “Comune di Firenze”
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l’area interessata dalla presente istanza, coincidente con un tratto di sponda d’alveo di lunghezza di
circa 70 m e con l’opera di difesa idraulica classificata in II cat. ai sensi del R.D. 523/1904, risulta
occupata da varie strutture, costruite nel corso del tempo in assenza di titoli abilitativi e destinata ad
ospitare le palestre delle AA.SS.D. Canottieri Comunali Firenze e Rari Nantes Florentia e relativo
campo di calcetto, nonché l’ex teatro Lido;

la responsabilità del procedimento è stata assegnata al geom. Gianluca Gioino, funzionario tecnico della
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;
PRESO ATTO CHE

vengono interessate aree del Demanio idrico;

i lavori di sola demolizione e ripristino della sponda su cui sorgono le superfetazioni, non contemplano
interventi di realizzazione/modifica di opere idrauliche esistenti - peraltro già fortemente compromesse
dall’esistenza dei manufatti e dei relativi accessi;

i lavori di ricostruzione e ripristino della difesa idraulica, riservati alla competenza autorizzativa
idraulica regionale, sono e rimangono assoggettati all’esito dell’iter autorizzativo in corso presso il
competente Settore del Genio Civile di Bacino Arno di Firenze;

il progetto contempla interventi sulle sponde ed all’interno dell’alveo così come definito dal R.D.
523/1904 e L.R. 21/2012;

il progetto non contempla nuove costruzioni nella fascia di inedificabilità assoluta, di cui all’art. 96 lett.
f), g) del RD 523/1904;
CONSIDERATO CHE

il Responsabile del Procedimento, a seguito di specifico sopralluogo, in data 20/05/2015, ha rilevato
quanto segue:

l’opera di difesa idraulica classificata in seconda categoria ai sensi del R.D. 523/1904, nel
tratto oggetto di intervento, di fatto è costituita dalle facciate delle superfetazioni oggetto di
demolizione e da muri di confine, dotati di varie aperture che non assicurano la continuità della
difesa;

nel tratto d’alveo e di sponda sinistra che corre lungo il Lungarno Ferrucci fino al Ponte San
Niccolò, proprio per la presenza di numerosi insediamenti, non è possibile svolgere
compiutamente nè la vigilanza ordinaria , nè il Servizio di Piena, né tantomeno la manutenzione;

per quanto attiene alle esigenze di conservazione dell’officiosità idraulica degli alvei e della capacità di
laminazione delle pertinenze idrauliche, il Responsabile del Procedimento si è così espresso: a seguito
della demolizione di tutte le strutture, dovrà essere ripristinato il profilo della scarpata spondale, così
come da progetto integrativo trasmesso con nota n. 089377 del 07/04/2015;

per quanto attiene alle esigenze di conservazione della funzionalità, stabilità, accessibilità delle difese
idrauliche artificiali e naturali, tutelate dai divieti dell’art. 96 del R.D. 523/1904, il Responsabile del
Procedimento si è così espresso: dovranno essere abbattuti gli arbusti e le alberature interferenti con la
struttura da demolire, qualora le fondazioni siano superficiali, dovranno essere rimosse per intero,
qualora invece fossero su pali, si dovrà provvedere al taglio della testa fino alla quota della piarda di
progetto. Tutti i materiali di resulta dovranno essere prontamente allontanati dalla sponda e dalle
pertinenze idrauliche del f. Arno. Nella fase di ripristino, i riempimenti dovranno essere realizzati con
terre idonee ben costipate, provenienti, o da ritagli dei depositi fluviali nei tratti vallivi o da cave di
prestito;

per quanto attiene alle esigenze di conservazione sia degli equilibri dinamici degli alvei sia degli aspetti
naturalistico-ambientali, il Responsabile del Procedimento si è così espresso: dovranno essere rimossi
tutti i riempimenti e i rinterri esistenti che non siano compatibili con la destinazione dell’area a sponda
fluviale naturale. La sistemazione finale dovrà essere eseguita rispecchiando le caratteristiche
ambientali della sponda naturale in sponda destra e/o nel tratto immediatamente a monte del Ponte
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San Niccolò;

è previsto l’utilizzo di aree del Demanio idrico esclusivamente per la demolizione delle superfetazioni
esistenti (un tempo occupate abusivamente e già rientrate in possesso della Città Metropolitana di
Firenze) e per la realizzazione della scogliera di bassa sponda, oggetto, che costituisce opera idraulica
soggetta ad omologa della Regione Toscana. Trattandosi di interventi volti al miglioramento idraulico
progettati e realizzati congiuntamente tra Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze (ente
gestore del Demanio Fluviale ed Autorità idraulica competente), si ritiene che essi non siano soggetti al
contestuale rilascio della concessione demaniale;
DISPONE
di AUTORIZZARE nei soli riguardi idraulici, ex artt. 57, 93, 97, 98 del R.D. 523/1904, il Comune
di Firenze, come sopra rappresentato, all’esecuzione degli interventi di sola demolizione e sistemazione della
sponda, sommariamente descritti in premessa, avvertendolo che gli interventi di ricostruzione e modifica
dell’opera idraulica (nuova spalletta) e realizzazione della scogliera al piede della sponda, dovranno essere
eseguiti solo dopo la specifica e formale omologa da parte della Regione Toscana - Settore Genio Civile di
Bacino Arno di Firenze;
con le seguenti modifiche, limitazioni, condizioni e prescrizioni particolari:
1.1 Dovranno essere rimosse tutte le parti della struttura, quali, fondazioni, travi, solette, cordoli,
muretti, recinzioni, impianti, riempimenti e quant’altro comunque afferenti alle strutture oggetto di
demolizione. Qualora le fondazioni siano su pali, queste dovranno essere tagliate fino alla quota
della piarda di progetto.
1.2 Tutto il materiale asportato dovrà essere, prontamente rimosso dalla sponda del fiume Arno e
conferito a discarica autorizzata.
1.3 I riempimenti, i rinterri ed i ringrossi necessari al ripristino della continuità della scarpata spondale
ed alla realizzazione della rampa dovranno essere realizzati con terre idonee, scevre da materiale
vegetale e lapideo di qualsiasi natura, ben costipate provenienti da ritagli di sponda o dai depositi
fluviali presenti nell’immediato tratto vallivo o con terre provenienti da cave di prestito.
1.4 Sono fatte salve le prescrizioni che vorrà imporre l’Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana
in relazione alla eventuale realizzazione della continuità del contenimento della opera idraulica di
seconda categoria.
1.5 Terminate le operazioni di profilatura della sponda si dovrà procedere alla semina della stessa;
1.6 Non dovrà essere eseguito e/o ripristinato alcun manufatto di qualsiasi genere e natura, anche non
direttamente interessato dalle demolizioni, ricadente nell’alveo, sulle sponde del f. Arno o nella
fascia di 10 m dal piede arginale a campagna, salvo espressa e formale autorizzazione dall’Autorità
Idraulica competente.
1.7 In previsione di condizioni meteo avverse, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa,
dovrà essere sgombrato il tratto d’alveo interessato dai lavori da materiali di risulta materiali, mezzi
d’opera e quant’altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene, salvo se diversamente disposto
a titolo particolare e fermo restando che è onere del soggetto autorizzato tenersi costantemente
informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d’allerta;
1.8 Se le lavorazioni dovessero essere svolte durante il periodo 30 settembre - 31 maggio, dovrà essere
comunicato all’Autorità Idraulica il nominativo di un responsabile di cantiere, disponibile H24, e
pronto ad intervenire su disposizione dell’Autorità Idraulica e/o di Protezione Civile qualora sia
necessario in dipendenza di eventi di piena del f. Arno.
1.9 Dovrà essere adottata ogni altra precauzione necessaria affinché l’interferenza del cantiere con la
dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità;
1.10 Dovranno essere rispettate le indicazioni di tutela contenute nelle “Linee guida per la
salvaguardia dell’ittiofauna nell’esecuzione dei lavori in alveo” allegate al Piano Provinciale della
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Pesca approvato con Del C.P. n. 78 del 21.04.09;
2)
di PARTECIPARE il presente atto:
2.1 al richiedente;
2.2 all’ufficio del Genio Civile di Bacino Arno di Firenze della Regione Toscana, nell’ambito della
propria competenza esclusiva sulle opere idrauliche ai sensi della L.R. 91/98;
2.3 all’unità organizzativa “Demanio Fluviale”, per quanto di competenza;
2.4 al responsabile della di zona per l’opportuna vigilanza;
DISPOSIZIONI GENERALI E NOTE FINALI

Efficacia e decadenza – Il presente atto è immediatamente efficace. Tuttavia i lavori dovranno essere
ultimati entro anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza del medesimo, e senza
ulteriori comunicazioni da parte di questo Ufficio. Potrà discrezionalmente essere concessa una sola
proroga, dietro motivata istanza, purché presentata tempestivamente entro tali termini.

Comunicazioni – Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la data di inizio effettivo dei lavori
(almeno una settimana prima) e quella di ultimazione (entro 15 giorni dalla fine degli stessi),
unitamente ai dati dell’eventuale impresa esecutrice e del direttore dei lavori.

Allegati – Gli elaborati tecnici vistati dal tecnico istruttore e richiamati dal presente atto, che restano
agli atti dell’Ufficio, formano parte integrante e sostanziale del provvedimento. Essi, come tutti gli altri
atti istruttori richiamati, sono a disposizione di chiunque abbia legittimo interesse ad accedervi.

Sanzioni – L’inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è stato vincolato il presente
provvedimento di autorizzazione, al pari dell’inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D.
523/1904, comporterà denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 374 della L. 2248/1865
allegato F.

Natura dell’atto – Il presente atto è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon
regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i
diritti di terzi e non costituisce in alcun modo attestazione di assenza di rischi conseguenti all’utilizzo di
aree a pericolosità idraulica, che resta normato dagli strumenti urbanistici. Il destinatario è quindi tenuto
a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

Tutela – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale:

per le materie di cui all’art. 143 del R.D. 1775/33, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
entro 60 gg. dalla suddetta data;

per via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla suddetta data;
Firenze
21/05/2015
MORELLI ANDREA - P.O. COMPARTI IDRAULICI
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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