condannata a indennizzare la società S.I.T. (Società Italiana Trasporti)
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condannata a indennizzare la società S.I.T. (Società Italiana Trasporti)
N. 06723/2010 REG.SEN. N. 02028/2007 REG.RIC. N. 00696/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Nucci, Antonio Pazzaglia, con domicilio eletto presso Francesco Bevivino in Firenze, piazza San Firenze n. 2; contro Comune di Scarlino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Tamburro, con domicilio eletto presso Mauro Montini in Firenze, via dei Rondinelli, 2; nei confronti di Terravision Transport soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Toscano, Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini n. 60; Sul ricorso numero di registro generale 696 del 2008, proposto da: Terravision Transport soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Toscano, Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini n. 60; contro Comune di Scarlino in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Tamburro, con domicilio eletto presso Mauro Montini in Firenze, via dei Rondinelli, 2; nei confronti di 1 di 24 S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Nucci, Antonio Pazzaglia, con domicilio eletto presso Francesco Bevivino in Firenze, piazza San Firenze n. 2; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 2028 del 2007: della nota prot. n. 15104 del 20 settembre 2007; dell’eventuale annullamento del procedimento volto alla revoca delle autorizzazioni per l’esercizio del noleggio di autobus con conducente rilasciale alla controinteressata; per quanto di ragione della nota prot. n. 7385 del 04 maggio 2007 e della nota prot. n. 5374 del 29 marzo 2007; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché allo stato sconosciuto; e con i motivi aggiunti depositati il 14 febbraio 2008, per l'annullamento, del provvedimento prot. 20162 del 28.11.2006 con il quale il Comune di Scarlino ha annullato in autotutela la revoca delle autorizzazioni rilasciate alla società odierna controinteressata; per quanto di ragione , delle deliberazioni del consiglio Comunale di Scarlino n. 15 del 30 marzo 2006 e n. 56 del 30 novembre 2006 conosciute de relato; della nota prot. 19858 del 4.12.2007 con la quale il Comune di Scarlino ha da ultimo confermato i provvedimenti sino ad ora adottati; della nota prot. 927 del 17.01.2008; di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso con quelli impugnati. e con i motivi aggiunti depositati l'8 marzo 2010 per il risarcimento del danno causato dal comune di Scarlino, da liquidarsi anche ai sensi dell’art. 35, comma 2, del dc.lgs 31.3.1998 n. 80; quanto al ricorso n. 696 del 2008: - del provvedimento del 25 marzo 2008, prot. n. 4849, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Scarlino con il quale venivano revocate le autorizzazioni allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente n. 30, 31, 32, 33 e 34 del 13 dicembre 2004 e n. 69 del 24 maggio 2005; - e per quanto occorrer possa della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Scarlino del 4 ottobre 2007 n. 49 nella parte in cui modifica il "Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus per il trasporto di persone". Con motivi aggiunti depositati il 27 settembre 2008: - del provvedimento del 2 settembre 2008, 16005 adottato dal responsabile del settore 4 Attività Produttive col quale veniva data esecuzione al suddetto atto di 2 di 24 revoca. Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scarlino; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Terravision Transport S.C.A.R.L.; Visto l'atto di costituzione in giudizio di S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO A) Espone la società ricorrente di svolgere il servizio pubblico di linea granturismo provinciale, di cui all’art. 4, comma 5 bis, della l. reg. Lazio n. 30/1998, sulla tratta “Comune di Ciampino – Aeroporto di Ciampino – Roma Stazione Termini”, giusta l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Roma l’11 agosto 2005. Alla data di attivazione del servizio, nel settembre 2005, la deducente veniva a conoscenza che la società Terravision Transport (anche avvalendosi di altri vettori) effettuava il trasporto di passeggeri su destinazione fissa “Aeroporto di Ciampino – Roma Stazione Termini”, secondo una tabella oraria ed a prezzi prestabiliti, in assenza della licenza per lo svolgimento del servizio di linea, ma avvalendosi di una autorizzazione rilasciata dal Comune di Scarlino per il noleggio di autobus con conducente, in tal guisa sovrapponendo illecitamente tale servizio a quello legittimamente assentito alla ricorrente, peraltro sottraendosi agli oneri e ai vincoli propri del servizio pubblico. Con nota dell’11 ottobre 2005 la deducente presentava al suddetto Comune un dettagliato esposto (successivamente corredato dalla documentazione delle contestazioni di contravvenzione al Codice della strada elevate per tale motivo nei confronti della controinteressata) e chiedendo la sospensione o la revoca delle autorizzazioni rilasciate a Terravision Transport. In riscontro alla segnalazione l’Amministrazione comunale, in data 21 novembre 2005, avviava un procedimento per sospensione o la revoca della predetta autorizzazione. Nondimeno, con determinazione del 26 settembre 2006, acquisite le osservazioni della controinteressata ed effettuato anche un sopralluogo, l'amministrazione 3 di 24 comunale anziché revocare le autorizzazioni in parola, sospendeva il procedimento, ritenendo non vi fossero le condizioni per adottare provvedimenti di propria competenza. Con missiva del 13 aprile 2007 la società ricorrente diffidava l'amministrazione a concludere il procedimento pendente adottando un provvedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate alla Terravision Transport. A riscontro della diffida il Comune di Scarlino, con nota del 4 maggio 2007, comunicava di aver avviato un nuovo procedimento per la sospensione delle autorizzazioni, poi sospeso fino alla definizione nel merito dei giudizi relativi alle contestate violazioni alla Codice della strada. A tali atti reagiva la S.I.T. diffidando nuovamente l'amministrazione e, successivamente, impugnando dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, con il ricorso rubricato al n. 2029/07, il silenzio rifiuto opposto da quest'ultima. Con sentenza n. 254 del 29 febbraio 2008 il ricorso veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo, nelle more, l'amministrazione emanato la nota del 20 settembre 2007, prot. n. 15104, con la quale affermava non sussistere la competenza territoriale del Comune "relativamente alle attività abusive e/o illecite commesse in Roma” e che tali violazioni non potevano ripercuotersi sulle autorizzazioni già rilasciate. Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono: 1. Violazione dell’art. 3 della l. n. 24171990. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti. Violazione dell’art. 45, comma 1, dello Statuto del Comune di Scarlino. Sviamento. 2. Violazione del principio delle disposizioni in materia di competenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta e falsa rappresentazione dei presupposti di fatto. Sviamento. 3. Violazione della l. reg. Toscana n. 9/1995 e della l. n. 241/1990. Violazione del Regolamento comunale in materia di noleggio di autobus con conducente. 4. Violazione dell’art. 87, comma 1, del Codice della strada e dell’art. 2, comma 2, della l. n. 218/2003. Violazione del Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente del Comune di Scarlino. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la società controinteressata opponendosi all’accoglimento del gravame. In vista della trattazione dell'incidente cautelare, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2007, la società Terravision Transport produceva in giudizio il 4 di 24 provvedimento n. 20162 del 28 novembre 2006 con cui il Comune intimato aveva disposto, in autotutela, l’annullamento della propria determinazione del 22 agosto 2006 (anch’essa sconosciuta alla ricorrente) di revoca delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente precedentemente rilasciate all’odierna controinteressata. La società ricorrente, intendendo contestare anche tale atto, chiedeva il rinvio dell’esame della domanda di sospensione. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 14 febbraio 2008, veniva conseguentemente impugnato il suddetto provvedimento, previa richiesta di sospensione, deducendo: 1. Violazione degli artt. 16 e 15 della l. reg. Toscana n. 9/1995. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Violazione dei principi di buona amministrazione e del principio di partecipazione (art. 14 l. reg. Toscana n. 9/1995). 2. Violazione della l. 11 agosto 2003, n. 218. Nullità ex art. 21 septies, comma 1, della l. n. 241/1990. Carenza di attribuzioni in capo al Comune di Scarlino (art. 13, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Villazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Insufficienza di motivazione. Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria e sviamento. 3. Violazione dell’art. 21 nonies, della l. n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. 4. Violazione della l. reg. Toscana n. 9/1995. Violazione della l. n. 241/1990. Violazione del Regolamento comunale in materia di noleggio di autobus con conducente. Omessa ed insufficiente motivazione. Eccesso di potere per sviamento. 5. Violazione dell’art. 87, comma 1, del Codice della strada e dell’art. 2, comma 2, della l. n. 218/2003. Con ordinanza n. 237 depositata il 28 febbraio 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. Con motivi aggiunti notificati il 18 febbraio 2010 e ritualmente depositati la S.I.T. s.r.l. avanzava conclusivamente una domanda di risarcimento del danno arrecato dal Comune di Scarlino attraverso l’adozione dei provvedimenti sopra impugnati e le omissioni contestate, chiedendone la liquidazione ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998. B) In merito al ricorso n. 696/08 la società Terravision Transport s.c.a.r.l. riferisce di essere controllata da Terravision London Limited, società di diritto inglese operante nel settore dei servizi turistici come tour operator e nel trasporto terrestre di viaggiatori. 5 di 24 Dall'anno 2000 la società creava in Italia un servizio turistico comprensivo del trasporto di persone tra gli aeroporti minori e il centro delle città corrispondenti, stipulando allo scopo accordi commerciali con compagnie aeree cosiddette low cost. In base a tali accordi, i viaggiatori dei suddetti vettori aerei potevano acquistare un complesso di servizi che, oltre al volo comprendeva anche il trasporto da e verso l'aeroporto. Tali servizi venivano resi ritirando presso i recapiti della Terravision un “buono”, previa esibizione del biglietto aereo di una delle compagnie convenzionate. Ne discenderebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, che il servizio di trasporto dalla medesima offerto non è diretto in modo indistinto a tutto il pubblico viaggiante dall'aeroporto di riferimento, ma è riservato unicamente ai passeggeri delle suddette compagnie aeree con cui la Terravision London ha stipulato un accordo. A tal fine la società garantisce un numero di trasferimenti quotidiani di andata e ritorno sufficienti a coprire il numero dei passeggeri delle compagnie aeree convenzionate e, conseguentemente, l'attività di trasporto privato così svolta non è effettuata con autonomi orari prefissati, ma è resa in dipendenza degli orari di atterraggio dei voli, tramite autobus presi a noleggio. Riferisce ancora la ricorrente che, con nota del 16 agosto 2005, il Responsabile del Settore unico per le attività produttive del Comune di Scarlino disponeva, per il tramite della Polizia municipale, controlli presso i luoghi indicati come deposito all'atto dell'istanza per il rilascio della licenza, “al fine di accertare l'effettivo stazionamento degli autobus di proprietà delle ditte autorizzate a svolgere l'attività di noleggio con conducente". Gli accertamenti eseguiti dal 18 agosto fino alla data odierna, come evidenziato nella nota del 24 ottobre 2005, davano esito negativo per cui l'amministrazione comunale, con nota del 6 marzo 2006, comunicava l'avvio di un procedimento finalizzato alla revoca delle autorizzazioni rilasciate alla Terravision. Con provvedimento del 22 agosto 2006 il procedimento si concludeva effettivamente con la revoca delle menzionate licenze, giusta la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, lett. c) dell’allora vigente Regolamento per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente di autobus per il trasporto di persone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 25 febbraio 2000, n. 15. Alla luce di quanto statuito dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, la società Terravision presentava istanza di annullamento del suddetto provvedimento e, conseguentemente, il Comune di Scarlino, ritenendo fondata la prospettazione 6 di 24 della deducente, con atto del 28 novembre 2006 annullava in autotutela la revoca dell'autorizzazione precedentemente disposta. Inoltre, il Consiglio comunale determinava di modificare il citato Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, abrogando l’art. 4, relativo al numero delle licenze e la lettera c) dell’art. 24. Nondimeno, a seguito di un esposto presentato l'11 ottobre 2005 dalla S.I.T., di cui già si è riferito, l'amministrazione comunale avviava un nuovo procedimento per la sospensione o la revoca delle autorizzazioni rilasciate. A conforto della propria tesi, l'ora menzionata società produceva il verbale di accertamento della violazione dell'art. 87 del Codice della strada elevato a carico della Terravision, ma a seguito della ordinanza del TAR del Lazio del 25 gennaio 2006 con cui era disposta la sospensione dell'efficacia di detto provvedimento sanzionatorio, il Comune di Scarlino sospendeva “il procedimento amministrativo per la sospensione o la revoca delle autorizzazioni” già rilasciate alla Terravision. L'articolata vicenda di cui trattasi, a seguito di nuove diffide formulate dalla SIT e corredate di ulteriori contestazioni mosse alla ricorrente per violazione dell'art. 87 del d.lgs. n. 285/1992, conduceva all'avvio di un nuovo procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione delle autorizzazioni in parola, ma a seguito dell'impugnazione di tali atti dinanzi alla Giudice di pace di Roma, interveniva un'ulteriore sospensione di tale procedimento, in attesa della definizione dei giudizi intrapresi. Con nota del 4 maggio 2007, l'amministrazione comunale informava la SIT di non poter adottare alcun provvedimento di sospensione o revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio da rimessa nei confronti della Terravision in quanto "tali autobus svolgono il loro servizio in ragione di autorizzazioni che non sono state rilasciate da questo ente, per cui qualunque provvedimento debba essere adottato non è di nostra competenza". A seguito dell'impugnazione da parte della S.I.T. della comunicazione del 20 settembre 2007, n. 15104, e con successivi motivi aggiunti, delle deliberazioni consiliari n. 15 del 30 marzo 2006, e n. 56 del 14 novembre 2006 con cui, in particolare, veniva abrogata la lettera c) del Regolamento comunale in materia, nella parte in cui sanzionava con la revoca dell'autorizzazione il mancato stazionamento dei mezzi della ditta autorizzata nel territorio comunale, questo T.A.R., con ordinanza n. 237/2008 pubblicata il 28 febbraio 2008 accoglieva l'istanza cautelare avanzata dalla società, disponendo la sospensione degli effetti di tali atti. Ciò in quanto "l'impugnazione può essere favorevolmente delibata con riguardo alle censure mediante le quali è dedotta la violazione dei principi di 7 di 24 trasparenza e buona amministrazione, tenuto conto delle modalità seguite dall’Amministrazione intimata nella conduzione dei procedimenti originati a seguito delle diffide presentate dalla società ricorrente”. Preso atto della pronuncia cautelare del TAR, il Comune di Scarlino adottava il provvedimento n. 4899 del 25 marzo 2008 con il quale disponeva la revoca delle autorizzazioni rilasciate all’odierna ricorrente. Per conseguenza la società Terravision ha impugnato tale atto domandandone l’annullamento, oltre che la sospensione incidentale, proponendo le seguenti censure: 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990. violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 11 e 13 della l. 11 agosto 2003, n. 318 e del d.m. 11 marzo 2004. Nella camera di consiglio del 15 maggio 2008 veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, ma con ordinanza n. 4540 del 26 agosto 2008 il Consiglio di Stato, sez. V, il provvedimento veniva riformato in senso sfavorevole alla ricorrente, ritenuto prevalente il danno potenzialmente arrecabile alla SIT s.r.l. Il Comune di Scarlino, con provvedimento del 12 settembre 2008, n. 16005, disponeva perciò la riconsegna delle autorizzazioni oggetto dell’atto di revoca del marzo 2008, già impugnato. Con motivi aggiunti depositati il 27 settembre 2008 la società Terravision si gravava anche contro tale atto, previa sospensione dei suoi effetti, affidandosi alle seguenti censure: 1. Illegittimità sopravvenuta in relazione ad entrambi i provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 8 e 9 della l. reg. Toscana n. 36/2008, pubblicata sul BURT 25 giugno 2008, n. 20. 2. Illegittimità del provvedimento del 2 settembre 2008 n. 16005 per incompetenza. 3. Illegittimità derivata del provvedimento del 2 settembre 2008 n. 16005 per illegittimità dell’atto di revoca del 25 marzo 2008 n. 4899. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. 4. Illegittimità derivata del provvedimento del 2 settembre 2008 n. 16005 per illegittimità dell’atto di revoca del 25 marzo 2008 n. 4899. violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 11 e 3 della l. n. 318/2003 e del d.m. 11 marzo 2004. Con ordinanza n. 932 del 16 ottobre 2008 veniva rigettata la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. 8 di 24 Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del gravame. Produceva difese la società controinteressata che notificava anche ricorso incidentale, contestando l’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e la sua fondatezza nel merito. Alla pubblica udienza del 20 aprile 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione. DIRITTO 1. Con i ricorsi in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe concernenti il rilascio e la successiva revoca delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Scarlino in favore della Terravision Transport per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente. In ragione dell’evidente connessione soggettiva ed oggettiva si rende opportuna la riunione dei gravami ai fini della loro trattazione congiunta. 1.1. E’ necessario, inoltre, premettere che la revoca, da parte del Comune di Scarlino, delle autorizzazioni rilasciate alla società Terravision s.r.l. non elide l’interesse della SIT s.r.l. alla coltivazione del primo ricorso, sia perché, come riferito in narrativa, tale provvedimento è stato a sua volta contestato dall’interessata con il ricorso n. 696/2008, sia perché la sua delibazione si palesa rilevante alla luce dello scrutinio della domanda risarcitoria avanzata con motivi aggiunti dalla stessa SIT. 2. Con il primo ricorso (n. 2028/07) è la società S.I.T. s.r.l. ad insorgere contro la nota prot. n. 15104 del 20 settembre 2007 con la quale il Comune intimato, in esito alle reiterate diffide della società, affermava, confermando le proprie precedenti determinazioni, l’insussistenza della propria competenza territoriale “relativamente ad attività abusive e/o illecite commesse in Roma”, precisando che “tali violazioni non possono ripercuotersi nelle autorizzazioni da noi rilasciate”. 2.1. In limine litis va scrutinata l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla controinteressata a parere della quale la ricorrente sarebbe priva di un concreto interesse alla caducazione dell’atto de quo. Secondo tale prospettazione, dall’annullamento dell’atto impugnato non scaturirebbe alcun vantaggio per la SIT atteso che i procedimenti per la revoca delle autorizzazioni rilasciate alla Terravision rimarrebbero comunque sospesi per effetto dei provvedimenti n. 16193/06 e n. 5374/07 non impugnati dalla ricorrente. L’assunto non può essere condiviso. Si osserva in proposito che gli atti appena citati possiedono un’evidente natura 9 di 24 endoprocedimentale che non onerava l’odierna ricorrente alla loro impugnazione. Quanto agli effetti derivanti dall’annullamento dell’atto oggetto del presente giudizio appare palese che la sua rimozione determinerebbe l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere sull’istanza della ricorrente, escludendo in ogni caso l’asserita incompetenza della prima. 2.2. Né maggior pregio può conferirsi all’ulteriore eccezione secondo cui tale atto non avrebbe contenuto provvedimentale, non costituendo esercizio di potere autoritativo. Giova rammentare che il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate. Se, invece, viene condotta un'ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell'assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8853). Nel caso in esame, la qualificazione di atto meramente confermativo attribuitagli dalla stessa Amministrazione intimata non esime dalla necessità di una più incisiva disamina dalla quale è possibile evincere che l’atto in parola è stato emesso dopo un ulteriore, argomentato sollecito della ricorrente che ha indotto il Comune ad una rivalutazione degli interessi in gioco e a un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, sì da poter concludere che si è dato luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione. 3. Nel merito il ricorso è fondato. In particolare, meritano favorevole ed assorbente considerazione il terzo e quarto motivo con cui si contesta la violazione del Regolamento comunale in materia di noleggio di autobus con conducente, nonché l’art. 87, comma 1, del Codice della strada. 3.1. In dettaglio, l’art. 24 del Regolamento comunale citato, approvato con deliberazione consiliare del 25 febbraio 2000, stabilisce, in tema di revoca della licenza, che essa è disposta “… quando l’autobus o il minibus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ed itinerari fissi con offerta indifferenziata di orari, tariffe e frequenze prestabilite” ovvero “…quando l’attività non risulti esercitata nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati 10 di 24 per l’esercizio stesso”. Analogamente a fissare i contorni della fattispecie provvede l’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 secondo cui “Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone”. Ne discende che, essendo stato comprovato, anche attraverso la produzione dei verbali di contravvenzione al Codice della strada elevate dalla Polizia municipale del Comune di Roma con i quali veniva, appunto, contestata alla Terravision la violazione della norma sopra menzionata del Codice della strada, sussistevano, ad avviso della ricorrente, i presupposti per la revoca della licenza rilasciata alla controinteressata. 3.2. La tesi è condivisa dal Collegio. Giova, in primo luogo, evidenziare, a confutazione delle argomentazioni difensive dell’Amministrazione, l’inconferenza della motivazione addotta a sostegno del provvedimento impugnato, e cioè dell’incompetenza del Comune ad agire in revoca delle autorizzazioni rilasciate il 13 dicembre 2004 e il 24 maggio 2005 alla Terravision, in quanto le attività abusive accertate in capo a quest’ultima sono state commesse al di fuori dell’ambito territoriale comunale. Dall’art. 1 della legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) non si evince l’esistenza di alcuna limitazione territoriale all’espletamento del servizio. Anzi, la ratio ispiratrice della legge è esplicitamente enunciata in termini di “funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei”. L’unico limite stabilito in tal senso è contenuto nel comma 2 dell’art. 11, laddove si precisa che “Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale..” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 dicembre 1996, n. 1665). Tanto vale, semmai, a rafforzare l’esistenza in capo all’Ente che ha rilasciato la licenza di un obbligo di vigilanza sul rispetto della legge o delle norme regolamentari che la disciplinano (nella fattispecie il Regolamento comunale in materia), nonché del contenuto dell’atto autorizzatorio, e ciò ovunque l’attività in parola venga svolta dal soggetto autorizzato. 3.3. Sulla scorta di tali argomentazioni, come denunciato dalla ricorrente, viene in 11 di 24 rilievo il comportamento della controinteressata che, in violazione dell’art. 87, comma 1, del Codice della strada, e dell’art. 18 del Regolamento comunale citato, effettuava abusivamente un servizio di linea per il trasporto di passeggeri sulla tratta “Aeroporto di Ciampino – Roma Stazione Termini”, sovrapponendosi, come in precedenza riferito, al servizio svolto dalla ricorrente, e ponendo così in essere le condizioni per l’esercizio del potere di revoca normato dall’art. 24 dello stesso Regolamento. Né può ritenersi che tale potestà fosse impedita dal mero esercizio del diritto della società interessata di valersi dei rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento per tutelare la propria posizione (impugnazione dinanzi al Giudice pace e al TAR per il Lazio dei provvedimenti sanzionatori). Da un lato, infatti, l’Amministrazione era a conoscenza, per effetto della tempestiva segnalazione fattane dalla ricorrente (nota del 13 novembre 2007), della circostanza che, almeno una delle impugnazioni proposte dalla Terravision era stata rigettata dal Giudice di pace di Roma; dall’altro, avvalendosi dei suoi poteri di ispezione amministrativa, il Comune aveva potuto accertare il mancato stazionamento degli autobus della Terravision all’interno del territorio comunale. In particolare tale ultimo profilo, oltre che autonomamente sanzionabile con la revoca, ex art. 24, comma 1, lett. c) del Regolamento comunale, appare sintomatico della violazione dell’art. 11, comma 2, l. n. 21/1992 che impone al titolare della licenza di iniziare il servizio “con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione”. Ne consegue che sussistevano i presupposti per disporre, a carico della Terravision, la revoca delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate, senza che in proposito possano aver rilievo, come eccepito dalla controinteressata, le modificazioni al regolamento comunale introdotte con le deliberazioni consiliari nn. 15 e 56 rispettivamente del 30 marzo e 14 novembre 2006. Ciò in quanto, in primo luogo, esse sono successive all’iniziale esposto e alle diffide della ricorrente; in secondo luogo, l’eliminazione dell’obbligo di stazionamento degli autobus impiegati per il servizio nell’ambito del territorio comunale (art. 24, comma 1, lett. c), nella versione precedente) non incide sul divieto, del resto sanzionato anche dalla legge, di adibire gli automezzi a servizi ed itinerari fissi con offerta indifferenziata al pubblico (imposto dall’art. 18 e sanzionato con la revoca dall’art. 24, comma 1, lett. d). 3.4. La controinteressata, nelle sue argomentazioni difensive, si diffonde nel contestare, in punto di fatto, l’insussistenza di qualsivoglia violazione alla normativa in materia, asserendo, come già esposto in narrativa, di non svolgere 12 di 24 un servizio di linea, e neppure diretto in modo indistinto a tutto il pubblico viaggiante sulla tratta considerata, ma piuttosto di fornire un prestazione accessoria riservata ai viaggiatori di alcuni vettori aerei operanti sull’aeroporto di Ciampino, in forza di accordi commerciali stipulati con le medesime. Le suddette affermazioni non colgono nel segno. Anche a prescindere dall’accertamento delle violazioni all’art. 87, comma 1, del Codice della strada, eseguito dagli organi di Polizia competenti, dalla documentazione prodotta in atti emerge con chiarezza che le modalità di svolgimento del servizio non coincidono con quelle pretese dalla Terravision. Risulta, infatti, che sui ticket di viaggio emessi dall’interessata non figura alcuna connessione con il volo dal quale provengono o a cui sono diretti i passeggeri che ne fruiscono; dal sito web ufficiale della società ADR (gestore dei servizi aeroportuali dello scalo di Ciampino) emerge che l’utilizzo dei vettori della Terravision costituisce una modalità ordinaria di trasferimento per tutti i passeggeri in transito nell’aeroporto, senza alcuna preclusione per coloro che non usufruivano dei voli Ryanair e Easy-jet (fatta salva l’occasionale coincidenza con gli orari di tali voli); risulta, altresì, che i titoli di viaggio, al di là del dichiarato collegamento con talune compagnie aeree, potevano essere liberamente acquistati presso le edicole della Stazione Termini di Roma e presso le fermate di stazionamento degli autobus della Terravision ovvero via internet accedendo al sito di quest’ultima (doc. n. 3 di parte ricorrente). Se ne deve concludere, tenuto anche conto della regolare scansione oraria delle corse eseguite da Terravision (doc. n. 4 di parte ricorrente), che le prestazioni di trasporto da questa offerte ad un indistinto bacino d’utenza dovessero qualificarsi come un servizio di linea non autorizzato giacché sfornito dei legittimi titoli autorizzatori. 4. Con motivi aggiunti notificati l’8 febbraio 2008 e ritualmente notificati la S.I.T. s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. 20162 del 28.11.2006 (conosciuto nel corso del giudizio) con il quale il Comune di Scarlino aveva annullato in autotutela la già disposta revoca delle autorizzazioni rilasciate alla società odierna controinteressata, contestando, altresì, per quanto di ragione, le deliberazioni del consiglio comunale n. 15 del 30 marzo 2006 e n. 56 del 30 novembre 2006, conosciute de relato, concernenti la modificazione del Regolamento cittadino per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente di autobus per il trasporto di persone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 25 febbraio 2000, n. 15. Vengono, inoltre, impugnati i provvedimenti – prodotti in giudizio 13 di 24 dall’Amministrazione – con cui era stata disposta la sospensione del procedimento di revoca delle autorizzazioni in parola. 5. Nella sua memoria difensiva, depositata il 27 febbraio 2008, il Comune di Scarlino ne eccepisce, preliminarmente, l’irricevibilità per quanto concerne il primo provvedimento, risalente al 2006 e l’inammissibilità con riferimento alla nota n. 19858 del 4.12.2007 in quanto meramente confermativa di atti già noti alla ricorrente. 5.1. Le eccezioni vanno disattese. Quanto al primo provvedimento, giacché esso è stato conosciuto dalla S.I.T. solo attraverso la sua produzione in giudizio ad opera della controinteressata, senza che il Comune fornisca alcuna prova che il medesimo abbia formato oggetto di precedente conoscenza da parte della deducente. Per quanto attiene al secondo, ne appare superflua la delibazione in quanto per l’illegittimità dell’atto contestato in via principale può prescindersi dall’esame delle disposizioni innovative introdotte nel citato regolamento comunale che non incidono sui profili di illegittimità già delibati. 6. Nel merito si palesano fondati anche i motivi aggiunti. In particolare appare condivisibile il primo motivo con il quale si deduce la violazione dei principi di partecipazione al procedimento, avendo l’Amministrazione omesso di comunicarne l’avvio alla ricorrente. 6.1. Viene invocato il combinato disposto degli artt. 15 e 16 della l. reg. Toscana n. 9 del 25 gennaio 1995 in materia di procedimento amministrativo secondo cui “l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti di cui al primo comma, lett. a) e c) dell’ art. 15”, ossia a “coloro nei cui confronti l' atto finale produce effetti diretti; coloro che devono intervenire al procedimento ai sensi delle leggi che disciplinano i singoli procedimenti amministrati”. 6.2. La questione è già stata delibata favorevolmente in sede cautelare ed il collegio non ritiene che la fase di merito del giudizio abbia apportato elementi in fatto o in diritto tali da condurre a diverse conclusioni. Come è del tutto pacifico, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 7 della l. n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale sia destinato a produrre effetti diretti, ma anche a quanti possano subire un pregiudizio dalla sua adozione (Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3023; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 18 marzo 2008, n. 317). Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che la società ricorrente sia direttamente incisa in senso sfavorevole dall’atto conclusivo del procedimento, 14 di 24 attesi i riflessi immediati che esso comporta sul legittimo svolgimento del servizio di linea assentito in capo alla medesima. E ciò senza considerare che, avendo essa presentato un dettagliato esposto all’Amministrazione sull’illegittima interferenza sul servizio posta in essere dalla controinteressata, era titolare di una qualificata posizione di interesse a ricevere la comunicazione de quo onde essere posta nelle condizioni di conoscerne l’esito. Né può affermarsi (come neppure l’Amministrazione sostiene) che sussistesse una situazione d’urgenza che ne potesse giustificare l’omissione. Sotto un diverso profilo, poi, il Comune non fornisce elementi per giungere alla conclusione che, pur senza l’apporto partecipativo della ricorrente, “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. E’ ben vero che, secondo un orientamento giurisprudenziale, la norma di cui all'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, secondo cui è escluso l'annullamento del provvedimento adottato in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento se viene dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non va interpretata nel senso che l'enunciata «dimostrazione» deve essere necessariamente fornita in giudizio a cura dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento, dovendo, in mancanza, il giudice accertare in via officiosa l'incidenza dell'omissione della garanzia procedimentale sul contenuto del provvedimento impugnato (Cons. Stato sez. V, 17 settembre 2008, n. 4414; T.A.R. Lazio, sez. III, 5 novembre 2009, n. 10849). Tuttavia, nel caso di specie, a prescindere dalle considerazioni già svolte in merito all’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione concretatosi nei provvedimenti sopra censurati, la natura discrezionale e non vincolata dell’atto in questione esclude che la mancata partecipazione al procedimento dell’interessata potesse ritenersi indifferente rispetto al suo esito finale. 7. Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere accolto, conseguendone l’annullamento della nota prot. n. 15104 del 20 settembre 2007 e degli atti ad essa presupposti, nonché del provvedimento prot. 20162 del 28 novembre 2006 di annullamento in autotutela della revoca delle autorizzazioni rilasciate alla società controinteressata. 8. Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 18 febbraio 2010, la società ricorrente ha esperito l’azione risarcitoria per il danno patrimoniale subito in dipendenza degli atti e dei comportamenti tenuti dal Comune di Scarlino nel corso della vicenda per cui è causa. 15 di 24 Pare opportuno, per ragioni di consequenzialità argomentativa, posporre l’esame di tale autonomo capo di domanda allo scrutino del gravame proposto da Terravision. 9. Con il ricorso rubricato al n. RG 696/08 la società Terravision s.r.l. ha impugnato il provvedimento del 25 marzo 2008, prot. n. 4849, con cui il Comune di Scarlino ha revocato le autorizzazioni allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente già rilasciate il 13 dicembre 2004 il 24 maggio 2005. 10. Preliminarmente è necessario scrutinare le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del gravame avanzate dalla difesa della controinteressata. E’ infondata la tesi dell'irricevibilità delle censure rivolte contro il regolamento comunale in materia poiché già noto alla ricorrente in data 12 dicembre 2007, allorché ne produceva copia nel giudizio n. 2028/07. E’, infatti, evidente che, con riferimento a tale giudizio, la ricorrente non aveva alcun interesse attuale a contestarne la legittimità. 11. Quanto all’asserita inammissibilità per carenza di interesse postulata sulla base della considerazione che l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe la reviviscenza delle licenze di cui Terravision è titolare poiché queste ultime sarebbero state revocate sulla base di altro autonomo provvedimento, mai impugnato dalla ricorrente, è sufficiente rilevare che tale determinazione (n. 14388 del 22 agosto 2006) era stata oggetto di annullamento in autotutela da parte del Comune di Scarlino con l’atto del 28 novembre 2006 di cui si è riferito in narrativa. Ne consegue che Terravision non aveva alcun interesse a gravarsi contro detto provvedimento, mentre, viceversa viene lesa nel suo interesse a mantenere la titolarità delle autorizzazioni proprio dal provvedimento da ultimo impugnato. 12. Nel merito il ricorso non è fondato. Deduce la ricorrente, con il primo motivo, la violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione per avere omesso il Comune intimato di comunicare l’avvio del procedimento sfociato nella revoca. 13. La tesi non ha pregio. Come risulta dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dalla deducente, il provvedimento contestato ha fatto seguito all’ordinanza emessa da questo Tribunale che ha accolto l’istanza di sospensione avanzata dalla SIT nell’ambito della trattazione dei motivi aggiunti da questa notificati l’8 febbraio 2008. In tale fase del processo, tuttavia, la ricorrente era stata evocata in giudizio svolgendo un’appropriata attività difensiva. Ne discende che la medesima era a conoscenza dell’ordinanza in questione e degli effetti conformativi che essa 16 di 24 avrebbe prodotto sul successivo esercizio del potere conferito all’Amministrazione comunale. In proposito deve rammentarsi che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che le norme di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 non devono essere interpretate in modo formalistico, ma facendo riferimento alla “ratio” concreta delle stesse, che è quella di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo che lo riguarda. Da ciò discende che la comunicazione di avvio del procedimento è superflua laddove l'interessato sia, comunque, tempestivamente venuto a conoscenza di vicende che conducono all'apertura del procedimento stesso, anche attraverso atti di altra amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4899; id. Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1207; T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 gennaio 2010, n. 85). 14. Il secondo motivo si incentra sull’asserita violazione degli artt. 5, 11 e 13 della l. 11 agosto 2003, n. 218 e del d.m. 11 marzo 2004. In sostanza, secondo la ricorrente, premesso che l’attività di autonoleggio costituisce esplicazione del principio di libertà di intrapresa economica, che la legge assicura che essa si svolga in regime di effettiva concorrenza e che (art. 5 l. n. 218/2003) “l’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali”, il Comune avrebbe errato nel provvedere sulla base della considerazione che la società ricorrente "non ha una sede legale e/o principale organizzazione aziendale nell'ambito del territorio comunale per cui non sussistono tutti i requisiti previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente". Verrebbe, inoltre, in rilievo la disciplina del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (di attuazione della direttiva 98/76/CE) che prevede, come unici requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, quelli relativi ai parametri di capacità morale, tecnica ed economica, senza alcun riferimento alla necessità di particolari legami con il territorio in cui l'operatore ha ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento del servizio. Inoltre, il d.m. 11 marzo 2004, attuativo dell'art. 3 della legge n. 218/2003, stabilisce che sia possibile procedere alla revoca dell'autorizzazione solo quando l'impresa effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni. 14.1. L'assunto non può essere condiviso. Preliminarmente va evidenziato che l’affermazione contenuta nell’art. 1, comma 1, della citata l. n. 218/2003, secondo cui “l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi 17 di 24 dell’art. 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza” costituisce un’enunciazione di principio che non si pone in contraddizione con le limitazioni all’esercizio dell’attività stessa in forza delle quali sono stati assunti gli atti contestati. Anzi, a ben vedere, ne costituiscono la premessa logica, posto che la tutela della concorrenza presuppone parità di condizioni tra i competitori, sia nell’accesso al mercato che nel concreto esercizio dell’impresa. 14.2. Neppure può rinvenirsi nell’art. 5, comma 3, primo periodo, un impedimento a ritenere contra legem l’attività svolta dalla ricorrente e per conseguenza legittima l’opera di contrasto posta in essere dal Comune di Scarlino. Si osserva, infatti, che l’affermazione che “L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali” assume, ove inserita nel contesto normativo e correttamente interpretata, un significato diverso da quello che la società ricorrente vorrebbe assegnarle. Invero, la lettura del comma 1 dello stesso articolo, secondo cui “L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale”, conferma la necessità del radicamento territoriale delle imprese che svolgono tale servizio, salva restando la possibilità di svolgere l’attività al di fuori dei confini amministrativi dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione. Che tale sia l’interpretazione più corretta si evince anche dal tenore testuale dell’intero comma 3 dove il riferimento alle “condizioni necessarie per l'esercizio dei servizi internazionali” rimanda necessariamente alle sole modalità di esecuzione del servizio, a prescindere dalla necessità di una connessione territoriale con l’ente di riferimento per quanto attiene al rilascio dell’autorizzazione. E ciò per l’evidente ragione che, diversamente opinando, sarebbe facilmente eludibile il divieto di svolgimento del servizio di linea da parte di soggetti muniti solo dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente. 14.3. Vale, poi, a definire i contorni della violazione in cui è incorsa la deducente quanto precisato dall’art. 2, comma 2, della legge in parola per il quale “Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva 18 di 24 definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo”. In ogni caso, quand’anche non si volesse convenire con tale operazione ermeneutica, deve ritenersi che la legge n. 218 del 2003, in assenza di diversa indicazione (che non si rinviene nel dettato normativo), non possa derogare alla disciplina contenuta nel Codice della strada che, come si è visto, all’art. 87, comma 1, stabilisce che “Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone”, conseguendone che tale servizio non può essere svolto da un soggetto al quale sia stata rilasciata la mera autorizzazione al servizio di noleggio di autobus con conducente, diversi essendo i presupposti e i requisiti richiesti. Giova altresì rammentare che, secondo i commi 6 e 7 dello stesso art. 87, “Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 373,00 a Euro 1.498.00. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”. 14.4. Quanto appena argomentato consente di superare l’obiezione, pure avanzata dalla ricorrente, della mancata approvazione da parte della Regione Toscana della disciplina attuativa della l. n. 218/2003, posto che già il quadro normativo sopra delineato consente di pervenire alle conclusioni legittimamente assunte dall’Amministrazione resistente. Quanto ai presupposti necessari per l’adozione di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione, effettivamente la legge reg. 16 giugno 2008, n.36, facendo applicazione del decreto ministeriale 11 marzo 2004, invocato dalla ricorrente, ma privo di immediata precettività (in quanto diretto a definire “i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie … nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione”), stabilisce all’art. 9 che la provincia (alla quale sono trasferite le competenze prima spettanti ai comuni) “applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente nei seguenti casi: a) qualora l'impresa a cui sia stata sospesa 19 di 24 l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 effettui ugualmente il servizio di noleggio autobus con conducente; b) qualora l'impresa incorra in provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione comminati ai sensi dell'articolo 8 per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell'arco di cinque anni”. Occorre però rilevare che la legge in parola, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione il 25 giugno 2008, è entrata in vigore il successivo 10 luglio e, quindi, posteriormente all’emissione del provvedimento impugnato, rispetto al quale non poteva produrre alcun effetto. In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto giacché infondato. 15. Come sopra fatto cenno, costituendosi in giudizio la controinteressata SIT s.r.l. ha avanzato anche un autonomo ricorso incidentale lamentando il difetto di motivazione e/o l’elusione del giudicato cautelare da cui sarebbe viziato l’atto impugnato in via principale. Considerato l’esito di quest’ultimo ricorso, è evidente che non sussiste più interesse a coltivare il giudizio incidentale. Ne discende che il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 16. Con atto ritualmente notificato e depositato il 27 settembre 2008 la società Terravision ha impugnato l’atto del 2 settembre 2008 con il quale il responsabile del Settore attività produttive del Comune di Scarlino ha dato esecuzione alla revoca delle autorizzazioni alla medesima rilasciate e disposta con il provvedimento del 25 marzo 2008, contestato con il ricorso principale. Vengono dedotte censure di illegittimità derivata dall’atto impugnato con il ricorso principale, nonché di incompetenza e illegittimità per la sopravvenuta approvazione della l. reg. n. 36/2008. 17. Osserva il Collegio che, nel processo amministrativo, l'interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, sia pure solo eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa, il quale sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale. Tale requisito, pertanto, non sussiste quando l'atto, non abbia natura provvedimentale essendo, come nella fattispecie, meramente esecutivo di altro provvedimento adottato nella vigenza della precedente normativa e perciò privo di immediata ed autonoma lesività (T.A.R. Lazio, sez. I, 2 ottobre 2009, n. 9531). Il ricorso per motivi aggiunti va pertanto dichiarato inammissibile. 18. Come in precedenza riferito, la S.I.T. s.r.l. ha avanzato anche una domanda per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo comportamento 20 di 24 dell’Amministrazione comunale. Lo sfavorevole esito del gravame introdotto dalla Terravision rende coerente la prospettazione attorea in relazione alla consequenzialità del pregiudizio lamentato con l’attività provvedimentale del Comune di Scarlino. 18.1. Argomenta la deducente che l’Amministrazione resistente, sin dal momento della presentazione dell’esposto del 14 ottobre 2005, ha tenuto un comportamento attivo – attraverso la contraddittoria attività provvedimentale posta in essere - ed omissivo che ha inciso, ledendolo, il suo diritto ad esercitare l’attività di trasporto di linea senza le illegittime intromissioni ed interferenze realizzate dalla Terravision s.r.l. in virtù delle autorizzazioni alla medesima rilasciate. Invero, dopo il provvedimento del 22 agosto 2006, di revoca delle licenze accordate alla Terravision, il Comune ne ha omesso la comunicazione ai competenti uffici della Motorizzazione civile, né ha preteso, come pure avrebbe dovuto, la riconsegna delle autorizzazioni in ossequio alle previsioni del Regolamento comunale in materia. Il danno viene quantificato dalla SIT in ragione del numero dei passeggeri trasportati dalla Terravision nel periodo dall’ottobre 2005 al febbraio 2008 (data in cui è avvenuta la revoca definitiva delle autorizzazioni) che ammonterebbe a circa 2.100.000 che sarebbero stati potenziali clienti della ricorrente, unico vettore ad eseguire il collegamento tra l’aeroporto di Ciampino e la stazione ferroviaria di Roma Termini. Applicando al numero di passeggeri il prezzo della corsa (di € 6,00) si otterrebbe la somma complessiva di € 12.600.000,00 che è quanto la ricorrente domanda per il ristoro del danno subito. 19. Il Collegio ritiene fondata la domanda nei limiti di seguito precisati. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento, dal quale deriva la lesione in capo al soggetto titolare dell'interesse legittimo, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, affinché si configuri una responsabilità dell'apparato amministrativo procedente; occorre infatti la prova dell'esistenza di un danno, che l'interessato deve fornire, l'accertamento del nesso di causalità diretta tra l'evento dannoso e l'operato dell'Amministrazione e, infine, l'imputazione dell'elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della Pubblica amministrazione da ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui l'adozione della determinazione illegittima, che apporti lesione all'interesse del soggetto, si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione a cui deve ispirarsi l'attività amministrativa. 21 di 24 19.1. Il collegio è dell’avviso che gli elementi costitutivi della responsabilità del Comune siano stati dimostrati come risulta dallo svolgimento dei fatti sopra rassegnati. In particolare, quanto all’elemento soggettivo, va rilevato che l'art. 2043 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, non conosce quale rete di contenimento l'intensità della colpa, sicché la sua responsabilità va ritenuta anche quando la colpa è di grado lieve e ciò risulti positivamente (Cons. Stato sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038). Nella fattispecie, poi, non appaiono sussistere quei presupposti individuati dalla giurisprudenza al fine di eliderne la responsabilità, ossia l'equivocità e la contraddittorietà della normativa applicabile, la novità delle questioni, le oscillazioni giurisprudenziali nella materia (Cons. Stato sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4628; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 dicembre 2009, n. 3875). 19.2. In ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria si osserva che il metodo di calcolo prospettato dalla ricorrente non appare idoneo a rappresentare l’effettiva incidenza dell’interferenza esercitata nel servizio svolto in base a legittimi titoli dalla medesima da parte della controinteressata. Va preliminarmente escluso dal computo il periodo dal 22 agosto 2006 al 28 novembre 2006 in cui ha operato la revoca da parte del Comune delle autorizzazioni rilasciate a Terravision, successivamente annullata in autotutela dalla stessa Amministrazione. Inoltre non è possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra i passeggeri trasportati da Terravision nel periodo considerato e i clienti perduti dalla ricorrente. Invero deve, in primo luogo, ragionevolmente ritenersi che una percentuale non irrilevante dell’utenza avrebbe utilizzato altri servizi per coprire la tratta considerata. Come risulta dal documento n. 6 – motivi aggiunti - di parte ricorrente la società di gestione dell’aeroporto di Ciampino elenca una serie di possibili alternative per i trasferimenti dei passeggeri diretti a Roma: il treno regionale, il servizio di bus Co.tral, ovvero l’utilizzo di taxi o di autonoleggio, con o senza conducente. Può pertanto ritenersi equo stimare tale quota dell’utenza in una percentuale del 50%. Inoltre, il danno arrecato non può essere parametrato al mero prezzo del biglietto, trattandosi di un elemento grezzo che esprime solo i ricavi lordi conseguibili, ma deve essere rapportato, percentualmente, alla redditività netta 22 di 24 espressa dalla gestione complessiva della società ricorrente, come rappresentata nei bilanci annuali dalla stessa presentati, anche ai fini della dichiarazione dei redditi. A tali criteri, quindi, dovrà attenersi l’Amministrazione, in contraddittorio con l’interessata, per determinare, ex art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, la somma effettiva da corrispondere per il risarcimento del danno. (suggerirei di spostare la parte risarcitoria dopo la trattazione del ricorso della Terravision incidendo tale ricorso anche sulla domanda risarcitoria della SIT) 20. Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo. 21. Tenuto conto dei profili di responsabilità accertati in danno del Comune di Scarlino ed avuto riguardo al conseguente onere risarcitorio ad esso imputato, il Collegio ritiene opportuna la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana per le valutazioni di competenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe: - accoglie il ricorso n. 2028/07 e i motivi aggiunti successivamente proposti, per l’effetto annullando gli atti impugnati; - condanna il Comune di Scarlino al risarcimento del danno subito dalla ricorrente secondo i criteri fissati in motivazione, ex art. 35 del d.lgs. n. 80/1998; - respinge il ricorso n. 696/08 e dichiara inammissibili i motivi aggiunti successivamente notificati. - dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla S.I.T. S.r.l. Con riferimento al ricorso n. 2028/2008 condanna il Comune di Scarlino e la società Terravision Transport, in solido tra loro, alla rifusione in favore della S.I.T. S.r.l. delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa. Per quanto attiene al ricorso n. 696/2008 le spese di lite sono addossate alla Terravision Transport e liquidate complessivamente per entrambe le controparti in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa. Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della sentenza alla Procura della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati: 23 di 24 Maurizio Nicolosi, Presidente Bernardo Massari, Consigliere, Estensore Pietro De Berardinis, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/12/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO 24 di 24