Allegato A - Borsa Merci Telematica Italiana

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Allegato A - Borsa Merci Telematica Italiana
All. A
CONTRATTO DI PRESTAZIONE
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
(Cig 4969863CAD)
tra
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. con sede legale in Roma,
Piazza Sallustio 21, codice fiscale e partita IVA 06044201009, iscritta al Registro
Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero 88251/2000 qui
rappresentata da Francesco Bettoni in qualità di Presidente della società medesima
(qui di seguito “BMTI”)
E
………………, con sede legale nel comune di ………..in Via ………………..
(….), Codice Fiscale …………………., iscritta al Registro Imprese presso la
Camera di Commercio di ………… al numero REA ……………, qui rappresentata
dal sig. …………………, in qualità di legale rappresentante pro tempore della
società medesima, esercente attività di …………………, (di seguito indicato come
“…………..” o anche “Broker”).
Anche collettivamente le "Parti" e ciascuna "Parte"
PREMESSO CHE
1. BMTI gestisce la piattaforma telematica dei prodotti agricoli, agroalimentari
ed ittici ai sensi del D.M. 174/06;
2. BMTI ha realizzato dei servizi accessori alle contrattazioni telematiche di
natura finanziaria e assicurativa;
3. BMTI ha indetto una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/05/2013 al
30/04/2016,
4. …………. operatore professionalmente qualificato, è risultato l’aggiudicatario
della predetta procedura alle condizioni tecniche ed economiche tutte offerte in
sede di gara;
5. che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti e delle
dichiarazioni rese in sede di gara da …………….. ha avuto esito positivo;
6. che è stato acquisito il certificato CCIAA rilasciato il ……….. recante dicitura
antimafia,
Tanto premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
1.1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 2 - OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico del servizio di
brokeraggio assicurativo in favore di BMTI relativo all’assicurazione sul credito,
Rc patrimoniale, incendio fabbricato, macchine elettroniche, kasko e
responsabilità civile verso terzi.
Il presente contratto è stato redatto a seguito di un procedura di cottimo fiduciario
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs163/2006 e s.m.i., degli artt. 329-338 del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e del Regolamento degli acquisti in economia di beni e
servizi di B.M.T.I.
Art. 3 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’appalto si configura come appalto di servizi in cui la parte preminente e
qualificante del servizio si esplica attraverso le seguenti principali prestazioni
indicate in via esemplificativa e non esaustiva:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi
collegate connessi all’attività di BMTI e analisi delle polizze esistenti, verifica
della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, ed individuazione delle
coperture occorrenti ivi compresi suggerimenti per l’elaborazione di disposizioni
specifiche conseguenti a modifiche normative o imputabili all’andamento del
mercato assicurativo e/o agli eventi dannosi avvenuti;
b) effettuazione, nei casi richiesti, di indagini di mercato ed assistenza nelle
procedure per l’individuazione delle imprese assicurative contraenti e delle
condizioni finanziarie più vantaggiose;
c) assistenza continuativa a BMTI in ordine alle varie problematiche assicurative
che emergono nello svolgimento dell’attività della stessa, con individuazione delle
soluzioni ottimali da attivare;
d) assistenza, sulla base dei dati forniti da BMTI, nello svolgimento delle gare, per
i contratti assicurativi che lo richiedono, con redazione della documentazione
necessaria;
e) gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull’emissione delle polizze,
appendici, scadenze dei premi e ogni altra connessa attività amministrativocontabile inerente gli obblighi verso le Compagnie assicurative;
f) gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell’interesse di
BMTI delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale,
nonché a quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico,
adoperandosi per l’interruzione della prescrizione e segnalazione anticipata dei
termini di decadenza, al fine di giungere all’ottimizzazione dei tempi di
liquidazione da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, sia nei
confronti di BMTI che verso i terzi danneggiati;
g) segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento di questi
previa ricezione dei premi stessi da parte di BMTI, comunicazione degli elementi
necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori
assicurativi, variazioni contrattuali. Il Broker dovrà provvedere alla trasmissione
dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire a
BMTI la continuità della copertura assicurativa.
Supporto e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta, su
questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo
riferimento a:
- individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli
appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica della
corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
- problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione del D.Lgs. n.
626/1994 e T.U 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con la
BMTI convenzioni o contratti di varo tipo, nonché verifica della corrispondenza
delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso
dell’incarico.
Art. 4 - CORRISPETTIVO
Il servizio di brokeraggio, come definito all’art. 1 della Lettera di invito e meglio
specificato all’art. 3 del presente contratto, non comporta per BMTI alcun onere
né presente né futuro, per compensi, rimborsi e quant’altro, in quanto l’attività del
broker verrà remunerata, secondo le consuetudini di mercato, da parte delle
Compagnie assicurative con le quali saranno stipulate le polizze assicurative.
A tal fine l’importo totale presunto e valido del presente contratto, ai fini fiscali, è
pari ad € 47.070,00 oltre ad imposte, stimato sul pagamento dei premi assicurativi
per l’anno 2012 e moltiplicato per tre, e cioè per il periodo di durata dell’appalto.
L’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui
premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di
brokeraggio).
………………… si impegna comunque a non percepire o ricavare provvigioni di
entità superiore a quella dichiarata in sede d’offerta.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui BMTI non ritenga di
procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione o le relative gare non abbiano
buon esito.
BMTI non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti della Compagnia
Assicuratrice.
Art. 5 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è fissata in tre anni con decorrenza dal 01/05/2013 al
30/04/2016 e, comunque, dalla sottoscrizione del contratto. L’appalto non può
essere rinnovato.
Art. 6 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL BROKER
Il Broker nell’espletamento del servizio si impegna a:
- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento
ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
- a garantire un adeguato standard di prestazioni e diligenza professionali, in
particolare rispettando i parametri di qualità esposti nel progetto tecnico e dando
puntuale informativa a BMTI sullo svolgimento del servizio reso in suo favore;
- a svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente contratto, alla lettera
d’invito e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse di BMTI e nel
rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.
Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, il broker è tenuto a:
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo di BMTI.
In particolare, il broker gestirà i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio
dell’incarico di cui al presente contratto e non ancora chiusi a tale data;
- a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione
del servizio di cui all’art. 1176 del codice civile.
Sono inoltre a carico del broker:
- tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico;
- i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto.
E’ fatto divieto al broker di:
a) svolgere attività contrattuale in nome e per conto dell’Amministrazione senza
idonea e specifica autorizzazione;
b) cedere o subappaltare il contratto;
c) cedere a terzi l’azienda ovvero il ramo di attività preposto al servizio di
brokeraggio
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
E’ esplicitamente convenuto che restano in capo a BMTI l’assoluta autonomia
decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei
contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle
polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di
obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente, BMTI autorizza il Broker a trattare in
nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti
degli uffici dell’Ente né è in grado di impegnare BMTI se non previa esplicita
autorizzazione.
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad
ottenere la buona riuscita del servizio.
ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
BMTI provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La
corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso
ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile.
Il Broker si impegna a rilasciare a BMTI le polizze, le appendici e le ricevute
emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia
assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente
responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e
dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Si precisa che le percentuali provvigionali offerte in sede di gara troveranno
applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al
momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla
scadenza dell’OFFERTA TECNICA, al loro termine naturale o successivamente
all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
Allo stato attuale i contratti di BMTI vedono applicate le seguenti percentuali:
- Ramo Credito………………………
- Ramo RC patrimoniale…………….
- Ramo Incendio fabbricato………….
- Ramo Macchine elettroniche………
- Ramo Kasko………………………..
- Ramo Responsabilità civile…………
ART.9 - OBBLIGHI DI BMTI
BMTI si impegna a:
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e
l’intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’assunzione delle
polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative
polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto di BMTI
con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della
provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i
documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi
riguardanti l’incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si
avvale della consulenza e assistenza del broker.
ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA
…………. dovrà essere in possesso di una polizza per la Responsabilità civile
professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve
essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà
avere il massimale di almeno € 1.000.000,00.
ART.11 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a
determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare a BMTI.
Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al
presente contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate
durante la vigenza dello stesso.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi di violazione delle clausole
di cui al precedente art. 5, nonché nel caso vengano meno i requisiti di
partecipazione stabiliti nella Lettera di invito, di dichiarazione di fallimento,
concordato preventivo, confisca o sequestro giudiziale dell’azienda del Broker. E’
altresì risolto in caso di cessazione dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 109 D.lgs
209/2005. BMTI si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice
civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di
assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 10. Il broker è
tenuto immediatamente a comunicare all’Amministrazione le citate cause ostative
di prosecuzione del servizio.
Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o
non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente contratto e/o
nell’Offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, sarà facoltà di BMTI
di risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell’art. 1454 del Codice
civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione
avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione da parte del Broker.
ART. 13 - PENALI
BMTI si riserva di applicare la penale da Euro 100 fino ad un massimo di Euro
500 in caso di inadempimento delle condizioni previste dal presente contratto.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da lettera di contestazione al
fine di consentire al Broker di presentare adeguate giustificazioni.
Art. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ
DEI FLUSSI FINANZIARI
……………. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente
contratto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste ltaliane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche;
b) a comunicare a BMTI gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con eventuali imprese
subcontraenti, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi, forniture oggetto del
presente contratto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta
dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da
parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il
rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia BMTI,
sia la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai fini di verificare l’applicazione della norma, BMTI potrà richiedere al
contraente copia dei contratti di cui alla precedente lettera c); il contraente si
impegna fin d’ora ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.
In caso di inadempimento degli obblighi predetti, il presente contratto verrà risolto
di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i. citata e
dell’art. 1456 Codice civile.
………… si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.15 - DICHIARAZIONI E GARANZIE
Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce di essere in possesso delle
autorizzazioni di legge e di regolamento, delle competenze e dei requisiti anche
operativi necessari al corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente
Contratto, impegnandosi in difetto a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da
ogni conseguente pregiudizio.
Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente
contratto ____________________ ha presentato la cauzione definitiva mediante
_____________________ del _____________ dell’importo di €. _________
rilasciata da ___________________________.
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED OBBLIGO DI
RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano a trattare con riservatezza i dati trasmessi dall’altro
contraente non rivelandoli a persone non autorizzate, né usandoli per scopi diversi
da quelli convenuti. Quando è autorizzata, l’ulteriore trasmissione di tali
informazioni riservate è sottoposta allo stesso grado di riservatezza.
Ciascuna delle Parti riconosce di essere stata informata conformemente a quanto
stabilito dal D.Lgs 196/2003 ed acconsente al trattamento dei propri dati personali
esclusivamente per i fini del Contratto.
Ciascuna delle Parti si impegna a trattare le informazioni confidenziali ricevute
dall’altra Parte con il medesimo livello di diligenza con cui tratta le informazioni
che la riguardano aventi la stessa natura, salva ogni conseguente responsabilità.
Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Sono a carico della ditta
aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti l’eventuale registrazione del contratto.
Art.19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto saranno devolute alla
competenza del Foro di Roma.
Art.20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso ed assoluto divieto a ciascuna Parte di cedere in tutto od in parte,
direttamente od indirettamente, i diritti alla stessa spettanti in virtù del presente
Contratto senza il consenso dell’altra e/o di sostituire terzi a sé nella esecuzione
delle attività previste dal presente Contratto senza il consenso dell’altra Parte.
Luogo e data di accettazione
Per BMTI
………………………………
…………………………………….
Per ..........
…………………………………….
Approvazione Specifica di Clausole
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti dichiarano di
aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole del Contratto:
art. 4; art. 6; art. 8; art. 10; art. 12; art. 13; art. 17; art. 19; art. 20.
Per BMTI
………………………
Per ..........
………………….
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Dlgsl 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzo al
trattamento dei Dati personali anche mediante supporto informatico per l’esecuzione
degli obblighi derivanti dal presente contratto e per quelli derivanti dal Regolamento
Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, per i fini consentiti dalla legge e nei
limiti stabiliti dall’informativa di cui all’art. 11 del presente contratto resa ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo su menzionato.
□
Esprimo il mio Consenso
Luogo e data di sottoscrizione
Per BMTI
………………………
□
Non esprimo il mio consenso
………………………………
Per ..........
………………….