Revisione della legge federale sui sistemi d`informazione della
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Revisione della legge federale sui sistemi d`informazione della
Le autorità federali della Confederazione Svizzera Revisione della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) Berna, 13.12.2013 - Il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sulla revisione della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo), che dura fino al 31 marzo 2014. Con decreto del Consiglio federale del 5 settembre 2012 si stabiliva l'entrata in vigore della LSISpo e della relativa ordinanza a partire dal primo ottobre 2012. Questi nuovi atti normativi regolano - sulla base della legge federale sulla protezione dei dati - il trattamento di dati personali sensibili nel campo dello sport. La LSISpo si è rilevata adeguata alla bisogna, ma è emersa l'esigenza di procedere ad alcuni adattamenti, non da ultimo perché si devono regolamentare ulteriori sistemi d'informazione di recente creazione. Le nuove norme riguardano il sistema d'informazioni per il trattamento di dati riguardanti la diagnostica della prestazione, quello per la valutazione di corsi e cicli di formazione e quello dell'agenzia nazionale antidoping. Si adeguano inoltre le basi legali per il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin SUFS, dato che anche in questo ambito sono trattati dati personali degni di particolare protezione, come ad esempio quelli relativi a procedimenti disciplinari. Infine si è approfittato della revisione per apportare modifiche alle disposizioni attuali sulla banca dati nazionale per lo sport. Indirizzo cui rivolgere domande: Renato Kalbermatten Portavoce del DDPS 031 324 88 75 Pubblicato da Il Consiglio federale Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it Segreteria generale del DDPS Internet: http://www.vbs.admin.ch Ufficio federale dello sport Internet: http://www.baspo.admin.ch/ Le autorità federali della Confederazione Svizzera [email protected] | Basi legali http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ufficio federale dello sport UFSPO Revisione della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) Spiegazioni 1. Situazione iniziale La LSISpo è stata approvata come atto normativo completamente nuovo il 17 giugno 2011 dall’Assemblea federale e messa in vigore il 1° ottobre con decreto del Consiglio federale del 5 settembre 2012. Nello stesso decreto il Consiglio federale approvava la relativa normativa di attuazione, l’Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo), messa parimenti in vigore per il 1° ottobre 2012. Contemporaneamente il Consiglio federale incaricava il DDPS di presentare entro la fine del 2013 un disegno di legge per la revisione della LSISpo, che prevedesse basi legali formali per il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) poiché tale sistema contiene fra gli altri dati concernenti procedimenti disciplinari considerati degni di tutela particolare. Successivamente si è rilevato che - a seguito degli sviluppi intervenuti nel frattempo - si rendono necessarie basi legali formali anche per altri sistemi d’informazione. Si tratta nella fattispecie del sistema per l’elaborazione dei dati concernenti la diagnostica della prestazione, del sistema per la valutazione sistematica di corsi e cicli di studio e del sistema dell’agenzia nazionale antidoping. Infine devono confluire nel disegno di revisione anche le esperienze fatte finora con l’applicazione della nuova legge. In considerazione dell’elevato numero di disposizioni nuove o modificate il progetto di revisione delle LSISpo viene qualificato come revisione totale. 2. 2.1 Principi del progetto Sistema nazionale d’informazione per lo sport L’ambito per il quale deve servire il sistema nazionale d’informazione per lo sport comle definito in origine è troppo vasto. Attualmente - e in prospettiva a medio termine nulla dovrebbe cambiare - con il sistema nazionale d’informazione per lo sport si amministrano solo programmi e progetti gestiti direttamente o sostenuti dalla Confederazione. Si tratta innanzitutto del programma Gioventù + Sport (G+S) e della formazione dei quadri nel campo del programma sport per gli adulti svizzera (ESA) sostenuta dalla Confederazione. Oltre a ciò nel sistema d’informazione per lo sport sono amministrati i corsi della formazione degli allenatori, cui si aggiungeranno in futuro anche i corsi di sport militare. Gli ambiti sport nella scuola e sport di competizione, invece, non hanno significato autonomo. Quando l’UFSPO tratta dati personali in questi ambiti, ciò avviene esclusivamente nel quadro di G+S, in particolare nel sostegno di offerte G+S organizzate dalle scuole o nel quadro del sostegno G+S delle giovani leve. 2.2 Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica della prestazione La regolamentazione attuale prevede che nel sistema d’informazione dell’UFSPO per i dati medici (art. 13 – 16 LSISpo) siano trattati anche dati riguardanti la diagnostica della prestazione. Si rileva che la diagnostica della prestazione dispone di un sistema di misurazione e di informazione proprio che è persino costantemente in fase di ampliamento. Oltre alle forme di test classiche in futuro saranno adot1 tati anche dei processi di monitoraggio basati su diari, sistemi di sensori come pure sistemi di posizionamento locale e globale. Per questo motivo l’UFSPO introduce per l’elaborazione dei dati un sistema d’informazione speciale. 2.3 Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport Il sistema d’informazione della SUFSM è regolato nell’attuale LSISpo in modo più preciso. Questo sistema comprende dati e informazioni necessari per il funzionamento della scuola universitaria Nella elaborazione della LSISpo si è rinunciato ad ancorare il sistema d’informazione a livello di legge. Si riteneva infatti che con l’articolo 57h della Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), l’articolo 27 della Legge sul personale federale (LPers) e con l’articolo 8 in combinato con l’articolo 9 lettere a, b, g, ed h (LSISpo) esistessero basi legali sufficienti. In seguito si è però rilevato che nella LSISpo non esistono basi legali sufficienti per il trattamento di dati riguardanti i provvedimenti disciplinari, compresi dati personali degni di particolare protezione. Con la presente revisione della legge si intende colmare tale lacuna. 2.4 Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi La formazione dei monitori di sport a diversi livelli rientra fra i compiti principali dell’UFSPO. Fra le misure volte a garantire la qualità di tali formazioni si trova la valutazione di singoli corsi e cicli di formazione. Tale valutazione deve essere fatta in modo sistematico per tutti i tipi di formazione, in particolare tramite interviste ai partecipanti (studenti, docenti e direzione della formazione come pure visite ad hoc da parte di esperti). Sulla base della raccolta sistematica di dati e della conseguente valutazione dei docenti si potrebbero predisporre se del caso profili della personalità riguardanti l’attività professionale e le capacità di queste persone. Per questo sistema d’informazione si rendono pertanto necessarie basi legali formali. 2.5 Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping La lotta contro il doping rappresenta ai sensi dell‘articolo 19 della legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo) un compito statale. Il Consiglio federale ha delegato tale compito a un’agenzia nazionale antidoping, la fondazione Antidoping Svizzera. La fondazione Antidoping Svizzera è pertanto un organo federale ai sensi della legge sulla protezione dei dati (art. 3 let. h LPD) e di conseguenza il suo sistema d’informazione deve fondarsi su una base legale adeguata. Dato che tale sistema contiene dati riguardanti lo stato di salute e dati riguardanti procedimenti per doping e sanzioni, deve trattarsi di una legge in senso formale. 3. In merito alle singole disposizioni nella LSISpo 3.1. Oggetto e disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO Articolo 1 Capoverso 1: Il titolo (Oggetto) è cancellato perché figura nel titolo della sezione. La frase introduttiva è stata riformulata per rendere esplicito che il disciplinamento della legge comprende sia i dati personali in generale sia i dati personali e i profili della personalità degli di particolare protezione. Le lettere a – c sono immutate. Capoverso 2: Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping non è gestito dall’UFSPO, ma dall’agenzia stessa. Di conseguenza si rende necessaria un’aggiunta. Il titolo dell’atto non deve invece esser modificato perché l’agenzia nazionale antidoping è un organo federale ai sensi dell’articolo 3 lettera h della LPD. Articolo 2 Principi del trattamento dei dati Con la distinzione fra i sistemi d’informazione dell’UFSPO e il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping introdotta nell’articolo 1 si rende necessaria una precisazione nella frase introduttiva. Il rimando all’articolo 1 capoverso 1 non comporta alcun cambiamento materiale. 2/8 Articoli 3, 4 e 5 Le disposizioni corrispondono al diritto attualmente in vigore. Articolo 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati La durata del periodo di conservazione dei dati viene stabilita dal Consiglio federale ad eccezione dei dati medici per i quali il capoverso 2 resta immutato e per i quali analogamente all’articolo 26 capoverso 2 della legge sulla sanità pubblica del Cantone di Berna è richiesto un periodo di conservazione di dieci anni. Articolo 7 Anonimizzazione La disposizione è stata ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo. 3.2. Sistema nazionale d’informazione per lo sport Articolo 8 Scopo Una volta ancorati i sistemi d’informazione della SUFSM e dell’agenzia nazionale antidoping a livello di legge si possono eliminare le relative disposizioni specifiche. Nella fattispecie si parla delle attuali lettere d ed h. Tuttavia questo non significa che nel sistema non sono più trattati i dati sugli esami e le misure per le violazioni delle regole del doping, cioè solo nella misura in cui è necessario per raggiungere gli scopi formulati. Le attuali lettere c, e, che riguardano gli ambiti sport nella scuola e sport di competizione, per gli aspetti riguardanti il trattamento di dati personali, non hanno un significato autonomo in quanto parte di G+S. Di conseguenza entrambe le lettere possono essere eliminate. Articolo 9 Dati L’adeguamento parziale dello scopo richiede una modifica della lista dei dati. Inoltre va esplicitamente specificato che la lista dei dati non è esaustiva, ma che il sistema dei dati più contenere altri dati personali non particolarmente degni di protezione. Alla lettera f, a completamento dell’attuale disposto normativo, si introduce una formulazione più generica di «sport corretto e sicuro», concetto che copre altri ambiti oltre al doping. Si tratta in particolare di sanzioni sportive in relazione alla manipolazione di risultati sportivi o di gravi violazioni della regola della correttezza. In tal modo si vuole impedire che la Confederazione - nel quadro del sostegno allo sport – supporti monitori che violano i valori etici dello sport. Indirizzo degli studi e qualifiche ottenute nell’ambito degli studi sono raccolti e trattati esclusivamente nel sistema d’informazione della SUFSM (ora articoli 21 – 24). Le attuali lettere g, h possono pertanto essere eliminate in questa sede. Articolo 10 Raccolta dei dati Le disposizioni corrispondono in gran parte al diritto attuale. Ora si precisa alla lettera e che i dati possono essere raccolti non solo presso federazioni sportive e associazioni giovanili, ma anche presso le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni. Si introducono basi legali per il settore dello sport militare (lettera g). Articolo 11 Comunicazione dei dati Nell’ambito del nuovo sistema d’informazione per i dati della diagnostica della prestazione, gli sportivi interessati hanno la possibilità di accedere costantemente ai propri dati, specialmente ai quaderni d’allenamento, allo scopo di osservare i progressi conseguiti (art. 20 cpv. 2). Capoverso 1, lettera c: comprende da un lato le federazioni sportive che beneficiano del sostegno diretto o indiretto ai sensi dell’art. 4 LPSpo e dall’altro le federazioni sportive che partecipano al pro3/8 gramma «Gioventù e sport» e le organizzazioni che collaborano a programmi di cui all’art. 3 LPSpo. Nella fattispecie nel quadro del programma ESA l’UFSPO sostiene per lo svolgimento di corsi destinati ai monitori di sport per gli adulti tutta una serie di organizzazioni che non possono essere ricondotte nel quadro delle federazioni sportive e associazioni giovanili. Si tratta ad esempio della fondazione Pro Senectute, dell’Associazione svizzera dei paraplegici o della federazione Sentieri Svizzeri. Dato che se del caso si deve garantire l’accesso al sistema d’informazione anche a queste organizzazioni, il concetto attuale «federazioni sportive e associazioni giovanili» si rivela troppo limitante. Scuole, scuole universitarie o università hanno bisogno di accedere al sistema nazionale d’informazione per lo sport solo nella loro qualità di organizzatori di offerte G+S o della formazione dei quadri G+S. Questi gruppi possono pertanto essere unificati in un’unica categoria come pure le attuali lettere d, e. Capoverso 2: l’attuale formulazione «su richiesta, in singoli casi» porta a pensare che questo tipo di comunicazione di dati avvenga solo sporadicamente. Ciò non avviene però nel momento in cui si trasmettono dati agli organi e alle persone compresi nel capoverso 1 ma senza accesso alla procedura di richiamo, ad esempio perché ciò non è giustificato da quantità e frequenza della richiesta di dati. Oltre a ciò si ha una trasmissione regolare - ma limitata – di dati agli organi e alle persone con cui si collabora regolarmente nell’ambito dello sport corretto e sicuro, come avviene ad esempio nel programma di prevenzione «cool and clean» o con la guardia aerea svizzera di salvataggio REGA. Articolo 12 Partecipazione alle spese La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo. 3.3. Sistema d’informazione per i dati medici Articoli 13, 14 e 16 Scopo, dati e comunicazione dei dati Come conseguenza della creazione di un sistema autonomo per la diagnostica della prestazione deve essere modificata la disposizione riguardante lo scopo e di conseguenza si può cancellare la disposizione sulla comunicazione di dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni. Inoltre, conformemente all’adeguamento nell’articolo 9, è adeguata anche la frase introduttiva dell’articolo 14. Articolo 15 Raccolta dei dati La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo. 3.4. Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni Articoli 17 e 18 Scopo e dati La capacità di prestazione nello sport dipende da fattori non solo fisici, ma anche psicologici, per cui si raccolgono non solo i dati riguardanti elementi come forza, velocità, accelerazione e resistenza, ma anche capacità di regolazione dell’attenzione, allenamento mentale, immagini figurate, carico psicologico, etc. Già nel Messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport dell’11 novembre 2009 (FF 2009, 7113) si accenna al fatto che possono essere trattati anche dati attribuiti alla sfera intima, come indicazioni sullo stato psichico degli atleti (FF 2009, 7153). Articolo 18, lettera e: Con dati comunicati su base volontaria sono intesi segnatamente le registrazioni effettuate nel quaderno d’allenamento elettronico. Articolo 19 Raccolta dei dati La disposizione corrisponde quasi per intero all‘articolo 15. Oltre a ciò si chiarisce però che essenzialmente i dati sono rilevati direttamente dall’UFSPO nell’ambito di test e misurazioni della prestazione. 4/8 Articolo 20 Comunicazione dei dati I dati di diagnostica delle prestazioni sono destinati in primo luogo agli atleti come pure alle persone e agli organi che hanno dato l’incarico di eseguire test ed analisi. Essi possono essere d’interesse anche per il personale medico curante per stabilire in modo mirato diagnosi e terapia. Tuttavia lo sportivo deve dare l’assenso alla comunicazione dei dati a queste persone, in quanto le misure mediche che ne derivano sono nel suo esclusivo interesse. Agli atleti interessati possono essere comunicati anche risultati e dati di altri atleti nella misura in cui queste indicazioni possono influenzare la loro attività, specialmente nelle discipline di squadra, e le persone interessate hanno dato il proprio assenso. Come nel sistema d’informazione per i dati medici, anche nel sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica medica non è previsto uno scambio automatico di dati con altri sistemi d’informazione. 3.5. Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport Articoli 21 e 22 Scopo e dati La descrizione dello scopo e dei dati trattati corrisponde agli attuali articoli 13 (Scopo) e 14 (Dati) della LSISpo. Essi sono completati indicando che oltre alle generalità si raccolgono anche fotografie delle persone interessate. Nell‘articolo 22 lettera b si regola inoltre esplicitamente il trattamento di dati in relazione a provvedimenti disciplinari così come previsto nell’articolo 65 OPSpo. Il trattamento di dati relativi a provvedimenti disciplinari è indispensabile per il buon funzionamento della scuola universitaria. Poiché si tratta di dati personali degni di particolare protezione, il loro trattamento viene previsto esplicitamente. Eventuali errori disciplinari di dipendenti della SUFSM, specialmente di docenti, sono assoggettati alle disposizioni sul personale dell’Amministrazione federale e non riguardano la LSISpo. A completare l’attuale disposto dell’articolo 14 LSISpo si chiarisce inoltre che si raccolgono non solo le qualifiche finali, ma anche le valutazioni delle competenze. Inoltre il sistema, oltre ai certificati di studio, può contenere anche dati su corsi di formazione e di perfezionamento come pure eventuali titoli. Articolo 23 Raccolta dei dati Se i dati non sono generati direttamente dall’UFSPO, questi li raccoglie presso lo studente interessato o i membri del corpo insegnante. Articolo 24 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione e comunicazione dei dati I capoversi 1 e 2 corrispondono all’attuale articolo 15 OSISpo. 3.6. Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi Articolo 25 Scopo In questo sistema si devono valutare non solo i corsi e i cicli di studio tenuti direttamente dall’UFSPO, ma anche quelli che ricevono contributi da parte dell’UFSPO. Si tratta in questo caso di corsi della formazione dei quadri G+S organizzati da Cantoni e federazioni. I dati raccolti servono innanzitutto all’UFSPO per verificare l’efficacia delle proprie misure. Di conseguenza trattamento e valutazione sono ordinati dall’UFSPO. L’obbligo da parte di terzi secondo la lettera b si basa sull’articolo 11 capoverso 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi). Per contro, i terzi coinvolti non hanno alcuna pretesa all’utilizzazione del sistema al di fuori delle attività loro ordinate, ad esempio per valutare a livello di federazione sportiva i corsi monitori. 5/8 Articolo 26 Dati Lettera b: sono considerati capicorso le persone responsabili per concezione e organizzazione del corso o dell’attività formativa. Sono considerati docenti i singoli relatori, gli insegnanti, i responsabili della classe etc. Lettera c, numero 1 e 2: si tratta qui di verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti riguardo alla qualità di contenuti e professionalità dei corsi (struttura, temi scelti, responsabile del corso, relatori), agli ausili didattici (impiego e contenuti) e organizzazione del corso (durata e aspetti amministrativi). Inoltre il sistema deve consentire di elaborare dei dati e delle valutazioni per determinare il grado di soddisfazione di partecipanti ai corsi e dei docenti di corsi e formazioni per quel che attiene la loro utilità come pure l’elaborazione di indicazioni dei docenti e dei capicorso sul feedback dei partecipanti. Articoli 27 e 28 I competenti servizi dell’UFSPO rilevano i dati per la valutazione dei corsi e li trattano direttamente. L’articolo 27 crea le basi legali allo scopo, l’articolo 28 stabilisce a chi tali dati possono essere comunicati. 3.7. Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping Articolo 30 Scopo Il sistema d’informazione utilizzato dalla fondazione Antidoping Svizzera, l’agenzia nazionale antidoping, serve a diversi scopi. Nell’ambito dell’informazione e della prevenzione si valutano conferenze e incontri informativi. Si raccolgono dati sull’incontro, generalità delle persone di contatto, numero di presenti (senza riferimenti a persone singole) e livello di istruzione. Inoltre il sistema d’informazione serve a valutare progetti di ricerca nei quali è coinvolta Antidoping Svizzera. I dati personali – se ciò avviene - sono trattati solo in modo anonimo. In materia di controllo, indagini e sanzioni a livello di federazioni si applica l’articolo 32 per la maggior parte dei dati. Per consentire un coordinamento a livello nazionale e internazionale i dati sono raccolti sotto forma di programmi e progetti comuni insieme a organizzazioni sportive nazionali e internazionali. Articolo 31 Disposizioni generali La fondazione Antidoping Svizzera in veste di agenzia nazionale per la lotta al doping è proprietaria delle raccolte di dati del sistema d’informazione. Pertanto deve adottare tutte le misure per proteggere, garantire la sicurezza e l’integrità dei dati registrati. Essa deve garantire il diritto di consultazione da parte delle persone interessate ai sensi dell’articolo 8 LPD. Articolo 32 Dati Lettera a: si registrano non solo le generalità degli atleti ma se del caso anche quelli di allenatori, assistenti, funzionari personale medico e paramedico, etc. Oltre alle generalità si registrano anche l’appartenenza alla federazione sportiva. Lettera b: per consentire lo svolgimento di controlli non solo durante ma anche al di fuori delle gare, gli organi preposti devono essere informati sul luogo di soggiorni degli atleti. Solo se dispone di tali informazioni, il controllo antidoping può lavorare in modo mirato ed efficace sfruttando l’effetto sorpresa. Gli sportivi sono pertanto tenuti in parte a comunicare i luoghi e gli orari di soggiorno in modo molto dettagliato per ogni giorno della settimana. Tali indicazioni sono richieste sia da Swiss Olympic sia dall’agenzia mondiale antidoping WADA nelle sue linee guida sul luogo di soggiorno degli atleti («Whereabouts information»). Il dovere di informare vale per gli atleti inseriti in un gruppo di controllo. A seconda del livello delle prestazioni esistono diverse disposizioni sull’obbligo di informare. In genere vige la regola che più è alto il livello di prestazione dell’atleta, più dettagliate sono le indicazioni da fornire sul luogo di soggiorno. Perciò in Svizzera esistono vari gruppi di controllo. 6/8 Lettera c: oltre alle attività degli atleti è possibile registrare la funzione di allenatori, assistenti, funzionari, personale medico e paramedico, etc. Lettera d: se lo sportivo per motivi di salute deve assumere una sostanza o ricorrere a un trattamento vietati, sussiste la possibilità di richiedere un’esenzione a fini terapeutici (EFT). Con essa Antidoping Svizzera autorizza l’uso di sostanze e metodi vietati (lista del doping) a determinate condizioni e se non esistono forme alternative di terapia. La domanda di esenzione a fini terapeutici viene esaminata da un’apposita commissione «Farmacia e medicina» di Antidoping Svizzera. Lettera e: fra i dati emersi da indagini rientrano tutte le informazioni e i dati raccolti in relazione e reati riguardanti un caso accertato o possibile di doping. Le analisi dei campioni non sono eseguite da Antidoping Svizzera, ma in un laboratorio accreditato. I resoconti delle analisi costituiscono il motivo principale per la comminazione di sanzioni. Lettera f: testimonianze e resoconti di esperti costituiscono uno strumento sempre più importante della lotta contro il doping. L’assunzione di sostanze vietate può provocare effetti biochimici o biologici nel corpo. Eventuali irregolarità nei profili (ad es. profilo ormonale o ematico) forniscono pertanto indicazioni su un possibile ricorso al doping. Ciò è possibile anche se non si riesce a identificare in modo univoco la sostanza vietata. Per valutare correttamente tali irregolarità sono però necessarie conoscenze specialistiche approfondite. Lettera g: parlando di sanzioni s’intendono quelle prese dalla competente federazione, ovvero la sospensione dalla partecipazione alle competizioni sportive. Come ulteriori sanzioni in caso di violazione delle norme antidoping possono essere considerate anche la revoca di primati, la cancellazione dei risultati ottenuti dall’atleta o l’imposizione di una pena pecuniaria. Lettera h: l’articolo 24 LPSpo stabilisce che le autorità di perseguimento penale e giudiziarie devono informare l’organo competente per le misure antidoping in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell’articolo 22 LPSpo. Per quel che riguarda le misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo (confisca e distruzione di prodotti dopanti), non si tratta di sanzioni ma di misure di polizia volte a evitare il diffondersi di sostanze e metodi dopanti. Articolo 33 Raccolta dei dati Sulla base dei pertinenti regolamenti, e in particolare dello Statuto sul doping di Swiss Olympic, gli atleti interessati sono tenuti a fornire personalmente tutta una serie di dati. Ciò riguarda in particolare indicazioni sul luogo di soggiorno se inseriti nel corrispondente pool di controllo e dati clinici in relazione all’autorizzazione per fini terapeutici. Comunicazioni da parte degli organi di controllo antidoping nazionali e internazionali, delle autorità doganali, dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, delle autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie avvengono sulla base degli articoli 20 e 24 LPSpo. Articolo 34 Comunicazione dei dati Capoverso 1: il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping costituisce un sistema chiuso non collegato ad altri sistemi. Una comunicazione dei dati a terzi avviene solo in casi isolati e concerne in particolare i dati sul luogo di soggiorno di sportivi, le domande di esenzione a fini terapeutici (EFT) come pure i reati di doping per consentire alle organizzazioni o alle autorità competenti di comminare le necessarie sanzioni e i controlli o – nei casi in cui probabilmente di tratta di un comportamento rilevante ai fini penali - di avviare le necessarie inchieste. Capoverso 2: una comunicazione dei dati allo sportivo interessato non può vanificare lo scopo della raccolta dei dati, ovvero il rilevamento e il sanzionamento di violazioni della normativa antidoping. Una comunicazione dei dati a queste persone può pertanto essere ritardata o rinviata fino a quando siano state portate a termine tutte le inchieste necessarie. 7/8 Capoverso 3: nel campo del doping la sanzione vera e propria è costituita dal divieto di partecipare a competizioni (sospensione). Un simile provvedimento non è limitato allo sport o alla federazione in cui lo sportivo è stato sanzionato, ma si estende a tutte le competizioni nazionali e internazionali comprese nel codice WADA o dallo statuto sul doping. In Svizzera la sospensione vale per tutte le competizioni ai sensi dell’articolo 21 LPSpo e dell’articolo 75 capoverso 2 della relativa ordinanza sulla promozione dello sport. Per poter applicare tale sanzione anche nelle competizioni meno importanti e di portata locale, ivi comprese quelle cui partecipano anche persone senza la licenza della federazione, i rispettivi organizzatori devono potersi informare adeguatamente. Ciò avviene grazie alla pubblicazione su internet della lista degli atleti sospesi. Articolo 35 Durata del periodo di conservazione Conformemente all’attuale art. 6 cpv. 2 LSISpo si prevede di conservare i dati di persone che dispongono della licenza di una federazione per partecipare alle competizioni al massimo fino a quando esse abbiamo compiuto 70 anni. La durata minima di conservazione proposta per i dati concernenti procedimenti penali per violazione delle disposizioni della LPSpo corrisponde a quella prevista nell’art. 6 cpv. 3 OSISpo. Per tutti gli altri dati la durata della conservazione è fissata per legge a dieci anni. 4. Effetti Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione in termini finanziari o di personale per la Confederazione e per i Cantoni. Queste regolamentazioni in materia di protezione dei dati sono essenzialmente neutrali dal punto di vista dei costi, poiché si aggiungono semplicemente le basi legali per l’adempimento di compiti che già ora si svolgono. Di conseguenza non ci si devono attendere ripercussioni sull’economia pubblica. 5. Aspetti legali Le modifiche poggiano sulle stesse basi dell’atto normativo da modificare. Secondo l’articolo 16 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) è responsabile l’organo federale che nell’adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali. Ai sensi dell’articolo 17 LPD gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se esiste una base legale che lo prevede. *** * 8/8 Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) del … L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 68 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del …2, decreta: Sezione 1: Oggetto Art. 1 1 La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali e i profili della personalità (dati) degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di: a. autorità federali, cantonali e comunali; b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpo)3; c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione. disciplina inoltre il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping. 2 Essa Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell‘UFSPO Art. 2 Principi del trattamento dei dati 1 Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all‘articolo 1 capoverso 1 possono: SR 415.1 1 RS 101 2 FF … 3 RS 415.0 2013-0104 Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF RU 2014 a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unʼaltra legge federale lo preveda espressa- mente; b. utilizzare i numeri dʼassicurato dellʼassicurazione vecchiaia e superstiti (numero dʼassicurato AVS) giusta la legge federale del 20 dicembre 19464 su lʼassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); c. comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro lʼaccesso e il trattamento non autorizzati. 2 Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati ai sensi della presente legge sono tenuti a comunicarli gratuitamente. 3 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi. Lʼorgano o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario. 4 Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di questʼultime. 5 Art. 3 Responsabilità LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità del trattamento dei dati. Art. 4 Trattamento dei dati per lavori ai sistemi dʼinformazione Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi dʼinformazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati nel contenuto. Art. 5 Modifica dei sistemi dʼinformazione Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliate lʼentità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso. Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati 1 I dati dei sistemi dʼinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento. 2 I dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d’informazione. 3 I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi dʼinformazione. Una volta 4 RS 831.10 Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF RU 2014 trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dʼinformazione vengono cancellati in blocco. 4 I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti allʼArchivio federale. I dati e la documentazione che lʼArchivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti. Art. 7 Anonimizzazione I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati. Sezione 3: Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport Art. 8 Scopo Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve allʼadempimento dei compiti giusta la LPSpo5, segnatamente negli ambiti seguenti: a. promozione generale dello sport e dellʼattività fisica; b. programma «Gioventù e Sport»; c. formazione degli allenatori; d. sport nellʼesercito. Art. 9 Dati Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all’articolo 8, in particolare: a. le generalità; b. il numero dʼassicurato AVS; c. indicazioni su attività e funzioni; e. qualificazioni e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione di tali riconoscimenti; f. dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; g. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro, in particolare delle norme antidoping; h. dati forniti volontariamente. Art. 10 Raccolta dei dati LʼUFSPO raccoglie i dati presso: 5 RS 415.0 Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF RU 2014 a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. i docenti; c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport; d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allʼarticolo 9 lettera e; e. le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo6 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti a sostegno di un’attività sportiva e motoria regolare; f. lʼagenzia nazionale antidoping di cui allʼarticolo 19 LPSpo; g. l’Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nellʼesercito. Art. 11 Comunicazione dei dati 1 Su richiesta, mediante una procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti: a. alla persona interessata: i dati che la riguardano; b. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui allʼarticolo 9 lettere a–d, g; c. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché ad altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo7 collaborino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport» o a programmi di sostegno dello sport e del movimento in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g; d. alle scuole, scuole universitarie o università per quanto partecipino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport»: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d, g; e. allʼAggruppamento Difesa, per il settore dello sport nellʼesercito: i dati di cui allʼarticolo 9 lettere a–d, g. 2 Alle organizzazioni di cui al capoverso 1 ed eccezionalmente anche a terzi che partecipano alla realizzazione di programmai e progetti per promuovere attività sportive e motorie regolari, i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g, su richiesta possono essere comunicati come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica per quanto necessario all’adempimento di compiti legali o contrattuali. 6 7 SR 415.0 RS 415.0 Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF Art. 12 RU 2014 Partecipazione alle spese Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo, debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale dʼinformazione. Sezione 4: Sistema dʼinformazione per i dati medici Art. 13 Scopo Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell’UFSPO. Art. 14 Dati Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per soddisfare i compiti di cui all’articolo 13, in particolare: a. le generalità; b. dati relativi allo stato di salute; c. certificati e perizie di specialisti; d. i dati necessari per la gestione della pratica; e. dati forniti volontariamente. Art. 15 Raccolta dei dati LʼUFSPO raccoglie i dati presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il personale medico curante o incaricato di una perizia; c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata. Art. 16 Comunicazione dei dati 1 LʼUFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti: a. b al personale medico curante; al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata; 2 Previo consenso della persona interessata, lʼUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni. Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF RU 2014 Sezione 5: Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni Art. 17 Scopo Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente test ed esami di psicologia dello sport e di diagnostica delle prestazioni, come pure a fornire le prestazioni connesse. Art. 18 Dati Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all’articolo 17, in particolare: a. le generalità; b. dati relativi alla diagnostica delle prestazioni; c. dati psicologici, inclusi i dati relativi alla motivazione e alle strategie per il superamento di determinate situazioni; d. dati relativi allo stato di salute; e. dati forniti volontariamente. Art. 19 Raccolta dei dati L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il personale incaricato di una perizia; c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata. Art. 20 1 Comunicazione dei dati L’UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti: a. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano; b. a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l’incarico di svolgere test o esami; c. al personale medico curante previo accordo della persona interessata. 2 Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo dietro richiesta degli sportivi interessati i seguenti dati: a. i dati che li riguardano; b. i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse. Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF RU 2014 Sezione 6: Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport Art. 21 Scopo Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione: a. per organizzare e svolgere l’attività della SUFSM; b. per amministrare i titoli di formazione. Art. 22 Dati Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare: a. b. riguardo ai docenti e agli incaricati dei corsi: 1. le generalità, 2. il numero d’assicurato AVS, 3. fotografie, 4. certificati di formazione e titoli, 5. competenze linguistiche, 6. funzioni, 7. orari di attività; riguardo agli studenti: 1. le generalità, 2. il numero d’assicurato AVS, 3. fotografie, 4. certificati di formazione e titoli, 5. competenze linguistiche, 6. cicli di formazione e perfezionamento frequentati e piano delle lezioni, 7. dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione, 8. provvedimenti disciplinari, 9. valutazioni delle competenze, 10. qualifiche finali. Art. 23 Raccolta dei dati L’UFSPO raccoglie i dati presso: a. la persona interessata; Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF b. RU 2014 i membri del corpo insegnante. Scambio automatico con altri sistemi d’informazione e comunicazione di dati Art. 24 Per gestire l’impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS) e al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO. 1 Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO. 2 Sezione 7: Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi Art. 25 Scopo Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi serve all’UFSPO per la valutazione di corsi e attività formative: a. svolti dall‘UFSPO o da terzi da esso incaricati; b. svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione. Art. 26 Dati Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per la valutazione di corsi e attività formative e in particolare: a. dati relativi ai singoli corsi e attività formative; b. generalità di partecipanti, capicorso e docenti; c. informazioni e valutazioni: d. 1. sul corso o sull’attività formativa in generale, 2. sui capicorso e sui docenti; dati su formazioni conseguite e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti. Art. 27 Raccolta dei dati L’UFSPO raccoglie i dati presso: a. i partecipanti; b. i capicorso; c. i docenti; d. gli esperti incaricati della valutazione del corso. Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF Art. 28 RU 2014 Comunicazione dei dati L’UFSPO può comunicare i dati relativi alle persone o alle organizzazioni che si occupano della preparazione e dello svolgimento del corso o dell’attività formativa. Scambio automatico con altri sistemi d’informazione Art. 29 Per consentire di riprendere i dati relativi ai corsi e alle attività formative e le generalità, il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi può essere collegato al sistema nazionale d‘informazione per lo sport e al sistema d’informazione della SUFSM. Sezione 8: Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping Art. 30 Scopo Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping serve allo svolgimento dei compiti previsti nella LPSpo8 nel campo della lotta al doping, segnatamente: a. formazione, consulenza documentazione, informazione e ricerca; b. controllo e indagini; c. sanzioni; d. coordinazione a livello nazionale e internazionale. Art. 31 Disposizioni generali L’agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza di esercizio del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati. 1 2 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi. 3 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato. 4 I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati. Art. 32 Dati Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che servono per la lotta al doping, in particolare: 8 a. generalità dell’atleta e sua appartenenza a una federazione sportiva; b. indicazioni sul luogo di soggiorno dell’atleta; RS 415.0 Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF c. informazioni su attività e funzioni dell’atleta e delle persone che o accompagnano, lo allenano o lo assistono; d. dati medici; e. dati emersi dalle indagini o dall’analisi di campioni nei test antidoping; f. certificati e perizie di esperti; g. sanzioni comminate per violazioni delle norme sul doping; h. dati penali per violazioni della LPSpo9; i. misure di cui all’art. 20 cpv. 4 LPSpo; j. dati forniti volontariamente. Art. 33 1 RU 2014 Raccolta dei dati L’agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il personale curante o incaricato di una perizia; c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali; d. organi di controllo antidoping nazionali e internazionali; e. laboratori di analisi; f. autorità doganali; g. l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici; h. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie; i. altri informatori. 2 Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d ed f-i, presso i quali è necessario raccogliere i dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente. 3 L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario. Art. 34 Comunicazione dei dati 1 L’agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati. 9 a. la persona interessata: i dati che la riguardano; b. il personale curante o incaricato di una perizia; c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure di prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping; RS 415.0 Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF d. RU 2014 le competenti autorità di polizia, di perseguimento penali o giudiziarie, in relazione ai fatti di cui all’articolo 22 LPSpo10. 2 Può trattenere i dati o comunicarli con ritardo se lo ritiene necessario per lo svolgimento di attività antidoping. Può trattarsi soprattutto di dati per profili biologici, per procedimenti penali ai sensi dell’articolo 22 LPSpo e per sanzioni di diritto privato in caso di violazioni in materia di doping. 3 Per la durata della squalifica pubblica su internet le generalità di sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni in seguito a provvedimento sanzionatorio. Art. 35 Durata del periodo di conservazione Se lo scopo del trattamento lo richiede i dati del sistema d’informazione sono conservati al massimo per i periodi seguenti: 1 a. dati di persone che dispongono della licenza di una federazione sportiva per la partecipazione alle gare: per una durata di dieci anni a partire dalla perdita irrevocabile della licenza di competizione; al più tardi fino al raggiungimento del 70 anno d’età della persona interessata; b. dati concernenti perseguimenti penali di cui all’articolo 32 lettera h: a condizione che siano stati cancellati dal registro penale; quando la persona interessata ne richiede la cancellazione. 2 I dati che non sono più usati sono offerti insieme ai documenti connessi all’Archivio federale. I dati e i documenti che l’Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 36 Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito: a. alle responsabilità per il trattamento dei dati; b. ai dati trattati; c. ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento – segnatamente mediante procedura di richiamo – dei dati; d. alla collaborazione con i Cantoni; e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati. Art. 37 Abrogazione di un altro atto normativo La Legge federale del 7 giugno 2011 sui sistemi d’informazione della Confederazio- 10 RS 415.0 Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF ne nel campo dello sport11 è abrogata. Art. 38 Entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina lʼentrata in vigore. 11 RU 2012 4639 RU 2014 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Berna, 13 dicembre 2013 Destinatari: Partiti politici Organizzazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna Associazioni mantello nazionali dell’economia Cerchie interessate Revisione della Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo); apertura della procedura di consultazione Gentilissimi Signore e Signori, Il Consiglio federale il 13 dicembre 2013 ha incaricato il DDPS di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate, in merito alla revisione della Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo). In allegato vi inviamo pertanto il disegno di legge e le relative spiegazioni, pregandovi di volerci far pervenire una vostra presa di posizione entro al più tardi il 31 marzo 2014 Le grandi linee del progetto I sistemi d’informazione della Confederazione in cui si trattano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità devono essere regolati tramite legge formale. La LSISpo regola la gestione di questi sistemi nel campo dello sport. Dopo la sua entrata in vigore si è rilevato che si utilizzano già o si intende introdurre quattro nuovi sistemi d’informazione, che necessitano della corrispondente base legale. Si tratta nella fattispecie del sistema d’informazione della scuola universitaria federale dello sport SUFS, di un sistema d’informazione per il trattamento di dati riguardanti la diagnostica della prestazione, di un sistema d’informazione per la valutazione di corsi e cicli di formazione e del sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping. Vogliate indirizzare la vostra presa di posizione a: Ufficio federale dello sport , Servizio giuridico, Route principale 245-253, 2532 Macolin (o per posta elettronica: [email protected]:). Ulteriori esemplari della documentazione necessaria per la procedura di consultazione sono disponibili ai seguenti indirizzi internet: Italiano: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html Tedesco: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html Francese: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html Se lo desiderate vi invieremo la documentazione anche per posta. Vi preghiamo di voler inviare una richiesta in tal senso a: Ufficio federale dello sport, Sig.ra Léa Schüpbach, telefono 032 327 65 32. Nel ringraziarvi sin d’ora per l’interesse che vorrete mostrare nei confronti del nostro lavoro e per la vostra preziosa collaborazione, approfittiamo dell’occasione per porgervi Distinti saluti Ueli Maurer Consigliere federale Allegati: - Disegno in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i) - Lista dei partecipanti alla consultazione (d, f, i) - Comunicato stampa (d, f, i) 2/2 Revision des Bundesgesetzes über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG) Liste der Vernehmlassungsadressaten 1. 2. 3. 4. 5. Kantone / Cantons / Cantoni ........................................................................................... 2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale 4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna ............................................................................................. 6 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia .................................................................................................................... 6 Weitere interessierte Organisationen ...................................................................... 7 1. Kantone / Cantons / Cantoni Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich [email protected] Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 Postfach 840 3000 Bern 8 [email protected] Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern [email protected] Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach 6460 Altdorf [email protected] Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach 6431 Schwyz [email protected] Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus Postfach 1562 6061 Sarnen [email protected] Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Rathaus 6370 Stans [email protected] Regierungskanzlei des Kantons Glarus Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans [email protected] Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156 6301 Zug [email protected] Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg [email protected] [email protected] Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn [email protected] Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Marktplatz 9 Postfach 4001 4001 Basel [email protected] Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal [email protected] Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen [email protected] Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau [email protected] Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell [email protected] Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen [email protected] Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur [email protected] Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau [email protected] Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld [email protected] Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 1014 Lausanne [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Case postale 3964 1211 Genève 3 [email protected] Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont [email protected] Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC) Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 [email protected] 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 [email protected] Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD Postfach 5835 3001 Bern Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen [email protected] [email protected] Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp [email protected] Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7 [email protected] FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern [email protected] [email protected] Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES Waisenhausplatz 21 3011 Bern Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl Postfach 367 3000 Bern 7 [email protected] [email protected] Lega dei Ticinesi (Lega) Lega dei Ticinesi casella postale 4562 6904 Lugano [email protected] Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17 [email protected] Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC Postfach 8252 3001 Bern Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS Postfach 7876 3001 Bern [email protected] [email protected] 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna Schweizerischer Gemeindeverband Laupenstrasse 35 Postfach 8022 3001 Bern [email protected] Schweizerischer Städteverband Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern [email protected] Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Postfach 7836 3001 Bern [email protected] 4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Postfach 8032 Zürich Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich [email protected] [email protected] Postfach 3001 Bern [email protected] [email protected] Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC) Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg [email protected] Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS) Postfach 4182 4002 Basel [email protected] Postfach 3000 Bern 23 [email protected] Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) Postfach 1853 8027 Zürich Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern [email protected] [email protected] [email protected] 5. Weitere interessierte Organisationen Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren Bundesverwaltungsgericht Swiss Olympic Association Schweizer Alpen-Club SAC Schweizerischer Amateurringerverband Eidgenössischer Armbrustschützen-Verband Swiss Athletics Swiss Badminton Swiss Baseball and Softball Federation Postfach 660 3000 Bern 7 [email protected] Postfach 684 3000 Bern 7 [email protected] Postfach 9023 St. Gallen Haus des Sports Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] Postfach 3000 Bern 23 [email protected] c/o Daniel Hüsler Rötelberg 6122 Menznau [email protected] c/o Andreas Burkhalter Oberwilerstrasse 78 8309 Nürensdorf [email protected] Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] Postfach 606 3000 Bern [email protected] c/o Monique Schmitt Birsmattstrasse 21 Swiss Basketball Swiss Sliding Schweizer Bogenschützen-Verband Cevi Schweiz (Fachausschuss Sport) Swiss Curling Association Swiss Cycling Swiss Dance Sport Federation Swiss Ice Hockey Association Schweizer Eislauf-Verband Swiss-Fencing Schweizerischer Fussballverband Schweizerischer Golfverband Schweizerischer Handball Verband Schweizerischer Hochschulsport-Verband Swiss Hockey 4106 Therwil [email protected] Route d’Englisberg 5 Case postale 156 1763 Granges-Paccot [email protected] Hinterbergstrasse 24 6330 Cham [email protected] Case postale 68 1241 Puplinge [email protected] Zentralsekretariat Sihlstrasse 33 8021 Zürich [email protected] Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] c/o Herbert Waller Alpenblick 8 6330 Cham Postfach 8050 Zürich [email protected] Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] Haus des Sports Talgutzentrum 27 3063 Ittigen b. Bern [email protected] Postfach 3000 Bern 15 [email protected] Case postale 204 1066 Epalinges [email protected] Postfach 3063 Ittigen b. Bern [email protected] Dufourstrasse 50 9000 St. Gallen [email protected] Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] Eidgenössischer Hornusserverband Schweizerischer Inline Hockey Verband Schweizerischer Judo- und Ju-Jitsu-Verband Schweizerischer Kanu Verband Swiss Karatedo Confederation Schweizerischer Karate Federation Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft Swiss Orienteering Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung Pentathlon Suisse Pfadibewegung Schweiz Schweizerischer Verband für Pferdesport Plusport - Behindertensport Schweiz Schweizerischer Rollhockeyverband Schweizer Rollsport Verband c/o Rolf Schüpbach Gsteigweg 436 3078 Richigen [email protected] c/o Manuel Suter Am Bach 2 5643 Sins [email protected] Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] Rüdigerstrasse 10 8045 Zürich [email protected] c/o Maurizio Gerussi Liebewilstrasse 93 3174 Thörishaus [email protected] c/o Marianne Furrer Udelbodenstrasse 73 6014 Luzern [email protected] Geschäftsstelle Schellenrain 5 6210 Sursee [email protected] Geschäftsstelle Krummackerweg 9 4600 Olten [email protected] Rollstuhlsport Schweiz Kantonsstrasse 40 6207 Nottwil [email protected] Brunnadernrain 3 3006 Bern c/o Rolf Birchler Postfach 529 3000 Bern 7 [email protected] Postfach 726 3000 Bern 22 [email protected] Postfach 232 8603 Schwerzenbach [email protected] c/o Lukas Rubin Kreuzackerweg 16 3250 Lyss [email protected] c/o ARO Immobilien AG Swiss Rowing Schweizerischer Rugby-Verband Swiss Sailing Schweizerischer Schiesssportverband Schweizerischer Schwimmverband Eidgenössischer Schwingerverband Swiss Ski Sport Union Schweiz Schweizerischer Squash Verband Swissfit Schweizer Taekwondo Verband Schweizer Tauzieh-Verband Swiss Tennis Swiss Table Tennis Swiss Triathlon Haltenstrasse 1 6315 Oberägeri [email protected] Brünigstrasse 182 A 6060 Sarnen [email protected] Postfach 7705 3001 Bern [email protected] Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] Lidostrasse 6 6006 Luzern [email protected] Postfach 606 3000 Bern 22 [email protected] c/o Rolf Gasser Postfach 1895 3401 Burgdorf [email protected] Postfach 252 3074 Muri b. 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