la riforma del procedimento di separazione e divorzio l`affidamento
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la riforma del procedimento di separazione e divorzio l`affidamento
RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI 2005/3 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO W W W. A I A F - A V V O C AT I . I T Anno X-no 3, settembre-dicembre 2005 Qadrimestrale; registr. Tribunale Roma n.496 del 9.10.95. Stampa: Tip. Quatrini A. & figli snc, v. S.Lucia 43-47, 01100 Viterbo SOMMARIO Editoriale_ 2 Riforme o caos? AVV. MILENA PINI Dal Parlamento_ 4 Le modifiche processuali in materia di separazione e divorzio La riforma del procedimento di separazione e divorzio_ 7 La modifica del procedimento di separazione e divorzio. Spunti di riflessione AVV. ANTONIO DIONISIO 12 Nuove disposizioni processuali in materia di separazione e divorzio AVV. DIEGO GERACI 16 Le innovazioni a garanzia dell'esercizio della difesa AVV. ENRICO BET 18 La difesa della parte convenuta AVV. NICOLETTA MORANDI 20 Modifica, revoca e reclamo dei provvedimenti provvisori AVV. MARIACARLA SERAFINI 22 La rappresentanza della parte incapace d'intendere e volere nel nuovo procedimento DOTT. DANIELA GIANNONE 24 Aspetti sostanziali e processuali degli accertamenti patrimoniali nei giudizi di separazione e divorzio AVV. MARINA MARINO L'affidamento dei figli nei giudizi di separazione e divorzio_ 29 L'approvazione delle nuove norme sulla separazione e l'affidamento condiviso dei figli AVV. MARINA MARINO 31 La legge "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" approvata dal Senato il 24 gennaio 2006 33 Comunicato stampa AIAF 23.1.06 34 Intervento del Pres. Sen. Avv. Bucciero alla seduta del 20.12.2005 della Commissione 2° Giustizia (Senato) e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, riunite 37 Le dichiarazioni di voto sul DDL 3537 alla seduta del 24.1.06 40 Affidamento, mantenimento, cura dei figli e ruolo dei genitori. La realtà che emerge dai dati Istat AVV. MILENA PINI 49 Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi INDAGINE ISTAT 1994-2003 CON LE TAVOLE DEI DATI, NAZIONALI E REGIONALI, SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI 71 La vita quotidiana dei bambini INDAGINE ISTAT 2005 ANNO X - N° 3, SETTEMBRE-DICEMBRE 2005, NUOVA SERIE QUADRIMESTRALE Redazione GALLERIA BUENOS AIRES 1, 20124 MILANO TEL. E FAX 02.29535945 EMAIL: [email protected] WEB: WWW.AIAF-AVVOCATI.IT Direttore responsabile MILENA PINI Comitato di redazione GIAN ETTORE GASSANI NICOLETTA MORANDI ANTONINA SCOLARO Stampa TIPOGRAFIA QUATRINI A. & FIGLI SNC V. S.LUCIA 43-47, 01100 VITERBO EDITORIALE Q uando coloro che hanno il compito di legiferare rivolgono gravi critiche ad un testo di legge e dopo pochi minuti lo approvano, auspicando che “la giurisprudenza svolga un ruolo intelligente nella risoluzione delle questioni che l’articolato indubbiamente pone” (dichiarazione di voto del Sen. Nando Dalla Chiesa sul DDL 3537 in materia di affidamento dei figli), non è più possibile parlare di intervento riformatore del Legislatore. In effetti siamo al caos. Sconcerta soprattutto la mancanza di conoscenza, o in altri termini l’ignoranza delle questioni sostanziali e processuali, e la superficialità con cui si sottovalutano le conseguenze dell’applica- RIFORME O CAOS? MILENA PINI* zione di norme di legge vuoi lacunose, o contraddittorie, errate, inopportune, etc. Conseguenze di non poco conto quando si tratta la materia del diritto di famiglia, con ricadute dirette sulla vita delle persone. Ad esempio risulta incomprensibile la motivazione della nuova formulazione dell’art. 4 della legge sul divorzio, modificato dalla legge 80/05, che attribuisce la competenza al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, considerato che i dati Istat (che pubblichiamo in questo numero) attestano che nel periodo successivo alla separazione nel 35% dei casi uno dei coniugi trasferisce la residenza in altro Comune. Secondo questa nuova disposizione anche nel caso in cui dopo la separazione uno o entrambi i coniugi abbiano trasferito la loro residenza, questi dovranno comunque rivolgersi al tribunale dove avevano prima la comune residenza, con aggravio di spese di giudizio e di difesa. Nel caso di giudizio contenzioso, con necessità di consulenze tecniche in relazione all’affidamento dei figli, il tribunale sarà quindi costretto a incaricare i servizi o gli esperti della città in cui il minore vive, con probabile allungamento dei tempi, oltre ai disagi e alle difficoltà che tale situazione comporterà per tutti. 2 In tema di affidamento, poi, il testo approvato dal Senato il 24 gennaio scorso contiene disposizioni normative che contrastano con la stessa riforma del procedimento di separazione e divorzio che entrerà in vigore il 1 marzo prossimo; annullano consolidati orientamenti della Corte di Cassazione e dei giudici di merito (ad esempio sull’assegnazione della casa coniugale nell’interesse esclusivo dei figli, o sulla legittimazione attiva del genitore convivente a proporre la domanda di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autonomo); manifestano una carenza di disposizioni (ad esempio, non prevedendo il collocamento del figlio e la regolamentazione del diritto di visita nel caso di affidamento esclusivo, e l’affidamento dei figli a terzi in caso di necessità); introducono la disciplina del risarcimento del danno nei procedimenti di separazione e divorzio, senza specificare di quale danno si tratti (quali sono le gravi inadempienze che ostacolano l’esercizio congiunto della potestà; quali contenuti ha l’affidamento condiviso o l’esercizio congiunto della potestà; qual è la differenza tra danno subito dal figlio e danno subito dal genitore?), come accertarlo, con quali strumenti probatori, ed infine… perché il Legislatore distingue tra potere del giudice di “…. disporre il risarcimento dei danni … nei confronti del minore” o “… dell’altro (genitore)”, e potere di “condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria … a favore della Cassa delle ammende”? Cosa significa disporre? E’ una sentenza di condanna o che altro? Al di fuori del principio enunciato nell’art.1, che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi - genitori-, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, non c’è in quel testo di legge una sola riga che non contenga affermazioni e disposizioni erronee, lacunose e contraddittorie. Il Legislatore ha approvato una legge ben conoscendone i limiti e le lacune sotto il profilo tecnico giuridico, e sottovalutandone la pericolosità sociale, il potenziale rischio di rompere equilibri sociali ed economici, di accentuare la conflittualità dei coniugi e dei genitori in fase di separazione e di rimettere in discussione assetti personali ed economici già definiti. Per non dire dell’impatto che la legge causerà sulla “macchina” giudiziaria (quanti reclami avverso i provvedimenti presidenziali arriveranno alle Corti d’appello, mentre nel frattempo si chiederà la modifica dei medesimi provvedimen- SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 EDITORIALE ti avanti il GI? Quante modifiche di precedenti assetti verranno proposte per chiedere l’applicazione della nuova legge?). Ignoranza o volontà indotta da qualche motivo (forse elettorale)? In ogni caso, cittadini e operatori del diritto si troveranno presto nel caos. * direttore della Rivista Si avvertono i Lettori che la legge sull'affidamento condiviso è stata approvata mentre questo numero era in fase di ultimazione. Pertanto alcuni interventi, relativi al nuovo procedimento di separazione e divorzio introdotto dalla L. 80/05, non tengono conto delle ulteriori innovazioni legislative. 3 DAL PARLAMENTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO, MODIFICATE DALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80 E DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005 N. 263 (CHE ENTRERANNO IN VIGORE IL 1 MARZO 2006), E DAL DDL 3537 APPROVATO DAL SENATO IL 24.1.06 CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 706 (Forma della domanda). La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero,a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. AI ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente) All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».( in corsivo il comma aggiunto dal DDL 3537) Art. 709 (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa,ed è comunicata al pubblico ministero. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo163-bis ridotti a metà. Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di 4 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 DAL PARLAMENTO merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore. Art. 709. bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio. (in corsivo le modifiche e integrazioni apportate dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263) Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». (articolo introdotto dal DDL 3537) LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898 DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Art. 4 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’ estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. 2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. 3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto. 4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi,legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. 5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine 5 DAL PARLAMENTO AIAF RIVISTA 3/2005 entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. 6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. 7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Sei coniugi si conciliano,il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. 8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 9. Tra la data dell’ordinanza,ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163. bis del codice di procedura civile ridotti a metà. 10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. 11.All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agii articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184del medesimo codice. 12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato,si applica la previsione di cui all’articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. 14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. 15. L’appello è deciso in camera di consiglio. 16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici,è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi,si applica la procedura di cui al comma 8. IN RELAZIONE ALL’ART. 9 L. 898/70 E SUCC. MODIF., L’ART.. 5 L. 263/2005 COSÌ DISPONE: Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970. 6 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO L a conversione in legge del decreto sulla competitività recante misure urgenti per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, con obbiettivo non residuale la modificazione della disciplina processuale della separazione e del divorzio, ha dato luogo ad innovazioni fonte di critiche e spunti di riflessione. In particolare, è proprio la fase introduttiva di tali giudizi che ha subito modificazioni particolarmente significative, al fine di attribuire maggior efficacia alla fase presidenziale e per offrire ai coniugi maggiori opportunità di riconciliazione. In quest’ottica di semplificazione delle norme processuali, il legislatore ha fornito regole differenziate per la separazione giudiziale e per il divorzio: tale scelta, da una parte, offre nuove prospettive alla disciplina codicistica della separazione giudiziale, dall’altra, segna il superamento di quanto dispone l’art. 23 comma 1 della legge n. 74/1987, norma che rappresenta l’espressione del carattere uniforme del procedimento di separazione e di divorzio: “fino all’entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all’art. 4 l. 1° dicembre 1970 n. 898 come sostituito dall’art. 8 della presente legge”. Alcuni sostengono, ed in particolare M. Finocchiaro, in Guida al Dir. 2005 n.22, p.91 s., che il suddetto art. 23 deve ritenersi abrogato, con la duplice conseguenza che il procedimento di separazione personale dei coniugi viene disciplinato, per ciò che riguarda la materia di diritto sostanziale, dal codice civile, mentre, per le norme processuali, dal codice di procedura civile; al contrario, il giudizio di divorzio non trova alcun fondamento nell’ambito codicistico, rimanendo ancorato ad una legge “speciale”. In secondo luogo, la legge n.80/2005 si è posta come obiettivo primario di armonizzare i due procedimenti, che in passato erano legati solo in teoria dall’art. 23. Ad esempio, l’intento del legislatore di uniformare le due discipline trova conferma nella regolamentazione dettata per l’individuazione del giudice competente: la legge n. 80/05, infatti, all’art. 706, stabilisce che la domanda, di separazione e di divorzio, dev’essere proposta al tribunale del luogo “dell’ultima residenza comune dei coniugi”, facendo riferimento alla residenza comune esistente al momento della proposizione della domanda. Viene in tal modo armonizzata la disciplina nazionale con i criteri di competenza giurisdizionale introdotti dall’art. 3 del Regolamento matrimoniale dell’Unione Europea n. 2201 del 2003, in cui si fa riferimento sia al criterio della “resi- denza abituale dei coniugi”, sia a quello dell’“ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. Poiché si tratta di procedimenti di “famiglia”, è a quest’ultima che si deve far riferimento e non al luogo in cui viene celebrato il matrimonio o dove ha la propria residenza il coniuge convenuto. In mancanza, l’art.706 c.p.c. prevede che sia competente il “tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio”; “qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile”, il “tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente”; ed, infine, “se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica”. LA MODIFICA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. SPUNTI DI RIFLESSIONE Nell’ipotesi, infine, in cui il coniuge convenuto sia residente in Italia, è utile ancora distinguere a seconda che i coniugi, prima del giudizio, abbiano o meno avuto una residenza comune. Nel primo caso, sussiste la competenza inderogabile del tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Nel caso, invece, in cui tale residenza comune sia venuta meno ab origine, sarà competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. La fase presidenziale si apre con il deposito del ricorso in cancelleria. Tale atto introduttivo del giudizio di separazione deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata” (mentre, nel caso di divorzio, con una scelta difficilmente comprensibile, devono essere evidenziati anche gli “elementi di diritto” precisando, pertanto, tutti i requisiti che permettono di identificare correttamente la domanda introduttiva e le eventuali richieste accessorie, fermo restando l’onere di indicare ANTONIO DIONISIO* 7 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO “l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio”, artt. 706, comma 4 c.p.c. e 4, comma 4, l.div. La specificazione del legislatore di indicare nel ricorso i fatti che sono posti alla base della domanda trova la propria giustificazione nella disciplina sostanziale della separazione che può essere chiesta, oggi come ieri, solo quando “si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”. Come prescrive l’art. 709, il contenuto del ricorso potrà essere ulteriormente specificato in un secondo momento, in quanto il presidente del tribunale, con l’ordinanza con cui fissa l’udienza di comparizione, “assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163, 3° comma, n. 2-3-4-5-6”: tale formazione progressiva dell’atto introduttivo consente al ricorrente di presentare una domanda informale con i contenuti finalizzati ad un efficace avviamento dell’udienza presidenziale, senza tuttavia incorrere nel rischio di dichiarazioni di nullità ex art. 163-164 c.p.c. Le lacune del ricorso non ostacolano il presidente nell’esercizio dei propri poteri, ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione e per la determinazione dei provvedimenti interinali nell’interesse della prole e dei coniugi, tenendo comunque sempre in considerazione la fondamentale regola del principio della domanda: infatti, in relazione ai provvedimenti emessi nell’interesse dei figli minori, i poteri del presidente possono essere esercitati d’ufficio anche a prescindere da una domanda di parte - pur rimanendo fermo l’onere di quest’ultima di indicare nel ricorso “l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio”, art. 706, comma 4, c.p.c. e art. 4, l.div.mentre, al contrario, circa l’ordine provvisorio di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge privo di mezzi adeguati, non sembra che il presidente possa nella propria ordinanza disporre il pagamento di assegni a favore 8 AIAF RIVISTA 3/2005 del coniuge che non ha formulato anche implicitamente la relativa pretesa. Come sopra detto, il deposito del ricorso segna l’inizio della fase presidenziale dei giudizi di separazione e divorzio, e permette l’inconfutabile individuazione del momento della pendenza del processo e della costituzione dell’attore. L’intento del legislatore di dare maggior accelerazione all’iter processuale emerge in modo manifesto agli artt. 706, comma 3, c.p.c. e 4, comma 5, l. div.: il presidente fissa davanti a sé, entro novanta giorni dal deposito del ricorso, l’udienza di comparizione dei coniugi, assegnando al convenuto termine per il deposito della memoria difensiva e di documenti ed al ricorrente altro termine per la notifica al convenuto del ricorso e del decreto. A tal proposito, si evidenzia che la legge non offre alcun criterio per la quantificazione di tale termine, facendo emergere la lacuna esistente già prima della riforma del 1987 apportata alla legge sul divorzio, in relazione, non solo alla determinazione del termine di difesa, ma anche al suo eventuale carattere dilatorio. Il termine assegnato al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto dovrà essere, pertanto, molto breve, al fine di lasciare decorrere interamente i termini previsti dall’art. 163-bis, ridotti della metà, in applicazione analogica di ciò che è previsto, per la notificazione dell’ordinanza presidenziale, dagli artt. 709 e 4, comma 9, l. div (v. ad esempio, Bonilini-Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, Milano 2004, p. 355 e p. 683 s.). Il legislatore ha, pertanto, voluto garantire alle parti di esercitare in modo paritario il diritto al contraddittorio, fermo restando che, pur nel silenzio della legge, anche il ricorrente potrà depositare, unitamente al proprio ricorso, i documenti che offre in comunicazione. La legge, in realtà, ha indicato che al ricorso e all’eventuale memoria difensiva debbano essere allegate “le ultime dichiarazioni dei redditi”: il punto è oggetto di differenti interpretazioni, in quanto alcuni (Finocchiaro, Nel ricorso anche la dichiarazione dei redditi, in Guida al Diritto, 11 giugno 2005, n. 22, pp. 94-95) sostengono che i coniugi non possano limitarsi ad esibire ciascuno la propria ultima dichiarazione presentata, ma le “ultime”, e, quindi, le dichiarazioni relative agli ultimi anni; al contrario, altri (F. Tommaseo, Nuove norme per la separazione ed il divorzio, in Studium Juris, p. 1024) sono dell’opinione che la legge limiti l’onere della produzione alla dichiarazione dell’ultimo anno di imposta presentata da ciascun coniuge o all’ultima dichiarazione congiunta; va, inoltre, evidenziata l’ulteriore specifi- SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO cazione che i coniugi debbono in ogni caso produrre all’udienza presidenziale, oltre che tale dichiarazione dei redditi, se non già depositata, anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio personale e comune”. Di particolare rilevanza e spunto di riflessione, in quanto apporta un radicale mutamento di disciplina, è l’art. 707 c.p.c.: “i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore”, a differenza della precedente normativa, in cui la presenza dei difensori non era prevista. Non pone particolari problemi la figura del ricorrente, poiché necessariamente già costituitosi in giudizio al momento del deposito del ricorso introduttivo sottoscritto da un difensore munito di procura, quanto quella del convenuto. Alcuni (F. Cipriani, Processi di separazione e divorzio, in Il Foro Italiano, 2005, p. 142 e Dosi, in Dir. e Giustizia on line, 2 giugno 2005,1) sostengono che, a differenza del passato, sia strettamente necessaria la presenza di un avvocato, in applicazione della norma generale – art. 83, comma 3, c.p.c., sottolineando la regola che le eventuali dichiarazioni rese dalla parte non assistita da un difensore non possono essere utilizzate contro di lui. A questa tesi – a mio parere confortata da solidi sostegni costituzionali – si contrappone l’opinione di altri Autori (Finocchiaro, in op.cit. e Tommaseo in op.cit.) i quali ritengono, invece, che tale previsione legislativa possa venir temperata dalla facoltà per il convenuto di partecipare alla fase presidenziale anche senza l’assistenza del difensore, considerando che il ruolo di tale assistenza vada individuato nell’attività difensiva svolta da un avvocato, non necessariamente munito di procura alle liti, a favore di un’altra parte, appunto il convenuto, che ha la facoltà di stare in giudizio personalmente, limitatamente alla fase presidenziale. Occorre specificare che mentre il ricorso introduttivo e la comparsa di costituzione del convenuto devono essere sottoscritti da un difensore munito di procura, la memoria difensiva prodotta da quest’ultimo nella fase presidenziale può essere sottoscritta personalmente dalla parte. Sempre relativamente all’art. 707 c.p.c. e all’art. 4 l.div., il legislatore ha previsto che se il ricorrente non si presenta o rinuncia all’azione, “la domanda non ha effetto”: è stata ripresa una regola già presente nel testo ancora vigente dell’art. 4 comma 7 l. div., in cui era regolata la sola rinuncia all’azione e non anche la mancata comparizione del ricorrente. In tale caso il presidente dà atto nel verbale di causa dell’inefficacia sopravvenuta della doman- da, senza dover formulare alcun provvedimento. Nulla è stato innovato per ciò che riguarda il tentativo di conciliazione e la verbalizzazione dell’eventuale esito positivo. Nella successiva fase istruttoria la conciliazione potrà essere rinnovata dal giudice su richiesta congiunta delle parti, così come è stabilito nel nuovo testo dell’art. 183, modificato dalla legge n. 80/2005; resta, tuttavia, salva l’applicazione dell’art. 185, in cui viene previsto che il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in ogni momento dell’istruzione. Nell’ipotesi in cui la conciliazione non abbia esito favorevole, il presidente “sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori” e, disposta, solo quando necessaria, l’audizione dei figli minori, pronuncia “anche d’ufficio” ordinanza con cui emette i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli minori, provvedimenti che potranno essere modificati o revocati dal giudice istruttore nella successiva fase istruttoria e conservare la propria efficacia anche nell’eventuale ipotesi che il processo si estingua, ex art. 189 disp. att. c.p.c. A tal proposito, si sottolinea il mutamento di disciplina circa l’esclusione della reclamabilità ex art.669 terdecies dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e 4, comma 8 l. div.: dal 1990 ad oggi, infatti, si è ritenuto che essi, potendo essere emanati d’ufficio e, soprattutto, sopravvivendo all’estinzione del processo, non avessero natura cautelare. La legge n. 80/05, pur non pronunciandosi espressamente sull’impugnabilità di tali provvedimenti, ha modificato l’art. 669 octies, comma 6, c.p.c., stabilendo che i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito conservano la loro efficacia anche se il procedimento di merito si estingue. Pertanto, potendo attribuire carattere anticipatorio ai provvedimenti nei confronti dei coniugi e della prole e potendo oggi i provvedimenti cautelari anticipatori sopravvivere all’estinzione, è possibile affermare che essi siano impugnabili ex art. 669 terdecies (F. Cipriani, op.cit.) Si evidenzia la lacuna relativa alla possibile audizione dei minori, espressamente prevista solo nel nuovo testo dell’art. 4 l.div. e non nella disciplina della separazione giudiziale che risulta contraria, non solo al carattere generalmente uniforme del procedimento di separazione e divorzio, ma soprattutto alle norme convenzionali sui diritti dei minori ed, in particolare, la Convenzione di New York, sottoscritta nel 1989 ed a cui è stata data applicazione con la legge 27.05.1991 n. 176, in cui è previsto il diritto del minore, capace di discernimento, ad essere ascoltato nelle procedu9 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO re giudiziarie che coinvolgono i suoi interessi. Un ruolo decisivo riveste l’ordinanza presidenziale, provvedimento del presidente del tribunale che segna la transizione dalla fase presidenziale alla fase istruttoria. Con tale provvedimento il presidente designa il giudice istruttore della controversia e fissa l’udienza di comparizione e di trattazione davanti a quest’ultimo. A tal proposito, la legge n. 80/2005 ha finalmente eliminato la regola della duplicazione della prima udienza davanti all’istruttore, ricostituendo la passata unità della prima udienza istruttoria, che era di comparizione e di trattazione. L’ordinanza si considera conosciuta dalle parti comparse all’udienza presidenziale e viene comunicata al pubblico ministero. Nel caso in cui il convenuto non sia comparso all’udienza, l’attore ha l’onere di notificare a quest’ultimo il provvedimento in un termine perentorio stabilito dal presidente ex artt. 709, comma1, c.p.c. e 4, comma 9, l.div. Inoltre, tali norme stabiliscono che tra la data dell’ordinanza o, nel caso di mancata comparizione del convenuto, tra la data dell’avvenuta notificazione e la data dell’udienza davanti al giudice istruttore, debba intercorrere un termine perentorio non inferiore ai trenta giorni. Come già anticipato precedentemente, la legge n. 80/05 sancisce ora che il presidente, con la stessa ordinanza di fissazione dell’udienza di comparizione davanti all’istruttore, assegni all’attore un termine per depositare in cancelleria una memoria integrativa che “deve avere il contenuto di cui all’art. 163, comma 3, nn. 2-3-4-5 e 6”. Inoltre, sempre unitamente a tale ordinanza, il presidente deve assegnare altro termine al convenuto, affinché questi si costituisca tempestivamente in giudizio con l’espresso avvertimento che, nel caso di una costituzione tardiva, e quindi oltre il termine, egli decade dal diritto di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. La disciplina della costituzione in giudizio del convenuto e delle regole di preclusione riguardanti le eccezioni in senso stretto e delle stesse domande riconvenzionali è dettata dalle norme di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., a cui la legge fa espresso rinvio ed il cui testo è stato modificato dalla riforma introdotta dalla legge n. 80/05. Tali modifiche riguardano, in particolare, l’art.167: il convenuto ha l’onere di proporre, con una comparsa di risposta depositata all’atto di una tempestiva costituzione, non solo domande riconvenzionali e di intervento di terzi, ma anche le eccezioni di rito ed i merito che non siano rilevabili d’ufficio. 10 AIAF RIVISTA 3/2005 In conseguenza di ciò, è stata modificata anche la disciplina dell’art. 180 c.p.c., in cui veniva consentito al convenuto di sollevare le eccezioni in senso stretto con un’apposita memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza di trattazione della causa davanti all’istruttore. Si può, pertanto, individuare sia lo scopo primario di tale memoria integrativa di dare forma compiuta alla domanda di separazione e di divorzio, sia il chiaro intento del legislatore di offrire alle parti la possibilità di formulare le proprie istanze durante tutto il corso della fase presidenziale, al fine di evitare la fossilizzazione delle posizioni dei coniugi nell’atto introduttivo del giudizio. A tal proposito, dubbi possono sorgere in relazione al contenuto dell’atto introduttivo e cioè, in particolare, se la nuova disciplina imponga al ricorrente di formulare nel ricorso tutte le proprie domande, o se egli abbia, invece, la facoltà di indicare, in tale successiva memoria, domande nuove, come ad esempio, la domanda di addebito, l’assegnazione della casa familiare o i rapporti patrimoniali tra i coniugi, a completamento delle istanze già precedentemente espresse. Restando ancorati alla lettera della legge, si potrebbe rispondere che il legislatore abbia concesso al ricorrente la facoltà di formulare domande nuove nella memoria integrativa, attribuendo, pertanto, all’atto introduttivo la funzione di mero strumento di avvio dei procedimenti di separazione e divorzio. In verità, la legge n. 80/05 non ha previsto sufficienti garanzie per salvaguardare i diritti di difesa e del contraddittorio, principi cardine del processo civile: infatti, l’art. 709, comma 1, c.p.c. prevede espressamente l’onere a carico del ricorrente di notificare la sola ordinanza presidenziale, mentre per la memoria integrativa ne prescrive unicamente il deposito: il convenuto viene, pertanto, a conoscenza del termine assegnato dal presidente per il deposito di tale memoria, senza, però, poter essere informato sul contenuto dell’atto. Occorre, inoltre, ricordare che il convenuto, ai sensi dell’art. 167 così come previsto dalla l. n. 80/05, ha l’onere di proporre, a pena di decadenza, nella propria comparsa di costituzione e risposta, sia le domande riconvenzionali, che le eccezioni non rilevabili d’ufficio e tale onere è oggetto dello specifico avvertimento che il presidente formula nell’ordinanza di fissazione della prima udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. Tale disciplina presuppone, quindi, che il convenuto sia in grado di conoscere unicamente le domande dell’attore formulate nell’atto introduttivo, regolarmente notificato al convenuto, e non SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO anche quelle eventualmente espresse nella memoria integrativa. Alcuni propongono (tra questi, ad esempio, F. Tommaseo, op. cit., p. 1027) quale rimedio a tale lacuna, la possibilità di applicare analogicamente l’art. 283, comma 5, salva in caso di contumacia del convenuto, la notificazione ai sensi dell’art. 292 c.p.c. Un ulteriore vuoto legislativo riguarda l’assenza di un idoneo strumento tecnico che permetta al convenuto di essere informato circa le ragioni formulate dall’attore in modo definitivo nella memoria integrativa: la legge ha, infatti, stabilito che il presidente concede all’attore un termine per il deposito di tale memoria, senza, però, coordinare tale termine con quello previsto per la costituzione del convenuto. Nonostante le riserve ed i dubbi espressi, va sicuramente riconosciuto l’intento del legislatore di attuare una riforma dei procedimenti di separazione e di divorzio, finalizzata alla realizzazione di un piano unitario della disciplina ed all’utilizzo di strumenti tecnici volti ad una ragionevole celerità di giudizio, presupposti necessari alla risoluzione di controversie caratterizzate da gravi conflitti e problematiche. In particolare, la regola in forza della quale la costituzione del convenuto deve avvenire nel ter- mine assegnatogli dal presidente nell’ordinanza di fissazione dell’udienza dinanzi al giudice istruttore, colma il deficit legislativo attuale e rende contra legem la prassi per cui il convenuto nei procedimenti di separazione e divorzio avrebbe dovuto costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza presidenziale. Le nuove norme danno, inoltre, piena attuazione ai principi cardine del contraddittorio e del diritto di difesa grazie al ruolo assegnato alle parti ed ai loro difensori nella fase presidenziale; l’inerzia del ricorrente, che non compare all’udienza presidenziale, viene espressamente sanzionata con la prevista inefficacia della domanda, espressione di un generale intento del legislatore di attribuire ad ogni comportamento delle parti celerità e certezza. La connessione della disciplina speciale, che è posta a fondamento della fase di trattazione davanti al giudice istruttore, con le modifiche apportate dalla l.n.80/05 alle regole generali, in particolare gli artt. 180 e 183, consente la realizzazione di una “bipartizione” dei procedimenti di separazione e divorzio e, quindi, all’udienza presidenziale segue, fallito il tentativo di conciliazione, un’unica udienza di comparizione e di trattazione. * avvocato in Torino FORMAZIONE E INIZIATIVE: ATTIVITÀ IN CALENDARIO Le diverse regioni hanno messo in calendario numerose iniziative di formazione. Per i programmi dettagliati e tutte le informazioni necessarie rimandiamo alle pagine del sito: www.aiaf.avvocati.it 11 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO M i limiterò a concentrare la mia disamina sugli elementi di novità tralasciando aspetti la cui opportuna rivisitazione o quantomeno riconsiderazione potevano suggerire un riflessione. La miniriforma, a mio sommesso avviso, in relazione agli argomenti a me affidati presenta più ombre che luci ed appare deludente, timida, incoerente e persino preoccupante sotto uno specifico riflesso. Apparentemente le disposizioni dei due istituti – separazione e divorzio – risulterebbero armonizzate, in realtà si è perduta una ulteriore occasione per dare omogeneità ad una materia che nel tempo è stata affrontata con soluzioni tampone, a NUOVE DISPOSIZIONI PROCESSUALI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DIEGO GERACI* Intervento alla Conferenza organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, 4 luglio 2005 12 volte estemporanee, rincorrendo con fatica e superficialità una giurisprudenza, che di contro è stata sempre attenta al mutare della realtà sociale e che ha vissuto con insofferente sofferenza una legislazione confusa e disarticolata.. Noi ben conosciamo che il codice processuale di rito prevede uno specifico titolo (il secondo del libro quarto) in relazione ai procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. L’istituto dei casi di scioglimento del matrimonio non è stato mai inserito in questo contesto, si è preferito percorrere la strada della legge speciale e ciò per una scelta culturale ab initio di rifiuto ritenendolo sostanzialmente estraneo ai principi costituzionali che vigilano e regolano la famiglia. La ricerca di una logica e di una concretezza di strutturazione sistematica, la palese opportunità di una armonizzazione complessiva di tutte le vicende collegate alla crisi temporanea o definitiva della coppia coniugale, avrebbero imposto la mera rivisitazione dell’art. 706 cpc, allargando AIAF RIVISTA 3/2005 allo scioglimento del matrimonio la copertura codicistica; ebbene il legislatore con una scelta non condivisa, più volte censurata dal giudice di legittimità, ha intrapreso la strada opposta estendendo l’applicabilità della legge speciale (L. 898/70) alle norme processuali codicistiche in materia di separazione. Invero l’art. 23 L. 74/87 recita: “Fino alla entrata del nuovo c.p.c. ai giudizi di separazione personale si applicano le disposizioni dell’art. 4 L. 898/70”. E’ di tutta evidenza che la novella di cui discutiamo non è la riforma del codice di procedura civile e per il taglio e per la modestia degli interventi. Si è preferito ancora una volta privilegiare la uniformità lessicale nella disarticolazione piuttosto che la unitarietà nelle differenze peculiari; una forma di incoerente parallelismo giuridico, un viaggio normativo nell’arco di oltre un trentennio a singhiozzo. Essendo stato rimodulato il procedimento relativo alla separazione e sostituito l’art. 4 L. 898/70, in base all’art. 15 delle preleggi ci troviamo sostanzialmente ad avere due istituti autonomi, anche sovrapponibili, mai coesi. 1) uno incardinato nella sistematicità del codice civile in relazione alle norme sostanziali e del c.p.c. in quelle processuali (la separazione); 2) il secondo: il divorzio che rimane un corpo estraneo alla materia della famiglia ed è regolato da legge speciale: un notevole arretramento, un ritorno agli anni ‘70, una separatezza in controtendenza rispetto alle recentissime acquisizioni giurisprudenziali. Questa scelta opinabile nasce ancora una volta dalla difficoltà ad accettare anche da parte della dottrina più ancorata a schemi di riserva dell’impianto del codice del 1942 come la evoluzione della nostra società da tempo ci abbia imposto di considerare il diritto di famiglia nella sua unicità di rappresentazione di interessi tutelati in una visione organica. È inaccettabile relegare il divorzio a mero strumento avulso dall’impianto di ratifica della cessazione del vincolo familiare, sostanzialmente un rimedio estremo ad una patologia terminale della crisi del nucleo familiare, e non, invece, un istituto complesso di gestione di rapporti che perdurano dopo il provvedimento giudiziale, nella ottica ormai maturata nelle coscienze civili di una famiglia diversa che necessita di regole chiare anche successivamente all’atto della limitata dissoluzione del vincolo coniugale, che non esaurisce le problematiche che perdurano, come quelle inerenti all’affidamento condiviso o non dei figli o all’assegno di mantenimento. SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO COMPETENZA PER TERRITORIO l testo modificato dell’art. 706 cpc non è certo una brillante intuizione del nostro legislatore, ma nasce dalla necessità di uniformare la legislazione alla L. 218/95 sul diritto internazionale privato e parzialmente al Regolamento 2001/03 (Bruxelles II) del Consiglio della Unione Europea Esso evidenzia una modestissima opera di taglia e incolla (utilizzando la terminologia informatica) su un datato regolamento 1347/2000 del Consiglio della Unione Europea che all’art. 2 individua in materia di separazione, divorzio e annullamento il foro competente nella ultima residenza “abituale e comune dei coniugi”, prefigurando le soluzioni sussidiarie con la stessa riproduzione testuale adottata dalla novella. Questa disposizione appare relativamente alla separazione accettabile e logica e pone sostanzialmente un rimedio definitivo alla dibattutissima problematica della rilevabilità della effettiva corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva ai sensi dell’art. 44 c.c. e dell’art. 31 disp. att. c.c. e dell’incardinamento della competenza al momento del deposito del ricorso o della sua notifica (Cass. 22/7/95 n. 8049). La novella non può ritenersi parimenti coerente rispetto alla domanda di divorzio e la sua assimilazione pedissequa al testo comunitario appare illogica e fuorviante. L’ultima residenza comune dei coniugi, che in sede di separazione esprime una valenza di individuazione del luogo in cui temporalmente la famiglia aveva coscientemente posto il centro dei propri rapporti interpersonali e dei propri interessi, appare incomprensibile come cristallizzazione del foro territorialmente competente anche alla luce della inequivoca considerazione della sua inderogabilità in sede di divorzio data l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero e l’attinenza del giudizio ad una questione di stato delle persone. Invero dopo lunghi anni dalla instaurazione dalla domanda di separazione e spesso dopo una lunga ed onerosa attività giudiziaria (secondo l’ultimo rilievo ISTAT dalla crisi coniugale alla sentenza definitiva di divorzio intercorre un tempo medio non inferiore ad anni sette), l’ultima residenza dei coniugi spesso non è più il centro dei loro interessi o quantomeno di uno di essi e di fatto le parti più volte si troveranno costrette ad adire un giudice territorialmente e fisiologicamente estraneo alle realtà in cui vivono ed operano, spesso lontano spazialmente dalle stesse, con inevitabili aumenti di costi processuali e conseguente limitazione nella rappresentazione dei diritti o degli interessi, che intendono perseguire. I Ci hanno sempre insegnato nelle aule universitarie che il radicamento della competenza territoriale non è altro che l’equazione spaziale tra il cittadino ed il giudice naturale. La norma modificata persino appare punitiva in materia di separazione consensuale prevista dall’art. 158 cc, la quale richiama all’art. 711 cpc in assenza di specifica disposizione sulla competenza territoriale l’art 706 cpc, creando una illogica discrasia con il divorzio congiunto, che conserva la concorde possibilità, non più ipotizzabile per la separazione, in capo ai coniugi di scegliere il Tribunale di residenza di uno di essi. Ciò rappresenta un ulteriore episodio di una legislazione non totalmente riflessiva e soprattutto esempio sintomatico dei guasti di una legislazione nazionale ondivaga che si appiattisce acriticamente sulla disposizione comunitaria o se ne discosta ignorandola. Non sfugge che l’ultima residenza comune dei coniugi è stata focalizzata in sede comunitaria alla luce di normative nazionali di concezione attuativa e modello culturale dove l’acclaramento della cessazione del vincolo prevede percorrenze processuali ridotte o non ipotizzi la copresenza degli istituti della separazione e del divorzio in progressione ineludibile. Basti osservare la recentissima riforma operata in Spagna che in assenza di figli ipotizza appena 90 giorni di intervallo tra il deposito del ricorso ed il provvedimento giudiziale. Con questo non voglio esprimere condivisione ad una scelta politica sociale che di fatto limita il carattere statuale del controllo giurisdizionale, ma in questo caso la sentenza pronunciata nei confronti di un cittadino italiano dovrebbe essere eseguita serenamente proprio in forza del Regolamento comunitario sopra richiamato in palese difformità di trattamento. 13 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Non si è colta altresì l’occasione per armonizzare anche tutti gli aspetti non secondari (effetti certamente non collaterali) di questi due istituti che vanno colti nella modifica delle condizioni della separazione che continuano ad essere regolati dagli artt. 18-20 c.p.c, rispettivamente in ordine alle sole disposizioni relative ai rapporti con i figli e alle questioni economiche che riguarda il luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Ebbene un dedalo infinito di competenze in totale antitesi alla Convenzione comunitaria di indirizzo in materia matrimoniale del 28/5/98, tuttora vigente, che raccomandava agli Stati membri l’individuazione di competenze univoche per tutti i procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio e a quelli agli stessi connessi. RICORSO INTRODUTTIVO a forma della domanda è sostanzialmente comune sia in sede di separazione che di divorzio con l’unica differenza, a seguito della novella, diversamente dal passato, che il ricorso in sede di separazione deve contenere esclusivamente in via minimale l’esposizione dei fatti sui quali la domanda si fonda, mentre in caso di divorzio il ricorso deve altresì essere integrato dagli elementi in diritto sui quali la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili trae fondamento. La distinzione non è certo un lapsus terminologico ma la rappresentazione corretta di una diversità di prospettazioni delle due domande. E’ certamente di comune conoscenza giuridica che la separazione può articolarsi nella intollerabilità della convivenza o nel pregiudizio della prole, nella declaratoria di addebito o nella consensualità della volontà di procedere alla separazione. In sede di divorzio la molteplicità delle ipotesi (ad es. infermità di mente, erronea attribuzione di sesso, mancata consumazione del matrimonio, separazione) impongono la individuazione degli elementi in diritto nel pieno e doveroso rispetto della ritualità della vocatio in ius ai sensi dell’art. 24 della Carta Costituzionale e dell’art 101 cpc (principio del contraddittorio). Mi soffermerei brevemente sulla estensione anche alla separazione dell’obbligo di allegare le ultime dichiarazioni dei redditi, precisando che la novella non ha modificato la esclusione alla stessa dell’art. 5 comma 9 L. 898/70 soprattutto nella parte che suscita un notevole e non infondato allarme nelle parti processuali e che prescrive che in caso di contestazioni il Tribunale possa disporre indagini sui redditi e sul tenore di vita valendosi anche della polizia giudiziaria. L 14 AIAF RIVISTA 3/2005 Il terzo comma dell’art. 706 cpc sembrerebbe dettare tempi contingentati nella esitazione processuale. I dubbi permangono forti e nascenti da una esperienza consolidata. La accelerazione processuale che la peculiarità della materia meriterebbe non si è mai realizzata nei termini processuali ordinatori o meglio canzonatori, basta osservare senza alcuna vis polemica la fine della splendida intenzione contenuta nel processo del lavoro all’art. 415, 3° comma, che ipotizza, solo nel mondo dei sogni, un intervallo temporale non superiore a giorni sessanta tra il deposito del ricorso e l’udienza di discussione; per non parlare dell’art. 81 disp. att. cpc, di cui pochi ricordano l’esistenza, che vietava (usiamo l’imperfetto) un lasso di tempo tra le udienze superiore a giorni quindici, salvi comprovati motivi, da relazionare in un atto. Altro aspetto della novella che suscita notevole perplessità è la cancellazione dal testo normativo della facoltà del Presidente del Tribunale di poter audire i figli minori in sede di separazione, qualora lo ritenga necessario anche in considerazione della loro età. Non si può esprimere condivisione alla argomentazione del Finocchiaro sulla irrilevanza di tale ablazione nascente dal fatto che il Presidente del Tribunale rarissimamente abbia fatto uso di questo potere discrezionale; ciò non fa venir meno la stranezza di una legislazione che non si muove nell’ottica del salto di qualità della visione della tutela del minore da protezione di un suo interesse all’acclaramento di un diritto pieno ed incondizionato (art. 1 Convenzione di Strasburgo), principio irrinunciabile in uno al giusto processo spesso rifiutato aprioristicamente e pervicacemente da una parte considerevole della giurisdizione minorile. La stranezza di tale determinazione si evince ictu oculi dalla circostanza testuale che nello stesso Regolamento (Bruxelles 2) comunitario agli artt. 4, 5 e segg. dispone in applicazione della Convenzioni sui Diritti del Minore l’obbligo, non l’opportunità che il minore nelle tematiche matrimoniali che attengono alla sua persona non solo venga ascoltato, ma che sia assistito e rappresentato nel giudizio come portatore di diritti autonomi, prefigurando l’intervento di un curatore e di un difensore, essendo spesso in conflitto di interessi con i propri genitori Non accompagnerei la mia voce a quelle di giubilo di parte dell’avvocatura specializzata nella previsione, in riferimento alla udienza di comparizione personale delle parti, dell’assistenza di un difensore. Non si tratta di alcuna modifica epocale in appli- SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO cazione dell’art. 24 della Costituzione; è certamente dato positivo acclarare l’approdo normativo, che nella originaria formulazione vietava la assistenza del difensore. Certamente la sentenza 30/6/71 n. 151 aveva quasi immediatamente dichiarato incostituzionale la disposizione soprarichiamata nella parte in cui inibiva la presenza del difensore all’esito negativo del tentativo di conciliazione. Sul piano fattuale, al di là della questione di principio, nulla muta. Come nel passato il Presidente procede preliminarmente all’ascolto delle parti al fine di esperire il rituale tentativo di conciliazione e all’esito negativo concede la parola ai rispettivi difensori, se presenti. L’assistenza del difensore, così come codificata, non è richiesta a pena di nullità, nel senso che possa in alcun caso ipotizzarsi l’esclusione del coniuge dall’udienza, perché privo del supporto tecnico dell’avvocato. Il fallimento conclamato della udienza presidenziale che si è trasformata di fatto in una tediosa ed invasiva (per i coniugi) rappresentazione rituale ed improduttiva di effetti giuridici, a volte mortificante per tutti gli operatori del diritto persino nella gestione logistica, come denunziato più volte dal Consiglio dell’Ordine cui ho il privilegio di appartenere, in riferimento al tentativo di conciliazione. Tale situazione poteva suggerire, come proposto dall’AIAF, una presenza a pieno titolo del difensore sin dai primi adempimenti presidenziali, così da consentire un visione nuova della conciliazione, più aderente alla specificità della materia, il superamento di ogni ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio e alla corretta e completa prospettazione delle ragioni delle parti e soprattutto alla migliore e più approfondita cognizione del Presidente della realtà giuridica sostanziale, al fine di individuare un percorso conciliativo o soprattutto di gestione condivisa della separazione che non può esaurirsi nella inutilità della ratifica di un venir meno delle ragioni della comunione degli affetti e degli interessi. Oggi ci limitiamo come avvocati, diciamolo con estrema pacatezza e pari fermezza, ad assistere ad un lampo processuale, innanzi ad un giudice demotivato costretto a svolgere un atto in cui lo stesso non crede. zionale. In realtà il legislatore si è limitato a cogliere la necessità di porre fine ad una forte querelle giurisprudenziale che in massima parte aveva individuato con chiarezza (Cass. 10/03/2004 n. 4903) la inapplicabilità alla fase presidenziale dell’origine contenziosa dei procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio, spostando alla udienza innanzi al Giudice Istruttore il riferimento dei termini per la costituzione del coniuge convenuto e quello di decadenza delle domande riconvenzionali. La sentenza sopracitata si muove dalla concorde valutazione del Tribunale e della Corte d’Appello di Roma di collegare, data l’autonomia del rito, l’inizio della fase contenziosa sin dalla udienza presidenziale rigettando la domanda riconvenzionale (assegno di mantenimento) proposta dalla moglie solo innanzi al Giudice Istruttore. Ciò si ricava inequivocabilmente nel nuovo art. 709 bis del cpc cui corrisponde il comma 11 del novellato art. 4 L. 898/70, che testualmente recita “innanzi al giudice istruttore si applicano le disposizioni degli artt 180, 183, 184 cpc”. Infine l’ultimo comma dell’art. 709 ha cancellato l’ultimo comma dell’art. 708 nel testo oggi vigente che prevede la possibilità per il G.I. di emendare il provvedimento presidenziale solo in presenza di mutamento delle circostanze. In realtà il concetto di mutamento delle circostanze dalla giurisprudenza più attenta già oggi viene letto come più “approfondita esplorazione delle circostanze in fatto ed in diritto”, principio esegetico non autoctono del diritto di famiglia ma di derivazione analogica dell’art. 669 decies cpc in materia di revoca e modifica dei procedimenti cautelari. * avvocato in Catania RITO E PRECLUSIONI a scelta del legislatore è stata quella di cristallizzare l’inizio della fase contenziosa con l’udienza innanzi al giudice istruttore anche ai fini della proposizione della domanda riconven- L 15 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO L a legge 14 maggio 2005 n. 80, ha fortemente innovato l’esercizio della difesa nelle procedure di separazione e di divorzio sin dall’udienza presidenziale, accogliendo in parte la necessità di adeguare il procedimento alle garanzie previste dalla nuova formulazione dell’art. 111 della Costituzione in tema di giusto processo. Nella precedente (ed attualmente in vigore) formulazione, l’art. 707 c.p.c., che tratta della comparizione personale delle parti, prevede che i coniugi compaiano personalmente davanti al presidente anche senza l’assistenza del difensore. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato, già da tempo, LE INNOVAZIONI A GARANZIA DELL’ESERCIZIO DELLA DIFESA ENRICO BET* 16 l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 707 c.p.c. nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è vietato di essere assistiti dai rispettivi difensori, divieto che talvolta, ancor oggi, viene opposto. Sul solco anche di tale decisione la nuova formulazione dell’art. 707 c.p.c. prevede che i coniugi “debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore”. Il contraddittorio e il relativo e necessario diritto di difesa vengono quindi realizzati sin dal primo momento del procedimento di separazione e di divorzio. Vi è da ritenere quindi che sia da considerare innovato anche l’art. 708 c.p.c., che ha come oggetto il tentativo di conciliazione e i provvedimenti del presidente, in quanto, se la parte deve comparire “con l’assistenza del difensore”, ne consegue che i coniugi verranno sentiti “prima separatamente e poi congiuntamente” sempre alla presenza del proprio difensore e non più da soli. Tale interpretazione è confermata dall’ultimo AIAF RIVISTA 3/2005 comma dello stesso articolo che prevede che “se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti (…). Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore”: nella precedente formulazione non era mai citata la presenza del difensore che, pertanto, diviene interlocutore indispensabile del presidente. Successivamente all’udienza presidenziale, nella fase che si apre davanti al giudice istruttore, di nuovo sono state apportate importanti innovazioni in tema di garanzie di difesa in quanto il nuovo art. 709 c.p.c. (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza), prevede, come in precedenza, che l’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore venga notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso. Per la notifica dell’ordinanza il nuovo art. 709 c.p.c. non prevede più un termine fissato da l presidente ma dispone che il termine che deve intercorrere tra la data della notifica al convenuto non comparso e quella dell’udienza di comparizione e trattazione, sia quello di cui all’articolo 163 bis, c.p.c., ridotto a metà. Un’altra innovazione importante prevede che nell’ordinanza sia stabilito un termine per il ricorrente per il deposito in cancelleria della memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163, III° c., c.p.c. numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e un termine concesso al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, I° e II° c., c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Con la nuova normativa viene quindi stabilito espressamente che la procedura di separazione è, sin dall’inizio, una procedura dove la presenza del difensore è espressamente prevista, così come è prevista a sensi dell’art. 82 c.p.c. in tutti i procedimenti (salvo per quelli di valore inferiore a € 516,46……), e non solo tollerata o addirittura impedita. A tale proposito è interessante segnalare la consuetudine ormai instaurata davanti al Tribunale di Genova, IV sezione famiglia, nelle udienze presidenziali delle procedure di separazione e divorzio. All’udienza presidenziale, sia di separazione sia di divorzio, i difensori hanno la facoltà di depo- SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO sitare una memoria di replica, memoria che contiene le difese del convenuto ai soli fini dell’udienza presidenziale e dell’emissione dei provvedimento provvisori. In tal modo la parte convenuta, che con tale memoria si costituisce anche formalmente, ha la facoltà di replicare a quanto contenuto nel ricorso introduttivo, facoltà che, con una rigida applicazione della procedura attuale (ma in ipotesi, anche futura in quanto nella riforma si fa cenno alla sola “assistenza del difensore”) non avrebbe in quanto il presidente sente la parte convenuta personalmente senza che la stessa possa replicare per iscritto, se non durante lo, spesso breve, colloquio con il magistrato. Il presidente quindi, nel caso debba emettere i provvedimenti presidenziali, ha davanti a sé un contraddittorio regolare avendo sentito ed avendo letto le difese tecniche di entrambe le parti. * avvocato in Genova 17 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO P er esaminare la posizione del convenuto nei giudizi di separazione e divorzio dopo le modifiche introdotte dalla Legge 80/05 (attraverso le modifiche, rispettivamente, degli artt. 706 e segg. c.p.c. e 4 Legge 898/70) occorre richiamare le nuove norme sull’introduzione del giudizio. La legge di modifica prevede, infatti, che, presentato il ricorso con l’esposizione dei “fatti” (art. 706) in esito alla comparizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione (art. 708), il Presidente (art.709), con l’ordinanza con cui fissa l’udienza di prima comparizione e trattazione, assegna un termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di “memoria integrativa” LA DIFESA DELLA PARTE CONVENUTA NICOLETTA MORANDI* 18 che deve avere il contenuto di cui all’art.163 terzo comma n.2)3)4)5) e 6) e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167 primo e secondo comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e con l’avvertenza delle decadenze dell’art.167. La disciplina introduttiva così rinnovata dunque introduce sostanzialmente una formazione progressiva della domanda da cui discendono effetti rilevanti per la posizione difensiva del convenuto nei confronti del quale il legislatore rivela una pericolosa trascuratezza dei diritti del contraddittorio e della difesa. Pur se infatti il rinnovato art. 706 prevede che il convenuto possa depositare per l’udienza presidenziale una “memoria difensiva”, la costituzione formale avviene solo dopo il deposito della memoria integrativa del ricorrente, con le modalità e i termini dell’art.709. La nuova norma prevede che la memoria integrativa sia esclusivamente depositata in cancelleria. Dunque il legislatore non si è minimamente preoccupato di garantire al convenuto una conoscenza formale delle domande avanzate nei suoi confronti, il che già rappresenta un’evidente anomalia processuale. Quanto ai termini di deposito della memoria integrativa, il rinnovato art.709 prevede che essi sia- AIAF RIVISTA 3/2005 no concessi con l’ordinanza presidenziale entro, evidentemente, il tempo che precede la prima udienza davanti al giudice istruttore. Questa, dispone ancora l’art.709, deve essere fissata entro il termine, dall’udienza presidenziale, dell’art.163 bis ridotto a metà, dunque 30 giorni. Il termine per il deposito della memoria del ricorrente, al quale pure occorrerà concedere un tempo ragionevole per la propria memoria che segue l’emissione dei provvedimenti provvisori, deve dunque cadere evidentemente in questo lasso di tempo. Poniamo 15 giorni. E’ solo da questo momento, cioè 15 giorni prima dell’udienza, che il convenuto è messo in condizione di organizzare la propria costituzione in giudizio, la quale deve anche ricomprendere la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio con effetto preclusivo, nel termine fissato dall’art.166 c.p.c. ridotto alla metà, cioè 10 giorni dall’udienza. Il convenuto ha dunque in questa ipotesi 5 giorni utili per costituirsi. La compressione del diritto di difesa ci sembra assolutamente evidente. Anche se volessimo esercitarsi a comporre e ricomporre in modo diverso i vari termini resta il fatto che il meccanismo della domanda completa e della risposta si deve svolgere nell’arco breve di 30 giorni e con l’osservanza di termini legali non modificabili, con evidente sbilanciamento a favore della posizione del ricorrente. Né la compromissione del diritto di difesa, per sua natura, può ritenersi limitato alla sola fase costitutiva. Gli effetti dell’anomalia di cui sopra infatti ben possono “dilatarsi” anche alla successiva fase istruttoria ed influenzare l’intero giudizio. Pur se infatti in questa fase, con il richiamo agli artt.180 e 183 riformati contenuto nell’art.709 bis di nuova introduzione, ricorrente e convenuto sono formalmente posti nella medesima posizione, è facilmente intuibile che il dover predisporre le difese in termini così costretti può influenzarne l’efficacia e compromettere seriamente la tutela dei diritti della parte. Vengono così risolti, con soluzione certamente discutibile, i dubbi e le diverse interpretazioni sviluppatisi nel tempo in ordine alla natura della fase presidenziale del giudizio di separazione e vanificato la lenta e contrastata fatica giurisprudenziale tesa a rendere effettiva l’applicabilità della Legge 74/87 di modifica del divorzio al giudizio di separazione (per tutte Cass. 24 giugno 1989 n. 3095; Cass. 8 settembre 1992 n. 10291). La Legge 80/05 realizza infatti un doppio e opposto movimento. Mentre riporta il processo di separazione ad una struttura bifasica, uniforma SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ad esso il processo di divorzio che, al contrario, per effetto della Legge 74/87, sembrava essersi strutturato come unico procedimento fin dall’inizio. Quanto alla fase innanzi al G.I. la legge di modifica esplicitamente dispone l’applicabilità ai giudizi di separazione e divorzio delle disposizioni degli artt. 180, 183 ed 184, come rinnovati dalla legge stessa. Questi, come è noto, realizzano una semplificazione teoricamente apprezzabile dell’attuale rito, attraverso, sostanzialmente, la concentrazione della precisazione e modificazione delle domande e delle istanze istruttorie in un unico termine e la previsione che al termine dell’udienza ex art. 183 il giudice si riservi di provvedere fuori udienza all’ammissione delle prove, sicché la successiva udienza ex art.184 sia fissata per l’assunzione delle prove ammesse. Il nuovo meccanismo risponde certamente all’intento, in sé condivisibile, di velocizzare il processo, eliminando la dilatazione dei tempi processuali derivanti dalla vecchia normativa (il doppio termine ex art. 183 e 184) e dalla diffusa pratica giudiziaria di emissione comunque fuori udienza del provvedimento ammissivo delle prove. Tuttavia ancora una volta si è caduti nel rischio di operare sui tempi processuali attraverso una riduzione delle garanzie di difesa. Ci si chiede infatti come sarà possibile formulare i mezzi istruttori senza conoscere le conclusioni definitive della controparte, stortura evidentemente non pienamente emendabile con il mezzo della replica. Dunque, e concludendo, ci sembra che ancora una volta il legislatore opti per soluzioni frettolose, non organiche, che anziché conferire ai cittadini più giustizia, limita l’esercizio del diritto di difesa e dunque i diritti stessi. * avvocato in Roma AIAF NEWSLETTER Dal marzo 2005 alla Rivista dell'AIAF si è aggiunta la Newsletter elettronica, che viene realizzata con cadenza quindicinale. È un utile strumento di informazione, con il quale vengono comunicate le iniziative di formazione e aggiornamento professionale promosse dalle AIAF regionali, i nostri Convegni locali e nazionali; le notizie sulle proposte legislative in materia di diritto di famiglia e minorile in discussione in Parlamento; le novità della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione in detta materia. Chi ancora non la ricevesse può iscriversi (gratuitamente) mediante l'apposito modulo nella home page del nostro sito: www.aiaf-avvocati.it. 19 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO N ovità interessanti sono state introdotte dall’art. 709, ultimo comma c.p.c., novellato dalla legge n. 80/05, sul punto della modifica e della revoca da parte del giudice istruttore dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nella fase presidenziale, in sede di separazione giudiziale: novità attese ed auspicabili, poiché, com’è noto, nella gran parte dei casi i provvedimenti presidenziali, assunti quindi in una fase introduttiva del giudizio priva, per sua natura, di una indagine adeguatamente approfondita, erano destinati a conservare la loro efficacia per tutto il corso del giudizio istruttorio di separazione i cui tempi erano e sono ancora assai lunghi. MODIFICA, REVOCA E RECLAMO DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI MARIACARLA SERAFINI* 20 Infatti, assai raramente il giudice istruttore, che nei tanti medi e piccoli Tribunali italiani, coincide con la figura del Presidente, ha mostrato disponibilità alla modifica dei provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c.: cosicché il grave danno creato alla vita del nucleo familiare in questi anni, è sotto gli occhi di tutti coloro, che con questa materia hanno quotidianamente a che fare. La norma in verità era già prevista in materia di divorzio, dall’art. 4 della legge n. 878/70: come sostituito dall’art. 8 Legge n. 74/87, la quale prevede che il giudice istruttore possa revocare o modificare l’ordinanza presidenziale, senza necessità di mutamento sopravvenuto delle circostanze già esaminate dal Presidente (Cass. 10 agosto 1990, n. 8125 in Rep. 1990, voce Matrimonio n. 172, 201), e tuttavia, per quel che mi consta, una sua applicazione analogica in sede di separazione, laddove il conflitto familiare è particolarmente vivo, trovandosi nella sua fase iniziale e più calda, è stata assai rara, richiedendosi sempre, da parte del giudice istruttore, una modifica delle situazioni sottostanti rispetto al momento dell’assunzione dei provvedimenti temporanei. AIAF RIVISTA 3/2005 È ben vero che la giurisprudenza di merito, con alcune sentenze (Trib. Trani 26/11/97 in Foto It. 98, 232; Trib. Pavia 9/1/97 in Foro It. 98, 232; Trib. Napoli 14/11/95 in F.D. 1996, 464; Trib. Roma ord. 27/1/94 in Foro It. 98, I, 1216) ed anche la Cassazione con qualche sentenza (Cass. 22/05/1990, n. 4613 in Rep. 1990, voce: Separazione di coniugi, n. 23), assai saggiamente aveva già ritenuto che il giudice istruttore potesse modificare i provvedimenti assunti dal Presidente sulla base di una più attenta e meditata riflessione degli stessi elementi e fatti sottoposti alla sua indagine. Ma per la verità, questo più che giusto ragionamento non aveva trovato molto seguito. La norma, che sta per essere introdotta, risolve questo problema e ci consente di chiedere la modifica o la revoca dei provvedimenti provvisori al giudice istruttore, ampliando quindi notevolmente i suoi poteri. L’ultimo comma dell’art. 709 c.p.c. novellato non indica un termine per la richiesta di modifica o di revoca e quindi è da ritenere che essa, seguendo le ordinarie norme del processo civile, possa essere avanzata in ogni momento del giudizio istruttorio fino al momento di precisazione delle conclusioni. Assai più complesso appare il problema della reclamabilità dei provvedimenti presidenziali, su cui la nuova legge tace, che in passato, in particolare negli anni 80, ha aperto notevoli discussioni in dottrina e si è tuttavia concluso con la affermazione della esclusione della loro reclamabilità. Il ragionamento su cui si fondava tale tesi partiva dalla analisi della legge n. 353/90, introduttiva degli articoli dal 669 bis a 669 terdecies c.p.c., in materia di provvedimenti cautelari: tali articoli in sostanza configuravano un tipo di provvedimento dal carattere sommario e funzionale rispetto al processo istruttorio vero e proprio, che doveva essere iniziato in un termine perentorio stabilito dall’art. 669 octies, con la conseguenza della sua inefficacia, in caso di mancato inizio del procedimento istruttorio, prevedendone esplicitamente, con l’art. 669 terdecies la reclamabilità. In raffronto con la normativa sui provvedimenti cautelari, si escluse che i provvedimenti temporanei e provvisori nell’interesse dei coniugi e della prole, di cui all’art. 708 c.p.c., potessero avere natura cautelare e quindi ritenersi reclamabili in virtù di due considerazioni: 1) che i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. potevano essere emanati d’ufficio 2) che essi sopravvivevano all’estinzione del procedimento di merito, anche in virtù dell’art. 189 disp. att. c.p.c., che esplicitamente lo prevedeva. SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Rafforzava tale tesi la considerazione che l’art. 669 terdecies c.p.c. prevede che il reclamo venga deciso da un collegio, del quale ovviamente non può far parte il giudice che ha emesso i provvedimenti cautelari, per cui, nell’ipotesi in cui si fosse stato ritenuto ammissibile il reclamo avverso i provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., si sarebbe dovuto pensare ad un collegio competente per il reclamo senza la presenza del Presidente. In verità, il Tribunale di Genova già dal 2001 aveva iniziato ad aprire falle in questo orientamento, con alcune sentenze che avevano ammesso la reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore relativi ai coniugi (Trib. Genova ord. 16/03/2001 in Foro It. 2001, I, 2356 o Trib. Genova ord. 10/01/2004 in Foro It. 2004, I, 931 o ancora Trib. Genova ord. 16/02/2004, in Foro It. 2004, 904), sia in sede di separazione, che di divorzio, scindendo l’ipotesi in cui vi fosse sovrapposizione tra il presidente e il giudice istruttore da quella in cui il giudice istruttore fosse persona diversa dal Presidente. Si è trattato tuttavia di una voce isolata. Successivamente l’ordinanza dello stesso Tribunale 10/05/2004, (in Foro It. 2004, I, 2534), pur negando nello specifico caso la reclamabilità nel merito, tuttavia nella parte motiva rivendicava a proprio merito l’apertura di una strada verso un maggiore garantismo e, ragionando sul fatto che la parte che subisce un provvedimento ex art. 708 c.p.c. si trova ad essere esposta ad effetti esecutivi molto rilevanti in presenza di un “provvedimento adottato a tambur battente”, senza l’adeguato esercizio del diritto di difesa, ha ritenuto che lo strumento previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c. potesse essere utilizzato come rimedio in questi casi “dal punto di vista dell’effettività costituzionale”. Tale argomento, peraltro, trova il suo supporto anche in una corretta interpretazione degli artt. 3, 24, 2° comma e 111, 1° comma della Costituzione, così come novellato. La nuova norma tace sul punto e pertanto ci impone un ragionamento interpretativo, tuttavia a questo punto più facilmente riconducibile alla conclusione della certa reclamabilità dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c.Infatti l’argomento utilizzato per escluderla relativo al fatto che i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. sono emanati d’ufficio cade di fronte alla considerazione che vi sono nell’ordinamento altri provvedimenti emanati d’ufficio, quali quelli previsti dall’art. 146, 3° comma, legge fallimentare, che sono reclamabili. Il secondo argomento più gregante relativo alla loro sopravvivenza all’estinzione del procedi- mento di merito cade, laddove si consideri che la stessa novella del 2000 ha modificato l’art. 669 octies, 6° comma, c.p.c., ritenendo che i provvedimenti cautelari anticipatori rispetto alla sentenza di merito conservano la loro efficacia, pur dopo l’estinzione del giudizio di merito (sia pur con riferimento all’art. 700 c.p.c.). Orbene è evidente che poiché anche i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. in favore del coniuge e dei figli possono considerarsi provvedimenti latu sensu cautelari ed altresì anticipatori rispetto alla sentenza del giudice di merito, ci sembra di poter concludere con tranquillità che essi sono certamente reclamabili con lo strumento previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c.Tale interpretazione si inserisce peraltro in un più generale criterio di adeguamento ai principi introdotti dalla Costituzione, che vede anche la nuova legge n. 5/2003 di riforma del processo societario affermare, all’art. 23, la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti cautelari emessi in materia societaria, anticipatori degli effetti della decisione di merito, nell’ipotesi di non instaurazione ed estinzione del giudizio di merito: norma del tutto sovrapponibile a quella dell’art. 189, 2° comma, disp. att. c.c.Sulle forme del reclamo, deve continuare a farsi riferimento, ovviamente, all’art. 739 c.p.c., pur se non si può non rilevare che l’intero profilo della reclamabilità dei provvedimenti in materia familiare meritava, in occasione della novella 2005, una maggiore attenzione e una riforma chiarificatrice degli aspetti più controversi. * avvocato in Pescara 21 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO N el procedimento introdotto dalla L.80/2005, la questione relativa alla rappresentanza processuale dell’incapace, come attualmente delineata, parrebbe fondarsi sulla sopravvivenza del disposto di cui all’art.23 L. 87/1974. L’art.23 nel prevedere l’estensione al procedimento di separazione, delle norme dettate per il divorzio, in quanto compatibili, ha consentito l’applicazione al procedimento di separazione, del disposto di cui all’art. 4 comma L. divorzio, che recita: “Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l’udienza avanti a sé… Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace”. LA RAPPRESENTANZA DELLA PARTE INCAPACE D’INTENDERE E VOLERE NEL NUOVO PROCEDIMENTO DANIELA GIANNONE* 22 Secondo parte dei commentatori l’eventuale abrogazione dell’art 23 comporterebbe la inapplicabilità di tale procedura al giudizio di separazione, con conseguenti incertezze anche in ordine alla rappresentanza del soggetto incapace. I sostenitori di questa tesi ritengono che, in assenza di dichiarazione espressa del legislatore, per affermare che la L. 80/2005 abbia abrogato l’art 23 cit., occorra valutare, ai sensi dell’art 15 delle Preleggi (abrogazione implicita), se la nuova normativa abbia regolato l’intera materia ovvero se debba ritenersi incompatibile con le precedenti disposizioni. Sul punto viene evidenziato come con la novella, la disciplina processuale del giudizio di separazione continui a modellarsi su quella del divorzio con differenze che non appaiono sostanziali, nonostante le due procedure rimangano collocate in sedi diverse; la disciplina contenuta nei nuovi artt. 706-709 bis è assimilabile, sotto il profilo processuale, a quella prevista dall’art 4 L.Div. AIAF RIVISTA 3/2005 come riformulato. Dalla nuova normativa non sarebbe possibile desumere che sia venuta meno la finalità di far divenire il processo di divorzio, il modello utilizzabile nelle crisi familiari né che il legislatore abbia inteso fare un passo indietro rispetto alla giurisprudenza formatasi sulla legge 87/1974. Se la condizione risolutiva di cui all’art 23 non può realizzarsi solo con l’emanazione di un nuovo codice di procedura, per contro, non può negarsi che il c.d.Decreto competitività abbia inteso riscrivere alcune norme processuali con la finalità di rendere entrambe le procedure più celeri. Analoghe questioni insorsero dopo la legge 353/1990 e l’interpretazione che ne seguì fu nel senso che la L. 353/90 non sostituisse integralmente il testo precedente con l’effetto di ritenere la sopravvivenza dell’estensione prevista dall’art 23 citato. Per quanto attiene alla questione della rappresentanza dell’incapace, deve rilevarsi come anche accedendo all’ipotesi abrogativa dell’art 23 cit., la soluzione cui si perverrebbe, non sarebbe diversa applicando i principi generali. La disciplina riformata prevede, per il giudizio di divorzio, sia la fattispecie del malato di mente (incapace naturale) sia dell’incapace legale. Tale ultima categoria comprende, con l’entrata in vigore della L. 6/2004, tre figure di incapace legale, diversamente graduate in relazione alla compromissione del soggetto: l’interdetto, l’inabilitato e l’amministrato di sostegno. Con riferimento all’incapace naturale trova applicazione l’art 78 cpc secondo il quale: “ Se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace, un curatore speciale che lo rappresenti ed assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza”. La nomina del curatore speciale può essere richiesta da Pubblico Ministero, dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai prossimi congiunti (art 79 cpc). L’istanza per la nomina si propone al Presidente dell’Ufficio giudiziario avanti al quale s’intende proporre la causa; la nomina è comunicata al PM affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza.(art 80 cpc). L’eventuale abrogazione dell’art 23 L 87/1974 non comporterebbe dunque, per quanto sopra esposto, sostanziali modiche ove una parte sia un soggetto naturalmente incapace. Ove un coniuge fosse già stato dichiarato interdetto, inabilitato o sia sottoposto ad amministra- SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO zione la diversa disciplina applicabile, deriva, in primis, dalle caratteristiche sostanziali dei tre istituti. - Per il soggetto dichiarato interdetto, la rappresentanza sostanziale e processuale spetta al tutore; tuttavia la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez.I 21.7.2000 n. 9582) ha indicato la necessità che anche all’interdetto sia attore che sia convenuto in una procedura di divorzio, debba essere nominato un curatore speciale in ragione della sottrazione al tutore dell’esercizio di atti personalissimi, quale la capacità di contrarre e di scioglimento del matrimonio. Tale applicazione dovrebbe valere per il giudizio di separazione sulla base di analoghe considerazioni di natura sostanziale, ed indipendentemente, dall’estensione dell’art 23 L. 87/1974. - La dichiarazione d’inabilitazione non comporta l’incapacità personale del soggetto bensì una incapacità di agire in ordine ai soli atti di natura patrimoniale (cd atti di straordinaria amministrazione).L’inabilitato che può stare in giudizio da solo sia come attore sia come - convenuto (art 394, 2 comma, C.C.) salvo rendersi necessaria, in ipotesi di definizioni patrimoniali di natura straordinaria (es. cessioni di quote di società di immobili o compensazioni patrimoniali), l’intervento del curatore con l’assistenza del quale l’inabilitato richiederà al Giudice Tutelare, le autorizzazioni necessarie da produrre nella procedura di separazione o di divorzio. L’amministrato è un soggetto capace d’agire cui sono inibiti solo alcuni atti (405 e 409 C.C.); potrà, pertanto, stare in giudizio personalmente senza la necessità di nomina di un curatore salvo che il provvedimento di amministrazione preveda una incapacità del medesimo ad azionare o a partecipare, anche come convenuto, ad un giudizio; anche in questo caso la diversa disciplina applicabile (e la non estensione del disposto di cui all’art 4 legge Divorzio), discende dalla caratteristiche sostanziali dell’istituto dell’amministratore di sostegno. * Magistrato Tribunale di Torino 23 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO I l problema di dover effettuare indagini relative ai redditi e patrimoni nei giudizi di separazione si è concretamente posto solo negli ultimi trenta anni. Il perché di questo limite è dato dal fatto che nel nostro paese le strutture socio-economiche erano ancora legate, in gran parte al mondo contadino e paleoindustriale. Del resto tanto le separazioni - il divorzio ancora fino a quel momento non esisteva nel nostro paese - erano assai poche e, tanto gravi erano le conseguenze sociali di queste pronunce, che gli aspetti patrimoniali, eccettuati casi sporadici ed eccezionali, non avevano di fatto dato origine ad una produzione giurisprudenziale particolarmen- ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEGLI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO MARINA MARINO* 24 te dettagliata e sviluppata in materia. Negli anni successivi, con l’introduzione del divorzio, con lo sviluppo economico e sociale del paese, e con il conseguente sviluppo ed adeguamento delle strutture societarie, con tutte le conseguenti modificazioni degli strumenti fiscali del nostro paese gli operatori della materia si sono trovati dinanzi a problemi sempre più ardui e complessi. A partire dagli anni 70 infatti la società modifica profondamente la propria sensibilità in ordine agli istituti della separazione e del divorzio, che lungi dall’essere strumenti eccezionali divengono istituti giuridici ai quali i cittadini fanno assai più frequentemente ricorso per risolvere i problemi familiari, anche perché la legge 156, che finalmente nel 1975 riforma il diritto di famiglia, sancendo due principi che opereranno una vera e propria rivoluzione coper- AIAF RIVISTA 3/2005 nicana in materia: quello dell’uguaglianza dei coniugi, e quello della modifica del rapporto tra genitori figli, vengono sottoposte al giudizio dei Tribunali una lunga serie di questioni prima neppure concepibili e proponibili: tra queste ampio spazio assumono tutte le questioni economiche, che negli anni porranno problemi sempre più complessi e difficili sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Ciò ha comportato che le questioni che si sottopongono all’attenzione degli operatori del settore sono sempre più complesse e specialistiche, e questi ultimi si sono trovati ad affrontare situazioni sempre più ardue da risolvere, troppo spesso carenti di una adeguata preparazione scientifica cui si contrapponeva un sempre più raffinato utilizzo degli strumenti societari e fiscali al fine di sottrarre i soggetti tenuti al pagamento ad un reale e concreto accertamento delle situazioni patrimoniali e reddituali. Non vi è dubbio che negli anni gli avvocati abbiano dovuto adeguare alle nuove situazioni la preparazione tecnico-scientifica in materia ed a tal fine preliminare è l’ individuazione di quali strumenti l’ordinamento vigente offra sia sotto il profilo sostanziale, che soprattutto sotto il profilo processuale. Solo nel 1987 con la l.n.74 il legislatore introdurrà il tema delle indagini in ordine ai redditi e patrimoni a cura anche della Polizia Tributaria. E’ utile effettuare una disamina di quelli che sono gli strumenti di diritto sostanziale e di diritto processuale che abbiamo oggi a disposizione per offrire una adeguata assistenza ai cittadini ed affrontare con esiti positivi il problema dell’individuazione dei redditi e patrimoni che realmente sono riferibili al soggetto obbligato al mantenimento del coniuge e dei figli. Le norme di diritto sostanziale sono a) l’art.5 della l.898/70 e successive modificazioni; b) l’art.23 l.74/87, c) l’art. 37 del DPR 600 del 1973; Per quel che attiene le norme sostanziali incominciamo con l’esaminare l’art.37 del DPR 600 del 1973 è la norma per mezzo della quale, il reddito viene attribuito al soggetto che lo ha prodotto indipendentemente dal fatto che esso sia stato formalmente imputato ad altro soggetto, con essa pertanto il legislatore ha stabilito quali siano le regole per imputare il reddito del contribuente nelle ipotesi di interposizione fittizia. Il legislatore in tal caso fa riferimento all’interposizione soggettiva e non quella reale che, invece, è un contratto che riguarda il tema della rappresentanza, mentre la prima si riferisce alla mera disponibilità. È utile sottolineare come in materia fisca- SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO le il termine possesso sia diverso da quello squisitamente civilistico fissato dall’art.1140 c.c, intendendosi fare riferimento alla mera disponibilità (art. 53 Costituzione). Il ricorso all’interposizione fittizia soggettiva attiene ai casi in cui il possesso del reddito avviene per interposta persona ed è assai frequente, basti pensare a tutti quei casi in cui il produttore di reddito attribuisce parte del reddito prodotto ad uno o più collaboratori, con il duplice vantaggio di abbassare il proprio livello di reddito tanto ai fini della determinazione dell’assegno di separazione e/o divorzio o dell’assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, quanto a fini fiscali. Un esempio tipico è quello del libero professionista che, al fine di abbattere l’ammontare del proprio reddito, ne attribuisce, evidentemente solo formalmente, una parte ad uno o più collaboratori con i seguenti vantaggi: il suo reddito risulterà in tal modo sensibilmente inferiore, e di conseguenza pagherà meno imposte, i collaboratori pagheranno imposte di minore entità e retrocederanno,ovviamente, al professionista anche quello che è stato loro attribuito, sul quale lo stesso avrà pagato meno imposte di quelle che avrebbe pagato se avesse denunciato l’intero reddito, ed inoltre, nello specifico caso in cui questi si trovi ad affrontare una separazione o un divorzio, gli assegni per il coniuge ed i figli si determineranno su un reddito inferiore. Tutto ciò sarà possibile evitarlo se si darà, nel corso dell’istruttoria, la prova specifica e puntuale del tenore di vita avuto dalla famiglia nel corso del matrimonio e, se si farà una contestazione dei modelli unici chiedendo di conseguenza che la Polizia tributaria effettui indagini al fine di verificare o meno l’esistenza di una ipotesi di interposizione fittizia con tutte le conseguenze che, nel giudizio di separazione e divorzio deriveranno dalla dimostrazione del maggiore reddito dell’obbligato. Per quel che attiene la legge 898/70 con l’art.4, 8° il legislatore, quasi che nel nostro ordinamento vigesse il principio inquisitorio per quel che attiene il regime delle prove, aveva introdotto il principio dell’assunzione d’ufficio dei mezzi di prova da parte del giudice istruttore, principio limitato successivamente con la legge n.74/87 che ha modificato il procedimento per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero per lo scioglimento del matrimonio; detta normativa limita il potere di assunzione d’ufficio dei mezzi di prova secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 5 comma 9 della legge 1.12.70 n.898 e successive modificazioni che recita: “ in caso di contestazione il Tri- bunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.” Riguardo la sovrarichiamata normativa è utile l’esame dei lavori preparatori per comprendere quanta parte dell’attività del legislatore sia stata impegnata nel tentativo di risolvere i problemi che nella pratica iniziavano a porsi in ordine al problema dell’accertamento dei redditi e dei patrimoni dell’obbligato. È proprio l’analisi dei lavori preparatori che spiega come il legislatore, senza forse essere riuscito a dare una formulazione adeguata alla norma, abbia inteso offrire uno strumento idoneo all’accertamento degli effettivi redditi della parte tenuta alla prestazione. Negli anni questa norma di fatto è stata assai poco utilizzata nei procedimenti di separazione e divorzio e tale circostanza merita una riflessione; in primo luogo è necessario escludere che ciò sia avvenuto perché non si sono verificate ipotesi nelle quali sarebbe stato non solo utile, ma necessario detto accertamento, in secondo luogo è sintomatica la verifica dei precedenti giurisprudenziali a riguardo. L’art.23 della l.74/1987 è quello tramite il quale le indagini di polizia tributaria dal 1987, si sono potute effettuare anche nei giudizi di separazione e si potrà continuare a farlo anche dopo la legge 80/2005 se, la dottrina prevalente avrà la meglio anche nell’interpretazione giurisprudenziale della suddetta norma. Le norme di ordine processuale sono - L’art.115 c.p.c. - L’art.117 c.p.c. - L’art.118 c.p.c. - L’art.210 c.p.c. - L’art.213 c.p.c. Per quel che attiene le norme di ordine processuale, senza voler in questa sede affrontare il ben noto problema della contrapposizione tra sistema inquisitorio, (riguardo al quale non vi sono le preoccupazioni di assenza di garantismo che contraddistingue questo sistema nel processo penale) verso cui si sono orientati alcuni ordinamenti processuali, lasciando quindi al giudice ampia facoltà nell’avvalersi di mezzi di prova, sistema questo che lascia pur sempre alcuni dubbi in ordine al principio della terzietà del giudice, ed il sistema dispositivo, è necessario ricordare che il nostro ordinamento prevede in alcuni casi, quali il processo del lavoro e, per quel che ci riguarda più da vicino, il procedimento di divorzio, un contemperamento del principio dispositivo, tanto che alcuni studiosi hanno utilizzato il concetto 25 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO del principio dispositivo attenuato. Quest’ultimo pur affermando come regola generale il vincolo del giudice alle prove che sono offerte dalle parti, fa tuttavia “salvi i casi previsti dalla legge” che sono appunto quelli sovrariferiti e quelli di cui agli artt.115, 117, 118, 213 c.p.c. che attengono alla possibilità di fondare il proprio convincimento sulle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, la possibilità per il giudice di disporre d’ufficio l’interrogatorio libero delle parti, la possibilità per il giudice di disporre d’ufficio, l’ispezione di persone e cose, ed infine la possibilità per il giudice di chiedere informazioni scritte alla Pubblica Amministrazione. Art. 210 e 213 c.p.c hanno una indubbia utilità nella soluzione del problema della individuazione dei redditi e patrimoni dell’obbligato. Il primo consente ad una parte di chiedere che il G.I. ordini l’esibizione di documenti sia al convenuto che a terzi, ed è necessario ricordare che le disposizioni di attuazione prevedono l’obbligo, a carico di chi chiede l’esibizione, di indicare specificatamente il documento che si vuole venga esibito. L’art.213 c.p.c invece attiene solo la P.A. e dunque con l’avanzare del fenomeno della privatizzazione e del passaggio delle istituzioni bancarie dal parastato al privato, tale strumento perde in gran parte di efficacia. E’ comunque utile ricordare come, nell’ipotesi di mancata risposta all’ordine di esibizione, il G.I. ha la possibilità di procedere oltre disponendo il sequestro di detti documenti. LA CTU utilizzo della CTU al fine di pervenire comunque all’individuazione dei redditi e patrimoni dell’obbligato, ha avuto dapprima una notevole diffusione, ma la stessa ha ben presto evidenziato tutti i suoi non pochi limiti, che si possono indicare nella scarsa disponibilità a collaborare degli istituti di credito, dell’ABI ed anche della Banca d’Italia che sostiene di dover rispondere solo al magistrato penale. Perché una CTU raggiunga gli effetti per i quali era stata disposta sono necessari non pochi elementi concomitanti: a) la capacità, la serietà, l’impegno e la determinazione del professionista incaricato della CTU; b) la collaborazione che della parte che ha richiesto la CTU ed anche il rapporto di collaborazione tra il Giudice che ha disposto la CTU ed il professionista incaricato di svolgerla. Di frequente il CTU si è trovato di fronte al rifiuto di fornire informazioni e rendere risposte che si basavano sull’invocazione della legge sulla L’ 26 AIAF RIVISTA 3/2005 privacy (675/96). Tali opposizioni sono però facilmente superabili con l’eccezione che la normativa invocata agli articoli 4 e 10 prevede che essa non si applica alle attività compiute davanti all’autorità giudiziaria. Per quel che attiene gli accertamenti da effettuare all’estero si deve utilizzare lo strumento delle rogatorie internazionali. Comunque è necessario riconoscere che le CTU difficilmente hanno raggiunto risultati soddisfacenti, anche perché sono ancora molto pochi i dottori commercialisti che hanno raggiunto una specializzazione in merito, e perché i costi della CTU, correlati ai risultati, sono di solito elevatissimi. LE INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA art. 5 comma 9 della legge 1.12.70 n.898 e successive modificazioni ha reso possibile la richiesta di indagini a cura della polizia Tributaria; il presupposto della medesima è che sia stata raggiunta nel giudizio la prova della inattendibiità delle documentazioni fiscali versate in atti anche sotto il profilo del patente contrasto tra le risultanze della documentazione fiscale e l’effettivo tenore di vita avuto nel corso del matrimonio dalla famiglia, del quale è necessario avere offerto nel corso dell’istruttoria una ampia e dettagliata prova. Una volta raggiunta la prova di tale incompatibilità appare evidente che la richiesta di indagini della polizia tributaria potrà trovare ampio margine di accoglimento, specie laddove sia stata realizzata dalla parte interessata una prima raccolta di dati, quale ad esempio la raccolta ed indicazione delle società attraverso le quali l’obbligato opera, la raccolta di indicazioni delle banche di cui si serve e con le quali intrattiene rapporti con l’indicazione dei conti correnti ed eventuali conti titoli, l’indicazione delle sedi e dei luoghi nei quali l’obbligato opera direttamente o tramite società. Ovviamente l’acquisizione di queste informazioni ha il duplice scopo di dare sostanza e fondamento alla richiesta di indagini ad opera della Polizia Tributaria, e quello di offrire al quest’ultima il massimo della collaborazione nello svolgimento dell’incarico conferito. Altro elemento di assoluta rilevanza è quello relativo al modo in cui dette indagini vengono disposte dal Collegio o dal G.I.. Per esperienza quanto più generiche e vaghe sono le domande tanto più inconsistenti sono state le risposte; per contro in tutte quelle occasioni in cui le indagini sono state effettuate in modo proficuo si può verificare che le domande erano state poste in modo specifico, specificando quale doveva essere ogni singolo aspetto da indagare ed appro- L’ SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO fondire. I provvedimenti che si riusciranno ad ottenere saranno adeguati alla situazione. Uno dei provvedimenti ammessivi delle indagini richieste più efficace è stato quello emesso dal Tribunale di Ancona nel quale il Tribunale ha convocato in Tribunale il comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria ed ha formulato all’incaricato dal medesimo Comandante un quesito dettagliato invitandolo a ritirare oltre ai fascicoli di parte anche la documentazione raccolta dalla parte richiedente l’indagine. In tal modo si è di fatto costituito in rapporto diretto tra gli operatori del Nucleo di PT ed il Tribunale al punto che quando nel corso delle indagini la PT rilevò la necessità di acquisire documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dalla persona soggetta ad indagini, avanzò al Tribunale una specifica richiesta in tal senso ed il G.I., portate le parti a conoscenza di tale richiesta a seguito dell’istanza ex art.210 c.p.c. avanzata dalla parte che aveva richiesto l’indagine di PT, provvide ad ordinare ai sensi dell’art.210 c.p.c. agli istituti di credito ed alle assicurazioni individuati dalla PT l’esibizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la persona oggetto delle indagini. La polizia tributaria ha le funzioni di ausiliario qualificato del giudice nei giudizi di separazione e divorzio ed alla luce con le leggi vigenti, può solo adiuvare il giudice nel compimento delle sue mansioni, nel senso che i campi di indagine debbono essere determinati nel processo. Le modalità di accertamento della GDF sono dati dall’utilizzo di una serie di sistemi informativi quali a titolo esemplificativo l’Anagrafe Tributaria, le Camere di Commercio, il Pubblico Registro Automobilistico, le Conservatorie dei registri immobiliari su tutto il territorio nazionale che con molta rapidità consentono alla Polizia Tributaria di acquisire per così dire “a tavolino” tutta una ricca serie di informazioni; per tutte le altre ricerche presso istituti di credito ect. Il giudice, in presenza della tempestiva richiesta di parte in tal senso, ben potrà delegare la polizia Tributaria ai sensi degli artt.210 e 213c.p.c, a seconda dei casi. È comunque necessario ricordare come in capo agli organi giurisdizionali insista l’obbligo di informare il comando della Guardia di Finanza competente per territorio dei fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie ai sensi dell’art.37 d.p.r. 600/1973. Come si vede altro è trasmettere alla PT una richiesta che spesso è per altro vaga, generica, e soprattutto fuori contesto, altro è stabilire un rapporto di collaborazione, dare agli operatori di PT tutti gli elementi utili a fare il loro lavoro contestualizzando gli sforzi e l’impegno. La giurisprudenza a tale riguardo è quasi tutta di merito, i giudici di legittimità si sono occupati del problema dato dalla possibilità del giudice di disporre dette indagini anche nei procedimenti di modifica dell’assegno di mantenimento o divorzile ovvero ancora dell’assegno in favore dei figli, e del problema del significato e dei limiti del concetto di “contestazione” dei redditi dell’obbligato, che non deve essere una semplice contestazione, ma deve essere supportata da “ sufficienti elementi di ragionevolezza”. Si riportano una serie di indicazioni giurisprudenziali: - Trib. Bari, 3 maggio 1988, in Foro it., 1988, I, 3093 - Tribunale Napoli - ordinanza 14 novembre 1995 - Est. Casaburi in Famiglia e diritto n.5, 1996, 464 - Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 1996, n. 6087 Giust. civ. Mass. 1996, 939 - Cass. 21 giugno 2000, n. 8417, in Giur. it., 2001, 21 con nota di Barbiera, - Cass. 30 marzo 1994, n. 3168, in Famiglia e diritto, 1994, 265, con nota di Carbone. - Trib. di S.M. Capua Vetere 09-12-1997 - Pres. Gallo - Est. De Matteis - Cass. 3 luglio 1996, n. 6087, in Famiglia e diritto, 1996, 431. - Tribunale Parma 12 novembre 1998 - Pres. ed Est. Mossini, in Famiglia e diritto, 1999, n.2,169. - Cass.21 marzo 1992, n. 3529, in Famiglia e diritto,1992. - Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 1996, n. 6087 Giust. civ. Mass. 1996, 939 - Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1996, n. 9756, Giust. civ. Mass. 1996, 1485 - Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8417, Giust. civ. Mass. 2000, 1358 - Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2001, n. 11059, Giust.civ. Mass.2001,1594 - Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2002, n. 7435 - Pres. Saggio - Rel. Luccioli - P.M. Gambardella (conf.), in Famiglia e diritto, 2002. 6°, 604 - Cass. 19 marzo 1992, n. 3426, in Giust. civ., 1992, I, 1454, ed in Dir. fam., 1992, 625. - Cass. 4 maggio 2000, n. 5582, in Famiglia e diritto, 2000, 505. * Avvocato in Roma 27 LA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 RIFERIMENTI DOTTRINALI Barbiera, I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, 2a ed., Bologna, 2001, 32. Bonilini- Tommaseo Commento all’art. 5 l. 898/1970, in Lo scioglimento del matrimonio, in Commentario Schlesinger, Milano, 1997, 584 ss.; Briscuglia-Giusti, Commentario alla riforma sul divorzio, Milano, 1987, 85; Trabucchi, Un nuovo divorzio. Il contenuto e il senso della riforma, in Riv. dir. civ., 1987, I, 130; Chizzini, L’onere della prova, 434, 435; Chizzini, Note sull’onere di contestazione, 18. Cipriani, in Cipriani-Quadri, La nuova legge sul divorzio, Napoli, 1988, II, 261; Comoglio, Le prove civili, Torino, 1998, 84 ss.; Micheli, L’onere della prova, Padova, 1942;. Pattumelli: Modifica dell’ordinanza ex art.708 c.p.c e potere del G.I. di disporre indagini di polizia tributaria, commento alla ordinanza del Tribunale Napoli del 14 novembre 1995 Est. Casaburi Famiglia e Diritto n. 5 / 1996, p. 464 Col. Giancarlo Pezzuto in Il Fisco n.17/2003 Taruffo, voce Onere della prova, in Dig. disc. priv. sez. civ., XIII, Torino, 1995, 65 ss.;; Tommaseo, in Aa.Vv., Commentario al diritto italiano della famiglia, VI, 1, Padova, 298 s., 369 s.; Tommaseo, sub art. 2697 c.c., in Commentario breve al codice civile, Padova, 2002;Salvatores, Le indagini della polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio dei coniugi in sede di causa di divorzio, in Boll. trib., 1988, 837, 838 28 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO S ono molti anni che l’AIAF discute, si confronta ed esprime le proprie idee in merito allo spinoso tema dell’affidamento condiviso, e dopo tanto discutere ha assistito all’approvazione da parte della commissione Giustizia della Camera in sede deliberante, del testo licenziato a luglio dalla Camera, senza nessun emendamento. Ciò è avvenuto nonostante molti senatori sia della maggioranza che dell’opposizione avessero presentato una lunga serie di emendamenti, tra i quali, alcuni, erano particolarmente condivisibili e tecnicamente idonei a modificare le più allarmanti storture del testo approvato dalla camera dei deputati. Sul buon senso e sulla necessità di offrire ai cittadini una buona legge, hanno avuto la meglio le esigenze di fine legislatura sarà necessario che gli operatori del diritto ne prendano atto e che i cittadini ne tengano conto. Durante tutti questi anni di confronto, l’AIAF è sempre stata accusata di non volere questa legge perché la stessa avrebbe diminuito la conflittualità tra i cittadini, e di conseguenza di opporsi all’affido condiviso per interessi personalistici della categoria. La verità è ben altra, l’Associazione, che ha la coscienza tranquilla per aver sempre manifestato il proprio apprezzamento per la bigenitorialità che è un valore da diffondere , ma anche e soprattutto un diritto del minore fin dal momento della nascita, del quale è davvero riduttivo ricordarsi solo all’atto della crisi coniugale, nonché i propri dubbi e le proprie perplessità in ordine alla possibilità di risolvere a suon di norme e di sanzioni amministrative la conflittualità tra le parti in una separazione, si impegna ad effettuare un bilancio sugli effetti della norma ad un anno dall’entrata in vigore della stessa e di portarlo a conoscenza dei cittadini e del legislatore. Allora si potrà verificare quali siano stati i primi effetti della norma, oggi quello che si sente e che si legge da parte dei fautori della norma altro non è che propaganda, non essendo basata sulla verifica di dati concreti. Al fine di poter effettuare questa verifica sarà utile e necessario che gli iscritti AIAF nei diversi Tribunali acquisiscano dati e numeri delle vertenze di modifica delle separazioni, delle modalità di conclusione delle stesse ( quante modifiche dell’affidamento dei figli, quante modifiche in ordine all’assegnazione della casa coniugale, quanti assegni perequativi sono stati disposti e qual è il loro ammontare, quante sono le vertenze introdotte dai figli maggiorenni, quante e quali sanzioni amministrative sono state erogate ) per poterle confrontare con quelle dell’anno precedente ed effettuare così un primo bilancio effettivo basato su dati concreti. L’AIAF è contraria alla legge appena approvata per due ordini di motivi: l’uno attinente a quelli, che a Suo giudizio, saranno le conseguenze di ordine sociale che la stessa produrrà nei confronti dei cittadini, l’altro attinente agli aspetti più strettamente tecnico-giuridici. Per quel che attiene il primo aspetto si ritiene che il coinvolgimento diretto dei figli sia nel conflitto che nel processo sia foriero di pesanti ricadute sull’equilibrio di crescita e di sviluppo degli stes- L’APPROVAZIONE DELLE NUOVE NORME SULLA SEPARAZIONE E L’AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI si; che la norma sarà foriera di nuovi ed ulteriori conflitti tra anche tra quei coniugi che avevano già definito il proprio assetto da separati; l’introduzione dei giudizi di modifica aggraverà e moltiplicherà il numero dei giudizi pendenti, con la conseguenza dell’ulteriore allungamento dei tempi per ottenere giustizia; sarà possibile la sottrazione della casa coniugale ai figli qualora il genitore che convive con loro abbia una situazione di convivenza con altra persona, e ciò indipendentemente da ipotetici risvolti negativi che da questa convivenza si potessero produrre sui figli; il rischio di impoverimento dei figli maggiorenni che, ove il genitore tenuto al versamento dell’assegno di contributo al Suo mantenimento, non vi provveda più, si vedrà costretto ad avviare un procedimento per ottenere giudizialmente un provvedimento che lo tuteli in tal senso, con le evidenti conseguenze sul piano dei rapporti intrafamilari. MARINA MARINO* 29 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Per quanto viceversa riguarda gli aspetti più strettamente tecnico-giuridici va detto, che oggi, a differenza di quanto per lo più avveniva in precedenza, il Presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.155 sexies “prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova” con il che è chiaro che l’andamento e la durata di una udienza presidenziale varierà di molto a seconda delle situazioni e dell’espletamento dei mezzi di prova. Sotto questo profilo non poche e non certo di rapida soluzione saranno le questioni di natura processuale che si porranno. Infatti, ove si acceda alla tesi della natura cautelare di questa parte del giudizio di separazione, non vi è dubbio che sarà assai difficile parlare di espletamento di prove anziché di sommarie informazioni. Questa formulazione appare altresì davvero in contrasto con il principio dispositivo, contrasto non superabile neppure per effetto del cosiddetto dispositivo attenuato: il rischio sarà quindi quello di una, non condivisibile, accentuazione dell’ufficiosità dei provvedimenti assunti dal Presidente. A ciò si aggiunga che mentre nella formulazione dell’art.155 c.c. come voluta dal legislatore del 1975 era dettagliatamente regolamentata l’ipotesi dell’affidamento esclusivo, il legislatore del 2006 non solo non lo regolamenta in alcun modo, ma non prevede né dispone in merito all’affidamento a terzi. Francamente appare davvero poco credibile che si tratti di una semplice svista, che comunque sarà foriera di una serie di problemi applicativi assai complessi con intuibili conseguenza per i cittadini. Altra questione che avrà conseguenze nel senso di accrescere non solo la conflittualità , ma anche il numero delle vertenze su di una sola separazione è quella dell’art.708 3° comma c.p.c. per cui è prevista la reclamabiltà immediata dei provvedimenti presidenziali. Con il che il legislatore ha realizzato un secondo binario, parallelo e contestuale, cioè quello del procedimento di reclamo in appello, rispetto al giudizio di separazione che proseguirà dinanzi al giudice istruttore, anche a tale riguardo principi come la certezza del diritto vengono ulteriormente minati. Se si affronta poi il problema dell’affidamento della casa coniugale i problemi si moltiplicano a cominciare dalla notazione che, avendo il legislatore fatto riferimento all’art. 2643 c.c. si tornerà all’epoca in cui sarà estremamente difficile per non dire impossibile riuscire a trascrivere un 30 AIAF RIVISTA 3/2005 provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con la evidente conseguenza della totale mancanza di tutela per i figli ed il coniuge che in quella casa vivevano. Al che è lecito chiedersi se era proprio questo l’intento del legislatore posto che sarebbe stato semplice evitare tale rischio semplicemente facendo richiamo all’art.1599 c.c. anziché al 2643. E, sempre con riguardo all’assegnazione della casa coniugale non è assolutamente condivisibile la scelta del legislatore di prevedere la perdita del diritto all’assegnazione della casa sia nell’ipotesi di nuove nozze del coniuge assegnatario, ma anche nell’ipotesi in cui questi conviva con altra persona: ed i diritti dei minori di cui tanto il legislatore sembrava preoccupato, nel caso di specie che fine hanno fatto? era proprio questo l’obiettivo che questi si era posto? oppure era quello della tutela dei proprietari delle case? e la libertà individuale che fine fa? Ed ancora che fine fanno e che tutela hanno tutte le famiglie di fatto che nel frattempo si erano costituite? Ancora il legislatore del 2006 introduce l’art. 709 ter c.p.c. che detta i rimedi da applicare nei casi di inadempimento o violazioni che riguardano l’esercizio della potestà. Il grave è che il tipo di rimedi che sono previsti tali non possono essere definiti: Che cosa è l’ammonizione? L’unico tipo di sanzione analoga è quella che si trova nel regolamento calcistico, come si può prevedere il risarcimento dei danni in favore del minore o di uno dei genitori e poi non determinare i criteri applicabili per determinare detto risarcimento, e ciò benché la Cassazione da tempo abbia chiarito tutti i molteplici problemi che attengono la questione. Ed infine che siano stabilite delle sanzioni amministrative da €75,00 ad €5.000,00 è davvero incredibile, non solo e non tanto, per le difficoltà di impugnazione delle medesima, ma per l’affermazione di un principio assai grave: il legislatore non assicura ai cittadini una efficace rete di protezione sociale, ed un aiuto agli stessi quando, affrontando la crisi coniugale, cadono preda della conflittualità, pensa bene di guadagnare sulla stessa. * Documento del Consiglio di Presidenza AIAF SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV 3537 Attesto che le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e Speciale in materia di infanzia e di minori hanno approvato, il 24 gennaio 2006, il seguente disegno di legge, già approvati dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tarditi, Amato, Arnoldi, Baiamonte, Barbieri Emerenzio, Blasi, Cammarata, Cosentino, Deodato, Di Teodoro, Fallica, Mancuso Filippo, Fragalà, Fratta Pasini, Lavagnini, Liotta, Marinello, Marras, Nicotra, Pezzella, Pittelli, Rodeghiero, Santori, Sanza, Spina Diana, Stradella, Strano, Delfino, Trantino, Valducci, Vitali, Volontè, Zacchera, Carlucci, Tarantino, Alfano Ciro, Cesaro, Martini Francesca e Schmidt; Cento; Lucchese, Barbieri Emerenzio, Bianchi Dorina, D'Alia, Drago Giuseppe, Liotta, Tucci e Gianni Giuseppe; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi, Finocchiaro, Abbondanzieri, Amici, Barbieri Roberto, Battaglia, Benvenuto, Bielli, Bonito, Bova, Capitelli, Carboni, Carli, Chiaromonte, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Diana, Giacco, Giulietti, Grillini, Innocenti, Labate, Lucà, Lumia, Magnolfi, Maran, Mariani Paola, Mariani Raffaella, Mariotti, Maurandi, Montecchi, Motta, Nigra, Ottone, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Preda, Quartiani, Rugghia, Sandi, Siniscalchi, Tolotti e Trupia; Mussolini, Cola, Perlini, Porcu, Fragalà e Lisi; Mantini, Benvenuto, Cialente, Ciani, Crisci, Fanfani, Fistarol, Loddo Santino Adamo, Maccanico, Meduri, Molinari, Nigra, Olivieri, Pisicchio, Reduzzi e Ruggeri; Di Teodoro; Mazzuca: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI Art. 1. (Modifiche al codice civile) 1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art.155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi". 2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: "Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente 31 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli". Art. 2. (Modifiche al codice di procedura civile) 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente: "Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento". 2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente: "Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari". Art. 3. (Disposizioni penali) 1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Art. 4. (Disposizioni finali) 1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civi32 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO le o dall'articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Art. 5. (Disposizione finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. COMUNICATO STAMPA - 23 GENNAIO 2006 L’AIAF - Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori VISTO l’iter parlamentare del 3537 relativo all’affidamento condiviso dei figli e recante nuove norme in materia di separazione RICHIAMATI tutti i propri documenti e comunicati già espressi, e quindi pur ritenendo che la bigenitorialità debba essere salvaguardata, dopo la separazione dei coniugi o dei genitori naturali, quale diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi; ESPRIME la più viva preoccupazione per la discussione parlamentare in atto che, a causa delle scadenze di fine legislatura, non assicura nei confronti di un provvedimento recante gravi implicazioni nella vita delle famiglie e dei minori la necessaria ponderatezza e libertà di giudizio; RINNOVA tutta la propria contrarietà sugli effetti più negativi del testo già approvato dalla Camera ( sul quale, per affrettarne la definitiva approvazione, sono stati ritirati quasi tutti gli emendamenti) che di fatto comporterà: - L’esasperazione del conflitto coniugale Il coinvolgimento dei figli nel conflitto e nel processo L’appesantimento dei processi La monetizzazione delle relazioni affettive (non è più previsto l'obbligo di un assegno mensile di mantenimento per i figli) La sottrazione della casa familiare ai figli (se il genitore con cui abitano inizierà una convivenza con altra persona) L’impoverimento dei figli maggiori di età (il figlio al compimento dei 18 anni dovrà rivolgersi ad un avvocato e citare in giudizio i due genitori per avere un assegno di mantenimento) L’impraticabilità di fatto dell’esercizio congiunto della potestà ordinaria e dell’affidamento condiviso La limitazione della libertà personale E RICHIAMA su di essi l’attenzione di tutte le forze sociali e dei cittadini/e; AUSPICA che le forze politiche più sensibili alle tematiche della famiglia e dei minori si adoprino a realizzare una corretta dialettica parlamentare e vigilino nei confronti di ogni possibile strumentalizzazione. 33 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 L’INTERVENTO DEL SEN. AVV. ETTORE BUCCIERO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D’INFANZIA E DI MINORI, SUL DDL 3537 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI DAL RESOCONTO SOMMARIO DELLA 21ª SEDUTA DELLA COMMISSIONE 2° (GIUSTIZIA) DEL SENATO E DELLA COMMISSIONE SPECIALE INFANZIA RIUNITE, TENUTASI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005 WWW.SENATO.IT 34 I l presidente BUCCIERO rileva preliminarmente che il testo normativo in esame non risolve tutti i problemi ravvisabili riguardo all’applicazione delle norme codicistiche inerenti alla materia in questione, come peraltro prospettato anche dai cittadini. Tale disciplina costituisce tuttavia un segnale per i tribunali, affinchè gli stessi non dispongano dell’affidamento dei minori, nelle ipotesi di frattura dell’unità familiare, in maniera automatica e senza approfondire seriamente, caso per caso, l’analisi dei rapporti tra i genitori ed i figli, basandosi sul solo presupposto che un bambino possa essere affidato unicamente alla madre, anche quando questa non risulti del tutto idonea, con l’unica eccezione dei casi più evidenti e palesi di inidoneità. Risulta, quindi, necessario che il modello familiare da conservare post - separazione sia sempre e comunque quello del perpetuarsi della condivisione tra i coniugi di tutte le responsabilità e di tutti i diritti che derivano dalla filiazione, attesa anche l’evoluzione, verificatasi negli ultimi anni, del costume e del modello familiare. Va infatti evidenziato che, attualmente, entrambi i coniugi, nella maggioranza dei casi, producono reddito ed accudiscono i figli in egual misura, dividendosi compiti ed incombenze. Non v’è più ragione storica e sociale – rileva il Presidente - per proseguire nel prevalente modello di affidamento esclusivo, sulla scorta di uno stereotipo obsoleto in base al quale il minore veniva accudito soltanto dalla madre, casalinga, ed economicamente veniva sostentato dal padre, dedito solo al lavoro. Dopo aver espresso il proprio elogio al legislatore per il merito del provvedimento, che ha il pregio di voler adeguare la realtà processuale alla realtà sociale nella crisi delle unioni coniugali, esprime tuttavia rammarico per i tempi di esame eccessivamente lunghi, impiegati presso l’altro ramo del Parlamento, che rende ardua l’introduzione di modifiche migliorative al testo in esame, durante l’iter in Senato, atteso che le stesse rischierebbero di precludere la possibilità di completare definitivamente il procedimento in questione, comportando un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati in terza lettura che, attesa l’imminente fine della Legislatura, potrebbe di fatto impedire la conclusione della procedura. Informa altresì i commissari che alla Presidenza sono pervenute richieste di audizione da parte di numerose associazioni operanti nel settore, audizioni che non è stato e non sarà possibile espletare considerati i ristrettissimi tempi della legislatura in corso. E’ stato in particolare richiesto, a ciascuna delle suddette associazioni, nonchè a numerosissimi cittadini che si sono rivolti singolarmente alla Presidenza, di esprimere attraverso apposite memorie scritte la propria opinione sul testo in esame. Dalle memorie pervenute si evince che tali opinioni risultano assolutamente difformi tra loro ed equamente suddivise tra coloro ritengono questo provvedimento inutile e perfino dannoso nella sua forma attuale e vorrebbero quindi che venisse modificato, anche a costo di renderne inutile l’esame per la sopravvenuta fine della legislatura, e coloro i quali invece ritengono il testo costituisca il primo passo di un ormai ineludibile processo di modernizzazione e, pur osservandone numerosi difetti, ne chiedono la rapida approvazione sic et simpliciter. Dal punto di vista tecnico giuridico il testo – prosegue il Presidente - presenta serie incongruenze e punti oscuri e comporterà, in caso di sua approvazione, rilevanti difficoltà interpretative. Va preliminarmente rilevato che il disegno di legge in esame costituisce l’ennesimo frutto prodotto da un legislatore frettoloso, che non ha ben ponderato e valutato gli effetti delle disposizioni al suo esame e, soprattutto, ha completamente avulso la disciplina in questione dal sistema complessivo, omettendo di armonizzare la stessa con le altre leggi e disposizioni codicistiche vigenti in materia. L’occasione poteva essere propizia – prosegue il Presidente - per armonizzare le competenze del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice tutelare, nonchè per porre fine alla bagarre giurisprudenziale trentennale sull’applicazione delle norme processuali e sostanziali nei SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO procedimenti di separazione e divorzio. Ciò, tuttavia, non è avvenuto e, peraltro, non si è tenuto conto nemmeno della disciplina di riforma del codice di procedura civile, che ha modificato anche talune norme in materia processuale riferite al rito di separazione e divorzio. Nel testo in esame ci si è limitati, all’art. 4, ad affermare che le disposizioni in questione si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili, di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Sarebbe stato senz’altro più opportuno disciplinare compiutamente ed uniformemente la materia, abrogare o modificare le norme relative alla legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, dirimere definitivamente l’accavallamento di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, soprattutto per quanto attiene ai procedimenti relativi appunto ai figli di genitori non coniugati, nonchè stabilire, una volta per tutte, in quali casi e per quali procedimenti sia competente l’Ufficio del Giudice tutelare, ex articolo 337 del codice civile. Il Presidente rileva, invece, che la formulazione delle norme processuali contenute nel testo in esame è suscettibile di determinare contrasti di competenza, nonchè un ulteriore moltiplicarsi dei procedimenti esperibili nella medesima materia. In particolare, la giurisprudenza sarà costretta ad un consistente sforzo interpretativo ogni qual volta il Tribunale riterrà - come il testo normativo in esame consente - di applicare l’istituto dell’affidamento esclusivo del minore, posto che la nuova formulazione dell’articolo 155 del codice civile e l’inserimento dell’articolo 155-bis dello stesso codice non consentono alcuna definizione delle modalità di regolazione del suddetto affidamento esclusivo (attualmente appunto contenute nell’articolo 155 Codice civile che sarebbe integralmente soppresso). Dunque, risulta difficile comprendere come, in tali casi, funzionerà la disciplina del mantenimento, del diritto di visita, dell’assegnazione della casa coniugale, delle decisioni di maggiore importanza da assumere nell’interesse dei figli, e quali saranno le norme processuali applicabili per dirimere i conflitti. A tale ultimo proposito, il Presidente esprime perplessità in ordine alla formulazione dell’articolo 709 - ter del codice di procedura civile, introdotto dal testo in esame, a seguito del quale non sarà affatto chiaro quale ruolo residuerà al giudice tutelare. Ulteriore perplessità deriva dalla mancata previsione dell’ipotesi di affidamento del minore a terzi, qualora entrambi i genitori siano inidonei all’affidamento o non intendano accudire i figli. Nel caso che la coppia intenda separarsi, ma non ritenga di poter accudire i figli, non si comprende attesa la soppressione del vigente articolo 155 codice civile - se essa debba rivolgersi prima al Tribunale per i minorenni e poi separarsi presso il Tribunale ordinario - dopo aver ottenuto dal Tribunale per i minorenni l’affidamento dei figli a terzi - o se la coppia debba ricorrere al Tribunale ordinario per ottenere la separazione e sperare che la giurisprudenza trovi una soluzione, utilizzando lo strumento ermeneutico dell’analogia. Non si comprende, inoltre, cosa avverrebbe nei casi in cui la coppia, pur essendo assolutamente inidonea, non fosse tuttavia consapevole di tale stato o non intendesse ammetterlo. Anche in questi casi ci si dovrebbe augurare - attesa la denunciata lacuna - che la giurisprudenza trovi la soluzione, semmai sospendendo il procedimento per separazione e rimettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Non si comprende, inoltre, la ratio della disposizione di cui all’articolo 155 - quater, in materia di assegnazione della casa coniugale. La disposizione in questione, infatti, appare in contrasto con il principio di tutela delle esigenze e dei diritti dei minori; l’assegnazione della casa è infatti un istituto posto ad esclusiva tutela dell’ambiente in cui vive il minore, che ne dovrebbe poi essere privato ad arbitrio dell’affidatario, ove questi scelga un nuovo partner. Il Tribunale, chiamato a giudicare se il coniuge assegnatario conviva o meno more uxorio o sia convolato a nuove nozze, non avrà altra scelta, una volta fornita la prova della circostanza in questione, che emettere una sentenza dichiarativa del nuovo status e dell’automatica avvenuta caducazione del diritto di assegnazione. La pericolosità della disposizione è assolutamente evidente, in quanto la stessa è suscettibile di compromettere situazioni consolidate negli anni e di porre in crisi economica numerose famiglie. Sarebbe stato quanto meno opportuno – prosegue il Presidente - stemperare i profili in questione, attraverso una disciplina volta a circoscrivere l’applicabilità della disposizione de qua alle sole separazioni future. Anche la prevista trascrivibilità ed opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione ex articolo 2643 codice civile, determineranno un sostanziale cambiamento della vigente disciplina: con la suddetta norma, infatti, contrariamente all’attuale regime, di cui alla legge n. 898 del 1970 - che pre35 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 vede l’opponibilità del provvedimento anche se non trascritto nei nove anni dalla sua emissione, ex articolo 1599 del codice civile - l’assegnazione sarà opponibile solo ed esclusivamente se trascritta. Rileva inoltre che non pare sufficiente il richiamo generico all’articolo 2643 del codice civile, ove non è indicato specificatamente l’ipotesi del provvedimento di assegnazione. In via sistematica, forse sarebbe più opportuno integrare l’articolo 2643 codice civile. All’articolo 155 quinquies, introdotto dal disegno di legge, si prevede l’eventuale versamento diretto nelle mani del figlio maggiorenne, della contribuzione per il suo mantenimento, da parte del genitore non convivente. A parte i necessari rilievi giuridici sul dubbio che il titolo formatosi tra due parti possa essere esecutivo a favore di una terza - violando peraltro la privacy degli interessati, i cui atti di giudizio sarebbero messi a disposizione del figlio - sarebbe stato comunque preferibile suddividere il contributo in una parte da destinarsi per le spese di conduzione della casa in cui abita (da versarsi al genitore convivente) ed in una altra, da pagare direttamente al figlio per le proprie spese personali. Ma il dubbio più serio che la disposizione suscita è che ogni qual volta un ragazzo compirà i diciotto anni e non sarà autosufficiente e fuori da casa (ossia nel 90 per cento dei casi, nell’attuale epoca) sarà necessario rivedere giudizialmente i provvedimenti della separazione o del divorzio o di cui all’articolo 317 - bis. Non si comprende, poi, ad istanza di chi il giudizio dovrebbe essere proposto, se non ad istanza del maggiorenne. Dopo essersi soffermato su taluni altri profili riguardanti il riconoscimento esplicito del diritto del minore capace di discernimento ad essere ascoltato dal giudice nei procedimenti in questione, il Presidente, riferendosi alla impugnazione dell’ordinanza presidenziale - valutato che essa è resa da un’autorità monocratica e quindi valutata l’opportunità che sia un organo collegiale a decidere del gravame - evidenzia il rischio sia di un doppio esame dell’ordinanza da parte del giudice istruttore (prima o contestualmente all’esame della Corte) sia dell’”onnipotenza” dello stesso istruttore, che parrebbe poter modificare i profili già oggetto di decisione e di modifica da parte della Corte d’Appello. Il tutto senza considerare che, se è la Corte d’Appello l’organo di seconda istanza, il processo di impugnazione potrebbe comportare una perniciosa dilatazione dei tempi. Sarebbe stato preferibile affidare l’impugnazione a un collegio di primo grado, sul modello di cui all’articolo 669 terdecies codice procedura civile. Parimenti la formulazione dell’articolo 709 ter introdotto lascia dei rilevanti dubbi interpretativi, relativamente sia al modello di procedimento esperibile, sia all’impugnazione e sia alla competenza. A tale ultimo proposito va evidenziato che non si comprende per quale ragione ci si sia riferiti esclusivamente all’articolo 710 codice procedura civile e non anche all’articolo 9 della legge 898 del 1970 e all’articolo 317 bis codice civile. Il Presidente ribadisce, in conclusione, le proprie perplessità rispetto alla possibilità, riconosciuta ai genitori dal disegno di legge in titolo, di chiedere, in ogni tempo e senza che siano mutate le circostanze di fatto, la modifica dei provvedimenti adottati, applicando del nuovo regime a situazioni già consolidate. Ciò potrà provocare un elevato incremento del contenzioso. (l'evidenziazione in neretto è a cura della redazione) 36 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO LE DICHIARAZIONI DI VOTO E RELATIVE MOTIVAZIONI Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia e di minori BUCCIERO COMMISSIONI 2 (GIUSTIZIA) A E Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli. COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D’INFANZIA E La seduta inizia alle ore 21,50. DI MINORI RIUNITE IN SEDE DELIBERANTE (3537) Deputato TARDITI ed altri. - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati (902) GENTILE ed altri. - Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori (1036) CALLEGARO. - Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (1276) BUCCIERO. - Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell’ esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare (2253) Paolo DANIELI ed altri. - Istituzione dell’ affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Seguito della discussione congiunta e approvazione) MARTEDÌ 24 GENNAIO 2006 25 SEDUTA A Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 18 gennaio 2006. Il presidente BUCCIERO ricorda che nella precedente seduta sono stati votati o ritirati tutti gli emendamenti presentati, sono stati altresì approvati, senza modifiche, tutti gli articoli del disegno di legge n. 3537 e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge citato, nel suo complesso, che proseguiranno pertanto nella seduta odierna. Il senatore BOBBIO (AN) annuncia a nome del gruppo parlamentare il voto favorevole sul disegno di legge n. 3537, evidenziando che la disciplina in questione, pur presentando taluni margini di miglioramento, risponde tuttavia ad una sentita istanza sociale diappartenenza. Il senatore RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur) annuncia, a nome della componente Pop-Udeur del gruppo Misto, il voto favorevole sul disegno di legge in questione, sottolineando che, per quel che concerne gli aspetti problematici del testo in votazione su cui è stata richiamata l’attenzione, gli stessi nella prossima legislatura potranno senz’altro essere oggetto dei correttivi che si renderanno eventualmente necessari, senza che ciò possa impedire nella seduta odierna la definitiva approvazione del disegno di legge medesimo. Il senatore CALVI (DS-U) rileva che il testo in questione presenta indubbiamente alcuni significativi profili problematici, risultando lacunoso riguardo a questioni di fondamentale importanza, quali la disciplina delle ipotesi di affidamento esclusivo, nonché dei casi di affidamento a terzi. Viene inoltre introdotto, in modo incongruo, l’articolo 709-ter del codice di procedura civile, senza tenere conto che sulla materia è appena intervenuta la Legge n. 80 del 2005, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006. All’articolo 2, comma 1, del disegno di legge in titolo si modifica altresì la disciplina dell’appello avverso i provvedimenti presidenziali ivi indicati e si prevede, per l’esercizio della facoltà di reclamo, un ridotto termine (di dieci giorni), che risulta penalizzante per l’esercizio del diritto di difesa delle parti. Sotto un diverso profilo, non si tiene poi conto dell’opportunità di avvalersi, nel caso di specie, dello stesso modulo contemplato nell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile per i reclami avverso i provvedimenti cautelari. 37 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 La normativa in esame – prosegue l’oratore - differenzia la competenza territoriale a proposito dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, stabilendo, in particolare, che è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto se la modifica attiene a questioni fra i coniugi, mentre è competente il Tribunale del luogo di residenza del minore, qualora la modifica attenga a questioni che riguardino quest’ultimo. Tale disciplina, incongrua e irrazionale, determinerà diversi problemi applicativi e rilevanti penalizzazioni processuali per il cittadino. Ci si chiede, ad esempio, nell’ipotesi in cui la modifica riguardi entrambi i sopracitati aspetti, quale sia il tribunale competente e soprattutto se gli interessati, nel caso di specie, debbano proporre due differenti istanze in sede giurisdizionale. Inoltre, la disposizione relativa alla trascrizione del provvedimento presidenziale non tiene in alcun modo conto della giurisprudenza costante in materia, del fatto che in forza della medesima si determinerà un’involuzione, venendo ripristinata la situazione sussistente all’epoca in cui i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale non erano trascrivibili, con tutte le evidenti conseguenze del caso, tra cui la possibilità di alienazione dell’immobile ad opera del proprietario. A tal fine sarebbe assai più congruo e corretto il richiamo all’articolo 1599 del codice civile. Infine, sempre con riguardo alla casa coniugale, la norma prevede la perdita del diritto all’assegnazione non solo nell’ipotesi di nuove nozze del coniuge assegnatario, ma anche nell’ipotesi in cui questi conviva more uxorio. La gravità di una simile situazione è evidente sotto diversi profili, tra cui anche quello dell’effetto destabilizzante nei confronti di tutte le famiglie di fatto che si sono costituite. In conclusione, l’oratore, pur condividendo il principio della bigenitorialità - che opportunamente il disegno di legge in questione intende affermare anche nei casi di separazione o divorzio – manifesta tuttavia la propria contrarietà riguardo alle modalità, del tutto incongrue, con cui si è provveduto a tradurre in legge tale importante esigenza. Dopo aver annunciato pertanto, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sul disegno di legge n. 3537, esprime apprezzamento per l’equilibrio e la correttezza con cui il presidente Bucciero ha espletato il proprio ruolo presidenziale durante l’iter legislativo in questione. Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), annuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sul disegno di legge n. 3537. Pur valutando infatti importante l’intervento di riforma in questione, volto a prevedere come soluzione ordinaria l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori nei casi di separazione o divorzio, ritiene tuttavia incongruo e scarsamente razionale la modalità con cui tale significativa materia è stata affrontata. Evidenzia a tal proposito che l’affidamento condiviso dovrebbe essere configurato in modo tale da rispettare la condizione di separazione dei coniugi, non fornendo agli stessi occasioni ulteriori di contrasto e di contenzioso. Nel caso di specie – prosegue l’oratore - risulta invece del tutto incongrua e non condivisibile la disposizione normativa volta a sancire la perdita del diritto al godimento della casa familiare, nell’ipotesi in cui il coniuge affidatario conviva more uxorio. Anche la disciplina prevista nell’articolo 1, comma 2, capoverso articolo 155 – quinquies, del disegno di legge in votazione, inerente alla possibilità per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, presenta profili di pericolosità, ingenerando un rapporto trilaterale, suscettibile di determinare un elevato livello di conflittualità tra le parti interessate. Dopo essersi soffermato sulla inadeguatezza delle disposizioni relative alla materia processualistica, l’oratore sottolinea che l’intervento di riforma contenuto nel disegno di legge n. 3537 determinerà, per le caratteristiche specifiche di alcune soluzioni nello stesso contenute, un aumento del contenzioso tra i genitori separati o divorziati, con il rischio in tal modo di pregiudicare in non pochi casi anche la serenità della vita familiare dei figli. L’oratore conclude il proprio intervento ribadendo l’importanza del principio della bigenitorialità e auspicando tuttavia che la giurisprudenza attenui, sul piano interpretativo, alcune incongruità contenute nella disciplina in questione, che dovrà essere sicuramente oggetto di interventi legislativi correttivi nella prossima legislatura. Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (DS-U) il quale, intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, dichiara il voto contrario sull’iniziativa in titolo. Dopo aver premesso la piena condivisione del principio da essa affermato e formulato apprezzamento per lo sforzo profuso da molti nel tentativo di emendare un articolato che poteva e doveva essere migliorato in quanto incidente su questioni di estrema delicatezza e di sempre maggior interesse, sottolinea come con l’approvazione del disegno di legge in votazione si stia facendo un cattivo servizio al suddetto principio, pur da tutti condiviso. Le perplessità ed i rilievi cri38 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO tici, in particolare espressi dai senatori Calvi e Zancan, sono certo condivisibili, ma non valutano, a suo avviso, in misura adeguata il rischio dell’inasprimento della conflittualità tra coniugi che inevitabilmente la nuova disciplina determinerà. L’obiettivo di far condividere ad essi tutte le decisioni relative ai figli farà sì che il giudice dovrà stabilire un sorta di “mansionario” nella gestione dei rapporti fra coniugi e nei confronti dei figli. Non si potrà in tal modo che favorire quella micro conflittualità che finirà per avere un carattere permanente determinando problemi alla parte più debole, di norma la donna. E quindi soprattutto per ragioni di coscienza che il senatore Legnini si trova costretto ad esprimere un voto contrario, sottolineando ancora una volta gli aspetti fortemente critici dell’articolato sui quali ha già richiamato l’attenzione nel corso della discussione alla quale fa rinvio. Si sofferma poi, in particolare, sulle disposizioni in materia processuale ricordando i nuovi poteri che vengono attribuiti al giudice. In proposito non crede vi sia piena consapevolezza delle conseguenze negative che tali innovazioni inevitabilmente produrranno, anche alla luce della norma che consentirà ad un coniuge separato di chiedere al giudice l’adozione di provvedimenti sanzionatori adducendo pretese violazioni degli obblighi posti a carico dell’altro coniuge. Ne deriverà inevitabilmente un ingolfamento dell’attività dei tribunali i quali saranno chiamati ad occuparsi di vicende che mai dovrebbero trovare ingresso in simili contesti. Sottolinea ancora una volta la circostanza che si sarebbe potuto e dovuto fare di più e di meglio in considerazione della delicatezza e rilevanza della materia affrontata. E questo sarebbe stato possibile qualora vi fosse stata da parte della maggioranza una diversa indicazione delle priorità nell’organizzazione dei lavori parlamentari, che avrebbe permesso di esaminare compiutamente l’articolato giungendo ad un testo accettabile. A conclusione del suo intervento auspica, per via della stabilità della materia, che in ogni caso si possa ritornare nella prossima legislatura sulla disciplina in esame affrontando le questioni ancora irrisolte. Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), pur ritenendo meritevoli di attenzione i rilievi critici emersi nel corso del dibattito, sottolinea come l’affermazione del principio della cosiddetta bigenitorialità sia destinato a prevalere sui primi, trattandosi di un grande e positivo cambiamento nelle relazioni tra genitori e figli. Riferisce quindi della discussione che si è svolta all’interno della sua parte politica sulle questioni affrontate dalla riforma ricordando che l’orientamento alla fine prevalso è stato nel senso di assicurare adesione all’iniziativa, sostenendo la relatrice Baio Dossi. Le perplessità peraltro non mancano ed è auspicabile che la giurisprudenza svolga un ruolo intelligente nella risoluzione delle questioni che l’articolato indubbiamente pone. Sottolinea peraltro ancora una volta l’importanza dell’affermazione di un principio che pone sullo stesso piano i genitori nel tentativo di non “mutilare le relazioni famigliari”. Annuncia quindi per le ragioni sopra esposte il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l’importanza che quanti saranno chiamati ad applicare la legge tengano conto delle osservazioni svolte nel corso della discussione parlamentare. Il sottosegretario Iole SANTELLI, dopo aver ringraziato le Commissioni riunite per l’atteggiamento seguito, manifesta consapevolezza delle difficoltà incontrate per il fatto che il disegno di legge n. 3537 è giunto con ritardo all’attenzione del Senato. Sottolinea peraltro il grande lavoro svolto dalla Camera dei deputati nel corso del quale sono state pur avanzate perplessità e dubbi giungendo comunque ad un articolato che costituisce il risultato di un difficile equilibrio, alla luce della estrema delicatezza della materia. Ritiene che il grande merito del provvedimento sia soprattutto quello di avere affermato un principio di portata assai significativa per numerose famiglie e che si pone principalmente a tutela dei minori. La relatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), dopo aver ringraziato i componenti delle Commissioni riunite, sottolinea ancora una volta l’insufficienza del tempo disponibile rispetto a quello che invece sarebbe stato necessario per affrontare le complesse questioni poste dall’articolato. Richiama quindi l’attenzione sui contributi che sono stati espressi che non solo serviranno a quanti saranno chiamati ad applicare la legge ma costituiranno un utile contributo per il legislatore nella prossima legislatura. A conclusione della discussione evidenzia comunque la bontà della riforma che non è inficiata dalle pur importanti lacune che contiene, considerato che essa risponde ad un bisogno diffuso. Auspica comunque che si possa su di esso ritornare nella prossima legislatura per correggere le lacune presenti. Posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso, risultando conseguentemente assorbiti i disegni di legge n. 902, 1036, 1276 e 2253. 39 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO A lcune indagini svolte negli ultimi tre anni dall’Istituto Nazionale di Statistica sull’ “Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi (anno 2003)”1, “La vita quotidiana dei bambini”2, il “Diventare padri in Italia - Fecondità e figli secondo un approccio di genere”3, “Le spese delle famiglie per l’istruzione e la formazione professionale”4, assumono un particolare interesse a seguito dell’approvazione del Senato (il 24 gennaio 2006) della legge che ha modificato la disciplina dell’affidamento dei figli, non solo perché consentono una conoscenza più approfondita della situazione reale delle famiglie e del nostro Paese, ma soprattutto in quanto possono AFFIDAMENTO, MANTENIMENTO, CURA DEI FIGLI E RUOLO DEI GENITORI. LA REALTÀ CHE EMERGE DAI DATI ISTAT MILENA PINI* 1 2 3 4 risultare molto utili nello svolgimento della nostra attività professionale, nei giudizi di separazione e divorzio. In ogni caso la situazione reale che queste ricer- AIAF RIVISTA 3/2005 che attestano sembra molto lontana da quella prospettata da molti parlamentari nel corso della discussione sul DDL 3537, tesa ad accreditare una raggiunta parità di lavoro e di reddito tra uomini e donne, e un ruolo paritetico nella cura dei figli e nelle attività familiari e domestiche tra padri e madri. In realtà il nostro Paese è ben lontano dall’aver raggiunto questi traguardi di parità, e i passi avanti in tale direzione sono stati negli ultimi dieci anni molto modesti. Ogni anno l’Istat conduce un’indagine sulle separazioni e sui divorzi rilevando, presso le Cancellerie dei 165 tribunali civili, i dati relativi ad ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell’anno di riferimento. I dati raccolti nel periodo 1994-2003 sono stati analizzati dall’Istituto Nazionale di Statistica con particolare attenzione all’evoluzione temporale delle separazioni e dei divorzi, e ai vari aspetti relativi ai figli minori affidati, come età, tipologia di affidamento e provvedimenti economici, quali il contributo per il loro mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale. Ad integrare questo lavoro sull’ “Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi – anno 2003” e le interessanti conclusioni che emergono dalla lettura delle tavole allegate (che pubblichiamo in questo numero della rivista), altre due ricerche dell’Istat mettono in luce le spese che le famiglie affrontano per l’educazione dei figli, e i tempi e le modalità di vita e di cura dei bambini e ragazzi. Nella ricerca su “La vita quotidiana dei bambini” emergono le trasformazioni che riguardano il contesto familiare in cui sono inseriti dei minori, il numero dei figli e la condizione dei genitori. Particolarmente interessanti, anche ai fini delle scelte relative all’affidamento dei figli nelle separazioni e nei divorzi, sono i dati che riguardano i tempi di vita familiare e dei bambini; la Istat, periodo di riferimento: anno 2003; dati diffusi il 6 luglio 2005, tratti dalle indagini che ogni anno l’Istat conduce sulle separazioni e sui divorzi presso le cancellerie dei 165 tribunali civili. Sul sito www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20050706_00 sono consultabili le tavole con i dati Istat, periodo di riferimento: anno 2005; dati diffusi il 17 novembre 2005; sul sito www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20051117_00 sono pubblicati i dati, in gran parte rilevati nell’ambito dell’Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” 2005 attraverso un modulo specifico sull’infanzia esito di una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Istituto degli Innocenti di Firenze. L’indagine è stata condotta nel mese di gennaio 2005 su 24mila famiglie, per un totale di circa 55mila individui. Le conclusioni dell’indagine sono state presentate nell’ambito della Conferenza Nazionale sull’Infanzia , tenutasi a Firenze il 21 e 22 novembre 2005. Istat, periodo di riferimento: Anni 2002 – 2003; dati diffusi il 20 ottobre 2005; sul sito www.istat.it/dati/catalogo/20051020_00 è consultabile on line il volume, a cura di Alessandro Rosina e Linda Laura Sabbadini. I dati utilizzati sono stati rilevati dall’Istat nell’ambito delle indagini Multiscopo “Famiglia e soggetti sociali” (1998) e “Uso del Tempo” (2002-2003). Il lavoro è stato presentato in occasione del Convegno “La paternità in Italia”, Roma, 20 ottobre 2005. Istat, Collana Informazioni, n. 31, 2005; Periodo di riferimento: anno 2002, dati diffusi il 19 gennaio 2006. Sul sito www.istat.it/dati/catalogo/20060119_01 è consultabile il lavoro, che presenta i risultati della prima indagine sulle spese per l’istruzione e la formazione professionale condotta dall’Istat in collaborazione con il Miur nel 2002, e realizzata con un questionario aggiuntivo all’indagine sui consumi delle famiglie. Sono state intervistate oltre 26 mila famiglie, delle quali circa 9.500 avevano componenti iscritti ad un corso di istruzione, e sono state raccolte informazioni individuali sulle spese per l’istruzione e la formazione professionale relative a circa 14.500 persone. 40 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO loro cura quando i genitori sono al lavoro; i tempi, le scelte e le modalità di gioco dei bambini con i due genitori, della loro vita sociale e pratica sportiva. Un ulteriore lavoro di analisi delle recenti trasformazioni dei modi di fare ed essere famiglia in Italia, raccolto nel volume “Diventare padri in Italia - Fecondità e figli secondo un approccio di genere”, segue le principali tappe del corso della vita dell’uomo, a partire dal momento della separazione dalla famiglia d’origine, attraverso la formazione di una famiglia propria, fino all’assunzione di responsabilità nel ruolo di padre. La lettura e l’analisi dei dati che si riferiscono al tempo e alla qualità della partecipazione degli uomini alla vita familiare, alla condivisione dei compiti domestici e alla cura e gestione dei figli, integrano le conclusioni delle altre ricerche citate. Dal raffronto ed intreccio dei dati di queste quattro ricerche emerge dunque la seguente realtà. L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI ai dati STAT rilevati nel periodo 19942003, raccolti nella ricerca “Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi (anno 2003)” risulta che le separazioni e i divorzi in Italia restano al di sotto della media europea. Negli ultimi dieci anni sia le separazioni che i divorzi sono aumentati di circa il 59%, passando da 51.445 separazioni e 27.510 divorzi nel 1994, a 81.744 separazioni e 43.856 divorzi nel 2003. In media, il 60% delle separazioni si è trasformata successivamente in divorzi. L’incidenza del divorzio in Italia, come si rileva dai dati ISTAT, è pertanto molto al di sotto dei livelli di altri Paesi europei, e registra in Europa, in assoluto, il dato più basso (0,7 ogni 1.000 abitanti, come l’Irlanda). Questi dati, se considerati nel contesto dell’evoluzione della società moderna occidentale, con le notorie conseguenze negative, e non solo positive, sulla vita delle persone e nelle relazioni di coppia e familiari, smentiscono le posizioni allarmistiche di chi evoca la fine della famiglia, per mantenere in vita un doppio iter giudiziario e tempi lunghi per ottenere il divorzio (anche nei casi di matrimoni brevi e senza figli). D Le separazioni sono più frequenti al Nord (6,4 separazioni ogni mille coppie) rispetto al Sud (3,9). Tra le cause di questa situazione hanno rilevanza la diversità delle condizioni economiche, la disoccupazione e la precarietà del lavoro femminile, l’obbligo previsto dalla legislazione italiana di attendere almeno tre anni per promuovere un ulteriore giudizio per ottenere il divorzio, la frequente difficoltà, e conseguente paura, di ridefinire in sede di divorzio equilibri economici a fatica raggiunti in sede di separazione, così come gli accordi relativi alla responsabilità genitoriale. Nel 2003: l’87,1% delle separazioni (su un totale di 81.744) e il 78% dei divorzi (su un totale di 43.856) sono stati conclusi con il rito consensuale; nello stesso anno i tribunali hanno ricevuto 9.636 nuove richieste di revisione delle condizioni di separazione e divorzio; il 69,5% delle separazioni e il 60,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli; il 61% dei figli minori coinvolti nelle separazioni aveva un’età inferiore ad 11 anni; al momento della pronuncia del divorzio i figli, però, sono generalmente più grandi; quelli al di sotto degli undici anni rappresentavano nel 2003 il 41,3%; i figli sono stati affidati alla madre, in media, nell’84% circa dei casi, sia nelle separazioni che nei divorzi, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese; nelle separazioni consensuali si è registrato un affidamento esclusivo alla madre nell’83,4 % dei casi, esclusivo al padre nel 3,4 %, e congiunto nel 13% dei casi (al Nord 15,7%, al Centro 12,7%, al Sud 5,3%); nelle separazioni giudiziali i figli minori sono stati affidati dai Giudici in esclusiva alla madre nell’87,5% e al padre nel 6,2% dei casi; l’affidamento congiunto è stato disposto solo nel 4,8% dei casi; nella fascia di età 15-17 anni si registra un aumento dei casi dell’affidamento esclusivo al padre, che raggiunge il 7,7%, e una minore percentuale pari al 79,9% alla madre. Nel corso di dieci anni, dal 1994 al 2003, nei giudizi di separazione e divorzio a livello nazionale, è stato rilevato che : l’affidamento esclusivo alla madre è diminuito dal 92% all’83,9% nelle separazioni; dall’89,8% all’83,8 % nei divorzi; l’affidamento esclusivo ai padri è diminuito dal 6,4% al 3,8% nelle separazioni; dall’8,6% al 5,7% nei divorzi; l’affidamento congiunto è aumentato dal 1,2% all’11,9% nelle separazioni; dallo 0,8% al 9,8% nei divorzi. L’età del minore influisce sensibilmente sulle scelte dei genitori e del giudice relative all’affidamento. Nel 2003, sono stati affidati alla madre l’86,6% e l’87,2% dei bambini con età inferiore 41 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ai sei anni, coinvolti rispettivamente nelle cause di separazione e di divorzio. La possibilità che sia il padre ad ottenere l’affidamento esclusivo aumenta al crescere dell’età dei figli: questo spiega, in parte, anche la percentuale leggermente superiore di affidamenti esclusivi al padre nei divorzi rispetto alle separazioni. Quanto al collocamento dei figli e alle modalità di incontro con il genitore non affidatario, si è registrato che: nei giudizi di separazione, circa l’83% dei figli affidati vive nello stesso comune del genitore non affidatario, mentre l’11,5% in un altro comune della stessa provincia; una maggiore lontananza si verifica solo nel 5% dei casi; nei giudizi di divorzio, a seguito delle trasformazioni residenziali e familiari già avvenute, la percentuale di minori affidati con ambedue i genitori residenti nello stesso comune scende al 48,7%, mentre sale a circa il 33% quella dei residenti nella stessa provincia, e a circa il 17% i casi di maggior lontananza; la frequenza di visita dei figli minori stabilita nella maggior parte delle separazioni (53,3%) è fra le due - sei volte la settimana; solo nel 22,2% dei casi si verifica una sola visita settimanale. L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA In merito all’assegnazione della casa coniugale, nel 2003: in sede di separazione è stata assegnata alla moglie nel 57,9% , e al marito nel 23,1% dei casi; l’assegnazione a entrambi i coniugi con divisione degli ambienti si è registrata solo nell’1,8% dei casi di separazione; in sede di divorzio è stata assegnata alla moglie nel 37,9% , e al marito nel 14,1% dei casi; in sede di divorzio si registra anche una rilevante percentuale pari al 47,3% di casi di abitazioni autonome e distinte, dovute al rilascio della casa coniugale da parte di entrambi i coniugi a seguito della separazione. IL MANTENIMENTO DEI FIGLI Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli, nel 2003 : è stato disposto nel 91,2% delle separazioni e nell’89,7% dei divorzi; nel caso di figli affidati e collocati presso la madre, in sede di separazione, è stato disposto nel 94,5% dei casi; nel caso di figli affidati e collocati presso il padre, in sede di separazione, è stato disposto (a carico della madre) nel 46,7% dei casi; nei divorzi la situazione non cambia, essendo l’uo42 AIAF RIVISTA 3/2005 mo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (95,6%). Nel 2003 l’importo medio mensile del contributo economico a beneficio dei figli minori è stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,5 euro nei divorzi. Nella maggioranza dei casi di separazione e divorzio (oltre il 30%) l’assegno varia da 250,00 a 400,00 euro mensili. L’ammontare del contributo mensile varia in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 382,6 euro nelle separazioni con un minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre figli minori. I dati nazionali non consentono però di evidenziare le rilevanti differenze tra Nord e Sud, e tra città e provincia. L’assegno a favore del coniuge economicamente più debole nel 60% dei casi non supera una media di euro 300,00 mensili (con una oscillazione da 150,00 euro a 400,00 euro, che riguarda il 70% dei casi). Non risultano dati sulla corresponsione e divisione delle spese scolastiche e mediche tra i genitori separati e divorziati, che spesso i tribunali pongono a carico del genitore affidatario nella misura del 50% , purchè il genitore affidatario le abbia concordate. Tale questione spesso incrementa il conflitto tra i genitori e diventa oggetto di un contenzioso giudiziario. LE SPESE PER LA SCUOLA alla ricerca Istat “Le spese delle famiglie per l’istruzione e la formazione professionale” emerge che le spese per l’istruzione dei figli sostenute dalle famiglie italiane sono consistenti, e sono particolarmente elevate per l’asilo nido e la scuola materna, anche se pubbliche. D LE SPESE PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE Le famiglie italiane hanno dichiarato di avere speso mediamente circa 1.170 euro annuali per ogni iscritto alla scuola superiore (Prospetto 2.5 della ricerca). Di questi, circa 186 euro sono diretti alla scuola (versati quasi interamente sotto forma di iscrizione o contributo “volontario”) e 987 euro vengono invece spesi per libri (quasi 360 euro), per trasporti pubblici (180 euro), per gite ed eventi culturali (141 euro di media) e per cancelleria (circa 90 euro). SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Prospetto 2.5 - Spesa media annuale per la frequenza della scuola superiore per tipo di spesa e tipo di scuola (in euro) Tipo di spesa TIPI DI SCUOLA di cui: Diretta all’istituzione di cui: Esterna Iscrizione Libri Trasporti Cancelleria Gite (a) Totale Istituti professionali 134 123 810 235 210 78 72 944 Istituti tecnici 232 219 964 329 191 93 126 1.196 1.259 Licei e magistrali 167 161 1.093 449 153 93 202 Istituti d’arte e licei artistici 200 182 1.207 453 161 174 92 1.407 Totale 186 176 987 357 180 93 141 1.173 (a) Sono incluse visite guidate ed eventi culturali. Prospetto 2.8 - Spesa media annuale per la scuola media inferiore per tipo di spesa e gestione della scuola (in euro) Tipo di spesa GESTIONE Privata di cui: di cui: Diretta all’istituzione Iscrizione 1.388 1.211 659 301 163 72 2.047 65 12 546 243 120 63 610 111 54 550 245 121 63 661 Pubblica Totale Esterna Libri Cancelleria Gite (a) (a) Sono incluse visite guidate ed eventi culturali. LE SPESE PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE La spesa media dichiarata per un iscritto alle scuole medie inferiori ammontava nel 2002 a circa 661 euro annuali, di cui 111 euro direttamente alla scuola e 550 come spese esterne (Prospetto 2.8 della ricerca). Come già osservato per gli ordini superiori, la spesa esterna con maggiore peso è quella relativa ai libri richiesti per la frequenza del corso, con 245 euro annuali. Anche le spese per cancelleria sono una voce importante, pari a circa 120 euro di media annua, seguite dalle spese per gite, visite guidate ed eventi culturali, che assommano a 63 euro all’anno. Il livello e la composizione delle spese sono molto diversi a seconda che si frequenti una scuola pubblica o una privata: si passa da 65 euro versati in media alla prima ai circa 1.390 euro annui per la seconda; alla scuola privata sono iscritti appena il 3,5 per cento degli alunni delle scuole medie. Per quanto riguarda la scuola pubblica, facendo le medie inferiori parte della scuola dell’obbligo, perde peso la voce “Iscrizioni, rette e tasse scolastiche”, nella quale sono registrati i contributi volontari, mentre acquistano peso le altre voci, relative alla mensa, allo scuolabus, a eventuali corsi organizzati dalla scuola o al prolungamento dell’orario, servizi erogati a pagamento anche presso le scuole pubbliche, utilizzati da circa un terzo degli iscritti. LA SCUOLA ELEMENTARE La frequenza della scuola elementare risulta sensibilmente meno costosa per le famiglie rispetto alle scuole medie, ed è anzi in assoluto la meno costosa, con una spesa media dichiarata per il 2002 di 480 euro (Prospetto 2.12 della ricerca). Le voci più importanti risultano essere le spese per gli articoli di cancelleria (126 euro), che comprendono anche gli zaini, per la mensa (109 euro), per l’iscrizione (83 euro) e per l’abbigliamento speciale (49 euro), fondamentalmente i grembiuli. La spesa ovviamente varia a secondo che il bambino sia iscritto ad una scuola pubblica o a una scuola privata. LA SCUOLA DELL’INFANZIA Le famiglie intervistate hanno dichiarato di avere speso in media circa 500 euro per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia: di questi, 409 vengono versati direttamente alla scuola, mentre 43 Totale L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Prospetto 2.12 - Spesa media annuale per la scuola elementare per tipo di spesa e gestione della scuola (in euro) Tipo di spesa di cui: GESTIONE di cui: Diretta all’istituzione Iscrizione Mensa e riscaldamento Esterna 1.253 1.075 158 Pubblica 138 12 Totale 213 83 Privata Cancelleria Abbigliamento speciale Totale 303 112 77 1.555 105 265 127 47 403 109 267 126 49 480 Prospetto 2.16 - Spesa media annuale per la scuola dell’infanzia per tipo di spesa e gestione (in euro) Tipo di spesa di cui: GESTIONE Diretta all’istituzione Iscrizione Privata 815 Pubblica 254 Totale 409 di cui: Mensa e riscaldamento Esterna Cancelleria Abbigliamento speciale Totale 733 68 83 161 76 35 15 892 99 35 35 262 136 353 93 35 29 501 93 sono spese esterne all’istituzione (Prospetto 2.16 della ricerca). Dei 409 euro pagati direttamente alla scuola, 262 sono per l’iscrizione e 136 per la voce “Mensa e riscaldamento”. Le caratteristiche della spesa emergono più chiaramente con un’analisi differenziale secondo la gestione: si passa dagli 892 euro annuali affrontati per un bimbo iscritto ad una materna privata a 353 euro spesi per la scuola pubblica. I bambini iscritti alle private sono il 27,5 per cento del totale. LE SPESE PER L’ASILO NIDO La spesa annuale per un bambino iscritto ad un asilo nido è molto elevata, anche se pubblico, essendo pari a circa 892 euro (Prospetto 2.18 della ricerca). Questo dato giustifica quanto emerge dalla ricerca “La vita quotidiana dei bambini”, circa la cura dei bambini da 0 a 3 anni effettuata nel 76,2% dai nonni. Prospetto 2.18 - Spesa media annuale per l’asilo nido per tipo di spesa, ripartizione geografica e gestione (in euro) Tipo di spesa di cui: Diretta all’istituzione Iscrizione Esterna Totale RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Nord 1.147 1.092 8 1.155 Centro 824 775 23 847 Mezzogiorno 532 530 44 575 Italia 869 832 23 892 1.248 1.194 25 1.273 632 606 22 654 GESTIONE Privata Pubblica 44 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO I dati sopra riportati indicano una media nazionale, verificandosi un maggiore esborso di spese per le famiglie che risiedono al Nord e nelle città, rispetto al Sud e alla provincia. LA CURA QUOTIDIANA DEI FIGLI er quanto riguarda la cura dei figli, dalla ricerca “La vita quotidiana dei bambini” è emerso che: nel periodo dal 1993-94 al 2005, i bambini e i ragazzi fino a 17 anni che hanno entrambi i genitori occupati sono passati dal 36,3% al 43,4%; in tutte le fasce d’età ormai prevalgono i bambini che hanno ambedue i genitori occupati rispetto a quelli che hanno la madre casalinga; la situazione è molto differenziata territorialmente: nel Nord del Paese, infatti, i bambini che hanno tutti e due i genitori occupati arrivano al 54,5% a fronte del 28,6% nel Sud, dove la disoccupazione femminile è più elevata; nel 2003 in Italia i bambini tra 0 e 13 anni che vengono affidati ad un adulto, almeno qualche volta a settimana quando non sono con i genitori o a scuola, sono circa 4 milioni, pari al 51,4% del totale (contro il 49,6% del 1998); il ricorso a figure di supporto nella cura dei bambini è tanto più evidente quanto minore è l’età: il 55,6% dei bambini fino a 2 anni è accudito da qualche adulto almeno qualche volta a settimana, mentre tra i bambini di 11-13 anni è il 41,6%; al primo posto tra coloro che si prendono cura dei più piccoli (76,2%) si collocano i nonni conviventi e non; i bambini affidati a persone retribuite sono il 9,0%, percentuale che però sale all’11,6% se la donna lavora e al 23,9% se è dirigente, imprenditrice o libera professionista. P Quanto alle attività di gioco, ricreative e sportive dei figli e ai momenti che madri e padri dedicano loro, risulta che : i giochi che i bambini svolgono più spesso insieme ai genitori riflettono i ruoli e le preferenze di genere sia dei figli, sia dei genitori: i maschi fanno giochi di movimento con i padri (56,2% contro il 36,8% con la madre), mentre disegnano o colorano soprattutto con la madre (64,4% contro il 30,3% con il padre); le bambine fanno con i padri soprattutto giochi di movimento (45% contro il 38,6% con la madre), mentre insieme alle madri si dedicano più spesso ai giochi di ruolo (24,5%), il disegno (66,3%), ai giochi in attività domestiche (54%) e ai giocattoli in generale (41,6%); i figli giocano più frequentemente con la madre, e si intrattengono con lei in attività più variegate: l’80,4% dei bambini dai 3 ai 5 anni sente leggere dalle mamme fiabe e storie; tra i 6 e i 10 anni la percentuale supera ancora il 50%; la quota di bambini cui sono i padri a leggere favole e racconti è invece inferiore di circa 30 punti percentuali in entrambe le classi di età; le attività che hanno a che fare con la musica vedono più spesso protagonista la mamma: il 54,6% dei bambini canta, balla o suona con lei e il 63,3% ascolta insieme a lei la musica; fa le stesse cose con i padri rispettivamente il 34,6% e il 45,4% dei bambini; agli spettacoli sportivi i figli si recano invece più spesso con i padri (13,1% rispetto al 10,4% di quelli che si recano con la madre) e sono soprattutto i maschi (18,6 % rispetto all’11,7% della madre). Circa le relazioni sociali dei bambini e ragazzi tra il 1998 e il 2005 i bambini e ragazzi che frequentano coetanei è passato dal 76,1% al 78,8%; oltre i tre quarti dei bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni frequenta coetanei nel proprio tempo libero; la frequentazione è assidua (almeno una volta a settimana il 93,6%) e coinvolge mediamente 5 amici, prevalentemente dello stesso sesso; al crescere dell’età aumenta la propensione a frequentare i coetanei: si passa dal 50,2% dei bambini tra i 3 e i 5 anni al 94,4% dei ragazzi tra 14 e 17 anni; tra il 2000 e il 2005 sono aumentati i bambini e ragazzi che sono andati a teatro (dal 22,8% al 30%), si sono recati al cinema (dal 64,7% al 79,2%), hanno visitato musei e mostre (dal 41,7% al 43,6%), sono andati a concerti di musica classica (dal 6,4% all’8,4%) o a spettacoli sportivi (dal 40,2% al 42,7%): tranne nel caso degli spettacoli sportivi sono sempre le femmine a fruire di più di spettacoli e intrattenimenti; tra il 1998 e il 2005 è aumentata la partecipazione ai corsi di formazione extrascolastica nel corso dell’anno (dal 41% al 45,8%): l’incremento maggiore si verifica tra le bambine e le ragazze, e nella fascia d’età tra i 6 e i 13 anni; i corsi più frequentati sono nell’ordine: sport (31,3%), musica (8,4%), danza (7,1%), lingue straniere (6,4%), informatica (5,7%). Le bambine studiano danza, musica, teatro e lingue. I bambini frequentano più corsi di informatica. Se alle bambine si aggiunge la danza allo sport, i livelli di fruizione dei corsi di tipo sportivo tra maschi e femmine sono sostanzialmente uguali. Preoccupante è il persistere di differenze territoriali e sociali: in Italia 408 mila bambini da 6 a 17 anni (il 6% di quella fascia d’età) negli ultimi 12 mesi 45 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO non sono andati al cinema, non hanno letto libri, non hanno usato il PC, né internet, né hanno praticato sport. La percentuale a Sud raggiunge il 10,6% contro il 2,4% del Nord e il 3% del Centro. Nelle famiglie operaie, a livello nazionale, la percentuale si attesta all’8%. Il 74% delle famiglie con minori del Nord-ovest possiede un pc contro il 51,3% nelle Isole; a livello nazionale, l’84,9% delle famiglie di imprenditori dirigenti e liberi professionisti contro il 54,1% delle famiglie operaie. Più del 50% dei bambini del Nord frequentano corsi di formazione extrascolastica contro poco più del 30% al Sud e del 37% delle famiglie operaie a livello nazionale. Al Nord due terzi dei bambini leggono libri contro un terzo nelle Isole e il 49% delle famiglie operaie. Infine, si rilevano 16 punti percentuali di differenza tra Nord e Sud per la frequentazione del teatro, 11 per il cinema e quasi 30 per musei e mostre. LA PARTECIPAZIONE DEI PADRI Ulteriori dati sulla cura dei figli e il coinvolgimento paterno si ricavano dalla ricerca “Diventare padri in Italia - Fecondità e figli secondo un approccio di genere”, laddove emerge che nell’ambito delle famiglie persiste una forte disuguaglianza nella divisione dei compiti domestici e familiari, in quanto: continuano a ricadere sulla donna oltre i tre quarti del tempo complessivamente dedicato dalla coppia al lavoro familiare (78,3%); la partecipazione dei padri alla gestione della vita familiare misurata in termini di tempo mediamente dedicato alle attività di lavoro familiare si attesta, nelle coppie con figli in cui l’uomo ha tra i 25 e i 44 anni, su 1h42’ al giorno; la partecipazione dell’uomo alla gestione della vita familiare nelle coppie senza figli è di meno di mezz’ora (24 minuti); l’organizzazione della vita quotidiana dei padri non subisce quindi grandi modifiche a seguito della nascita dei figli; diventare madri comporta invece un consistente incremento delle ore dedicate al lavoro familiare (circa 3 ore in media); passando da 1 figlio a 2 figli il tempo dedicato al lavoro familiare cresce di 40 minuti, fino a crescere di un’ulteriore ora passando al terzo figlio o successivi; i tempi dei padri, al contrario, non risultano variare in funzione del numero dei figli: nel passare da 1 a 2 figli i padri incrementano il lavoro familiare di 4’ e da 2 a 3 figli di altri 3 minuti. Sebbene il contributo dei padri al lavoro familiare resti residuale, la ricerca evidenzia che nel 46 AIAF RIVISTA 3/2005 periodo 1988 - 2003 si è comunque verificata una crescita della partecipazione dei padri nel lavoro familiare, sia in termini numerici (aumento di 6 punti percentuali), sia in termini di tempo mediamente dedicato a tali attività (+21 minuti). Una crescita lenta e modesta se si considera che sono passati ben 14 anni! La ricerca individua tra i fattori, sia di tipo strutturale che comportamentale, che possono aver contribuito a tale crescita, il livello più elevato del titolo di studio del padre, la crescita dell’impegno extra-domestico delle donne, la crescente propensione dei padri a svolgere lavoro familiare. Tuttavia, il coinvolgimento dei padri si accresce solo nel lavoro di cura (da 27 a 45 minuti) mentre diminuisce in quello domestico. Partecipano di più i padri con un più elevato titolo di studio (dedicano al lavoro familiare 1h13’i padri con al più la licenza elementare contro 1h47’ di quanti hanno conseguito la laurea), i lavoratori dipendenti (1h53’ contro 1h14’ dei lavoratori autonomi), quelli che hanno la partner occupata (1h55’ contro 1h31’ nel caso in cui la donna sia casalinga). Anche la dimensione territoriale appare significativa: i padri del Sud sono coinvolti mediamente per 1h27’ al giorno contro 1h58’ dei padri residenti nel Nord-Ovest. Infine, se il numero di figli non modifica in maniera significativa il contributo dei padri al lavoro familiare, il discorso è diverso considerando l’età e il sesso del figlio. Un figlio piccolo, infatti, induce anche i padri ad essere più presenti nella vita familiare: in presenza di un figlio minore di 6 anni, i padri dedicano al lavoro familiare mediamente ben 52 minuti al giorno in più rispetto a quanti hanno un figlio di età compresa tra 11 e 13 anni (1h56’ contro 1h04’). Infine un dato curioso, emerso anche in altre ricerche internazionali, riguarda l’impatto del sesso dei figli sul coinvolgimento paterno. I padri di figli solo maschi dedicano al lavoro familiare 12 minuti di tempo in più dei padri solo di figlie femmine. Le variazioni riguardano essenzialmente il lavoro di cura. Anche il numero di padri effettivamente coinvolti nel lavoro familiare è più elevato in presenza di soli figli maschi: l’81,6% contro il 77,1%. Il coinvolgimento dei padri è maggiore nel lavoro di cura dei figli. I padri che mediamente nel corso di una giornata svolgono attività di cura sono più numerosi di quanti svolgono attività domestiche (58,6% contro 50,7%) e, mediamente, è pure più elevato il tempo che dedicano alla cura dei figli rispetto SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ai lavori di gestione della casa (rispettivamente 45 e 38 minuti). Di conseguenza, nonostante l’impegno dei padri nella cura dei figli continui ad essere secondario rispetto a quello delle madri, il confronto con la partner evidenzia un’asimmetria interna alla coppia rispetto al lavoro di cura più contenuta (72,7%) di quella rilevata per le attività domestiche (85,4%). I padri preferiscono contribuire al lavoro familiare dedicandosi ai figli, piuttosto che al lavoro di pulizia della casa, preparazione pasti, lavare, stirare, eccetera. La dimensione della scelta è evidentemente secondaria per le madri: in un giorno medio trascorrono il 62 per cento del tempo complessivamente dedicato al lavoro familiare svolgendo lavori domestici. Appena il 28 per cento è impie- gato per le attività di cura dei figli. Per i padri le percentuali sono rispettivamente 36,5% e 43,2%. La preferenza dei padri verso attività non routinarie o che comunque privilegiano la dimensione relazionale piuttosto che quella dell’accudimento, sembra confermata anche dall’analisi delle specifiche attività di cura dei figli. Mentre le mamme rispondono alle più diverse esigenze dei figli, e la gran parte del loro lavoro è rappresentato da cure fisiche o sorveglianza (dar da mangiare, vestire, fare addormentare il bambino o semplicemente tenerlo d’occhio per un totale del 58,3%), il lavoro di cura dei padri si esplicita per lo più (57,7%) in attività ludiche o di semplice interazione sociale con i figli. Tavola 6.1 - Attività svolte dai padri con figli in età prescolare per classe di età dei figli (valori assoluti e composizione percentuale) Età dei figli ATTIVITA’ 0-2 anni N 3-5 anni % N % 8,0 30,0 8,3 11,7 4,2 37,8 69 214 61 111 67 333 8,1 25,1 7,2 13,0 7,8 39,0 25,6 41,1 6,2 7,3 4,7 15,1 200 338 57 76 60 125 23,3 39,5 6,7 8,9 7,0 14,6 21,0 38,1 6,2 11,2 2,8 20,8 180 331 40 89 54 161 21,1 38,7 4,7 10,4 6,3 18,9 158 236 35 73 25 237 20,7 30,9 4,6 9,6 3,3 31,0 113 189 28 65 39 422 13,2 22,1 3,2 7,6 4,5 49,3 124 299 49 82 21 189 16,2 39,2 6,5 10,7 2,7 24,76 124 330 53 115 58 175 14,5 38,6 6,2 13,5 6,8 20,4 FARGLI IL BAGNO Tutti i giorni Qualche volta alla settimana Una volta a settimana Qualche volta al mese Qualche volta anno Mai 61 230 63 89 32 289 METTERLO AL LETTO Tutti i giorni Qualche volta alla settimana Una volta a settimana Qualche volta al mese Qualche volta anno Mai 196 314 48 56 36 115 FARLO MANGIARE Tutti i giorni Qualche volta alla settimana Una volta a settimana Qualche volta al mese Qualche volta anno Mai 160 291 48 85 21 159 CAMBIARGLI IL PANNOLINO Tutti i giorni Qualche volta alla settimana Una volta a settimana Qualche volta al mese Qualche volta anno Mai VESTIRLO Tutti i giorni Qualche volta alla settimana Una volta a settimana Qualche volta al mese Qualche volta anno Mai 47 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 I dati analizzati a partire dall’indagine sull’uso del tempo confermano ciò che già si evidenziava nell’indagine del 1998: l’impegno dei padri aumentava in presenza di un titolo di studio più alto, di un orario di lavoro più contenuto e nel caso in cui la donna lavorava. La presenza di aiuti esterni alla famiglia, retribuiti e non, non sostituiva le cure paterne, anzi laddove c’erano aiuti esterni anche i padri sembravano più propensi a collaborare. Ciò significa che probabilmente gli aiuti esterni sono essenzialmente sostitutivi del tempo materno, la madre che lavora cioè lascia libera una certa quota di attività di cura che viene fornita da più soggetti, tra cui anche il padre. Tavola 6.2 - Indicatore di coinvolgimento paterno nelle attività “strumentali” per età dei figli. Indice standardizzato=0 se il coinvolgimento è nullo, =1 se il coinvolgimento è massimo (numerosità dei casi, media e deviazione standard) Età dei figli CARATTERISTICHE 0-2 anni Totale 3-5 anni N Media Dev std. N Media Dev std 932 0,56 0,27 1911 0,54 0,25 0,25 0,27 998 913 0,58 0,50 0,25 0,25 0,32 0,27 0,24 296 810 805 0,56 0,53 0,55 0,31 0,25 0,22 0,27 0,28 0,26 122 527 1.262 0,54 0,56 0,54 0,29 0,25 0,24 0,25 0,26 0,27 225 652 1.034 0,56 0,56 0,53 0,26 0,24 0,25 256 568 595 387 0,51 0,58 0,54 0,49 0,25 0,24 0,25 0,25 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA Centro nord Sud e isole 514 418 0,61 0,48 DIMENSIONE DEL COMUNE Grande Intermedio Piccolo 150 368 414 0,58 0,57 0,51 ETÀ ALL'INTERVISTA (M) < di 30 anni 31-35 35 e piu' 124 352 456 0,53 0,56 0,56 TITOLO DI STUDIO(M) Laurea Diploma sup. < dipl sup 121 297 514 0,63 0,61 0,50 CONDIZIONE PROFESSIONALE (M) Dirigente,imprenditore,libero prof. Insegnante, impiegato, quadro Operaio Lav. in proprio e altro 117 274 293 198 0,58 0,61 0,55 0,47 0,27 0,27 0,25 0,26 CARATTERISTICHE DELLA COPPIA Istruzione Lui laurea, Lei laurea Lui laurea, lei < laurea Lui diploma, lei laurea Lui diploma, lei diploma Lui diploma, lei < diploma Lui media, lei > media Lui media, lei media Condiz. Occupazionale Ambedue i partner occupati Lui occupato, lei casalinga 48 63 58 38 182 77 162 317 0,65 0,60 0,71 0,58 0,61 0,59 0,47 0,24 0,25 0,27 0,26 0,25 0,24 0,28 123 102 67 382 203 277 668 0,59 0,51 0,60 0,56 0,56 0,55 0,52 0,23 0,29 0,26 0,24 0,24 0,25 0,25 416 406 0,64 0,48 0,25 0,27 873 803 0,60 0,48 0,24 0,25 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 6 luglio 2005 Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi Anno 2003 Ogni anno l’Istat conduce un’indagine sulle separazioni e una sui divorzi rilevando, presso le cancellerie dei 165 tribunali civili, i dati relativi ad ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell’anno di riferimento. Il presente lavoro descrive l’evoluzione temporale dei due fenomeni e, in particolare, i vari aspetti relativi ai figli minori affidati, come età, tipologia di affidamento e provvedimenti economici quali il contributo per il loro mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale. All’indirizzo http://www.istat.it/giustizia/ sono disponibili, in formato Excel, le tavole statistiche relative ai principali risultati. Altri dati statistici sono inseriti nel “Sistema Informativo Territoriale sulla Giustizia”, consultabile all’indirizzo http://giustiziaincifre.istat.it. 1. L’andamento temporale Nel 2003 le separazioni sono state 81.744 e i divorzi 43.856, con un incremento rispettivamente del 2,6% e del 4,8% in confronto all’anno precedente. Negli ultimi 10 anni entrambi i fenomeni sono aumentati di circa il 59%. Separazioni Divorzi Ufficio della comunicazione Tel. 06 4673.2243-2244 Centro di informazione statistica Tel. 06 4673.3105 Informazioni e chiarimenti: Servizio giustizia Viale Liegi, 13 - 00198 Roma Annamaria Urbano Tel. 06 4673.7234 e-mail [email protected] Maura Steri Tel. 06 4673.7244 e-mail [email protected] 57.538 60.281 62.737 71.969 75.890 79.642 81.744 64.915 Figura. 1 – Separazioni e divorzi. Anni 1994-2003 51.445 52.323 32.717 33.342 33.510 34.341 37.573 40.051 41.835 43.856 27.510 27.038 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 L’aumentata propensione alla rottura dell’unione coniugale è attestata dalla crescita nel tempo dei tassi di separazione e di divorzio totale (vedi Glossario). Si tratta di indicatori che consentono di seguire l’andamento temporale dei fenomeni. Così, se nel 1994 in una coorte (gruppo) di 1.000 matrimoni si verificavano circa 154 separazioni e 80 divorzi, dieci anni dopo le proporzioni sono cresciute, arrivando rispettivamente a 266 separazioni e a 139 divorzi ogni 1.000 matrimoni (Tabella 1). 49 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Tabella 1 – Separazioni e divorzi. Anni 1994-2003 (valori assoluti e tassi di separazione e divorzio totale) Separazioni ANNI Divorzi Tassi di separazione totale per 1.000 matrimoni Numero Tassi di divorzio totale per 1.000 matrimoni Numero 1994 51.445 154,4 27.510 80,5 1995 52.323 158,4 27.038 79,7 1996 57.538 175,4 32.717 96,9 1997 60.281 185,6 33.342 99,8 1998 62.737 195,1 33.510 100,9 1999 64.915 203,9 34.341 104,2 2000 71.969 228,0 37.573 114,9 2001 75.890 242,7 40.051 123,8 2002 79.642 256,6 41.835 130,6 2003 81.744 266,1 43.856 138,6 L’incidenza del divorzio in Italia non raggiunge, in ogni modo, i livelli di molte nazioni dell’Europa centro-settentrionale. Il nostro Paese, dove il tasso di divorzio nel 20021 è stato pari allo 0,7 ogni 1.000 abitanti, si mantiene ben al di sotto della media europea, che è di 2 divorzi ogni 1.000 abitanti (Tabella 2). Tuttavia, bisogna considerare che quasi ovunque in Europa lo scioglimento del matrimonio avviene per divorzio pressoché contestualmente alla volontà dei coniugi di interrompere la convivenza. In Italia, invece, il divorzio deve essere preceduto da almeno tre anni di separazione legale e non tutte le separazioni legali si convertono in divorzi. Considerando, infatti, le separazioni concesse in Italia nel 1994, circa il 60% di esse si è tradotto in divorzio entro il 2003. In altri termini, per la normativa vigente nel nostro Paese, le separazioni rappresentano il primo – e molto spesso l’ultimo – stadio della volontà di porre fine al progetto coniugale. Così, se prendiamo in considerazione il tasso di separazione in Italia (e non quello di divorzio), la distanza con i Paesi europei si riduce in misura consistente: nel 2002 il tasso di separazione ogni 1.000 abitanti è stato pari a 1,4. Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta (b) Paesi Bassi Finlandia Svezia Regno Unito (c) 3,7 0,6 0,7 1,9 - 0,5 0,5 4,2 4,1 2,0 2,4 - 1,9 2,1 0,9 1,1 0,9 1,5 2,6 2,3 3,0 2,5 3,0 1,0 2,1 0,7 0,7 1,9 2,5 3,0 2,4 2,5 - 2,1 2,4 1,2 2,6 1,2 2,0 2,4 2,7 1,1 Slovacchia Spagna (a) 1,7 2,8 Slovenia Grecia 2,5 3,1 Portogallo Germania 2,8 2,0 (c) 2,0 (c) 3,0 EU25 Polonia Danimarca 2,1 2002 EU15 Austria Repubblica Ceca 1991 ANNI Estonia Belgio Tabella 2 - Tassi di divorzio per 1.000 abitanti nei paesi dell’Unione europea - Anni 1991 e 2002 2,6 Fonte: Eurostat (a) Dato provvisorio; (b) Il fenomeno non esiste in quanto il divorzio non è previsto dalla legislazione del paese; (c) Dato stimato Nell’Europa dei 25, l’unico Paese il cui ordinamento non prevede ancora il divorzio è Malta, mentre l’ultimo Stato ad averlo introdotto è stata l’Irlanda con il “Family Law Divorce Act” del 1996, entrato in vigore nel 1997. 1 Ultimo anno di disponibilità dei dati per i vari paesi europei 50 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 2. Diffusione dei fenomeni sul territorio nazionale Indicatori rappresentativi dell’instabilità matrimoniale si ottengono anche rapportando il numero di separazioni e divorzi al numero di coppie coniugate: nel 2003 si registrano 5,6 separazioni e 3 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate. La propensione a ricorrere alla separazione o al divorzio non è uniforme sul territorio nazionale: nel 2003 al Nord si rilevano 6,4 separazioni e 3,8 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate contro 3,9 separazioni e 1,8 divorzi nel Mezzogiorno. A livello regionale (Figure 2 e 3), i valori massimi si raggiungono in Valle d’Aosta (8,9 separazioni e 4,4 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate), in Liguria (8,4 separazioni e 5,3 divorzi ogni 1.000) e nel Lazio (8,2 separazioni e 3,9 divorzi ogni 1.000). I valori più bassi si riscontrano, come per il 2002, in Basilicata (2 separazioni e 1,2 divorzi) e in Calabria (2,7 separazioni e 1,4 divorzi). Figura 2 - Tassi di separazione per regione. Anno 2003 (per 1.000 coppie coniugate) Figura 3 - Tassi di divorzio per regione. Anno 2003 (per 1.000 coppie coniugate) 3. I figli coinvolti nelle cause di separazione e divorzio Nel 2003, il 69,5% delle separazioni e il 60,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante l’unione. I figli coinvolti nella crisi coniugale dei propri genitori sono 96.031 nelle separazioni e 41.431 nei divorzi. Oltre la metà (il 52,2%) delle separazioni e oltre un terzo (il 36,9%) dei divorzi hanno coinvolto almeno un figlio minore. Tabella 3 - Separazioni, divorzi e affidamento dei figli minori per ripartizione geografica. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali) RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE (a) Totale Nord Centro Mezzogiorno Italia 42.437 19.421 19.886 81.744 Separazioni Con figli minori affidati % sul totale N. separazioni 20.869 9.975 11.845 42.689 49,2 51,4 59,6 52,2 Divorzi Con figli minori affidati Totale 25.423 9.451 8.982 43.856 N. % sul totale divorzi 8.765 3.470 3.937 16.172 34,5 36,7 43,8 36,9 (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio 51 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 In particolare, il 20,6% delle separazioni e il 9,3% dei divorzi hanno interessato matrimoni con più di un figlio minore. Le percentuali aumentano nel Mezzogiorno in corrispondenza di tassi di natalità mediamente più elevati rispetto al resto del territorio nazionale. Nell’Italia meridionale, infatti, il 64,6% dei figli nelle separazioni e il 48,3% nei divorzi aveva almeno un fratello con meno di diciotto anni che viveva la sua stessa situazione, contro il 55,2% e il 38,5% rilevato nell’Italia settentrionale (Tabella 4). Il 61% dei figli minori coinvolti nelle separazioni concesse nel 2003 aveva un’età inferiore ad 11 anni. Al momento della pronuncia del divorzio i figli, però, sono generalmente più grandi: infatti, quelli al di sotto degli undici anni rappresentavano il 41,3%. Tabella 4 – Figli affidati in separazioni e divorzi secondo il numero di figli minori, per ripartizione geografica. Anno 2003 (valori percentuali) RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE (a) Nord Centro Mezzogiorno Italia Con 1 figlio minore Con 2 figli minori 44,8 43,0 35,4 41,6 46,2 47,2 48,9 47,2 Separazioni Con 3 figli minori 7,8 8,5 13,2 9,6 Con 4 o più figli minori 1,2 1,2 2,5 1,6 Totale Con 1 figlio minore Con 2 figli minori Divorzi Con 3 figli minori Con 4 o più figli minori Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 61,5 59,5 51,7 58,5 34,5 35,5 41,6 36,5 3,5 4,4 6,2 4,4 0,5 0,7 0,6 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio 4. L’affidamento dei figli minori L’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre continua a prevalere rispetto ad altri tipi di affidamento. Infatti, nel 2003 i figli sono stati affidati alla madre nell’84% circa dei casi, sia nelle separazioni sia nei divorzi, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese (Tabella 5). Tabella 5 - Figli minori affidati in separazioni e divorzi per tipo di affidamento, ripartizione geografica, rito di chiusura del procedimento e classe di età del minore affidato. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali) Tipo di affidamento nelle separazioni Valori percentuali Totale minori Al Alla Congiunto affidati padre madre e/o alternato VOCI Ad altri Tipo di affidamento nei divorzi Valori percentuali Totale minori Al Alla Congiunto affidati padre madre e/o alternato Ad altri Ripartizioni geografiche (a) Nord Centro Mezzogiorno 29.478 14.300 18.272 3,7 3,4 4,2 80,2 83,7 90,1 15,7 12,7 5,3 0,4 0,2 0,4 10.953 4.400 5.274 5,8 4,7 6,3 82,2 84,0 86,9 11,1 10,8 6,2 0,9 0,5 0,6 Rito di chiusura Consensuale Giudiziale 54.103 7.947 3,4 6,2 83,4 87,5 13,0 4,8 0,2 1,5 15.681 4.946 5,4 6,7 82,8 87,0 11,2 5,1 0,6 1,2 Classi di età dell'affidato (anni) 0-5 6-10 11-14 15-17 16.874 21.126 15.505 8.545 2,0 2,9 4,7 7,7 86,6 84,1 82,9 79,9 11,1 12,6 11,9 11,9 0,3 0,4 0,5 0,5 1.002 7.520 7.530 4.575 3,7 3,8 5,8 9,1 87,2 86,3 83,3 79,6 8,4 9,2 10,0 10,6 0,7 0,7 0,9 0,7 Totale 62.050 3,8 83,9 11,9 0,4 20.627 5,7 83,8 9,8 0,8 (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio 52 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO La custodia esclusivamente paterna è pari al 3,8% negli affidamenti a seguito di separazione e al 5,7% nei procedimenti di divorzio. Dieci anni prima (Tabella 6), gli affidamenti dei figli minori alla madre costituivano, invece, il 92,1% nelle separazioni e l’89,8% nei divorzi; quelli al padre erano pari, rispettivamente, al 6,4% e all’8,6%. Entrambe le forme di affidamento esclusivo sono progressivamente diminuite nel decennio a vantaggio dell’affidamento congiunto o alternato al padre e alla madre. Il ricorso a tale tipo di affidamento è passato, infatti, nelle cause di separazione, dall’1,2% nel 1994 all’11,9% nel 2003 e, in quelle di divorzio, dallo 0,8% al 9,8%. L’affidamento a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell’1% dei bambini. Tabella 6 - Separazioni, divorzi, figli minori affidati e tipo di affidamento. Anni 1994-2003 (valori assoluti e percentuali) Tipo di affidamento In separazioni ANNI 1994 1997 2000 2003 Totale minori affidati 35.992 43.310 51.229 62.050 In divorzi Valori percentuali Al padre 6,4 5,0 4,6 3,8 Congiunto Alla e/o madre alternato 92,0 91,7 86,7 83,9 1,2 2,8 8,0 11,9 Ad altri Totale Totale minori affidati 0,4 0,5 0,7 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 11.104 14.876 17.334 20.627 Valori percentuali Al padre Alla madre Congiunto e/o alternato Ad altri Totale 8,6 6,4 6,6 5,7 89,8 90,8 86,0 83,8 0,8 2,2 6,8 9,8 0,8 0,6 0,6 0,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Nell’analisi sulle modalità di affidamento della prole, l’attenzione è concentrata, in particolare, sulle separazioni, poiché sono queste ultime a segnare la rottura del legame coniugale e l’inizio della riorganizzazione della famiglia. All’atto del divorzio, i figli hanno in media un’età più elevata, gli ex coniugi hanno spesso intrapreso nuovi percorsi di vita, creato nuove relazioni di coppia o avuto altri figli. In ogni caso, nuovi e molteplici variabili e stili di vita possono concorrere a determinare le scelte relative all’affidamento. Affidamento ed età dei minori L’età del minore influisce sensibilmente sulle scelte dei coniugi e del giudice relative all’affidamento. Nel 2003, sono stati affidati alla madre l’86,6% e l’87,2% dei bambini con età inferiore ai sei anni, coinvolti rispettivamente nelle cause di separazione e di divorzio. La possibilità che sia il padre ad ottenere l’affidamento esclusivo aumenta al crescere dell’età dei figli: se i minori hanno più di 14 anni è il padre il genitore affidatario nel 7,7% degli affidamenti a seguito di separazione e nel 9,1% di quelli a seguito di divorzio. Questo spiega, in parte, anche la percentuale leggermente superiore di affidamenti esclusivi al padre nei divorzi rispetto alle separazioni. Nei divorzi, ad esempio, nel 2003, i figli di età compresa tra i 15 e i 17 anni affidati al padre erano il 22,2%, mentre nelle separazioni rappresentavano il 13,8%. Affidamento e tipo di procedimento Le modalità di affidamento sono strettamente legate alla gestione più o meno conflittuale della crisi coniugale. Nei procedimenti di separazione e di divorzio conclusi con il rito consensuale – nel 2003 pari rispettivamente all’87,1% e al 78% del totale – il ricorso all’affidamento congiunto è più frequente. Nel 2003 l’affidamento congiunto è stato disposto nel 13% dei casi nelle separazioni consensuali, ma la percentuale scende al 4,8% nelle procedure giudiziali (Tabella 5). I dati a livello di ripartizione territoriale confermano quelli nazionali. Nel Mezzogiorno, infatti, dove le coppie ricorrono al rito contenzioso (20,7%) con più frequenza rispetto al Nord (9,9%), la quota di affidamenti congiunti e alternati è pari al 5,3%. Nell’Italia settentrionale i coniugi si accordano più facilmente per una gestione meno conflittuale della crisi matrimoniale, sicché gli affidamenti ad entrambi i genitori superano il 15%. Nei procedimenti esauriti con rito giudiziale, inoltre, aumenta la quota di affidamenti esclusivi al padre, che sale al 6,2% nelle separazioni. Questo anche perché i procedimenti contenziosi sono 53 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 caratterizzati da una maggiore frequenza di matrimoni di durata superiore ai 14 anni, con la conseguente maggiore presenza di figli con un’età più elevata. Frequenza di visita e residenza Tra i provvedimenti presi nelle cause di separazione e divorzio, assumono notevole importanza quelli relativi alla frequenza di visita dei figli stabilita nei confronti del genitore non affidatario. La frequenza di visita dei figli minori stabilita nella maggior parte delle separazioni (53,3%) è fra i due e i sei giorni. Con notevole distacco seguono la visita settimanale (22,2%) e quella giornaliera (15, 8%) (Tabella 7) Tabella 7 - Separazioni dei coniugi per ripartizione geografica e frequenza delle visite ai figli minori da parte del genitore non affidatario - Anno 2003 (composizione percentuale) FREQUENZA VISITE AI FIGLI MINORI Tutti i giorni 2-6 volte a settimana 1 volta a settimana 1-3 volte al mese Qualche volta l’anno Mai Totale Ripartizioni geografiche (a) Totale Nord Centro Mezzogiorno 15,6 49,4 23,6 10,0 1,0 0,4 100,0 20,3 51,7 21,0 5,9 0,9 0,2 100,0 12,7 60,8 20,7 3,9 1,6 0,3 100,0 15,8 53,3 22,2 7,2 1,2 0,3 100,0 (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione Quanto al luogo di residenza dei genitori, emerge che la maggior parte dei minori affidati ha il padre e la madre abitanti nello stesso comune, in particolar modo nelle separazioni. Circa l’83% dei figli affidati nelle cause di separazione vive, infatti, nello stesso comune del genitore non affidatario, mentre l’11,5% in un altro comune della stessa provincia (Tabella 8). Le percentuali cambiano nei casi di divorzio, a seguito delle trasformazioni residenziali e familiari già avvenute, per cui la quota di minori affidati con ambedue i genitori residenti nello stesso comune scende al 48,7%, mentre sale a circa il 33% quella dei minori il cui genitore non affidatario vive in un comune diverso, ma nell’ambito della stessa provincia. Tabella 8 - Figli minori affidati in separazioni e divorzi per luogo di residenza dei genitori. Anno 2003 (valori percentuali) LUOGO DI RESIDENZA DEI GENITORI Entrambi i genitori in Italia - stesso comune - diverso comune nella stessa provincia - diversa provincia nella stessa regione - diversa regione Padre in Italia e madre all’estero Padre all’estero e madre in Italia Entrambi i genitori all’estero Totale Separazioni Divorzi 99,3 82,7 11,5 2,1 3,0 0,2 0,4 0,1 100,0 98,3 48,7 32,9 7,0 9,7 0,6 1,0 0,1 100,0 5. Cenni sull’affidamento dei figli minori in Europa Le modalità di affidamento della prole nei procedimenti di separazione e divorzio sono al centro di un acceso dibattito istituzionale e di un crescente interesse da parte di studiosi e operatori sociali. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’istituto dell’affidamento congiunto. Negli ultimi anni molti Paesi europei hanno modificato il proprio diritto di famiglia, riconoscendo la condivisione della potestà 54 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei propri genitori. In alcuni degli Stati che hanno scelto di percorrere questa strada, il ricorso all’affidamento congiunto è divenuto quasi la regola generale, mentre l’affidamento esclusivo ad un solo coniuge l’eccezione, riservata ai casi in cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un provvedimento in materia o sia ritenuto comunque necessario a tutela degli interessi del minore. Francia: l’affidamento congiunto, introdotto come possibilità nel 1987, è divenuto la regola dal 1993. Inoltre, una legge del 2002 ha previsto la possibilità di stabilire una doppia residenza per il minore. Inghilterra e Galles: con l’entrata in vigore nel 1991 del Children Act del 1989, i coniugi dopo il divorzio continuano ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale. Prima di allora prevaleva, in generale, l’affidamento esclusivo alla madre, disposto tra il 1988 e il 1990 mediamente in circa il 74% dei casi. L’affidamento ad entrambi i coniugi coinvolgeva circa il 18% dei figli minori, mentre quello al padre circa l’8%. Il Children Act sostituisce ai concetti di affidamento (custody) e visita (access) quelli di domiciliazione (residence) e relazione (contact). La strada percorsa è quella del minore intervento possibile da parte del giudice, previsto solo nel caso non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un provvedimento relativo alla custodia del minore (nel 2001 le corti inglesi hanno emesso 6.634 contact orders e 2.867 residence orders). (Fonte: Office for National Statistics, “Marriage, divorce and adoption statistics”, Review of the Registrar General on marriage, divorces and adoptions in England and Wales, 2001). Germania: è una legge del 16 dicembre del 1997, entrata in vigore nel 1998, a prevedere il mantenimento della potestà congiunta nel caso del venir meno dell’unione coniugale o di fatto. È prevista anche la possibilità che uno dei genitori chieda l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, in tal caso è il giudice a decidere. Nel 2003, il giudice tedesco è stato chiamato a decidere in merito all’affidamento in circa il 16% dei casi di divorzio con figli minori, rispetto ai quali ha disposto l’affidamento congiunto nel 15%, quello esclusivo alla madre nel 74%, quello al padre nel 6% e a terzi nel restante 5%. La legge tedesca prevede che i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possano opporsi alla domanda di affidamento esclusivo. (Fonte: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, R2.2, 2003). Olanda: dal 1998 l’affidamento congiunto costituisce la regola generale e si ricorre a quello esclusivo in via eccezionale, a seguito di una specifica richiesta del coniuge che deve essere particolarmente motivata. In precedenza l’affidamento congiunto costituiva l’eccezione e doveva essere richiesto espressamente dai coniugi all’atto del divorzio. Nel 1995 il 71% dei figli minori veniva affidato in via esclusiva alla madre, ma nel 2001 la percentuale è scesa al 3%, a favore del mantenimento del regime di condivisione della potestà genitoriale vigente durante il matrimonio, disposto per il 96% dei casi. (Fonte: Statistics Netherlands, Statistical Yearbook of the Netherlands 2004). 6. L’assegnazione della casa e l’assegno di mantenimento L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni. In ogni caso, tuttavia, ai fini dell’assegnazione, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e tutelare il più debole. Nel 2003 la casa dove la famiglia viveva prima del provvedimento del giudice è stata assegnata alla moglie nel 57,9% delle separazioni, al marito nel 23,1% e a nessuno dei due circa nel 17%, in quanto entrambi i coniugi sono andati a vivere altrove, ossia in abitazioni autonome e distinte. Le differenze tra i coniugi si appianano se ci sono figli affidati. In queste circostanze, infatti, la casa familiare viene attribuita al genitore affidatario nel 61,8% dei casi se si tratta del padre, nel 72,8% se è invece la madre. Per quanto riguarda i divorzi, la situazione è diversa, dal momento che nel 2003 il 47,3% delle coppie ha lasciato la casa familiare per delle abitazioni autonome e distinte. 55 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Tabella 9 - Separazioni dei coniugi e divorzi con figli minori per genitore affidatario e assegnazione della casa coniugale. Anno 2003 (valori percentuali) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Al marito Alla moglie A entrambi i coniugi con divisione degli ambienti Ai figli Abitazioni autonome e distinte Totale Con figli affidati alla madre Separazioni Con figli affidati al padre Totale Divorzi Con figli affidati al padre Totale 14,2 72,8 61,8 22,0 23,1 57,9 9,2 55,2 38,1 21,0 14,1 37,9 1,2 1,2 1,8 0,5 0,1 0,5 0,1 11,7 100,0 0,2 14,8 100,0 0,2 17,0 100,0 0,1 35,0 100,0 0,2 40,6 100,0 0,2 47,3 100,0 Con figli affidati alla madre Le separazioni e i divorzi con figli minori che nel 2003 si sono concluse prevedendo una corresponsione monetaria per il loro sostentamento economico costituiscono rispettivamente il 91,2% e l’89,7% del totale. Nel 46,7% di separazioni con figli affidati al padre sono previsti provvedimenti economici per i figli; la quota sale al 94,5% nelle separazioni con figli affidati alla madre. Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (96,2%) è il padre il soggetto erogatore dell’assegno per il loro mantenimento, mentre la madre risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi. Qualora, però, si tratti di separazioni con presenza di figli affidati al padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico per i minori sale al 43,3%. Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l’uomo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (95,6%). Nel 2003 l’importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli minori è stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,5 euro nei divorzi (Tabella 10). L’ammontare del contributo mensile varia, ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 382,6 euro nelle separazioni con un minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre figli minori. Tabella 10 - Importo medio mensile in separazioni dei coniugi e divorzi con figli minori affidati, per numero di figli minori. Anno 2003 (valori in euro) NUMERO FIGLI MINORI AFFIDATI 1 figlio 2 figli 3 figli e oltre Totale Separazioni Divorzi 382,6 560,9 700,0 460,3 349,0 526,9 627,5 396,5 Quanto finora detto riguardo l’affidamento e i provvedimenti economici si riferisce al momento della pronuncia del giudizio di separazione (o di divorzio). I coniugi, infatti, possono chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo per il loro mantenimento. Nel corso del 2003 i tribunali hanno ricevuto 9.636 nuove richieste di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, esaurendone 9.671, tra cui parte di quelle rimaste pendenti dagli anni precedenti2. 2 Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica 56 Glossario SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Divorzio: scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso, rispettivamente, di matrimonio celebrato con rito civile o di matrimonio celebrato con rito religioso. Il divorzio è stato introdotto in Italia dalla Legge n. 898 del 1 dicembre 1970; la Legge n. 74 del 6 marzo 1987 ha ridotto da cinque a tre gli anni di separazione necessari per la pronuncia della sentenza di divorzio. Durata media del matrimonio: differenza, in anni compiuti, tra la data di iscrizione a ruolo del procedimento di separazione (o la data del provvedimento di divorzio) e la data del matrimonio. Tasso di divorzio per 1.000 abitanti: rapporto tra il numero dei divorzi ottenuti in un anno t e il numero medio di abitanti nello stesso anno, per 1.000. Tasso di divorzio per 1.000 coppie coniugate: rapporto tra il numero dei divorzi ottenuti in un anno t e il numero di coppie sposate, per 1.000. Tasso di separazione e divorzio totale: indicatore ottenuto dalla somma, per ogni anno di calendario t, dei tassi specifici di separazione e divorzio secondo la durata del matrimonio. La somma esprime la quota di matrimoni che finiscono con una separazione o un divorzio in un anno di calendario t, con riferimento ad una coorte fittizia di 1.000 matrimoni sottoposta, nell’anno considerato, all’esperienza delle varie durate del matrimonio. Tasso di separazione e divorzio specifico: rapporto tra numero di separazioni e divorzi ottenuti nell’anno t, provenienti da matrimoni celebrati nell’anno x, e totale dei matrimoni celebrati nell’anno x. Rappresenta la quota di matrimoni celebrati nell’anno x che finiscono in separazione o divorzio dopo una durata di (t-x) anni. Separazione consensuale: si basa su di un accordo fra i coniugi con il quale vengono stabilite le modalità di affidamento dei figli, gli eventuali assegni familiari, la divisione dei beni. Per avere validità giuridica deve essere ratificata dal giudice. Separazione giudiziale: è un vero e proprio procedimento contenzioso su istanza di uno dei due coniugi, successiva istruttoria e pronunciamento di una sentenza di separazione. Affidamento dei figli minori: l’affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 155) e dalla legge n. 898 del 1 dicembre 1970 come modificata dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987 (art. 6). Il giudice che pronuncia la separazione o il divorzio dichiara a quale genitore sono affidati i figli e prende ogni altro provvedimento relativo alla prole nell’esclusivo interesse morale e materiale della medesima. Egli può accettare l’eventuale accordo intervenuto tra i coniugi e stabilire se affidare la prole ad uno solo dei genitori. Nel caso lo ritenga utile nell’interesse dei minori, anche in relazione all’età dei medesimi, può disporre l’affidamento congiunto o alternato. In caso di temporanea impossibilità di affidare la prole ai genitori il giudice procede all’affidamento familiare. L’Italia è, inoltre, firmataria della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che ha ratificato con legge del 27 maggio 1991 n.176. La Convenzione in oggetto prevede, tra gli altri, il diritto del minore, separato da uno o entrambi i genitori, ad intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con il padre e la madre, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse. 57 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Separazioni e divorzi. Anni 1994-2003 Separazioni Per 1.000 Per 100.000 matrimoni abitanti Per 1.000 Per 100.000 matrimoni abitanti Numero 1994 51.445 154,4 89,9 27.510 80,5 48,1 1995 52.323 158,4 91,3 27.038 79,7 47,2 1996 57.538 175,4 100,2 32.717 96,9 57,0 1997 60.281 185,6 104,8 33.342 99,8 58,0 1998 62.737 195,1 108,9 33.510 100,9 58,2 1999 64.915 203,9 112,6 34.341 104,2 59,6 2000 71.969 228,0 124,6 37.573 114,9 65,0 2001 75.890 242,7 132,2 40.051 123,8 69,8 2002 79.642 256,6 139,3 41.835 130,6 73,2 2003 81.744 266,1 141,9 43.856 138,6 76,1 ANNI Separazioni Divorzi 1994 51.445 27.510 1995 52.323 27.038 1996 57.538 32.717 1997 60.281 33.342 1998 62.737 33.510 1999 64.915 34.341 2000 71.969 37.573 2001 75.890 40.051 2002 79.642 41.835 2003 81.744 43.856 Separazioni 52.323 51.445 27.510 27.038 1994 1995 57.538 Divorzi 60.281 79.642 81.744 40.051 41.835 43.856 2001 2002 2003 Lituania Numero Divorzi Lettonia ANNI 75.890 71.969 64.915 62.737 32.717 33.342 33.510 34.341 1996 1997 1998 1999 37.573 2000 1991 2002 2,0 (c) 2,0 (c) 2,0 2,4 2,4 2,5 1,9 2,1 Cipro 4,2 4,1 2,5 3,0 0,9 1,2 1,1 2,6 0,9 1,2 (b) Il fenomeno non esiste in quanto il divorzio non è previsto dalla legislazione del paese 1,5 2,0 Regno Unito (c) 0,5 1,9 Svezia 0,5 0,7 (a) dato provvisorio 58 Italia - 0,7 Finlandia 1,9 2,1 Fonte: Eurostat (c) dato stimato Irlanda Francia Spagna (a) Grecia Estonia 2,1 2,4 0,7 1,0 Slovacchia Malta (b) - 0,6 1,1 Slovenia ANNI EU-15 EU-25 3,7 3,0 Portogallo 2,5 Polonia 1,7 2,8 Paesi Bassi 2,5 3,1 Austria Germania Danimarca Repubblica Ceca 2,8 3,0 1991 2002 Ungheria 2,1 2,0 (c) 2,0 (c) Lussemburg o ANNI EU-15 EU-25 Belgio Tassi di divorzio per 1.000 abitanti nei paesi dell'Unione europea. Anni 1991 e 2002 2,6 2,3 3,0 2,6 2,4 2,7 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Procedimenti di separazione personale dei coniugi per rito di chiusura della causa, numero dei figli affidati e regione. Anno 2003 REGIONI (a) Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia Consensuali Giudiziali Totale N. figli affidati 7.227 227 12.897 1.329 577 752 5.585 1.930 3.185 5.850 5.182 961 1.687 9.372 1.246 230 4.077 3.194 232 1.005 4.164 1.615 71.195 744 36 1.551 92 64 28 729 235 256 564 632 87 295 1.205 250 50 1.155 832 66 340 1.083 347 10.549 7.971 263 14.448 1.421 641 780 6.314 2.165 3.441 6.414 5.814 1.048 1.982 10.577 1.496 280 5.232 4.026 298 1.345 5.247 1.962 81.744 5.593 195 10.228 1.191 599 592 4.230 1.480 2.186 4.375 3.986 774 1.466 8.074 1.205 250 5.049 3.699 272 1.262 4.898 1.637 62.050 (a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione dei coniugi. Procedimenti di divorzio per modalità di esaurimento della causa, numero dei figli affidati e regione. Anno 2003 REGIONI (a) Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia Scioglimento del matrimonio (rito civile) Cessazione degli effeti civili (rito religioso) Totale N. figli affidati 789 37 1.655 271 150 121 661 378 502 1.021 769 99 175 1.201 107 23 448 131 6 59 329 270 8.931 3.968 94 6.876 517 218 299 2.950 778 1.672 3.254 2.171 440 801 3.795 609 107 1.736 1.657 173 637 1.928 762 34.925 4.757 131 8.531 788 368 420 3.611 1.156 2.174 4.275 2.940 539 976 4.996 716 130 2.184 1.788 179 696 2.257 1.032 43.856 1.947 57 3.816 432 209 223 1.554 511 833 1.803 1.343 249 456 2.352 384 87 1.380 1.018 86 441 1.325 553 20.627 (a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di divorzio 59 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Tassi di separazione e divorzio per regione. Anno 2003 (per 1.000 coppie coniugate al 31.12.2002) REGIONI (a) Tassi di separazione Tassi di divorzio 7,2 8,9 6,2 6,4 6,2 6,6 5,4 7,2 8,4 6,1 6,2 4,7 5,0 8,2 4,5 3,4 3,8 3,9 2,0 2,7 4,2 5,1 5,6 4,3 4,4 3,7 3,5 3,5 3,5 3,1 3,8 5,3 4,1 3,1 2,4 2,5 3,9 2,2 1,6 1,6 1,8 1,2 1,4 1,8 2,7 3,0 Tassi di separazione Tassi di divorzio 6,4 6,8 3,9 5,6 3,8 3,3 1,8 3,0 Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE (a) Nord Centro Mezzogiorno Italia (a) Regioni e ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso i provvedimenti di separazione e divorzio Tassi di separazione Tassi di divorzio 6,8 6,4 5,6 3,9 3,8 3,3 3,0 1,8 Nord Centro Mezzogiorno Italia Procedimenti di separazione e divorzio per rito di chiusura della causa e ripartizione geografica. Anno 2003 (composizione percentuale) RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE (a) Divorzi Separazioni Consensuali Giudiziali Totale Consensuali Giudiziali Totale Nord 90,1 9,9 100,0 81,1 18,9 100,0 Centro 88,6 11,4 100,0 79,0 21,0 100,0 Mezzogiorno 79,3 20,7 100,0 68,1 31,9 100,0 Italia 87,1 12,9 100,0 78,0 22,0 100,0 (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso i provvedimenti di separazione e divorzio 60 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Separazioni dei coniugi per durata del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento di separazione, per regione. Anno 2003 Durata del matrimonio ( anni ) ( b ) REGIONI (a) Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia Meno di 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 130 4 231 22 10 12 96 34 60 81 60 15 39 161 34 7 101 91 1 24 89 26 1.306 301 10 578 59 26 33 222 75 103 237 209 46 74 358 57 9 194 148 8 50 177 72 2.987 401 13 763 68 29 39 306 118 156 297 290 58 101 466 79 12 199 180 10 59 224 91 3.891 425 14 827 70 27 43 318 130 188 383 314 57 114 464 78 16 245 189 20 50 222 92 4.216 434 9 806 74 25 49 318 107 195 320 301 54 101 481 75 15 213 152 13 59 227 91 4.045 397 13 776 73 26 47 314 101 162 307 271 39 102 479 80 11 205 198 15 40 244 99 3.926 364 11 729 64 28 36 304 114 138 297 306 42 89 471 57 8 226 192 10 48 238 96 3.804 355 17 724 63 23 40 300 100 160 303 291 56 89 514 49 14 192 204 11 56 240 81 3.819 343 17 681 46 17 29 297 100 156 267 250 42 89 492 49 14 209 155 11 51 207 65 3.541 338 13 610 54 24 30 259 104 167 295 264 40 82 429 68 10 227 155 19 60 216 75 3.485 330 11 641 62 33 29 285 92 140 290 233 54 76 414 60 16 210 169 10 65 231 82 3.471 330 8 554 62 35 27 244 74 127 248 219 35 64 443 63 8 181 161 13 69 216 87 3.206 Totale Durata media del matrimonio 7.971 263 14.448 1.421 641 780 6.314 2.165 3.441 6.414 5.814 1.048 1.982 10.577 1.496 280 5.232 4.026 298 1.345 5.247 1.962 81.744 13 13 12 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 14 14 14 14 14 13 13 Durata del matrimonio ( anni ) ( b ) REGIONI (a) Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia 12 13 14 15 16 17 18 19 341 11 652 59 26 33 351 94 134 246 226 36 93 389 52 8 186 134 9 57 220 82 3.380 352 7 530 47 22 25 217 90 163 316 282 58 71 372 58 19 157 188 8 54 257 92 3.338 290 5 496 55 30 25 219 63 110 179 181 36 52 483 54 7 578 151 12 64 242 67 3.344 253 10 404 52 27 25 182 71 105 210 169 34 60 374 50 8 162 151 13 45 157 64 2.574 213 12 379 43 21 22 177 62 90 192 168 28 53 281 47 5 140 134 9 42 172 47 2.294 196 7 396 48 21 27 153 61 82 152 152 32 58 286 44 12 137 104 10 48 146 60 2.184 198 7 351 42 23 19 172 50 88 148 127 24 43 245 38 8 155 99 8 36 127 52 2.018 164 8 348 45 23 22 157 42 75 131 130 25 65 251 33 7 144 83 15 40 120 53 1.936 20-24 Oltre 24 772 17 1.227 136 63 73 606 201 315 586 569 101 225 884 162 29 492 405 33 134 513 220 7.627 1.044 39 1.745 177 82 95 817 282 527 929 802 136 242 1.840 209 37 679 583 40 194 762 268 11.352 (a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione dei coniugi. (b) La durata del matrimonio è calcolata in anni compiuti come differenza tra la data di iscrizione a ruolo del procedimento di separazione e la data del matrimonio. 61 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Divorzi per durata del matrimonio e regione. Anno 2003 Durata del matrimonio (anni) (b) REGIONI (a) Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 29 3 3 11 4 3 7 9 1 11 1 2 8 5 1 4 5 1 112 76 3 169 7 2 5 62 19 25 61 44 8 12 99 11 4 31 28 4 12 35 13 723 149 3 294 27 8 19 131 38 65 131 81 22 34 146 27 2 72 56 4 19 63 26 1.390 216 7 449 38 17 21 173 49 98 195 133 27 29 236 26 9 87 67 10 25 73 24 1.971 265 14 520 51 22 29 212 66 118 234 141 24 41 270 43 7 86 81 9 34 104 43 2.363 297 7 527 41 17 24 208 57 121 266 151 26 42 272 43 9 105 98 6 36 112 77 2.501 278 10 532 36 19 17 192 64 129 238 165 29 57 278 37 5 123 99 9 28 115 64 2.488 242 7 494 52 27 25 165 60 101 231 146 25 53 287 30 4 128 98 12 37 97 51 2.320 244 5 451 47 15 32 169 52 118 197 146 20 52 259 40 11 107 105 8 33 128 46 2.238 226 7 454 47 21 26 183 65 126 212 152 24 44 246 32 5 112 66 6 32 124 58 2.221 Totale Durata media del matri-monio 4.757 131 8.531 788 368 420 3.611 1.156 2.174 4.275 2.940 539 976 4.996 716 130 2.184 1.788 179 696 2.257 1.032 43.856 17 15 16 16 16 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 18 17 17 Durata del matrimonio (anni) (b) REGIONI (a) Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia 13 14 15 16 17 18 19 20-24 Oltre 24 253 9 399 31 15 16 175 58 101 188 131 23 40 272 37 10 116 79 10 43 95 45 2.115 204 6 378 31 16 15 157 37 94 173 114 32 47 219 32 3 111 84 11 31 102 32 1.898 175 3 350 29 14 15 163 52 87 177 127 28 37 202 29 5 76 69 9 35 69 47 1.769 150 6 267 35 15 20 118 38 78 162 113 11 30 164 22 4 94 65 5 35 91 46 1.534 140 4 283 37 23 14 130 34 65 155 107 17 45 127 21 5 72 64 5 27 74 39 1.451 145 4 220 24 11 13 113 34 59 109 93 15 29 146 24 2 80 58 7 26 84 23 1.295 134 2 237 22 14 8 116 34 60 144 77 13 44 150 19 7 64 40 1 22 70 29 1.285 573 14 901 104 47 57 440 149 251 504 374 83 131 583 88 16 262 227 22 89 300 132 5.243 983 20 1.577 126 65 61 693 246 475 891 636 112 208 1.029 154 20 450 399 40 128 516 236 8.939 (a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di divorzio. (b) La durata del matrimonio è calcolata in anni compiuti come differenza tra la data del provvedimento di divorzio e la data del matrimonio. 62 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Procedimenti di separazione e divorzio secondo il rito di apertura/chiusura della causa e la durata media. Anno 2003 (valori assoluti, percentuali e durate medie in giorni) Separazioni TIPO DI RITO Divorzi Numero Durata media in giorni % Numero Durata media in giorni % Aperti e chiusi con rito consensuale 62.705 116 76,7 32.152 115 73,3 Aperti e chiusi con rito giudiziale 10.271 954 12,6 9.408 670 21,5 278 343 0,3 252 256 0,6 8.490 277 10,4 2.044 278 4,7 81.744 239 100,0 43.856 243 100,0 Aperti con rito consensuale e chiusi con rito giudiziale Aperti con rito giudiziale e chiusi con rito consensuale Totale Classe di età dei coniugi alla separazione e al divorzio. Anno 2003 (valori percentuali e medi) CLASSI DI ETÀ (anni) Meno di 25 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 ed oltre Totale Separazioni Divorzi Maschi Femmine Maschi Femmine 0,6 5,4 16,1 22,6 20,7 13,5 21,0 100,0 2,5 11,8 21,3 23,8 16,8 10,1 13,6 100,0 0,1 1,5 10,9 23,2 22,0 15,8 26,5 100,0 0,3 5,4 19,1 25,6 19,2 12,5 17,9 100,0 42 39 44 41 Età media (anni) Figli minori affidati in separazioni e divorzi per tipo di affidamento. Anni 1994-2003 (valori assoluti e perce Tipo di affidamento In separazioni ANNI 1994 1997 2000 2003 In divorzi Valori percentuali Totale minori affidati 35.992 43.310 51.229 62.050 Congiunto Al Alla e/o padre madre alternato 6,4 5,0 4,6 3,8 92,0 91,7 86,7 83,9 1,2 2,8 8,0 11,9 Valori percentuali Ad Totale altri 0,4 0,5 0,7 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale minori affidati 11.104 14.876 17.334 20.627 Al Alla padre madre 8,6 6,4 6,6 5,7 89,8 90,8 86,0 83,8 Congiunto e/o alternato Ad altri 0,8 2,2 6,8 9,8 0,8 0,6 0,6 0,8 63 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Separazioni, divorzi e affidamento dei figli minori per ripartizione geografica. Anno 2003 Separazioni Divorzi Con figli minori affidati RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE (a) Totale 42.437 19.421 19.886 81.744 Nord Centro Mezzogiorno Italia N. % sul totale separazioni 20.869 9.975 11.845 42.689 49,2 51,4 59,6 52,2 Con figli minori affidati Totale 25.423 9.451 8.982 43.856 N. % sul totale divorzi 8.765 3.470 3.937 16.172 34,5 36,7 43,8 36,9 (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio Figli minori affidati in separazioni e divorzi per tipo di affidamento, ripartizione geografica, rito di chiusura del procedimento e classe di età del minore affidato. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali) Tipo di affidamento In separazioni In divorzi Valori percentuali VOCI Valori percentuali Totale minori affidati Al padre Alla madre Congiunto e/o Ad altri alternato Totale minori affidati Al padre Alla madre Congiunto e/o Ad altri alternato Ripartizioni geografiche (a) Nord Centro Mezzogiorno 29.478 14.300 18.272 3,7 3,4 4,2 80,2 83,7 90,1 15,7 12,7 5,3 0,4 0,2 0,4 10.953 4.400 5.274 5,8 4,7 6,3 82,2 84,0 86,9 11,1 10,8 6,2 0,9 0,5 0,6 54.103 7.947 3,4 6,2 83,4 87,5 13,0 4,8 0,2 1,5 15.681 4.946 5,4 6,7 82,8 87,0 11,2 5,1 0,6 1,2 0-5 6-10 11-14 15-17 16.874 21.126 15.505 8.545 2,0 2,9 4,7 7,7 86,6 84,1 82,9 79,9 11,1 12,6 11,9 11,9 0,3 0,4 0,5 0,5 1.002 7.520 7.530 4.575 3,7 3,8 5,8 9,1 87,2 86,3 83,3 79,6 8,4 9,2 10,0 10,6 0,7 0,7 0,9 0,7 Totale 62.050 3,8 83,9 11,9 0,4 20.627 5,7 83,8 9,8 0,8 Rito di chiusura Consensuale Giudiziale Classi di età dell'affidato (anni) (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio 64 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Figli minori affidati in separazioni dei coniugi secondo il numero di figli minori, per età. Anno 2003 Figli minori affidati ETÀ DEI FIGLI AFFIDATI Meno di 1 anno 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni 11 anni 12 anni 13 anni 14 anni 15 anni 16 anni 17 anni Totale figli Totale separazioni In separazioni con un figlio minore In separazioni con 2 figli minori 276 919 1.548 1.947 2.009 1.941 1.807 1.691 1.521 1.377 1.365 1.441 1.407 1.382 1.401 1.454 1.383 950 25.819 25.819 213 575 980 1.321 1.645 1.980 2.062 2.193 2.152 2.291 2.318 2.226 2.057 1.851 1.719 1.486 1.319 914 29.302 14.651 Totale In separazioni In separazioni con con 3 figli minori 4 o più figli minori 44 114 191 249 309 393 350 387 419 406 463 458 452 432 386 381 285 215 5.934 1.978 7 26 31 46 45 65 63 61 64 76 60 67 78 70 78 64 62 32 995 241 540 1.634 2.750 3.563 4.008 4.379 4.282 4.332 4.156 4.150 4.206 4.192 3.994 3.735 3.584 3.385 3.049 2.111 62.050 42.689 Figli minori affidati in divorzi secondo il numero dei figli minori, per età. Anno 2003 Figli minori affidati ETÀ DEI FIGLI AFFIDATI Meno di 1 anno 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni 11 anni 12 anni 13 anni 14 anni 15 anni 16 anni 17 anni Totale figli Totale divorzi In scioglimenti e cessazioni con un figlio minore In scioglimenti e cessazioni con 2 figli minori In scioglimenti e cessazioni con 3 figli minori In scioglimenti e cessazioni con 4 o più figli minori Totale 1 6 3 41 196 395 658 836 984 1.088 1.027 1.109 1.065 1.015 937 970 884 861 12.076 12.076 3 1 2 26 71 190 306 450 493 658 685 774 782 747 705 609 562 472 7.536 3.768 1 2 3 9 15 23 38 46 60 89 73 74 92 89 93 81 60 58 906 302 2 3 0 2 4 3 8 6 3 5 7 10 15 10 13 4 7 7 109 26 7 12 8 78 286 611 1.010 1.338 1.540 1.840 1.792 1.967 1.954 1.861 1.748 1.664 1.513 1.398 20.627 16.172 65 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Figli minori affidati in separazioni e divorzi per luogo di residenza dei genitori. Anno 2003 (valori percentuali) LUOGO DI RESIDENZA DEI GENITORI Entrambi i genitori in Italia - stesso comune - diverso comune nella stessa provincia - diversa provincia nella stessa regione - diversa regione Padre in Italia e madre all'estero Padre all'estero e madre in Italia Entrambi i genitori all'estero Totale Separazioni Divorzi 99,3 82,7 11,5 2,1 3,0 0,2 0,4 0,1 100,0 98,3 48,7 32,9 7,0 9,7 0,6 1,0 0,1 100,0 Figli minori affidati al padre o alla madre in separazioni e divorzi per tipologia del comune di residenza del genitore affidatario. Anno 2003 (valori percentuali) TIPOLOGIA DEL COMUNE DI RESIDENZA Comune capoluogo Comune non capoluogo Totale Separazioni Divorzi 37,6 62,4 100,0 41,3 58,7 100,0 Figli minori affidati al padre o alla madre in separazioni e divorzi per ampiezza demografica del comune di residenza del genitore affidatario. Anno 2003 (valori percentuali) AMPIEZZA DEMOGRAFICA DEL COMUNE DI RESIDENZA Separazioni Divorzi 28,7 18,3 14,8 15,7 22,5 100,0 37,5 17,3 12,7 14,8 17,7 100,0 Fino a 20.000 abitanti da 20.001 a 50.000 abitanti da 50.001 a 100.000 abitanti da 100.001 a 500.000 abitanti Oltre 500.000 abitanti Totale Figli minori affidati in separazioni e divorzi secondo il numero di figli minori, per ripartizione geografica - Anno 2003 Separazioni RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE (a) Con 1 figlio minore Con 2 figli minori Divorzi Con 3 figli Con 4 o più minori figli minori Totale Con 1 figlio minore Con 2 figli minori Con 3 figli Con 4 o più minori figli minori Totale Nord 44,8 46,2 7,8 1,2 100,0 61,5 34,5 3,5 0,5 100,0 Centro 43,0 47,2 8,5 1,2 100,0 59,5 35,5 4,4 0,7 100,0 Mezzogiorno 35,4 48,9 13,2 2,5 100,0 51,7 41,6 6,2 0,6 100,0 ITALIA 41,6 47,2 9,6 1,6 100,0 58,5 36,5 4,4 0,5 100,0 (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio 66 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Figli affidati in separazioni personali per tipo di affidamento e regione. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali) REGIONI (a) Al padre Tipo di affidamento Congiunto e/o Alla madre alternato Totale Ad altri VALORI ASSOLUTI Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia 254 2 348 53 21 32 126 75 79 142 121 30 56 285 47 16 157 145 16 55 236 95 2.338 4.585 172 7.996 1.022 543 479 3.493 1.222 1.607 3.530 3.139 618 1.194 7.018 1.034 187 4.707 3.360 240 1.116 4.396 1.424 52.060 735 21 1.821 116 35 81 596 181 484 675 720 122 211 757 123 47 180 164 15 85 244 103 7.400 19 63 15 2 16 28 6 4 5 14 1 5 30 1 6 22 15 252 5.593 195 10.228 1.191 599 592 4.230 1.480 2.186 4.375 3.986 774 1.466 8.074 1.205 250 5.049 3.699 272 1.262 4.898 1.637 62.050 0,3 0,6 0,4 0,1 0,7 0,6 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,8 0,4 0,5 0,4 0,9 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 VALORI PERCENTUALI Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia 4,5 1,0 3,4 4,5 3,5 5,4 3,0 5,1 3,6 3,2 3,0 3,9 3,8 3,5 3,9 6,4 3,1 3,9 5,9 4,4 4,8 5,8 3,8 82,0 88,2 78,2 85,8 90,7 80,9 82,6 82,6 73,5 80,7 78,8 79,8 81,4 86,9 85,8 74,8 93,2 90,8 88,2 88,4 89,8 87,0 83,9 13,1 10,8 17,8 9,7 5,8 13,7 14,1 12,2 22,1 15,4 18,1 15,8 14,4 9,4 10,2 18,8 3,6 4,4 5,5 6,7 5,0 6,3 11,9 (a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione dei coniugi 67 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Figli affidati in divorzi per tipo di affidamento e regione. Anno 2003 (valori assoluti e percentuali) REGIONI (a) Al padre Tipo di affidamento Congiunto e/o Alla madre alternato Ad altri Totale VALORI ASSOLUTI Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia 136 3 227 22 5 17 90 41 40 79 62 22 36 88 22 1 84 55 8 37 92 31 1.176 1.579 46 3.093 389 197 192 1.268 427 691 1.506 1.137 195 364 2.000 328 73 1.238 912 77 366 1.099 492 17.280 224 8 450 18 7 11 191 35 91 196 139 28 55 254 31 13 49 42 1 38 121 30 2.014 8 46 3 3 5 8 11 22 5 4 1 10 3 9 9 13 157 1.947 57 3.816 432 209 223 1.554 511 833 1.803 1.343 249 456 2.352 384 87 1.380 1.018 86 441 1.325 553 20.627 0,4 1,2 0,7 1,3 0,3 1,6 1,3 1,2 0,4 1,6 0,2 0,4 0,8 0,7 0,9 1,0 0,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 VALORI PERCENTUALI Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino-Alto Adige Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Italia 7,0 5,3 5,9 5,1 2,4 7,6 5,8 8,0 4,8 4,4 4,6 8,8 7,9 3,7 5,7 1,1 6,1 5,4 9,3 8,4 6,9 5,6 5,7 (a) Regioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di divorzio 68 81,1 80,7 81,1 90,0 94,3 86,1 81,6 83,6 83,0 83,5 84,7 78,3 79,8 85,0 85,4 83,9 89,7 89,6 89,5 83,0 82,9 89,0 83,8 11,5 14,0 11,8 4,2 3,3 4,9 12,3 6,8 10,9 10,9 10,3 11,2 12,1 10,8 8,1 14,9 3,6 4,1 1,2 8,6 9,1 5,4 9,8 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Separazioni dei coniugi per ripartizione geografica e frequenza delle visite ai figli minori da parte del genitore non affidatario. Anno 2003 (valori percentuali) Ripartizioni geografiche (a) FREQUENZA VISITE AI FIGLI MINORI Totale Tutti i giorni 2-6 volte a settimana 1 volta a settimana 1-3 volte al mese Qualche volta l'anno Mai Totale Nord Centro Mezzogiorno 15,6 49,4 23,6 10,0 1,0 0,4 100,0 20,3 51,7 21,0 5,9 0,9 0,2 100,0 12,7 60,8 20,7 3,9 1,6 0,3 100,0 15,8 53,3 22,2 7,2 1,2 0,3 100,0 (a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione Separazioni dei coniugi e divorzi per assenza/presenza di figli affidati e assegnazione della casa coniugale. Anno 2003 (valori percentuali) Separazioni ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Senza figli affidati Con figli affidati Al marito Alla moglie A entrambi i coniugi con divisione degli ambienti Ai figli Abitazioni autonome e distinte Totale 29,1 45,5 17,6 69,2 2,2 0,2 23,0 100,0 1,5 0,1 11,6 100,0 Divorzi Totale Senza figli affidati Con figli affidati Totale 23,1 57,9 15,3 29,4 11,9 52,5 14,1 37,9 0,6 0,2 54,5 100,0 0,5 0,1 35,0 100,0 1,8 0,2 17,0 100,0 0,5 0,2 47,3 100,0 Separazioni dei coniugi e divorzi con figli minori per genitore affidatario e assegnazione della casa coniugale. Anno 2003 (valori percentuali) Separazioni ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Al marito Alla moglie A entrambi i coniugi con divisione degli ambienti Ai figli Abitazioni autonome e distinte Totale Divorzi Con figli affidati Con figli affidati alla madre al padre Con figli affidati Con figli affidati alla madre al padre 14,2 72,8 61,8 22,0 9,2 55,2 38,1 21,0 1,2 1,2 0,5 0,1 0,1 11,7 100,0 0,2 14,8 100,0 0,1 35,0 100,0 0,2 40,6 100,0 69 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Separazioni dei coniugi e divorzi con sostentamento economico per il coniuge e classe di importo mensile. Anno 2003 (valori percentuali) CLASSI DI IMPORTO MENSILE DELL'ASSEGNO PER IL CONIUGE (euro) Fino a 150 euro da 150,01 a 250 euro da 250,01 a 400 euro da 400,01 a 500 euro da 500,01 a 800 euro da 800,01 a 1.000 euro Oltre 1.000 euro Totale Separazioni Divorzi 22,1 24,2 22,8 8,9 12,1 3,3 6,6 100,0 23,9 23,3 21,8 7,0 12,4 2,7 8,9 100,0 Separazioni dei coniugi e divorzi con sostentamento economico per i figli e classe di importo mensile. Anno 2003 (valori percentuali) CLASSI DI IMPORTO MENSILE DELL'ASSEGNO PER I FIGLI (euro) Fino a 150 euro da 150,01 a 250 euro da 250,01 a 400 euro da 400,01 a 500 euro da 500,01 a 800 euro da 800,01 a 1.000 euro Oltre 1.000 euro Totale Separazioni Divorzi 7,8 22,5 32,9 12,3 15,6 3,4 5,5 100,0 8,5 27,2 36,2 8,9 12,9 1,9 4,4 100,0 Importo medio mensile in separazioni dei coniugi e divorzi con figli minori affidati, per numero di figli minori. Anno 2003 (valori in euro) NUMERO FIGLI MINORI AFFIDATI 1 figlio 2 figli 3 figli e oltre Totale 70 Separazioni Divorzi 382,6 560,9 700,0 460,3 349,0 526,9 627,5 396,5 AIAF RIVISTA 3/2005 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 17 novembre 2005 La vita quotidiana dei bambini I dati di seguito analizzati sono stati in gran parte rilevati nell’ambito dell’Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” 2005 attraverso un modulo specifico sull’infanzia esito di una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Istituto degli Innocenti di Firenze. L’indagine è stata condotta nel mese di gennaio 2005 su 24mila famiglie, per un totale di circa 55mila individui. Le famiglie con minori sono pari al 29,2% del campione. Ulteriori approfondimenti sul tema saranno presentati nell’ambito della Conferenza Nazionale sull’Infanzia il 21 novembre. Sempre più figli unici o con un solo fratello Negli ultimi anni profonde trasformazioni hanno riguardato il contesto familiare in cui sono inseriti bambini e ragazzi, il numero di fratelli e la condizione dei genitori. Il calo della fecondità, il progressivo inserimento delle donne nel mercato del lavoro e l’aumentata instabilità coniugale sono le principali cause di tali trasformazioni. Ufficio della comunicazione Tel. 06 4673 2243-2244 Informazioni e chiarimenti: Struttura e dinamica sociale Via Ravà, 150 – Roma Linda Laura Sabbadini Miria Savioli Tel. +39 06 46734604-6 Dal 1993-94 al 2005, i bambini e i ragazzi fino a 17 anni che hanno entrambi i genitori occupati passano dal 36,3% al 43,4% e quelli con padre occupato e madre casalinga dal 45,2% al 36,1%. In tutte le fasce d’età ormai prevalgono i bambini che hanno ambedue i genitori occupati rispetto a quelli che hanno la madre casalinga. La situazione è molto differenziata territorialmente: nel Nord del Paese, infatti, i bambini che hanno tutti e due i genitori occupati arrivano al 54,5% a fronte del 28,6% nel Sud. Aumentano anche i bambini e ragazzi che vivono con un solo genitore (dal 6% all’8,6%), soprattutto in conseguenza dell’incremento di separazioni e divorzi. A diventare più numerosi sono anche i figli unici (24,4%) e i bambini che hanno un solo fratello (52,9%), che rappresentano il caso più frequente, mentre diminuiscono i bambini che hanno 2 fratelli o più (22,7%). La presenza in famiglia di un figlio unico è più diffusa nel Nord del Paese. In particolare, nel Nord Ovest la percentuale di figli unici raggiunge il 31%, nel Nord Est e nel Centro il 28%, mentre nel Sud il 17,8% e nelle Isole il 16,5%. 71 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Grafico 1 - Bambini e ragazzi con meno di 18 anni con ambedue i genitori occupati per ripartizione geografica – Media 1993-94 e Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi della stessa ripartizione geografica) 45,6 Italia Nord-occidentale 53,4 46,7 Italia Nord-orientale 56,0 42,1 Italia Centrale 52,1 1993-94 2005 28,6 29,6 Italia Meridionale 21,5 25,4 Italia Insulare 36,3 Italia 43,4 Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Media 1993-94 e Anno 2005 Grafico 2 - Bambini e ragazzi con meno di 18 anni per numero di fratelli conviventi e ripartizione geografica – Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi della stessa ripartizione geografica) Italia Nordoccidentale Italia Nord-orientale Italia Centrale Italia Meridionale Italia Insulare Italia 16,8 52,2 31,0 20,1 51,8 28,1 15,3 56,6 28,0 con due o più fratelli con un fratello 30,7 51,5 17,8 senza fratelli 30,2 53,3 16,5 22,7 52,9 24,4 Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005 I bambini sono affidati soprattutto ai nonni La presenza di bambini all’interno della famiglia comporta una riorganizzazione dei tempi di vita familiare, soprattutto nel caso in cui entrambi i genitori svolgano un’attività lavorativa. Nei momenti in cui il bambino non è a scuola o con i genitori è infatti necessario ricorrere a figure – parentali e non – che sostengano la famiglia nella cura dei figli. 72 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Nel 2003 in Italia i bambini tra 0 e 13 anni che vengono affidati ad un adulto, almeno qualche volta a settimana quando non sono con i genitori o a scuola, sono circa 4 milioni, pari al 51,4% del totale (contro il 49,6% del 1998). Il ricorso a figure di supporto nella cura dei bambini è tanto più evidente quanto minore è l’età: il 55,6% dei bambini fino a 2 anni è accudito da qualche adulto almeno qualche volta a settimana, mentre tra i bambini di 11-13 anni è il 41,6%. Al primo posto tra coloro che si prendono cura dei più piccoli (76,2%) si collocano i nonni conviventi e non. Soprattutto se i bambini sono piccoli, il loro sostegno si rivela importante: l’80,3% dei bambini tra 0 e 2 anni e l’80 % di quelli tra 3 e 5 anni sono affidati ai nonni tutti i giorni o almeno qualche volta a settimana. Gli altri parenti conviventi e non che si prendono cura dei bambini sono il17,3%; ancora meno sono i bambini affidati a persone retribuite (9,0%), percentuale che però sale all’11,6% se la donna lavora e al 23,9% se è dirigente, imprenditrice o libera professionista. I giochi preferiti: quelli vecchi e quelli nuovi Le preferenze espresse dai bambini e dalle bambine da 3 a 10 anni rispetto alle diverse tipologie di gioco evidenziano alcune peculiarità e differenze che tendono ad ampliarsi al crescere dell’età. In testa alla graduatoria dei giochi preferiti dai bambini da 3 a 5 anni si trovano i giocattoli più tradizionali: le bambole per le femmine (88,4%) e le automobiline, i trenini e simili per i maschi (73,5%). In questa fascia d’età sono molto amate le costruzioni e i puzzle, il disegno, i giochi di movimento, la manipolazione di materiali come la plastilina, anche se emerge qualche lieve differenza nei gusti: le bambine preferiscono matite e colori in misura superiore ai coetanei (75,6% contro 67,7%), mentre sono meno interessate a costruzioni e puzzle (48,6% contro 62%). Ai primi posti nella graduatoria dei maschi ci sono i giochi con automobiline e trenini (73,5%), disegnare (67,7%), fare costruzioni e puzzle (62%), giocare a pallone (55,2%). I videogiochi si collocano al settimo posto (25,6%). Le bambine amano soprattutto le bambole (88,4%), disegnare (75,6%), giocare con i pupazzi (58%). I videogiochi si collocano al 14° posto. Col crescere dell'età bambole e automobiline, costruzioni e puzzle perdono terreno; aumenta l'interesse per i giochi di movimento, in particolare tra le bambine. Inoltre, più di un terzo dei bambini e delle bambine preferisce i giochi da tavolo. Tra i 6 e i 10 anni le differenze di genere emergono più decisamente: il 70,6% delle femmine continua ad amare il disegno, mentre tra i maschi la quota di chi lo preferisce scende al 47,5%, il 71,6% dei bambini ama giocare a pallone e, sempre per i maschi, emergono nettamente i videogiochi (65,2%). Per quanto riguarda i bambini da 6 a 10 anni, la graduatoria vede pertanto al primo posto giocare a pallone (71,6%), seguito da videogiochi (65,2%), figurine (50,3%). L’interesse delle bambine invece è rivolto soprattutto alle bambole (71,7%), a disegnare (70,6%), ai giochi di movimento (60,4%). Ma è soprattutto per i giochi che vengono meno spesso indicati che emergono differenze di genere che aumentano col crescere dell’età. Il 23,7% delle bambine da 3 a 5 anni e il 27,1% di quelle da 6 a 10 anni preferiscono i giochi di ruolo (mamma e figlia, venditore e cliente o altro), mentre le rispettive quote per i coetanei maschi sono 10,8% e 11,4%. Il 43,6% delle bambine di 3-5 anni e più di un terzo di quelle di 6-10 anni amano giocare svolgendo attività domestiche contro il 13,9% dei bambini da 3 a 5 anni. La quota si riduce all’8,6% per quelli fra 6 e 10 anni. Lo scarso interesse maschile per il gioco che attiene alle attività svolte quotidianamente in casa viene solo in parte compensato da una maggiore preferenza per i giochi che prevedono il costruire o riparare oggetti (17,9% dei maschi e 7,5% delle femmine). 73 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Tavola 1 - Bambini e ragazzi di 3-10 anni per giochi effettuati, sesso e classe di età. Graduatoria – Anno 2005 (per 100 bambini dello stesso sesso e classe di età) MASCHI 3-5 Automobiline,trenini Disegnare Costruzioni/puzzles Giocare a pallone Giochi di movimento Plastilina, pongo, ecc. Mostri Videogiochi/computer Strumenti musicali Giocare con le figurine Pupazzi Costruire/riparare Giochi di attività domestiche Giochi con animali domestici Giochi di ruolo Giochi da tavolo Stickers Collezionare oggetti Bambole Altro FEMMINE 3-5 73,5 67,7 62,0 55,2 45,1 34,4 28,1 25,6 21,8 20,5 19,9 17,5 13,9 12,5 10,8 7,7 5,8 4,6 1,7 1,2 Bambole Disegnare Pupazzi Costruzioni/puzzles Giochi di attività domestiche Giochi di movimento Plastilina, pongo, ecc. Giochi di ruolo Strumenti musicali Giocare a pallone Giochi con animali domestici Giochi da tavolo Giocare con le figurine Videogiochi/computer Costruire/riparare Automobiline,trenini Stickers Collezionare oggetti Mostri Altro MASCHI 6-10 Giocare a pallone Videogiochi/computer Giocare con le figurine Automobiline,trenini Disegnare Giochi di movimento Costruzioni/puzzles Giochi da tavolo Mostri Giochi con animali domestici Costruire/riparare Plastilina, pongo, ecc. Strumenti musicali Giochi di ruolo Collezionare oggetti Pupazzi Giochi di attività domestiche Stickers Bambole Altro 88,4 75,6 58,0 48,6 43,6 43,0 37,9 23,7 21,4 15,2 13,0 12,7 12,2 10,4 7,9 7,1 4,7 3,9 1,3 1,7 FEMMINE 6-10 71,6 65,2 50,3 49,2 47,5 46,8 43,8 34,2 21,6 19,3 18,1 17,3 12,1 11,4 10,7 9,6 8,6 6,0 1,2 2,6 Bambole Disegnare Giochi di movimento Pupazzi Videogiochi/computer Giochi di attività domestiche Giochi da tavolo Costruzioni/puzzles Giochi di ruolo Plastilina, pongo, ecc. Giocare a pallone Giocare con le figurine Giochi con animali domestici Strumenti musicali Collezionare oggetti Costruire/riparare Stickers Automobiline,trenini Mostri Altro 71,7 70,6 60,4 43,3 38,7 34,3 33,6 32,7 27,1 25,2 21,4 21,2 21,1 13,3 10,6 7,2 5,6 4,2 1,6 1,9 Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005 La tecnologia è per tradizione culturale un territorio più maschile e ciò emerge prepotentemente nelle attività ludiche dei più piccoli. Già nella fascia di età fra i 3 e i 5 anni i bambini che amano giocare con videogiochi e computer sono due volte e mezzo di più delle bambine (25,6% contro 10,4%). Tra i 6 e i 10 anni, questa tipologia di gioco sale decisamente, toccando il 65,2% dei bambini e soltanto il 38,7% delle bambine. Differenze così accentuate, anche tra le giovanissime generazioni, sembrerebbero indicare che il processo di superamento dalle barriere culturali che hanno ostacolato l’accesso delle donne alla conoscenza e all'uso della tecnologia non sia ancora concluso, sebbene, come si vedrà, l’utilizzo del computer tende ad essere più paritario. Osservando le preferenze di bambini e bambine residenti nelle diverse ripartizioni territoriali, emergono altre peculiarità. I giochi da tavolo e il disegno sembrano interessare di più i bambini e le bambine delle regioni del Centro-nord; lo stesso si può dire per i giochi con gli animali domestici, probabilmente anche per effetto del clima che costringe a restare più spesso in casa. L’interesse per le bambole unisce tutte le bambine in Italia ed è il gioco preferito tra quelle residenti nel Nord-ovest (86%). I giochi in attività domestiche sono maggiormente diffusi tra le bambine del Centro-nord. La preferenza per il gioco del pallone è equamente distribuita, mentre i giochi di movimento sembrano essere più apprezzati dai bambini e dalle bambine del Nord. 74 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Rispetto al 1998 sono cresciuti nelle preferenze dei bambini tutti i tipi di gioco tranne i giochi di movimento (dal 59% al 49,8%). La crescita maggiore ha riguardato i videogiochi, i giochi da tavolo, la plastilina e altri materiali, il costruire e riparare, le figurine. Analizzando per genere, emerge che per i maschi la plastilina e altri materiali, il costruire e il riparare, il giocare con le figurine supera il 20% di incremento nella preferenza; mentre per le femmine gli incrementi più alti sono relativi alla plastilina e altri materiali (+50%), ai videogiochi (più del 30% di incremento), ai giochi da tavolo, agli strumenti musicali. I giochi col papà e con la mamma I giochi che i bambini svolgono più spesso insieme ai genitori riflettono i ruoli e le preferenze di genere sia dei figli, sia dei genitori. I maschi fanno giochi di movimento con i padri (56,2% contro il 36,8% con la madre), mentre disegnano o colorano soprattutto con la madre (64,4% contro il 30,3% con il padre). Nonostante la quota di bambini che preferisce giocare svolgendo attività domestiche sia irrisoria, il 25,3% dei maschi da 3 a 10 anni lo condivide con la mamma. Le bambine fanno con i padri soprattutto giochi di movimento (45% contro il 38,6% con la madre), mentre insieme alle madri si dedicano più spesso ai giochi di ruolo (24,5%), al disegno (66,3%), ai giochi in attività domestiche (54%) e ai giocattoli in generale (41,6%). I tipi di gioco che vengono svolti in prevalenza con la madre sono in numero superiore a quelli che vedono più spesso coinvolto il padre. I figli, quindi, non solo giocano più frequentemente con la madre, ma si intrattengono con lei in attività più variegate (in media 2,3 attività con il papà contro le 3 con la mamma). Tavola 2 - Bambini di 3-10 anni che giocano con la mamma per tipo di giochi effettuati, sesso e classe di età. Graduatoria – Anno 2005 (per 100 bambini dello stesso sesso e classe di età che giocano con la mamma) MASCHI 3-5 Disegnano/colorano Costruzioni/puzzles Giochi di movimento Giocattoli vari Svolgono attività domestiche Giochi da tavolo Giohi di ruolo Costruiscono / riparano Videogiochi Cucire, ricamare Altro FEMMINE 3-5 78,2 56,1 42,9 40,1 29,0 19,2 14,5 11,8 10,9 0,7 2,8 Disegnano/colorano Giocattoli vari Svolgono attività domestiche Costruzioni / puzzles Giochi di movimento Giohi di ruolo Giochi da tavolo Cucire, ricamare Costruiscono / riparano Videogiochi Altro MASCHI 6-10 Disegnano/colorano Giochi da tavolo Costruzioni/puzzles Giochi di movimento Svolgono attività domestiche Videogiochi Giocattoli vari Giohi di ruolo Costruiscono/riparano Cucire, ricamare Altro 78,3 61,4 56,9 40,0 39,1 29,3 21,6 10,6 8,0 5,1 2,3 FEMMINE 6-10 55,5 44,1 34,4 32,8 22,9 18,6 15,0 11,5 9,7 1,7 4,9 Disegnano/colorano Svolgono attività domestiche Giochi da tavolo Giochi di movimento Giocattoli vari Costruzioni/puzzles Giohi di ruolo Cucire, ricamare Videogiochi Costruiscono/riparano Altro 58,3 52,0 40,6 38,2 28,4 22,8 21,3 14,2 13,1 10,3 5,1 Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005 75 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Tavola 3 - Bambini di 3-10 anni che giocano con il papà per tipo di giochi effettuati, sesso e classe di età. Graduatoria – Anno 2005 (per 100 bambini dello stesso sesso e classe di età che giocano con il papà) MASCHI 3-5 Giochi di movimento Disegnano / colorano Costruzioni / puzzles Giocattoli vari Videogiochi Costruiscono / riparano Giochi da tavolo Giohi di ruolo Svolgono attività domestiche Altro FEMMINE 3-5 55,5 45,6 44,2 33,0 23,9 18,9 9,7 9,5 3,2 5,2 Disegnano / colorano Giochi di movimento Costruzioni / puzzles Giocattoli vari Giochi da tavolo Giohi di ruolo Svolgono attività domestiche Videogiochi Costruiscono / riparano Altro MASCHI 6-10 Giochi di movimento Videogiochi Giochi da tavolo Costruzioni / puzzles Costruiscono / riparano Disegnano / colorano Giocattoli vari Giohi di ruolo Svolgono attività domestiche Altro 64,9 42,7 39,2 34,5 16,8 16,3 11,8 11,0 9,7 5,2 FEMMINE 6-10 56,7 43,6 34,1 24,7 20,8 20,5 12,3 3,6 3,3 7,3 Giochi di movimento Giochi da tavolo Disegnano / colorano Videogiochi Costruzioni / puzzles Giocattoli vari Costruiscono / riparano Giohi di ruolo Svolgono attività domestiche Altro 46,5 41,5 36,1 29,3 21,2 11,2 10,2 9,2 5,3 5,9 Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005 I videogiochi restano una prerogativa maschile. Già nella fascia di età 3-5 anni i figli maschi che giocano più spesso insieme ai padri con strumentazioni informatiche sono il 23,9% e fra i 6 e i 10 anni si raggiunge il 43,6%. Le mamme risultano coinvolte negli stessi giochi dai figli maschi soltanto nel 10,9% (3-5 anni) e nel 18,6% dei casi (6 a 10 anni). Anche le bambine si trovano a giocare più spesso con i padri con i videogiochi, ma in percentuali nettamente inferiori a quelle dei loro coetanei (11% tra i 3 e i 5 anni e 29,3% tra i 6 e i 10 anni). La dimensione ludica del rapporto tra figli e genitori va anche al di là delle attività di gioco in senso stretto. I momenti che madri e padri dedicano ai figli raccontando o inventando storie, ascoltando la musica, ballando, accompagnandoli ai giardini, assistendo con loro a spettacoli televisivi, cinematografici o di altro genere, rappresentano attività comunque importanti per la relazione con i figli. L’80,4% dei bambini dai 3 ai 5 anni sente leggere dalle mamme fiabe e storie; tra i 6 e i 10 anni la percentuale supera ancora il 50%. La quota di bambini cui sono i padri a leggere favole e racconti è invece inferiore di circa 30 punti percentuali in entrambe le classi di età. Anche per quanto riguarda le storie inventate o raccontate piuttosto che lette, le differenze permangono: i bambini le ascoltano nel 52,1% dei casi dalla mamma e nel 34,9% dal papà. Le attività che hanno a che fare con la musica vedono più spesso protagonista la mamma. Il 54,6% dei bambini canta, balla o suona con lei e il 63,3% ascolta insieme a lei la musica; fa le stesse cose con i padri rispettivamente il 34,6% e il 45,4% dei bambini. Agli spettacoli sportivi i figli si recano invece più spesso con i padri (13,1% rispetto al 10,4% di quelli che si recano con la madre) e sono soprattutto i maschi (18,6 % rispetto all'11,7% della madre). I bambini e le bambini svolgono quindi quasi tutte le attività considerate più spesso con le madri. Sono comunque di più le femmine che, sia con la madre sia con il padre, sentono musica, ballano, cantano e ascoltano da loro letture e racconti. 76 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Bambini e ragazzi attivissimi e con tanti amici Aumentano le relazioni sociali. Bambini e ragazzi comunicano di più con tutti. Tra il 1998 e il 2005 i bambini e ragazzi che frequentano coetanei passano dal 76,1% al 78,8%, mentre rimane sostanzialmente stabile il numero medio di amici frequentati come anche la frequenza degli incontri. Oltre i tre quarti dei bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni frequenta coetanei nel proprio tempo libero. La frequentazione è assidua (almeno una volta a settimana il 93,6%) e coinvolge mediamente 5 amici, prevalentemente dello stesso sesso. Al crescere dell’età aumenta la propensione a frequentare i coetanei: si passa dal 50,2% dei bambini tra i 3 e i 5 anni al 94,4% dei ragazzi tra 14 e 17 anni; crescono anche il numero medio di amici frequentati (da 3,4 a 6,5), il numero di incontri e la tendenza a frequentare indifferentemente maschi e femmine. Bambini e ragazzi giocano di più con tutti: con i loro pari (dal 45,8% del 1998 al 54,5% del 2005 nei giorni non festivi e dal 35,2% al 40,5% nei giorni festivi), con la mamma (dal 32,5% al 45,9% nei giorni non festivi e dal 40,6% al 53,6% nei giorni festivi), con il papà (dal 22,5% al 36,5% nei giorni non festivi e dal 40% al 53,2% nei giorni festivi). Fruiscono di più di spettacoli. Tra il 2000 e il 2005 aumentano i bambini e ragazzi che sono andati a teatro (dal 22,8% al 30%), si sono recati al cinema (dal 64,7% al 79,2%), hanno visitato musei e mostre (dal 41,7% al 43,6%), sono andati a concerti di musica classica (dal 6,4% all’8,4%) o a spettacoli sportivi (dal 40,2% al 42,7%). Tranne nel caso degli spettacoli sportivi sono sempre le femmine a fruire di più di spettacoli e intrattenimenti. Tavola 5- Bambini e ragazzi di 3-17 anni che frequentano coetanei nel tempo libero per numero medio di coetanei frequentati, frequenza con cui li vedono, sesso dei coetanei frequentati, partecipazione a feste per sesso e classe di età – Anno 2005 SESSO, CLASSE DI ETA' Frequentano coetanei nel tempo libero (a) Numero medio di coetanei frequentati Con che frequenza vedono coetanei (b) Almeno una volta a settimana Più raramente Frequentano più maschi o più femmine (b) Maschi e femmine Più maschi Più femmine in egual misura Partecipazione a feste (a) Organizzat e per lui/lei Organizzat e per altri coetanei MASCHI 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 47,9 77,2 92,0 95,0 79,4 3,4 4,0 5,4 6,6 5,1 88,1 90,9 96,8 97,7 94,2 11,9 9,1 3,2 2,3 5,8 57,5 76,2 81,2 62,7 70,5 4,1 3,8 1,5 3,7 3,3 38,4 20,0 17,3 33,6 26,2 61,2 63,4 55,5 44,1 55,9 66,5 79,8 72,5 72,8 73,8 9,3 4,2 3,9 8,3 6,2 65,0 75,8 74,7 51,6 66,0 25,7 20,0 21,4 40,1 27,8 58,4 63,6 60,3 48,7 57,7 69,1 75,7 73,3 76,3 74,1 32,6 42,5 43,6 36,8 39,6 35,6 37,5 37,1 26,5 33,5 31,8 20,0 19,3 36,7 26,9 59,8 63,5 57,8 46,3 56,8 67,8 77,8 72,9 74,5 73,9 FEMMINE 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 52,6 73,4 89,5 93,7 78,1 3,4 4,0 4,9 6,5 4,9 87,8 89,4 95,7 96,4 93,0 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 50,2 75,4 90,8 94,4 78,8 3,4 4,0 5,1 6,5 5,0 87,9 90,2 96,2 97,1 93,6 12,2 10,6 4,3 3,6 7,0 MASCHI E FEMMINE 12,1 9,8 3,8 2,9 6,4 Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005 (a) Per 100 bambini e ragazzi di 3-17 anni della stessa classe di età. (b) Per 100 bambini e ragazzi di 3-17 anni che frequentano coetanei. 77 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 Aumenta anche la pratica sportiva: la quota di bambini e i ragazzi tra i 3 e i 17 anni che praticano sport nel tempo libero (sia in modo continuativo che saltuario) è passata infatti dal 50,9% al 53,3%. Il 43,9% fa sport in modo continuativo e il 9,4% in modo saltuario. La quota di praticanti è ancora maggiore tra i maschi (57,8% contro il 48,5% delle femmine), ma tra i piccoli di 3-5 anni si riscontra una prevalenza femminile (23,3% contro il 20,2% dei maschi). Aumentano, inoltre, i bambini e i ragazzi di 6 17 anni che leggono libri e che svolgono attività extrascolastiche. Nel 2005 la quota di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni che hanno letto almeno un libro nel loro tempo libero è aumentata di 4,5 punti percentuali rispetto all’anno 2000 (49,0%), arrivando al 53,5%. La maggioranza dei lettori ha comunque letto più di un libro nell’anno, in particolare il 39% ha letto 2 o 3 libri, il 34,4% da 4 a 11 libri e infine l’11,6% 12 o più libri. Tra il 1998 e il 2005 aumenta la partecipazione ai corsi di formazione extrascolastica nel corso dell’anno (dal 41% al 45,8%). L’incremento maggiore si verifica tra le bambine e le ragazze: 7,2 punti percentuali in più (dal 39,7% al 46,9%) rispetto ai 2,5 punti tra i ragazzi (dal 42,3% al 44,8%) e nella fascia d’età tra i 6 e i 13 anni (con oltre 5 punti percentuali). I corsi più frequentati sono nell’ordine: sport (31,3%), musica (8,4%), danza (7,1%), lingue straniere (6,4%), informatica (5,7%). Le bambine studiano danza, musica , teatro e lingue. I bambini frequentano più corsi di informatica. Se alle bambine si aggiunge la danza allo sport, i livelli di fruizione dei corsi di tipo sportivo tra maschi e femmine sono sostanzialmente uguali. Grafico 3 - Bambini e ragazzi di 6-17 anni che hanno fruito nell'anno dei diversi spettacoli ed intrattenimenti e che hanno letto libri per sesso - Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi dello stesso sesso) 78,3 80,1 79,2 Cinema 47,3 Libri 53,5 41,2 Musei, mostre 46,1 43,6 53,4 Spettacoli sportivi 31,2 34,1 30,0 24,9 27,5 26,1 Monumenti 18,4 21,0 19,7 Altri concerti di musica 78 42,7 26,2 Teatro Concerti di musica classica 60,2 7,0 9,9 8,4 Maschi Femmine Totale SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Grafico 4 - Bambini e ragazzi di 3-17 anni che hanno seguito corsi di formazione extrascolastica e praticano sport nel tempo libero per sesso - Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi dello stesso sesso) 53,3 Praticano sport 57,8 48,5 Totale Maschi Femmine 45,8 Corsi di formazione extrascolastica 44,8 46,9 Tavola 6 - Bambini e ragazzi di 3-17 anni che svolgono corsi extrascolastici per sesso, classe di età e tipo di corsi svolti - Anno 2005 (per 100 persone bambini e ragazzi dello stesso sesso e classe d’età che svolgono corsi) TIPO DI CORSI SESSO E CLASSE DI ETA' Pittura, ceramica, ecc, Canto Musica 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 0,5 3,1 2,6 0,3 1,7 1,7 8,8 13,9 6,6 7,8 0,1 4,0 2,8 0,4 2,0 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 0,5 4,3 4,9 4,3 3,6 1,2 10,1 16,5 8,1 9,0 1,4 2,7 4,1 1,8 2,5 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 0,5 3,7 3,7 2,2 2,6 1,5 9,4 15,2 7,3 8,4 0,8 3,4 3,4 1,1 2,2 Teatro Danza Attività sportive Lingue straniere Informatica Giornalino scolastico Altro MASCHI 0,7 1,6 2,8 2,2 1,8 0,3 2,0 1,0 0,9 1,1 17,3 43,8 44,8 35,9 36,5 1,7 6,7 10,0 5,3 5,9 0,4 6,1 10,2 9,0 6,6 0,3 1,0 0,6 0,4 0,2 1,9 3,2 1,6 1,7 7,4 16,6 18,5 10,5 13,4 11,3 32,9 33,1 22,9 25,8 0,9 6,1 10,8 9,4 6,9 5,3 7,2 5,5 4,7 0,1 1,7 0,8 0,6 1,4 0,7 3,4 5,2 2,6 14,3 38,5 39,0 29,7 31,3 1,3 6,4 10,4 7,2 6,4 0,2 5,7 8,7 7,3 5,7 0,2 1,3 0,7 0,5 0,8 1,3 3,3 3,3 2,2 FEMMINE 0,1 1,7 6,1 4,5 3,0 MASCHI E FEMMINE 0,4 1,6 4,4 3,3 2,4 3,8 9,0 9,6 5,5 7,1 Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005 Bambini e ragazzi ancora più “tecnologici” Bambini e ragazzi utilizzano sempre di più le nuove tecnologie. Cresce in primo luogo l’uso del cellulare. Considerando quelli da 11 a 17 anni, tra il 2000 e il 2005 si è passati dal 55,6% all’83,6%. La crescita maggiore si è verificata tra i più piccoli. La quota di ragazzi tra gli 11 e i 13 79 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 anni che utilizza il cellulare è passata, infatti, dal 35,2% al 74,3%, mentre tra i 14 e i 17 anni dal 70,4% al 90%. Le ragazze usano il cellulare più dei ragazzi fino a 13 anni, la tendenza si inverte tra i 14 e i 17 anni. Chi utilizza il cellulare nella gran parte dei casi lo possiede. Circa la metà dei bambini e i ragazzi da 6 a 17 anni, infatti, possiede un cellulare e anche in questo caso la quota di femmine è superiore a quella dei maschi (51,1% contro il 48,1%). Le differenze maggiori si concentrano tra i più piccoli. Posseggono il cellulare il 12,8% delle bambine di 6-10 anni contro l’8,5% dei maschi e il 66,1% della ragazze tra gli 11 e i 13 anni contro il 61,2% dei maschi, ma a partire dai 14 anni il divario si annulla. Grafico 5 - Bambini e ragazzi di 6-17 anni che utilizzano il cellulare per sesso e classe di età – Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni dello stesso sesso e classe di età) 91,2 88,7 Si, ne ha uno per sé Si, usa quello degli altri 77,7 71,1 59,8 57,2 66,1 61,2 84,0 84,0 48,1 51,1 4,7 9,1 8,7 Femmine Maschi 23,1 18,9 8,5 12,8 10,4 10,3 9,9 Femmine Maschi Maschi 6-10 11,6 7,2 Femmine Maschi 11-13 14-17 Femmine Totale Il cellulare non si usa solo per telefonare. Era già così nel 2000, ma lo è ancora di più nel 2005. Tra il 2000 e il 2005 diminuisce, infatti, la quota di bambini e ragazzi che utilizza il cellulare solo per telefonare, passando dal 20,3% al 4,2%. Il numero medio di funzioni utilizzate è 3,6. Emergono differenze, invece, rispetto all’età: i bambini di 6-10 anni usano meno funzioni in media (2,8), mentre tra gli 11 e i 13 anni il valore sale a 3,8 e si attesta sul 3,6 tra i 14 e i 17 anni. Tra le funzioni utilizzate del cellulare al primo posto si colloca il telefonare (89%), a brevissima distanza l’invio/ricezione messaggi (84,1%). Oltre la metà dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni gioca con il cellulare, il 39,9% cambia suonerie e il 39,1% fa usodella rubrica telefonica. Al sesto posto tra le funzioni utilizzate si colloca il fare/ricevere foto (24,1%). Con percentuali più basse ma comunque di interesse emergono: registrare conversazioni (11,2%), utilizzare l’agenda diario (10,2%) e collegarsi ad internet (3,3%). Dal 2000 al 2005 la quota di bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni che usa il PC è aumentata, passando dal 41,7% al 57,1%. Anche l’uso di Internet è cresciuto negli ultimi cinque anni: considerando per esigenze di confronto con il 2000 solo i ragazzi tra 11 e 17 anni, Internet è passato dal 28,5% del 2000 al 52,5% del 2005. Nel 2005 sono 4milioni 834mila i bambini e i ragazzi tra i 3 e i 17 anni che usano il pc a casa o in altro luogo. Tra i 6 e i 17 anni i bambini e ragazzi che si collegano ad Internet sono 2milioni 484mila (il 36,7% della popolazione di questa età). L’uso del pc aumenta al crescere dell’età: tra i bambini di 3-5 anni solo il 16,9% usa il pc, tra i 6 e i 10 anni oltre la metà dei bambini (53,2%), tra gli 11 e i 13 anni il 72% e tra i 14 e i 17 anni il 79,7%. Non emergono differenze significative dal punto di vista del genere. Questo è vero per tutte le fasce d’età, ad eccezione di quella 6-10 anni, in cui la quota di bambine è superiore (54,5% contro 51,9%). Questa omogeneità è una caratteristica specifica delle fasce di età considerate, in quanto per le classi di età successive l’uso del pc risulta 80 SETTEMBRE - DICEMBRE 2005 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO essere un’attività prevalentemente maschile. Considerando tutte le persone di 18 anni e oltre, infatti, i maschi che usano il PC sono il 42,9% mentre le femmine sono il 31,2%. Tavola 7- Bambini e ragazzi di 3-17 anni per frequenza con cui usano un personal computer e bambini e ragazzi di 6-17 anni per frequenza con cui usano Internet, sesso e classe di età - Anno 2005 (per 100 persone dello stesso sesso e classe di età) Uso del personal computer CLASSI DI ETÀ Sì Tutti i giorni Una o più volte alla settimana Uso di Internet Qualche volta al mese Qualche volta all’anno Non usano il pc Non usano Internet Sì Tutti i giorni Una o più volte alla settimana Qualche volta al mese Qualche volta all’anno 12,7 41,7 63,1 37,6 1,3 3,8 16,2 7,2 5,4 20,4 33,6 19,0 4,0 10,5 9,7 7,6 2,0 6,9 3,6 3,8 84,0 58,0 35,9 60,7 13,3 36,3 60,9 35,7 0,9 3,1 7,8 3,8 6,5 16,9 37,1 19,8 4,1 11,7 11,9 8,7 1,9 4,6 4,1 3,3 84,8 62,7 37,7 62,8 13,0 39,0 62,0 36,7 1,1 3,5 12,2 5,6 5,9 18,7 35,3 19,4 4,0 11,1 10,8 8,2 2,0 5,8 3,8 3,6 84,4 60,3 36,8 61,7 MASCHI 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 19,6 51,9 73,2 80,9 58,0 4,4 9,1 23,2 37,1 18,9 8,6 33,3 43,5 38,1 31,8 5,7 8,0 5,2 4,6 6,1 0,9 1,5 1,3 1,1 1,2 74,9 46,0 25,4 18,6 39,8 FEMMINE 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 14,2 54,5 70,7 78,5 56,2 1,4 6,2 12,7 21,4 10,7 5,4 37,1 43,9 48,2 35,1 5,5 9,0 9,4 7,2 7,9 1,9 2,2 4,8 1,7 2,5 81,6 43,9 28,7 20,5 42,0 MASCHI E FEMMINE 3-5 6-10 11-13 14-17 Totale 16,9 53,2 72,0 79,7 57,1 2,9 7,7 18,0 29,6 14,9 7,0 35,2 43,7 42,9 33,4 5,6 8,5 7,3 5,9 6,9 1,4 1,8 3,0 1,4 1,8 78,2 45,0 27,0 19,5 40,9 Lo sviluppo dell’uso delle nuove tecnologie non sembra entrare in competizione con l’utilizzo dei media tradizionali. I bambini e i ragazzi che usano Tv, radio e pc leggono di più nel tempo libero, vanno più frequentemente al cinema, praticano di più sport. Insomma, fanno tutto di più rispetto a chi vede solo la tv. Tavola 8 - Bambini e ragazzi di 6-17 anni per attività svolte e combinazione di media utilizzati - Anno 2005 (per 100 persone bambini e ragazzi con le stesse caratteristiche) MEDIA USATI Solo tv Tv, pc, radio Totale Leggono libri 26,0 66,0 53,5 Usano il pc Usano internet almeno almeno una volta una volta la settimana la settimana 87,9 57,9 0,2 41,7 25,0 Vanno al cinema Praticano sport 61,9 87,0 79,2 45,9 67,9 61,2 Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana - Anno 2005 Ancora disuguaglianze nel mondo dell’infanzia Nel complesso, una particolare dinamicità è espressa dalle bambine e ragazze che ormai hanno praticamente raggiunto i maschi nell’uso del pc, preparando il superamento già avvenuto tra i 6 e 10 anni. Le femmine, inoltre, superano i loro coetanei nella maggior parte delle attività: dalla lettura (60,2% contro il 47,3% dei maschi) alla fruizione di cinema (80,1% contro il 78,3%), teatro (34,1% contro il 26,2%) e altre manifestazioni culturali (v. grafico3), dalla frequenza di corsi di 81 L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO AIAF RIVISTA 3/2005 formazione extrascolastica (46,9% contro il 44,8%) all’uso dei cellulari (59,8% contro il 57,2%). Le differenze territoriali e sociali continuano ad esistere e prefigurano l’esistenza di segmenti di bambini con minori opportunità di altri o addirittura esclusi. In Italia 408 mila bambini da 6 a 17 anni (il 6% di quella fascia d’età) negli ultimi 12 mesi non sono andati al cinema, non hanno letto libri, non hanno usato il PC, né internet, né hanno praticato sport. La percentuale diminuisce al crescere dell’età, passando dal 9,5% tra i 6 e 10 anni al 4,3% tra 11 e 13 al 3,3% tra 14 e 17 anni. Nel Sud si raggiunge il 10,6% contro il 2,4% del Nord e il 3% del Centro. Nelle famiglie operaie, a livello nazionale, la percentuale si attesta all’8%. Il 74% delle famiglie con minori del Nord-ovest possiede un pc contro il 51,3% nelle Isole; a livello nazionale, l’84,9% delle famiglie di imprenditori dirigenti e liberi professionisti contro il 54,1% delle famiglie operaie. Più del 50% dei bambini del Nord frequentano corsi di formazione extrascolastica contro poco più del 30% al Sud e del 37% delle famiglie operaie a livello nazionale. Al Nord due terzi dei bambini leggono libri contro un terzo nelle Isole e il 49% delle famiglie operaie. Infine, si rilevano 16 punti percentuali di differenza tra Nord e Sud per la frequentazione del teatro, 11 per il cinema e quasi 30 per musei e mostre. Il dato positivo è che proprio laddove le differenze sono più grandi la riduzione delle disuguaglianze è stata maggiore negli ultimi anni, soprattutto nel rapporto con le nuove tecnologie, segno che i nuovi comportamenti cominciano a rompere anche le barriere sociali e territoriali. 82 AIAF COME ADERIRE ALL’AIAF ED ABBONARSI ALLA RIVISTA Potranno essere soci dell’AIAF tutti gli avvocati, regolarmente iscritti all’ordine di appartenenza, che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori. [Statuto, art. 3] La quota associativa per l’anno 2005 è di Euro 130,00 e dà diritto a partecipare alle iniziative AIAF oltre che a ricevere annualmente: Z numeri di AIAF - Rivista dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori 3 2 Z numeri di AIAF - Quaderni, un ampio e qualificato approfondimento sui temi più attuali. Z CD-ROM, che raccoglie l’archivio con tutti i numeri arretrati della rivista dal 1999 ed i nuovi quaderni con i testi completi dei vari contributi, nonché gli indici per numero, per autore, per tipologia. 1 I soci riceveranno tutti i prodotti a partire dalla data di iscrizione e fino al n° 1 della rivista dell’anno successivo. La richiesta di iscrizione va presentata contattando il responsabile regionale o distrettuale competente per territorio (l’elenco completo è riportato in fondo). Ora anche chi non è socio può ordinare i nostri prodotti editoriali: Z Abbonamento annuale ad AIAF - Rivista dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori (3 numeri della rivista + 2 numeri dei quaderni + 1 CD-ROM AIAF) EURO 90,00 Z Acquisto del CD-ROM con l’archivio storico della Rivista EURO 30,00 (spese di spedizione incluse) Si può sottoscrivere l’abbonamento oppure ordinare il CD-ROM: Z Compilando il modulo online disponibile sul sito www.aiaf-avvocati.it Z Compilando il modulo in calce ed inviandolo via fax alla redazione della rivista È possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dell’AIAF Nazionale (indicato in calce). Per dettagli e aggiornamenti sulle proposte: www.aiaf-avvocati.it Modulo di sottoscrizione/prenotazione - riservato ai non-soci da inoltrare a: Redazione AIAF (Direttore avv. Milena Pini - fax: 02.29535945) [il modulo può essere anche compilato online sul sito www.aiaf-avvocati.it] Cognome e Nome / Nome Ente _____________________________________________________________________ Indirizzo ______________________________________________________________________________________ CAP___________ Città __________________________________________________________________________ Professione ____________________________________________________________________________________ Dati per l’eventuale fatturazione: Intestazione ____________________________________________________________________________________ Indirizzo ______________________________________________________________________________________ CAP___________ Città _____________________________________ p.IVA _______________________________ Ho effettuato il pagamento complessivo di Euro _____ mediante bonifico bancario (di cui allego copia) a favore dell’AIAF sul conto corrente: BBAN F 03002 03390 000001195930 AIAF AIAF AIAF RIVISTA 3/2005 AIAF - ORGANI STATUTARI Consiglio di Presidenza Marino Marina (rappresentante legale) Fanni Luisella Dionisio Antonio Comitato Direttivo Centrale Presidenti delle sezioni regionali: Abruzzo: Calabria: Campania - Napoli: Campania - Salerno: Emilia Romagna: Friuli Venezia Giulia: Lazio: Liguria: Lombardia: Marche: Piemonte: Sardegna: Sicilia: Toscana: Umbria: Veneto: Serafini Maria Carla Mendicino Stefania Delcogliano Erminia Gassani Gian Ettore Fabj Ada Valeria Montemurro Maria Marino Marina Figone Alberto Pini Milena Pelamatti Cagnoni Anna Scolaro Antonina Fanni Luisella D’Agata Remigia Cecchi Manuela Tiburzi Maria Rita Sartori Alessandro viale Leopoldo Muzii 100, 65123, Pescara; tel 085.4214275, fax 085.4229715; [email protected] via del mare, 88040, Lamezia Terme (CZ); tel. 0968.51003; [email protected] via Scipione Capece 3/c, 80121, Napoli; tel. 081.640726 - 0824.312909 corso Vittorio Emanuele 203, 84122 Salerno; tel. e fax 089.220254; [email protected] via Garibaldi 5, 40124, Bologna; tel 051.581706, fax 051.581329; [email protected] via Nazario Sauro 3, 33100, Udine; [email protected] viale Mazzini 9 -11, 00195, Roma; tel 06.3202351, fax 06.3202345; [email protected] piazza Leonardo da Vinci, 2/3, 16146 Genova; tel 010.367908, fax 010.367908 Galleria Buenos Aires 1, 20124, Milano; tel 02.29525195, fax 02.29531352; [email protected] via Calatafimi 2, 60121, Ancona; tel 071.202108, fax 071.200972; [email protected] corso Re Umberto 28, 10128, Torino; tel 011.5617102, fax 011.5617188; [email protected] via Deledda 39, 09127, Cagliari; tel.070.663904, fax 070.663904; [email protected] via G.Almirante 15/17, 95030, Tremestieri Etnero (CT); tel 095.505305, fax 095.508660; [email protected] via Bonifacio Lupi 14, 50129, Firenze; tel 055.494284, fax 055.486912; [email protected] viale Indipendenza, 06124, Perugia; tel 075.5726151, fax 075.5726151; [email protected] via Dominutti 20, 37135, Verona; tel 045.8011711, fax 045.8002752; [email protected] Componenti eletti: Abram Daniela Alessio Franca Bet Enrico Bond Lorenza Cacco Maria Paola Dama Rosanna De Strobel Gabriella Dionisio Antonio Geraci Diego Macis Valentina Maggiano Liana Marcucci Carla Marinucci Anna Mirto Caterina Montano Maria Gigliola Morandi Nicoletta Pacciarini Anna Maria Pomarici Costanza Quattrone Mirella via Barberia 14, 40100 Bologna; tel. 051.583338 via Roma 45, 22053, Lecco; tel 0341.282181, fax 0341.286164; [email protected] p.zza della Vittoria 11/16, 16121, Genova; tel 010.5959159-010.580117, fax 010.5760014; [email protected] via D’Azeglio 27, 40123, Bologna; tel 051.6486123, fax 051.6565579 via Longhin 121, 35129, Padova; tel 049.774276, fax 049.776909; [email protected] viale Costituzione Is.G/1, 80143, Napoli; 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tel 031.272461, fax 031.271647; [email protected] Collegio dei probiviri Ferraris Giovanna Lupo Marina Pozzi Angela 84 via Manzoni 3, 21100, Varese; tel 0332.234601, fax 0332.835255; email [email protected] corso Italia 29, 50123 Firenze; tel. 055.286207, fax 055.2645821; [email protected] via Rubbiani 1, 40124, Bologna;tel 051.580096, fax 051.580759