Fondazione di libero passaggio di UBS SA Regolamento
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Fondazione di libero passaggio di UBS SA Regolamento
Condizioni 1 a 8 di 19 Fondazione di libero passaggio di UBS SA Regolamento Conformemente all'art. 9 degli statuti della Fondazione di libero passaggio di UBS SA (in seguito «Fondazione di libero passaggio») è statuito il seguente regolamento. Apertura dei conti di libero passaggio 1. La Fondazione di libero passaggio riceve versamenti da istituzioni di previdenza di diritto svizzero a favore degli intestatari della previdenza che lasciano l'istituzione di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza. La Fondazione di libero passaggio riceve anche versamenti da altre istituzioni destinate al mantenimento della previdenza e, nei casi previsti dalla legge, dall'intestatario della previdenza stesso. Per ogni intestatario della previdenza la Fondazione di libero passaggio tiene un Conto di libero passaggio UBS separato. L'intestatario della previdenza riceve annualmente un estratto conto sulla situazione del suo avere previdenziale. Prescrizioni d'investimento della Fondazione di libero passaggio L'intestatario della previdenza può scegliere tra un investimento patrimoniale abbinato a un conto e/o a titoli. Nel caso dell'investimento patrimoniale abbinato a un conto, i rispettivi averi vengono investiti dalla Fondazione di libero passaggio come deposito a risparmio presso UBS Switzerland AG (di seguito «UBS»). Nel caso dell'investimento patrimoniale abbinato a titoli, i rispettivi averi della Fondazione di libero passaggio devono essere collocati in un investimento collettivo sottoposto alla vigilanza delle autorità svizzere. Per l'investimento del patrimonio nel caso del risparmio in titoli valgono per analogia l'art. 71 cpv. 1 LPP e gli art. 49-58 e sg. OPP2. 2. US Person 3. Gli intestatari della previdenza considerati US Person (persone con cittadinanza, domicilio o obbligo fiscale negli Stati Uniti) non sono autorizzati a svolgere investimenti in titoli. Se la Fondazione individua intestatari della previdenza che detengono titoli in qualità di US Person, essa li invita a vendere i titoli entro 30 giorni. Se la vendita non viene effettuata entro tale termine, la Fondazione emette un ordine di vendita e accredita l'importo che ne deriva al rispettivo Conto di libero passaggio UBS. Obbligo di reporting della Fondazione 4. La Fondazione ottempera agli obblighi di documentazione e informazione svizzeri. Qualsiasi obbligo di documentazione o di reporting che va al di là di quello svizzero, eventualmente imposto da autorità estere (ad es. autorità fiscali USA) concerne esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza, per il quale la Fondazione non è chiamata a rispondere, né offre servizi. Dati dell'intestatario della previdenza 5. Ai fini dell'adempimento dei propri compiti di cui all'accordo di previdenza la Fondazione di libero passaggio ha facoltà di richiedere la partecipazione di soggetti terzi, in particolare di UBS e/o di un'altra banca soggetta alla Legge sulle banche. L'intestatario della previdenza conviene che UBS e/o un'altra banca soggetta alla Legge sulle banche venga/vengano messa/e al corrente dei propri dati qualora ciò risulti necessario ai fini dell'adempimento dei propri compiti. L'intestatario della previdenza conviene altresì che UBS e/o un'altra banca soggetta alla Legge sulle banche ha/hanno facoltà di utilizzare i dati di cui essa/ e viene/vengono messa/e al corrente nell'ambito dei compiti ad essa/e delegati per i propri fini di marketing UBS. L'intestatario della previdenza prende inoltre conoscenza del fatto che per motivi giuridici la Fondazione di libero passaggio può essere tenuta ad informare terzi autorizzati. Remunerazione dell'investimento patrimoniale abbinato a un conto Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse con il quale devono essere remunerati gli averi previdenziali nel caso dell'investimento patrimoniale abbinato a un conto. Tali interessi vengono accreditati al Conto di libero passaggio UBS alla fine dell'anno civile. 6. 61074 I 001 01.01.2017 N7 Sottoscrizione e restituzione di quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest L'intestatario della previdenza può conferire alla Fondazione di libero passaggio l'incarico di collocare interamente o parzialente il saldo del proprio Conto di libero passaggio UBS in quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest. La Fondazione di libero passaggio sottoscrive le quote a proprio nome e per conto dell'intestatario della previdenza. Le quote vengono registrate nel deposito della Fondazione di libero passaggio presso UBS o da questo sottratte. L'intestatario della previdenza può conferire in ogni momento alla Fondazione di libero passaggio in qualsiasi momento l'incarico per posta, tramite il modulo «Investimento in titoli sul Conto di libero passaggio UBS» di sottoscrivere o riscattare quote. I prezzi di sottoscrizione e di restituzione corrispondono al corso calcolato dal fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest al giorno di riferimento. Il ricavo della vendita verrà ac creditato sul Conto di libero passaggio UBS dell'intestatario della previdenza. Se il fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest distribuisce un ricavo, esso viene immediatamente reinvestito in quote di fondo del medesimo segmento del fondo d'investimento predefinito dall'intestatario della previdenza. Egli è consapevole del fatto che, rispetto a un semplice deposito sul conto, gli investimenti in fondi sono soggetti a determinate oscillazioni di corso che variano a seconda della quota detenuta in azioni o in moneta estera. L'intestatario della previdenza può beneficiare di utili di corso, tenendo tuttavia in debito conto anche eventuali perdite. Conferendo l'ordine di sottoscrizione di quote del fondo d'investimento UBS (CH) Viainvest, l'intestatario della previdenza conferma di essere consapevole dei rischi connessi all'investimento. 7. Diritto di disposizione dell'avere previdenziale 8. Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OLP, l'avere previdenziale può essere corrisposto al contraente al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Su richiesta dell'intestatario della previdenza il versamento anticipato dell'avere previdenziale è ammesso soltanto se egli: a) beneficia di una rendita intera d'invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità; b) lascia definitivamente la Svizzera; la parte obbligatoria in caso di trasferimento in un Paese UE/EFTA non può essere percepita qualora l'intestatario della previdenza sia soggetto anche in questo Paese ad un'assicurazione obbligatoria; c) inizia un'attività indipendente nell'arco di un anno e non è più assoggettato all'obbligo assicurativo; d) possiede un'avere complessivo presso la Fondazione di libero passaggio di UBS SA inferiore al contributo annuale (esclusivamente i contributi del lavoratore) presso l'ultima istituzione di previdenza prima del trasferimento conformemente all'art. 5 cpv. 1 lett. c) LFLP; e) nell'ambito della proprietà abitativa ad uso proprio, utilizza il suo avere previdenziale per: i. l'acquisto o la costruzione di proprietà d'abitazione ad uso proprio; ii. partecipazioni oppure iii. il rimborso di prestiti ipotecari per detta proprietà abitativa. Nei casi di pagamento in cui per intestatari della previdenza coniugati o conviventi in un'unione domestica registrata la firma del coniuge è prevista per legge, a partire da un importo di pagamento di CHF 50 000 (saldo conto/deposito incl. interessi) è necessaria la firma del coniuge o del partner registrato autenticata ufficialmente o dal notaio. L'autenticazione della firma deve avvenire sul formulario di prelievo. Al versamento dell'avere previdenziale, la Fondazione di libero passaggio inoltra una rispettiva notifica all'autorità fiscale ai sensi dell'art. 19 della Legge federale sull'imposta preventiva. Percepimenti parziali sono possibili solamente nel caso di cui alla cifra 8 lett. b) nell'ambito delle restrizioni di legge e lett. e). Nei restanti casi di pagamento ai sensi della cifra 8 si intende esigibile l'intero avere di previdenza. 24.02.2017 Pagina 1/2 Condizioni 9 a 19 di 19 Prestazioni di previdenza 9. Conformemente agli art. 13, 14 e 16 OLP, il pagamento delle prestazioni previdenziali avviene dall'avere previdenziale: a) al raggiungimento del limite d'età; b) in caso di invalidità conformemente al punto della cifra 8 a) del regolamento; c) in caso di decesso. Corresponsione delle prestazioni 10. Al verificarsi di una delle cause di estinzione o di scioglimento ovvero di un trasferimento secondo quanto disciplinato alle cifre 8 e 9 del presente regolamento, l'intero avere previdenziale, incl. le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest, diventa esigibile. In caso di prelievo anticipato conformemente alla cifra 8 – fatta eccezione dei casi riportati alla cifra 8 lett. e) – l'intestatario della previdenza può scegliere se trasferire le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest su un deposito titoli privato di UBS o se procedere alla restituzione delle stesse. Le relative istruzioni devono essere conferite dall'intestatario della previdenza nell'ambito della domanda scritta per il prelievo anticipato. In mancanza di tale istruzione, le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest vengono restituite e il corrispettivo ricavo accreditato al Conto di libero passaggio UBS dell'intestatario della previdenza. In caso di prelievo anticipato ai sensi della cifra 8 lett. e) dopo l'approvazione della domanda di pagamento dell'intestatario della previdenza, la Fondazione di libero passaggio impartisce l'ordine di restituire le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest acquistate per conto del contraente. In caso di decesso dell'intestatario della previdenza, la Fondazione di libero passaggio restituisce le eventuali quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest non appena ne viene a conoscenza. L'intestatario della previdenza o il beneficiario ha nei confronti della Fondazione di libero passaggio l'obbligo di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'avere previdenziale. La Fondazione di libero passaggio si riserva il diritto di procedere a ulteriori chiarimenti. In caso di versamento a un'istituzione di previdenza su richiesta della stessa le quote del fondo d'investimento UBS (CH) Vitainvest verranno restituite, senza previo consenso dell'intestatario della previdenza, e il ricavo sarà accreditato sul Conto di libero passaggio UBS dell'intestatario della previdenza e l'intero avere di libero passaggio sarà trasferito all'istituzione di previdenza. Tutte le prestazioni della Fondazione sono effettuate su un conto a nome dell'intestatario della previdenza e/o del beneficiario. Le prestazioni erogabili dalla Fondazione sono esclusivamente in franchi svizzeri. La Fondazione non risponde di eventuali perdite dovute a differenze di cambio, spese ecc. e a tal fine raccomanda di predisporre il versamento su un conto bancario gestito in franchi svizzeri. Se la Fondazione omette di versare la prestazione di previdenza o di libero passaggio esigibile entro 30 giorni da quando è entrata in possesso di tutti i dati necessari, scaduto tale termine è applicabile un interesse di mora. L'interesse di mora per le prestazioni previdenziali corrisponde al tasso d'interesse in vigore della Fondazione con una maggiorazione dello 0,5%. Nel caso di trasferimenti, l'interesse di mora è calcolato ai sensi dell'art. 7 dell'OLP. Cessione e costituzione in pegno 11. L'avere previdenziale o il diritto alle prestazioni non ancora esigibile non può essere ceduto né costituito in pegno. Restano riservate le disposizioni dell'art. 22 LFLP e degli art. 30b LPP, 331d CO nonché 8 e 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Beneficiari 12. Conformemente all'art. 15 cpv. 1 lett. b) e cpv. 2 OLP, sono considerate beneficiarie le seguenti persone: a) in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza; b) in caso di decesso, nel seguente ordine: 1. i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP; 2. le persone fisiche al cui sostentamento il contraente ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest' ultimo durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; 3. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'art. 20 LPP e, se non vi sono figli al momento del decesso, i genitori o, se i genitori al momento del decesso dell'intestatario non sono più in vita, i fratelli e le sorelle; 4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico. 61074 I 001 01.01.2017 N7 L'intestatario della previdenza può specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari ed includere nella cerchia delle persone previste dalla lett. b) nota 1 anche quelle della nota 2. Qualora l'intestatario della previdenza non specifichi i diritti dei beneficiari, se in un gruppo figurano diversi beneficiari la Fondazione di libero passaggio suddivide l'avere in parti uguali in base al loro numero. Se in caso di decesso vengono designati dei beneficiari, ne viene modificato l'ordine o ne vengono specificati i diritti occorre utilizzare il modulo messo a disposizione dalla Fondazione. Le precisazioni e/o modifiche riportate sul modulo vengono considerate nella ripartizione solo se la Fondazione ne è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale di decesso. In caso contrario, non sussiste alcun diritto al capitale di decesso. Qualora l'intestatario della previdenza non abbia notificato alla Fondazione di libero passaggio l'esistenza di un partner convivente, la Fondazione di libero passaggio presuppone che non ve ne sia. La Fondazione di libero passagio non è tenuta a cercare attivamente il partner convivente. Lo stesso vale per le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio comune. L'avere di previdenza non verrà più remunerato al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'art. 13 LPP nonché dal momento del decesso. Se il beneficiario ha provocato intenzionalmente il decesso dell'intestatario della previdenza, allora non sussiste alcun diritto a una prestazione di previdenza. Il beneficiario in questo caso non viene considerato come tale. 13. Responsabilità La Fondazione di libero passaggio declina ogni responsabilità nei confronti dell'intestatario della previdenza per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza dell'intestatario della previdenza stesso degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari. 14. Comunicazioni all'intestatario della previdenza Le comunicazioni fatte all'intestatario della previdenza sono considerate valide se trasmesse all'ultimo indirizzo conosciuto alla Fondazione di libero passaggio. Quale presumibile data di invio vale quella sulle copie in possesso della Fondazione di libero passaggio, oppure quella delle liste di spedizione. 15. Reclami Se l'intestatario della previdenza o l'eventuale beneficiario ritiene che i propri ordini non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in modo incompleto, oppure contesta il contenuto degli estratti conto/deposito o di altre comunicazioni della Fondazione di libero passaggio, deve presentare il suo reclamo immediatamente dopo aver ricevuto la relativa notifica, al più tardi entro un termine di 30 giorni. In caso contrario, la comunicazione viene considerata corretta. 16. Commissioni Quale indennizzo per la tenuta e la gestione di averi di previdenza, nonché per particolari sforzi, la Fondazione di libero passaggio può stabilire tasse amministrative e di elaborazione. Queste sono definite in un regolamento sulle tasse. 17. Modifica delle disposizioni Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Tali modifiche saranno comunicate nella forma opportuna. Sono fatte salve le modifiche delle disposizioni di legge alla base del presente regolamento. 18. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente Per il rapporto tra intestatario della previdenza e Fondazione di libero passaggio ovvero beneficiari dell'intestatario della previdenza e Fondazione di libero passaggio si intende applicabile in via esclusiva il diritto svizzero. Luogo di adempimento, luogo di esecuzione (l'ultimo solo per individui con domicilio all'estero) e foro esclusivamente competente per quanto attiene a tutte le controversie tra intestatario della previdenza e Fondazione di libero passaggio ovvero tra beneficiari dell'intestatario della previdenza e Fondazione di libero passaggio è Basilea. Validità 19. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti. 24.02.2017 Pagina 2/2