Mensile di aggiornamento in materia di diritto, edilizia e urbanistica

Transcript

Mensile di aggiornamento in materia di diritto, edilizia e urbanistica
Le Newsletter de Il Sole 24 ORE
Percorsi di informazione ed approfondimento per
professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione
Mensile di aggiornamento in materia di diritto, edilizia
e urbanistica, immobili, appalti, ambiente e sicurezza
pubblicato da Il Sole 24 Ore con approfondimenti
dello Studio Legale Ponti di Udine
Chiuso in redazione il 30 giugno 2013
© 2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.
3
I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con
scrupolosa attenzione, non possono comportare
specifiche responsabilità per involontari errori e
inesattezze.
Sede legale e Amministrazione:
via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano
a cura della Redazione
Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE
Tel. 06 3022.6483
e-mail: [email protected]
http://www.immobili24.ilsole24ore.com/
n. 3 – 30 giugno 2013
Sommario
Pagina
NEWS
Ambiente, antincendio, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, energia,
immobili, rifiuti, sicurezza
RASSEGNA DI NORMATIVA
Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione
4
30
APPROFONDIMENTI
L’ARTICOLO DEL MESE a cura dello STUDIO LEGALE PONTI
L’AMMINISTRATORE DI FATTO, TRA RILEVANZA PENALE E RILEVANZA CIVILE
La figura dell’amministratore di fatto è sempre apparsa molto vivacemente nella
dottrina e nella giurisprudenza, non solo italiana ma anche estera.
Nel sistema anglosassone, ad esempio, si fa spesso riferimento al c.d. “Shadow
Director”, dove si distingue, invero, tra tre diversi tipi di amministratore:
l’amministratore di diritto, l’amministratore di fatto e l’amministratore occulto.
Luca Ponti, Paolo Panella, Studio legale Ponti
41
Ambiente
REATI AMBIENTALI E D.LGS.
231/2001: QUALI PRESCRIZIONI E CONSEGUENZE PER ENTI,
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI?
Con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, il
legislatore ha inserito nel novero dei reati presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001,
l'articolo 25-undecies, rubricato"Reati ambientali". La nuova norma, applicata a tutti gli
enti con personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità
giuridica, ha introdotto una forma di responsabilità degli enti e delle imprese per reati
ambientali commessi nel loro "interesse o vantaggio" da soggetti a essi appartenenti.
Al fine di evitare possibili conseguenze sanzionatorie, dovute al comportamento dei
propri organi (apicali e dipendenti), gli enti e le imprese devono essere in grado di
dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il concretizzarsi dei reati introdotti
dal provvedimento.
Leone Mario Piccinni, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 25 giugno 2013, n. 12
43
Energia
CON IL "PIANO ENERGETICO NAZIONALE" DEFINITE LE STRATEGIE SUI CONSUMI
In un quadro energetico nazionale particolarmente complesso a causa dei costi
eccessivi dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico, e dalla forte
dipendenza dalle importazioni estere con incertezze nell'approvvigionamento
(soprattutto in condizioni di emergenza) il 27 marzo 2013 è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il "Piano energetico nazionale" (PEN).
Stefania Gorgoglione, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11
49
PONTInews24
2
Pubblica amministrazione
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
VERSO
LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
-
ISTRUZIONI
OPERATIVE
L'art. 1, co. 209-213, L. 24.12.2007, n. 244, ha stabilito l'obbligo della fatturazione
elettronica nei rapporti commerciali intrattenuti tra coloro che forniscono beni e servizi
e la pubblica Amministrazione acquirente. Tale legge subordina l'applicazione di tale
adempimento all'emanazione di due provvedimenti ministeriali, il D.M. 7.3.2008, in
tema di identificazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione
elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ed il D.M. 3.4.2013, n. 55,
che definisce la modalità di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture
elettroniche nonché gli enti interessati da tale obbligo.
Sandro Cerato, Enrico Savio, Il Sole 24 Ore-La Settimana Fiscale 28 giugno 2013, n.25
54
Sicurezza
PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE
"NUOVE
PROCEDURE"
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con FAQ pubblicate sul proprio sito
ufficiale il 31 maggio 2013, ha fornito numerose risposte a una serie di interessanti
quesiti sull'applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e la
redazione del relativo documento (cosiddetto DVRS), contenute nel D.M. 30 novembre
2012, che hanno interessato principalmente i datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori e che fino a oggi hanno potuto accedere al regime dell'autocertificazione e
ora sono tenuti a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), sia pure
potendosi avvalere delle stesse procedure (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
Mario Gallo, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza 25 giugno 2013, n. 12
58
L’ESPERTO RISPONDE
Ambiente, appalti, edilizia e urbanistica, fisco, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro
63
PONTInews24
3
 Diritto
 DECRETO DEL "FARE"
Disposizioni per il rilancio dell'economia
Nuova Legge Sabatini (art. 2): le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti
e contributi a tasso agevolato per l'acquisto (anche tramite leasing) di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. I finanziamenti sono concessi alle banche
aderenti ad una specifica convenzione entro il 31.12.2016, hanno durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto, sono concessi per un valore massimo di e 2 milioni per ogni
impresa beneficiaria e possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.
I contributi sono concessi dal Ministero dello Sviluppo economico in rapporto agli interessi
calcolati sui suddetti finanziamenti e nel rispetto della disciplina comunitaria.
Rifinanziamento dei contratti di sviluppo (art. 3):agli interventi ex art. 43, D.L.
112/2008, conv. con modif. dalla L. 133/2008, sono destinate risorse per e 150 milioni per il
finanziamento dei programmi di sviluppo industriale (compresi quelli relativi alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) da realizzare in quei territori non
destinatari di risorse per la concessione di agevolazioni. Tali programmi usufruiscono della
concessione di un finanziamento agevolato nella misura massima del 50% dei costi
ammissibili.
Settore energetico – Addizionale Ires (art. 5): l'addizionale di 6,5 punti percentuali
dell'Ires di cui all'art. 81, co. 16, D.L. 112/2008, conv. con modif dalla L. 133/2008, è
applicata ai soggetti operanti nei settori energetici elencati dalla norma che abbiano conseguito
nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a e 3 milioni e un reddito
imponibile superiore a e 300mila (modifica dell'art. 81, co. 16, D.L. 112/2008, conv. con modif
dalla L. 133/2008).
Accise – Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra (art.
6):dall'1.8.2013 al 31.12.2015, ai coltivatori diretti e agli Iap è applicata, sul gasolio utilizzato
per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, l'accisa al livello d'imposizione per il 2013
pari a e 25 per 1.000 litri, se in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio agevolazione gli
stessi si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del suo consumo per fini ambientali.
Settore cinematografico – Proroga del credito d'imposta (art. 11):
spettano anche per il periodo d'imposta 2014 i crediti d'imposta ex art. 1, co. 325-328 e 330337, L. 244/2007 [CFF ➋ 8454] (crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e
l‘esercizio cinematografico) nel limite massimo di spesa di e 45 milioni.
Nautica da diporto e turismo nautico (art. 23): i proventi derivanti dal noleggio occasionale di
imbarcazioni possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali
se la durata complessiva del noleggio non supera i 40 giorni, indipendentemente
dall'ammontare dei proventi (modifica dell'art. 49-bis, co. 5, D.Lgs. 171/2005). Inoltre, è
soppressa la tassa annuale per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri e viene
ridotta la misura di quella dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri (ora pari a e 870) e da 17,01 a 20 metri (ora pari a e 1.300) (modifica dell'art. 16, co. 2,
D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011).
Durc – Documento unico di regolarità contributiva – Validità (art. 31):
il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 180 giorni
dalla data di emissione. Ai fini della verifica per il rilascio del Durc, in caso di mancanza dei
requisiti richiesti, gli enti preposti invitano il soggetto interessato a regolarizzare la propria
posizione entro 15 giorni, indicando le cause della irregolarità.
Appalti – Responsabilità – Limitazione (art. 50): in caso di contratto di
appalto/subappalto la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore riguarda
solo il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non più il versamento
dell'Iva (modifica dell'art. 35, co. 28, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla
L. 248/2006).
PONTInews24
4
Modello 770 mensile – Abrogazione (art. 51): è abrogato l'obbligo (che avrebbe dovuto
decorrere dall'1.1.2014) da parte dei sostituti d'imposta di utilizzare le nuove modalità di invio
telematico mensile di retribuzioni corrisposte e ritenute operate (cd. Modello 770 mensile)
(abrogazione dell'art. 44-bis, co. 1, D.L. 269/2003, conv. con modif.
dalla L. 326/2003).
Somme iscritte a ruolo – Ulteriore dilazione (art. 52): la rateazione concessa al contribuente
fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e
fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione
suddetta, può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora il contribuente si trovi, per
ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica (che si verifica quando ricorrono entrambe le seguenti
condizioni: accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito
secondo un piano di rateazione ordinario e valutazione della solvibilità del contribuente in base
al piano di rateazione concedibile) (nuovo art. 19, co. 1-quinquies, D.P.R. 602/1973).
Beni pignorabili (art. 52): i beni ex art. 515, co. 3, c.p.c., anche se il debitore è una società
ed in ogni caso se nelle sue attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro,
sono soggetti a pignoramento nel limite di 1/5, nel caso in cui il presumibile valore di realizzo
degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente
per la soddisfazione del credito Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative della
norma (modifica dell'art. 62, co. 1, D.P.R. 602/1973).
Espropriazione immobiliare (art. 52): l'agente della riscossione non può espropriare l'unico
immobile di proprietà del debitore (escluse le abitazioni di lusso e i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9) adibito ad uso abitativo e luogo di residenza anagrafica dello
stesso. Negli altri casi, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare
se l'ammontare del credito per cui procede supera e 120mila (modifica dell'art. 76, co. 1,
D.P.R. 602/1973).
Gestione delle entrate di Comuni e società partecipate (art. 53):dal 31.12.2013 la
società Equitalia S.p.a., le S.p.a. dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia S.p.a.
cessano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e
patrimoniali dei Comuni e delle società dagli stessi partecipate (modifica dell'art. 10, co. 2-ter,
D.L. 35/2013, conv. con modif. dalla L. 64/2013).
Agenzie di viaggio – Rimborso Iva – Interpretazione (art. 55): non è rimborsabile l'Iva
assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi ex art. 74-ter, co. 2, D.P.R. 633/1972
effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio extra-Ue a diretto vantaggio dei
viaggiatori. Sono fatti salvi i rimborsi già effettuati alla data del 22.6.2013 e non si dà luogo
alla restituzione delle somme che a tale data risultino già rimborsate e poi recuperate dagli
Uffici.
Tobin tax – Proroga di termini (art. 56): è prorogato il termine di applicazione dell'imposta
sugli strumenti finanziari derivati che, pertanto, va applicata alle operazioni effettuate
dall'1.9.2013 (e non più dall'1.7.2013) ed è fissato al 16.10.2013 (e non più al 16.7.2013) il
termine per il versamento dell'imposta sui trasferimenti di proprietà/ operazioni su strumenti
finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013 (modifica dell'art. 1, co. 497, L. 228/2012).
Concordato preventivo (art. 82): in materia di concordato preventivo è previsto, tra le altre
cose, l'obbligo di allegare alla domanda di concordato, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi,
anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti. Inoltre il Tribunale
può nominare un commissario giudiziale con la funzione di vigilare sull'operato del debitore,
già all'atto di emissione del decreto con cui si assegna a quest'ultimo il termine per la
presentazione della proposta, del piano e della documentazione. Il Tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici (anche sulla gestione finanziaria dell'impresa e sull'attività svolta
per la predisposizione della proposta e del piano) che il debitore deve assolvere con periodicità
almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato (modifica dell'art.
161, R.D. 267/1942).
Mediazione obbligatoria (art. 84): se s'intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad
una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità
medica e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ex
PONTInews24
5
D.Lgs. 28/2010 o il procedimento di conciliazione ex D.Lgs. 179/2007 o il procedimento
istituito in attuazione dell'art. 128-bis, D.Lgs. 385/1993.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale (nuovo art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010).
(R.Co. , Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale n. 27)
 RITORNA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Il cosiddetto “Dl fare” - Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - è sbarcato sul supplemento n. 50
alla “Gazzetta Ufficiale” n. 144 del 21 giugno 2013 n. 144: Iniziamo l'analisi del restyling
dell'istituto della mediazione civile (articolo 84)
“Dl Fare”, restyling per la mediazione obbligatoria
Le novità introdotte in materia di mediazione con il cosiddetto Decreto “del fare” (Dl 69/2013)
sono diverse e tutte caratterizzanti, tali da incidere in maniera significativa sul modello
originario realizzato nel 2010, ma sostanzialmente senza alterarne gli elementi qualificanti e
restando sempre orientato pervicacemente ad una logica deflattiva e, soltanto, in maniera
subalterna e quasi eventuale ad un effetto puramente conciliativo, cioè finalizzato ad una
ricomposizione della lite in una prospettiva più ampia e di lungo periodo di pacificazione
sociale, mediante la riduzione del tasso di litigiosità ed il conseguente riequilibrio fisiologico del
rapporto tra domanda ed offerta di giustizia.
Alla “rinnovata” mediazione viene dedicato il Capo VIII (Misure in materia di mediazione civile
e commerciale) del Titolo III (Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e per la definizione
del contenzioso civile) del Decreto. E tutte le numerose modifiche adottate secondo la tecnica
della novella al testo del Dlgs 28/2010 sono contenute in un unico articolo ed in particolare nel
primo comma dell’art. 84, che si sviluppa in lettere dalla a) alla p).
Provando a schematizzare e riassumere le modifiche introdotte si può rilevare che quattro sono
le linee di intervento:
- la prima attiene al ripristino della condizione di procedibilità ex lege e di tutte quelle regole
ritenute ad essa strettamente connesse, tanto da essere state censurate per incostituzionalità
in via consequenziale con la prima (ad esempio, il regime sanzionatorio connesso alla mancata
partecipazione al procedimento, ovvero le conseguenze previste per la mancata accettazione
della proposta di conciliazione in relazione all’esito del giudizio).
- La seconda riguarda la trasformazione del ruolo del giudice in relazione alla mediazione con
la creazione di una nuova condizione di procedibilità. La terza attiene al procedimento di
mediazione e
- la quarta, i requisiti soggettivi per la qualifica professionale di mediatore limitatamente agli
avvocati.
La mediazione obbligatoria ex lege. - Nonostante le modifiche siano numerose, l’impatto
con la nuova disciplina resta inevitabilmente assorbito prima facie dalla reintroduzione della
c.d. mediazione obbligatoria. Le variazioni infatti mirano sostanzialmente a reintegrare tutte
quelle norme che erano cadute sotto la scure della Corte costituzionale con la sentenza n.
272/2012 in conseguenza del dichiarato eccesso di delega legislativa del Dlgs 28/2010 con
specifico riferimento al comma 1 dell’articolo 5 (in relazione all’articolo 60 della legge
69/2009) ove era contenuta la norma che dettava (ed ora nuovamente detta) la condizione di
procedibilità per le domande giudiziali in un’ampia gamma di materie del diritto civile e
commerciale.
La centralità di tale opera ripristinatoria è evidente e non mancherà di suscitare ulteriori
dibattiti sulla utilità, opportunità, di questo filtro posto all’azione giudiziale. La rinnovata scelta
- come già in fase di originaria scritturazione della normativa - risponde ad una pressante
esigenza deflattiva e la reintroduzione trova ulteriori argomenti (secondo le dichiarazioni del
Ministro della Giustizia del 19 giugno 2013 in risposta ad una interrogazione parlamentare)
proprio nell’insuccesso (in termini quantitativi) della mediazione facoltativa nell’analisi dei dati
rilevati prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà e dopo la declaratoria di illegittimità della
Consulta.
Passando ad esaminare nel dettaglio le modifiche apportate, si osserva in primo luogo che, nel
rendere nuovamente obbligatoria la mediazione, si è ritenuto opportuno sottrarre alle materie
ad essa assoggettate (soltanto) la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti. Si ricorderà che questa materia era inizialmente slittata nel termine di vigenza
PONTInews24
6
(unitamente al condominio) ed aveva suscitato una serie di perplessità, oltre a non aver dato
riscontri positivi in quanto la mancata adesione della parte invitata raggiungeva addirittura il
96,2% (la presenza della compagnia di assicurazioni è determinante per la soluzione
conciliativa di tali controversie per cui in assenza della stessa diviene impossibile anche
soltanto ipotizzarne il successo).
Peraltro, probabilmente, questa scelta prelude all’avvio di altri percorsi di ADR per questa
gamma di liti che richiede l’adozione di procedimenti adeguati alle stesse; non è un caso che di
recente, l’11 giugno 2013, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), a seguito di un
incontro con le associazioni dei consumatori, abbia ribadito l’importanza di introdurre un
sistema di ADR per offrire agli assicurati un'alternativa più rapida ed economica rispetto al
ricorso al giudice e per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso e dei relativi costi. Al
riguardo le associazioni hanno vivamente auspicato la creazione di un organismo analogo
all’Arbitro Bancario Finanziario che si è rivelato efficace e largamente utilizzato. Quindi modelli
di ADR destinati a circolare adeguandosi alle specifiche esigenze settoriali delle controversie
alle quali sono destinati.
Proseguendo nella rapida analisi del ripristino normativo operato dal Dl 69/2013, riemerge
l’obbligo dell’avvocato di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Viene altresì reintrodotto il comma 5 dell’articolo 8 Dlgs 28/2010 che sanziona la mancata
partecipazione («Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza
giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio») con tutte le problematiche
ermeneutiche che allo stesso restano collegate.
Si provvede poi al ristabilimento di altre norme dichiarate incostituzionali in via consequenziale
e che attengono ai c.dd. effetti esterni della proposta del mediatore. La integrale o parziale
sovrapponibilità dei contenuti della proposta alla sentenza del giudice emessa all’esito del
processo instaurato dopo il mancato accordo, espone la parte vittoriosa alle sanzioni
specificate nel rinato art. 13 Dlgs 28/2010. Al contempo risorge anche il correlato obbligo per il
mediatore di informare preventivamente le parti circa le possibili conseguenze di cui sopra. Si
ribadisce poi, negli esatti termini in cui era previsto nel testo formulato ab origine, che salvo
diverso accordo tra le parti queste disposizioni non si applicano ai procedimenti davanti agli
arbitri.
L’ultima norma che ritrova vigore dopo la censura di incostituzionalità e connessa ai
meccanismi della obbligatorietà ex lege è quella che consente la riduzione delle indennità e la
gratuità della mediazione, quest’ultima nei casi in cui la parte rientri nei parametri previsti
dalla legge per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato (con riferimento rispettivamente al
comma 4, lett. d, e al comma 5, dell’art. 17 Dlgs 28/2010).
L’entrata in vigore - In base al comma 2 dell’articolo 84 Dl 69/2013, tutte le nuove
disposizioni in materia di mediazione si applicheranno decorsi trenta giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del decreto
(Marco Marinaro, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto 21 giugno 201)

Decreto del Fare: semplificazioni solo in superficie che manifestano i limiti delle
riforme "a costo zero"
C'è un filo rosso che lega il "decreto del Fare" approvato dal Governo Letta la settimana scorsa
con i decreti legge del Governo Monti (Salva-Italia, Cresci-Italia, Sviluppo): come far ripartire il
motore dello sviluppo economico in presenza di una crisi economico-finanziaria, scoppiata nel
2008, quasi equiparabile per intensità a quella degli anni Trenta del secolo scorso. Il tutto in
presenza di vincoli stringenti alla finanza pubblica imposti in gran parte dalle regole europee
(specie dal cosiddetto Fiscal Compact) ormai recepite anche nell'articolo 81 della
Costituzione che prevede il principio del pareggio di bilancio.
Il "decreto del Fare" ha come caratteristica specifica di non agire sulla leva fiscale e di non
intaccare in modo significativo la spesa pubblica. Ciò a differenza soprattutto del decreto
Salva-Italia, approvato a fine 2011 in piena bufera finanziaria e in mezzo a una crisi di fiducia
PONTInews24
7
nella capacità dello Stato italiano di onorare il debito pubblico.
Peraltro, la rinuncia del decreto legge a varare misure idonee a prevenire l'aumento dell'Iva al
21% già previsto nelle norme vigenti, comporta indirettamente un aumento del carico fiscale.
Paradossalmente anche il "non fare" da parte del "decreto del Fare" produce effetti precisi su
questo versante.
Una volta scartati interventi ulteriori sulle pensioni, sugli stipendi pubblici, sulla sanità e sulle
altre macrocomponenti della spesa pubblica, il fare si sviluppa in altre direzioni.
Ma allora qual è il contenuto di un decreto legge di un'ottantina di articoli, destinato
probabilmente ad appesantirsi in sede di conversione in legge?
Comune a gran parte delle misure varate è di essere a costo zero, cioè non prevedono la
messa in campo di risorse finanziarie aggiuntive.
Vi è qualche significativa eccezione, come in particolare, la messa a disposizione di circa tre
miliardi di euro per rilanciare le infrastrutture attraverso norme "sblocca cantieri", necessarie
per garantire la continuità dei cantieri in corso o per l'avvio di lavori il cui iter di approvazione
è ormai pressoché ultimato. Viene infatti istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti un fondo finalizzato a opere ferroviarie e autostradali che verrà utilizzato sulla base di
delibere del Cipe. Anche per la sicurezza stradale è previsto un programma di interventi di
riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie per trecento milioni. Queste misure avranno una
ricaduta positiva sull'occupazione stimata in trentamila posti di lavoro. Qualche spicciolo (5
milioni per il 2013 e il 2104, 7 milioni per il 2015) viene trovato per l'erogazione di borse di
studio per la mobilità a favore di studenti universitari fuori-sede particolarmente meritevoli.
Viene anche allentato il blocco del turn-over delle assunzioni nelle università elevando dal 20%
al 50% il limite di spesa rispetto alle cessazioni dal servizio.
Sul versante dell'imposizione fiscale, vi è l'abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni che
stava mettendo in ginocchio il settore.
Le misure a costo zero sono, come si è detto, di gran lunga prevalenti. In materia di impresa,
ad esempio, vengono resi meno rigidi i criteri per l'accesso da parte delle piccole e medie
imprese al Fondo centrale di garanzia. In questo modo si renderà più agevole l'accesso al
credito in una fase nella quale le banche hanno ristretto i cordoni della borsa. Come chiarisce il
comunicato-stampa a commento del decreto legge, la legge di Stabilità dovrebbe prevedere un
rifinanziamento del Fondo in modo tale da attivare credito aggiuntivo per 50 miliardi. Ma
annunciare non significa ancora fare.
Molti settori economici sono toccati della nuove previsioni. Così, ad esempio, l'edilizia è oggetto
di alcune misure di semplificazione burocratica. Per esempio chi presenta la segnalazione
d'inizio di attività potrà richiedere allo sportello unico di provvedere ad acquisire tutti gli altri
atti di assenso necessari all'intervento edilizio.
Inoltre, il certificato di agibilità potrà essere rilasciato anche per singoli edifici o singole
porzioni della costruzione, sempre che siano presenti le opere di urbanizzazione primaria. In
materia di ambiente, sono previste alcune semplificazioni burocratiche, per esempio in tema di
gestione delle acque di falda sotterranee estratte nei siti contaminati, di trattamento delle terre
e rocce di scavo e di materiali da riporto. Il mercato del gas naturale viene aperto a una
maggior concorrenza liberalizzando le piccole e medie aziende. Vengono accelerate le
procedure per l'avvio delle gare di distribuzione del gas.
Il decreto prevede anche alcune misure di semplificazione fiscale (come l'abolizione del
modello 770 mensile), limiti alla possibilità di pignorare l'unico immobile di proprietà del
debitore adibito ad abitazione principale, dilazioni e rateizzazioni delle somme dovute a
Equitalia. Un impulso viene dato anche alla cosiddetta Agenda digitale e a strumenti come la
diffusione dalla posta elettronica certificata e il fascicolo sanitario elettronico.
Per promuovere il rispetto dei tempi massimi per la conclusione dei procedimenti
amministrativi il decreto legge prevede un meccanismo di indennizzo automatico per ogni
giorno di ritardo (50 euro fino a un massimo di 2.000) che si aggiunge al risarcimento del
danno e si introduce addirittura un rito speciale accelerato in caso di mancata liquidazione. Per
ora l'indennizzo è riconosciuto in via sperimentale e solo a favore delle imprese, ma entro un
anno il sistema potrebbe essere rivisto e, se confermato, esteso anche ai cittadini. Non è detto
che questa misura, come tante altre varate in passato per rendere certa la tempistica delle
procedure amministrative, sarà risolutiva.
PONTInews24
8
Molte altre sburocratizzazioni sono incluse nel disegno di legge in materia di semplificazioni,
approvato in parallelo dal Consiglio dei ministri, composto da una quarantina di articoli. Anche
in questo caso siamo in presenza di una varietà di interventi specifici uniti all'attribuzione al
Governo di ampie deleghe legislative per il riassetto normativo in particolare del settore dei
beni culturali e dell'ambiente.
Il decreto del Fare dedica alcune disposizioni anche al settore della giustizia. Cerca infatti di
ridurre i tempi dei processi civili anche attraverso l'istituzione di un contingente di 400 giudici
non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di appello e l'istituzione
della figura degli assistenti di studio presso la Corte di cassazione. La motivazione della
sentenza civile potrà poi limitarsi a una esposizione concisa dei fatti decisivi e dei principi di
diritto anche tramite il semplice rinvio a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti
difensivi o di altri atti di causa.
Rivive poi la mediazione commerciale e civile, azzerata in pratica dalla Corte costituzionale lo
scorso anno sul punto della obbligatorietà dello strumento non prevista nella legge di delega. Il
decreto ripristina l'obbligatorietà operando anche numerosi ritocchi al Dlgs 4 marzo 2010 n.
28per venire incontro ad alcune richieste dell'avvocatura. In particolare vengono escluse le
controversie per danni da circolazione stradale e viene attribuita di diritto la qualifica di
mediatore a tutti gli avvocati iscritti all'albo. Viene introdotto un passaggio preliminare, cioè un
primo incontro di programmazione con il mediatore che potrebbe però concludersi subito con
un mancato accordo. L'obbligatorietà sembra dunque ripristinata solo a metà perché verrà
avviata solo in caso di esito positivo dell'incontro preliminare.
Insomma il decreto del Fare mette molta carne al fuoco, ma l'impressione è che si agisca
ancora solo in superficie. Ma forse di più non si poteva pretendere da un Governo frenato da
molti veti incrociati.
(Marcello Clarich, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto 29 giugno 2013, n. 27)
 Il Dl "Fare" alla verifica delle coperture
Il testo del decreto legge
Il decreto legge “fare”, approvato sabato 15 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri è alla
verifica dei conti. In giornata le disposizioni contenute nel provvedimento di urgenza saranno
sotto la lente della ragioneria generale per ulteriori approfondimenti sulle coperture . Una volta
messo a punto definitivamente, il testo passerà al vaglio del Capo dello Stato per la firma.
Ultimo passaggio per l’entrata in vigore sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo allora il
Dl verrà presentato alle Camere per la conversione.
Riportiamo le novità approvate dal Cdm come ci vengono presentate nel comunicato ufficiale di
Palazzo Chigi. In attesa di conoscere il testo definitivo pubblichiamo la prima bozza in entrata
al Cdm che può essere stata oggetto di modifiche.
Il testo del comunicato illustra nel dettaglio le misure contenute, per un totale di oltre 3
miliardi di euro e con una ricaduta prevista a livello occupazionale di circa 30mila nuovi posti di
lavoro (20mila diretti, 10 mila indiretti), in materia di infrastrutture. In particolare si prevede:
1) Lo sblocca cantieri
• Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce un Fondo di 2.030 milioni di euro
(per il quadriennio 2013-2017) per consentire la continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di
nuovi lavori;
• Gli interventi finanziabili riguardano:
o miglioramento rete ferroviaria (interventi per la sicurezza immediatamente cantierabili per
l’importo già disponibile di 300 milioni di euro),
o il collegamento ferroviario tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta,
o gli assi autostradali della Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano;
o Asse collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta
• Con una delibera del Cipe si finanzieranno:
o Asse viario Quadrilatero Umbria – Marche,
o La linea metropolitana M4 di Milano,
o Il collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza,
o La linea 1 della metropolitana di Napoli,
o L’asse autostradale Ragusa-Catania,
PONTInews24
9
o La tratta Cancello –Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari,
o La tratta Colosseo – Piazza Venezia della metropolitana C di Roma
o Attenzione anche per quanto riguarda il “Corridoio Tirrenico meridionale A12 – Appia e
bretella autostradale Cisterna Valmontone”.
E ancora:
• Sviluppo degli investimenti previsti dalla Convenzione vigente per la realizzazione e la
gestione delle tratte autostradali A24 e A 25 “Strade dei Parchi” con una spesa di 78 milioni
per il 2013 e 30,7 milioni per il 2014 che verrà restituita dalla Regione e dagli enti locali
interessati entro il 31 dicembre 2015;
• Un investimento straordinario di edilizia scolastica, finanziato dall'INAIL fino a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014-2016, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego di propri fondi. Il piano verrà adottato sulla base della Programmazione MiurRegioni-enti locali dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Programma “6.000 campanili”: 100 milioni di euro per 200 interventi nei comuni sotto i
5.000 abitanti coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese;
• Per incentivare la realizzazione di infrastrutture di importo superiore ai 200 milioni di euro
con contratti di partenariato pubblico-privato che non prevedono contributi pubblici a fondo
perduto, è riconosciuto al titolare del contratto un credito di imposta a valere sull’IRES e IRAP
e l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.
2) Sicurezza stradale
È previsto un programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la
riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale.3) Rilancio porti e
nautica• Abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni;
• Rilancio dei porti attraverso la semplificazione e la facilitazione delle procedure per i
dragaggi, la rimodulazione delle tasse portuali e l’implementazione dell’autonomia finanziaria
dei porti per la manutenzione e la sicurezza.
EDILIZIA
1) Ristrutturazioni nelle città
• Semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici nelle città.
2) Semplificazioni in materia di edilizia
• Stop alle lungaggini burocratiche: l’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio
Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di
assenso necessari all’intervento edilizio;
• Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della
costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state
realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria.
3) Semplificazioni in materia di Durc
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità
contributiva:
• Si potrà acquisire in via informatica;
• avrà validità di 180 giorni.
IMPRESA
1) Più facile accedere al fondo di garanzia delle Pmi
Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di
Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A
questo scopo, in particolare, si dispone la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della
garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo
ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che
consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.
2) 5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari
Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
PONTInews24
10
I finanziamenti:
• saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate;
• avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per
ciascuna impresa.
3) Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale
Viene istituito un “Fondo di garanzia per i grandi progetti” con una dotazione di 50 milioni per il
2013 e il 2014.
4) Rifinanziamento di contratti di sviluppo
Con il finanziamento dei Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord, gestiti da Invitalia, abbiamo
posto le condizioni per avviare in tempi rapidi almeno 20 grandi progetti di investimento che
diversamente non sarebbero partiti, assicurando non solo un significativo impatto economico,
ma anche un’importante ricaduta sul fronte occupazionale.
5) Più concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti
Viene inoltre ampliata l’apertura del mercato del gas naturale, liberalizzando completamente le
piccole e medie aziende, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e
dall’Antitrust. Sono previste poi misure volte ad accelerare l’avvio delle gare di distribuzione
del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti e
significative entrate per gli enti locali.
6) Riduzione delle bollette dell’elettricità
In particolare, abbiamo modificato le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli
impianti in regime Cip6, in modo progressivo, portandole in linea con i prezzi di mercato che si
sono significativamente ridotti nell’ultimo periodo; abbiamo bloccato la maggiorazione degli
incentivi all’elettricità prodotta da biocombustibili liquidi, maggiorazione che avrebbe
comportato un aumento delle tariffe di 300 milioni all’anno e avrebbe premiato impianti con
scarsi benefici ambientali che saranno invece oggetto di iniziative di riqualificazione.
7) Imprese miste per lo sviluppo
• crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la
costituzione di imprese miste;
• crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, per il
finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo.
8) Burocrazia zero
È prevista la predisposizione di un piano nazionale per le zone a ‘burocrazia zero’.
9) Multa alle P.A. che ritardano
Viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei
procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al
funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al
giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al
giudice amministrativo con una procedura semplificata.
10) Certificati medici inutili
Sono eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici
e privati. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità
legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi del lavoro.
AGENDA DIGITALE
1) La nuova governance
Il decreto riorganizza e rende più snella e operativa la governance dell’Agenda digitale.
Anzitutto si ridefiniscono i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del
Consiglio o da un suo delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme
vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento, nonché delle risorse disponibili
che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale medesima.
La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti
delle imprese e delle università, presieduto da Francesco CAIO, nominato dal governo
commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale (“Mister Agenda digitale”).
L’Agenzia per l’Italia digitale viene poi sottoposta alla vigilanza unicamente del Presidente del
Consiglio.
PONTInews24
11
2) Le novità
• Domicilio digitale: all’atto della richiesta della carta d’identità elettronica o del documento
unificato, il cittadino potrà chiedere una casella di posta elettronica certificata;
• Razionalizzazione dei Centri elaborazione dati (CED);
• Fascicolo sanitario elettronico (FSE): le regioni e le province autonome dovranno presentare
il piano di progetto del FSE all’Agenzia per l’Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. Entro il 31
dicembre 2014 questo sarà istituito. L’Agenzia per l’Italia digitale e il ministro della Salute
dovranno valutare e approvare i progetti.
3) Wi-fi libera come in Europa
E' stata inoltre prevista la liberalizzazione dell'accesso ad Internet, come avviene in molti Paesi
europei. Resta però l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l'identificativo del
dispositivo utilizzato. L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più
l'identificazione personale dell'utilizzatore.
DONAZIONE DEGLI ORGANI
Per rendere più efficiente l’operatività del sistema nazionale dei trapianti, si è introdotto
l'obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema
Informatico Trapianti gli atti di consenso all’espianto manifestato ai donatori. Per tale via sarà
possibile accelerare significativamente le procedure finalizzate all’espianto e al trapianto degli
organi.
SEMPLIFICAZIONE FISCALE
1) Responsabilità fiscale delle imprese
Viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente
ai versamenti IVA.
2) Pignorabilità delle proprietà immobiliari
Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere
pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle
categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).
Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere
con l'esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro.
L’esecuzione dell'esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall'iscrizione
dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.
Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura
civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società
dove il capitale prevalga sul lavoro.
3) Riscossione
Secondo le norme in vigore, la società di riscossione Equitalia può concedere al debitore una
dilazione dei pagamenti per l'estinzione del debito fino a 72 rate mensili e, in caso di
peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate
mensili. Tale accordo di rateizzazione decade se il debitore non effettua il pagamento di due
rate consecutive.
La norma varata oggi prevede che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possono
essere aumentate, fino a un massimo di 120 rate mensili. L'estensione è concessa a condizione
che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue
responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano
ordinario.
Inoltre, il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di
rateizzazione è aumentato a 8 rate anche non consecutive.
4) Equitalia
La proroga della concessione ad Equitalia del servizio di riscossione per conto degli enti locali,
già prevista dal dl 35/2013 soltanto per la riscossione dei tributi, si estende ai crediti non
tributari (ad esempio, sanzioni amministrative quali le multe).
Si anticipa a settembre 2013 il termine oggi fissato al 31 dicembre 2013 entro cui adottare il
Dm che ridefinirà il quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema dell’aggio.
PONTInews24
12
5) Abrogazione del modello 770 mensile
Non ci sarà più l’obbligo di comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.
6) Procedure per la comunicazione dei fabbisogni standard (Comuni)
La decorrenza dei termini (60 giorni) entro i quali i Comuni devono restituire compilati alla
SOSE i questionari relativi ai fabbisogni standard si calcola dalla data di pubblicazione del
provvedimento del Direttore delle Finanze.
AMBIENTE
1) Gestione delle acque sotterranee
Le nuove disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee
estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs.
152/2006) riducono gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure
amministrative relative agli interventi. Senza incidere sulle garanzie di tutela delle risorse
ambientali, le nuove norme sono studiate per favorire la crescita delle attività economiche
interessate.
2) Terre e rocce di scavo
Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo,
chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012,
contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per
essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
3) Materiali di riporto
Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con
modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove
disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la
composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché
possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
4) Semplificazioni per i campeggi
Per risolvere alcune questioni interpretative spesso causa di ostacolo ad attività turistiche
all’aperto, viene chiarita la portata di alcune norme concernenti l’attività di posizionamento di
allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo,
all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno. In particolare, facendo
riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le nuove norme i
campeggi non necessitano di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia
effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il
rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive.
5) Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania
Si predispone uno strumento per l’accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali
per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione
Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati.
Tale accelerazione è dettata anche dall’esigenza di evitare una possibile condanna dell’Italia
nella procedura di infrazione 2007/2195, che si preventiva nell’ordine di 8 milioni di euro
giornalieri, oltre alla perdita di un ingente finanziamento comunitario stanziato per la
problematica dei rifiuti nella Regione Campania. A tali fini, è stato previsto il ricorso alla
nomina di commissari nominati dal Ministro dell’Ambiente che effettuino gli interventi necessari
in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, al pari di quanto già previsto
nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in
Provincia di Roma. ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA
1) Sblocco del turn over al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014
Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l’anno 2014,
elevando dal 20% al 50% il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell’anno
precedente (turn over). Le singole università potranno quindi assumere nel rispetto delle
specifiche disposizioni sui limiti di spesa per il personale e per l’indebitamento senza superare,
a livello di sistema, il 50% della spesa rispetto alle cessazioni. Con questo provvedimento si
liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in “tenure track” sul Ffo nel 2014.
PONTInews24
13
Spesa prevista: 25 milioni nel 2014; 49,8 nel 2015.
2) Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli
Cinque milioni per il 2013 e per il 2014, 7 milioni per il 2015 da iscrivere sul Fondo di
finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di "borse per la mobilità" a favore di
studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno
accademico 2013-2014 a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Le risorse
saranno suddivise tra le regioni con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria
adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio.
3) Rendere più flessibile il sistema di finanziamento delle università e semplificare le
procedure di attribuzione delle risorse
Per questo si unificano in unico fondo le risorse attualmente destinate al finanziamento
ordinario delle università (FFO) alla programmazione triennale del sistema, ai dottorati, e agli
assegni di ricerca. Nello stesso provvedimento si decide di sottoporre all’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) la valutazione dei servizi delle
università e degli enti di ricerca per semplificare il sistema di valutazione attualmente in
vigore.
4) Interventi straordinari a favore della ricerca
Il Ministero favorirà interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca
fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel
limite del 50% della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per
la ricerca applicata (FAR). Si tratta di utilizzare il fondo rotativo, che si alimenta con i rientri
del credito agevolato, che contiene anche risorse da destinare a contributi a fondo perduto. Gli
interventi da finanziare riguardano principalmente lo sviluppo di start up innovative e di spin
off universitari, la valorizzazione di progetti di social innovation per giovani con meno di 30
anni, il potenziamento del rapporto tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, il
potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
SEMPLIFICAZIONE PER LA CITTADINANZA
Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da
genitori stranieri al compimento della maggiore età - nei casi previsti dalla legge - in modo da
evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di
ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa.
GIUSTIZIA CIVILE
Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio
competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto
nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210
giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti. Allarmante è, inoltre, il
numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata
dei processi.
Cosa cambia
Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una serie di misure volte a:
1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.
A tal fine si prevede:
• Il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della
mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta
dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei
costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense;
• l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in
Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla
media di laurea) potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari,
che si potranno avvalere del loro qualificato contributo;
• l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso
pendente presso le Corti di Appello;
PONTInews24
14
• l’istituzione della figura di assistente di studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati
ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di
Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale
tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi
pendenti).
• la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente
lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione,
quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.
2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e
internazionali fondato sulla certezza del credito.
A tal fine si prevede:
• La concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli
delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di
garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici.
• La revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012
per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle
aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una
domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai
creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a
rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi
statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in
bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei
suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se
l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di
pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la
procedura;
• nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è
presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni
e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.
Le aspettative
Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 ANNI, un consistente
abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In
particolare:
• TRIBUNALI Definiti in 5 anni: + 675.000
• APPELLO Definiti in 5 anni: + 262.500
• CASSAZIONE Definiti in 5 anni: + 20.000
IMPATTO TOTALE IN 5 ANNI
• Maggiori definiti: + 957.500
• Minori sopravvenienze: - 200.000
• Minori pendenze complessive: 1.157.000
(www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com 17 giugno 2013)
 Legittimazione processuale mancante in capo all'ex liquidatore
L'ex liquidatore della società cancellata dal registro imprese non ha titolo per presentare
ricorso contro il silenzio rifiuto dell'agenzia delle Entrate, in quanto l'estinzione della società
impedisce che egli possa agire in giudizio. Così la sentenza n. 117/3/13 della Ctp Reggio
Emilia. Con la cancellazione dal registro imprese, la società perde la propria personalità
giuridica, diventando così soggetto inesistente e privo di ogni diritto o dovere (art. 2495 cod.
civ.), come la Suprema Corte ha più volte messo in luce, sia relativamente a società di capitali
o di persone che ai rapporti creditori e debitori rimasti pendenti in capo alla società estinta
(sentenze S.U. nn. 4060/2010 e 6070/2013). La perdita della personalità giuridica della società
comporta l'incapacità di stare in giudizio e, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione. La
legittimazione processuale si trasferisce automaticamente ai soci, i quali però devono esserne i
promotori o i diretti convenuti (L. Ambrosi, "La cancellazione blocca l'istanza dell'ex
liquidatore", IlSole24ore.com del 10.06.2013).
(Il Sole 24 Ore - Sistema Società On Line 10 giugno 2013)
PONTInews24
15
 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
 Incentivi fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e di riqualificazione
energetica - Novità del D.L. 63/2013
QUADRO NORMATIVO
Nella Gazzetta Ufficiale 5.6.2013, n. 130 è stato pubblicato l'atteso D.L. 4.6.2013, n. 63, che
proroga gli incentivi fiscali per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti.
L'entrata in vigore del D.L. 63/2013, che recepisce la Direttiva 19.5.2010, n. 2010/31/Ue sulla
prestazione energetica degli edifici, è il 6.6.2013.
Il decreto legge ha l'obiettivo di:
- promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- sostenere la diversificazione energetica;
- promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
- conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.
In particolare, con l'approvazione del decreto legge è previsto un potenziamento dell'attuale
regime di detrazioni fiscali, che passerà dal 55% per gli interventi di riqualificazione energetica
di edifici già esistenti (detrazione in scadenza il 30.6.2013) al 65%, e il suo prolungamento
fino a tutto l'anno in corso.
Ulteriori 6 mesi di agevolazione per le spese sostenute fino al 30.6.2014 sono riconosciuti agli
interventi che riguardano le parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Lo stesso decreto-legge prevede la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione Irpef del 50%
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l'estensione di tale detrazione anche
all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
INTERVENTI di RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO: l'art. 11, D.L. 22.6.2012, n. 83,
conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134 (decreto "Sviluppo 2012"), ha elevato la
percentuale di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Dalla data di entrata in vigore del decreto (26.6.2012) e fino al 30.6.2013, la detrazione Irpef
del 36%, prevista dall'art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, è stata elevata al 50%.
Con l'innalzamento della percentuale di detrazione al 50%,il limite massimo di spesa per unità
immobiliare è stato incrementato da Euro 48.000 ad Euro 96.000 (limite attuale).
PROROGA della PERCENTUALE DETRAIBILE: l'art. 16, D.L. 4.6.2013, n. 63, proroga fino
al 31.12.2013 la percentuale di detrazione Irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione
edilizia. Dall'1.1.2014 la detrazione tornerà ad essere del 36%.
BONUS FISCALE del 50% sull'ACQUISTO di MOBILI: in aggiunta alla proroga, l'art. 16,
D.L. 63/2013, introduce un'ulteriore agevolazione per i contribuenti che beneficiano della
detrazione indicata al co.1 dello stesso articolo, il quale richiama l'agevolazione relativa alla
detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26.6.2012, detraibili al 50%.
Questi, infatti potranno fruire anche della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per
l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La spesa massima per l'acquisto di mobili è stata fissata in un importo complessivo non
superiore ad Euro 10.000 e dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo tra gli
aventi diritto.
Le spese devono essere documentate, quindi è necessaria una regolare fattura di acquisto e, a
parere di chi scrive, occorre che i pagamenti siano effettuati con le stesse modalità previste
per le ristrutturazioni edilizie, vale a dire tramite bonifico bancario o postale, dal quale deve
risultare la causale del versamento contenente il riferimento alla norma agevolativa, il codice
fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario.
Su questo punto è auspicabile un intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria.
PONTInews24
16
TIPOLOGIE di INTERVENTI AGEVOLABILI e ADEMPIMENTI da OSSERVARE: per
opportuna conoscenza dei soggetti interessati si riportano, di seguito, in sintesi, i vari tipi di
interventi agevolabili, i soggetti beneficiari nonché le condizioni richieste e gli adempimenti da
osservare.
INTERVENTI AGEVOLATI per il RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO: ai sensi
dell'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, danno diritto all'agevolazione fiscale di cui trattasi le
spese sostenute per:
• interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 3, D.P.R. 6.6.2001,
n. 380, vale a dire manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali
di cui all'art. 1117 c.c.;
• interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3, D.P.R. 380/2001,
vale a dire manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze;
• interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di
proprietà comune;
• interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto
ascensori, montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, utilizzando la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologicamente avanzato, sia idoneo a
favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per i portatori di handicap in
situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104;
• interventi per l'adozione di misure finalizzate a prevedere il rischio di compimento di
illeciti da parte di terzi;
• opere finalizzate alla cablatura di edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
• opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le
predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di
risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. La detrazione per
tale intervento si applica alle spese effettuate a decorrere dall'1.1.2013;
• interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
• interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici.
Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
normativa vigente in materia.
Inoltre, tra gli interventi detraibili vengono inseriti quelli necessari alla ricostruzione o al
ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di calamità naturali, a condizione che sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della
disposizione.
BENEFICIARI della DETRAZIONE: possono beneficiare della detrazione prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendo le relative spese, i contribuenti che
possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione
o superficie) l'immobile sul quale sono stati effettuati i lavori.
PONTInews24
17
Rientrano, inoltre, tra i soggetti beneficiari il familiare convivente del possessore o detentore
dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a
lui intestati; i soci di cooperative edilizie divise o indivise; gli imprenditori individuali,
limitatamente agli immobili che non costituiscono beni strumentali o beni merce; i soci di
società semplici, di S.n.c., di S.a.s. e le imprese familiari, nonché i soggetti equiparati ad esse,
alle stesse condizioni viste per gli imprenditori individuali.
CASI PARTICOLARI: il co. 8 dell'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 prevede alcuni casi
particolari che interessano i soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale:
• in caso di vendita dell'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio
prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, il diritto alla
detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito per i rimanenti periodi d'imposta,
salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;
• in caso di decesso del contribuente prima che lo stesso abbia fruito di tutte o di alcune
delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta dell'immobile.
CAUSE di DECADENZA dal BENEFICIO: ai sensi del co. 9 dell'art. 16-bis, D.P.R.
917/1986, la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non
viene riconosciuta e, quindi, l'importo detratto dal contribuente viene recuperato a tassazione
dagli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, nei casi espressamente elencati nel D.M.
18.2.1998, n. 41, del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici.
DETRAZIONE per INTERVENTI di RISPARMIO ENERGETICO: a partire dal 6.6.2013 (data
di entrata in vigore del D.L. 63/2013) e fino al 31.12.2013 si potrà usufruire della detrazione
del 65% per le spese di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Le spese sostenute
precedentemente fruivano, invece, della detrazione del 55%. Dall'1.1.2014 la detrazione sarà
del 36%, cioè quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La detrazione si applica nella misura del 65% alle spese sostenute dal 6.6.2013 fino al
30.6.2014 per le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o
che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
TIPOLOGIE di INTERVENTI di RISPARMIO ENERGETICO AGEVOLABILI: la detrazione
Irpef/Ires in esame spetta per le spese sostenute per:
• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite
di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di
almeno il 20% rispetto ai valori riportati in nell'apposita tabella allegata al D.M.
11.3.2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, così come modificato dal D.M.
26.1.2010. Il valore massimo della detrazione è pari ad Euro 100.000;
• interventi su edifici esistenti (o su parti di edifici) o unità immobiliari, riguardanti
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (pareti, generalmente
esterne), finestre comprensive di infissi, fino ad un valore massimo della detrazione di
Euro 60.000;
• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione
è di Euro 60.000;
• interventi di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La
detrazione spetta fino ad un valore massimo di Euro 30.000.
INTERVENTI ESCLUSI dalle SPESE DETRAIBILI: il D.L. 63/2013 ha escluso dal beneficio
del 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di
calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria.
PONTInews24
18
SOGGETTI AMMESSI a USUFRUIRE del BONUS: la platea dei soggetti ammessi alla
detrazione per il risparmio energetico non è limitata alle sole persone fisiche.
L'ambito soggettivo dell'agevolazione fiscale comprende, infatti, tutti i soggetti, residenti e non
residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
In particolare, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione:
• persone fisiche;
• esercenti arti e professioni e associazioni tra professionisti;
• imprese, società di persone e società di capitali;
• enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste
siano rimaste a loro carico.
Inoltre, devono possedere o detenere l'immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il
risparmio energetico in base ad un titolo idoneo, che può consistere nel diritto di proprietà o
nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti attraverso contratti di leasing, la detrazione
spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Non
rilevano, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
EDIFICI INTERESSATI: l'agevolazione fiscale, a differenza di quanto previsto per la
detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai
soli edifici residenziali, riguarda esclusivamente interventi attuati su edifici o parti di edifici o
unità immobiliari esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale),
compresi quelli strumentali.
Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.
Per fruire dell'agevolazione fiscale gli edifici devono essere già dotati di impianto di
riscaldamento.
DOCUMENTI da TRASMETTERE: entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmessi
all'Enea in via telematica (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i
dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione
energetica, e l'asseverazione relativa alla rispondenza dell'intervento eseguito ai requisiti
richiesti dalla normativa.
Per quanto riguarda la documentazione da acquisire e da inviare all'Enea sono state previste
delle semplificazioni.
MANCATO INVIO della DOCUMENTAZIONE all'ENEA: nella Faq n. 70 pubblicata sul sito
Internet dell'Enea, relativa all'importante argomento delle conseguenze del mancato invio della
documentazione all'Enea stessa, si legge che, in base a quanto disposto dall'art. 2, D.L.
2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla L. 26.4.2012, n. 44, non sono preclusi la fruizione di
benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva
comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti,
sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento
abbia avuto formale conoscenza.
Il contribuente deve peraltro:
• avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
• effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;
• versare contestualmente l'importo, pari alla misura minima della sanzione stabilita
dall'art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 mediante il Mod. F24, esclusa la compensazione.
MODELLO di COMUNICAZIONE da INVIARE all'AGENZIA delle ENTRATE: il modello di
comunicazione va presentato esclusivamente in relazione a lavori volti alla realizzazione di
interventi di risparmio energetico che proseguano oltre il periodo d'imposta.
Il nuovo adempimento è rivolto, dunque, ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui
lavori coinvolgono più periodi d'imposta.
Nella specie, per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere
presentato un modello di comunicazione per ciascun periodo d'imposta.
PONTInews24
19
La comunicazione deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, direttamente dal
contribuente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri
soggetti) entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le
spese oggetto di comunicazione.
MODALITA' di EFFETTUAZIONE dei PAGAMENTI: le modalità per effettuare i pagamenti
variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.
In particolare, è stabilito che:
- contribuenti non esercenti attività d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese
sostenute mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del
beneficiario del bonifico;
- i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante
bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra
documentazione, ad esempio da assegno bancario, assegno circolare, ecc. In sostanza, per i
contribuenti titolari di reddito d'impresa il concetto di sostenimento della spesa non può che
riferirsi a quanto disposto dall'art. 109, D.P.R. 917/1986, secondo cui il momento di
imputazione dei costi si verifica, per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate e,
per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data
in cui si verifica l'effetto traslativo. Pertanto, il pagamento della spesa per gli esercenti attività
d'impresa non ha alcuna rilevanza.
(Mario Jannaccone, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale 28 giugno 2013, n. 25)
 V Conto Energia: raggiunta la soglia massima di incentivazione
Con deliberazione n. 250 del 6 giugno 2013 l’Autorità per l' energia elettrica e il gas ha
comunicato il raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro per gli
incentivi previsti dal V Conto Energia (d.m. 5 luglio 2012) per gli impianti fotovoltaici.
Pertanto, in base all'articolo 1 comma 5 del d.m. 5 luglio 2012, le disposizioni previste dal V
conto energia cesseranno di applicarsi una volta decorsi 30 giorni solari dalla data sopra
indicata e quindi il prossimo 6 luglio 2013.
Una volta decorsi questi termini, non sarà più possibile accedere al sistema di incentivazione
previsto dal V conto energia.
Infine, è opportuno richiamare l'articolo 20 del medesimo decreto ministeriale il quale prevede
che successivamente alla data sopra indicata (quindi il 6 luglio 2013) non troveranno più
applicazione, altresì, le disposizioni dei precedenti provvedimenti di incentivazione della fonte
fotovoltaica, laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto
alla medesima data.
(Fausto Indelicato http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com 25 giugno 2013)
 Edilizia e urbanistica
 L'eventuale difformità
dalle norme urbanistiche non determina l'illiceità
dell'oggetto del contratto
La questione affrontata e decisa dalla Suprema corte con la sentenza 11964/2013 è
interessante non tanto perché in essa si siano verificati contrasti giurisprudenziali, quanto
perché ha consentito al giudice di legittimità di pronunciarsi su un tema di un certo interesse
nell'ambito delle locazioni a uso non abitativo.
Ci si è chiesti in particolare se sussista il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 38 della
legge 392/1978, in capo al conduttore qualora l'immobile, effettivamente adibito a uso
commerciale, come stabilito contrattualmente, abbia invece avuto originariamente una
destinazione urbanistica a uso abitativo, cosicché per lo svolgimento dell'attività contrattuale vi
sia stato un mutamento di destinazione d'uso non autorizzato.
La vicenda - La controversia che ha dato modo alla Corte di pronunciarsi era stata provocata,
appunto, dalla domanda di riscatto formulata dal conduttore di un immobile, adibito a uso
commerciale, alienato dal proprietario a terzi senza il rispetto del diritto di prelazione. Proposta
l'azione nei confronti dell'acquirente dell'immobile, questo si era difeso sostenendo di aver
acquistato un immobile a uso civile abitazione e non un locale commerciale. Il primo giudice
PONTInews24
20
accoglieva, quindi, la domanda e la sentenza veniva confermata dal giudice di appello.
La soluzione della Cassazione - La Suprema corte, investita del giudizio da parte
dell'acquirente dell'immobile, si è allineata alle pronunce di merito, affermando il principio
secondo cui spetta al conduttore di un immobile adibito ad attività commerciale sia il diritto di
prelazione che quello di riscatto, anche nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso non
sia stato previamente autorizzato secondo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, dal
momento che il mutamento di destinazione d'uso non comporta né l'illiceità dell'oggetto né
della causa del contratto di locazione, salvo il caso che si tratti di violazione di disposizioni
contenute in leggi speciali o di strumenti urbanistici generali o di attuazione.
I giudici nell'affermare il suddetto principio hanno sottolineato la differenza tra la fattispecie in
esame e quella in cui l'esercizio di un'attività commerciale non sia lecita perché priva delle
necessarie autorizzazioni amministrative, argomento discusso nelle decisioni richiamate dalla
parte ricorrente.
Nella specie, invece, si reputa abusivo l'uso dell'immobile in cui l'attività viene esercitata in
quanto, essendo originariamente destinato ad abitazione, il mutamento di destinazione
avrebbe dovuto comportare, come conseguenza, l'illiceità dell'attività commerciale e la nullità
del contratto di locazione.
Il mutamento di destinazione d'uso - Per il giudice di legittimità il mutamento di
destinazione d'uso ha una disciplina differenziata a seconda che esso sia stato attuato
mediante un intervento edilizio sull'immobile, con una variazione nella sua struttura di modo
che per ritornare allo statu quo ante siano necessarie nuove opere, oppure mediante opere
edilizie che non siano funzionali alla modifica di destinazione, oppure, infine, senza alcuna
modifica materiale dell'immobile e, quindi, senza necessità di compiere lavori edilizi per
ritornare allo stato precedente.
La disciplina, all'epoca dei fatti, era stabilita dalla legge 47/1985 che agli articoli 7 e 8 riteneva
rilevanti solo quei mutamenti di destinazione comportanti opere edilizie significative, a seconda
che siano state realizzate in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali che
comportino variazioni degli standard edilizi.
Nel caso in cui il mutamento sia avvenuto senza opere edilizie significative la disciplina è
dettata dall'articolo 25, ultimo comma, che prevede, nei casi in cui per la variazione sia
richiesta la preventiva autorizzazione sindacale, in caso di difetto, l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 10 e il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
In tutti i casi, ha ricordato la Corte, sarebbe stato possibile ottenere la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria se l'opera eseguita era conforme agli strumenti urbanistici generali
e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della
realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda.
La legittimità del contratto - Di conseguenza, in presenza di un mutamento di destinazione
d'uso non autorizzato nemmeno si pone la questione della compatibilità della causa e
dell'oggetto del contratto con la normativa edilizia.
Ma, nemmeno nel caso di mutamento di destinazione, rilevante ai sensi degli articoli 7 e 8
della legge 47/1985, si verificherebbe la nullità del contratto di locazione, giacché, come più
volte ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 4228/99 e 22312/2007),
l'eventuale non conformità dell'immobile alla disciplina urbanistica non determina l'illiceità del
contratto, che si riferisce piuttosto al contenuto del negozio e non al bene in sé, né determina
l'illiceità della causa per contrasto con l'ordine pubblico o la nullità per violazione
dell'articolo 40 della legge 47/1985, norma che si riferisce ai contratti con effetti reali. Il
contratto non è nemmeno nullo per illiceità della causa per contrasto con norme imperative. In
un precedente arresto (Cassazione 24769/2008) la Corte aveva, infatti, ritenuto nullo, ai
sensi dell'articolo 1343 del Cc, il contratto qualora le parti abbiano perseguito un risultato
vietato dall'ordinamento applicando tale concetto in una fattispecie in cui non solo non si
perseguiva un interesse meritevole di tutela ma addirittura si ipotizzava una situazione di
dannosità sociale. Nel caso ora esaminato dalla Cassazione, invece, il mutamento di
destinazione non contrasta con i vincoli imposti dalle disposizioni urbanistiche ma è frutto di un
uso impresso all'immobile dagli utilizzatori diverso rispetto a quello risultante dalla licenza
PONTInews24
21
edilizia e dal certificato di abitabilità.
Il contrasto con i vincoli urbanistici - Soltanto in presenza di vincoli di destinazione a
determinate finalità, previste dalla normativa speciale o da piani regolatori o da strumenti
urbanistici assimilati, è possibile parlare di limitazioni che rilevano anche nei rapporti
privatistici; si tratta, cioè, di norme che sono imperative e inderogabili proprio perché
perseguono finalità di tutela di interessi pubblici.
In presenza, invece, del mutamento di destinazione d'uso cosiddetto funzionale, la norma
contenuta nell'articolo 25 della legge 47/1985 non mira a garantire una certa
destinazione d'uso dell'immobile ma assume una finalità di controllo sul territorio delle attività
non edilizie.
Se la modifica della destinazione risulta dalle opere abusive, previste dagli articoli 7 e 8 della
legge 47/1985, sono proprio queste ultime a rilevare essendo state realizzate in totale
difformità dalla concessione o con variazioni essenziali ma non il mutamento di destinazione
d'uso che ne abbia costituito lo scopo.
Ha concluso, quindi, la Corte che l'interesse a destinare l'immobile a un uso non conforme a
quello originario non comporta l'illiceità della causa per contrasto con norme imperative perché
non è questa destinazione a essere vietata dall'ordinamento; possono essere, invece, in
contrasto con la normativa edilizia le modalità con cui si è realizzato il mutamento d'uso ma ciò
non rileva rispetto alla causa del contratto di locazione.
(Mario Piselli, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto 15 giugno 2013, n. 25)
 "Start-up" innovative - Indicazioni della circolare Assonime 11/2013
QUADRO NORMATIVO
Con il D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), il Legislatore nazionale ha introdotto una serie di norme di
carattere fiscale, societario, finanziario ed in materia di diritto del lavoro, volte ad agevolare lo
svolgimento di specifiche attività d'impresa.
In particolare, l'intento perseguito dal Legislatore, con l'introduzione dei citati dettati
normativi, è quello di creare "un preciso strumento di politica economica teso a favorire la
crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l'attrazione di talenti e
capitali dall'estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana,
promuovendo una cultura del merito e dell'assunzione di rischio".
Tale obiettivo, espresso nella relazione illustrativa al decreto, ha trovato la sua espressione con
l'introduzione della nuova figura d'impresa, la "start-up innovativa", ossia una società dotata di
particolari requisiti, propedeutici per l'assunzione di tale qualifica e, quindi, dell'intero sistema
di incentivazione disciplinato dal D.L. 179/2012.
Accanto a tale nuova figura imprenditoriale, il Legislatore ha previsto anche un'ulteriore figura,
il cd. "incubatore certificato", ossia quel soggetto la cui finalità principale è rappresentata
dall'offerta di servizi per sostenere la nascita e la crescita delle start-up innovative.
Scopo del presente intervento è quello di approfondire le caratteristiche della nuova figura
imprenditoriale, anche dal punto di vista fiscale, alla luce delle considerazioni espresse
da Assonime con la Circolare 6.5.2013, n. 11.
START-UP INNOVATIVE - REQUISITI COSTITUTIVI: il co. 2, dell'art. 25, D.L. 179/2012,
conv. con modif. dalla L. 221/2012, stabilisce che possono assumere la qualifica di start-up
innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, nonché le società
europee residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Tale ultimo aspetto - con riferimento al divieto di quotazione delle azioni o quote nei mercati
regolamentati - è stato oggetto di riflessione da parte di Assonime con la Circolare 11/2013.
In particolare, per Assonime, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 25, D.L.
179/2012, non appare vietato ad una start-up innovativa la quotazione dei titoli di debito,
quali le obbligazioni in caso di S.p.a., ferma restando, comunque l'esclusione per la quotazione
delle azioni.
PONTInews24
22
REQUISITI OGGETTIVI OBBLIGATORI: oltre alla forma giuridica sopra indicata, le società
per poter essere qualificate start-up innovative devono possedere cumulativamente tutti i
seguenti requisiti:
• la maggioranza delle quote o delle azioni e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
devono essere detenuti, al momento della costituzione per i successivi due anni, da soci
persone fisiche. Tale disposizione, a parere di Assonime, deve essere interpretata nel
senso che la norma non vieta il trasferimento delle quote o delle azioni. La condizione
necessaria ed indispensabile - prosegue Assonime - è rappresentata dal fatto che, al
termine degli atti di trasferimento delle stesse, la maggioranza delle quote o delle azioni
e dei diritti di voto sia detenuta da persone fisiche. Inoltre, la circostanza che la norma
richiami il concetto di maggioranza, sia con riferimento alla detenzione della
partecipazione e sia con riguardo al diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria, sta
a significare che - come correttamente indicato da Assonime - la sussistenza di entrambe
le condizioni - titolarità e diritto di voto - devono sussistere in misura superiore al 50% in
capo a soci persone fisiche.
• la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di quattro anni
dalla data di costituzione;
• la sede principale degli affari e degli interessi della potenziale start-up innovativa deve
essere in Italia. A tal proposito, il concetto espresso nella lett. c) del co. 2, dell'art. 25,
D.L. 179/2012, non deve essere confuso con il concetto di sede legale della società. La
sede principale degli affari e degli interessi, infatti, va interpretata come il luogo di
effettivo svolgimento degli affari e degli interessi economici. Secondo Assonime, dopo
una breve analisi delle varie posizioni giurisprudenziali (1) e comunitarie, volte ad
individuare il concetto richiamato dalla citata disposizione normativa, stabilisce che la
start-up innovativa ha la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia, quando nel
territorio dello Stato si colloca il luogo degli organi di amministrazione e di gestione, dove
vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali ed amministrative;
• il totale del valore della produzione annua non può essere superiore ad Euro 5.000.000,
intendendo per tale indicatore la voce A del Conto economico di cui all'art. 2425
c.c. Inoltre, a detta della lett. d) del co. 2 dell'art. 25, D.L. 179/2012, tale verifica deve
essere condotta a partire dal secondo anno di attività. Secondo quanto indicato da
Assonime nella Circolare 11/2013, tale requisito, meramente numerico, va verificato al
secondo esercizio di attività, in quanto, sempre a detta di Assonime, rappresenta
un'impostazione più coerente dal punto di vista sostanziale, permettendo, infatti, di
considerare interamente un periodo biennale dall'inizio. Da un punto di vista
esemplificativo, quindi, una società start-up innovativa costituita il 15.4.2012, il cui
esercizio sociale termina il 31.12, dovrà verificare il superamento o meno del parametro
del valore della produzione, con il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015;
• la società non deve distribuire utili e non deve averne distribuiti al momento della
costituzione.
Tale ultima condizione, naturalmente, vale per le società già costituite al momento
dell'entrata in vigore del D.L. 179/2012;
• l'oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La
formulazione utilizzata dal Legislatore per individuare tale requisito appare del tutto
generica, lasciando - correttamente - ampia libertà di scelta alle persone fisiche che
intendono costituire una start-up innovativa, in quanto - interpretando la volontà
legislativa - in ogni attività economica può esserci lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto
tasso di innovazione tecnologica. Anche a detta di Assonime, infatti, la scelta del
Legislatore, dettata prevalentemente dalla necessità di rispettare il principio di libertà di
iniziativa economica, deve essere interpretata nel senso più ampio del termine, e
riferibile, quindi, ad ogni attività economica da cui possa discendere sia l'introduzione di
nuovi prodotti e nuovi servizi, sia nuovi metodi per produrli, distribuirli ed usarli.
• da ultimo, quale requisito obbligatorio, il Legislatore stabilisce che la società non deve
essere costituita da un'operazione straordinaria di fusione, scissione, cessione di azienda
o ramo d'azienda.
PONTInews24
23
Tale limitazione persegue, quindi, l'obiettivo di vietare la mera prosecuzione di un'attività già
precedentemente svolta da un'altra società.
REQUISITI OBBLIGATORI ALTERNATIVI: oltre alle condizioni costitutive ed ai requisiti
obbligatori, la cui sussistenza deve essere totale affinché una società possa essere qualificata
come start-up innovativa, il D.L. 179/2012, con la lett. h) dell'art. 25, ha stabilito che tale
qualifica è subordinata all'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo quali, ad esempio,
sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan;
- le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori;
- i costi lordi del personale, dei collaboratori, compresi i soci e gli amministratori, impiegati
nell'attività di ricerca e sviluppo;
- le spese legali per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale.
Ai fini della determinazione della sussistenza o meno di tale requisito, si veda il seguente
esempio numerico;
• le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggior valore
tra il costo ed il valore della produzione, risultanti dal bilancio ex art. 2425 c.c. Tali
spese, inoltre, devono essere assunte al netto della quota riferibile all'acquisto ed alla
locazione di immobili. Oltre a quanto stabilito dall'Oic 24, in materia di capitalizzazione
delle spese di ricerca e sviluppo tra la voce delle immobilizzazioni immateriali, il citato
dettato normativo - con riferimento alla lett. h) dell'art. 25, D.L. 179/2012 - annovera
tra i costi da ricomprendere nella "famiglia" delle spese di ricerca e sviluppo:
• in alternativa alle condizioni indicate nella precedente lett. a), la società per assumere la
qualifica di start-up innovativa deve essere "dotata" di dipendenti e collaboratori con
determinate qualifiche lavorative. In particolare, almeno 1/3 della forza lavoro
complessiva della società deve essere costituita da dipendenti e collaboratori che siano in
possesso di un titolo di contratto di ricerca presso un'Università italiana o straniera,
oppure siano in possesso di una laurea ed abbiano svolto, da almeno tra anni, attività di
ricerca certificata presso istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero. In
riferimento a tale requisito, Assonime, in perfetta coerenza con la realtà economica
nazionale e, soprattutto, con la realtà fattuale delle start-up che vede coinvolti nel
processo, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione del prodotto e/o
servizio innovativo gli amministratori delle società, nella circolare in commento ritiene di
far rientrare anche questi soggetti nel concetto previsto dalla norma di riferimento;
• l'ultimo ed alternativo requisito, richiesto dall'art. 25, D.L. 179/2012, è rappresentato
dal fatto che la società deve utilizzare creazioni intellettuali a contenuto tecnologico. In
altri termini, la start-up innovativa, per essere qualificata come tale, deve essere titolare,
depositaria o licenziataria di un titolo di privativa diretto a tutelare le innovazioni
industriali, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le
nuove varietà vegetali che siano direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività
d'impresa.
ESEMPIO - SPESE di RICERCA e SVILUPPO
Alfa S.r.l. riporta i seguenti dati di bilancio:
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni
immateriali
Euro 100.000,00
di cui spese per
ricerca e sviluppo
Euro 30.000,00
Immobilizzazioni
materiali
Euro 300.000,00
Attivo circolante
Euro 20.000,00
PONTInews24
Patrimonio netto
Euro 100.000,00
Debiti
Euro 320.000,00
24
Totale attivo
Euro 420.000,00
Totale passivo
Euro 420.000,00
Conto economico
A) Valore della produzione
Euro 150.000,00
B) Costo della produzione
Euro 100.000,00
di cui per attività di ricerca e sviluppo
Euro 25.000,00
Il valore di riferimento di partenza è rappresentato dal maggior valore tra il valore della
produzione - voce A) del Conto economico - pari a Euro 150.000,00 ed il costo della
produzione - voce B) del Conto economico - pari ad Euro 100.000,00.
Stabilito che il maggior valore è rappresentato dal valore della produzione, al fine di verificare
il soddisfacimento o meno del requisito richiesto deve essere rapportato il totale delle spese di
ricerca e sviluppo, pari a Euro 55.000,00 (Euro 30.000,00 capitalizzate ed Euro 25.000,00
imputate a Conto economico), rispetto al valore della produzione.
Quanto ottenuto, pari al 36% (Euro 55.000,00/Euro 150.000,00), stabilisce che la società Alfa
S.r.l., al sussistere degli altri requisiti obbligatori, può essere considerata una start-up
innovativa.
START -UP INNOVATIVE
Normativa di
riferimento
Il D.L. 179/2012, con gli artt. 25 e segg., ha introdotto le cd. startup innovative al fine di favorire la crescita, la creazione di
occupazione, in particolare quella giovanile, e l'attrazione di talenti e
capitali dall'estero.
Aspetti fiscali
Le start-up innovative sono esonerate:
- dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti
per gli adempimenti relativi alle iscrizioni al Registro delle imprese,
nonché dal pagamento del diritto annuale della Camera di
Commercio;
- dall'applicazione della normativa in materia di società di comodo e
perdita sistematica, di cui rispettivamente l'art. 30, L. 724/1994 e
art. 2, D.L. 138/2011.
Ai soggetti che investono nelle start-up innovative sono riconosciute
delle detrazioni o deduzioni fiscali. In particolare:
- ai soggetti Irpef è riconosciuta una detrazione pari al 19%
dell'investimento effettuato, con un importo massimo di
investimento agevolabile pari a Euro 500.000,00;
- ai soggetti Ires è riconosciuta una deduzione pari al 20% della
somma investita il cui importo massimo ammonta ad Euro
1.800.000,00, a condizione che l'investimento sia mantenuto per
almeno un biennio.
INCENTIVAZIONE FISCALE per le START-UP INNOVATIVE: gli artt. 26, 27 e 29, D.L.
179/2012 si occupano dell'incentivazione fiscale spettante alle start-up innovative.
In particolare, il co. 4 dell'art. 26, D.L. 179/2012 prevede "l'esimente" dalla normativa sulle
cd. società di comodo, di cui all'art. 30 L. 23.12.1994 n. 724, e sulle società in perdita
sistematica, di cui all'art. 2, D.L. 13.8.2011 n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n.
148.
Tale condizione di esonero, tuttavia, oltre a trovare applicazione solo al sussistere ed alla
permanenza delle condizioni oggettive per qualificare la società come start-up innovativa,
cessa una volta decorsi quattro anni dalla costituzione.
Il co. 8 dell'art. 26, D.L. 179/2012, invece, stabilisce l'esonero, per le start-up innovative e
gli incubatori certificati, dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per
PONTInews24
25
gli adempimenti relativi alle iscrizioni al Registro delle imprese, nonché dal pagamento del
diritto annuale della Camera di Commercio.
Anche in tale caso, la norma agevolativa di esonero vale solo ed esclusivamente se sussistono
e permangono i requisiti per qualificare la società come start-up innovativa.
Da un punto di vista fiscale, l'incentivazione che presumibilmente crea maggiore "interesse" è
contenuta nell'art. 29, D.L. 179/2012, il quale riconosce, a favore dei soggetti Irpef ed Ires
che effettuano investimenti in start-up innovative, rispettivamente, una detrazione ed una
deduzione, legata all'ammontare dell'investimento effettuato.
Per Assonime, sulla base di quanto indicato nella Circolare 11/2013, la citata norma
agevolativa ricalca il cd. bonus capitalizzazioni, di cui all'art. 5, co. 3-ter, D.L. 1.7.2009, n.
78, conv. con modif. dalla L. 3.8.2009, n. 102 tanto da richiamare, per maggiori chiarimenti,
la Circolare della stessa Assonime 26.2.2010, n. 7.
Da un punto di vista operativo il citato art. 29, D.L. 179/2012riconosce ai soggetti Irpef:
• una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% della somma investita nel capitale sociale
della start-up innovativa;
• l'importo massimo di investimento detraibile è stabilito in Euro 500.000,00;
• e l'eventuale eccedenza non detraibile per incapienza d'imposta può essere portato in
detrazione nei periodo successivi ma non oltre il terzo.
Per i soggetti Ires, invece, l'agevolazione si sostanzia in una deduzione pari al 20% della
somma investita nel capitale sociale della start-up innovativa, a condizione che l'investimento
sia mantenuto per almeno due anni.
A differenza dei soggetti Irpef, per i soggetti Ires, l'importo massimo per il quale è ammessa la
deducibilità è stabilito in Euro 1.800.000,00 con un effetto massimo in termini di riduzione
d'imposta pari ad Euro 495.000,00.
Per i soggetti Ires, oltre all'eventuale riduzione del carico d'imposta, potrebbe realizzarsi
alternativamente la produzione di perdite o di maggiori perdite a seguito dell'effettuazione
dell'investimento in commento.
In tal caso, a detta di Assonime, tali perdite possono essere utilizzate secondo le regole
ordinarie, sulla base anche di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (C.M. 27.10.2009 n.
44/E) in riferimento proprio al bonus capitalizzazioni, di cui all'art. 5, co. 3-ter, D.L.
78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 o della cd. Tremonti-ter, di cui all'art. 5, co. 1
dello stesso D.L. 78/2009.
_____
(1) Si vedano le Sentenze della Corte di Cassazione, Sez. lav., 21.4.2006, n. 9378 e Corte di
Cassazione, Sez. I, 29.11.2010, n. 24162.
(Leonardo Pietrobon, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale 7 giugno 2013, n. 22)
 Fisiologiche e non elusive le operazioni di "leveraged buy out"
A seguito della sentenza n. 1372/2011 della Corte di Cassazione, la quale aveva esaminato un
caso di riorganizzazione di un gruppo societario che aveva comportato l’acquisto da parte di
una società italiana dell’intero capitale sociale di altra società italiana del gruppo, annullando le
riprese operate a vantaggio della società, l’assurda tesi della illiceità fiscale del "leveraged buy
out" (lbo) viene ora espressamente disconosciuta anche dagli stessi organi centrali dell’Agenzia
delle Entrate.
Infatti, la direzione centrale normativa, in un recentissimo pronunciamento a firma del
direttore centrale, ha confermato la legittimità dell’lbo e della deduzione degli interessi passivi
sostenuti dalla società risultante dalla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.
Anche la giurisprudenza tributaria di merito si era allineata alla Suprema Corte. Di talché è
piuttosto copiosa la produzione di sentenze che ad oggi si sono espresse in materia,
confermando la liceità dell’lbo e, con essa, la liceità della deduzione degli interessi passivi.
Tra l’altro, in senso positivo si sono espresse in numerose occasioni - anche prima della
fondamentale pronuncia della Suprema Corte sopra citata - le Commissioni di merito lombarde.
Tra le tante, si rammentano: C.T.P. di Milano, Sez. XVI, 27.02.2013, n. 57, C.T.P. di Milano,
Sez. XVIII, 17.04.2012, n. 95, C.T.R. di Milano, Sez. XXVII, 16.02.2012, n. 13, C.T.R. di
Milano, Sez. XXXIV, 17.05.2011, n. 53, C.T.P. di Varese, Sez. XI, 30.10.2007, n. 131, C.T.R. di
PONTInews24
26
Milano, Sez. V, 12.11.2008, n. 86, C.T.P. di Milano, Sez. VII, 17.09.2009, n. 191, C.T.P. di
Varese, Sez. VII, 8.02.2010, n. 37.
Oggi si può quindi fare riferimento anche al recente parere del 26.03.2013, prot. n.
2013/38605, rilasciato in risposta ad un interpello ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n.
600/1973 (c.d. interpello disapplicativo) riguardante proprio un'operazione di lbo (cfr. L.
Gaiani, in Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 19.04.2013, pag. 25).
Nel caso in esame, la società istante chiedeva, a seguito della fusione inversa tra essa (target)
e la newco, di disapplicare la norma antielusiva di cui all’art. 172, comma 7, D.P.R. n.
917/1986 al fine di poter utilizzare anche post-fusione (le perdite fiscali e) gli interessi passivi
non dedotti in virtù delle limitazioni poste dal vigente art. 96 D.P.R. n. 917/1986.
Ebbene, la risposta dell’Agenzia è stata, è bene affermarlo, positiva. Nella motivazione, dopo
una descrizione dei passaggi tipici di un'operazione di lbo, che culmina con la constatazione
che «la fusione diventa così il meccanismo idoneo a consentire il trasferimento delle risorse
finanziarie dalla società target alla società veicolo, promotrice dell’iniziativa, necessario al fine
di sopportare gli oneri dell’indebitamento contratto per l’acquisto delle partecipazioni della
società target», l’Agenzia motiva il proprio parere positivo affermando che, nel caso esaminato,
«non si possono verificare quegli effetti che la norma antielusiva intende contrastare perché gli
interessi passivi indeducibili (e le perdite fiscali pregresse) di cui si chiede il riporto sono
esclusivamente afferenti ai finanziamenti ottenuti per porre in essere l’operazione di merger
leveraged buy out. Nell’ambito di tale operazione, inoltre, la fusione inversa descritta
nell’istanza rappresenta il logico epilogo dell’operazione stessa, necessaria anche a garantire il
rientro, per gli istituti creditori, dell’esposizione debitoria».
Gli interessi passivi afferenti i finanziamenti necessari per realizzare un'acquisizione con
indebitamento (lbo) sono dunque pienamente utilizzabili post-fusione dalla società che risulta
dall’aggregazione tra la target e newco, in quanto trattasi di interessi strettamente connessi ed
inerenti all’operazione di acquisizione. L’Agenzia riconosce che la fusione è il “logico epilogo”
dell’operazione, e che essa rappresenta il passaggio necessario ed imprescindibile per
«garantire il rientro, per gli istituti creditori, dell’esposizione debitoria». Viene, pertanto,
smentita in radice la fantasiosa teoria secondo la quale l’acquisizione sarebbe dovuta avvenire
direttamente per mezzo della capogruppo; invero, senza la fusione, non poteva essere
garantito il flusso di cassa necessario per ripagare gli interessi e il capitale alle banche
finanziatrici (per non parlare della dazione delle necessarie garanzie). E di ciò, l’Agenzia è ben
conscia, come dimostrato dalla risposta qui in commento. Inutile dire che, nella risposta ad
interpello, nessun accenno viene fatto alla circostanza che gli interessi sarebbero indeducibili in
capo alla società istante, in quanto di “pertinenza” della sua capogruppo. In definitiva, si
ritiene che con questo pronunciamento, la stessa Agenzia delle Entrate abbia definitivamente
dettato le corrette linee interpretative in relazione all’operazione disaminata, dimostrando
peraltro di averne perfettamente compresa la dinamica e le ragioni giuridiche ed economiche
che la giustificano.
Ad ulteriore dimostrazione dell’approccio palesemente strumentale dell’Ufficio, si segnala
ancora che, in una contestazione avente ad oggetto un'importante acquisizione societaria, è
stata la stessa Agenzia delle Entrate a sancire - nell’ambito dell’atto di adesione con il quale la
vicenda è stata chiusa - che l’operazione fisiologica era rappresentata proprio da un lbo.
Queste posizioni, peraltro, non debbono portare stupore, in quanto coerenti con altre
precedenti pronunce, dove la tematica era stata trattata. In particolare, con la nota n.
39483/2001/123401 del 7.08.2001 (allegata alla circolare Dre del Veneto n. 39483 del 22
08.2001), l’amministrazione si era già espressa positivamente in merito ad un’operazione di
acquisizione, effettuata da una newco costituita ad hoc da parte di un unico investitore non
residente (una società finlandese) per acquisire il controllo di due società italiane,
successivamente fuse per incorporazione. In tale occasione l’amministrazione ha evidenziato,
tra l’altro, che l’alternativa tra l’investimento diretto e l’acquisizione per il tramite di
una newco è «una libera scelta che il sistema economico fiscale non può negare
all’imprenditore. È, in altri termini, una scelta consentita dal sistema». Ed ancora, «è una
libera scelta societaria, quella di acquisire il controllo direttamente, o per il tramite di una subholding italiana, così come è sempre lecito effettuare pianificazione fiscale, ossia scegliere tra i
vari comportamenti consentiti dall’ordinamento, quelli meno onerosi». Come riportato nella
nota, l’impiego di un veicolo appositamente costituito ha consentito di beneficiare di un
PONTInews24
27
risparmio di imposta che, altrimenti, la società finlandese mai avrebbe potuto ottenere, se
avesse proceduto all’acquisizione diretta. Ciò nonostante, in maniera condivisibile,
l’amministrazione ha riconosciuto l’indiscutibile diritto dell’impresa di scegliere se l’acquisizione
debba avvenire direttamente ovvero per mezzo di una sub-holding.
Ancora prima, l’Agenzia aveva già sancito che il realizzo di un'acquisizione con le modalità qui
in esame non costituisce violazione od abuso di alcuna norma o principio vigente. Si
rammenta, a questo riguardo, il parere del 2.02.2000, n. 1, rilasciato dal comitato consultivo
per l’applicazione delle norme anti-elusive.
La fattispecie portata all’attenzione del comitato riguardava la costituzione, da parte di una
società, di una newco allo scopo di procedere all’acquisizione di una società appartenente a
terze economie. Successivamente all’acquisizione, la newco incorporava la target, con
emersione di un disavanzo da annullamento. Ebbene, il comitato ha riconosciuto il diritto di
dare rilevanza fiscale gratuita a tale disavanzo (fino a concorrenza delle plusvalenze da
cessione assoggettate ad imposta), ritenendo comprovate le valide ragioni economiche
dell’operazione sia con riguardo alla compravendita di azioni, sia con riguardo alla successiva
fusione per incorporazione.
Da tutto quanto sopra non può che derivare l’auspicio che cessino le contestazioni fiscali alle
operazioni di lbo e che l’amministrazione ri-valuti l’opportunità di proseguire i contenziosi in
essere, fondati sul mancato riconoscimento fiscale di un’operazione ormai ritenuta “fisiologica”.
(Enrico Fossa)
 Registrazione degli atti di cessione sotto condizione
Notai e Camere di commercio della Lombardia studiano insieme le regole sulla pubblicità nel
registro imprese degli atti di cessioni d'azienda o di cessioni di quote di s.r.l. assoggettati a
condizione sospensiva o risolutiva, oppure sotto riserva di proprietà.
Atti di cessione d'azienda condizionati
Frequente nella prassi la conclusione di atti di cessione d'azienda condizionati,
sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di determinati eventi, e ancor di più di atti
con riserva della proprietà in capo al cedente in funzione della dilazione del pagamento del
prezzo di cessione. Dato che in caso di cessione sotto condizione sospensiva il trasferimento
della proprietà dell'azienda è sospeso mentre in caso di cessione sotto condizione risolutiva il
trasferimento avviene ma la stessa azienda può tornare di proprietà del cedente se si verifica
l'evento condizionante; o, ancora, che in caso di cessione con riserva di proprietà il cedente
rimane titolare dell'azienda, queste sono tutte situazioni rilevanti per l'eventuale ulteriore
trasferimento della stessa azienda, di cui occorre dare pubblicità nel registro imprese. Il
deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto utilizzando il codice 99 ("altro") del
campo "oggetto atto" del modello TA. Al registro imprese vanno comunicati, quindi, anche il
verificarsi, o il mancato verificarsi, di tutti gli eventi che condizionano l'atto di cessione,
utilizzando sempre il medesimo modulo e codice e inserendo nel campo libero una dicitura che
dia conto dell'evento, tipo "accertamento di verifica condizione", "saldo di corrispettivo
compravendita con riserva di proprietà" ecc.. Quest'ultima comunicazione non è soggetta a
termine e il decorso dei 30 giorni non è sanzionato.
Atti di cessione di quote di s.r.l. condizionati
Anche l'aggiornamento dell'assetto proprietario della s.r.l. conseguente agli atti traslativi delle
partecipazioni è importante in funzione dell'elenco soci tenuto dal registro imprese, dopo
l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle s.r.l. In caso di cessione sotto
condizione sospensiva, il cedente rimane titolare dei diritti connessi alla titolarità della
partecipazione poiché gli effetti traslativi non si verificano immediatamente, perciò il cedente
resta nell'elenco dei soci mentre il cessionario ne prenderà il posto solo una volta comunicato
al registro il verificarsi della condizione sospensiva. Se, invece, la cessione di quote è posta
sotto condizione risolutiva, i cui effetti si verificano immediatamente, il cessionario sostituisce
subito il cedente nell'elenco dei soci; al verificarsi della condizione risolutiva, il cedente
riprende il posto del cessionario nell'elenco dei soci una volta comunicatolo al registro imprese.
Il termine di iscrizione degli atti di cessione di quote con effetti condizionati o con riserva di
proprietà è sempre di 30 giorni (modello "S" e dicitura espressa nel campo vincoli/note).
(Il Sole 24 Ore - Sistema Società On Line 3 giugno 2013)
PONTInews24
28
 Fallimento della società ove il reato-presupposto è stato commesso
Il fallimento dell’ente, nel cui ambito è stato commesso il reato-presupposto,
provoca l’estinzione dell’illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001?
No, la dichiarazione di fallimento dell’ente, nel cui alveo risulta perpetrato il reato presupposto,
non può considerarsi quale circostanza idonea ad estinguere l’illecito amministrativo
conseguente al reato stesso. Ciò, in quanto il fallimento non può equivalere a fattore estintivo
della società. Si pensi, al riguardo, come persino al concludersi della relativa procedura
fallimentare, non potrebbe affermarsene l’estinzione, occorrendo a tal fine, che la cancellazione
sia formalizzata, con specifico atto, da parte del curatore. Non può aderirsi, allora, a quella
ricostruzione, puntualmente stilata dai giudici di merito, tesa ad equiparare il fallimento
societario al decesso del reo e, dunque, ad una fonte di estinzione del reato. Secondo tale
assunto, difatti, alla dichiarazione fallimentare conseguirebbe, sempre e comunque,
l’impossibilità del fallito – non solo di disporre – ma altresì di tornare a disporre del suo
patrimonio, sulla falsariga di quanto accadrebbe alla persona fisica che, venuta a mancare, non
potrebbe più, per ovvie ragioni, “maneggiare” le proprie sostanze.
Non è così per la giurisprudenza di legittimità, intervenuta più volte a respingere la tesi appena
descritta. A ben vedere, rileva costantemente la Cassazione, fino al momento del formale
“decesso” della società, la stessa – seppur costretta a convivere con ristrette potenzialità di
azione – prosegue il suo percorso vitale, suscettibile di un ritorno in attivo, idoneo a restituire
agli organi societari quei poteri gestionali e amministrativi, originariamente posseduti. Ecco
che, in virtù dei rilievi svolti, al quesito annunciato in apertura non potrà che fornirsi un
responso negativo, giustificato dalla profonda differenza tracciabile tra la morte del singolo e il
fallimento degli enti collettivi. Fallimento che, piuttosto, andrà paragonato ad una «procedura
concorsuale, che non determina giuridicamente l’estinzione del soggetto fallito e che è
finalizzata al soddisfacimento dei creditori, cui può in astratto conseguire il ritorno in bonis»
(Cass. n. 4335/2013).
Tanto chiarito, la Suprema Corte, nella medesima occasione, va oltre, soffermandosi ad
evidenziare come neanche l’eventuale prescrizione del reato, venuta in essere nel corso del
procedimento di fallimento, potrebbe determinare l’estinzione dell’illecito amministrativo. Nel
sistema normativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – spiegano i giudici ermellini – la
responsabilità dell’ente si caratterizza «per la sua autonomia rispetto a quella dell’autore del
reato», sussistendo «anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia».
Soluzione che si conforma, del resto, a quanto già sottolineato dal Collegio, lo scorso anno. Il
riferimento, è ad una nota sentenza di legittimità, pronunciatasi, ancora una volta, sull’annosa
questione dell’eventuale equiparazione del fallimento societario al decesso dell’individuo (Cass.
n. 44824/2012). Ipotizzando una tale ricostruzione - si legge nella parte motivazionale verrebbe a delinearsi una causa di estinzione non prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, che,
invece, indica come causa estintiva della responsabilità dell’ente, la prescrizione per decorso
del termine di legge. È agevole dedurre, pertanto, come solo all’esito della cessazione
dell’attività – formalizzata con cancellazione dal registro delle imprese – potranno ritenersi
«cessati gli obblighi di legge a carico dell’ente».
Ma v’è di più. Le Sezioni Unite, con decisione n. 29951/2004, sottolinearono come, se è vero
che la sentenza dichiarativa di fallimento «priva il fallito dell’amministrazione e della
disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data» – giacché assoggettati a procedura esecutiva
concorsuale finalizzata a soddisfare i creditori – è anche vero che, nonostante tale
“spossessamento”, il fallito conserva ancora «sino al momento della vendita fallimentare, la
proprietà dei beni». Volendo esemplificare ulteriormente, sia consentito equiparare il fallimento
ad un fattore idoneo a provocare non già la morte del malato (ente in dissesto), bensì una
sorta di quiescenza di una patologia (crisi societaria), sì seria, ma dall’esito non scontato,
poiché passibile di “guarigione” (ritorno in bonis e nuova espansione dei sacrificati poteri
dispositivi sulla sfera patrimoniale).
(Selene Pascasi, Il Sole 24 Ore - Sistema Società On Line 14 giugno 2013)
PONTInews24
29
Legge e prassi
(G.U. 151 del 29 giugno 2013)

 Ambiente, suolo e territorio
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 maggio 2013
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei
comuni del territorio della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 0083). (13A04740)
(GU n. 127 del 1-6-2013)
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 (Commissariamento dell’ILVA)
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di
imprese di interesse strategico nazionale. (13G00105) Pag. 1
(GU n. 129 del 4-6-2013)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 maggio 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna,
Liguria e Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita'
determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche, verificatesi nell'ultima decade
del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. (Ordinanza n. 84).
(13A04839)
(GU n. 131 del 6-6-2013)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 maggio 2013
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di Pesaro e
Urbino. (Ordinanza n. 85). (13A04913)
(GU n. 132 del 7-6-2013)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 maggio 2013
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province
di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato. (Ordinanza n. 86).
(13A04957)
(GU n. 132 del 7-6-2013)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 12 giugno 2013
Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio
PONTInews24
30
2012. (Ordinanza n. 91). (13A05286)
(GU n.142 del 19-06-2013)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 8 marzo 2013
Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a
effetto serra. (Delibera n. 17/2013). (13A05238)
(GU n.142 del 19-06-2013)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013
Indicazioni per il coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da
disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66,
recante: "Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri".
(13A05373)
(GU n.145 del 22-06-2013)
LEGGE 24 giugno 2013, n. 71
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione
in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in
materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. (13G00117)
(GU n.147 del 25-06-2013)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 18 febbraio 2013
Riprogrammazione «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse
strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798
di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. Assegnazione risorse per gli
interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984. (Delibera
n. 8/2013). (13A04786)
(GU n. 129 del 4-6-2013)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 18 febbraio 2013
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Passante ferroviario di
Milano: fermata Forlanini (CUP B41I09000070003). Approvazione progetto definitivo. (Delibera
n. 4/2013). (13A04787)
(GU n. 129 del 4-6-2013)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 8 marzo 2013
Sistema Conti pubblici territoriali (CPT) - Attribuzione della quarta tranche delle risorse
assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008. (Delibera n. 19/2013). (13A04784)
(GU n. 129 del 4-6-2013)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 8 marzo 2013
Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009 - riprogrammazione delle risorse
assegnate con la delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
danneggiati dal sisma (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Delibera n. 18/2013).
(13A04785)
(GU n. 129 del 4-6-2013)
PONTInews24
31
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in
materia di coesione sociale. (13G00107)
(GU n. 130 del 5-6-2013)

Detrazioni fiscali 50% ed Ecobonus 65%: le principali novità del D.L. n. 63/2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2013, n. 130 il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 relativo al
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione
avviate dalla Commissione europea.
Il provvedimento, in vigore da oggi, 6 giugno 2013, mira:
• a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto
delle condizioni climatiche esterne e delle prescrizioni relative alle condizioni interne agli
stessi;
• a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici;
• a sostenere la diversificazione energetica.
Tra le principali novità si segnalano la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 – con
l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe
di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria – e la proroga della detrazione del 50% per i lavori di
ristrutturazione fino al 31 dicembre 2013. Nello specifico, i lavori eseguiti su unità immobiliari
singole potranno godere della detrazione del 65% fino al 31 dicembre 2013, mentre per gli
interventi più importanti realizzati sui condomini, il termine ultimo per usufruire dello sconto
fiscale è stato fissato al 30 giugno 2014.
(www.immobili24.ilsole24ore.com, 6 giugno 2013)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 marzo 2013
Definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo di
solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122. (13A04922)
(GU n. 130 del 5-6-2013)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 marzo 2013
Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92. (13A04907)
(GU n. 134 del 10-6-2013)
 Antincendio e prevenzione incendi
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2013. Individuazione dei tempi di
svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di
interfaccia ed ai rischi conseguenti. (13A05542)
PONTInews24
32
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validita' 2011-2015, del
Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nei territori della regione Lombardia, della provincia
autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della
legge 353/2000. (13A04954)
(GU n. 134 del 10-6-2013)
 Appalti
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
COMUNICATO
Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni
sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n.
190/2012). (13A05319)
(GU n.146 del 24-06-2013)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PROVVEDIMENTO 23 maggio 2013
Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi. (Provvedimento n. 42).
(13A04885)
(GU n. 133 del 8-6-2013)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
DELIBERA 22 maggio 2013
Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorita',
ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012. (Delibera n. 26). (13A04960)
(GU n.134 del 10-6-2013)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
DETERMINA 22 maggio 2013
Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilita'. (Determina n.
4). (13A04961)
(GU n.134 del 10-6-2013)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 aprile 2013, n. 66
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92,
comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. (13G00109)
(GU n. 137 del 13-6-2013)
 Edilizia e urbanistica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
(13G00114)
PONTInews24
33
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
 Energia
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 marzo 2013
Concessione di una ulteriore proroga al termine di completamento dei progetti di innovazione
industriale a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' sostenibile» e «Nuove
tecnologie per il "Made in Italy"». (13A04782)
(GU n. 128 del 3-6-2013)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Approvazione della deliberazione n. 10 del 23 maggio 2013 da parte del Comitato Nazionale
per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di
progetto del Protocollo di Kyoto recante «Bando per progetti sul territorio nazionale
potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300: riapertura
termini per la presentazione di progetti potenzialmente finanziabili». (13A05017)
(GU n. 132 del 7-6-2013)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65
Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per
la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale.
(13G00106)
(GU n. 134 del 10-6-2013)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2013
Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Interregionale (POI) «Energie rinnovabili e
risparmio energetico» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013,
annualita' 2007-2011 e assegnazione dell'annualita' 2012, al netto del prefinanziamento del
7,5 per cento. (Decreto n. 9/2013). (13A05180) (Suppl. Ordinario n. 51)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 aprile 2013
Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83. (13A04796)
(GU n. 130 del 5-6-2013)
LEGGE 6 giugno 2013, n. 64
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante
disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli
enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
(13G00108)
(GU n. 132 del 7-6-2013)
PONTInews24
34
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 maggio 2013
Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre
1986, n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di
abitazione. (13A04918)
(GU n. 134 del 10-6-2013)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 6 marzo 2013
Istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. (13A05022)
(GU n. 134 del 10-6-2013)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 aprile 2013
Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento. (13A05027)
(GU n. 135 del 12-6-2013)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a
carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91. (13A05116)
(GU n. 136 del 12-6-2013)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 giugno 2013
Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013
dell'imposta municipale propria (IMU). (13A05122)
(GU n. 137 del 13-6-2013)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2013
Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti
che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
(13A05268)
(GU n. 139 del 15-6-2013)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 8 marzo 2013
Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n.
95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del
funzionamento del fondo. (Delibera n. 14/2013). (13A05154) Pag. 40
(GU n. 140 del 17-06-2012)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto 6 giugno 2013 del Ministero dell'interno, recante:
«Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013
dell'imposta municipale propria (IMU).». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 137 del 13 giugno 2013). (13A05377)
(GU n. 143 del 20-06-2012)
SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (DECRETO DEL FARE)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116) (Suppl. Ordinario n. 50)
(GU n. 144 del 21-06-2012)
PONTInews24
35
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 aprile 2013
Ulteriore periodo di proroga del termine di ultimazione dei programmi agevolati nell'ambito del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46. (13A05360)
(GU n. 147 del 25-06-2012)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 aprile 2013
Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati. (13A05359)
(GU n. 147 del 25-06-2012)
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti. (13G00123) (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 maggio 2013
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria
relativa all'anno 2014. (13A05153)
(GU n. 140 del 17-06-2012)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 giugno 2013
Invito a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione del Programma nazionale
triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015. (13A05155)
(GU n. 141 del 18-06-2012)
SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO 31 gennaio 2013
Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015.
(13A05119) (Suppl. Ordinario n. 49)
(GU n. 141 del 18-06-2012)
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2013
Rideterminazione del cofinanziamento statale del programma operativo dell'intervento
comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia 2007-2013 per le annualita' 2007-2012, ai
sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 1/2013). (13A05172) (Suppl. Ordinario n. 51)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2013
Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità' 2012 relativa al programma di
controllo dell'attività' di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 2/2013).
(13A05173) (Suppl. Ordinario n. 51)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
PONTInews24
36
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2013
Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al Regolamento CE n.
1234/2007, per la campagna 2012-2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n.
3/2013). (13A05174) (Suppl. Ordinario n. 51)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2013
Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione
dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2012) 4334
del 28 giugno 2012, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2013).
(13A05175) (Suppl. Ordinario n. 51)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2013
Integrazione del cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di
assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2012, di cui agli artt. 68 - 70
del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2013).
(13A05176) (Suppl. Ordinario n. 51)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 aprile 2013
Cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2013, di cui agli artt. 68 - 70 del Regolamento
CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 6/2013). (13A05177) (Suppl.
Ordinario n. 51)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 maggio 2013
Variazione di denominazione di varietà vegetali iscritte al registro delle specie ortive.
(13A05479)
(GU n. 148 del 26-06-2012)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 maggio 2013
Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (13A05480)
(GU n. 148 del 26-06-2012)
 Professione e lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 marzo 2013
Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 73380). (13A04883)
(GU n. 133 del 8-6-2013)
PONTInews24
37
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il
finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere dall'esercizio 2012.
(13A05069)
(GU n. 136 del 12-6-2013)

Con decreto interministeriale del 23 gennaio 2013 e' stata fissata, a decorrere
dall'esercizio 2012, l'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il
finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, per le voci di tariffa dei settori Artigianato,
Industria, terziario e altre attivita' nella misura dell'1,08% mentre rimane invariata (0,02%)
l'aliquota dell'addizionale prevista per il settore marittimo.
Il testo integrale del suddetto decreto e' consultabile sul sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it
 Pubblica Amministrazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013
Individuazione delle societa' che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di
obiettivi economico-finanziari. (13A04781) Pag. 1
(GU n. 127 del 1-6-2013)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 dicembre 2012
Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST), per l'anno 2012. (Decreto n. 955/RIC). (13A04741) Pag. 4
(GU n. 128 del 3-6-2013)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2013
Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle
ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. (13A04783)
(GU n. 129 del 4-6-2013)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013
Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione
da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22,
comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e successive modificazioni. (13A04834)
(GU n. 131 del 6-6-2013)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 18 marzo 2013
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2011
e 2012 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999 e articolo 145, comma 10, legge n.
388/2000). (Delibera n. 26/2013). (13A04972)
(GU n. 136 del 12-6-2013)
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Comunicato relativo alla pubblicazione della Circolare n. 62/2013 (13A05125)
(GU n. 138 del 14-6-2013)
PONTInews24
38
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 67
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli
articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00110)
(GU n. 139 del 15-6-2013)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2012
Definizione dei criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta
delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario. (13A04967) Pag. 1
(GU n. 135 del 11-6-2013)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
COMUNICATO
Approvazione del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' della Consob.
(13A05209)
(GU n. 140 del 17-06-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013
Ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, come sostituito dalla legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130. (13A05156)
(GU n. 141 del 18-06-2012)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 maggio 2013
Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015 delle
province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma
19, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13A05159)
(GU n. 141 del 18-06-2012)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2013
Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli
enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144. (13A05313)
(GU n. 143 del 20-06-2012)
CONSIGLIO DI STATO
DECRETO 11 giugno 2013
Modifiche al decreto 6 febbraio 2004 recante regolamento interno per il funzionamento del
Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. (Decreto n. 78). (13A05350)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013
Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (13A05470)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013
Definizione dei criteri e delle modalita' con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario. (13A05483)
(GU n. 148 del 26-06-2012)
PONTInews24
39
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70
Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici
e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00112)
(GU n. 146 del 24-06-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013
Autorizzazione ad assumere, a trattenere e riammettere in servizio unita' di personale per le
esigenze del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
(13A05507)
(GU n. 148 del 26-06-2012)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)
(GU n. 129 del 4-6-2013)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 marzo 2013
Modalita' di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente. (13A05157)
(GU n. 141 del 18-06-2012)
PONTInews24
40
Antincendio
Articolo del mese
Studio legale Ponti

L’amministratore di fatto, tra rilevanza penale e rilevanza civile
Luca Ponti, Paolo Panella, Studio legale Ponti
La figura dell’amministratore di fatto è sempre apparsa molto vivacemente nella dottrina e
nella giurisprudenza non solo italiana ma anche estera.
Nel sistema anglosassone, ad esempio, si fa spesso riferimento al c.d. “Shadow Director”, dove
si distingue, invero, tra tre diversi tipi di amministratore:
- l’amministratore di diritto (de jure director), ossia colui che è stato formalmente
investito dell’incarico e della conseguente carica sociale;
- l’amministratore di fatto (de facto director), ossia colui che, pur in mancanza di
un’investitura formale, ha di fatto esercitato le funzioni di amministratore e come tale è
stato riconosciuto e identificato dai terzi (dipendenti, aventi causa, creditori ecc. ecc.);
- l’amministratore occulto (shadow director) ossia colui che non si manifesta formalmente
come amministratore (anzi agisce all’ombra di coloro che sono formalmente
amministratori o lo sono di fatto), ma che nel concreto gestisce la società.
Nel nostro sistema giuridico, in verità, rileva poco la differenza tra l’amministratore di fatto e
l’amministratore occulto, bastando invero che (apparentemente o in modo occulto) un
soggetto giuridico si sia ingerito in modo significativo nella gestione della società.
Nel secolo scorso, la figura dell’amministratore di fatto era nettamente distinta tra la rilevanza
che ne dava la giurisprudenza penale e quella civile.
La giurisprudenza penale ha sempre riconosciuto in qualunque soggetto, che si fosse
significativamente ingerito nella gestione sociale, la possibilità di imputargli le condotte tipiche
dell’amministratore di diritto (Cass. 3.12.1884, in Riv. Pen., 1885, 331 “ripugna (...) ad ogni
sentimento di giustizia il dover punire l’amministratore semplice e non colui che amministrò (e)
che ebbe ed usò più mezzi per maggiormente frodare la cosa sociale o per mandarla in rovina
(...) né vale addurre che quella nomina fu illegale, comecché consentita dallo statuto (...),
tratto da Il Corriere del Merito 12/2005, 1319 nota).
Inizialmente, invece, la giurisprudenza civile ha faticato ad accettare l’estensione della
disciplina sull’amministratore di diritto anche all’amministratore di fatto.
La tesi tradizionale, infatti, muoveva dall’assunto che fosse necessaria un’investitura formale,
prima di poter attrarre la responsabilità che ne consegue (cfr Cass. 12.01.1984, in Giur.
Comm. 1985, 182).
Successivamente, per merito della giurisprudenza per lo più fallimentare, le due figure
(amministratore di diritto e amministratore di fatto) sono state per molti versi equiparate.
La Corte di Cassazione, infatti, ha esposto i seguenti principi (Cass. 12.03.2008, n. 6719, in Le
Società 10/2008, 1226, nota di Giuseppe Cavallaro):
1)
le norme relative all’attività degli amministratori regolamentano il corretto svolgimento
dell’amministrazione della società e risultano applicabili anche a coloro i quali
s’ingeriscono nella gestione della società senza averne ricevuto da parte dell’assemblea
alcuna investitura, neppure irregolare o implicita;
2)
si possono individuare gli elementi idonei necessari a sostenere che l’ingerenza di fatto
nella gestione della società abbia determinato l’assunzione della qualità di
amministratore.
PONTInews24
41
Nella sostanza, quindi, con l’orientamento venutosi a formare verso la fine degli anni ’90 (Cass.
6.03.1999, n. 1925 in Giur. It. 2000, 770; Cass. 14.09.1999, n. 9795 in Giur. It. 2000,1434)
si è superato il precedente orientamento contrario, basato sull’esistenza di un rapporto
organico di amministrazione della società, in forza del quale colui che opera come
amministratore è inserito nell’organizzazione sociale e che “tale inserimento può aversi solo
mediante un atto esplicito od implicito di preposizione del competente organo societario...” (G.
Cavallaro, op. cit.).
Il legislatore, come spesso succede, ha seguito l’onda giurisprudenziale con due importanti
norme, l’art. 2639 c.c. (“Estensione delle qualifiche soggettive”) introdotta con il d.lgs.
61/2002 e l’art. 2476 c.c. (“Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”) introdotta
con il d.lgs. 6/2003.
La prima norma equipara (nell’ambito delle norme penali inserite nel codice civile dagli artt.
2621 e ss. c.c.) l’amministratore di fatto all’amministratore di diritto.
La seconda norma, nell’ambito delle società a responsabilità limitata, estende anche al c.d.
“socio tiranno” la responsabilità (civile) degli amministratori sociali.
È inequivoco, pertanto, come il nostro legislatore abbia preso atto di una situazione “di fatto”
che non poteva non trovare disciplina nella normazione positiva e, quindi, ha esteso anche
all’amministratore di fatto, parte della disciplina applicabile (in materia di responsabilità civile)
all’amministratore di diritto.
Un avvicinamento tra l’ordinamento penale e l’ordinamento civile di significativo conto, se solo
si considera come la responsabilità degli amministratori emerga principalmente (in termini
casistici) nell’ambito delle procedure fallimentari, dalle quali spesso (e sempre di più) sorgono
procedimenti penali per le stesse condotte.
Laddove l’amministratore di fatto concorre con l’amministratore di diritto, tuttavia, appare
ancora un po’ distante la disciplina penale rispetto a quella civilistica.
Nella giurisprudenza penale, infatti, si registrano già pronunce dove all’amministratore di
diritto, che non abbia concorso con l’amministratore di fatto nella condotta delittuosa
(bancarotta fraudolenta), si addebita la meno grave bancarotta semplice (Trib. Modena
19.07.2005, in Il Corriere del Merito 12/2005, 1316).
Nella giurisprudenza civile, invece, la responsabilità dell’amministratore di diritto (per omessa
vigilanza nei confronti dell’amministratore di fatto) è ancora in una situazione di “limbo
interpretativo” da cui sarebbe opportuno uscire, con importanti e determinanti principi di
diritto.
Per non parlare, poi, del concorso (per culpa in vigilando) dell’amministratore di fatto rispetto
alle condotte dell’amministratore di diritto...
PONTInews24
42
Ambiente

I Reati ambientali e D.Lgs. 231/2001: quali prescrizioni e conseguenze
per enti, società e associazioni?
Leone Mario Piccinni, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza 25 giugno 2013, n. 12
Con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, il legislatore ha
inserito nel novero dei reati presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo 25undecies, rubricato"Reati ambientali". La nuova norma, applicata a tutti gli enti con personalità
giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha introdotto una
forma di responsabilità degli enti e delle imprese per reati ambientali commessi nel loro
"interesse o vantaggio" da soggetti a essi appartenenti. Al fine di evitare possibili conseguenze
sanzionatorie, dovute al comportamento dei propri organi (apicali e dipendenti), gli enti e le
imprese devono essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il
concretizzarsi dei reati introdotti dal provvedimento.
D.LGS. N. 231/2001 - D.LGS. N. 121/2011 - REATI AMBIENTALI
Nell'ambito della stratificata situazione normativa italiana, la tutela dell'ambiente è sempre
stata frammentata in molteplici provvedimenti speciali, ciascuno dei quali ha assolto la
funzione di prevedere e sanzionare condotte illegali in specifici settori, come, per esempio, il
paesaggio, le acque, l'aria, il suolo, il sottosuolo.
In linea generale, il provvedimento di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è
rappresentata dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, denominato "Norme in
materia ambientale".
Le norme in materia ambientale, a esclusione dei reati di "trasposto di rifiuti pericolosi senza
formulario d'identificazione" (art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006) e di "traffico illecito
di rifiuti" (art. 260, provvedimento citato) [1], hanno tutte natura contravvenzionale,
prevedendo, di fatto, un regime sanzionatorio estremamente meno incisivo rispetto alla
oggettiva, grave, portata dei fatti disciplinati dallo specifico precetto normativo.
In particolare, l'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006, denominato "Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti", che ha sostituito il previgente art. 53-bis, D.Lgs. n. 22/1997, rappresenta
un reato di competenza delle Procure Distrettuali Antimafia, un importante grimaldello giuridico
per combattere il crimine organizzato dedito al traffico illecito di rifiuti, il solo strumento di cui
possono disporre magistratura e forze di polizia per contrastare le "holding criminali"
individuandone modus operandi e volumi d'affari.
La norma, inquadrando la fattispecie di reato di traffico illecito di rifiuti come delitto, rende
possibile per gli organi investigativi il ricorso ad indagini tecniche, come intercettazioni
ambientali, telefoniche, informatiche e telematiche.
Da un punto di vista tecnico, non avendo il legislatore fissato rigidi parametri quantitativi, è
lasciata alla autonoma valutazione dell'interprete l'individuazione di criteri sulla base dei quali
ritenere effettivamente sussistente l'espressione "ingenti quantitativi di rifiuti", in modo da
dare configurazione al delitto de quo.
Per la configurazione del reato, che in quanto "reato comune" può essere compiuto da
"chiunque" e non solo da coloro in possesso di determinate qualifiche soggettive, è inoltre
richiesto il dolo specifico dell'ingiusto profitto, ovvero di quel vantaggio che l'agente non
avrebbe potuto realizzare in assoluto, o comunque non negli stessi tempi, modi e misure,
operando diversamente.
PONTInews24
43
Decreto Legislativo n. 231/2001 e reati ambientali
Con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, il legislatore
ha inserito nel novero dei reati presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo 25undecies, [2] rubricato "Reati ambientali".
La recente previsione normativa ha introdotto, di fatto, i reati contro l'ambiente fra quelli che
determinano l'insorgere di una responsabilità amministrativa, definita recentemente dalla Corte
di Cassazione come un "terzo genere di responsabilità", che si affianca a quelle amministrativa
e penale.
Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, sono applicate a tutti gli enti con personalità
giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, ma non si
applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, nonché agli
enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
I giuristi hanno giustificato la scelta "minimalista" operata dal legislatore, di escludere i reati
ambientali dalla prima stesura dei reati presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, con il
carattere fortemente innovativo della normativa, facendo ritenere che "l'introduzione della
responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell'ordinamento
e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività,
anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità
che, se imposta ex abrupto con riferimento a un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente
provocare non trascurabili difficoltà di adattamento".
Sovvertendo lo storico dettame secondo il quale societas delinquere non potest, in termini
pratici, il D.Lgs. n. 231/2001, immettendo per la prima volta nel nostro ordinamento la
nozione di "responsabilità amministrativa" dell'ente associativo per illeciti commessi da
amministratori, dirigenti o dipendenti, ha schiuso per l'intero apparato industriale nazionale "la
prospettiva di rilevanti e sino ad allora sconosciuti rischi, con conseguenti costi in termini
giudiziari, strutturali ed economici".
La sanzione, che ha come destinatario l'impresa, trova la sua ragion d'essere nella
considerazione che, se un illecito viene compiuto in ambito aziendale, ciò evidenzia che "sono
mancati controlli adeguati, che non sono stati predisposti gli accorgimenti preventivi idonei ad
evitarne la commissione"[3].
Si è, quindi, in presenza di una forma di responsabilità degli enti e delle imprese per reati
commessi nel loro "interesse o vantaggio" da soggetti a essi appartenenti.
In buona sostanza, il D.Lgs. n. 231/2001, ha statuito il principio secondo il quale a
rispondere giuridicamente degli effetti dannosi delle proprie azioni, non è in via esclusiva la
persona fisica che ha commesso l'illecito (la quale rimane comunque responsabile penalmente
secondo il principio di cui al vigente Codice Penale), ma anche l'ente collettivo il cui
comportamento illegale è eventualmente riconducibile e che sarà colpito con provvedimenti di
tipo interdittivo, pecuniario ovvero ablatorio.
Il provvedimento in esame non opera distinzione alcuna tra piccole, medie o grandi imprese,
mentre, affinché l'ente o l'impresa debba rispondere amministrativamente per reati commessi
nel proprio interesse o vantaggio da soggetti inquadrati in ambito societario, l'illecito
commesso deve necessariamente rientrare tra quelli espressamente previsti dal
medesimo D.Lgs. n. 231/2001, tra i prescritti "reati presupposti".
In definitiva, affinché possa sussistere la responsabilità dell'ente giuridico, della società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, è indispensabile:
- il compimento di un reato che sia catalogato tra i "reati presupposti";
- che l'illecito sia commesso da uno dei soggetti previsti dalla normativa e, quindi, rientranti
nelle categorie dei soggetti cosiddetti "apicali " o "sottoposti";
- che il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
Con specifico riferimento ai soggetti che, con il loro operato, possono trascinare l'ente
nell'applicazione delle punitive misure amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la norma
ha fatto riferimento alla categoria dei soggetti in posizione "apicale" (ovvero quelle persone
che ricoprono funzioni di rappresentanza, governo o direzione dell'ente) e ai soggetti ubicati in
posizione "subordinata" (ovvero coloro che, così come i dipendenti, sono assoggettati alla
direzione o al controllo di uno dei soggetti apicali).
PONTInews24
44
La norma ha precisato, inoltre, che, qualora l'autore del reato sia un dipendente ovvero un
soggetto in posizione subordinata, la responsabilità della società o dell'ente dipende
dall'eventuale violazione degli obblighi di direzione e controllo sul subalterno stesso.
Al contrario, nel caso in cui l'autore del reato sia un soggetto in posizione apicale, la
responsabilità dell'ente si ritiene presunta, salvo prova dell'assunzione di un "modello"
organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione del reato (cosiddetta funzione
esimente del modello).
In presenza di un illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, come reato presupposto, al fine di
escludere la propria responsabilità, l'Ente dovrà comprovare:
- l'elusione fraudolenta del "modello" da parte dell'autore della condotta antigiuridica;
- l'efficace attuazione di un "modello"organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato;
- il regolare svolgimento, da parte dell'Organo di Vigilanza, dei doveri di controllo.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 consistono:
- in provvedimenti di carattere pecuniario, in virtù dei quali la sanzione dovrà essere applicata
per quote, ciascuna delle quali può oscillare nell'ammontare di un minimo di 258 Euro a un
massimo di 1.549 Euro e, comunque, in numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000.
L'importo della sanzione dovrà essere adattato tenendo conto delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente (sono previsti casi di riduzione della sanzione);
- in provvedimenti di carattere interdittivo (nei casi di particolare importanza e di reiterazione
delle condotte contra legem), come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi,
sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, la
sospensione o revoca delle autorizzazioni;
- nella confisca e nella pubblicazione della sentenza.
I reati ambientali già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati introdotti quali reato
presupposto che comportano una responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito
del D.Lgs. n. 231/2001, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione
della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato
dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".
Il D.Lgs. n. 121/2011, composto da cinque articoli, è entrato in vigore il 16 agosto 2011. Il
provvedimento citato ha introdotto numerosi reati ambientali, di natura sia colposa che dolosa,
ricompresi nell'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, da cui deriva una pericolosa
dilatazione di potenziali occasioni di condanna in capo alle società.
L'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, (rubricato "Reati ambientali") ha previsto, quindi,
una rubrica di reati presupposti per la configurazione della responsabilità degli enti, che
racchiude le seguenti fattispecie in materia di rifiuti (eco reati):
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1,
lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, I e II
periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o
alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4,D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256,
comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260bis, commi 6 e 7,D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
PONTInews24
45
Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, il legislatore, oltre ad aver inserito nel novero dei reati
presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, alcuni "reati ambientali", con l'art. 25-undecies,
provvedimento citato, ha introdotto nel Codice Penale due nuovi articoli:
- l'art. 727-bis ("Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette ")diretto a garantire la conservazione delle specie
protette;
- l'art. 733-bis ("Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"), volto a
proteggere gli habitat naturali.
L'importanza del modello organizzativo nel sistema della responsabilità degli enti
L'introduzione dell'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, ha costretto le imprese, la cui
attività comporta un concreto rischio che venga a configurarsi uno dei reati presupposto in
materia ambientale, a elaborare idonee modalità di gestione del rischio e adottare, ovvero
integrare rispetto a misure già esistenti, provvedimenti finalizzati a circoscrivere e delimitare il
rischio che si verifichi l'illecito.
Al fine di evitare possibili conseguenze sanzionatorie, dovute al comportamento dei propri
organi (apicali e dipendenti) e poter, quindi, ottenere un'esimente rispetto alla responsabilità di
cui al D.Lgs. n. 231/2006, enti e imprese devono essere in grado di dimostrare di aver fatto
tutto il possibile per evitare il concretizzarsi di condotte contra legem.
Il soggetto giuridico non risponde se dimostra che in epoca antecedente rispetto alla
commissione del fatto costituente reato abbia adottato ed efficacemente messo in atto,modelli
di organizzazione e gestione idonei a prevenire fatti antigiuridici della medesima specie di
quello verificatosi.
Questa, necessaria, attenzione organizzativa gestionale si concretizza nell'implementazione di
opportuni modelli organizzativi e di controllo mediante la stesura di Modelli Organizzativi
(O.M.) e l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.D.V.), cui spetta l'onere di controllare il
corretto funzionamento, il rispetto, l'adempimento e l'eventuale ammodernamento dei modelli
stessi.
In assenza di precise istruzioni su come detti Modelli Organizzativi debbano essere predisposti,
vanno adottate tutte quelle misure adeguate a prevenire eventi lesivi e i Modelli devono essere
necessariamente settati sui seguenti parametri, sempre con l'indefettibile obiettivo di limitare
quanto più possibile il pericolo che venga a concretizzarsi una specifica condotta antigiuridica:
- individuazione delle attività ritenute sensibili per il verificarsi del reato presupposto e
mappatura delle possibili modalità di concretizzazione dei reati nelle diverse aree aziendali;
- sviluppo di un'attenta analisi dei rischi di reato in relazione alla specifica attività svolta, alle
dimensioni e alla struttura organizzativa aziendale;
- stesura di protocolli finalizzati a pianificare le scelte strategiche dell'ente in relazione alle
condotte illecite da evitare che vengano a configurarsi;
- garantire la fluidità dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- realizzazione di un risk assessment considerando non esclusivamente il personale inquadrato
nell'azienda, ma anche tutti coloro che, finanche da esterni, agiscono per conto dell'impresa;
- predisposizione di sistemi disciplinari idonei a sanzionare la mancata osservanza delle misure
individuate nel Modello Organizzativo.
Anche per ciò che attiene l'Organismo di Vigilanza, la norma di riferimento non fornisce
indicazioni specifiche, prevedendo esclusivamente che si tratti di un "organismo dell'ente " e
che sia provvisto di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".
L'esperienza giuridica di questi anni ha dimostrato come, l'entrata in vigore dell'art. 25undecies, D.Lgs. n. 231/2001, non lascerebbe alcun margine di discrezionalità a un
eventuale giudice che si dovesse trovare a decidere sulla responsabilità amministrativa di un
ente per la commissione di un reato in materia ambientale da parte di soggetti apicali o
subordinati all'ente, commesso a vantaggio o nell'interesse di quest'ultimo.
La stessa Corte di Cassazione a questo proposito ha affermato che "la mancata adozione dei
modelli organizzativi in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge
(reato commesso nell'interesse o a vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del
reato) è sufficiente a costituire quella rimproverabilità di cui alla Relazione ministeriale del
PONTInews24
46
decreto legislativo e a integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle
previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie
criminose".
Il modello organizzativo rappresenta, quindi, per le società e per gli enti un'importante fattore
esonerante della responsabilità amministrativa, uno strumento la cui attuazione costituisce un
utile presidio per evitare l'irrogazione di gravose sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e
che se anche di carattere contravvenzionale, possono rappresentare un "fardello" economico
considerevole per la classica piccola e media impresa italiana; si pensi, a titolo di esempio, a
come pesante possa risultare soggiacere alle sanzioni pecuniarie statuite per l'inosservanza
delle prescrizioni decretate per la illecita gestione dei rifiuti pericolosi, le quali variano da un
minimo di 19.350 Euro a un massimo di 193.625 Euro.
In casi della specie, il legislatore sembra voler non infierire sul soggetto giuridico, prevedendo
la possibilità di misure riparatorie post delictum, cui corrisponde una notevole diminuzione
della sanzione pecuniaria e soprattutto l'inapplicabilità delle temute sanzioni interdittive.
In definitiva, benché l'adozione di Modelli Organizzativi idonei alla prevenzione del rischio reato
non è obbligatoriamente prevista dalla legge, il riordino dei reati ambientali nell'ambito della
normativa sulla responsabilità delle società e degli enti, può contribuire a garantire maggior
tutela all'ambiente inteso quale bene comune, troppo spesso sacrificato in nome di aggressive
e criminali politiche aziendali improntate unicamente al profitto.
_____
[1] Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, "Traffico illecito di rifiuti":
"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32ter del Codice Penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare
la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente".
[2] Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, "Reati ambientali":
"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento
a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
PONTInews24
47
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote,
nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal
comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo
periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8,
secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge
n. 150/1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per
cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di
commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di
reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui
è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione
pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista
la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28
dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di
commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al
comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".
[3] Corte di Cassazione, n. 27735/2010.
PONTInews24
48
Energia

Con il "Piano energetico nazionale" definite le strategie sui consumi
Gorgoglione Stefania, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza 11 giugno 2013, n. 11
In un quadro energetico nazionale particolarmente complesso a causa dei costi eccessivi
dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico, e dalla forte dipendenza
dalle importazioni estere con conseguenti incertezze nell'approvvigionamento, soprattutto in
condizioni di emergenza, il 27 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Piano
energetico nazionale" (PEN). Il Piano prevede obiettivi a breve, medio e lungo termine e punta
a una riduzione delle importazioni di energia dall'estero attraverso lo sviluppo delle rinnovabili,
all'aumento dell'efficienza energetica, a una maggiore produzione interna di idrocarburi e una
diminuzione delle importazioni.
ENERGIA - CONSUMI - PIANO STRATEGICO NAZIONALE – OBIETTIVI
Nella Gazzetta ufficiale del 27 marzo 2013, n. 73, è stato pubblicato il comunicato relativo
all'approvazione del documento sulla strategia energetica nazionale. Il Ministero dello Sviluppo
economico ha predisposto questo documento dopo oltre 20 anni dall'approvazione dell'ultimo
aggiornamento al "Piano energetico nazionale" (PEN), che risale all'agosto del 1988. Fino a
quella data, questa tipologia di documenti di politica energetica era denominata "piano", per la
prima volta, invece, in questo caso si parla di "strategia". La SEN è, dunque, un documento di
carattere politico in cui vengono individuate le principali direttrici sui temi connessi all'energia
che lo Stato italiano intende perseguire nel breve, medio, lungo e lunghissimo periodo (nel
testo si rinvengono iniziative con una prospettiva fino al 2050, in particolare legate alla
cosiddetta decarbonizzazione del Paese).
La scadenza del primo periodo viene individuata al 2020, ossia l'anno di riferimento del
"Pacchetto clima-energia 20-20-20" che fissa, a livello dell'Unione europea, le misure da
adottare da parte dei singoli Stati membri e della Comunità complessivamente considerata [1].
Come ormai noto, infatti, l'Italia soffre ancora di un forte gap competitivo nel settore
energetico derivante da una serie di ragioni che possono essere individuate principalmente:
- nella scarsa sicurezza degli approvvigionamenti energetici, non avendo l'Italia risorse proprie.
L'84% dell'energia consumata in Italia proviene, infatti, dall'estero, solo la restante parte è
nazionale, a fronte invece di una media pari a circa il 53%della quota di importazioni nei
restanti Stati europei;
- nella forte dipendenza dall'estero (sia per l'energia elettrica, sia soprattutto per quanto
concerne il gas naturale), con inevitabili ricadute sulla sicurezza nel reperimento di energia e
con le incertezze legate al verificarsi periodico di eventi critici (si pensi alla crisi del gas del
febbraio 2012);
- nel maggior costo della bolletta energetica italiana rispetto agli altri Paesi europei (maggiore
anche del 25% rispetto ad altri), con la conseguente perdita di competitività per l'intero
sistema Italia, sia per le famiglie sia per le imprese che soffrono grandemente il vantaggio di
cui godono i principali competitor internazionali sui costi di produzione dei beni.
Gli obiettivi della SEN
Per ovviare a queste criticità, il documento SEN prevede una riduzione delle importazioni di
energia dall'estero attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica,
una maggiore produzione interna di idrocarburi e una diminuzione delle importazioni.
PONTInews24
49
Attraverso la riduzione delle importazioni, abbinata a misure volte a contrastare il tendenziale
e fisiologico aumento dei fabbisogni negli anni futuri, si potrebbero ottenere significativi
risparmi, pari a circa 14 miliardi di euro all'anno, che arriverebbero a 19 miliardi, in assenza di
misure di contenimento del trend di crescita dell'import, peraltro anche esse previste nella
SEN.
Infine, l'auspicato sviluppo della filiera industriale dell'energia produrrà favorevoli ricadute sul
numero di addetti impegnati nel settore e maggiori investimenti nelle infrastrutture, previste
da qui al 2020 in 180 miliardi di euro. Si tratta principalmente di investimenti da parte di
privati, sia in settori della green economy sia in quelli tradizionali come infrastrutture elettriche
e di gas, rigassificatori, stoccaggio gas e sviluppo idrocarburi. Per questi investimenti è
previsto un supporto anche da incentivi pubblici.
Da altri punti di vista si assiste, invece, a un posizionamento più favorevole dell'Italia. Basti
pensare allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in cui l'Italia ha superato il traguardo fissato
dall'Unione Europea. L'obiettivo assegnato all'Italia a livello UE del 17% di energia rinnovabile
rispetto all'intero consumo nazionale probabilmente aumenterà al 2020 oltre quella soglia fino
a raggiungere il 20%. All'incremento dei consumi di energia da fonti rinnovabili si affiancherà
un aumento dell'efficienza energetica e una diminuzione delle emissioni di gas serra. Tutto ciò
grazie allo sviluppo della ricerca nel settore delle rinnovabili, in particolare riguardo alle
tecnologie fotovoltaiche maggiormente avanzate (fotovoltaico a concentrazione) e alle più
moderne tecniche nel settore delle biomasse in cui l'Italia già si pone a un livello di eccellenza
rispetto ad altri Stati. Lo sviluppo e la razionalizzazione degli incentivi concessi ai titolari di
impianti alimentati da fonti rinnovabili, oltre a una più razionale definizione delle competenze
degli enti competenti (a cominciare dall'ENEA) e dei Ministeri preposti, dovrebbero favorire il
raggiungimento dei risultati attesi.
Un aspetto sottolineato con particolare evidenza nella "strategia energetica nazionale" riguarda
la sostenibilità ambientale. Rilanciare l'economia attraverso lo sviluppo del settore dell'energia,
anche con investimenti infrastrutturali importanti, non deve, infatti, imporre una scelta di
compromesso con lo sviluppo sostenibile. Le scelte di politica energetica devono mirare a
migliorare gli standard ambientali dell'Italia che si è ritagliata un ruolo di primaria importanza
a livello globale con riguardo alla protezione ambientale.
Le priorità al 2020
Lo sviluppo dell'efficienza energetica, alla quale sono strettamente connessi il risparmio
energetico e la riduzione dell'impatto ambientale. Una maggiore efficienza nei consumi di
energia costituisce la strada più breve all'alleggerimento delle ricadute del settore
sull'ambiente. Da non trascurare, inoltre, un ulteriore aspetto che vede l'aumento
dell'efficienza avere, in parte, l'effetto di assorbire l'incremento della domanda futura di
fabbisogno energetico [2].
La trasformazione dell'Italia in hub sud europeo del gas, potrà, inoltre, rappresentare
un'opportunità per diventare, grazie alla favorevole posizione geografica nel bacino del
mediterraneo, il crocevia dell'approvvigionamento di gas al servizio anche degli altri Paesi
europei. Questa circostanza, unita a una sempre maggiore apertura del mercato del gas
naturale, avrebbe ricadute positive anche sui costi di questa utility.
Come già detto, anche lo sviluppo delle rinnovabili ricopre un ruolo importante, tenuto conto
della posizione di primo piano raggiunta nel settore dall'Italia che è già in fase di superamento
degli obiettivi europei.
Vanno, tuttavia, considerati alcuni aspetti critici riguardanti sia gli incentivi alle rinnovabili
concessi fino a oggi [3], che gravano eccessivamente sulle bollette energetiche dei cittadini.
Oltre il 20% della bolletta elettrica italiana va a coprire questi incentivi e, in considerazione di
questa circostanza, l'auspicio è quello di allineare questi incentivi alla media europea,
privilegiando i settori "più virtuosi" in termini di impatto ambientale ed economico.
Anche i rifiuti e la loro valorizzazione energetica sono considerati come possibili fonti da
sfruttare e a essi è lasciato un ampio margine di sviluppo [4]. Inoltre, la scarsa integrazione
nella rete elettrica degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, spesso ubicati in zone non
facilmente raggiungibili, non favorisce la riduzione dei costi per il sistema.
PONTInews24
50
Insieme alle rinnovabili, contribuiscono ad aggravare la bolletta elettrica nazionale gli oneri di
sistema (incluso l'onere per lo smantellamento del nucleare), le inefficienze nella rete, come il
collegamento tra Sicilia e continente e alcuni regimi tariffari speciali che vanno a esclusivo
vantaggio di particolari categorie di consumatori (cosiddetti energivori), pur gravando su tutti.
Lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico deve rivestire un ruolo primario. La crisi
economica ha comportato una contrazione nella domanda, affiancata da una produzione
sovrabbondante sia di energia termoelettrica, sia di energia da fonti rinnovabili. In questo
contesto, l'integrazione del mercato elettrico e delle infrastrutture con quelle europee è
essenziale, anche allo scopo di rendere i prezzi convergenti con quelli, più convenienti, degli
altri Paesi europei.
Le ultime tre priorità riguardano:
- la razionalizzazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- la produzione sostenibile di idrocarburi nazionali, in quanto si ritiene che le riserve presenti
nel territorio siano ingenti [5] e, dunque, sfruttabili senza, tuttavia, danneggiare l'ambiente e
le aree sensibili in mare o terraferma, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza
internazionali;
- la modernizzazione del sistema di governance del settore. La semplificazione del sistema
decisionale, oggi gravato da procedure eiter decisionali eccessivamente lunghi e complessi,
anche per i numerosi soggetti coinvolti e il loro scarso coordinamento (Stato, Regioni e altri
Enti locali) [6], ci renderà più competitivi nei confronti degli altri Paesi.
Gli obiettivi a lungo termine
Per quanto riguarda l'orizzonte di lungo e lunghissimo periodo (fino al 2030 e al 2050), le sfide
ambientali, di competitività e di sicurezza richiederanno un cambiamento ancora più radicale
del sistema, che in larga parte coinvolgerà non solo il mondo dell'energia, ma l'intero
funzionamento della società.
Come obiettivo di lungo, lunghissimo periodo, la SEN ha individuato la decarbonizzazione
dell'Italia. Stante l'impossibilità di previsioni a lungo termine circa gli sviluppi futuri delle
tecnologie, il piano di decarbonizzazione dovrà essere efficiente e ispirato a criteri di flessibilità
per adattarsi all'evoluzione a cui si assisterà. Allo stato attuale, per esempio, non è dato
sapere quali saranno le prospettive delle tecnologie applicabili allo sfruttamento delle fonti
rinnovabili, così come quali potranno essere gli sviluppi dei sistemi di cattura e stoccaggio della
CO2 o l'evoluzione nell'utilizzo dei biocarburanti.
Non è, attualmente, possibile operare la scelta di privilegiare determinate tecnologie rispetto
ad altre, ma è necessario potersi conformare agli sviluppi tecnologici che nel futuro
appariranno all'orizzonte, mantenendo, comunque, fermo l'obiettivo principale, vale a dire la
riduzione complessiva delle emissioni di gas climalteranti.
La SEN ha dovuto, necessariamente, tenere conto del contesto internazionale, particolarmente
incerto. Le previsioni a livello mondiale vedono una crescita complessiva della domanda di
energia (+35% al 2035) nei Paesi in via di sviluppo, mentre si assisterà a un andamento
costante della richiesta nei Paesi industrializzati, con un'inversione di tendenza rispetto alla
situazione presente. Aumenterà, inoltre, la produzione da rinnovabili anche in considerazione
della diminuzione dei relativi costi e, per quanto concerne le fonti, crescerà l'utilizzo del gas
(con conseguenze sulle importazioni in Europa destinate necessariamente a incrementarsi),
mentre il nucleare è previsto in aumento solo nei Paesi non OCSE (Corea, Cina, India, Russia),
così come l'utilizzo del carbone. Infine, il petrolio perderà l'importanza rivestita fino a oggi
nell'economia globale.
Con un orizzonte di lunghissimo periodo, a livello UE la Commissione europea, nel dicembre
2011, ha elaborato uno studio, denominato Energy Roadmap 2050, in cui si prevede una
riduzione dell'80-95% delle emissioni di gas serra nel 2050 rispetto ai livelli del 1990. Per il
settore elettrico questo obiettivo è fissato addirittura a oltre il 95%.
PONTInews24
51
Anche nel documento vengono individuati alcuni strumenti per raggiungere quegli obiettivi,
sintetizzabili nei seguenti:
- efficienza energetica;
- sviluppo delle rinnovabili;
- energia nucleare;
- investimenti nelle tecniche di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica;
- riduzione delle emissioni derivanti dall'utilizzo di carbone e petrolio (almeno nella fase
intermedia fino al 2030-2035) attraverso un aumento dello sfruttamento del gas naturale per
la produzione elettrica.
In questo contesto, la Commissione intende rivedere il meccanismo disciplinato dalla direttiva
2003/87/CE [Emission Trading (ETS)], attraverso una riduzione progressiva dei permessi di
emissione fino al 2015 e stabilendo nuove emissioni "contingentate" di permessi al 2018-2020
(900 milioni di permessi).
Oltre a ciò, dovrà essere rivista la fiscalità energetica al fine di non creare disarmonie
all'interno dei vari Stati membri.
Le strategie degli altri paesi europei
Altri Paesi europei (in particolare, Germania, Danimarca e Regno Unito) si stanno muovendo
nella direzione di uniformare le proprie strategie nel settore energetico a quanto previsto a
livello comunitario, con propri programmi energetici.
La Germania ha ipotizzato una produzione da rinnovabili del 60%, rispetto al consumo totale
nazionale nel 2050; la Danimarca, nello stesso anno, ha come obiettivo di rendersi del tutto
indipendente dai combustibili fossili; il Regno Unito, nel 2020, ha puntato alla riduzione di gas
serra del 35% e a una quota di rinnovabili del 15%, sempre sul totale del fabbisogno interno.
La vera ed effettiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa completerà il quadro. La UE
ha già approvato nel 2009 un nuovo pacchetto di direttive sull'apertura dei mercati energetici
(energia elettrica e gas) che l'Italia ha recepito nel 2011 e ha fissato l'ambizioso obiettivo di
piena integrazione del mercato entro il 2014. E' prevista la separazione tra attività di trasporto
e di vendita (unbundling) nelle società verticalmente integrate, l'integrazione e lo sviluppo
delle reti, la massima trasparenza dei mercati e la creazione di un agenzia europea per la
cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione (ACER), oltre al rafforzamento
dell'associazione dei gestori di rete (elettrica e gas) nazionali (ENTSOs).
L'unificazione dei mercati porterà vantaggi in termini di costi e di sicurezza di
approvvigionamento a cittadini e imprese.
Conclusioni
In considerazione della situazione economica attuale del sistema Italia e del contesto mondiale
ed europeo si è resa necessaria l'elaborazione della strategia energetica nazionale.
Nel documento SEN è previsto un aggiornamento triennale a fronte di un monitoraggio
biennale degli scenari e dei risultati raggiunti che potranno eventualmente essere adeguati agli
obiettivi prefissati e alle politiche energetiche europee. Il documento è frutto di un ampio
processo di consultazione durato due mesi tra le diverse parti interessate. Sono state sentite le
strutture dei Ministeri competenti, oltre a cento tra istituzioni, parti sociali, associazioni di
categoria e centri studi, mentre sulla piattaforma informatica sono pervenuti oltre 800
contributi di cittadini e imprese.
In conclusione, non si può negare che il quadro sia complesso e pieno di incognite. Di fronte ai
costi eccessivi dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico italiano, alla
forte dipendenza dalle importazioni estere con conseguenti incertezze nell'approvvigionamento,
soprattutto in condizioni di emergenza, vi sono però alcuni punti di forza:
- elevati standard ambientali raggiunti, sia in termini di sviluppo delle rinnovabili, sia per
quanto riguarda l'efficienza energetica;
- un quadro regolatorio piuttosto evoluto;
- una buona qualità del servizio;
- un elevato livello nelle applicazioni tecnologiche.
PONTInews24
52
_____
[1] Riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990; contributo del
20% di rinnovabili sui consumi finali con una quota del 10% riservata ai biocarburanti;
diminuzione del 20% dei consumi di energia primaria.
[2] Il quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica è costituito dalla direttiva n.
2012/27/CE.
[3] Per il fotovoltaico sono stati approvati cinque provvedimenti successivi (che disciplinano il
cosiddetto "conto energia") che hanno definito gli incentivi riconosciuti ai titolari di queste
tipologie di impianti. Questi incentivi ventennali sono andati via via diminuendo nel loro valore
(non nella durata), ma restano comunque tra i più elevati in Europa. L'ultimo provvedimento in
ordine temporale è il decreto ministeriale 5 luglio 2012.
[4] D.M. 6 luglio 2012, sulle rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
[5] Le riserve nazionali sono ubicate per lo più in Val Padana, Emilia-Romagna, Abruzzo,
Basilicata e canale di Sicilia.
[6] Attualmente l'energia è materia a legislazione concorrente (art. 117, Cost.) in cui lo Stato
fissa i principi fondamentali e le Regioni adottano la disciplina di dettaglio. Ciò comporta una
disarmonia nelle legislazioni e numerosi contenziosi avanti alla Corte Costituzionale.
PONTInews24
53
Pubblica amministrazione

Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione - Istruzioni
operative
Cerato Sandro, Savio Enrico, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale 28 giugno 2013, n. 25
QUADRO NORMATIVO
L'art. 1, co. 209-213, L. 24.12.2007, n. 244, ha stabilito l'obbligo della fatturazione
elettronica nei rapporti commerciali intrattenuti tra coloro che forniscono beni e
servizi e la pubblica Amministrazione acquirente. Tale legge subordina l'applicazione
di tale adempimento all'emanazione di due provvedimenti ministeriali, il D.M.
7.3.2008, in tema di identificazione del gestore del sistema di interscambio della
fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ed il D.M.
3.4.2013, n. 55, che definisce la modalità di emissione, trasmissione e ricezione delle
fatture elettroniche nonché gli enti interessati da tale obbligo.
FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO la PUBBLICA AMMINIST RAZIONE ISTRUZIONI OPERATIVE: il D.M. 3.4.2013, n. 55, ha definito le modalità operative che
disciplinano l'emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche nei rapporti tra
le pubbliche Amministrazioni ed i loro fornitori.
SOGGETTI INTERESSATI: le disposizioni contenute nel D.M. 55/2013 sono applicabili a tutti i
rapporti economici tra fornitori e Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, L.
31.12.2009, n. 196. In particolare, nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, si
possono individuare quattro attori tra loro interagenti:
- gli operatori economici, ovvero i fornitori di beni e servizi che emettono le fatture o i
documenti passivi rivolti alla pubblica Amministrazione, la quale può essa stessa
rientrare in tale categoria di soggetti;
- gli intermediari, intesi come coloro ai quali possono rivolgersi gli operatori economici,
sia i fornitori di beni e servizi che la pubblica Amministrazione, per la gestione della
fatturazione elettronica. La trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture
elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici e il Sistema
di interscambio, anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati. Gli intermediari
possono essere incaricati dagli operatori economici di emettere le fatture elettroniche
per conto degli operatori economici stessi, trasmettere le fatture al Sistema di
interscambio e provvedere agli obblighi di conservazione.
Nei confronti della pubblica Amministrazione, gli intermediari ricevono le fatture dal Sistema di
interscambio per conto delle Amministrazioni pubbliche destinatarie e possono provvedere agli
obblighi di conservazione sostitutiva. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.M. 55/2013, anche le stesse
P.A. possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altri soggetti pubblici, previo accordo
tra le parti;
- la pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme dei soggetti committenti e
destinatari delle fatture che transitano dal Sistema di interscambio, rappresentati dagli
enti indicati dall'Istat (Comunicati del 24.7.2010 e 30.9.2011), dagli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative, dalle aziende e dalle Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità
montane e loro consorzi ed associazioni, dalle istituzioni universitarie, Istituti autonomi
case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, da tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, dalle
Amministrazioni, aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dall'Agenzia per la
PONTInews24
54
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e dalle Agenzie di cui
al D.L. 30.7.1999, n. 300, nonché dalle Amministrazioni autonome;
- il Sistema di Interscambio (Sdi), quale "snodo" tra gli attori interessati dal processo di
fatturazione elettronica, avendo la funzione di semplificare e standardizzare tale
adempimento nei rapporti tra più fornitori che trattano con più Amministrazioni.
Presidia il processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle
Amministrazioni pubbliche destinatarie: in particolare fornisce i servizi di accreditamento al
sistema, riceve le fatture trasmesse in formato elettronico, valida e gestisce i flussi delle
fatture, effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità,
rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura), indirizza le
fatture alle Amministrazioni pubbliche destinatarie, notifica l'esito di invio/ricezione dei flussi
agli utenti tramite ricevuta, invia alla Ragioneria Generale dello Stato i flussi informativi per il
monitoraggio della finanza pubblica e fornisce supporto tecnico ai soggetti che interagiscono
con il SdI.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO: l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
tra fornitori e pubblica Amministrazione riguarda il complesso dei rapporti di fornitura, aventi
ad oggetto sia beni che servizi, tra aziende e professionisti da un lato e committenti pubblici
dall'altro, siano essi conclusi con l'emissione di una fattura o anche sotto forma di nota, conto,
parcella e simili.
I fornitori delle Amministrazioni pubbliche dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione
esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione, ma
anche in quella di conservazione.
Le Amministrazioni destinatarie dei flussi di fatturazione non potranno più accettare documenti
contabili trasmessi in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
fino alla ricezione degli stessi nel formato digitale richiesto dalla norma.
FATTURA ELETTRONICA - REQUISITI: ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972, "per
fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato
elettronico".
Al fine di agevolare tale adempimento l'art. 2, D.M. 55/2013, stabilisce che per "i dati e le
informazioni" da indicare nella fattura elettronica occorre far riferimento all'Allegato A del
regolamento in oggetto denominato "Formato della fattura elettronica".
Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche,
predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, saranno rese disponibili sul sito del
Sistema di interscambio www.fatturapa.gov.it.
La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche
previste dal Codice dell'Amministrazione digitale, presenta le seguenti caratteristiche:
- è un documento statico non modificabile;
- la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità
dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica
qualificata;
- deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;
- deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche
predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale approvate dalla Commissione SPC.
CONTENUTO del DOCUMENTO ELETTRONICO: nella seconda sezione dall'Allegato A del
D.M. 55/2013, è stabilito che la fattura elettronica deve contenere alcune informazioni
aggiuntive rispetto a quelle previste dagli art. 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972.
Si tratta di notizie indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al
soggetto destinatario attraverso il Sistema di interscambio, informazioni utili per la completa
dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento
fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento.
Il documento deve, inoltre, esporre ulteriori dati che possono risultare di interesse per
esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con
riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le
parti.
PONTInews24
55
La quarta sezione del predetto Allegato indica le informazioni fondamentali per garantire la
corretta trasmissione delle fatture elettroniche attraverso Sdi rappresentate per il trasmittente
dall'Identificativo fiscale, dal progressivo invio attribuito univocamente ad ogni fattura
elettronica e dal formato trasmissione rappresentato dal codice identificativo della versione
della struttura informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica. Per il
destinatario viene richiesto il codice destinatario, che identifica l'Ufficio centrale o periferico
della pubblica Amministrazione al quale è destinata la fattura.
La quinta sezione contiene altre informazioni previste per la corretta conclusione della
procedura relative all'ordine di acquisto, al contratto, alla ricezione dei beni/servizi oggetto
della fattura, alle fatture collegate nonché all'indicazione della eventuale cassa previdenza del
professionista che ha prestato la sua attività a favore del soggetto pubblico.
L'allegato si conclude, al punto sesto, con l'elencazione di informazioni che facoltativamente
possono essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze
specifiche del soggetto emittente.
La fattura elettronica, fra i dati obbligatori, dovrà indicare esclusivamente i codici Ipa degli
Uffici destinatari e consultabili sul sito www.indicepa.gov.it
EMISSIONE e TRASMISSIONE del DOCUMENTO: ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.M. 55/2013,
la fattura elettronica deve essere trasmessa alle Amministrazioni attraverso il Sistema di
interscambio (Sdi) di cui al D.M. 7.3.2008 nel rispetto delle regole tecniche previste
nell'Allegato B del D.M.55/2013.
La trasmissione della fattura al Sdi e da questo ai soggetti riceventi può avvenire con le
seguenti modalità:
- un sistema di posta elettronica certificata (Pec) o analogo sistema di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
- un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete Internet fruibile attraverso
protocollo Https per i soggetti non attestati su rete Spc (Sistema pubblico di
connettività);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete Spc
(Sistema pubblico di connettività);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo Ftp all'interno
di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza
del canale;
- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete Internet fruibile attraverso
protocollo Https per i soggetti accreditati.
La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica - ai sensi dell'art. 21, co. 1,
D.P.R. 633/1972 - e ricevuta dalle Amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di
consegna da parte del Sistema di interscambio.
UFFICI PREPOSTI al RICEVIMENTO: le Amministrazioni identificano i propri Uffici deputati
in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio,
provvedendo a darne pubblicità attraverso l'inserimento nell'Indice delle pubbliche
Amministrazioni (Ipa). Le regole di identificazione e gestione degli Uffici destinatari delle
fatture elettroniche in ambito Ipa sono riportate nell'Allegato D al D.M. 55/2013.
UTILIZZO della PEC: data la sua diffusione e facilità di utilizzo, la posta elettronica certificata
rappresenta lo strumento più semplice ed immediato per l'inoltro delle fatture elettroniche alle
Amministrazioni competenti.
Infatti, rispetto agli altri canali di cui all'Allegato B al D.M. 55/2013, la Pec non richiede al
soggetto trasmittente alcuna preventiva identificazione né accreditamento al SdI, ma
semplicemente che la casella di posta sia gestita da un soggetto tra quelli iscritti nell'elenco
pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Il fornitore che decida di utilizzare questo canale, predisposto il documento, lo invierà tramite
posta elettronica certificata al Sdi, che a sua volta provvederà ad inoltrarlo al soggetto
destinatario oppure ad un terzo soggetto ricevente incaricato dal destinatario.
PONTInews24
56
CODICE DESTINATARIO NON CORRETTO: qualora nella fattura risulti un codice di
riferimento del destinatario non corretto, il Sdi procederà ad inviare l'esito negativo esplicativo
al mittente.
RICEVUTE e NOTIFICHE: tutti i canali di trasmissione previsti dall'Allegato B al D.M 55/2013
prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Il Sdi attesta
l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture
elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e
notifiche.
Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato Xml.
CONTROLLI: il Sdi, per ogni documento correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli
propedeutici all'inoltro dello stesso al soggetto destinatario. Le tipologie di controllo effettuate
mirano a verificare la nomenclatura, l'unicità e l'integrità del documento trasmesso,
l'autenticità e la validità del certificato di firma, la conformità del formato fattura alle specifiche
tecniche definite dall'Allegato A del D.M. 55/2013 e la validità del contenuto della fattura.
FUNZIONAMENTO della PROCEDURA: in primo luogo, il Sdi, ricevuto correttamente il
documento fattura, assegna un identificativo proprio effettuando i controlli di cui sopra. In caso
di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente:
diversamente, nell'ipotesi di riscontro positivo, trasmette la fattura elettronica al destinatario nell'eventualità del buon fine dell'inoltro - e invia al soggetto emittente una ricevuta di
consegna della fattura elettronica.
Qualora, per cause tecniche non imputabili al Sdi, la trasmissione al destinatario non sia
possibile, il Sdi invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna: resta a carico
del Sdi l'onere di contattare il destinatario, affinché provveda tempestivamente alla risoluzione
del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con l'invio.
Il Sdi riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura,
che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli
esiti della trasmissione della fattura elettronica.
EFFICACIA del D.M. 55/2013: le fatture elettroniche, in formato Xml, dovranno essere
obbligatoriamente trasmesse alle pubbliche Amministrazioni destinatarie attraverso il Sistema
di interscambio di cui al D.M. 7.3.2008:
- dalla data comunicata al gestore del Sistema di interscambio, per le Amministrazioni
che aderiranno su base volontaria al sistema;
- decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 55/2013 (6.6.2014) per la fatturazione
nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato,
individuate dall'elenco Istat pubblicato entro il 31 luglio di ogni anno;
- decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 55/2013 (6.6.2015) per la fatturazione
nei confronti della generalità delle Amministrazioni pubbliche.
Tale modalità di fatturazione, tuttavia, sarà già disponibile entro 6 mesi dall'entrata in vigore
del D.M. 55/2013 (ossia entro il 6.12.2013), per gli enti pubblici che optino per la sua
applicazione anzitempo.
SUPPORTO per le PICCOLE e MEDIE IMPRESE: il Ministero dell'Economia e delle Finanze
rende disponibile gratuitamente sul sito www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese
abilitate al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (Mepa) e che forniscono beni e
servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica per la
generazione delle fatture in formato elettronico, nonché i servizi di comunicazione con il Sdi
(secondo quanto previsto nell'Allegato E del D.M. 55/2013).
La stessa Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le
associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e
medie imprese, gratuitamente, strumenti informatici adeguati per gli adempimenti in oggetto.
PONTInews24
57
Sicurezza

I primi chiarimenti ministeriali per la valutazione dei rischi con le
"nuove procedure"
Mario Gallo, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza 25 giugno 2013, n. 12
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con FAQ pubblicate sul proprio sito ufficiale il
31maggio 2013, ha fornito numerose risposte a una serie di interessanti quesiti
sull'applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e la redazione del
relativo documento (cosiddetto DVRS), contenute nel D.M. 30 novembre 2012, che hanno
interessato principalmente i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e che fino a oggi
hanno potuto accedere al regime dell'autocertificazione e ora sono tenuti a redigere il
documento di valutazione dei rischi (DVR), sia pure potendosi avvalere delle stesse procedure
(art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
PROCEDURE STANDARDIZZATE - FAQ - MODULI - DATA CERTA
L'obbligo generalizzato della redazione del DVR da parte dei datori di lavoro sta procedendo
verso la sua piena fase attuativa, realizzando quell'allineamento ai principi del diritto
comunitario contenuti nella direttiva quadro 89/391/CEE e richiamati sia dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza 7 febbraio 2002 (causa C-5/2000) che dalla Commissione
europea nella procedura d'infrazione del 29 settembre 2011 aperta nei confronti dell'Italia.
L'intervento ministeriale è apparso, quindi, molto opportuno, anche se giunto con notevole
ritardo, in quanto ha fatto luce, sia pure con uno strumento come le FAQ che ha destato
sempre qualche perplessità, su alcuni profili problematici legati all'applicazione delle procedure
standardizzate, come l'indicazione dei pericoli, le misure di prevenzione, di protezione e di
miglioramento, e la tenuta del DVRS; una particolare rilevanza hanno rivestito i chiarimenti in
materia di data certa e attestata, soprattutto per quanto riguarda il controverso aspetto
sanzionatorio [1].
Individuazione dei pericoli presenti in azienda e criticità applicative
L'applicazione di queste procedure standardizzate nel corso di questi primi mesi dall'entrata in
vigore del D.M. 30 novembre 2012 ha sollevato, infatti, diverse criticità che, a dire il vero, solo
in parte sono state affrontate nelle risposte del Ministero del Lavoro [2], [3]; certamente
hanno assunto un particolare rilievo i chiarimenti relativi alla corretta compilazione del modulo
2 in cui il datore di lavoro deve individuare i pericoli specifici presenti nell'unità produttiva.
Il modulo ha previsto un lungo elenco di pericoli che sono legati:
- alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, dei materiali, degli agenti
fisici, chimici o biologici presenti;
- al ciclo lavorativo;
- alle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di riparazione, di pulizia, di arresto e
di riattivazione, di cambio di lavorazioni ecc.;
- ai fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata;
- alla formazione, informazione e addestramento necessari;
- in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Strutturalmente, il modello è composto di sei colonne (famiglia di pericoli, pericoli, indicazione
della presenza o dell'assenza del pericolo in azienda, riferimenti legislativi, esempi di incidenti
e di criticità per ogni pericolo elencato) e il Ministero ha precisato che devono essere compilate
PONTInews24
58
solo le colonne 3 e 4.
Pertanto, secondo il Ministero, il datore di lavoro deve limitarsi a indicare se un determinato
pericolo [art. 2, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008] è presente o meno nella sua
specifica situazione; per altro, ha precisato ancora, l'elenco riportato nella colonna 2 deve
essere adattato qualora sussista un pericolo non contemplato inserendolo nella riga "Altro";
inoltre, è stato anche sottolineato che occorre fornire la risposta negativa qualora un dato
pericolo risulti assente "per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non
ne trascuri nessuno".
In effetti, però, il D.M. 30 novembre 2012 ha stabilito che "Al fine di una più facile gestione del
documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli
presenti".
Inoltre, occorre evidenziare che il Ministero non ha affrontato il caso delle imprese edili; come
fatto rilevare dall'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili nelle "Istruzioni operative per
l'applicazione delle procedure standardizzate" 13 dicembre 2012, nel modulo 2 del DVRS non
sono presenti riferimenti alla disciplina contenuta nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, in materia
di sicurezza in edilizia,ma questo modulo deve comunque essere compilato, quindi, integrando
i dati mancanti e fermo restando che il datore di lavoro dovrà redigere anche il piano operativo
di sicurezza (POS) riferito al singolo cantiere, secondo il contenuto minimo previsto
dall'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 [art. 89, comma 1, lettera h)], e coerentemente con il
piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore per la progettazione.
Un altro profilo sul quale non sono stati forniti chiarimenti riguarda le modalità di integrazione
del DVRS per quanto riguarda quei rischi per i quali il legislatore ha previsto specifici criteri di
valutazione (per esempio, rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali,
movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.); infatti, in questi casi il D.M.
30 novembre 2012 ha stabilito che nella redazione del DVRS si dovrà tener conto delle
specifiche modalità di valutazione "avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche
dati istituzionali nazionali e internazionali".
Inoltre, è rimasta in sospeso anche la questione più generale legata al contenuto dell'obbligo di
valutazione riferita ai rischi [art. 2, comma 1, lettera q), D.Lgs. n. 81/2008], secondo i
principi della direttiva quadro 89/391/CEE, 12 giugno 1989, e la mancata previsione di una
metodologia semiqualitativa per la valutazione degli stessi; si tratta, comunque, di profili che
dovrebbero essere riconsiderati più attentamente e, in questo senso, occorre ricordare che
l'art. 2, D.M. 30 novembre 2012, ha previsto un periodo di ventiquattro mesi entro il quale la
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, previo
monitoraggio dello stato di applicazione, potrà revisionare le procedure standardizzate.
Le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento
Per quanto riguarda, invece, le misure di prevenzione e protezione da riportare nel modulo 3, è
stato precisato dal Ministero che, in fase di valutazione del rischio associato al pericolo
specifico, in molti casi sarà sufficiente indicare "che, sulla base di dati di letteratura o di
certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già
garantita".
In relazione al programma di miglioramento [art. 15, comma 1, lettera t), D.Lgs. n.
81/2008] da riportare nelle colonne 6, 7 e 8, modulo 3 (misure da adottare, incaricati della
realizzazione e data di attuazione), in risposta al quesito che ha chiesto chiarimenti sulla
necessità o meno di "indicare misure di miglioramento per ogni rischio", il Ministero ha fornito
un parere negativo nel senso che, mentre per ogni pericolo riportato devono essere specificate
in colonna 5 tutte le misure di prevenzione e protezione "attuate", questo non vale per quelle
di miglioramento che devono essere riportate solo se individuate fermo restando che le stesse
sono una delle componenti essenziali della "nuova" cultura della sicurezza ribadita
ulteriormente dal D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, le diverse misure di miglioramento (tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di
protezione individuali, formazione, informazione e addestramento e sorveglianza sanitaria)
devono essere specificate solo qualora ritenute necessarie; inoltre, un sopporto di
orientamento per la loro individuazione può essere considerato anche il modello OT24
predisposto dall'INAIL per la richiesta annuale di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi
PONTInews24
59
dell'art. 24 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (D.M. 12 dicembre 2000) dopo
il primo biennio di attività.
Gli strumenti informativi di supporto alla VdR
In relazione agli strumenti informativi di supporto alla valutazione dei rischi, che devono essere
riportati nel modulo 3, colonna 4, DVRS, il Ministero del Lavoro ha anche precisato che, fermo
restando l'autonomia del datore di lavoro nella scelta degli stessi, in ogni caso è consigliabile
che lo strumento abbia una certa referenza/autorevolezza come, per esempio, le norme
tecniche (CEI, UNI ecc.), le buone prassi, le linea guida di enti pubblici e soggetti privati come
gli istituti di ricerca con esperienza nel settore.
Tra queste fonti sono inserite anche quelle dell'INAIL che, sul sito ufficiale www.ispesl.it, ha
messo a disposizione degli utenti banche dati, linea guida, safety check e siti di comparto, che
hanno una particolare utilità applicativa considerato che i destinatari di queste procedure sono
micro e piccole imprese.
L'obbligatorietà della data certa o attestata del DVRS
Infine, per quanto riguarda la data certa, il Ministero ha confermato che anche il DVR redatto
secondo le nuove procedure standardizzate deve avere data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data,
del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente, se nominato (art. 28, comma 2,
D.Lgs. n. 81/2008), richiamando il provvedimento del Garante per protezione dei dati
personali 5 dicembre 2000, che ha precisato che il requisito della data certa si ricollega ai
comuni principi civilistici in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto
dagli artt. 2702-2704, c.c. (si veda la tabella 1).
E' necessario sottolineare che nell'elenco riportato nella risposta non è considerata la posta
elettronica certificata (PEC) prevista, invece, espressamente nel D.M. 30 novembre 2012.
Tabella 1
Strumenti e procedure per la data certa del documento di
Principali
caratteristiche
Strumento
procedurali
Apposizione presso un ufficio postale
Autoprestazione
del timbro direttamente sul documento
di valutazione dei rischi avente corpo
unico, anziché sull'involucro che lo
contiene.
Posta
elettronica Il documento di valutazione dei rischi
certificata (PEC)
in formato PDF viene è inviato
utilizzando una casella di posta
elettronica
certificata
(PEC).
La
trasmissione
del
documento
informatico per via telematica equivale
alla notificazione per mezzo della posta
e ha valore legale. I file di PEC (invio,
accettazione, allegati ecc.) devono
essere conservati.
Marca
temporale Consente di datare in modo certo e
(digital time stamp
opponibile a terzi un oggetto digitale
(file). L'apposizione di una marca
temporale produce l'effetto giuridico di
attribuire a uno o più documenti
informatici una data e un orario
opponibili
ai
terzi.
Questo sistema prevede l'apposizione
PONTInews24
valutazione in sintesi
Riferimenti normativi
- Art. 8, D.Lgs. 22 luglio
1999,
n.
261;
- Disposizioni di servizio 6
settembre 2007, n. 93;
- D.P.R. 11 febbraio 2005,
n.
68;
- D.M. 2 novembre 2005;
- D.P.R.
28
dicembre
2000,
n.
445;
- D.P.C.M. 13 gennaio 2004;
60
Data attestata
Atto deliberativo
Altri strumenti
da parte del datore di lavoro della
firma digitale e successiva apposizione
della marca temporale.
Sottoscrizione del DVR da parte del
datore di lavoro, nonché, ai soli fini
della
prova
della
data,
dalla
sottoscrizione del RSPP, del RLS o del
RLST e del medico competente, dove
nominato.
Per le pubbliche amministrazioni la
certificazione della data può avvenire
mediante l'adozione
di
un
atto
deliberativo di cui sia certa la data in
base alla disciplina della formazione,
numerazione e pubblicazione dell'atto.
Apposizione di autentica, deposito del
documento o vidimazione di un
verbale, in conformità alla legge
notarile, formazione
di
un atto
pubblico, registrazione o produzione
del documento a norma di legge
presso un ufficio pubblico.
Art. 28, comma 2, D.Lgs.
n. 81/2008
Provvedimento del Garante
per la protezione dei dati
personali 5 dicembre 2000;
- Art. 2704, cod. civ.;
- Provvedimento del Garante
per la protezione dei dati
personali 5 dicembre 2000.
Profili sanzionatori in caso di mancanza della data certa o attestata
Sugli effetti della mancanza della data certa o attestata, nell'osservare che, in effetti, il D.Lgs.
n. 81/2008 non ha contemplato alcuna sanzione in caso di omissione, il Ministero ha
ricordato,molto opportunamente, anche che, tuttavia, secondo un recente filone
giurisprudenziale, alquanto discutibile a dire il vero, la mancanza della data certa del DVR può
"costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.".
Tuttavia, occorre tenere presente che al riguardo la giurisprudenza ha anche affermato che
l'attività di valutazione del rischio, avente natura prodromica a ogni altra iniziativa
antinfortunistica, deve essere distinta dalla sua formalizzazione in un documento
Tenuta del DVRS
Nelle FAQ il Ministero ha affrontato anche il profilo della tenuta del DVRS precisando che
questo documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale è riferita la
valutazione (art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008); è opportuno osservare che la violazione
di questo obbligo comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro e al dirigente, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 6.600 (art. 55 D.Lgs. n. 81/2008),
fermo restando che la stessa è sanabile mediante l'istituto della regolarizzazione
amministrativa e, quindi, regolarizzando la propria posizione non oltre il termine assegnato
dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo e provvedendo al
pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge (art. 301-bis, D.Lgs.
n. 81/2008).
Tuttavia, si tratta di una previsione sanzionatoria che ha destato molte perplessità in quanto la
violazione è di natura non sostanziale, specie se si considera che il DVR deve avere la data
certa.
Inoltre, in merito alla tenuta, appare opportuno precisare anche che il DVRS può essere tenuto
su supporto cartaceo o in formato informatico secondo i criteri tassativamente previsti
dall'art. 53, D.Lgs. n. 81/2008, e che allo stesso possono accedere, oltre agli organi di
vigilanza, anche il RLS, su sua richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1,
lettera o).
Entrata in vigore
Infine, occorre solo ricordare che il regime dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei
rischi è stato oggetto di diverse proroghe, ultima quella contenuta nell'art. 1, comma 388,
PONTInews24
61
legge n. 228/2012, cosiddetta "legge di stabilità 2013", il quale aveva stabilito che "E' fissato
al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella
2 allegata alla presente legge"; la ratio di questa norma è chiara ma meno ne è la sua
formulazione che ha dato origine a diversi dubbi interpretativi, anche perché la previsione della
proroga appare riferita direttamente al regime giuridico e sembra assumere così un carattere
innovativo.
In merito, comunque, si è espresso anche il Ministero del Lavoro e secondo lo propria
interpretazione questa proroga, invece, coincide con il termine del 31 maggio 2013 (nota 31
gennaio 2013, prot. n. 2583).
_____
[1] Per un approfondimento in materia si veda, dello stesso Autore, Valutazione. Le procedure
standardizzate tra criticità applicative e FAQ, inAmbiente&Sicurezza n. 11/2013, pag. 18.
[2] Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Valutazione dei rischi - guida al nuovo
obbligo per imprese e professionisti, Il Sole 24 Ore, 2013, che ha riportato numerosi esempi,
tabelle riassuntive, modulistica, check list; inoltre, si segnala il software Cloud Sicurezza24,
gratis fino al 31 luglio 2013, per la compilazione automatica del documento di valutazione dei
rischi (DVR-DVRS) e il controllo.
[3] In relazione all'applicazione delle procedure standardizzate, di cui possono avvalersi anche
i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, appare opportuno precisare che, tuttavia,
non tutti i datori possono redigere il DVR "standardizzato"; infatti, sono esclusi coloro che
svolgono le attività definite "a maggior rischio" previste ai commi 5 e 7, art. 29, D.Lgs. n.
81/2008, per le quali è obbligatorio redigere il DVR ordinariamente secondo quanto previsto
dello stesso decreto. Inoltre, occorre anche ricordare che il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, nell'interpello 30 novembre 2012, n. 7, ha precisato che il ricorso a queste
procedure è facoltativo, nel senso che i datori di lavoro possono redigere il DVR anche
ordinariamente secondo quanto previsto dagli art. 17, 28, 29 e seguenti, D.Lgs. n.
81/2008, e che coloro che già hanno redatto il DVR non sono tenuti a rielaborarlo secondo le
procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012.
[4] Si veda anche Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2008, n. 43840.
PONTInews24
62
Casi pratici
 Appalti
 REQUISITI APPALTO MISTO
D. 1) Si domanda in un appalto misto di forniture e lavori sopra soglia UE - con rispettiva
incidenza del 70% e del 30% sul valore totale- la possibilità di richiedere oltre ai requisiti di
"forniture analoghe all'oggetto dell'appalto" anche requisiti SOA, per la parte di lavori, in
particolare quelli afferenti la categoria OG 11. 2) In tal caso, si domanda ulteriormente se la
categoria OG 11 è subappaltabile al 100%; 3) Se nel bando di gara UE, nel campo valore
dell'appalto, occorre dare espressa menzione anche di tale categoria (scorporabile?) 4) In caso
di ATI come devono essere ripartiti i requisiti tra i soggetti del raggruppamento. 5) Se dato il
valore dell'OG 11 inferiore ad Euro 150,00, occorra specificare le modalità alternative di
soddisfacimento del requisito.
----R. In caso di appalti misti, l'art. 14 del D. lgs. 163/2006 stabilisce i criteri per la qualificazione
in termini di lavori, servizi o forniture. In relazione al quesito posto, pare rilevare soprattutto il
comma 2 lett. a) della norma citata, secondo cui "I contratti misti sono considerati appalti
pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che
seguono: a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di
forniture»". Sussistendo i requisiti indicati, il contratto va qualificato in generale dunque come
appalto fornitura. Tuttavia, il successivo art. 15 stabilisce che "L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di
qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori,
servizi, forniture prevista dal contratto". Anche in relazione a ciò "si ricava, in termini generali,
che in caso di appalti misti, lavori e servizi, o, lavori e forniture, o, lavori, servizi e forniture, le
imprese concorrenti debbono dimostrare il possesso sia dell'attestazione SOA per la categoria e
classifica richiesta dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori, se di valore superiori a
150.000 euro, sia dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione dei servizi e/o della fornitura"
(si veda, AVCP, Parere n. 89 del 30/05/2012). Segnalo comunque che "In sede di gara
pubblica l'obbligo di qualificazione delle imprese partecipanti cade quando dall'esame del
carattere prevalente o accessorio delle varie prestazioni si possa ragionevolmente desumere
che la garanzia delle attestazioni Soa non rappresenta una condizione indispensabile ai fini del
corretto svolgimento del servizio, di talché il percorso logico seguito per stabilire quale
prestazione sia accessoria individua anche i requisiti necessari per partecipare alla gara"
(Consiglio Stato, sez. V, 30 maggio 2007, n. 2765). La subappaltabilità al 100 % della
categoria individuata è legata al suo carattere secondario e scorporabile. Per cui all'interno dei
lavori da eseguire occorre individuare quelli prevalenti da quelli scorporabili, indicando tale
suddivisione negli atti di gara, compreso il bando. Nel caso di specie pare però che i lavori
indicati nella categoria siano prevalenti e, pertanto, subappaltabili al 30 %. Nel caso di ATI,
l'impresa che eseguirà i lavori dovrà occuparsi della categoria di riferimento. In caso di lavori di
importo pari o inferiore a €150.000 si applica l'art. 90 del Dpr 207/2010.
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE – Sistema 24 Appalti risponde, 17 giugno 2013)
 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DOPO IL PAGAMENTO FATTURA
D. In tema di solidarietà sugli appalti, come ci si deve comportare nel caso in cui il
committente voglia saldare una fattura dell’appaltatore appena emessa? O, meglio, quale
documentazione il committente deve acquisire, considerando che l'Iva relativa a quella fattura
non è stata ancora liquidata e i termini per il pagamento non sono scaduti?
-----
PONTInews24
63
R. Innanzitutto, appare opportuno precisare che la norma in tema di solidarietà, citata dal
lettore (articolo 13-ter del Dl 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012), si
applica ai contratti di appalto concernenti sia lavori sia servizi. La norma introduce specifiche
misure di contrasto all’evasione fiscale in genere, e ha il fine di far emergere base imponibile in
relazione alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto, intesi nella
loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. Ciò
premesso, si evidenzia che il committente ha l’obbligo di chiedere all’appaltatore – come nella
fattispecie in questione – l’esibizione della documentazione attestante che i versamenti fiscali,
scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti,
eventualmente anche dal subappaltatore. La responsabilità del committente, in ogni caso, è
circoscritta all’effettivo verificarsi dei mancati versamenti da parte dell’appaltatore e,
eventualmente, del subappaltatore. Per completezza d'informazione, si segnala che la
documentazione di cui sopra può individuarsi nella presentazione di asseverazione rilasciata da
Caf o da professionisti abilitati, nonché nella consegna al committente di una dichiarazione
sostitutiva – resa ai sensi del Dpr 445/2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Ne consegue che, nel caso
particolare, il committente può saldare la fattura dell’appaltatore, ancorché quest'ultimo non
presenti alcuna documentazione concernente il versamento dell’ Iva, fatto salvo il previo
accertamento che, effettivamente, i termini per il pagamento di tale imposta non sono scaduti
al momento del pagamento della fattura. Rimane, peraltro, fermo l’obbligo, per il committente,
di accertare l’intervenuto versamento all’ Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, i cui termini siano scaduti, secondo i criteri e i modi accennati, prima di procedere
al pagamento della fattura.
(Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE - L’esperto risponde, 17 giugno 2013)
 Condominio
 COPERTURA DEL TERRAZZO CON AUMENTO DEI MILLESIMI
D. La copertura a vetri e tetto in laminato di una parte di un terrazzo a uso esclusivo, priva di
impianto centralizzato di riscaldamento, deve dare luogo a un aumento dei millesimi? Se sì, in
quale misura?I costi relativi ai danni provocati all'appartamento sottostante una terrazza a uso
esclusivo, a causa di lesioni dell'impermeabilizzazione della stessa, devono essere riparati per
millesimi tra tutti i proprietari, oppure secondo quanto disposto dall'articolo 1126 del Codice
civile?
----R. In merito al primo quesito, l’aumento dei millesimi è previsto qualora con la "copertura" si
sia resa abitabile una parte del terrazzo. Infatti, in questi casi il valore dell’immobile aumenta
e, di conseguenza, aumenta - anche se di poco - il valore della quota millesimale, e ciò avviene
indipendentemente dalla presenza o meno di "nuovi" eventuali elementi radianti per il
riscaldamento, nel qual caso, peraltro, si avrebbe un ulteriore e diverso computo di spesa,
relativo alla modifica dei millesimi calore, soprattutto se calcolati in base alla volumetria
riscaldata o al numero di elementi dei caloriferi. Dell’aumento della quota millesimale si dovrà
occupare un tecnico specializzato, il quale ne individuerà l’esatta misura in aumento. In merito
al secondo quesito, per i danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni
d’acqua provenienti da una terrazza a uso esclusivo, rispondono i condomini con la ripartizione
delle spese secondo i criteri di cui all'articolo 1126 del Codice civile, sempre che i danni stessi
non derivino da fatto imputabile soltanto al condomino proprietario della terrazza (in quanto,
ad esempio, abbia causato le lesioni dell’impermeabilizzazione), nel qual caso tale condomino,
quale custode ex articolo 2051 del Codice civile, sarebbe personalmente responsabile dei danni
causati.
(Paola Montanari, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 3 giugno 2013)
 LAVORI SU PARTI COMUNI IN ASSENZA DI CONDOMINIO
D. Siamo cinque condomini, amministrati da uno di noi, a titolo gratuito. A luglio, quando sarà
entrata in vigore la nuova disciplina del condominio, che eleva ad otto l'obbligo di nomina
dell'amministratore, verranno fatti dei lavori sulle parti comuni. Al fine del recupero fiscale del
PONTInews24
64
50%, l'impresa, sulla base di un apposito piano di riparto delle spese, emetterebbe cinque
fatture separate ed ogni condomino provvederebbe a saldare la propria. Si chiede se: a) è
indispensabile chiedere il codice fiscale del condominio; b) con la dichiarazione dei redditi si
deve compilare il quadro AC del modello Unico.
----R. Trattandosi di lavori eseguiti su parti comuni, ed essendo tutti i pagamenti stati eseguiti con
bonifico bancario e postale, anche in assenza di condominio, la detrazione del 50% si applica
senza problemi (articolo 16 bis Tuir 917/86, articolo 11 del decreto legge 83/2012, convertito
in legge 134/2012 e articolo 16 Dl 63/2013, che ha prorogato la detrazione con la percentuale
del 50% sino al 31 dicembre 2013). A tal fine, la ripartizione delle spese avviene sulla base
dell’accordo tra i singoli comproprietari, ma, comunque, proporzionalmente alle singole quote
di proprietà (in assenza di tabella millesimale si tiene conto della superficie e del valore delle
cinque unità immobiliari). In sede di dichiarazione dei redditi, ciascun comproprietario
indicherà l’anno di sostenimento delle spese e tutte le altre indicazioni richieste con i dati
catastali dell’immobile. Infatti, in assenza di condominio, le modalità di compilazione del
modello sono le stesse previste per gli interventi su singole unità immobiliari, in quanto non
esiste un amministratore ufficiale che riporta tali dati nella propria dichiarazione dei redditi
(non è necessaria la compilazione del quadro AC). Per i condomini con non più di 4 condomini
non sussiste l’obbligo di nomina dell’amministratore, mentre resta fermo l’obbligo di richiedere
il codice fiscale. L’obbligo di nomina dell’amministratore dal prossimo luglio ricorre se sono
presenti più di 8 condomini. Quindi, se i lavori saranno eseguiti successivamente, l’obbligo
dell’amministratore non sussiste, mentre resta necessario comunque il codice fiscale.
(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013)
 LA SOPRAELEVAZIONE COMPORTA UN'INDENNITÀ
D. La parziale copertura e chiusura di un lastrico solare di proprietà, in continuità di un locale
mansarda all'ultimo piano di un edificio condominiale, è configurabile come sopralzo con
relativa determinazione di indennità?
----R. La norma del Codice civile che si occupa delle “costruzioni sopra l’ultimo piano dell’edificio”
è l’articolo 1127 che disciplina, appunto, la sopraelevazione in condominio. La predetta norma
– che non ha subito alcuna variazione dalla legge n. 220/2012, modificativa della disciplina
condominiale - stabilisce al 1° comma che «il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà
spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare». Infine, il 4° comma prevede che «chi
fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale
dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello
da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il
lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare».In sostanza, il
condomino proprietario dell’ultimo piano, a fronte di un indennizzo economico a favore degli
altri comproprietari, ha il diritto di sopraelevare. Al riguardo, la legge non dà una definizione di
“sopraelevazione”, il cui concetto è stato precisato, nel corso degli anni, dalla Suprema Corte di
cassazione, la quale ha stabilito che costituisce "sopraelevazione" l'intervento edificatorio che
comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, in modo da occupare lo spazio
sovrastante e superare l'originaria altezza dell'edificio (Cassazione n. 19281 del 2009;
Cassazione n. 2865 del 2008; Cassazione n. 7764 del 1999). Inoltre, l’indennità di
sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi
dell’articolo 1127 Codice civile, non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove
fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle
superfici e delle volumetrie indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato
(Cassazione sezioni unite, 30 luglio 2007, n. 16794).La nozione di "sopraelevazione" non va
pertanto limitata alla costruzione di nuovi piani dell'edificio, ma si estende ad ogni intervento
che comporta l'innalzamento della copertura del fabbricato. Pertanto, a seguito della
summenzionata definizione, è da considerarsi sopraelevazione anche il «mero ampliamento in
linea orizzontale di un corpo di fabbrica già esistente, in quanto il nuovo manufatto, collocato
sull'ultimo piano dell'edificio, sposta verso l'altro la copertura del fabbricato in corrispondenza
della superficie da esso occupata, aumentando la volumetria terminale e superando in tale
PONTInews24
65
punto l'altezza originaria dell'edificio» (Cassazione 12 agosto 2011 n. 17284).Alla luce di
quanto esposto, nel caso prospettato, la «parziale copertura e chiusura di un lastrico solare di
proprietà in continuità di un locale mansarda» è da considerarsi sopraelevazione ai sensi
dell’articolo 1127, Codice civile e, pertanto, comporta la corresponsione della relativa
indennità.
(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013)
 L'ANTENNA DEL CONDOMINO NON DIVENTA COMUNE
D. In un condominio, se un condomino installa sul tetto condominiale una antenna parabolica,
laddove altri condomini fossero interessati ad adoperarla, potranno di legge collegarsi alla
stessa anche contro la volontà del condomino che l'ha pagata ed installata, in quanto posta
sulla proprietà condominiale?
----R. Al caso del lettore non può applicarsi il Dm Sviluppo economico 22 gennaio 2013, il quale
disciplina l’installazione degli impianti condominiali di antenna centralizzata – che ricevono
segnali di servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione
nell’edificio – al fine di ridurre ed eliminare la molteplicità delle antenne individuali, per motivi
sia estetici sia funzionali. Il provvedimento si applica infatti agli edifici di nuova costruzione,
agli impianti di nuova installazione e a quelli preesistenti che necessitino di manutenzione
straordinaria. In tale contesto, riteniamo che gli altri condomini non possano collegarsi
all’antenna satellitare del condomino che ne è proprietario esclusivo, ancorché l’antenna sia
installata su una parte comune. Né alla specie può applicarsi l’articolo 1056 del Codice civile,
che disciplina il passaggio coattivo delle condutture elettriche.
(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013)
 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi
 COMPLETAMENTO FABBRICATO CON IVA AL 4 PER CENTO
D. Un'impresa edile costruisce un immobile con un'agevolazione Iva al 4%, trattandosi di un
fabbricato " Tupini". La Dia (dichiarazione di inizio attività) scade, l'immobile resta incompleto
e non viene né accatastato né venduto/ceduto. Successivamente, l'impresa decide di
intervenire con lavori di finiture interne e la costruzione di un camino. Per tale esigenza di
completamento, si può sempre fruire dell'agevolazione dell'Iva al 4 per cento, presentando una
Scia (segnalazione certificata di inizio attività) oppure sarà applicata l'aliquota del 10 per
cento?
----R. Finché non è accatastato, e comunque utilizzato, il fabbricato è considerato in corso di
costruzione. Pertanto, qualsiasi lavorazione eseguita sul fabbricato, purché in regola sotto il
profilo urbanistico (cioè dotato di Dia o Scia, nel caso di specie), fruisce del regime fiscale per
la costruzione dei fabbricati " Tupini" (almeno il 50% più uno dei piani sopraterra destinato ad
abitazione, e non più del 25% dei medesimi piani destinato a uffici e negozi, ex articolo 13
della legge 408/1949). Pertanto, in caso di appalto, si applica l’ Iva con l’aliquota del 4 per
cento (n. 39, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972). Se i lavori sono eseguiti direttamente
dall’impresa costruttrice, si applicano l’ Iva del 4% sull’acquisto dei beni finiti (per esempio, il
camino, n. 24, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972), e l'aliquota Iva del 21% per le materie
prime e i semilavorati (calce, cemento eccetera).
(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 3 giugno 2013)
 SCOMPUTO DI RITENUTE ANCHE SENZA ATTESTATI
D. Sono un professionista e sto predisponendo la mia dichiarazione dei redditi. Nel corso
dell'anno 2012 ho subìto, dalle imprese che hanno pagato i relativi compensi, diverse ritenute
d'acconto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Dpr 600/1973. In molti casi le imprese
hanno dimenticato di attestare le ritenute che ho subìto con il rilascio, entro il 28 febbraio
scorso, di un'apposita certificazione (del sostituto di imposta). Come mi devo comportare?
Posso tenere conto delle ritenute subite, ma non certificate? In alternativa, dovrei versare
nuovamente le imposte trattenute?
-----
PONTInews24
66
R. Il problema sollevato dal lettore ha dato luogo in passato a frequenti contrasti con
l'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009 sembra avere
fornito una prima soluzione, sia pure non completamente soddisfacente.
Il punto di partenza Il presupposto che determina il diritto a scomputare le ritenute d'acconto,
cioè a considerarle in diminuzione delle imposte da versare in base al modello Unico, è dato
dalla circostanza che queste siano state effettivamente operate dal sostituto d'imposta. Lo
scomputo delle ritenute prescinde totalmente, oltre che dall'esibizione all'erario delle
certificazioni attestanti il prelievo tributario, anche dall'effettivo versamento delle somme
trattenute. In questo senso si è espressa la commissione studi tributari del Consiglio nazionale
del notariato (si veda lo studio 192-2007/T, «Scomputo delle ritenute d'acconto non certificate
e non versate a cura del sostituto d'imposta», approvato il 7 dicembre 2007, in
www.notariato.it). Una tale interpretazione, peraltro, è conforme con il dato letterale della
disposizione in commento, che prevede la possibilità di scomputare «le ritenute alla fonte a
titolo di acconto operate», senza fare alcun riferimento alle ritenute certificate o versate. Dello
stesso orientamento è la giurisprudenza prevalente, che tende a non attribuire valore
sostanziale alla certificazione (commissione tributaria di II grado di Treviso, decisione 2999 del
3 febbraio 1995; commissione tributaria di II grado di Piacenza, decisione 72 del 30 maggio
1989; commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza 490 del 9 ottobre 1998;
commissione tributaria regionale della Lombardia, sentenza 188/2001). La stessa Corte di
cassazione, con una sentenza piuttosto "datata", ma ancora oggi condivisibile, ha ritenuto che
«il mancato rilascio della dichiarazione attestante l'avvenuta ritenuta da parte di colui che ha
effettuato la ritenuta medesima non può comportare per il contribuente (che ha subìto la
ritenuta) l'obbligo di pagare nuovamente l'imposta» (Cassazione civile, n. 3725 del 3 luglio
1979). Le alternative
La giurisprudenza citata ha affermato che le ritenute sono legittimamente scomputabili, anche
laddove il contribuente non sia in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 4 del Dpr
322/1998, sulla base di una serie di "mezzi di prova" alternativi. In sostanza, il contribuente
può comunque dimostrare, anche con altri mezzi (oltre le certificazioni), di aver comunque
subìto le ritenute stabilite dalla legge e tale circostanza è sufficiente per ottenerne il
riconoscimento.
Ad esempio, sono in grado di sostituire le certificazioni che deve rilasciare il sostituto di
imposta le ricevute emesse dal contribuente all'atto del pagamento del compenso con la
distinta indicazione dell'importo lordo spettante, della ritenuta operata e del netto corrisposto.
La prova può essere fornita anche tramite l'estratto conto del libro delle entrate, dal quale sia
desumibile che le ritenute sono state operate o, in alternativa, tramite la lettera di
trasmissione dell'assegno recante il compenso, nella quale viene anche indicato l'ammontare
della ritenuta operata.
La ritenuta sarebbe comunque scomputabile dall'imposta dovuta in tutti quei casi in cui, dalla
documentazione prodotta dal contribuente, è chiaramente desumibile che una parte del
compenso è stato trattenuto a titolo di ritenuta. A tal proposito la commissione tributaria
centrale (n. 1303 del 3 aprile 1995) ha affermato che «qualora il contribuente, per fatto
omissivo del sostituto d'imposta, non è posto in grado di produrre la documentazione
necessaria per provare di aver subìto le ritenute d'acconto, le somme dovute non possono
essere richieste anche allo stesso sostituito, stante il divieto di doppia imposizione posto dagli
articolo 7 e 67 del Dpr 600/1973.
In un primo tempo, in occasione di un Forum organizzato dalla stampa specializzata (il 19
maggio 2007) con la partecipazione dell'Agenzia delle entrate, è stata fornita una soluzione
negativa. Secondo l'amministrazione finanziaria, lo scomputo della ritenuta era consentito al
verificarsi (contestuale) di due condizioni. In primo luogo il sostituto d'imposta doveva aver
effettivamente operato la ritenuta. Inoltre lo stesso sostituto doveva attestare la ritenuta
operata attraverso il rilascio della apposita certificazione prevista dal Dpr 322/1998. Secondo
questo orientamento (inizialmente) restrittivo, il contribuente non poteva fornire la
dimostrazione con strumenti di prova alternativi delle ritenute d'acconto subite. L'unico mezzo
sembrava essere rappresentato dalla certificazione, e gli eventuali mezzi di prova alternativi
utilizzati dal contribuente (estratto notarile del libro degli incassi e dei pagamenti, copia delle
fatture eccetera) non erano ritenuti idonei allo scopo, in quanto non provenienti dal sostituto
d'imposta. Pertanto, le ritenute non sarebbero scomputabili. L'agenzia delle Entrate ha
PONTInews24
67
modificato, sia pure parzialmente, la propria opinione con la citata risoluzione 68/E del 19
marzo 2009. Secondo il documento di prassi, l'espressione «certificazioni richieste ai
contribuenti», utilizzata dall'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 non si riferisce alle sole
certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta. Infatti, ad essa deve essere attribuita una
portata più ampia, cioè idonea a riconoscere anche la validità di certificazioni diverse. Il
contribuente può fornire la dimostrazione delle ritenute subite (non certificate) con l'esibizione
congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche e da
intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito,
al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura stessa. Inoltre, deve essere allegata una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria
responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata
fattura regolarmente contabilizzata.
(Nicola Forte, Il Sole 24 ORE, L’Esperto risponde, 3 giugno 2013)
 È RILEVANTE LA CESSIONE DEL TERRENO EDIFICABILE
D. Il 1° settembre 2007, un mio cliente ha ereditato un appezzamento di terreno suscettibile di
utilizzazione edificatoria. Nella relativa denuncia di successione, presentata il 12 novembre
2007, è stato indicato un valore di 20.000 euro. Il 7 marzo 2013, tale appezzamento è stato
venduto per un importo di 56.000 euro. La conseguente plusvalenza deve considerarsi
imponibile ed assoggettabile a tassazione nel modello Unico 2014?
----R. La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
assume sempre rilevanza fiscale (lettera b, articolo 67, Tuir), a nulla rilevando le esimenti
temporali connesse al periodo quinquennale di possesso, oppure all'acquisizione della proprietà
del bene a titolo successorio, previste invece per i terreni non edificabili, nonché per i
fabbricati. Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita del terreno edificabile - da
assoggettare a tassazione separata in base alla lettera g-bis articolo 17 Tuir, salvo opzione se
più favorevole per la tassazione ordinaria, mediante indicazione nel quadro RM Unico Pf 2014 sarà determinata dalla differenza fra il corrispettivo conseguito ed il costo sostenuto, che nel
caso specifico è rappresentato dal valore del terreno indicato nella denuncia di successione,
aumentato di tutti i costi inerenti successivamente sostenuti, nonché della variazione
dell'indice Istat intervenuta fra la data di apertura della successione stessa e la vendita
(comma 2, articolo 68, Tuir).
(Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 10 giugno 2013)
 LA VALENZA DELL'IMMOBILE NEL VECCHIO REDDITOMETRO
D. Nel "vecchio redditometro" assume valore, ai fini del calcolo, la consistenza in metri quadri
degli immobili posseduti? Oppure conta il loro prezzo di acquisto? In quale misura incidono le
rate del mutuo acceso per l'acquisto di un immobile?
----R. Nel "vecchio redditometro" l’immobile può assumere una doppia valenza ai fini della
determinazione sintetica del reddito: a) per la capacità di spesa ad esso riferibile per il suo
mantenimento in applicazione dei coefficienti e degli importi stabili dai decreti ministeriali; b)
per la capacità di spesa connessa agli incrementi patrimoniali. Nel primo caso, i metri quadrati
sono uno dei fattori del prodotto della moltiplicazione (unitamente al valore a metro quadrato e
al coefficiente) che determina il valore di spesa imputabile al bene; nel secondo caso, invece, è
il prezzo di acquisto a commisurare la quota di spesa per incrementi patrimoniali imputabile al
contribuente in applicazione del secondo comma dell’articolo 38, Dpr 600/1973 ante modifiche.
Le rate di mutuo pagate nell’annualità per l’acquisto dell’immobile dovranno invece essere
sommate al valore della spesa riferita all’immobile - come determinata sub a) – previa
riduzione del coefficiente applicato di una unità.
(Giorgio Bommarco, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 10 giugno 2013)
 LE CAUTELE NELL'UNICO INVIO DI ATTI PLURIMI SULLA TARSU
D. Capita sovente che una persona fisica e/o giuridica sia destinataria, contemporaneamente,
di più avvisi di accertamento Tarsu: è possibile procedere all'invio, ai sensi dell'articolo 149 del
Codice di procedura civile, di questi accertamenti, inserendoli in un' unica busta verde con
unica raccomandata, senza pregiudicare l'impianto notificatorio?
PONTInews24
68
----R. L’invio di atti plurimi, secondo le modalità descritte dal lettore è, in via di massima lecito,
anche quando tali atti si riferiscono ad accertamenti tributari ai fini della tassa sui rifiuti (Tarsu
ovvero, dal 2013, Tares). Questa modalità crea, tuttavia, un pregiudizio per l’ente pubblico
notificante (ma mai per il contribuente). Il Comune (nel caso della tassa sui rifiuti) non dispone
della prova specifica dell’avvenuta notificazione di ciascun atto (consistente nell’avviso di
ricevimento della raccomandata sottoscritto dal destinatario o da altri consegnatari); e non è in
grado di dimostrare, in caso di contestazione, di aver notificato non uno, ma due, tre o più
avvisi, ciascuno per i diversi anni assoggettati al recupero fiscale. Per prevenire questo
pregiudizio, il notificante deve adottare alcune cautele: per esempio, spillare i plurimi atti in
modo che formino un plico unico, eventualmente munito anche di timbro di congiunzione delle
diverse pagine. Se non sono adottate cautele, il destinatario può sempre limitarsi ad
ammettere il ricevimento di uno solo dei vari atti inviati, e il ricevimento degli altri resta
sfornito di prova, con ogni ulteriore conseguenza (fra cui, la nullità dell’iscrizione a ruolo delle
somme dovute in base agli atti per i quali il Comune non può dimostrare l’avvenuta
notificazione).
(Enzo Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 10 giugno 2013)
 LE ATTESTAZIONI ENERGETICHE PER L'AGEVOLAZIONE DEL 65%
D. Nell'ambito del beneficio della detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio
energetico su involucro edilizio, tra i documenti da trasmettere ad Enea risulta contemplato
l'attestato di certificazione energetica rilasciato secondo i regolamenti degli enti locali oppure,
in sostituzione ed in assenza di tali regolamenti, l'attestato di qualificazione energetica
rilasciato secondo lo schema, allegato a, del decreto attuativo asseverato da un tecnico
abilitato; mi chiedo se, a prescindere dalle previsioni del Comune di appartenenza in materia di
rilascio di certificazione energetica su edifici, sia sufficiente trasmettere ad Enea direttamente
l'attestato di "qualificazione" asseverato dal tecnico, in modo da facilitare tale adempimento,
soprattutto nei tempi di rilascio, che sono più lunghi se il rilascio è a carico del Comune.
----R. La detrazione del 55%-65% (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge
214/2012, e articolo 14 Dl 63/2013), si rende applicabile anche per gli interventi su involucro
edilizio, come nel caso di specie. In particolare, la detrazione in tal caso è subordinata al
conseguimento, al termine dell’intervento, di una riduzione della trasmittanza termica utile U
delle strutture componenti l’involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle tabelle di cui
all’allegato B del decreto 11 marzo 2008. Per tale categoria di interventi, il limite massimo di
detrazione, è pari a 60.000 euro. Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori occorre ovviamente
inviare all’ Enea la prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e
scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal tecnico abilitato, circolare 36/E del 2007, vedi
guida al 55% su www.agenziaentrate.it). Il recupero dell’importo detraibile avviene in 10 rate
di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono
stati eseguiti i pagamenti dell’intervento. A tal fine, l’asseverazione è distinta dalla
certificazione energetica dell’intervento che è l’unica che deve essere inviata all’ Enea, mentre
l’asseverazione è conservata dal contribuente. L'asseverazione da parte di un tecnico abilitato,
che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti è un documento distinto dalla
certificazione, che deve contenere i dati generali dell'edificio, quelli relativi all'involucro edilizio
ed all'impianto di riscaldamento, i dati climatici e quelli relativi alle tecnologie di utilizzo delle
fonti rinnovabili (se presenti), i risultati della valutazione energetica e le indicazioni dei
potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche.
(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013)
 LA SPAZZATURA SI PAGA IN RELAZIONE ALLA LOCAZIONE
D. Ho da poco chiesto la residenza nel Comune di Ragusa (fine aprile) e mi hanno inviato
subito i bollettini Tarsu da pagare per l'intero anno 2013. Sono tenuta a pagarla per intero? O
devo pagarla da quando mi sono trasferita?
-----
PONTInews24
69
R. La lettrice deve pagare la Tares (e non la Tarsu) a cominciare da quando, essendo emigrata
nel Comune di Ragusa, ha iniziato l’occupazione di un’abitazione in quel Comune. L’articolo 14
del Dl 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha istituito la Tares, ed ha abolito la Tarsu dal 1° gennaio
2013), non contiene una norma simile all’articolo 64 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507.
Secondo questa disposizione, in caso di inizio dell’occupazione di un locale nel corso dell’anno,
la tassa sui rifiuti decorreva dal bimestre successivo a quello durante il quale l’occupazione era
iniziata (correlativamente, in caso di cessazione dell’occupazione, la Tarsu era dovuta fino alla
fine del bimestre nel quale era si era verificata la cessazione). Anche il «prototipo di
regolamento Tares», elaborato dal ministero delle Finanze, tace del tutto sull’argomento.
Sicché, per risolvere il quesito della lettrice, occorre appellarsi al buon senso: chi occupa una
casa solo per otto mesi produce meno rifiuti di chi la occupa per tutto l’anno, e la tassa
imposta al primo e al secondo non può essere uguale. La lettrice può anche invocare una
norma transitoria, inserita nell’articolo 14, al comma 35, del Dl 201/2011, dall’articolo 1,
comma 387, lettera f), legge 24 dicembre 2012, n. 228: « Per le nuove occupazioni decorrenti
dal 1° gennaio 2013, l'importo delle … rate … è determinato tenendo conto delle tariffe relative
alla Tarsu … applicate dal Comune nell'anno precedente». Il richiamo alla Tarsu, in qualche
modo, coinvolge anche l’articolo 64 del decreto n. 507, e comporta la decorrenza della Tares
dal 1° maggio 2013, e non dall’inizio dell’anno.
(Enzo Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE – Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 24 giugno
2013)
 Edilizia e urbanistica
 PER COSTRUZIONI SUL CONFINE È DECISIVO IL PRG
D. La mia villetta, sul retro, ha un giardino delimitato da una cancellata. Dalla parete finestrata
alla cancellata ci sono 10,50 metri. Sul lotto prospiciente la mia proprietà stanno costruendo
delle villette e vorrebbero costruire un garage (separato dalle villette), di altezza di 2,80 metri,
attaccato alla mia cancellata. Esiste una distanza minima da rispettare o lo possono costruire
attaccato al mio confine? Il piano regolatore del Comune prevede che i locali accessori alti non
più di 2,80 metri (come il garage) si possono costruire anche a confine. So che il Dm
1444/1968, all'articolo 9, prevede una distanza inderogabile di 10 metri tra fabbricati, ma i 10
metri ci sono già solo nella mia proprietà. Questo può consentire loro di costruire, attaccati al
mio confine, o c'è qualche norma che li obbliga a stare a una determinata distanza?
----R. Il citato articolo 9 del Dm 1444/1968 si applica solo nel caso della redazione di piani
regolatori, o di piani particolareggiati/piani di lottizzazione, e non nel caso di interventi
autorizzabili con permesso di costruire e/o Dia (dichiarazione di inizio attività). Da questo
discende che, se il piano regolatore ammette la costruzione sul confine, l’intervento è da
considerare legittimo.
(Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 3 giugno 2013)
 SOPRAELEVAZIONE, INDENNITÀ AI COMPROPRIETARI
D. Sono proprietario di un loggiato al pian terreno di una villetta e, di conseguenza,
comproprietario, con la proprietà del piano sovrastante, di un terrazzo tra pian terreno e primo
piano. La proprietà del piano sovrastante ha realizzato, sul terrazzo comune, una loggia,
sfruttando la pilastratura esistente, sottostante il terrazzo. Per questa sopraelevazione su area
di sedime comune, spetterebbe un rimborso al proprietario del piano sottostante?
----R. Considerato che, come si afferma nel quesito, si è in presenza di una comproprietà, si può
richiamare l'articolo 1127 del Codice civile, ove è previsto che il proprietario dell'ultimo piano
dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche e la stessa facoltà spetta a chi è
proprietario esclusivo del lastrico solare. Il quarto comma precisa che deve essere corrisposta
agli altri condomini una indennità pari al valore dell'area da occupare con la nuova fabbrica,
diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, detratto l'importo della quota
spettante a chi ha realizzato la sopraelevazione. L'indennità è dovuta non solo nei casi di
sopraelevazione in senso stretto, in quanto le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza
PONTInews24
70
16794/2007, hanno precisato che l'indennità è dovuta anche nei casi in cui, pur non potendosi
parlare di sopraelevazione in senso tecnico, il proprietario dell'ultimo piano abbia posto in
essere interventi tesi alla trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle
superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato. Tale indennità
deriva dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni, conseguente
all'incremento della porzione di proprietà esclusiva (Corte d'appello di Firenze, sezione I, n.
1409/2011).
(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 3 giugno 2013)
 LOTTIZZAZIONI, CONVENZIONI A PRESCRIZIONE DECENNALE
D. In una convenzione di lottizzazione si prevedeva la cessione gratuita di aree da destinare a
verde pubblico, ai sensi dell'articolo 28 della legge 1150/1942. A 10 anni dalla scadenza della
convenzione i diritti si estinguono per prescrizione, ai sensi dell'articolo 2946 del Codice civile
(Tar Lombardia, Brescia, 28 novembre 2001, n. 1126).Questa rappresentazione è corretta o le
aree da cedere al Comune sono da considerare patrimonio indisponibile, per cui non vi è
prescrizione?
----R. In relazione alle convenzioni di lottizzazione, opera il termine ordinario di prescrizione
decennale ex articolo 2946 del Codice civile, che inizia a decorrere, ai sensi dell’articolo 2935
del Codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, il
momento di inizio della decorrenza coincide con la data di scadenza del piano di lottizzazione,
come si evince anche dalla pacifica giurisprudenza sul punto: « La scadenza del termine non
superiore ai dieci anni, che la convenzione di lottizzazione deve assegnare per l'ultimazione
dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 28 della legge urbanistica,
non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da
tale momento, dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione» (Tar Lombardia,
Brescia, 30 febbraio 2003, n. 65; Tar Campania, Napoli, sezione IV, 15 marzo 2006, n. 2997).
Ove il termine prescrizionale possa dirsi spirato, e con le modalità descritte, non pare quindi
possano sussistere ancora obblighi dei lottizzanti in merito alla cessione gratuita di aree in
ragione della lottizzazione (si veda anche, in tal senso, Tar Campania, Napoli, sezione VIII, 10
ottobre 2012, n. 4053).
(Massimo Sanguini, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 3 giugno 2013)
 LA RICOSTRUZIONE FEDELE E A DESTINAZIONE ABITATIVA
D. Sono in attesa di ottenere il permesso a costruire per un intervento di demolizione e fedele
ricostruzione di un edificio rurale. L'agenzia delle Entrate, con l'aggiornamento di maggio 2013,
« Ristrutturazioni edilizie/le agevolazioni fiscali» colloca nelle ristrutturazioni edilizie anche la
demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile riferendosi, a mio parere, alla lettera d),
articolo 3, Dpr 389/01 e non menziona, sempre a mio parere, l'articolo 10, Dpr 380/01
«permesso di costruire».Quindi, la mia domanda è: con il permesso di costruire, il mio
intervento rientra nella ristrutturazione edilizia, con relativo beneficio fiscale?
----R. La risposta è affermativa, ma sempre a condizione che l’edificio risultante dopo la
demolizione sia comunque a destinazione abitativa (anche rurale). Nell’ipotesi di demolizione e
ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria, è esclusa l’applicabilità della
detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/86 e articolo 11 del Dl 83/2012, convertito in
legge 134/2012, e articolo 16 Dl 63/2013). Questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle
Entrate con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a proposito
dell’applicabilità delle detrazioni del 36% in presenza di lavori di ristrutturazione ed
ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario. In particolare, nell’ipotesi di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le citate agevolazioni competono «solo in caso
di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente»;
diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, le detrazioni non
spettano, «in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione».
Pertanto, la detrazione, nel caso di specie, si rende applicabile essendo in presenza di
demolizione con ricostruzione fedele. Sotto il profilo urbanistico, tuttavia, occorre verificare il
perché si è reso necessario un permesso di costruire, che in genere non è richiesto per gli
interventi di demolizione e ricostruzione con rispetto di sagoma e volumetria (fedele
PONTInews24
71
ricostruzione abilitata da una Scia o Dia). Probabilmente, il progetto di ricostruzione non è
proprio identico e quindi la necessità del permesso di costruire potrebbe evidenziare che si
tratta di ricostruzione non fedele e come tale non agevolato ai fini della detrazione del 50%.
Allo stesso modo, la detrazione potrebbe non essere applicata nell’ipotesi in cui si realizzi un
edificio a destinazione non abitativa.
(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013)
 Lavoro, previdenza e professione
 DURC NON DOVUTO PER LAVORI EDILI PAGATI CON I VOUCHER
D. Debbo effettuare una ristrutturazione interna alla mia abitazione, consistente
nell'abbattimento di un tramezzo. Per questo sarà presentata una Scia (segnalazione certificata
di inizio attività)all'ufficio tecnico di zona del Comune. Per questo lavoro mi vorrei rivolgere a
un muratore rumeno, attualmente disoccupato, pagandolo mediante i voucher per lavori
occasionali, attualmente utilizzabili per qualsiasi lavoro. Mi può essere obiettato che, per la
Scia, serve il Durc (documento unico di regolarità contributiva)? Il voucher non fa le veci del
Durc dal punto di vista contributivo?
----R. L’ipotesi delineata dal lettore è quella di instaurare un rapporto di lavoro accessorio, pagato
tramite i voucher, per la realizzazione di opere edili di ristrutturazione in ambito privato,
attraverso l’attività di un lavoratore, al di fuori, quindi, di un contratto di appalto o d’opera.
Nell’ambito dell’ampia definizione del lavoro accessorio da parte della legge 92/2012, non pare
esistano problemi, se non quello di rispettare il limite economico pari a 5.000 euro in capo al
lavoratore e al singolo committente privato. Occorre, cioè, erogare una somma che, al netto
dei contributi, non superi in capo al committente i 5.000 euro, sempre che il lavoratore non
abbia già percepito voucher in passato (entro un anno solare a ritroso) in modo tale che sia
arrivato al limite del plafond a lui spettante (appunto, di 5.000 euro).Bisogna, inoltre,
verificare che il lavoratore non sia un autonomo con partita Iva, e che l’attività in questione
non costituisca la sua attività professionale, perché, in questo caso, non potrebbe essere
pagato coi voucher. Ciò detto, vediamo di dare delle indicazioni sul Durc. Innanzitutto nell’ambito dei lavori edili in base all’articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008 - non è dovuto il
Durc in caso di lavori edili in economia svolti direttamente dal proprietario, quando, cioè,
quest’ultimo, in qualità di persona fisica non imprenditore, commissiona lavori edili (per
esempio, di ristrutturazione dell’appartamento) a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.
A maggior ragione, quando il lavoratore è un prestatore di lavoro accessorio, senza, quindi,
una propria posizione previdenziale Inps di lavoro autonomo.
(Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 3 giugno 2013)
 SÌ ALL'APPRENDISTATO PER IL DIPLOMATO GEOMETRA
D. Può un geometra, titolare di studio professionale, assumere un apprendista diplomato
geometra di 22 anni, senza titolo abilitante?
----R. L’assunzione con contratto di apprendistato di un diplomato geometra di 22 anni è senza
dubbio possibile. L’unica verifica da fare, così come precisato dal ministero del lavoro con la
circolare 21 gennaio 2013, n. 5, riguarda il fatto che il giovane non abbia già svolto un periodo
di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del
contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione
collettiva, che nel caso in esame è quella per il personale dipendente degli studi professionali.
Una volta stipulato il contratto, con la previsione del patto di prova (anche nell’ipotesi in cui
non sia richiesta la sua effettuazione) e con il relativo piano formativo individuale in forma
scritta, occorre procedere a impartire la formazione prevista dal contratto collettivo.
(Angelo Pompei, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 3 giugno 2013)
PONTInews24
72
 Sicurezza ed igiene del lavoro
 ONERI SICUREZZA RIBASSABILI
D. Il Provveditorato OO.PP. della Campania, nonché il Ministero per i Beni Culturali, stanno
approntando ed aggiudicando gare di lavori assoggettando al ribasso anche gli oneri per la
sicurezza compresi in percentuale nelle voci di tariffa (diretti), ed escludendo dal ribasso solo
quelli indiretti o speciali interpretando le determinazioni dell'A.V.LL.PP.26.07.2006 e
05.03.2008 in maniera restrittiva. E' corretta tale interpretazione che sembra confliggere con
la ratio della normativa della sicurezza?
----R. La corretta interpretazione dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art.
100 del D.lgs. 81/2008, impone di affermare che è venuta meno la distinzione tra oneri per la
sicurezza diretti ed indiretti, pertanto, saranno soggetti a ribasso d'asta soltanto quegli oneri
che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) deve obbligatoriamente
inserire nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Nella redazione del PSC si deve infatti
tener conto delle spese connesse al coordinamento delle attività di cantiere, alla gestione delle
interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Non sono oggetto del PSC, in quanto
costi della sicurezza ex lege, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi
nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché
i cosiddetti costi generali per l'adeguamento dell'impresa al D.lgs. 626/94, ossia la formazione,
l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.. (Avcp, Determinazione 26.07.2006, n. 4). Il
punto 4 dell'allegato XV al D.lgs. 81/2008, relativo alla stima dei costi della sicurezza,
stabilisce in particolare che Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I,
del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle
misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e
servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di
coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva. In conclusione, non sono soggetti a ribasso i costi indicati nel
PSC ed individuati dalle norme sopra indicate. Sono soggetti a ribasso, invece, i costi relativi a
DPI (se non per lavorazioni interferenti), formazione/informazione, visite mediche e presidi
sanitari di primo soccorso etc. che ricadono tra le spese generali dell'impresa.
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 7 giugno 2013)
 SICUREZZA NEI CANTIERI MARITTIMI E PORTUALI
D. Sono coordinatore per l'esecuzione in un cantiere portuale ove avviene, tra l'altro, un
riempimento di una darsena. Alcuni lavori sono svolti in mare, su pontoni che prelevano massi,
o infliggono palancolati. Altri lavori sono di bonifica di fondali con utilizzo di sub. Si pone il
quesito se - pur escludendo la normativa l'estensione del Dlgs. 81/08 ai lavori in mare - sia
tenuto il CSE ad operare le dovute azioni di coordinamento, verifica e controllo che la
normativa detta per i lavori su terra. Insomma se lo specchio acqueo in consegna all'impresa
possa intendersi un'estensione del cantiere a terra.
----R. Come noto l'art. 88 comma 1 lett. f) del D. lgs. 81/08, in relazione ai cantieri temporanei o
mobili, prevede che "Le disposizioni del presente capo non si applicano: ... f) ai lavori svolti in
mare". Le definizioni previste dal legislatore non permettono una soluzione netta, offrendo
però alcune indicazioni significative. In primo luogo, le funzioni di coordinamento e
cooperazione, previste in maniera generica dall'art. 92 del citato decreto a carico del
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, portano a ritenere che lo stesso debba comunque
assicurare adeguatamente un livello di coordinamento complessivo. A tal proposito la lett. b)
PONTInews24
73
del richiamato art. 92 prevede la possibilità del Coordinato di adeguare il PSC, il quale, tra
l'altro, contiene anche le misure atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI. Il punto 7) di quest'ultimo
allegato richiama anche i lavori subacquei con respiratori. Peraltro, anche il rinvio all'allegato
X, operato dall'art. 89 del D. lgs. 81/08 a proposito della definizione di "cantiere", permette di
richiamare anche i lavori marittimi. Tali indicazioni permettono di confermare che, la
normativa, seppure con le sue eccezione applicative, impone un livello di protezione
complessivo che necessità di una costante opera di coordinamento, verifica e controllo del CSE.
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 PA risponde, 7 giugno 2013)
PONTInews24
74
© 2013 Il Sole 24 ORE
S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con
qualsiasi strumento.
I testi e l'elaborazione dei
testi, anche se curati con
scrupolosa
attenzione,
non possono comportare
specifiche
responsabilità
per involontari errori e
inesattezze.
Sede legale e
Amministrazione:
via Monte Rosa, 91
20149 Milano
PONTInews24
75