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06/07/2006
Identificativo Atto n. 274
DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI LA REGOLAZIONE DELLE PORTATE NEL
BACINO DEL FIUME ADDA, LIMITAZIONI TEMPORANEE ALL'USO DEI SERBATOI
IDROELETTRICI IN CONCESSIONE ALLE SOCIETÀ EDIPOWER S.P.A., ENEL PRODUZIONE
S.P.A., EDISON S.P.A., AEM S.P.A., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 43 DEL REGIO
DECRETO 1775/1933.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il perdurare delle condizioni di siccità in particolare per quanto riguarda in bacino
idrografico afferente al fiume Adda ed al lago di Como, conseguenti ad un deficit di precipitazioni
stimato oltre il 30% in meno rispetto alle medie storiche del periodo, come è emerso in seguito agli
accertamenti tecnici effettuati dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia resi
noti nell’incontro pubblico tenutosi in data 21/06/2006 con il bollettino idrometeo emesso in data
21/06/2006.
RILEVATO che l’attuale afflusso al lago di Como e la conseguente erogazione in Adda verso valle,
determina un evidente abbassamento dei livelli del lago che si avvicina rapidamente ai limiti
minimi di concessione e non consente di assicurare portate sufficienti a garantire il minimo
soddisfacimento delle utenze irrigue determinando situazioni di estrema sofferenza nei comprensori
agricoli lombardi irrigati con le acque dell’Adda sublacuale, così come comunicato dal Consorzio
dell’Adda con le note citate ai successivi capoversi.
VISTA la nota in data 09/06/2006 del Consorzio dell’Adda con la quale è stato segnalato alla
Regione Lombardia che gli invasi idroelettrici alpini, presenti a monte del lago di Como, stavano
immagazzinando acqua nonostante la generale situazione di scarsità di risorsa idrica disponibile per
le utenze consorziate che derivano le acque di propria competenza dall’Adda sublacuale.
VISTA la nota del Presidente della Provincia di Lecco in data 14/06/2006 n. 22249 con la quale
venivano rappresentate alla Regione Lombardia le conseguenze negative per le comunità
rivierasche Lariane e per l’ambiente lacustre imputabili al mancato coordinamento tra l’esercizio
dei serbatoi idroelettrici montani e le esigenze dei concessionari irrigui di valle dovuto alla evidente
mancanza di equilibrio tra l’afflusso a lago e le portate erogate verso valle.
DATO ATTO che in data 21/06/2005 si è tenuto presso la Regione Lombardia un tavolo tecnico
con i soggetti economici interessati per valutare la situazione nel suo complesso alla luce dei dati
relativi alla crisi idrica in corso, con conseguente richiesta ai concessionari idroelettrici di rilasciare
acqua per garantire adeguati afflussi ai principali fiumi lombardi.
DATO ATTO altresì che i concessionari idroelettrici lombardi (AEM s.p.a., Edipower s.p.a.,
Edison s.p.a., Enel s.p.a.) hanno proposto al suindicato tavolo regionale un programma di scarichi in
produzione elettrica che avrebbe consentito la restituzione, entro il 31 luglio 2006, dei volumi
immagazzinati dal 1 maggio nei serbatoi idroelettrici in aggiunta al naturale deflusso delle acque.
DATO ATTO che in data 22/06/2006 si è tenuto presso l’Autorità di Bacino del Fiume Po la prima
riunione del Comitato Tecnico per i casi di Crisi Idrica così come previsto dal Protocollo d’Intesa
siglato in data 08/06/2005 tra Autorità di Bacino, GRTN (ora TERNA s.p.a.) Registro Italiano
Dighe, Regioni del bacino padano, concessionari idroelettrici, Enti regolatori dei laghi e le
Associazioni degli utilizzatoti irrigui (ANBI), nel corso della quale è emersa una grave situazione di
crisi idrica diffusa in tutto il bacino del fiume Po ed è stato ribadito ai concessionari idroelettrici
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montani l’obbligo di restituire a valle i volumi d’acqua trattenuti nel periodo successivo al 1
maggio.
VISTA la comunicazione in data 30/06/2006 prot. n. 06-341 del Consorzio dell’Adda, con la quale
è stato precisato:
- che per assicurare il corretto proseguimento dell’irrigazione pur con competenze comunque
inferiori a quelle spettanti per titolo i volumi trattenuti a decorrere dal 1 maggio sono già stati
inutilmente richiesti ai concessionari idroelettrici in data 8 giugno 2006;
- che alla data del 30/06 i volumi trattenuti non erano stati ancora restituiti;
- che stante il perdurare di un insufficiente afflusso di acque lago di Como il programma di
scarichi proposto dai concessionari idroelettrici protraeva ulteriormente nel tempo (al 31 luglio)
la restituzione di volumi d’acqua che sulla base di diritti vigenti, non avrebbero dovuto essere
trattenuti, volumi che avrebbero dovuto defluire verso valle per il soddisfacimento delle
competenze delle utenze consorziate.
DATO ATTO che in data 04/07/2006 si è tenuto presso la Regione Lombardia un incontro tra i
rappresentati del Consorzio dell’Adda e i concessionari idroelettrici nel corso del quale il Consorzio
ha ribadito la necessità di ottenere quanto prima la restituzione integrale dei volumi trattenuti nei
serbatoi idroelettrici in territorio italiano nel periodo 01/05-03/07, volumi stabiliti e confermati
dagli stessi concessionari idroelettrici in 50,9 milioni di m3, chiedendo nel contempo alla Regione
Lombardia di adottare apposito provvedimento.
EVIDENZIATO che i concessionari non hanno contestato in tale sede né il presupposto della
conclamata emergenza idrica, né i volumi da rilasciarsi in concreto, né infine il potere
dell’amministrazione regionale di adottare provvedimenti in merito.
VISTE la note 04/07/2006 n. 06-356 e 05/07/2006 n. 06-357 del Consorzio dell’Adda con le quali:
- viene richiesto che la restituzione dei volumi trattenuti dai concessionari idroelettrici nel periodo
01/05-03/07 e corrispondenti a circa 50,9 milioni di m3 avvenga, in aggiunta alle portate
naturalmente fluenti, entro il 24 luglio p.v.
- viene ribadito che nel periodo 01/05-03/07 le utenze consorziate non hanno mai goduto delle
portate ad esse spettanti in quanto le portate medie di maggio e giugno affluenti al lago e quindi
da esso defluenti verso valle sono state sempre inferiori alle competenze spettanti alle utenze di
valle.
DATO ATTO che il Consorzio dell’Adda è il consorzio obbligatorio degli utenti delle acque
dell’Adda sublacuale, ai sensi del titolo I, capo II del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, istituito con
r.d.l. 21/11/1938, n. 2010 e che pertanto, oltre ad essere in proprio titolare dei diritti d’uso delle
“acque nuove” dell’Adda ottenute dalla regolazione del lago in forza della concessione assentita
con r.d. 19/04/1942, n. 1444, rappresenta, ai sensi dell’art. 2 del proprio statuto, tutti i titolari di
diritti di concessione delle singole utenze irrigue dell’Adda sublacuale.
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RICHIAMATI gli atti ed i provvedimenti autorizzativi e concessori regolanti le utenze delle
cosiddette “acque vecchie” dell’Adda sublacuale nei quali sono costituiti i diritti degli utenti irrigui
così articolati:
- al Canale “Vacchelli” del Consorzio per l’Incremento dell’Irrigazione nel Territorio Cremonese
con presa in località Marzano del comune di Merlino (LO) nella stagione estiva (intesa dal
01/04 al 30/09 di ogni anno) spettano 37 m3/s complessivi di cui:
ƒ 25 m3/s concessi con r.d. 21/08/1884 n. 627 con decorrenza 01/01/1885;
ƒ 12 m3/s concessi con d.p.r. 19/06/1948 n. 1709 con decorrenza dal 01/01/1941;
- alla Roggia Rivoltana del Comune di Rivolta d’Adda con presa in Comune di Cassano d’Adda
(MI) nella stagione estiva (intesa dal 01/04 al 30/09 di ogni anno) spettano 4,38 m3/s
complessivi di cui:
ƒ 3,9 m3/s riconosciuti per antico diritto con d.p.r. 18/06/1952 n. 2018 con decorrenza
25/01/1900;
ƒ 0,48 m3/s concessi in sanatoria con d.p.r. 18/06/1952 n. 2018 dall’emissione del suindicato
provvedimento;
- alla Roggia Vailata del Consorzio Generale della Roggia Vailata con presa in Comune di
Canonica d’Adda (BG) nella stagione estiva (intesa dal 01/04 al 30/09 di ogni anno) spettano
complessivi 8,0 m3/s di cui:
ƒ 7,5 m3/s riconosciuti per antico diritto con d.p.r. 11/04/1951 n. 947 e successivo atto di
transazione in data 11/06/1963 con decorrenza 01/01/1884;
ƒ 0,5 m3/s concessi in sanatoria con d.p.r. 11/04/1951 n. 947;
- al Canale Retorto del Consorzio di Irrigazione del Canale Retorto con presa in Comune di
Cassano d’Adda (MI) nella stagione estiva (intesa dal 01/04/ al 30/09 di ogni anno) spettano 18
m3/s complessivi di cui:
ƒ 16,6 m3/s riconosciuti per antico diritto con d.p.r. 11/04/1951 n. 1089 e già riconosciuti con
d.i. 23/07/1913 n. 10735 relativo all’approvazione del protocollo verbale 09/03/1912 con il
venne determinato il riparto delle acque del fiume Adda al nodo idraulico di cassano d’Adda
tra le utenze del canale demaniale della Muzza (in destra) ed il canale Retorto (in sinistra)
come successivamente rettificato con d.i. 06/12/1990, n. 2567;
ƒ 1,4 m3/s concessi in sanatoria con d.p.r. 11/04/1951 n. 1089 rettificato con d.i. 06/12/1990,
n. 2567.
DATO ATTO che, relativamente ai canali demaniali “Naviglio della Martesana” e “Muzza”, già
dell’amministrazione finanze-demanio (demanio dello Stato ex art. 822 del codice civile) ed ora
appartenenti al demanio regionale in forza del trasferimento operato dalla legge 984/1977, vennero
stabilite, le seguenti competenze d’acqua:
- al canale demaniale Naviglio della Martesana spetta una competenza di 32 m3/s nella stagione
estiva e 30 m3/s nella stagione jemale come confermato con d.i. 21/03/1958;
- al canale demaniale Muzza in seguito agli accertamenti effettuati dalla speciale commissione
nominata dal Ministero dei Lavorio Pubblici con d.m. 05/11/1895 n. 8857 “Per lo studio e
proposta di un riparto delle acque dell’Adda fra i canali Muzza, Ritorto e roggia di Cassano”
con la quale venne stabilita in 108-111 m3/s la competenza massima del canale ed altresì venne
stabilito il riparto delle acque al nodo idraulico di Cassano d’Adda e che in definitiva spettano al
canale demaniale Muzza tutte le portate transitanti al nodo idraulico di Cassano d’Adda fino alla
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piena competenza del canale, fatta salva la ripartizione delle portate con il canale Retorto
oggetto del già citato d.i. 23/07/1913, n. 10735.
RICHIAMATI il r.d. 19/04/1942, n. 1444 regolato dal disciplinare 12/01/1942, n. 2309 di rep. ed il
successivo d.i. 29/06/1984 n. 1802 con i quali venne assentita al Consorzio dell’Adda la
concessione della costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice dell’invaso del lago
di Como, al fine di regolare il lago tra le quote di +1,20 m e –0,50 m rispetto allo 0,00
dell’idrometro di Lecco-fortilizio (corrispondenti alle quote di +1,30 m e –0,40 m riferite allo 0,00
dell’idrometro di Malgrate), ed accumulare durante le morbide primaverili le cosiddette “acque
nuove” ritraibili dalla regolazione del lago negli anzidetti limiti di concessione ed erogarle, in
favore delle utenze dell’Adda sublacuale, in aggiunta alle competenze già spettanti per le acque
vecchie, nel periodo 11 giugno–15 settembre di ogni anno in ragione di una portata massima di 31
m3/s e media di 15 m3/s, secondo il piano di riparto in data 12 giugno 1961.
RICHIAMATI gli atti ed i provvedimenti autorizzativi e concessori relativi alle derivazioni ad uso
idroelettrico che ebbero a prevedere la realizzazione dei serbatoi di regolazione stagionale presenti
nel bacino dell’Adda sopralacuale e del fiume Mera ed in particolare:
ƒ relativamente agli impianti idroelettrici del versante orobico della Valtellina in concessione alla
Società per Azioni Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, ora Edison s.p.a.;
- il d.lgt. 18/04/1918 n. 3401 modificato con i rr.dd. 27/05/1926 n. 5211 e 13/11/1931, n.
7138 relativo all’impianto Venina Inferiore con i quali venne concesso di realizzare – tra
l’altro – il serbatoio stagionale al lago Venina unitamente ai serbatoi di regolazione
giornaliera di Gaggio e di Vedello;
- il r.d. 21/04/1927, n. 5487 relativo all’impianto Armisa Inferiore con il quale venne
concesso di derivare le acque dai torrenti Armisa, Serio, Seriolo e Paiosa da utilizzare
nell’impianto idroelettrico di Venina una maggiore potenza;
- il r.d. 13/09/1928 relativo all’impianto Armisa Superiore Salto Forno con il quale venne
concesso di derivare da torrente Armisa superiore in località Case del Forno e di restituire le
acque derivate a monte delle opere di presa del torrente Armisa inferiore;
- i rr.dd. 04/02/1929, n. 9785, 13/11/1931, n. 9145 e 08/12/1932, n. 10235 relativi
all’impianto Armisa Superiore Salto S. Stefano con i quali venne concesso alla medesima
Società di derivare dal ramo secondario del torrente Armisa superiore al lago S. Stefano
nonché dall’emissario del Lago Reguzzo e di costruire ed esercire due serbatoi stagionali ai
Laghi di S. Stefano e di Mezzo;
- il r.d. 22/07/1932, n. 7379 relativo all’impianto Venina Superiore per derivare dal t. Venina
superiore e affluenti Zappello e Caronno e di realizzare il serbatoio al lago Scais;
- il d.p.r. 30/06/1954, n. 1488 regolato da disciplinare 16/01/1953, n. 3574 di rep. ed il
successivo d.i. 10/06/1961, n. 2451 regolato da disciplinare 27/09/1960, n. 4378 di rep. con
il quale venne concesso di realizzare il serbatoio di Frera in val Belviso della capacità di 50
milioni di m3;
ƒ relativamente agli impianti idroelettrici a serbatoio del bacino del fiume Mera in concessione
alla Società Elettrica Interregionale Cisalpina, poi Enel ora Edipower s.p.a.:
- i rr.dd. 22/01/1922, n. 235 e 14/12/1931, n. 221 con i quali venne concesso di tra l’altro di:
a. realizzare il serbatoio di Monte Spluga da 23 milioni di m3 e portarlo a 28 milioni m3;
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b. trasformare in serbatoio il Lago Truzzo e portarlo da 14 a 15 milioni di m3;
- il d.i. del 17/04/1959 n. 1720 regolato dal disciplinare del 16/11/1956, n. 3997 di rep. venne
concesso di portare l’invaso di Spluga da 29,57 milioni di mc a 32 milioni di mc nei mesi
estivi;
relativamente agli impianti idroelettrici a serbatoio dell’alto corso del fiume Adda in
concessione all’Azienda Elettrica Municipale di Milano ora AEM s.p.a.:
- il d.m. 22/01/1957 n. 352 con il quale venne concesso di attuare nell’alto bacino dell’Adda
l’impianto idroelettrico di Premadio e più precisamente:
a. di sbarrare l’Adda a Cancano in comune di Valdidentro (SO) per creare un serbatoio
della capacità di 115 milioni di m3 (serbatoio di Cancano II) sottendendo totalmente il
precedente serbatoio di Cancano I;
b. di immettere in tale serbatoio le portate derivate dai torrenti Cadangola, Foscagno,
Viola, Verva, Gardonè, Lia e Bucciana mediante un nuovo canale di gronda detto
“nuovo canale Viola”;
c. di immettere inoltre in detto serbatoio le portate dei tributari in sinistra dell’Adda;
d. di derivare dal serbatoio sopraccitato acqua per produrre energia in una centrale da
realizzarsi a Premadio;
- il d.m. 23/06/1958 n. 3255 con il quale venne concesso in sanatoria di sbarrare l’alta valle
dell’Adda per creare un serbatoio stagionale della capacità di 20 milioni di m3 in località
Cancano (serbatoio detto di Cancano I) nel quale poter immettere le portate derivate dai
torrenti Viola, Sianno, Cadangola, Foscagno e Verva mediante canale di gronda detto
“canale Viola” nonché le portate di scarico del superiore impianto di S. Giacomo per
utilizzarle nell’impianto idroelettrico detto di Fraele con scarico nel fiume Adda.
- il d.i. 08/04/1959 n. 1449 con il quale venne concesso in sanatoria all’AEM di sbarrare con
diga l’alta valle dell’Adda, in località S. Giacomo del comune di Valdidentro (SO) con la
creazione di un serbatoio della capacità di 64 milioni di m3;
- il d.m. 08/06/1962 n. 1917 – diversione Spöl – con il quale venne concesso ad AEM di:
a. sopraelevare da quota 1898 m.s.l.m. a 1938 m.s.l.m. la diga del serbatoio di Cancano II,
per conseguire un serbatoio di 238 milioni di m3;
b. derivare in base all’accordo internazionale del 27/05/1957 dal bacino idrografico dello
Spöl, affluente dell’Inn, non più di 90 milioni di m3;
c. immettere tale volume nel serbatoio di S. Giacomo di Fraele, sovrastante il serbatoio di
Cancano II e di utilizzare l’acqua nella nuova condotta forzata nel nuovo pozzo
piezometrico nella nuova centrale Premadio II;
relativamente agli impianti idroelettrici a serbatoio del bacino del fiume Mallero in concessione
alla società Vizzola poi Enel s.p.a.:
- il d.m. 20/06/1960 n. 2607 con il quale venne concesso alla Società Vizzola ora Enel
Produzione di:
a. derivare dal torrente Mallero a Chiareggio, acqua per produrre energia nella Centrale di
Curlo;
b. creare sul Torrente Cormor due serbatoi di regolazione stagionale, più precisamente il
serbatoio di Alpe Gera della capacità di 65 milioni di m3 e il serbatoio di Campo Moro
della capacità di 10 milioni di m3;
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-
c. derivare dai torrenti Scerscen e Cormor acqua per la produzione di energia nella
Centrale di Lanzada;
d. derivare dagli scarichi delle Centrali superiori, dal bacino residuo, per produrre energia
nella Centrale di Sondrio.
In seguito alla mancata realizzazione della Centrale di Curlo (rinuncia accolta con d.m.
30/05/1991 n.. 769) il d.m. 2607 sopraccitato venne modificato con il d.m. 17/10/1986 n.
1792 con il quale viene concesso di derivare dai torrenti Cormor e Scerscen mediante i due
serbatoi di Campo Moro e Alpe Gera nonché dai torrenti Campagneda, Prabello e
Antognasco, per produrre energia nella Centrale di Lanzada.
DATO ATTO che, in conseguenza di quanto anzidetto, nella stagione estiva di ogni anno la
complessiva competenza delle utenze irrigue del fiume Adda sublacuale riconosciute ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2, lett. a) e b) del r.d. 1775/1933 e decorrente, ai sensi dell’art. 24 del medesimo
r.d. 1775/1933, dalla data del 01/02/1917 ovverosia concessa anteriormente alla medesima data, è
quantificata in 53,0 m3/s a cui si devono aggiungere 142 m3/s di spettanza dei canali demaniali, e
che pertanto – indipendentemente dalle “acque nuove” ritraibili dalla regolazione del lago di Como
– alla data in cui venne assentito il primo serbatoio di regolazione stagionale ad uso idroelettrico a
monte del lago di Como risultavano già assegnati agli utenti dell’Adda 195 m3/s, corrispondenti alla
competenza delle c.d. “acque vecchie” dell’Adda sublacuale.
DATO ATTO:
- che in assenza di regolazione del lago di Como, intervenuta successivamente, quindi in assenza
di contributo del lago ovverosia a lago a quota costante, le antiche utenze preesistenti risultano
soddisfatte quando alla sezione di Olginate defluisce in Adda una portata di almeno 195 m3/s;
- che alle suindicate portate riconosciute o concesse prima del 1917 agli utenti dell’Adda
sublacuale devono aggiungersi le portate delle “acque nuove” ottenute dalla regolazione del
lago di Como in ragione della disponibilità e fino ad un massimo di 31 m3/s nonché le portate
successivamente concesse in sanatoria alle medesime utenze;
- che vennero concessi, nel bacino dell’Adda sopralacuale e del Mera, posteriormente al
01/02/1917 ma anteriormente alla regolazione del lago di Como, i serbatoi di Spluga e Truzzo
attualmente eserciti dalla Edipower s.p.a, e i serbatoi dell’impianto denominato Venina-Armisa
(comprendenti la diga di Venina e Scais) attualmente eserciti dalla Edison s.p.a. e che pertanto
l’esercizio dei predetti invasi idroelettrici è sgravato da obblighi nei confronti della successiva
regolazione del lago, ma non nei confronti delle utenze preesistenti dell’Adda sublacuale per un
massimo di 195 m3/s;
- che gli invasi idroelettrici di San Giacomo e Cancano I della società AEM furono oggetto di
concessioni in sanatoria successivamente alla regolazione del lago di Como;
- che gli invasi idroelettrici di Cancano II, Frera e Alpe Gera-Campo Moro posti a monte del lago
di Como furono assentiti successivamente alla regolazione del lago di Como e a tal fine ebbero
inserite nei singoli provvedimenti di concessione speciali clausole che – oltre al generico
richiamo alla salvezza dei diritti dei terzi – prevedevano l’obbligatoria stipula di speciali
convenzioni tra le società concessionarie degli invasi idroelettrici e il Consorzio dell’Adda, al
fine di garantire l’esercizio coordinato di detti invasi nei confronti della regolazione del lago, in
modo da non sottrarre volumi d’acqua già spettanti all’anzidetto Consorzio.
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RICHIAMATE le suaccennate convenzioni:
- 07/12/1957 tra Consorzio dell’Adda e Società per Azioni Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck,
ora Edison s.p.a., relativa al serbatoio di Frera;
- 12/11/1957 e appendice 05/07/1967 tra Consorzio dell’Adda e Azienda Elettrica Municipale di
Milano ora AEM s.p.a, relativa al serbatoio di Cancano II;
- 23/11/1962 tra Consorzio dell’Adda e Vizzola s.p.a. ora Enel s.p.a., relativa ai serbatoi di Alpe
Gera e Campo Moro.
CONSIDERATO che le anzidette convenzioni sottoscritte dalle parti riconobbero in via
“transattiva”:
- in 175 m3/s medi per il trimestre giugno-agosto il valore complessivo delle competenze delle
derivazioni irrigue delle “acque vecchie” alla sezione di Olginate;
- in 20 m3/s la portata media da aggiungere alla precedente come ritraibile nello stesso trimestre
dalla regolazione del lago di Como;
- in totale quindi alla sezione di Olginate si intendono soddisfatte le competenze irrigue delle
“acque vecchie” e delle “acque nuove” in 195 m3/s.
- il lago di Como si intende in “sfioro” quando attraverso lo sbarramento di Olginate si erogano
portate superiori al fabbisogno delle utenze irrigue, ma necessarie perché il lago non ecceda i
limiti di regolazione stabiliti. La fine di un periodo di sfioro primaverile estivo del lago si
intende avvenuta nel giorno i cui, con livelli decrescenti a partire da +1,30 m sull’idrometro di
Malgrate sia iniziato un periodo di almeno 7 giorni durante il quale l’erogazione dal lago non
abbia avuto oscillazioni superiori a 20 m3/s e nel suo valore medio non abbia superato la portata
di 195 m3/s di una quantità maggiore di 15 m3/s ovverosia complessivamente non abbia mai
superato i 210 m3/s.
DATO ATTO che:
- sulla base dei dati acquisiti dal Consorzio dell’Adda a partire dall’01/05/2006 e opportunamente
verificati mediante congruo approfondimento tecnico, alla data del presente provvedimento il
livello del lago di Como è sempre stato inferiore al limite di regolazione e sta raggiungendo il
limite inferiore di regolazione sicché, esaurite le disponibilità di regolazione, l’erogazione in
Adda avviene – in assenza di apporti meteorici sul bacino – a deflusso naturale in ragione di
portate di gran lunga inferiori al soddisfacimento dei diritti delle utenze di valle;
- la portata media in ingresso a lago (misurata sulla base delle differenze dei livelli del lago e
tenendo conto delle erogazioni effettuate) dal 01/05/2006 alla data del presente atto non ha mai
raggiunto la portata di competenza di 195 m3/s e neppure la portata transattivamente accettata
nelle convenzioni sopraccitate in 175 m3/s risultando infatti di circa 143 m3/s medi nel mese di
maggio 2006 e di 136 m3/s medi nel mese di giugno 2006;
- in data 01/05/2006 nei seguenti serbatoi idroelettrici italiani, siti nel bacino idrografico afferente
il lago di Como e a monte dello stesso (Spluga, Truzzo, Alpe Gera, Campo Moro, vari Asta
Venina, Frera, Cancano II e San Giacomo) risultavano presenti 60,2 milioni di m3 di acqua di
cui 9 di competenza del bacino idrografico dello Spöl e oggetto di accordo Italo Elvetico, così
articolati:
7
serbatoi
Spluga+Truzzo
Alpe Gera+Campo Moro
Frera + vari asta Venina
Cancano II+San Giacomo
Totale
Totale acque italiane
* di competenza dello Spöl
-
Spluga+Truzzo
Alpe Gera+Campo Moro
Frera + vari asta Venina
Cancano II+San Giacomo
Totale
Totale acque italiane
* di competenza dello Spöl
-
Edipower s.pa.
Enel Produzione s.p.a
Edison s.p.a.
AEM s.p.a.
volume presente al
01/05/06 (Mm3)
3,5
16,2
19,0
12,5 (4,2*+8,3)
51,2
47,0
in data 03/07/2006 nei medesimi serbatoi erano presenti otre 133 milioni di m3 di cui circa 35,5
di competenza del bacino idrografico dello Spöl e oggetto di accordo Italo Elvetico così
articolati:
serbatoi
-
ditta concessionaria
ditta concessionaria
Edipower s.pa.
Enel Produzione s.p.a
Edison s.p.a.
AEM s.p.a.
volume presente al
03/06/06 (Mm3)
12,7
24,9
27,50
68,3 (35,5*+32,8)
133,4
97,9
nel periodo 01/05-03/07 i serbatoi in territorio italiano hanno aumentato il volume d’acqua
trattenuto di 50,9 milioni di m3 al netto del volume extra bacino di provenienza dallo Spöl.
pertanto alla luce di quanto premesso nei capoversi precedenti i suindicati serbatoi idroelettrici
hanno trattenuto l’anzidetto volume in un periodo nel quale, data la generale scarsità di risorsa
idrica, le utenze preesistenti dell’Adda sublacuale non hanno mai potuto esercire le derivazioni
in ragione delle competenze ad essi spettanti per diritto ammontanti a 195 m3/s e neppure in
ragione del più ridotto quantitativo transattivamente fissato in 175 m3/s nell’ambito delle sopra
menzionate convenzioni.
RICHIAMATI:
− il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici” ed in particolare:
ƒ l’art. 19 ove si dispone che la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità
dell’acqua e che il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per
chiedere indennizzo allo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in
conseguenza di essa possa venire arrecata a terzi;
ƒ l’art. 43, comma 4, ove si dispone che il Ministro dei Lavori Pubblici può imporre
temporanee limitazioni all’uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali
motivi di pubblico interesse o quando si verificano eccezionali deficienze dell’acqua
disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse
utenze;
8
− il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 recante “Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque
pubbliche” ed in particolare l’art. 17 ove si dispone che la concessione s’intende sempre fatta
con salvezza dei diritti dei terzi;
− il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59”;che ha provveduto al trasferimento in capo alle Regioni delle richiamate funzioni
amministrative già di titolarità del Ministro dei Lavori Pubblici;
− il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
RICHIAMATI altresì
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 recante “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche”.
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 recante “Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del
riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26” ed in particolare l’articolo 19, comma 7.
CONSIDERATO pertanto che ai sensi dell’art. 19 del r.d. 1285/1920 nonché dell’art. 19, comma 7
del regolamento regionale 2/2006 come sopra richiamati, i volumi di risorsa idrica trattenuti nei
serbatoi idroelettrici di monte in costanza del mancato soddisfacimento, in ragione dei limiti
anzidetti, delle preesistenti utenze irrigue non possono costituire oggetto di alcuna legittima pretesa
da parte sopravvenienti concessionari idroelettrici.
CONSIDERATO pertanto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 19 del r.d.
1775/1933, art. 17 del r.d. 1285/1920 e nonché dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale
2/2006, in aderenza con quanto a suo tempo precisato dalla sentenza T.R.A.P. n. 1/1993, come
confermata dalla sentenza T.S.A.P. n. 86/1995, in presenza di superiori ragioni di interesse
pubblico, i titolari di un diritto successivo in ordine temporale debbono astenersi dall’esercitare la
propria derivazione sino a quando non siano integralmente soddisfatte le precedenti utenze.
RILEVATO che i titolari delle concessioni dei serbatoi idroelettrici anzidetti avrebbero pertanto
dovuto astenersi dall’accumulare i suindicati volumi d’acqua spettanti agli utenti irrigui dell’Adda
sublacuale in quanto l’esercizio della propria concessione in tali condizioni risulta lesiva dei diritti
preesistenti come indicati nelle precedenti premesse del presente provvedimento.
RAVVISATA pertanto, alla luce di quanto anzidetto ed in ragione della richiesta formulata dal
Consorzio dell’Adda, in qualità di rappresentante - ai sensi del proprio statuto - di tutti gli utenti
dell’Adda sublacuale singolarmente intestatari di un titolo preesistente all’utilizzo dell’acqua
pubblica, la necessità di imporre temporanee limitazioni all’esercizio delle derivazioni idroelettriche
in modo da regolare l’utilizzo delle acque dell’Adda sopra e sublacuale e così soddisfare, nei limiti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il prevalente interesse pubblico ad un utilizzo
effettivamente satisfattivo delle esigenze degli utilizzatori titolati secondo le priorità previste dalla
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vigente legislazione nazionale, contemperando gli opposti interessi potenzialmente configgenti e
sovrintendendo a un riparto delle acque realmente rispettoso delle necessità territoriali.
RITENUTO che vi siano le condizioni di applicabilità dell’art. 43, comma 4 del r.d. 1775/1933 e in
particolare che sussistano le speciali ragioni di pubblico interesse coincidenti con la necessità di
salvaguardare, secondo i titoli legittimi, l’utilizzo agricolo delle acque dell’Adda in condizioni di
conclamata scarsità della risorsa idrica.
VISTA la l.r. 16/1996 “Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta
Regionale”.
"VISTA la d.g.r. VIII/2 del 18/05/2005 recante "I Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura"
con la quale è stato affidato al dott. Raffaele Tiscar l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità.
VISTA la d.g.r. VIII/207 del 27/06/2005 recante “II Provvedimento Organizzativo - VIII
Legislatura” con il quale è stato approvato l’elenco degli incarichi dirigenziali nonché l’
articolazione delle strutture e delle unità organizzative delle Direzioni Generali la cui decorrenza è
stabilità dal 1 luglio 2005.
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
recepite le premesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del r.d. 1775/1933, dovendosi considerare
di competenza delle utenze dell’Adda sublacuale i volumi presenti nei serbatoi idroelettrici in
territorio italiano a monte del lago di Como accumulati dopo il 1° aprile nel caso in cui il lago di
Como non si sia mai trovato in condizioni di “sfioro”, ovverosia nel caso in cui l’erogazione dal
lago non abbia mai superato, a decorrere dalla medesima data, i volumi spettanti alle utenze
dell’Adda per il soddisfacimento dei precedenti diritti riconosciuti o concessi ai termini degli art. 2
e 3 del r.d. 1775/1933 e corrispondenti ad una portata di 195 m3/s ut supra ricostruita (esclusi i
volumi provenienti dal bacino idrografico del fiume Spöl e oggetto di accordo Italo-Elvetico) e per
effetto di tale riconoscimento:
1. sussiste per le società concessionarie dei serbatoi idroelettrici dell’Adda-Mera sopralacuale la
limitazione temporanea all’uso delle derivazioni come precisata al punto che segue;
2. per effetto della disposta limitazione temporanea all’uso, ai concessionari dei serbatoi
idroelettrici di Spluga e Truzzo (Edipower s.p.a.), Alpe Gera-Campo Moro, (Enel Produzione
s.p.a.), Frera e Vari Asta Venina-Armisa (Edison s.p.a.), San Giacomo-Cancano II (AEM s.p.a.)
che dalla data del 01/05/2006 alla data di adozione del presente provvedimento abbiano
aumentato i volumi presenti nei serbatoi idroelettrici sottraendoli – nelle condizioni e nei
termini di cui in premessa – alle competenze d’acqua spettanti agli utenti di valle, spetta
l’obbligo:
a. di provvedere al rilascio di tali volumi;
10
b. di garantire, in aggiunta ai volumi di cui al punto precedente, l’afflusso al lago delle
acque fluenti naturalmente fino al raggiungimento delle portate “riconosciute” o
“concesse” di competenza delle preesistenti utenze dell’Adda sublacuale ovverosia fino
al raggiungimento del limite di 195 m3/s in uscita dal lago di Como in assenza del
contributo delle “acque nuove” ottenute dalla regolazione;
3. relativamente alla stagione estiva corrente, e con riferimento al periodo 01/05-03/07/2006, i
volumi presenti negli anzidetti serbatoi idroelettrici sottratti alle preesistenti utenze di valle sono
quantificabili, sulla base dei dati forniti dagli stessi concessionari, in 50,9 milioni di m3, così
articolati per serbatoio e concessionario:
serbatoi
ditta concessionaria
Accumulato dal 01/05
al 03/07 da restituire
(Mm3) entro il 24/07
Volume che i serbatoi
devono raggiungere al
24/07 dopo completa
restituzione (Mm3)
Spluga+Truzzo
Edipower s.pa.
9,2
3,5
Alpe Gera+Campo Moro
Enel Produzione s.p.a
8,7
16,2
Frera + vari Asta Venina
Edison s.p.a.
8,5
19,0
Cancano II+San Giacomo
AEM s.p.a.
24,5
8,3*
Totale
50,9
47,0
* volume riferito alle sole acque italiane, esclusi i volumi dovuti alla diversione dello Spöl
4. la completa restituzione di detti volumi dovrà avvenire, in aggiunta alle acque naturalmente
fluenti agli anzidetti serbatoi, in ragione di 17 milioni di m3 medi a settimana nel periodo
compreso tra il 3 e il 24 luglio p.v. così come comunicato dal Consorzio dell’Adda con nota in
data 4 luglio 2006 protocollo n. 06-356;
5. oltre la predetta data del 24 luglio 2006, ed in assenza di un significativo cambiamento
meteorologico che consenta il soddisfacimento delle utenze irrigue preesistenti nei limiti
sopraindicati, gli impianti idroelettrici alimentati dagli anzidetti serbatoi dovranno essere
eserciti ad acqua fluente fino al 31 agosto p.v., fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti
di natura contingibile ed urgente;
6. il rilascio potrà avvenire nei modi che i concessionari riterranno opportuni, sia mediante
macchine di produzione elettrica che mediante apposite manovre idrauliche alle opere di presa e
derivazione;
7. l’Amministrazione Regionale è da ritenersi indenne da ogni controversia o danno arrecato a
terzi per l’attuazione di quanto anzidetto e le manovre idrauliche eventualmente attuate dai
suindicati concessionari sono effettuate sotto la loro piena ed unica responsabilità;
8. il presente provvedimento è comunicato ai soggetti destinatari ed alle autorità interessate ed è
integralmente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;
9. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale delle
Acque Pubbliche ovvero entro 120 giorni innanzi al Capo dello Stato.
Raffaele Tiscar
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