parrucchieri e mestieri affini

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parrucchieri e mestieri affini
ESTETISTI
Le norme che regolano l’attività sono la Legge 4.1.1990, n. 1 la Legge Regionale
9.12.1992, n. 54, il Decreto Legge 31.01.2007, n. 7 convertito nella Legge 02.04.2007, n. 40 e
il Regolamento Comunale.
LEGGE 4 gennaio 1990 , n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.
Art. 1.
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e
proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi
presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti
cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di
carattere terapeutico.
Art. 2.
1. L’attività professionale di cui all’articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai
sensi delle norme vigenti. Non è consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’albo delle imprese
artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto1985,n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n.580. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai
sensi dell’articolo 19, comma 2 , secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello
unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
Art. 3.
01. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa,
almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la
propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo
scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore
annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un
anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso
uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi
corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso
l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in
qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del
libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla
lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio
antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 49, comma 4 ter, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122
Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e
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«Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque
ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis [……. Nota:
cioè dell’art. 19 della L. 241/90, come sostituito dal comma 4 bis dell’art. 49 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito
nella Legge 30.07.2010, n. 122………..] sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa
statale e regionale.
Art. 10 del decreto legge 31.01.2007, n. 7, convertito nella legge 02.04.2007, n. 40
Le attività di ……………… estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura
infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la
conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Legge Regionale 9.12.1992, n. 54
Art. 4. (Requisiti delle imprese)
1. L’attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato,
anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attività di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede
designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo
6.
6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Art. 7 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attività' di estetista di cui alla L. 1/1990 e di cui alla presente legge,
é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al
comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
2. La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettro meccanici per uso
estetico impiegati e ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista, nonché alle eventuali
altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione
dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un
responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria
presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in
via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne
trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1
è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che
procede ai sensi del comma 4.
6. La Giunta regionale disciplina , con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della
modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Legge 7.8.1990, n. 241
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Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti
e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è
sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza,
all'immigrazione,
all'asilo,
alla
cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove
espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e
delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal
caso la segnalazione si considera presentata
al
momento
della
ricezione
da
parte
dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto
comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai
sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero
di cui al comma 6 bis , all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno
per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale
e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6,
restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle
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verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’articolo 31,
commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 21. Disposizioni sanzionatorie.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20.
Codice Penale: art. 483
Chiunque attesta falsamente, al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato
civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
REGOLAMENTO COMUNALE
NORME INERENTI I LOCALI
Articolo 7
SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
1) Per le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento in altri locali di quelli esistenti e per
le modificazioni dei locali degli esercizi esistenti, è fissata la seguente superficie minima dei locali da adibire
all'esercizio dell'attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.): mq. 14 .
2) E’ necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
Articolo 8
IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI
E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE
1) I locali adibiti all'esercizio dell’attività di estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici
di seguito indicati:
a)
altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività secondo la normativa vigente, comunque non
inferiori a metri 2,70 ;
b)
superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può
essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole
da parte dell'A.S.L. 8. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di
lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo 10);
c)
nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la
presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.
2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza
e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in particolari casi (ad es. nel centro
storico) anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.
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Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero
che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a m 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza.
Gli stessi devono essere dotati se dislocati all’interno dei locali adibiti all’attività di antilatrina ventilata
con porta a chiusura automatica.
3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla
Legge 3 maggio 1990 n. 46. Gli impianti elettrici inoltre dovranno essere realizzati secondo la norma CEI 648/7 Sezione 710.
4) Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. 8, ex
articolo 8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità; che non
deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
b) presenza di impianti di climatizzazione o ventilazione forzata;
c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido ben connesso
liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo.
6) Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone
ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative
vigenti.
7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato
dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa
produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido
ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente
tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303).
8) Tutti gli esercizi dove viene svolta l’attività devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e
disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita,
nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione
alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere
ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza
dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto
contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente
per soccorso medico.
10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica
disinfezione.
11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme
igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi per attività
estetiche:
a)
l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con
speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e
sempre in stato di perfetta nettezza;
c)
prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua
e sapone;
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d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente
lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
e)
per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
f)
le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee
evidenti e simili non possono essere servite;
g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell’attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo
accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati. I rasoi (lama normale e lunga) e gli
altri ferri taglienti devono essere di tipo monouso; essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima del
taglio. Le forbici e gli strumenti metallici non taglienti devono essere disinfettati per mezzo di calore o
raggi ultravioletti. La disinfezione mediante raggi ultravioletti avviene in appositi apparecchi: gli strumenti
vi devono essere collocati aperti e in modo che la radiazione ultravioletta incida direttamente sulla
superficie disinfettante; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la
bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore
mediante autoclave a 121EC per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 160EC per 2 ore;
quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere
alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante
e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono
disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in
particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua
nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere
adoperati per due clienti diversi, se non dopo l’avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
i)
in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta
a controllo medico;
j)
le spazzole devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
k) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
l)
i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono
risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
m) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di
vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di
captazione di almeno 0,5 metri/secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
n) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme
libere;
o) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.
12) Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Le
acque reflue provenienti dalle attività di estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e
sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B della Legge Regionale 26 marzo 1990 n.
13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto
articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti
scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente
gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa;
Articolo 8 BIS
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REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA E ISTITUTI
ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA’ VARIE SUI MALATI
1) Fermo restando il divieto dell’attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante o di posteggio, la
stessa può essere consentita presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e
comunità varie, purché l’esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente
Regolamento e previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. 8 sull’attrezzatura e sulla
strumentazione da utilizzare.
2) L’attività può esercitarsi anche su ammalati, a domicilio o presso luoghi di cura, purchè non siano affetti da
malattia infettiva in fase contagiosa e previo parere del medico di base per i malati a domicilio o del Direttore
Sanitario per i ricoverati.
3) Gli strumenti dell’attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non
possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono
essere accuratamente disinfettati dopo ogni singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l’esercizio
sui malati.
Articolo 8 TER
REQUISITI IGIENICI PER L’ATTIVITA’ SVOLTA A DOMICILIO
1) L’attività di estetista può essere esercitata presso il domicilio dell’esercente qualora sia autorizzata e risponda,
dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:
a) locali : devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a
parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all’art. 8 del presente
regolamento, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.
b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all’esercizio : deve essere installato almeno un lavabo su
parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.
2) I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e
disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un
vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi
esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni di cui all’art. 8, punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, devono
essere rispettate.
3) Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tollerato lo
stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l’ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e
l’eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all’attività, esclusi quelli dei
servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo
e sia attuata comunque una separazione dei locali dell’esercizio dall’abitazione. Tale tolleranza viene a cessare
non appena avverrà il subentro della titolarità dell’esercizio.
Articolo 8 QUATER
ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE
1) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica dell’A.S.L. 8 potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad
osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali sia per gli impianti sanitari e le
attrezzature.
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REQUISITI MORALI
CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER
ESERCITARE L’ATTIVITÀ
Detti requisiti morali devono essere posseduti da
- caso di ditta individuale:
titolare
- caso di S.N.C.:
tutti i soci
- caso di S.A.S.:
tutti i soci accomandatari
- caso di S.P.A. o S.R.L.:
tutti i legali rappresentanti e componenti il consiglio
di amministrazione
Detti requisiti sono i seguenti: non devono sussistere nei confronti DEI SOGGETTI
SOPRA INDICATI cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia).
REQUISITI PROFESSIONALI
CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER
ESERCITARE L’ATTIVITÀ
Il requisito è essere in possesso della qualificazione professionale di ESTETISTA ai
sensi dell’art. 3 della Legge 4.1.1990, n. 1 e degli artt. 3 e 7 della Legge Regionale 9.12.1992,
n. 54 .
Tale qualificazione professionale di acconciatore deve essere posseduta
sia per le imprese individuali
che per le società
da persona – il direttore-responsabile tecnico - che garantisca la propria presenza durante lo
svolgimento dell’attività dell’esercizio (lo stesso titolare, un famigliare coadiuvante, un socio
partecipante al lavoro, un dipendente, ……..).
Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista, deve essere
designato almeno un direttore-responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale
che garantisca la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetista.
La prova della qualificazione professionale conseguita per l’attività di estetista è
data dalla fotocopia dell’attestato rilasciato dalla Scuola Professionale frequentata.
REQUISITI DEI LOCALI
I locali gli impianti e le attrezzature devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dalle
vigenti norme e disposizioni nonché dal Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività :
Art. 10 del decreto legge 31.01.2007, n. 7, convertito nella legge 02.04.2007, n. 40
Le attività di ……………… estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette
alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente
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ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio
della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri
soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la
conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO :
Considerato che per il disposto
- dell’art. 10 del decreto legge suddetto “ Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici
ed igienico-sanitari “
- dell’art. 21 della Legge 7.8.1990, n. 241 (vedere tale articolo sulle presenti istruzioni)
l’interessato deve dichiarare nella SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività (con
dichiarazione a rilevanza penale) che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge
per l’inizio dell’attività
è assolutamente indispensabile che sussistano già al momento della presentazione della
predetta SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ SIA NEL
CASO DI NUOVA APERTURA, CHE IN QUELLO DI TRASFERIMENTO DI SEDE,
CHE IN QUELLO DI MODIFICAZIONI AI LOCALI (AMPLIAMENTO, RIDUZIONE,
……) , CHE IN QUELLO DI SUBENTRO NELL’ATTIVITA’ (VOLTURA)
- tutti i requisiti di natura edilizia e urbanistica: agibilità dei locali, idonea destinazione
d'uso commerciale-artigianato di servizio dei locali
- tutti i requisiti di natura igienico sanitaria
- tutti i requisiti previsti per l'idoneità degli impianti (elettrici, termici, idrici ..... )
- tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza e prevenzioni incendi
necessari per l’esercizio dell’attività.
Per agibilità dei locali si intende quella certificata dall’Ufficio Tecnico comunale.
La destinazione d’uso dei locali deve essere commerciale-artigianato di servizio non
potendosi iniziare l’attività in un locale che è stato autorizzato dal punto di vista edilizio come
….. artigianale ….o … magazzino ……
Requisiti igienico sanitari :
l’esercizio dell’attività non è subordinato
all’acquisizione del parere igienico sanitario favorevole del Servizio Igiene Pubblica
dell’A.S.L. relativo alla sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizione di legge
e regolamento ed inerenti i locali, gli impianti e le attrezzature : l’A.S.L. infatti non
rilascia tale parere.
Tali requisiti igienico sanitari però, ovviamente, devono sussistere al momento
della presentazione della SCIA poiché la sussistenza di tali requisiti igienico sanitari deve
essere autocertificata dall’imprenditore nella suddetta SCIA Segnalazione Certificata di
Inizio Attività.
Tutta la documentazione - richiesta dalla Regione Piemonte - elencata
nell’apposito stampato contenente l’elenco dei documenti da presentare a questo Comune,
inerente la dimostrazione della sussistenza dei requisiti igienico sanitari relativi ai locali,
impianti ed attrezzature, dovrà essere presentata a questo Comune (unitamente alla SCIA e alla
relativa documentazione). Questo Comune la trasmetterà al Servizio Igiene Pubblica
dell’A.S.L.
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I requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme e disposizioni di legge e
regolamento statale, regionale e comunale da osservare,
relativi a locali, impianti e
attrezzature sono esplicitati sul sito internet dell’A.S.L. TO 5 – Servizio Igiene Pubblica, al
seguente indirizzo : www.aslto5.piemonte.it
(in alto)
Prevenzione
(nel menù a tendina)
Igiene e sanità pubblica
(al centro pagina)
Igiene dell’abitato
vigilanza sulle strutture le cui attività riguardano arti e
mestieri (parrucchieri, estetisti, tatuaggio, piercing,
solarium …… )
e nel vigente Regolamento Comunale inerente l’attività.
Per provare l’esistenza di tali requisiti AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DELLA SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
- per l’agibilità dei locali : occorre avere il certificato di agibilità dei locali rilasciato
dall’Ufficio Tecnico del Comune
- circa la destinazione d’uso commerciale-artigianato di servizio : occorre accertarsi dalla
concessione edilizia o comunque all’Ufficio Tecnico comunale che il locale sia stato
costruito come commerciale, o comunque, se costruito con altra destinazione d’uso, sia stato
successivamente fatto il cambiamento di destinazione d’uso da ………… a commercialeartigianato di servizio
- occorrono le certificazioni relative all'idoneità degli impianti
- occorre la certificazione di prevenzione incendi, se necessaria
In mancanza dell’ agibilità dei locali e della destinazione d'uso commercialeartigianato di servizio dei locali l’attività non può essere iniziata e, comunque, se iniziata,
il Comune
interverrà con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione, fino ad ordinare
la chiusura.
ATTENZIONE:
SE NON SI HANNO IN MANO LE CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI ED
AUTORIZZAZIONI DI CUI SOPRA
NON SI PUO’ PRESENTARE LA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ perché non si può dichiarare
(con dichiarazione a rilevanza penale) che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di
legge per l’inizio dell’attività, di cui all’art. 21 della suddetta Legge 241/1990, non
sapendo se detti requisiti sono effettivamente sussistenti.
ATTENZIONE: l’aver dichiarato nella SCIA di inizio attività che sussistono tutti
i presupposti e i requisiti di legge per l’inizio dell’attività senza avere effettivamente
rispettato quanto dichiarato – ad es. attivando l’esercizio in locale privo della destinazione
d’uso commerciale-artigianato di servizio – comporta
- l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione della norma violata
- la chiusura dell’attività
- la denuncia all’Autorità Giudiziaria per falso, a norma del codice penale.
La Loggia, lì maggio 2012
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