Le esecuzioni esattoriali nella recente giurisprudenza
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Le esecuzioni esattoriali nella recente giurisprudenza
Scuola Superiore della Magistratura Corso P16019: il pignoramento presso terzi e l’esecuzione esattoriale Scandicci (FI), 2-4 marzo 2016 Le esecuzioni esattoriali nella recente giurisprudenza della Suprema Corte Relatore: dott. Franco De Stefano, consigliere della Corte Suprema di Cassazione SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 2 di totali 19 SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 3 di totali 19 APPUNTI PER LA RELAZIONE ORALE Principali da approfondire * Cass. 1656/16 e 1657/16: qualificazione dell'azione per vizio notifica cartella * Cass. 24235/15: cartella di pagamento: prova della notificazione; validità del pignoramento * Cass. Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704 * Cass. 11141/15 e 11142/15: in genere: natura della cartella e del ruolo * Cass. 6521/14: danni da esecuzione esattoriale illegittima e pregiudiziale di impugnazione RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ (esclusa la materia strettamente tributaria: massime tratte da Italgiure Civile, anni dall’ottobre 2014, estratti da ulteriore giurisprudenza delle sezioni unite e semplici non massimata) Premessa Sez. 3, Sentenza n. 6521 del 20/03/2014 (Rv. 630404) (Rigetta, Trib. Padova, 29/04/2009) 254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 005 ESECUZIONE FORZATA SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA - Esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative - Risarcimento danni per assunta illegittimità dell'esecuzione. Configurabilità - Esclusione - Fondamento. 154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 104 AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - In genere. Nell'ipotesi di esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative, il debitore non può proporre né ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 603, né dell'art. 2043 cod. civ. - domanda di risarcimento fondata sulla circostanza del volontario pagamento degli importi richiesti e su motivi di ingiustizia o di illegittimità di atti presupposti o preliminari all'esecuzione stessa che il medesimo abbia volontariamente omesso di impugnare nelle competenti sedi, dovendosi ritenere, da un lato, ormai decaduto dalla possibilità di far valere, anche in via risarcitoria, siffatta doglianza e, dall'altro, che la definitività degli atti elida in radice, se non anche la stessa ingiustizia del danno, quanto meno - in difetto di diverse, ulteriori e specifiche allegazionil'elemento soggettivo dell'agente. Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 59; Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. Apparenza, principio della - opposizione a cartella - dedotta violazione di norme del cpp - principio dell’apparenza - regime intertemporale art. 616 cpc: Cass. 21/01/2016, n. 1116 Cartella - è opposizione ex 617 cpc se si contesta regolarità notifica: Cass. 1657/16 - nullità atti consequenziali dichiarabile solo se radicalmente inesistente la notifica: Cass. 27 novembre 2015, n. 24235 - in genere: natura e ambito delle contestazioni ammissibili: Cass. 23/6/15, n. 12888 - in genere: natura della cartella e del ruolo: Cass. 11141/15 e 11142/15 - opposizione ex 617 cpc - nullità della cartella di pagamento per omissioni formali sanzionate espressamente: Cass. 30/12/14, n. 27528 Competenza - su opposizione a cartella per far valere invalidità notifica verbale, che non ha funzione recuperatoria, si stabilisce ex artt. 27 e 480 cpc: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19579 del 30/09/2015 (Rv. 636746) - regolamento di competenza di ufficio - opposizione a cartella esattoriale per sanzioni a violazioni CdS competenza GdP: Cass. 05/05/2015, n. 8963 - su opposizione a sanzione amministrativa recuperatoria sempre il GdP: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5803 del 23/03/2015 (Rv. 634994) SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 4 di totali 19 - sempre al giudice di pace se per contestare sanzione amministrativa per violazione CdS, anche se per intervenuto annullamento: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015 (Rv. 634340) - sempre al giudice di pace per contestare sanzioni amministrative per violazioni CdS ex art. 7 d.lgs. 150/11: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014 (Rv. 633276) di mutui condizionati - credito fondiario ed esattoriale - estinzione del processo esecutivo: Cass. 12/3/15, n. 4928 Contributiva (materia) - necessaria sempre disamina del merito della pretesa e vizi formali elidono solo idoneità della cartella a costituire ex se titolo: Sez. L, Sentenza n. 774 del 19/01/2015 (Rv. 634271) Ipoteca esattoriale - natura dell'impugnazione e impugnabilità della sentenza: Sez. 3, Sentenza n. 24234 del 27/11/2015 (Rv. 637764) - purgazione: inammissibilità: Cass. 9 aprile 2015, n. 7075 - su bene in fondo patrimoniale: Cass. 29 gennaio 2016, n. 1652 - intimazione ad adempiere non necessaria: Cass. 29 gennaio 2015, n. 1715 Decadenze - non applicabilità alle cartelle per sanzioni da violazioni al CdS quelle previste per la materia tributaria: Cass. 16/07/2015, n. 14969 Limiti pecuniari del credito - di euro ottomila, applicabile anche per procedimenti anteriori al 2005: Sez. 3, Sentenza n. 27525 del 30/12/2014 (Rv. 633794) Decreto di trasferimento - impugnabilità - limiti: Cass. 10 febbraio 2015, n. 2472 Litisconsorzio - in materia contributiva, per il Concessionario mera denuntiatio litis: Cass. Sez. L, Sentenza n. 23984 del 11/11/2014 (Rv. 633315) Destinatario della cartella - in caso di debiti di interdetto, è necessario indicare quest'ultimo ed è illegittimo pronunciare la cartella contro il tutore: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9135 del 06/05/2015 (Rv. 635211) Domande congiunte ex 615 e 617 - se la prima di competenza per materia del GdP, ciascuna va al giudice fornito di competenza per materia e non opera la vis attractiva in favore del tribunale: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22782 del 06/11/2015 (Rv. 638101); v. anche Cass., ord. 19/11/15 n. 23738 - se in materia previdenziale concorrono i due termini: Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015 (Rv. 636244) Fermo amministrativo - opposizione con natura di azione di mero accertamento: Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354 - non necessità di avviso ex art. 50 dPR 602/73: Sez. 5, Sentenza n. 26075 del 30/12/2015 (Rv. 638053) Interesse ad impugnare - comunque, se si sa di intento di esattore di agire: Cass. Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704 - momento dell'insorgenza: valutare se anche contro ruolo non notificato (come interpretare S.U. 19704/05?): v. relazione au 1394/15 rg, da adunanza sesta sezione rimessa a p.u. terza (cfr. anche Cass. 11172/15, su caso particolare di precetto) Intervento - opposizione esecutiva - modalità di intervento di creditori ordinari e di esattore - titoli esecutivi in caso Mancata opposizione - comporta la definitività dell'accertamento in materia di pretesa contributiva e non si è rimessi in termini da nuova notificazione del titolo: Sez. L, Sentenza n. 4978 del 12/03/2015 (Rv. 634790) Notifica - della cartella, all'estero, anche a mezzo posta ex Reg. CE n. 1393/07: Cass. 29/5/15, n. 11140 - della cartella, anche a mezzo posta: Cass. 7/5/15, n. 9245 - della cartella in caso di irreperibilità "relativa" ex art. 25 dPR 602/73, non basta mera spedizione raccomandata confermativa: Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014 (Rv. 634229) - della cartella ex art. 26 dPR 602/73, necessario avviso ricevimento senza equipollenti ma può bastare prova raggiungimento scopo: Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014 (Rv. 633118) Nullità della vendita - è opponibile all'acquirente in esecuzione esattoriale, quando è nulla la notifica dell'avviso di vendita esattoriale, siccome primo atto del procedimento reso noto al debitore: Sez. 3, Sentenza n. 26930 del 19/12/2014 (Rv. 633727) Onere della prova - incombe all'opponente erede beneficiario la prova del completamento dell'inventario: Sez. L, Sentenza n. 16514 del 06/08/2015 (Rv. 636734) Ordine di pagamento ex 72 bis dPR 602/73 SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 5 di totali 19 - alla giurisdizione del g.o. (e del g.e.) se contro cartella ormai definitiva: Cass. Sez. Un. 29 aprile 2015, n. 8618 Potere di riscossione mediante ruolo - anche la Cassa di Previdenza Forense: Sez. L, Sentenza n. 21735 del 26/10/2015 (Rv. 637392) - non anche per recupero indennità non dovute a GdP: Sez. L, Sentenza n. 10835 del 26/05/2015 (Rv. 635660) Qualificazione dell'opposizione - esecuzione esattoriale - opposizione per dedotta mancata previa notifica della cartella - qualificazione ex 617 cpc - conseguenze: Cass. 29/1/16, n. 1656 - esecuzione esattoriale - opposizione per dedotta mancata o irrituale previa notifica della cartella: Cass. 29/1/16, n. 1657 - esecuzione esattoriale per crediti non erariali opposizione per dedotta mancata o irrituale previa notifica di cartella: Cass. 29/1/16, n. 1659 - in caso di vizi formali (mancanza motivazione): Cass. 19/10/15, n. 21080 - integra opposizione ex 617 cpc la contestazione dell'intervento dell'esattore: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22486 Regolamento di competenza di ufficio - necessaria la tempestività del rilievo: Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3945 Responsabilità aggravata - per mero sollecito di pagamento: insussistenza: Cass. 31/10/14, n. 23160 Riassunzione del processo esecutivo ordinario - non interrompe il termine dall'estinzione del processo esattoriale l'istanza di revoca della declaratoria di quest'ultima: Sez. 3, Sentenza n. 7109 del 09/04/2015 (Rv. 635108) Riconvenzionale - dell'INPS ex 2495 cc nei confronti dell'accomandatario dopo l'estinzione della società: Sez. L, Sentenza n. 17883 del 10/09/2015 (Rv. 636572) Risarcimento danni - esecuzione esattoriale - domanda di danni legittimità della condanna alle spese in caso di soccombenza: Cass. 30/3/15, n. 6406 MA VEDI PREMESSA: Cass. 6521/14 Sanatoria dei vizi della cartella - opposizione a cartella esattoriale - credito non tributario - vizio proprio dell'atto emesso dall'agente di riscossione - legittimazione - sanatoria della nullità: Cass. 25/02/2016, n. 3707 Sottoscrizione degli atti impositivi - in mancanza di sottoscrizione nulli gli avvisi di accertamento per imposta sui redditi e IVA, ma tutti gli altri atti si presumono regolari: Sez. 5, Sentenza n. 24492 del 02/12/2015 (Rv. 637837) - non necessaria per la cartella: Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014 (Rv. 633901) - non necessaria per l'atto di pignoramento, se formato da agente di riscossione: Cass. 18 novembre 2014, n. 24541 Termine di proposizione - non necessario indicare i mezzi di impugnazione: relazione pubblicata in n. 1625/15 rg per adunanza cc 10.2.16 - da tutelare affidamento in termine espressamente indicato in atto da impugnare, anche se errato: Sez. L, Sentenza n. 24300 del 27/11/2015 (Rv. 637974) APPENDICE UNO Art. 72 bis dPR 602/73 Massime successive: Vedi Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011 Presidente: Trifone F. Estensore: De Stefano F. Relatore: De Stefano F. P.M. Iannelli D. (Conf.) (Cassa con rinvio, Trib. Napoli, 18/06/2008) 154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 128 EFFETTI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA ESPROPRIAZIONE FORZATA - INTERVENTO DI TERZI - EFFETTI - Pignoramento verso terzi per crediti tributari - Ordine di pagamento diretto al terzo debitore - Debitore in liquidazione coatta amministrativa - Opposizione all'esecuzione Ammissibilità. In caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore, intimato per credito tributario dall'esattore, ai sensi dell'art. 72 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale. Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST. Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST. Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 6040 del 1986 Rv. 448370 SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 6 di totali 19 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1373 del 1965 Rv. 312597, N. 159 del 1974 Rv. 367734 Annotata Massime successive: Vedi Sez. 6 - 3, Sentenza n. 24541 del 18/11/2014 Presidente: Finocchiaro M. Estensore: Barreca GL. Relatore: Barreca GL. (Conf.) (Cassa e decide nel merito, Trib. Taranto, 04/07/2012) 154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione - Validità Condizioni. Nella riscossione coattiva delle imposte dirette l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma primo bis, del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è valido, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore. Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 141 - CORTE COST. DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis com. 1 n. 2 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 4283 del 2010 Rv. 611887, N. 13461 del 2012 Rv. 623507 Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015 Presidente: Salme' G. Estensore: Barreca GL. Relatore: Barreca GL. P.M. Finocchi Ghersi R. (Diff.) (Cassa e decide nel merito, Trib. Tolmezzo, 22/12/2010) 154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 123 PRESSO TERZI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA ESPROPRIAZIONE FORZATA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI - Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opponibilità ai terzi - Sussistenza Pignoramento presso terzi successivamente promosso da altro creditore ex art. 543 cod. proc. civ. Dichiarazione del terzo pignorato di aver già eseguito l'ordine di pagamento diretto - Carattere negativo della dichiarazione - Sussistenza. In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il vincolo nascente dall'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è opponibile ai terzi e preclude, qualora l'ordine sia stato eseguito dal terzo, azioni esecutive concorrenti di altri creditori sulle medesime somme, sicché, nella successiva espropriazione ordinaria avente ad oggetto lo stesso credito, la dichiarazione del terzo pignorato di aver ottemperato all'ordine di pagamento e di continuare a pagare all'agente della riscossione alle rispettive scadenze, va considerata come negativa, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., fino a concorrenza del credito azionato nella procedura speciale. Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 CORTE COST. DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 543 Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 550 Massime precedenti Vedi: N. 20294 del 2011 Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015 Presidente: Salme' G. Estensore: Barreca GL. Relatore: Barreca GL. P.M. Finocchi Ghersi R. (Diff.) (Cassa e decide nel merito, Trib. Tolmezzo, 22/12/2010) 154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 123 PRESSO TERZI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA ESPROPRIAZIONE FORZATA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI - Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Pignoramento in forma speciale - Pagamento del terzo - Effetti Assegnazione del credito pignorato - Equipollenza Crediti non immediatamente esigibili - Regime giuridico. In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell'agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato. SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 7 di totali 19 Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543 Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST. DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 CORTE COST. DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 20294 del 2011 Rv. 620288 TESTO INTEGRALE DI Cass. 25 febbraio 2016, n. 3707 - Pres. Amendola, est. Barreca opposizione a cartella esattoriale - credito non tributario - vizio proprio dell'atto emesso dall'agente di riscossione - legittimazione - sanatoria della nullità Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza depositata in data 21 febbraio 2012, il Tribunale di Brescia, accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi proposta da E.G. avverso la cartella di pagamento notificata in data 2 luglio 2010 da E.E. S.p.a., ne dichiarava la nullità per carenza di motivazione e condannava l’opposta al pagamento delle spese di lite, che liquidava, in favore dell’opponente, nella somma complessiva di € 10.834,11, compensandole tra l’opponente ed il Ministero della Giustizia (chiamato in giudizio quale ente impositore). 2.- Avverso la sentenza E.N. S.p.A., quale incorporante della società E.E. S.p.a., propone ricorso straordinario affidato a due motivi. E. G. si difende con controricorso. Il Ministero della Giustizia non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1.- Preliminarmente, rispondendo ad apposita sollecitazione contenuta nel controricorso, si dà atto dell’ammissibilità del ricorso, dovendosi qualificare come opposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso la cartella esattoriale per difetto di motivazione, e per tale motivo accolta dal giudice di merito. Malgrado, come pure rilevato dal resistente, il Tribunale non abbia espressamente qualificato l’azione, e perciò qualificazione spetti a questa Corte, quale giudice dell’impugnazione (così Cass. n. 26919/09 e, tra le altre, Cass., ord. n. 3338/12), va condiviso quanto sul punto dedotto dalla ricorrente, che richiama l’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 617 cod. proc. civ., per sostenere l’ammissibilità del ricorso straordinario. A riscontro di siffatta conclusione è sufficiente il richiamo dei numerosi precedenti di legittimità in tema di rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento, notificata quale atto propedeutico all’inizio del procedimento di riscossione coattiva. Qualora questa abbia ad oggetto pretese di natura diversa da quella tributaria, come nella specie, avverso la cartella esattoriale, sono esperibili, oltre all’eventuale rimedio c.d. recuperatorio (attinente al merito della pretesa), l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell’obbligo ovvero l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod, proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella o degli atti presupposti (cfr. già Cass. n. 15049/05 e n. 2819/06, oltre a tutta la giurisprudenza successiva, riguardante prevalentemente le opposizioni a sanzioni amministrative; nonché Cass. n. 25757/08 e n. 25208/09, oltre a tutta la giurisprudenza successiva riguardante le opposizioni a pretese contributive). Con la sentenza n. 21080/15, relativa a fattispecie analoga alla presente, questa Corte ha avuto modo di rilevare che, in materia di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, un «orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito [A» Ritenuto quindi che l’orientamento dovesse essere ribadito onde individuare i rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento notificata per il recupero delle spese di giustizia (oggetto anche del presente giudizio), nella sentenza appena citata si affermato il seguente principio di diritto: «nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma dell’atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale - è prevista dall’art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”. Ne consegue che l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. D’altronde, risulta dagli atti che lo stesso opponente G. aveva intitolato il proprio atto di citazione dinanzi al Tribunale di Brescia come “atto di citazione in opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, in quanto occorra, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con istanza di sospensione”. Il ricorso straordinario avverso la sentenza del Tribunale è perciò ammissibile. 2.- Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione. Sostiene che il vizio di motivazione della cartella esattoriale sarebbe imputabile all’ente impositore, e non al concessionario, dal momento che questi è obbligato a formare la cartella, secondo un modello ministeriale e con contenuto predeterminato, riproducendo quanto l’ente impositore indica nell’iscrizione a ruolo, che è atto riservato a quest’ultimo. 2.1. Il motivo è infondato. SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 8 di totali 19 Si rinviene nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento per il quale, in tema di disciplina della riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi propri di un atto proveniente dal concessionario, oggi Agente della riscossione, quale è la cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta a quest’ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio l’ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (cfr. Cass. n. 5832/11). Il principio, affermato con riferimento al processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999. Anche in tale eventualità l’individuazione del soggetto legittimato passivamente va fatta tenendo conto dell’atto impugnato e dei motivi di impugnazione: quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l’atto va impugnato chiamando in causa l’Agente della riscossione, dal quale l’atto oggetto di impugnativa è predisposto. Questo principio consente al destinatario dell’atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l’atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell’atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell’imputabilità di questi a soggetti diversi dall’autore dell’atto. Né in senso contrario può essere invocato il precedente di legittimità indicato in ricorso, nel quale l’affermazione secondo cui “[…] il vizio di motivazione, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile all’ente impositore e non al concessionario” (Cass. S.U. n. 11722/10) non è fatta al fine di individuare il soggetto legittimato passivamente rispetto all’impugnazione del contribuente, quanto piuttosto al fine di regolare i rapporti interni tra ente impositore e concessionario. In conclusione, va affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall’Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l’impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell’Agente della riscossione, il quale ove assuma che il vizio sia imputabile all’ente impositore può estendere il giudizio a quest’ultimo. Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato. 3. - Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. Giova premettere che il Tribunale ha dato atto che il debito dell’opponente G. traeva la propria origine da una sentenza penale di condanna e da provvedimenti di liquidazione del compenso al custode giudiziario nominato nello stesso processo penale ed ha ritenuto che la cartella di pagamento avrebbe dovuto indicare gli estremi dei provvedimenti giudiziari al fine di consentire al debitore di identificare quale fosse la ragione creditoria azionata. Ha quindi asserito che la cartella di pagamento avrebbe indicato soltanto la causale del credito come riconducibile ad un atto giudiziario, senza indicare quale fosse questo atto, in particolare senza menzionare né la sentenza penale di condanna (cui era riferita, nel “dettaglio degli addebiti”, la somma di € 70.000,00, dovuta per “recupero di multe e ammende”) né i provvedimenti di liquidazione del compenso del custode (cui era riferita, nel “dettaglio degli addebiti”, la somma di E 62.748,23, dovuta a titolo di “cassa depositi e prestiti - cassa ammende”). Ha altresì affermato che non risultava che l’opponente avesse avuto conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali posti a fondamento della pretesa impositiva. Ha perciò concluso dichiarando la nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione. 3.1.- La ricorrente non censura il giudizio concernente siffatta carenza, quindi non censura l’affermazione della nullità della cartella di pagamento per vizio di motivazione. Piuttosto, assume che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., indicati in rubrica. Supporta questa censura col richiamo alla stessa sentenza a Sezioni Unite n. 11722/10, che il Tribunale di Brescia ha posto a fondamento della decisione. Allo scopo, la ricorrente evidenzia che i contenuti dell’atto di opposizione e degli atti successivi depositati dall’opponente dimostravano che: erano stati individuati, sin dal primo atto, i procedimenti giudiziari da cui si erano originate le pretese ereditarie; erano state formulate contestazioni specifiche in merito a queste ultime, delle quali l’opponente si era dichiarato eventualmente debitore solo in parte; ulteriori informazioni erano state fornite dal Ministero nel corso del giudizio; di queste si era avvalso l’opponente nelle difese successive (memoria istruttoria e comparsa conclusionale). La ricorrente sostiene che, non solo l’opponente avrebbe dimostrato di avere avuto piena conoscenza dei presupposti impositivi, ma non avrebbe né allegato né provato alcun concreto pregiudizio derivato al suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata. Quindi la nullità di quest’ultima, ove esistente, si sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo. 4.- Il motivo è fondato. Va premesso che questa Corte di Cassazione con la sentenza S.U. n. 11722/10, già citata, ha espresso il principio di diritto per il quale «La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 9 di totali 19 notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella secondo una interpretazione non puramente formalistica dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215).». Il principio è stato espresso con riferimento al procedimento di riscossione coattiva seguito per le entrate di natura tributaria e ben si spiega qualora, come precisato anche nella massima, la cartella di pagamento «costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria». Pertanto, necessiterebbe di approfondimento la sua applicazione al diverso caso -come è quello di speciedi pretese creditorie non tributarie che trovano il loro fondamento in atti, quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, per cui sono previste forme di comunicazione ai destinatari idonee a renderli edotti dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti dell’amministrazione. Rispetto a questi ultimi, quindi, la cartella esattoriale, di regola, non è il primo atto col quale l’ente impositore porta a conoscenza la sua pretesa. Tuttavia, la questione resta estranea alla presente decisione perché la ricorrente non ha contestato, ma anzi ha presupposto, l’applicazione che di quel principio ha inteso fare il giudice di merito. 4.1.- Però, col ricorso si è evidenziato come, con la stessa sentenza a S.U., si sia affermato un altro fondamentale principio, per il quale «Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suodiritto di difesa». Quest’ultimo principio è stato ribadito da Cass. n. 3516/12 ed è stato posto a fondamento di numerose altre decisioni di questa Corte Suprema (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/13 e n. 21177/14). 5.- Orbene, nella specie, la cartella di pagamento indicava esattamente l’ente creditore nella «Corte d’Appello di Brescia - Ufficio Recupero Crediti, Via San Martino della Battaglia, 18 - 25125 Brescia BS Tel. […omissis…]», con l’indicazione del ruolo, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la descrizione degli importi a ruolo nei termini su indicati. Non vi è specifica contestazione -né peraltro è stato messo in discussione dal Tribunale, come si dirà- che la sentenza penale recante la condanna di E. G. al pagamento della multa fosse stata a quest’ultimo notificata, e comunque dallo stesso conosciuta, così come il provvedimento della Corte d’Appello di Brescia che, applicando l’indulto, aveva ridotto l’importo della pena pecuniaria alla somma di € 70.000,00 pretesa a titolo di multa con la cartella di pagamento impugnata. Piuttosto, il Tribunale afferma che «in particolare non risulta che lo G. avesse avuto tempestiva e specifica conoscenza di provvedimenti con cui il Giudice penale aveva liquidato il compenso al custode giudiziario». Orbene, l’affermazione del Tribunale, contrariamente a quanto si assume nel controricorso, non consente di superare la sanatoria della nullità che consegue al su enunciato principio di diritto. Anche a prescindere da quanto precisato in ricorso circa il fatto che pure i provvedimenti di liquidazione dei compensi al custode erano stati regolarmente notificati a tutti gli imputati, compreso lo G. (fatto, che, però, Equitalia Nord S.p.A. non ha posto a fondamento di un motivo di impugnazione) e, quindi, reputando che i provvedimenti costituenti il presupposto impositivo non fossero stati notificati al destinatario, ciò che rileva, ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, è se, comunque, la cartella di pagamento contenesse gli elementi minimi per consentire a quest’ultimo di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nel merito. Nella specie, è accaduto che E. G. -avendo avuto contezza della fonte della pretesa nel(l’unico) processo penale conclusosi a suo carico presso la Corte d’Appello di Brescia- si sia adeguatamente difeso, impugnando tempestivamente la cartella esattoriale e deducendo, con motivi di opposizione qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., di non essere tenuto, in tutto o in parte, al pagamento delle somme pretese dal Ministero della Giustizia. Ciò, che dimostra che la cartella esattoriale ha raggiunto il suo scopo, senza che risulti dedotto alcun significativo pregiudizio al SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 10 di totali 19 diritto di difesa del destinatario nascente dall’incompletezza delle informazioni ivi riportate. Il secondo motivo di ricorso va perciò accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle altre domande dell’opponente, qui resistente, che il Tribunale ha ritenuto assorbite dall’accoglimento del primo motivo di opposizione. Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015. APPENDICE DUE Stralcio da F. DE STEFANO – I procedimenti esecutivi, Milano (Giuffrè) 2016 Cap. 30 – L’esecuzione esattoriale § 1. Un creditore speciale con una procedura speciale Talvolta la specialità del creditore o quella del credito comporta che vi sia un processo a sua volta del tutto speciale: è un sistema che, almeno in teoria, deve assicurare una particolare efficacia, per la natura generalmente pubblicistica del credito azionato e quella pubblica del creditore, che rendono pressante – se non altro per ragioni elementari di cassa o di finanza pubblica – l’esigenza dell’effettività della sua riscossione. § 1.1. Perché un’esecuzione «esattoriale» La caratteristica di questo nuovo processo è la centralità di una figura nuova rispetto al processo, cioè l’esattore o concessionario o agente della riscossione (si noti che d’ora in avanti si useranno tali tre termini in via sostanzialmente promiscua o equivalente, nonostante l’improprietà dei primi due alla luce dell’evoluzione della normativa), colui che esige un credito altrui, con forme molto incisive e con poteri propri che nessun creditore, di norma, ha per riscuotere i propri crediti e fare valere le proprie ragioni. L’esattore o concessionario compie da sé molte delle attività che in genere sono riservate a due differenti uffici giudiziari, quali l’UNEP (ufficio unico notifiche, esecuzioni e protesti, cioè gli ufficiali giudiziari) e quello del giudice dell’esecuzione, assommando in sé le qualità di cancelliere e, per molti atti, anche di giudice. L’esattore o concessionario, tuttavia, non è il titolare del credito, perché tutto il sistema si basa sulla scissione tra l’uno e l’altro, come pure sulla centralità di un documento nuovo, dal suono sinistro: il ruolo. Il sistema dei ruoli si fonda sulla scissione tra la titolarità del credito - che resta in capo all’ente pubblico - e la titolarità dell’azione esecutiva; quest’ultima, infatti, viene affidata ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, il concessionario per la riscossione (che si identifica con l’esattore o concessionario), il quale, abilitato in forza di apposito provvedimento amministrativo e remunerato con un complicato sistema rapportato in genere all’entità del credito affidatogli, svolge in modo professionale le attività finalizzate alla riscossione. Dai tempi più remoti, l’esattore o gabelliere ha curato, spesso con metodi incisivi, la riscossione di buona parte delle entrate di diritto pubblico, garantendo all’autorità dello Stato l’effettiva disponibilità dei prelievi forzosi imposti agli individui, persone fisiche o no, ad essa sottoposti. Ogni Stato ha avuto quindi la sua legislazione processuale dedicata a questa figura, essenziale per le sue entrate: ed è per questo che l’una, così incentrata sull’altra, viene di norma a tal punto con essa identificata da essere correntemente definita «esecuzione esattoriale». La qualificazione va accettata con preferenza rispetto a quella originaria e comunque pure tecnicamente accettabile, che fa leva sul fatto che, per la maggior parte, il suo oggetto è pur SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 11 di totali 19 sempre un credito di un Ente pubblico per tributi o assimilati (le – odiate? – tasse …): e che ha comportato anzi che, almeno in origine, l’intera esecuzione fosse pensata prevalentemente per tali crediti, tanto da essere disciplinata minuziosissimamente dalla legislazione fiscale, quale momento essenziale di suo completamento e da andare sotto il nome di «esecuzione tributaria». Se si vuole, i due termini possono essere usati in modo promiscuo o indifferente, ma con l’avvertenza che la prima definizione è forse più corretta, perché riferita a tutti i casi in cui la presunta maggiore efficienza della procedura è stata via via estesa a crediti non tributari: sicché l’esattoriale riguarda svariatissime ipotesi di crediti diversi da quelli per tasse, imposte, contributi o tributi. La centralità della procedura in esame ne comporta, al tempo stesso, una grande complessità, ma anche la frequenza – spesso convulsa – di interventi di modifica e di adattamento, da parte del legislatore, alle diverse e contingenti esigenze di maggiore effettività della riscossione dei crediti dello Stato. I limiti del presente lavoro impediscono l’esame approfondito dei numerosissimi interventi riformatori ed impongono di dare uno sguardo sommario alle linee portanti del sistema, che rimane regolato, a grandi linee, dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, profondamente modificato nel 1999 (d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) e tuttora oggetto di ritocchi o adattamenti. § 1.2. La natura dell’esecuzione esattoriale La Corte costituzionale ha qualificato l’esecuzione in esame come uno speciale procedimento apprestato dal legislatore per favorire il soddisfacimento dei crediti dello Stato o di altri Enti pubblici specialmente individuati, al fine di garantire la disponibilità delle risorse indispensabili per il buon andamento della Pubblica Amministrazione: a lungo definita come di natura sostanzialmente amministrativa (o, al massimo, prevalentemente amministrativa nella prima fase e giurisdizionale solo in una seconda e spesso eventuale), per la funzione marginale dell’intervento del giudice e la prevalente funzione di autotutela della P.A., con le riforme apportate a far tempo dal 1999 essa è meno distante dall’esecuzione ordinaria, per i maggiori poteri, sia pure spesso confinati a controlli sulla regolarità almeno formale, conferiti al giudice ordinario. Quest’ultimo, quindi, ha a pieno titolo ormai un suo posto ben definito all’interno dell’esecuzione esattoriale, di cui è un organo a tutti gli effetti, sia pure con funzioni di garanzia per così dire di seconda o ultima battuta: privato essendo invece del tutto di qualunque possibilità di gestione diretta della procedura. Tuttavia, il suo ruolo di controllo può indirettamente influenzarla, visto che gli atti conclusivi più importanti possono di fatto essere subordinati al compimento di specifiche attività, da parte dell’esattore, conformi alla lettera delle norme inderogabili del codice di rito. § 2. Si avvia la procedura L’esecuzione esattoriale si modella, riprendendone istituti essenziali, su quella ordinaria, ma è caratterizzata dall’unilateralità dei poteri del creditore, dovuta, a sua volta, alla natura pubblica di questo e del credito che sta recuperando. § 2.1. Come si inizia: il ruolo Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme che questi devono all’ente impositore, che lo forma unilateralmente e lo rende esecutivo, per poi affidarlo al concessionario per la riscossione, il quale provvede all’emissione della cartella esattoriale e alla riscossione coattiva del credito. SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 12 di totali 19 Il ruolo ha natura giuridica di atto amministrativo plurimo o collettivo, giacché consiste nell’«elenco dei debitori e delle somme ad essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo concessionario» (art. 10 d.P.R. n. 602/73); ha forza di titolo esecutivo e, come tale, legittima il concessionario, qualora il debitore non versi la somma indicata nella cartella esattoriale, regolarmente notificata o – in certi casi – soltanto notificata, ad esperire una procedura di esecuzione forzata speciale, più rapida ed efficace di quella condotta secondo le regole generali. Il credito è così iscritto a ruolo e può essere riscosso con le forme speciali del d.P.R. 602/1973 (e successive numerosissime modifiche). § 2.2. Una prima alternativa Tuttavia, per alcune tipologie di crediti, che si possono definire particolarmente privilegiati, non è più necessario neppure il ruolo, potendo bastare l’avviso di accertamento, quando si tratta di alcuni tipi di imposte (IRPEF, IVA, IRAP, a partire dal 1.10.2011, relative ad anni di imposta in corso al 31.12.07 e successivi), predisposto dalla Agenzia delle Entrate. L’omissione del passaggio intermedio dell’iscrizione a ruolo è in qualche modo compensata da alcuni precisi contenuti dell’avviso, che non può mancare di contenere l’intimazione ad adempiere e la minaccia di dar corso, in mancanza, all’esecuzione. L’avviso di accertamento diventa esecutivo dopo un certo tempo (modificato nel tempo dalle diverse impostazioni delle politiche fiscali dei Governi via via succedutisi e giunto anche fino a centottanta giorni) e salva la possibilità, per l’agente della riscossione, di conseguire provvedimenti conservativi o cautelari. Tanto fa dell’avviso un titolo esecutivo; che perde tuttavia efficacia decorso un certo tempo dalla sua emissione (in genere, un anno dalla notifica, decorso il quale occorre un nuovo avviso, ex art. 50 d.P.R. 602/1973) e non consente l’avvio dell’esecuzione oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Può qui solo sommariamente indicarsi che il debitore (in questo caso, da definire semplicemente contribuente) ha, per evitare l’inizio dell’espropriazione dopo avere ricevuto l’avviso, l’alternativa: - di pagare quanto indicato come dovuto, senza impugnare alcunché davanti alla sola competente (correttamente, fornite di giurisdizione) Commissione tributaria; - di proporre ricorso e pagare, se non ottenga la sospensione da questa (sospensione che resta discrezionale e non è quindi affatto né dovuta, né certa); - di presentare istanza per una delle forme di definizione agevolata (ad es., quella con adesione, la quale ha anche effetto sospensivo dei termini di proposizione del ricorso e per il pagamento) prevista dalla legislazione speciale, più o meno generosa in tal senso a seconda – anch’essa – della politica fiscale del Governo in carica. § 3. L’avvio della procedura Prosegue con atti unilaterali del creditore la preparazione della procedura di recupero. § 3.1. L’estratto di ruolo Formato il ruolo, il suo estratto è l’elenco che reca i dati essenziali dell’iscrizione a ruolo di un determinato soggetto per una certa pretesa; anch’esso è un atto amministrativo e non può essere così oggetto di impugnazione diretta davanti al giudice ordinario: quella che può impugnarsi è la pretesa consacrata nel ruolo. In particolare, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 13 di totali 19 per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, e succ. mod.) § 3.2. La cartella Successiva al ruolo (e, naturalmente, alla formazione del suo estratto), nell’impostazione tradizionale, è la cartella. La cartella di pagamento, o «cartella esattoriale», può essere definita come un documento che il soggetto che cura la riscossione per conto dello Stato e degli altri enti pubblici notifica al debitore, al fine di intimargli il pagamento di somme, comunicandogli l’avvenuta iscrizione a ruolo del credito, l’entità delle somme dovute e le relative causali, nonché gli estremi del soggetto creditore e le modalità di pagamento. Per quello che si è visto in precedenza, essa assume una funzione assimilabile al precetto. La cartella di pagamento, pur dovendo contenere l’indicazione delle causali e del debito e le motivazioni dei pagamenti richiesti, va tenuta distinta dall’atto di accertamento del credito, per esempio il verbale ispettivo dell’ente previdenziale, notificato al datore di lavoro, del quale si assume l’inadempienza agli obblighi contributivi, oppure il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, e così via discorrendo. Essa sostituisce l’avviso di mora, previsto, nel precedente sistema, come ulteriore momento di sollecitazione al contribuente prima di dar corso alle procedure di esecuzione vera e propria. La cartella, allo stesso modo del ruolo e come quello unilateralmente formata dall’esattore o concessionario o da chi procede all’esecuzione, è un atto formalmente amministrativo e deve avere un contenuto formale minimo, conforme a quanto stabilito con decreto ministeriale; questo non significa che ogni sua difformità o vizio formale comporti la possibilità, per il giudice adito in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., di sindacare l’atto, perché quello che interessa in quest’ultima sede è l’idoneità del medesimo a raggiungere il suo scopo. La cartella, ancora, va notificata al debitore, a mezzo non già degli ufficiali giudiziari, ma di quelli di riscossione. La Corte costituzionale è intervenuta ripetutamente ad adeguare la normativa, di grande favore per il notificante (art. 26 d.P.R. 602/1973, con la sufficienza anche solo della raccomandata spedita per conto di agente di riscossione: Cass. n. 6198/2015), per cui la notifica mediante affissione all’albo del Comune è ammessa soltanto in caso di effettiva irreperibilità del destinatario all’indirizzo, altrimenti dovendo, a sua tutela, applicarsi l’art. 140 c.p.c. (Corte cost., n. 258/2012). Infine, i termini di decadenza per la notifica della cartella sono minuziosamente regolati (art. 25 d.P.R. cit.), ma sono assai generosi, previsti in non meno di due anni dopo quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. § 3.3. Estratto e cartella Di recente (Cass. 12888/2015) la S.C. ha ribadito che: - la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo; SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 14 di totali 19 - l’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice; - quando sono prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. Perciò, se la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta definitivamente preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014). § 3.4. Momento dell’impugnazione Spesso accade che il contribuente ignori che le oscure nuvole del procedimento esattoriale si stanno addensando sul suo capo, a causa delle concrete modalità di notifica e – secondo una voce popolare – dell’inaffidabilità delle comunicazioni a mezzo posta. Può così accadere che il procedimento si avvii e prosegua e che il suo soggetto ne resti all’oscuro a lungo; o che abbia conoscenza soltanto per caso di questa pendenza. L’esecuzione esattoriale può essere impugnata, allora, dal contribuente anche prima o in caso di invalidità della notifica del primo suo atto preparatorio (che si vedrà immediatamente essere la cartella), quando della sua esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Di recente (Cass., S.U., n. 19704/2015) si è statuito infatti che non è di ostacolo l’art. 19, co. 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché una sua lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima: infatti, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. § 4. Le procedure Notevoli privilegi processuali (oltre che sostanziali, come il divieto di compensazione) sono accordati all’esattore o concessionario, a tutela del credito di natura pubblicistica la cui riscossione egli deve curare. § 4.1. Prima della procedura Il principio generale è che egli può valersi delle procedure esecutive ordinarie, ma con sensibili deroghe e agevolazioni; ma che può anche, prima di esservi costretto, avvalersi di strumenti di pressione assolutamente eccezionali in via di autotutela e, soprattutto, discrezionali. È questo il caso del fermo amministrativo, dell’ipoteca, dell’ordine di pagamento diretto, tutti adottabili dal concessionario nell’intervallo tra notifica della cartella ed avvio dell’espropriazione. Si tratta però di misure eterogenee, le prime due delle quali soggette a particolari limiti di valore e a formalità preliminari importanti a tutela del debitore (visto che, nel passato, spesso essi costituivano per lui sgradevoli sorprese e sfavorevoli circostanze apprese quasi per caso, soprattutto nel caso di notifiche irregolari degli atti preparatori o presupposti dell’esecuzione esattoriale): SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 15 di totali 19 - il fermo amministrativo (che comporta l’indisponibilità giuridica del bene mobile che colpisce) è stato di recente qualificato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione non quale atto di espropriazione forzata, ma misura ad essa alternative, sicché le azioni per contestarle si risolvono in ordinarie azioni di accertamento negativo della relativa pretesa dell’esattore, che non si sottraggono agli ordinari criteri di competenza per materia e per valore (Cass., S.U., ord. n. 15354/2015); - l’ipoteca non è di per sé poi altro che l’imposizione di una garanzia specifica e così la legittimità della sua imposizione coinvolge la contestazione delle sue ragioni, tanto che è soggetta anch’essa agli ordinari criteri di riparto di giurisdizione e competenza (sulla prima, che si devolve alle Commissioni tributarie quando i crediti sono tributari: Cass., S.U., n. 641/2015), a meno che non si faccia valere il solo diritto al risarcimento del danno (Cass., S.U., n. 14506/2013); - l’ordine di pagamento diretto (con cui l’esattore ordina appunto a chi potrebbe essere debitore del contribuente o debitore principale di pagare direttamente a lui quanto dovuto) costituisce una forma speciale di espropriazione presso terzi, che inizia con la notificazione dell’atto al debitore esecutato e al terzo pignorato, il quale resta per l’effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c.: l’ordine è opponibile ex art. 615 c.p.c. (Cass. n. 20294/2011) e si completa con il pagamento da parte del terzo (Cass. n. 2857/2015, che precisa che, se l’ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell’agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato). Se però il terzo non adempie, non ha l’esattore altra scelta che dar corso al pignoramento nelle forme ordinarie. § 4.2. Cenni alle singole procedure Non è questa la sede per esaminare compiutamente tutte le sensibili deviazioni – come detto, a favore e vantaggio dell’esattore o concessionario – rispetto alla disciplina codicistica per ciascuna delle procedure espropriative. Delle due fasi in cui normalmente è divisa ogni esecuzione, quella liquidatoria e quella distributiva, la prima si svolge del tutto al di fuori dell’intervento e del controllo del giudice; quest’ultimo assume un ruolo di effettivo e necessario controllo solo nella seconda fase, comunque orientato al fluido sviluppo della procedura verso la devoluzione del netto ricavato delle operazioni al concessionario. Gli atti della prima fase sono compiuti normalmente da suoi propri agenti presso il concessionario stesso; lo spazio per l’intervento dei creditori è limitato; si dubita della possibilità della conversione; sono previste forme di vendita a trattativa privata a vantaggio del debitore; l’intera normativa è fortemente influenzata da discipline di agevolazione della definizione, che finiscono con il premiare, forse oltre il dovuto, le resistenze in giudizio anche quando del tutto immotivate o pretestuose. Per le peculiarità delle singole procedure, basti qui un rinvio agli artt. 65 ss. del d.P.R. n. 602/73; da notare l’esclusione di una indefinita possibilità di protrazione della procedura, che prevede limiti temporali – con una sorta di istituzionale previsione di estinzione o chiusura anticipata della procedura in caso di riscontrata impossibilità di soddisfacimento del credito – rapportati al numero di tentativi di vendita e consente anche, a certe condizioni, l’assegnazione del bene a condizioni obiettivamente vantaggiose. Tuttavia, va pure notato che, per quanto non espressamente derogato, si applica la disciplina del codice di procedura civile, che riveste così un ruolo di contesto generale di SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 16 di totali 19 riferimento e di immediata regolamentazione ed i cui principi fondamentali vanno allora comunque applicati. È importante anche l’ulteriore vantaggio per il concessionario, che può, quando trova un’esecuzione ordinaria già in corso ad impulso di altri creditori, provocarne discrezionalmente e potestativamente (cioè, sol che lo voglia e lo dichiari) l’attrazione al rito speciale esattoriale, ove nessuno degli altri creditori adempia, per poi surrogarvisi, il debito dell’esecutato: in questo caso, l’esecuzione, già iniziata in via ordinaria, diventa esattoriale e il concessionario la prosegue nelle forme speciali (con seri problemi di tutela delle posizioni degli altri ed originari creditori, soprattutto dopo l’estinzione della procedura speciale). § 5. Le tutele Va ora esaminato quale tipo di tutela sia previsto contro le esecuzioni forzate esattoriali, tributarie o meno. § 5.1. Limitazione delle tutele per i soli crediti tributari Due sono i principi, da integrarsi tra loro, in materia di tutela nelle procedure rette dal d.P.R. n. 602/1973: - da un lato, la normativa di riferimento prevede una seria limitazione delle possibilità di difesa, escludendo le opposizioni ad esecuzione relative alla pretesa azionata e quelle ad atti esecutivi, tranne quelle per la regolarità formale e la notificazione del titolo; - dall’altro lato, la forma esattoriale è stata estesa nel tempo ad una pletora di crediti di natura del tutto diversa da quella tributaria, sicché quelle gravi limitazioni vigono soltanto per i crediti che quella natura invece possiedono, siccome espressamente previste per quelli. Ciò comporta che le diverse limitazioni, ma pure le stesse regole su giurisdizione (ripartita, sostanzialmente, tra giudice ordinario e giudice tributario) e competenza (all’interno del primo, tra giudice di pace e tribunale), andranno sempre applicate in ragione della natura del credito per cui il concessionario od esattore procede; e comporta pure – circostanza di assoluta importanza – che, quando l’esecuzione esattoriale (o in base a ruolo) ha ad oggetto pretese plurime, di natura diversa, per ognuna di esse (o per ciascun gruppo di quelle) andrà verificato il regime di impugnabilità, giurisdizione e competenza, con la possibilità di un numero assai vario di impugnative avverso una procedura che voleva essere unitaria. Insomma, la concentrazione in unica procedura esecutiva contro il medesimo debitore, che risponde ad evidenti ragioni di economicità, si annulla e frantuma, riesplodendo nell’originaria diversificazione dei titoli una volta che il debitore voglia contestare ciascuna delle pretese che quelli consacrano. § 5.2. Opposizione a cartella L’opposizione a cartella esattoriale non è una vera e propria categoria autonoma di opposizione, ma descrive l’opposizione avverso la procedura esecutiva a cui fondamento sta la cartella. Come da tempo ormai si ribadisce (Cass., S.U., n. 3001/2008), la cartella è un mero strumento tecnico che enuncia una pretesa ma non ha autonomia rispetto al credito che si intende far valere, sicché crediti differenti equivalgono a distinti rimedi impugnatori, esperibili innanzi a più giudici, potenzialmente diversi. Se, in tali casi, investito è un solo giudice, questi dovrà valutare, per ciascuna contestazione, se sussiste impugnabilità, giurisdizione e competenza: per la parte in cui la contestazione investe un credito tributario, essa andrà rivolta (o rimessa, se proposta al g.o.) alle Commissioni Tributarie; per la parte in cui essa investe un credito non tributario, occorrerà valutare se vi siano competenze per materia (quale quella del giudice di pace per i crediti da SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 17 di totali 19 sanzioni da inosservanza al codice della strada, o per buona parte di quelli da sanzioni amministrative; ovvero quale quella del giudice del lavoro, in materia di omissioni contributive o previdenziali) e rispettare ciascuna di esse. Ad una cartella potranno quindi seguire numerose opposizioni; se, per errore, dovesse impugnarsi con unico atto una cartella relativa a pretese di diversa natura (errore che potrebbe essere indotto, talvolta, anche dalla particolare difficoltà di lettura della cartella, che non consenta con immediatezza di capire di quali crediti si tratti), il giudice adito dovrebbe prima di tutto verificare la propria giurisdizione e poi la propria competenza, provvedendo a declinare – se necessario – l’una o l’altra con formale provvedimento previo invito delle parti a prendere posizione sul punto, ma (tranne il caso del giudice di pace che sia adito per opposizioni congiuntamente proposte ex art. 615 cpc e 617 cpc per questioni non rimesse alla sua competenza per materia) trattenendo le singole opposizioni rientranti nella propria eventuale competenza per materia. Infine, anche la cartella può essere impugnata per vizi suoi propri, ma allora, anche se si trattasse di difformità dai modelli legali o di carenza di idonea motivazione, si tratterebbe pur sempre di opposizione formale, ex art. 617 c.p.c.: e quindi soggetta al termine decadenziale di venti giorni (restando eccezionale il diverso termine per la materia previdenziale) dalla conoscenza legale della cartella stessa (Cass. n. 21080/2015). § 5.3. I tipi di opposizione Come detto, quando si tratta di crediti tributari (artt. 53 ss. d.P.R. n. 602/1973) non sono ammesse le opposizioni ad esecuzione, se non per la pignorabilità del bene, né quelle agli atti esecutivi per motivi relativi alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo; le opposizioni di terzo sono ammesse, ma non oltre il primo incanto. Le contestazioni del merito della pretesa tributaria o della regolarità del procedimento amministrativo impositivo vanno tutte devolute alle Commissioni Tributarie, secondo le regole proprie del relativo processo e che non possono allora, visti i limiti del presente lavoro, essere prese in considerazione in questa sede. Molto più articolato è il caso di opposizioni per crediti non aventi natura tributaria. Individuati questi ultimi, va infatti verificato di quale tipo di opposizione (Cass. n. 4039/2010) si tratta: a) c.d. recuperatoria: con cui l’opponente deduce di non aver ricevuto nessun atto precedente e chiede quindi di recuperare la tutela di merito, che avrebbe, a sua detta, incolpevolmente trascurato; si propone mediante lo strumento – e coi termini – col quale avrebbe dovuto proporsi nell’ipotesi fisiologica (ad es., se si fosse dovuto impugnare un verbale di violazione al codice della strada od un’ordinanza ingiunzione bisognava dispiegare ricorso, entro 30 giorni, se successivo al d. lgs. n. 150/2011, art. 7); e segue il rito semplificato e la competenza per materia e territorio di volta in volta prescritta (ad es., ex artt. 4 e 6 d. lgs. n. 150/2011); mentre non opera la sospensione feriale, a meno che non sia imposta per la natura dell’opposizione (in materia previdenziale); b) ad esecuzione in senso stretto, ex art. 615 co. 1, c.p.c.: si denuncia l’inesistenza del titolo esecutivo (si ricordi che, nella specie, il titolo è il ruolo) o fatti ad esso sopravvenuti (adempimento, prescrizione) o la mera omissione della notifica dell’atto presupposto dell’iscrizione a ruolo e nient’altro (senza contestare il merito della spettanza della ragione creditoria azionata); il tutto con citazione e senza che operi la sospensione feriale; c) agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c.: per la regolarità formale degli atti della procedura; con atto di citazione entro i venti giorni dalla conoscenza dell’atto e senza che operi la sospensione feriale. Quanto al litisconsorzio, la giurisprudenza non è univoca sulla qualità di litisconsorte necessario dell’esattore o concessionario, ora esigendo la sua partecipazione (Cass. n. 12385/2013), ora negandola (Cass. n. 23984/2014); certo, coinvolgendo la pretesa dell’Ente SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 18 di totali 19 impositore, quest’ultimo deve sempre essere coinvolto, visto che la scissione soggettiva (impositore/esattore) opera una forma di sostituzione processuale e che nel nostro ordinamento sono attribuite all’Agente solo facoltà processuali mentre la titolarità del credito resta in capo all’impositore (ex art. 39 d. lgs. n. 112/99 l’onere dell’Agente di chiamare in giudizio l’impositore opera solo ai fini del discarico di esigibilità nei rapporti interni tra gli enti e in ambito tributario). Spesso si sostiene che l’Agente o concessionario rivesta comunque – a meno che non si deducano suoi propri errori o illegittimità, ovviamente, nel qual caso esso sarebbe direttamente coinvolto anche a proteggersi da responsabilità immediate ed altre interne al rapporto di concessione – un ruolo di litisconsorte meramente processuale. § 5.4. Competenza Deve bastare un cenno alle conclusioni raggiunte da una giurisprudenza di legittimità molto variegata, per la quale: a) in caso di opposizione recuperatoria, va proposto l’atto tipico della fisiologia della tutela e coi relativi criteri, quindi con ricorso nel termine di trenta (in caso di ordinanza ingiunzione) o di sessanta giorni (se si tratta di infrazione al codice della strada, ma solo anteriormente al d. lgs. n. 150/2011) e normalmente al giudice di pace (competente per materia: art. 22 bis l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011), con le eccezioni (22-bis d.lgs. cit.) rappresentate da una competenza mista per materia (igiene, concorrenza, etc.) e per valore (€ 15.000); la competenza per territorio si determina in base al luogo della commessa infrazione (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.): quindi, in caso di cartella per violazione del codice della strada commessa in un certo luogo, se si vuole contestare di non aver ricevuto il verbale e che in quel luogo non si è mai stati, si deve fare ricorso al giudice di pace del luogo della commessa presunta infrazione; la competenza per valore si determina in base alle singole pretese creditorie, quindi se la somma dei verbali supera € 15.000 non è competente il tribunale ma ciascuno dei giudici di pace dei diversi luoghi in cui sarebbero state commesse le singole infrazioni; b) in caso di opposizione 615, co. 1, c.p.c. (si pensi al caso dell’avvenuto pagamento del verbale o prescrizione oppure non è stato notificato il titolo, senza alcuna altra doglianza), l’alternativa è tra il criterio codicistico (e quindi l’opposizione si propone al giudice competente per materia e per valore: ex art. 17 c.p.c., cioè giudice di pace per valore fino a 5.000 € e tribunale per crediti eccedenti; ex art. 27 c.p.c., invece, la competenza territoriale si individua in base al luogo di residenza del debitore) e quello dell’art. 6 del d.lgs. 150/2011 (se si contesta l’an della pretesa, per cui, se ad es. si tratta di violazione al codice della strada, competente è il giudice del luogo della commessa infrazione); per la Cassazione, con una soluzione composita e fondata sulla natura di opposizione pre-esecutiva, si applicano appunto gli artt. 17 e 27 c.p.c. (Cass. n. 17835/2014; Cass. n. 21914/2014), ma con eventuale rilevanza della materia, posto che il 615 fa riferimento al “giudice competente per materia” (se il titolo per iscrivere a ruolo è una sanzione amministrativa, esiste una “materia”); - in caso di opposizione 617, co. 1, c.p.c., vi è la sola competenza funzionale del tribunale del luogo di residenza del debitore come giudice della minacciata esecuzione forzata. Quando, infine, si propongono contestazioni che si riconducono contestualmente ad opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, a meno che non vi sia competenza per materia sulla prima (nel qual caso, ogni giudice dovrà conoscere la causa attribuita alla sua competenza), quella per materia sulla seconda attrae la prima – e quindi tutta la controversia – davanti al tribunale. SSM - P16019 - appunti per la relazione - DeStefano.doc – Pagina 19 di totali 19