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PARTE II PARERI SVOLTI SEZIONE I PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 25 ARGOMENTO L’INGIUSTIFICATA ISCRIZIONE DI UN NOMINATIVO ALLA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA INTEGRA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOLIDARIETÀ INERENTE AL RAPPORTO CONTRATTUALE 1. Traccia L’imprenditore Tizio decide di acquistare un nuovo macchinario per la propria azienda. Vista la rilevante entità del prezzo richiestogli per l’acquisto, chiede un finanziamento alla banca Alfa. Peraltro, la Banca, eseguiti gli opportuni accertamenti, nega a Tizio il prestito sul rilievo che risulti iscritto alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) per avere asseritamente emesso un assegno senza copertura, poi protestato. Appreso ciò, Tizio rivolge le proprie rimostranze sia alla Banca trattaria, Gamma, che alla Banca d’Italia. In particolare, egli contesta la legittimità della segnalazione in quanto l’assegno in oggetto faceva parte di un carnet della Banca Gamma, del quale aveva denunciato il furto, che era stato presentato per l’incasso da un soggetto rimasto ignoto, con sottoscrizione palesemente falsificata, senza che la banca avesse effettuato alcun controllo. Sia la Banca Gamma che la Banca d’Italia respingono le doglianze di Tizio. Piuttosto seccato per l’accaduto, anche in considerazione delle conseguenze che la segnalazione comporta per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale, Tizio si rivolge dunque al proprio legale per verificare se sussista una responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda e se possa esperire delle azioni a tutela della propria posizione. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti giuridici sottesi, rediga un parere motivato sulla vicenda. 2. Fattispecie L’obbligo di buona fede nel rapporto contrattuale impone a ciascuna delle parti del rapporto negoziale di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 26 prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. 3. Istituti Art. 1175 c.c. (Comportamento secondo correttezza) Art. 1176 c.c. (Diligenza nell’adempimento) Art. 1218 c.c. (Responsabilità del debitore) Art. 1226 c.c. (Valutazione equitativa del danno) Art. 1375 c.c. (Esecuzione di buona fede) Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito) Art. 2697 c.c. (Onere della prova) 4. Giurisprudenza Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2015, n. 4443. In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva. Raggiunta la prova della lesione, considerando che trattasi di beni immateriali il cui pregiudizio difficilmente si presta ad essere effettivamente valutato e quantificato, il danneggiato potrà ritenersi esonerato dalla dimostrazione del quantum dello stesso, a tal fine sopperendo la valutazione equitativa del giudicante ex art. 1226 c.c. Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2014, n. 23646. È illegittima la segnalazione ’in sofferenza’ alla Centrale Rischi della Banca d’Italia allorché l’istituto di credito, non avendo provveduto alla sollecita vendita dei titoli di stato di cui era titolare la parte debitrice, ha impedito il sostanziale azzeramento dell’esposizione debitoria. Cassazione civile, sez. I, 7 novembre 2011, n. 23033. La banca mutuataria che segnali al gestore dell’archivio dei debitori insolventi (cosiddetto Crif) il nominativo del mutuatario, il cui inadempimento all’obbligo di restituzione della somma mutuata si riveli essere, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido ad esso non imputabile, integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell’altro. Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626. In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca TRACCIA N. 1 d’Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste – non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale – il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito. 5. Svolgimento Al fine di rispondere al quesito posto da Tizio, e dunque di verificare la liceità o meno della segnalazione del suo nominativo all’archivio dei debitori inadempienti da parte dell’istituto di credito Alfa, è opportuno, preliminarmente, richiamare la disciplina codicistica in tema di adempimento delle obbligazioni. In primo luogo, è necessario fare riferimento alla disposizione di cui all’art. 1175 c.c., a norma del quale « il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza ». Trattasi, com’è noto, del principio della buona fede oggettiva, che trova applicazione in tutta la materia delle obbligazioni e, in particolare, dei contratti. Già nella fase delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede (art. 1337 c.c.), e a tale principio devono riferirsi anche nell’interpretazione del contratto stesso (art. 1366 c.c.). Analogamente, alle parti è richiesto di eseguire il contratto secondo buona fede, come statuito all’art. 1375 c.c. Quello della correttezza, dunque, è un principio generale dell’ordinamento, che trova applicazione sia nella fase statica che nella fase dinamica del rapporto obbligatorio e viene considerato espressione del generale principio di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione. Nella fase dell’adempimento dell’obbligazione, l’obbligo di correttezza è specificato all’art. 1176 c.c., a norma del quale, « nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata ». Il debitore, dunque, per eseguire esattamente la prestazione richiesta, deve utilizzare il grado di diligenza imposto dalla regole generali di comportamento che l’uomo di media avvedutezza ed esperienza utilizzerebbe per compiere la prestazione oggetto del rapporto obbligatorio (art. 1176, comma 1, c.c.); quando invece oggetto dell’obbligazione sia una prestazione di natura professionale, il parametro di riferimento non è più la diligenza del buon padre di famiglia, bensì quella del buon professionista, da valutarsi sempre in relazione all’attività eser- 27 28 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE citata. Al debitore qualificato, pertanto, è richiesta la conoscenza e l’applicazione delle regole dell’arte che disciplinano la prestazione professionale oggetto dell’obbligazione. Ciò premesso in termini generali, si tratta ora di verificare se la condotta della Banca Gamma, che aveva segnalato il nominativo di Tizio, suo correntista, alla Centrale di Allarme Interbancaria, sia stata rispettosa dei principi appena richiamati. Trattandosi di attività professionale, dovrà valutarsi se l’istituto di credito abbia agito con la diligenza specifica richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Per rispondere a tale quesito, non si può fare a meno di evidenziare, in primo luogo, come la segnalazione abbia fatto seguito ad una serie di circostanze non imputabili a Tizio. Risulta, infatti, che quest’ultimo avesse tempestivamente segnalato alla banca trattaria il furto del libretto di assegni. L’istituto di credito, invece, non solo non aveva tenuto in debito conto la segnalazione, ma aveva addirittura consentito ad un soggetto ignoto, munito di titolo con sottoscrizione palesemente falsificata, di incassare uno degli assegni estratti da quello stesso libretto. Dalle circostanze di fatto sopra descritte, dunque, può desumersi che fosse del tutto priva di giustificazione l’iscrizione del nominativo di Tizio alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) per avere emesso un assegno senza copertura, poi protestato, dal momento che l’inserimento in detto archivio deve presupporre, quantomeno, l’apparenza di un’insolvenza che sia imputabile al debitore medesimo. Nel caso di specie, invece, la mancanza di copertura dell’assegno appare riconducibile alla esclusiva responsabilità dell’istituto di credito. Può dunque affermarsi che la Banca Gamma, avendo operato una simile segnalazione in presenza di un inadempimento conseguente ad una negligenza non certo imputabile a Tizio, abbia violato non tanto il dovere del neminem laedere ex art. 2043 c.c., quanto il fondamentale dovere di solidarietà posto dall’art. 2 della Costituzione nonché dagli artt. 1175 e 1176 c.c. Chiamata a pronunciarsi relativamente ad un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte ha precisato che « la banca mutuataria che segnali al gestore dell’archivio dei debitori insolventi (cosiddetto Crif) il nominativo del mutuatario, il cui inadempimento all’obbligo di restituzione della somma mutuata si riveli essere, al momento della segnalazione stessa, conseguenza di un disguido ad esso non imputabile, integra la violazione del fondamentale dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell’altro » (Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2011, n. 23033). Risulta dunque sussistente la responsabilità della Banca Gamma. Si tratta, ora, di quantificare il danno risarcibile, che non potrà che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. L’illegittima segnalazione operata dalla Banca Gamma, oltre a costituire di per sé un comportamento pregiudizievole per l’attività imprenditoriale di Tizio, ha TRACCIA N. 1 leso la sua reputazione, ingenerando una presunzione di scarso affidamento dell’impresa stessa, come dimostrato dal rifiuto opposto dalla Banca Alfa. L’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava ovviamente sul soggetto danneggiato. Tizio, pertanto, non potrà limitarsi ad affermare che il danno sia in re ipsa, in quanto esso va debitamente allegato e provato; tuttavia, trattandosi di danno di natura non patrimoniale, potrà giovarsi anche del ricorso a presunzioni semplici, allegando l’esistenza degli elementi di fatto sopra richiamati, consistenti nella condotta negligente della Banca Gamma, nello status di imprenditore di Tizio e nel rifiuto di credito opposto dalla Banca Alfa. Può escludersi, infine, ogni profilo di responsabilità in capo alla Banca d’Italia, dal momento che quest’ultima svolge un ruolo di mero ruolo di custode dei dati segnalati dagli intermediari, restando del tutto estranea all’alimentazione dell’archivio in quanto non avente alcun potere in merito alle segnalazioni ricevute. In caso di illegittima segnalazione dei dati, pertanto, occorre agire nei confronti dell’intermediario privato autore della segnalazione, rappresentato nella specie dall’istituto di credito Gamma. 6. Conclusioni Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, può affermarsi la responsabilità della Banca Gamma, ex artt. 1175 e 1176, comma 2, c.c., per l’illegittima iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria. Tizio potrà pertanto convenire in giudizio l’istituto di credito al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla condotta negligente della Banca stessa. 29