Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo

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Pubblicato il 07/02/2017
N. 00547/2017REG.PROV.COLL.
N. 09315/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9315 del 2016, proposto da:
Ditta Individuale Perrone Michele, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocato Michele Perrone C.F. PRRMHL72E22L219L, con domicilio eletto presso Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Europrogetti & Finanza Spa in Liquidazione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dello
Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00569/2016,
resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato
la giurisdizione - accertamento del diritto alle agevolazioni finanziarie per realizzazione opificio
commerciale per la vendita all'ingrosso di bevande e lo stoccaggio di merci.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi
per le parti gli avvocati Michele Perrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta individuale Perrone Michele, inserita nel programma delle beneficiarie delle
agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992 n. 488, con ricorso ritualmente
notificato ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione di tutte le somme previste nel
provvedimento d’approvazione del progetto presentato dalla ditta di cui al decreto del Ministero
delle Attività Produttive n. 119436 del 19/7/2002.
Cumulativamente, per quanto d’interesse, ha impugnato la nota del 2/4/2015 di Europrogetti, cui è
stato demandato il compito di istruire i procedimenti di concessione dei finanziamenti.
In narrativa dell’atto introduttivo ha premesso che:
il progetto di realizzazione nel comune di Laterza dell’opificio commerciale per la vendita
all’ingrosso di bevande e stoccaggio di merci presentato dalla Ditta Perrone era stato approvato con
D.M. n. 119436 del 19.7.2002, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il
Coordinamento degli Incentivi alle Imprese;
il suddetto decreto ministeriale concedeva, in via provvisoria, all'impresa un contributo, erogabile
dalla banca concessionaria, in conto impianti pari a euro 550.467,00 – ripartito in tre quote annuali
di euro 183.489,00 ciascuna – relativamente ad un investimento totale ammontante a 1.289.000,00
euro;
le prime due quote di finanziamento erano state erogate rispettivamente in data 13.12.2002 e in data
9.11.2004, viceversa la terza ed ultima tranche del finanziamento non veniva erogata a causa
dell'intervenuta proposta di revoca formulata da Europrogetti & Finanza sul rilievo che
“l'intero importo delle spese relative al capitolo "opere murarie" non può essere ritenuto
ammissibile alle agevolazioni in quanto afferente opere realizzate con contratto chiavi in mano”.
Con i motivi di ricorso il sig. Perrone contestava la revoca dei finanziamenti adottata dalla banca
concessionaria, precisando che il contratto siglato tra il sig. Perrone e la società CO.PA.GA. s.r.l.
era un “semplice contratto di appalto privato”.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, dichiarava il difetto di
giurisdizione del giudice adito.
Ricostruita la cornice normativa del beneficio finanziario e della giurisprudenza in tema di revoca
dei finanziamenti già erogati, i giudici di prime cure qualificavano la posizione giuridica soggettiva
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fatta valere in giudizio dalla ricorrente di diritto soggettivo, siccome intesa a contestare la
sussistenza degli estremi di fatto dell’inadempimento alle condizioni previste per poter fruire del
beneficio finanziario, costituente presupposto della revoca dei finanziamenti già erogati.
3. Appella la sentenza Ditta Individuale Perrone Michele.
4. Alla camera di consiglio del 19.01.207 la causa, su richiesta della parte. È stata trattenuta in
decisione.
5. Con unico motivo, l’appellante denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar
nell’escludere la giurisdizione amministrativa sulla vicenda giuridica dedotta in giudizio avente ad
oggetto la revoca dei contributi già erogati, ossia avverso un provvedimento costituente, a suo dire,
esercizio del potere di autotutela ordinariamente devoluto alla cognizione del giudice
amministrativo.
6. L’appello è infondato.
6.1 Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale, qualora la
controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un
addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o
dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta
al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca,
decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di
fronte alla concessione del contributo.
Viceversa è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente
giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale
precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della
concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o
per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr.,
Cons. Stato, ad. plen. n. 6 del 2014; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710)
6.2
Quanto
alla
qualificazione
del
provvedimento
impugnato
come
revoca,
ritenuta
dall’appellante ex se dirimente della giurisdizione del giudice amministrativo, la censura si fonda
sulla sovrapposizione concettuale fra termini dotati di area semantica diversa: la revoca – o
l'annullamento – del provvedimento fondato su meccanismi procedimentali di carattere
amministrativo, da un lato; e la revoca dello stesso per inadempimento contrattuale, dall’altro.
In questa seconda ipotesi, infatti, “non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica
(fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione
del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela
privatistica dell’Amministrazione (...) con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico,
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l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle
obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione.” (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n.6 del 2014).
Il contratto "chiavi in mano", stipulato dall’impresa appellante, anziché d’appalto, viola le
condizioni d’erogazione delle sovvenzioni economiche sì da costituire inadempimento delle
obbligazioni assunte dal sovvenuto su di lui gravanti per tutto il corso d’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
8. In assenza di costituzione in giudizio delle parti appellate, nulla sulle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei
magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo
Luciano Barra Caracciolo
IL SEGRETARIO
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