COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Transcript
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE Provincia di Perugia ORIGINALE Registro Generale n. 94 ORDINANZA DEL SETTORE Polizia e Vigilanza N. 53 DEL 29-07-2014 Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE Oggetto: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO ED AREA PEDONALE URBANA. ANNO 2014. L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio, il Responsabile del Servizio Padricelli Giuseppe PREMESSO che da diversi anni con l’approssimarsi della stagione estiva si rende necessario modificare la circolazione dei veicoli istituendo l’area pedonale urbana in Viale Icilio Vanni del capoluogo e la zona a traffico limitato in tutto il Centro Storico del capoluogo, delimitato dalle mura perimetrali non solo al fine di garantire la massima tranquillità e godibilità della Città ai residenti e ai turisti, ma anche per permettere il regolare svolgimento delle iniziative e manifestazioni organizzate nel corso dell’estate pievese; DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 04/07/2014, veniva istituita l’area pedonale urbana in Viale Icilio Vanni del capoluogo e la zona a traffico limitato in tutto il Centro Storico del capoluogo, delimitato dalle mura perimetrali (come da planimetria allegata) eccetto parcheggio S. Pertini; CONSIDERATO, altresì, che l’istituzione dell’Area Pedonale e della Zona a Traffico Limitato all’interno del centro storico del capoluogo, ne valorizzerebbe l’immagine sotto l’aspetto storico, culturale ed artistico, ne tutelerebbe l’arredo e si armonizzerebbe pienamente con gli obiettivi di mobilità sostenibile perseguiti dall’Amministrazione Comunale; SENTITA l’associazione commercianti; VISTO l’art.3 del Codice della strada (approvato con D.lgs n.285/92 e s.m.i.) in cui di definisce: “AREA PEDONALE” come “la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio d’emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con ridotte o impedite capacità motorie”; “ZONA ATRAFFICO LIMITATO” come “l’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o di veicoli” VISTI : - l’art. 7, comma 9, del Codice della strada in base al quale i Comuni provvedono a delimitare le zone a traffico limitato con deliberazione della Giunta; - l’art. 7, comma 11, del Codice della strada, in base al quale con ordinanza del Sindaco possono essere disciplinati casi di deroga o esclusione dal divieto di circolazione. Ordinanza n. 94 del Registro Generale del 29-07-2014 Pag. 1 COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE Provincia di Perugia - gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, le relative norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni; VISTO il provvedimento sindacale n. 16 del 07 Giugno 2014 con il quale è stato nominato il Ten. Padricelli Giuseppe Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Città della Pieve; VISTA la valutazione tecnica effettuata da parte dell’Ufficio Polizia Municipale; RITENUTO per i motivi esposti in premessa adottare provvedimenti per regolamentare la circolazione all’interno, in alcune vie e piazze del centro storico di Città della Pieve per l’anno 2014; ORDINA Per i motivi in premessa: L’organizzazione della circolazione dei veicoli a motore nella Zona a Traffico Limitato e Area Pedonale con le seguenti modalità di seguito riportate: ZONA A TRAFFICO LIMITATO Detta zona è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale, fatte salve le eventuali autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie sotto indicate. La Z.T.L. è istituita all’interno del centro storico del capoluogo (come delimitato dalle mura perimetrali e dalla planimetria allegata) ad eccezione del Parcheggio S. Pertini. Il periodo di validità della Z.T.L. e l’orario di funzionamento per l’anno 2014 è il seguente : 1) dal giorno Sabato 02 Agosto al giorno Domenica 31 Agosto: - dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e dalle ore 09.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi, (escluse deroghe per eventuali manifestazioni). AREA PEDONALE Detta zona è interdetta alla circolazione di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale, fatte salve le seguenti categorie: - velocipedi. - veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedite capacità motorie, con l’esposizione dell’apposito contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada. - Veicoli in servizio emergenza e di soccorso; - Veicoli di tutte le Forze di Polizia; - Veicoli adibiti alla raccolta rifiuti della TSA; - Veicoli adibiti al carico e scarico; - Veicoli al Servizio delle Clarisse del Monastero di Santa Lucia; L’area Pedonale è Istituita in - Viale I. Vanni (tratto dall’ingresso al parcheggio di San Francesco al Monastero delle Clarisse): Il periodo di validità dell’Area Pedonale e l’orario di funzionamento per l’anno 2014 è il seguente : Ordinanza n. 94 del Registro Generale del 29-07-2014 Pag. 2 COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE Provincia di Perugia 1) dal giorno Sabato 02 Agosto al giorno Domenica 31 Agosto con divieto di sosta e di circolazione dei veicoli dalle ore 09.00 alle ore 24.00; CATEGORIE DI VEICOLI SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO In deroga al divieto è consentito il transito in ZTL alle seguenti categorie di veicoli, senza esposizione di contrassegno identificativo : - velocipedi. - veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedite capacità motorie, con l’esposizione dell’apposito contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada., a tale veicolo è consentita anche la sosta, salvo che l’area a Z.T.L. sia oggetto di manifestazioni autorizzate; - Ciclomotori e motoveicoli dei cittadini residenti e/o domiciliati; - veicoli del trasporto pubblico locale in servizio nelle linee della rete urbana. - Taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto. - Veicoli in servizio di Polizia, Carabinieri, FF.AA.,Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Vigilanza notturna, Autorità Giudiziaria, con insegna stampata esternamente al veicolo o con apposito segnale distintivo esposto, ambulanze e veicoli di soccorso, veicoli della protezione civile in servizio di emergenza; - Veicoli del Comune di Città della Pieve, dell’Enel, Umbracque, veicoli della TSA adibiti alla raccolta rifiuti, delle Poste Italiane e dei gestori nazionali della telefonia fissa e mobile, delle ASL, veicoli blindati portavalori, con insegna stampata esternamente al veicolo e purchè vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio; - Auto funebri per trasporto feretri; - Veicoli di medici in visita nelle zone in oggetto: per il transito e la sosta nella ZTL dei medici, consentiti solo ed esclusivamente per visite a domicilio nelle vie in ZTL, deve essere obbligatoriamente esposto, sul cruscotto anteriore dell’auto, il contrassegno o la tessera di iscrizione all’ORDINE. CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRASSEGNO IN Z.T.L. Sono esclusi dall’osservanza dei divieti di transito derivanti dalla disciplina della ZTL, purché muniti di specifico CONTRASSEGNO, da richiedersi secondo le modalità previste dalla presente disciplina al cap. 3, le seguenti categorie di veicoli: a) veicoli di proprietà di cittadini residenti e/o domiciliato all’interno del centro storico (come delimitato dalle mura perimetrali); b) veicoli in uso, e non di proprietà, di cittadini residenti e/o domiciliato all’interno del centro storico (come delimitato dalle mura perimetrali), che dichiarino ciò con apposita certificazione da allegare alla richiesta di autorizzazione; d) veicoli di cittadini che hanno in uso fondi ricadenti nella zona interessata. e) veicoli di imprese artigiane e non, utilizzati per il trasporto delle attrezzature necessarie per interventi di riparazione urgente; g) veicoli di imprese artigiane e non, utilizzati per il trasporto delle attrezzature necessarie per interventi di riparazione caldaie a gas e metano – L’attività per cui viene richiesto il permesso dovrà risultare alla voce “attività dell’impresa” del certificato camerale. f) veicoli di proprietà delle attività commerciali e/o artigianali, ricadenti nella zona; Alle categorie di cui sopra verrà rilasciato UN SOLO CONTRASSEGNO PER OGNI AUTOVEICOLO. Ordinanza n. 94 del Registro Generale del 29-07-2014 Pag. 3 COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE Provincia di Perugia Lo stesso contrassegno consente, ai veicoli delle categorie sopraelencate, il solo transito, finalizzato al raggiungimento del luogo in cui hanno il domicilio per effettuare le operazioni di carico/scarico necessarie, ed eventualmente, sostare in garage o area privata di sosta, di cui hanno la disponibilità, previsti all’interno della ZTL e riportati all’art. 4.1 della presente disciplina. I veicoli di proprietà delle attività commerciali e/o artigianali, ricadenti nella zona interessata, potranno accedere per le operazioni di carico e scarico, ad essi è rilasciato il contrassegno a nome della Ditta esercitante l’attività economica ed il richiedente dovrà riportare sulla domanda l’esatta dizione così come indicata nei documenti di iscrizione alla Camera di Commercio o nei registri della Partita IVA. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DEFINITIVI RICHIESTA NUOVO CONTRASSEGNO Le persone o Ditte che possono ottenere il contrassegno al transito e/o alla sosta nella ZTL, possedendo i requisiti previsti, devono: - inoltrare apposita domanda all’Area Polizia Municipale usando gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio stesso e sul sito del Comune specificando, sotto la propria personale responsabilità : le loro generalità, la loro qualifica, il/i mezzo/i per il quale è richiesto il permesso, dando atto di conoscere le norme della presente Disciplina. - Dopo la necessaria istruttoria, verrà rilasciato il contrassegno corrispondente alla categoria di appartenenza. RINNOVO CONTRASSEGNO Per il rinnovo del contrassegno in scadenza il richiedente deve presentare, con propria firma, apposita domanda di RINNOVO del contrassegno, presso l’Area Polizia Municipale, con le stesse procedure previste per il rilascio. Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito, e, se ugualmente esibito, l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada. SOSTITUZIONE VEICOLO O VARIAZIONE TARGA In caso di SOSTITUZIONE DEL VEICOLO con un nuovo veicolo (sempre di proprietà o in uso del richiedente) o VARIAZIONE DI TARGA il rilascio di VARIAZIONE DI CONTRASSEGNO può avvenire previa obbligatoria restituzione del contrassegno relativo al precedente veicolo e presentazione della nuova carta di circolazione aggiornata. La comunicazione di sostituzione del veicolo o di variazione di targa deve essere inoltrata dal richiedente, presso l’Area Polizia Municipale aggiornando la richiesta del contrassegno originale. ALTRA VARIAZIONE O PERDITA CONTRASSEGNO Nel caso di TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO per riparazione o cause di forza maggiore, può essere rilasciato, dagli Uffici della Polizia Municipale un permesso temporaneo (validità massima 60 giorni), previa riconsegna del contrassegno originario. Nel caso invece di variazioni della residenza, dimora o sede legale all’interno delle aree di ZTL, deve essere inoltrata dal richiedente una comunicazione relativa all’avvenuta variazione. In caso di SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO il titolare dovrà presentare apposita dichiarazione da allegare alla richiesta di DUPLICATO DI CONTRASSEGNO. MODALITA’ ESPOSIZIONE CONTRASSEGNI Ordinanza n. 94 del Registro Generale del 29-07-2014 Pag. 4 COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE Provincia di Perugia I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo, durante il transito e la sosta prevista per il carico e lo scarico. In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo inoltrando richiesta agli Uffici della Polizia Municipale che rilascerà CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO, previa riconsegna del precedente contrassegno. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI TEMPORANEI Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all’interno della ZTL, per documentate esigenze personali di carattere eccezionale e per le esigenze di variazione di contrassegni di cui ai precedenti punti, può essere richiesto, al Comando di Polizia Municipale, il contrassegno temporaneo per transito e sosta operativa connessa alle esigenze funzionali indicate dal richiedente. I conducenti dei veicoli autorizzati dovranno esporre il contrassegno nei modi in precedenza indicati VALIDITA’ DEI CONTRASSEGNI Il contrassegno ha durata triennale a decorrere dalla data del rilascio . I permessi temporanei rilasciati in caso di sostituzione del veicolo per riparazione o cause di forza maggiore, possono avere una validità massima di 60 giorni. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA ZTL. Le autorizzazioni del di cui al presente provvedimento, sono rilasciate sotto la stretta responsabilità del richiedente. L’utilizzo delle stesse da parte delle persone e/o non titolare/i, o in modo abusivo comporterà pertanto la revoca della autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative di legge. L’uso improprio o difforme del permesso stesso, comporterà l’applicazi0one delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada. L’utilizzo di autorizzazioni che presentassero cancellazioni, abrasioni, o altre scritte diverse, ovvero l’uso di fotocopie delle stesse, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative previste e nei casi previste da quelle contemplate dal Codice Penale, comporterà il sequestro della autorizzazione ex. Art. 13 legge 689/1981, di cui sarà fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione. STRADARIO ELENCO STRADE E PIAZZE IN ZTL Le strade e piazze in ZTL, sono quelle all’interno del Centro storico del Capoluogo delimitate dalle mura perimetrali ad eccezione del Parcheggio S. Pertini. ELENCO STRADE E PIAZZE AREA PEDONALE - Viale I. Vanni (tratto dall’ingresso del parcheggio di S. Francesco al Monastero delle Clarisse). DISPONE Che la presente ordinanza sia resa nota mediante: - Pubblicazione all’albo pretorio On Line ; - Pubblicazione sul sito internet dell’ Amministrazione Comunale; - Apposizione dell’ idonea segnaletica secondo le norme del C.d.S. - Di trasmettere la presente ordinanza a tutti gli Enti ed Uffici interessati. A norma dell’art 3, comma 4 della legge 07 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà Ordinanza n. 94 del Registro Generale del 29-07-2014 Pag. 5 COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE Provincia di Perugia ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92. A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Municipale. Per i trasgressori si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE La presente disciplina sostituisce integralmente ogni altro atto amministrativo, comprese le ordinanze in materia ed ogni altro precedente provvedimento in contrasto. E’ incaricato della vigilanza dell’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare. Letto e sottoscritto a norma di legge. Il Responsabile del Servizio Padricelli Giuseppe Ordinanza n. 94 del Registro Generale del 29-07-2014 Pag. 6