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Tel. O3411940113
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Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135
REGOLAMENTO - CAPITOLATO
PER L'AFFITTANZA
DEGLI ALPEGGI COMUNALI
(Scoggione)
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22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35
Tel. 034 11940113 - Fax 03411930128
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,
art.1
Oggetto dell'affittanza
11 comune di Colico affitta i pascoli montani, di sua proprietà,(Scoggione)
esclusivamente per l'uso di pascolo estivo alle condizioni contemplate nel presente
capitolato.
L'Ape pascoliva predetta, ubicata nel territorio comunale amministrativo e
censuario di Piantedo -SO- ha come coerenze:
Alpe Scoggione
a Nord:
mappale 5
mappale 5 e Comune di Colico
a Est:
a Sud:
mappale 5
a Ovest:
mappale 8
e si estende su una superficie complessiva di Ha. 20.78.92 di cui Ha. 20.70.00 a
pascolo nudo, Ha. 00.08.92 ad incolto sterile e fabbricati rurali, facente parte dei
mappali: -6-7
art. 2
Gestione della monticazione
Il numero delle paghe, la data di inizio e la durata della monticazione sono stabilite
dall'Amm.ne Com.le secondo il Piano di Assestamento in vigore in accordo con il
Servizio Agricoltura, Foreste e Alimentazione.
Eventuali richieste di anticipi e proroghe annuali alle date di monticazione potranno
essere accordate, in relazione all'andamento stagionale, dall'Ente delegato competente
per territorio.
art. 3
Numero delle paghe
I1 numero delle paghe stabilito per ciascun pascolo non può essere superato; potrà
essere tutt'al più tollerato, in casi eccezionali, un sovraccarico del 5% con conseguente
riduzione del periodo di monticazione.
Le paghe vengono così calcolate:
paghe 1
a) Vacca dopo il 1O parto o manze da 2 a 3 anni
b) Manzette o vitelle (fino prima rotta)
" 213
C) Toro
1
d) Torello (fino all'anno)
" 213
e) Bue adulto (oltre due anni)
" 2/3
f ) Cavalla con puledro
2
g) Cavallo, mulo, asino, puledro
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h) Pecora, capra
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art. 4
Diritti dell'afittanza
L'affittanza si fa a corpo e non a misura, con tutti i diritti attivi e passivi di transito,
accesso e passo, secondo i confini sempre osservati e riconosciuti.
Di conseguenza il comune appaltante viene sollevato da ogni responsabilità circa la
superficie dell'alpe, rinunciando gli affittuari ad ogni e qualsiasi pretesa nel caso in cui la
superficie risultasse inferiore o diversamente ripartita da quella sopra indicata.
art. 5
Durata dell'afittanza
L'affittanza della durata di anni 6 avrà principio dal giorno 1 maggio 1998 e avrà
termine il giorno 30 aprile 2003, senza obbligo ne per l'una, ne per l'altra parte di
denuncia di fine locazione.
In ogni caso la durata dell'affittanza non dovrà essere inferiore ad anni 6 (sei) fatte
salve le deroghe o patti diversamente assunti in forza della Legge 203182.
art. 6
Modalità di affidamento
L'affittanza awerrà per asta pubblica salvo i casi previsti dalla legge che
consentono all'Ente proprietario la licitazione o la trattativa privata.
L'asta sarà tenuta con le formalità prescritte dal regolamento in data 23.5.1924, n.
827 sulla Contabilità Generale dello Stato, le condizioni e le modalità della gara verranno
rese note con appositi awisi d'asta.
L'A.C. si riserva lafacoltà di escludere dall'asta i concorrenti che siano recidivi
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cattiva conduzione.
art. 7
Modalità di esperimento
Prima di incominciare l'esperimento dell'asta, della licitazione privata o della
trattativa privata, chi presiede fornirà tutti i chiarimenti necessari affinché non vi siano
errori di interpretazione delle norme di aggiudicazione.
art. 8
Aggiudicazione
L'afittanza dell'Alpe sarà aggiudicata a colui che avrà fatto la migliore offerta in
aumento rispetto al prezzo base dell'incanto e che sottoscrivendo il presente capitolato si
dovrà ritenere vincolato nei riguardi del1'A.C.
art. 9
Cauzione
Approvato e reso esecutivo il verbale di aggiudicazione definitiva, il contratto di
affittanza si intenderà perfetto per il Comune ed il deliberatario dovrà intervenire, entro 8
giorni dalla relativa comunicazione, alla stipula della regolare formale scrittura di
contratto di afittanza, con l'obbligo di versare, prima della sua firma, presso il tesoriere
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del Comune, la prescritta cauzione (in numerario o in titoli di Stato al portatore o con
fidejussione) nella misura di una metà del canone annuo risultante dall'aggiudicazione.
La cauzione rimarrà vincolata a favore dell'Ente per tutto il tempo dell'afittanza e
fino a che la relativa delibera di svincolo avrà ottenuto la relativa approvazione ed in ogni
caso con le clausole di cui al seguente art. 12.
Se trascorsi 15 gg. senza che il deliberatario versi la prescritta cauzione e non si
presenti senza comprovato motivo per la stipula del contratto definitivo, o receda
volontariamente, 1'A.C. sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a carico del
deliberatario medesimo.
art. 10
Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di afittanza, registrazione, IVA,
aggi esattoriali, ecc., nessuna esclusa sono a carico del locatario.
art. 11
Fondo migliorie pascolive
Il comune prowederà ad accantonare, su proprio capitolo di bilancio vincolato ed
indisponibile, il 20% del ricavato del pascolo, da reimpiegarsi in lavori di miglioramento
della cotica, di manutenzione straordinaria dei sentieri e dei fabbricati dell'alpe.
art. l 2
Consegna, riconsegna e canone annuo
Appena stipulato il contratto avrà luogo, permettendo la stagione, la consegna del
pascolo montano che in ogni caso verrà effettuato prima dell'apertura della stagione
d'alpeggio.
L'atto di consegna servirà di norma per formare il credito o il debito del
conduttore, il quale dovrà sottostare alla rifusione dei danni accertati dal Comune.
Nel verbale di consegna predisposto dal17A.C.proprietaria, con l'eventuale
assistenza dello S.P.A.F.A.,verranno descritti lo stato e la consistenza di tutti i manufatti
esistenti e verranno inoltre citati gli estremi del contratto di affitto, l'ammontare del
canone, il carico massimo di bestiame, la descrizione dei confini e quanto altro abbia
attinenza all'esercizio del pascolo ivi compresa una dettagliata descrizione dei lavori di
miglioria da eseguirsi durante l'afittanza a carico del malghese.
11 conduttore, alla firma del contratto, dichiarerà a quale persona si debba
comunicare il giorno in cui avrà luogo la consegna all'inizio e la riconsegna al termine
della locazione.
La consegna e la riconsegna dell'alpe sarà effettuata dalla parti interessate o da
loro legale, con l'eventuale assistenza dei funzionari dello S.P.A.F.A.
Non presentandosi l'interessato nel giorno fissato, la consegna e la riconsegna,
verranno fatte solo in concorso della stazione appaltante o del tecnico comunale, e se
presente, del rappresentante dello S.P.A.F.A.e saranno valide a tutti gli effetti.
Redatto il verbale di riconsegna, accertato che nessuno abbia titoli di credito verso
l'affittuario in dipendenza della scaduta affittanza e che il conduttore abbia assolto ogni
suo debito e dovere verso l'Ente proprietario, verrà liberata la cauzione.
Le spese di consegna e di riconsegna sono di esclusiva spettanza del conduttore.
1:l Canone annuo, a base d'asta, è fissato in lire 500.000.
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art. 13
Pagamento del canone
L'affittuario dovrà pagare il canone annuo al1'A.C. in due rate: la prima, di almeno
la metà del canone, entro il 3 1 luglio; la seconda, a conguaglio dell'intero canone, entro
l'l l novembre di ciascun anno.
Le rate del canone dovranno'essere pagate secondo le date previste; in caso di
ritardo nel pagamento l'affittuario incorrerà nell'obbligo di pagare gli interessi passivi
legali per la durata del ritardo.
La locazione si intende fatta a rischio e pericolo dell'afittuario, che è obbligato a
pagare l'intero affitto senza ridurlo per qualsiasi infortunio ordinario o straordinario.
In caso di calamità eccezionali l'affittuario potrà richiedere al Comune, sentito lo
S.P.A.F.4 la rescissione del contratto d'affitto.
art.14
Carico
Viste le condizioni in cui versa l'alpeggio, il carico totale delle alpi pascolive non
dovrà superare, per il primo anno, il numero di 25 paghe, così come calcolate dall'art. 2
Se negli anni successivi verranno apportate, da parte del locatario, delle migliorie
all'alpeggio, potrà essere concesso, da parte del1'A.C.' un aumento del numero delle
paghe in relazione alle rnigliorie effettuate
L'alpigiano deve notificare annualmente al Comune proprietario dell'alpeggio il
numero dei capi di bestiame monticati, sotto pena di una sanzione amministrativa pari a
lire 25.000 per ogni paga non denunciata.
All'uopo è consentito ai rappresentanti comunali ed a quelli degli Enti preposti agli
accertamenti e controlli di accedere all'alpe ed ai relativi fabbricati.
L'appaltatore non potrà cedere o sub-appaltare il servizio nè direttamente, nè in
forma occulta, pena l'immediata risoluzione del contratto, la sospensione del pagamento
del dovuto ed il risarcimento dei danni.
art. 15
Periodo di Monticazione
I1 periodo di monticazione è fissato in 125 giorni annui e potrà iniziarsi, di regola,
con il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno salvo quanto disposto dalle prescrizioni
di Polizia Forestale vigenti e di quanto stabilito dall'art. 2.
art. 16
Preferenza di monticazione
I1 bestiame dei censiti di Colico dovrà essere preferito per la monticazione dell'alpe
che si praticherà annualmente nel comune stesso
Il carico massimo non potrà mai essere superiore a quello stabilito dall'art. 14.
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art. 17
Richiesta di monticazione
Non potranno aspirare al vantaggio di cui all'art. 16 quei censiti che entro il 3 1
marzo, dell'anno in cui scade I'afitanza, non ne avranno fatta richiesta scritta al Sindaco
indicando quantità e qualità del loro bestiame destinate all'alpeggio.
I dichiaranti da parte loro saranno tenuti a mandare in alpeggio le bestie notificate,
salvo l'evento di mortalità o di malattia epizootica, sotto pena di reintegrazione del
canone all'afittuario.
art. 18
Malattie infettive
Prima di portare il bestiame al pascolo il malghese ha l'obbligo di far visitare gli
animali al veterinario responsabile, il quale rilascerà apposito certificato di immunità da
malattie infettive e la dichiarazione che gli animali stessi possono essere immessi
all'alpeggio.
La visita del veterinario è a carico dell'afittuario.
Il certificato anzidetto dovrà essere presentato il loco agli agenti di polizia
forestale, giudiziaria e rurale ad ogni loro richiesta.
La mancata presentazione del certificato verrà punita secondo le norme del
successivo art. 3 1 - lett. B).
Verificandosi malattie infettive, l'affittuario provvederà all'isolamento degli animali
e dovrà darne immediata comunicazione all'autorità competente, la quale stabilirà dove e
come gli animali dovranno essere appartati, nonchè le misure profilattiche o curative
necessarie.
L'affittuario non ovrà alcun diritto a riduzione del canone d'afitto per causa della
mancata ed incompleta utilizzazione delle erbe nelle zone pascolive afittate a seguito
delle malattie e dell'applicazione delle norme sanitarie.
art. 19
Sub-affitto
E' vietato il sub-affitto dell'alpe.
art. 20
Migliorie
In sede di stesura del verbale di consegna verranno stabilite le zone da ripulire dai
cespugli e dalle pietre, dalla flora ammoniacale, da trasformare a prato falciabile e
comunque da migliorare nel periodo della locazione.
Annualmente 1'A.C. verificherà lo stato di esecuzione delle migliorie prescritte dal
verbale di consegna, redigendo specifica relazione da inviare allo S.P.A.F.Ache potrà
effettuare le verifiche.
art. 21
Uso del pascolo
L'afittuorio è sempre obbligato a mantenere il buono stato di godimento ad
esclusive sue spese le strade che servono di accesso all'alpe, le cascine, le casere ed i
mazzi di abbeveraggio (cisterne, abbeverotoi, fontane, pozze, ecc.) e qualunque altro
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manufatto in conformità alle consuetudini locali ed alle disposiziorii del Codice Civile; il
Comune si riserva di supplire, se necessario, a spese dell'afittuario medesimo.
In particolare è fatto obbligo all'affittuario di eseguire alla fine di ogni stagione
monticatoria il puntellamento dei tetti dei fabbricati per prevenire i danni della neve, di
vuotare gli abbeveratoi e di convogliare l'acqua degli acquedotti negli appositi scarichi e
ciò per prevenire i danni del gelo.
Resta a carico del Comune il ripristino dei manufatti stessi quando per cause indipendenti dalla volontà del conduttore (incendi, valanghe, uragani) fossero in tutto
rovinati o resi inservibili.
Tali deterioramenti dovranno essere comunque denunziati al Comune appena
verificatisi.
Durante il periodo di monticazione l'affittuario resta responsabile in senso
amministrativo, indipendentemente dalla procedura penale, di tutti i danni che venissero
cagionati agli stabili dati in affitto, a meno che non ne indiche gli autori o provveda alla
relativa denuncia all'autorità giudiziaria.
art. 22
Disciplina del traffico turistico
L'Ente proprietario, al fine di salvagyardare il pieno diritto di pascolo, è tenuto a
disciplinare il traffico turistico ed a provvedere opportunamente all'adozione di misure
atte a garantire la pulizia del pascolo stesso.
art. 23
Termini di confine
Resta assolutamente vietato all'afittuario alterare o rimuovere i termini, opere e
siepi di confine.
art. 24
Sorveglianza del bestiame
l1 bestiame durante il pascolo deve essere continuamente sorvegliato da un numero
sufficiente di pastori.
Ad ogni custode non possono essere affidati più di 100 capi di bestiame minuto o
di 50 capre oppure di 40 capi di bestiame grosso, salvo l'uso del recinto elettrico o di
altri mezzi idonei.
I boschi attisui all'alpe, in cui il pascolo e di regola vietato dovranno essere
garantiti dallo sconfinamento degli animali.
I1 pascolo con le capre è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi
funzioni protettive.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni e le pene stabilite
dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.
art. 25
Sfruttamento del pascolo
Per un migliore sfruttamento della cotica ed una pii1 razionale distribuzione delle
deiezioni animali, si dovrà suddividere il pascolo in mutate (stazioni); nell'ambito di dette
suddivisioni sarà opportuno poi l'adozione delle mandrature.
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E' da prevedere, ove possibile, l'impianto di un prato falciable in cicinanza dei
fabbricati e dove domina la flora ammoniacale.
Esso dovrebbe essere poi gradatamente ampliato al fine di consentire provviste di
fieno per l'inizio e la fine dell'alpeggio.
E' vietato asportare dall'alpe fieno, legna, letame, ceneri e qualsiasi altra sostanza
art. 26
Raccolta di strame
La raccolta di strame, se necessaria, deve essere effettuata come previsto nel
verbale di consegna.
art. 27
Asportazione del fieno
E' vietato asportare dalle malghe il fieno ivi ancora giacente al momento dello
scarico, a meno che questo non costituisca un pericolo per gli incendi.
In questo caso l'asportazione deve essere fatta d'intesa e su indicazione
dell'Ente proprietario.
art. 28
Tenuta dei maiali
I maiali devono portare l'anello di ferro al grugno e devono essere tenuti in
appositi recinti onde elifinare possibili danni alla cotica.
I1 loro numero deve essere proporzionato alle disponibilità dei residui delle
lavorazioni casearie.
L'alpigiano deve sgomberare frequentemente dal letame i ricoveri del bestiame.
art. 29
Povertà della cotica
Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere nelle quali
la cotica erbosa vada impoverendosi o ciglionandosi, sarà facoltà del Comune, sentito lo
S.P.A.F.A.,imporre la sospensione temporanea dell'utilizzazione, senza alcun d.iritto per
l'affittuario alla riduzione del canone, per superfici inferiori a 2 ettari.
art. 31
Preveiizione dei fenomeni franosi
11 locatario è obbligato a prevenire i fenomeni di frane nei pascoli, apprestando
piccole opere di consolidamento e di derivazione idrica ed escludendo da dette zone ogni
genere di pascolo.
Qualora dette zone e quelle dell'articolo precedente superino i 2 ettari di
superficie pascolavi, il locatario avrà diritto ad un indennizzo nella stessa misura e con le
medesime modalità previste dal successivo art. 36.
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I1 canone dovrà comunque compensare l'alpigiano in terniini di n. 10 giornate
lavorative, preventivamente concordate da scalare sul canone, per questi lavori di
prevenzione e sistemazione idrogeologica.
art. 32
Danni idrogeologici
Se nel corso dell'affittanza si dovessero verificare danni di ordine idrogeologico
tali da imporre all'autorità forestale di dover intervenire con l'esecuzione dei lavori
previsti dall'art. 30 e seguenti del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e che con i medesimi si
dovesse ridurre in modo quasi totale la superficie pascoliva dell'alpe affittata, il contratto
di affitto decadrà senza che l'affittuario possa pretendere il risarcimento o indennizzi di
sorta.
art. 33
Penalità per inosservanze
Per le infrazioni al presente Regolamento, oltre all'amrnenda prevista dall'art.
135 del R.D.L. 30.12.1923n. 3267, sono stabilite le seguenti penalità:
A)
1) Per sconfinamento dell'Aipe una sanzione pari a ............. lire 5.000
per ogni capo di bestiame che ha sconfinato;
2) La mancata osservanza delle date di inizio e fine
del periodo dell'alpeggio verrà penalizzata in
ragione di .................................................................
capolgiorno;
3) 11 superamento del carico massimo consentito
verrà penalizzato in ragione di ......................................
per paga al giorno;
lire
5.000
lire
5.000
B
1) Per pascolo vagante, cioè senza custode idoneo ................ lire
5.000
per capolgiorno;
2) Per mancata manutenzione ordinaria dei fabbricati
cortili, selciati, viabilità interna e d'accesso all'alpe ............ lire 100.000
3) Per omesso spargimento del letame prodotto
nell'alpe e sminuzzamento delle deiezioni animali
nei pascoli .......................................................................
lire 100.000
4) Per mancati lavori di spietramento e decespugliamento nella misura stabilita nel verbale di
consegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lire 100.000
5) Per mancata pulizia dei ricoveri del bestiame
lire 100.000
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6) Per mancato isolaniento degli animali colpiti da
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malattie infettive e per omessa presentazione agli
agenti di Polizia Giudiziaria del certificato
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sanitario ........................................................................ lire 250,000
7) Asportazione del fieno dalla malga
.................................
lire 100.000
8) Mancata asportazione del fieno dalla malga qualora
costituisca pericolo di incendio e venga espressamente
prescritto dall'Amrn.ne Com.le ......................................
lire 300.000
I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento, saranno versate
al Comune che le devolverà sul proprio conto del fondo miglione pascolive per I'esecuzione di opere di miglioramento del patrimonio rurale del Comune stesso.
art. 33
Norme forestali
I boschi ricadenti nel perimetro dell'alpe restano di pertinenza dell'Ente
proprietario il quale potrà procedere alla loro utilizzazione, senza che il conduttore possa
pretendere compensi di sorta a meno che la stessa non venga ad interferire con l'esercizio
del pascolo.
I1 legname strettamente necessario per il riattamento delle cascine e degli edifici
annessi all'alpe e la legna per uso del caseificio e cotture vivande verranno annualmente
assegnati, nei limiti consentiti dal bosco, dal Comune che prowederà ad effettuare la
relativa denuncia all'Ente delegato, previa tempestiva domanda dell'affittuario.
Egli non potrà utilizzare altri prodotti forestali all'infuon di quelli assegnatigli.
La concessione sarà gratuita.
art. 34
Danni a piante radicate
L'affittuario è ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno che potrà
essere eventualmente arrecato alle piante radicate nei boschi situati entro i confini della
malga, boschi che verranno regolarmente consegnati all'atto dell'affittanza.
art. 35
Migliorie a carico dell'Ente
11 Comune ha facoltà anche durante la locazione di fare eseguire opere di
miglioramento alle malghe, senza che l'affittuario possa opporsi e pretendere compensi
art. 36
Vendita dell'alpe
Se venisse deliberata dal1'A.C. la vendita dell'alpe affittata, alla fine di quell'anno
di cui segue tale deliberazione, l'afittanza s'intende scissa per finita locazione con la
partecipazione che verrà fatta all'afittuario, il quale non avrà diritto ad alcun compenso.
In caso di vendita o di cessione per altri usi di piccoli appezzamenti di area
pascoliva, qualora tali vendite o tali cessioni non superino i due ettari, l'affittuario non
avrà diritto ad alcun compenso o riduzione di canone d'affitto; per estensioni superiori e
sempre all'inizio della monticazione il locatario avrà diritto ad un indennizzo, una
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22050 COLICO (Lecco) - Via Municipio, 35
Tel. 0341/940113
- Fax 0341/930128
Codice fiscale 83006690131 - Partita IVA 00710580135
tantum, di un importo corrispondente al canone di una paga per ogni ettaro occupato
Verificandosi quest'ultimo caso, il carico per le annate successive e di conseguenza il
canone annuo saranno determinati con atto successivo fra le parti.
art. 37
Mancanze dell'affittuario
Mancando l'affittuario ed uno qualunque degli obblighi sopra denunciati o in
particolar modo al puntuale ed integrale pagamento del canone annuo, senza idonea
giustificazione valutata dallo S.P.A.F.A.,sarà facoltà del1'A.C. appaltante rescindere
I'affittanza anche prima del suo termine, con l'obbligo per l'affittuario del pagamento di
ogni arretrato e spese relative, rinunciando in ogni caso l'affittuario a qualunque rihsione
di danni o compensi per la cessata locazione.
art. 38
Controversie
Qualunque controversia avesse a sorgere tra le parti sia nell'interpretazione del
capitolato, sia nell'esecuzione di esso e sia nella risoluzione del contratto, per la quale
non sia provveduto con gli articoli precedenti, sarà definita e decisa dal Dirigente dello
S.P.A.F.A. che rivestirà la funzione di arbitro fra le parti.
I1 Sindaco
L'affittuario
.li c!:-icnco
V" I1 dirigente dello S.P.A.F.A.