Fondazione di libero passaggio di UBS SA Regolamento

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Fondazione di libero passaggio di UBS SA Regolamento
Condizioni 1 a 8 di 19
Fondazione di libero passaggio di UBS SA
Regolamento
Conformemente all'art. 9 degli statuti della Fondazione di libero passaggio di UBS SA (in seguito «Fondazione di libero passaggio») è statuito il seguente regolamento.
Apertura dei conti di libero passaggio
1.
La Fondazione di libero passaggio riceve versamenti da istituzioni di
previdenza di diritto svizzero a favore degli intestatari della previdenza
che lasciano l'istituzione di previdenza prima che si verifichi un caso di
previdenza. La Fondazione di libero passaggio riceve anche versamenti
da altre istituzioni destinate al mantenimento della previdenza e, nei
casi previsti dalla legge, dall'intestatario della previdenza stesso. Per
ogni intestatario della previdenza la Fondazione di libero passaggio
tiene un Conto di libero passaggio UBS separato. L'intestatario della
previdenza riceve annualmente un estratto conto sulla situazione del
suo avere previdenziale.
Prescrizioni d'investimento della Fondazione di
libero passaggio
L'intestatario della previdenza può scegliere tra un investimento patrimoniale abbinato a un conto e/o a titoli.
Nel caso dell'investimento patrimoniale abbinato a un conto, i rispettivi averi vengono investiti dalla Fondazione di libero passaggio come
deposito a risparmio presso UBS Switzerland AG (di seguito «UBS»).
Nel caso dell'investimento patrimoniale abbinato a titoli, i rispettivi
averi della Fondazione di libero passaggio devono essere collocati in
un investimento collettivo sottoposto alla vigilanza delle autorità svizzere. Per l'investimento del patrimonio nel caso del risparmio in titoli
valgono per analogia l'art. 71 cpv. 1 LPP e gli art. 49-58 e sg. OPP2.
2.
US Person
3.
Gli intestatari della previdenza considerati US Person (persone con cittadinanza, domicilio o obbligo fiscale negli Stati Uniti) non sono autorizzati a svolgere investimenti in titoli.
Se la Fondazione individua intestatari della previdenza che detengono
titoli in qualità di US Person, essa li invita a vendere i titoli entro 30
giorni. Se la vendita non viene effettuata entro tale termine, la Fondazione emette un ordine di vendita e accredita l'importo che ne deriva al rispettivo Conto di libero passaggio UBS.
Obbligo di reporting della Fondazione
4.
La Fondazione ottempera agli obblighi di documentazione e informazione svizzeri. Qualsiasi obbligo di documentazione o di reporting che
va al di là di quello svizzero, eventualmente imposto da autorità
estere (ad es. autorità fiscali USA) concerne esclusivamente i rispettivi
intestatari della previdenza, per il quale la Fondazione non è chiamata
a rispondere, né offre servizi.
Dati dell'intestatario della previdenza
5.
Ai fini dell'adempimento dei propri compiti di cui all'accordo di previdenza la Fondazione di libero passaggio ha facoltà di richiedere la partecipazione di soggetti terzi, in particolare di UBS e/o di un'altra banca
soggetta alla Legge sulle banche. L'intestatario della previdenza conviene che UBS e/o un'altra banca soggetta alla Legge sulle banche
venga/vengano messa/e al corrente dei propri dati qualora ciò risulti
necessario ai fini dell'adempimento dei propri compiti. L'intestatario
della previdenza conviene altresì che UBS e/o un'altra banca soggetta
alla Legge sulle banche ha/hanno facoltà di utilizzare i dati di cui essa/
e viene/vengono messa/e al corrente nell'ambito dei compiti ad essa/e
delegati per i propri fini di marketing UBS. L'intestatario della previdenza prende inoltre conoscenza del fatto che per motivi giuridici la
Fondazione di libero passaggio può essere tenuta ad informare terzi
autorizzati.
Remunerazione dell'investimento patrimoniale
abbinato a un conto
Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse con il quale devono
essere remunerati gli averi previdenziali nel caso dell'investimento patrimoniale abbinato a un conto. Tali interessi vengono accreditati al
Conto di libero passaggio UBS alla fine dell'anno civile.
6.
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N7
Sottoscrizione e restituzione di quote del fondo
d'investimento UBS (CH) Vitainvest
L'intestatario della previdenza può conferire alla Fondazione di libero
passaggio l'incarico di collocare interamente o parzialente il saldo del
proprio Conto di libero passaggio UBS in quote del fondo
d'investimento UBS (CH) Vitainvest. La Fondazione di libero passaggio
sottoscrive le quote a proprio nome e per conto dell'intestatario della
previdenza. Le quote vengono registrate nel deposito della Fondazione di libero passaggio presso UBS o da questo sottratte.
L'intestatario della previdenza può conferire in ogni momento alla
Fondazione di libero passaggio in qualsiasi momento l'incarico per
posta, tramite il modulo «Investimento in titoli sul Conto di libero
passaggio UBS» di sottoscrivere o riscattare quote. I prezzi di sottoscrizione e di restituzione corrispondono al corso calcolato dal fondo
d'investimento UBS (CH) Vitainvest al giorno di riferimento. Il ricavo
della vendita verrà ac creditato sul Conto di libero passaggio UBS
dell'intestatario della previdenza. Se il fondo d'investimento UBS (CH)
Vitainvest distribuisce un ricavo, esso viene immediatamente reinvestito in quote di fondo del medesimo segmento del fondo
d'investimento predefinito dall'intestatario della previdenza. Egli è
consapevole del fatto che, rispetto a un semplice deposito sul conto,
gli investimenti in fondi sono soggetti a determinate oscillazioni di
corso che variano a seconda della quota detenuta in azioni o in moneta estera. L'intestatario della previdenza può beneficiare di utili di
corso, tenendo tuttavia in debito conto anche eventuali perdite. Conferendo l'ordine di sottoscrizione di quote del fondo d'investimento
UBS (CH) Viainvest, l'intestatario della previdenza conferma di essere
consapevole dei rischi connessi all'investimento.
7.
Diritto di disposizione dell'avere previdenziale
8.
Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OLP, l'avere previdenziale può essere corrisposto al contraente al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento
AVS. Su richiesta dell'intestatario della previdenza il versamento anticipato dell'avere previdenziale è ammesso soltanto se egli:
a) beneficia di una rendita intera d'invalidità dell'Assicurazione
federale per l'invalidità;
b) lascia definitivamente la Svizzera; la parte obbligatoria in caso
di trasferimento in un Paese UE/EFTA non può essere percepita qualora l'intestatario della previdenza sia soggetto anche
in questo Paese ad un'assicurazione obbligatoria;
c) inizia un'attività indipendente nell'arco di un anno e non è più
assoggettato all'obbligo assicurativo;
d) possiede un'avere complessivo presso la Fondazione di libero
passaggio di UBS SA inferiore al contributo annuale (esclusivamente i contributi del lavoratore) presso l'ultima istituzione di
previdenza prima del trasferimento conformemente all'art. 5
cpv. 1 lett. c) LFLP;
e) nell'ambito della proprietà abitativa ad uso proprio, utilizza il
suo avere previdenziale per:
i. l'acquisto o la costruzione di proprietà d'abitazione ad uso
proprio;
ii. partecipazioni oppure
iii. il rimborso di prestiti ipotecari per detta proprietà abitativa.
Nei casi di pagamento in cui per intestatari della previdenza coniugati o conviventi in un'unione domestica registrata la firma del coniuge è prevista per legge, a partire da un importo di pagamento di
CHF 50 000 (saldo conto/deposito incl. interessi) è necessaria la
firma del coniuge o del partner registrato autenticata ufficialmente o
dal notaio. L'autenticazione della firma deve avvenire sul formulario
di prelievo.
Al versamento dell'avere previdenziale, la Fondazione di libero passaggio inoltra una rispettiva notifica all'autorità fiscale ai sensi dell'art. 19
della Legge federale sull'imposta preventiva.
Percepimenti parziali sono possibili solamente nel caso di cui alla cifra 8
lett. b) nell'ambito delle restrizioni di legge e lett. e). Nei restanti casi di
pagamento ai sensi della cifra 8 si intende esigibile l'intero avere di
previdenza.
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Condizioni 9 a 19 di 19
Prestazioni di previdenza
9.
Conformemente agli art. 13, 14 e 16 OLP, il pagamento delle prestazioni previdenziali avviene dall'avere previdenziale:
a) al raggiungimento del limite d'età;
b) in caso di invalidità conformemente al punto della cifra 8 a)
del regolamento;
c) in caso di decesso.
Corresponsione delle prestazioni
10.
Al verificarsi di una delle cause di estinzione o di scioglimento ovvero
di un trasferimento secondo quanto disciplinato alle cifre 8 e 9 del
presente regolamento, l'intero avere previdenziale, incl. le quote del
fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest, diventa esigibile.
In caso di prelievo anticipato conformemente alla cifra 8 – fatta eccezione dei casi riportati alla cifra 8 lett. e) – l'intestatario della previdenza può scegliere se trasferire le quote del fondo d'investimento
UBS (CH) Vitainvest su un deposito titoli privato di UBS o se procedere alla restituzione delle stesse. Le relative istruzioni devono essere
conferite dall'intestatario della previdenza nell'ambito della domanda
scritta per il prelievo anticipato. In mancanza di tale istruzione, le
quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest vengono restituite e il corrispettivo ricavo accreditato al Conto di libero passaggio
UBS dell'intestatario della previdenza.
In caso di prelievo anticipato ai sensi della cifra 8 lett. e) dopo
l'approvazione della domanda di pagamento dell'intestatario della
previdenza, la Fondazione di libero passaggio impartisce l'ordine di
restituire le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest acquistate per conto del contraente. In caso di decesso dell'intestatario
della previdenza, la Fondazione di libero passaggio restituisce le eventuali quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest non appena
ne viene a conoscenza.
L'intestatario della previdenza o il beneficiario ha nei confronti della Fondazione di libero passaggio l'obbligo di fornire tutte le informazioni e i
documenti necessari per l'esercizio del diritto alla corresponsione
dell'avere previdenziale. La Fondazione di libero passaggio si riserva il
diritto di procedere a ulteriori chiarimenti. In caso di versamento a
un'istituzione di previdenza su richiesta della stessa le quote del fondo
d'investimento UBS (CH) Vitainvest verranno restituite, senza previo consenso dell'intestatario della previdenza, e il ricavo sarà accreditato sul
Conto di libero passaggio UBS dell'intestatario della previdenza e l'intero
avere di libero passaggio sarà trasferito all'istituzione di previdenza.
Tutte le prestazioni della Fondazione sono effettuate su un conto a
nome dell'intestatario della previdenza e/o del beneficiario. Le prestazioni erogabili dalla Fondazione sono esclusivamente in franchi svizzeri. La Fondazione non risponde di eventuali perdite dovute a differenze di cambio, spese ecc. e a tal fine raccomanda di predisporre il
versamento su un conto bancario gestito in franchi svizzeri. Se la Fondazione omette di versare la prestazione di previdenza o di libero passaggio esigibile entro 30 giorni da quando è entrata in possesso di
tutti i dati necessari, scaduto tale termine è applicabile un interesse di
mora. L'interesse di mora per le prestazioni previdenziali corrisponde
al tasso d'interesse in vigore della Fondazione con una maggiorazione
dello 0,5%. Nel caso di trasferimenti, l'interesse di mora è calcolato ai
sensi dell'art. 7 dell'OLP.
Cessione e costituzione in pegno
11.
L'avere previdenziale o il diritto alle prestazioni non ancora esigibile
non può essere ceduto né costituito in pegno. Restano riservate le disposizioni dell'art. 22 LFLP e degli art. 30b LPP, 331d CO nonché 8 e
9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
Beneficiari
12.
Conformemente all'art. 15 cpv. 1 lett. b) e cpv. 2 OLP, sono considerate beneficiarie le seguenti persone:
a) in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
b) in caso di decesso, nel seguente ordine:
1. i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP;
2. le persone fisiche al cui sostentamento il contraente ha
provveduto in modo considerevole oppure la persona che
ha convissuto ininterrottamente con quest' ultimo durante
i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al
sostentamento di uno o più figli comuni;
3. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui
all'art. 20 LPP e, se non vi sono figli al momento del decesso, i genitori o, se i genitori al momento del decesso
dell'intestatario non sono più in vita, i fratelli e le sorelle;
4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.
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L'intestatario della previdenza può specificare nel contratto i diritti dei
singoli beneficiari ed includere nella cerchia delle persone previste
dalla lett. b) nota 1 anche quelle della nota 2.
Qualora l'intestatario della previdenza non specifichi i diritti dei beneficiari, se in un gruppo figurano diversi beneficiari la Fondazione di libero
passaggio suddivide l'avere in parti uguali in base al loro numero.
Se in caso di decesso vengono designati dei beneficiari, ne viene modificato l'ordine o ne vengono specificati i diritti occorre utilizzare il
modulo messo a disposizione dalla Fondazione.
Le precisazioni e/o modifiche riportate sul modulo vengono considerate nella ripartizione solo se la Fondazione ne è stata informata al
più tardi al momento del versamento del capitale di decesso. In caso
contrario, non sussiste alcun diritto al capitale di decesso.
Qualora l'intestatario della previdenza non abbia notificato alla Fondazione di libero passaggio l'esistenza di un partner convivente, la
Fondazione di libero passaggio presuppone che non ve ne sia. La
Fondazione di libero passagio non è tenuta a cercare attivamente il
partner convivente.
Lo stesso vale per le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario
della previdenza ha provveduto in modo considerevole nonché per le
persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio comune.
L'avere di previdenza non verrà più remunerato al più tardi cinque anni
dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'art. 13
LPP nonché dal momento del decesso. Se il beneficiario ha provocato
intenzionalmente il decesso dell'intestatario della previdenza, allora
non sussiste alcun diritto a una prestazione di previdenza. Il beneficiario
in questo caso non viene considerato come tale.
13.
Responsabilità
La Fondazione di libero passaggio declina ogni responsabilità nei confronti dell'intestatario della previdenza per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza dell'intestatario della previdenza
stesso degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari.
14.
Comunicazioni all'intestatario della previdenza
Le comunicazioni fatte all'intestatario della previdenza sono considerate valide se trasmesse all'ultimo indirizzo conosciuto alla Fondazione di libero passaggio. Quale presumibile data di invio vale quella
sulle copie in possesso della Fondazione di libero passaggio, oppure
quella delle liste di spedizione.
15.
Reclami
Se l'intestatario della previdenza o l'eventuale beneficiario ritiene che
i propri ordini non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in modo
incompleto, oppure contesta il contenuto degli estratti conto/deposito o di altre comunicazioni della Fondazione di libero passaggio,
deve presentare il suo reclamo immediatamente dopo aver ricevuto la
relativa notifica, al più tardi entro un termine di 30 giorni. In caso
contrario, la comunicazione viene considerata corretta.
16.
Commissioni
Quale indennizzo per la tenuta e la gestione di averi di previdenza,
nonché per particolari sforzi, la Fondazione di libero passaggio può
stabilire tasse amministrative e di elaborazione. Queste sono definite
in un regolamento sulle tasse.
17.
Modifica delle disposizioni
Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento il presente regolamento. Tali modifiche saranno comunicate nella forma opportuna. Sono fatte salve le modifiche delle disposizioni di legge alla base del presente regolamento.
18.
Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro
competente
Per il rapporto tra intestatario della previdenza e Fondazione di libero
passaggio ovvero beneficiari dell'intestatario della previdenza e Fondazione di libero passaggio si intende applicabile in via esclusiva il diritto svizzero. Luogo di adempimento, luogo di esecuzione (l'ultimo
solo per individui con domicilio all'estero) e foro esclusivamente competente per quanto attiene a tutte le controversie tra intestatario
della previdenza e Fondazione di libero passaggio ovvero tra beneficiari dell'intestatario della previdenza e Fondazione di libero passaggio è Basilea.
Validità
19.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017 e sostituisce
tutti i regolamenti precedenti.
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