Allegato A - Borsa Merci Telematica Italiana
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Allegato A - Borsa Merci Telematica Italiana
All. A CONTRATTO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (Cig 4969863CAD) tra BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. con sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21, codice fiscale e partita IVA 06044201009, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero 88251/2000 qui rappresentata da Francesco Bettoni in qualità di Presidente della società medesima (qui di seguito “BMTI”) E ………………, con sede legale nel comune di ………..in Via ……………….. (….), Codice Fiscale …………………., iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di ………… al numero REA ……………, qui rappresentata dal sig. …………………, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società medesima, esercente attività di …………………, (di seguito indicato come “…………..” o anche “Broker”). Anche collettivamente le "Parti" e ciascuna "Parte" PREMESSO CHE 1. BMTI gestisce la piattaforma telematica dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici ai sensi del D.M. 174/06; 2. BMTI ha realizzato dei servizi accessori alle contrattazioni telematiche di natura finanziaria e assicurativa; 3. BMTI ha indetto una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/05/2013 al 30/04/2016, 4. …………. operatore professionalmente qualificato, è risultato l’aggiudicatario della predetta procedura alle condizioni tecniche ed economiche tutte offerte in sede di gara; 5. che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni rese in sede di gara da …………….. ha avuto esito positivo; 6. che è stato acquisito il certificato CCIAA rilasciato il ……….. recante dicitura antimafia, Tanto premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI 1.1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico del servizio di brokeraggio assicurativo in favore di BMTI relativo all’assicurazione sul credito, Rc patrimoniale, incendio fabbricato, macchine elettroniche, kasko e responsabilità civile verso terzi. Il presente contratto è stato redatto a seguito di un procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs163/2006 e s.m.i., degli artt. 329-338 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del Regolamento degli acquisti in economia di beni e servizi di B.M.T.I. Art. 3 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO L’appalto si configura come appalto di servizi in cui la parte preminente e qualificante del servizio si esplica attraverso le seguenti principali prestazioni indicate in via esemplificativa e non esaustiva: a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate connessi all’attività di BMTI e analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, ed individuazione delle coperture occorrenti ivi compresi suggerimenti per l’elaborazione di disposizioni specifiche conseguenti a modifiche normative o imputabili all’andamento del mercato assicurativo e/o agli eventi dannosi avvenuti; b) effettuazione, nei casi richiesti, di indagini di mercato ed assistenza nelle procedure per l’individuazione delle imprese assicurative contraenti e delle condizioni finanziarie più vantaggiose; c) assistenza continuativa a BMTI in ordine alle varie problematiche assicurative che emergono nello svolgimento dell’attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare; d) assistenza, sulla base dei dati forniti da BMTI, nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedono, con redazione della documentazione necessaria; e) gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei premi e ogni altra connessa attività amministrativocontabile inerente gli obblighi verso le Compagnie assicurative; f) gestione dei sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell’interesse di BMTI delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché a quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico, adoperandosi per l’interruzione della prescrizione e segnalazione anticipata dei termini di decadenza, al fine di giungere all’ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, sia nei confronti di BMTI che verso i terzi danneggiati; g) segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento di questi previa ricezione dei premi stessi da parte di BMTI, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurativi, variazioni contrattuali. Il Broker dovrà provvedere alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire a BMTI la continuità della copertura assicurativa. Supporto e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a: - individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato; - problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione del D.Lgs. n. 626/1994 e T.U 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; - individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con la BMTI convenzioni o contratti di varo tipo, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto; - ogni ulteriore consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dell’incarico. Art. 4 - CORRISPETTIVO Il servizio di brokeraggio, come definito all’art. 1 della Lettera di invito e meglio specificato all’art. 3 del presente contratto, non comporta per BMTI alcun onere né presente né futuro, per compensi, rimborsi e quant’altro, in quanto l’attività del broker verrà remunerata, secondo le consuetudini di mercato, da parte delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulate le polizze assicurative. A tal fine l’importo totale presunto e valido del presente contratto, ai fini fiscali, è pari ad € 47.070,00 oltre ad imposte, stimato sul pagamento dei premi assicurativi per l’anno 2012 e moltiplicato per tre, e cioè per il periodo di durata dell’appalto. L’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio). ………………… si impegna comunque a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quella dichiarata in sede d’offerta. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui BMTI non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. BMTI non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti della Compagnia Assicuratrice. Art. 5 - DURATA DEL SERVIZIO La durata dell’appalto è fissata in tre anni con decorrenza dal 01/05/2013 al 30/04/2016 e, comunque, dalla sottoscrizione del contratto. L’appalto non può essere rinnovato. Art. 6 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL BROKER Il Broker nell’espletamento del servizio si impegna a: - impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria; - a garantire un adeguato standard di prestazioni e diligenza professionali, in particolare rispettando i parametri di qualità esposti nel progetto tecnico e dando puntuale informativa a BMTI sullo svolgimento del servizio reso in suo favore; - a svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente contratto, alla lettera d’invito e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse di BMTI e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, il broker è tenuto a: - assicurare la completa gestione del programma assicurativo di BMTI. In particolare, il broker gestirà i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente contratto e non ancora chiusi a tale data; - a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del codice civile. Sono inoltre a carico del broker: - tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico; - i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico; - tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto. E’ fatto divieto al broker di: a) svolgere attività contrattuale in nome e per conto dell’Amministrazione senza idonea e specifica autorizzazione; b) cedere o subappaltare il contratto; c) cedere a terzi l’azienda ovvero il ramo di attività preposto al servizio di brokeraggio ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E’ esplicitamente convenuto che restano in capo a BMTI l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Entro i limiti di cui al comma precedente, BMTI autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente né è in grado di impegnare BMTI se non previa esplicita autorizzazione. Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI BMTI provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile. Il Broker si impegna a rilasciare a BMTI le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Si precisa che le percentuali provvigionali offerte in sede di gara troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza dell’OFFERTA TECNICA, al loro termine naturale o successivamente all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Allo stato attuale i contratti di BMTI vedono applicate le seguenti percentuali: - Ramo Credito……………………… - Ramo RC patrimoniale……………. - Ramo Incendio fabbricato…………. - Ramo Macchine elettroniche……… - Ramo Kasko……………………….. - Ramo Responsabilità civile………… ART.9 - OBBLIGHI DI BMTI BMTI si impegna a: - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del Broker; - rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto di BMTI con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; - indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; - fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico; - citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker. ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA …………. dovrà essere in possesso di una polizza per la Responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 1.000.000,00. ART.11 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare a BMTI. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi di violazione delle clausole di cui al precedente art. 5, nonché nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione stabiliti nella Lettera di invito, di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, confisca o sequestro giudiziale dell’azienda del Broker. E’ altresì risolto in caso di cessazione dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 109 D.lgs 209/2005. BMTI si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 10. Il broker è tenuto immediatamente a comunicare all’Amministrazione le citate cause ostative di prosecuzione del servizio. Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente contratto e/o nell’Offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, sarà facoltà di BMTI di risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. ART. 13 - PENALI BMTI si riserva di applicare la penale da Euro 100 fino ad un massimo di Euro 500 in caso di inadempimento delle condizioni previste dal presente contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da lettera di contestazione al fine di consentire al Broker di presentare adeguate giustificazioni. Art. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ……………. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna: a) ad utilizzare per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste ltaliane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche; b) a comunicare a BMTI gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con eventuali imprese subcontraenti, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi, forniture oggetto del presente contratto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia BMTI, sia la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Ai fini di verificare l’applicazione della norma, BMTI potrà richiedere al contraente copia dei contratti di cui alla precedente lettera c); il contraente si impegna fin d’ora ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. In caso di inadempimento degli obblighi predetti, il presente contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i. citata e dell’art. 1456 Codice civile. ………… si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art.15 - DICHIARAZIONI E GARANZIE Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni di legge e di regolamento, delle competenze e dei requisiti anche operativi necessari al corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, impegnandosi in difetto a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni conseguente pregiudizio. Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto ____________________ ha presentato la cauzione definitiva mediante _____________________ del _____________ dell’importo di €. _________ rilasciata da ___________________________. Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA Le Parti si impegnano a trattare con riservatezza i dati trasmessi dall’altro contraente non rivelandoli a persone non autorizzate, né usandoli per scopi diversi da quelli convenuti. Quando è autorizzata, l’ulteriore trasmissione di tali informazioni riservate è sottoposta allo stesso grado di riservatezza. Ciascuna delle Parti riconosce di essere stata informata conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 ed acconsente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per i fini del Contratto. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare le informazioni confidenziali ricevute dall’altra Parte con il medesimo livello di diligenza con cui tratta le informazioni che la riguardano aventi la stessa natura, salva ogni conseguente responsabilità. Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti l’eventuale registrazione del contratto. Art.19 - CONTROVERSIE Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Roma. Art.20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E’ fatto espresso ed assoluto divieto a ciascuna Parte di cedere in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti alla stessa spettanti in virtù del presente Contratto senza il consenso dell’altra e/o di sostituire terzi a sé nella esecuzione delle attività previste dal presente Contratto senza il consenso dell’altra Parte. Luogo e data di accettazione Per BMTI ……………………………… ……………………………………. Per .......... ……………………………………. Approvazione Specifica di Clausole Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti dichiarano di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole del Contratto: art. 4; art. 6; art. 8; art. 10; art. 12; art. 13; art. 17; art. 19; art. 20. Per BMTI ……………………… Per .......... …………………. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Dlgsl 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzo al trattamento dei Dati personali anche mediante supporto informatico per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per quelli derivanti dal Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, per i fini consentiti dalla legge e nei limiti stabiliti dall’informativa di cui all’art. 11 del presente contratto resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo su menzionato. □ Esprimo il mio Consenso Luogo e data di sottoscrizione Per BMTI ……………………… □ Non esprimo il mio consenso ……………………………… Per .......... ………………….