la riforma del procedimento di separazione e divorzio l`affidamento

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la riforma del procedimento di separazione e divorzio l`affidamento
RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI
2005/3
LA RIFORMA DEL
PROCEDIMENTO DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO
L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
NEI GIUDIZI DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO
W W W. A I A F - A V V O C AT I . I T
Anno X-no 3, settembre-dicembre 2005
Qadrimestrale; registr. Tribunale Roma n.496 del 9.10.95.
Stampa: Tip. Quatrini A. & figli snc, v. S.Lucia 43-47, 01100 Viterbo
SOMMARIO
Editoriale_
2 Riforme o caos?
AVV. MILENA PINI
Dal Parlamento_
4 Le modifiche processuali in materia di separazione e divorzio
La riforma del procedimento di separazione e divorzio_
7 La modifica del procedimento di separazione e divorzio. Spunti di riflessione
AVV. ANTONIO DIONISIO
12 Nuove disposizioni processuali in materia di separazione e divorzio
AVV. DIEGO GERACI
16 Le innovazioni a garanzia dell'esercizio della difesa
AVV. ENRICO BET
18 La difesa della parte convenuta
AVV. NICOLETTA MORANDI
20 Modifica, revoca e reclamo dei provvedimenti provvisori
AVV. MARIACARLA SERAFINI
22 La rappresentanza della parte incapace d'intendere e volere nel nuovo procedimento
DOTT. DANIELA GIANNONE
24 Aspetti sostanziali e processuali degli accertamenti patrimoniali nei giudizi di separazione e
divorzio
AVV. MARINA MARINO
L'affidamento dei figli nei giudizi di separazione e divorzio_
29 L'approvazione delle nuove norme sulla separazione e l'affidamento condiviso dei figli
AVV. MARINA MARINO
31 La legge "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
approvata dal Senato il 24 gennaio 2006
33 Comunicato stampa AIAF 23.1.06
34 Intervento del Pres. Sen. Avv. Bucciero alla seduta del 20.12.2005 della Commissione 2° Giustizia
(Senato) e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, riunite
37 Le dichiarazioni di voto sul DDL 3537 alla seduta del 24.1.06
40 Affidamento, mantenimento, cura dei figli e ruolo dei genitori. La realtà che emerge dai dati Istat
AVV. MILENA PINI
49 Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi
INDAGINE ISTAT 1994-2003
CON LE TAVOLE DEI DATI, NAZIONALI E REGIONALI, SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
71 La vita quotidiana dei bambini
INDAGINE ISTAT
2005
ANNO X - N° 3,
SETTEMBRE-DICEMBRE 2005,
NUOVA SERIE QUADRIMESTRALE
Redazione
GALLERIA BUENOS AIRES 1,
20124 MILANO
TEL. E FAX 02.29535945
EMAIL: [email protected]
WEB: WWW.AIAF-AVVOCATI.IT
Direttore responsabile
MILENA PINI
Comitato di redazione
GIAN ETTORE GASSANI
NICOLETTA MORANDI
ANTONINA SCOLARO
Stampa
TIPOGRAFIA
QUATRINI A. & FIGLI SNC
V. S.LUCIA 43-47,
01100 VITERBO
EDITORIALE
Q
uando coloro che hanno il compito di
legiferare rivolgono gravi critiche ad un
testo di legge e dopo pochi minuti lo
approvano, auspicando che “la giurisprudenza
svolga un ruolo intelligente nella risoluzione
delle questioni che l’articolato indubbiamente
pone” (dichiarazione di voto del Sen. Nando
Dalla Chiesa sul DDL 3537 in materia di affidamento dei figli), non è più possibile parlare
di intervento riformatore del Legislatore. In
effetti siamo al caos.
Sconcerta soprattutto la mancanza di conoscenza,
o in altri termini l’ignoranza delle questioni
sostanziali e processuali, e la superficialità con
cui si sottovalutano le conseguenze dell’applica-
RIFORME
O CAOS?
MILENA PINI*
zione di norme di legge vuoi lacunose, o contraddittorie, errate, inopportune, etc.
Conseguenze di non poco conto quando si tratta
la materia del diritto di famiglia, con ricadute
dirette sulla vita delle persone.
Ad esempio risulta incomprensibile la motivazione della nuova formulazione dell’art. 4 della legge sul divorzio, modificato dalla legge 80/05, che
attribuisce la competenza al tribunale del luogo
dell’ultima residenza comune dei coniugi, considerato che i dati Istat (che pubblichiamo in questo numero) attestano che nel periodo successivo
alla separazione nel 35% dei casi uno dei coniugi
trasferisce la residenza in altro Comune.
Secondo questa nuova disposizione anche nel
caso in cui dopo la separazione uno o entrambi i
coniugi abbiano trasferito la loro residenza, questi dovranno comunque rivolgersi al tribunale
dove avevano prima la comune residenza, con
aggravio di spese di giudizio e di difesa.
Nel caso di giudizio contenzioso, con necessità di
consulenze tecniche in relazione all’affidamento
dei figli, il tribunale sarà quindi costretto a incaricare i servizi o gli esperti della città in cui il
minore vive, con probabile allungamento dei
tempi, oltre ai disagi e alle difficoltà che tale
situazione comporterà per tutti.
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In tema di affidamento, poi, il testo approvato
dal Senato il 24 gennaio scorso contiene disposizioni normative che contrastano con la stessa
riforma del procedimento di separazione e divorzio che entrerà in vigore il 1 marzo prossimo;
annullano consolidati orientamenti della Corte di
Cassazione e dei giudici di merito (ad esempio
sull’assegnazione della casa coniugale nell’interesse esclusivo dei figli, o sulla legittimazione
attiva del genitore convivente a proporre la
domanda di assegno di mantenimento per il figlio
maggiorenne non autonomo); manifestano una
carenza di disposizioni (ad esempio, non prevedendo il collocamento del figlio e la regolamentazione del diritto di visita nel caso di affidamento esclusivo, e l’affidamento dei figli a terzi in
caso di necessità); introducono la disciplina del
risarcimento del danno nei procedimenti di separazione e divorzio, senza specificare di quale
danno si tratti (quali sono le gravi inadempienze
che ostacolano l’esercizio congiunto della potestà; quali contenuti ha l’affidamento condiviso o
l’esercizio congiunto della potestà; qual è la differenza tra danno subito dal figlio e danno subito
dal genitore?), come accertarlo, con quali strumenti probatori, ed infine… perché il Legislatore
distingue tra potere del giudice di “…. disporre il
risarcimento dei danni … nei confronti del minore” o “… dell’altro (genitore)”, e potere di “condannare il genitore inadempiente al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria … a
favore della Cassa delle ammende”? Cosa significa disporre? E’ una sentenza di condanna o che
altro?
Al di fuori del principio enunciato nell’art.1, che
“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di
essi - genitori-, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale”, non c’è in quel testo
di legge una sola riga che non contenga affermazioni e disposizioni erronee, lacunose e contraddittorie.
Il Legislatore ha approvato una legge ben conoscendone i limiti e le lacune sotto il profilo tecnico giuridico, e sottovalutandone la pericolosità
sociale, il potenziale rischio di rompere equilibri
sociali ed economici, di accentuare la conflittualità dei coniugi e dei genitori in fase di separazione e di rimettere in discussione assetti personali ed economici già definiti.
Per non dire dell’impatto che la legge causerà
sulla “macchina” giudiziaria (quanti reclami
avverso i provvedimenti presidenziali arriveranno alle Corti d’appello, mentre nel frattempo si
chiederà la modifica dei medesimi provvedimen-
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
EDITORIALE
ti avanti il GI? Quante modifiche di precedenti
assetti verranno proposte per chiedere l’applicazione della nuova legge?).
Ignoranza o volontà indotta da qualche motivo
(forse elettorale)?
In ogni caso, cittadini e operatori del diritto si
troveranno presto nel caos.
* direttore della Rivista
Si avvertono i Lettori che la legge sull'affidamento condiviso è stata approvata mentre questo numero era in
fase di ultimazione. Pertanto alcuni interventi, relativi al nuovo procedimento di separazione e divorzio introdotto dalla L. 80/05, non tengono conto delle ulteriori innovazioni legislative.
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DAL PARLAMENTO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO,
MODIFICATE DALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35,
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80
E DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005 N. 263 (CHE ENTRERANNO IN VIGORE IL 1 MARZO 2006),
E DAL DDL 3537 APPROVATO DAL SENATO IL 24.1.06
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 706 (Forma della domanda).
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ ultima residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o
domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero,a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni
dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine
entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.
AI ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i
coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti).
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)
All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse
della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte
d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».( in corsivo il comma aggiunto dal DDL 3537)
Art. 709 (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza).
L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito
nell’ordinanza stessa,ed è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria
di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli
166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di
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SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
DAL PARLAMENTO
merito che non siano rilevabili d’ufficio.
L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709. bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore).
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,
commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresì l’articolo 184. Nel caso in cui
il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso
tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
(in corsivo le modifiche e integrazioni apportate dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263)
Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie
e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà
genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso.
Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del
minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di
gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e
può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
(articolo introdotto dal DDL 3537)
LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898
DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Art. 4
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si
propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,del
luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia
residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’ estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il
matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi,legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con
decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine
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DAL PARLAMENTO
AIAF RIVISTA 3/2005
entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente
nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e
comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia,
la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Sei coniugi si conciliano,il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché,
qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori,
dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell’ordinanza,ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i
termini di cui all’articolo 163. bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo
163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma,
dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non
siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
11.All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agii articoli 180 e
183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si
applica altresì l’articolo 184del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il
giudicato,si applica la previsione di cui all’articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti
fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L’appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici,è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi,
verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli
sono in contrasto con gli interessi degli stessi,si applica la procedura di cui al comma 8.
IN RELAZIONE ALL’ART. 9 L. 898/70 E SUCC. MODIF., L’ART.. 5 L. 263/2005 COSÌ DISPONE:
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale
ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.
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LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO
DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
L
a conversione in legge del decreto sulla
competitività recante misure urgenti per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale,
con obbiettivo non residuale la modificazione
della disciplina processuale della separazione e
del divorzio, ha dato luogo ad innovazioni fonte di critiche e spunti di riflessione.
In particolare, è proprio la fase introduttiva di tali
giudizi che ha subito modificazioni particolarmente significative, al fine di attribuire maggior
efficacia alla fase presidenziale e per offrire ai
coniugi maggiori opportunità di riconciliazione.
In quest’ottica di semplificazione delle norme
processuali, il legislatore ha fornito regole differenziate per la separazione giudiziale e per il
divorzio: tale scelta, da una parte, offre nuove
prospettive alla disciplina codicistica della separazione giudiziale, dall’altra, segna il superamento di quanto dispone l’art. 23 comma 1 della legge n. 74/1987, norma che rappresenta l’espressione del carattere uniforme del procedimento di
separazione e di divorzio: “fino all’entrata in
vigore del nuovo testo del codice di procedura
civile, ai giudizi di separazione personale dei
coniugi si applicano, in quanto compatibili, le
regole di cui all’art. 4 l. 1° dicembre 1970 n. 898
come sostituito dall’art. 8 della presente legge”.
Alcuni sostengono, ed in particolare M. Finocchiaro, in Guida al Dir. 2005 n.22, p.91 s., che il
suddetto art. 23 deve ritenersi abrogato, con la
duplice conseguenza che il procedimento di separazione personale dei coniugi viene disciplinato,
per ciò che riguarda la materia di diritto sostanziale, dal codice civile, mentre, per le norme processuali, dal codice di procedura civile; al contrario, il giudizio di divorzio non trova alcun fondamento nell’ambito codicistico, rimanendo
ancorato ad una legge “speciale”.
In secondo luogo, la legge n.80/2005 si è posta
come obiettivo primario di armonizzare i due
procedimenti, che in passato erano legati solo in
teoria dall’art. 23.
Ad esempio, l’intento del legislatore di uniformare le due discipline trova conferma nella regolamentazione dettata per l’individuazione del giudice competente: la legge n. 80/05, infatti, all’art.
706, stabilisce che la domanda, di separazione e
di divorzio, dev’essere proposta al tribunale del
luogo “dell’ultima residenza comune dei
coniugi”, facendo riferimento alla residenza
comune esistente al momento della proposizione
della domanda.
Viene in tal modo armonizzata la disciplina
nazionale con i criteri di competenza giurisdizionale introdotti dall’art. 3 del Regolamento matrimoniale dell’Unione Europea n. 2201 del 2003,
in cui si fa riferimento sia al criterio della “resi-
denza abituale dei coniugi”, sia a quello
dell’“ultima residenza abituale dei coniugi se
uno di essi vi risiede ancora”.
Poiché si tratta di procedimenti di “famiglia”, è a
quest’ultima che si deve far riferimento e non al
luogo in cui viene celebrato il matrimonio o dove
ha la propria residenza il coniuge convenuto.
In mancanza, l’art.706 c.p.c. prevede che sia
competente il “tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio”;
“qualora il coniuge convenuto sia residente
all’estero o risulti irreperibile”, il “tribunale del
luogo di residenza o di domicilio del ricorrente”;
ed, infine, “se anche questi è residente all’estero,
a qualunque tribunale della Repubblica”.
LA MODIFICA DEL
PROCEDIMENTO
DI SEPARAZIONE E
DIVORZIO.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Nell’ipotesi, infine, in cui il coniuge convenuto
sia residente in Italia, è utile ancora distinguere a
seconda che i coniugi, prima del giudizio, abbiano o meno avuto una residenza comune.
Nel primo caso, sussiste la competenza inderogabile del tribunale del luogo dell’ultima residenza
comune dei coniugi.
Nel caso, invece, in cui tale residenza comune sia
venuta meno ab origine, sarà competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.
La fase presidenziale si apre con il deposito del
ricorso in cancelleria.
Tale atto introduttivo del giudizio di separazione
deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la
domanda è fondata” (mentre, nel caso di divorzio, con una scelta difficilmente comprensibile,
devono essere evidenziati anche gli “elementi di
diritto” precisando, pertanto, tutti i requisiti che
permettono di identificare correttamente la
domanda introduttiva e le eventuali richieste
accessorie, fermo restando l’onere di indicare
ANTONIO
DIONISIO*
7
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
“l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio”,
artt. 706, comma 4 c.p.c. e 4, comma 4, l.div.
La specificazione del legislatore di indicare nel
ricorso i fatti che sono posti alla base della
domanda trova la propria giustificazione nella
disciplina sostanziale della separazione che può
essere chiesta, oggi come ieri, solo quando “si
verificano fatti tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio all’educazione della prole”.
Come prescrive l’art. 709, il contenuto del ricorso potrà essere ulteriormente specificato in un
secondo momento, in quanto il presidente del tribunale, con l’ordinanza con cui fissa l’udienza di
comparizione, “assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa, che deve avere il contenuto di cui
all’art. 163, 3° comma, n. 2-3-4-5-6”: tale formazione progressiva dell’atto introduttivo consente
al ricorrente di presentare una domanda informale con i contenuti finalizzati ad un efficace avviamento dell’udienza presidenziale, senza tuttavia
incorrere nel rischio di dichiarazioni di nullità ex
art. 163-164 c.p.c.
Le lacune del ricorso non ostacolano il presidente nell’esercizio dei propri poteri, ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione e per
la determinazione dei provvedimenti interinali
nell’interesse della prole e dei coniugi, tenendo
comunque sempre in considerazione la fondamentale regola del principio della domanda:
infatti, in relazione ai provvedimenti emessi nell’interesse dei figli minori, i poteri del presidente
possono essere esercitati d’ufficio anche a prescindere da una domanda di parte - pur rimanendo fermo l’onere di quest’ultima di indicare nel
ricorso “l’esistenza di figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio”, art. 706, comma 4, c.p.c. e art. 4, l.div.mentre, al contrario, circa l’ordine provvisorio di
corresponsione di un assegno di mantenimento a
favore del coniuge privo di mezzi adeguati, non
sembra che il presidente possa nella propria ordinanza disporre il pagamento di assegni a favore
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AIAF RIVISTA 3/2005
del coniuge che non ha formulato anche implicitamente la relativa pretesa.
Come sopra detto, il deposito del ricorso segna
l’inizio della fase presidenziale dei giudizi di
separazione e divorzio, e permette l’inconfutabile individuazione del momento della pendenza
del processo e della costituzione dell’attore.
L’intento del legislatore di dare maggior accelerazione all’iter processuale emerge in modo
manifesto agli artt. 706, comma 3, c.p.c. e 4,
comma 5, l. div.: il presidente fissa davanti a sé,
entro novanta giorni dal deposito del ricorso,
l’udienza di comparizione dei coniugi, assegnando al convenuto termine per il deposito della
memoria difensiva e di documenti ed al ricorrente altro termine per la notifica al convenuto del
ricorso e del decreto.
A tal proposito, si evidenzia che la legge non
offre alcun criterio per la quantificazione di tale
termine, facendo emergere la lacuna esistente già
prima della riforma del 1987 apportata alla legge
sul divorzio, in relazione, non solo alla determinazione del termine di difesa, ma anche al suo
eventuale carattere dilatorio.
Il termine assegnato al ricorrente per la notifica
del ricorso e del decreto al convenuto dovrà essere, pertanto, molto breve, al fine di lasciare
decorrere interamente i termini previsti dall’art.
163-bis, ridotti della metà, in applicazione analogica di ciò che è previsto, per la notificazione
dell’ordinanza presidenziale, dagli artt. 709 e 4,
comma 9, l. div (v. ad esempio, Bonilini-Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, Milano
2004, p. 355 e p. 683 s.).
Il legislatore ha, pertanto, voluto garantire alle
parti di esercitare in modo paritario il diritto al
contraddittorio, fermo restando che, pur nel
silenzio della legge, anche il ricorrente potrà
depositare, unitamente al proprio ricorso, i documenti che offre in comunicazione.
La legge, in realtà, ha indicato che al ricorso e
all’eventuale memoria difensiva debbano essere
allegate “le ultime dichiarazioni dei redditi”: il
punto è oggetto di differenti interpretazioni, in
quanto alcuni (Finocchiaro, Nel ricorso anche la
dichiarazione dei redditi, in Guida al Diritto, 11
giugno 2005, n. 22, pp. 94-95) sostengono che i
coniugi non possano limitarsi ad esibire ciascuno
la propria ultima dichiarazione presentata, ma le
“ultime”, e, quindi, le dichiarazioni relative agli
ultimi anni; al contrario, altri (F. Tommaseo,
Nuove norme per la separazione ed il divorzio, in
Studium Juris, p. 1024) sono dell’opinione che la
legge limiti l’onere della produzione alla dichiarazione dell’ultimo anno di imposta presentata da
ciascun coniuge o all’ultima dichiarazione congiunta; va, inoltre, evidenziata l’ulteriore specifi-
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
cazione che i coniugi debbono in ogni caso produrre all’udienza presidenziale, oltre che tale
dichiarazione dei redditi, se non già depositata,
anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio personale e comune”.
Di particolare rilevanza e spunto di riflessione, in
quanto apporta un radicale mutamento di disciplina, è l’art. 707 c.p.c.: “i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con
l’assistenza del difensore”, a differenza della precedente normativa, in cui la presenza dei difensori non era prevista.
Non pone particolari problemi la figura del ricorrente, poiché necessariamente già costituitosi in
giudizio al momento del deposito del ricorso
introduttivo sottoscritto da un difensore munito
di procura, quanto quella del convenuto.
Alcuni (F. Cipriani, Processi di separazione e
divorzio, in Il Foro Italiano, 2005, p. 142 e Dosi,
in Dir. e Giustizia on line, 2 giugno 2005,1)
sostengono che, a differenza del passato, sia
strettamente necessaria la presenza di un avvocato, in applicazione della norma generale – art. 83,
comma 3, c.p.c., sottolineando la regola che le
eventuali dichiarazioni rese dalla parte non assistita da un difensore non possono essere utilizzate contro di lui.
A questa tesi – a mio parere confortata da solidi
sostegni costituzionali – si contrappone l’opinione di altri Autori (Finocchiaro, in op.cit. e Tommaseo in op.cit.) i quali ritengono, invece, che
tale previsione legislativa possa venir temperata
dalla facoltà per il convenuto di partecipare alla
fase presidenziale anche senza l’assistenza del
difensore, considerando che il ruolo di tale assistenza vada individuato nell’attività difensiva
svolta da un avvocato, non necessariamente
munito di procura alle liti, a favore di un’altra
parte, appunto il convenuto, che ha la facoltà di
stare in giudizio personalmente, limitatamente
alla fase presidenziale.
Occorre specificare che mentre il ricorso introduttivo e la comparsa di costituzione del convenuto devono essere sottoscritti da un difensore
munito di procura, la memoria difensiva prodotta
da quest’ultimo nella fase presidenziale può essere sottoscritta personalmente dalla parte.
Sempre relativamente all’art. 707 c.p.c. e all’art.
4 l.div., il legislatore ha previsto che se il ricorrente non si presenta o rinuncia all’azione, “la
domanda non ha effetto”: è stata ripresa una
regola già presente nel testo ancora vigente dell’art. 4 comma 7 l. div., in cui era regolata la sola
rinuncia all’azione e non anche la mancata comparizione del ricorrente.
In tale caso il presidente dà atto nel verbale di
causa dell’inefficacia sopravvenuta della doman-
da, senza dover formulare alcun provvedimento.
Nulla è stato innovato per ciò che riguarda il tentativo di conciliazione e la verbalizzazione dell’eventuale esito positivo.
Nella successiva fase istruttoria la conciliazione
potrà essere rinnovata dal giudice su richiesta
congiunta delle parti, così come è stabilito nel
nuovo testo dell’art. 183, modificato dalla legge
n. 80/2005; resta, tuttavia, salva l’applicazione
dell’art. 185, in cui viene previsto che il tentativo
di conciliazione può essere rinnovato in ogni
momento dell’istruzione.
Nell’ipotesi in cui la conciliazione non abbia esito favorevole, il presidente “sentiti i coniugi ed i
rispettivi difensori” e, disposta, solo quando
necessaria, l’audizione dei figli minori, pronuncia “anche d’ufficio” ordinanza con cui emette i
provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli minori, provvedimenti che potranno essere modificati o revocati dal
giudice istruttore nella successiva fase istruttoria
e conservare la propria efficacia anche nell’eventuale ipotesi che il processo si estingua, ex art.
189 disp. att. c.p.c.
A tal proposito, si sottolinea il mutamento di
disciplina circa l’esclusione della reclamabilità
ex art.669 terdecies dei provvedimenti ex art. 708
c.p.c. e 4, comma 8 l. div.: dal 1990 ad oggi,
infatti, si è ritenuto che essi, potendo essere emanati d’ufficio e, soprattutto, sopravvivendo
all’estinzione del processo, non avessero natura
cautelare.
La legge n. 80/05, pur non pronunciandosi
espressamente sull’impugnabilità di tali provvedimenti, ha modificato l’art. 669 octies, comma
6, c.p.c., stabilendo che i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito conservano la loro efficacia anche se il
procedimento di merito si estingue.
Pertanto, potendo attribuire carattere anticipatorio ai provvedimenti nei confronti dei coniugi e
della prole e potendo oggi i provvedimenti cautelari anticipatori sopravvivere all’estinzione, è
possibile affermare che essi siano impugnabili ex
art. 669 terdecies (F. Cipriani, op.cit.)
Si evidenzia la lacuna relativa alla possibile audizione dei minori, espressamente prevista solo nel
nuovo testo dell’art. 4 l.div. e non nella disciplina della separazione giudiziale che risulta contraria, non solo al carattere generalmente uniforme
del procedimento di separazione e divorzio, ma
soprattutto alle norme convenzionali sui diritti
dei minori ed, in particolare, la Convenzione di
New York, sottoscritta nel 1989 ed a cui è stata
data applicazione con la legge 27.05.1991 n. 176,
in cui è previsto il diritto del minore, capace di
discernimento, ad essere ascoltato nelle procedu9
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
re giudiziarie che coinvolgono i suoi interessi.
Un ruolo decisivo riveste l’ordinanza presidenziale, provvedimento del presidente del tribunale
che segna la transizione dalla fase presidenziale
alla fase istruttoria.
Con tale provvedimento il presidente designa il
giudice istruttore della controversia e fissa
l’udienza di comparizione e di trattazione davanti a quest’ultimo.
A tal proposito, la legge n. 80/2005 ha finalmente eliminato la regola della duplicazione della
prima udienza davanti all’istruttore, ricostituendo la passata unità della prima udienza istruttoria, che era di comparizione e di trattazione.
L’ordinanza si considera conosciuta dalle parti
comparse all’udienza presidenziale e viene
comunicata al pubblico ministero. Nel caso in cui
il convenuto non sia comparso all’udienza, l’attore ha l’onere di notificare a quest’ultimo il provvedimento in un termine perentorio stabilito dal
presidente ex artt. 709, comma1, c.p.c. e 4, comma 9, l.div.
Inoltre, tali norme stabiliscono che tra la data
dell’ordinanza o, nel caso di mancata comparizione del convenuto, tra la data dell’avvenuta
notificazione e la data dell’udienza davanti al
giudice istruttore, debba intercorrere un termine
perentorio non inferiore ai trenta giorni.
Come già anticipato precedentemente, la legge n.
80/05 sancisce ora che il presidente, con la stessa
ordinanza di fissazione dell’udienza di comparizione davanti all’istruttore, assegni all’attore un
termine per depositare in cancelleria una memoria integrativa che “deve avere il contenuto di cui
all’art. 163, comma 3, nn. 2-3-4-5 e 6”.
Inoltre, sempre unitamente a tale ordinanza, il
presidente deve assegnare altro termine al convenuto, affinché questi si costituisca tempestivamente in giudizio con l’espresso avvertimento
che, nel caso di una costituzione tardiva, e quindi oltre il termine, egli decade dal diritto di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
La disciplina della costituzione in giudizio del
convenuto e delle regole di preclusione riguardanti le eccezioni in senso stretto e delle stesse
domande riconvenzionali è dettata dalle norme di
cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., a cui la legge fa
espresso rinvio ed il cui testo è stato modificato
dalla riforma introdotta dalla legge n. 80/05.
Tali modifiche riguardano, in particolare,
l’art.167: il convenuto ha l’onere di proporre, con
una comparsa di risposta depositata all’atto di
una tempestiva costituzione, non solo domande
riconvenzionali e di intervento di terzi, ma anche
le eccezioni di rito ed i merito che non siano rilevabili d’ufficio.
10
AIAF RIVISTA 3/2005
In conseguenza di ciò, è stata modificata anche la
disciplina dell’art. 180 c.p.c., in cui veniva consentito al convenuto di sollevare le eccezioni in
senso stretto con un’apposita memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza di
trattazione della causa davanti all’istruttore.
Si può, pertanto, individuare sia lo scopo primario di tale memoria integrativa di dare forma
compiuta alla domanda di separazione e di divorzio, sia il chiaro intento del legislatore di offrire
alle parti la possibilità di formulare le proprie
istanze durante tutto il corso della fase presidenziale, al fine di evitare la fossilizzazione delle
posizioni dei coniugi nell’atto introduttivo del
giudizio.
A tal proposito, dubbi possono sorgere in relazione al contenuto dell’atto introduttivo e cioè, in
particolare, se la nuova disciplina imponga al
ricorrente di formulare nel ricorso tutte le proprie
domande, o se egli abbia, invece, la facoltà di
indicare, in tale successiva memoria, domande
nuove, come ad esempio, la domanda di addebito, l’assegnazione della casa familiare o i rapporti patrimoniali tra i coniugi, a completamento
delle istanze già precedentemente espresse.
Restando ancorati alla lettera della legge, si
potrebbe rispondere che il legislatore abbia concesso al ricorrente la facoltà di formulare domande nuove nella memoria integrativa, attribuendo,
pertanto, all’atto introduttivo la funzione di mero
strumento di avvio dei procedimenti di separazione e divorzio.
In verità, la legge n. 80/05 non ha previsto sufficienti garanzie per salvaguardare i diritti di difesa
e del contraddittorio, principi cardine del processo
civile: infatti, l’art. 709, comma 1, c.p.c. prevede
espressamente l’onere a carico del ricorrente di
notificare la sola ordinanza presidenziale, mentre
per la memoria integrativa ne prescrive unicamente il deposito: il convenuto viene, pertanto, a conoscenza del termine assegnato dal presidente per il
deposito di tale memoria, senza, però, poter essere
informato sul contenuto dell’atto.
Occorre, inoltre, ricordare che il convenuto, ai
sensi dell’art. 167 così come previsto dalla l. n.
80/05, ha l’onere di proporre, a pena di decadenza, nella propria comparsa di costituzione e
risposta, sia le domande riconvenzionali, che le
eccezioni non rilevabili d’ufficio e tale onere è
oggetto dello specifico avvertimento che il presidente formula nell’ordinanza di fissazione della
prima udienza di comparizione davanti al giudice
istruttore.
Tale disciplina presuppone, quindi, che il convenuto sia in grado di conoscere unicamente le
domande dell’attore formulate nell’atto introduttivo, regolarmente notificato al convenuto, e non
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
anche quelle eventualmente espresse nella
memoria integrativa.
Alcuni propongono (tra questi, ad esempio, F.
Tommaseo, op. cit., p. 1027) quale rimedio a tale
lacuna, la possibilità di applicare analogicamente
l’art. 283, comma 5, salva in caso di contumacia
del convenuto, la notificazione ai sensi dell’art.
292 c.p.c.
Un ulteriore vuoto legislativo riguarda l’assenza
di un idoneo strumento tecnico che permetta al
convenuto di essere informato circa le ragioni
formulate dall’attore in modo definitivo nella
memoria integrativa: la legge ha, infatti, stabilito
che il presidente concede all’attore un termine
per il deposito di tale memoria, senza, però, coordinare tale termine con quello previsto per la
costituzione del convenuto.
Nonostante le riserve ed i dubbi espressi, va sicuramente riconosciuto l’intento del legislatore di
attuare una riforma dei procedimenti di separazione e di divorzio, finalizzata alla realizzazione
di un piano unitario della disciplina ed all’utilizzo di strumenti tecnici volti ad una ragionevole
celerità di giudizio, presupposti necessari alla
risoluzione di controversie caratterizzate da gravi
conflitti e problematiche.
In particolare, la regola in forza della quale la
costituzione del convenuto deve avvenire nel ter-
mine assegnatogli dal presidente nell’ordinanza
di fissazione dell’udienza dinanzi al giudice
istruttore, colma il deficit legislativo attuale e
rende contra legem la prassi per cui il convenuto
nei procedimenti di separazione e divorzio avrebbe dovuto costituirsi almeno venti giorni prima
dell’udienza presidenziale.
Le nuove norme danno, inoltre, piena attuazione
ai principi cardine del contraddittorio e del diritto di difesa grazie al ruolo assegnato alle parti ed
ai loro difensori nella fase presidenziale; l’inerzia del ricorrente, che non compare all’udienza
presidenziale, viene espressamente sanzionata
con la prevista inefficacia della domanda, espressione di un generale intento del legislatore di
attribuire ad ogni comportamento delle parti celerità e certezza.
La connessione della disciplina speciale, che è
posta a fondamento della fase di trattazione davanti al giudice istruttore, con le modifiche apportate
dalla l.n.80/05 alle regole generali, in particolare
gli artt. 180 e 183, consente la realizzazione di una
“bipartizione” dei procedimenti di separazione e
divorzio e, quindi, all’udienza presidenziale
segue, fallito il tentativo di conciliazione, un’unica udienza di comparizione e di trattazione.
* avvocato in Torino
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11
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
M
i limiterò a concentrare la mia disamina
sugli elementi di novità tralasciando
aspetti la cui opportuna rivisitazione o
quantomeno riconsiderazione potevano suggerire un riflessione.
La miniriforma, a mio sommesso avviso, in relazione agli argomenti a me affidati presenta più
ombre che luci ed appare deludente, timida,
incoerente e persino preoccupante sotto uno specifico riflesso.
Apparentemente le disposizioni dei due istituti –
separazione e divorzio – risulterebbero armonizzate, in realtà si è perduta una ulteriore occasione per dare omogeneità ad una materia che nel
tempo è stata affrontata con soluzioni tampone, a
NUOVE DISPOSIZIONI
PROCESSUALI
IN MATERIA DI
SEPARAZIONE E
DIVORZIO
DIEGO GERACI*
Intervento alla
Conferenza
organizzata dal
Consiglio
dell’Ordine degli
Avvocati di Catania,
4 luglio 2005
12
volte estemporanee, rincorrendo con fatica e
superficialità una giurisprudenza, che di contro è
stata sempre attenta al mutare della realtà sociale
e che ha vissuto con insofferente sofferenza una
legislazione confusa e disarticolata..
Noi ben conosciamo che il codice processuale di
rito prevede uno specifico titolo (il secondo del
libro quarto) in relazione ai procedimenti in
materia di famiglia e di stato delle persone.
L’istituto dei casi di scioglimento del matrimonio
non è stato mai inserito in questo contesto, si è
preferito percorrere la strada della legge speciale
e ciò per una scelta culturale ab initio di rifiuto
ritenendolo sostanzialmente estraneo ai principi
costituzionali che vigilano e regolano la famiglia.
La ricerca di una logica e di una concretezza di
strutturazione sistematica, la palese opportunità
di una armonizzazione complessiva di tutte le
vicende collegate alla crisi temporanea o definitiva della coppia coniugale, avrebbero imposto la
mera rivisitazione dell’art. 706 cpc, allargando
AIAF RIVISTA 3/2005
allo scioglimento del matrimonio la copertura
codicistica; ebbene il legislatore con una scelta
non condivisa, più volte censurata dal giudice di
legittimità, ha intrapreso la strada opposta estendendo l’applicabilità della legge speciale (L.
898/70) alle norme processuali codicistiche in
materia di separazione.
Invero l’art. 23 L. 74/87 recita: “Fino alla entrata
del nuovo c.p.c. ai giudizi di separazione personale si applicano le disposizioni dell’art. 4 L.
898/70”.
E’ di tutta evidenza che la novella di cui discutiamo non è la riforma del codice di procedura civile
e per il taglio e per la modestia degli interventi.
Si è preferito ancora una volta privilegiare la uniformità lessicale nella disarticolazione piuttosto
che la unitarietà nelle differenze peculiari; una
forma di incoerente parallelismo giuridico, un
viaggio normativo nell’arco di oltre un trentennio
a singhiozzo.
Essendo stato rimodulato il procedimento relativo alla separazione e sostituito l’art. 4 L. 898/70,
in base all’art. 15 delle preleggi ci troviamo
sostanzialmente ad avere due istituti autonomi,
anche sovrapponibili, mai coesi.
1) uno incardinato nella sistematicità del codice
civile in relazione alle norme sostanziali e del
c.p.c. in quelle processuali (la separazione);
2) il secondo: il divorzio che rimane un corpo
estraneo alla materia della famiglia ed è regolato da legge speciale: un notevole arretramento, un ritorno agli anni ‘70, una separatezza in
controtendenza rispetto alle recentissime
acquisizioni giurisprudenziali.
Questa scelta opinabile nasce ancora una volta
dalla difficoltà ad accettare anche da parte della
dottrina più ancorata a schemi di riserva dell’impianto del codice del 1942 come la evoluzione
della nostra società da tempo ci abbia imposto di
considerare il diritto di famiglia nella sua unicità
di rappresentazione di interessi tutelati in una
visione organica.
È inaccettabile relegare il divorzio a mero strumento avulso dall’impianto di ratifica della cessazione del vincolo familiare, sostanzialmente un
rimedio estremo ad una patologia terminale della
crisi del nucleo familiare, e non, invece, un istituto complesso di gestione di rapporti che perdurano dopo il provvedimento giudiziale, nella ottica ormai maturata nelle coscienze civili di una
famiglia diversa che necessita di regole chiare
anche successivamente all’atto della limitata dissoluzione del vincolo coniugale, che non esaurisce le problematiche che perdurano, come quelle
inerenti all’affidamento condiviso o non dei figli
o all’assegno di mantenimento.
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
COMPETENZA PER TERRITORIO
l testo modificato dell’art. 706 cpc non è certo una brillante intuizione del nostro legislatore, ma nasce dalla necessità di uniformare la
legislazione alla L. 218/95 sul diritto internazionale privato e parzialmente al Regolamento
2001/03 (Bruxelles II) del Consiglio della
Unione Europea
Esso evidenzia una modestissima opera di taglia
e incolla (utilizzando la terminologia informatica) su un datato regolamento 1347/2000 del Consiglio della Unione Europea che all’art. 2 individua in materia di separazione, divorzio e annullamento il foro competente nella ultima residenza
“abituale e comune dei coniugi”, prefigurando le
soluzioni sussidiarie con la stessa riproduzione
testuale adottata dalla novella.
Questa disposizione appare relativamente alla
separazione accettabile e logica e pone sostanzialmente un rimedio definitivo alla dibattutissima problematica della rilevabilità della effettiva
corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva ai sensi dell’art. 44 c.c. e dell’art.
31 disp. att. c.c. e dell’incardinamento della competenza al momento del deposito del ricorso o
della sua notifica (Cass. 22/7/95 n. 8049).
La novella non può ritenersi parimenti coerente
rispetto alla domanda di divorzio e la sua assimilazione pedissequa al testo comunitario appare
illogica e fuorviante.
L’ultima residenza comune dei coniugi, che in
sede di separazione esprime una valenza di individuazione del luogo in cui temporalmente la
famiglia aveva coscientemente posto il centro dei
propri rapporti interpersonali e dei propri interessi, appare incomprensibile come cristallizzazione
del foro territorialmente competente anche alla
luce della inequivoca considerazione della sua
inderogabilità in sede di divorzio data l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero e
l’attinenza del giudizio ad una questione di stato
delle persone.
Invero dopo lunghi anni dalla instaurazione dalla
domanda di separazione e spesso dopo una lunga
ed onerosa attività giudiziaria (secondo l’ultimo
rilievo ISTAT dalla crisi coniugale alla sentenza
definitiva di divorzio intercorre un tempo medio
non inferiore ad anni sette), l’ultima residenza
dei coniugi spesso non è più il centro dei loro
interessi o quantomeno di uno di essi e di fatto le
parti più volte si troveranno costrette ad adire un
giudice territorialmente e fisiologicamente estraneo alle realtà in cui vivono ed operano, spesso
lontano spazialmente dalle stesse, con inevitabili
aumenti di costi processuali e conseguente limitazione nella rappresentazione dei diritti o degli
interessi, che intendono perseguire.
I
Ci hanno sempre insegnato nelle aule universitarie che il radicamento della competenza territoriale non è altro che l’equazione spaziale tra il
cittadino ed il giudice naturale.
La norma modificata persino appare punitiva in
materia di separazione consensuale prevista dall’art. 158 cc, la quale richiama all’art. 711 cpc in
assenza di specifica disposizione sulla competenza territoriale l’art 706 cpc, creando una illogica
discrasia con il divorzio congiunto, che conserva
la concorde possibilità, non più ipotizzabile per
la separazione, in capo ai coniugi di scegliere il
Tribunale di residenza di uno di essi.
Ciò rappresenta un ulteriore episodio di una legislazione non totalmente riflessiva e soprattutto
esempio sintomatico dei guasti di una legislazione nazionale ondivaga che si appiattisce acriticamente sulla disposizione comunitaria o se ne
discosta ignorandola.
Non sfugge che l’ultima residenza comune dei
coniugi è stata focalizzata in sede comunitaria
alla luce di normative nazionali di concezione
attuativa e modello culturale dove l’acclaramento
della cessazione del vincolo prevede percorrenze
processuali ridotte o non ipotizzi la copresenza
degli istituti della separazione e del divorzio in
progressione ineludibile. Basti osservare la
recentissima riforma operata in Spagna che in
assenza di figli ipotizza appena 90 giorni di intervallo tra il deposito del ricorso ed il provvedimento giudiziale.
Con questo non voglio esprimere condivisione ad
una scelta politica sociale che di fatto limita il
carattere statuale del controllo giurisdizionale,
ma in questo caso la sentenza pronunciata nei
confronti di un cittadino italiano dovrebbe essere
eseguita serenamente proprio in forza del Regolamento comunitario sopra richiamato in palese
difformità di trattamento.
13
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Non si è colta altresì l’occasione per armonizzare anche tutti gli aspetti non secondari (effetti
certamente non collaterali) di questi due istituti
che vanno colti nella modifica delle condizioni
della separazione che continuano ad essere regolati dagli artt. 18-20 c.p.c, rispettivamente in
ordine alle sole disposizioni relative ai rapporti
con i figli e alle questioni economiche che riguarda il luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve
eseguirsi.
Ebbene un dedalo infinito di competenze in totale antitesi alla Convenzione comunitaria di indirizzo in materia matrimoniale del 28/5/98, tuttora
vigente, che raccomandava agli Stati membri
l’individuazione di competenze univoche per tutti i procedimenti civili relativi al divorzio, alla
separazione personale e all’annullamento del
matrimonio e a quelli agli stessi connessi.
RICORSO INTRODUTTIVO
a forma della domanda è sostanzialmente
comune sia in sede di separazione che di
divorzio con l’unica differenza, a seguito della
novella, diversamente dal passato, che il ricorso
in sede di separazione deve contenere esclusivamente in via minimale l’esposizione dei fatti sui
quali la domanda si fonda, mentre in caso di
divorzio il ricorso deve altresì essere integrato
dagli elementi in diritto sui quali la domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili
trae fondamento.
La distinzione non è certo un lapsus terminologico ma la rappresentazione corretta di una diversità di prospettazioni delle due domande. E’ certamente di comune conoscenza giuridica che la
separazione può articolarsi nella intollerabilità
della convivenza o nel pregiudizio della prole,
nella declaratoria di addebito o nella consensualità della volontà di procedere alla separazione.
In sede di divorzio la molteplicità delle ipotesi
(ad es. infermità di mente, erronea attribuzione di
sesso, mancata consumazione del matrimonio,
separazione) impongono la individuazione degli
elementi in diritto nel pieno e doveroso rispetto
della ritualità della vocatio in ius ai sensi dell’art.
24 della Carta Costituzionale e dell’art 101 cpc
(principio del contraddittorio).
Mi soffermerei brevemente sulla estensione
anche alla separazione dell’obbligo di allegare le
ultime dichiarazioni dei redditi, precisando che la
novella non ha modificato la esclusione alla stessa dell’art. 5 comma 9 L. 898/70 soprattutto nella parte che suscita un notevole e non infondato
allarme nelle parti processuali e che prescrive
che in caso di contestazioni il Tribunale possa
disporre indagini sui redditi e sul tenore di vita
valendosi anche della polizia giudiziaria.
L
14
AIAF RIVISTA 3/2005
Il terzo comma dell’art. 706 cpc sembrerebbe
dettare tempi contingentati nella esitazione processuale.
I dubbi permangono forti e nascenti da una esperienza consolidata.
La accelerazione processuale che la peculiarità
della materia meriterebbe non si è mai realizzata
nei termini processuali ordinatori o meglio canzonatori, basta osservare senza alcuna vis polemica la fine della splendida intenzione contenuta
nel processo del lavoro all’art. 415, 3° comma,
che ipotizza, solo nel mondo dei sogni, un intervallo temporale non superiore a giorni sessanta
tra il deposito del ricorso e l’udienza di discussione; per non parlare dell’art. 81 disp. att. cpc,
di cui pochi ricordano l’esistenza, che vietava
(usiamo l’imperfetto) un lasso di tempo tra le
udienze superiore a giorni quindici, salvi comprovati motivi, da relazionare in un atto.
Altro aspetto della novella che suscita notevole
perplessità è la cancellazione dal testo normativo
della facoltà del Presidente del Tribunale di poter
audire i figli minori in sede di separazione, qualora lo ritenga necessario anche in considerazione della loro età.
Non si può esprimere condivisione alla argomentazione del Finocchiaro sulla irrilevanza di tale
ablazione nascente dal fatto che il Presidente del
Tribunale rarissimamente abbia fatto uso di questo potere discrezionale; ciò non fa venir meno la
stranezza di una legislazione che non si muove
nell’ottica del salto di qualità della visione della
tutela del minore da protezione di un suo interesse all’acclaramento di un diritto pieno ed incondizionato (art. 1 Convenzione di Strasburgo),
principio irrinunciabile in uno al giusto processo
spesso rifiutato aprioristicamente e pervicacemente da una parte considerevole della giurisdizione minorile.
La stranezza di tale determinazione si evince ictu
oculi dalla circostanza testuale che nello stesso
Regolamento (Bruxelles 2) comunitario agli artt.
4, 5 e segg. dispone in applicazione della Convenzioni sui Diritti del Minore l’obbligo, non
l’opportunità che il minore nelle tematiche matrimoniali che attengono alla sua persona non solo
venga ascoltato, ma che sia assistito e rappresentato nel giudizio come portatore di diritti autonomi, prefigurando l’intervento di un curatore e di
un difensore, essendo spesso in conflitto di interessi con i propri genitori
Non accompagnerei la mia voce a quelle di giubilo di parte dell’avvocatura specializzata nella
previsione, in riferimento alla udienza di comparizione personale delle parti, dell’assistenza di un
difensore.
Non si tratta di alcuna modifica epocale in appli-
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
cazione dell’art. 24 della Costituzione; è certamente dato positivo acclarare l’approdo normativo, che nella originaria formulazione vietava la
assistenza del difensore. Certamente la sentenza
30/6/71 n. 151 aveva quasi immediatamente
dichiarato incostituzionale la disposizione soprarichiamata nella parte in cui inibiva la presenza
del difensore all’esito negativo del tentativo di
conciliazione.
Sul piano fattuale, al di là della questione di principio, nulla muta.
Come nel passato il Presidente procede preliminarmente all’ascolto delle parti al fine di esperire
il rituale tentativo di conciliazione e all’esito
negativo concede la parola ai rispettivi difensori,
se presenti.
L’assistenza del difensore, così come codificata,
non è richiesta a pena di nullità, nel senso che
possa in alcun caso ipotizzarsi l’esclusione del
coniuge dall’udienza, perché privo del supporto
tecnico dell’avvocato.
Il fallimento conclamato della udienza presidenziale che si è trasformata di fatto in una tediosa
ed invasiva (per i coniugi) rappresentazione
rituale ed improduttiva di effetti giuridici, a volte mortificante per tutti gli operatori del diritto
persino nella gestione logistica, come denunziato
più volte dal Consiglio dell’Ordine cui ho il privilegio di appartenere, in riferimento al tentativo
di conciliazione.
Tale situazione poteva suggerire, come proposto
dall’AIAF, una presenza a pieno titolo del difensore sin dai primi adempimenti presidenziali,
così da consentire un visione nuova della conciliazione, più aderente alla specificità della materia, il superamento di ogni ostacolo alla regolare
e piena instaurazione del contraddittorio e alla
corretta e completa prospettazione delle ragioni
delle parti e soprattutto alla migliore e più approfondita cognizione del Presidente della realtà
giuridica sostanziale, al fine di individuare un
percorso conciliativo o soprattutto di gestione
condivisa della separazione che non può esaurirsi nella inutilità della ratifica di un venir meno
delle ragioni della comunione degli affetti e degli
interessi.
Oggi ci limitiamo come avvocati, diciamolo con
estrema pacatezza e pari fermezza, ad assistere
ad un lampo processuale, innanzi ad un giudice
demotivato costretto a svolgere un atto in cui lo
stesso non crede.
zionale.
In realtà il legislatore si è limitato a cogliere la
necessità di porre fine ad una forte querelle giurisprudenziale che in massima parte aveva individuato con chiarezza (Cass. 10/03/2004 n. 4903)
la inapplicabilità alla fase presidenziale dell’origine contenziosa dei procedimenti di separazione
e scioglimento del matrimonio, spostando alla
udienza innanzi al Giudice Istruttore il riferimento dei termini per la costituzione del coniuge convenuto e quello di decadenza delle domande
riconvenzionali.
La sentenza sopracitata si muove dalla concorde
valutazione del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma di collegare, data l’autonomia del
rito, l’inizio della fase contenziosa sin dalla
udienza presidenziale rigettando la domanda
riconvenzionale (assegno di mantenimento) proposta dalla moglie solo innanzi al Giudice Istruttore.
Ciò si ricava inequivocabilmente nel nuovo art.
709 bis del cpc cui corrisponde il comma 11 del
novellato art. 4 L. 898/70, che testualmente recita “innanzi al giudice istruttore si applicano le
disposizioni degli artt 180, 183, 184 cpc”.
Infine l’ultimo comma dell’art. 709 ha cancellato
l’ultimo comma dell’art. 708 nel testo oggi
vigente che prevede la possibilità per il G.I. di
emendare il provvedimento presidenziale solo in
presenza di mutamento delle circostanze.
In realtà il concetto di mutamento delle circostanze dalla giurisprudenza più attenta già oggi
viene letto come più “approfondita esplorazione
delle circostanze in fatto ed in diritto”, principio
esegetico non autoctono del diritto di famiglia ma
di derivazione analogica dell’art. 669 decies cpc
in materia di revoca e modifica dei procedimenti
cautelari.
* avvocato in Catania
RITO E PRECLUSIONI
a scelta del legislatore è stata quella di cristallizzare l’inizio della fase contenziosa con
l’udienza innanzi al giudice istruttore anche ai
fini della proposizione della domanda riconven-
L
15
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
L
a legge 14 maggio 2005 n. 80, ha fortemente innovato l’esercizio della difesa
nelle procedure di separazione e di divorzio sin dall’udienza presidenziale, accogliendo
in parte la necessità di adeguare il procedimento alle garanzie previste dalla nuova formulazione dell’art. 111 della Costituzione in
tema di giusto processo.
Nella precedente (ed attualmente in vigore) formulazione, l’art. 707 c.p.c., che tratta della comparizione personale delle parti, prevede che i
coniugi compaiano personalmente davanti al presidente anche senza l’assistenza del difensore.
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 30
giugno 1971, n. 151, ha dichiarato, già da tempo,
LE INNOVAZIONI
A GARANZIA
DELL’ESERCIZIO
DELLA DIFESA
ENRICO BET*
16
l’illegittimità costituzionale del primo comma
dell’art. 707 c.p.c. nella parte in cui ai coniugi,
comparsi personalmente davanti al presidente del
tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è
vietato di essere assistiti dai rispettivi difensori,
divieto che talvolta, ancor oggi, viene opposto.
Sul solco anche di tale decisione la nuova formulazione dell’art. 707 c.p.c. prevede che i coniugi
“debbono comparire personalmente davanti al
presidente con l’assistenza del difensore”.
Il contraddittorio e il relativo e necessario diritto
di difesa vengono quindi realizzati sin dal primo
momento del procedimento di separazione e di
divorzio.
Vi è da ritenere quindi che sia da considerare
innovato anche l’art. 708 c.p.c., che ha come
oggetto il tentativo di conciliazione e i provvedimenti del presidente, in quanto, se la parte deve
comparire “con l’assistenza del difensore”, ne
consegue che i coniugi verranno sentiti “prima
separatamente e poi congiuntamente” sempre alla
presenza del proprio difensore e non più da soli.
Tale interpretazione è confermata dall’ultimo
AIAF RIVISTA 3/2005
comma dello stesso articolo che prevede che “se
la conciliazione non riesce, il presidente, anche
d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti (…). Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentito il ricorrente ed il suo difensore”: nella
precedente formulazione non era mai citata la
presenza del difensore che, pertanto, diviene
interlocutore indispensabile del presidente.
Successivamente all’udienza presidenziale, nella
fase che si apre davanti al giudice istruttore, di
nuovo sono state apportate importanti innovazioni in tema di garanzie di difesa in quanto il nuovo art. 709 c.p.c. (Notificazione dell’ordinanza e
fissazione dell’udienza), prevede, come in precedenza, che l’ordinanza con la quale il presidente
fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore venga notificata a cura dell’attore al
convenuto non comparso.
Per la notifica dell’ordinanza il nuovo art. 709
c.p.c. non prevede più un termine fissato da l presidente ma dispone che il termine che deve intercorrere tra la data della notifica al convenuto non
comparso e quella dell’udienza di comparizione e
trattazione, sia quello di cui all’articolo 163 bis,
c.p.c., ridotto a metà.
Un’altra innovazione importante prevede che
nell’ordinanza sia stabilito un termine per il
ricorrente per il deposito in cancelleria della
memoria integrativa, che deve avere il contenuto
di cui all’art. 163, III° c., c.p.c. numeri 2), 3), 4),
5) e 6), e un termine concesso al convenuto per la
costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166
e 167, I° e II° c., c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d’ufficio.
L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all’art. 167
c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno
più essere proposte le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio.
Con la nuova normativa viene quindi stabilito
espressamente che la procedura di separazione è,
sin dall’inizio, una procedura dove la presenza
del difensore è espressamente prevista, così come
è prevista a sensi dell’art. 82 c.p.c. in tutti i procedimenti (salvo per quelli di valore inferiore a €
516,46……), e non solo tollerata o addirittura
impedita.
A tale proposito è interessante segnalare la consuetudine ormai instaurata davanti al Tribunale di
Genova, IV sezione famiglia, nelle udienze presidenziali delle procedure di separazione e divorzio.
All’udienza presidenziale, sia di separazione sia
di divorzio, i difensori hanno la facoltà di depo-
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
sitare una memoria di replica, memoria che contiene le difese del convenuto ai soli fini dell’udienza presidenziale e dell’emissione dei
provvedimento provvisori.
In tal modo la parte convenuta, che con tale
memoria si costituisce anche formalmente, ha la
facoltà di replicare a quanto contenuto nel ricorso introduttivo, facoltà che, con una rigida applicazione della procedura attuale (ma in ipotesi,
anche futura in quanto nella riforma si fa cenno
alla sola “assistenza del difensore”) non avrebbe
in quanto il presidente sente la parte convenuta
personalmente senza che la stessa possa replicare
per iscritto, se non durante lo, spesso breve, colloquio con il magistrato.
Il presidente quindi, nel caso debba emettere i
provvedimenti presidenziali, ha davanti a sé un
contraddittorio regolare avendo sentito ed avendo
letto le difese tecniche di entrambe le parti.
* avvocato in Genova
17
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
P
er esaminare la posizione del convenuto
nei giudizi di separazione e divorzio
dopo le modifiche introdotte dalla Legge
80/05 (attraverso le modifiche, rispettivamente, degli artt. 706 e segg. c.p.c. e 4 Legge
898/70) occorre richiamare le nuove norme
sull’introduzione del giudizio.
La legge di modifica prevede, infatti, che, presentato il ricorso con l’esposizione dei “fatti”
(art. 706) in esito alla comparizione personale
delle parti e al tentativo di conciliazione (art.
708), il Presidente (art.709), con l’ordinanza con
cui fissa l’udienza di prima comparizione e trattazione, assegna un termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di “memoria integrativa”
LA DIFESA DELLA
PARTE CONVENUTA
NICOLETTA
MORANDI*
18
che deve avere il contenuto di cui all’art.163 terzo comma n.2)3)4)5) e 6) e termine al convenuto
per la costituzione in giudizio ai sensi degli
artt.166 e 167 primo e secondo comma c.p.c.
nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e con
l’avvertenza delle decadenze dell’art.167.
La disciplina introduttiva così rinnovata dunque
introduce sostanzialmente una formazione progressiva della domanda da cui discendono effetti
rilevanti per la posizione difensiva del convenuto
nei confronti del quale il legislatore rivela una
pericolosa trascuratezza dei diritti del contraddittorio e della difesa.
Pur se infatti il rinnovato art. 706 prevede che il
convenuto possa depositare per l’udienza presidenziale una “memoria difensiva”, la costituzione formale avviene solo dopo il deposito della
memoria integrativa del ricorrente, con le modalità e i termini dell’art.709.
La nuova norma prevede che la memoria integrativa sia esclusivamente depositata in cancelleria.
Dunque il legislatore non si è minimamente preoccupato di garantire al convenuto una conoscenza formale delle domande avanzate nei suoi confronti, il che già rappresenta un’evidente anomalia processuale.
Quanto ai termini di deposito della memoria integrativa, il rinnovato art.709 prevede che essi sia-
AIAF RIVISTA 3/2005
no concessi con l’ordinanza presidenziale entro,
evidentemente, il tempo che precede la prima
udienza davanti al giudice istruttore. Questa,
dispone ancora l’art.709, deve essere fissata
entro il termine, dall’udienza presidenziale, dell’art.163 bis ridotto a metà, dunque 30 giorni.
Il termine per il deposito della memoria del ricorrente, al quale pure occorrerà concedere un tempo ragionevole per la propria memoria che segue
l’emissione dei provvedimenti provvisori, deve
dunque cadere evidentemente in questo lasso di
tempo. Poniamo 15 giorni.
E’ solo da questo momento, cioè 15 giorni prima
dell’udienza, che il convenuto è messo in condizione di organizzare la propria costituzione in
giudizio, la quale deve anche ricomprendere la
proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio con effetto preclusivo, nel termine fissato
dall’art.166 c.p.c. ridotto alla metà, cioè 10 giorni dall’udienza.
Il convenuto ha dunque in questa ipotesi 5 giorni
utili per costituirsi.
La compressione del diritto di difesa ci sembra
assolutamente evidente.
Anche se volessimo esercitarsi a comporre e
ricomporre in modo diverso i vari termini resta il
fatto che il meccanismo della domanda completa
e della risposta si deve svolgere nell’arco breve
di 30 giorni e con l’osservanza di termini legali
non modificabili, con evidente sbilanciamento a
favore della posizione del ricorrente.
Né la compromissione del diritto di difesa, per
sua natura, può ritenersi limitato alla sola fase
costitutiva. Gli effetti dell’anomalia di cui sopra
infatti ben possono “dilatarsi” anche alla successiva fase istruttoria ed influenzare l’intero giudizio.
Pur se infatti in questa fase, con il richiamo agli
artt.180 e 183 riformati contenuto nell’art.709 bis
di nuova introduzione, ricorrente e convenuto
sono formalmente posti nella medesima posizione, è facilmente intuibile che il dover predisporre le difese in termini così costretti può influenzarne l’efficacia e compromettere seriamente la
tutela dei diritti della parte.
Vengono così risolti, con soluzione certamente
discutibile, i dubbi e le diverse interpretazioni
sviluppatisi nel tempo in ordine alla natura della
fase presidenziale del giudizio di separazione e
vanificato la lenta e contrastata fatica giurisprudenziale tesa a rendere effettiva l’applicabilità
della Legge 74/87 di modifica del divorzio al giudizio di separazione (per tutte Cass. 24 giugno
1989 n. 3095; Cass. 8 settembre 1992 n. 10291).
La Legge 80/05 realizza infatti un doppio e opposto movimento. Mentre riporta il processo di
separazione ad una struttura bifasica, uniforma
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
ad esso il processo di divorzio che, al contrario,
per effetto della Legge 74/87, sembrava essersi
strutturato come unico procedimento fin dall’inizio.
Quanto alla fase innanzi al G.I. la legge di modifica esplicitamente dispone l’applicabilità ai giudizi di separazione e divorzio delle disposizioni
degli artt. 180, 183 ed 184, come rinnovati dalla
legge stessa. Questi, come è noto, realizzano una
semplificazione teoricamente apprezzabile dell’attuale rito, attraverso, sostanzialmente, la concentrazione della precisazione e modificazione
delle domande e delle istanze istruttorie in un
unico termine e la previsione che al termine dell’udienza ex art. 183 il giudice si riservi di provvedere fuori udienza all’ammissione delle prove,
sicché la successiva udienza ex art.184 sia fissata per l’assunzione delle prove ammesse.
Il nuovo meccanismo risponde certamente all’intento, in sé condivisibile, di velocizzare il processo, eliminando la dilatazione dei tempi processuali derivanti dalla vecchia normativa (il doppio termine ex art. 183 e 184) e dalla diffusa pratica giudiziaria di emissione comunque fuori udienza del
provvedimento ammissivo delle prove.
Tuttavia ancora una volta si è caduti nel rischio di
operare sui tempi processuali attraverso una riduzione delle garanzie di difesa.
Ci si chiede infatti come sarà possibile formulare
i mezzi istruttori senza conoscere le conclusioni
definitive della controparte, stortura evidentemente non pienamente emendabile con il mezzo
della replica.
Dunque, e concludendo, ci sembra che ancora
una volta il legislatore opti per soluzioni frettolose, non organiche, che anziché conferire ai cittadini più giustizia, limita l’esercizio del diritto di
difesa e dunque i diritti stessi.
* avvocato in Roma
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19
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
N
ovità interessanti sono state introdotte
dall’art. 709, ultimo comma c.p.c.,
novellato dalla legge n. 80/05, sul punto
della modifica e della revoca da parte del giudice istruttore dei provvedimenti temporanei
ed urgenti assunti nella fase presidenziale, in
sede di separazione giudiziale: novità attese ed
auspicabili, poiché, com’è noto, nella gran parte dei casi i provvedimenti presidenziali,
assunti quindi in una fase introduttiva del giudizio priva, per sua natura, di una indagine
adeguatamente approfondita, erano destinati a
conservare la loro efficacia per tutto il corso
del giudizio istruttorio di separazione i cui
tempi erano e sono ancora assai lunghi.
MODIFICA, REVOCA E
RECLAMO
DEI PROVVEDIMENTI
PROVVISORI
MARIACARLA
SERAFINI*
20
Infatti, assai raramente il giudice istruttore, che
nei tanti medi e piccoli Tribunali italiani, coincide con la figura del Presidente, ha mostrato
disponibilità alla modifica dei provvedimenti
provvisori ex art. 708 c.p.c.: cosicché il grave
danno creato alla vita del nucleo familiare in questi anni, è sotto gli occhi di tutti coloro, che con
questa materia hanno quotidianamente a che fare.
La norma in verità era già prevista in materia di
divorzio, dall’art. 4 della legge n. 878/70: come
sostituito dall’art. 8 Legge n. 74/87, la quale prevede che il giudice istruttore possa revocare o
modificare l’ordinanza presidenziale, senza
necessità di mutamento sopravvenuto delle circostanze già esaminate dal Presidente (Cass. 10 agosto 1990, n. 8125 in Rep. 1990, voce Matrimonio
n. 172, 201), e tuttavia, per quel che mi consta,
una sua applicazione analogica in sede di separazione, laddove il conflitto familiare è particolarmente vivo, trovandosi nella sua fase iniziale e
più calda, è stata assai rara, richiedendosi sempre,
da parte del giudice istruttore, una modifica delle
situazioni sottostanti rispetto al momento dell’assunzione dei provvedimenti temporanei.
AIAF RIVISTA 3/2005
È ben vero che la giurisprudenza di merito, con
alcune sentenze (Trib. Trani 26/11/97 in Foto It.
98, 232; Trib. Pavia 9/1/97 in Foro It. 98, 232;
Trib. Napoli 14/11/95 in F.D. 1996, 464; Trib.
Roma ord. 27/1/94 in Foro It. 98, I, 1216) ed
anche la Cassazione con qualche sentenza (Cass.
22/05/1990, n. 4613 in Rep. 1990, voce: Separazione di coniugi, n. 23), assai saggiamente aveva
già ritenuto che il giudice istruttore potesse
modificare i provvedimenti assunti dal Presidente sulla base di una più attenta e meditata riflessione degli stessi elementi e fatti sottoposti alla
sua indagine.
Ma per la verità, questo più che giusto ragionamento non aveva trovato molto seguito.
La norma, che sta per essere introdotta, risolve
questo problema e ci consente di chiedere la
modifica o la revoca dei provvedimenti provvisori al giudice istruttore, ampliando quindi notevolmente i suoi poteri.
L’ultimo comma dell’art. 709 c.p.c. novellato non
indica un termine per la richiesta di modifica o di
revoca e quindi è da ritenere che essa, seguendo
le ordinarie norme del processo civile, possa
essere avanzata in ogni momento del giudizio
istruttorio fino al momento di precisazione delle
conclusioni.
Assai più complesso appare il problema della
reclamabilità dei provvedimenti presidenziali, su
cui la nuova legge tace, che in passato, in particolare negli anni 80, ha aperto notevoli discussioni
in dottrina e si è tuttavia concluso con la affermazione della esclusione della loro reclamabilità.
Il ragionamento su cui si fondava tale tesi partiva
dalla analisi della legge n. 353/90, introduttiva
degli articoli dal 669 bis a 669 terdecies c.p.c., in
materia di provvedimenti cautelari: tali articoli in
sostanza configuravano un tipo di provvedimento
dal carattere sommario e funzionale rispetto al
processo istruttorio vero e proprio, che doveva
essere iniziato in un termine perentorio stabilito
dall’art. 669 octies, con la conseguenza della sua
inefficacia, in caso di mancato inizio del procedimento istruttorio, prevedendone esplicitamente,
con l’art. 669 terdecies la reclamabilità.
In raffronto con la normativa sui provvedimenti
cautelari, si escluse che i provvedimenti temporanei e provvisori nell’interesse dei coniugi e della
prole, di cui all’art. 708 c.p.c., potessero avere
natura cautelare e quindi ritenersi reclamabili in
virtù di due considerazioni:
1) che i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. potevano essere emanati d’ufficio
2) che essi sopravvivevano all’estinzione del
procedimento di merito, anche in virtù dell’art. 189 disp. att. c.p.c., che esplicitamente lo
prevedeva.
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Rafforzava tale tesi la considerazione che l’art.
669 terdecies c.p.c. prevede che il reclamo venga
deciso da un collegio, del quale ovviamente non
può far parte il giudice che ha emesso i provvedimenti cautelari, per cui, nell’ipotesi in cui si
fosse stato ritenuto ammissibile il reclamo avverso i provvedimenti presidenziali ex art. 708
c.p.c., si sarebbe dovuto pensare ad un collegio
competente per il reclamo senza la presenza del
Presidente.
In verità, il Tribunale di Genova già dal 2001 aveva iniziato ad aprire falle in questo orientamento,
con alcune sentenze che avevano ammesso la
reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore relativi ai
coniugi (Trib. Genova ord. 16/03/2001 in Foro It.
2001, I, 2356 o Trib. Genova ord. 10/01/2004 in
Foro It. 2004, I, 931 o ancora Trib. Genova ord.
16/02/2004, in Foro It. 2004, 904), sia in sede di
separazione, che di divorzio, scindendo l’ipotesi
in cui vi fosse sovrapposizione tra il presidente e
il giudice istruttore da quella in cui il giudice
istruttore fosse persona diversa dal Presidente.
Si è trattato tuttavia di una voce isolata.
Successivamente l’ordinanza dello stesso Tribunale 10/05/2004, (in Foro It. 2004, I, 2534), pur
negando nello specifico caso la reclamabilità nel
merito, tuttavia nella parte motiva rivendicava a
proprio merito l’apertura di una strada verso un
maggiore garantismo e, ragionando sul fatto che
la parte che subisce un provvedimento ex art. 708
c.p.c. si trova ad essere esposta ad effetti esecutivi molto rilevanti in presenza di un “provvedimento adottato a tambur battente”, senza l’adeguato esercizio del diritto di difesa, ha ritenuto
che lo strumento previsto dall’art. 669 terdecies
c.p.c. potesse essere utilizzato come rimedio in
questi casi “dal punto di vista dell’effettività
costituzionale”.
Tale argomento, peraltro, trova il suo supporto
anche in una corretta interpretazione degli artt. 3,
24, 2° comma e 111, 1° comma della Costituzione, così come novellato.
La nuova norma tace sul punto e pertanto ci
impone un ragionamento interpretativo, tuttavia a
questo punto più facilmente riconducibile alla
conclusione della certa reclamabilità dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c.Infatti l’argomento utilizzato per escluderla relativo al fatto che i provvedimenti ex art. 708 c.p.c.
sono emanati d’ufficio cade di fronte alla considerazione che vi sono nell’ordinamento altri
provvedimenti emanati d’ufficio, quali quelli
previsti dall’art. 146, 3° comma, legge fallimentare, che sono reclamabili.
Il secondo argomento più gregante relativo alla
loro sopravvivenza all’estinzione del procedi-
mento di merito cade, laddove si consideri che la
stessa novella del 2000 ha modificato l’art. 669
octies, 6° comma, c.p.c., ritenendo che i provvedimenti cautelari anticipatori rispetto alla sentenza di merito conservano la loro efficacia, pur
dopo l’estinzione del giudizio di merito (sia pur
con riferimento all’art. 700 c.p.c.).
Orbene è evidente che poiché anche i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. in favore del coniuge e
dei figli possono considerarsi provvedimenti latu
sensu cautelari ed altresì anticipatori rispetto alla
sentenza del giudice di merito, ci sembra di poter
concludere con tranquillità che essi sono certamente reclamabili con lo strumento previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c.Tale interpretazione si inserisce peraltro in un più
generale criterio di adeguamento ai principi
introdotti dalla Costituzione, che vede anche la
nuova legge n. 5/2003 di riforma del processo
societario affermare, all’art. 23, la conservazione
dell’efficacia dei provvedimenti cautelari emessi
in materia societaria, anticipatori degli effetti
della decisione di merito, nell’ipotesi di non
instaurazione ed estinzione del giudizio di merito: norma del tutto sovrapponibile a quella dell’art. 189, 2° comma, disp. att. c.c.Sulle forme del reclamo, deve continuare a farsi
riferimento, ovviamente, all’art. 739 c.p.c., pur
se non si può non rilevare che l’intero profilo della reclamabilità dei provvedimenti in materia
familiare meritava, in occasione della novella
2005, una maggiore attenzione e una riforma
chiarificatrice degli aspetti più controversi.
* avvocato in Pescara
21
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
N
el procedimento introdotto dalla
L.80/2005, la questione relativa alla rappresentanza processuale dell’incapace,
come attualmente delineata, parrebbe fondarsi
sulla sopravvivenza del disposto di cui
all’art.23 L. 87/1974.
L’art.23 nel prevedere l’estensione al procedimento di separazione, delle norme dettate per il
divorzio, in quanto compatibili, ha consentito
l’applicazione al procedimento di separazione,
del disposto di cui all’art. 4 comma L. divorzio,
che recita: “Il Presidente del Tribunale fissa con
decreto l’udienza avanti a sé… Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di
mente o legalmente incapace”.
LA RAPPRESENTANZA
DELLA PARTE INCAPACE
D’INTENDERE E VOLERE
NEL NUOVO
PROCEDIMENTO
DANIELA
GIANNONE*
22
Secondo parte dei commentatori l’eventuale
abrogazione dell’art 23 comporterebbe la inapplicabilità di tale procedura al giudizio di separazione, con conseguenti incertezze anche in ordine
alla rappresentanza del soggetto incapace.
I sostenitori di questa tesi ritengono che, in
assenza di dichiarazione espressa del legislatore,
per affermare che la L. 80/2005 abbia abrogato
l’art 23 cit., occorra valutare, ai sensi dell’art 15
delle Preleggi (abrogazione implicita), se la nuova normativa abbia regolato l’intera materia
ovvero se debba ritenersi incompatibile con le
precedenti disposizioni.
Sul punto viene evidenziato come con la novella,
la disciplina processuale del giudizio di separazione continui a modellarsi su quella del divorzio
con differenze che non appaiono sostanziali,
nonostante le due procedure rimangano collocate
in sedi diverse; la disciplina contenuta nei nuovi
artt. 706-709 bis è assimilabile, sotto il profilo
processuale, a quella prevista dall’art 4 L.Div.
AIAF RIVISTA 3/2005
come riformulato.
Dalla nuova normativa non sarebbe possibile
desumere che sia venuta meno la finalità di far
divenire il processo di divorzio, il modello utilizzabile nelle crisi familiari né che il legislatore
abbia inteso fare un passo indietro rispetto alla
giurisprudenza formatasi sulla legge 87/1974.
Se la condizione risolutiva di cui all’art 23 non
può realizzarsi solo con l’emanazione di un nuovo codice di procedura, per contro, non può
negarsi che il c.d.Decreto competitività abbia
inteso riscrivere alcune norme processuali con la
finalità di rendere entrambe le procedure più
celeri.
Analoghe questioni insorsero dopo la legge
353/1990 e l’interpretazione che ne seguì fu nel
senso che la L. 353/90 non sostituisse integralmente il testo precedente con l’effetto di ritenere
la sopravvivenza dell’estensione prevista dall’art
23 citato.
Per quanto attiene alla questione della rappresentanza dell’incapace, deve rilevarsi come anche
accedendo all’ipotesi abrogativa dell’art 23 cit.,
la soluzione cui si perverrebbe, non sarebbe
diversa applicando i principi generali.
La disciplina riformata prevede, per il giudizio di
divorzio, sia la fattispecie del malato di mente
(incapace naturale) sia dell’incapace legale.
Tale ultima categoria comprende, con l’entrata in
vigore della L. 6/2004, tre figure di incapace
legale, diversamente graduate in relazione alla
compromissione del soggetto: l’interdetto, l’inabilitato e l’amministrato di sostegno.
Con riferimento all’incapace naturale trova applicazione l’art 78 cpc secondo il quale: “ Se manca
la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza o vi sono ragioni di urgenza, può essere
nominato all’incapace, un curatore speciale che lo
rappresenti ed assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza”.
La nomina del curatore speciale può essere
richiesta da Pubblico Ministero, dalla persona
che deve essere rappresentata o assistita, sebbene
incapace, nonché dai prossimi congiunti (art 79
cpc). L’istanza per la nomina si propone al Presidente dell’Ufficio giudiziario avanti al quale
s’intende proporre la causa; la nomina è comunicata al PM affinché provochi, quando occorre, i
provvedimenti per la costituzione della normale
rappresentanza.(art 80 cpc).
L’eventuale abrogazione dell’art 23 L 87/1974
non comporterebbe dunque, per quanto sopra
esposto, sostanziali modiche ove una parte sia un
soggetto naturalmente incapace.
Ove un coniuge fosse già stato dichiarato interdetto, inabilitato o sia sottoposto ad amministra-
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
zione la diversa disciplina applicabile, deriva, in
primis, dalle caratteristiche sostanziali dei tre
istituti.
- Per il soggetto dichiarato interdetto, la rappresentanza sostanziale e processuale spetta al
tutore; tuttavia la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez.I 21.7.2000 n. 9582) ha indicato la necessità che anche all’interdetto sia
attore che sia convenuto in una procedura di
divorzio, debba essere nominato un curatore
speciale in ragione della sottrazione al tutore
dell’esercizio di atti personalissimi, quale la
capacità di contrarre e di scioglimento del
matrimonio.
Tale applicazione dovrebbe valere per il giudizio di separazione sulla base di analoghe considerazioni di natura sostanziale, ed indipendentemente, dall’estensione dell’art 23 L.
87/1974.
- La dichiarazione d’inabilitazione non comporta l’incapacità personale del soggetto bensì
una incapacità di agire in ordine ai soli atti di
natura patrimoniale (cd atti di straordinaria
amministrazione).L’inabilitato che può stare
in giudizio da solo sia come attore sia come
-
convenuto (art 394, 2 comma, C.C.) salvo rendersi necessaria, in ipotesi di definizioni patrimoniali di natura straordinaria (es. cessioni di
quote di società di immobili o compensazioni
patrimoniali), l’intervento del curatore con
l’assistenza del quale l’inabilitato richiederà al
Giudice Tutelare, le autorizzazioni necessarie
da produrre nella procedura di separazione o
di divorzio.
L’amministrato è un soggetto capace d’agire
cui sono inibiti solo alcuni atti (405 e 409
C.C.); potrà, pertanto, stare in giudizio personalmente senza la necessità di nomina di un
curatore salvo che il provvedimento di amministrazione preveda una incapacità del medesimo ad azionare o a partecipare, anche come
convenuto, ad un giudizio; anche in questo
caso la diversa disciplina applicabile (e la non
estensione del disposto di cui all’art 4 legge
Divorzio), discende dalla caratteristiche
sostanziali dell’istituto dell’amministratore di
sostegno.
* Magistrato Tribunale di Torino
23
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
I
l problema di dover effettuare indagini
relative ai redditi e patrimoni nei giudizi di
separazione si è concretamente posto solo
negli ultimi trenta anni. Il perché di questo
limite è dato dal fatto che nel nostro paese le
strutture socio-economiche erano ancora legate, in gran parte al mondo contadino e paleoindustriale.
Del resto tanto le separazioni - il divorzio ancora
fino a quel momento non esisteva nel nostro paese - erano assai poche e, tanto gravi erano le conseguenze sociali di queste pronunce, che gli
aspetti patrimoniali, eccettuati casi sporadici ed
eccezionali, non avevano di fatto dato origine ad
una produzione giurisprudenziale particolarmen-
ASPETTI SOSTANZIALI E
PROCESSUALI DEGLI
ACCERTAMENTI
PATRIMONIALI NEI
GIUDIZI DI SEPARAZIONE
E DIVORZIO
MARINA
MARINO*
24
te dettagliata e sviluppata in materia.
Negli anni successivi, con l’introduzione del
divorzio, con lo sviluppo economico e sociale del
paese, e con il conseguente sviluppo ed adeguamento delle strutture societarie, con tutte le conseguenti modificazioni degli strumenti fiscali del
nostro paese gli operatori della materia si sono
trovati dinanzi a problemi sempre più ardui e
complessi. A partire dagli anni 70 infatti la società modifica profondamente la propria sensibilità
in ordine agli istituti della separazione e del
divorzio, che lungi dall’essere strumenti eccezionali divengono istituti giuridici ai quali i cittadini fanno assai più frequentemente ricorso per
risolvere i problemi familiari, anche perché la
legge 156, che finalmente nel 1975 riforma il
diritto di famiglia, sancendo due principi che
opereranno una vera e propria rivoluzione coper-
AIAF RIVISTA 3/2005
nicana in materia: quello dell’uguaglianza dei
coniugi, e quello della modifica del rapporto tra
genitori figli, vengono sottoposte al giudizio dei
Tribunali una lunga serie di questioni prima neppure concepibili e proponibili: tra queste ampio
spazio assumono tutte le questioni economiche,
che negli anni porranno problemi sempre più
complessi e difficili sia sotto il profilo sostanziale che processuale.
Ciò ha comportato che le questioni che si sottopongono all’attenzione degli operatori del settore
sono sempre più complesse e specialistiche, e
questi ultimi si sono trovati ad affrontare situazioni sempre più ardue da risolvere, troppo spesso carenti di una adeguata preparazione scientifica cui si contrapponeva un sempre più raffinato
utilizzo degli strumenti societari e fiscali al fine
di sottrarre i soggetti tenuti al pagamento ad un
reale e concreto accertamento delle situazioni
patrimoniali e reddituali.
Non vi è dubbio che negli anni gli avvocati
abbiano dovuto adeguare alle nuove situazioni la
preparazione tecnico-scientifica in materia ed a
tal fine preliminare è l’ individuazione di quali
strumenti l’ordinamento vigente offra sia sotto il
profilo sostanziale, che soprattutto sotto il profilo processuale.
Solo nel 1987 con la l.n.74 il legislatore introdurrà il tema delle indagini in ordine ai redditi e
patrimoni a cura anche della Polizia Tributaria.
E’ utile effettuare una disamina di quelli che sono
gli strumenti di diritto sostanziale e di diritto processuale che abbiamo oggi a disposizione per
offrire una adeguata assistenza ai cittadini ed
affrontare con esiti positivi il problema dell’individuazione dei redditi e patrimoni che realmente
sono riferibili al soggetto obbligato al mantenimento del coniuge e dei figli.
Le norme di diritto sostanziale sono
a) l’art.5 della l.898/70 e successive modificazioni;
b) l’art.23 l.74/87,
c) l’art. 37 del DPR 600 del 1973;
Per quel che attiene le norme sostanziali incominciamo con l’esaminare l’art.37 del DPR 600
del 1973 è la norma per mezzo della quale, il reddito viene attribuito al soggetto che lo ha prodotto indipendentemente dal fatto che esso sia stato
formalmente imputato ad altro soggetto, con essa
pertanto il legislatore ha stabilito quali siano le
regole per imputare il reddito del contribuente
nelle ipotesi di interposizione fittizia. Il legislatore in tal caso fa riferimento all’interposizione
soggettiva e non quella reale che, invece, è un
contratto che riguarda il tema della rappresentanza, mentre la prima si riferisce alla mera disponibilità. È utile sottolineare come in materia fisca-
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
le il termine possesso sia diverso da quello squisitamente civilistico fissato dall’art.1140 c.c,
intendendosi fare riferimento alla mera disponibilità (art. 53 Costituzione).
Il ricorso all’interposizione fittizia soggettiva
attiene ai casi in cui il possesso del reddito avviene per interposta persona ed è assai frequente,
basti pensare a tutti quei casi in cui il produttore
di reddito attribuisce parte del reddito prodotto
ad uno o più collaboratori, con il duplice vantaggio di abbassare il proprio livello di reddito tanto
ai fini della determinazione dell’assegno di separazione e/o divorzio o dell’assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, quanto
a fini fiscali.
Un esempio tipico è quello del libero professionista che, al fine di abbattere l’ammontare del
proprio reddito, ne attribuisce, evidentemente
solo formalmente, una parte ad uno o più collaboratori con i seguenti vantaggi: il suo reddito
risulterà in tal modo sensibilmente inferiore, e di
conseguenza pagherà meno imposte, i collaboratori pagheranno imposte di minore entità e retrocederanno,ovviamente, al professionista anche
quello che è stato loro attribuito, sul quale lo
stesso avrà pagato meno imposte di quelle che
avrebbe pagato se avesse denunciato l’intero reddito, ed inoltre, nello specifico caso in cui questi
si trovi ad affrontare una separazione o un divorzio, gli assegni per il coniuge ed i figli si determineranno su un reddito inferiore.
Tutto ciò sarà possibile evitarlo se si darà, nel
corso dell’istruttoria, la prova specifica e puntuale del tenore di vita avuto dalla famiglia nel corso del matrimonio e, se si farà una contestazione
dei modelli unici chiedendo di conseguenza che
la Polizia tributaria effettui indagini al fine di
verificare o meno l’esistenza di una ipotesi di
interposizione fittizia con tutte le conseguenze
che, nel giudizio di separazione e divorzio deriveranno dalla dimostrazione del maggiore reddito dell’obbligato.
Per quel che attiene la legge 898/70 con l’art.4,
8° il legislatore, quasi che nel nostro ordinamento vigesse il principio inquisitorio per quel che
attiene il regime delle prove, aveva introdotto il
principio dell’assunzione d’ufficio dei mezzi di
prova da parte del giudice istruttore, principio
limitato successivamente con la legge n.74/87
che ha modificato il procedimento per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero per lo scioglimento del matrimonio; detta normativa limita il potere di assunzione d’ufficio dei mezzi di prova secondo quanto
disposto dall’ultimo comma dell’art. 5 comma 9
della legge 1.12.70 n.898 e successive modificazioni che recita: “ in caso di contestazione il Tri-
bunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del
caso, anche della polizia tributaria.”
Riguardo la sovrarichiamata normativa è utile
l’esame dei lavori preparatori per comprendere
quanta parte dell’attività del legislatore sia stata
impegnata nel tentativo di risolvere i problemi
che nella pratica iniziavano a porsi in ordine al
problema dell’accertamento dei redditi e dei
patrimoni dell’obbligato.
È proprio l’analisi dei lavori preparatori che spiega come il legislatore, senza forse essere riuscito
a dare una formulazione adeguata alla norma,
abbia inteso offrire uno strumento idoneo all’accertamento degli effettivi redditi della parte tenuta alla prestazione.
Negli anni questa norma di fatto è stata assai
poco utilizzata nei procedimenti di separazione e
divorzio e tale circostanza merita una riflessione;
in primo luogo è necessario escludere che ciò sia
avvenuto perché non si sono verificate ipotesi
nelle quali sarebbe stato non solo utile, ma necessario detto accertamento, in secondo luogo è sintomatica la verifica dei precedenti giurisprudenziali a riguardo.
L’art.23 della l.74/1987 è quello tramite il quale le indagini di polizia tributaria dal 1987, si
sono potute effettuare anche nei giudizi di
separazione e si potrà continuare a farlo anche
dopo la legge 80/2005 se, la dottrina prevalente avrà la meglio anche nell’interpretazione
giurisprudenziale della suddetta norma.
Le norme di ordine processuale sono
- L’art.115 c.p.c.
- L’art.117 c.p.c.
- L’art.118 c.p.c.
- L’art.210 c.p.c.
- L’art.213 c.p.c.
Per quel che attiene le norme di ordine processuale, senza voler in questa sede affrontare il ben
noto problema della contrapposizione tra sistema
inquisitorio, (riguardo al quale non vi sono le
preoccupazioni di assenza di garantismo che contraddistingue questo sistema nel processo penale)
verso cui si sono orientati alcuni ordinamenti
processuali, lasciando quindi al giudice ampia
facoltà nell’avvalersi di mezzi di prova, sistema
questo che lascia pur sempre alcuni dubbi in ordine al principio della terzietà del giudice, ed il
sistema dispositivo, è necessario ricordare che il
nostro ordinamento prevede in alcuni casi, quali
il processo del lavoro e, per quel che ci riguarda
più da vicino, il procedimento di divorzio, un
contemperamento del principio dispositivo, tanto
che alcuni studiosi hanno utilizzato il concetto
25
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
del principio dispositivo attenuato.
Quest’ultimo pur affermando come regola generale il vincolo del giudice alle prove che sono
offerte dalle parti, fa tuttavia “salvi i casi previsti
dalla legge” che sono appunto quelli sovrariferiti
e quelli di cui agli artt.115, 117, 118, 213 c.p.c.
che attengono alla possibilità di fondare il proprio convincimento sulle nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza, la possibilità
per il giudice di disporre d’ufficio l’interrogatorio libero delle parti, la possibilità per il giudice
di disporre d’ufficio, l’ispezione di persone e
cose, ed infine la possibilità per il giudice di
chiedere informazioni scritte alla Pubblica
Amministrazione.
Art. 210 e 213 c.p.c hanno una indubbia utilità
nella soluzione del problema della individuazione dei redditi e patrimoni dell’obbligato. Il primo
consente ad una parte di chiedere che il G.I. ordini l’esibizione di documenti sia al convenuto che
a terzi, ed è necessario ricordare che le disposizioni di attuazione prevedono l’obbligo, a carico
di chi chiede l’esibizione, di indicare specificatamente il documento che si vuole venga esibito.
L’art.213 c.p.c invece attiene solo la P.A. e dunque
con l’avanzare del fenomeno della privatizzazione
e del passaggio delle istituzioni bancarie dal parastato al privato, tale strumento perde in gran parte
di efficacia. E’ comunque utile ricordare come,
nell’ipotesi di mancata risposta all’ordine di esibizione, il G.I. ha la possibilità di procedere oltre
disponendo il sequestro di detti documenti.
LA CTU
utilizzo della CTU al fine di pervenire
comunque all’individuazione dei redditi e
patrimoni dell’obbligato, ha avuto dapprima
una notevole diffusione, ma la stessa ha ben
presto evidenziato tutti i suoi non pochi limiti,
che si possono indicare nella scarsa disponibilità a collaborare degli istituti di credito, dell’ABI
ed anche della Banca d’Italia che sostiene di
dover rispondere solo al magistrato penale.
Perché una CTU raggiunga gli effetti per i quali
era stata disposta sono necessari non pochi elementi concomitanti:
a) la capacità, la serietà, l’impegno e la determinazione del professionista incaricato della
CTU;
b) la collaborazione che della parte che ha richiesto la CTU ed anche il rapporto di collaborazione tra il Giudice che ha disposto la CTU ed
il professionista incaricato di svolgerla. Di frequente il CTU si è trovato di fronte al rifiuto
di fornire informazioni e rendere risposte che
si basavano sull’invocazione della legge sulla
L’
26
AIAF RIVISTA 3/2005
privacy (675/96). Tali opposizioni sono però
facilmente superabili con l’eccezione che la
normativa invocata agli articoli 4 e 10 prevede
che essa non si applica alle attività compiute
davanti all’autorità giudiziaria.
Per quel che attiene gli accertamenti da effettuare all’estero si deve utilizzare lo strumento delle
rogatorie internazionali.
Comunque è necessario riconoscere che le CTU
difficilmente hanno raggiunto risultati soddisfacenti, anche perché sono ancora molto pochi i dottori commercialisti che hanno raggiunto una specializzazione in merito, e perché i costi della CTU,
correlati ai risultati, sono di solito elevatissimi.
LE INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA
art. 5 comma 9 della legge 1.12.70 n.898 e
successive modificazioni ha reso possibile la
richiesta di indagini a cura della polizia Tributaria; il presupposto della medesima è che sia stata
raggiunta nel giudizio la prova della inattendibiità delle documentazioni fiscali versate in atti
anche sotto il profilo del patente contrasto tra le
risultanze della documentazione fiscale e l’effettivo tenore di vita avuto nel corso del matrimonio
dalla famiglia, del quale è necessario avere offerto nel corso dell’istruttoria una ampia e dettagliata prova.
Una volta raggiunta la prova di tale incompatibilità appare evidente che la richiesta di indagini
della polizia tributaria potrà trovare ampio margine di accoglimento, specie laddove sia stata
realizzata dalla parte interessata una prima raccolta di dati, quale ad esempio la raccolta ed indicazione delle società attraverso le quali l’obbligato opera, la raccolta di indicazioni delle banche
di cui si serve e con le quali intrattiene rapporti
con l’indicazione dei conti correnti ed eventuali
conti titoli, l’indicazione delle sedi e dei luoghi
nei quali l’obbligato opera direttamente o tramite
società.
Ovviamente l’acquisizione di queste informazioni ha il duplice scopo di dare sostanza e fondamento alla richiesta di indagini ad opera della
Polizia Tributaria, e quello di offrire al quest’ultima il massimo della collaborazione nello svolgimento dell’incarico conferito.
Altro elemento di assoluta rilevanza è quello
relativo al modo in cui dette indagini vengono
disposte dal Collegio o dal G.I..
Per esperienza quanto più generiche e vaghe sono
le domande tanto più inconsistenti sono state le
risposte; per contro in tutte quelle occasioni in cui
le indagini sono state effettuate in modo proficuo
si può verificare che le domande erano state poste
in modo specifico, specificando quale doveva
essere ogni singolo aspetto da indagare ed appro-
L’
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
fondire. I provvedimenti che si riusciranno ad
ottenere saranno adeguati alla situazione.
Uno dei provvedimenti ammessivi delle indagini
richieste più efficace è stato quello emesso dal
Tribunale di Ancona nel quale il Tribunale ha
convocato in Tribunale il comandante del Nucleo
Regionale di Polizia Tributaria ed ha formulato
all’incaricato dal medesimo Comandante un quesito dettagliato invitandolo a ritirare oltre ai
fascicoli di parte anche la documentazione raccolta dalla parte richiedente l’indagine.
In tal modo si è di fatto costituito in rapporto
diretto tra gli operatori del Nucleo di PT ed il Tribunale al punto che quando nel corso delle indagini la PT rilevò la necessità di acquisire documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dalla
persona soggetta ad indagini, avanzò al Tribunale una specifica richiesta in tal senso ed il G.I.,
portate le parti a conoscenza di tale richiesta a
seguito dell’istanza ex art.210 c.p.c. avanzata
dalla parte che aveva richiesto l’indagine di PT,
provvide ad ordinare ai sensi dell’art.210 c.p.c.
agli istituti di credito ed alle assicurazioni individuati dalla PT l’esibizione della documentazione
relativa ai rapporti intrattenuti con la persona
oggetto delle indagini.
La polizia tributaria ha le funzioni di ausiliario
qualificato del giudice nei giudizi di separazione
e divorzio ed alla luce con le leggi vigenti, può
solo adiuvare il giudice nel compimento delle sue
mansioni, nel senso che i campi di indagine debbono essere determinati nel processo.
Le modalità di accertamento della GDF sono dati
dall’utilizzo di una serie di sistemi informativi
quali a titolo esemplificativo l’Anagrafe Tributaria, le Camere di Commercio, il Pubblico Registro
Automobilistico, le Conservatorie dei registri
immobiliari su tutto il territorio nazionale che con
molta rapidità consentono alla Polizia Tributaria
di acquisire per così dire “a tavolino” tutta una
ricca serie di informazioni; per tutte le altre ricerche presso istituti di credito ect. Il giudice, in presenza della tempestiva richiesta di parte in tal senso, ben potrà delegare la polizia Tributaria ai sensi degli artt.210 e 213c.p.c, a seconda dei casi.
È comunque necessario ricordare come in capo
agli organi giurisdizionali insista l’obbligo di
informare il comando della Guardia di Finanza
competente per territorio dei fatti che possano
configurarsi come violazioni tributarie ai sensi
dell’art.37 d.p.r. 600/1973.
Come si vede altro è trasmettere alla PT una
richiesta che spesso è per altro vaga, generica, e
soprattutto fuori contesto, altro è stabilire un rapporto di collaborazione, dare agli operatori di PT
tutti gli elementi utili a fare il loro lavoro contestualizzando gli sforzi e l’impegno.
La giurisprudenza a tale riguardo è quasi tutta
di merito, i giudici di legittimità si sono occupati
del problema dato dalla possibilità del giudice di
disporre dette indagini anche nei procedimenti di
modifica dell’assegno di mantenimento o divorzile ovvero ancora dell’assegno in favore dei
figli, e del problema del significato e dei limiti
del concetto di “contestazione” dei redditi dell’obbligato, che non deve essere una semplice
contestazione, ma deve essere supportata da “
sufficienti elementi di ragionevolezza”. Si riportano una serie di indicazioni giurisprudenziali:
- Trib. Bari, 3 maggio 1988, in Foro it., 1988, I,
3093
- Tribunale Napoli - ordinanza 14 novembre 1995
- Est. Casaburi in Famiglia e diritto n.5, 1996,
464
- Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 1996, n. 6087
Giust. civ. Mass. 1996, 939
- Cass. 21 giugno 2000, n. 8417, in Giur. it., 2001,
21 con nota di Barbiera,
- Cass. 30 marzo 1994, n. 3168, in Famiglia e diritto, 1994, 265, con nota di Carbone.
- Trib. di S.M. Capua Vetere 09-12-1997 - Pres.
Gallo - Est. De Matteis
- Cass. 3 luglio 1996, n. 6087, in Famiglia e diritto, 1996, 431.
- Tribunale Parma 12 novembre 1998 - Pres. ed
Est. Mossini, in Famiglia e diritto, 1999, n.2,169.
- Cass.21 marzo 1992, n. 3529, in Famiglia e diritto,1992.
- Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 1996, n. 6087
Giust. civ. Mass. 1996, 939
- Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1996, n.
9756, Giust. civ. Mass. 1996, 1485
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n.
8417, Giust. civ. Mass. 2000, 1358
- Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2001, n.
11059, Giust.civ. Mass.2001,1594
- Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2002, n.
7435 - Pres. Saggio - Rel. Luccioli - P.M. Gambardella (conf.), in Famiglia e diritto, 2002. 6°,
604
- Cass. 19 marzo 1992, n. 3426, in Giust. civ.,
1992, I, 1454, ed in Dir. fam., 1992, 625.
- Cass. 4 maggio 2000, n. 5582, in Famiglia e diritto, 2000, 505.
* Avvocato in Roma
27
LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
RIFERIMENTI DOTTRINALI
Barbiera, I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, 2a ed., Bologna, 2001, 32.
Bonilini- Tommaseo Commento all’art. 5 l. 898/1970, in Lo scioglimento del matrimonio, in
Commentario Schlesinger, Milano, 1997, 584 ss.;
Briscuglia-Giusti, Commentario alla riforma sul divorzio, Milano, 1987, 85;
Trabucchi, Un nuovo divorzio. Il contenuto e il senso della riforma, in Riv. dir. civ., 1987, I,
130;
Chizzini, L’onere della prova, 434, 435;
Chizzini, Note sull’onere di contestazione, 18.
Cipriani, in Cipriani-Quadri, La nuova legge sul divorzio, Napoli, 1988, II, 261;
Comoglio, Le prove civili, Torino, 1998, 84 ss.;
Micheli, L’onere della prova, Padova, 1942;.
Pattumelli: Modifica dell’ordinanza ex art.708 c.p.c e potere del G.I. di disporre indagini di
polizia tributaria, commento alla ordinanza del Tribunale Napoli del 14 novembre 1995 Est. Casaburi Famiglia e Diritto n. 5 / 1996, p. 464
Col. Giancarlo Pezzuto in Il Fisco n.17/2003
Taruffo, voce Onere della prova, in Dig. disc. priv. sez. civ., XIII, Torino, 1995, 65 ss.;;
Tommaseo, in Aa.Vv., Commentario al diritto italiano della famiglia, VI, 1, Padova, 298 s., 369
s.;
Tommaseo, sub art. 2697 c.c., in Commentario breve al codice civile, Padova, 2002;Salvatores, Le indagini della polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio dei coniugi in sede di
causa di divorzio, in Boll. trib., 1988, 837, 838
28
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI
DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
S
ono molti anni che l’AIAF discute, si confronta ed esprime le proprie idee in merito allo spinoso tema dell’affidamento
condiviso, e dopo tanto discutere ha assistito
all’approvazione da parte della commissione
Giustizia della Camera in sede deliberante, del
testo licenziato a luglio dalla Camera, senza
nessun emendamento. Ciò è avvenuto nonostante molti senatori sia della maggioranza che
dell’opposizione avessero presentato una lunga serie di emendamenti, tra i quali, alcuni,
erano particolarmente condivisibili e tecnicamente idonei a modificare le più allarmanti
storture del testo approvato dalla camera dei
deputati. Sul buon senso e sulla necessità di
offrire ai cittadini una buona legge, hanno avuto la meglio le esigenze di fine legislatura sarà
necessario che gli operatori del diritto ne prendano atto e che i cittadini ne tengano conto.
Durante tutti questi anni di confronto, l’AIAF è
sempre stata accusata di non volere questa legge
perché la stessa avrebbe diminuito la conflittualità tra i cittadini, e di conseguenza di opporsi
all’affido condiviso per interessi personalistici
della categoria.
La verità è ben altra, l’Associazione, che ha la
coscienza tranquilla per aver sempre manifestato
il proprio apprezzamento per la bigenitorialità
che è un valore da diffondere , ma anche e soprattutto un diritto del minore fin dal momento della
nascita, del quale è davvero riduttivo ricordarsi
solo all’atto della crisi coniugale, nonché i propri
dubbi e le proprie perplessità in ordine alla possibilità di risolvere a suon di norme e di sanzioni
amministrative la conflittualità tra le parti in una
separazione, si impegna ad effettuare un bilancio
sugli effetti della norma ad un anno dall’entrata
in vigore della stessa e di portarlo a conoscenza
dei cittadini e del legislatore. Allora si potrà verificare quali siano stati i primi effetti della norma,
oggi quello che si sente e che si legge da parte dei
fautori della norma altro non è che propaganda,
non essendo basata sulla verifica di dati concreti.
Al fine di poter effettuare questa verifica sarà utile e necessario che gli iscritti AIAF nei diversi
Tribunali acquisiscano dati e numeri delle vertenze di modifica delle separazioni, delle modalità
di conclusione delle stesse ( quante modifiche
dell’affidamento dei figli, quante modifiche in
ordine all’assegnazione della casa coniugale,
quanti assegni perequativi sono stati disposti e
qual è il loro ammontare, quante sono le vertenze
introdotte dai figli maggiorenni, quante e quali
sanzioni amministrative sono state erogate ) per
poterle confrontare con quelle dell’anno precedente ed effettuare così un primo bilancio effettivo basato su dati concreti.
L’AIAF è contraria alla legge appena approvata
per due ordini di motivi: l’uno attinente a quelli,
che a Suo giudizio, saranno le conseguenze di
ordine sociale che la stessa produrrà nei confronti dei cittadini, l’altro attinente agli aspetti più
strettamente tecnico-giuridici.
Per quel che attiene il primo aspetto si ritiene che
il coinvolgimento diretto dei figli sia nel conflitto che nel processo sia foriero di pesanti ricadute
sull’equilibrio di crescita e di sviluppo degli stes-
L’APPROVAZIONE DELLE
NUOVE NORME SULLA
SEPARAZIONE
E L’AFFIDAMENTO
CONDIVISO DEI FIGLI
si; che la norma sarà foriera di nuovi ed ulteriori
conflitti tra anche tra quei coniugi che avevano
già definito il proprio assetto da separati; l’introduzione dei giudizi di modifica aggraverà e moltiplicherà il numero dei giudizi pendenti, con la
conseguenza dell’ulteriore allungamento dei tempi per ottenere giustizia; sarà possibile la sottrazione della casa coniugale ai figli qualora il genitore che convive con loro abbia una situazione di
convivenza con altra persona, e ciò indipendentemente da ipotetici risvolti negativi che da questa
convivenza si potessero produrre sui figli; il
rischio di impoverimento dei figli maggiorenni
che, ove il genitore tenuto al versamento dell’assegno di contributo al Suo mantenimento, non vi
provveda più, si vedrà costretto ad avviare un
procedimento per ottenere giudizialmente un
provvedimento che lo tuteli in tal senso, con le
evidenti conseguenze sul piano dei rapporti intrafamilari.
MARINA
MARINO*
29
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Per quanto viceversa riguarda gli aspetti più
strettamente tecnico-giuridici va detto, che oggi,
a differenza di quanto per lo più avveniva in precedenza, il Presidente del Tribunale ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.155 sexies “prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può
assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di
prova” con il che è chiaro che l’andamento e la
durata di una udienza presidenziale varierà di
molto a seconda delle situazioni e dell’espletamento dei mezzi di prova. Sotto questo profilo
non poche e non certo di rapida soluzione saranno le questioni di natura processuale che si porranno. Infatti, ove si acceda alla tesi della natura
cautelare di questa parte del giudizio di separazione, non vi è dubbio che sarà assai difficile parlare di espletamento di prove anziché di sommarie informazioni. Questa formulazione appare
altresì davvero in contrasto con il principio
dispositivo, contrasto non superabile neppure per
effetto del cosiddetto dispositivo attenuato: il
rischio sarà quindi quello di una, non condivisibile, accentuazione dell’ufficiosità dei provvedimenti assunti dal Presidente.
A ciò si aggiunga che mentre nella formulazione
dell’art.155 c.c. come voluta dal legislatore del
1975 era dettagliatamente regolamentata l’ipotesi dell’affidamento esclusivo, il legislatore del
2006 non solo non lo regolamenta in alcun modo,
ma non prevede né dispone in merito all’affidamento a terzi. Francamente appare davvero poco
credibile che si tratti di una semplice svista, che
comunque sarà foriera di una serie di problemi
applicativi assai complessi con intuibili conseguenza per i cittadini.
Altra questione che avrà conseguenze nel senso
di accrescere non solo la conflittualità , ma anche
il numero delle vertenze su di una sola separazione è quella dell’art.708 3° comma c.p.c. per cui è
prevista la reclamabiltà immediata dei provvedimenti presidenziali. Con il che il legislatore ha
realizzato un secondo binario, parallelo e contestuale, cioè quello del procedimento di reclamo
in appello, rispetto al giudizio di separazione che
proseguirà dinanzi al giudice istruttore, anche a
tale riguardo principi come la certezza del diritto
vengono ulteriormente minati.
Se si affronta poi il problema dell’affidamento
della casa coniugale i problemi si moltiplicano a
cominciare dalla notazione che, avendo il legislatore fatto riferimento all’art. 2643 c.c. si tornerà
all’epoca in cui sarà estremamente difficile per
non dire impossibile riuscire a trascrivere un
30
AIAF RIVISTA 3/2005
provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con la evidente conseguenza della totale
mancanza di tutela per i figli ed il coniuge che in
quella casa vivevano. Al che è lecito chiedersi se
era proprio questo l’intento del legislatore posto
che sarebbe stato semplice evitare tale rischio
semplicemente facendo richiamo all’art.1599 c.c.
anziché al 2643. E, sempre con riguardo all’assegnazione della casa coniugale non è assolutamente condivisibile la scelta del legislatore di prevedere la perdita del diritto all’assegnazione della
casa sia nell’ipotesi di nuove nozze del coniuge
assegnatario, ma anche nell’ipotesi in cui questi
conviva con altra persona: ed i diritti dei minori di
cui tanto il legislatore sembrava preoccupato, nel
caso di specie che fine hanno fatto? era proprio
questo l’obiettivo che questi si era posto? oppure
era quello della tutela dei proprietari delle case? e
la libertà individuale che fine fa? Ed ancora che
fine fanno e che tutela hanno tutte le famiglie di
fatto che nel frattempo si erano costituite?
Ancora il legislatore del 2006 introduce l’art. 709
ter c.p.c. che detta i rimedi da applicare nei casi
di inadempimento o violazioni che riguardano
l’esercizio della potestà.
Il grave è che il tipo di rimedi che sono previsti
tali non possono essere definiti: Che cosa è l’ammonizione? L’unico tipo di sanzione analoga è
quella che si trova nel regolamento calcistico,
come si può prevedere il risarcimento dei danni
in favore del minore o di uno dei genitori e poi
non determinare i criteri applicabili per determinare detto risarcimento, e ciò benché la Cassazione da tempo abbia chiarito tutti i molteplici problemi che attengono la questione. Ed infine che
siano stabilite delle sanzioni amministrative da
€75,00 ad €5.000,00 è davvero incredibile, non
solo e non tanto, per le difficoltà di impugnazione delle medesima, ma per l’affermazione di un
principio assai grave: il legislatore non assicura
ai cittadini una efficace rete di protezione sociale, ed un aiuto agli stessi quando, affrontando la
crisi coniugale, cadono preda della conflittualità,
pensa bene di guadagnare sulla stessa.
* Documento del Consiglio di Presidenza AIAF
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV
3537
Attesto che le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e Speciale in materia di infanzia e di minori hanno approvato, il 24 gennaio 2006, il seguente disegno di legge, già approvati dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tarditi, Amato, Arnoldi, Baiamonte, Barbieri Emerenzio, Blasi, Cammarata, Cosentino, Deodato, Di Teodoro, Fallica, Mancuso Filippo, Fragalà, Fratta Pasini, Lavagnini, Liotta, Marinello, Marras, Nicotra, Pezzella, Pittelli, Rodeghiero, Santori, Sanza, Spina Diana, Stradella, Strano, Delfino, Trantino, Valducci, Vitali, Volontè, Zacchera, Carlucci, Tarantino, Alfano Ciro, Cesaro, Martini Francesca e Schmidt; Cento; Lucchese, Barbieri Emerenzio, Bianchi Dorina, D'Alia, Drago Giuseppe, Liotta, Tucci e Gianni Giuseppe; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi, Finocchiaro, Abbondanzieri, Amici, Barbieri Roberto, Battaglia, Benvenuto, Bielli, Bonito, Bova, Capitelli, Carboni, Carli, Chiaromonte, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Diana, Giacco, Giulietti, Grillini, Innocenti, Labate, Lucà, Lumia, Magnolfi,
Maran, Mariani Paola, Mariani Raffaella, Mariotti, Maurandi, Montecchi, Motta, Nigra, Ottone, Pennacchi, Pinotti, Pisa,
Preda, Quartiani, Rugghia, Sandi, Siniscalchi, Tolotti e Trupia; Mussolini, Cola, Perlini, Porcu, Fragalà e Lisi; Mantini,
Benvenuto, Cialente, Ciani, Crisci, Fanfani, Fistarol, Loddo Santino Adamo, Maccanico, Meduri, Molinari, Nigra, Olivieri, Pisicchio, Reduzzi e Ruggeri; Di Teodoro; Mazzuca:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI
E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art.155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente
la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine
di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi".
2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate
al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per
quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente
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L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti
da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi
e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa
familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more
uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili
a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce
con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere
un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in
camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento".
2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
"Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle
controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo
di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti
che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro
a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari".
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civi32
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
le o dall'articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della
presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
COMUNICATO STAMPA - 23 GENNAIO 2006
L’AIAF - Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori
VISTO l’iter parlamentare del 3537 relativo all’affidamento condiviso dei
figli e recante nuove norme in materia di separazione
RICHIAMATI tutti i propri documenti e comunicati già espressi, e quindi
pur ritenendo che la bigenitorialità debba essere salvaguardata, dopo la
separazione dei coniugi o dei genitori naturali, quale diritto del minore a
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
ESPRIME la più viva preoccupazione per la discussione parlamentare in
atto che, a causa delle scadenze di fine legislatura, non assicura nei confronti di un provvedimento recante gravi implicazioni nella vita delle famiglie e dei minori la necessaria ponderatezza e libertà di giudizio;
RINNOVA tutta la propria contrarietà sugli effetti più negativi del testo già
approvato dalla Camera ( sul quale, per affrettarne la definitiva approvazione, sono stati ritirati quasi tutti gli emendamenti) che di fatto comporterà:
-
L’esasperazione del conflitto coniugale
Il coinvolgimento dei figli nel conflitto e nel processo
L’appesantimento dei processi
La monetizzazione delle relazioni affettive (non è più previsto l'obbligo di un assegno mensile di mantenimento per i figli)
La sottrazione della casa familiare ai figli (se il genitore con cui abitano inizierà una convivenza con altra persona)
L’impoverimento dei figli maggiori di età (il figlio al compimento dei 18
anni dovrà rivolgersi ad un avvocato e citare in giudizio i due genitori
per avere un assegno di mantenimento)
L’impraticabilità di fatto dell’esercizio congiunto della potestà ordinaria
e dell’affidamento condiviso
La limitazione della libertà personale
E RICHIAMA su di essi l’attenzione di tutte le forze sociali e dei cittadini/e;
AUSPICA che le forze politiche più sensibili alle tematiche della famiglia e
dei minori si adoprino a realizzare una corretta dialettica parlamentare e
vigilino nei confronti di ogni possibile strumentalizzazione.
33
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
L’INTERVENTO DEL SEN. AVV. ETTORE BUCCIERO,
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D’INFANZIA E DI MINORI,
SUL DDL 3537 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI
DAL RESOCONTO
SOMMARIO DELLA
21ª
SEDUTA DELLA
COMMISSIONE 2°
(GIUSTIZIA) DEL SENATO
E DELLA COMMISSIONE
SPECIALE INFANZIA
RIUNITE, TENUTASI
MARTEDÌ 20 DICEMBRE
2005 WWW.SENATO.IT
34
I
l presidente BUCCIERO rileva preliminarmente che il testo normativo in esame non risolve tutti i problemi ravvisabili riguardo all’applicazione delle norme codicistiche inerenti
alla materia in questione, come peraltro prospettato anche dai cittadini.
Tale disciplina costituisce tuttavia un segnale per i tribunali, affinchè gli stessi non dispongano dell’affidamento dei minori, nelle ipotesi di frattura dell’unità familiare, in maniera automatica e senza approfondire seriamente, caso per caso, l’analisi dei rapporti tra i genitori ed i figli, basandosi
sul solo presupposto che un bambino possa essere affidato unicamente alla madre, anche quando
questa non risulti del tutto idonea, con l’unica eccezione dei casi più evidenti e palesi di inidoneità.
Risulta, quindi, necessario che il modello familiare da conservare post - separazione sia sempre e
comunque quello del perpetuarsi della condivisione tra i coniugi di tutte le responsabilità e di tutti
i diritti che derivano dalla filiazione, attesa anche l’evoluzione, verificatasi negli ultimi anni, del
costume e del modello familiare.
Va infatti evidenziato che, attualmente, entrambi i coniugi, nella maggioranza dei casi, producono
reddito ed accudiscono i figli in egual misura, dividendosi compiti ed incombenze. Non v’è più
ragione storica e sociale – rileva il Presidente - per proseguire nel prevalente modello di affidamento esclusivo, sulla scorta di uno stereotipo obsoleto in base al quale il minore veniva accudito
soltanto dalla madre, casalinga, ed economicamente veniva sostentato dal padre, dedito solo al
lavoro.
Dopo aver espresso il proprio elogio al legislatore per il merito del provvedimento, che ha il pregio
di voler adeguare la realtà processuale alla realtà sociale nella crisi delle unioni coniugali, esprime
tuttavia rammarico per i tempi di esame eccessivamente lunghi, impiegati presso l’altro ramo del
Parlamento, che rende ardua l’introduzione di modifiche migliorative al testo in esame, durante l’iter
in Senato, atteso che le stesse rischierebbero di precludere la possibilità di completare definitivamente il procedimento in questione, comportando un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati in terza lettura che, attesa l’imminente fine della Legislatura, potrebbe di fatto impedire la conclusione della procedura.
Informa altresì i commissari che alla Presidenza sono pervenute richieste di audizione da parte di
numerose associazioni operanti nel settore, audizioni che non è stato e non sarà possibile espletare
considerati i ristrettissimi tempi della legislatura in corso. E’ stato in particolare richiesto, a ciascuna delle suddette associazioni, nonchè a numerosissimi cittadini che si sono rivolti singolarmente alla Presidenza, di esprimere attraverso apposite memorie scritte la propria opinione sul testo in
esame. Dalle memorie pervenute si evince che tali opinioni risultano assolutamente difformi tra loro
ed equamente suddivise tra coloro ritengono questo provvedimento inutile e perfino dannoso nella
sua forma attuale e vorrebbero quindi che venisse modificato, anche a costo di renderne inutile l’esame per la sopravvenuta fine della legislatura, e coloro i quali invece ritengono il testo costituisca il
primo passo di un ormai ineludibile processo di modernizzazione e, pur osservandone numerosi
difetti, ne chiedono la rapida approvazione sic et simpliciter.
Dal punto di vista tecnico giuridico il testo – prosegue il Presidente - presenta serie incongruenze
e punti oscuri e comporterà, in caso di sua approvazione, rilevanti difficoltà interpretative.
Va preliminarmente rilevato che il disegno di legge in esame costituisce l’ennesimo frutto prodotto
da un legislatore frettoloso, che non ha ben ponderato e valutato gli effetti delle disposizioni al suo
esame e, soprattutto, ha completamente avulso la disciplina in questione dal sistema complessivo,
omettendo di armonizzare la stessa con le altre leggi e disposizioni codicistiche vigenti in materia.
L’occasione poteva essere propizia – prosegue il Presidente - per armonizzare le competenze del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice tutelare, nonchè per porre fine alla
bagarre giurisprudenziale trentennale sull’applicazione delle norme processuali e sostanziali nei
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
procedimenti di separazione e divorzio. Ciò, tuttavia, non è avvenuto e, peraltro, non si è tenuto conto nemmeno della disciplina di riforma del codice di procedura civile, che ha modificato anche
talune norme in materia processuale riferite al rito di separazione e divorzio. Nel testo in esame ci
si è limitati, all’art. 4, ad affermare che le disposizioni in questione si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili, di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Sarebbe stato senz’altro più opportuno disciplinare compiutamente ed uniformemente la materia,
abrogare o modificare le norme relative alla legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, dirimere definitivamente l’accavallamento di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, soprattutto per quanto attiene ai procedimenti relativi appunto ai figli di genitori non coniugati, nonchè stabilire, una volta per tutte, in quali casi e per quali procedimenti sia competente l’Ufficio del Giudice tutelare, ex articolo 337 del codice civile.
Il Presidente rileva, invece, che la formulazione delle norme processuali contenute nel testo in esame è suscettibile di determinare contrasti di competenza, nonchè un ulteriore moltiplicarsi dei procedimenti esperibili nella medesima materia. In particolare, la giurisprudenza sarà costretta ad un
consistente sforzo interpretativo ogni qual volta il Tribunale riterrà - come il testo normativo in esame consente - di applicare l’istituto dell’affidamento esclusivo del minore, posto che la nuova formulazione dell’articolo 155 del codice civile e l’inserimento dell’articolo 155-bis dello stesso codice non consentono alcuna definizione delle modalità di regolazione del suddetto affidamento esclusivo (attualmente appunto contenute nell’articolo 155 Codice civile che sarebbe integralmente soppresso).
Dunque, risulta difficile comprendere come, in tali casi, funzionerà la disciplina del mantenimento,
del diritto di visita, dell’assegnazione della casa coniugale, delle decisioni di maggiore importanza da assumere nell’interesse dei figli, e quali saranno le norme processuali applicabili per dirimere i conflitti. A tale ultimo proposito, il Presidente esprime perplessità in ordine alla formulazione dell’articolo 709 - ter del codice di procedura civile, introdotto dal testo in esame, a seguito del
quale non sarà affatto chiaro quale ruolo residuerà al giudice tutelare.
Ulteriore perplessità deriva dalla mancata previsione dell’ipotesi di affidamento del minore a terzi, qualora entrambi i genitori siano inidonei all’affidamento o non intendano accudire i figli. Nel
caso che la coppia intenda separarsi, ma non ritenga di poter accudire i figli, non si comprende attesa la soppressione del vigente articolo 155 codice civile - se essa debba rivolgersi prima al Tribunale per i minorenni e poi separarsi presso il Tribunale ordinario - dopo aver ottenuto dal Tribunale per i minorenni l’affidamento dei figli a terzi - o se la coppia debba ricorrere al Tribunale ordinario per ottenere la separazione e sperare che la giurisprudenza trovi una soluzione, utilizzando lo
strumento ermeneutico dell’analogia.
Non si comprende, inoltre, cosa avverrebbe nei casi in cui la coppia, pur essendo assolutamente inidonea, non fosse tuttavia consapevole di tale stato o non intendesse ammetterlo. Anche in questi
casi ci si dovrebbe augurare - attesa la denunciata lacuna - che la giurisprudenza trovi la soluzione, semmai sospendendo il procedimento per separazione e rimettendo gli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Non si comprende, inoltre, la ratio della disposizione di cui all’articolo 155 - quater, in materia di
assegnazione della casa coniugale. La disposizione in questione, infatti, appare in contrasto con il
principio di tutela delle esigenze e dei diritti dei minori; l’assegnazione della casa è infatti un istituto posto ad esclusiva tutela dell’ambiente in cui vive il minore, che ne dovrebbe poi essere privato ad arbitrio dell’affidatario, ove questi scelga un nuovo partner.
Il Tribunale, chiamato a giudicare se il coniuge assegnatario conviva o meno more uxorio o sia convolato a nuove nozze, non avrà altra scelta, una volta fornita la prova della circostanza in questione, che emettere una sentenza dichiarativa del nuovo status e dell’automatica avvenuta caducazione del diritto di assegnazione.
La pericolosità della disposizione è assolutamente evidente, in quanto la stessa è suscettibile di
compromettere situazioni consolidate negli anni e di porre in crisi economica numerose famiglie.
Sarebbe stato quanto meno opportuno – prosegue il Presidente - stemperare i profili in questione,
attraverso una disciplina volta a circoscrivere l’applicabilità della disposizione de qua alle sole
separazioni future.
Anche la prevista trascrivibilità ed opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione ex articolo 2643 codice civile, determineranno un sostanziale cambiamento della vigente disciplina: con la
suddetta norma, infatti, contrariamente all’attuale regime, di cui alla legge n. 898 del 1970 - che pre35
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
vede l’opponibilità del provvedimento anche se non trascritto
nei nove anni dalla sua emissione, ex articolo 1599 del codice
civile - l’assegnazione sarà opponibile solo ed esclusivamente
se trascritta.
Rileva inoltre che non pare sufficiente il richiamo generico
all’articolo 2643 del codice civile, ove non è indicato specificatamente l’ipotesi del provvedimento di assegnazione. In via
sistematica, forse sarebbe più opportuno integrare l’articolo
2643 codice civile.
All’articolo 155 quinquies, introdotto dal disegno di legge, si prevede l’eventuale versamento
diretto nelle mani del figlio maggiorenne, della contribuzione per il suo mantenimento, da parte
del genitore non convivente. A parte i necessari rilievi giuridici sul dubbio che il titolo formatosi tra
due parti possa essere esecutivo a favore di una terza - violando peraltro la privacy degli interessati, i cui atti di giudizio sarebbero messi a disposizione del figlio - sarebbe stato comunque preferibile suddividere il contributo in una parte da destinarsi per le spese di conduzione della casa in cui
abita (da versarsi al genitore convivente) ed in una altra, da pagare direttamente al figlio per le proprie spese personali.
Ma il dubbio più serio che la disposizione suscita è che ogni qual volta un ragazzo compirà i diciotto anni e non sarà autosufficiente e fuori da casa (ossia nel 90 per cento dei casi, nell’attuale epoca) sarà necessario rivedere giudizialmente i provvedimenti della separazione o del divorzio o di
cui all’articolo 317 - bis. Non si comprende, poi, ad istanza di chi il giudizio dovrebbe essere proposto, se non ad istanza del maggiorenne.
Dopo essersi soffermato su taluni altri profili riguardanti il riconoscimento esplicito del diritto del
minore capace di discernimento ad essere ascoltato dal giudice nei procedimenti in questione, il Presidente, riferendosi alla impugnazione dell’ordinanza presidenziale - valutato che essa è resa da
un’autorità monocratica e quindi valutata l’opportunità che sia un organo collegiale a decidere del
gravame - evidenzia il rischio sia di un doppio esame dell’ordinanza da parte del giudice istruttore (prima o contestualmente all’esame della Corte) sia dell’”onnipotenza” dello stesso istruttore,
che parrebbe poter modificare i profili già oggetto di decisione e di modifica da parte della Corte d’Appello.
Il tutto senza considerare che, se è la Corte d’Appello l’organo di seconda istanza, il processo di
impugnazione potrebbe comportare una perniciosa dilatazione dei tempi.
Sarebbe stato preferibile affidare l’impugnazione a un collegio di primo grado, sul modello di cui
all’articolo 669 terdecies codice procedura civile. Parimenti la formulazione dell’articolo 709 ter
introdotto lascia dei rilevanti dubbi interpretativi, relativamente sia al modello di procedimento
esperibile, sia all’impugnazione e sia alla competenza. A tale ultimo proposito va evidenziato che
non si comprende per quale ragione ci si sia riferiti esclusivamente all’articolo 710 codice procedura civile e non anche all’articolo 9 della legge 898 del 1970 e all’articolo 317 bis codice civile.
Il Presidente ribadisce, in conclusione, le proprie perplessità rispetto alla possibilità, riconosciuta ai
genitori dal disegno di legge in titolo, di chiedere, in ogni tempo e senza che siano mutate le circostanze di fatto, la modifica dei provvedimenti adottati, applicando del nuovo regime a situazioni già
consolidate. Ciò potrà provocare un elevato incremento del contenzioso.
(l'evidenziazione in neretto è a cura della redazione)
36
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
LE DICHIARAZIONI DI VOTO E RELATIVE MOTIVAZIONI
Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia e di minori
BUCCIERO
COMMISSIONI
2 (GIUSTIZIA)
A
E
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
COMMISSIONE SPECIALE
IN MATERIA D’INFANZIA E
La seduta inizia alle ore 21,50.
DI MINORI
RIUNITE
IN SEDE DELIBERANTE
(3537) Deputato TARDITI ed altri. - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati
(902) GENTILE ed altri. - Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori
(1036) CALLEGARO. - Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei
figli
(1276) BUCCIERO. - Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell’ esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice
tutelare
(2253) Paolo DANIELI ed altri. - Istituzione dell’ affidamento condiviso dei figli di genitori separati
(Seguito della discussione congiunta e approvazione)
MARTEDÌ 24 GENNAIO
2006
25 SEDUTA
A
Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 18 gennaio 2006.
Il presidente BUCCIERO ricorda che nella precedente seduta sono stati votati o ritirati tutti gli
emendamenti presentati, sono stati altresì approvati, senza modifiche, tutti gli articoli del disegno
di legge n. 3537 e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge citato, nel
suo complesso, che proseguiranno pertanto nella seduta odierna.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia a nome del gruppo parlamentare il voto favorevole sul disegno
di legge n. 3537, evidenziando che la disciplina in questione, pur presentando taluni margini di
miglioramento, risponde tuttavia ad una sentita istanza sociale diappartenenza.
Il senatore RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur) annuncia, a nome della componente Pop-Udeur del gruppo Misto, il voto favorevole sul disegno di legge in questione, sottolineando che, per quel che concerne gli aspetti problematici del testo in votazione su cui è stata richiamata l’attenzione, gli
stessi nella prossima legislatura potranno senz’altro essere oggetto dei correttivi che si renderanno eventualmente necessari, senza che ciò possa impedire nella seduta odierna la definitiva
approvazione del disegno di legge medesimo.
Il senatore CALVI (DS-U) rileva che il testo in questione presenta indubbiamente alcuni significativi
profili problematici, risultando lacunoso riguardo a questioni di fondamentale importanza, quali la
disciplina delle ipotesi di affidamento esclusivo, nonché dei casi di affidamento a terzi. Viene inoltre
introdotto, in modo incongruo, l’articolo 709-ter del codice di procedura civile, senza tenere conto che
sulla materia è appena intervenuta la Legge n. 80 del 2005, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.
All’articolo 2, comma 1, del disegno di legge in titolo si modifica altresì la disciplina dell’appello
avverso i provvedimenti presidenziali ivi indicati e si prevede, per l’esercizio della facoltà di reclamo, un ridotto termine (di dieci giorni), che risulta penalizzante per l’esercizio del diritto di difesa
delle parti. Sotto un diverso profilo, non si tiene poi conto dell’opportunità di avvalersi, nel caso di
specie, dello stesso modulo contemplato nell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile per
i reclami avverso i provvedimenti cautelari.
37
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
La normativa in esame – prosegue l’oratore - differenzia la competenza territoriale a proposito dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, stabilendo, in particolare, che è competente il
Tribunale del luogo di residenza del convenuto se la modifica attiene a questioni fra i coniugi, mentre
è competente il Tribunale del luogo di residenza del minore, qualora la modifica attenga a questioni che
riguardino quest’ultimo. Tale disciplina, incongrua e irrazionale, determinerà diversi problemi applicativi e rilevanti penalizzazioni processuali per il cittadino. Ci si chiede, ad esempio, nell’ipotesi in cui la
modifica riguardi entrambi i sopracitati aspetti, quale sia il tribunale competente e soprattutto se gli
interessati, nel caso di specie, debbano proporre due differenti istanze in sede giurisdizionale.
Inoltre, la disposizione relativa alla trascrizione del provvedimento presidenziale non tiene in
alcun modo conto della giurisprudenza costante in materia, del fatto che in forza della medesima
si determinerà un’involuzione, venendo ripristinata la situazione sussistente all’epoca in cui i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale non erano trascrivibili, con tutte le evidenti conseguenze del caso, tra cui la possibilità di alienazione dell’immobile ad opera del proprietario. A tal
fine sarebbe assai più congruo e corretto il richiamo all’articolo 1599 del codice civile.
Infine, sempre con riguardo alla casa coniugale, la norma prevede la perdita del diritto all’assegnazione non solo nell’ipotesi di nuove nozze del coniuge assegnatario, ma anche nell’ipotesi in cui questi conviva more uxorio. La gravità di una simile situazione è evidente sotto diversi profili, tra cui anche
quello dell’effetto destabilizzante nei confronti di tutte le famiglie di fatto che si sono costituite.
In conclusione, l’oratore, pur condividendo il principio della bigenitorialità - che opportunamente il disegno di legge in questione intende affermare anche nei casi di separazione o divorzio – manifesta tuttavia la propria contrarietà riguardo alle modalità, del tutto incongrue,
con cui si è provveduto a tradurre in legge tale importante esigenza. Dopo aver annunciato pertanto, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sul disegno di legge n.
3537, esprime apprezzamento per l’equilibrio e la correttezza con cui il presidente Bucciero ha espletato il proprio ruolo presidenziale durante l’iter legislativo in questione.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), annuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto
di astensione sul disegno di legge n. 3537. Pur valutando infatti importante l’intervento di riforma
in questione, volto a prevedere come soluzione ordinaria l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori nei casi di separazione o divorzio, ritiene tuttavia incongruo e scarsamente razionale la modalità con cui tale significativa materia è stata affrontata. Evidenzia a tal proposito che l’affidamento condiviso dovrebbe essere configurato in modo tale da rispettare la condizione di separazione dei coniugi, non fornendo agli stessi occasioni ulteriori di contrasto e di contenzioso. Nel caso di specie – prosegue l’oratore - risulta invece del tutto incongrua e non condivisibile la disposizione normativa volta a sancire la perdita del diritto al godimento della casa familiare,
nell’ipotesi in cui il coniuge affidatario conviva more uxorio.
Anche la disciplina prevista nell’articolo 1, comma 2, capoverso articolo 155 – quinquies, del disegno
di legge in votazione, inerente alla possibilità per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, presenta profili di pericolosità, ingenerando un rapporto trilaterale, suscettibile di determinare un elevato livello di conflittualità tra le parti interessate.
Dopo essersi soffermato sulla inadeguatezza delle disposizioni relative alla materia processualistica, l’oratore sottolinea che l’intervento di riforma contenuto nel disegno di legge n. 3537
determinerà, per le caratteristiche specifiche di alcune soluzioni nello stesso contenute, un
aumento del contenzioso tra i genitori separati o divorziati, con il rischio in tal modo di pregiudicare in non pochi casi anche la serenità della vita familiare dei figli.
L’oratore conclude il proprio intervento ribadendo l’importanza del principio della bigenitorialità e
auspicando tuttavia che la giurisprudenza attenui, sul piano interpretativo, alcune incongruità contenute nella disciplina in questione, che dovrà essere sicuramente oggetto di interventi legislativi correttivi nella prossima legislatura.
Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (DS-U) il quale, intervenendo in dissenso dal suo Gruppo,
dichiara il voto contrario sull’iniziativa in titolo. Dopo aver premesso la piena condivisione del principio da essa affermato e formulato apprezzamento per lo sforzo profuso da molti nel tentativo di emendare un articolato che poteva e doveva essere migliorato in quanto incidente su questioni di estrema delicatezza e di sempre maggior interesse, sottolinea come con l’approvazione del disegno di legge in votazione
si stia facendo un cattivo servizio al suddetto principio, pur da tutti condiviso. Le perplessità ed i rilievi cri38
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
tici, in particolare espressi dai senatori Calvi e Zancan, sono certo condivisibili, ma non valutano, a suo
avviso, in misura adeguata il rischio dell’inasprimento della conflittualità tra coniugi che inevitabilmente la nuova disciplina determinerà. L’obiettivo di far condividere ad essi tutte le decisioni relative ai
figli farà sì che il giudice dovrà stabilire un sorta di “mansionario” nella gestione dei rapporti fra coniugi e
nei confronti dei figli. Non si potrà in tal modo che favorire quella micro conflittualità che finirà per avere
un carattere permanente determinando problemi alla parte più debole, di norma la donna. E quindi soprattutto per ragioni di coscienza che il senatore Legnini si trova costretto ad esprimere un voto contrario, sottolineando ancora una volta gli aspetti fortemente critici dell’articolato sui quali ha già richiamato l’attenzione nel corso della discussione alla quale fa rinvio. Si sofferma poi, in particolare, sulle disposizioni in
materia processuale ricordando i nuovi poteri che vengono attribuiti al giudice. In proposito non crede vi
sia piena consapevolezza delle conseguenze negative che tali innovazioni inevitabilmente produrranno,
anche alla luce della norma che consentirà ad un coniuge separato di chiedere al giudice l’adozione di provvedimenti sanzionatori adducendo pretese violazioni degli obblighi posti a carico dell’altro coniuge. Ne
deriverà inevitabilmente un ingolfamento dell’attività dei tribunali i quali saranno chiamati ad occuparsi di
vicende che mai dovrebbero trovare ingresso in simili contesti. Sottolinea ancora una volta la circostanza
che si sarebbe potuto e dovuto fare di più e di meglio in considerazione della delicatezza e rilevanza della
materia affrontata. E questo sarebbe stato possibile qualora vi fosse stata da parte della maggioranza una
diversa indicazione delle priorità nell’organizzazione dei lavori parlamentari, che avrebbe permesso di esaminare compiutamente l’articolato giungendo ad un testo accettabile. A conclusione del suo intervento
auspica, per via della stabilità della materia, che in ogni caso si possa ritornare nella prossima legislatura
sulla disciplina in esame affrontando le questioni ancora irrisolte.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), pur ritenendo meritevoli di attenzione i rilievi critici
emersi nel corso del dibattito, sottolinea come l’affermazione del principio della cosiddetta bigenitorialità sia destinato a prevalere sui primi, trattandosi di un grande e positivo cambiamento
nelle relazioni tra genitori e figli.
Riferisce quindi della discussione che si è svolta all’interno della sua parte politica sulle questioni
affrontate dalla riforma ricordando che l’orientamento alla fine prevalso è stato nel senso di assicurare adesione all’iniziativa, sostenendo la relatrice Baio Dossi. Le perplessità peraltro non mancano ed è auspicabile che la giurisprudenza svolga un ruolo intelligente nella risoluzione delle
questioni che l’articolato indubbiamente pone. Sottolinea peraltro ancora una volta l’importanza
dell’affermazione di un principio che pone sullo stesso piano i genitori nel tentativo di non “mutilare le relazioni famigliari”. Annuncia quindi per le ragioni sopra esposte il voto favorevole del suo
Gruppo, sottolineando l’importanza che quanti saranno chiamati ad applicare la legge tengano conto
delle osservazioni svolte nel corso della discussione parlamentare.
Il sottosegretario Iole SANTELLI, dopo aver ringraziato le Commissioni riunite per l’atteggiamento
seguito, manifesta consapevolezza delle difficoltà incontrate per il fatto che il disegno di legge n.
3537 è giunto con ritardo all’attenzione del Senato. Sottolinea peraltro il grande lavoro svolto dalla Camera dei deputati nel corso del quale sono state pur avanzate perplessità e dubbi giungendo
comunque ad un articolato che costituisce il risultato di un difficile equilibrio, alla luce della estrema delicatezza della materia. Ritiene che il grande merito del provvedimento sia soprattutto quello di
avere affermato un principio di portata assai significativa per numerose famiglie e che si pone principalmente a tutela dei minori.
La relatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), dopo aver ringraziato i componenti delle Commissioni riunite,
sottolinea ancora una volta l’insufficienza del tempo disponibile rispetto a quello che invece sarebbe stato necessario per affrontare le complesse questioni poste dall’articolato. Richiama quindi l’attenzione
sui contributi che sono stati espressi che non solo serviranno a quanti saranno chiamati ad applicare la
legge ma costituiranno un utile contributo per il legislatore nella prossima legislatura. A conclusione della discussione evidenzia comunque la bontà della riforma che non è inficiata dalle pur importanti lacune
che contiene, considerato che essa risponde ad un bisogno diffuso. Auspica comunque che si possa su
di esso ritornare nella prossima legislatura per correggere le lacune presenti.
Posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso, risultando conseguentemente assorbiti i disegni di legge n. 902, 1036, 1276 e 2253.
39
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
A
lcune indagini svolte negli ultimi tre anni
dall’Istituto Nazionale di Statistica sull’
“Affidamento dei figli minori nelle
separazioni e nei divorzi (anno 2003)”1, “La
vita quotidiana dei bambini”2, il “Diventare
padri in Italia - Fecondità e figli secondo un
approccio di genere”3, “Le spese delle famiglie
per l’istruzione e la formazione professionale”4, assumono un particolare interesse a seguito dell’approvazione del Senato (il 24 gennaio
2006) della legge che ha modificato la disciplina dell’affidamento dei figli, non solo perché consentono una conoscenza più approfondita della situazione reale delle famiglie e del
nostro Paese, ma soprattutto in quanto possono
AFFIDAMENTO,
MANTENIMENTO,
CURA DEI FIGLI
E RUOLO DEI GENITORI.
LA REALTÀ CHE EMERGE DAI
DATI ISTAT
MILENA PINI*
1
2
3
4
risultare molto utili nello svolgimento della
nostra attività professionale, nei giudizi di
separazione e divorzio.
In ogni caso la situazione reale che queste ricer-
AIAF RIVISTA 3/2005
che attestano sembra molto lontana da quella prospettata da molti parlamentari nel corso della
discussione sul DDL 3537, tesa ad accreditare
una raggiunta parità di lavoro e di reddito tra
uomini e donne, e un ruolo paritetico nella cura
dei figli e nelle attività familiari e domestiche tra
padri e madri.
In realtà il nostro Paese è ben lontano dall’aver
raggiunto questi traguardi di parità, e i passi
avanti in tale direzione sono stati negli ultimi dieci anni molto modesti.
Ogni anno l’Istat conduce un’indagine sulle separazioni e sui divorzi rilevando, presso le Cancellerie dei 165 tribunali civili, i dati relativi ad ogni
singolo procedimento concluso dal punto di vista
giudiziario nell’anno di riferimento.
I dati raccolti nel periodo 1994-2003 sono stati
analizzati dall’Istituto Nazionale di Statistica con
particolare attenzione all’evoluzione temporale
delle separazioni e dei divorzi, e ai vari aspetti
relativi ai figli minori affidati, come età, tipologia di affidamento e provvedimenti economici,
quali il contributo per il loro mantenimento e
l’assegnazione della casa coniugale.
Ad integrare questo lavoro sull’ “Affidamento dei
figli minori nelle separazioni e nei divorzi – anno
2003” e le interessanti conclusioni che emergono
dalla lettura delle tavole allegate (che pubblichiamo in questo numero della rivista), altre due
ricerche dell’Istat mettono in luce le spese che le
famiglie affrontano per l’educazione dei figli, e i
tempi e le modalità di vita e di cura dei bambini
e ragazzi.
Nella ricerca su “La vita quotidiana dei bambini”
emergono le trasformazioni che riguardano il
contesto familiare in cui sono inseriti dei minori,
il numero dei figli e la condizione dei genitori.
Particolarmente interessanti, anche ai fini delle
scelte relative all’affidamento dei figli nelle
separazioni e nei divorzi, sono i dati che riguardano i tempi di vita familiare e dei bambini; la
Istat, periodo di riferimento: anno 2003; dati diffusi il 6 luglio 2005, tratti dalle indagini che ogni anno l’Istat conduce sulle separazioni e sui
divorzi presso le cancellerie dei 165 tribunali civili. Sul sito www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20050706_00 sono consultabili
le tavole con i dati
Istat, periodo di riferimento: anno 2005; dati diffusi il 17 novembre 2005; sul sito www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20051117_00 sono pubblicati i dati, in gran parte rilevati nell’ambito dell’Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” 2005 attraverso un modulo specifico sull’infanzia esito di una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Istituto degli Innocenti di
Firenze. L’indagine è stata condotta nel mese di gennaio 2005 su 24mila famiglie, per un totale di circa 55mila individui. Le conclusioni dell’indagine sono state presentate nell’ambito della Conferenza Nazionale sull’Infanzia , tenutasi a Firenze il 21 e 22 novembre 2005.
Istat, periodo di riferimento: Anni 2002 – 2003; dati diffusi il 20 ottobre 2005; sul sito www.istat.it/dati/catalogo/20051020_00 è consultabile on
line il volume, a cura di Alessandro Rosina e Linda Laura Sabbadini. I dati utilizzati sono stati rilevati dall’Istat nell’ambito delle indagini Multiscopo “Famiglia e soggetti sociali” (1998) e “Uso del Tempo” (2002-2003). Il lavoro è stato presentato in occasione del Convegno “La paternità
in Italia”, Roma, 20 ottobre 2005.
Istat, Collana Informazioni, n. 31, 2005; Periodo di riferimento: anno 2002, dati diffusi il 19 gennaio 2006. Sul sito www.istat.it/dati/catalogo/20060119_01 è consultabile il lavoro, che presenta i risultati della prima indagine sulle spese per l’istruzione e la formazione professionale
condotta dall’Istat in collaborazione con il Miur nel 2002, e realizzata con un questionario aggiuntivo all’indagine sui consumi delle famiglie.
Sono state intervistate oltre 26 mila famiglie, delle quali circa 9.500 avevano componenti iscritti ad un corso di istruzione, e sono state raccolte
informazioni individuali sulle spese per l’istruzione e la formazione professionale relative a circa 14.500 persone.
40
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
loro cura quando i genitori sono al lavoro; i tempi, le scelte e le modalità di gioco dei bambini
con i due genitori, della loro vita sociale e pratica sportiva.
Un ulteriore lavoro di analisi delle recenti trasformazioni dei modi di fare ed essere famiglia in
Italia, raccolto nel volume “Diventare padri in
Italia - Fecondità e figli secondo un approccio di
genere”, segue le principali tappe del corso della
vita dell’uomo, a partire dal momento della separazione dalla famiglia d’origine, attraverso la formazione di una famiglia propria, fino all’assunzione di responsabilità nel ruolo di padre. La lettura e l’analisi dei dati che si riferiscono al tempo e alla qualità della partecipazione degli uomini alla vita familiare, alla condivisione dei compiti domestici e alla cura e gestione dei figli, integrano le conclusioni delle altre ricerche citate.
Dal raffronto ed intreccio dei dati di queste quattro ricerche emerge dunque la seguente realtà.
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI
ai dati STAT rilevati nel periodo 19942003, raccolti nella ricerca “Affidamento
dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi
(anno 2003)” risulta che le separazioni e i
divorzi in Italia restano al di sotto della
media europea.
Negli ultimi dieci anni sia le separazioni che i
divorzi sono aumentati di circa il 59%, passando
da 51.445 separazioni e 27.510 divorzi nel 1994,
a 81.744 separazioni e 43.856 divorzi nel 2003.
In media, il 60% delle separazioni si è trasformata successivamente in divorzi.
L’incidenza del divorzio in Italia, come si rileva
dai dati ISTAT, è pertanto molto al di sotto dei
livelli di altri Paesi europei, e registra in Europa,
in assoluto, il dato più basso (0,7 ogni 1.000
abitanti, come l’Irlanda).
Questi dati, se considerati nel contesto dell’evoluzione della società moderna occidentale, con le
notorie conseguenze negative, e non solo positive, sulla vita delle persone e nelle relazioni di
coppia e familiari, smentiscono le posizioni allarmistiche di chi evoca la fine della famiglia, per
mantenere in vita un doppio iter giudiziario e
tempi lunghi per ottenere il divorzio (anche nei
casi di matrimoni brevi e senza figli).
D
Le separazioni sono più frequenti al Nord (6,4
separazioni ogni mille coppie) rispetto al Sud (3,9).
Tra le cause di questa situazione hanno rilevanza
la diversità delle condizioni economiche, la
disoccupazione e la precarietà del lavoro femminile, l’obbligo previsto dalla legislazione italiana
di attendere almeno tre anni per promuovere un
ulteriore giudizio per ottenere il divorzio, la frequente difficoltà, e conseguente paura, di ridefinire in sede di divorzio equilibri economici a fatica raggiunti in sede di separazione, così come gli
accordi relativi alla responsabilità genitoriale.
Nel 2003:
l’87,1% delle separazioni (su un totale di 81.744)
e il 78% dei divorzi (su un totale di 43.856) sono
stati conclusi con il rito consensuale;
nello stesso anno i tribunali hanno ricevuto 9.636
nuove richieste di revisione delle condizioni di
separazione e divorzio;
il 69,5% delle separazioni e il 60,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli;
il 61% dei figli minori coinvolti nelle separazioni aveva un’età inferiore ad 11 anni;
al momento della pronuncia del divorzio i figli,
però, sono generalmente più grandi; quelli al di
sotto degli undici anni rappresentavano nel 2003
il 41,3%;
i figli sono stati affidati alla madre, in media,
nell’84% circa dei casi, sia nelle separazioni che
nei divorzi, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese;
nelle separazioni consensuali si è registrato un
affidamento esclusivo alla madre nell’83,4 %
dei casi, esclusivo al padre nel 3,4 %, e congiunto nel 13% dei casi (al Nord 15,7%, al Centro 12,7%, al Sud 5,3%);
nelle separazioni giudiziali i figli minori sono
stati affidati dai Giudici in esclusiva alla
madre nell’87,5% e al padre nel 6,2% dei casi;
l’affidamento congiunto è stato disposto solo
nel 4,8% dei casi;
nella fascia di età 15-17 anni si registra un
aumento dei casi dell’affidamento esclusivo al
padre, che raggiunge il 7,7%, e una minore percentuale pari al 79,9% alla madre.
Nel corso di dieci anni, dal 1994 al 2003, nei giudizi di separazione e divorzio a livello nazionale,
è stato rilevato che :
l’affidamento esclusivo alla madre è diminuito
dal 92% all’83,9% nelle separazioni; dall’89,8%
all’83,8 % nei divorzi;
l’affidamento esclusivo ai padri è diminuito
dal 6,4% al 3,8% nelle separazioni; dall’8,6% al
5,7% nei divorzi;
l’affidamento congiunto è aumentato
dal 1,2% all’11,9% nelle separazioni; dallo 0,8%
al 9,8% nei divorzi.
L’età del minore influisce sensibilmente sulle
scelte dei genitori e del giudice relative all’affidamento. Nel 2003, sono stati affidati alla madre
l’86,6% e l’87,2% dei bambini con età inferiore
41
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
ai sei anni, coinvolti rispettivamente nelle cause
di separazione e di divorzio.
La possibilità che sia il padre ad ottenere l’affidamento esclusivo aumenta al crescere dell’età
dei figli: questo spiega, in parte, anche la percentuale leggermente superiore di affidamenti esclusivi al padre nei divorzi rispetto alle separazioni.
Quanto al collocamento dei figli e alle modalità di incontro con il genitore non affidatario, si
è registrato che:
nei giudizi di separazione, circa l’83% dei figli
affidati vive nello stesso comune del genitore
non affidatario, mentre l’11,5% in un altro
comune della stessa provincia; una maggiore lontananza si verifica solo nel 5% dei casi;
nei giudizi di divorzio, a seguito delle trasformazioni residenziali e familiari già avvenute, la
percentuale di minori affidati con ambedue i
genitori residenti nello stesso comune scende
al 48,7%, mentre sale a circa il 33% quella dei
residenti nella stessa provincia, e a circa il 17% i
casi di maggior lontananza;
la frequenza di visita dei figli minori stabilita
nella maggior parte delle separazioni (53,3%) è
fra le due - sei volte la settimana;
solo nel 22,2% dei casi si verifica una sola visita settimanale.
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA
In merito all’assegnazione della casa coniugale, nel 2003:
in sede di separazione è stata assegnata alla
moglie nel 57,9% , e al marito nel 23,1% dei casi;
l’assegnazione a entrambi i coniugi con divisione
degli ambienti si è registrata solo nell’1,8% dei
casi di separazione;
in sede di divorzio è stata assegnata alla moglie
nel 37,9% , e al marito nel 14,1% dei casi;
in sede di divorzio si registra anche una rilevante
percentuale pari al 47,3% di casi di abitazioni
autonome e distinte, dovute al rilascio della casa
coniugale da parte di entrambi i coniugi a seguito della separazione.
IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli, nel 2003 :
è stato disposto nel 91,2% delle separazioni e
nell’89,7% dei divorzi;
nel caso di figli affidati e collocati presso la
madre, in sede di separazione, è stato disposto
nel 94,5% dei casi;
nel caso di figli affidati e collocati presso il
padre, in sede di separazione, è stato disposto (a
carico della madre) nel 46,7% dei casi;
nei divorzi la situazione non cambia, essendo l’uo42
AIAF RIVISTA 3/2005
mo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli
minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (95,6%).
Nel 2003 l’importo medio mensile del contributo economico a beneficio dei figli minori è
stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a
396,5 euro nei divorzi.
Nella maggioranza dei casi di separazione e
divorzio (oltre il 30%) l’assegno varia da 250,00
a 400,00 euro mensili.
L’ammontare del contributo mensile varia in base
al numero di figli minori, oscillando mediamente
da 382,6 euro nelle separazioni con un minore
affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno
tre figli minori.
I dati nazionali non consentono però di evidenziare le rilevanti differenze tra Nord e Sud, e tra
città e provincia.
L’assegno a favore del coniuge economicamente più debole nel 60% dei casi non supera una
media di euro 300,00 mensili (con una oscillazione da 150,00 euro a 400,00 euro, che riguarda il 70% dei casi).
Non risultano dati sulla corresponsione e divisione delle spese scolastiche e mediche tra i
genitori separati e divorziati, che spesso i tribunali pongono a carico del genitore affidatario
nella misura del 50% , purchè il genitore affidatario le abbia concordate.
Tale questione spesso incrementa il conflitto tra i
genitori e diventa oggetto di un contenzioso giudiziario.
LE SPESE PER LA SCUOLA
alla ricerca Istat “Le spese delle famiglie
per l’istruzione e la formazione professionale” emerge che le spese per l’istruzione dei
figli sostenute dalle famiglie italiane sono consistenti, e sono particolarmente elevate per
l’asilo nido e la scuola materna, anche se
pubbliche.
D
LE SPESE PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Le famiglie italiane hanno dichiarato di avere
speso mediamente circa 1.170 euro annuali per
ogni iscritto alla scuola superiore (Prospetto 2.5
della ricerca). Di questi, circa 186 euro sono
diretti alla scuola (versati quasi interamente sotto
forma di iscrizione o contributo “volontario”) e
987 euro vengono invece spesi per libri (quasi
360 euro), per trasporti pubblici (180 euro), per
gite ed eventi culturali (141 euro di media) e per
cancelleria (circa 90 euro).
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Prospetto 2.5 - Spesa media annuale per la frequenza della scuola superiore per tipo di spesa e tipo di scuola (in
euro)
Tipo di spesa
TIPI DI SCUOLA
di cui:
Diretta
all’istituzione
di cui:
Esterna
Iscrizione
Libri
Trasporti
Cancelleria
Gite (a)
Totale
Istituti professionali
134
123
810
235
210
78
72
944
Istituti tecnici
232
219
964
329
191
93
126
1.196
1.259
Licei e magistrali
167
161
1.093
449
153
93
202
Istituti d’arte e licei artistici
200
182
1.207
453
161
174
92
1.407
Totale
186
176
987
357
180
93
141
1.173
(a) Sono incluse visite guidate ed eventi culturali.
Prospetto 2.8 - Spesa media annuale per la scuola media inferiore per tipo di spesa e gestione della scuola (in euro)
Tipo di spesa
GESTIONE
Privata
di cui:
di cui:
Diretta
all’istituzione
Iscrizione
1.388
1.211
659
301
163
72
2.047
65
12
546
243
120
63
610
111
54
550
245
121
63
661
Pubblica
Totale
Esterna
Libri
Cancelleria
Gite (a)
(a) Sono incluse visite guidate ed eventi culturali.
LE SPESE PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE
La spesa media dichiarata per un iscritto alle
scuole medie inferiori ammontava nel 2002 a circa 661 euro annuali, di cui 111 euro direttamente alla scuola e 550 come spese esterne (Prospetto 2.8 della ricerca). Come già osservato per gli
ordini superiori, la spesa esterna con maggiore
peso è quella relativa ai libri richiesti per la frequenza del corso, con 245 euro annuali. Anche le
spese per cancelleria sono una voce importante,
pari a circa 120 euro di media annua, seguite dalle spese per gite, visite guidate ed eventi culturali, che assommano a 63 euro all’anno.
Il livello e la composizione delle spese sono molto diversi a seconda che si frequenti una scuola
pubblica o una privata: si passa da 65 euro versati in media alla prima ai circa 1.390 euro annui
per la seconda; alla scuola privata sono iscritti
appena il 3,5 per cento degli alunni delle scuole medie. Per quanto riguarda la scuola pubblica,
facendo le medie inferiori parte della scuola dell’obbligo, perde peso la voce “Iscrizioni, rette e
tasse scolastiche”, nella quale sono registrati i
contributi volontari, mentre acquistano peso le
altre voci, relative alla mensa, allo scuolabus, a
eventuali corsi organizzati dalla scuola o al
prolungamento dell’orario, servizi erogati a
pagamento anche presso le scuole pubbliche,
utilizzati da circa un terzo degli iscritti.
LA SCUOLA ELEMENTARE
La frequenza della scuola elementare risulta sensibilmente meno costosa per le famiglie rispetto
alle scuole medie, ed è anzi in assoluto la meno
costosa, con una spesa media dichiarata per il
2002 di 480 euro (Prospetto 2.12 della ricerca).
Le voci più importanti risultano essere le spese
per gli articoli di cancelleria (126 euro), che comprendono anche gli zaini, per la mensa (109
euro), per l’iscrizione (83 euro) e per l’abbigliamento speciale (49 euro), fondamentalmente i
grembiuli. La spesa ovviamente varia a secondo
che il bambino sia iscritto ad una scuola pubblica
o a una scuola privata.
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le famiglie intervistate hanno dichiarato di avere
speso in media circa 500 euro per i bambini
iscritti alla scuola dell’infanzia: di questi, 409
vengono versati direttamente alla scuola, mentre
43
Totale
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Prospetto 2.12 - Spesa media annuale per la scuola elementare per tipo di spesa e gestione della scuola (in euro)
Tipo di spesa
di cui:
GESTIONE
di cui:
Diretta
all’istituzione
Iscrizione
Mensa e
riscaldamento
Esterna
1.253
1.075
158
Pubblica
138
12
Totale
213
83
Privata
Cancelleria
Abbigliamento
speciale
Totale
303
112
77
1.555
105
265
127
47
403
109
267
126
49
480
Prospetto 2.16 - Spesa media annuale per la scuola dell’infanzia per tipo di spesa e gestione (in euro)
Tipo di spesa
di cui:
GESTIONE
Diretta
all’istituzione
Iscrizione
Privata
815
Pubblica
254
Totale
409
di cui:
Mensa e
riscaldamento
Esterna
Cancelleria
Abbigliamento
speciale
Totale
733
68
83
161
76
35
15
892
99
35
35
262
136
353
93
35
29
501
93 sono spese esterne all’istituzione (Prospetto
2.16 della ricerca). Dei 409 euro pagati direttamente alla scuola, 262 sono per l’iscrizione e 136
per la voce “Mensa e riscaldamento”. Le caratteristiche della spesa emergono più chiaramente
con un’analisi differenziale secondo la gestione:
si passa dagli 892 euro annuali affrontati per un
bimbo iscritto ad una materna privata a 353 euro
spesi per la scuola pubblica. I bambini iscritti
alle private sono il 27,5 per cento del totale.
LE SPESE PER L’ASILO NIDO
La spesa annuale per un bambino iscritto ad un
asilo nido è molto elevata, anche se pubblico,
essendo pari a circa 892 euro (Prospetto 2.18 della ricerca).
Questo dato giustifica quanto emerge dalla ricerca “La vita quotidiana dei bambini”, circa la
cura dei bambini da 0 a 3 anni effettuata nel
76,2% dai nonni.
Prospetto 2.18 - Spesa media annuale per l’asilo nido per tipo di spesa, ripartizione geografica e gestione (in euro)
Tipo di spesa
di cui:
Diretta
all’istituzione
Iscrizione
Esterna
Totale
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE
Nord
1.147
1.092
8
1.155
Centro
824
775
23
847
Mezzogiorno
532
530
44
575
Italia
869
832
23
892
1.248
1.194
25
1.273
632
606
22
654
GESTIONE
Privata
Pubblica
44
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
I dati sopra riportati indicano una media nazionale, verificandosi un maggiore esborso di spese
per le famiglie che risiedono al Nord e nelle città, rispetto al Sud e alla provincia.
LA CURA QUOTIDIANA DEI FIGLI
er quanto riguarda la cura dei figli, dalla
ricerca “La vita quotidiana dei bambini” è
emerso che:
nel periodo dal 1993-94 al 2005, i bambini e i
ragazzi fino a 17 anni che hanno entrambi i genitori occupati sono passati dal 36,3% al 43,4%;
in tutte le fasce d’età ormai prevalgono i bambini che hanno ambedue i genitori occupati rispetto
a quelli che hanno la madre casalinga;
la situazione è molto differenziata territorialmente: nel Nord del Paese, infatti, i bambini che
hanno tutti e due i genitori occupati arrivano
al 54,5% a fronte del 28,6% nel Sud, dove la
disoccupazione femminile è più elevata;
nel 2003 in Italia i bambini tra 0 e 13 anni che
vengono affidati ad un adulto, almeno qualche
volta a settimana quando non sono con i genitori
o a scuola, sono circa 4 milioni, pari al 51,4%
del totale (contro il 49,6% del 1998);
il ricorso a figure di supporto nella cura dei bambini è tanto più evidente quanto minore è l’età: il
55,6% dei bambini fino a 2 anni è accudito da
qualche adulto almeno qualche volta a settimana,
mentre tra i bambini di 11-13 anni è il 41,6%;
al primo posto tra coloro che si prendono cura
dei più piccoli (76,2%) si collocano i nonni
conviventi e non;
i bambini affidati a persone retribuite sono il
9,0%, percentuale che però sale all’11,6% se la
donna lavora e al 23,9% se è dirigente, imprenditrice o libera professionista.
P
Quanto alle attività di gioco, ricreative e sportive dei figli e ai momenti che madri e padri
dedicano loro, risulta che :
i giochi che i bambini svolgono più spesso insieme ai genitori riflettono i ruoli e le preferenze di
genere sia dei figli, sia dei genitori: i maschi fanno giochi di movimento con i padri (56,2% contro
il 36,8% con la madre), mentre disegnano o colorano soprattutto con la madre (64,4% contro il
30,3% con il padre); le bambine fanno con i padri
soprattutto giochi di movimento (45% contro il
38,6% con la madre), mentre insieme alle madri si
dedicano più spesso ai giochi di ruolo (24,5%), il
disegno (66,3%), ai giochi in attività domestiche
(54%) e ai giocattoli in generale (41,6%);
i figli giocano più frequentemente con la
madre, e si intrattengono con lei in attività più
variegate: l’80,4% dei bambini dai 3 ai 5 anni
sente leggere dalle mamme fiabe e storie; tra i 6
e i 10 anni la percentuale supera ancora il 50%;
la quota di bambini cui sono i padri a leggere
favole e racconti è invece inferiore di circa 30
punti percentuali in entrambe le classi di età;
le attività che hanno a che fare con la musica
vedono più spesso protagonista la mamma: il
54,6% dei bambini canta, balla o suona con lei e
il 63,3% ascolta insieme a lei la musica; fa le
stesse cose con i padri rispettivamente il 34,6% e
il 45,4% dei bambini;
agli spettacoli sportivi i figli si recano invece
più spesso con i padri (13,1% rispetto al 10,4%
di quelli che si recano con la madre) e sono
soprattutto i maschi (18,6 % rispetto all’11,7%
della madre).
Circa le relazioni sociali dei bambini e ragazzi
tra il 1998 e il 2005 i bambini e ragazzi che frequentano coetanei è passato dal 76,1% al 78,8%;
oltre i tre quarti dei bambini e ragazzi tra i 3 e i
17 anni frequenta coetanei nel proprio tempo
libero;
la frequentazione è assidua (almeno una volta
a settimana il 93,6%) e coinvolge mediamente
5 amici, prevalentemente dello stesso sesso;
al crescere dell’età aumenta la propensione a frequentare i coetanei: si passa dal 50,2% dei bambini tra i 3 e i 5 anni al 94,4% dei ragazzi tra 14
e 17 anni;
tra il 2000 e il 2005 sono aumentati i bambini e
ragazzi che sono andati a teatro (dal 22,8% al
30%), si sono recati al cinema (dal 64,7% al
79,2%), hanno visitato musei e mostre (dal
41,7% al 43,6%), sono andati a concerti di musica classica (dal 6,4% all’8,4%) o a spettacoli
sportivi (dal 40,2% al 42,7%): tranne nel caso
degli spettacoli sportivi sono sempre le femmine a
fruire di più di spettacoli e intrattenimenti;
tra il 1998 e il 2005 è aumentata la partecipazione ai corsi di formazione extrascolastica nel
corso dell’anno (dal 41% al 45,8%): l’incremento maggiore si verifica tra le bambine e le ragazze, e nella fascia d’età tra i 6 e i 13 anni;
i corsi più frequentati sono nell’ordine: sport
(31,3%), musica (8,4%), danza (7,1%), lingue
straniere (6,4%), informatica (5,7%). Le bambine
studiano danza, musica, teatro e lingue. I bambini frequentano più corsi di informatica. Se alle
bambine si aggiunge la danza allo sport, i livelli
di fruizione dei corsi di tipo sportivo tra maschi e
femmine sono sostanzialmente uguali.
Preoccupante è il persistere di differenze territoriali e sociali:
in Italia 408 mila bambini da 6 a 17 anni (il
6% di quella fascia d’età) negli ultimi 12 mesi
45
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
non sono andati al cinema, non hanno letto
libri, non hanno usato il PC, né internet, né
hanno praticato sport. La percentuale a Sud
raggiunge il 10,6% contro il 2,4% del Nord e il
3% del Centro. Nelle famiglie operaie, a livello
nazionale, la percentuale si attesta all’8%.
Il 74% delle famiglie con minori del Nord-ovest
possiede un pc contro il 51,3% nelle Isole; a
livello nazionale, l’84,9% delle famiglie di
imprenditori dirigenti e liberi professionisti contro il 54,1% delle famiglie operaie. Più del 50%
dei bambini del Nord frequentano corsi di formazione extrascolastica contro poco più del 30% al
Sud e del 37% delle famiglie operaie a livello
nazionale. Al Nord due terzi dei bambini leggono
libri contro un terzo nelle Isole e il 49% delle
famiglie operaie. Infine, si rilevano 16 punti percentuali di differenza tra Nord e Sud per la frequentazione del teatro, 11 per il cinema e quasi
30 per musei e mostre.
LA PARTECIPAZIONE DEI PADRI
Ulteriori dati sulla cura dei figli e il coinvolgimento paterno si ricavano dalla ricerca “Diventare padri in Italia - Fecondità e figli secondo
un approccio di genere”, laddove emerge che
nell’ambito delle famiglie persiste una forte
disuguaglianza nella divisione dei compiti
domestici e familiari, in quanto:
continuano a ricadere sulla donna oltre i tre
quarti del tempo complessivamente dedicato dalla coppia al lavoro familiare (78,3%);
la partecipazione dei padri alla gestione della
vita familiare misurata in termini di tempo
mediamente dedicato alle attività di lavoro familiare si attesta, nelle coppie con figli in cui l’uomo ha tra i 25 e i 44 anni, su 1h42’ al giorno;
la partecipazione dell’uomo alla gestione della
vita familiare nelle coppie senza figli è di meno
di mezz’ora (24 minuti);
l’organizzazione della vita quotidiana dei
padri non subisce quindi grandi modifiche a
seguito della nascita dei figli;
diventare madri comporta invece un consistente incremento delle ore dedicate al lavoro
familiare (circa 3 ore in media); passando da 1
figlio a 2 figli il tempo dedicato al lavoro familiare cresce di 40 minuti, fino a crescere di un’ulteriore ora passando al terzo figlio o successivi;
i tempi dei padri, al contrario, non risultano
variare in funzione del numero dei figli: nel
passare da 1 a 2 figli i padri incrementano il
lavoro familiare di 4’ e da 2 a 3 figli di altri 3
minuti.
Sebbene il contributo dei padri al lavoro familiare resti residuale, la ricerca evidenzia che nel
46
AIAF RIVISTA 3/2005
periodo 1988 - 2003 si è comunque verificata una
crescita della partecipazione dei padri nel
lavoro familiare, sia in termini numerici
(aumento di 6 punti percentuali), sia in termini
di tempo mediamente dedicato a tali attività
(+21 minuti). Una crescita lenta e modesta se si
considera che sono passati ben 14 anni!
La ricerca individua tra i fattori, sia di tipo strutturale che comportamentale, che possono aver
contribuito a tale crescita, il livello più elevato del
titolo di studio del padre, la crescita dell’impegno
extra-domestico delle donne, la crescente propensione dei padri a svolgere lavoro familiare.
Tuttavia, il coinvolgimento dei padri si accresce solo nel lavoro di cura (da 27 a 45 minuti)
mentre diminuisce in quello domestico.
Partecipano di più i padri con un più elevato
titolo di studio (dedicano al lavoro familiare
1h13’i padri con al più la licenza elementare contro 1h47’ di quanti hanno conseguito la laurea), i
lavoratori dipendenti (1h53’ contro 1h14’ dei
lavoratori autonomi), quelli che hanno la partner occupata (1h55’ contro 1h31’ nel caso in
cui la donna sia casalinga).
Anche la dimensione territoriale appare significativa: i padri del Sud sono coinvolti mediamente per 1h27’ al giorno contro 1h58’ dei
padri residenti nel Nord-Ovest.
Infine, se il numero di figli non modifica in
maniera significativa il contributo dei padri al
lavoro familiare, il discorso è diverso considerando l’età e il sesso del figlio.
Un figlio piccolo, infatti, induce anche i padri
ad essere più presenti nella vita familiare: in
presenza di un figlio minore di 6 anni, i padri
dedicano al lavoro familiare mediamente ben 52
minuti al giorno in più rispetto a quanti hanno un
figlio di età compresa tra 11 e 13 anni (1h56’ contro 1h04’). Infine un dato curioso, emerso anche
in altre ricerche internazionali, riguarda l’impatto del sesso dei figli sul coinvolgimento paterno.
I padri di figli solo maschi dedicano al lavoro
familiare 12 minuti di tempo in più dei padri
solo di figlie femmine. Le variazioni riguardano
essenzialmente il lavoro di cura. Anche il numero di padri effettivamente coinvolti nel lavoro
familiare è più elevato in presenza di soli figli
maschi: l’81,6% contro il 77,1%.
Il coinvolgimento dei padri è maggiore nel
lavoro di cura dei figli.
I padri che mediamente nel corso di una giornata
svolgono attività di cura sono più numerosi di
quanti svolgono attività domestiche (58,6% contro 50,7%) e, mediamente, è pure più elevato il
tempo che dedicano alla cura dei figli rispetto
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
ai lavori di gestione della casa (rispettivamente 45 e 38 minuti).
Di conseguenza, nonostante l’impegno dei padri
nella cura dei figli continui ad essere secondario
rispetto a quello delle madri, il confronto con la
partner evidenzia un’asimmetria interna alla coppia rispetto al lavoro di cura più contenuta
(72,7%) di quella rilevata per le attività domestiche (85,4%). I padri preferiscono contribuire
al lavoro familiare dedicandosi ai figli, piuttosto che al lavoro di pulizia della casa, preparazione pasti, lavare, stirare, eccetera.
La dimensione della scelta è evidentemente
secondaria per le madri: in un giorno medio trascorrono il 62 per cento del tempo complessivamente dedicato al lavoro familiare svolgendo
lavori domestici. Appena il 28 per cento è impie-
gato per le attività di cura dei figli. Per i padri le
percentuali sono rispettivamente 36,5% e 43,2%.
La preferenza dei padri verso attività non routinarie o che comunque privilegiano la dimensione
relazionale piuttosto che quella dell’accudimento, sembra confermata anche dall’analisi delle
specifiche attività di cura dei figli.
Mentre le mamme rispondono alle più diverse
esigenze dei figli, e la gran parte del loro lavoro è rappresentato da cure fisiche o sorveglianza (dar da mangiare, vestire, fare addormentare il bambino o semplicemente tenerlo
d’occhio per un totale del 58,3%), il lavoro di
cura dei padri si esplicita per lo più (57,7%) in
attività ludiche o di semplice interazione sociale con i figli.
Tavola 6.1 - Attività svolte dai padri con figli in età prescolare per classe di
età dei figli (valori assoluti e composizione percentuale)
Età dei figli
ATTIVITA’
0-2 anni
N
3-5 anni
%
N
%
8,0
30,0
8,3
11,7
4,2
37,8
69
214
61
111
67
333
8,1
25,1
7,2
13,0
7,8
39,0
25,6
41,1
6,2
7,3
4,7
15,1
200
338
57
76
60
125
23,3
39,5
6,7
8,9
7,0
14,6
21,0
38,1
6,2
11,2
2,8
20,8
180
331
40
89
54
161
21,1
38,7
4,7
10,4
6,3
18,9
158
236
35
73
25
237
20,7
30,9
4,6
9,6
3,3
31,0
113
189
28
65
39
422
13,2
22,1
3,2
7,6
4,5
49,3
124
299
49
82
21
189
16,2
39,2
6,5
10,7
2,7
24,76
124
330
53
115
58
175
14,5
38,6
6,2
13,5
6,8
20,4
FARGLI IL BAGNO
Tutti i giorni
Qualche volta alla settimana
Una volta a settimana
Qualche volta al mese
Qualche volta anno
Mai
61
230
63
89
32
289
METTERLO AL LETTO
Tutti i giorni
Qualche volta alla settimana
Una volta a settimana
Qualche volta al mese
Qualche volta anno
Mai
196
314
48
56
36
115
FARLO MANGIARE
Tutti i giorni
Qualche volta alla settimana
Una volta a settimana
Qualche volta al mese
Qualche volta anno
Mai
160
291
48
85
21
159
CAMBIARGLI IL PANNOLINO
Tutti i giorni
Qualche volta alla settimana
Una volta a settimana
Qualche volta al mese
Qualche volta anno
Mai
VESTIRLO
Tutti i giorni
Qualche volta alla settimana
Una volta a settimana
Qualche volta al mese
Qualche volta anno
Mai
47
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
I dati analizzati a partire dall’indagine sull’uso
del tempo confermano ciò che già si evidenziava
nell’indagine del 1998: l’impegno dei padri
aumentava in presenza di un titolo di studio più
alto, di un orario di lavoro più contenuto e nel
caso in cui la donna lavorava.
La presenza di aiuti esterni alla famiglia, retribuiti e non, non sostituiva le cure paterne, anzi
laddove c’erano aiuti esterni anche i padri sembravano più propensi a collaborare.
Ciò significa che probabilmente gli aiuti esterni
sono essenzialmente sostitutivi del tempo
materno, la madre che lavora cioè lascia libera
una certa quota di attività di cura che viene
fornita da più soggetti, tra cui anche il padre.
Tavola 6.2 - Indicatore di coinvolgimento paterno nelle attività “strumentali”
per età dei figli. Indice standardizzato=0 se il coinvolgimento è
nullo, =1 se il coinvolgimento è massimo (numerosità dei casi,
media e deviazione standard)
Età dei figli
CARATTERISTICHE
0-2 anni
Totale
3-5 anni
N
Media
Dev std.
N
Media
Dev std
932
0,56
0,27
1911
0,54
0,25
0,25
0,27
998
913
0,58
0,50
0,25
0,25
0,32
0,27
0,24
296
810
805
0,56
0,53
0,55
0,31
0,25
0,22
0,27
0,28
0,26
122
527
1.262
0,54
0,56
0,54
0,29
0,25
0,24
0,25
0,26
0,27
225
652
1.034
0,56
0,56
0,53
0,26
0,24
0,25
256
568
595
387
0,51
0,58
0,54
0,49
0,25
0,24
0,25
0,25
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Centro nord
Sud e isole
514
418
0,61
0,48
DIMENSIONE DEL COMUNE
Grande
Intermedio
Piccolo
150
368
414
0,58
0,57
0,51
ETÀ ALL'INTERVISTA (M)
< di 30 anni
31-35
35 e piu'
124
352
456
0,53
0,56
0,56
TITOLO DI STUDIO(M)
Laurea
Diploma sup.
< dipl sup
121
297
514
0,63
0,61
0,50
CONDIZIONE PROFESSIONALE (M)
Dirigente,imprenditore,libero prof.
Insegnante, impiegato, quadro
Operaio
Lav. in proprio e altro
117
274
293
198
0,58
0,61
0,55
0,47
0,27
0,27
0,25
0,26
CARATTERISTICHE DELLA COPPIA
Istruzione
Lui laurea, Lei laurea
Lui laurea, lei < laurea
Lui diploma, lei laurea
Lui diploma, lei diploma
Lui diploma, lei < diploma
Lui media, lei > media
Lui media, lei media
Condiz. Occupazionale
Ambedue i partner occupati
Lui occupato, lei casalinga
48
63
58
38
182
77
162
317
0,65
0,60
0,71
0,58
0,61
0,59
0,47
0,24
0,25
0,27
0,26
0,25
0,24
0,28
123
102
67
382
203
277
668
0,59
0,51
0,60
0,56
0,56
0,55
0,52
0,23
0,29
0,26
0,24
0,24
0,25
0,25
416
406
0,64
0,48
0,25
0,27
873
803
0,60
0,48
0,24
0,25
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
6 luglio 2005
Affidamento dei figli minori
nelle separazioni e nei divorzi
Anno 2003
Ogni anno l’Istat conduce un’indagine sulle separazioni e una sui divorzi
rilevando, presso le cancellerie dei 165 tribunali civili, i dati relativi ad ogni
singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell’anno di
riferimento.
Il presente lavoro descrive l’evoluzione temporale dei due fenomeni e, in
particolare, i vari aspetti relativi ai figli minori affidati, come età, tipologia
di affidamento e provvedimenti economici quali il contributo per il loro
mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale.
All’indirizzo http://www.istat.it/giustizia/ sono disponibili, in formato Excel,
le tavole statistiche relative ai principali risultati. Altri dati statistici sono
inseriti nel “Sistema Informativo Territoriale sulla Giustizia”, consultabile
all’indirizzo http://giustiziaincifre.istat.it.
1. L’andamento temporale
Nel 2003 le separazioni sono state 81.744 e i divorzi 43.856, con un
incremento rispettivamente del 2,6% e del 4,8% in confronto all’anno
precedente. Negli ultimi 10 anni entrambi i fenomeni sono aumentati di
circa il 59%.
Separazioni
Divorzi
Ufficio della comunicazione
Tel. 06 4673.2243-2244
Centro di informazione statistica
Tel. 06 4673.3105
Informazioni e chiarimenti:
Servizio giustizia
Viale Liegi, 13 - 00198 Roma
Annamaria Urbano
Tel. 06 4673.7234
e-mail [email protected]
Maura Steri
Tel. 06 4673.7244
e-mail [email protected]
57.538
60.281
62.737
71.969
75.890
79.642 81.744
64.915
Figura. 1 –
Separazioni
e divorzi.
Anni 1994-2003
51.445 52.323
32.717 33.342 33.510 34.341
37.573
40.051
41.835
43.856
27.510 27.038
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
L’aumentata propensione alla rottura dell’unione coniugale è attestata
dalla crescita nel tempo dei tassi di separazione e di divorzio totale (vedi
Glossario). Si tratta di indicatori che consentono di seguire l’andamento
temporale dei fenomeni. Così, se nel 1994 in una coorte (gruppo) di 1.000
matrimoni si verificavano circa 154 separazioni e 80 divorzi, dieci anni
dopo le proporzioni sono cresciute, arrivando rispettivamente a 266
separazioni e a 139 divorzi ogni 1.000 matrimoni (Tabella 1).
49
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Tabella 1 – Separazioni e divorzi. Anni 1994-2003 (valori assoluti e tassi di separazione e divorzio totale)
Separazioni
ANNI
Divorzi
Tassi di separazione totale per
1.000 matrimoni
Numero
Tassi di divorzio totale
per 1.000 matrimoni
Numero
1994
51.445
154,4
27.510
80,5
1995
52.323
158,4
27.038
79,7
1996
57.538
175,4
32.717
96,9
1997
60.281
185,6
33.342
99,8
1998
62.737
195,1
33.510
100,9
1999
64.915
203,9
34.341
104,2
2000
71.969
228,0
37.573
114,9
2001
75.890
242,7
40.051
123,8
2002
79.642
256,6
41.835
130,6
2003
81.744
266,1
43.856
138,6
L’incidenza del divorzio in Italia non raggiunge, in ogni modo, i livelli di molte nazioni dell’Europa
centro-settentrionale. Il nostro Paese, dove il tasso di divorzio nel 20021 è stato pari allo 0,7 ogni 1.000
abitanti, si mantiene ben al di sotto della media europea, che è di 2 divorzi ogni 1.000 abitanti (Tabella
2). Tuttavia, bisogna considerare che quasi ovunque in Europa lo scioglimento del matrimonio avviene
per divorzio pressoché contestualmente alla volontà dei coniugi di interrompere la convivenza.
In Italia, invece, il divorzio deve essere preceduto da almeno tre anni di separazione legale e non tutte
le separazioni legali si convertono in divorzi. Considerando, infatti, le separazioni concesse in Italia nel
1994, circa il 60% di esse si è tradotto in divorzio entro il 2003. In altri termini, per la normativa
vigente nel nostro Paese, le separazioni rappresentano il primo – e molto spesso l’ultimo – stadio della
volontà di porre fine al progetto coniugale. Così, se prendiamo in considerazione il tasso di separazione
in Italia (e non quello di divorzio), la distanza con i Paesi europei si riduce in misura consistente: nel
2002 il tasso di separazione ogni 1.000 abitanti è stato pari a 1,4.
Francia
Irlanda
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta (b)
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Regno Unito (c)
3,7 0,6
0,7
1,9
-
0,5
0,5
4,2
4,1
2,0
2,4
-
1,9
2,1
0,9
1,1
0,9
1,5 2,6
2,3
3,0
2,5
3,0
1,0
2,1
0,7
0,7
1,9
2,5
3,0
2,4
2,5
-
2,1
2,4
1,2
2,6
1,2
2,0
2,4 2,7
1,1
Slovacchia
Spagna (a)
1,7
2,8
Slovenia
Grecia
2,5
3,1
Portogallo
Germania
2,8
2,0 (c) 2,0 (c) 3,0
EU25
Polonia
Danimarca
2,1
2002
EU15
Austria
Repubblica Ceca
1991
ANNI
Estonia
Belgio
Tabella 2 - Tassi di divorzio per 1.000 abitanti nei paesi dell’Unione europea - Anni 1991 e 2002
2,6
Fonte: Eurostat
(a) Dato provvisorio; (b) Il fenomeno non esiste in quanto il divorzio non è previsto dalla legislazione del paese; (c) Dato stimato
Nell’Europa dei 25, l’unico Paese il cui ordinamento non prevede ancora il divorzio è Malta, mentre
l’ultimo Stato ad averlo introdotto è stata l’Irlanda con il “Family Law Divorce Act” del 1996, entrato
in vigore nel 1997.
1
Ultimo anno di disponibilità dei dati per i vari paesi europei
50
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
2. Diffusione dei fenomeni sul territorio nazionale
Indicatori rappresentativi dell’instabilità matrimoniale si ottengono anche rapportando il numero di
separazioni e divorzi al numero di coppie coniugate: nel 2003 si registrano 5,6 separazioni e 3 divorzi
ogni 1.000 coppie coniugate.
La propensione a ricorrere alla separazione o al divorzio non è uniforme sul territorio nazionale: nel
2003 al Nord si rilevano 6,4 separazioni e 3,8 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate contro 3,9
separazioni e 1,8 divorzi nel Mezzogiorno. A livello regionale (Figure 2 e 3), i valori massimi si
raggiungono in Valle d’Aosta (8,9 separazioni e 4,4 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate), in Liguria
(8,4 separazioni e 5,3 divorzi ogni 1.000) e nel Lazio (8,2 separazioni e 3,9 divorzi ogni 1.000). I valori
più bassi si riscontrano, come per il 2002, in Basilicata (2 separazioni e 1,2 divorzi) e in Calabria (2,7
separazioni e 1,4 divorzi).
Figura 2 - Tassi di separazione per regione. Anno 2003
(per 1.000 coppie coniugate)
Figura 3 - Tassi di divorzio per regione. Anno 2003
(per 1.000 coppie coniugate)
3. I figli coinvolti nelle cause di separazione e divorzio
Nel 2003, il 69,5% delle separazioni e il 60,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti
durante l’unione. I figli coinvolti nella crisi coniugale dei propri genitori sono 96.031 nelle separazioni
e 41.431 nei divorzi. Oltre la metà (il 52,2%) delle separazioni e oltre un terzo (il 36,9%) dei divorzi
hanno coinvolto almeno un figlio minore.
Tabella 3 - Separazioni, divorzi e affidamento dei figli minori per ripartizione geografica. Anno 2003 (valori assoluti e
percentuali)
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE (a)
Totale
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
42.437
19.421
19.886
81.744
Separazioni
Con figli minori affidati
% sul totale
N.
separazioni
20.869
9.975
11.845
42.689
49,2
51,4
59,6
52,2
Divorzi
Con figli minori affidati
Totale
25.423
9.451
8.982
43.856
N.
% sul totale divorzi
8.765
3.470
3.937
16.172
34,5
36,7
43,8
36,9
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio
51
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
In particolare, il 20,6% delle separazioni e il 9,3% dei divorzi hanno interessato matrimoni con più di
un figlio minore. Le percentuali aumentano nel Mezzogiorno in corrispondenza di tassi di natalità
mediamente più elevati rispetto al resto del territorio nazionale. Nell’Italia meridionale, infatti, il
64,6% dei figli nelle separazioni e il 48,3% nei divorzi aveva almeno un fratello con meno di diciotto
anni che viveva la sua stessa situazione, contro il 55,2% e il 38,5% rilevato nell’Italia settentrionale
(Tabella 4).
Il 61% dei figli minori coinvolti nelle separazioni concesse nel 2003 aveva un’età inferiore ad 11 anni.
Al momento della pronuncia del divorzio i figli, però, sono generalmente più grandi: infatti, quelli al di
sotto degli undici anni rappresentavano il 41,3%.
Tabella 4 – Figli affidati in separazioni e divorzi secondo il numero di figli minori, per ripartizione geografica. Anno 2003
(valori percentuali)
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE (a)
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
Con 1
figlio
minore
Con 2
figli
minori
44,8
43,0
35,4
41,6
46,2
47,2
48,9
47,2
Separazioni
Con 3
figli
minori
7,8
8,5
13,2
9,6
Con 4 o
più figli
minori
1,2
1,2
2,5
1,6
Totale
Con 1
figlio
minore
Con 2
figli
minori
Divorzi
Con 3
figli
minori
Con 4 o
più figli
minori
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
61,5
59,5
51,7
58,5
34,5
35,5
41,6
36,5
3,5
4,4
6,2
4,4
0,5
0,7
0,6
0,5
100,0
100,0
100,0
100,0
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio
4. L’affidamento dei figli minori
L’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre continua a prevalere rispetto ad altri tipi di
affidamento. Infatti, nel 2003 i figli sono stati affidati alla madre nell’84% circa dei casi, sia nelle
separazioni sia nei divorzi, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese
(Tabella 5).
Tabella 5 - Figli minori affidati in separazioni e divorzi per tipo di affidamento, ripartizione geografica, rito di chiusura del
procedimento e classe di età del minore affidato. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali)
Tipo di affidamento nelle separazioni
Valori percentuali
Totale minori
Al
Alla
Congiunto
affidati
padre
madre e/o alternato
VOCI
Ad
altri
Tipo di affidamento nei divorzi
Valori percentuali
Totale minori
Al
Alla
Congiunto
affidati
padre
madre e/o alternato
Ad
altri
Ripartizioni
geografiche (a)
Nord
Centro
Mezzogiorno
29.478
14.300
18.272
3,7
3,4
4,2
80,2
83,7
90,1
15,7
12,7
5,3
0,4
0,2
0,4
10.953
4.400
5.274
5,8
4,7
6,3
82,2
84,0
86,9
11,1
10,8
6,2
0,9
0,5
0,6
Rito di chiusura
Consensuale
Giudiziale
54.103
7.947
3,4
6,2
83,4
87,5
13,0
4,8
0,2
1,5
15.681
4.946
5,4
6,7
82,8
87,0
11,2
5,1
0,6
1,2
Classi di età
dell'affidato (anni)
0-5
6-10
11-14
15-17
16.874
21.126
15.505
8.545
2,0
2,9
4,7
7,7
86,6
84,1
82,9
79,9
11,1
12,6
11,9
11,9
0,3
0,4
0,5
0,5
1.002
7.520
7.530
4.575
3,7
3,8
5,8
9,1
87,2
86,3
83,3
79,6
8,4
9,2
10,0
10,6
0,7
0,7
0,9
0,7
Totale
62.050
3,8
83,9
11,9
0,4
20.627
5,7
83,8
9,8
0,8
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio
52
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
La custodia esclusivamente paterna è pari al 3,8% negli affidamenti a seguito di separazione e al 5,7%
nei procedimenti di divorzio.
Dieci anni prima (Tabella 6), gli affidamenti dei figli minori alla madre costituivano, invece, il 92,1%
nelle separazioni e l’89,8% nei divorzi; quelli al padre erano pari, rispettivamente, al 6,4% e all’8,6%.
Entrambe le forme di affidamento esclusivo sono progressivamente diminuite nel decennio a vantaggio
dell’affidamento congiunto o alternato al padre e alla madre. Il ricorso a tale tipo di affidamento è
passato, infatti, nelle cause di separazione, dall’1,2% nel 1994 all’11,9% nel 2003 e, in quelle di
divorzio, dallo 0,8% al 9,8%. L’affidamento a terzi è una categoria residuale che interessa meno
dell’1% dei bambini.
Tabella 6 - Separazioni, divorzi, figli minori affidati e tipo di affidamento. Anni 1994-2003 (valori assoluti e percentuali)
Tipo di affidamento
In separazioni
ANNI
1994
1997
2000
2003
Totale
minori
affidati
35.992
43.310
51.229
62.050
In divorzi
Valori percentuali
Al
padre
6,4
5,0
4,6
3,8
Congiunto
Alla
e/o
madre alternato
92,0
91,7
86,7
83,9
1,2
2,8
8,0
11,9
Ad
altri
Totale
Totale
minori
affidati
0,4
0,5
0,7
0,4
100,0
100,0
100,0
100,0
11.104
14.876
17.334
20.627
Valori percentuali
Al
padre
Alla
madre
Congiunto
e/o
alternato
Ad
altri
Totale
8,6
6,4
6,6
5,7
89,8
90,8
86,0
83,8
0,8
2,2
6,8
9,8
0,8
0,6
0,6
0,8
100,0
100,0
100,0
100,0
Nell’analisi sulle modalità di affidamento della prole, l’attenzione è concentrata, in particolare, sulle
separazioni, poiché sono queste ultime a segnare la rottura del legame coniugale e l’inizio della
riorganizzazione della famiglia. All’atto del divorzio, i figli hanno in media un’età più elevata, gli ex
coniugi hanno spesso intrapreso nuovi percorsi di vita, creato nuove relazioni di coppia o avuto altri
figli. In ogni caso, nuovi e molteplici variabili e stili di vita possono concorrere a determinare le scelte
relative all’affidamento.
Affidamento ed età dei minori L’età del minore influisce sensibilmente sulle scelte dei coniugi e del
giudice relative all’affidamento. Nel 2003, sono stati affidati alla madre l’86,6% e l’87,2% dei bambini
con età inferiore ai sei anni, coinvolti rispettivamente nelle cause di separazione e di divorzio. La
possibilità che sia il padre ad ottenere l’affidamento esclusivo aumenta al crescere dell’età dei figli: se i
minori hanno più di 14 anni è il padre il genitore affidatario nel 7,7% degli affidamenti a seguito di
separazione e nel 9,1% di quelli a seguito di divorzio. Questo spiega, in parte, anche la percentuale
leggermente superiore di affidamenti esclusivi al padre nei divorzi rispetto alle separazioni. Nei
divorzi, ad esempio, nel 2003, i figli di età compresa tra i 15 e i 17 anni affidati al padre erano il
22,2%, mentre nelle separazioni rappresentavano il 13,8%.
Affidamento e tipo di procedimento Le modalità di affidamento sono strettamente legate alla gestione
più o meno conflittuale della crisi coniugale. Nei procedimenti di separazione e di divorzio conclusi
con il rito consensuale – nel 2003 pari rispettivamente all’87,1% e al 78% del totale – il ricorso
all’affidamento congiunto è più frequente. Nel 2003 l’affidamento congiunto è stato disposto nel 13%
dei casi nelle separazioni consensuali, ma la percentuale scende al 4,8% nelle procedure giudiziali
(Tabella 5). I dati a livello di ripartizione territoriale confermano quelli nazionali. Nel Mezzogiorno,
infatti, dove le coppie ricorrono al rito contenzioso (20,7%) con più frequenza rispetto al Nord (9,9%),
la quota di affidamenti congiunti e alternati è pari al 5,3%. Nell’Italia settentrionale i coniugi si
accordano più facilmente per una gestione meno conflittuale della crisi matrimoniale, sicché gli
affidamenti ad entrambi i genitori superano il 15%.
Nei procedimenti esauriti con rito giudiziale, inoltre, aumenta la quota di affidamenti esclusivi al
padre, che sale al 6,2% nelle separazioni. Questo anche perché i procedimenti contenziosi sono
53
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
caratterizzati da una maggiore frequenza di matrimoni di durata superiore ai 14 anni, con la
conseguente maggiore presenza di figli con un’età più elevata.
Frequenza di visita e residenza Tra i provvedimenti presi nelle cause di separazione e divorzio,
assumono notevole importanza quelli relativi alla frequenza di visita dei figli stabilita nei confronti del
genitore non affidatario.
La frequenza di visita dei figli minori stabilita nella maggior parte delle separazioni (53,3%) è fra i due
e i sei giorni. Con notevole distacco seguono la visita settimanale (22,2%) e quella giornaliera (15, 8%)
(Tabella 7)
Tabella 7 - Separazioni dei coniugi per ripartizione geografica e frequenza delle visite ai
figli minori da parte del genitore non affidatario - Anno 2003 (composizione percentuale)
FREQUENZA VISITE AI FIGLI
MINORI
Tutti i giorni
2-6 volte a settimana
1 volta a settimana
1-3 volte al mese
Qualche volta l’anno
Mai
Totale
Ripartizioni geografiche (a)
Totale
Nord
Centro
Mezzogiorno
15,6
49,4
23,6
10,0
1,0
0,4
100,0
20,3
51,7
21,0
5,9
0,9
0,2
100,0
12,7
60,8
20,7
3,9
1,6
0,3
100,0
15,8
53,3
22,2
7,2
1,2
0,3
100,0
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione
Quanto al luogo di residenza dei genitori, emerge che la maggior parte dei minori affidati ha il padre e
la madre abitanti nello stesso comune, in particolar modo nelle separazioni. Circa l’83% dei figli
affidati nelle cause di separazione vive, infatti, nello stesso comune del genitore non affidatario, mentre
l’11,5% in un altro comune della stessa provincia (Tabella 8). Le percentuali cambiano nei casi di
divorzio, a seguito delle trasformazioni residenziali e familiari già avvenute, per cui la quota di minori
affidati con ambedue i genitori residenti nello stesso comune scende al 48,7%, mentre sale a circa il
33% quella dei minori il cui genitore non affidatario vive in un comune diverso, ma nell’ambito della
stessa provincia.
Tabella 8 - Figli minori affidati in separazioni e divorzi per luogo di residenza dei
genitori. Anno 2003 (valori percentuali)
LUOGO DI RESIDENZA DEI GENITORI
Entrambi i genitori in Italia
- stesso comune
- diverso comune nella stessa provincia
- diversa provincia nella stessa regione
- diversa regione
Padre in Italia e madre all’estero
Padre all’estero e madre in Italia
Entrambi i genitori all’estero
Totale
Separazioni
Divorzi
99,3
82,7
11,5
2,1
3,0
0,2
0,4
0,1
100,0
98,3
48,7
32,9
7,0
9,7
0,6
1,0
0,1
100,0
5. Cenni sull’affidamento dei figli minori in Europa
Le modalità di affidamento della prole nei procedimenti di separazione e divorzio sono al centro di un
acceso dibattito istituzionale e di un crescente interesse da parte di studiosi e operatori sociali.
L’attenzione è rivolta, in particolare, all’istituto dell’affidamento congiunto. Negli ultimi anni molti
Paesi europei hanno modificato il proprio diritto di famiglia, riconoscendo la condivisione della potestà
54
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del
legame coniugale dei propri genitori.
In alcuni degli Stati che hanno scelto di percorrere questa strada, il ricorso all’affidamento congiunto è
divenuto quasi la regola generale, mentre l’affidamento esclusivo ad un solo coniuge l’eccezione,
riservata ai casi in cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un provvedimento
in materia o sia ritenuto comunque necessario a tutela degli interessi del minore.
Francia: l’affidamento congiunto, introdotto come possibilità nel 1987, è divenuto la regola dal 1993.
Inoltre, una legge del 2002 ha previsto la possibilità di stabilire una doppia residenza per il minore.
Inghilterra e Galles: con l’entrata in vigore nel 1991 del Children Act del 1989, i coniugi dopo il
divorzio continuano ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale. Prima di allora prevaleva, in
generale, l’affidamento esclusivo alla madre, disposto tra il 1988 e il 1990 mediamente in circa il 74%
dei casi. L’affidamento ad entrambi i coniugi coinvolgeva circa il 18% dei figli minori, mentre quello
al padre circa l’8%. Il Children Act sostituisce ai concetti di affidamento (custody) e visita (access)
quelli di domiciliazione (residence) e relazione (contact). La strada percorsa è quella del minore
intervento possibile da parte del giudice, previsto solo nel caso non vi sia accordo tra i coniugi e sia
richiesta l’emanazione di un provvedimento relativo alla custodia del minore (nel 2001 le corti inglesi
hanno emesso 6.634 contact orders e 2.867 residence orders). (Fonte: Office for National Statistics,
“Marriage, divorce and adoption statistics”, Review of the Registrar General on marriage, divorces and
adoptions in England and Wales, 2001).
Germania: è una legge del 16 dicembre del 1997, entrata in vigore nel 1998, a prevedere il
mantenimento della potestà congiunta nel caso del venir meno dell’unione coniugale o di fatto. È
prevista anche la possibilità che uno dei genitori chieda l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale,
in tal caso è il giudice a decidere. Nel 2003, il giudice tedesco è stato chiamato a decidere in merito
all’affidamento in circa il 16% dei casi di divorzio con figli minori, rispetto ai quali ha disposto
l’affidamento congiunto nel 15%, quello esclusivo alla madre nel 74%, quello al padre nel 6% e a terzi
nel restante 5%. La legge tedesca prevede che i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di età possano opporsi alla domanda di affidamento esclusivo. (Fonte: Statistisches Bundesamt,
Fachserie 10, R2.2, 2003).
Olanda: dal 1998 l’affidamento congiunto costituisce la regola generale e si ricorre a quello esclusivo
in via eccezionale, a seguito di una specifica richiesta del coniuge che deve essere particolarmente
motivata. In precedenza l’affidamento congiunto costituiva l’eccezione e doveva essere richiesto
espressamente dai coniugi all’atto del divorzio. Nel 1995 il 71% dei figli minori veniva affidato in via
esclusiva alla madre, ma nel 2001 la percentuale è scesa al 3%, a favore del mantenimento del regime
di condivisione della potestà genitoriale vigente durante il matrimonio, disposto per il 96% dei casi.
(Fonte: Statistics Netherlands, Statistical Yearbook of the Netherlands 2004).
6. L’assegnazione della casa e l’assegno di mantenimento
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il
quale convivono i figli maggiorenni. In ogni caso, tuttavia, ai fini dell’assegnazione, il giudice deve
valutare le condizioni economiche dei coniugi e tutelare il più debole.
Nel 2003 la casa dove la famiglia viveva prima del provvedimento del giudice è stata assegnata alla
moglie nel 57,9% delle separazioni, al marito nel 23,1% e a nessuno dei due circa nel 17%, in quanto
entrambi i coniugi sono andati a vivere altrove, ossia in abitazioni autonome e distinte. Le differenze
tra i coniugi si appianano se ci sono figli affidati. In queste circostanze, infatti, la casa familiare viene
attribuita al genitore affidatario nel 61,8% dei casi se si tratta del padre, nel 72,8% se è invece la
madre.
Per quanto riguarda i divorzi, la situazione è diversa, dal momento che nel 2003 il 47,3% delle coppie
ha lasciato la casa familiare per delle abitazioni autonome e distinte.
55
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Tabella 9 - Separazioni dei coniugi e divorzi con figli minori per genitore affidatario e assegnazione della casa
coniugale. Anno 2003 (valori percentuali)
ASSEGNAZIONE CASA
CONIUGALE
Al marito
Alla moglie
A entrambi i coniugi con divisione
degli ambienti
Ai figli
Abitazioni autonome e distinte
Totale
Con figli
affidati alla
madre
Separazioni
Con figli
affidati al
padre
Totale
Divorzi
Con figli
affidati al
padre
Totale
14,2
72,8
61,8
22,0
23,1
57,9
9,2
55,2
38,1
21,0
14,1
37,9
1,2
1,2
1,8
0,5
0,1
0,5
0,1
11,7
100,0
0,2
14,8
100,0
0,2
17,0
100,0
0,1
35,0
100,0
0,2
40,6
100,0
0,2
47,3
100,0
Con figli affidati
alla madre
Le separazioni e i divorzi con figli minori che nel 2003 si sono concluse prevedendo una
corresponsione monetaria per il loro sostentamento economico costituiscono rispettivamente il 91,2% e
l’89,7% del totale. Nel 46,7% di separazioni con figli affidati al padre sono previsti provvedimenti
economici per i figli; la quota sale al 94,5% nelle separazioni con figli affidati alla madre.
Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (96,2%) è il padre il soggetto erogatore
dell’assegno per il loro mantenimento, mentre la madre risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi.
Qualora, però, si tratti di separazioni con presenza di figli affidati al padre, la percentuale di madri che
devono versare il contributo economico per i minori sale al 43,3%.
Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l’uomo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli
minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (95,6%).
Nel 2003 l’importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli minori è stato
pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,5 euro nei divorzi (Tabella 10). L’ammontare del
contributo mensile varia, ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da
382,6 euro nelle separazioni con un minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre figli
minori.
Tabella 10 - Importo medio mensile in separazioni dei coniugi e divorzi
con figli minori affidati, per numero di figli minori. Anno 2003 (valori in
euro)
NUMERO FIGLI MINORI AFFIDATI
1 figlio
2 figli
3 figli e oltre
Totale
Separazioni
Divorzi
382,6
560,9
700,0
460,3
349,0
526,9
627,5
396,5
Quanto finora detto riguardo l’affidamento e i provvedimenti economici si riferisce al momento della
pronuncia del giudizio di separazione (o di divorzio). I coniugi, infatti, possono chiedere in ogni
momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo
per il loro mantenimento. Nel corso del 2003 i tribunali hanno ricevuto 9.636 nuove richieste di
revisione delle condizioni di separazione e divorzio, esaurendone 9.671, tra cui parte di quelle rimaste
pendenti dagli anni precedenti2.
2
Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica
56
Glossario
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Divorzio: scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio in
caso, rispettivamente, di matrimonio
celebrato con rito civile o di
matrimonio celebrato con rito
religioso. Il divorzio è stato introdotto
in Italia dalla Legge n. 898 del 1
dicembre 1970; la Legge n. 74 del 6
marzo 1987 ha ridotto da cinque a
tre gli anni di separazione necessari
per la pronuncia della sentenza di
divorzio.
Durata media del matrimonio:
differenza, in anni compiuti, tra la
data di iscrizione a ruolo del
procedimento di separazione (o la
data del provvedimento di divorzio) e
la data del matrimonio.
Tasso di divorzio per 1.000
abitanti: rapporto tra il numero dei
divorzi ottenuti in un anno t e il
numero medio di abitanti nello
stesso anno, per 1.000.
Tasso di divorzio per 1.000 coppie
coniugate: rapporto tra il numero
dei divorzi ottenuti in un anno t e il
numero di coppie sposate, per
1.000.
Tasso di separazione e divorzio
totale: indicatore ottenuto dalla
somma, per ogni anno di calendario
t, dei tassi specifici di separazione e
divorzio secondo la durata del
matrimonio. La somma esprime la
quota di matrimoni che finiscono con
una separazione o un divorzio in un
anno di calendario t, con riferimento
ad una coorte fittizia di 1.000
matrimoni sottoposta, nell’anno
considerato, all’esperienza delle
varie durate del matrimonio.
Tasso di separazione e divorzio
specifico: rapporto tra numero di
separazioni e divorzi ottenuti
nell’anno t, provenienti da matrimoni
celebrati nell’anno x, e totale dei
matrimoni celebrati nell’anno x.
Rappresenta la quota di matrimoni
celebrati nell’anno x che finiscono in
separazione o divorzio dopo una
durata di (t-x) anni.
Separazione consensuale: si basa
su di un accordo fra i coniugi con il
quale vengono stabilite le modalità
di affidamento dei figli, gli eventuali
assegni familiari, la divisione dei
beni. Per avere validità giuridica
deve essere ratificata dal giudice.
Separazione giudiziale: è un vero e
proprio procedimento contenzioso
su istanza di uno dei due coniugi,
successiva istruttoria e
pronunciamento di una sentenza di
separazione.
Affidamento dei figli minori:
l’affidamento dei figli minori nei
procedimenti di separazione e
divorzio è disciplinato dal codice
civile (art. 155) e dalla legge n. 898
del 1 dicembre 1970 come
modificata dalla legge n. 74 del 6
marzo 1987 (art. 6).
Il giudice che pronuncia la
separazione o il divorzio dichiara a
quale genitore sono affidati i figli e
prende ogni altro provvedimento
relativo alla prole nell’esclusivo
interesse morale e materiale della
medesima. Egli può accettare
l’eventuale accordo intervenuto tra i
coniugi e stabilire se affidare la prole
ad uno solo dei genitori.
Nel caso lo ritenga utile
nell’interesse dei minori, anche in
relazione all’età dei medesimi, può
disporre l’affidamento congiunto o
alternato. In caso di temporanea
impossibilità di affidare la prole ai
genitori il giudice procede
all’affidamento familiare.
L’Italia è, inoltre, firmataria della
Convenzione di New York sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989
che ha ratificato con legge del 27
maggio 1991 n.176. La Convenzione
in oggetto prevede, tra gli altri, il
diritto del minore, separato da uno o
entrambi i genitori, ad intrattenere
regolarmente rapporti personali e
contatti diretti con il padre e la
madre, a meno che ciò non sia
contrario al suo preminente
interesse.
57
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Separazioni e divorzi. Anni 1994-2003
Separazioni
Per 1.000 Per 100.000
matrimoni
abitanti
Per 1.000 Per 100.000
matrimoni
abitanti
Numero
1994
51.445
154,4
89,9
27.510
80,5
48,1
1995
52.323
158,4
91,3
27.038
79,7
47,2
1996
57.538
175,4
100,2
32.717
96,9
57,0
1997
60.281
185,6
104,8
33.342
99,8
58,0
1998
62.737
195,1
108,9
33.510
100,9
58,2
1999
64.915
203,9
112,6
34.341
104,2
59,6
2000
71.969
228,0
124,6
37.573
114,9
65,0
2001
75.890
242,7
132,2
40.051
123,8
69,8
2002
79.642
256,6
139,3
41.835
130,6
73,2
2003
81.744
266,1
141,9
43.856
138,6
76,1
ANNI
Separazioni
Divorzi
1994
51.445
27.510
1995
52.323
27.038
1996
57.538
32.717
1997
60.281
33.342
1998
62.737
33.510
1999
64.915
34.341
2000
71.969
37.573
2001
75.890
40.051
2002
79.642
41.835
2003
81.744
43.856
Separazioni
52.323
51.445
27.510
27.038
1994
1995
57.538
Divorzi
60.281
79.642
81.744
40.051
41.835
43.856
2001
2002
2003
Lituania
Numero
Divorzi
Lettonia
ANNI
75.890
71.969
64.915
62.737
32.717
33.342
33.510
34.341
1996
1997
1998
1999
37.573
2000
1991
2002
2,0 (c) 2,0 (c)
2,0
2,4
2,4
2,5
1,9
2,1
Cipro
4,2
4,1
2,5
3,0
0,9
1,2
1,1
2,6
0,9
1,2
(b) Il fenomeno non esiste in quanto il divorzio non è previsto dalla legislazione del paese
1,5
2,0
Regno Unito
(c)
0,5
1,9
Svezia
0,5
0,7
(a) dato provvisorio
58
Italia
-
0,7
Finlandia
1,9
2,1
Fonte: Eurostat
(c) dato stimato
Irlanda
Francia
Spagna (a)
Grecia
Estonia
2,1
2,4
0,7
1,0
Slovacchia
Malta (b)
-
0,6
1,1
Slovenia
ANNI EU-15 EU-25
3,7
3,0
Portogallo
2,5
Polonia
1,7
2,8
Paesi Bassi
2,5
3,1
Austria
Germania
Danimarca
Repubblica
Ceca
2,8
3,0
1991
2002
Ungheria
2,1
2,0 (c) 2,0 (c)
Lussemburg
o
ANNI EU-15 EU-25
Belgio
Tassi di divorzio per 1.000 abitanti nei paesi dell'Unione europea. Anni 1991 e 2002
2,6
2,3
3,0
2,6
2,4
2,7
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Procedimenti di separazione personale dei coniugi per rito di chiusura della causa, numero dei figli affidati
e regione. Anno 2003
REGIONI (a)
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
Consensuali
Giudiziali
Totale
N. figli affidati
7.227
227
12.897
1.329
577
752
5.585
1.930
3.185
5.850
5.182
961
1.687
9.372
1.246
230
4.077
3.194
232
1.005
4.164
1.615
71.195
744
36
1.551
92
64
28
729
235
256
564
632
87
295
1.205
250
50
1.155
832
66
340
1.083
347
10.549
7.971
263
14.448
1.421
641
780
6.314
2.165
3.441
6.414
5.814
1.048
1.982
10.577
1.496
280
5.232
4.026
298
1.345
5.247
1.962
81.744
5.593
195
10.228
1.191
599
592
4.230
1.480
2.186
4.375
3.986
774
1.466
8.074
1.205
250
5.049
3.699
272
1.262
4.898
1.637
62.050
(a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione dei coniugi.
Procedimenti di divorzio per modalità di esaurimento della causa, numero dei figli affidati e regione. Anno 2003
REGIONI (a)
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
Scioglimento del
matrimonio
(rito civile)
Cessazione degli
effeti civili (rito
religioso)
Totale
N. figli affidati
789
37
1.655
271
150
121
661
378
502
1.021
769
99
175
1.201
107
23
448
131
6
59
329
270
8.931
3.968
94
6.876
517
218
299
2.950
778
1.672
3.254
2.171
440
801
3.795
609
107
1.736
1.657
173
637
1.928
762
34.925
4.757
131
8.531
788
368
420
3.611
1.156
2.174
4.275
2.940
539
976
4.996
716
130
2.184
1.788
179
696
2.257
1.032
43.856
1.947
57
3.816
432
209
223
1.554
511
833
1.803
1.343
249
456
2.352
384
87
1.380
1.018
86
441
1.325
553
20.627
(a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di divorzio
59
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Tassi di separazione e divorzio per regione. Anno 2003
(per 1.000 coppie coniugate al 31.12.2002)
REGIONI (a)
Tassi di separazione
Tassi di divorzio
7,2
8,9
6,2
6,4
6,2
6,6
5,4
7,2
8,4
6,1
6,2
4,7
5,0
8,2
4,5
3,4
3,8
3,9
2,0
2,7
4,2
5,1
5,6
4,3
4,4
3,7
3,5
3,5
3,5
3,1
3,8
5,3
4,1
3,1
2,4
2,5
3,9
2,2
1,6
1,6
1,8
1,2
1,4
1,8
2,7
3,0
Tassi di separazione
Tassi di divorzio
6,4
6,8
3,9
5,6
3,8
3,3
1,8
3,0
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE (a)
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
(a) Regioni e ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso i provvedimenti di separazione e divorzio
Tassi di separazione
Tassi di divorzio
6,8
6,4
5,6
3,9
3,8
3,3
3,0
1,8
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
Procedimenti di separazione e divorzio per rito di chiusura della causa e ripartizione geografica.
Anno 2003 (composizione percentuale)
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE (a)
Divorzi
Separazioni
Consensuali
Giudiziali
Totale
Consensuali
Giudiziali
Totale
Nord
90,1
9,9
100,0
81,1
18,9
100,0
Centro
88,6
11,4
100,0
79,0
21,0
100,0
Mezzogiorno
79,3
20,7
100,0
68,1
31,9
100,0
Italia
87,1
12,9
100,0
78,0
22,0
100,0
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso i provvedimenti di separazione e divorzio
60
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Separazioni dei coniugi per durata del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento di
separazione, per regione. Anno 2003
Durata del matrimonio ( anni ) ( b )
REGIONI (a)
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
Meno di
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
130
4
231
22
10
12
96
34
60
81
60
15
39
161
34
7
101
91
1
24
89
26
1.306
301
10
578
59
26
33
222
75
103
237
209
46
74
358
57
9
194
148
8
50
177
72
2.987
401
13
763
68
29
39
306
118
156
297
290
58
101
466
79
12
199
180
10
59
224
91
3.891
425
14
827
70
27
43
318
130
188
383
314
57
114
464
78
16
245
189
20
50
222
92
4.216
434
9
806
74
25
49
318
107
195
320
301
54
101
481
75
15
213
152
13
59
227
91
4.045
397
13
776
73
26
47
314
101
162
307
271
39
102
479
80
11
205
198
15
40
244
99
3.926
364
11
729
64
28
36
304
114
138
297
306
42
89
471
57
8
226
192
10
48
238
96
3.804
355
17
724
63
23
40
300
100
160
303
291
56
89
514
49
14
192
204
11
56
240
81
3.819
343
17
681
46
17
29
297
100
156
267
250
42
89
492
49
14
209
155
11
51
207
65
3.541
338
13
610
54
24
30
259
104
167
295
264
40
82
429
68
10
227
155
19
60
216
75
3.485
330
11
641
62
33
29
285
92
140
290
233
54
76
414
60
16
210
169
10
65
231
82
3.471
330
8
554
62
35
27
244
74
127
248
219
35
64
443
63
8
181
161
13
69
216
87
3.206
Totale
Durata
media
del
matrimonio
7.971
263
14.448
1.421
641
780
6.314
2.165
3.441
6.414
5.814
1.048
1.982
10.577
1.496
280
5.232
4.026
298
1.345
5.247
1.962
81.744
13
13
12
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
14
13
13
14
14
14
14
14
13
13
Durata del matrimonio ( anni ) ( b )
REGIONI (a)
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
12
13
14
15
16
17
18
19
341
11
652
59
26
33
351
94
134
246
226
36
93
389
52
8
186
134
9
57
220
82
3.380
352
7
530
47
22
25
217
90
163
316
282
58
71
372
58
19
157
188
8
54
257
92
3.338
290
5
496
55
30
25
219
63
110
179
181
36
52
483
54
7
578
151
12
64
242
67
3.344
253
10
404
52
27
25
182
71
105
210
169
34
60
374
50
8
162
151
13
45
157
64
2.574
213
12
379
43
21
22
177
62
90
192
168
28
53
281
47
5
140
134
9
42
172
47
2.294
196
7
396
48
21
27
153
61
82
152
152
32
58
286
44
12
137
104
10
48
146
60
2.184
198
7
351
42
23
19
172
50
88
148
127
24
43
245
38
8
155
99
8
36
127
52
2.018
164
8
348
45
23
22
157
42
75
131
130
25
65
251
33
7
144
83
15
40
120
53
1.936
20-24 Oltre 24
772
17
1.227
136
63
73
606
201
315
586
569
101
225
884
162
29
492
405
33
134
513
220
7.627
1.044
39
1.745
177
82
95
817
282
527
929
802
136
242
1.840
209
37
679
583
40
194
762
268
11.352
(a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione dei coniugi.
(b) La durata del matrimonio è calcolata in anni compiuti come differenza tra la data di iscrizione a ruolo del procedimento di
separazione e la data del matrimonio.
61
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Divorzi per durata del matrimonio e regione. Anno 2003
Durata del matrimonio (anni) (b)
REGIONI (a)
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
29
3
3
11
4
3
7
9
1
11
1
2
8
5
1
4
5
1
112
76
3
169
7
2
5
62
19
25
61
44
8
12
99
11
4
31
28
4
12
35
13
723
149
3
294
27
8
19
131
38
65
131
81
22
34
146
27
2
72
56
4
19
63
26
1.390
216
7
449
38
17
21
173
49
98
195
133
27
29
236
26
9
87
67
10
25
73
24
1.971
265
14
520
51
22
29
212
66
118
234
141
24
41
270
43
7
86
81
9
34
104
43
2.363
297
7
527
41
17
24
208
57
121
266
151
26
42
272
43
9
105
98
6
36
112
77
2.501
278
10
532
36
19
17
192
64
129
238
165
29
57
278
37
5
123
99
9
28
115
64
2.488
242
7
494
52
27
25
165
60
101
231
146
25
53
287
30
4
128
98
12
37
97
51
2.320
244
5
451
47
15
32
169
52
118
197
146
20
52
259
40
11
107
105
8
33
128
46
2.238
226
7
454
47
21
26
183
65
126
212
152
24
44
246
32
5
112
66
6
32
124
58
2.221
Totale
Durata
media del
matri-monio
4.757
131
8.531
788
368
420
3.611
1.156
2.174
4.275
2.940
539
976
4.996
716
130
2.184
1.788
179
696
2.257
1.032
43.856
17
15
16
16
16
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
15
17
17
17
17
18
17
17
Durata del matrimonio (anni) (b)
REGIONI (a)
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
13
14
15
16
17
18
19
20-24
Oltre 24
253
9
399
31
15
16
175
58
101
188
131
23
40
272
37
10
116
79
10
43
95
45
2.115
204
6
378
31
16
15
157
37
94
173
114
32
47
219
32
3
111
84
11
31
102
32
1.898
175
3
350
29
14
15
163
52
87
177
127
28
37
202
29
5
76
69
9
35
69
47
1.769
150
6
267
35
15
20
118
38
78
162
113
11
30
164
22
4
94
65
5
35
91
46
1.534
140
4
283
37
23
14
130
34
65
155
107
17
45
127
21
5
72
64
5
27
74
39
1.451
145
4
220
24
11
13
113
34
59
109
93
15
29
146
24
2
80
58
7
26
84
23
1.295
134
2
237
22
14
8
116
34
60
144
77
13
44
150
19
7
64
40
1
22
70
29
1.285
573
14
901
104
47
57
440
149
251
504
374
83
131
583
88
16
262
227
22
89
300
132
5.243
983
20
1.577
126
65
61
693
246
475
891
636
112
208
1.029
154
20
450
399
40
128
516
236
8.939
(a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di divorzio.
(b) La durata del matrimonio è calcolata in anni compiuti come differenza tra la data del provvedimento di divorzio e la data del
matrimonio.
62
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Procedimenti di separazione e divorzio secondo il rito di apertura/chiusura della causa e la durata
media. Anno 2003 (valori assoluti, percentuali e durate medie in giorni)
Separazioni
TIPO DI RITO
Divorzi
Numero
Durata media
in giorni
%
Numero
Durata media
in giorni
%
Aperti e chiusi con rito consensuale
62.705
116
76,7
32.152
115
73,3
Aperti e chiusi con rito giudiziale
10.271
954
12,6
9.408
670
21,5
278
343
0,3
252
256
0,6
8.490
277
10,4
2.044
278
4,7
81.744
239
100,0
43.856
243
100,0
Aperti con rito consensuale e chiusi
con rito giudiziale
Aperti con rito giudiziale e chiusi con
rito consensuale
Totale
Classe di età dei coniugi alla separazione e al divorzio. Anno 2003
(valori percentuali e medi)
CLASSI DI ETÀ (anni)
Meno di 25
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 ed oltre
Totale
Separazioni
Divorzi
Maschi Femmine
Maschi Femmine
0,6
5,4
16,1
22,6
20,7
13,5
21,0
100,0
2,5
11,8
21,3
23,8
16,8
10,1
13,6
100,0
0,1
1,5
10,9
23,2
22,0
15,8
26,5
100,0
0,3
5,4
19,1
25,6
19,2
12,5
17,9
100,0
42
39
44
41
Età media (anni)
Figli minori affidati in separazioni e divorzi per tipo di affidamento. Anni 1994-2003 (valori assoluti e perce
Tipo di affidamento
In separazioni
ANNI
1994
1997
2000
2003
In divorzi
Valori percentuali
Totale
minori
affidati
35.992
43.310
51.229
62.050
Congiunto
Al
Alla
e/o
padre madre
alternato
6,4
5,0
4,6
3,8
92,0
91,7
86,7
83,9
1,2
2,8
8,0
11,9
Valori percentuali
Ad Totale
altri
0,4
0,5
0,7
0,4
100,0
100,0
100,0
100,0
Totale
minori
affidati
11.104
14.876
17.334
20.627
Al
Alla
padre madre
8,6
6,4
6,6
5,7
89,8
90,8
86,0
83,8
Congiunto
e/o
alternato
Ad
altri
0,8
2,2
6,8
9,8
0,8
0,6
0,6
0,8
63
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Separazioni, divorzi e affidamento dei figli minori per ripartizione geografica. Anno 2003
Separazioni
Divorzi
Con figli minori affidati
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE (a)
Totale
42.437
19.421
19.886
81.744
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
N.
% sul totale
separazioni
20.869
9.975
11.845
42.689
49,2
51,4
59,6
52,2
Con figli minori affidati
Totale
25.423
9.451
8.982
43.856
N.
% sul totale
divorzi
8.765
3.470
3.937
16.172
34,5
36,7
43,8
36,9
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio
Figli minori affidati in separazioni e divorzi per tipo di affidamento, ripartizione geografica, rito di chiusura del procedimento e classe di
età del minore affidato. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali)
Tipo di affidamento
In separazioni
In divorzi
Valori percentuali
VOCI
Valori percentuali
Totale minori
affidati Al padre Alla madre Congiunto e/o Ad altri
alternato
Totale minori
affidati Al padre Alla madre Congiunto e/o Ad altri
alternato
Ripartizioni
geografiche (a)
Nord
Centro
Mezzogiorno
29.478
14.300
18.272
3,7
3,4
4,2
80,2
83,7
90,1
15,7
12,7
5,3
0,4
0,2
0,4
10.953
4.400
5.274
5,8
4,7
6,3
82,2
84,0
86,9
11,1
10,8
6,2
0,9
0,5
0,6
54.103
7.947
3,4
6,2
83,4
87,5
13,0
4,8
0,2
1,5
15.681
4.946
5,4
6,7
82,8
87,0
11,2
5,1
0,6
1,2
0-5
6-10
11-14
15-17
16.874
21.126
15.505
8.545
2,0
2,9
4,7
7,7
86,6
84,1
82,9
79,9
11,1
12,6
11,9
11,9
0,3
0,4
0,5
0,5
1.002
7.520
7.530
4.575
3,7
3,8
5,8
9,1
87,2
86,3
83,3
79,6
8,4
9,2
10,0
10,6
0,7
0,7
0,9
0,7
Totale
62.050
3,8
83,9
11,9
0,4
20.627
5,7
83,8
9,8
0,8
Rito di chiusura
Consensuale
Giudiziale
Classi di età
dell'affidato (anni)
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio
64
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Figli minori affidati in separazioni dei coniugi secondo il numero di figli minori, per età. Anno 2003
Figli minori affidati
ETÀ DEI FIGLI AFFIDATI
Meno di 1 anno
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni
8 anni
9 anni
10 anni
11 anni
12 anni
13 anni
14 anni
15 anni
16 anni
17 anni
Totale figli
Totale separazioni
In separazioni
con un figlio minore
In separazioni
con 2 figli minori
276
919
1.548
1.947
2.009
1.941
1.807
1.691
1.521
1.377
1.365
1.441
1.407
1.382
1.401
1.454
1.383
950
25.819
25.819
213
575
980
1.321
1.645
1.980
2.062
2.193
2.152
2.291
2.318
2.226
2.057
1.851
1.719
1.486
1.319
914
29.302
14.651
Totale
In separazioni In separazioni con
con 3 figli minori 4 o più figli minori
44
114
191
249
309
393
350
387
419
406
463
458
452
432
386
381
285
215
5.934
1.978
7
26
31
46
45
65
63
61
64
76
60
67
78
70
78
64
62
32
995
241
540
1.634
2.750
3.563
4.008
4.379
4.282
4.332
4.156
4.150
4.206
4.192
3.994
3.735
3.584
3.385
3.049
2.111
62.050
42.689
Figli minori affidati in divorzi secondo il numero dei figli minori, per età. Anno 2003
Figli minori affidati
ETÀ DEI FIGLI AFFIDATI
Meno di 1 anno
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni
8 anni
9 anni
10 anni
11 anni
12 anni
13 anni
14 anni
15 anni
16 anni
17 anni
Totale figli
Totale divorzi
In scioglimenti e
cessazioni con
un figlio minore
In scioglimenti e
cessazioni con
2 figli minori
In scioglimenti e
cessazioni con
3 figli minori
In scioglimenti e
cessazioni con 4
o più figli minori
Totale
1
6
3
41
196
395
658
836
984
1.088
1.027
1.109
1.065
1.015
937
970
884
861
12.076
12.076
3
1
2
26
71
190
306
450
493
658
685
774
782
747
705
609
562
472
7.536
3.768
1
2
3
9
15
23
38
46
60
89
73
74
92
89
93
81
60
58
906
302
2
3
0
2
4
3
8
6
3
5
7
10
15
10
13
4
7
7
109
26
7
12
8
78
286
611
1.010
1.338
1.540
1.840
1.792
1.967
1.954
1.861
1.748
1.664
1.513
1.398
20.627
16.172
65
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Figli minori affidati in separazioni e divorzi per luogo di residenza dei genitori.
Anno 2003 (valori percentuali)
LUOGO DI RESIDENZA DEI GENITORI
Entrambi i genitori in Italia
- stesso comune
- diverso comune nella stessa provincia
- diversa provincia nella stessa regione
- diversa regione
Padre in Italia e madre all'estero
Padre all'estero e madre in Italia
Entrambi i genitori all'estero
Totale
Separazioni
Divorzi
99,3
82,7
11,5
2,1
3,0
0,2
0,4
0,1
100,0
98,3
48,7
32,9
7,0
9,7
0,6
1,0
0,1
100,0
Figli minori affidati al padre o alla madre in separazioni e divorzi per tipologia
del comune di residenza del genitore affidatario. Anno 2003 (valori percentuali)
TIPOLOGIA DEL COMUNE DI RESIDENZA
Comune capoluogo
Comune non capoluogo
Totale
Separazioni
Divorzi
37,6
62,4
100,0
41,3
58,7
100,0
Figli minori affidati al padre o alla madre in separazioni e divorzi per ampiezza
demografica del comune di residenza del genitore affidatario. Anno 2003 (valori
percentuali)
AMPIEZZA DEMOGRAFICA DEL COMUNE DI RESIDENZA
Separazioni
Divorzi
28,7
18,3
14,8
15,7
22,5
100,0
37,5
17,3
12,7
14,8
17,7
100,0
Fino a 20.000 abitanti
da 20.001 a 50.000 abitanti
da 50.001 a 100.000 abitanti
da 100.001 a 500.000 abitanti
Oltre 500.000 abitanti
Totale
Figli minori affidati in separazioni e divorzi secondo il numero di figli minori, per ripartizione geografica - Anno 2003
Separazioni
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE (a)
Con 1 figlio
minore
Con 2 figli
minori
Divorzi
Con 3 figli Con 4 o più
minori figli minori
Totale
Con 1 figlio
minore
Con 2 figli
minori
Con 3 figli Con 4 o più
minori figli minori
Totale
Nord
44,8
46,2
7,8
1,2
100,0
61,5
34,5
3,5
0,5
100,0
Centro
43,0
47,2
8,5
1,2
100,0
59,5
35,5
4,4
0,7
100,0
Mezzogiorno
35,4
48,9
13,2
2,5
100,0
51,7
41,6
6,2
0,6
100,0
ITALIA
41,6
47,2
9,6
1,6
100,0
58,5
36,5
4,4
0,5
100,0
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio
66
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Figli affidati in separazioni personali per tipo di affidamento e regione. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali)
REGIONI (a)
Al padre
Tipo di affidamento
Congiunto e/o
Alla madre
alternato
Totale
Ad altri
VALORI ASSOLUTI
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
254
2
348
53
21
32
126
75
79
142
121
30
56
285
47
16
157
145
16
55
236
95
2.338
4.585
172
7.996
1.022
543
479
3.493
1.222
1.607
3.530
3.139
618
1.194
7.018
1.034
187
4.707
3.360
240
1.116
4.396
1.424
52.060
735
21
1.821
116
35
81
596
181
484
675
720
122
211
757
123
47
180
164
15
85
244
103
7.400
19
63
15
2
16
28
6
4
5
14
1
5
30
1
6
22
15
252
5.593
195
10.228
1.191
599
592
4.230
1.480
2.186
4.375
3.986
774
1.466
8.074
1.205
250
5.049
3.699
272
1.262
4.898
1.637
62.050
0,3
0,6
0,4
0,1
0,7
0,6
0,2
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
0,8
0,4
0,5
0,4
0,9
0,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
VALORI PERCENTUALI
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
4,5
1,0
3,4
4,5
3,5
5,4
3,0
5,1
3,6
3,2
3,0
3,9
3,8
3,5
3,9
6,4
3,1
3,9
5,9
4,4
4,8
5,8
3,8
82,0
88,2
78,2
85,8
90,7
80,9
82,6
82,6
73,5
80,7
78,8
79,8
81,4
86,9
85,8
74,8
93,2
90,8
88,2
88,4
89,8
87,0
83,9
13,1
10,8
17,8
9,7
5,8
13,7
14,1
12,2
22,1
15,4
18,1
15,8
14,4
9,4
10,2
18,8
3,6
4,4
5,5
6,7
5,0
6,3
11,9
(a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione dei coniugi
67
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Figli affidati in divorzi per tipo di affidamento e regione. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali)
REGIONI (a)
Al padre
Tipo di affidamento
Congiunto e/o
Alla madre
alternato
Ad altri
Totale
VALORI ASSOLUTI
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
136
3
227
22
5
17
90
41
40
79
62
22
36
88
22
1
84
55
8
37
92
31
1.176
1.579
46
3.093
389
197
192
1.268
427
691
1.506
1.137
195
364
2.000
328
73
1.238
912
77
366
1.099
492
17.280
224
8
450
18
7
11
191
35
91
196
139
28
55
254
31
13
49
42
1
38
121
30
2.014
8
46
3
3
5
8
11
22
5
4
1
10
3
9
9
13
157
1.947
57
3.816
432
209
223
1.554
511
833
1.803
1.343
249
456
2.352
384
87
1.380
1.018
86
441
1.325
553
20.627
0,4
1,2
0,7
1,3
0,3
1,6
1,3
1,2
0,4
1,6
0,2
0,4
0,8
0,7
0,9
1,0
0,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
VALORI PERCENTUALI
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
7,0
5,3
5,9
5,1
2,4
7,6
5,8
8,0
4,8
4,4
4,6
8,8
7,9
3,7
5,7
1,1
6,1
5,4
9,3
8,4
6,9
5,6
5,7
(a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di divorzio
68
81,1
80,7
81,1
90,0
94,3
86,1
81,6
83,6
83,0
83,5
84,7
78,3
79,8
85,0
85,4
83,9
89,7
89,6
89,5
83,0
82,9
89,0
83,8
11,5
14,0
11,8
4,2
3,3
4,9
12,3
6,8
10,9
10,9
10,3
11,2
12,1
10,8
8,1
14,9
3,6
4,1
1,2
8,6
9,1
5,4
9,8
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Separazioni dei coniugi per ripartizione geografica e frequenza delle visite ai figli minori da
parte del genitore non affidatario. Anno 2003 (valori percentuali)
Ripartizioni geografiche (a)
FREQUENZA VISITE AI FIGLI
MINORI
Totale
Tutti i giorni
2-6 volte a settimana
1 volta a settimana
1-3 volte al mese
Qualche volta l'anno
Mai
Totale
Nord
Centro
Mezzogiorno
15,6
49,4
23,6
10,0
1,0
0,4
100,0
20,3
51,7
21,0
5,9
0,9
0,2
100,0
12,7
60,8
20,7
3,9
1,6
0,3
100,0
15,8
53,3
22,2
7,2
1,2
0,3
100,0
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione
Separazioni dei coniugi e divorzi per assenza/presenza di figli affidati e assegnazione della casa
coniugale. Anno 2003 (valori percentuali)
Separazioni
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Senza figli
affidati
Con figli
affidati
Al marito
Alla moglie
A entrambi i coniugi con divisione degli
ambienti
Ai figli
Abitazioni autonome e distinte
Totale
29,1
45,5
17,6
69,2
2,2
0,2
23,0
100,0
1,5
0,1
11,6
100,0
Divorzi
Totale
Senza figli
affidati
Con figli
affidati
Totale
23,1
57,9
15,3
29,4
11,9
52,5
14,1
37,9
0,6
0,2
54,5
100,0
0,5
0,1
35,0
100,0
1,8
0,2
17,0
100,0
0,5
0,2
47,3
100,0
Separazioni dei coniugi e divorzi con figli minori per genitore affidatario e assegnazione della casa
coniugale. Anno 2003 (valori percentuali)
Separazioni
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Al marito
Alla moglie
A entrambi i coniugi con divisione degli
ambienti
Ai figli
Abitazioni autonome e distinte
Totale
Divorzi
Con figli affidati Con figli affidati
alla madre
al padre
Con figli affidati Con figli affidati
alla madre
al padre
14,2
72,8
61,8
22,0
9,2
55,2
38,1
21,0
1,2
1,2
0,5
0,1
0,1
11,7
100,0
0,2
14,8
100,0
0,1
35,0
100,0
0,2
40,6
100,0
69
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Separazioni dei coniugi e divorzi con sostentamento economico per il
coniuge e classe di importo mensile. Anno 2003 (valori percentuali)
CLASSI DI IMPORTO MENSILE DELL'ASSEGNO
PER IL CONIUGE (euro)
Fino a 150 euro
da 150,01 a 250 euro
da 250,01 a 400 euro
da 400,01 a 500 euro
da 500,01 a 800 euro
da 800,01 a 1.000 euro
Oltre 1.000 euro
Totale
Separazioni
Divorzi
22,1
24,2
22,8
8,9
12,1
3,3
6,6
100,0
23,9
23,3
21,8
7,0
12,4
2,7
8,9
100,0
Separazioni dei coniugi e divorzi con sostentamento economico
per i figli e classe di importo mensile. Anno 2003 (valori
percentuali)
CLASSI DI IMPORTO MENSILE
DELL'ASSEGNO PER I FIGLI (euro)
Fino a 150 euro
da 150,01 a 250 euro
da 250,01 a 400 euro
da 400,01 a 500 euro
da 500,01 a 800 euro
da 800,01 a 1.000 euro
Oltre 1.000 euro
Totale
Separazioni
Divorzi
7,8
22,5
32,9
12,3
15,6
3,4
5,5
100,0
8,5
27,2
36,2
8,9
12,9
1,9
4,4
100,0
Importo medio mensile in separazioni dei coniugi e divorzi
con figli minori affidati, per numero di figli minori. Anno
2003 (valori in euro)
NUMERO FIGLI MINORI AFFIDATI
1 figlio
2 figli
3 figli e oltre
Totale
70
Separazioni
Divorzi
382,6
560,9
700,0
460,3
349,0
526,9
627,5
396,5
AIAF RIVISTA 3/2005
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
17 novembre 2005
La vita quotidiana dei bambini
I dati di seguito analizzati sono stati in gran parte rilevati
nell’ambito dell’Indagine Multiscopo “Aspetti della vita
quotidiana” 2005 attraverso un modulo specifico sull’infanzia
esito di una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e Istituto degli Innocenti di Firenze. L’indagine
è stata condotta nel mese di gennaio 2005 su 24mila famiglie,
per un totale di circa 55mila individui. Le famiglie con minori
sono pari al 29,2% del campione. Ulteriori approfondimenti sul
tema saranno presentati nell’ambito della Conferenza Nazionale
sull’Infanzia il 21 novembre.
Sempre più figli unici o con un solo fratello
Negli ultimi anni profonde trasformazioni hanno riguardato il
contesto familiare in cui sono inseriti bambini e ragazzi, il
numero di fratelli e la condizione dei genitori. Il calo della
fecondità, il progressivo inserimento delle donne nel mercato
del lavoro e l’aumentata instabilità coniugale sono le
principali cause di tali trasformazioni.
Ufficio della comunicazione
Tel. 06 4673 2243-2244
Informazioni e chiarimenti:
Struttura e dinamica sociale
Via Ravà, 150 – Roma
Linda Laura Sabbadini
Miria Savioli
Tel. +39 06 46734604-6
Dal 1993-94 al 2005, i bambini e i ragazzi fino a 17 anni
che hanno entrambi i genitori occupati passano dal 36,3%
al 43,4% e quelli con padre occupato e madre casalinga dal
45,2% al 36,1%. In tutte le fasce d’età ormai prevalgono i
bambini che hanno ambedue i genitori occupati rispetto a
quelli che hanno la madre casalinga. La situazione è molto
differenziata territorialmente: nel Nord del Paese, infatti, i
bambini che hanno tutti e due i genitori occupati arrivano al
54,5% a fronte del 28,6% nel Sud. Aumentano anche i
bambini e ragazzi che vivono con un solo genitore (dal 6%
all’8,6%), soprattutto in conseguenza dell’incremento di
separazioni e divorzi.
A diventare più numerosi sono anche i figli unici (24,4%) e
i bambini che hanno un solo fratello (52,9%), che
rappresentano il caso più frequente, mentre diminuiscono i
bambini che hanno 2 fratelli o più (22,7%). La presenza in
famiglia di un figlio unico è più diffusa nel Nord del Paese. In
particolare, nel Nord Ovest la percentuale di figli unici
raggiunge il 31%, nel Nord Est e nel Centro il 28%, mentre
nel Sud il 17,8% e nelle Isole il 16,5%.
71
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Grafico 1 - Bambini e ragazzi con meno di 18 anni con ambedue i genitori occupati per ripartizione
geografica – Media 1993-94 e Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi della stessa ripartizione geografica)
45,6
Italia Nord-occidentale
53,4
46,7
Italia Nord-orientale
56,0
42,1
Italia Centrale
52,1
1993-94
2005
28,6
29,6
Italia Meridionale
21,5
25,4
Italia Insulare
36,3
Italia
43,4
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Media 1993-94 e Anno 2005
Grafico 2 - Bambini e ragazzi con meno di 18 anni per numero di fratelli conviventi e ripartizione geografica
– Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi della stessa ripartizione geografica)
Italia Nordoccidentale
Italia Nord-orientale
Italia Centrale
Italia Meridionale
Italia Insulare
Italia
16,8
52,2
31,0
20,1
51,8
28,1
15,3
56,6
28,0
con due o più fratelli
con un fratello
30,7
51,5
17,8
senza fratelli
30,2
53,3
16,5
22,7
52,9
24,4
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005
I bambini sono affidati soprattutto ai nonni
La presenza di bambini all’interno della famiglia comporta una riorganizzazione dei tempi di vita
familiare, soprattutto nel caso in cui entrambi i genitori svolgano un’attività lavorativa. Nei
momenti in cui il bambino non è a scuola o con i genitori è infatti necessario ricorrere a figure –
parentali e non – che sostengano la famiglia nella cura dei figli.
72
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Nel 2003 in Italia i bambini tra 0 e 13 anni che vengono affidati ad un adulto, almeno qualche volta
a settimana quando non sono con i genitori o a scuola, sono circa 4 milioni, pari al 51,4% del totale
(contro il 49,6% del 1998). Il ricorso a figure di supporto nella cura dei bambini è tanto più
evidente quanto minore è l’età: il 55,6% dei bambini fino a 2 anni è accudito da qualche adulto
almeno qualche volta a settimana, mentre tra i bambini di 11-13 anni è il 41,6%.
Al primo posto tra coloro che si prendono cura dei più piccoli (76,2%) si collocano i nonni
conviventi e non. Soprattutto se i bambini sono piccoli, il loro sostegno si rivela importante:
l’80,3% dei bambini tra 0 e 2 anni e l’80 % di quelli tra 3 e 5 anni sono affidati ai nonni tutti i
giorni o almeno qualche volta a settimana.
Gli altri parenti conviventi e non che si prendono cura dei bambini sono il17,3%; ancora meno
sono i bambini affidati a persone retribuite (9,0%), percentuale che però sale all’11,6% se la donna
lavora e al 23,9% se è dirigente, imprenditrice o libera professionista.
I giochi preferiti: quelli vecchi e quelli nuovi
Le preferenze espresse dai bambini e dalle bambine da 3 a 10 anni rispetto alle diverse tipologie di
gioco evidenziano alcune peculiarità e differenze che tendono ad ampliarsi al crescere dell’età.
In testa alla graduatoria dei giochi preferiti dai bambini da 3 a 5 anni si trovano i giocattoli più
tradizionali: le bambole per le femmine (88,4%) e le automobiline, i trenini e simili per i
maschi (73,5%). In questa fascia d’età sono molto amate le costruzioni e i puzzle, il disegno, i
giochi di movimento, la manipolazione di materiali come la plastilina, anche se emerge qualche
lieve differenza nei gusti: le bambine preferiscono matite e colori in misura superiore ai coetanei
(75,6% contro 67,7%), mentre sono meno interessate a costruzioni e puzzle (48,6% contro 62%).
Ai primi posti nella graduatoria dei maschi ci sono i giochi con automobiline e trenini (73,5%),
disegnare (67,7%), fare costruzioni e puzzle (62%), giocare a pallone (55,2%). I videogiochi si
collocano al settimo posto (25,6%). Le bambine amano soprattutto le bambole (88,4%), disegnare
(75,6%), giocare con i pupazzi (58%). I videogiochi si collocano al 14° posto.
Col crescere dell'età bambole e automobiline, costruzioni e puzzle perdono terreno; aumenta
l'interesse per i giochi di movimento, in particolare tra le bambine. Inoltre, più di un terzo dei
bambini e delle bambine preferisce i giochi da tavolo.
Tra i 6 e i 10 anni le differenze di genere emergono più decisamente: il 70,6% delle femmine
continua ad amare il disegno, mentre tra i maschi la quota di chi lo preferisce scende al 47,5%, il
71,6% dei bambini ama giocare a pallone e, sempre per i maschi, emergono nettamente i
videogiochi (65,2%).
Per quanto riguarda i bambini da 6 a 10 anni, la graduatoria vede pertanto al primo posto
giocare a pallone (71,6%), seguito da videogiochi (65,2%), figurine (50,3%). L’interesse delle
bambine invece è rivolto soprattutto alle bambole (71,7%), a disegnare (70,6%), ai giochi di
movimento (60,4%).
Ma è soprattutto per i giochi che vengono meno spesso indicati che emergono differenze di genere
che aumentano col crescere dell’età. Il 23,7% delle bambine da 3 a 5 anni e il 27,1% di quelle da 6
a 10 anni preferiscono i giochi di ruolo (mamma e figlia, venditore e cliente o altro), mentre le
rispettive quote per i coetanei maschi sono 10,8% e 11,4%. Il 43,6% delle bambine di 3-5 anni e
più di un terzo di quelle di 6-10 anni amano giocare svolgendo attività domestiche contro il 13,9%
dei bambini da 3 a 5 anni. La quota si riduce all’8,6% per quelli fra 6 e 10 anni. Lo scarso interesse
maschile per il gioco che attiene alle attività svolte quotidianamente in casa viene solo in parte
compensato da una maggiore preferenza per i giochi che prevedono il costruire o riparare oggetti
(17,9% dei maschi e 7,5% delle femmine).
73
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Tavola 1 - Bambini e ragazzi di 3-10 anni per giochi effettuati, sesso e classe di età. Graduatoria – Anno
2005 (per 100 bambini dello stesso sesso e classe di età)
MASCHI 3-5
Automobiline,trenini
Disegnare
Costruzioni/puzzles
Giocare a pallone
Giochi di movimento
Plastilina, pongo, ecc.
Mostri
Videogiochi/computer
Strumenti musicali
Giocare con le figurine
Pupazzi
Costruire/riparare
Giochi di attività domestiche
Giochi con animali domestici
Giochi di ruolo
Giochi da tavolo
Stickers
Collezionare oggetti
Bambole
Altro
FEMMINE 3-5
73,5
67,7
62,0
55,2
45,1
34,4
28,1
25,6
21,8
20,5
19,9
17,5
13,9
12,5
10,8
7,7
5,8
4,6
1,7
1,2
Bambole
Disegnare
Pupazzi
Costruzioni/puzzles
Giochi di attività domestiche
Giochi di movimento
Plastilina, pongo, ecc.
Giochi di ruolo
Strumenti musicali
Giocare a pallone
Giochi con animali domestici
Giochi da tavolo
Giocare con le figurine
Videogiochi/computer
Costruire/riparare
Automobiline,trenini
Stickers
Collezionare oggetti
Mostri
Altro
MASCHI 6-10
Giocare a pallone
Videogiochi/computer
Giocare con le figurine
Automobiline,trenini
Disegnare
Giochi di movimento
Costruzioni/puzzles
Giochi da tavolo
Mostri
Giochi con animali domestici
Costruire/riparare
Plastilina, pongo, ecc.
Strumenti musicali
Giochi di ruolo
Collezionare oggetti
Pupazzi
Giochi di attività domestiche
Stickers
Bambole
Altro
88,4
75,6
58,0
48,6
43,6
43,0
37,9
23,7
21,4
15,2
13,0
12,7
12,2
10,4
7,9
7,1
4,7
3,9
1,3
1,7
FEMMINE 6-10
71,6
65,2
50,3
49,2
47,5
46,8
43,8
34,2
21,6
19,3
18,1
17,3
12,1
11,4
10,7
9,6
8,6
6,0
1,2
2,6
Bambole
Disegnare
Giochi di movimento
Pupazzi
Videogiochi/computer
Giochi di attività domestiche
Giochi da tavolo
Costruzioni/puzzles
Giochi di ruolo
Plastilina, pongo, ecc.
Giocare a pallone
Giocare con le figurine
Giochi con animali domestici
Strumenti musicali
Collezionare oggetti
Costruire/riparare
Stickers
Automobiline,trenini
Mostri
Altro
71,7
70,6
60,4
43,3
38,7
34,3
33,6
32,7
27,1
25,2
21,4
21,2
21,1
13,3
10,6
7,2
5,6
4,2
1,6
1,9
Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005
La tecnologia è per tradizione culturale un territorio più maschile e ciò emerge prepotentemente
nelle attività ludiche dei più piccoli. Già nella fascia di età fra i 3 e i 5 anni i bambini che amano
giocare con videogiochi e computer sono due volte e mezzo di più delle bambine (25,6% contro
10,4%). Tra i 6 e i 10 anni, questa tipologia di gioco sale decisamente, toccando il 65,2% dei
bambini e soltanto il 38,7% delle bambine. Differenze così accentuate, anche tra le giovanissime
generazioni, sembrerebbero indicare che il processo di superamento dalle barriere culturali che
hanno ostacolato l’accesso delle donne alla conoscenza e all'uso della tecnologia non sia ancora
concluso, sebbene, come si vedrà, l’utilizzo del computer tende ad essere più paritario.
Osservando le preferenze di bambini e bambine residenti nelle diverse ripartizioni territoriali,
emergono altre peculiarità. I giochi da tavolo e il disegno sembrano interessare di più i bambini e le
bambine delle regioni del Centro-nord; lo stesso si può dire per i giochi con gli animali domestici,
probabilmente anche per effetto del clima che costringe a restare più spesso in casa.
L’interesse per le bambole unisce tutte le bambine in Italia ed è il gioco preferito tra quelle
residenti nel Nord-ovest (86%). I giochi in attività domestiche sono maggiormente diffusi tra le
bambine del Centro-nord. La preferenza per il gioco del pallone è equamente distribuita, mentre i
giochi di movimento sembrano essere più apprezzati dai bambini e dalle bambine del Nord.
74
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Rispetto al 1998 sono cresciuti nelle preferenze dei bambini tutti i tipi di gioco tranne i giochi di
movimento (dal 59% al 49,8%). La crescita maggiore ha riguardato i videogiochi, i giochi da
tavolo, la plastilina e altri materiali, il costruire e riparare, le figurine. Analizzando per genere,
emerge che per i maschi la plastilina e altri materiali, il costruire e il riparare, il giocare con le
figurine supera il 20% di incremento nella preferenza; mentre per le femmine gli incrementi più alti
sono relativi alla plastilina e altri materiali (+50%), ai videogiochi (più del 30% di incremento), ai
giochi da tavolo, agli strumenti musicali.
I giochi col papà e con la mamma
I giochi che i bambini svolgono più spesso insieme ai genitori riflettono i ruoli e le preferenze di
genere sia dei figli, sia dei genitori. I maschi fanno giochi di movimento con i padri (56,2% contro
il 36,8% con la madre), mentre disegnano o colorano soprattutto con la madre (64,4% contro il
30,3% con il padre). Nonostante la quota di bambini che preferisce giocare svolgendo attività
domestiche sia irrisoria, il 25,3% dei maschi da 3 a 10 anni lo condivide con la mamma. Le
bambine fanno con i padri soprattutto giochi di movimento (45% contro il 38,6% con la madre),
mentre insieme alle madri si dedicano più spesso ai giochi di ruolo (24,5%), al disegno (66,3%), ai
giochi in attività domestiche (54%) e ai giocattoli in generale (41,6%).
I tipi di gioco che vengono svolti in prevalenza con la madre sono in numero superiore a quelli che
vedono più spesso coinvolto il padre. I figli, quindi, non solo giocano più frequentemente con la
madre, ma si intrattengono con lei in attività più variegate (in media 2,3 attività con il papà contro
le 3 con la mamma).
Tavola 2 - Bambini di 3-10 anni che giocano con la mamma per tipo di giochi effettuati, sesso e classe di
età. Graduatoria – Anno 2005 (per 100 bambini dello stesso sesso e classe di età che giocano con la mamma)
MASCHI 3-5
Disegnano/colorano
Costruzioni/puzzles
Giochi di movimento
Giocattoli vari
Svolgono attività domestiche
Giochi da tavolo
Giohi di ruolo
Costruiscono / riparano
Videogiochi
Cucire, ricamare
Altro
FEMMINE 3-5
78,2
56,1
42,9
40,1
29,0
19,2
14,5
11,8
10,9
0,7
2,8
Disegnano/colorano
Giocattoli vari
Svolgono attività domestiche
Costruzioni / puzzles
Giochi di movimento
Giohi di ruolo
Giochi da tavolo
Cucire, ricamare
Costruiscono / riparano
Videogiochi
Altro
MASCHI 6-10
Disegnano/colorano
Giochi da tavolo
Costruzioni/puzzles
Giochi di movimento
Svolgono attività domestiche
Videogiochi
Giocattoli vari
Giohi di ruolo
Costruiscono/riparano
Cucire, ricamare
Altro
78,3
61,4
56,9
40,0
39,1
29,3
21,6
10,6
8,0
5,1
2,3
FEMMINE 6-10
55,5
44,1
34,4
32,8
22,9
18,6
15,0
11,5
9,7
1,7
4,9
Disegnano/colorano
Svolgono attività domestiche
Giochi da tavolo
Giochi di movimento
Giocattoli vari
Costruzioni/puzzles
Giohi di ruolo
Cucire, ricamare
Videogiochi
Costruiscono/riparano
Altro
58,3
52,0
40,6
38,2
28,4
22,8
21,3
14,2
13,1
10,3
5,1
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005
75
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Tavola 3 - Bambini di 3-10 anni che giocano con il papà per tipo di giochi effettuati, sesso e classe di età.
Graduatoria – Anno 2005 (per 100 bambini dello stesso sesso e classe di età che giocano con il papà)
MASCHI 3-5
Giochi di movimento
Disegnano / colorano
Costruzioni / puzzles
Giocattoli vari
Videogiochi
Costruiscono / riparano
Giochi da tavolo
Giohi di ruolo
Svolgono attività domestiche
Altro
FEMMINE 3-5
55,5
45,6
44,2
33,0
23,9
18,9
9,7
9,5
3,2
5,2
Disegnano / colorano
Giochi di movimento
Costruzioni / puzzles
Giocattoli vari
Giochi da tavolo
Giohi di ruolo
Svolgono attività domestiche
Videogiochi
Costruiscono / riparano
Altro
MASCHI 6-10
Giochi di movimento
Videogiochi
Giochi da tavolo
Costruzioni / puzzles
Costruiscono / riparano
Disegnano / colorano
Giocattoli vari
Giohi di ruolo
Svolgono attività domestiche
Altro
64,9
42,7
39,2
34,5
16,8
16,3
11,8
11,0
9,7
5,2
FEMMINE 6-10
56,7
43,6
34,1
24,7
20,8
20,5
12,3
3,6
3,3
7,3
Giochi di movimento
Giochi da tavolo
Disegnano / colorano
Videogiochi
Costruzioni / puzzles
Giocattoli vari
Costruiscono / riparano
Giohi di ruolo
Svolgono attività domestiche
Altro
46,5
41,5
36,1
29,3
21,2
11,2
10,2
9,2
5,3
5,9
Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005
I videogiochi restano una prerogativa maschile. Già nella fascia di età 3-5 anni i figli maschi che
giocano più spesso insieme ai padri con strumentazioni informatiche sono il 23,9% e fra i 6 e i 10
anni si raggiunge il 43,6%. Le mamme risultano coinvolte negli stessi giochi dai figli maschi
soltanto nel 10,9% (3-5 anni) e nel 18,6% dei casi (6 a 10 anni). Anche le bambine si trovano a
giocare più spesso con i padri con i videogiochi, ma in percentuali nettamente inferiori a quelle dei
loro coetanei (11% tra i 3 e i 5 anni e 29,3% tra i 6 e i 10 anni).
La dimensione ludica del rapporto tra figli e genitori va anche al di là delle attività di gioco in
senso stretto. I momenti che madri e padri dedicano ai figli raccontando o inventando storie,
ascoltando la musica, ballando, accompagnandoli ai giardini, assistendo con loro a spettacoli
televisivi, cinematografici o di altro genere, rappresentano attività comunque importanti per la
relazione con i figli.
L’80,4% dei bambini dai 3 ai 5 anni sente leggere dalle mamme fiabe e storie; tra i 6 e i 10 anni la
percentuale supera ancora il 50%. La quota di bambini cui sono i padri a leggere favole e racconti è
invece inferiore di circa 30 punti percentuali in entrambe le classi di età. Anche per quanto riguarda
le storie inventate o raccontate piuttosto che lette, le differenze permangono: i bambini le ascoltano
nel 52,1% dei casi dalla mamma e nel 34,9% dal papà.
Le attività che hanno a che fare con la musica vedono più spesso protagonista la mamma. Il 54,6%
dei bambini canta, balla o suona con lei e il 63,3% ascolta insieme a lei la musica; fa le stesse cose
con i padri rispettivamente il 34,6% e il 45,4% dei bambini.
Agli spettacoli sportivi i figli si recano invece più spesso con i padri (13,1% rispetto al 10,4%
di quelli che si recano con la madre) e sono soprattutto i maschi (18,6 % rispetto all'11,7%
della madre).
I bambini e le bambini svolgono quindi quasi tutte le attività considerate più spesso con le madri.
Sono comunque di più le femmine che, sia con la madre sia con il padre, sentono musica, ballano,
cantano e ascoltano da loro letture e racconti.
76
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Bambini e ragazzi attivissimi e con tanti amici
Aumentano le relazioni sociali. Bambini e ragazzi comunicano di più con tutti. Tra il 1998 e il
2005 i bambini e ragazzi che frequentano coetanei passano dal 76,1% al 78,8%, mentre rimane
sostanzialmente stabile il numero medio di amici frequentati come anche la frequenza degli
incontri. Oltre i tre quarti dei bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni frequenta coetanei nel proprio
tempo libero. La frequentazione è assidua (almeno una volta a settimana il 93,6%) e coinvolge
mediamente 5 amici, prevalentemente dello stesso sesso. Al crescere dell’età aumenta la
propensione a frequentare i coetanei: si passa dal 50,2% dei bambini tra i 3 e i 5 anni al 94,4% dei
ragazzi tra 14 e 17 anni; crescono anche il numero medio di amici frequentati (da 3,4 a 6,5), il
numero di incontri e la tendenza a frequentare indifferentemente maschi e femmine.
Bambini e ragazzi giocano di più con tutti: con i loro pari (dal 45,8% del 1998 al 54,5% del 2005
nei giorni non festivi e dal 35,2% al 40,5% nei giorni festivi), con la mamma (dal 32,5% al 45,9%
nei giorni non festivi e dal 40,6% al 53,6% nei giorni festivi), con il papà (dal 22,5% al 36,5% nei
giorni non festivi e dal 40% al 53,2% nei giorni festivi).
Fruiscono di più di spettacoli. Tra il 2000 e il 2005 aumentano i bambini e ragazzi che sono
andati a teatro (dal 22,8% al 30%), si sono recati al cinema (dal 64,7% al 79,2%), hanno visitato
musei e mostre (dal 41,7% al 43,6%), sono andati a concerti di musica classica (dal 6,4% all’8,4%)
o a spettacoli sportivi (dal 40,2% al 42,7%). Tranne nel caso degli spettacoli sportivi sono sempre
le femmine a fruire di più di spettacoli e intrattenimenti.
Tavola 5- Bambini e ragazzi di 3-17 anni che frequentano coetanei nel tempo libero per numero medio di
coetanei frequentati, frequenza con cui li vedono, sesso dei coetanei frequentati, partecipazione a feste per
sesso e classe di età – Anno 2005
SESSO,
CLASSE DI
ETA'
Frequentano
coetanei nel
tempo libero
(a)
Numero
medio di
coetanei
frequentati
Con che frequenza vedono
coetanei (b)
Almeno una
volta a
settimana
Più
raramente
Frequentano più maschi o più
femmine (b)
Maschi e
femmine
Più maschi Più femmine
in egual
misura
Partecipazione a feste
(a)
Organizzat
e per lui/lei
Organizzat
e per altri
coetanei
MASCHI
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
47,9
77,2
92,0
95,0
79,4
3,4
4,0
5,4
6,6
5,1
88,1
90,9
96,8
97,7
94,2
11,9
9,1
3,2
2,3
5,8
57,5
76,2
81,2
62,7
70,5
4,1
3,8
1,5
3,7
3,3
38,4
20,0
17,3
33,6
26,2
61,2
63,4
55,5
44,1
55,9
66,5
79,8
72,5
72,8
73,8
9,3
4,2
3,9
8,3
6,2
65,0
75,8
74,7
51,6
66,0
25,7
20,0
21,4
40,1
27,8
58,4
63,6
60,3
48,7
57,7
69,1
75,7
73,3
76,3
74,1
32,6
42,5
43,6
36,8
39,6
35,6
37,5
37,1
26,5
33,5
31,8
20,0
19,3
36,7
26,9
59,8
63,5
57,8
46,3
56,8
67,8
77,8
72,9
74,5
73,9
FEMMINE
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
52,6
73,4
89,5
93,7
78,1
3,4
4,0
4,9
6,5
4,9
87,8
89,4
95,7
96,4
93,0
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
50,2
75,4
90,8
94,4
78,8
3,4
4,0
5,1
6,5
5,0
87,9
90,2
96,2
97,1
93,6
12,2
10,6
4,3
3,6
7,0
MASCHI E FEMMINE
12,1
9,8
3,8
2,9
6,4
Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005
(a) Per 100 bambini e ragazzi di 3-17 anni della stessa classe di età.
(b) Per 100 bambini e ragazzi di 3-17 anni che frequentano coetanei.
77
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
Aumenta anche la pratica sportiva: la quota di bambini e i ragazzi tra i 3 e i 17 anni che
praticano sport nel tempo libero (sia in modo continuativo che saltuario) è passata infatti dal 50,9%
al 53,3%. Il 43,9% fa sport in modo continuativo e il 9,4% in modo saltuario. La quota di praticanti
è ancora maggiore tra i maschi (57,8% contro il 48,5% delle femmine), ma tra i piccoli di 3-5 anni
si riscontra una prevalenza femminile (23,3% contro il 20,2% dei maschi).
Aumentano, inoltre, i bambini e i ragazzi di 6 17 anni che leggono libri e che svolgono attività
extrascolastiche. Nel 2005 la quota di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni che hanno letto almeno
un libro nel loro tempo libero è aumentata di 4,5 punti percentuali rispetto all’anno 2000 (49,0%),
arrivando al 53,5%. La maggioranza dei lettori ha comunque letto più di un libro nell’anno, in
particolare il 39% ha letto 2 o 3 libri, il 34,4% da 4 a 11 libri e infine l’11,6% 12 o più libri.
Tra il 1998 e il 2005 aumenta la partecipazione ai corsi di formazione extrascolastica nel corso
dell’anno (dal 41% al 45,8%). L’incremento maggiore si verifica tra le bambine e le ragazze: 7,2
punti percentuali in più (dal 39,7% al 46,9%) rispetto ai 2,5 punti tra i ragazzi (dal 42,3% al
44,8%) e nella fascia d’età tra i 6 e i 13 anni (con oltre 5 punti percentuali).
I corsi più frequentati sono nell’ordine: sport (31,3%), musica (8,4%), danza (7,1%), lingue
straniere (6,4%), informatica (5,7%). Le bambine studiano danza, musica , teatro e lingue. I
bambini frequentano più corsi di informatica. Se alle bambine si aggiunge la danza allo sport, i
livelli di fruizione dei corsi di tipo sportivo tra maschi e femmine sono sostanzialmente uguali.
Grafico 3 - Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno fruito nell'anno dei diversi spettacoli ed
intrattenimenti e che hanno letto libri per sesso - Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi dello stesso sesso)
78,3
80,1
79,2
Cinema
47,3
Libri
53,5
41,2
Musei, mostre
46,1
43,6
53,4
Spettacoli sportivi
31,2
34,1
30,0
24,9
27,5
26,1
Monumenti
18,4
21,0
19,7
Altri concerti di musica
78
42,7
26,2
Teatro
Concerti di musica classica
60,2
7,0
9,9
8,4
Maschi
Femmine
Totale
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Grafico 4 - Bambini e ragazzi di 3-17 anni che hanno seguito corsi di formazione extrascolastica e
praticano sport nel tempo libero per sesso - Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi dello stesso sesso)
53,3
Praticano sport
57,8
48,5
Totale
Maschi
Femmine
45,8
Corsi di formazione
extrascolastica
44,8
46,9
Tavola 6 - Bambini e ragazzi di 3-17 anni che svolgono corsi extrascolastici per sesso, classe di età e tipo
di corsi svolti - Anno 2005 (per 100 persone bambini e ragazzi dello stesso sesso e classe d’età che svolgono
corsi)
TIPO DI CORSI
SESSO E CLASSE DI
ETA'
Pittura,
ceramica,
ecc,
Canto
Musica
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
0,5
3,1
2,6
0,3
1,7
1,7
8,8
13,9
6,6
7,8
0,1
4,0
2,8
0,4
2,0
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
0,5
4,3
4,9
4,3
3,6
1,2
10,1
16,5
8,1
9,0
1,4
2,7
4,1
1,8
2,5
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
0,5
3,7
3,7
2,2
2,6
1,5
9,4
15,2
7,3
8,4
0,8
3,4
3,4
1,1
2,2
Teatro
Danza
Attività
sportive
Lingue
straniere
Informatica
Giornalino
scolastico
Altro
MASCHI
0,7
1,6
2,8
2,2
1,8
0,3
2,0
1,0
0,9
1,1
17,3
43,8
44,8
35,9
36,5
1,7
6,7
10,0
5,3
5,9
0,4
6,1
10,2
9,0
6,6
0,3
1,0
0,6
0,4
0,2
1,9
3,2
1,6
1,7
7,4
16,6
18,5
10,5
13,4
11,3
32,9
33,1
22,9
25,8
0,9
6,1
10,8
9,4
6,9
5,3
7,2
5,5
4,7
0,1
1,7
0,8
0,6
1,4
0,7
3,4
5,2
2,6
14,3
38,5
39,0
29,7
31,3
1,3
6,4
10,4
7,2
6,4
0,2
5,7
8,7
7,3
5,7
0,2
1,3
0,7
0,5
0,8
1,3
3,3
3,3
2,2
FEMMINE
0,1
1,7
6,1
4,5
3,0
MASCHI E FEMMINE
0,4
1,6
4,4
3,3
2,4
3,8
9,0
9,6
5,5
7,1
Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005
Bambini e ragazzi ancora più “tecnologici”
Bambini e ragazzi utilizzano sempre di più le nuove tecnologie. Cresce in primo luogo l’uso
del cellulare. Considerando quelli da 11 a 17 anni, tra il 2000 e il 2005 si è passati dal 55,6%
all’83,6%. La crescita maggiore si è verificata tra i più piccoli. La quota di ragazzi tra gli 11 e i 13
79
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
anni che utilizza il cellulare è passata, infatti, dal 35,2% al 74,3%, mentre tra i 14 e i 17 anni dal
70,4% al 90%. Le ragazze usano il cellulare più dei ragazzi fino a 13 anni, la tendenza si inverte tra
i 14 e i 17 anni. Chi utilizza il cellulare nella gran parte dei casi lo possiede. Circa la metà dei
bambini e i ragazzi da 6 a 17 anni, infatti, possiede un cellulare e anche in questo caso la quota di
femmine è superiore a quella dei maschi (51,1% contro il 48,1%). Le differenze maggiori si
concentrano tra i più piccoli. Posseggono il cellulare il 12,8% delle bambine di 6-10 anni contro
l’8,5% dei maschi e il 66,1% della ragazze tra gli 11 e i 13 anni contro il 61,2% dei maschi, ma a
partire dai 14 anni il divario si annulla.
Grafico 5 - Bambini e ragazzi di 6-17 anni che utilizzano il cellulare per sesso e classe di età – Anno 2005
(per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni dello stesso sesso e classe di età)
91,2
88,7
Si, ne ha uno per sé
Si, usa quello degli altri
77,7
71,1
59,8
57,2
66,1
61,2
84,0
84,0
48,1
51,1
4,7
9,1
8,7
Femmine
Maschi
23,1
18,9
8,5
12,8
10,4
10,3
9,9
Femmine
Maschi
Maschi
6-10
11,6
7,2
Femmine
Maschi
11-13
14-17
Femmine
Totale
Il cellulare non si usa solo per telefonare. Era già così nel 2000, ma lo è ancora di più nel 2005.
Tra il 2000 e il 2005 diminuisce, infatti, la quota di bambini e ragazzi che utilizza il cellulare solo
per telefonare, passando dal 20,3% al 4,2%. Il numero medio di funzioni utilizzate è 3,6. Emergono
differenze, invece, rispetto all’età: i bambini di 6-10 anni usano meno funzioni in media (2,8),
mentre tra gli 11 e i 13 anni il valore sale a 3,8 e si attesta sul 3,6 tra i 14 e i 17 anni.
Tra le funzioni utilizzate del cellulare al primo posto si colloca il telefonare (89%), a brevissima
distanza l’invio/ricezione messaggi (84,1%). Oltre la metà dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni
gioca con il cellulare, il 39,9% cambia suonerie e il 39,1% fa usodella rubrica telefonica. Al sesto
posto tra le funzioni utilizzate si colloca il fare/ricevere foto (24,1%). Con percentuali più basse ma
comunque di interesse emergono: registrare conversazioni (11,2%), utilizzare l’agenda diario
(10,2%) e collegarsi ad internet (3,3%).
Dal 2000 al 2005 la quota di bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni che usa il PC è aumentata,
passando dal 41,7% al 57,1%.
Anche l’uso di Internet è cresciuto negli ultimi cinque anni: considerando per esigenze di confronto
con il 2000 solo i ragazzi tra 11 e 17 anni, Internet è passato dal 28,5% del 2000 al 52,5% del
2005. Nel 2005 sono 4milioni 834mila i bambini e i ragazzi tra i 3 e i 17 anni che usano il pc a casa
o in altro luogo. Tra i 6 e i 17 anni i bambini e ragazzi che si collegano ad Internet sono 2milioni
484mila (il 36,7% della popolazione di questa età). L’uso del pc aumenta al crescere dell’età: tra i
bambini di 3-5 anni solo il 16,9% usa il pc, tra i 6 e i 10 anni oltre la metà dei bambini (53,2%), tra
gli 11 e i 13 anni il 72% e tra i 14 e i 17 anni il 79,7%. Non emergono differenze significative dal
punto di vista del genere. Questo è vero per tutte le fasce d’età, ad eccezione di quella 6-10 anni, in
cui la quota di bambine è superiore (54,5% contro 51,9%). Questa omogeneità è una caratteristica
specifica delle fasce di età considerate, in quanto per le classi di età successive l’uso del pc risulta
80
SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
essere un’attività prevalentemente maschile. Considerando tutte le persone di 18 anni e oltre,
infatti, i maschi che usano il PC sono il 42,9% mentre le femmine sono il 31,2%.
Tavola 7- Bambini e ragazzi di 3-17 anni per frequenza con cui usano un personal computer e bambini e
ragazzi di 6-17 anni per frequenza con cui usano Internet, sesso e classe di età - Anno 2005 (per 100
persone dello stesso sesso e classe di età)
Uso del personal computer
CLASSI DI ETÀ
Sì
Tutti i
giorni
Una o più
volte alla
settimana
Uso di Internet
Qualche
volta al
mese
Qualche
volta
all’anno
Non
usano il
pc
Non
usano
Internet
Sì
Tutti i
giorni
Una o più
volte alla
settimana
Qualche
volta al
mese
Qualche
volta
all’anno
12,7
41,7
63,1
37,6
1,3
3,8
16,2
7,2
5,4
20,4
33,6
19,0
4,0
10,5
9,7
7,6
2,0
6,9
3,6
3,8
84,0
58,0
35,9
60,7
13,3
36,3
60,9
35,7
0,9
3,1
7,8
3,8
6,5
16,9
37,1
19,8
4,1
11,7
11,9
8,7
1,9
4,6
4,1
3,3
84,8
62,7
37,7
62,8
13,0
39,0
62,0
36,7
1,1
3,5
12,2
5,6
5,9
18,7
35,3
19,4
4,0
11,1
10,8
8,2
2,0
5,8
3,8
3,6
84,4
60,3
36,8
61,7
MASCHI
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
19,6
51,9
73,2
80,9
58,0
4,4
9,1
23,2
37,1
18,9
8,6
33,3
43,5
38,1
31,8
5,7
8,0
5,2
4,6
6,1
0,9
1,5
1,3
1,1
1,2
74,9
46,0
25,4
18,6
39,8
FEMMINE
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
14,2
54,5
70,7
78,5
56,2
1,4
6,2
12,7
21,4
10,7
5,4
37,1
43,9
48,2
35,1
5,5
9,0
9,4
7,2
7,9
1,9
2,2
4,8
1,7
2,5
81,6
43,9
28,7
20,5
42,0
MASCHI E FEMMINE
3-5
6-10
11-13
14-17
Totale
16,9
53,2
72,0
79,7
57,1
2,9
7,7
18,0
29,6
14,9
7,0
35,2
43,7
42,9
33,4
5,6
8,5
7,3
5,9
6,9
1,4
1,8
3,0
1,4
1,8
78,2
45,0
27,0
19,5
40,9
Lo sviluppo dell’uso delle nuove tecnologie non sembra entrare in competizione con l’utilizzo
dei media tradizionali. I bambini e i ragazzi che usano Tv, radio e pc leggono di più nel tempo
libero, vanno più frequentemente al cinema, praticano di più sport. Insomma, fanno tutto di più
rispetto a chi vede solo la tv.
Tavola 8 - Bambini e ragazzi di 6-17 anni per attività svolte e combinazione di media utilizzati - Anno 2005
(per 100 persone bambini e ragazzi con le stesse caratteristiche)
MEDIA USATI
Solo tv
Tv, pc, radio
Totale
Leggono libri
26,0
66,0
53,5
Usano il pc Usano internet almeno
almeno una volta
una volta
la settimana
la settimana
87,9
57,9
0,2
41,7
25,0
Vanno al cinema
Praticano sport
61,9
87,0
79,2
45,9
67,9
61,2
Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005
Ancora disuguaglianze nel mondo dell’infanzia
Nel complesso, una particolare dinamicità è espressa dalle bambine e ragazze che ormai hanno
praticamente raggiunto i maschi nell’uso del pc, preparando il superamento già avvenuto tra i 6 e
10 anni. Le femmine, inoltre, superano i loro coetanei nella maggior parte delle attività: dalla
lettura (60,2% contro il 47,3% dei maschi) alla fruizione di cinema (80,1% contro il 78,3%), teatro
(34,1% contro il 26,2%) e altre manifestazioni culturali (v. grafico3), dalla frequenza di corsi di
81
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
AIAF RIVISTA 3/2005
formazione extrascolastica (46,9% contro il 44,8%) all’uso dei cellulari (59,8% contro il 57,2%).
Le differenze territoriali e sociali continuano ad esistere e prefigurano l’esistenza di segmenti di
bambini con minori opportunità di altri o addirittura esclusi. In Italia 408 mila bambini da 6 a 17
anni (il 6% di quella fascia d’età) negli ultimi 12 mesi non sono andati al cinema, non hanno
letto libri, non hanno usato il PC, né internet, né hanno praticato sport. La percentuale
diminuisce al crescere dell’età, passando dal 9,5% tra i 6 e 10 anni al 4,3% tra 11 e 13 al 3,3% tra
14 e 17 anni. Nel Sud si raggiunge il 10,6% contro il 2,4% del Nord e il 3% del Centro. Nelle
famiglie operaie, a livello nazionale, la percentuale si attesta all’8%.
Il 74% delle famiglie con minori del Nord-ovest possiede un pc contro il 51,3% nelle Isole; a
livello nazionale, l’84,9% delle famiglie di imprenditori dirigenti e liberi professionisti contro il
54,1% delle famiglie operaie. Più del 50% dei bambini del Nord frequentano corsi di formazione
extrascolastica contro poco più del 30% al Sud e del 37% delle famiglie operaie a livello nazionale.
Al Nord due terzi dei bambini leggono libri contro un terzo nelle Isole e il 49% delle famiglie
operaie. Infine, si rilevano 16 punti percentuali di differenza tra Nord e Sud per la frequentazione
del teatro, 11 per il cinema e quasi 30 per musei e mostre.
Il dato positivo è che proprio laddove le differenze sono più grandi la riduzione delle
disuguaglianze è stata maggiore negli ultimi anni, soprattutto nel rapporto con le nuove tecnologie,
segno che i nuovi comportamenti cominciano a rompere anche le barriere sociali e territoriali.
82
AIAF
COME ADERIRE ALL’AIAF ED ABBONARSI ALLA RIVISTA
Potranno essere soci dell’AIAF tutti gli avvocati, regolarmente iscritti all’ordine di appartenenza, che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori.
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AIAF
AIAF
AIAF RIVISTA 3/2005
AIAF - ORGANI STATUTARI
Consiglio di Presidenza
Marino Marina (rappresentante legale)
Fanni Luisella
Dionisio Antonio
Comitato Direttivo Centrale
Presidenti delle sezioni regionali:
Abruzzo:
Calabria:
Campania - Napoli:
Campania - Salerno:
Emilia Romagna:
Friuli Venezia Giulia:
Lazio:
Liguria:
Lombardia:
Marche:
Piemonte:
Sardegna:
Sicilia:
Toscana:
Umbria:
Veneto:
Serafini Maria Carla
Mendicino Stefania
Delcogliano Erminia
Gassani Gian Ettore
Fabj Ada Valeria
Montemurro Maria
Marino Marina
Figone Alberto
Pini Milena
Pelamatti Cagnoni Anna
Scolaro Antonina
Fanni Luisella
D’Agata Remigia
Cecchi Manuela
Tiburzi Maria Rita
Sartori Alessandro
viale Leopoldo Muzii 100, 65123, Pescara; tel 085.4214275, fax 085.4229715; [email protected]
via del mare, 88040, Lamezia Terme (CZ); tel. 0968.51003; [email protected]
via Scipione Capece 3/c, 80121, Napoli; tel. 081.640726 - 0824.312909
corso Vittorio Emanuele 203, 84122 Salerno; tel. e fax 089.220254; [email protected]
via Garibaldi 5, 40124, Bologna; tel 051.581706, fax 051.581329; [email protected]
via Nazario Sauro 3, 33100, Udine; [email protected]
viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma; tel 06.3202351, fax 06.3202345; [email protected]
piazza Leonardo da Vinci, 2/3, 16146 Genova; tel 010.367908, fax 010.367908
Galleria Buenos Aires 1, 20124, Milano; tel 02.29525195, fax 02.29531352; [email protected]
via Calatafimi 2, 60121, Ancona; tel 071.202108, fax 071.200972; [email protected]
corso Re Umberto 28, 10128, Torino; tel 011.5617102, fax 011.5617188; [email protected]
via Deledda 39, 09127, Cagliari; tel.070.663904, fax 070.663904; [email protected]
via G.Almirante 15/17, 95030, Tremestieri Etnero (CT); tel 095.505305, fax 095.508660; [email protected]
via Bonifacio Lupi 14, 50129, Firenze; tel 055.494284, fax 055.486912; [email protected]
viale Indipendenza, 06124, Perugia; tel 075.5726151, fax 075.5726151; [email protected]
via Dominutti 20, 37135, Verona; tel 045.8011711, fax 045.8002752; [email protected]
Componenti eletti:
Abram Daniela
Alessio Franca
Bet Enrico
Bond Lorenza
Cacco Maria Paola
Dama Rosanna
De Strobel Gabriella
Dionisio Antonio
Geraci Diego
Macis Valentina
Maggiano Liana
Marcucci Carla
Marinucci Anna
Mirto Caterina
Montano Maria Gigliola
Morandi Nicoletta
Pacciarini Anna Maria
Pomarici Costanza
Quattrone Mirella
via Barberia 14, 40100 Bologna; tel. 051.583338
via Roma 45, 22053, Lecco; tel 0341.282181, fax 0341.286164; [email protected]
p.zza della Vittoria 11/16, 16121, Genova; tel 010.5959159-010.580117, fax 010.5760014; [email protected]
via D’Azeglio 27, 40123, Bologna; tel 051.6486123, fax 051.6565579
via Longhin 121, 35129, Padova; tel 049.774276, fax 049.776909; [email protected]
viale Costituzione Is.G/1, 80143, Napoli; tel 081.7879271, fax 081.7879274
via Santa Chiara 15, 37129, Verona; tel 045.594301, fax 045.8011023
c.so Vittorio Emanuele 92, 10121 Torino; tel. 011.5613742, fax 011.5613982; [email protected]
via D’Annunzio 62, 95129 Catania; tel. 095.552183, fax 095.445011; [email protected]
via Rossini 61, 09128, Cagliari; tel.070.41082, fax 070.485101; [email protected]
via Assarotti 10/18, 16122 Genova; tel. 010.8313041, fax 010.816805; [email protected]
via Francesco Carrara 28, 55100 Lucca; tel. 0583.495616, fax 0583.490484; [email protected]
piazza Duomo 11 / B, 07100, Sassari; tel e fax 079.235548; [email protected]
via Agrigento 61, 90141, Palermo; [email protected]
piazza Benamozegh 17, 57123, Livorno; tel 0586.891084, fax 0586.899857; [email protected]
viale Carso 51, 00195, Roma; tel. 06.3720292, fax 06.37352806; [email protected]
via Marconi 3, 06012 Città di Castello (PG); tel. 075.8554434, fax 075.8554434; [email protected]
via Lucrezio Caro 38, 00193, Roma; tel 06.3244839, fax 06.32609700
via Varese 67, 22100, Como; tel 031.272461, fax 031.271647; [email protected]
Collegio dei probiviri
Ferraris Giovanna
Lupo Marina
Pozzi Angela
84
via Manzoni 3, 21100, Varese; tel 0332.234601, fax 0332.835255; email [email protected]
corso Italia 29, 50123 Firenze; tel. 055.286207, fax 055.2645821; [email protected]
via Rubbiani 1, 40124, Bologna;tel 051.580096, fax 051.580759