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CODICE DI ETICA PROFESSIONALE DI ASSOCONTACT
PER L’AUTODISCIPLINA NELLE ATTIVITA’ DI CALL CENTER
Assocontact
Associazione Nazionale dei Call Center in Outsourcing
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Premessa
Il Presente Codice Etico è stato redatto conformemente al dispositivo dell’articolo 27 bis
del Codice del Consumo:
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono
adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori
imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il
comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con
l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo
della loro applicazione.
2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile
dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via
telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione
dei minori e salvaguardata la dignità umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione,
agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del
responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il
professionista deve preventivamente informare i consumatori.
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1. Introduzione
Il Codice di Etica Professionale per l’autodisciplina nelle attività di contatto con la clientela
di Assocontact (qui di seguito il “ Codice”), in quanto Codice di condotta delle imprese
operanti come call center in outsourcing, è volto a garantire che le attività svolte delle
imprese associate e da tutti i loro operatori si svolgano nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, della protezione dei minori e secondo i principi
espressi dai seguenti valori di riferimento cui le aziende associate ispirano la loro azione a
quattro principi guida:
1. Competenza
2. Partnership
3. Impegno
4. Informazione
Inoltre nello svolgimento della sua attività Assocontact si ispira ai seguenti valori di
riferimento:
- Qualità ed affidabilità
- Etica
- Sostenibilità
- Rispetto
- Prevenzione delle controversie
Il Codice mira a contribuire attivamente alla crescita del settore, rafforzandone la credibilità
e la reputazione, come parte integrante del sistema di vendita e di distribuzione di prodotti
e servizi. Inoltre attraverso il Codice si mira a fornire alle imprese strumenti idonei per
affrontare in modo rigoroso, etico e consapevole le sfide del mercato e a sostenere la
formazione continua e la crescita professionale degli operatori delle imprese associate.
La redazione del Codice è effettuata in conformità alle previsioni contenute nello Statuto
dell'Associazione e alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di
attività di vendita diretta e costituisce espressione del potere di autodisciplina che
Assocontact esercita nei confronti delle imprese associate.
Coerentemente con la natura e le finalità di questo documento le norme contenute nel
Codice possono prevedere principi etici che comportano vincoli superiori rispetto a quelli
prescritti dalla legislazione vigente.
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L’inosservanza del Codice comporta esclusivamente l'applicazione delle sanzioni ivi
previste. Resta inteso che in caso di cessazione dell’appartenenza all'Associazione
l’impresa non saranno più soggetti al Codice, fermo restando l’applicazione delle sanzioni
per le condotte poste in essere prima della cessazione del rapporto associativo.
Il Codice è reso pubblico attraverso la diffusione nel proprio internet dell’Associazione ed è
proposto in consultazione alle associazioni rappresentative dei consumatori per
condividerne i valori ispiratori, il controllo di attuazione e la diffusione.
Le imprese non associate ad Assocontact che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 lettera p) del
D.lgs. n. 206/2005, intendono comunicare ai potenziali clienti l’esistenza del presente
Codice Etico in quanto Codice di condotta pertinente per la loro attività sono tenute, nel
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza a cui il presente Codice si ispira, ad
informare preventivamente l’Associazione.
2. Il ruolo economico e sociale dei call center
Il settore dei call center svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo economico del Paese
e nel dialogo fra imprese e consumatori, fra Pubblica Amministrazione e cittadino E’
compito principale della nostra associazione favorire il sano sviluppo del nostro settore,
attraverso il miglioramento dei servizi offerti, la professionalizzazione delle nostre strutture
il loro comportamento sano e leale sul mercato, anche alimentando dialogo, conoscenza e
fiducia fra gli attori economici e sociali.
Questo Codice definisce quindi le norme di deontologia professionale, le regole di
comportamento verso l’interno e verso i fruitori dei nostri servizi, verso le istituzioni e verso
la committenza. Esso definisce anche le responsabilità delle aziende che si impegnano a
rispettarle con l'adesione ad Assocontact. Gli Associati riconoscono queste norme di
deontologia professionale e queste regole di comportamento come pienamente
rispondenti alla salvaguardia del loro ruolo nell’economia e nella Società e accettano di
sottoporsi al giudizio degli organi associativi per la valutazione dei loro comportamenti che
fossero ritenuti in contrasto con i principi qui di seguito enunciati.
Il call center nasce come strumento per la gestione del traffico telefonico sia in entrata che
in uscita, adottato per migliorare l'efficacia del rapporto con l'utente. E' un vero e proprio
servizio di gestione dei contatti telefonici con i cittadini, che può prevedere diversi livelli di
risposta e di approfondimento, così come diversi livelli d'integrazione all'interno dell'ente o
tra enti diversi.
In particolare il contact center è un call center evoluto che integra le funzionalità di
telecomunicazione con i sistemi informativi, aggiungendo all'utilizzo del mezzo telefonico
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altri strumenti/canali di comunicazione, quali: lo sportello fisico, la posta, il fax, la mail, il
web, le messaggerie su telefoni cellulari.
Il call center, così come il più evoluto contact center, deve essere inteso come modalità di
gestione dei contatti e delle relazioni con clienti e cittadini, secondo una visione strategica
e progettuale più ampia volta a distinguere una cultura orientata alla tutela del
consumatore e del cittadino.
Gestire un’attività di contact center comporta integrare le sollecitazioni raccolte dal front
office e le modalità di erogazione del servizio con i processi interni di back office,
ribaltando il concetto tradizionale di progettazione organizzativa a favore di un modello che
parte dall'utente per ridefinire l'organizzazione.
Ne deriva che l'operatore di call center deve possedere:
- una forte motivazione e orientamento al servizio
- spiccate capacità relazionali e comunicative
- resistenza allo stress
- abilità di concentrazione
- predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team
- attitudine al problem solving
- capacità organizzative
- rapidità di apprendimento
- abilità di ascolto
- capacità di autocontrollo
- conoscenze informatiche
- conoscenze specifiche, laddove necessario, rispetto al proprio ente di appartenenza
Va sottolineato il fatto che i call center in outsourcing ricevono le liste di persone da
contattare sempre dal committente che è quindi il titolare del trattamento di tali dati ed è
tenuto a garantirne la legittima provenienza ed utilizzo. I call center, per parte loro, si
impegnano ad usare queste liste secondo i criteri previsti dal presente codice.
In ogni caso al fine di definire in modo adeguato le attività dei call center che si basano sul
trattamento dei dati personali una sezione del presente codice è in particolare dedicata
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alle definizione delle regole che disciplinano l’uso dei dati di contatto per effettuare
telefonate e per erogare servizi tramite il canale telefonico.
Il presente codice è volto a garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale per
attività di contact center si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto
all’identità personale.
Il codice è espressione dell’autonomia degli operatori professionali che intendono
utilizzare dati personali per comunicare con clienti, potenziali clienti e categorie di
consumatori individuate secondo criteri predeterminati mediante messaggi diretti.
Sezione I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI NEI RAPPORTI CON I
COMMITTENTI E CON I TERZI
Articolo 1 - Finalità ed Ambito di applicazione
Il codice di etica professionale di Assocontact per l’autodisciplina nelle attività di
telemarketing (qui di seguito indicato come “Codice”) ha lo scopo di assicurare che
l’attività dei call center, quale espressione di una delle modalità di distribuzione di beni e
servizi, venga realizzata, come servizio per il pubblico, nella tutela dei diritti dei
consumatori. In particolare, il presente Codice impegna le imprese associate a mantenere
comportamenti etici volti a garantire la correttezza dell’attività commerciale e la
sostenibilità economica della vendita diretta.
Il Codice definisce le regole per lo svolgimento di attività sostenibili nell’ambito del contatto
svolto dai call center ed evidenzia le attività che sono considerate in contrasto con le
finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative. L'insieme delle sue
regole esprime la base per l'autodisciplina dell’attività commerciale posta in essere dalle
imprese associate.
Il Codice è inteso come un quadro di riferimento per l’autoregolamentazione che ciascuno
degli Associati si impegna a realizzare, con i seguenti scopi:
• Mantenere elevati standard di qualità dell’erogazione dei servizi di call center
• Accrescere la fiducia dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni nelle nostre aziende e
nelle attività da noi svolte per conto delle imprese e delle istituzioni che ci affidano i loro
servizi di contatto con il loro pubblico di riferimento e nei confronti del pubblico stesso.
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Articolo 2 - Soggetti vincolati e obblighi
Il Codice è vincolante per le imprese associate che si impegnano ad osservare ed a far
accettare le norme del Codice e degli eventuali regolamenti di autodisciplina anche ai
soggetti che operano all’interno della loro organizzazione, ad adottare adeguati
provvedimenti nei confronti di coloro che non si attengano alle decisioni dell’organismo di
controllo associativo o siano recidivi, nonché a darne opportuna diffusione.
Gli Associati si impegnano a divulgare il Codice ai propri operatori nelle forme che
riterranno più opportune ed efficaci
Articolo 3 - Principi vincolanti nel rapporto con i committenti
Gli Associati Assocontact nel rapporto con i loro Committenti si impegnano ad attenersi a
quattro principi guida, i valori caratteristici che definiscono la loro responsabilità e quella
dei propri dipendenti e collaboratori:
1. Competenza
2. Partnership
3. Impegno
4. Informazione
Competenza. Porre questo principio guida come primo punto di riferimento vuol dire che
il primo dovere degli Associati è di svolgere con correttezza le attività loro affidate,
utilizzando a favore dei committenti tutto il bagaglio di esperienza accumulato. Essi
condividono infatti la convinzione che il corretto rapporto con la propria committenza e il
rigoroso rispetto degli impegni presi costituiscono un elemento fondamentale per
l’affermazione della professionalità del settore; significa non vantare competenze che non
si hanno; significa mantenere riservatezza su circostanze di cui si viene a conoscenza per
motivi professionali, significa anche evitare i sospetti che queste cose possano accadere
(es. mantenere indipendenza di giudizio, evitare conflitti di interesse).
Partnership. Vale nei confronti dei Committenti, ma anche nei confronti delle altre
categorie di stakeholder. Principalmente nei rapporti con il pubblico Partnership. Saper
ascoltare il Cliente, capire i suoi problemi e i suoi interessi, anche sapendo correttamente
interpretare le sue richieste. Adattare sempre il servizio e le prestazioni agli interessi del
Cliente. Questo è vero particolarmente nelle fasi di progettazione e di erogazione del
servizio quando è necessario adottare modalità di comunicazione trasparenti ed efficaci.
Identificarsi con il Cliente significa che non basta svolgere bene le attività affidate. Occorre
proporgli le attività che davvero gli possono recare utilità.
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Impegno. Significa capacità di non sottrarsi a problemi nuovi e difficili, di sforzarsi di
trovare la risposta vera e utile. Occorre incoraggiare gli Associati a valorizzare la
prestazione in termini di risorse professionali (tempi e qualificazioni). Occorre evitare che
un prezzo molto basso serva a giustificare una prestazione e un servizio scadenti.
L’applicazione di prezzi irregolarmente bassi, oltre a innescare una concorrenza non leale,
nuoce gravemente all’immagine del settore e contrasta con la salvaguardia del ruolo del
nostro settore dichiarata nelle premesse
Informazione. E’ indubbio che la fiducia dei committenti nella nostra capacità
professionale e la loro capacità di prendere decisioni corrette in relazione ai risultati delle
attività da noi svolte, poggiano sulla correttezza e sulla trasparenza delle informazioni che
noi forniamo loro. Questo non significa solo dare le informazioni corrette quando ci
vengono chieste (Onestà): significa, in forma più attiva, trasparenza, capacità e volontà di
comunicare.
Gli Associati Assocontact ritengono che il proprio comportamento nei confronti dei Clienti
debba generare fiducia e valore. La fiducia del Committente va perseguita come valore
chiave fondante della relazione.
Sicurezza. Gli Associati sono sempre tenuti al rispetto, ancorché oggetto o meno di
apposite certificazioni, di tutte le disposizioni afferenti alla sicurezza, al decoro e
all'ambiente sul luogo di lavoro; in particolare in relazione agli spazi oppure ai sistemi di
areazione. Dovranno altresì garantire la dignità e professionalità del lavoro, nel rispetto
dei criteri di fonoassorbenza e di reciproco rispetto delle attività degli Operatori, dotando in
tal modo le organizzazioni produttive di idonee strutture logistiche orientate ai predetti
principi.
Articolo 4 - Comportamento nei rapporti tra le imprese associate
Gli Associati Assocontact sono tenuti ad assumere un comportamento leale sia verso i
terzi sia fra loro e si obbligano ad evitare azioni, attività o comportamenti anche
potenzialmente idonei a causare un danno di immagine od economico ad un’altra impresa,
sia direttamente sia attraverso i propri operatori.
Gli Associati Assocontact devono tenere comportamenti tali da non danneggiare,
screditare o altrimenti compromettere l'immagine dell'Associazione, delle altre aziende
associate e non e della stessa professione. Gli Associati Assocontact sono liberi di
esprimere le proprie opinioni anche se in contrasto con quelle di altre aziende del settore,
ma sono tenuti a non denigrare queste ultime o il loro operato in qualsiasi forma.
Un Associato non deve appropriarsi consapevolmente, in qualsiasi modo, di materiale –
non di dominio pubblico - prodotto da un’azienda concorrente La libera concorrenza fra gli
Associati deve svolgersi in forma corretta e basarsi esclusivamente su elementi reali quali
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la competenza professionale, l'esperienza, la natura e la consistenza dei servizi offerti, la
specifica capacità delle persone che compongono l'Azienda. Il ricorso ad ogni diversa
forma di persuasione o incentivazione nei confronti degli stakeholder è da ritenersi
contrario alla deontologia professionale ed allo spirito associativo.
Più in particolare gli Associati si devono astenere da pratiche commerciali scorrette per
acquisire clienti e aumentare il proprio giro d’affari, con particolare riferimento ad offerte in
dumping e in generale a condizioni economiche palesemente non remunerative.
Conseguentemente i rapporti fra imprese associate, ferma restando la libera concorrenza,
dovranno essere improntati alla massima solidarietà ed al perseguimento di pratiche
conciliative in caso di contenzioso, segnalando preliminarmente all’ organismo di controllo
associativo ogni eventuale comportamento non ritenuto conforme al presente Codice
Articolo 5 - I rapporti con le altre categorie
La responsabilità degli Associati Assocontact non riguarda solo il rapporto con i
Committenti. Sono rilevanti le relazioni con le seguenti altre categorie di pubblici di
riferimento:
• Pubblico (cittadini-consumatori)
• Risorse umane (es. dipendenti, intervistatori, consulenti, ecc.)
• Fornitori
• Università
• Istituzioni pubbliche
• Mezzi di comunicazione
Nella relazione con ciascuno di questi pubblici, l’attività delle aziende associate sarà
ispirata a questi specifici obiettivi di sviluppo della professione:
• Pubblico. Obiettivi: consenso e fiducia. Attraverso la capacità di fornire risposte
adeguate, saper ascoltare, informare con correttezza e trasparenza, mantenendo con
ciascuno un rapporto positivo.
• Risorse umane. Obiettivi: crescita delle competenze, delle responsabilità, delle
ricompense. Offrire opportunità e riconoscere i meriti. Dobbiamo riconoscere che un sano
ed equilibrato rapporto con i nostri dipendenti e collaboratori è l’elemento fondamentale su
cui poggia il successo delle nostre aziende e la nostra capacità di erogare servizi di alto
livello. Intrattenere rapporti corretti e trasparenti con i lavoratori e le loro rappresentanze,
mettere a disposizione ambienti di lavoro ovviamente a norma, ma anche gradevoli, puliti
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e funzionali ad un sereno svolgimento dell’attività lavorativa, perseguire programmi di
formazione e miglioramento professionale sono gli elementi fondanti di un corretto
rapporto, che avvantaggia in definitiva l’azienda stessa e il suo modo di fornire servizi
adeguati
• Fornitori. Obiettivi: coinvolgimento, partnership. Attività che ne conseguono: criteri di
selezione allineati agli standard, comunicazione, sensibilizzazione, condivisione, controllo,
ricerca di relazioni di lunga durata.
• Università. Obiettivi: scambio, integrazione. Sviluppare capacità di influenza e di
fertilizzazione reciproca. Riconoscere e promuovere indirizzi scientifici e didattici coerenti
con le finalità delle nostre attività di relazione con il pubblico.
• Istituzioni Pubbliche. Obiettivi: conoscenza, influenza. Promuovere la conoscenza del
settore al fine di creare consenso attorno alle attività del settore.
• Mezzi di comunicazione. Obiettivi: chiarezza, promozione. Si intende la promozione del
valore delle attività di relazione svolte dalle nostre aziende che deve essere comunicato in
modo semplice e completo, senza aree di ambiguità né banalizzazioni che potrebbero
generare discredito. Più in generale Assocontact sente la necessità di promuovere con
ogni mezzo la conoscenza e l’apprezzamento delle nostre realtà dei servizi al pubblico da
noi gestiti; è preciso dovere degli associati fare quanto possibile per contribuire a
migliorare l’immagine del settore e la conoscenza delle nostre attività
Articolo 6 – Dovere di osservanza e poteri sanzionatori
Gli Associati Assocontact si impegnano a fare tutto quanto in loro potere per applicare le
disposizioni di questo Codice, sia nello spirito che nella lettera. Gli Associati Assocontact,
impegnandosi al rispetto del Codice, si rendono garanti nei confronti dell'Associazione e
degli altri Associati che il comportamento dei propri collaboratori che rivestono, a qualsiasi
livello, mansioni di responsabilità, sarà conforme ai principi del Codice stesso.
Gli Associati Assocontact dichiarano che la non osservanza delle disposizioni di questo
Codice da parte di un Associato debba ritenersi lesiva degli interessi della categoria e
dell'Associazione che lo rappresenta e costituisca ragione sufficiente per l'approvazione
delle sanzioni disciplinari previste.
Le caratteristiche del sistema sanzionatorio sono descritte nella sezione V del presente
Codice e sono affidate alla competenza del Collegio dei Probiviri istituito in conformità
dello Statuto di Assocontact.
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Sezione II
I RAPPORTI CON I CONSUMATORI
Articolo 7 - Criteri di comportamento nei rapporti con i consumatori
Le imprese e i loro operatori sono tenuti ad adottare tutte le iniziative opportune in modo
che ogni attività commerciale e promozionale rispetti i principi della correttezza e
trasparenza; sono pertanto vietate tutte le pratiche ambigue, scorrette, ingannevoli o sleali,
indipendentemente dal fatto che violino specifiche norme di legge e regolamenti nazionali
o di fonte comunitaria o internazionale, così come previsto e specificato dagli articoli 21-23
e 24-26 del Codice del Consumo.
Articolo 8 - Modalità di svolgimento dell'attività di contatto telefonico
I contatti telefonici con il consumatore devono essere effettuati in modo e in orario
ragionevole come precisato nel prosieguo del presente articolo per evitare che risultino
invadenti.
All’atto del primo contatto con il consumatore, l’incaricato deve:
- comunicare le proprie coordinate identificative, il nome dell’impresa per la quale opera e
lo scopo della telefonata;
- presentare le principali caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti in modo chiaro e
comprensibile, senza alterare la realtà o attribuire ai prodotti o servizi venduti qualità non
dimostrabili;
- comunicare il prezzo dei prodotti e dei servizi, comprensivo di tutte le imposte, e le
eventuali spese di spedizione e consegna;
- specificare le modalità di pagamento e le eventuali condizioni del credito;
- illustrare le eventuali garanzie commerciali, che si sommano a quelle di legge, e il
servizio di assistenza post-vendita;
- informare sulle modalità di trattamento dei dati personali;
- dare informazione sul eventuale esistenza e sulle modalità di esercizio del diritto di
recesso.
Su richiesta del consumatore l’incaricato deve interrompere la telefonata con cortesia ed
educazione.
In particolare le Imprese associate si impegnano a:
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(i) Assicurare che i contatti non vengano effettuati: dal lunedì al venerdì prima delle 9:00
del mattino o dopo le 21:00 di sera; il sabato prima delle 10:00 del mattino o dopo le
19:00; la domenica o altri giorni festivi, salvo le eccezioni dovute al regolare adempimento
dei servizi.
Le imprese associate si impegnano, inoltre, ad assicurare che l’attività svolta nell’ultima
mezz’ora lavorativa, nello specifico dalle 20:30 alle ore 21:00, si concentri maggiormente
sugli eventuali appuntamenti fissati escludendo i nuovi contatti da effettuare.
(ii) Assicurare che ciascuna numerazione non sia inserita nelle liste di contattabilità
utilizzate dall’Operatore più di una volta al mese.
(iii) Fornire in modo inequivocabile l’identificativo della persona fisica che effettua il
contatto, il nominativo dell’Operatore per conto della quale è effettuato il contatto e
l’indicazione che i dati sono estratti dagli Elenchi dei contraenti previsti dall’art. 129 del
D.lgs. 196/2003.
(iv) Definire chiaramente lo scopo del contatto se promozionale, commerciale, informativo.
(v) Adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto senza insistere per la
prosecuzione della conversazione nel caso l’interlocutore esprima, a qualunque titolo, una
volontà contraria e limitare le chiamate ripetute nei confronti delle singole numerazioni di
cui è intestatario il consumatore in un lasso temporale circoscritto secondo diligenza e
buona fede.
(vi) Utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, eventualmente ripetendo le
informazioni date se necessario ed evitando l’uso di sigle o acronimi di non immediata
comprensibilità.
(vii) Fornire ad ogni contatto un’informativa esaustiva di tutte le caratteristiche del
servizio/prodotto proposto.
(viii) Fornire chiara informazione sullo scopo di una eventuale registrazione a fini
contrattuali e acquisire il consenso del consumatore.
(ix) Rispettare i principi di buona fede e di lealtà nonché le discipline positive in materia di
transazioni commerciali, valutati in ogni caso alla stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
(x) In caso di vendita a distanza rispettare ed applicare quanto previsto dall’art. 51, commi
6 e 7 del Codice del Consumo come novellato dall’art. 1 del D.Lgs 21/2014, ottemperando
all’obbligo di informativa precontrattuale.
(xi) Rispettare i dettami normativi prescritti dal Garante della Privacy nel Provvedimento
generale a carattere prescrittivo sulle c.d. 'chiamate mute' del 20 febbraio 2014.
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Articolo 9 - Caratteristiche delle informazioni fornite al consumatore
L’impresa associata deve curare che i propri operatori si comportino in modo rispettoso
verso il consumatore, tenendo conto delle caratteristiche personali di ogni singolo soggetto
con cui si entra in contatto.
E' onere dell’impresa che effettua il contatto telefonico verificare tramite i suoi operatori
che l'interlocutore cui viene formulata l'offerta sia maggiorenne e capace di agire, evitando
di formulare offerte di vendita a soggetti che non sono evidentemente in grado di
comprendere quanto viene presentato.
L’impresa associata deve curare che gli operatori di cui si avvale si accertino che il
consumatore capisca correttamente le informazioni e dare il tempo sufficiente
all’interlocutore per valutare attentamente l’offerta commerciale.
Le informazioni devono essere in ogni caso chiare, comprensibili, e se possibile
accompagnate dall’offerta di inviare a richiesta materiali illustrativi in modo che il
consumatore possa comprendere le caratteristiche dell'offerta e gli obblighi che assume in
caso di accettazione.
L’impresa associata adotta ogni cura per evitare che il consumatore riceva informazioni
che, anche solo per omissioni, imprecisioni o ambiguità, possano ingannarlo sulle
caratteristiche dell’offerta rispondendo con precisione e in modo comprensibile a tutte le
domande del consumatore riguardanti il prodotto e l’offerta.
E' onere dell'impresa associata segnalare al committente che lo script o qualsiasi
materiale promozionale messo a disposizione per illustrare i prodotti e gestire i contatti
verso i consumatori non contengano affermazioni che possano essere considerate
ingannevoli o sleali.
Le imprese associate si impegnano a non utilizzare script che contengano forme di
comparazione, confronto o comunque di allusione nei confronti di altre imprese operanti
nel medesimo settore merceologico realizzate in modo tale da ledere i principi della leale
concorrenza e della pubblicità comparativa. Inoltre ogni impresa associata adotta ogni
cura per evitare che gli operatori pongano in essere ogni forma di denigrazione nei
confronti dei imprese concorrenti dei committenti.
E' altresì vietato qualsiasi utilizzo di marchi, nomi, loghi riconducibili ad imprese
concorrenti che crei confusione o alteri la percezione dell’offerta da parte del consumatore.
Articolo 10 - Utilizzo dei dati personali
Fermo restando quanto stabilito nella sezione IV del Codice, all'atto dell'utilizzo dei dati
personali del consumatore, l'impresa associata è tenuta ad adottare ogni cautela
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organizzativa per assicurare che il trattamento delle informazioni riferite al consumatore
avvenga nel rispetto della riservatezza e dell’identità personale.
E' considerato comportamento gravemente lesivo dei principi etici cui si ispira il Codice
l'uso improprio dei dati raccolti in occasione di un contatto commerciale, per finalità diverse
da quelle per le quali i dati sono stati raccolti o forniti dall'interessato.
Sezione III
I RAPPORTI CON GLI OPERATORI
Articolo 11 - Diffusione del Codice
L’impresa associata deve curare che tutti i propri operatori ricevano una copia del Codice,
anche in forma riassunta, informandoli in questo caso che il testo completo è pubblicato
sul sito internet dell’Associazione.
L’impresa deve verificare che tutti i propri operatori si impegnino a rispettare i contenuti del
Codice e ad applicarne i principi nello svolgimento dell’attività del call center.
Conseguentemente, in caso di segnalazione di qualsiasi azione, attività o
comportamento posto in essere da un operatore in violazione del presente Codice,
l'impresa si impegna ad adottare ogni opportuna azione per porre termine alla violazione,
contestando tale condotta all’operatore e segnalandola all’Associazione.
Articolo 12 - Costituzione del rapporto di collaborazione
Il rapporto costituito tra l’impresa e l’incaricato deve essere documentato da atto scritto
che contenga tutti gli elementi essenziali previsti dalla norme vigenti. L’impresa deve
fornire tutte le informazioni necessarie all’operatore, illustrando in dettaglio gli obblighi e i
diritti previsti dal rapporto di collaborazione, oltre che la necessità di rispettare gli obblighi
connessi alle autorizzazioni, alle registrazioni, al pagamento di imposte e contributi.
Articolo 13 - Formazione
E' preciso obbligo deontologico di ogni impresa associata dare adeguata formazione agli
operatori in modo che siano in grado di applicare correttamente gli obblighi previsti dalla
vigente normativa e che ispirino la propria condotta ai principi espressi dal Codice.
Per assolvere tale compito ogni impresa utilizza tutti gli strumenti di formazione ritenuti più
idonei, avendo cura di fornire agli operatori ogni utile supporto formativo e verificandone
l'aggiornamento e l'adeguatezza.
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L’attività di formazione ha l’obiettivo di favorire la crescita personale e professionale degli
operatori e non deve essere effettuata al mero scopo di realizzare profitti diretti per
l’impresa o per i propri operatori.
E' onere dell’impresa fornire riscontro tempestivo ai quesiti ed alle richieste formulate dagli
operatori in relazione ai contenuti del materiale formativo messo a disposizione
dall'impresa stessa.
Le imprese associate si impegnano a tenere un registro con le formazioni effettuate e con
l’indicazione del conteggio del monte ore erogato; si impegnano, inoltre, a prevedere un
Piano di Formazione annuale.
Articolo 14 - Compensi
I compensi attribuiti ad ogni operatore, diversi dai compensi fissi, sono in ogni caso
rapportati all'attività effettivamente svolta nel pieno rispetto della vigente normativa.
Sezione IV
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ATTIVITÀ DI TELEMARKETING
Articolo 15 - Principio di correttezza
Le imprese associate si impegnano ad adottare ogni cautela organizzativa per garantire
che l'utilizzazione di dati personali acquisiti nell'esercizio della libertà di iniziativa
economica e finalizzati allo svolgimento di attività di contact center in outsourcing per
comunicazione commerciale, vendita diretta, vendita a distanza, gestione del rapporto con
clienti e potenziali clienti, ricerche di mercato ed indagini di opinione si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
Articolo 16 - Principio di precauzione
Premesso che le liste da consultare per effettuare i contatti sono sempre fornite dal
committente, nell’utilizzo di tali liste soggetti che effettuano attività di comunicazione
diretta, con finalità commerciali o per perseguire fini non profit, si impegnano ad adottare il
principio di precauzione al fine di prevenire ogni forma, anche per mera negligenza o
imperizia, di illecito trattamento di dati personali.
Pertanto gli operatori di call center e di contact center adotteranno qualsiasi cautela per
evitare l’accesso a liste di provenienza non definita e di cui non sia possibile ricostruire le
modalità di formazione, con particolare riferimento al consenso al trattamento ed alla
eventuale comunicazione dei dati.
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Sulla base di tale criterio, applicando il principio di precauzione, gli operatori di call center
e di contact center, di vendita a distanza e di vendita diretta si impegnano ad astenersi
dall’uso di liste di cui non siano in grado di garantire, per conoscenza diretta o per
espressa dichiarazione da parte dell’azienda committente, la legittima provenienza ed il
legittimo utilizzo.
A tal fine ogni operazione di scambio di liste o, comunque di fornitura e di utilizzo di liste di
marketing verrà formalizzata mediante contratto che offra idonee garanzie circa la
provenienza della lista e che dichiari il rispetto delle regole fissate dalla normativa vigente
in materia.
Il mancato rispetto del principio di precauzione, accertato in concreto, costituirà criterio
presuntivo, per affermare l’illegittimità del trattamento effettuato, salvo prova contraria.
Articolo 17 - Principio del bilanciamento degli interessi
Nel rispetto della normativa vigente che impone di acquisire il consenso preventivo
espresso specifico ed informato per effettuare telefonate con finalità promozionali,
commerciali o di vendita diretta o per la partecipazione a ricerche di mercato, i soggetti
che effettuano attività di direct marketing, di vendita a distanza, di vendita diretta e di
comunicazione interattiva beneficiano della clausola di esonero dal consenso, dove ci sia
un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un terzo al quale i dati sono
comunicati, e non prevalga un diritto fondamentale o un altro legittimo interesse della
persona interessata. Fermo restando che la determinazione dei criteri specifici per stabilire
il bilanciamento di interessi viene definita dalle competenti autorità, gli operatori di direct
marketing indicano, quali criteri di riferimento per la valutazione degli interessi perseguiti
dalla loro iniziativa, quelli definiti al riguardo dalla normativa comunitaria, anche ai fini del
trasferimento dei dati fra società collegate controllanti e controllate.
In particolare nel bilanciamento di interessi va tenuto presente che l’attività di marketing, di
vendita a distanza e di vendita diretta è
• espressione del diritto di libera iniziativa economica;
• un’attività lecita;
• persegue finalità socialmente positive offrendo prodotti e servizi attraverso tutti i canali di
comunicazione (inclusi i canali alternativi a quelli tradizionali) e favorendo l’accesso a tali
offerte da parte di tutti i soggetti.
Articolo 18. Trattamento di dati sensibili
Tenuto conto della specifica normativa in materia di trattamento dei dati personali sensibili,
è fatto divieto agli operatori di direct marketing di discriminare gli interessati al trattamento
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dei dati in base ad informazioni che afferiscono alla sfera dei dati sensibili, salvo il diritto
dell’operatore economico di scegliere, nei limiti stabiliti dall’articolo 41 della Costituzione
della Repubblica Italiana, a quali soggetti rivolgere le proprie offerte in base alle proprie
libere politiche commerciali.
Articolo 19 - Informativa all’interessato
Ferme restando le disposizioni di legge, l’informativa da fornire all’interessato si ispira ai
seguenti criteri:
• viene letta in forma abbreviata con chiarezza e utilizzando termini di uso comune, ,
curando che il contatto con l’interlocutore sia configurato in modo tale che l’interessato, a
sua richiesta reperisca ove possibile, in un sito internet del committente nel quale siano
fornite ulteriori indicazioni, sia sulla legge in materia di protezione dei dati personali, sia sul
presente codice, sia sulla procedura aziendale adottata per garantire la massima
riservatezza dei dati, una copia dell’informativa stessa con l’indicazione delle modalità di
esercizio dei diritti attribuiti dalla legge qualora aderisca all’offerta formulata.
• contiene le indicazioni relative alle modalità di cancellazione dei dati ed in particolare allo
specifico diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita a distanza o diretta o
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato ha diritto di sapere chi e come userà i suoi dati, se sono indispensabili per la
fornitura del prodotto o del servizio richiesto, a chi rivolgersi per ottenere chiarimenti o per
esercitare i diritti previsti dal Codice della Privacy, come anche indicato nel vademecum “Il
marketing a prova di Privacy” del Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 20 - Consenso
Il consenso reso dall’interessato per attività di direct marketing, di vendita a distanza e di
vendita diretta si intende riferito ai soli trattamenti connessi direttamente od indirettamente
alla effettuazione di comunicazione commerciale, alla vendita di prodotti o servizi e
strumentali allo svolgimento dell’attività. Pertanto il consenso reso dall’interessato per
ricevere informazioni commerciali, offerte, promozioni si intende riferito all’intero
trattamento che comprende le operazioni accessorie di verifica della correttezza e qualità
dei dati utilizzati.
Il consenso reso per la comunicazione dei dati a terzi, per poter essere considerato
validamente reso, deve far riferimento alle categorie di soggetti individuate in base al
settore di attività che potranno ricevere tali dati.
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In applicazione del principio in base al quale il consenso deve essere espresso
liberamente e specificamente, la raccolta del consenso viene effettuata sempre
garantendo all’interessato la libertà di manifestare la propria adesione o meno al consenso
così formulato anche con riferimento all’utilizzo di strumenti tradizionali o automatizzati.
Dovranno peraltro essere facilitate modalità che consentano all’interessato di modulare i
contenuti del consenso, differenziandone gli ambiti di applicazione.
Ai fini della documentazione in forma scritta del consenso per il trattamento di dati, i
soggetti che utilizzano dati per finalità di marketing possono raccogliere il consenso degli
interessati anche mediante dichiarazioni sottoscritte da loro incaricati e addetti, purché tali
attività siano sottoposte a specifiche regole di procedura e di controllo, effettuate a cura
del Titolare o di un suo Responsabile.
Il consenso reso oralmente dagli interessati viene raccolto a cura dell’operatore di contact
center, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, documentandolo per iscritto.
Articolo 21 - Esecuzione dei lavori strumentali al trattamento e nomina dei
responsabili del trattamento dei dati
Fermo restando che i contact center non sono, salvo eccezioni, titolari del trattamento ma
solo responsabili, nell’esecuzione di operazioni strumentali al compimento di campagne di
direct marketing, di vendita a distanza e di vendita diretta, laddove si renda necessario
trattare dati personali avvalendosi di soggetti terzi, i quali assumono la qualifica di terzi
fornitori su richiesta del committente, unico titolare del trattamento, lo svolgimento di tali
attività deve avvenire in modo da garantire la massima riservatezza dei dati evitando abusi
e utilizzi fraudolenti di tali liste.
A tal fine le modalità di trasferimento dei dati dal Titolare ai terzi fornitori dovrà avvenire
mediante una procedura formalizzata in base a regole definite preventivamente dalle parti.
Tali comunicazioni dei dati, disciplinate in base alla vigente normativa, potranno, a
richiesta, essere rese note all’interessato, nel rispetto della riservatezza di informazioni
afferenti all’attività aziendale.
Nei casi previsti dalla legge i terzi fornitori potranno essere nominati responsabili del
trattamento, al fine di garantire la massima protezione dei dati personali anche nel loro
flusso effettuato per ragioni produttive all’esterno dell’ambito aziendale. Tale nomina
comporterà per il Titolare l’onere di definire il livello di qualità del trattamento dei dati che il
terzo fornitore dovrà impegnarsi a seguire e determinerà un onere di controllo e di
vigilanza sull’operato del terzo fornitore.
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A tale riguardo la scelta del fornitore va effettuata tenendo conto delle sue competenze
professionali, delle strutture utilizzate e del livello di sicurezza offerto per garantire la
protezione dei dati ricevuti per lo svolgimento dei servizi.
Ogni profilo di negligenza, di imprudenza o di imperizia nella scelta dei terzi fornitori
comporterà la violazione del principio di precauzione prevista dal presente codice e
l’applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari.
Articolo 22 - Modalità di raccolta dei dati da parte del committente
Nella definizione dei criteri di legittimità del trattamento dei dati per finalità di direct
marketing, di vendita a distanza e di vendita diretta, ai fini del presente codice va tenuto
conto tanto dello strumento di comunicazione utilizzato per inviare il messaggio, quanto
della modalità attraverso la quale i dati vengono raccolti.
A tale riguardo, tenuto conto che la raccolta dei dati richiede verifiche e cautele di livello
differente a seconda del luogo di raccolta e della fonte che fornisce le informazioni, si
individuano i seguenti casi che il committente è tenuto a tenere presente in quanto titolare
del trattamento:
a) raccolta effettuata presso l’interessato: se i dati utilizzati per costituire una lista di
marketing sono raccolti presso l’interessato, il Titolare dovrà curare che, preventivamente
ad ogni operazione di raccolta di informazioni, all’interessato vengano rese le notizie
prescritte dalla legge in modo chiaro, comprensibile e preciso. Dovrà inoltre mettere a
disposizione su richiesta dell’interessato, ove sia stata predisposta, una documentazione
integrativa che descriva la procedura aziendale di protezione dei dati personali.
b) raccolta effettuata presso terzi: se i dati utilizzati per costituire una lista di marketing
sono stati raccolti presso terzi e quindi il titolare non abbia avuto un precedente contatto
con l’interessato il terzo avrà cura di ricordare al titolare l’obbligo di fornire all’ atto del
primo contatto con il cliente o prospect le prescritte informazioni
c) raccolta effettuata presso pubblici elenchi: se i dati utilizzati per costituire una lista di
marketing sono stati raccolti presso una lista pubblica, al fine di consentire all’interessato
di esercitare consapevolmente i suoi diritti di cancellazione e di opposizione al trattamento
dei dati, il Titolare, all’atto dei primo contatto con l’interessato, indica la fonte dei dati. A
tale riguardo si precisa che, entro i limiti indicati dalla vigente normativa, l’utilizzazione di
dati ad evidenza pubblica, raccolti prima dell’entrata in vigore della legge è comunque
consentita purché sia fornita all’interessato la possibilità di chiedere la immediata
cancellazione del suo nominativo dalle liste di marketing che il Titolare ha intenzione di
utilizzare.
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Laddove la legge non precluda espressamente l’utilizzo di liste provenienti da pubblici
elenchi, registri e albi conoscibili da chiunque, nel rispetto del principio di finalità, l’uso di
tali dati per costituire liste di marketing sarà consentito una sola volta nell’ambito di una
campagna di marketing al fine di ottenere il consenso al trattamento dei dati per quella
specifica finalità. Qualora l’interessato non conceda il suo consenso al trattamento il
Titolare dovrà procedere alla cancellazione del dato, impegnandosi a non utilizzarlo
ulteriormente per la medesima iniziativa di marketing.
d) raccolta di dati presso l’elenco dei contraenti: nel caso in cui i dati utilizzati siano estratti
dall’elenco dei contraenti previsto dall’art. 129 del D.lgs 196/2003 nello svolgimento delle
attività di contatto telefonico, ogni impresa associata è autorizzata ad effettuare il contatto
telefonico senza necessità del consenso preventivo da parte dell’Abbonato destinatario
della comunicazione purché le numerazioni di cui quest’ultimo sia intestatario siano
presenti negli elenchi dei contraenti e non siano iscritte nel Registro delle opposizioni
istituito dal DPR. N. 178/2010.
A tal fine, il Titolare del trattamento deve, preventivamente al contatto telefonico e nel
rispetto di un intervallo non superiore a 15 giorni dall’ultima consultazione del Registro,
verificare se sia consentito il contatto telefonico nei confronti delle numerazioni che
intende contattare.
Anche in assenza di specifica richiesta da parte dell’Abbonato contattato, gli operatori
delle imprese aderenti, al momento del contatto telefonico, indicano con precisione
all’Abbonato che i suoi dati personali sono stati estratti dagli elenchi dei contraenti,
fornendo altresì le indicazioni utili all’eventuale iscrizione nel Registro delle Opposizioni.
Le imprese associate che effettuano le attività di contatto telefonico nei confronti dei
consumatori, sono tenuti a garantire la presentazione della identificazione della linea
chiamante e a non modificarla.
Le imprese associate si impegnano, in caso di utilizzo di strumenti di comunicazione
automatizzata che non si basano sulla presenza di personale addetto al contatto telefonico
per la gestione diretta della chiamata a verificare presso il Titolare del trattamento che il
destinatario della comunicazione abbia espresso preventivamente il suo consenso a
ricevere questo genere di comunicazioni.
Articolo 23 - Conservazione dei dati ed archiviazione del consenso
Nel rispetto delle regole fissate dalla normativa per la conservazione dei dati personali, gli
operatori di call center e di contact center adottano tutte le cautele e cure per fare in modo
che le informazioni contenute nelle liste di marketing siano custodite con diligenza ed
ordine.
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L’archiviazione è effettuata in modo da consentire il tempestivo rinvenimento della
dichiarazione di consenso dell’interessato e la sua esibizione a richiesta dell’interessato
stesso o delle autorità.
E’ consentita l’archiviazione e la conservazione del consenso attraverso supporti
informatici. In particolare l’archiviazione elettronica della dichiarazione del consenso,
effettuata nel rispetto delle regole vigenti, è totalmente equiparata ad ogni effetto di legge
alla conservazione dei supporti originari e fa fede fino a querela di falso da parte
dell’interessato.
La dichiarazione di consenso o la richiesta di cancellazione e di opposizione al trattamento
stesso va conservata per il tempo previsto dalle normative vigenti ed in esecuzione di
obblighi di legge.
Articolo 24 - Misure di sicurezza
In relazione alle misure minime di sicurezza previste dalla vigente normativa, il contact
center adotterà tutte le cautele necessarie in base al principio di precauzione e rispettando
i seguenti criteri di protezione dei dati:
a) il titolare del trattamento si impegna ad effettuare tutti gli investimenti necessari per
garantire che la struttura organizzativa adottata protegga la riservatezza dei dati trattati
b) le persone preposte a qualsiasi titolo al trattamento dei dati dovranno assicurarsi che i
terzi che tratteranno i dati in loro nome o per loro conto adottino adeguate cure per la
protezione dei dati sotto il profilo fisico, logico ed organizzativo
c) esercitare un controllo costante sull’accesso al data base, definendo con appositi profili
di autorizzazione le categorie di soggetti autorizzati all’utilizzo dei dati stessi
Sezione V
SISTEMA DI CONTROLLO ED APPARATO SANZIONATORIO
Articolo 25 - Collegio dei Probiviri
Limitatamente agli aspetti relativi all’autodisciplina e nel rispetto dell’autonomia degli
operatori della vendita diretta, la vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata
al Presidente del Collegio dei Probiviri, così come previsto dallo Statuto dell’Associazione.
In un'ottica di armonizzazione e applicazione di eventuali sviluppi tecnologici e normativi il
Collegio dei Probiviri può suggerire eventuali aggiornamenti e modifiche del presente
Codice.
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Le norme del Collegio dei Probiviri si applicano a tutti i soci Assocontact, che sono tenuti a
sottoscriverle per accettazione
Articolo 26 - Norme di procedura
Qualora uno degli Associati ritenesse che altra azienda non abbia conformato il proprio
comportamento ai principi esposti nel presente Codice, potrà denunciare il fatto al
Consiglio Direttivo, astenendosi dal divulgare in qualsiasi modo l'oggetto della denuncia. A
seguito della denuncia, come pure in ogni altro caso in cui gli pervenga comunque notizia
del comportamento di un Associato non conforme ai principi del presente Codice, il
Consiglio Direttivo deferirà il caso al Collegio dei probiviri.
Inoltre chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta una violazione delle disposizioni
definite dal Codice, può segnalarla direttamente al Collegio dei Probiviri inviando una
comunicazione scritta (tramite posta, fax o e-mail) alla Segreteria dell’Associazione.
Per attivare la segnalazione è necessario fornire:
- le proprie generalità;
- i propri recapiti (indirizzo completo e numero di telefono, nonché, eventualmente, numero
di fax ed Indirizzo e-mail);
- la descrizione dettagliata della violazione della norma del Codice;
- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
Le segnalazioni prive dei requisiti prescritti saranno considerate inammissibili.
Al ricevimento della segnalazione la Segreteria procede alla sua classificazione e
registrazione. I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela dei dati
personali.
La Segreteria, esaminata la segnalazione pervenuta, è tenuta a darne comunicazione
all'Associato e al Collegio dei Probiviri; quest’ultimo dovrà valutare la segnalazione e
decidere se archiviarla per mancanza di presupposti o avviare l’apertura di un
procedimento di autodisciplina nei confronti dell’Associato.
L’Associato che riceve la comunicazione di apertura di un procedimento di autodisciplina
nei suoi confronti, deve trasmettere al Collegio, entro 15 giorni dalla comunicazione, la
documentazione che ritiene utile per chiarire la sua posizione: qualora i chiarimenti non
siano considerati soddisfacenti il Collegio avvierà l’iter procedurale.
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L’Associato può richiedere un'audizione al Collegio negli stessi tempi previsti per l'invio
della documentazione. L'audizione sarà effettuata in occasione della prima riunione del
Collegio, che informerà l'interessato con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
Il Collegio completa l'iter procedurale entro 60 giorni dall'apertura del procedimento di
autodisciplina. Le decisioni vengono prese a maggioranza.
L’esito della procedura di autodisciplina rimane agli atti del Collegio e viene conservato a
cura della Segreteria che lo trasmette alle parti interessate e al soggetto che ha attivato la
segnalazione.
Il destinatario del provvedimento di autodisciplina è tenuto a dare esecuzione a quanto
deciso dal Collegio tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento adottato.
Articolo 27 - Sistema sanzionatorio
Le sanzioni previste per la violazione delle norme del presente codice sono le seguenti:
- Comunicazione di richiamo
Qualora il Collegio dei Probiviri accerti, al termine del procedimento, la violazione di una o
più delle disposizioni previste dal Codice, invierà all’Associato una comunicazione di
richiamo, invitandolo ad ottemperare entro un massimo di 30 giorni.
- Provvedimento di rimprovero ufficiale
Nel caso in cui l’Associato non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni
contenute nella comunicazione di richiamo, ovvero nel caso in cui la violazione sia di
particolare gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti al Codice, il Collegio invia
all'interessato un provvedimento di censura, invitandolo ad ottemperare entro un massimo
di 30 giorni.
- Sospensione dall’Associazione
Nel caso in cui l’Associato non provveda, nei termini previsti, ad ottemperare alle
indicazioni contenute nel provvedimento di censura, il Collegio segnalerà il fatto al
Consiglio Direttivo che, potrà avviare la procedura di Sospensione dall’Associazione,
conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione o da apposito
regolamento associativo.
- Espulsione dall’Associazione
Nel caso in cui l’Associato non provveda, nei termini previsti, ad ottemperare alle
indicazioni contenute nel provvedimento di censura, il Collegio segnalerà il fatto al
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Consiglio Direttivo che, in caso di violazione di particolare gravità, potrà avviare la
procedura di espulsione, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione
o da apposito regolamento associativo.
La delibera di espulsione di un’azienda da parte del Collegio sarà sottoposta alla ratifica
della Giunta, che la renderà operativa.
Articolo 28 - Pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori
I provvedimenti sanzionatori applicati per violazione del presente Codice vengono
pubblicati nell’area riservata del sito internet dell'Associazione a cura della Segreteria che
è tenuta a darne notizia nelle forme più idonee a tutti gli Associati.
La non osservanza delle disposizioni può risultare da segnalazioni che pervengano
all’Associazione da parte di altre aziende associate, da Committenti, dalle persone entrate
in contatto con l’azienda nell’espletamento delle attività affidatele, da componenti delle
altre categorie di riferimento citate alla sezione 3.
Sezione V
Disposizioni Finali
Articolo 29 – Sigilli di conformità e attestati di adeguatezza
Assocontact si riserva di istituire con apposito regolamento percorsi premiali che attestino
che un’azienda associata ha rispettato tutte le disposizioni del presente Codice
acquisendo così la possibilità di fregiarsi pubblicamente, alle condizioni che verranno
stabilite, di un Sigillo di conformità ed Adeguatezza al Codice rilasciato da un soggetto
terzo ed indipendente riconosciuto da Assocontact.
Articolo 30 Durata
Il Codice ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per
uguali periodi previa formale manifestazione di adesione da parte degli associati.
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