2012-03.04 I-04 RICCOMAGNO FUTURO PROFESSIONE LEGALE
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2012-03.04 I-04 RICCOMAGNO FUTURO PROFESSIONE LEGALE
Mario Riccomagno IL FUTURO DELLA PROFESSIONE LEGALE FRA MODELLI ECONOMICI E PRESIDIO ∗ DELLA LEGALITÀ Sommario: 1. The end of lawyers?. - 2. Il diritto e gli scopi. - 3. Il legal civil act 2007 1. THE END OF LAWYERS? 1.1 In un libro edito qualche anno fa e dal titolo provocatorio 1 ("The end of lawyers?") Richard Susskind ha tratteggiato un interessante scenario sulle prospettive dell'avvocatura in Inghilterra. Quanto scrive Susskind può applicarsi anche in altri paesi tra cui il nostro. Susskind è un esperto di informatica ed è un autorevole commentatore nel campo della c.d. economia forense. Presidente della Society for Computers and Law, è Visiting Professor all'Università di Oxford. È stato insignito della prestigiosa onorificenza britannica Order of the British Empire per i servizi resi nell'amministrazione della giustizia inglese. Il suo libro che è la summa di riflessioni pluridecennali in mate2 ria e che segue due precedenti pubblicazioni è stato considerato ∗ Intervento alla B.I.L.A. – Italian Conference, Il futuro della professione legale in Inghilterra ed in Italia, Genova 16 giugno 2012. 1 2 The end of lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services, 2008, Oxford University Press. The future of law, 1996, e Transforming the law, 2000, entrambi editi da Oxford University Press. Rassegna Forense – 3-4/2012 463 Il futuro della professione legale fra modelli economici e presidio della legalità Mario Riccomagno come una sufficientemente realistica previsione sul futuro della nostra professione. È stato citato sia dal nostro Presidente Guido Alpa nella relazione di apertura del XXX Congresso Nazionale Forense tenutosi a Genova che da Linda Lee, Presidente della Law Society, all'apertura dell'anno giudiziario a Londra nell'ottobre 2010. Punto di partenza del pensiero di Susskind è la ridefinizione della nozione di accesso alla giustizia. Il termine "accesso alla giustizia" è in auge da oltre un ventennio. Ne discutono politici, accademici, organizzazioni professionali (in primis il CCBE), la magistratura e l'Unione Europea. Esso ha avuto il massimo della popolarità in Inghilterra a metà del 1990 quando Lord Woolf, alla guida della commissione ministeriale istituita dall'allora Governo Major per la riforma del sistema processuale civile inglese usò, appunto, tale espressione per spiegare quale fosse la ragione di fondo del suo futuro lavoro. L'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di ridisegnare un nuovo rapporto fra cittadini ed il sistema giudiziario. Susskind riconosce i meriti della Woolf Reform che, dalla sua entrata in vigore (aprile 1999) ha innegabilmente corretto le precedenti patologie ravvisate in spese eccessive, lentezza e com3 plessità delle procedure . Tuttavia ritiene che, nell'ottica di un miglioramento della giustizia intesa come criterio pratico per orientare le nostre decisioni concrete e migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, il focus andrebbe maggiormente concentrato su ciò che lui chiama "le opportunità che la legge può dare" e quindi sulle tecniche di 4 "prevenzione" più che di "risoluzione" delle controversie . A questo punto il discorso impatta sui servizi legali nell'ampiezza della loro formulazione: dalla genesi del rapporto cliente/avvocato al suo momento finale che è quello del risultato e della regolamentazione economica per il servizio reso dal professionista. Secondo Susskind nella client service chain molte sono le diseconomie: bisogna che il cliente sia meglio reso edotto del giusto momento in cui formulare la domanda di assistenza ("recogni3 4 Peraltro, per la prima volta in Europa, ha introdotto la mediazione c.d. "endoprocessuale". Con significativa espressione Susskind scrive: «most people would surely prefer a fence at the top on the cliff rather than an ambulance at the bottom (no matter how swift or well-equipped)». 464 Rassegna Forense – 3-4/2012 Parte Prima - Dottrina Il futuro della professione legale fra modelli economici e presidio della legalità tion"), di come effettuare la scelta del proprio legale ("selection") e quale sia la tipologia di servizio di cui abbia effettivamente bisogno ("service"). Per poter procedere secondo tale modello economico bisogna comprendere in che mondo viviamo e - ancora più importante - in che mondo vivremo. A tale proposito la previsione di Susskind è che la tecnologia rivoluzionerà la professione: networking, social media, motori di ricerca, ecc., non saranno solo di utilità agli avvocati per rafforzare il proprio brand, espandere la sfera di legal marketing e generare nuovi contatti. Essi saranno di ausilio anche ai clienti o potenziali clienti che, rispetto al passato, potranno compiere accessi ("insights") in aree a loro prima precluse. Apprendendo, leggendo e condividendo informazioni e contenuti di carattere legale, sapere e tecnologia sono destinati a fondersi trasformando quello che prima era monologo (da uno a molti) in dialogo (da molti a molti). Nel mondo del futuro quindi i servizi legali saranno sempre meno soggetti al controllo e all'influenza degli avvocati. Non solo, ma si assisterà sempre di più ad una delocalizzazione del lavoro: call centers, servizi on line e in outsourcing produrranno effetti significativi sulla concorrenza fra studi, riduzione delle riserve, abbattimento delle tariffe e, con ogni probabilità, una riduzione del lavoro come siamo abituati a considerarlo. Cambierà pertanto il business model dell'avvocato tradizionale ed al rafforzato ruolo del cliente dovrà parametrarsi il compito dell'avvocato tenuto a operare in una "true partnership … a meeting of equals". Il cambiamento di business model determinerà inevitabilmente 5 un cambiamento di mentalità degli avvocati stessi : «lawyers should not feel they have to be in control of their clients' legal matters and their client's lives. They should see themselves as facilitators of better results and happy lives». Da qui la grande apertura verso le opportunità che si aprono agli avvocati con le tecniche di composizione stragiudiziale delle controversie. 1.2 Il discorso si allarga quindi necessariamente dalla prevenzione alla risoluzione delle controversie. 5 L’overriding objective di Lord Woolf nella sua riforma. Rassegna Forense – 3-4/2012 465 Il futuro della professione legale fra modelli economici e presidio della legalità Mario Riccomagno Come è noto la civiltà odierna assiste in misura crescente all'abbandono della visione monopolistica di amministrazione della giustizia da parte dello Stato in funzione di nuovi strumenti - le tecniche ADR appunto - che intervengono a volte in funzione preventiva, altre volte in funzione alternativa, altre volte in funzione integrativa ai tradizionali meccanismi giurisdizionali. La loro principale caratteristica consiste nel fatto che pongono il cittadino in una posizione di centralità chiedendogli di essere protagonista responsabile agli atti che compie. L'avvocato può svolgere funzioni essenziali in tale processo. Anche in tal caso un cambio di mentalità per l'avvocato si impone: non più "litigator" (o, più in generale, "adversarial") per la tutela dei diritti del cliente ma piuttosto spesso protettore dei suoi interessi. Tale cambio deve essere non solo favorito dalla formazione e dall'aggiornamento professionale. Deve essere promosso già da prima, nella fase universitaria. 1.3 Ricordo che, allorquando nei primi anni ottanta, si andò sviluppando negli Stati Uniti il dibattito sulla opportunità di introdurre nel paese le tecniche di ADR il Presidente della Università di Harward, Prof. Derek Bok, scrisse un importante articolo: "A Flawed 6 System of Law Practice and Training" . In tale articolo il Prof. Bok criticava la proliferazione normativa e le patologie della litigation explosion che si erano andate manifestando negli Stati Uniti sia dagli anni sessanta. Responsabili di tale stato di cose, per il Prof. Bok, erano anche le università americane che insegnavano agli studenti a "pensare come avvocati" e quindi li preparavano «more for conflict than for the gentler arts of reconciliation and accommodation». Rivendicava alla propria università il merito di essere stata fra le prime ad esplorare metodi quali la mediation e la negotiation atti a favorire la risoluzione delle controversie senza adire, da subito, i tribunali. 1.4 Un importante riscontro al modello economico di Susskind è rinvenibile nel Report on the Future of Legal Profession presentato nell'aprile 2011 dalla New York State Bar Association. Esso riassume l'esito di una ricerca condotta da una Task Force creata allo scopo. 6 466 In Journal of Legal Education, 1983. Rassegna Forense – 3-4/2012 Parte Prima - Dottrina Il futuro della professione legale fra modelli economici e presidio della legalità Non ho tempo per descrivere compiutamente le modalità di tale ricerca. Dico solo che, contrariamente a quanto si potrebbe credere, in essa non viene affatto pronosticata la fine della "professione individuale" che, a detta di molti, sarebbe in procinto di cedere il campo alla "professione organizzata" (con tutti i noti problemi di conflitti di interesse, utilizzazione di tipi societari, partecipazione di soci di mero capitale e così via). Un chiarimento però è doveroso. L'esercizio della professione in forma individuale (facilitata dal vantaggio competitivo di avere ridotti costi di produzione) non avrà sicuramente vita facile se le solo firms si dedicheranno genericamente alla difesa dei diritti dei consumatori (ove la concorrenza è molto forte anche per la presenza dei legal service providers che non sono avvocati). La loro sopravvivenza dovrà consistere in un mix di specializzazione, offerta di servizi a prezzi più bassi rispetto ai grandi studi generalisti e ampio uso delle tecnologie e pratiche on line (onde poter continuamente condividere con i clienti contenuti testuali, immagini, video, audio, ecc.). I grossi studi invece dovranno fronteggiare il grosso problema già in atto - dell'abbandono del tradizionale criterio di remunerazione su base oraria. Ciò in quanto viene loro richiesto dalla clientela (normalmente house lawyers di grosse società). Si stanno imponendo gli AFA (Alternative Fee Arrangements) spesso basati su un fisso predeterminato in anticipo che tiene conto di diversi fattori quali i risultati ottenuti, i costi di servizi similari, il costo di produzione maggiorato di un margine a titolo di utile. Sembra pertanto trovare realizzazione la teoria di Susskind il quale aveva intravisto nelle fixed o flat fee un modo per cui l'avvocato compete con se stesso. Ciò in quanto egli diventa obbligato ad introdurre più efficienza possibile nel suo modo di lavoro onde poter generare il massimo financial output. 2. IL DIRITTO E GLI SCOPI In questo futuribile scenario e ragionando con la mentalità di un avvocato "vintage" - quale io sono - vien fatto di porsi una domanda: quale sarà la sorte negli anni a venire di un patrimonio della nostra categoria che rappresenta l'architrave del sistema delle libere professioni? La risposta - a mio giudizio - può essere data a due livelli. Rassegna Forense – 3-4/2012 467 Il futuro della professione legale fra modelli economici e presidio della legalità Mario Riccomagno Esiste un primo livello che risulta dai risultati dei sondaggi di 7 opinione : il cliente medio non ha interesse specifico a quanto e come si affacci nella professione di avvocato la legge di mercato. Ciò che gli interessa di più è che questi sia competente e possa risolvere il suo problema. La clientela chiede all'avvocato la continuità nell'assistenza, la capacità di comprendere i suoi bisogni, la tutela della sua riservatezza. Va dall'avvocato perché fornisce certezze. Se quindi la figura dell'avvocato corrisponde al fabbisogno di sicurezza richiesto dalla società non vedo come egli non possa continuare a svolgere tale funzione anche nella forma della "true partnership" o del "meeting of equals" di cui parla Susskind. Direi di più: se con la tecnologia la comprensione dei problemi legali può divenire più partecipata da parte del cliente il rapporto cliente/avvocato può risultare esaltato. Bisogna però che l’avvocato non abdichi alla sua funzione di custode dei diritti che riguardano la persona e della libertà espressa in ogni forma. E qui entriamo nel secondo livello che investe la funzione sociale, politica ed istituzionale della nostra professione, che è unica, protetta dalla Costituzione e non può cedere il campo a pretese ragioni di mercato. La domanda di fondo è sempre la stessa: se gli scopi perseguiti dal diritto abbiano o conservino autonomia in rapporto agli scopi dell’economia e della tecnica. La risposta non può che essere una ed una sola: mentre l’economia non può esprimere di per sé un diritto, è invece il diritto condizione necessaria per ciascun tipo di economia. Il diritto che “non interviene” e che considera permesso e lecito alle forze economiche di esprimersi nella propria interezza compie una scelta di rinuncia alla sua funzione primaria. Ad una oggettiva funzionalità del mercato che volge solo alla quantità dei risultati dobbiamo opporre la forza del principio di legalità, della rule of law. Intendo qui riferirmi non tanto alla difesa dei poveri e degli esclusi del “terzo mondo” quanto alla tutela dei diritti di tutti senza distinzione di censo, stato e colore. Alla globalità del mercato che riduce all’uniforme funzionalità, costumi, dialetti, tradizioni, fedi e riti religiosi si oppone un diverso ordine di 7 2008. 468 Il ruolo sociale dell'avvocatura italiana. Ricerca del Censis a cura di M.P. Camusi - Matera, Rassegna Forense – 3-4/2012 Parte Prima - Dottrina Il futuro della professione legale fra modelli economici e presidio della legalità 8 scopi incentrato sul diritto protettivo della differenze . Altrimenti le forme del diritto de-soggettivizzate e de-storicizzate altro non sono che utensili anonimi e meccanici (“orologi da tasca” secondo la 9 celebre espressione di Georg Simmel) . Qui risiede la perdurante forza del diritto e – conseguentemente – la funzione più nobile della professione forense: rilevare le manchevolezze della legge, la lesione dei diritti e l’uso dei rimedi giurisdizionali. Recita la risoluzione del 27 novembre 2004 del CCBE che gli avvocati sono i custodi dei diritti umani fondamentali e delle libertà così come dello stato di diritto. Tali diritti sono tutelati da norme europee sovraordinate alle norme italiane quali la Convenzione di Strasburgo di difesa dei diritti umani e la Carta di Nizza riaffermata dal Trattato di Lisbona. Questi debbono essere i nostri parametri di riferimento e di interpretazione. Questo è stato ricordato recentemente in due lettere inviate al Presidente Monti dal Presidente dell’Unione Internazionale degli 10 Avvocati e dal Presidente del CCBE successivamente alla entrata 11 in vigore in Italia del c.d. "decreto sulle liberalizzazioni" . 3. IL LEGAL CIVIL ACT 2007 Gli avvocati McDermott e Stobbs, che ancora ringraziamo per la loro presenza a Genova, ci hanno permesso di meglio comprendere l’importante riforma della professionale legale in Inghilterra. Confesso, nel prepararmi all’incontro di oggi, di essere stato tentato di mettere a confronto il Legal Service Act con quanto si è succeduto in Italia dalle c.d. "lenzuolate Bersani" del 2006 al decreto “cresci Italia” del gennaio scorso. 8 9 Sul punto v. N. IRTI, Nichilismo giuridico, Bari, 2008, pp. 116 e 117. Philosophie des Geldes, 1900. 10 La prima riguarda l’importanza di preservare il segreto professionale, l’autonomia e l’indipendenza degli avvocati italiani minacciati da tale manovra (in particolare per quanto riguarda la soppressione delle tariffe, la costituzione di società di professionisti, la possibilità di svolgere attività informativa pubblicitaria senza limiti e quella di fare ingresso nella categoria forense senza una adeguata preparazione). La seconda rileva come il modello di avvocatura che dai provvedimenti ministeriali dall’agosto scorso in poi si sta delineando in Italia è atipico rispetto agli altri modelli europei. 11 D.l. 24 gennaio 2012, n. 1 entrato in vigore il 25 successivo. Rassegna Forense – 3-4/2012 469 Il futuro della professione legale fra modelli economici e presidio della legalità Mario Riccomagno Avrei voluto porre a confronto il nuovo sistema di regole incentrate in Inghilterra sul consumatore con il faticoso cammino della nostra legislazione in materia. Avrei voluto spiegare come da noi non esiste la separazione tra funzioni rappresentative e di regolazione e manchi un organo di supervisione che controlli l’attività degli ordini (anche se la Consob sembra volersi posizionare al riguardo). Per non parlare delle nostre società per professionisti e delle loro aggregazioni anche con soci di capitale puro. Pensavo di concludere che alcuni aspetti della riforma inglese siano quantomeno prematuri per il mercato italiano non solo perché esprimono un modello di avvocatura profondamente diverso dal nostro ma anche perché noi siamo sempre in attesa – da oltre 60 anni – di una riforma dell’ordinamento forense. Ebbene, mi sono dovuto ricredere. Mi è accaduto di leggere un discorso sul Legal Service Act della Baronessa Deech of Cumnor, Presidente del Bar Standards Board ovvero dell’organismo disciplinare dei barrister, tenutosi il 9 maggio scorso al Gresham College. In tale discorso, la relatrice ha svolto forti rilievi critici sul Legal Service Act definito da subito «a rather unsatisfactory piece of legislation». Dalle parole della Baronessa Deech of Cumnor si comprende che i barrister soffrono (a) la presenza del Legal Service Board composto oltre che da barrister anche da membri esterni e da consumatori; (b) l’ingresso sul mercato delle Alternative Business Structures e tutto quanto sia riferibile alla c.d. “Tesco Law”; (b) la istituzione dello sportello che raccoglie le lamentele dei consumatori (“Office of Legal Complaints”), funzione che continua ad essere esercitata - contemporaneamente - dal Bar Standards Board. La relatrice ricorda come ispiratore dell’attuale legislazione inglese fosse il rapporto Clementi finalizzato alla promozione della concorrenza agli interessi dei consumatori. Rileva però che rispetto ad allora (2004) i tempi sono cambiati. Ribadisce comunque che «the preservation of a distinct profession of barrister is actually in the interests of the public ..., because the barrister's duty is to court, to assist in the development of the law and protect the needy». Quanto poi alle Alternative Business Structures, la Baronessa usa espressioni di particolare effetto per descriverne i rischi: «influence of outside ownership, profit over professional standards, commodification of legal issues … unacceptability of our legal 470 Rassegna Forense – 3-4/2012 Parte Prima - Dottrina Il futuro della professione legale fra modelli economici e presidio della legalità practices abroad where other nations have more careful professional rules». Insomma la riforma costituirebbe un attacco alla rule of law e 12 all’indipendenza della professionale legale . Ma allora – mi sono chiesto – dove stanno le differenze? Allorquando si tratti di indipendenza della professione e della tutela del cittadino nei confronti di ogni potere – come enuncia l’art. 7, comma secondo, del Codice deontologico forense e già il 13 preambolo del Codice deontologico degli avvocati europei – i principi su cui poggia la nostra professione sono gli stessi anche se apparteniamo a modelli diversi. 12 Il picco del discorso della Baronessa Deech of Cumnor è raggiunto quando dopo aver citato Hitler, l’Iran odierno e taluni Paesi africani, conclude: «the first actor of a dictator who wishes to subdue protest is likely to be the control of the lawyers». 13 Oltre che i “Basic Principles on the Rule of Lawyers” 1990 delle Nazioni Unite e gli “Standards for Independence of the Legal Profession”, 1990, dell’International Bar Association. Rassegna Forense – 3-4/2012 471