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REGISTRO DELLE CESSIONI
DEI DIRITTI EDIFICATORI
DISPOSIZIONI APPLICATIVE
ALLEGATO B
INDICE
Articolo 1 – Oggetto e riferimenti normativi ..................................................................... 3
Articolo 2 – Origine dei diritti edificatori ........................................................................... 3
Articolo 3 – Struttura del registro ...................................................................................... 4
Articolo 4 – Compilazione del registro e emissione della certificazione (CDE) ............. 6
Articolo 5 – Cessione al Comune dell’area di origine: forma ed effetti ........................... 7
Articolo 6 – Trasferimento dei diritti edificatori a terzi ..................................................... 7
Articolo 7 – Utilizzo dei diritti edificatori ........................................................................... 8
Articolo 8 – Pubblicità del registro e modalità di consultazione ..................................... 9
Articolo 9 – Entrata in vigore ............................................................................................. 9
Registro delle cessioni dei diritti edificatori
Comune di Busto Arsizio
Disposizioni Applicative
Articolo 1 – Oggetto e riferimenti normativi
1.
Le presenti disposizioni applicative riguardano la formazione e la gestione del registro delle
cessioni dei diritti edificatori previsti a titolo di perequazione e/o compensazione dal Piano
di Governo del Territorio (PGT).
2.
Il registro è istituito ai sensi dell’'articolo 11 comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005
n.12 e smi
3.
L’entità dei diritti edificatori e i criteri di attribuzione degli stessi sono stabiliti dalla normativa
del Documento di Piano (elaborato A.23) e del Piano dei Servizi (elaborato B8) del PGT.
4.
Le
disposizioni
contenute
nel
presente
elaborato
disciplinano
la
compilazione,
l’aggiornamento e la pubblicazione del registro delle cessioni dei diritti edificatori con
riferimento a:
 modalità di iscrizione, di trasferimento e di attestazione dell’intervenuto utilizzo dei diritti
edificatori;
 rilascio del Certificato dei Diritti Edificatori (CDE);
 consultazione del registro.
Articolo 2 – Origine dei diritti edificatori
1.
Per diritto edificatorio si intende la possibilità edificatoria teorica concessa, a determinate
condizioni, dallo strumento urbanistico generale vigente ai proprietari di alcuni immobili
(aree e fabbricati) ricadenti nel territorio comunale.
2.
I diritti edificatori, espressi in metri quadri teorici di superficie lorda di pavimento (slp), sono
generati a seguito dei procedimenti perequativi e compensativi previsti dallo strumento
urbanistico allo scopo di favorire l’acquisizione delle aree a servizi e di attivare processi di
riqualificazione energetica del tessuto consolidato.
3.
I diritti edificatori si generano e si utilizzano nell’ambito del territorio comunale secondo i
criteri, le modalità, le forme e le condizioni individuate dalle norme del Documento di Piano
(elaborato A.23 - artt. 6, 7, 8 e 9) e del Piano dei Servizi (elaborato B.8 - artt. 6, 7 e 8) del
PGT.
4.
La possibilità edificatoria teorica rappresentata dai diritti edificatori si traduce in concreta
superficie edificabile solo al momento dell’effettivo utilizzo.
5.
I diritti edificatori, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della LR 12/2005 e smi, sono commerciabili.
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Registro delle cessioni dei diritti edificatori
Comune di Busto Arsizio
Disposizioni Applicative
6.
I diritti edificatori derivanti da processi perequativi si generano a favore dei privati proprietari
di aree a servizi nel momento in cui le stesse vengono cedute gratuitamente al Comune
(elaborato A.23 – art. 7 e elaborato B.8 - art. 6 del PGT).
7.
I diritti edificatori compensativi si generano a favore dei privati proprietari di fabbricati
oggetto di interventi di riqualificazione che ne determinino un miglioramento energetico
(elaborato A.23 – art. 8 e elaborato B.8 - art. 7 del PGT) e saranno parametrati in funzione
delle caratteristiche degli interventi di riqualificazione come previsto da specifico
Regolamento.
8.
I diritti edificatori vengono attestati dal Comune di Busto Arsizio con l’emissione del
‘Certificato dei Diritti Edificatori (CDE), che ne dimostra la titolarità.
9.
I diritti edificatori in possesso del Comune vengono iscritti nel registro al fine dell’emissione
del Certificato.
10. Nei casi in cui il Comune, al fine di realizzare interventi di pubblica utilità, dovesse dare
inizio alle procedure di esproprio di aree alle quali il PGT attribuisce diritti edificatori
perequativi e/o compensativi, è facoltà del proprietario, sino al momento di emanazione del
decreto di esproprio o della sottoscrizione di accordo di cessione bonaria tra le parti,
richiedere l’assegnazione dei diritti edificatori in luogo del previsto corrispettivo economico.
Articolo 3 – Struttura del registro
1.
Il registro dei diritti edificatori è redatto in formato digitale ed è composto da due sezioni:
SEZIONE A - relativa ai diritti edificatori generati dai processi perequativi
SEZIONE B - relativa ai diritti edificatori generati dai processi compensativi
2.
I dati da riportare in ciascuna delle sezioni sono raggruppati in macrocategorie come segue:
SEZIONE A
 AREA DI ORIGINE DEI DIRITTI EDIFICATORI
DATI CATASTALI: proprietario/i, sezione censuaria, foglio logico e particolare, mappale/i, superficie
catastale espressa in ha.are.ca.
DESTINAZIONE URBANISTICA: tipologia di area a servizi con eventuale indicazione dell’ambito di
trasformazione di riferimento, indice perequativo (mq/mq)
SUPERFICIE DELL’AREA CHE GENERA I DIRITTI EDIFICATORI: superficie catastale espressa in
mq o, in alternativa, superficie reale riscontrata da un rilievo celerimetrico depositato a firma di un
tecnico abilitato
 DIRITTI EDIFICATORI
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Registro delle cessioni dei diritti edificatori
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Disposizioni Applicative
CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI (CDE): numero, data e protocollo
DIRITTI EDIFICATORI GENERATI: Superficie Lorda di Pavimento (SLP) espressa in mq
 ATTO DI CESSIONE DELL’AREA A SERVIZI AL COMUNE:
DATI ATTO NOTARILE: Notaio, data dell’atto, numero di raccolta/repertorio
DATI DI REGISTRAZIONE: data e numero della registrazione dell’atto
 ATTI DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A TERZI:
DATI ATTO NOTARILE: Notaio, data dell’atto, numero di raccolta/repertorio
DATI DI REGISTRAZIONE: data e numero della registrazione dell’atto
 AREE DI UTILIZZO DEI DIRITTI EDIFICATORI
DATI CATASTALI: proprietario/i, sezione censuaria, foglio logico e particolare, mappale/i, superficie
catastale espressa in ha.are.ca.
DESTINAZIONE URBANISTICA: denominazione della zona urbanistica
DIRITTI EDIFICATORI TRASFERITI: Superficie Lorda di Pavimento (SLP) espressa in mq utilizzata
per l’edificazione
SUPERFICIE DELL’AREA ASSERVITA: superficie reale espressa in mq come risultante dalla pratica
edilizia/urbanistica
DIRITTI EDIFICATORI RESIDUI: Superficie Lorda di Pavimento (SLP) espressa in mq non utilizzata
per l’edificazione
PRATICA EDILIZIA: estremi della pratica edilizia (numero, data e protocollo) di utilizzo dei diritti
edificatori a seguito della quale si estinguono i diritti,
 NOTE (eventuali informazioni aggiuntive)
SEZIONE B
 IMMOBILE DI ORIGINE
DATI CATASTALI: proprietario/i, sezione censuaria, foglio logico e particolare, mappale/i, subalterno,
superficie catastale espressa in ha.are.ca.
DESTINAZIONE URBANISTICA: denominazione della zona urbanistica
SUPERFICIE DELL’AREA CHE GENERA I DIRITTI EDIFICATORI: superficie catastale espressa in
mq o, in alternativa, superficie reale riscontrata da un rilievo celerimetrico depositato a firma di un
tecnico abilitato
 DIRITTI EDIFICATORI
CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI (CDE): numero, data e protocollo
DIRITTI EDIFICATORI GENERATI: Superficie Lorda di Pavimento (SLP) espressa in mq
PRATICA EDILIZIA: estremi della pratica edilizia (numero, data e protocollo) a seguito della quale si
generano i diritti, estremi dell’attestazione dello Sportello Unico dell’Edilizia di conclusione della pratica
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Registro delle cessioni dei diritti edificatori
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Disposizioni Applicative
 ATTO DI CESSIONE DELL’AREA AL COMUNE/TRASFERIMENTO DEI DIRITTI A TERZI :
DATI ATTO NOTARILE: Notaio, data dell’atto, numero di raccolta/repertorio
DATI DI REGISTRAZIONE: data e numero della registrazione dell’atto
 AREE DI UTILIZZO DEI DIRITTI EDIFICATORI
DATI CATASTALI: proprietario/i, sezione censuaria, foglio logico e particolare, mappale/i, superficie
catastale espressa in ha.are.ca.
DESTINAZIONE URBANISTICA: denominazione della zona urbanistica
DIRITTI EDIFICATORI TRASFERITI: Superficie Lorda di Pavimento (SLP) espressa in mq utilizzata
per l’edificazione
SUPERFICIE DELL’AREA ASSERVITA: superficie reale espressa in mq come risultante dalla pratica
edilizia/urbanistica
DIRITTI EDIFICATORI RESIDUI: Superficie Lorda di Pavimento (SLP) espressa in mq non utilizzata
per l’edificazione
PRATICA EDILIZIA: estremi della pratica edilizia (numero, data e protocollo) di utilizzo dei diritti
edificatori a seguito della quale si estinguono i diritti
 NOTE (eventuali informazioni aggiuntive)
Articolo 4 – Compilazione del registro e emissione della certificazione (CDE)
1.
L'iscrizione dei diritti edificatori nel registro ed il rilascio della relativa certificazione avviene
nei seguenti casi:
 cessione a titolo gratuito al Comune di ‘aree a servizi ricadenti all’interno degli ambiti di
trasformazione’ previsti dal PGT;
 cessione a titolo gratuito al Comune di ‘aree a servizi diffusi da acquisire’;
 cessione a titolo gratuito al Comune di ‘aree a servizi in fascia di rispetto da acquisire’;
 cessione a titolo gratuito al Comune di ‘aree in fascia di rispetto cimiteriale’;
 formazione di diritti edificatori a seguito di interventi di riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente che ne determinino un miglioramento energetico;
 trasferimento tra soggetti privati di diritti edificatori certificati;
2.
Il registro viene compilato dal Servizio ‘Urbanistica’, il quale deve curarne la pubblicazione
sul sito istituzionale comunale e consentirne la consultazione anche in formato cartaceo da
parte dei cittadini interessati e titolari di un legittimo interesse.
3.
Il registro non ha efficacia probatoria, ma solo indicativa; per i passaggi di proprietà dei
diritti edificatori fanno fede gli atti notarili e le relative note di trascrizione nei registri
immobiliari.
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Registro delle cessioni dei diritti edificatori
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Disposizioni Applicative
4.
Per ogni annotazione sul registro il Servizio ‘Urbanistica’ rilascia all'avente titolo, in un unico
esemplare, la certificazione dei diritti edificatori (CDE), attestante l'annotazione dei diritti
edificatori e gli estremi dell'atto da cui deriva l'attribuzione degli stessi.
5.
Il rilascio del certificato dei diritti edificatori è soggetto al pagamento dei diritti di
segreteria.
6.
La possibilità di utilizzazione dei diritti edificatori decorre dalla data di rilascio del certificato
dei diritti stessi.
7.
In caso di varianti al Piano di Governo del Territorio o di sua integrale revisione, il registro
verrà modificato/aggiornato di conseguenza, per renderlo sempre aderente alle previsioni
dello strumento urbanistico comunale vigente.
Articolo 5 – Cessione al Comune dell’area di origine: forma ed effetti
1.
Il proprietario intenzionato alla cessione di aree a servizi che originano i diritti edificatori
deve presentare istanza al Comune di Busto Arsizio.
2.
Il trasferimento della proprietà dell’area al Comune:

deve avvenire mediante atto notarile o in forma pubblica amminmistrativa, registrato e
trascritto, con spese a carico del cedente, comprese quelle derivanti da eventuali
frazionamenti che si rendano necessari;

è possibile solo ove l'area sia libera da vincoli, pesi, oneri, gravami, trascrizioni
pregiudizievoli ed ipoteche al momento del rogito notarile;
3.
Sono parti interessate dall’atto di cessione il Comune di Busto Arsizio, che acquisisce a
titolo gratuito l'area a servizi, e il proprietario cedente che acquisisce i diritti edificatori
generati a seguito della cessione.
4.
L’area acquisita dal Comune, a seguito della attribuzione dei diritti edificatori al proprietario
cedente, viene privata della propria capacità edificatoria.
5.
L'Ufficio annota nel registro gli estremi della cessione e rilascia la certificazione come
specificato nell’articolo precedente.
Articolo 6 – Trasferimento dei diritti edificatori a terzi
1.
Il trasferimento a terzi dei diritti edificatori deve avvenire con regolare atto notarile trascritto
nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2643, comma 2bis del Codice Civile.
2.
In caso di trasferimento a terzi dei diritti edificatori il Servizio ‘Urbanistica’, verificata
l'esistenza del titolo di proprietà e del certificato del venditore:
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Registro delle cessioni dei diritti edificatori
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Disposizioni Applicative
 annota nell'apposita sezione del registro il passaggio di proprietà dei diritti;
 ritira ed annulla il certificato intestato al venditore;
 rilascia un nuovo certificato intestato all’acquirente, che diviene il nuovo avente titolo.
3.
Il documento che dimostra il trasferimento dei diritti è l'atto notarile di acquisto degli stessi.
4.
L'acquirente dei diritti edificatori è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuto trasferimento
di proprietà degli stessi e chiedere il rilascio di nuova certificazione a suo nome, a tale
scopo allega copia dell'atto notarile e il certificato originale del venditore; tale obbligo ricorre
ad ogni successivo trasferimento della proprietà dei diritti edificatori.
5.
La nuova certificazione attesta l'avvenuta annotazione del passaggio di proprietà a favore
del nuovo avente titolo.
6.
La possibilità di utilizzazione dei diritti edificatori da parte del nuovo titolare decorre dalla
data di rilascio della nuova certificazione.
7.
L’atto notarile di trasferimento dei diritti edificatori deve sempre contenere, anche nei
passaggi di proprietà successivi al primo, le seguenti indicazioni:

estremi catastali dell’area di origine;

estremi dell’atto con il quale si sono generati i diritti edificatori (atto di cessione al Comune
dell’area a servizi e/o attestazione dello Sportello Unico dell’Edilizia a conclusione
dell’intervento di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente);

estremi di tutti i passaggi di proprietà successivi al primo;

quantità dei diritti edificatori trasferiti.
Articolo 7 – Utilizzo dei diritti edificatori
1.
La possibilità teorica di edificazione rappresentata dai diritti edificatori si concretizza
unicamente nel momento di utilizzo degli stessi.
2.
Il titolare dei diritti edificatori, secondo quanto previsto dal vigente strumento urbanistico, ha
facoltà di utilizzare tali diritti sulle aree di trasformazione del PGT previo procedimento di
Pianificazione Attuativa, Permesso di Costruire convenzionato o atto d’obbligo.
3.
Il riscontro della effettiva titolarità dei diritti edificatori dei quali viene richiesto l’utilizzo è
condizione necessaria e inderogabile al fine dell’avvio del procedimento istruttorio delle
pratiche di pianificazione attuativa/edilizie.
4.
A conclusione del procedimento che determina l’effettivo concretizzarsi dell’utilizzo dei diritti
edificatori (ritiro del permesso di costruire o consegna della denuncia di inizio attività) :
 il titolare dei diritti consegna al Comune la certificazione (CDE) in originale attestante i
diritti stessi;
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Registro delle cessioni dei diritti edificatori
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Disposizioni Applicative
 il Servizio ‘Urbanistica’ annota gli estremi della pratica edilizia nel registro e registra
l’intervenuto utilizzo degli stessi.
5.
Nel caso di utilizzo solo parziale dei diritti edificatori, a conclusione del procedimento che
determina l’effettivo concretizzarsi dell’utilizzo parziale (ritiro del permesso di costruire o
consegna della denuncia di inizio attività):
 il titolare dei diritti consegna al Comune la certificazione in originale attestante i diritti;
 il Servizio ‘Urbanistica’ annota gli estremi della pratica edilizia nel registro
 il Servizio ‘Urbanistica’ rilascia nuova certificazione attestante i diritti edificatori residui.
Articolo 8 – Pubblicità del registro e modalità di consultazione
1.
Il registro è consultabile presso la sede dell'Ente da parte tutti i soggetti interessati titolari di
un legittimo interesse secondo le modalità previste dal vigente regolamento di accesso agli
atti amministrativi.
2.
Il registro viene pubblicato per estratto, con aggiornamento semestrale, sul sito istituzionale
comunale in apposita sezione, omettendo le componenti che eventualmente fossero in
contrasto con le norme di tutela della privacy.
Articolo 9 – Entrata in vigore
Le presenti disposizioni applicative entrano in vigore all’atto dell’esecutività della deliberazione
di istituzione del registro dei diritti edificatori.
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