regolamento - capitolato per l`affittanza degli
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regolamento - capitolato per l`affittanza degli
.. p+$.:; - - , -. , - * i-d . : .. : ; .".T" . ,.. ...~ ?. -. I ,. i ' ....i ,-,, ,,.' -A- -. - -. ..ì.__./.,,. ..- :,. -.;.--... . :vi' COMUIJE D I ZOLICO 22050 COLICO (LI _ :+lunicipio,35 . - i Tel. O3411940113 - Fax 03411930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 REGOLAMENTO - CAPITOLATO PER L'AFFITTANZA DEGLI ALPEGGI COMUNALI (Scoggione) - .. *-:l . *~fj , =. ..-: ; , -;,??i ... . -.._ . .. -1-- .. . .. , . -'- COMUNE DI COLICO ,", ' :A. ...*' -<L -:,~ . 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel. 034 11940113 - Fax 03411930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 , art.1 Oggetto dell'affittanza 11 comune di Colico affitta i pascoli montani, di sua proprietà,(Scoggione) esclusivamente per l'uso di pascolo estivo alle condizioni contemplate nel presente capitolato. L'Ape pascoliva predetta, ubicata nel territorio comunale amministrativo e censuario di Piantedo -SO- ha come coerenze: Alpe Scoggione a Nord: mappale 5 mappale 5 e Comune di Colico a Est: a Sud: mappale 5 a Ovest: mappale 8 e si estende su una superficie complessiva di Ha. 20.78.92 di cui Ha. 20.70.00 a pascolo nudo, Ha. 00.08.92 ad incolto sterile e fabbricati rurali, facente parte dei mappali: -6-7 art. 2 Gestione della monticazione Il numero delle paghe, la data di inizio e la durata della monticazione sono stabilite dall'Amm.ne Com.le secondo il Piano di Assestamento in vigore in accordo con il Servizio Agricoltura, Foreste e Alimentazione. Eventuali richieste di anticipi e proroghe annuali alle date di monticazione potranno essere accordate, in relazione all'andamento stagionale, dall'Ente delegato competente per territorio. art. 3 Numero delle paghe I1 numero delle paghe stabilito per ciascun pascolo non può essere superato; potrà essere tutt'al più tollerato, in casi eccezionali, un sovraccarico del 5% con conseguente riduzione del periodo di monticazione. Le paghe vengono così calcolate: paghe 1 a) Vacca dopo il 1O parto o manze da 2 a 3 anni b) Manzette o vitelle (fino prima rotta) " 213 C) Toro 1 d) Torello (fino all'anno) " 213 e) Bue adulto (oltre due anni) " 2/3 f ) Cavalla con puledro 2 g) Cavallo, mulo, asino, puledro ' 1 h) Pecora, capra " 116 " " m -y - :.-,. :i 1 . . -:e, *T'.. .. .+ ---C----- , .. -_1 COMUNE DI COLICO ". ,. -. . - 7 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel 034119401 13 - Fax 03411930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 , art. 4 Diritti dell'afittanza L'affittanza si fa a corpo e non a misura, con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo, secondo i confini sempre osservati e riconosciuti. Di conseguenza il comune appaltante viene sollevato da ogni responsabilità circa la superficie dell'alpe, rinunciando gli affittuari ad ogni e qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie risultasse inferiore o diversamente ripartita da quella sopra indicata. art. 5 Durata dell'afittanza L'affittanza della durata di anni 6 avrà principio dal giorno 1 maggio 1998 e avrà termine il giorno 30 aprile 2003, senza obbligo ne per l'una, ne per l'altra parte di denuncia di fine locazione. In ogni caso la durata dell'affittanza non dovrà essere inferiore ad anni 6 (sei) fatte salve le deroghe o patti diversamente assunti in forza della Legge 203182. art. 6 Modalità di affidamento L'affittanza awerrà per asta pubblica salvo i casi previsti dalla legge che consentono all'Ente proprietario la licitazione o la trattativa privata. L'asta sarà tenuta con le formalità prescritte dal regolamento in data 23.5.1924, n. 827 sulla Contabilità Generale dello Stato, le condizioni e le modalità della gara verranno rese note con appositi awisi d'asta. L'A.C. si riserva lafacoltà di escludere dall'asta i concorrenti che siano recidivi contra~enzionalmente.~er cattiva conduzione. art. 7 Modalità di esperimento Prima di incominciare l'esperimento dell'asta, della licitazione privata o della trattativa privata, chi presiede fornirà tutti i chiarimenti necessari affinché non vi siano errori di interpretazione delle norme di aggiudicazione. art. 8 Aggiudicazione L'afittanza dell'Alpe sarà aggiudicata a colui che avrà fatto la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo base dell'incanto e che sottoscrivendo il presente capitolato si dovrà ritenere vincolato nei riguardi del1'A.C. art. 9 Cauzione Approvato e reso esecutivo il verbale di aggiudicazione definitiva, il contratto di affittanza si intenderà perfetto per il Comune ed il deliberatario dovrà intervenire, entro 8 giorni dalla relativa comunicazione, alla stipula della regolare formale scrittura di contratto di afittanza, con l'obbligo di versare, prima della sua firma, presso il tesoriere - .~~~*~=- ..., ' .. : 4 COMUNE DI COLICO ~ . ~ + L 9. ... .. i:.+; . , .;, L - - .... .,. . . . ...-. . .. -J ~~ 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel. 0341/940113 - Fax 0341/930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 del Comune, la prescritta cauzione (in numerario o in titoli di Stato al portatore o con fidejussione) nella misura di una metà del canone annuo risultante dall'aggiudicazione. La cauzione rimarrà vincolata a favore dell'Ente per tutto il tempo dell'afittanza e fino a che la relativa delibera di svincolo avrà ottenuto la relativa approvazione ed in ogni caso con le clausole di cui al seguente art. 12. Se trascorsi 15 gg. senza che il deliberatario versi la prescritta cauzione e non si presenti senza comprovato motivo per la stipula del contratto definitivo, o receda volontariamente, 1'A.C. sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a carico del deliberatario medesimo. art. 10 Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di afittanza, registrazione, IVA, aggi esattoriali, ecc., nessuna esclusa sono a carico del locatario. art. 11 Fondo migliorie pascolive Il comune prowederà ad accantonare, su proprio capitolo di bilancio vincolato ed indisponibile, il 20% del ricavato del pascolo, da reimpiegarsi in lavori di miglioramento della cotica, di manutenzione straordinaria dei sentieri e dei fabbricati dell'alpe. art. l 2 Consegna, riconsegna e canone annuo Appena stipulato il contratto avrà luogo, permettendo la stagione, la consegna del pascolo montano che in ogni caso verrà effettuato prima dell'apertura della stagione d'alpeggio. L'atto di consegna servirà di norma per formare il credito o il debito del conduttore, il quale dovrà sottostare alla rifusione dei danni accertati dal Comune. Nel verbale di consegna predisposto dal17A.C.proprietaria, con l'eventuale assistenza dello S.P.A.F.A.,verranno descritti lo stato e la consistenza di tutti i manufatti esistenti e verranno inoltre citati gli estremi del contratto di affitto, l'ammontare del canone, il carico massimo di bestiame, la descrizione dei confini e quanto altro abbia attinenza all'esercizio del pascolo ivi compresa una dettagliata descrizione dei lavori di miglioria da eseguirsi durante l'afittanza a carico del malghese. 11 conduttore, alla firma del contratto, dichiarerà a quale persona si debba comunicare il giorno in cui avrà luogo la consegna all'inizio e la riconsegna al termine della locazione. La consegna e la riconsegna dell'alpe sarà effettuata dalla parti interessate o da loro legale, con l'eventuale assistenza dei funzionari dello S.P.A.F.A. Non presentandosi l'interessato nel giorno fissato, la consegna e la riconsegna, verranno fatte solo in concorso della stazione appaltante o del tecnico comunale, e se presente, del rappresentante dello S.P.A.F.A.e saranno valide a tutti gli effetti. Redatto il verbale di riconsegna, accertato che nessuno abbia titoli di credito verso l'affittuario in dipendenza della scaduta affittanza e che il conduttore abbia assolto ogni suo debito e dovere verso l'Ente proprietario, verrà liberata la cauzione. Le spese di consegna e di riconsegna sono di esclusiva spettanza del conduttore. 1:l Canone annuo, a base d'asta, è fissato in lire 500.000. .. * -i ~: : * A X ' ..,. -_ - -; :, . . ,. .,.. ,.' :I ., . .- - . l . .: ~' ...:., .. ..:.-.-.. ..:L: . ,, - : . COMUNE DI COLICO e. 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel. 034 11940113 - Fax 03411930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 / art. 13 Pagamento del canone L'affittuario dovrà pagare il canone annuo al1'A.C. in due rate: la prima, di almeno la metà del canone, entro il 3 1 luglio; la seconda, a conguaglio dell'intero canone, entro l'l l novembre di ciascun anno. Le rate del canone dovranno'essere pagate secondo le date previste; in caso di ritardo nel pagamento l'affittuario incorrerà nell'obbligo di pagare gli interessi passivi legali per la durata del ritardo. La locazione si intende fatta a rischio e pericolo dell'afittuario, che è obbligato a pagare l'intero affitto senza ridurlo per qualsiasi infortunio ordinario o straordinario. In caso di calamità eccezionali l'affittuario potrà richiedere al Comune, sentito lo S.P.A.F.4 la rescissione del contratto d'affitto. art.14 Carico Viste le condizioni in cui versa l'alpeggio, il carico totale delle alpi pascolive non dovrà superare, per il primo anno, il numero di 25 paghe, così come calcolate dall'art. 2 Se negli anni successivi verranno apportate, da parte del locatario, delle migliorie all'alpeggio, potrà essere concesso, da parte del1'A.C.' un aumento del numero delle paghe in relazione alle rnigliorie effettuate L'alpigiano deve notificare annualmente al Comune proprietario dell'alpeggio il numero dei capi di bestiame monticati, sotto pena di una sanzione amministrativa pari a lire 25.000 per ogni paga non denunciata. All'uopo è consentito ai rappresentanti comunali ed a quelli degli Enti preposti agli accertamenti e controlli di accedere all'alpe ed ai relativi fabbricati. L'appaltatore non potrà cedere o sub-appaltare il servizio nè direttamente, nè in forma occulta, pena l'immediata risoluzione del contratto, la sospensione del pagamento del dovuto ed il risarcimento dei danni. art. 15 Periodo di Monticazione I1 periodo di monticazione è fissato in 125 giorni annui e potrà iniziarsi, di regola, con il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno salvo quanto disposto dalle prescrizioni di Polizia Forestale vigenti e di quanto stabilito dall'art. 2. art. 16 Preferenza di monticazione I1 bestiame dei censiti di Colico dovrà essere preferito per la monticazione dell'alpe che si praticherà annualmente nel comune stesso Il carico massimo non potrà mai essere superiore a quello stabilito dall'art. 14. & -1 7 - $ . . . : >. ' - : .: .o.:..s,. . , .. ., ..,:i + ,-:- ., . >. . -- - -.s', . :.:. .. -. : -- .. .... " , COMUNE DI COLICO P - 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel. 0341/940113 - Fax 0341/930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 , art. 17 Richiesta di monticazione Non potranno aspirare al vantaggio di cui all'art. 16 quei censiti che entro il 3 1 marzo, dell'anno in cui scade I'afitanza, non ne avranno fatta richiesta scritta al Sindaco indicando quantità e qualità del loro bestiame destinate all'alpeggio. I dichiaranti da parte loro saranno tenuti a mandare in alpeggio le bestie notificate, salvo l'evento di mortalità o di malattia epizootica, sotto pena di reintegrazione del canone all'afittuario. art. 18 Malattie infettive Prima di portare il bestiame al pascolo il malghese ha l'obbligo di far visitare gli animali al veterinario responsabile, il quale rilascerà apposito certificato di immunità da malattie infettive e la dichiarazione che gli animali stessi possono essere immessi all'alpeggio. La visita del veterinario è a carico dell'afittuario. Il certificato anzidetto dovrà essere presentato il loco agli agenti di polizia forestale, giudiziaria e rurale ad ogni loro richiesta. La mancata presentazione del certificato verrà punita secondo le norme del successivo art. 3 1 - lett. B). Verificandosi malattie infettive, l'affittuario provvederà all'isolamento degli animali e dovrà darne immediata comunicazione all'autorità competente, la quale stabilirà dove e come gli animali dovranno essere appartati, nonchè le misure profilattiche o curative necessarie. L'affittuario non ovrà alcun diritto a riduzione del canone d'afitto per causa della mancata ed incompleta utilizzazione delle erbe nelle zone pascolive afittate a seguito delle malattie e dell'applicazione delle norme sanitarie. art. 19 Sub-affitto E' vietato il sub-affitto dell'alpe. art. 20 Migliorie In sede di stesura del verbale di consegna verranno stabilite le zone da ripulire dai cespugli e dalle pietre, dalla flora ammoniacale, da trasformare a prato falciabile e comunque da migliorare nel periodo della locazione. Annualmente 1'A.C. verificherà lo stato di esecuzione delle migliorie prescritte dal verbale di consegna, redigendo specifica relazione da inviare allo S.P.A.F.Ache potrà effettuare le verifiche. art. 21 Uso del pascolo L'afittuorio è sempre obbligato a mantenere il buono stato di godimento ad esclusive sue spese le strade che servono di accesso all'alpe, le cascine, le casere ed i mazzi di abbeveraggio (cisterne, abbeverotoi, fontane, pozze, ecc.) e qualunque altro COMUNE DI COLICO 6.., -2 2 . .. , .. .. ; , ... 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 -J -'. -. - -. 2 - .,.. , . :-: . . .... .-. ...~ - . ~ Tel. 034 1/940113 - Fax 0341/930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 manufatto in conformità alle consuetudini locali ed alle disposiziorii del Codice Civile; il Comune si riserva di supplire, se necessario, a spese dell'afittuario medesimo. In particolare è fatto obbligo all'affittuario di eseguire alla fine di ogni stagione monticatoria il puntellamento dei tetti dei fabbricati per prevenire i danni della neve, di vuotare gli abbeveratoi e di convogliare l'acqua degli acquedotti negli appositi scarichi e ciò per prevenire i danni del gelo. Resta a carico del Comune il ripristino dei manufatti stessi quando per cause indipendenti dalla volontà del conduttore (incendi, valanghe, uragani) fossero in tutto rovinati o resi inservibili. Tali deterioramenti dovranno essere comunque denunziati al Comune appena verificatisi. Durante il periodo di monticazione l'affittuario resta responsabile in senso amministrativo, indipendentemente dalla procedura penale, di tutti i danni che venissero cagionati agli stabili dati in affitto, a meno che non ne indiche gli autori o provveda alla relativa denuncia all'autorità giudiziaria. art. 22 Disciplina del traffico turistico L'Ente proprietario, al fine di salvagyardare il pieno diritto di pascolo, è tenuto a disciplinare il traffico turistico ed a provvedere opportunamente all'adozione di misure atte a garantire la pulizia del pascolo stesso. art. 23 Termini di confine Resta assolutamente vietato all'afittuario alterare o rimuovere i termini, opere e siepi di confine. art. 24 Sorveglianza del bestiame l1 bestiame durante il pascolo deve essere continuamente sorvegliato da un numero sufficiente di pastori. Ad ogni custode non possono essere affidati più di 100 capi di bestiame minuto o di 50 capre oppure di 40 capi di bestiame grosso, salvo l'uso del recinto elettrico o di altri mezzi idonei. I boschi attisui all'alpe, in cui il pascolo e di regola vietato dovranno essere garantiti dallo sconfinamento degli animali. I1 pascolo con le capre è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive. Per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni e le pene stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. art. 25 Sfruttamento del pascolo Per un migliore sfruttamento della cotica ed una pii1 razionale distribuzione delle deiezioni animali, si dovrà suddividere il pascolo in mutate (stazioni); nell'ambito di dette suddivisioni sarà opportuno poi l'adozione delle mandrature. -%Si ? W i 7 7. - -- ---i t a -- . v . COMUNE DI COLICO -, , 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel 0341/940113 - Fax 0341/930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 E' da prevedere, ove possibile, l'impianto di un prato falciable in cicinanza dei fabbricati e dove domina la flora ammoniacale. Esso dovrebbe essere poi gradatamente ampliato al fine di consentire provviste di fieno per l'inizio e la fine dell'alpeggio. E' vietato asportare dall'alpe fieno, legna, letame, ceneri e qualsiasi altra sostanza art. 26 Raccolta di strame La raccolta di strame, se necessaria, deve essere effettuata come previsto nel verbale di consegna. art. 27 Asportazione del fieno E' vietato asportare dalle malghe il fieno ivi ancora giacente al momento dello scarico, a meno che questo non costituisca un pericolo per gli incendi. In questo caso l'asportazione deve essere fatta d'intesa e su indicazione dell'Ente proprietario. art. 28 Tenuta dei maiali I maiali devono portare l'anello di ferro al grugno e devono essere tenuti in appositi recinti onde elifinare possibili danni alla cotica. I1 loro numero deve essere proporzionato alle disponibilità dei residui delle lavorazioni casearie. L'alpigiano deve sgomberare frequentemente dal letame i ricoveri del bestiame. art. 29 Povertà della cotica Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi o ciglionandosi, sarà facoltà del Comune, sentito lo S.P.A.F.A.,imporre la sospensione temporanea dell'utilizzazione, senza alcun d.iritto per l'affittuario alla riduzione del canone, per superfici inferiori a 2 ettari. art. 31 Preveiizione dei fenomeni franosi 11 locatario è obbligato a prevenire i fenomeni di frane nei pascoli, apprestando piccole opere di consolidamento e di derivazione idrica ed escludendo da dette zone ogni genere di pascolo. Qualora dette zone e quelle dell'articolo precedente superino i 2 ettari di superficie pascolavi, il locatario avrà diritto ad un indennizzo nella stessa misura e con le medesime modalità previste dal successivo art. 36. .-. $ . --, ;W . .. * * - l :. -i 1 -,L', -L!&-. -......... . :--<:-..' , COMUNE DI COLICO 2 L ;e. : .. L 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel. 0341/940113 - Fax 0341/930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 I1 canone dovrà comunque compensare l'alpigiano in terniini di n. 10 giornate lavorative, preventivamente concordate da scalare sul canone, per questi lavori di prevenzione e sistemazione idrogeologica. art. 32 Danni idrogeologici Se nel corso dell'affittanza si dovessero verificare danni di ordine idrogeologico tali da imporre all'autorità forestale di dover intervenire con l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 30 e seguenti del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e che con i medesimi si dovesse ridurre in modo quasi totale la superficie pascoliva dell'alpe affittata, il contratto di affitto decadrà senza che l'affittuario possa pretendere il risarcimento o indennizzi di sorta. art. 33 Penalità per inosservanze Per le infrazioni al presente Regolamento, oltre all'amrnenda prevista dall'art. 135 del R.D.L. 30.12.1923n. 3267, sono stabilite le seguenti penalità: A) 1) Per sconfinamento dell'Aipe una sanzione pari a ............. lire 5.000 per ogni capo di bestiame che ha sconfinato; 2) La mancata osservanza delle date di inizio e fine del periodo dell'alpeggio verrà penalizzata in ragione di ................................................................. capolgiorno; 3) 11 superamento del carico massimo consentito verrà penalizzato in ragione di ...................................... per paga al giorno; lire 5.000 lire 5.000 B 1) Per pascolo vagante, cioè senza custode idoneo ................ lire 5.000 per capolgiorno; 2) Per mancata manutenzione ordinaria dei fabbricati cortili, selciati, viabilità interna e d'accesso all'alpe ............ lire 100.000 3) Per omesso spargimento del letame prodotto nell'alpe e sminuzzamento delle deiezioni animali nei pascoli ....................................................................... lire 100.000 4) Per mancati lavori di spietramento e decespugliamento nella misura stabilita nel verbale di consegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 100.000 5) Per mancata pulizia dei ricoveri del bestiame lire 100.000 ................... 6) Per mancato isolaniento degli animali colpiti da %iwriEY V ,. .. . --....-, . -. . .. . ., -, . , .:, .< . . .- -- .i . . ..... . . ..- .-... ....i- . COMUNE DI COLICO -- - 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel. 0341/940113 - Fax 0341/930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 malattie infettive e per omessa presentazione agli agenti di Polizia Giudiziaria del certificato . . sanitario ........................................................................ lire 250,000 7) Asportazione del fieno dalla malga ................................. lire 100.000 8) Mancata asportazione del fieno dalla malga qualora costituisca pericolo di incendio e venga espressamente prescritto dall'Amrn.ne Com.le ...................................... lire 300.000 I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento, saranno versate al Comune che le devolverà sul proprio conto del fondo miglione pascolive per I'esecuzione di opere di miglioramento del patrimonio rurale del Comune stesso. art. 33 Norme forestali I boschi ricadenti nel perimetro dell'alpe restano di pertinenza dell'Ente proprietario il quale potrà procedere alla loro utilizzazione, senza che il conduttore possa pretendere compensi di sorta a meno che la stessa non venga ad interferire con l'esercizio del pascolo. I1 legname strettamente necessario per il riattamento delle cascine e degli edifici annessi all'alpe e la legna per uso del caseificio e cotture vivande verranno annualmente assegnati, nei limiti consentiti dal bosco, dal Comune che prowederà ad effettuare la relativa denuncia all'Ente delegato, previa tempestiva domanda dell'affittuario. Egli non potrà utilizzare altri prodotti forestali all'infuon di quelli assegnatigli. La concessione sarà gratuita. art. 34 Danni a piante radicate L'affittuario è ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno che potrà essere eventualmente arrecato alle piante radicate nei boschi situati entro i confini della malga, boschi che verranno regolarmente consegnati all'atto dell'affittanza. art. 35 Migliorie a carico dell'Ente 11 Comune ha facoltà anche durante la locazione di fare eseguire opere di miglioramento alle malghe, senza che l'affittuario possa opporsi e pretendere compensi art. 36 Vendita dell'alpe Se venisse deliberata dal1'A.C. la vendita dell'alpe affittata, alla fine di quell'anno di cui segue tale deliberazione, l'afittanza s'intende scissa per finita locazione con la partecipazione che verrà fatta all'afittuario, il quale non avrà diritto ad alcun compenso. In caso di vendita o di cessione per altri usi di piccoli appezzamenti di area pascoliva, qualora tali vendite o tali cessioni non superino i due ettari, l'affittuario non avrà diritto ad alcun compenso o riduzione di canone d'affitto; per estensioni superiori e sempre all'inizio della monticazione il locatario avrà diritto ad un indennizzo, una %A@! -' COMUNE DI COLICO :~~ ,A. ) - i .. ...,, .. .-::.pLL;,.+, .,.i :., C. ' . -. - -i.: C ' ! . _ _ - ,*<~.. ... .. * . ~ ~, ?L 22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35 Tel. 0341/940113 - Fax 0341/930128 Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135 tantum, di un importo corrispondente al canone di una paga per ogni ettaro occupato Verificandosi quest'ultimo caso, il carico per le annate successive e di conseguenza il canone annuo saranno determinati con atto successivo fra le parti. art. 37 Mancanze dell'affittuario Mancando l'affittuario ed uno qualunque degli obblighi sopra denunciati o in particolar modo al puntuale ed integrale pagamento del canone annuo, senza idonea giustificazione valutata dallo S.P.A.F.A.,sarà facoltà del1'A.C. appaltante rescindere I'affittanza anche prima del suo termine, con l'obbligo per l'affittuario del pagamento di ogni arretrato e spese relative, rinunciando in ogni caso l'affittuario a qualunque rihsione di danni o compensi per la cessata locazione. art. 38 Controversie Qualunque controversia avesse a sorgere tra le parti sia nell'interpretazione del capitolato, sia nell'esecuzione di esso e sia nella risoluzione del contratto, per la quale non sia provveduto con gli articoli precedenti, sarà definita e decisa dal Dirigente dello S.P.A.F.A. che rivestirà la funzione di arbitro fra le parti. I1 Sindaco L'affittuario .li c!:-icnco V" I1 dirigente dello S.P.A.F.A.