Assegni una tantum, il via libera della ministro

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Assegni una tantum, il via libera della ministro
Notiziario della Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
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Direttore Responsabile Donato Capece – Vice Direttore Roberto Martinelli
Reg. Trib. Roma n.104 del 28-2-1995
SAPPEInforma N. 15 – Mercoledì, 4 luglio 2012
Assegni una tantum,
il via libera
della ministro
… ma a qualcuno il caldo fa brutti scherzi…
Questa mattina la Ministro della Giustizia Paola Severino è stata in visita al
carcere laziale di Rieti. Al di là della valutazione sulla visita (ne parliamo in altra
parte del nostro Notiziario), è importante sottolineare e riportare le importanti
dichiarazioni rese alla stampa dalla Guardasigilli.
Due, in particolare. La prima: la Ministro ha comunicato il “via libera” e
quindi lo sblocco della famosa querelle relativa agli assegni una tantum che quindi,
in tempi ragionevolmente brevi, verranno corrisposti. La seconda. La spending
review non inciderà sull’operativa dei penitenziari e di chi in esso vi opera.
Se su questa seconda considerazione attendiamo di leggere concretamente gli
interventi previsti, sulla questione assegni una tantum è nota la battaglia che il
SAPPE ed anche altre OO.SS hanno condotto per un sollecito riconoscimento al
nostro personale.
Ma la Ministro non ha neppure fatto in tempo a finire la frase che subito sono
comparsi taluni dispacci sindacali pronti a rivendicarsi l’esclusiva paternità dello
sblocco della questione.
Simpatici burloni… O il caldo afoso di queste settimane obnubila persino
talune ‘menti’?
SPENDING REVIEW: SEVERINO, CARCERI SONO FUORI DAI TAGLI (ANSA) - ROMA,
4 LUG - ''Le carceri sono fuori dai tagli come lo e' tutto cio' che è funzionale
all'operativita' dei tribunali. Ne' gli stipendi degli agenti di Polizia penitenziaria,
ne' quelli dei funzionari della giustizia, ne' le strutture dei tribunali e delle
carceri saranno toccate''. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Paola Severino,
durante la visita compiuta questa mattina nella Casa circondariale di Rieti,
rispondendo alle domande dei giornalisti e accennando anche al tema spending
review. ''Tra l'altro -ha aggiunto il ministro- era atteso da tempo lo sblocco di
una tantum per gli Agenti della Penitenziaria, perchè‚ era giusto che
ricevessero questo riconoscimento. Proprio ieri sono riuscita a ottenere questo
risultato, che mi sembra importante, perch‚ se da una parte ci sono gli sforzi
pregevoli dei detenuti, per riuscire a reinserirsi nella societa', dall'altra - ha
concluso il ministro della Giustizia - ci sono gli sforzi degli agenti di polizia
penitenziaria per seguire una situazione spesso molto difficile''.(ANSA). Y1Q-ST 04-LUG-12 13:16
EMERGENZA CARCERI, 3 SUICIDI IN 3 GIORNI: IL SAPPE CHIEDE
L’AVVICENDAMENTO DI TAMBURINO AL VERTICE DEL DAP
Oggi, come detto, la Guardasigilli è stata in visita nel carcere di Rieti.
La situazione del carcere reatino è la prova provata dell’inefficienza del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria guidato da Giovanni Tamburino,
che pensa a risolvere le criticità del sovraffollamento delle nostre prigioni con
soluzioni fantasiose e pericolose.
Come, ad esempio, le sezioni detentive sostanzialmente autogestite da detenuti
previa sottoscrizione di un patto di responsabilità che determina un depotenziamento
del ruolo di sicurezza della Polizia Penitenziaria, relegata ad un servizio di vigilanza
dinamica che vuol dire porre in capo ad un solo poliziotto quello che oggi lo fanno
quattro o più Agenti, a tutto discapito della sicurezza e mantenendo la fattispecie
penale della colpa del custode (articolo 387 del Codice penale).
Tutto questo è, a nostro avviso, fumo negli occhi, e ci auguriamo che la
Ministro della Giustizia Paola Severino non si faccia incantare troppo dalle “sirene”
del DAP.
Le abbiamo chiesto, invece, se non ritenga sia giunta l’ora di avvicendare
l’attuale Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.
La realtà penitenziaria è che nelle carceri ci sono 45mila posti letto e nelle celle
sono invece stipate 67mila persone, oltre 26 mila dei quali in attesa di un giudizio
definitivo; che la Polizia penitenziaria ha settemila agenti in meno, che i Baschi
Azzurri non fanno formazione ed aggiornamento professionale perché
l’Amministrazione evidentemente ha altro a cui pensare, come anche per le
conseguenze di quell’effetto burn out dei poliziotti determinato dall’invivibilità di
lavorare in sezioni detentive sistematicamente caratterizzate da eventi critici – suicidi,
tentati suicidi, aggressioni, risse, atti di autolesionismo, colluttazioni.
In soli 3 giorni, si sono suicidati 3 detenuti (2 a Teramo ed uno a Barcellona
Pozzo di Gotto) e diversi altri sono stati salvati in tempo dai nostri Agenti, ad Ancona
ed ancora a Teramo.
Ma per fronteggiare tutto questo il DAP guidato da Giovanni Tamburino non
ha fatto nulla e noi ci chiediamo che senso abbia mantenerlo ancora in quell’incarico.
Sono necessarie soluzioni concrete e uomini nuovi per risolvere la crisi
penitenziaria: non servono filosofi e teorici!
ASCA
REG
04/07/2012
13.59.04
CARCERI: SAPPE, SEVERINO NON SI FACCIA INCANTARE DA 'SIRENE' DEL DAP
Carceri: SAPPE, Severino non si faccia incantare da 'sirene' del Dap (ASCA) - Roma, 4 lug
- ''La situazione del carcere di Rieti e' la prova provata dell'inefficienza del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria guidato da Giovanni Tamburino, che pensa a risolvere
le criticita' del sovraffollamento delle nostre prigioni con soluzioni fantasiose e
pericolose''. Lo dichiara, in una nota, Donato Capece, segretario generale del sindacato
autonomo Polizia penitenziaria SAPPE, commentando la visita della Ministro della
Giustizia Paola Severino nel carcere di Rieti. ''Le sezioni detentive sostanzialmente
autogestite da detenuti previa sottoscrizione di un patto di responsabilita' che determina
un depotenziamento del ruolo di sicurezza della Polizia penitenziaria - aggiunge Capece
-, relegata ad un servizio di vigilanza dinamica che vuol dire porre in capo ad un solo
poliziotto quello che oggi lo fanno quattro o piu' agenti, a tutto discapito della sicurezza
e mantenendo la fattispecie penale della colpa del custode (art. 387 del Codice
penale)''. ''Tutto questo e' fumo negli occhi, e mi auguro che la Ministro della Giustizia
Paola Severino non si faccia incantare troppo dalle 'sirene' del Dap. Le chiediamo prosegue Capece - se non ritenga sia giunta l'ora di avvicendare l'attuale capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La realta' penitenziaria e' che nelle
carceri ci sono 45mila posti letto e nelle celle sono invece stipate 67mila persone, oltre
26 mila dei quali in attesa di un giudizio definitivo. La Polizia penitenziaria ha settemila
agenti in meno e i Baschi azzurri non fanno formazione ed aggiornamento professionale
perche' l'Amministrazione evidentemente ha altro a cui pensare''. ''In soli 3 giorni, si sono
suicidati 3 detenuti (2 a Teramo ed uno a Barcellona Pozzo di Gotto) e diversi altri sono
stati salvati in tempo dai nostri agenti - conclude Capece -. Ma per fronteggiare tutto
questo il Dap guidato da Giovanni Tamburino non ha fatto nulla e noi ci chiediamo che
senso abbia mantenerlo ancora in quell'incarico''. com/gc 041356 LUG 12
La doppia morale dell’Osapp
Ricorderete la stucchevole e sgradevole ‘querelle’ che ha visto contrapposti
taluni sindacati minoritari del Corpo – tra i quali l’Osapp - e l’ANPPE, Associazione
nata per raggruppare i pensionati del glorioso Corpo degli Agenti di Custodia e della
Polizia Penitenziaria.
Nonostante i tanti problemi che attraversava ed attraversa il Corpo,
l’argomento ANPPE era diventato collante per le minoranze per una sola ragione: “in
quanto espressione diretta del Sappe e di Donato Capece” e per i vantaggi (!?) che
essa avrebbe determinato.
Tante cose sono cambiate: l’Associazione è stata posta sotto la tutela ed il
coordinamento del Ministro della Giustizia, è cambiato il Presidente
dell’Associazione e il Capo DAP ed il Vice Capo vicario sono stati nominati
rispettivamente Presidente e Vice Presidente onorario del’ANPPE. E’ stato persino
chiesto ai Segretari Nazionali di tutte le OO.SS del Corpo di far parte del Direttivo
dell’ANPPE!
Oggi, invece, in Sicilia una Associazione similAnppe fondata e guidata dal
numero due dell’Osapp, pratica le stesse attività dell’ANPPE fino ad arrivare a
prendere in gestione spacci e sale convegno degli Istituti penitenziarie e centri
sportivi!
Come mai nessuno chiede conto e ragione di tutto ciò? Come mai adesso
nessuno si indigna?
Non abbiamo infatti ancora visto o letto strali, ammonimenti, indignazioni di
coloro che hanno puntato e puntavano il dito inquisitore e falsomoralista contro
l’ANPPE…
Meditate, gente, meditate…
Il TAR Veneto riconosce il diritto del poliziotto
penitenziario ad essere trasferito a tutela e sostegno
della maternità (Legge 51 del 2001)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2012, proposto da:
(OMISSIS) rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Gozzi, con domicilio presso la segreteria
del TAR Veneto;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato difeso, ex lege, dall’avvocatura distrettuale dello
Stato;
per l'annullamento
del provvedimento prot. gdpa-0092707-2012 del 6.3.2012, del direttore generale del
personale e della formazione - ufficio III del personale del corpo di Polizia Penitenziaria -
settore assegnazione, trasferimenti e mobilità provvisoria del dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria con cui è stata respinta l'istanza della ricorrente rivolta
al trasferimento della sede di servizio ai sensi dell'art. 42 bis del t.u. 151/2001; nonchè di
ogni atto annesso connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. Roberto Vitanza e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, dipendente del corpo di Polizia Penitenziaria, avanzava, superiormente,
istanza onde ottenere i benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U.
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
- a favore di genitori di figli minori di anni tre.
L’Amministrazione penitenziaria, mutuando i recenti ed uniformi orientamenti del Consiglio
di Stato, respingeva l’istanza, perché, in buona sostanza, da tali benefici normativi vanno
esclusi i particolari dipendenti pubblici individuati nel comma 3 del decreto legislativo
165/2001, che testualmente recita :”… "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e le Forze di polizia di Stato …".
Ne consegue che ogni particolare ordinamento comporta un singolare status per il
dipendente pubblico che, a sua volta, determina una diversificazione di situazioni
soggettive, tutte costituzionalmente corrette in funzione, proprio, di tale accertate
diversità professionali, che, comunque, escludono l’applicazione di norme, come l’art. 42
bis citato, ad esso estranee.
Il Collegio, di contro, ritiene che tale autorevole impostazione interpretativa non possa
essere condivisa.
La differente disciplina giuridica che presiede i diversi ordinamenti giuridici dei pubblici
dipendenti, con particolare riferimento a quella propria delle differenti forze di polizia, non
può costituire un criterio di sistematica discriminazione nei confronti di soggetti terzi : i figli
minori di anni tre, rispetto ai quali il legislatore ha inteso, con particolare e significativo
riguardo, predisporre, nel T.U. citato, tutta una serie di tutele e prerogative di diretta
derivazione costituzionale.
Se, come espresso nelle diverse e note decisioni del Consiglio di Stato, il criterio della
particolarità dell’ordinamento di appartenenza deve sempre prevalere, anche sulle
riconosciute esigenze del bambino, ci troveremmo di fronte ad una palese ed inconciliabile
disparità di trattamento, non già e non solo tra i diversi pubblici dipendenti, ma degli stessi
fanciulli che, a seconda dell’attività lavorativa del genitore, potrebbero ricevere, o meno,
un trattamento sicuramente più favorevole e confortevole in conseguenza delle cure che la
famiglia unita può assicurare.
L’argomento sistematico prospettato, secondo il Collegio, trova ulteriore conforto proprio
nella prevista temporaneità del trasferimento d’ufficio.
In altri termini il lasso temporale normativamente previsto per il ricongiungimento familiare
( tre anni) dimostra, in modo inconfutabile, che l’istituto in questione ha come destinatario
primario ed esclusivo, non già il dipendente, ma il bambino, attesa l’importanza, nota e
riconosciuta, che sullo sviluppo dello stesso esercita, nei primi anni di vita, il clima familiare
sereno, protettivo ed accogliente che solo la realtà familiare effettivamente coesistente può
assicurare.
E’ evidente allora che, nella presente vicenda, il bilanciamento degli interessi che il sistema
normativo impone di sottopone a ponderata valutazione, non riguarda punto l’accertata
disomogeneità che le differenti realtà giuridico - professionale dei dipendenti pubblici
determinano e, con riferimento ai lavoratori del comparto sicurezza, siccome disciplinate in
forma diversa dagli altri lavoratori pubblici, ma, proprio alla luce dei principi costituzionali,
è necessario rispondere al quesito che la norma in questione pone e sottintende : la tutela e
la protezione, fisico-psichica dei minori, deve essere differenziata in funzione della
peculiare attività lavorativa dei genitori ?
Il Collegio ritiene che la cogente necessità di una giusta ed equa valorizzazione e protezione
dei diritti di tutti i minori, consente, ma sarebbe esatto dire, impone, preliminarmente e
prioritariamente, una interpretazione della citata norma coerente con lo spirito e la lettera
del testo unico in esame, per cui la differente professionalità del genitore non può e non
deve influire sui diritti fondamentali ed imprescindibili della persona ed a maggior ragione
del bambino, così come espressi negli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Carta.
Ogni diversa interpretazione comporta, all’evidenza, un reale pregiudizio dei diritti del
bambino e, come tale, si pone in netta ed insuperabile contraddizione con i principi
costituzionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento censurato e meglio in epigrafe descritto.
La particolarità della questione induce a compensare le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012