Revisione della legge federale sui sistemi d`informazione della

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Revisione della legge federale sui sistemi d`informazione della
Le autorità federali della Confederazione Svizzera
Revisione della legge federale sui sistemi d’informazione
della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)
Berna, 13.12.2013 - Il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sulla
revisione della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo
dello sport (LSISpo), che dura fino al 31 marzo 2014.
Con decreto del Consiglio federale del 5 settembre 2012 si stabiliva l'entrata in vigore della
LSISpo e della relativa ordinanza a partire dal primo ottobre 2012. Questi nuovi atti normativi
regolano - sulla base della legge federale sulla protezione dei dati - il trattamento di dati
personali sensibili nel campo dello sport.
La LSISpo si è rilevata adeguata alla bisogna, ma è emersa l'esigenza di procedere ad alcuni
adattamenti, non da ultimo perché si devono regolamentare ulteriori sistemi d'informazione di
recente creazione. Le nuove norme riguardano il sistema d'informazioni per il trattamento di dati
riguardanti la diagnostica della prestazione, quello per la valutazione di corsi e cicli di formazione
e quello dell'agenzia nazionale antidoping. Si adeguano inoltre le basi legali per il sistema
d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin SUFS, dato che anche in
questo ambito sono trattati dati personali degni di particolare protezione, come ad esempio quelli
relativi a procedimenti disciplinari. Infine si è approfittato della revisione per apportare modifiche
alle disposizioni attuali sulla banca dati nazionale per lo sport.
Indirizzo cui rivolgere domande:
Renato Kalbermatten
Portavoce del DDPS
031 324 88 75
Pubblicato da
Il Consiglio federale
Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it
Segreteria generale del DDPS
Internet: http://www.vbs.admin.ch
Ufficio federale dello sport
Internet: http://www.baspo.admin.ch/
Le autorità federali della Confederazione Svizzera
[email protected] | Basi legali
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it
Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
Ufficio federale dello sport UFSPO
Revisione della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello
sport (LSISpo)
Spiegazioni
1.
Situazione iniziale
La LSISpo è stata approvata come atto normativo completamente nuovo il 17 giugno 2011
dall’Assemblea federale e messa in vigore il 1° ottobre con decreto del Consiglio federale del 5 settembre 2012. Nello stesso decreto il Consiglio federale approvava la relativa normativa di attuazione,
l’Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo), messa
parimenti in vigore per il 1° ottobre 2012. Contemporaneamente il Consiglio federale incaricava il
DDPS di presentare entro la fine del 2013 un disegno di legge per la revisione della LSISpo, che prevedesse basi legali formali per il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport
(SUFSM) poiché tale sistema contiene fra gli altri dati concernenti procedimenti disciplinari considerati degni di tutela particolare.
Successivamente si è rilevato che - a seguito degli sviluppi intervenuti nel frattempo - si rendono necessarie basi legali formali anche per altri sistemi d’informazione. Si tratta nella fattispecie del sistema
per l’elaborazione dei dati concernenti la diagnostica della prestazione, del sistema per la valutazione
sistematica di corsi e cicli di studio e del sistema dell’agenzia nazionale antidoping. Infine devono
confluire nel disegno di revisione anche le esperienze fatte finora con l’applicazione della nuova legge.
In considerazione dell’elevato numero di disposizioni nuove o modificate il progetto di revisione delle
LSISpo viene qualificato come revisione totale.
2.
2.1
Principi del progetto
Sistema nazionale d’informazione per lo sport
L’ambito per il quale deve servire il sistema nazionale d’informazione per lo sport comle definito in
origine è troppo vasto. Attualmente - e in prospettiva a medio termine nulla dovrebbe cambiare - con il
sistema nazionale d’informazione per lo sport si amministrano solo programmi e progetti gestiti direttamente o sostenuti dalla Confederazione. Si tratta innanzitutto del programma Gioventù + Sport
(G+S) e della formazione dei quadri nel campo del programma sport per gli adulti svizzera (ESA)
sostenuta dalla Confederazione. Oltre a ciò nel sistema d’informazione per lo sport sono amministrati i
corsi della formazione degli allenatori, cui si aggiungeranno in futuro anche i corsi di sport militare.
Gli ambiti sport nella scuola e sport di competizione, invece, non hanno significato autonomo. Quando
l’UFSPO tratta dati personali in questi ambiti, ciò avviene esclusivamente nel quadro di G+S, in particolare nel sostegno di offerte G+S organizzate dalle scuole o nel quadro del sostegno G+S delle giovani leve.
2.2
Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica della prestazione
La regolamentazione attuale prevede che nel sistema d’informazione dell’UFSPO per i dati medici
(art. 13 – 16 LSISpo) siano trattati anche dati riguardanti la diagnostica della prestazione. Si rileva che
la diagnostica della prestazione dispone di un sistema di misurazione e di informazione proprio che è
persino costantemente in fase di ampliamento. Oltre alle forme di test classiche in futuro saranno adot1
tati anche dei processi di monitoraggio basati su diari, sistemi di sensori come pure sistemi di posizionamento locale e globale. Per questo motivo l’UFSPO introduce per l’elaborazione dei dati un sistema
d’informazione speciale.
2.3
Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport
Il sistema d’informazione della SUFSM è regolato nell’attuale LSISpo in modo più preciso. Questo
sistema comprende dati e informazioni necessari per il funzionamento della scuola universitaria Nella
elaborazione della LSISpo si è rinunciato ad ancorare il sistema d’informazione a livello di legge. Si
riteneva infatti che con l’articolo 57h della Legge sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione (LOGA), l’articolo 27 della Legge sul personale federale (LPers) e con
l’articolo 8 in combinato con l’articolo 9 lettere a, b, g, ed h (LSISpo) esistessero basi legali sufficienti. In seguito si è però rilevato che nella LSISpo non esistono basi legali sufficienti per il trattamento di
dati riguardanti i provvedimenti disciplinari, compresi dati personali degni di particolare protezione.
Con la presente revisione della legge si intende colmare tale lacuna.
2.4
Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi
La formazione dei monitori di sport a diversi livelli rientra fra i compiti principali dell’UFSPO. Fra le
misure volte a garantire la qualità di tali formazioni si trova la valutazione di singoli corsi e cicli di
formazione. Tale valutazione deve essere fatta in modo sistematico per tutti i tipi di formazione, in
particolare tramite interviste ai partecipanti (studenti, docenti e direzione della formazione come pure
visite ad hoc da parte di esperti). Sulla base della raccolta sistematica di dati e della conseguente valutazione dei docenti si potrebbero predisporre se del caso profili della personalità riguardanti l’attività
professionale e le capacità di queste persone. Per questo sistema d’informazione si rendono pertanto
necessarie basi legali formali.
2.5
Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping
La lotta contro il doping rappresenta ai sensi dell‘articolo 19 della legge federale sulla promozione
dello sport e dell’attività fisica (LPSpo) un compito statale. Il Consiglio federale ha delegato tale compito a un’agenzia nazionale antidoping, la fondazione Antidoping Svizzera. La fondazione Antidoping
Svizzera è pertanto un organo federale ai sensi della legge sulla protezione dei dati (art. 3 let. h LPD) e
di conseguenza il suo sistema d’informazione deve fondarsi su una base legale adeguata. Dato che tale
sistema contiene dati riguardanti lo stato di salute e dati riguardanti procedimenti per doping e sanzioni, deve trattarsi di una legge in senso formale.
3.
In merito alle singole disposizioni nella LSISpo
3.1.
Oggetto e disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO
Articolo 1
Capoverso 1: Il titolo (Oggetto) è cancellato perché figura nel titolo della sezione. La frase introduttiva è stata riformulata per rendere esplicito che il disciplinamento della legge comprende sia i dati personali in generale sia i dati personali e i profili della personalità degli di particolare protezione. Le
lettere a – c sono immutate.
Capoverso 2: Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping non è gestito dall’UFSPO,
ma dall’agenzia stessa. Di conseguenza si rende necessaria un’aggiunta. Il titolo dell’atto non deve
invece esser modificato perché l’agenzia nazionale antidoping è un organo federale ai sensi
dell’articolo 3 lettera h della LPD.
Articolo 2
Principi del trattamento dei dati
Con la distinzione fra i sistemi d’informazione dell’UFSPO e il sistema d’informazione dell’agenzia
nazionale antidoping introdotta nell’articolo 1 si rende necessaria una precisazione nella frase introduttiva. Il rimando all’articolo 1 capoverso 1 non comporta alcun cambiamento materiale.
2/8
Articoli 3, 4 e 5
Le disposizioni corrispondono al diritto attualmente in vigore.
Articolo 6
Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
La durata del periodo di conservazione dei dati viene stabilita dal Consiglio federale ad eccezione dei
dati medici per i quali il capoverso 2 resta immutato e per i quali analogamente all’articolo 26 capoverso 2 della legge sulla sanità pubblica del Cantone di Berna è richiesto un periodo di conservazione
di dieci anni.
Articolo 7
Anonimizzazione
La disposizione è stata ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.
3.2.
Sistema nazionale d’informazione per lo sport
Articolo 8
Scopo
Una volta ancorati i sistemi d’informazione della SUFSM e dell’agenzia nazionale antidoping a livello
di legge si possono eliminare le relative disposizioni specifiche. Nella fattispecie si parla delle attuali
lettere d ed h. Tuttavia questo non significa che nel sistema non sono più trattati i dati sugli esami e le
misure per le violazioni delle regole del doping, cioè solo nella misura in cui è necessario per raggiungere gli scopi formulati.
Le attuali lettere c, e, che riguardano gli ambiti sport nella scuola e sport di competizione, per gli aspetti riguardanti il trattamento di dati personali, non hanno un significato autonomo in quanto parte di
G+S. Di conseguenza entrambe le lettere possono essere eliminate.
Articolo 9
Dati
L’adeguamento parziale dello scopo richiede una modifica della lista dei dati. Inoltre va esplicitamente
specificato che la lista dei dati non è esaustiva, ma che il sistema dei dati più contenere altri dati personali non particolarmente degni di protezione.
Alla lettera f, a completamento dell’attuale disposto normativo, si introduce una formulazione più
generica di «sport corretto e sicuro», concetto che copre altri ambiti oltre al doping. Si tratta in particolare di sanzioni sportive in relazione alla manipolazione di risultati sportivi o di gravi violazioni della
regola della correttezza. In tal modo si vuole impedire che la Confederazione - nel quadro del sostegno
allo sport – supporti monitori che violano i valori etici dello sport.
Indirizzo degli studi e qualifiche ottenute nell’ambito degli studi sono raccolti e trattati esclusivamente
nel sistema d’informazione della SUFSM (ora articoli 21 – 24). Le attuali lettere g, h possono pertanto
essere eliminate in questa sede.
Articolo 10
Raccolta dei dati
Le disposizioni corrispondono in gran parte al diritto attuale. Ora si precisa alla lettera e che i dati
possono essere raccolti non solo presso federazioni sportive e associazioni giovanili, ma anche presso
le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni.
Si introducono basi legali per il settore dello sport militare (lettera g).
Articolo 11
Comunicazione dei dati
Nell’ambito del nuovo sistema d’informazione per i dati della diagnostica della prestazione, gli sportivi interessati hanno la possibilità di accedere costantemente ai propri dati, specialmente ai quaderni
d’allenamento, allo scopo di osservare i progressi conseguiti (art. 20 cpv. 2).
Capoverso 1, lettera c: comprende da un lato le federazioni sportive che beneficiano del sostegno diretto o indiretto ai sensi dell’art. 4 LPSpo e dall’altro le federazioni sportive che partecipano al pro3/8
gramma «Gioventù e sport» e le organizzazioni che collaborano a programmi di cui all’art. 3 LPSpo.
Nella fattispecie nel quadro del programma ESA l’UFSPO sostiene per lo svolgimento di corsi destinati ai monitori di sport per gli adulti tutta una serie di organizzazioni che non possono essere ricondotte nel quadro delle federazioni sportive e associazioni giovanili. Si tratta ad esempio della fondazione Pro Senectute, dell’Associazione svizzera dei paraplegici o della federazione Sentieri Svizzeri.
Dato che se del caso si deve garantire l’accesso al sistema d’informazione anche a queste organizzazioni, il concetto attuale «federazioni sportive e associazioni giovanili» si rivela troppo limitante.
Scuole, scuole universitarie o università hanno bisogno di accedere al sistema nazionale
d’informazione per lo sport solo nella loro qualità di organizzatori di offerte G+S o della formazione
dei quadri G+S. Questi gruppi possono pertanto essere unificati in un’unica categoria come pure le
attuali lettere d, e.
Capoverso 2: l’attuale formulazione «su richiesta, in singoli casi» porta a pensare che questo tipo di
comunicazione di dati avvenga solo sporadicamente. Ciò non avviene però nel momento in cui si trasmettono dati agli organi e alle persone compresi nel capoverso 1 ma senza accesso alla procedura di
richiamo, ad esempio perché ciò non è giustificato da quantità e frequenza della richiesta di dati. Oltre
a ciò si ha una trasmissione regolare - ma limitata – di dati agli organi e alle persone con cui si collabora regolarmente nell’ambito dello sport corretto e sicuro, come avviene ad esempio nel programma
di prevenzione «cool and clean» o con la guardia aerea svizzera di salvataggio REGA.
Articolo 12
Partecipazione alle spese
La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.
3.3.
Sistema d’informazione per i dati medici
Articoli 13, 14 e 16
Scopo, dati e comunicazione dei dati
Come conseguenza della creazione di un sistema autonomo per la diagnostica della prestazione deve
essere modificata la disposizione riguardante lo scopo e di conseguenza si può cancellare la disposizione sulla comunicazione di dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni.
Inoltre, conformemente all’adeguamento nell’articolo 9, è adeguata anche la frase introduttiva
dell’articolo 14.
Articolo 15
Raccolta dei dati
La disposizione è ripresa senza modifiche dall’attuale testo della LSISpo.
3.4.
Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni
Articoli 17 e 18 Scopo e dati
La capacità di prestazione nello sport dipende da fattori non solo fisici, ma anche psicologici, per cui
si raccolgono non solo i dati riguardanti elementi come forza, velocità, accelerazione e resistenza, ma
anche capacità di regolazione dell’attenzione, allenamento mentale, immagini figurate, carico psicologico, etc. Già nel Messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui
sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport dell’11 novembre 2009 (FF 2009,
7113) si accenna al fatto che possono essere trattati anche dati attribuiti alla sfera intima, come indicazioni sullo stato psichico degli atleti (FF 2009, 7153).
Articolo 18, lettera e: Con dati comunicati su base volontaria sono intesi segnatamente le registrazioni
effettuate nel quaderno d’allenamento elettronico.
Articolo 19
Raccolta dei dati
La disposizione corrisponde quasi per intero all‘articolo 15. Oltre a ciò si chiarisce però che essenzialmente i dati sono rilevati direttamente dall’UFSPO nell’ambito di test e misurazioni della prestazione.
4/8
Articolo 20
Comunicazione dei dati
I dati di diagnostica delle prestazioni sono destinati in primo luogo agli atleti come pure alle persone e
agli organi che hanno dato l’incarico di eseguire test ed analisi. Essi possono essere d’interesse anche
per il personale medico curante per stabilire in modo mirato diagnosi e terapia. Tuttavia lo sportivo
deve dare l’assenso alla comunicazione dei dati a queste persone, in quanto le misure mediche che ne
derivano sono nel suo esclusivo interesse.
Agli atleti interessati possono essere comunicati anche risultati e dati di altri atleti nella misura in cui
queste indicazioni possono influenzare la loro attività, specialmente nelle discipline di squadra, e le
persone interessate hanno dato il proprio assenso.
Come nel sistema d’informazione per i dati medici, anche nel sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica medica non è previsto uno scambio automatico di dati con altri sistemi
d’informazione.
3.5.
Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport
Articoli 21 e 22 Scopo e dati
La descrizione dello scopo e dei dati trattati corrisponde agli attuali articoli 13 (Scopo) e 14 (Dati)
della LSISpo. Essi sono completati indicando che oltre alle generalità si raccolgono anche fotografie
delle persone interessate.
Nell‘articolo 22 lettera b si regola inoltre esplicitamente il trattamento di dati in relazione a provvedimenti disciplinari così come previsto nell’articolo 65 OPSpo. Il trattamento di dati relativi a provvedimenti disciplinari è indispensabile per il buon funzionamento della scuola universitaria. Poiché si
tratta di dati personali degni di particolare protezione, il loro trattamento viene previsto esplicitamente.
Eventuali errori disciplinari di dipendenti della SUFSM, specialmente di docenti, sono assoggettati
alle disposizioni sul personale dell’Amministrazione federale e non riguardano la LSISpo.
A completare l’attuale disposto dell’articolo 14 LSISpo si chiarisce inoltre che si raccolgono non solo
le qualifiche finali, ma anche le valutazioni delle competenze. Inoltre il sistema, oltre ai certificati di
studio, può contenere anche dati su corsi di formazione e di perfezionamento come pure eventuali
titoli.
Articolo 23
Raccolta dei dati
Se i dati non sono generati direttamente dall’UFSPO, questi li raccoglie presso lo studente interessato
o i membri del corpo insegnante.
Articolo 24
Scambio automatico con altri sistemi d’informazione e comunicazione dei dati
I capoversi 1 e 2 corrispondono all’attuale articolo 15 OSISpo.
3.6.
Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi
Articolo 25
Scopo
In questo sistema si devono valutare non solo i corsi e i cicli di studio tenuti direttamente dall’UFSPO,
ma anche quelli che ricevono contributi da parte dell’UFSPO. Si tratta in questo caso di corsi della
formazione dei quadri G+S organizzati da Cantoni e federazioni. I dati raccolti servono innanzitutto
all’UFSPO per verificare l’efficacia delle proprie misure. Di conseguenza trattamento e valutazione
sono ordinati dall’UFSPO. L’obbligo da parte di terzi secondo la lettera b si basa sull’articolo 11 capoverso 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi). Per contro, i terzi
coinvolti non hanno alcuna pretesa all’utilizzazione del sistema al di fuori delle attività loro ordinate,
ad esempio per valutare a livello di federazione sportiva i corsi monitori.
5/8
Articolo 26
Dati
Lettera b: sono considerati capicorso le persone responsabili per concezione e organizzazione del corso o dell’attività formativa. Sono considerati docenti i singoli relatori, gli insegnanti, i responsabili
della classe etc.
Lettera c, numero 1 e 2: si tratta qui di verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti riguardo
alla qualità di contenuti e professionalità dei corsi (struttura, temi scelti, responsabile del corso, relatori), agli ausili didattici (impiego e contenuti) e organizzazione del corso (durata e aspetti amministrativi). Inoltre il sistema deve consentire di elaborare dei dati e delle valutazioni per determinare il grado
di soddisfazione di partecipanti ai corsi e dei docenti di corsi e formazioni per quel che attiene la loro
utilità come pure l’elaborazione di indicazioni dei docenti e dei capicorso sul feedback dei partecipanti.
Articoli 27 e 28
I competenti servizi dell’UFSPO rilevano i dati per la valutazione dei corsi e li trattano direttamente.
L’articolo 27 crea le basi legali allo scopo, l’articolo 28 stabilisce a chi tali dati possono essere comunicati.
3.7.
Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping
Articolo 30
Scopo
Il sistema d’informazione utilizzato dalla fondazione Antidoping Svizzera, l’agenzia nazionale antidoping, serve a diversi scopi. Nell’ambito dell’informazione e della prevenzione si valutano conferenze e
incontri informativi. Si raccolgono dati sull’incontro, generalità delle persone di contatto, numero di
presenti (senza riferimenti a persone singole) e livello di istruzione. Inoltre il sistema d’informazione
serve a valutare progetti di ricerca nei quali è coinvolta Antidoping Svizzera. I dati personali – se ciò
avviene - sono trattati solo in modo anonimo. In materia di controllo, indagini e sanzioni a livello di
federazioni si applica l’articolo 32 per la maggior parte dei dati. Per consentire un coordinamento a
livello nazionale e internazionale i dati sono raccolti sotto forma di programmi e progetti comuni insieme a organizzazioni sportive nazionali e internazionali.
Articolo 31
Disposizioni generali
La fondazione Antidoping Svizzera in veste di agenzia nazionale per la lotta al doping è proprietaria
delle raccolte di dati del sistema d’informazione. Pertanto deve adottare tutte le misure per proteggere,
garantire la sicurezza e l’integrità dei dati registrati. Essa deve garantire il diritto di consultazione da
parte delle persone interessate ai sensi dell’articolo 8 LPD.
Articolo 32
Dati
Lettera a: si registrano non solo le generalità degli atleti ma se del caso anche quelli di allenatori, assistenti, funzionari personale medico e paramedico, etc. Oltre alle generalità si registrano anche
l’appartenenza alla federazione sportiva.
Lettera b: per consentire lo svolgimento di controlli non solo durante ma anche al di fuori delle gare,
gli organi preposti devono essere informati sul luogo di soggiorni degli atleti. Solo se dispone di tali
informazioni, il controllo antidoping può lavorare in modo mirato ed efficace sfruttando l’effetto sorpresa. Gli sportivi sono pertanto tenuti in parte a comunicare i luoghi e gli orari di soggiorno in modo
molto dettagliato per ogni giorno della settimana. Tali indicazioni sono richieste sia da Swiss Olympic
sia dall’agenzia mondiale antidoping WADA nelle sue linee guida sul luogo di soggiorno degli atleti
(«Whereabouts information»). Il dovere di informare vale per gli atleti inseriti in un gruppo di controllo. A seconda del livello delle prestazioni esistono diverse disposizioni sull’obbligo di informare. In
genere vige la regola che più è alto il livello di prestazione dell’atleta, più dettagliate sono le indicazioni da fornire sul luogo di soggiorno. Perciò in Svizzera esistono vari gruppi di controllo.
6/8
Lettera c: oltre alle attività degli atleti è possibile registrare la funzione di allenatori, assistenti, funzionari, personale medico e paramedico, etc.
Lettera d: se lo sportivo per motivi di salute deve assumere una sostanza o ricorrere a un trattamento
vietati, sussiste la possibilità di richiedere un’esenzione a fini terapeutici (EFT). Con essa Antidoping
Svizzera autorizza l’uso di sostanze e metodi vietati (lista del doping) a determinate condizioni e se
non esistono forme alternative di terapia. La domanda di esenzione a fini terapeutici viene esaminata
da un’apposita commissione «Farmacia e medicina» di Antidoping Svizzera.
Lettera e: fra i dati emersi da indagini rientrano tutte le informazioni e i dati raccolti in relazione e
reati riguardanti un caso accertato o possibile di doping. Le analisi dei campioni non sono eseguite da
Antidoping Svizzera, ma in un laboratorio accreditato. I resoconti delle analisi costituiscono il motivo
principale per la comminazione di sanzioni.
Lettera f: testimonianze e resoconti di esperti costituiscono uno strumento sempre più importante della
lotta contro il doping. L’assunzione di sostanze vietate può provocare effetti biochimici o biologici nel
corpo. Eventuali irregolarità nei profili (ad es. profilo ormonale o ematico) forniscono pertanto indicazioni su un possibile ricorso al doping. Ciò è possibile anche se non si riesce a identificare in modo
univoco la sostanza vietata. Per valutare correttamente tali irregolarità sono però necessarie conoscenze specialistiche approfondite.
Lettera g: parlando di sanzioni s’intendono quelle prese dalla competente federazione, ovvero la sospensione dalla partecipazione alle competizioni sportive. Come ulteriori sanzioni in caso di violazione delle norme antidoping possono essere considerate anche la revoca di primati, la cancellazione dei
risultati ottenuti dall’atleta o l’imposizione di una pena pecuniaria.
Lettera h: l’articolo 24 LPSpo stabilisce che le autorità di perseguimento penale e giudiziarie devono
informare l’organo competente per le misure antidoping in merito ai procedimenti penali avviati per
violazioni dell’articolo 22 LPSpo.
Per quel che riguarda le misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo (confisca e distruzione di
prodotti dopanti), non si tratta di sanzioni ma di misure di polizia volte a evitare il diffondersi di sostanze e metodi dopanti.
Articolo 33
Raccolta dei dati
Sulla base dei pertinenti regolamenti, e in particolare dello Statuto sul doping di Swiss Olympic, gli
atleti interessati sono tenuti a fornire personalmente tutta una serie di dati. Ciò riguarda in particolare
indicazioni sul luogo di soggiorno se inseriti nel corrispondente pool di controllo e dati clinici in relazione all’autorizzazione per fini terapeutici.
Comunicazioni da parte degli organi di controllo antidoping nazionali e internazionali, delle autorità
doganali, dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, delle autorità di polizia, di perseguimento
penale e giudiziarie avvengono sulla base degli articoli 20 e 24 LPSpo.
Articolo 34
Comunicazione dei dati
Capoverso 1: il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping costituisce un sistema chiuso non collegato ad altri sistemi. Una comunicazione dei dati a terzi avviene solo in casi isolati e concerne in particolare i dati sul luogo di soggiorno di sportivi, le domande di esenzione a fini terapeutici
(EFT) come pure i reati di doping per consentire alle organizzazioni o alle autorità competenti di
comminare le necessarie sanzioni e i controlli o – nei casi in cui probabilmente di tratta di un comportamento rilevante ai fini penali - di avviare le necessarie inchieste.
Capoverso 2: una comunicazione dei dati allo sportivo interessato non può vanificare lo scopo della
raccolta dei dati, ovvero il rilevamento e il sanzionamento di violazioni della normativa antidoping.
Una comunicazione dei dati a queste persone può pertanto essere ritardata o rinviata fino a quando
siano state portate a termine tutte le inchieste necessarie.
7/8
Capoverso 3: nel campo del doping la sanzione vera e propria è costituita dal divieto di partecipare a
competizioni (sospensione). Un simile provvedimento non è limitato allo sport o alla federazione in
cui lo sportivo è stato sanzionato, ma si estende a tutte le competizioni nazionali e internazionali comprese nel codice WADA o dallo statuto sul doping. In Svizzera la sospensione vale per tutte le competizioni ai sensi dell’articolo 21 LPSpo e dell’articolo 75 capoverso 2 della relativa ordinanza sulla
promozione dello sport. Per poter applicare tale sanzione anche nelle competizioni meno importanti e
di portata locale, ivi comprese quelle cui partecipano anche persone senza la licenza della federazione,
i rispettivi organizzatori devono potersi informare adeguatamente. Ciò avviene grazie alla pubblicazione su internet della lista degli atleti sospesi.
Articolo 35
Durata del periodo di conservazione
Conformemente all’attuale art. 6 cpv. 2 LSISpo si prevede di conservare i dati di persone che dispongono della licenza di una federazione per partecipare alle competizioni al massimo fino a quando esse
abbiamo compiuto 70 anni.
La durata minima di conservazione proposta per i dati concernenti procedimenti penali per violazione
delle disposizioni della LPSpo corrisponde a quella prevista nell’art. 6 cpv. 3 OSISpo.
Per tutti gli altri dati la durata della conservazione è fissata per legge a dieci anni.
4.
Effetti
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione in termini finanziari o di personale per la Confederazione e per i Cantoni. Queste regolamentazioni in materia di protezione dei dati sono essenzialmente neutrali dal punto di vista dei costi, poiché si aggiungono semplicemente le basi legali per
l’adempimento di compiti che già ora si svolgono. Di conseguenza non ci si devono attendere ripercussioni sull’economia pubblica.
5.
Aspetti legali
Le modifiche poggiano sulle stesse basi dell’atto normativo da modificare. Secondo l’articolo 16 della
legge federale sulla protezione dei dati (LPD) è responsabile l’organo federale che nell’adempimento
dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali. Ai sensi dell’articolo 17 LPD gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se esiste una base legale che lo prevede.
***
*
8/8
Legge federale
sui sistemi d’informazione della Confederazione
nel campo dello sport
(LSISpo)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 68 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1
La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali e i profili della personalità (dati) degni di particolare protezione nei sistemi
d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:
a.
autorità federali, cantonali e comunali;
b.
federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011
sulla promozione dello sport (LPSpo)3;
c.
terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.
disciplina inoltre il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione
dell’agenzia nazionale antidoping.
2 Essa
Sezione 2:
Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell‘UFSPO
Art. 2
Principi del trattamento dei dati
1 Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui
all‘articolo 1 capoverso 1 possono:
SR 415.1
1
RS 101
2
FF …
3
RS 415.0
2013-0104
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
RU 2014
a.
trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unʼaltra legge federale lo preveda espressa- mente;
b.
utilizzare i numeri dʼassicurato dellʼassicurazione vecchiaia e superstiti (numero dʼassicurato AVS) giusta la legge federale del 20 dicembre 19464 su
lʼassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
c.
comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione
adeguata contro lʼaccesso e il trattamento non autorizzati.
2 Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati ai sensi della presente legge sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
3 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.
Lʼorgano o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala
espressamente il carattere volontario.
4
Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere
pubblicate unicamente previo consenso di questʼultime.
5
Art. 3
Responsabilità
LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità
del trattamento dei dati.
Art. 4
Trattamento dei dati per lavori ai sistemi dʼinformazione
Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione
possono trattare i dati contenuti nei sistemi dʼinformazione solo se ciò è necessario
per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i
dati non possono essere modificati nel contenuto.
Art. 5
Modifica dei sistemi dʼinformazione
Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione,
sempre che in tal modo non vengano ampliate lʼentità e lo scopo del trattamento dei
dati, segnatamente i diritti di accesso.
Art. 6
Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
1 I dati dei sistemi dʼinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo
scopo del trattamento.
2 I dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale
stabilisce la durata del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi
d’informazione.
3 I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi dʼinformazione. Una volta
4
RS 831.10
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
RU 2014
trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dʼinformazione vengono cancellati in blocco.
4
I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti allʼArchivio federale. I
dati e la documentazione che lʼArchivio federale ha designato come non aventi
valore archivistico sono distrutti.
Art. 7
Anonimizzazione
I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.
Sezione 3: Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport
Art. 8
Scopo
Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve allʼadempimento dei compiti
giusta la LPSpo5, segnatamente negli ambiti seguenti:
a.
promozione generale dello sport e dellʼattività fisica;
b.
programma «Gioventù e Sport»;
c.
formazione degli allenatori;
d.
sport nellʼesercito.
Art. 9
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e
i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per
adempiere i compiti di cui all’articolo 8, in particolare:
a.
le generalità;
b.
il numero dʼassicurato AVS;
c.
indicazioni su attività e funzioni;
e.
qualificazioni e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione di tali riconoscimenti;
f.
dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di
rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;
g.
indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro, in particolare delle norme antidoping;
h.
dati forniti volontariamente.
Art. 10
Raccolta dei dati
LʼUFSPO raccoglie i dati presso:
5
RS 415.0
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
RU 2014
a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i docenti;
c.
le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
d.
il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e
giudiziarie nel caso dei dati di cui allʼarticolo 9 lettera e;
e.
le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni
sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi
della LPSpo6 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti a sostegno di un’attività sportiva e motoria regolare;
f.
lʼagenzia nazionale antidoping di cui allʼarticolo 19 LPSpo;
g.
l’Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nellʼesercito.
Art. 11
Comunicazione dei dati
1 Su richiesta, mediante una procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili
i dati agli organi e alle persone seguenti:
a.
alla persona interessata: i dati che la riguardano;
b.
alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein
competenti in materia di sport: i dati di cui allʼarticolo 9 lettere a–d, g;
c.
alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle
loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché ad altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai
sensi della LPSpo7 collaborino alla realizzazione del programma «Gioventù
e Sport» o a programmi di sostegno dello sport e del movimento in generale:
i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g;
d.
alle scuole, scuole universitarie o università per quanto partecipino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport»: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d, g;
e.
allʼAggruppamento Difesa, per il settore dello sport nellʼesercito: i dati di
cui allʼarticolo 9 lettere a–d, g.
2
Alle organizzazioni di cui al capoverso 1 ed eccezionalmente anche a terzi che
partecipano alla realizzazione di programmai e progetti per promuovere attività
sportive e motorie regolari, i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g, su richiesta possono essere comunicati come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica per
quanto necessario all’adempimento di compiti legali o contrattuali.
6
7
SR 415.0
RS 415.0
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
Art. 12
RU 2014
Partecipazione alle spese
Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali
vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo, debbano partecipare
alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale
dʼinformazione.
Sezione 4: Sistema dʼinformazione per i dati medici
Art. 13
Scopo
Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il
servizio medico d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio
medico dell’UFSPO.
Art. 14
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e
i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per
soddisfare i compiti di cui all’articolo 13, in particolare:
a.
le generalità;
b.
dati relativi allo stato di salute;
c.
certificati e perizie di specialisti;
d.
i dati necessari per la gestione della pratica;
e.
dati forniti volontariamente.
Art. 15
Raccolta dei dati
LʼUFSPO raccoglie i dati presso:
a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale medico curante o incaricato di una perizia;
c.
le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 16
Comunicazione dei dati
1 LʼUFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:
a.
b
al personale medico curante;
al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata;
2 Previo consenso della persona interessata, lʼUFSPO comunica ad assicurazioni e
casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
RU 2014
Sezione 5:
Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle
prestazioni
Art. 17
Scopo
Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni
contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente
test ed esami di psicologia dello sport e di diagnostica delle prestazioni, come pure a
fornire le prestazioni connesse.
Art. 18
Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e
i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per
adempiere i compiti di cui all’articolo 17, in particolare:
a.
le generalità;
b.
dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;
c.
dati psicologici, inclusi i dati relativi alla motivazione e alle strategie per il
superamento di determinate situazioni;
d.
dati relativi allo stato di salute;
e.
dati forniti volontariamente.
Art. 19
Raccolta dei dati
L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:
a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale incaricato di una perizia;
c.
le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 20
1
Comunicazione dei dati
L’UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:
a.
agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
b.
a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l’incarico di
svolgere test o esami;
c.
al personale medico curante previo accordo della persona interessata.
2
Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo dietro richiesta degli
sportivi interessati i seguenti dati:
a.
i dati che li riguardano;
b.
i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse.
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
RU 2014
Sezione 6: Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale
dello sport
Art. 21
Scopo
Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM)
serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione:
a.
per organizzare e svolgere l’attività della SUFSM;
b.
per amministrare i titoli di formazione.
Art. 22
Dati
Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i
dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari
per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare:
a.
b.
riguardo ai docenti e agli incaricati dei corsi:
1.
le generalità,
2.
il numero d’assicurato AVS,
3.
fotografie,
4.
certificati di formazione e titoli,
5.
competenze linguistiche,
6.
funzioni,
7.
orari di attività;
riguardo agli studenti:
1.
le generalità,
2.
il numero d’assicurato AVS,
3.
fotografie,
4.
certificati di formazione e titoli,
5.
competenze linguistiche,
6.
cicli di formazione e perfezionamento frequentati e piano delle lezioni,
7.
dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione,
8.
provvedimenti disciplinari,
9.
valutazioni delle competenze,
10. qualifiche finali.
Art. 23
Raccolta dei dati
L’UFSPO raccoglie i dati presso:
a.
la persona interessata;
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
b.
RU 2014
i membri del corpo insegnante.
Scambio automatico con altri sistemi d’informazione e comunicazione di dati
Art. 24
Per gestire l’impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema
d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al
sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV
PLUS) e al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.
1
Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema d’informazione della Scuola
universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d’informazione
finanziaria usato dall’UFSPO.
2
Sezione 7: Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi
Art. 25
Scopo
Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi serve all’UFSPO per la valutazione di corsi e attività formative:
a.
svolti dall‘UFSPO o da terzi da esso incaricati;
b.
svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.
Art. 26
Dati
Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i
dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari
per la valutazione di corsi e attività formative e in particolare:
a.
dati relativi ai singoli corsi e attività formative;
b.
generalità di partecipanti, capicorso e docenti;
c.
informazioni e valutazioni:
d.
1.
sul corso o sull’attività formativa in generale,
2.
sui capicorso e sui docenti;
dati su formazioni conseguite e attività pregresse forniti volontariamente da
capicorso e docenti.
Art. 27
Raccolta dei dati
L’UFSPO raccoglie i dati presso:
a.
i partecipanti;
b.
i capicorso;
c.
i docenti;
d.
gli esperti incaricati della valutazione del corso.
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
Art. 28
RU 2014
Comunicazione dei dati
L’UFSPO può comunicare i dati relativi alle persone o alle organizzazioni che si
occupano della preparazione e dello svolgimento del corso o dell’attività formativa.
Scambio automatico con altri sistemi d’informazione
Art. 29
Per consentire di riprendere i dati relativi ai corsi e alle attività formative e le generalità, il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi può essere collegato al
sistema nazionale d‘informazione per lo sport e al sistema d’informazione della
SUFSM.
Sezione 8: Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping
Art. 30
Scopo
Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping serve allo svolgimento
dei compiti previsti nella LPSpo8 nel campo della lotta al doping, segnatamente:
a.
formazione, consulenza documentazione, informazione e ricerca;
b.
controllo e indagini;
c.
sanzioni;
d.
coordinazione a livello nazionale e internazionale.
Art. 31
Disposizioni generali
L’agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza di esercizio del
sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.
1
2
I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.
3
Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione
possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario
per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il
contenuto dei dati non può essere modificato.
4
I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.
Art. 32
Dati
Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i
dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che servono
per la lotta al doping, in particolare:
8
a.
generalità dell’atleta e sua appartenenza a una federazione sportiva;
b.
indicazioni sul luogo di soggiorno dell’atleta;
RS 415.0
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
c.
informazioni su attività e funzioni dell’atleta e delle persone che o accompagnano, lo allenano o lo assistono;
d.
dati medici;
e.
dati emersi dalle indagini o dall’analisi di campioni nei test antidoping;
f.
certificati e perizie di esperti;
g.
sanzioni comminate per violazioni delle norme sul doping;
h.
dati penali per violazioni della LPSpo9;
i.
misure di cui all’art. 20 cpv. 4 LPSpo;
j.
dati forniti volontariamente.
Art. 33
1
RU 2014
Raccolta dei dati
L’agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:
a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale curante o incaricato di una perizia;
c.
organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
d.
organi di controllo antidoping nazionali e internazionali;
e.
laboratori di analisi;
f.
autorità doganali;
g.
l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
h.
le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie;
i.
altri informatori.
2
Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d ed f-i, presso i quali è
necessario raccogliere i dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
3
L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
Art. 34
Comunicazione dei dati
1
L’agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli
organi seguenti sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il
trattamento non autorizzati.
9
a.
la persona interessata: i dati che la riguardano;
b.
il personale curante o incaricato di una perizia;
c.
organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e
valutazioni come pure di prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping;
RS 415.0
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
d.
RU 2014
le competenti autorità di polizia, di perseguimento penali o giudiziarie, in
relazione ai fatti di cui all’articolo 22 LPSpo10.
2
Può trattenere i dati o comunicarli con ritardo se lo ritiene necessario per lo svolgimento di attività antidoping. Può trattarsi soprattutto di dati per profili biologici,
per procedimenti penali ai sensi dell’articolo 22 LPSpo e per sanzioni di diritto
privato in caso di violazioni in materia di doping.
3
Per la durata della squalifica pubblica su internet le generalità di sportivi sospesi
dalla partecipazione alle competizioni in seguito a provvedimento sanzionatorio.
Art. 35
Durata del periodo di conservazione
Se lo scopo del trattamento lo richiede i dati del sistema d’informazione sono
conservati al massimo per i periodi seguenti:
1
a.
dati di persone che dispongono della licenza di una federazione sportiva
per la partecipazione alle gare: per una durata di dieci anni a partire dalla
perdita irrevocabile della licenza di competizione; al più tardi fino al raggiungimento del 70 anno d’età della persona interessata;
b.
dati concernenti perseguimenti penali di cui all’articolo 32 lettera h: a
condizione che siano stati cancellati dal registro penale; quando la persona
interessata ne richiede la cancellazione.
2
I dati che non sono più usati sono offerti insieme ai documenti connessi
all’Archivio federale. I dati e i documenti che l’Archivio federale ha designato come
privi di valore archivistico sono distrutti.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 36
Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:
a.
alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b.
ai dati trattati;
c.
ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento – segnatamente
mediante procedura di richiamo – dei dati;
d.
alla collaborazione con i Cantoni;
e.
alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione
e la sicurezza dei dati.
Art. 37
Abrogazione di un altro atto normativo
La Legge federale del 7 giugno 2011 sui sistemi d’informazione della Confederazio-
10
RS 415.0
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF
ne nel campo dello sport11 è abrogata.
Art. 38
Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina lʼentrata in vigore.
11
RU 2012 4639
RU 2014
Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
Berna, 13 dicembre 2013
Destinatari:
Partiti politici
Organizzazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna
Associazioni mantello nazionali dell’economia
Cerchie interessate
Revisione della Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione
nel campo dello sport (LSISpo); apertura della procedura di consultazione
Gentilissimi Signore e Signori,
Il Consiglio federale il 13 dicembre 2013 ha incaricato il DDPS di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni mantello
nazionali di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali
dell’economia e le cerchie interessate, in merito alla revisione della Legge federale
sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo).
In allegato vi inviamo pertanto il disegno di legge e le relative spiegazioni, pregandovi
di volerci far pervenire una vostra presa di posizione entro al più tardi il
31 marzo 2014
Le grandi linee del progetto
I sistemi d’informazione della Confederazione in cui si trattano dati personali degni di
particolare protezione o profili della personalità devono essere regolati tramite legge
formale. La LSISpo regola la gestione di questi sistemi nel campo dello sport. Dopo
la sua entrata in vigore si è rilevato che si utilizzano già o si intende introdurre quattro
nuovi sistemi d’informazione, che necessitano della corrispondente base legale. Si
tratta nella fattispecie del sistema d’informazione della scuola universitaria federale
dello sport SUFS, di un sistema d’informazione per il trattamento di dati riguardanti la
diagnostica della prestazione, di un sistema d’informazione per la valutazione di corsi
e cicli di formazione e del sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping.
Vogliate indirizzare la vostra presa di posizione a: Ufficio federale dello sport , Servizio giuridico, Route principale 245-253, 2532 Macolin (o per posta elettronica: [email protected]:).
Ulteriori esemplari della documentazione necessaria per la procedura di consultazione sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:
Italiano: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html
Tedesco: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html
Francese: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html
Se lo desiderate vi invieremo la documentazione anche per posta. Vi preghiamo di
voler inviare una richiesta in tal senso a: Ufficio federale dello sport, Sig.ra Léa
Schüpbach, telefono 032 327 65 32.
Nel ringraziarvi sin d’ora per l’interesse che vorrete mostrare nei confronti del nostro
lavoro e per la vostra preziosa collaborazione, approfittiamo dell’occasione per porgervi
Distinti saluti
Ueli Maurer
Consigliere federale
Allegati:
- Disegno in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Lista dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)
- Comunicato stampa (d, f, i)
2/2
Revision des Bundesgesetzes über die Informationssysteme des
Bundes im Bereich Sport (IBSG)
Liste der Vernehmlassungsadressaten
1.
2.
3.
4.
5.
Kantone / Cantons / Cantoni ........................................................................................... 2
In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques
représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale 4
Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui
œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città
e delle regioni di montagna ............................................................................................. 6
Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali
dell'economia .................................................................................................................... 6
Weitere interessierte Organisationen ...................................................................... 7
1. Kantone / Cantons / Cantoni
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Kaspar Escher-Haus
8090 Zürich
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Bern
Postgasse 68
Postfach 840
3000 Bern 8
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern
[email protected]
Standeskanzlei des Kantons Uri
Postfach
6460 Altdorf
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Postfach
6431 Schwyz
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Rathaus
Postfach 1562
6061 Sarnen
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Rathaus
6370 Stans
[email protected]
Regierungskanzlei des Kantons Glarus
Dorfplatz 2
Postfach 1246
6371 Stans
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Zug
Postfach 156
6301 Zug
[email protected]
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg
[email protected]
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Rathaus
Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Marktplatz 9
Postfach 4001
4001 Basel
[email protected]
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Beckenstube 7
8200 Schaffhausen
[email protected]
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Regierungsgebäude
Postfach
9102 Herisau
[email protected]
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Marktgasse 2
9050 Appenzell
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
[email protected]
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Reichsgasse 35
7001 Chur
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Regierungsgebäude
5001 Aarau
[email protected]
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Regierungsgebäude
8510 Frauenfeld
[email protected]
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Residenza Governativa
6501 Bellinzona
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud
Château cantonal
1014 Lausanne
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton du Valais
Palais du Gouvernement
1950 Sion
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel
Château
2001 Neuchâtel
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton de Genève
Case postale 3964
1211 Genève 3
[email protected]
Chancellerie d’Etat du Canton du Jura
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
[email protected]
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
Sekretariat
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 444
3000 Bern 7
[email protected]
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés
à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP
Parti bourgeois-démocratique PBD
Partito borghese democratico PBD
BDP Schweiz
Postfach 119
3000 Bern 6
[email protected]
Christlichdemokratische Volkspartei CVP
Parti démocrate-chrétien PDC
Partito popolare democratico PPD
Postfach 5835
3001 Bern
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow
c/o Stefan Keiser
Enetriederstrasse 28
6060 Sarnen
[email protected]
[email protected]
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
Geschäftsstelle CSPO
Postfach
3980 Visp
[email protected]
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP
Parti évangélique suisse PEV
Partito evangelico svizzero PEV
Nägeligasse 9
Postfach 294
3000 Bern 7
[email protected]
FDP. Die Liberalen
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR.I Liberali Radicali
Sekretariat Fraktion und Politik
Neuengasse 20
Postfach 6136
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
Grüne Partei der Schweiz GPS
Parti écologiste suisse PES
Partito ecologista svizzero PES
Waisenhausplatz 21
3011 Bern
Grünliberale Partei glp
Parti vert’libéral pvl
Postfach 367
3000 Bern 7
[email protected]
[email protected]
Lega dei Ticinesi (Lega)
Lega dei Ticinesi
casella postale 4562
6904 Lugano
[email protected]
Mouvement Citoyens Romand (MCR)
c/o Mouvement Citoyens
Genevois (MCG)
CP 340
1211 Genève 17
[email protected]
Schweizerische Volkspartei SVP
Union Démocratique du Centre UDC
Unione Democratica di Centro UDC
Postfach 8252
3001 Bern
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS
Parti socialiste suisse PSS
Partito socialista svizzero PSS
Postfach 7876
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /
associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent
au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni
di montagna
Schweizerischer Gemeindeverband
Laupenstrasse 35
Postfach 8022
3001 Bern
[email protected]
Schweizerischer Städteverband
Monbijoustrasse 8
Postfach 8175
3001 Bern
[email protected]
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Postfach 7836
3001 Bern
[email protected]
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Postfach
8032 Zürich
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori
Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich
[email protected]
[email protected]
Postfach
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
Schweiz. Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)
Haus der Schweizer Bauern
Laurstrasse 10
5200 Brugg
[email protected]
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB)
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)
Postfach 4182
4002 Basel
[email protected]
Postfach
3000 Bern 23
[email protected]
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)
Postfach 1853
8027 Zürich
Travail.Suisse
Postfach 5775
3001 Bern
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5. Weitere interessierte Organisationen
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren
Bundesverwaltungsgericht
Swiss Olympic Association
Schweizer Alpen-Club SAC
Schweizerischer Amateurringerverband
Eidgenössischer Armbrustschützen-Verband
Swiss Athletics
Swiss Badminton
Swiss Baseball and Softball Federation
Postfach 660
3000 Bern 7
[email protected]
Postfach 684
3000 Bern 7
[email protected]
Postfach
9023 St. Gallen
Haus des Sports
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Postfach
3000 Bern 23
[email protected]
c/o Daniel Hüsler
Rötelberg
6122 Menznau
[email protected]
c/o Andreas Burkhalter
Oberwilerstrasse 78
8309 Nürensdorf
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern
[email protected]
c/o Monique Schmitt
Birsmattstrasse 21
Swiss Basketball
Swiss Sliding
Schweizer Bogenschützen-Verband
Cevi Schweiz (Fachausschuss Sport)
Swiss Curling Association
Swiss Cycling
Swiss Dance Sport Federation
Swiss Ice Hockey Association
Schweizer Eislauf-Verband
Swiss-Fencing
Schweizerischer Fussballverband
Schweizerischer Golfverband
Schweizerischer Handball Verband
Schweizerischer Hochschulsport-Verband
Swiss Hockey
4106 Therwil
[email protected]
Route d’Englisberg 5
Case postale 156
1763 Granges-Paccot
[email protected]
Hinterbergstrasse 24
6330 Cham
[email protected]
Case postale 68
1241 Puplinge
[email protected]
Zentralsekretariat
Sihlstrasse 33
8021 Zürich
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
c/o Herbert Waller
Alpenblick 8
6330 Cham
Postfach
8050 Zürich
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Haus des Sports
Talgutzentrum 27
3063 Ittigen b. Bern
[email protected]
Postfach
3000 Bern 15
[email protected]
Case postale 204
1066 Epalinges
[email protected]
Postfach
3063 Ittigen b. Bern
[email protected]
Dufourstrasse 50
9000 St. Gallen
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Eidgenössischer Hornusserverband
Schweizerischer Inline Hockey Verband
Schweizerischer Judo- und Ju-Jitsu-Verband
Schweizerischer Kanu Verband
Swiss Karatedo Confederation
Schweizerischer Karate Federation
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft
Swiss Orienteering
Schweizerische Paraplegiker-Vereinigung
Pentathlon Suisse
Pfadibewegung Schweiz
Schweizerischer Verband für Pferdesport
Plusport - Behindertensport Schweiz
Schweizerischer Rollhockeyverband
Schweizer Rollsport Verband
c/o Rolf Schüpbach
Gsteigweg 436
3078 Richigen
[email protected]
c/o Manuel Suter
Am Bach 2
5643 Sins
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Rüdigerstrasse 10
8045 Zürich
[email protected]
c/o Maurizio Gerussi
Liebewilstrasse 93
3174 Thörishaus
[email protected]
c/o Marianne Furrer
Udelbodenstrasse 73
6014 Luzern
[email protected]
Geschäftsstelle
Schellenrain 5
6210 Sursee
[email protected]
Geschäftsstelle
Krummackerweg 9
4600 Olten
[email protected]
Rollstuhlsport Schweiz
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
[email protected]
Brunnadernrain 3
3006 Bern
c/o Rolf Birchler
Postfach 529
3000 Bern 7
[email protected]
Postfach 726
3000 Bern 22
[email protected]
Postfach 232
8603 Schwerzenbach
[email protected]
c/o Lukas Rubin
Kreuzackerweg 16
3250 Lyss
[email protected]
c/o ARO Immobilien AG
Swiss Rowing
Schweizerischer Rugby-Verband
Swiss Sailing
Schweizerischer Schiesssportverband
Schweizerischer Schwimmverband
Eidgenössischer Schwingerverband
Swiss Ski
Sport Union Schweiz
Schweizerischer Squash Verband
Swissfit
Schweizer Taekwondo Verband
Schweizer Tauzieh-Verband
Swiss Tennis
Swiss Table Tennis
Swiss Triathlon
Haltenstrasse 1
6315 Oberägeri
[email protected]
Brünigstrasse 182 A
6060 Sarnen
[email protected]
Postfach 7705
3001 Bern
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Lidostrasse 6
6006 Luzern
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
c/o Rolf Gasser
Postfach 1895
3401 Burgdorf
[email protected]
Postfach 252
3074 Muri b. Bern
[email protected]
Postfach 1947
6020 Emmenbrücke
[email protected]
Sihltalstrasse 63
8135 Langnau am Albis
[email protected]
Postfach 7863
3001 Bern
[email protected]
Hauptstrasse 13
2562 Port
[email protected]
c/o Ursula Gander
Parkettistrasse 4
6374 Buochs
[email protected]
Postfach
2501 Biel
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Postfach 606
3000 Bern 22
[email protected]
Schweizerischer Turnverband
Postfach
5001 Aarau
[email protected]
Swiss Unihockey
Postfach 621
3000 Bern 22
[email protected]
Swiss Volley
Postfach 318
3000 Bern 14
[email protected]
Comité international Olympique CIO
Château de Vidy
1007 Lausanne
Union des Associations Européennes de Football UEFA
Route de Genève 46
1260 Nyon 2
Fédération Internationale de Football Association FIFA
Postfach 85
8030 Zürich
International Hockey Federation FIH
Rue du Valentin 61
1004 Lausanne
International Ski Federation FIS
Blochstrasse
3653 Oberhofen
International Volleyball Federation FIVB
Edouard-Sandoz 2-4
1006 Lausanne
International Handball Federation IHF
P.O. Box
4002 Basel
International Ice Hockey Federation IIHF
Postfach
8027 Zürich
[email protected]
International Cycling Union UCI
Ch. de la Mêlée
1860 Aigle
[email protected]
Europe World Antidoping Association WADA
Avenue du Rhodanie 54
1007 Lausanne
International Automobile Federation FIA
2, Chemin de Blandonnet
1215 Genève 15
International Basketball Federation FIBA
Route Suisse 5
1295 Mies
International Gymnastics Federation FIG
Avenue de la Gare 12
Case Postale 630
1001 Lausanne
[email protected]
Association Suisse des Services de sport ASSS
Service des sports
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter ASSA
Sportamt der Stadt Winterthur
Pflanzschulstr. 6A
8402 Winterthur
Court of Arbitration for Sport CAS
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
[email protected]
Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten KKS
Geschäftsstelle
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 660
3000 Bern 7
Schweizerischer Verband für Sport in der Schule SVSS
SVSS Geschäftsstelle
Walsermätteli 13
6463 Bürglen
[email protected]
Swiss Medical Association FMH
Postfach 170
3000 Bern 15
[email protected]
Santesuisse
Römerstrasse 20
4502 Solothurn
[email protected]
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Jugendverbände SAJV
Gerberngasse 39
Postfach 292
3000 Bern 13
[email protected]
Postfach 607
3000 Bern 9
[email protected]
Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten CRUS
Schweizerische Universitätenkonferenz SUK
Sennweg 2
3012 Bern
[email protected]
Konferenz der Fachhochschulen Schweiz
Falkenplatz 9
Postfach 710
3000 Bern 9
Schweizerische Hochschulsport Direktoren Konferenz SHDK
c/o Universitätssport Basel
Postfach 732
4003 Basel
Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der
Pädagogischen Hochschulen COHEP
Thunstrasse 43a
3005 Bern
[email protected]
Privatim
c/o Datenschutzbeauftragter des
Kantons Zürich
Postfach
8090 Zürich
[email protected]
Lavastrasse 60
8027 Zürich
Pro Senectute
Schweizerische Gesellschaft für Sportmedizin SGSM
Postfach 604
3000 Bern 25
[email protected]
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie SAPS
c/o Hanspeter Gubelmann
Stauberbergstrasse 35
8610 Uster
[email protected]