Mensile di aggiornamento in materia di diritto, edilizia e urbanistica
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Mensile di aggiornamento in materia di diritto, edilizia e urbanistica
Le Newsletter de Il Sole 24 ORE Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione Mensile di aggiornamento in materia di diritto, edilizia e urbanistica, immobili, appalti, ambiente e sicurezza pubblicato da Il Sole 24 Ore con approfondimenti dello Studio Legale Ponti di Udine Chiuso in redazione il 30 giugno 2013 © 2013 Il Sole 24 ORE S.p.a. 3 I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano a cura della Redazione Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE Tel. 06 3022.6483 e-mail: [email protected] http://www.immobili24.ilsole24ore.com/ n. 3 – 30 giugno 2013 Sommario Pagina NEWS Ambiente, antincendio, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, energia, immobili, rifiuti, sicurezza RASSEGNA DI NORMATIVA Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione 4 30 APPROFONDIMENTI L’ARTICOLO DEL MESE a cura dello STUDIO LEGALE PONTI L’AMMINISTRATORE DI FATTO, TRA RILEVANZA PENALE E RILEVANZA CIVILE La figura dell’amministratore di fatto è sempre apparsa molto vivacemente nella dottrina e nella giurisprudenza, non solo italiana ma anche estera. Nel sistema anglosassone, ad esempio, si fa spesso riferimento al c.d. “Shadow Director”, dove si distingue, invero, tra tre diversi tipi di amministratore: l’amministratore di diritto, l’amministratore di fatto e l’amministratore occulto. Luca Ponti, Paolo Panella, Studio legale Ponti 41 Ambiente REATI AMBIENTALI E D.LGS. 231/2001: QUALI PRESCRIZIONI E CONSEGUENZE PER ENTI, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI? Con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, il legislatore ha inserito nel novero dei reati presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo 25-undecies, rubricato"Reati ambientali". La nuova norma, applicata a tutti gli enti con personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha introdotto una forma di responsabilità degli enti e delle imprese per reati ambientali commessi nel loro "interesse o vantaggio" da soggetti a essi appartenenti. Al fine di evitare possibili conseguenze sanzionatorie, dovute al comportamento dei propri organi (apicali e dipendenti), gli enti e le imprese devono essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il concretizzarsi dei reati introdotti dal provvedimento. Leone Mario Piccinni, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 25 giugno 2013, n. 12 43 Energia CON IL "PIANO ENERGETICO NAZIONALE" DEFINITE LE STRATEGIE SUI CONSUMI In un quadro energetico nazionale particolarmente complesso a causa dei costi eccessivi dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico, e dalla forte dipendenza dalle importazioni estere con incertezze nell'approvvigionamento (soprattutto in condizioni di emergenza) il 27 marzo 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il "Piano energetico nazionale" (PEN). Stefania Gorgoglione, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11 49 PONTInews24 2 Pubblica amministrazione FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ISTRUZIONI OPERATIVE L'art. 1, co. 209-213, L. 24.12.2007, n. 244, ha stabilito l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti commerciali intrattenuti tra coloro che forniscono beni e servizi e la pubblica Amministrazione acquirente. Tale legge subordina l'applicazione di tale adempimento all'emanazione di due provvedimenti ministeriali, il D.M. 7.3.2008, in tema di identificazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ed il D.M. 3.4.2013, n. 55, che definisce la modalità di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche nonché gli enti interessati da tale obbligo. Sandro Cerato, Enrico Savio, Il Sole 24 Ore-La Settimana Fiscale 28 giugno 2013, n.25 54 Sicurezza PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE "NUOVE PROCEDURE" Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con FAQ pubblicate sul proprio sito ufficiale il 31 maggio 2013, ha fornito numerose risposte a una serie di interessanti quesiti sull'applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento (cosiddetto DVRS), contenute nel D.M. 30 novembre 2012, che hanno interessato principalmente i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e che fino a oggi hanno potuto accedere al regime dell'autocertificazione e ora sono tenuti a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), sia pure potendosi avvalere delle stesse procedure (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008). Mario Gallo, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza 25 giugno 2013, n. 12 58 L’ESPERTO RISPONDE Ambiente, appalti, edilizia e urbanistica, fisco, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro 63 PONTInews24 3 Diritto DECRETO DEL "FARE" Disposizioni per il rilancio dell'economia Nuova Legge Sabatini (art. 2): le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto (anche tramite leasing) di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. I finanziamenti sono concessi alle banche aderenti ad una specifica convenzione entro il 31.12.2016, hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto, sono concessi per un valore massimo di e 2 milioni per ogni impresa beneficiaria e possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili. I contributi sono concessi dal Ministero dello Sviluppo economico in rapporto agli interessi calcolati sui suddetti finanziamenti e nel rispetto della disciplina comunitaria. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo (art. 3):agli interventi ex art. 43, D.L. 112/2008, conv. con modif. dalla L. 133/2008, sono destinate risorse per e 150 milioni per il finanziamento dei programmi di sviluppo industriale (compresi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) da realizzare in quei territori non destinatari di risorse per la concessione di agevolazioni. Tali programmi usufruiscono della concessione di un finanziamento agevolato nella misura massima del 50% dei costi ammissibili. Settore energetico – Addizionale Ires (art. 5): l'addizionale di 6,5 punti percentuali dell'Ires di cui all'art. 81, co. 16, D.L. 112/2008, conv. con modif dalla L. 133/2008, è applicata ai soggetti operanti nei settori energetici elencati dalla norma che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a e 3 milioni e un reddito imponibile superiore a e 300mila (modifica dell'art. 81, co. 16, D.L. 112/2008, conv. con modif dalla L. 133/2008). Accise – Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra (art. 6):dall'1.8.2013 al 31.12.2015, ai coltivatori diretti e agli Iap è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, l'accisa al livello d'imposizione per il 2013 pari a e 25 per 1.000 litri, se in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio agevolazione gli stessi si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del suo consumo per fini ambientali. Settore cinematografico – Proroga del credito d'imposta (art. 11): spettano anche per il periodo d'imposta 2014 i crediti d'imposta ex art. 1, co. 325-328 e 330337, L. 244/2007 [CFF ➋ 8454] (crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l‘esercizio cinematografico) nel limite massimo di spesa di e 45 milioni. Nautica da diporto e turismo nautico (art. 23): i proventi derivanti dal noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali se la durata complessiva del noleggio non supera i 40 giorni, indipendentemente dall'ammontare dei proventi (modifica dell'art. 49-bis, co. 5, D.Lgs. 171/2005). Inoltre, è soppressa la tassa annuale per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri e viene ridotta la misura di quella dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (ora pari a e 870) e da 17,01 a 20 metri (ora pari a e 1.300) (modifica dell'art. 16, co. 2, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011). Durc – Documento unico di regolarità contributiva – Validità (art. 31): il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 180 giorni dalla data di emissione. Ai fini della verifica per il rilascio del Durc, in caso di mancanza dei requisiti richiesti, gli enti preposti invitano il soggetto interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, indicando le cause della irregolarità. Appalti – Responsabilità – Limitazione (art. 50): in caso di contratto di appalto/subappalto la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore riguarda solo il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non più il versamento dell'Iva (modifica dell'art. 35, co. 28, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006). PONTInews24 4 Modello 770 mensile – Abrogazione (art. 51): è abrogato l'obbligo (che avrebbe dovuto decorrere dall'1.1.2014) da parte dei sostituti d'imposta di utilizzare le nuove modalità di invio telematico mensile di retribuzioni corrisposte e ritenute operate (cd. Modello 770 mensile) (abrogazione dell'art. 44-bis, co. 1, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003). Somme iscritte a ruolo – Ulteriore dilazione (art. 52): la rateazione concessa al contribuente fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione suddetta, può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica (che si verifica quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario e valutazione della solvibilità del contribuente in base al piano di rateazione concedibile) (nuovo art. 19, co. 1-quinquies, D.P.R. 602/1973). Beni pignorabili (art. 52): i beni ex art. 515, co. 3, c.p.c., anche se il debitore è una società ed in ogni caso se nelle sue attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, sono soggetti a pignoramento nel limite di 1/5, nel caso in cui il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative della norma (modifica dell'art. 62, co. 1, D.P.R. 602/1973). Espropriazione immobiliare (art. 52): l'agente della riscossione non può espropriare l'unico immobile di proprietà del debitore (escluse le abitazioni di lusso e i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9) adibito ad uso abitativo e luogo di residenza anagrafica dello stesso. Negli altri casi, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'ammontare del credito per cui procede supera e 120mila (modifica dell'art. 76, co. 1, D.P.R. 602/1973). Gestione delle entrate di Comuni e società partecipate (art. 53):dal 31.12.2013 la società Equitalia S.p.a., le S.p.a. dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia S.p.a. cessano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni e delle società dagli stessi partecipate (modifica dell'art. 10, co. 2-ter, D.L. 35/2013, conv. con modif. dalla L. 64/2013). Agenzie di viaggio – Rimborso Iva – Interpretazione (art. 55): non è rimborsabile l'Iva assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi ex art. 74-ter, co. 2, D.P.R. 633/1972 effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio extra-Ue a diretto vantaggio dei viaggiatori. Sono fatti salvi i rimborsi già effettuati alla data del 22.6.2013 e non si dà luogo alla restituzione delle somme che a tale data risultino già rimborsate e poi recuperate dagli Uffici. Tobin tax – Proroga di termini (art. 56): è prorogato il termine di applicazione dell'imposta sugli strumenti finanziari derivati che, pertanto, va applicata alle operazioni effettuate dall'1.9.2013 (e non più dall'1.7.2013) ed è fissato al 16.10.2013 (e non più al 16.7.2013) il termine per il versamento dell'imposta sui trasferimenti di proprietà/ operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013 (modifica dell'art. 1, co. 497, L. 228/2012). Concordato preventivo (art. 82): in materia di concordato preventivo è previsto, tra le altre cose, l'obbligo di allegare alla domanda di concordato, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi, anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti. Inoltre il Tribunale può nominare un commissario giudiziale con la funzione di vigilare sull'operato del debitore, già all'atto di emissione del decreto con cui si assegna a quest'ultimo il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione. Il Tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici (anche sulla gestione finanziaria dell'impresa e sull'attività svolta per la predisposizione della proposta e del piano) che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato (modifica dell'art. 161, R.D. 267/1942). Mediazione obbligatoria (art. 84): se s'intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ex PONTInews24 5 D.Lgs. 28/2010 o il procedimento di conciliazione ex D.Lgs. 179/2007 o il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis, D.Lgs. 385/1993. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (nuovo art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010). (R.Co. , Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale n. 27) RITORNA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Il cosiddetto “Dl fare” - Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - è sbarcato sul supplemento n. 50 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 144 del 21 giugno 2013 n. 144: Iniziamo l'analisi del restyling dell'istituto della mediazione civile (articolo 84) “Dl Fare”, restyling per la mediazione obbligatoria Le novità introdotte in materia di mediazione con il cosiddetto Decreto “del fare” (Dl 69/2013) sono diverse e tutte caratterizzanti, tali da incidere in maniera significativa sul modello originario realizzato nel 2010, ma sostanzialmente senza alterarne gli elementi qualificanti e restando sempre orientato pervicacemente ad una logica deflattiva e, soltanto, in maniera subalterna e quasi eventuale ad un effetto puramente conciliativo, cioè finalizzato ad una ricomposizione della lite in una prospettiva più ampia e di lungo periodo di pacificazione sociale, mediante la riduzione del tasso di litigiosità ed il conseguente riequilibrio fisiologico del rapporto tra domanda ed offerta di giustizia. Alla “rinnovata” mediazione viene dedicato il Capo VIII (Misure in materia di mediazione civile e commerciale) del Titolo III (Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e per la definizione del contenzioso civile) del Decreto. E tutte le numerose modifiche adottate secondo la tecnica della novella al testo del Dlgs 28/2010 sono contenute in un unico articolo ed in particolare nel primo comma dell’art. 84, che si sviluppa in lettere dalla a) alla p). Provando a schematizzare e riassumere le modifiche introdotte si può rilevare che quattro sono le linee di intervento: - la prima attiene al ripristino della condizione di procedibilità ex lege e di tutte quelle regole ritenute ad essa strettamente connesse, tanto da essere state censurate per incostituzionalità in via consequenziale con la prima (ad esempio, il regime sanzionatorio connesso alla mancata partecipazione al procedimento, ovvero le conseguenze previste per la mancata accettazione della proposta di conciliazione in relazione all’esito del giudizio). - La seconda riguarda la trasformazione del ruolo del giudice in relazione alla mediazione con la creazione di una nuova condizione di procedibilità. La terza attiene al procedimento di mediazione e - la quarta, i requisiti soggettivi per la qualifica professionale di mediatore limitatamente agli avvocati. La mediazione obbligatoria ex lege. - Nonostante le modifiche siano numerose, l’impatto con la nuova disciplina resta inevitabilmente assorbito prima facie dalla reintroduzione della c.d. mediazione obbligatoria. Le variazioni infatti mirano sostanzialmente a reintegrare tutte quelle norme che erano cadute sotto la scure della Corte costituzionale con la sentenza n. 272/2012 in conseguenza del dichiarato eccesso di delega legislativa del Dlgs 28/2010 con specifico riferimento al comma 1 dell’articolo 5 (in relazione all’articolo 60 della legge 69/2009) ove era contenuta la norma che dettava (ed ora nuovamente detta) la condizione di procedibilità per le domande giudiziali in un’ampia gamma di materie del diritto civile e commerciale. La centralità di tale opera ripristinatoria è evidente e non mancherà di suscitare ulteriori dibattiti sulla utilità, opportunità, di questo filtro posto all’azione giudiziale. La rinnovata scelta - come già in fase di originaria scritturazione della normativa - risponde ad una pressante esigenza deflattiva e la reintroduzione trova ulteriori argomenti (secondo le dichiarazioni del Ministro della Giustizia del 19 giugno 2013 in risposta ad una interrogazione parlamentare) proprio nell’insuccesso (in termini quantitativi) della mediazione facoltativa nell’analisi dei dati rilevati prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà e dopo la declaratoria di illegittimità della Consulta. Passando ad esaminare nel dettaglio le modifiche apportate, si osserva in primo luogo che, nel rendere nuovamente obbligatoria la mediazione, si è ritenuto opportuno sottrarre alle materie ad essa assoggettate (soltanto) la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Si ricorderà che questa materia era inizialmente slittata nel termine di vigenza PONTInews24 6 (unitamente al condominio) ed aveva suscitato una serie di perplessità, oltre a non aver dato riscontri positivi in quanto la mancata adesione della parte invitata raggiungeva addirittura il 96,2% (la presenza della compagnia di assicurazioni è determinante per la soluzione conciliativa di tali controversie per cui in assenza della stessa diviene impossibile anche soltanto ipotizzarne il successo). Peraltro, probabilmente, questa scelta prelude all’avvio di altri percorsi di ADR per questa gamma di liti che richiede l’adozione di procedimenti adeguati alle stesse; non è un caso che di recente, l’11 giugno 2013, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), a seguito di un incontro con le associazioni dei consumatori, abbia ribadito l’importanza di introdurre un sistema di ADR per offrire agli assicurati un'alternativa più rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice e per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso e dei relativi costi. Al riguardo le associazioni hanno vivamente auspicato la creazione di un organismo analogo all’Arbitro Bancario Finanziario che si è rivelato efficace e largamente utilizzato. Quindi modelli di ADR destinati a circolare adeguandosi alle specifiche esigenze settoriali delle controversie alle quali sono destinati. Proseguendo nella rapida analisi del ripristino normativo operato dal Dl 69/2013, riemerge l’obbligo dell’avvocato di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Viene altresì reintrodotto il comma 5 dell’articolo 8 Dlgs 28/2010 che sanziona la mancata partecipazione («Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio») con tutte le problematiche ermeneutiche che allo stesso restano collegate. Si provvede poi al ristabilimento di altre norme dichiarate incostituzionali in via consequenziale e che attengono ai c.dd. effetti esterni della proposta del mediatore. La integrale o parziale sovrapponibilità dei contenuti della proposta alla sentenza del giudice emessa all’esito del processo instaurato dopo il mancato accordo, espone la parte vittoriosa alle sanzioni specificate nel rinato art. 13 Dlgs 28/2010. Al contempo risorge anche il correlato obbligo per il mediatore di informare preventivamente le parti circa le possibili conseguenze di cui sopra. Si ribadisce poi, negli esatti termini in cui era previsto nel testo formulato ab origine, che salvo diverso accordo tra le parti queste disposizioni non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. L’ultima norma che ritrova vigore dopo la censura di incostituzionalità e connessa ai meccanismi della obbligatorietà ex lege è quella che consente la riduzione delle indennità e la gratuità della mediazione, quest’ultima nei casi in cui la parte rientri nei parametri previsti dalla legge per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato (con riferimento rispettivamente al comma 4, lett. d, e al comma 5, dell’art. 17 Dlgs 28/2010). L’entrata in vigore - In base al comma 2 dell’articolo 84 Dl 69/2013, tutte le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicheranno decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (Marco Marinaro, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto 21 giugno 201) Decreto del Fare: semplificazioni solo in superficie che manifestano i limiti delle riforme "a costo zero" C'è un filo rosso che lega il "decreto del Fare" approvato dal Governo Letta la settimana scorsa con i decreti legge del Governo Monti (Salva-Italia, Cresci-Italia, Sviluppo): come far ripartire il motore dello sviluppo economico in presenza di una crisi economico-finanziaria, scoppiata nel 2008, quasi equiparabile per intensità a quella degli anni Trenta del secolo scorso. Il tutto in presenza di vincoli stringenti alla finanza pubblica imposti in gran parte dalle regole europee (specie dal cosiddetto Fiscal Compact) ormai recepite anche nell'articolo 81 della Costituzione che prevede il principio del pareggio di bilancio. Il "decreto del Fare" ha come caratteristica specifica di non agire sulla leva fiscale e di non intaccare in modo significativo la spesa pubblica. Ciò a differenza soprattutto del decreto Salva-Italia, approvato a fine 2011 in piena bufera finanziaria e in mezzo a una crisi di fiducia PONTInews24 7 nella capacità dello Stato italiano di onorare il debito pubblico. Peraltro, la rinuncia del decreto legge a varare misure idonee a prevenire l'aumento dell'Iva al 21% già previsto nelle norme vigenti, comporta indirettamente un aumento del carico fiscale. Paradossalmente anche il "non fare" da parte del "decreto del Fare" produce effetti precisi su questo versante. Una volta scartati interventi ulteriori sulle pensioni, sugli stipendi pubblici, sulla sanità e sulle altre macrocomponenti della spesa pubblica, il fare si sviluppa in altre direzioni. Ma allora qual è il contenuto di un decreto legge di un'ottantina di articoli, destinato probabilmente ad appesantirsi in sede di conversione in legge? Comune a gran parte delle misure varate è di essere a costo zero, cioè non prevedono la messa in campo di risorse finanziarie aggiuntive. Vi è qualche significativa eccezione, come in particolare, la messa a disposizione di circa tre miliardi di euro per rilanciare le infrastrutture attraverso norme "sblocca cantieri", necessarie per garantire la continuità dei cantieri in corso o per l'avvio di lavori il cui iter di approvazione è ormai pressoché ultimato. Viene infatti istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a opere ferroviarie e autostradali che verrà utilizzato sulla base di delibere del Cipe. Anche per la sicurezza stradale è previsto un programma di interventi di riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie per trecento milioni. Queste misure avranno una ricaduta positiva sull'occupazione stimata in trentamila posti di lavoro. Qualche spicciolo (5 milioni per il 2013 e il 2104, 7 milioni per il 2015) viene trovato per l'erogazione di borse di studio per la mobilità a favore di studenti universitari fuori-sede particolarmente meritevoli. Viene anche allentato il blocco del turn-over delle assunzioni nelle università elevando dal 20% al 50% il limite di spesa rispetto alle cessazioni dal servizio. Sul versante dell'imposizione fiscale, vi è l'abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni che stava mettendo in ginocchio il settore. Le misure a costo zero sono, come si è detto, di gran lunga prevalenti. In materia di impresa, ad esempio, vengono resi meno rigidi i criteri per l'accesso da parte delle piccole e medie imprese al Fondo centrale di garanzia. In questo modo si renderà più agevole l'accesso al credito in una fase nella quale le banche hanno ristretto i cordoni della borsa. Come chiarisce il comunicato-stampa a commento del decreto legge, la legge di Stabilità dovrebbe prevedere un rifinanziamento del Fondo in modo tale da attivare credito aggiuntivo per 50 miliardi. Ma annunciare non significa ancora fare. Molti settori economici sono toccati della nuove previsioni. Così, ad esempio, l'edilizia è oggetto di alcune misure di semplificazione burocratica. Per esempio chi presenta la segnalazione d'inizio di attività potrà richiedere allo sportello unico di provvedere ad acquisire tutti gli altri atti di assenso necessari all'intervento edilizio. Inoltre, il certificato di agibilità potrà essere rilasciato anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, sempre che siano presenti le opere di urbanizzazione primaria. In materia di ambiente, sono previste alcune semplificazioni burocratiche, per esempio in tema di gestione delle acque di falda sotterranee estratte nei siti contaminati, di trattamento delle terre e rocce di scavo e di materiali da riporto. Il mercato del gas naturale viene aperto a una maggior concorrenza liberalizzando le piccole e medie aziende. Vengono accelerate le procedure per l'avvio delle gare di distribuzione del gas. Il decreto prevede anche alcune misure di semplificazione fiscale (come l'abolizione del modello 770 mensile), limiti alla possibilità di pignorare l'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale, dilazioni e rateizzazioni delle somme dovute a Equitalia. Un impulso viene dato anche alla cosiddetta Agenda digitale e a strumenti come la diffusione dalla posta elettronica certificata e il fascicolo sanitario elettronico. Per promuovere il rispetto dei tempi massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi il decreto legge prevede un meccanismo di indennizzo automatico per ogni giorno di ritardo (50 euro fino a un massimo di 2.000) che si aggiunge al risarcimento del danno e si introduce addirittura un rito speciale accelerato in caso di mancata liquidazione. Per ora l'indennizzo è riconosciuto in via sperimentale e solo a favore delle imprese, ma entro un anno il sistema potrebbe essere rivisto e, se confermato, esteso anche ai cittadini. Non è detto che questa misura, come tante altre varate in passato per rendere certa la tempistica delle procedure amministrative, sarà risolutiva. PONTInews24 8 Molte altre sburocratizzazioni sono incluse nel disegno di legge in materia di semplificazioni, approvato in parallelo dal Consiglio dei ministri, composto da una quarantina di articoli. Anche in questo caso siamo in presenza di una varietà di interventi specifici uniti all'attribuzione al Governo di ampie deleghe legislative per il riassetto normativo in particolare del settore dei beni culturali e dell'ambiente. Il decreto del Fare dedica alcune disposizioni anche al settore della giustizia. Cerca infatti di ridurre i tempi dei processi civili anche attraverso l'istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di appello e l'istituzione della figura degli assistenti di studio presso la Corte di cassazione. La motivazione della sentenza civile potrà poi limitarsi a una esposizione concisa dei fatti decisivi e dei principi di diritto anche tramite il semplice rinvio a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Rivive poi la mediazione commerciale e civile, azzerata in pratica dalla Corte costituzionale lo scorso anno sul punto della obbligatorietà dello strumento non prevista nella legge di delega. Il decreto ripristina l'obbligatorietà operando anche numerosi ritocchi al Dlgs 4 marzo 2010 n. 28per venire incontro ad alcune richieste dell'avvocatura. In particolare vengono escluse le controversie per danni da circolazione stradale e viene attribuita di diritto la qualifica di mediatore a tutti gli avvocati iscritti all'albo. Viene introdotto un passaggio preliminare, cioè un primo incontro di programmazione con il mediatore che potrebbe però concludersi subito con un mancato accordo. L'obbligatorietà sembra dunque ripristinata solo a metà perché verrà avviata solo in caso di esito positivo dell'incontro preliminare. Insomma il decreto del Fare mette molta carne al fuoco, ma l'impressione è che si agisca ancora solo in superficie. Ma forse di più non si poteva pretendere da un Governo frenato da molti veti incrociati. (Marcello Clarich, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto 29 giugno 2013, n. 27) Il Dl "Fare" alla verifica delle coperture Il testo del decreto legge Il decreto legge “fare”, approvato sabato 15 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri è alla verifica dei conti. In giornata le disposizioni contenute nel provvedimento di urgenza saranno sotto la lente della ragioneria generale per ulteriori approfondimenti sulle coperture . Una volta messo a punto definitivamente, il testo passerà al vaglio del Capo dello Stato per la firma. Ultimo passaggio per l’entrata in vigore sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo allora il Dl verrà presentato alle Camere per la conversione. Riportiamo le novità approvate dal Cdm come ci vengono presentate nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. In attesa di conoscere il testo definitivo pubblichiamo la prima bozza in entrata al Cdm che può essere stata oggetto di modifiche. Il testo del comunicato illustra nel dettaglio le misure contenute, per un totale di oltre 3 miliardi di euro e con una ricaduta prevista a livello occupazionale di circa 30mila nuovi posti di lavoro (20mila diretti, 10 mila indiretti), in materia di infrastrutture. In particolare si prevede: 1) Lo sblocca cantieri • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce un Fondo di 2.030 milioni di euro (per il quadriennio 2013-2017) per consentire la continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di nuovi lavori; • Gli interventi finanziabili riguardano: o miglioramento rete ferroviaria (interventi per la sicurezza immediatamente cantierabili per l’importo già disponibile di 300 milioni di euro), o il collegamento ferroviario tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta, o gli assi autostradali della Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano; o Asse collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta • Con una delibera del Cipe si finanzieranno: o Asse viario Quadrilatero Umbria – Marche, o La linea metropolitana M4 di Milano, o Il collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza, o La linea 1 della metropolitana di Napoli, o L’asse autostradale Ragusa-Catania, PONTInews24 9 o La tratta Cancello –Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari, o La tratta Colosseo – Piazza Venezia della metropolitana C di Roma o Attenzione anche per quanto riguarda il “Corridoio Tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone”. E ancora: • Sviluppo degli investimenti previsti dalla Convenzione vigente per la realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A24 e A 25 “Strade dei Parchi” con una spesa di 78 milioni per il 2013 e 30,7 milioni per il 2014 che verrà restituita dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015; • Un investimento straordinario di edilizia scolastica, finanziato dall'INAIL fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di propri fondi. Il piano verrà adottato sulla base della Programmazione MiurRegioni-enti locali dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti; • Programma “6.000 campanili”: 100 milioni di euro per 200 interventi nei comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese; • Per incentivare la realizzazione di infrastrutture di importo superiore ai 200 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico-privato che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, è riconosciuto al titolare del contratto un credito di imposta a valere sull’IRES e IRAP e l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario. 2) Sicurezza stradale È previsto un programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale.3) Rilancio porti e nautica• Abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni; • Rilancio dei porti attraverso la semplificazione e la facilitazione delle procedure per i dragaggi, la rimodulazione delle tasse portuali e l’implementazione dell’autonomia finanziaria dei porti per la manutenzione e la sicurezza. EDILIZIA 1) Ristrutturazioni nelle città • Semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici nelle città. 2) Semplificazioni in materia di edilizia • Stop alle lungaggini burocratiche: l’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio; • Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria. 3) Semplificazioni in materia di Durc Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva: • Si potrà acquisire in via informatica; • avrà validità di 180 giorni. IMPRESA 1) Più facile accedere al fondo di garanzia delle Pmi Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, si dispone la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi. 2) 5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. PONTInews24 10 I finanziamenti: • saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate; • avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa. 3) Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale Viene istituito un “Fondo di garanzia per i grandi progetti” con una dotazione di 50 milioni per il 2013 e il 2014. 4) Rifinanziamento di contratti di sviluppo Con il finanziamento dei Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord, gestiti da Invitalia, abbiamo posto le condizioni per avviare in tempi rapidi almeno 20 grandi progetti di investimento che diversamente non sarebbero partiti, assicurando non solo un significativo impatto economico, ma anche un’importante ricaduta sul fronte occupazionale. 5) Più concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti Viene inoltre ampliata l’apertura del mercato del gas naturale, liberalizzando completamente le piccole e medie aziende, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e dall’Antitrust. Sono previste poi misure volte ad accelerare l’avvio delle gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti e significative entrate per gli enti locali. 6) Riduzione delle bollette dell’elettricità In particolare, abbiamo modificato le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, in modo progressivo, portandole in linea con i prezzi di mercato che si sono significativamente ridotti nell’ultimo periodo; abbiamo bloccato la maggiorazione degli incentivi all’elettricità prodotta da biocombustibili liquidi, maggiorazione che avrebbe comportato un aumento delle tariffe di 300 milioni all’anno e avrebbe premiato impianti con scarsi benefici ambientali che saranno invece oggetto di iniziative di riqualificazione. 7) Imprese miste per lo sviluppo • crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste; • crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo. 8) Burocrazia zero È prevista la predisposizione di un piano nazionale per le zone a ‘burocrazia zero’. 9) Multa alle P.A. che ritardano Viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata. 10) Certificati medici inutili Sono eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi del lavoro. AGENDA DIGITALE 1) La nuova governance Il decreto riorganizza e rende più snella e operativa la governance dell’Agenda digitale. Anzitutto si ridefiniscono i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento, nonché delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale medesima. La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università, presieduto da Francesco CAIO, nominato dal governo commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale (“Mister Agenda digitale”). L’Agenzia per l’Italia digitale viene poi sottoposta alla vigilanza unicamente del Presidente del Consiglio. PONTInews24 11 2) Le novità • Domicilio digitale: all’atto della richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato, il cittadino potrà chiedere una casella di posta elettronica certificata; • Razionalizzazione dei Centri elaborazione dati (CED); • Fascicolo sanitario elettronico (FSE): le regioni e le province autonome dovranno presentare il piano di progetto del FSE all’Agenzia per l’Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. Entro il 31 dicembre 2014 questo sarà istituito. L’Agenzia per l’Italia digitale e il ministro della Salute dovranno valutare e approvare i progetti. 3) Wi-fi libera come in Europa E' stata inoltre prevista la liberalizzazione dell'accesso ad Internet, come avviene in molti Paesi europei. Resta però l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l'identificativo del dispositivo utilizzato. L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l'identificazione personale dell'utilizzatore. DONAZIONE DEGLI ORGANI Per rendere più efficiente l’operatività del sistema nazionale dei trapianti, si è introdotto l'obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema Informatico Trapianti gli atti di consenso all’espianto manifestato ai donatori. Per tale via sarà possibile accelerare significativamente le procedure finalizzate all’espianto e al trapianto degli organi. SEMPLIFICAZIONE FISCALE 1) Responsabilità fiscale delle imprese Viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA. 2) Pignorabilità delle proprietà immobiliari Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l'esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro. L’esecuzione dell'esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi. Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro. 3) Riscossione Secondo le norme in vigore, la società di riscossione Equitalia può concedere al debitore una dilazione dei pagamenti per l'estinzione del debito fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili. Tale accordo di rateizzazione decade se il debitore non effettua il pagamento di due rate consecutive. La norma varata oggi prevede che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possono essere aumentate, fino a un massimo di 120 rate mensili. L'estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario. Inoltre, il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di rateizzazione è aumentato a 8 rate anche non consecutive. 4) Equitalia La proroga della concessione ad Equitalia del servizio di riscossione per conto degli enti locali, già prevista dal dl 35/2013 soltanto per la riscossione dei tributi, si estende ai crediti non tributari (ad esempio, sanzioni amministrative quali le multe). Si anticipa a settembre 2013 il termine oggi fissato al 31 dicembre 2013 entro cui adottare il Dm che ridefinirà il quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema dell’aggio. PONTInews24 12 5) Abrogazione del modello 770 mensile Non ci sarà più l’obbligo di comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli. 6) Procedure per la comunicazione dei fabbisogni standard (Comuni) La decorrenza dei termini (60 giorni) entro i quali i Comuni devono restituire compilati alla SOSE i questionari relativi ai fabbisogni standard si calcola dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore delle Finanze. AMBIENTE 1) Gestione delle acque sotterranee Le nuove disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006) riducono gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi. Senza incidere sulle garanzie di tutela delle risorse ambientali, le nuove norme sono studiate per favorire la crescita delle attività economiche interessate. 2) Terre e rocce di scavo Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti. 3) Materiali di riporto Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo. 4) Semplificazioni per i campeggi Per risolvere alcune questioni interpretative spesso causa di ostacolo ad attività turistiche all’aperto, viene chiarita la portata di alcune norme concernenti l’attività di posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno. In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le nuove norme i campeggi non necessitano di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive. 5) Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania Si predispone uno strumento per l’accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall’esigenza di evitare una possibile condanna dell’Italia nella procedura di infrazione 2007/2195, che si preventiva nell’ordine di 8 milioni di euro giornalieri, oltre alla perdita di un ingente finanziamento comunitario stanziato per la problematica dei rifiuti nella Regione Campania. A tali fini, è stato previsto il ricorso alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell’Ambiente che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, al pari di quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in Provincia di Roma. ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA 1) Sblocco del turn over al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014 Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l’anno 2014, elevando dal 20% al 50% il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell’anno precedente (turn over). Le singole università potranno quindi assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di spesa per il personale e per l’indebitamento senza superare, a livello di sistema, il 50% della spesa rispetto alle cessazioni. Con questo provvedimento si liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in “tenure track” sul Ffo nel 2014. PONTInews24 13 Spesa prevista: 25 milioni nel 2014; 49,8 nel 2015. 2) Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli Cinque milioni per il 2013 e per il 2014, 7 milioni per il 2015 da iscrivere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di "borse per la mobilità" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Le risorse saranno suddivise tra le regioni con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio. 3) Rendere più flessibile il sistema di finanziamento delle università e semplificare le procedure di attribuzione delle risorse Per questo si unificano in unico fondo le risorse attualmente destinate al finanziamento ordinario delle università (FFO) alla programmazione triennale del sistema, ai dottorati, e agli assegni di ricerca. Nello stesso provvedimento si decide di sottoporre all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) la valutazione dei servizi delle università e degli enti di ricerca per semplificare il sistema di valutazione attualmente in vigore. 4) Interventi straordinari a favore della ricerca Il Ministero favorirà interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50% della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per la ricerca applicata (FAR). Si tratta di utilizzare il fondo rotativo, che si alimenta con i rientri del credito agevolato, che contiene anche risorse da destinare a contributi a fondo perduto. Gli interventi da finanziare riguardano principalmente lo sviluppo di start up innovative e di spin off universitari, la valorizzazione di progetti di social innovation per giovani con meno di 30 anni, il potenziamento del rapporto tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca. SEMPLIFICAZIONE PER LA CITTADINANZA Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età - nei casi previsti dalla legge - in modo da evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa. GIUSTIZIA CIVILE Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti. Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata dei processi. Cosa cambia Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una serie di misure volte a: 1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza. A tal fine si prevede: • Il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense; • l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea) potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo; • l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello; PONTInews24 14 • l’istituzione della figura di assistente di studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti). • la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene. 2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito. A tal fine si prevede: • La concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici. • La revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura; • nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione. Le aspettative Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 ANNI, un consistente abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare: • TRIBUNALI Definiti in 5 anni: + 675.000 • APPELLO Definiti in 5 anni: + 262.500 • CASSAZIONE Definiti in 5 anni: + 20.000 IMPATTO TOTALE IN 5 ANNI • Maggiori definiti: + 957.500 • Minori sopravvenienze: - 200.000 • Minori pendenze complessive: 1.157.000 (www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com 17 giugno 2013) Legittimazione processuale mancante in capo all'ex liquidatore L'ex liquidatore della società cancellata dal registro imprese non ha titolo per presentare ricorso contro il silenzio rifiuto dell'agenzia delle Entrate, in quanto l'estinzione della società impedisce che egli possa agire in giudizio. Così la sentenza n. 117/3/13 della Ctp Reggio Emilia. Con la cancellazione dal registro imprese, la società perde la propria personalità giuridica, diventando così soggetto inesistente e privo di ogni diritto o dovere (art. 2495 cod. civ.), come la Suprema Corte ha più volte messo in luce, sia relativamente a società di capitali o di persone che ai rapporti creditori e debitori rimasti pendenti in capo alla società estinta (sentenze S.U. nn. 4060/2010 e 6070/2013). La perdita della personalità giuridica della società comporta l'incapacità di stare in giudizio e, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione. La legittimazione processuale si trasferisce automaticamente ai soci, i quali però devono esserne i promotori o i diretti convenuti (L. Ambrosi, "La cancellazione blocca l'istanza dell'ex liquidatore", IlSole24ore.com del 10.06.2013). (Il Sole 24 Ore - Sistema Società On Line 10 giugno 2013) PONTInews24 15 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi Incentivi fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica - Novità del D.L. 63/2013 QUADRO NORMATIVO Nella Gazzetta Ufficiale 5.6.2013, n. 130 è stato pubblicato l'atteso D.L. 4.6.2013, n. 63, che proroga gli incentivi fiscali per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. L'entrata in vigore del D.L. 63/2013, che recepisce la Direttiva 19.5.2010, n. 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici, è il 6.6.2013. Il decreto legge ha l'obiettivo di: - promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; - favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; - sostenere la diversificazione energetica; - promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; - conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale. In particolare, con l'approvazione del decreto legge è previsto un potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali, che passerà dal 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti (detrazione in scadenza il 30.6.2013) al 65%, e il suo prolungamento fino a tutto l'anno in corso. Ulteriori 6 mesi di agevolazione per le spese sostenute fino al 30.6.2014 sono riconosciuti agli interventi che riguardano le parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Lo stesso decreto-legge prevede la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l'estensione di tale detrazione anche all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. INTERVENTI di RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO: l'art. 11, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134 (decreto "Sviluppo 2012"), ha elevato la percentuale di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Dalla data di entrata in vigore del decreto (26.6.2012) e fino al 30.6.2013, la detrazione Irpef del 36%, prevista dall'art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, è stata elevata al 50%. Con l'innalzamento della percentuale di detrazione al 50%,il limite massimo di spesa per unità immobiliare è stato incrementato da Euro 48.000 ad Euro 96.000 (limite attuale). PROROGA della PERCENTUALE DETRAIBILE: l'art. 16, D.L. 4.6.2013, n. 63, proroga fino al 31.12.2013 la percentuale di detrazione Irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Dall'1.1.2014 la detrazione tornerà ad essere del 36%. BONUS FISCALE del 50% sull'ACQUISTO di MOBILI: in aggiunta alla proroga, l'art. 16, D.L. 63/2013, introduce un'ulteriore agevolazione per i contribuenti che beneficiano della detrazione indicata al co.1 dello stesso articolo, il quale richiama l'agevolazione relativa alla detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26.6.2012, detraibili al 50%. Questi, infatti potranno fruire anche della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima per l'acquisto di mobili è stata fissata in un importo complessivo non superiore ad Euro 10.000 e dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo tra gli aventi diritto. Le spese devono essere documentate, quindi è necessaria una regolare fattura di acquisto e, a parere di chi scrive, occorre che i pagamenti siano effettuati con le stesse modalità previste per le ristrutturazioni edilizie, vale a dire tramite bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento contenente il riferimento alla norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario. Su questo punto è auspicabile un intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria. PONTInews24 16 TIPOLOGIE di INTERVENTI AGEVOLABILI e ADEMPIMENTI da OSSERVARE: per opportuna conoscenza dei soggetti interessati si riportano, di seguito, in sintesi, i vari tipi di interventi agevolabili, i soggetti beneficiari nonché le condizioni richieste e gli adempimenti da osservare. INTERVENTI AGEVOLATI per il RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO: ai sensi dell'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, danno diritto all'agevolazione fiscale di cui trattasi le spese sostenute per: • interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 3, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, vale a dire manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all'art. 1117 c.c.; • interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, vale a dire manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze; • interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune; • interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori, montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, utilizzando la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologicamente avanzato, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per i portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104; • interventi per l'adozione di misure finalizzate a prevedere il rischio di compimento di illeciti da parte di terzi; • opere finalizzate alla cablatura di edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico; • opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. La detrazione per tale intervento si applica alle spese effettuate a decorrere dall'1.1.2013; • interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; • interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della normativa vigente in materia. Inoltre, tra gli interventi detraibili vengono inseriti quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione. BENEFICIARI della DETRAZIONE: possono beneficiare della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendo le relative spese, i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l'immobile sul quale sono stati effettuati i lavori. PONTInews24 17 Rientrano, inoltre, tra i soggetti beneficiari il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati; i soci di cooperative edilizie divise o indivise; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non costituiscono beni strumentali o beni merce; i soci di società semplici, di S.n.c., di S.a.s. e le imprese familiari, nonché i soggetti equiparati ad esse, alle stesse condizioni viste per gli imprenditori individuali. CASI PARTICOLARI: il co. 8 dell'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 prevede alcuni casi particolari che interessano i soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale: • in caso di vendita dell'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente (persona fisica) dell'immobile; • in caso di decesso del contribuente prima che lo stesso abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile. CAUSE di DECADENZA dal BENEFICIO: ai sensi del co. 9 dell'art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non viene riconosciuta e, quindi, l'importo detratto dal contribuente viene recuperato a tassazione dagli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, nei casi espressamente elencati nel D.M. 18.2.1998, n. 41, del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici. DETRAZIONE per INTERVENTI di RISPARMIO ENERGETICO: a partire dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del D.L. 63/2013) e fino al 31.12.2013 si potrà usufruire della detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione del 55%. Dall'1.1.2014 la detrazione sarà del 36%, cioè quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione si applica nella misura del 65% alle spese sostenute dal 6.6.2013 fino al 30.6.2014 per le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. TIPOLOGIE di INTERVENTI di RISPARMIO ENERGETICO AGEVOLABILI: la detrazione Irpef/Ires in esame spetta per le spese sostenute per: • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in nell'apposita tabella allegata al D.M. 11.3.2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, così come modificato dal D.M. 26.1.2010. Il valore massimo della detrazione è pari ad Euro 100.000; • interventi su edifici esistenti (o su parti di edifici) o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (pareti, generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, fino ad un valore massimo della detrazione di Euro 60.000; • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di Euro 60.000; • interventi di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino ad un valore massimo di Euro 30.000. INTERVENTI ESCLUSI dalle SPESE DETRAIBILI: il D.L. 63/2013 ha escluso dal beneficio del 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. PONTInews24 18 SOGGETTI AMMESSI a USUFRUIRE del BONUS: la platea dei soggetti ammessi alla detrazione per il risparmio energetico non è limitata alle sole persone fisiche. L'ambito soggettivo dell'agevolazione fiscale comprende, infatti, tutti i soggetti, residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. In particolare, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione: • persone fisiche; • esercenti arti e professioni e associazioni tra professionisti; • imprese, società di persone e società di capitali; • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre, devono possedere o detenere l'immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico in base ad un titolo idoneo, che può consistere nel diritto di proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti attraverso contratti di leasing, la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Non rilevano, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore. EDIFICI INTERESSATI: l'agevolazione fiscale, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, riguarda esclusivamente interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile. Per fruire dell'agevolazione fiscale gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento. DOCUMENTI da TRASMETTERE: entro 90 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmessi all'Enea in via telematica (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, e l'asseverazione relativa alla rispondenza dell'intervento eseguito ai requisiti richiesti dalla normativa. Per quanto riguarda la documentazione da acquisire e da inviare all'Enea sono state previste delle semplificazioni. MANCATO INVIO della DOCUMENTAZIONE all'ENEA: nella Faq n. 70 pubblicata sul sito Internet dell'Enea, relativa all'importante argomento delle conseguenze del mancato invio della documentazione all'Enea stessa, si legge che, in base a quanto disposto dall'art. 2, D.L. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla L. 26.4.2012, n. 44, non sono preclusi la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Il contribuente deve peraltro: • avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; • effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; • versare contestualmente l'importo, pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 mediante il Mod. F24, esclusa la compensazione. MODELLO di COMUNICAZIONE da INVIARE all'AGENZIA delle ENTRATE: il modello di comunicazione va presentato esclusivamente in relazione a lavori volti alla realizzazione di interventi di risparmio energetico che proseguano oltre il periodo d'imposta. Il nuovo adempimento è rivolto, dunque, ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d'imposta. Nella specie, per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello di comunicazione per ciascun periodo d'imposta. PONTInews24 19 La comunicazione deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti) entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione. MODALITA' di EFFETTUAZIONE dei PAGAMENTI: le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare, è stabilito che: - contribuenti non esercenti attività d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico; - i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra documentazione, ad esempio da assegno bancario, assegno circolare, ecc. In sostanza, per i contribuenti titolari di reddito d'impresa il concetto di sostenimento della spesa non può che riferirsi a quanto disposto dall'art. 109, D.P.R. 917/1986, secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo. Pertanto, il pagamento della spesa per gli esercenti attività d'impresa non ha alcuna rilevanza. (Mario Jannaccone, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale 28 giugno 2013, n. 25) V Conto Energia: raggiunta la soglia massima di incentivazione Con deliberazione n. 250 del 6 giugno 2013 l’Autorità per l' energia elettrica e il gas ha comunicato il raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro per gli incentivi previsti dal V Conto Energia (d.m. 5 luglio 2012) per gli impianti fotovoltaici. Pertanto, in base all'articolo 1 comma 5 del d.m. 5 luglio 2012, le disposizioni previste dal V conto energia cesseranno di applicarsi una volta decorsi 30 giorni solari dalla data sopra indicata e quindi il prossimo 6 luglio 2013. Una volta decorsi questi termini, non sarà più possibile accedere al sistema di incentivazione previsto dal V conto energia. Infine, è opportuno richiamare l'articolo 20 del medesimo decreto ministeriale il quale prevede che successivamente alla data sopra indicata (quindi il 6 luglio 2013) non troveranno più applicazione, altresì, le disposizioni dei precedenti provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica, laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima data. (Fausto Indelicato http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com 25 giugno 2013) Edilizia e urbanistica L'eventuale difformità dalle norme urbanistiche non determina l'illiceità dell'oggetto del contratto La questione affrontata e decisa dalla Suprema corte con la sentenza 11964/2013 è interessante non tanto perché in essa si siano verificati contrasti giurisprudenziali, quanto perché ha consentito al giudice di legittimità di pronunciarsi su un tema di un certo interesse nell'ambito delle locazioni a uso non abitativo. Ci si è chiesti in particolare se sussista il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 38 della legge 392/1978, in capo al conduttore qualora l'immobile, effettivamente adibito a uso commerciale, come stabilito contrattualmente, abbia invece avuto originariamente una destinazione urbanistica a uso abitativo, cosicché per lo svolgimento dell'attività contrattuale vi sia stato un mutamento di destinazione d'uso non autorizzato. La vicenda - La controversia che ha dato modo alla Corte di pronunciarsi era stata provocata, appunto, dalla domanda di riscatto formulata dal conduttore di un immobile, adibito a uso commerciale, alienato dal proprietario a terzi senza il rispetto del diritto di prelazione. Proposta l'azione nei confronti dell'acquirente dell'immobile, questo si era difeso sostenendo di aver acquistato un immobile a uso civile abitazione e non un locale commerciale. Il primo giudice PONTInews24 20 accoglieva, quindi, la domanda e la sentenza veniva confermata dal giudice di appello. La soluzione della Cassazione - La Suprema corte, investita del giudizio da parte dell'acquirente dell'immobile, si è allineata alle pronunce di merito, affermando il principio secondo cui spetta al conduttore di un immobile adibito ad attività commerciale sia il diritto di prelazione che quello di riscatto, anche nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso non sia stato previamente autorizzato secondo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, dal momento che il mutamento di destinazione d'uso non comporta né l'illiceità dell'oggetto né della causa del contratto di locazione, salvo il caso che si tratti di violazione di disposizioni contenute in leggi speciali o di strumenti urbanistici generali o di attuazione. I giudici nell'affermare il suddetto principio hanno sottolineato la differenza tra la fattispecie in esame e quella in cui l'esercizio di un'attività commerciale non sia lecita perché priva delle necessarie autorizzazioni amministrative, argomento discusso nelle decisioni richiamate dalla parte ricorrente. Nella specie, invece, si reputa abusivo l'uso dell'immobile in cui l'attività viene esercitata in quanto, essendo originariamente destinato ad abitazione, il mutamento di destinazione avrebbe dovuto comportare, come conseguenza, l'illiceità dell'attività commerciale e la nullità del contratto di locazione. Il mutamento di destinazione d'uso - Per il giudice di legittimità il mutamento di destinazione d'uso ha una disciplina differenziata a seconda che esso sia stato attuato mediante un intervento edilizio sull'immobile, con una variazione nella sua struttura di modo che per ritornare allo statu quo ante siano necessarie nuove opere, oppure mediante opere edilizie che non siano funzionali alla modifica di destinazione, oppure, infine, senza alcuna modifica materiale dell'immobile e, quindi, senza necessità di compiere lavori edilizi per ritornare allo stato precedente. La disciplina, all'epoca dei fatti, era stabilita dalla legge 47/1985 che agli articoli 7 e 8 riteneva rilevanti solo quei mutamenti di destinazione comportanti opere edilizie significative, a seconda che siano state realizzate in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali che comportino variazioni degli standard edilizi. Nel caso in cui il mutamento sia avvenuto senza opere edilizie significative la disciplina è dettata dall'articolo 25, ultimo comma, che prevede, nei casi in cui per la variazione sia richiesta la preventiva autorizzazione sindacale, in caso di difetto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 e il conguaglio del contributo di concessione se dovuto. In tutti i casi, ha ricordato la Corte, sarebbe stato possibile ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria se l'opera eseguita era conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda. La legittimità del contratto - Di conseguenza, in presenza di un mutamento di destinazione d'uso non autorizzato nemmeno si pone la questione della compatibilità della causa e dell'oggetto del contratto con la normativa edilizia. Ma, nemmeno nel caso di mutamento di destinazione, rilevante ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 47/1985, si verificherebbe la nullità del contratto di locazione, giacché, come più volte ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 4228/99 e 22312/2007), l'eventuale non conformità dell'immobile alla disciplina urbanistica non determina l'illiceità del contratto, che si riferisce piuttosto al contenuto del negozio e non al bene in sé, né determina l'illiceità della causa per contrasto con l'ordine pubblico o la nullità per violazione dell'articolo 40 della legge 47/1985, norma che si riferisce ai contratti con effetti reali. Il contratto non è nemmeno nullo per illiceità della causa per contrasto con norme imperative. In un precedente arresto (Cassazione 24769/2008) la Corte aveva, infatti, ritenuto nullo, ai sensi dell'articolo 1343 del Cc, il contratto qualora le parti abbiano perseguito un risultato vietato dall'ordinamento applicando tale concetto in una fattispecie in cui non solo non si perseguiva un interesse meritevole di tutela ma addirittura si ipotizzava una situazione di dannosità sociale. Nel caso ora esaminato dalla Cassazione, invece, il mutamento di destinazione non contrasta con i vincoli imposti dalle disposizioni urbanistiche ma è frutto di un uso impresso all'immobile dagli utilizzatori diverso rispetto a quello risultante dalla licenza PONTInews24 21 edilizia e dal certificato di abitabilità. Il contrasto con i vincoli urbanistici - Soltanto in presenza di vincoli di destinazione a determinate finalità, previste dalla normativa speciale o da piani regolatori o da strumenti urbanistici assimilati, è possibile parlare di limitazioni che rilevano anche nei rapporti privatistici; si tratta, cioè, di norme che sono imperative e inderogabili proprio perché perseguono finalità di tutela di interessi pubblici. In presenza, invece, del mutamento di destinazione d'uso cosiddetto funzionale, la norma contenuta nell'articolo 25 della legge 47/1985 non mira a garantire una certa destinazione d'uso dell'immobile ma assume una finalità di controllo sul territorio delle attività non edilizie. Se la modifica della destinazione risulta dalle opere abusive, previste dagli articoli 7 e 8 della legge 47/1985, sono proprio queste ultime a rilevare essendo state realizzate in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali ma non il mutamento di destinazione d'uso che ne abbia costituito lo scopo. Ha concluso, quindi, la Corte che l'interesse a destinare l'immobile a un uso non conforme a quello originario non comporta l'illiceità della causa per contrasto con norme imperative perché non è questa destinazione a essere vietata dall'ordinamento; possono essere, invece, in contrasto con la normativa edilizia le modalità con cui si è realizzato il mutamento d'uso ma ciò non rileva rispetto alla causa del contratto di locazione. (Mario Piselli, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto 15 giugno 2013, n. 25) "Start-up" innovative - Indicazioni della circolare Assonime 11/2013 QUADRO NORMATIVO Con il D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), il Legislatore nazionale ha introdotto una serie di norme di carattere fiscale, societario, finanziario ed in materia di diritto del lavoro, volte ad agevolare lo svolgimento di specifiche attività d'impresa. In particolare, l'intento perseguito dal Legislatore, con l'introduzione dei citati dettati normativi, è quello di creare "un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l'attrazione di talenti e capitali dall'estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell'assunzione di rischio". Tale obiettivo, espresso nella relazione illustrativa al decreto, ha trovato la sua espressione con l'introduzione della nuova figura d'impresa, la "start-up innovativa", ossia una società dotata di particolari requisiti, propedeutici per l'assunzione di tale qualifica e, quindi, dell'intero sistema di incentivazione disciplinato dal D.L. 179/2012. Accanto a tale nuova figura imprenditoriale, il Legislatore ha previsto anche un'ulteriore figura, il cd. "incubatore certificato", ossia quel soggetto la cui finalità principale è rappresentata dall'offerta di servizi per sostenere la nascita e la crescita delle start-up innovative. Scopo del presente intervento è quello di approfondire le caratteristiche della nuova figura imprenditoriale, anche dal punto di vista fiscale, alla luce delle considerazioni espresse da Assonime con la Circolare 6.5.2013, n. 11. START-UP INNOVATIVE - REQUISITI COSTITUTIVI: il co. 2, dell'art. 25, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012, stabilisce che possono assumere la qualifica di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, nonché le società europee residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tale ultimo aspetto - con riferimento al divieto di quotazione delle azioni o quote nei mercati regolamentati - è stato oggetto di riflessione da parte di Assonime con la Circolare 11/2013. In particolare, per Assonime, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 25, D.L. 179/2012, non appare vietato ad una start-up innovativa la quotazione dei titoli di debito, quali le obbligazioni in caso di S.p.a., ferma restando, comunque l'esclusione per la quotazione delle azioni. PONTInews24 22 REQUISITI OGGETTIVI OBBLIGATORI: oltre alla forma giuridica sopra indicata, le società per poter essere qualificate start-up innovative devono possedere cumulativamente tutti i seguenti requisiti: • la maggioranza delle quote o delle azioni e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria devono essere detenuti, al momento della costituzione per i successivi due anni, da soci persone fisiche. Tale disposizione, a parere di Assonime, deve essere interpretata nel senso che la norma non vieta il trasferimento delle quote o delle azioni. La condizione necessaria ed indispensabile - prosegue Assonime - è rappresentata dal fatto che, al termine degli atti di trasferimento delle stesse, la maggioranza delle quote o delle azioni e dei diritti di voto sia detenuta da persone fisiche. Inoltre, la circostanza che la norma richiami il concetto di maggioranza, sia con riferimento alla detenzione della partecipazione e sia con riguardo al diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria, sta a significare che - come correttamente indicato da Assonime - la sussistenza di entrambe le condizioni - titolarità e diritto di voto - devono sussistere in misura superiore al 50% in capo a soci persone fisiche. • la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di quattro anni dalla data di costituzione; • la sede principale degli affari e degli interessi della potenziale start-up innovativa deve essere in Italia. A tal proposito, il concetto espresso nella lett. c) del co. 2, dell'art. 25, D.L. 179/2012, non deve essere confuso con il concetto di sede legale della società. La sede principale degli affari e degli interessi, infatti, va interpretata come il luogo di effettivo svolgimento degli affari e degli interessi economici. Secondo Assonime, dopo una breve analisi delle varie posizioni giurisprudenziali (1) e comunitarie, volte ad individuare il concetto richiamato dalla citata disposizione normativa, stabilisce che la start-up innovativa ha la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia, quando nel territorio dello Stato si colloca il luogo degli organi di amministrazione e di gestione, dove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali ed amministrative; • il totale del valore della produzione annua non può essere superiore ad Euro 5.000.000, intendendo per tale indicatore la voce A del Conto economico di cui all'art. 2425 c.c. Inoltre, a detta della lett. d) del co. 2 dell'art. 25, D.L. 179/2012, tale verifica deve essere condotta a partire dal secondo anno di attività. Secondo quanto indicato da Assonime nella Circolare 11/2013, tale requisito, meramente numerico, va verificato al secondo esercizio di attività, in quanto, sempre a detta di Assonime, rappresenta un'impostazione più coerente dal punto di vista sostanziale, permettendo, infatti, di considerare interamente un periodo biennale dall'inizio. Da un punto di vista esemplificativo, quindi, una società start-up innovativa costituita il 15.4.2012, il cui esercizio sociale termina il 31.12, dovrà verificare il superamento o meno del parametro del valore della produzione, con il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015; • la società non deve distribuire utili e non deve averne distribuiti al momento della costituzione. Tale ultima condizione, naturalmente, vale per le società già costituite al momento dell'entrata in vigore del D.L. 179/2012; • l'oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La formulazione utilizzata dal Legislatore per individuare tale requisito appare del tutto generica, lasciando - correttamente - ampia libertà di scelta alle persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, in quanto - interpretando la volontà legislativa - in ogni attività economica può esserci lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica. Anche a detta di Assonime, infatti, la scelta del Legislatore, dettata prevalentemente dalla necessità di rispettare il principio di libertà di iniziativa economica, deve essere interpretata nel senso più ampio del termine, e riferibile, quindi, ad ogni attività economica da cui possa discendere sia l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, sia nuovi metodi per produrli, distribuirli ed usarli. • da ultimo, quale requisito obbligatorio, il Legislatore stabilisce che la società non deve essere costituita da un'operazione straordinaria di fusione, scissione, cessione di azienda o ramo d'azienda. PONTInews24 23 Tale limitazione persegue, quindi, l'obiettivo di vietare la mera prosecuzione di un'attività già precedentemente svolta da un'altra società. REQUISITI OBBLIGATORI ALTERNATIVI: oltre alle condizioni costitutive ed ai requisiti obbligatori, la cui sussistenza deve essere totale affinché una società possa essere qualificata come start-up innovativa, il D.L. 179/2012, con la lett. h) dell'art. 25, ha stabilito che tale qualifica è subordinata all'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: - le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo quali, ad esempio, sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan; - le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; - i costi lordi del personale, dei collaboratori, compresi i soci e gli amministratori, impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo; - le spese legali per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale. Ai fini della determinazione della sussistenza o meno di tale requisito, si veda il seguente esempio numerico; • le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggior valore tra il costo ed il valore della produzione, risultanti dal bilancio ex art. 2425 c.c. Tali spese, inoltre, devono essere assunte al netto della quota riferibile all'acquisto ed alla locazione di immobili. Oltre a quanto stabilito dall'Oic 24, in materia di capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo tra la voce delle immobilizzazioni immateriali, il citato dettato normativo - con riferimento alla lett. h) dell'art. 25, D.L. 179/2012 - annovera tra i costi da ricomprendere nella "famiglia" delle spese di ricerca e sviluppo: • in alternativa alle condizioni indicate nella precedente lett. a), la società per assumere la qualifica di start-up innovativa deve essere "dotata" di dipendenti e collaboratori con determinate qualifiche lavorative. In particolare, almeno 1/3 della forza lavoro complessiva della società deve essere costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di un titolo di contratto di ricerca presso un'Università italiana o straniera, oppure siano in possesso di una laurea ed abbiano svolto, da almeno tra anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero. In riferimento a tale requisito, Assonime, in perfetta coerenza con la realtà economica nazionale e, soprattutto, con la realtà fattuale delle start-up che vede coinvolti nel processo, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione del prodotto e/o servizio innovativo gli amministratori delle società, nella circolare in commento ritiene di far rientrare anche questi soggetti nel concetto previsto dalla norma di riferimento; • l'ultimo ed alternativo requisito, richiesto dall'art. 25, D.L. 179/2012, è rappresentato dal fatto che la società deve utilizzare creazioni intellettuali a contenuto tecnologico. In altri termini, la start-up innovativa, per essere qualificata come tale, deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un titolo di privativa diretto a tutelare le innovazioni industriali, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali che siano direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa. ESEMPIO - SPESE di RICERCA e SVILUPPO Alfa S.r.l. riporta i seguenti dati di bilancio: Stato patrimoniale Immobilizzazioni immateriali Euro 100.000,00 di cui spese per ricerca e sviluppo Euro 30.000,00 Immobilizzazioni materiali Euro 300.000,00 Attivo circolante Euro 20.000,00 PONTInews24 Patrimonio netto Euro 100.000,00 Debiti Euro 320.000,00 24 Totale attivo Euro 420.000,00 Totale passivo Euro 420.000,00 Conto economico A) Valore della produzione Euro 150.000,00 B) Costo della produzione Euro 100.000,00 di cui per attività di ricerca e sviluppo Euro 25.000,00 Il valore di riferimento di partenza è rappresentato dal maggior valore tra il valore della produzione - voce A) del Conto economico - pari a Euro 150.000,00 ed il costo della produzione - voce B) del Conto economico - pari ad Euro 100.000,00. Stabilito che il maggior valore è rappresentato dal valore della produzione, al fine di verificare il soddisfacimento o meno del requisito richiesto deve essere rapportato il totale delle spese di ricerca e sviluppo, pari a Euro 55.000,00 (Euro 30.000,00 capitalizzate ed Euro 25.000,00 imputate a Conto economico), rispetto al valore della produzione. Quanto ottenuto, pari al 36% (Euro 55.000,00/Euro 150.000,00), stabilisce che la società Alfa S.r.l., al sussistere degli altri requisiti obbligatori, può essere considerata una start-up innovativa. START -UP INNOVATIVE Normativa di riferimento Il D.L. 179/2012, con gli artt. 25 e segg., ha introdotto le cd. startup innovative al fine di favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, e l'attrazione di talenti e capitali dall'estero. Aspetti fiscali Le start-up innovative sono esonerate: - dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni al Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio; - dall'applicazione della normativa in materia di società di comodo e perdita sistematica, di cui rispettivamente l'art. 30, L. 724/1994 e art. 2, D.L. 138/2011. Ai soggetti che investono nelle start-up innovative sono riconosciute delle detrazioni o deduzioni fiscali. In particolare: - ai soggetti Irpef è riconosciuta una detrazione pari al 19% dell'investimento effettuato, con un importo massimo di investimento agevolabile pari a Euro 500.000,00; - ai soggetti Ires è riconosciuta una deduzione pari al 20% della somma investita il cui importo massimo ammonta ad Euro 1.800.000,00, a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno un biennio. INCENTIVAZIONE FISCALE per le START-UP INNOVATIVE: gli artt. 26, 27 e 29, D.L. 179/2012 si occupano dell'incentivazione fiscale spettante alle start-up innovative. In particolare, il co. 4 dell'art. 26, D.L. 179/2012 prevede "l'esimente" dalla normativa sulle cd. società di comodo, di cui all'art. 30 L. 23.12.1994 n. 724, e sulle società in perdita sistematica, di cui all'art. 2, D.L. 13.8.2011 n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148. Tale condizione di esonero, tuttavia, oltre a trovare applicazione solo al sussistere ed alla permanenza delle condizioni oggettive per qualificare la società come start-up innovativa, cessa una volta decorsi quattro anni dalla costituzione. Il co. 8 dell'art. 26, D.L. 179/2012, invece, stabilisce l'esonero, per le start-up innovative e gli incubatori certificati, dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per PONTInews24 25 gli adempimenti relativi alle iscrizioni al Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio. Anche in tale caso, la norma agevolativa di esonero vale solo ed esclusivamente se sussistono e permangono i requisiti per qualificare la società come start-up innovativa. Da un punto di vista fiscale, l'incentivazione che presumibilmente crea maggiore "interesse" è contenuta nell'art. 29, D.L. 179/2012, il quale riconosce, a favore dei soggetti Irpef ed Ires che effettuano investimenti in start-up innovative, rispettivamente, una detrazione ed una deduzione, legata all'ammontare dell'investimento effettuato. Per Assonime, sulla base di quanto indicato nella Circolare 11/2013, la citata norma agevolativa ricalca il cd. bonus capitalizzazioni, di cui all'art. 5, co. 3-ter, D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. 3.8.2009, n. 102 tanto da richiamare, per maggiori chiarimenti, la Circolare della stessa Assonime 26.2.2010, n. 7. Da un punto di vista operativo il citato art. 29, D.L. 179/2012riconosce ai soggetti Irpef: • una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% della somma investita nel capitale sociale della start-up innovativa; • l'importo massimo di investimento detraibile è stabilito in Euro 500.000,00; • e l'eventuale eccedenza non detraibile per incapienza d'imposta può essere portato in detrazione nei periodo successivi ma non oltre il terzo. Per i soggetti Ires, invece, l'agevolazione si sostanzia in una deduzione pari al 20% della somma investita nel capitale sociale della start-up innovativa, a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno due anni. A differenza dei soggetti Irpef, per i soggetti Ires, l'importo massimo per il quale è ammessa la deducibilità è stabilito in Euro 1.800.000,00 con un effetto massimo in termini di riduzione d'imposta pari ad Euro 495.000,00. Per i soggetti Ires, oltre all'eventuale riduzione del carico d'imposta, potrebbe realizzarsi alternativamente la produzione di perdite o di maggiori perdite a seguito dell'effettuazione dell'investimento in commento. In tal caso, a detta di Assonime, tali perdite possono essere utilizzate secondo le regole ordinarie, sulla base anche di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (C.M. 27.10.2009 n. 44/E) in riferimento proprio al bonus capitalizzazioni, di cui all'art. 5, co. 3-ter, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 o della cd. Tremonti-ter, di cui all'art. 5, co. 1 dello stesso D.L. 78/2009. _____ (1) Si vedano le Sentenze della Corte di Cassazione, Sez. lav., 21.4.2006, n. 9378 e Corte di Cassazione, Sez. I, 29.11.2010, n. 24162. (Leonardo Pietrobon, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale 7 giugno 2013, n. 22) Fisiologiche e non elusive le operazioni di "leveraged buy out" A seguito della sentenza n. 1372/2011 della Corte di Cassazione, la quale aveva esaminato un caso di riorganizzazione di un gruppo societario che aveva comportato l’acquisto da parte di una società italiana dell’intero capitale sociale di altra società italiana del gruppo, annullando le riprese operate a vantaggio della società, l’assurda tesi della illiceità fiscale del "leveraged buy out" (lbo) viene ora espressamente disconosciuta anche dagli stessi organi centrali dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, la direzione centrale normativa, in un recentissimo pronunciamento a firma del direttore centrale, ha confermato la legittimità dell’lbo e della deduzione degli interessi passivi sostenuti dalla società risultante dalla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Anche la giurisprudenza tributaria di merito si era allineata alla Suprema Corte. Di talché è piuttosto copiosa la produzione di sentenze che ad oggi si sono espresse in materia, confermando la liceità dell’lbo e, con essa, la liceità della deduzione degli interessi passivi. Tra l’altro, in senso positivo si sono espresse in numerose occasioni - anche prima della fondamentale pronuncia della Suprema Corte sopra citata - le Commissioni di merito lombarde. Tra le tante, si rammentano: C.T.P. di Milano, Sez. XVI, 27.02.2013, n. 57, C.T.P. di Milano, Sez. XVIII, 17.04.2012, n. 95, C.T.R. di Milano, Sez. XXVII, 16.02.2012, n. 13, C.T.R. di Milano, Sez. XXXIV, 17.05.2011, n. 53, C.T.P. di Varese, Sez. XI, 30.10.2007, n. 131, C.T.R. di PONTInews24 26 Milano, Sez. V, 12.11.2008, n. 86, C.T.P. di Milano, Sez. VII, 17.09.2009, n. 191, C.T.P. di Varese, Sez. VII, 8.02.2010, n. 37. Oggi si può quindi fare riferimento anche al recente parere del 26.03.2013, prot. n. 2013/38605, rilasciato in risposta ad un interpello ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973 (c.d. interpello disapplicativo) riguardante proprio un'operazione di lbo (cfr. L. Gaiani, in Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 19.04.2013, pag. 25). Nel caso in esame, la società istante chiedeva, a seguito della fusione inversa tra essa (target) e la newco, di disapplicare la norma antielusiva di cui all’art. 172, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 al fine di poter utilizzare anche post-fusione (le perdite fiscali e) gli interessi passivi non dedotti in virtù delle limitazioni poste dal vigente art. 96 D.P.R. n. 917/1986. Ebbene, la risposta dell’Agenzia è stata, è bene affermarlo, positiva. Nella motivazione, dopo una descrizione dei passaggi tipici di un'operazione di lbo, che culmina con la constatazione che «la fusione diventa così il meccanismo idoneo a consentire il trasferimento delle risorse finanziarie dalla società target alla società veicolo, promotrice dell’iniziativa, necessario al fine di sopportare gli oneri dell’indebitamento contratto per l’acquisto delle partecipazioni della società target», l’Agenzia motiva il proprio parere positivo affermando che, nel caso esaminato, «non si possono verificare quegli effetti che la norma antielusiva intende contrastare perché gli interessi passivi indeducibili (e le perdite fiscali pregresse) di cui si chiede il riporto sono esclusivamente afferenti ai finanziamenti ottenuti per porre in essere l’operazione di merger leveraged buy out. Nell’ambito di tale operazione, inoltre, la fusione inversa descritta nell’istanza rappresenta il logico epilogo dell’operazione stessa, necessaria anche a garantire il rientro, per gli istituti creditori, dell’esposizione debitoria». Gli interessi passivi afferenti i finanziamenti necessari per realizzare un'acquisizione con indebitamento (lbo) sono dunque pienamente utilizzabili post-fusione dalla società che risulta dall’aggregazione tra la target e newco, in quanto trattasi di interessi strettamente connessi ed inerenti all’operazione di acquisizione. L’Agenzia riconosce che la fusione è il “logico epilogo” dell’operazione, e che essa rappresenta il passaggio necessario ed imprescindibile per «garantire il rientro, per gli istituti creditori, dell’esposizione debitoria». Viene, pertanto, smentita in radice la fantasiosa teoria secondo la quale l’acquisizione sarebbe dovuta avvenire direttamente per mezzo della capogruppo; invero, senza la fusione, non poteva essere garantito il flusso di cassa necessario per ripagare gli interessi e il capitale alle banche finanziatrici (per non parlare della dazione delle necessarie garanzie). E di ciò, l’Agenzia è ben conscia, come dimostrato dalla risposta qui in commento. Inutile dire che, nella risposta ad interpello, nessun accenno viene fatto alla circostanza che gli interessi sarebbero indeducibili in capo alla società istante, in quanto di “pertinenza” della sua capogruppo. In definitiva, si ritiene che con questo pronunciamento, la stessa Agenzia delle Entrate abbia definitivamente dettato le corrette linee interpretative in relazione all’operazione disaminata, dimostrando peraltro di averne perfettamente compresa la dinamica e le ragioni giuridiche ed economiche che la giustificano. Ad ulteriore dimostrazione dell’approccio palesemente strumentale dell’Ufficio, si segnala ancora che, in una contestazione avente ad oggetto un'importante acquisizione societaria, è stata la stessa Agenzia delle Entrate a sancire - nell’ambito dell’atto di adesione con il quale la vicenda è stata chiusa - che l’operazione fisiologica era rappresentata proprio da un lbo. Queste posizioni, peraltro, non debbono portare stupore, in quanto coerenti con altre precedenti pronunce, dove la tematica era stata trattata. In particolare, con la nota n. 39483/2001/123401 del 7.08.2001 (allegata alla circolare Dre del Veneto n. 39483 del 22 08.2001), l’amministrazione si era già espressa positivamente in merito ad un’operazione di acquisizione, effettuata da una newco costituita ad hoc da parte di un unico investitore non residente (una società finlandese) per acquisire il controllo di due società italiane, successivamente fuse per incorporazione. In tale occasione l’amministrazione ha evidenziato, tra l’altro, che l’alternativa tra l’investimento diretto e l’acquisizione per il tramite di una newco è «una libera scelta che il sistema economico fiscale non può negare all’imprenditore. È, in altri termini, una scelta consentita dal sistema». Ed ancora, «è una libera scelta societaria, quella di acquisire il controllo direttamente, o per il tramite di una subholding italiana, così come è sempre lecito effettuare pianificazione fiscale, ossia scegliere tra i vari comportamenti consentiti dall’ordinamento, quelli meno onerosi». Come riportato nella nota, l’impiego di un veicolo appositamente costituito ha consentito di beneficiare di un PONTInews24 27 risparmio di imposta che, altrimenti, la società finlandese mai avrebbe potuto ottenere, se avesse proceduto all’acquisizione diretta. Ciò nonostante, in maniera condivisibile, l’amministrazione ha riconosciuto l’indiscutibile diritto dell’impresa di scegliere se l’acquisizione debba avvenire direttamente ovvero per mezzo di una sub-holding. Ancora prima, l’Agenzia aveva già sancito che il realizzo di un'acquisizione con le modalità qui in esame non costituisce violazione od abuso di alcuna norma o principio vigente. Si rammenta, a questo riguardo, il parere del 2.02.2000, n. 1, rilasciato dal comitato consultivo per l’applicazione delle norme anti-elusive. La fattispecie portata all’attenzione del comitato riguardava la costituzione, da parte di una società, di una newco allo scopo di procedere all’acquisizione di una società appartenente a terze economie. Successivamente all’acquisizione, la newco incorporava la target, con emersione di un disavanzo da annullamento. Ebbene, il comitato ha riconosciuto il diritto di dare rilevanza fiscale gratuita a tale disavanzo (fino a concorrenza delle plusvalenze da cessione assoggettate ad imposta), ritenendo comprovate le valide ragioni economiche dell’operazione sia con riguardo alla compravendita di azioni, sia con riguardo alla successiva fusione per incorporazione. Da tutto quanto sopra non può che derivare l’auspicio che cessino le contestazioni fiscali alle operazioni di lbo e che l’amministrazione ri-valuti l’opportunità di proseguire i contenziosi in essere, fondati sul mancato riconoscimento fiscale di un’operazione ormai ritenuta “fisiologica”. (Enrico Fossa) Registrazione degli atti di cessione sotto condizione Notai e Camere di commercio della Lombardia studiano insieme le regole sulla pubblicità nel registro imprese degli atti di cessioni d'azienda o di cessioni di quote di s.r.l. assoggettati a condizione sospensiva o risolutiva, oppure sotto riserva di proprietà. Atti di cessione d'azienda condizionati Frequente nella prassi la conclusione di atti di cessione d'azienda condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di determinati eventi, e ancor di più di atti con riserva della proprietà in capo al cedente in funzione della dilazione del pagamento del prezzo di cessione. Dato che in caso di cessione sotto condizione sospensiva il trasferimento della proprietà dell'azienda è sospeso mentre in caso di cessione sotto condizione risolutiva il trasferimento avviene ma la stessa azienda può tornare di proprietà del cedente se si verifica l'evento condizionante; o, ancora, che in caso di cessione con riserva di proprietà il cedente rimane titolare dell'azienda, queste sono tutte situazioni rilevanti per l'eventuale ulteriore trasferimento della stessa azienda, di cui occorre dare pubblicità nel registro imprese. Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto utilizzando il codice 99 ("altro") del campo "oggetto atto" del modello TA. Al registro imprese vanno comunicati, quindi, anche il verificarsi, o il mancato verificarsi, di tutti gli eventi che condizionano l'atto di cessione, utilizzando sempre il medesimo modulo e codice e inserendo nel campo libero una dicitura che dia conto dell'evento, tipo "accertamento di verifica condizione", "saldo di corrispettivo compravendita con riserva di proprietà" ecc.. Quest'ultima comunicazione non è soggetta a termine e il decorso dei 30 giorni non è sanzionato. Atti di cessione di quote di s.r.l. condizionati Anche l'aggiornamento dell'assetto proprietario della s.r.l. conseguente agli atti traslativi delle partecipazioni è importante in funzione dell'elenco soci tenuto dal registro imprese, dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle s.r.l. In caso di cessione sotto condizione sospensiva, il cedente rimane titolare dei diritti connessi alla titolarità della partecipazione poiché gli effetti traslativi non si verificano immediatamente, perciò il cedente resta nell'elenco dei soci mentre il cessionario ne prenderà il posto solo una volta comunicato al registro il verificarsi della condizione sospensiva. Se, invece, la cessione di quote è posta sotto condizione risolutiva, i cui effetti si verificano immediatamente, il cessionario sostituisce subito il cedente nell'elenco dei soci; al verificarsi della condizione risolutiva, il cedente riprende il posto del cessionario nell'elenco dei soci una volta comunicatolo al registro imprese. Il termine di iscrizione degli atti di cessione di quote con effetti condizionati o con riserva di proprietà è sempre di 30 giorni (modello "S" e dicitura espressa nel campo vincoli/note). (Il Sole 24 Ore - Sistema Società On Line 3 giugno 2013) PONTInews24 28 Fallimento della società ove il reato-presupposto è stato commesso Il fallimento dell’ente, nel cui ambito è stato commesso il reato-presupposto, provoca l’estinzione dell’illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001? No, la dichiarazione di fallimento dell’ente, nel cui alveo risulta perpetrato il reato presupposto, non può considerarsi quale circostanza idonea ad estinguere l’illecito amministrativo conseguente al reato stesso. Ciò, in quanto il fallimento non può equivalere a fattore estintivo della società. Si pensi, al riguardo, come persino al concludersi della relativa procedura fallimentare, non potrebbe affermarsene l’estinzione, occorrendo a tal fine, che la cancellazione sia formalizzata, con specifico atto, da parte del curatore. Non può aderirsi, allora, a quella ricostruzione, puntualmente stilata dai giudici di merito, tesa ad equiparare il fallimento societario al decesso del reo e, dunque, ad una fonte di estinzione del reato. Secondo tale assunto, difatti, alla dichiarazione fallimentare conseguirebbe, sempre e comunque, l’impossibilità del fallito – non solo di disporre – ma altresì di tornare a disporre del suo patrimonio, sulla falsariga di quanto accadrebbe alla persona fisica che, venuta a mancare, non potrebbe più, per ovvie ragioni, “maneggiare” le proprie sostanze. Non è così per la giurisprudenza di legittimità, intervenuta più volte a respingere la tesi appena descritta. A ben vedere, rileva costantemente la Cassazione, fino al momento del formale “decesso” della società, la stessa – seppur costretta a convivere con ristrette potenzialità di azione – prosegue il suo percorso vitale, suscettibile di un ritorno in attivo, idoneo a restituire agli organi societari quei poteri gestionali e amministrativi, originariamente posseduti. Ecco che, in virtù dei rilievi svolti, al quesito annunciato in apertura non potrà che fornirsi un responso negativo, giustificato dalla profonda differenza tracciabile tra la morte del singolo e il fallimento degli enti collettivi. Fallimento che, piuttosto, andrà paragonato ad una «procedura concorsuale, che non determina giuridicamente l’estinzione del soggetto fallito e che è finalizzata al soddisfacimento dei creditori, cui può in astratto conseguire il ritorno in bonis» (Cass. n. 4335/2013). Tanto chiarito, la Suprema Corte, nella medesima occasione, va oltre, soffermandosi ad evidenziare come neanche l’eventuale prescrizione del reato, venuta in essere nel corso del procedimento di fallimento, potrebbe determinare l’estinzione dell’illecito amministrativo. Nel sistema normativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – spiegano i giudici ermellini – la responsabilità dell’ente si caratterizza «per la sua autonomia rispetto a quella dell’autore del reato», sussistendo «anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia». Soluzione che si conforma, del resto, a quanto già sottolineato dal Collegio, lo scorso anno. Il riferimento, è ad una nota sentenza di legittimità, pronunciatasi, ancora una volta, sull’annosa questione dell’eventuale equiparazione del fallimento societario al decesso dell’individuo (Cass. n. 44824/2012). Ipotizzando una tale ricostruzione - si legge nella parte motivazionale verrebbe a delinearsi una causa di estinzione non prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, che, invece, indica come causa estintiva della responsabilità dell’ente, la prescrizione per decorso del termine di legge. È agevole dedurre, pertanto, come solo all’esito della cessazione dell’attività – formalizzata con cancellazione dal registro delle imprese – potranno ritenersi «cessati gli obblighi di legge a carico dell’ente». Ma v’è di più. Le Sezioni Unite, con decisione n. 29951/2004, sottolinearono come, se è vero che la sentenza dichiarativa di fallimento «priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data» – giacché assoggettati a procedura esecutiva concorsuale finalizzata a soddisfare i creditori – è anche vero che, nonostante tale “spossessamento”, il fallito conserva ancora «sino al momento della vendita fallimentare, la proprietà dei beni». Volendo esemplificare ulteriormente, sia consentito equiparare il fallimento ad un fattore idoneo a provocare non già la morte del malato (ente in dissesto), bensì una sorta di quiescenza di una patologia (crisi societaria), sì seria, ma dall’esito non scontato, poiché passibile di “guarigione” (ritorno in bonis e nuova espansione dei sacrificati poteri dispositivi sulla sfera patrimoniale). (Selene Pascasi, Il Sole 24 Ore - Sistema Società On Line 14 giugno 2013) PONTInews24 29 Legge e prassi (G.U. 151 del 29 giugno 2013) Ambiente, suolo e territorio PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 maggio 2013 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 0083). (13A04740) (GU n. 127 del 1-6-2013) DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 (Commissariamento dell’ILVA) Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. (13G00105) Pag. 1 (GU n. 129 del 4-6-2013) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 maggio 2013 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche, verificatesi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. (Ordinanza n. 84). (13A04839) (GU n. 131 del 6-6-2013) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 maggio 2013 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 85). (13A04913) (GU n. 132 del 7-6-2013) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 maggio 2013 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato. (Ordinanza n. 86). (13A04957) (GU n. 132 del 7-6-2013) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 12 giugno 2013 Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio PONTInews24 30 2012. (Ordinanza n. 91). (13A05286) (GU n.142 del 19-06-2013) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 8 marzo 2013 Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra. (Delibera n. 17/2013). (13A05238) (GU n.142 del 19-06-2013) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013 Indicazioni per il coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66, recante: "Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri". (13A05373) (GU n.145 del 22-06-2013) LEGGE 24 giugno 2013, n. 71 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. (13G00117) (GU n.147 del 25-06-2013) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 18 febbraio 2013 Riprogrammazione «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. Assegnazione risorse per gli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984. (Delibera n. 8/2013). (13A04786) (GU n. 129 del 4-6-2013) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 18 febbraio 2013 Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Passante ferroviario di Milano: fermata Forlanini (CUP B41I09000070003). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 4/2013). (13A04787) (GU n. 129 del 4-6-2013) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 8 marzo 2013 Sistema Conti pubblici territoriali (CPT) - Attribuzione della quarta tranche delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008. (Delibera n. 19/2013). (13A04784) (GU n. 129 del 4-6-2013) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 8 marzo 2013 Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009 - riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Delibera n. 18/2013). (13A04785) (GU n. 129 del 4-6-2013) PONTInews24 31 DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU n. 130 del 5-6-2013) Detrazioni fiscali 50% ed Ecobonus 65%: le principali novità del D.L. n. 63/2013 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2013, n. 130 il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 relativo al recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea. Il provvedimento, in vigore da oggi, 6 giugno 2013, mira: • a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni climatiche esterne e delle prescrizioni relative alle condizioni interne agli stessi; • a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; • a sostenere la diversificazione energetica. Tra le principali novità si segnalano la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 – con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria – e la proroga della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2013. Nello specifico, i lavori eseguiti su unità immobiliari singole potranno godere della detrazione del 65% fino al 31 dicembre 2013, mentre per gli interventi più importanti realizzati sui condomini, il termine ultimo per usufruire dello sconto fiscale è stato fissato al 30 giugno 2014. (www.immobili24.ilsole24ore.com, 6 giugno 2013) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2013 Definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. (13A04922) (GU n. 130 del 5-6-2013) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 marzo 2013 Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92. (13A04907) (GU n. 134 del 10-6-2013) Antincendio e prevenzione incendi PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMUNICATO Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2013. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. (13A05542) PONTInews24 32 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validita' 2011-2015, del Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nei territori della regione Lombardia, della provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 353/2000. (13A04954) (GU n. 134 del 10-6-2013) Appalti AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE COMUNICATO Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012). (13A05319) (GU n.146 del 24-06-2013) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PROVVEDIMENTO 23 maggio 2013 Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi. (Provvedimento n. 42). (13A04885) (GU n. 133 del 8-6-2013) AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELIBERA 22 maggio 2013 Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012. (Delibera n. 26). (13A04960) (GU n.134 del 10-6-2013) AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DETERMINA 22 maggio 2013 Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilita'. (Determina n. 4). (13A04961) (GU n.134 del 10-6-2013) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 22 aprile 2013, n. 66 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. (13G00109) (GU n. 137 del 13-6-2013) Edilizia e urbanistica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) PONTInews24 33 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Energia MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 marzo 2013 Concessione di una ulteriore proroga al termine di completamento dei progetti di innovazione industriale a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' sostenibile» e «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"». (13A04782) (GU n. 128 del 3-6-2013) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Approvazione della deliberazione n. 10 del 23 maggio 2013 da parte del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto recante «Bando per progetti sul territorio nazionale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300: riapertura termini per la presentazione di progetti potenzialmente finanziabili». (13A05017) (GU n. 132 del 7-6-2013) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65 Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale. (13G00106) (GU n. 134 del 10-6-2013) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2013 Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Interregionale (POI) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualita' 2007-2011 e assegnazione dell'annualita' 2012, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 9/2013). (13A05180) (Suppl. Ordinario n. 51) (GU n. 146 del 24-06-2012) Economia, fisco, agevolazioni e incentivi MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 aprile 2013 Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. (13A04796) (GU n. 130 del 5-6-2013) LEGGE 6 giugno 2013, n. 64 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (13G00108) (GU n. 132 del 7-6-2013) PONTInews24 34 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 maggio 2013 Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (13A04918) (GU n. 134 del 10-6-2013) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 6 marzo 2013 Istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. (13A05022) (GU n. 134 del 10-6-2013) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 aprile 2013 Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento. (13A05027) (GU n. 135 del 12-6-2013) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91. (13A05116) (GU n. 136 del 12-6-2013) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 giugno 2013 Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU). (13A05122) (GU n. 137 del 13-6-2013) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2013 Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. (13A05268) (GU n. 139 del 15-6-2013) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 8 marzo 2013 Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo. (Delibera n. 14/2013). (13A05154) Pag. 40 (GU n. 140 del 17-06-2012) ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al decreto 6 giugno 2013 del Ministero dell'interno, recante: «Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU).». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2013). (13A05377) (GU n. 143 del 20-06-2012) SUPPLEMENTI ORDINARI DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (DECRETO DEL FARE) Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116) (Suppl. Ordinario n. 50) (GU n. 144 del 21-06-2012) PONTInews24 35 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 23 aprile 2013 Ulteriore periodo di proroga del termine di ultimazione dei programmi agevolati nell'ambito del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (13A05360) (GU n. 147 del 25-06-2012) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 26 aprile 2013 Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati. (13A05359) (GU n. 147 del 25-06-2012) DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123) (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 21 maggio 2013 Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014. (13A05153) (GU n. 140 del 17-06-2012) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 10 giugno 2013 Invito a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015. (13A05155) (GU n. 141 del 18-06-2012) SUPPLEMENTI ORDINARI DECRETO 31 gennaio 2013 Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015. (13A05119) (Suppl. Ordinario n. 49) (GU n. 141 del 18-06-2012) SUPPLEMENTI ORDINARI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2013 Rideterminazione del cofinanziamento statale del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia 2007-2013 per le annualita' 2007-2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 1/2013). (13A05172) (Suppl. Ordinario n. 51) (GU n. 146 del 24-06-2012) SUPPLEMENTI ORDINARI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2013 Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità' 2012 relativa al programma di controllo dell'attività' di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 2/2013). (13A05173) (Suppl. Ordinario n. 51) (GU n. 146 del 24-06-2012) PONTInews24 36 SUPPLEMENTI ORDINARI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2013 Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2012-2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 3/2013). (13A05174) (Suppl. Ordinario n. 51) (GU n. 146 del 24-06-2012) SUPPLEMENTI ORDINARI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2013 Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2012) 4334 del 28 giugno 2012, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2013). (13A05175) (Suppl. Ordinario n. 51) (GU n. 146 del 24-06-2012) SUPPLEMENTI ORDINARI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2013 Integrazione del cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2012, di cui agli artt. 68 - 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2013). (13A05176) (Suppl. Ordinario n. 51) (GU n. 146 del 24-06-2012) SUPPLEMENTI ORDINARI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2013 Cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2013, di cui agli artt. 68 - 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 6/2013). (13A05177) (Suppl. Ordinario n. 51) (GU n. 146 del 24-06-2012) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 31 maggio 2013 Variazione di denominazione di varietà vegetali iscritte al registro delle specie ortive. (13A05479) (GU n. 148 del 26-06-2012) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 31 maggio 2013 Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (13A05480) (GU n. 148 del 26-06-2012) Professione e lavoro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 29 marzo 2013 Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 73380). (13A04883) (GU n. 133 del 8-6-2013) PONTInews24 37 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO Determinazione dell'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere dall'esercizio 2012. (13A05069) (GU n. 136 del 12-6-2013) Con decreto interministeriale del 23 gennaio 2013 e' stata fissata, a decorrere dall'esercizio 2012, l'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, per le voci di tariffa dei settori Artigianato, Industria, terziario e altre attivita' nella misura dell'1,08% mentre rimane invariata (0,02%) l'aliquota dell'addizionale prevista per il settore marittimo. Il testo integrale del suddetto decreto e' consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it Pubblica Amministrazione DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013 Individuazione delle societa' che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari. (13A04781) Pag. 1 (GU n. 127 del 1-6-2013) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 27 dicembre 2012 Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012. (Decreto n. 955/RIC). (13A04741) Pag. 4 (GU n. 128 del 3-6-2013) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2013 Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. (13A04783) (GU n. 129 del 4-6-2013) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013 Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (13A04834) (GU n. 131 del 6-6-2013) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 18 marzo 2013 Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2011 e 2012 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999 e articolo 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Delibera n. 26/2013). (13A04972) (GU n. 136 del 12-6-2013) AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE COMUNICATO Comunicato relativo alla pubblicazione della Circolare n. 62/2013 (13A05125) (GU n. 138 del 14-6-2013) PONTInews24 38 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 67 Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00110) (GU n. 139 del 15-6-2013) DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2012 Definizione dei criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (13A04967) Pag. 1 (GU n. 135 del 11-6-2013) COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA COMUNICATO Approvazione del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' della Consob. (13A05209) (GU n. 140 del 17-06-2012) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013 Ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come sostituito dalla legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130. (13A05156) (GU n. 141 del 18-06-2012) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 maggio 2013 Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13A05159) (GU n. 141 del 18-06-2012) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 giugno 2013 Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. (13A05313) (GU n. 143 del 20-06-2012) CONSIGLIO DI STATO DECRETO 11 giugno 2013 Modifiche al decreto 6 febbraio 2004 recante regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. (Decreto n. 78). (13A05350) (GU n. 146 del 24-06-2012) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013 Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (13A05470) (GU n. 146 del 24-06-2012) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013 Definizione dei criteri e delle modalita' con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. (13A05483) (GU n. 148 del 26-06-2012) PONTInews24 39 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70 Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00112) (GU n. 146 del 24-06-2012) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013 Autorizzazione ad assumere, a trattenere e riammettere in servizio unita' di personale per le esigenze del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. (13A05507) (GU n. 148 del 26-06-2012) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n. 129 del 4-6-2013) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 marzo 2013 Modalita' di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente. (13A05157) (GU n. 141 del 18-06-2012) PONTInews24 40 Antincendio Articolo del mese Studio legale Ponti L’amministratore di fatto, tra rilevanza penale e rilevanza civile Luca Ponti, Paolo Panella, Studio legale Ponti La figura dell’amministratore di fatto è sempre apparsa molto vivacemente nella dottrina e nella giurisprudenza non solo italiana ma anche estera. Nel sistema anglosassone, ad esempio, si fa spesso riferimento al c.d. “Shadow Director”, dove si distingue, invero, tra tre diversi tipi di amministratore: - l’amministratore di diritto (de jure director), ossia colui che è stato formalmente investito dell’incarico e della conseguente carica sociale; - l’amministratore di fatto (de facto director), ossia colui che, pur in mancanza di un’investitura formale, ha di fatto esercitato le funzioni di amministratore e come tale è stato riconosciuto e identificato dai terzi (dipendenti, aventi causa, creditori ecc. ecc.); - l’amministratore occulto (shadow director) ossia colui che non si manifesta formalmente come amministratore (anzi agisce all’ombra di coloro che sono formalmente amministratori o lo sono di fatto), ma che nel concreto gestisce la società. Nel nostro sistema giuridico, in verità, rileva poco la differenza tra l’amministratore di fatto e l’amministratore occulto, bastando invero che (apparentemente o in modo occulto) un soggetto giuridico si sia ingerito in modo significativo nella gestione della società. Nel secolo scorso, la figura dell’amministratore di fatto era nettamente distinta tra la rilevanza che ne dava la giurisprudenza penale e quella civile. La giurisprudenza penale ha sempre riconosciuto in qualunque soggetto, che si fosse significativamente ingerito nella gestione sociale, la possibilità di imputargli le condotte tipiche dell’amministratore di diritto (Cass. 3.12.1884, in Riv. Pen., 1885, 331 “ripugna (...) ad ogni sentimento di giustizia il dover punire l’amministratore semplice e non colui che amministrò (e) che ebbe ed usò più mezzi per maggiormente frodare la cosa sociale o per mandarla in rovina (...) né vale addurre che quella nomina fu illegale, comecché consentita dallo statuto (...), tratto da Il Corriere del Merito 12/2005, 1319 nota). Inizialmente, invece, la giurisprudenza civile ha faticato ad accettare l’estensione della disciplina sull’amministratore di diritto anche all’amministratore di fatto. La tesi tradizionale, infatti, muoveva dall’assunto che fosse necessaria un’investitura formale, prima di poter attrarre la responsabilità che ne consegue (cfr Cass. 12.01.1984, in Giur. Comm. 1985, 182). Successivamente, per merito della giurisprudenza per lo più fallimentare, le due figure (amministratore di diritto e amministratore di fatto) sono state per molti versi equiparate. La Corte di Cassazione, infatti, ha esposto i seguenti principi (Cass. 12.03.2008, n. 6719, in Le Società 10/2008, 1226, nota di Giuseppe Cavallaro): 1) le norme relative all’attività degli amministratori regolamentano il corretto svolgimento dell’amministrazione della società e risultano applicabili anche a coloro i quali s’ingeriscono nella gestione della società senza averne ricevuto da parte dell’assemblea alcuna investitura, neppure irregolare o implicita; 2) si possono individuare gli elementi idonei necessari a sostenere che l’ingerenza di fatto nella gestione della società abbia determinato l’assunzione della qualità di amministratore. PONTInews24 41 Nella sostanza, quindi, con l’orientamento venutosi a formare verso la fine degli anni ’90 (Cass. 6.03.1999, n. 1925 in Giur. It. 2000, 770; Cass. 14.09.1999, n. 9795 in Giur. It. 2000,1434) si è superato il precedente orientamento contrario, basato sull’esistenza di un rapporto organico di amministrazione della società, in forza del quale colui che opera come amministratore è inserito nell’organizzazione sociale e che “tale inserimento può aversi solo mediante un atto esplicito od implicito di preposizione del competente organo societario...” (G. Cavallaro, op. cit.). Il legislatore, come spesso succede, ha seguito l’onda giurisprudenziale con due importanti norme, l’art. 2639 c.c. (“Estensione delle qualifiche soggettive”) introdotta con il d.lgs. 61/2002 e l’art. 2476 c.c. (“Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”) introdotta con il d.lgs. 6/2003. La prima norma equipara (nell’ambito delle norme penali inserite nel codice civile dagli artt. 2621 e ss. c.c.) l’amministratore di fatto all’amministratore di diritto. La seconda norma, nell’ambito delle società a responsabilità limitata, estende anche al c.d. “socio tiranno” la responsabilità (civile) degli amministratori sociali. È inequivoco, pertanto, come il nostro legislatore abbia preso atto di una situazione “di fatto” che non poteva non trovare disciplina nella normazione positiva e, quindi, ha esteso anche all’amministratore di fatto, parte della disciplina applicabile (in materia di responsabilità civile) all’amministratore di diritto. Un avvicinamento tra l’ordinamento penale e l’ordinamento civile di significativo conto, se solo si considera come la responsabilità degli amministratori emerga principalmente (in termini casistici) nell’ambito delle procedure fallimentari, dalle quali spesso (e sempre di più) sorgono procedimenti penali per le stesse condotte. Laddove l’amministratore di fatto concorre con l’amministratore di diritto, tuttavia, appare ancora un po’ distante la disciplina penale rispetto a quella civilistica. Nella giurisprudenza penale, infatti, si registrano già pronunce dove all’amministratore di diritto, che non abbia concorso con l’amministratore di fatto nella condotta delittuosa (bancarotta fraudolenta), si addebita la meno grave bancarotta semplice (Trib. Modena 19.07.2005, in Il Corriere del Merito 12/2005, 1316). Nella giurisprudenza civile, invece, la responsabilità dell’amministratore di diritto (per omessa vigilanza nei confronti dell’amministratore di fatto) è ancora in una situazione di “limbo interpretativo” da cui sarebbe opportuno uscire, con importanti e determinanti principi di diritto. Per non parlare, poi, del concorso (per culpa in vigilando) dell’amministratore di fatto rispetto alle condotte dell’amministratore di diritto... PONTInews24 42 Ambiente I Reati ambientali e D.Lgs. 231/2001: quali prescrizioni e conseguenze per enti, società e associazioni? Leone Mario Piccinni, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza 25 giugno 2013, n. 12 Con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, il legislatore ha inserito nel novero dei reati presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo 25undecies, rubricato"Reati ambientali". La nuova norma, applicata a tutti gli enti con personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha introdotto una forma di responsabilità degli enti e delle imprese per reati ambientali commessi nel loro "interesse o vantaggio" da soggetti a essi appartenenti. Al fine di evitare possibili conseguenze sanzionatorie, dovute al comportamento dei propri organi (apicali e dipendenti), gli enti e le imprese devono essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il concretizzarsi dei reati introdotti dal provvedimento. D.LGS. N. 231/2001 - D.LGS. N. 121/2011 - REATI AMBIENTALI Nell'ambito della stratificata situazione normativa italiana, la tutela dell'ambiente è sempre stata frammentata in molteplici provvedimenti speciali, ciascuno dei quali ha assolto la funzione di prevedere e sanzionare condotte illegali in specifici settori, come, per esempio, il paesaggio, le acque, l'aria, il suolo, il sottosuolo. In linea generale, il provvedimento di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, denominato "Norme in materia ambientale". Le norme in materia ambientale, a esclusione dei reati di "trasposto di rifiuti pericolosi senza formulario d'identificazione" (art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006) e di "traffico illecito di rifiuti" (art. 260, provvedimento citato) [1], hanno tutte natura contravvenzionale, prevedendo, di fatto, un regime sanzionatorio estremamente meno incisivo rispetto alla oggettiva, grave, portata dei fatti disciplinati dallo specifico precetto normativo. In particolare, l'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006, denominato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", che ha sostituito il previgente art. 53-bis, D.Lgs. n. 22/1997, rappresenta un reato di competenza delle Procure Distrettuali Antimafia, un importante grimaldello giuridico per combattere il crimine organizzato dedito al traffico illecito di rifiuti, il solo strumento di cui possono disporre magistratura e forze di polizia per contrastare le "holding criminali" individuandone modus operandi e volumi d'affari. La norma, inquadrando la fattispecie di reato di traffico illecito di rifiuti come delitto, rende possibile per gli organi investigativi il ricorso ad indagini tecniche, come intercettazioni ambientali, telefoniche, informatiche e telematiche. Da un punto di vista tecnico, non avendo il legislatore fissato rigidi parametri quantitativi, è lasciata alla autonoma valutazione dell'interprete l'individuazione di criteri sulla base dei quali ritenere effettivamente sussistente l'espressione "ingenti quantitativi di rifiuti", in modo da dare configurazione al delitto de quo. Per la configurazione del reato, che in quanto "reato comune" può essere compiuto da "chiunque" e non solo da coloro in possesso di determinate qualifiche soggettive, è inoltre richiesto il dolo specifico dell'ingiusto profitto, ovvero di quel vantaggio che l'agente non avrebbe potuto realizzare in assoluto, o comunque non negli stessi tempi, modi e misure, operando diversamente. PONTInews24 43 Decreto Legislativo n. 231/2001 e reati ambientali Con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, il legislatore ha inserito nel novero dei reati presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, l'articolo 25undecies, [2] rubricato "Reati ambientali". La recente previsione normativa ha introdotto, di fatto, i reati contro l'ambiente fra quelli che determinano l'insorgere di una responsabilità amministrativa, definita recentemente dalla Corte di Cassazione come un "terzo genere di responsabilità", che si affianca a quelle amministrativa e penale. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, sono applicate a tutti gli enti con personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, ma non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. I giuristi hanno giustificato la scelta "minimalista" operata dal legislatore, di escludere i reati ambientali dalla prima stesura dei reati presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, con il carattere fortemente innovativo della normativa, facendo ritenere che "l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell'ordinamento e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento a un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento". Sovvertendo lo storico dettame secondo il quale societas delinquere non potest, in termini pratici, il D.Lgs. n. 231/2001, immettendo per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di "responsabilità amministrativa" dell'ente associativo per illeciti commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti, ha schiuso per l'intero apparato industriale nazionale "la prospettiva di rilevanti e sino ad allora sconosciuti rischi, con conseguenti costi in termini giudiziari, strutturali ed economici". La sanzione, che ha come destinatario l'impresa, trova la sua ragion d'essere nella considerazione che, se un illecito viene compiuto in ambito aziendale, ciò evidenzia che "sono mancati controlli adeguati, che non sono stati predisposti gli accorgimenti preventivi idonei ad evitarne la commissione"[3]. Si è, quindi, in presenza di una forma di responsabilità degli enti e delle imprese per reati commessi nel loro "interesse o vantaggio" da soggetti a essi appartenenti. In buona sostanza, il D.Lgs. n. 231/2001, ha statuito il principio secondo il quale a rispondere giuridicamente degli effetti dannosi delle proprie azioni, non è in via esclusiva la persona fisica che ha commesso l'illecito (la quale rimane comunque responsabile penalmente secondo il principio di cui al vigente Codice Penale), ma anche l'ente collettivo il cui comportamento illegale è eventualmente riconducibile e che sarà colpito con provvedimenti di tipo interdittivo, pecuniario ovvero ablatorio. Il provvedimento in esame non opera distinzione alcuna tra piccole, medie o grandi imprese, mentre, affinché l'ente o l'impresa debba rispondere amministrativamente per reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da soggetti inquadrati in ambito societario, l'illecito commesso deve necessariamente rientrare tra quelli espressamente previsti dal medesimo D.Lgs. n. 231/2001, tra i prescritti "reati presupposti". In definitiva, affinché possa sussistere la responsabilità dell'ente giuridico, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è indispensabile: - il compimento di un reato che sia catalogato tra i "reati presupposti"; - che l'illecito sia commesso da uno dei soggetti previsti dalla normativa e, quindi, rientranti nelle categorie dei soggetti cosiddetti "apicali " o "sottoposti"; - che il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Con specifico riferimento ai soggetti che, con il loro operato, possono trascinare l'ente nell'applicazione delle punitive misure amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la norma ha fatto riferimento alla categoria dei soggetti in posizione "apicale" (ovvero quelle persone che ricoprono funzioni di rappresentanza, governo o direzione dell'ente) e ai soggetti ubicati in posizione "subordinata" (ovvero coloro che, così come i dipendenti, sono assoggettati alla direzione o al controllo di uno dei soggetti apicali). PONTInews24 44 La norma ha precisato, inoltre, che, qualora l'autore del reato sia un dipendente ovvero un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità della società o dell'ente dipende dall'eventuale violazione degli obblighi di direzione e controllo sul subalterno stesso. Al contrario, nel caso in cui l'autore del reato sia un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'ente si ritiene presunta, salvo prova dell'assunzione di un "modello" organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione del reato (cosiddetta funzione esimente del modello). In presenza di un illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, come reato presupposto, al fine di escludere la propria responsabilità, l'Ente dovrà comprovare: - l'elusione fraudolenta del "modello" da parte dell'autore della condotta antigiuridica; - l'efficace attuazione di un "modello"organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato; - il regolare svolgimento, da parte dell'Organo di Vigilanza, dei doveri di controllo. Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 consistono: - in provvedimenti di carattere pecuniario, in virtù dei quali la sanzione dovrà essere applicata per quote, ciascuna delle quali può oscillare nell'ammontare di un minimo di 258 Euro a un massimo di 1.549 Euro e, comunque, in numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo della sanzione dovrà essere adattato tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (sono previsti casi di riduzione della sanzione); - in provvedimenti di carattere interdittivo (nei casi di particolare importanza e di reiterazione delle condotte contra legem), come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, la sospensione o revoca delle autorizzazioni; - nella confisca e nella pubblicazione della sentenza. I reati ambientali già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati introdotti quali reato presupposto che comportano una responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il D.Lgs. n. 121/2011, composto da cinque articoli, è entrato in vigore il 16 agosto 2011. Il provvedimento citato ha introdotto numerosi reati ambientali, di natura sia colposa che dolosa, ricompresi nell'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, da cui deriva una pericolosa dilatazione di potenziali occasioni di condanna in capo alle società. L'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, (rubricato "Reati ambientali") ha previsto, quindi, una rubrica di reati presupposti per la configurazione della responsabilità degli enti, che racchiude le seguenti fattispecie in materia di rifiuti (eco reati): - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, I e II periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4,D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260bis, commi 6 e 7,D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); - violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). PONTInews24 45 Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, il legislatore, oltre ad aver inserito nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, alcuni "reati ambientali", con l'art. 25-undecies, provvedimento citato, ha introdotto nel Codice Penale due nuovi articoli: - l'art. 727-bis ("Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ")diretto a garantire la conservazione delle specie protette; - l'art. 733-bis ("Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"), volto a proteggere gli habitat naturali. L'importanza del modello organizzativo nel sistema della responsabilità degli enti L'introduzione dell'art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, ha costretto le imprese, la cui attività comporta un concreto rischio che venga a configurarsi uno dei reati presupposto in materia ambientale, a elaborare idonee modalità di gestione del rischio e adottare, ovvero integrare rispetto a misure già esistenti, provvedimenti finalizzati a circoscrivere e delimitare il rischio che si verifichi l'illecito. Al fine di evitare possibili conseguenze sanzionatorie, dovute al comportamento dei propri organi (apicali e dipendenti) e poter, quindi, ottenere un'esimente rispetto alla responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2006, enti e imprese devono essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il concretizzarsi di condotte contra legem. Il soggetto giuridico non risponde se dimostra che in epoca antecedente rispetto alla commissione del fatto costituente reato abbia adottato ed efficacemente messo in atto,modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire fatti antigiuridici della medesima specie di quello verificatosi. Questa, necessaria, attenzione organizzativa gestionale si concretizza nell'implementazione di opportuni modelli organizzativi e di controllo mediante la stesura di Modelli Organizzativi (O.M.) e l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.D.V.), cui spetta l'onere di controllare il corretto funzionamento, il rispetto, l'adempimento e l'eventuale ammodernamento dei modelli stessi. In assenza di precise istruzioni su come detti Modelli Organizzativi debbano essere predisposti, vanno adottate tutte quelle misure adeguate a prevenire eventi lesivi e i Modelli devono essere necessariamente settati sui seguenti parametri, sempre con l'indefettibile obiettivo di limitare quanto più possibile il pericolo che venga a concretizzarsi una specifica condotta antigiuridica: - individuazione delle attività ritenute sensibili per il verificarsi del reato presupposto e mappatura delle possibili modalità di concretizzazione dei reati nelle diverse aree aziendali; - sviluppo di un'attenta analisi dei rischi di reato in relazione alla specifica attività svolta, alle dimensioni e alla struttura organizzativa aziendale; - stesura di protocolli finalizzati a pianificare le scelte strategiche dell'ente in relazione alle condotte illecite da evitare che vengano a configurarsi; - garantire la fluidità dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; - realizzazione di un risk assessment considerando non esclusivamente il personale inquadrato nell'azienda, ma anche tutti coloro che, finanche da esterni, agiscono per conto dell'impresa; - predisposizione di sistemi disciplinari idonei a sanzionare la mancata osservanza delle misure individuate nel Modello Organizzativo. Anche per ciò che attiene l'Organismo di Vigilanza, la norma di riferimento non fornisce indicazioni specifiche, prevedendo esclusivamente che si tratti di un "organismo dell'ente " e che sia provvisto di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". L'esperienza giuridica di questi anni ha dimostrato come, l'entrata in vigore dell'art. 25undecies, D.Lgs. n. 231/2001, non lascerebbe alcun margine di discrezionalità a un eventuale giudice che si dovesse trovare a decidere sulla responsabilità amministrativa di un ente per la commissione di un reato in materia ambientale da parte di soggetti apicali o subordinati all'ente, commesso a vantaggio o nell'interesse di quest'ultimo. La stessa Corte di Cassazione a questo proposito ha affermato che "la mancata adozione dei modelli organizzativi in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (reato commesso nell'interesse o a vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella rimproverabilità di cui alla Relazione ministeriale del PONTInews24 46 decreto legislativo e a integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose". Il modello organizzativo rappresenta, quindi, per le società e per gli enti un'importante fattore esonerante della responsabilità amministrativa, uno strumento la cui attuazione costituisce un utile presidio per evitare l'irrogazione di gravose sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e che se anche di carattere contravvenzionale, possono rappresentare un "fardello" economico considerevole per la classica piccola e media impresa italiana; si pensi, a titolo di esempio, a come pesante possa risultare soggiacere alle sanzioni pecuniarie statuite per l'inosservanza delle prescrizioni decretate per la illecita gestione dei rifiuti pericolosi, le quali variano da un minimo di 19.350 Euro a un massimo di 193.625 Euro. In casi della specie, il legislatore sembra voler non infierire sul soggetto giuridico, prevedendo la possibilità di misure riparatorie post delictum, cui corrisponde una notevole diminuzione della sanzione pecuniaria e soprattutto l'inapplicabilità delle temute sanzioni interdittive. In definitiva, benché l'adozione di Modelli Organizzativi idonei alla prevenzione del rischio reato non è obbligatoriamente prevista dalla legge, il riordino dei reati ambientali nell'ambito della normativa sulla responsabilità delle società e degli enti, può contribuire a garantire maggior tutela all'ambiente inteso quale bene comune, troppo spesso sacrificato in nome di aggressive e criminali politiche aziendali improntate unicamente al profitto. _____ [1] Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, "Traffico illecito di rifiuti": "1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32ter del Codice Penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente". [2] Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, "Reati ambientali": "1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; PONTInews24 47 d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150/1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231". [3] Corte di Cassazione, n. 27735/2010. PONTInews24 48 Energia Con il "Piano energetico nazionale" definite le strategie sui consumi Gorgoglione Stefania, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza 11 giugno 2013, n. 11 In un quadro energetico nazionale particolarmente complesso a causa dei costi eccessivi dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico, e dalla forte dipendenza dalle importazioni estere con conseguenti incertezze nell'approvvigionamento, soprattutto in condizioni di emergenza, il 27 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Piano energetico nazionale" (PEN). Il Piano prevede obiettivi a breve, medio e lungo termine e punta a una riduzione delle importazioni di energia dall'estero attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, a una maggiore produzione interna di idrocarburi e una diminuzione delle importazioni. ENERGIA - CONSUMI - PIANO STRATEGICO NAZIONALE – OBIETTIVI Nella Gazzetta ufficiale del 27 marzo 2013, n. 73, è stato pubblicato il comunicato relativo all'approvazione del documento sulla strategia energetica nazionale. Il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto questo documento dopo oltre 20 anni dall'approvazione dell'ultimo aggiornamento al "Piano energetico nazionale" (PEN), che risale all'agosto del 1988. Fino a quella data, questa tipologia di documenti di politica energetica era denominata "piano", per la prima volta, invece, in questo caso si parla di "strategia". La SEN è, dunque, un documento di carattere politico in cui vengono individuate le principali direttrici sui temi connessi all'energia che lo Stato italiano intende perseguire nel breve, medio, lungo e lunghissimo periodo (nel testo si rinvengono iniziative con una prospettiva fino al 2050, in particolare legate alla cosiddetta decarbonizzazione del Paese). La scadenza del primo periodo viene individuata al 2020, ossia l'anno di riferimento del "Pacchetto clima-energia 20-20-20" che fissa, a livello dell'Unione europea, le misure da adottare da parte dei singoli Stati membri e della Comunità complessivamente considerata [1]. Come ormai noto, infatti, l'Italia soffre ancora di un forte gap competitivo nel settore energetico derivante da una serie di ragioni che possono essere individuate principalmente: - nella scarsa sicurezza degli approvvigionamenti energetici, non avendo l'Italia risorse proprie. L'84% dell'energia consumata in Italia proviene, infatti, dall'estero, solo la restante parte è nazionale, a fronte invece di una media pari a circa il 53%della quota di importazioni nei restanti Stati europei; - nella forte dipendenza dall'estero (sia per l'energia elettrica, sia soprattutto per quanto concerne il gas naturale), con inevitabili ricadute sulla sicurezza nel reperimento di energia e con le incertezze legate al verificarsi periodico di eventi critici (si pensi alla crisi del gas del febbraio 2012); - nel maggior costo della bolletta energetica italiana rispetto agli altri Paesi europei (maggiore anche del 25% rispetto ad altri), con la conseguente perdita di competitività per l'intero sistema Italia, sia per le famiglie sia per le imprese che soffrono grandemente il vantaggio di cui godono i principali competitor internazionali sui costi di produzione dei beni. Gli obiettivi della SEN Per ovviare a queste criticità, il documento SEN prevede una riduzione delle importazioni di energia dall'estero attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica, una maggiore produzione interna di idrocarburi e una diminuzione delle importazioni. PONTInews24 49 Attraverso la riduzione delle importazioni, abbinata a misure volte a contrastare il tendenziale e fisiologico aumento dei fabbisogni negli anni futuri, si potrebbero ottenere significativi risparmi, pari a circa 14 miliardi di euro all'anno, che arriverebbero a 19 miliardi, in assenza di misure di contenimento del trend di crescita dell'import, peraltro anche esse previste nella SEN. Infine, l'auspicato sviluppo della filiera industriale dell'energia produrrà favorevoli ricadute sul numero di addetti impegnati nel settore e maggiori investimenti nelle infrastrutture, previste da qui al 2020 in 180 miliardi di euro. Si tratta principalmente di investimenti da parte di privati, sia in settori della green economy sia in quelli tradizionali come infrastrutture elettriche e di gas, rigassificatori, stoccaggio gas e sviluppo idrocarburi. Per questi investimenti è previsto un supporto anche da incentivi pubblici. Da altri punti di vista si assiste, invece, a un posizionamento più favorevole dell'Italia. Basti pensare allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in cui l'Italia ha superato il traguardo fissato dall'Unione Europea. L'obiettivo assegnato all'Italia a livello UE del 17% di energia rinnovabile rispetto all'intero consumo nazionale probabilmente aumenterà al 2020 oltre quella soglia fino a raggiungere il 20%. All'incremento dei consumi di energia da fonti rinnovabili si affiancherà un aumento dell'efficienza energetica e una diminuzione delle emissioni di gas serra. Tutto ciò grazie allo sviluppo della ricerca nel settore delle rinnovabili, in particolare riguardo alle tecnologie fotovoltaiche maggiormente avanzate (fotovoltaico a concentrazione) e alle più moderne tecniche nel settore delle biomasse in cui l'Italia già si pone a un livello di eccellenza rispetto ad altri Stati. Lo sviluppo e la razionalizzazione degli incentivi concessi ai titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, oltre a una più razionale definizione delle competenze degli enti competenti (a cominciare dall'ENEA) e dei Ministeri preposti, dovrebbero favorire il raggiungimento dei risultati attesi. Un aspetto sottolineato con particolare evidenza nella "strategia energetica nazionale" riguarda la sostenibilità ambientale. Rilanciare l'economia attraverso lo sviluppo del settore dell'energia, anche con investimenti infrastrutturali importanti, non deve, infatti, imporre una scelta di compromesso con lo sviluppo sostenibile. Le scelte di politica energetica devono mirare a migliorare gli standard ambientali dell'Italia che si è ritagliata un ruolo di primaria importanza a livello globale con riguardo alla protezione ambientale. Le priorità al 2020 Lo sviluppo dell'efficienza energetica, alla quale sono strettamente connessi il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale. Una maggiore efficienza nei consumi di energia costituisce la strada più breve all'alleggerimento delle ricadute del settore sull'ambiente. Da non trascurare, inoltre, un ulteriore aspetto che vede l'aumento dell'efficienza avere, in parte, l'effetto di assorbire l'incremento della domanda futura di fabbisogno energetico [2]. La trasformazione dell'Italia in hub sud europeo del gas, potrà, inoltre, rappresentare un'opportunità per diventare, grazie alla favorevole posizione geografica nel bacino del mediterraneo, il crocevia dell'approvvigionamento di gas al servizio anche degli altri Paesi europei. Questa circostanza, unita a una sempre maggiore apertura del mercato del gas naturale, avrebbe ricadute positive anche sui costi di questa utility. Come già detto, anche lo sviluppo delle rinnovabili ricopre un ruolo importante, tenuto conto della posizione di primo piano raggiunta nel settore dall'Italia che è già in fase di superamento degli obiettivi europei. Vanno, tuttavia, considerati alcuni aspetti critici riguardanti sia gli incentivi alle rinnovabili concessi fino a oggi [3], che gravano eccessivamente sulle bollette energetiche dei cittadini. Oltre il 20% della bolletta elettrica italiana va a coprire questi incentivi e, in considerazione di questa circostanza, l'auspicio è quello di allineare questi incentivi alla media europea, privilegiando i settori "più virtuosi" in termini di impatto ambientale ed economico. Anche i rifiuti e la loro valorizzazione energetica sono considerati come possibili fonti da sfruttare e a essi è lasciato un ampio margine di sviluppo [4]. Inoltre, la scarsa integrazione nella rete elettrica degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, spesso ubicati in zone non facilmente raggiungibili, non favorisce la riduzione dei costi per il sistema. PONTInews24 50 Insieme alle rinnovabili, contribuiscono ad aggravare la bolletta elettrica nazionale gli oneri di sistema (incluso l'onere per lo smantellamento del nucleare), le inefficienze nella rete, come il collegamento tra Sicilia e continente e alcuni regimi tariffari speciali che vanno a esclusivo vantaggio di particolari categorie di consumatori (cosiddetti energivori), pur gravando su tutti. Lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico deve rivestire un ruolo primario. La crisi economica ha comportato una contrazione nella domanda, affiancata da una produzione sovrabbondante sia di energia termoelettrica, sia di energia da fonti rinnovabili. In questo contesto, l'integrazione del mercato elettrico e delle infrastrutture con quelle europee è essenziale, anche allo scopo di rendere i prezzi convergenti con quelli, più convenienti, degli altri Paesi europei. Le ultime tre priorità riguardano: - la razionalizzazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti; - la produzione sostenibile di idrocarburi nazionali, in quanto si ritiene che le riserve presenti nel territorio siano ingenti [5] e, dunque, sfruttabili senza, tuttavia, danneggiare l'ambiente e le aree sensibili in mare o terraferma, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza internazionali; - la modernizzazione del sistema di governance del settore. La semplificazione del sistema decisionale, oggi gravato da procedure eiter decisionali eccessivamente lunghi e complessi, anche per i numerosi soggetti coinvolti e il loro scarso coordinamento (Stato, Regioni e altri Enti locali) [6], ci renderà più competitivi nei confronti degli altri Paesi. Gli obiettivi a lungo termine Per quanto riguarda l'orizzonte di lungo e lunghissimo periodo (fino al 2030 e al 2050), le sfide ambientali, di competitività e di sicurezza richiederanno un cambiamento ancora più radicale del sistema, che in larga parte coinvolgerà non solo il mondo dell'energia, ma l'intero funzionamento della società. Come obiettivo di lungo, lunghissimo periodo, la SEN ha individuato la decarbonizzazione dell'Italia. Stante l'impossibilità di previsioni a lungo termine circa gli sviluppi futuri delle tecnologie, il piano di decarbonizzazione dovrà essere efficiente e ispirato a criteri di flessibilità per adattarsi all'evoluzione a cui si assisterà. Allo stato attuale, per esempio, non è dato sapere quali saranno le prospettive delle tecnologie applicabili allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, così come quali potranno essere gli sviluppi dei sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 o l'evoluzione nell'utilizzo dei biocarburanti. Non è, attualmente, possibile operare la scelta di privilegiare determinate tecnologie rispetto ad altre, ma è necessario potersi conformare agli sviluppi tecnologici che nel futuro appariranno all'orizzonte, mantenendo, comunque, fermo l'obiettivo principale, vale a dire la riduzione complessiva delle emissioni di gas climalteranti. La SEN ha dovuto, necessariamente, tenere conto del contesto internazionale, particolarmente incerto. Le previsioni a livello mondiale vedono una crescita complessiva della domanda di energia (+35% al 2035) nei Paesi in via di sviluppo, mentre si assisterà a un andamento costante della richiesta nei Paesi industrializzati, con un'inversione di tendenza rispetto alla situazione presente. Aumenterà, inoltre, la produzione da rinnovabili anche in considerazione della diminuzione dei relativi costi e, per quanto concerne le fonti, crescerà l'utilizzo del gas (con conseguenze sulle importazioni in Europa destinate necessariamente a incrementarsi), mentre il nucleare è previsto in aumento solo nei Paesi non OCSE (Corea, Cina, India, Russia), così come l'utilizzo del carbone. Infine, il petrolio perderà l'importanza rivestita fino a oggi nell'economia globale. Con un orizzonte di lunghissimo periodo, a livello UE la Commissione europea, nel dicembre 2011, ha elaborato uno studio, denominato Energy Roadmap 2050, in cui si prevede una riduzione dell'80-95% delle emissioni di gas serra nel 2050 rispetto ai livelli del 1990. Per il settore elettrico questo obiettivo è fissato addirittura a oltre il 95%. PONTInews24 51 Anche nel documento vengono individuati alcuni strumenti per raggiungere quegli obiettivi, sintetizzabili nei seguenti: - efficienza energetica; - sviluppo delle rinnovabili; - energia nucleare; - investimenti nelle tecniche di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica; - riduzione delle emissioni derivanti dall'utilizzo di carbone e petrolio (almeno nella fase intermedia fino al 2030-2035) attraverso un aumento dello sfruttamento del gas naturale per la produzione elettrica. In questo contesto, la Commissione intende rivedere il meccanismo disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE [Emission Trading (ETS)], attraverso una riduzione progressiva dei permessi di emissione fino al 2015 e stabilendo nuove emissioni "contingentate" di permessi al 2018-2020 (900 milioni di permessi). Oltre a ciò, dovrà essere rivista la fiscalità energetica al fine di non creare disarmonie all'interno dei vari Stati membri. Le strategie degli altri paesi europei Altri Paesi europei (in particolare, Germania, Danimarca e Regno Unito) si stanno muovendo nella direzione di uniformare le proprie strategie nel settore energetico a quanto previsto a livello comunitario, con propri programmi energetici. La Germania ha ipotizzato una produzione da rinnovabili del 60%, rispetto al consumo totale nazionale nel 2050; la Danimarca, nello stesso anno, ha come obiettivo di rendersi del tutto indipendente dai combustibili fossili; il Regno Unito, nel 2020, ha puntato alla riduzione di gas serra del 35% e a una quota di rinnovabili del 15%, sempre sul totale del fabbisogno interno. La vera ed effettiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa completerà il quadro. La UE ha già approvato nel 2009 un nuovo pacchetto di direttive sull'apertura dei mercati energetici (energia elettrica e gas) che l'Italia ha recepito nel 2011 e ha fissato l'ambizioso obiettivo di piena integrazione del mercato entro il 2014. E' prevista la separazione tra attività di trasporto e di vendita (unbundling) nelle società verticalmente integrate, l'integrazione e lo sviluppo delle reti, la massima trasparenza dei mercati e la creazione di un agenzia europea per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione (ACER), oltre al rafforzamento dell'associazione dei gestori di rete (elettrica e gas) nazionali (ENTSOs). L'unificazione dei mercati porterà vantaggi in termini di costi e di sicurezza di approvvigionamento a cittadini e imprese. Conclusioni In considerazione della situazione economica attuale del sistema Italia e del contesto mondiale ed europeo si è resa necessaria l'elaborazione della strategia energetica nazionale. Nel documento SEN è previsto un aggiornamento triennale a fronte di un monitoraggio biennale degli scenari e dei risultati raggiunti che potranno eventualmente essere adeguati agli obiettivi prefissati e alle politiche energetiche europee. Il documento è frutto di un ampio processo di consultazione durato due mesi tra le diverse parti interessate. Sono state sentite le strutture dei Ministeri competenti, oltre a cento tra istituzioni, parti sociali, associazioni di categoria e centri studi, mentre sulla piattaforma informatica sono pervenuti oltre 800 contributi di cittadini e imprese. In conclusione, non si può negare che il quadro sia complesso e pieno di incognite. Di fronte ai costi eccessivi dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico italiano, alla forte dipendenza dalle importazioni estere con conseguenti incertezze nell'approvvigionamento, soprattutto in condizioni di emergenza, vi sono però alcuni punti di forza: - elevati standard ambientali raggiunti, sia in termini di sviluppo delle rinnovabili, sia per quanto riguarda l'efficienza energetica; - un quadro regolatorio piuttosto evoluto; - una buona qualità del servizio; - un elevato livello nelle applicazioni tecnologiche. PONTInews24 52 _____ [1] Riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990; contributo del 20% di rinnovabili sui consumi finali con una quota del 10% riservata ai biocarburanti; diminuzione del 20% dei consumi di energia primaria. [2] Il quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica è costituito dalla direttiva n. 2012/27/CE. [3] Per il fotovoltaico sono stati approvati cinque provvedimenti successivi (che disciplinano il cosiddetto "conto energia") che hanno definito gli incentivi riconosciuti ai titolari di queste tipologie di impianti. Questi incentivi ventennali sono andati via via diminuendo nel loro valore (non nella durata), ma restano comunque tra i più elevati in Europa. L'ultimo provvedimento in ordine temporale è il decreto ministeriale 5 luglio 2012. [4] D.M. 6 luglio 2012, sulle rinnovabili diverse dal fotovoltaico. [5] Le riserve nazionali sono ubicate per lo più in Val Padana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata e canale di Sicilia. [6] Attualmente l'energia è materia a legislazione concorrente (art. 117, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni adottano la disciplina di dettaglio. Ciò comporta una disarmonia nelle legislazioni e numerosi contenziosi avanti alla Corte Costituzionale. PONTInews24 53 Pubblica amministrazione Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione - Istruzioni operative Cerato Sandro, Savio Enrico, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale 28 giugno 2013, n. 25 QUADRO NORMATIVO L'art. 1, co. 209-213, L. 24.12.2007, n. 244, ha stabilito l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti commerciali intrattenuti tra coloro che forniscono beni e servizi e la pubblica Amministrazione acquirente. Tale legge subordina l'applicazione di tale adempimento all'emanazione di due provvedimenti ministeriali, il D.M. 7.3.2008, in tema di identificazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ed il D.M. 3.4.2013, n. 55, che definisce la modalità di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche nonché gli enti interessati da tale obbligo. FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO la PUBBLICA AMMINIST RAZIONE ISTRUZIONI OPERATIVE: il D.M. 3.4.2013, n. 55, ha definito le modalità operative che disciplinano l'emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche nei rapporti tra le pubbliche Amministrazioni ed i loro fornitori. SOGGETTI INTERESSATI: le disposizioni contenute nel D.M. 55/2013 sono applicabili a tutti i rapporti economici tra fornitori e Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, L. 31.12.2009, n. 196. In particolare, nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, si possono individuare quattro attori tra loro interagenti: - gli operatori economici, ovvero i fornitori di beni e servizi che emettono le fatture o i documenti passivi rivolti alla pubblica Amministrazione, la quale può essa stessa rientrare in tale categoria di soggetti; - gli intermediari, intesi come coloro ai quali possono rivolgersi gli operatori economici, sia i fornitori di beni e servizi che la pubblica Amministrazione, per la gestione della fatturazione elettronica. La trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici e il Sistema di interscambio, anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati. Gli intermediari possono essere incaricati dagli operatori economici di emettere le fatture elettroniche per conto degli operatori economici stessi, trasmettere le fatture al Sistema di interscambio e provvedere agli obblighi di conservazione. Nei confronti della pubblica Amministrazione, gli intermediari ricevono le fatture dal Sistema di interscambio per conto delle Amministrazioni pubbliche destinatarie e possono provvedere agli obblighi di conservazione sostitutiva. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.M. 55/2013, anche le stesse P.A. possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altri soggetti pubblici, previo accordo tra le parti; - la pubblica Amministrazione, intesa come l'insieme dei soggetti committenti e destinatari delle fatture che transitano dal Sistema di interscambio, rappresentati dagli enti indicati dall'Istat (Comunicati del 24.7.2010 e 30.9.2011), dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative, dalle aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, dalle istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, da tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, dalle Amministrazioni, aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dall'Agenzia per la PONTInews24 54 rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e dalle Agenzie di cui al D.L. 30.7.1999, n. 300, nonché dalle Amministrazioni autonome; - il Sistema di Interscambio (Sdi), quale "snodo" tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica, avendo la funzione di semplificare e standardizzare tale adempimento nei rapporti tra più fornitori che trattano con più Amministrazioni. Presidia il processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle Amministrazioni pubbliche destinatarie: in particolare fornisce i servizi di accreditamento al sistema, riceve le fatture trasmesse in formato elettronico, valida e gestisce i flussi delle fatture, effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura), indirizza le fatture alle Amministrazioni pubbliche destinatarie, notifica l'esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta, invia alla Ragioneria Generale dello Stato i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica e fornisce supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SdI. PRESUPPOSTO OGGETTIVO: l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e pubblica Amministrazione riguarda il complesso dei rapporti di fornitura, aventi ad oggetto sia beni che servizi, tra aziende e professionisti da un lato e committenti pubblici dall'altro, siano essi conclusi con l'emissione di una fattura o anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. I fornitori delle Amministrazioni pubbliche dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione, ma anche in quella di conservazione. Le Amministrazioni destinatarie dei flussi di fatturazione non potranno più accettare documenti contabili trasmessi in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione degli stessi nel formato digitale richiesto dalla norma. FATTURA ELETTRONICA - REQUISITI: ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972, "per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico". Al fine di agevolare tale adempimento l'art. 2, D.M. 55/2013, stabilisce che per "i dati e le informazioni" da indicare nella fattura elettronica occorre far riferimento all'Allegato A del regolamento in oggetto denominato "Formato della fattura elettronica". Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche, predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, saranno rese disponibili sul sito del Sistema di interscambio www.fatturapa.gov.it. La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione digitale, presenta le seguenti caratteristiche: - è un documento statico non modificabile; - la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata; - deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico; - deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale approvate dalla Commissione SPC. CONTENUTO del DOCUMENTO ELETTRONICO: nella seconda sezione dall'Allegato A del D.M. 55/2013, è stabilito che la fattura elettronica deve contenere alcune informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dagli art. 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972. Si tratta di notizie indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di interscambio, informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento. Il documento deve, inoltre, esporre ulteriori dati che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti. PONTInews24 55 La quarta sezione del predetto Allegato indica le informazioni fondamentali per garantire la corretta trasmissione delle fatture elettroniche attraverso Sdi rappresentate per il trasmittente dall'Identificativo fiscale, dal progressivo invio attribuito univocamente ad ogni fattura elettronica e dal formato trasmissione rappresentato dal codice identificativo della versione della struttura informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica. Per il destinatario viene richiesto il codice destinatario, che identifica l'Ufficio centrale o periferico della pubblica Amministrazione al quale è destinata la fattura. La quinta sezione contiene altre informazioni previste per la corretta conclusione della procedura relative all'ordine di acquisto, al contratto, alla ricezione dei beni/servizi oggetto della fattura, alle fatture collegate nonché all'indicazione della eventuale cassa previdenza del professionista che ha prestato la sua attività a favore del soggetto pubblico. L'allegato si conclude, al punto sesto, con l'elencazione di informazioni che facoltativamente possono essere inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del soggetto emittente. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori, dovrà indicare esclusivamente i codici Ipa degli Uffici destinatari e consultabili sul sito www.indicepa.gov.it EMISSIONE e TRASMISSIONE del DOCUMENTO: ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.M. 55/2013, la fattura elettronica deve essere trasmessa alle Amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) di cui al D.M. 7.3.2008 nel rispetto delle regole tecniche previste nell'Allegato B del D.M.55/2013. La trasmissione della fattura al Sdi e da questo ai soggetti riceventi può avvenire con le seguenti modalità: - un sistema di posta elettronica certificata (Pec) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse; - un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete Internet fruibile attraverso protocollo Https per i soggetti non attestati su rete Spc (Sistema pubblico di connettività); - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete Spc (Sistema pubblico di connettività); - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo Ftp all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale; - un sistema di trasmissione telematica esposto su rete Internet fruibile attraverso protocollo Https per i soggetti accreditati. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica - ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972 - e ricevuta dalle Amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio. UFFICI PREPOSTI al RICEVIMENTO: le Amministrazioni identificano i propri Uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio, provvedendo a darne pubblicità attraverso l'inserimento nell'Indice delle pubbliche Amministrazioni (Ipa). Le regole di identificazione e gestione degli Uffici destinatari delle fatture elettroniche in ambito Ipa sono riportate nell'Allegato D al D.M. 55/2013. UTILIZZO della PEC: data la sua diffusione e facilità di utilizzo, la posta elettronica certificata rappresenta lo strumento più semplice ed immediato per l'inoltro delle fatture elettroniche alle Amministrazioni competenti. Infatti, rispetto agli altri canali di cui all'Allegato B al D.M. 55/2013, la Pec non richiede al soggetto trasmittente alcuna preventiva identificazione né accreditamento al SdI, ma semplicemente che la casella di posta sia gestita da un soggetto tra quelli iscritti nell'elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Il fornitore che decida di utilizzare questo canale, predisposto il documento, lo invierà tramite posta elettronica certificata al Sdi, che a sua volta provvederà ad inoltrarlo al soggetto destinatario oppure ad un terzo soggetto ricevente incaricato dal destinatario. PONTInews24 56 CODICE DESTINATARIO NON CORRETTO: qualora nella fattura risulti un codice di riferimento del destinatario non corretto, il Sdi procederà ad inviare l'esito negativo esplicativo al mittente. RICEVUTE e NOTIFICHE: tutti i canali di trasmissione previsti dall'Allegato B al D.M 55/2013 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Il Sdi attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche. Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato Xml. CONTROLLI: il Sdi, per ogni documento correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro dello stesso al soggetto destinatario. Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare la nomenclatura, l'unicità e l'integrità del documento trasmesso, l'autenticità e la validità del certificato di firma, la conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite dall'Allegato A del D.M. 55/2013 e la validità del contenuto della fattura. FUNZIONAMENTO della PROCEDURA: in primo luogo, il Sdi, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio effettuando i controlli di cui sopra. In caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente: diversamente, nell'ipotesi di riscontro positivo, trasmette la fattura elettronica al destinatario nell'eventualità del buon fine dell'inoltro - e invia al soggetto emittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica. Qualora, per cause tecniche non imputabili al Sdi, la trasmissione al destinatario non sia possibile, il Sdi invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna: resta a carico del Sdi l'onere di contattare il destinatario, affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con l'invio. Il Sdi riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica. EFFICACIA del D.M. 55/2013: le fatture elettroniche, in formato Xml, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse alle pubbliche Amministrazioni destinatarie attraverso il Sistema di interscambio di cui al D.M. 7.3.2008: - dalla data comunicata al gestore del Sistema di interscambio, per le Amministrazioni che aderiranno su base volontaria al sistema; - decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 55/2013 (6.6.2014) per la fatturazione nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato, individuate dall'elenco Istat pubblicato entro il 31 luglio di ogni anno; - decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 55/2013 (6.6.2015) per la fatturazione nei confronti della generalità delle Amministrazioni pubbliche. Tale modalità di fatturazione, tuttavia, sarà già disponibile entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 55/2013 (ossia entro il 6.12.2013), per gli enti pubblici che optino per la sua applicazione anzitempo. SUPPORTO per le PICCOLE e MEDIE IMPRESE: il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibile gratuitamente sul sito www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (Mepa) e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica per la generazione delle fatture in formato elettronico, nonché i servizi di comunicazione con il Sdi (secondo quanto previsto nell'Allegato E del D.M. 55/2013). La stessa Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, gratuitamente, strumenti informatici adeguati per gli adempimenti in oggetto. PONTInews24 57 Sicurezza I primi chiarimenti ministeriali per la valutazione dei rischi con le "nuove procedure" Mario Gallo, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza 25 giugno 2013, n. 12 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con FAQ pubblicate sul proprio sito ufficiale il 31maggio 2013, ha fornito numerose risposte a una serie di interessanti quesiti sull'applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento (cosiddetto DVRS), contenute nel D.M. 30 novembre 2012, che hanno interessato principalmente i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e che fino a oggi hanno potuto accedere al regime dell'autocertificazione e ora sono tenuti a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), sia pure potendosi avvalere delle stesse procedure (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008). PROCEDURE STANDARDIZZATE - FAQ - MODULI - DATA CERTA L'obbligo generalizzato della redazione del DVR da parte dei datori di lavoro sta procedendo verso la sua piena fase attuativa, realizzando quell'allineamento ai principi del diritto comunitario contenuti nella direttiva quadro 89/391/CEE e richiamati sia dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 7 febbraio 2002 (causa C-5/2000) che dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione del 29 settembre 2011 aperta nei confronti dell'Italia. L'intervento ministeriale è apparso, quindi, molto opportuno, anche se giunto con notevole ritardo, in quanto ha fatto luce, sia pure con uno strumento come le FAQ che ha destato sempre qualche perplessità, su alcuni profili problematici legati all'applicazione delle procedure standardizzate, come l'indicazione dei pericoli, le misure di prevenzione, di protezione e di miglioramento, e la tenuta del DVRS; una particolare rilevanza hanno rivestito i chiarimenti in materia di data certa e attestata, soprattutto per quanto riguarda il controverso aspetto sanzionatorio [1]. Individuazione dei pericoli presenti in azienda e criticità applicative L'applicazione di queste procedure standardizzate nel corso di questi primi mesi dall'entrata in vigore del D.M. 30 novembre 2012 ha sollevato, infatti, diverse criticità che, a dire il vero, solo in parte sono state affrontate nelle risposte del Ministero del Lavoro [2], [3]; certamente hanno assunto un particolare rilievo i chiarimenti relativi alla corretta compilazione del modulo 2 in cui il datore di lavoro deve individuare i pericoli specifici presenti nell'unità produttiva. Il modulo ha previsto un lungo elenco di pericoli che sono legati: - alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, dei materiali, degli agenti fisici, chimici o biologici presenti; - al ciclo lavorativo; - alle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di riparazione, di pulizia, di arresto e di riattivazione, di cambio di lavorazioni ecc.; - ai fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; - alla formazione, informazione e addestramento necessari; - in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Strutturalmente, il modello è composto di sei colonne (famiglia di pericoli, pericoli, indicazione della presenza o dell'assenza del pericolo in azienda, riferimenti legislativi, esempi di incidenti e di criticità per ogni pericolo elencato) e il Ministero ha precisato che devono essere compilate PONTInews24 58 solo le colonne 3 e 4. Pertanto, secondo il Ministero, il datore di lavoro deve limitarsi a indicare se un determinato pericolo [art. 2, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008] è presente o meno nella sua specifica situazione; per altro, ha precisato ancora, l'elenco riportato nella colonna 2 deve essere adattato qualora sussista un pericolo non contemplato inserendolo nella riga "Altro"; inoltre, è stato anche sottolineato che occorre fornire la risposta negativa qualora un dato pericolo risulti assente "per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri nessuno". In effetti, però, il D.M. 30 novembre 2012 ha stabilito che "Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti". Inoltre, occorre evidenziare che il Ministero non ha affrontato il caso delle imprese edili; come fatto rilevare dall'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili nelle "Istruzioni operative per l'applicazione delle procedure standardizzate" 13 dicembre 2012, nel modulo 2 del DVRS non sono presenti riferimenti alla disciplina contenuta nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza in edilizia,ma questo modulo deve comunque essere compilato, quindi, integrando i dati mancanti e fermo restando che il datore di lavoro dovrà redigere anche il piano operativo di sicurezza (POS) riferito al singolo cantiere, secondo il contenuto minimo previsto dall'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 [art. 89, comma 1, lettera h)], e coerentemente con il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore per la progettazione. Un altro profilo sul quale non sono stati forniti chiarimenti riguarda le modalità di integrazione del DVRS per quanto riguarda quei rischi per i quali il legislatore ha previsto specifici criteri di valutazione (per esempio, rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.); infatti, in questi casi il D.M. 30 novembre 2012 ha stabilito che nella redazione del DVRS si dovrà tener conto delle specifiche modalità di valutazione "avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali e internazionali". Inoltre, è rimasta in sospeso anche la questione più generale legata al contenuto dell'obbligo di valutazione riferita ai rischi [art. 2, comma 1, lettera q), D.Lgs. n. 81/2008], secondo i principi della direttiva quadro 89/391/CEE, 12 giugno 1989, e la mancata previsione di una metodologia semiqualitativa per la valutazione degli stessi; si tratta, comunque, di profili che dovrebbero essere riconsiderati più attentamente e, in questo senso, occorre ricordare che l'art. 2, D.M. 30 novembre 2012, ha previsto un periodo di ventiquattro mesi entro il quale la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, previo monitoraggio dello stato di applicazione, potrà revisionare le procedure standardizzate. Le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento Per quanto riguarda, invece, le misure di prevenzione e protezione da riportare nel modulo 3, è stato precisato dal Ministero che, in fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico, in molti casi sarà sufficiente indicare "che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita". In relazione al programma di miglioramento [art. 15, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008] da riportare nelle colonne 6, 7 e 8, modulo 3 (misure da adottare, incaricati della realizzazione e data di attuazione), in risposta al quesito che ha chiesto chiarimenti sulla necessità o meno di "indicare misure di miglioramento per ogni rischio", il Ministero ha fornito un parere negativo nel senso che, mentre per ogni pericolo riportato devono essere specificate in colonna 5 tutte le misure di prevenzione e protezione "attuate", questo non vale per quelle di miglioramento che devono essere riportate solo se individuate fermo restando che le stesse sono una delle componenti essenziali della "nuova" cultura della sicurezza ribadita ulteriormente dal D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, le diverse misure di miglioramento (tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento e sorveglianza sanitaria) devono essere specificate solo qualora ritenute necessarie; inoltre, un sopporto di orientamento per la loro individuazione può essere considerato anche il modello OT24 predisposto dall'INAIL per la richiesta annuale di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi PONTInews24 59 dell'art. 24 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (D.M. 12 dicembre 2000) dopo il primo biennio di attività. Gli strumenti informativi di supporto alla VdR In relazione agli strumenti informativi di supporto alla valutazione dei rischi, che devono essere riportati nel modulo 3, colonna 4, DVRS, il Ministero del Lavoro ha anche precisato che, fermo restando l'autonomia del datore di lavoro nella scelta degli stessi, in ogni caso è consigliabile che lo strumento abbia una certa referenza/autorevolezza come, per esempio, le norme tecniche (CEI, UNI ecc.), le buone prassi, le linea guida di enti pubblici e soggetti privati come gli istituti di ricerca con esperienza nel settore. Tra queste fonti sono inserite anche quelle dell'INAIL che, sul sito ufficiale www.ispesl.it, ha messo a disposizione degli utenti banche dati, linea guida, safety check e siti di comparto, che hanno una particolare utilità applicativa considerato che i destinatari di queste procedure sono micro e piccole imprese. L'obbligatorietà della data certa o attestata del DVRS Infine, per quanto riguarda la data certa, il Ministero ha confermato che anche il DVR redatto secondo le nuove procedure standardizzate deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente, se nominato (art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008), richiamando il provvedimento del Garante per protezione dei dati personali 5 dicembre 2000, che ha precisato che il requisito della data certa si ricollega ai comuni principi civilistici in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702-2704, c.c. (si veda la tabella 1). E' necessario sottolineare che nell'elenco riportato nella risposta non è considerata la posta elettronica certificata (PEC) prevista, invece, espressamente nel D.M. 30 novembre 2012. Tabella 1 Strumenti e procedure per la data certa del documento di Principali caratteristiche Strumento procedurali Apposizione presso un ufficio postale Autoprestazione del timbro direttamente sul documento di valutazione dei rischi avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene. Posta elettronica Il documento di valutazione dei rischi certificata (PEC) in formato PDF viene è inviato utilizzando una casella di posta elettronica certificata (PEC). La trasmissione del documento informatico per via telematica equivale alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale. I file di PEC (invio, accettazione, allegati ecc.) devono essere conservati. Marca temporale Consente di datare in modo certo e (digital time stamp opponibile a terzi un oggetto digitale (file). L'apposizione di una marca temporale produce l'effetto giuridico di attribuire a uno o più documenti informatici una data e un orario opponibili ai terzi. Questo sistema prevede l'apposizione PONTInews24 valutazione in sintesi Riferimenti normativi - Art. 8, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261; - Disposizioni di servizio 6 settembre 2007, n. 93; - D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; - D.M. 2 novembre 2005; - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - D.P.C.M. 13 gennaio 2004; 60 Data attestata Atto deliberativo Altri strumenti da parte del datore di lavoro della firma digitale e successiva apposizione della marca temporale. Sottoscrizione del DVR da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente, dove nominato. Per le pubbliche amministrazioni la certificazione della data può avvenire mediante l'adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto. Apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile, formazione di un atto pubblico, registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. Art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 5 dicembre 2000; - Art. 2704, cod. civ.; - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 5 dicembre 2000. Profili sanzionatori in caso di mancanza della data certa o attestata Sugli effetti della mancanza della data certa o attestata, nell'osservare che, in effetti, il D.Lgs. n. 81/2008 non ha contemplato alcuna sanzione in caso di omissione, il Ministero ha ricordato,molto opportunamente, anche che, tuttavia, secondo un recente filone giurisprudenziale, alquanto discutibile a dire il vero, la mancanza della data certa del DVR può "costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.". Tuttavia, occorre tenere presente che al riguardo la giurisprudenza ha anche affermato che l'attività di valutazione del rischio, avente natura prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica, deve essere distinta dalla sua formalizzazione in un documento Tenuta del DVRS Nelle FAQ il Ministero ha affrontato anche il profilo della tenuta del DVRS precisando che questo documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale è riferita la valutazione (art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008); è opportuno osservare che la violazione di questo obbligo comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro e al dirigente, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 6.600 (art. 55 D.Lgs. n. 81/2008), fermo restando che la stessa è sanabile mediante l'istituto della regolarizzazione amministrativa e, quindi, regolarizzando la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo e provvedendo al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008). Tuttavia, si tratta di una previsione sanzionatoria che ha destato molte perplessità in quanto la violazione è di natura non sostanziale, specie se si considera che il DVR deve avere la data certa. Inoltre, in merito alla tenuta, appare opportuno precisare anche che il DVRS può essere tenuto su supporto cartaceo o in formato informatico secondo i criteri tassativamente previsti dall'art. 53, D.Lgs. n. 81/2008, e che allo stesso possono accedere, oltre agli organi di vigilanza, anche il RLS, su sua richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera o). Entrata in vigore Infine, occorre solo ricordare che il regime dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi è stato oggetto di diverse proroghe, ultima quella contenuta nell'art. 1, comma 388, PONTInews24 61 legge n. 228/2012, cosiddetta "legge di stabilità 2013", il quale aveva stabilito che "E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge"; la ratio di questa norma è chiara ma meno ne è la sua formulazione che ha dato origine a diversi dubbi interpretativi, anche perché la previsione della proroga appare riferita direttamente al regime giuridico e sembra assumere così un carattere innovativo. In merito, comunque, si è espresso anche il Ministero del Lavoro e secondo lo propria interpretazione questa proroga, invece, coincide con il termine del 31 maggio 2013 (nota 31 gennaio 2013, prot. n. 2583). _____ [1] Per un approfondimento in materia si veda, dello stesso Autore, Valutazione. Le procedure standardizzate tra criticità applicative e FAQ, inAmbiente&Sicurezza n. 11/2013, pag. 18. [2] Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Valutazione dei rischi - guida al nuovo obbligo per imprese e professionisti, Il Sole 24 Ore, 2013, che ha riportato numerosi esempi, tabelle riassuntive, modulistica, check list; inoltre, si segnala il software Cloud Sicurezza24, gratis fino al 31 luglio 2013, per la compilazione automatica del documento di valutazione dei rischi (DVR-DVRS) e il controllo. [3] In relazione all'applicazione delle procedure standardizzate, di cui possono avvalersi anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, appare opportuno precisare che, tuttavia, non tutti i datori possono redigere il DVR "standardizzato"; infatti, sono esclusi coloro che svolgono le attività definite "a maggior rischio" previste ai commi 5 e 7, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, per le quali è obbligatorio redigere il DVR ordinariamente secondo quanto previsto dello stesso decreto. Inoltre, occorre anche ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nell'interpello 30 novembre 2012, n. 7, ha precisato che il ricorso a queste procedure è facoltativo, nel senso che i datori di lavoro possono redigere il DVR anche ordinariamente secondo quanto previsto dagli art. 17, 28, 29 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008, e che coloro che già hanno redatto il DVR non sono tenuti a rielaborarlo secondo le procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012. [4] Si veda anche Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2008, n. 43840. PONTInews24 62 Casi pratici Appalti REQUISITI APPALTO MISTO D. 1) Si domanda in un appalto misto di forniture e lavori sopra soglia UE - con rispettiva incidenza del 70% e del 30% sul valore totale- la possibilità di richiedere oltre ai requisiti di "forniture analoghe all'oggetto dell'appalto" anche requisiti SOA, per la parte di lavori, in particolare quelli afferenti la categoria OG 11. 2) In tal caso, si domanda ulteriormente se la categoria OG 11 è subappaltabile al 100%; 3) Se nel bando di gara UE, nel campo valore dell'appalto, occorre dare espressa menzione anche di tale categoria (scorporabile?) 4) In caso di ATI come devono essere ripartiti i requisiti tra i soggetti del raggruppamento. 5) Se dato il valore dell'OG 11 inferiore ad Euro 150,00, occorra specificare le modalità alternative di soddisfacimento del requisito. ----R. In caso di appalti misti, l'art. 14 del D. lgs. 163/2006 stabilisce i criteri per la qualificazione in termini di lavori, servizi o forniture. In relazione al quesito posto, pare rilevare soprattutto il comma 2 lett. a) della norma citata, secondo cui "I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono: a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»". Sussistendo i requisiti indicati, il contratto va qualificato in generale dunque come appalto fornitura. Tuttavia, il successivo art. 15 stabilisce che "L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto". Anche in relazione a ciò "si ricava, in termini generali, che in caso di appalti misti, lavori e servizi, o, lavori e forniture, o, lavori, servizi e forniture, le imprese concorrenti debbono dimostrare il possesso sia dell'attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori, se di valore superiori a 150.000 euro, sia dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione dei servizi e/o della fornitura" (si veda, AVCP, Parere n. 89 del 30/05/2012). Segnalo comunque che "In sede di gara pubblica l'obbligo di qualificazione delle imprese partecipanti cade quando dall'esame del carattere prevalente o accessorio delle varie prestazioni si possa ragionevolmente desumere che la garanzia delle attestazioni Soa non rappresenta una condizione indispensabile ai fini del corretto svolgimento del servizio, di talché il percorso logico seguito per stabilire quale prestazione sia accessoria individua anche i requisiti necessari per partecipare alla gara" (Consiglio Stato, sez. V, 30 maggio 2007, n. 2765). La subappaltabilità al 100 % della categoria individuata è legata al suo carattere secondario e scorporabile. Per cui all'interno dei lavori da eseguire occorre individuare quelli prevalenti da quelli scorporabili, indicando tale suddivisione negli atti di gara, compreso il bando. Nel caso di specie pare però che i lavori indicati nella categoria siano prevalenti e, pertanto, subappaltabili al 30 %. Nel caso di ATI, l'impresa che eseguirà i lavori dovrà occuparsi della categoria di riferimento. In caso di lavori di importo pari o inferiore a €150.000 si applica l'art. 90 del Dpr 207/2010. (Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE – Sistema 24 Appalti risponde, 17 giugno 2013) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DOPO IL PAGAMENTO FATTURA D. In tema di solidarietà sugli appalti, come ci si deve comportare nel caso in cui il committente voglia saldare una fattura dell’appaltatore appena emessa? O, meglio, quale documentazione il committente deve acquisire, considerando che l'Iva relativa a quella fattura non è stata ancora liquidata e i termini per il pagamento non sono scaduti? ----- PONTInews24 63 R. Innanzitutto, appare opportuno precisare che la norma in tema di solidarietà, citata dal lettore (articolo 13-ter del Dl 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012), si applica ai contratti di appalto concernenti sia lavori sia servizi. La norma introduce specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale in genere, e ha il fine di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto, intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. Ciò premesso, si evidenzia che il committente ha l’obbligo di chiedere all’appaltatore – come nella fattispecie in questione – l’esibizione della documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. La responsabilità del committente, in ogni caso, è circoscritta all’effettivo verificarsi dei mancati versamenti da parte dell’appaltatore e, eventualmente, del subappaltatore. Per completezza d'informazione, si segnala che la documentazione di cui sopra può individuarsi nella presentazione di asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati, nonché nella consegna al committente di una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del Dpr 445/2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Ne consegue che, nel caso particolare, il committente può saldare la fattura dell’appaltatore, ancorché quest'ultimo non presenti alcuna documentazione concernente il versamento dell’ Iva, fatto salvo il previo accertamento che, effettivamente, i termini per il pagamento di tale imposta non sono scaduti al momento del pagamento della fattura. Rimane, peraltro, fermo l’obbligo, per il committente, di accertare l’intervenuto versamento all’ Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, i cui termini siano scaduti, secondo i criteri e i modi accennati, prima di procedere al pagamento della fattura. (Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE - L’esperto risponde, 17 giugno 2013) Condominio COPERTURA DEL TERRAZZO CON AUMENTO DEI MILLESIMI D. La copertura a vetri e tetto in laminato di una parte di un terrazzo a uso esclusivo, priva di impianto centralizzato di riscaldamento, deve dare luogo a un aumento dei millesimi? Se sì, in quale misura?I costi relativi ai danni provocati all'appartamento sottostante una terrazza a uso esclusivo, a causa di lesioni dell'impermeabilizzazione della stessa, devono essere riparati per millesimi tra tutti i proprietari, oppure secondo quanto disposto dall'articolo 1126 del Codice civile? ----R. In merito al primo quesito, l’aumento dei millesimi è previsto qualora con la "copertura" si sia resa abitabile una parte del terrazzo. Infatti, in questi casi il valore dell’immobile aumenta e, di conseguenza, aumenta - anche se di poco - il valore della quota millesimale, e ciò avviene indipendentemente dalla presenza o meno di "nuovi" eventuali elementi radianti per il riscaldamento, nel qual caso, peraltro, si avrebbe un ulteriore e diverso computo di spesa, relativo alla modifica dei millesimi calore, soprattutto se calcolati in base alla volumetria riscaldata o al numero di elementi dei caloriferi. Dell’aumento della quota millesimale si dovrà occupare un tecnico specializzato, il quale ne individuerà l’esatta misura in aumento. In merito al secondo quesito, per i danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti da una terrazza a uso esclusivo, rispondono i condomini con la ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'articolo 1126 del Codice civile, sempre che i danni stessi non derivino da fatto imputabile soltanto al condomino proprietario della terrazza (in quanto, ad esempio, abbia causato le lesioni dell’impermeabilizzazione), nel qual caso tale condomino, quale custode ex articolo 2051 del Codice civile, sarebbe personalmente responsabile dei danni causati. (Paola Montanari, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 3 giugno 2013) LAVORI SU PARTI COMUNI IN ASSENZA DI CONDOMINIO D. Siamo cinque condomini, amministrati da uno di noi, a titolo gratuito. A luglio, quando sarà entrata in vigore la nuova disciplina del condominio, che eleva ad otto l'obbligo di nomina dell'amministratore, verranno fatti dei lavori sulle parti comuni. Al fine del recupero fiscale del PONTInews24 64 50%, l'impresa, sulla base di un apposito piano di riparto delle spese, emetterebbe cinque fatture separate ed ogni condomino provvederebbe a saldare la propria. Si chiede se: a) è indispensabile chiedere il codice fiscale del condominio; b) con la dichiarazione dei redditi si deve compilare il quadro AC del modello Unico. ----R. Trattandosi di lavori eseguiti su parti comuni, ed essendo tutti i pagamenti stati eseguiti con bonifico bancario e postale, anche in assenza di condominio, la detrazione del 50% si applica senza problemi (articolo 16 bis Tuir 917/86, articolo 11 del decreto legge 83/2012, convertito in legge 134/2012 e articolo 16 Dl 63/2013, che ha prorogato la detrazione con la percentuale del 50% sino al 31 dicembre 2013). A tal fine, la ripartizione delle spese avviene sulla base dell’accordo tra i singoli comproprietari, ma, comunque, proporzionalmente alle singole quote di proprietà (in assenza di tabella millesimale si tiene conto della superficie e del valore delle cinque unità immobiliari). In sede di dichiarazione dei redditi, ciascun comproprietario indicherà l’anno di sostenimento delle spese e tutte le altre indicazioni richieste con i dati catastali dell’immobile. Infatti, in assenza di condominio, le modalità di compilazione del modello sono le stesse previste per gli interventi su singole unità immobiliari, in quanto non esiste un amministratore ufficiale che riporta tali dati nella propria dichiarazione dei redditi (non è necessaria la compilazione del quadro AC). Per i condomini con non più di 4 condomini non sussiste l’obbligo di nomina dell’amministratore, mentre resta fermo l’obbligo di richiedere il codice fiscale. L’obbligo di nomina dell’amministratore dal prossimo luglio ricorre se sono presenti più di 8 condomini. Quindi, se i lavori saranno eseguiti successivamente, l’obbligo dell’amministratore non sussiste, mentre resta necessario comunque il codice fiscale. (Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013) LA SOPRAELEVAZIONE COMPORTA UN'INDENNITÀ D. La parziale copertura e chiusura di un lastrico solare di proprietà, in continuità di un locale mansarda all'ultimo piano di un edificio condominiale, è configurabile come sopralzo con relativa determinazione di indennità? ----R. La norma del Codice civile che si occupa delle “costruzioni sopra l’ultimo piano dell’edificio” è l’articolo 1127 che disciplina, appunto, la sopraelevazione in condominio. La predetta norma – che non ha subito alcuna variazione dalla legge n. 220/2012, modificativa della disciplina condominiale - stabilisce al 1° comma che «il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare». Infine, il 4° comma prevede che «chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare».In sostanza, il condomino proprietario dell’ultimo piano, a fronte di un indennizzo economico a favore degli altri comproprietari, ha il diritto di sopraelevare. Al riguardo, la legge non dà una definizione di “sopraelevazione”, il cui concetto è stato precisato, nel corso degli anni, dalla Suprema Corte di cassazione, la quale ha stabilito che costituisce "sopraelevazione" l'intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, in modo da occupare lo spazio sovrastante e superare l'originaria altezza dell'edificio (Cassazione n. 19281 del 2009; Cassazione n. 2865 del 2008; Cassazione n. 7764 del 1999). Inoltre, l’indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell’articolo 1127 Codice civile, non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato (Cassazione sezioni unite, 30 luglio 2007, n. 16794).La nozione di "sopraelevazione" non va pertanto limitata alla costruzione di nuovi piani dell'edificio, ma si estende ad ogni intervento che comporta l'innalzamento della copertura del fabbricato. Pertanto, a seguito della summenzionata definizione, è da considerarsi sopraelevazione anche il «mero ampliamento in linea orizzontale di un corpo di fabbrica già esistente, in quanto il nuovo manufatto, collocato sull'ultimo piano dell'edificio, sposta verso l'altro la copertura del fabbricato in corrispondenza della superficie da esso occupata, aumentando la volumetria terminale e superando in tale PONTInews24 65 punto l'altezza originaria dell'edificio» (Cassazione 12 agosto 2011 n. 17284).Alla luce di quanto esposto, nel caso prospettato, la «parziale copertura e chiusura di un lastrico solare di proprietà in continuità di un locale mansarda» è da considerarsi sopraelevazione ai sensi dell’articolo 1127, Codice civile e, pertanto, comporta la corresponsione della relativa indennità. (Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013) L'ANTENNA DEL CONDOMINO NON DIVENTA COMUNE D. In un condominio, se un condomino installa sul tetto condominiale una antenna parabolica, laddove altri condomini fossero interessati ad adoperarla, potranno di legge collegarsi alla stessa anche contro la volontà del condomino che l'ha pagata ed installata, in quanto posta sulla proprietà condominiale? ----R. Al caso del lettore non può applicarsi il Dm Sviluppo economico 22 gennaio 2013, il quale disciplina l’installazione degli impianti condominiali di antenna centralizzata – che ricevono segnali di servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell’edificio – al fine di ridurre ed eliminare la molteplicità delle antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali. Il provvedimento si applica infatti agli edifici di nuova costruzione, agli impianti di nuova installazione e a quelli preesistenti che necessitino di manutenzione straordinaria. In tale contesto, riteniamo che gli altri condomini non possano collegarsi all’antenna satellitare del condomino che ne è proprietario esclusivo, ancorché l’antenna sia installata su una parte comune. Né alla specie può applicarsi l’articolo 1056 del Codice civile, che disciplina il passaggio coattivo delle condutture elettriche. (Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013) Economia, fisco, agevolazioni e incentivi COMPLETAMENTO FABBRICATO CON IVA AL 4 PER CENTO D. Un'impresa edile costruisce un immobile con un'agevolazione Iva al 4%, trattandosi di un fabbricato " Tupini". La Dia (dichiarazione di inizio attività) scade, l'immobile resta incompleto e non viene né accatastato né venduto/ceduto. Successivamente, l'impresa decide di intervenire con lavori di finiture interne e la costruzione di un camino. Per tale esigenza di completamento, si può sempre fruire dell'agevolazione dell'Iva al 4 per cento, presentando una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) oppure sarà applicata l'aliquota del 10 per cento? ----R. Finché non è accatastato, e comunque utilizzato, il fabbricato è considerato in corso di costruzione. Pertanto, qualsiasi lavorazione eseguita sul fabbricato, purché in regola sotto il profilo urbanistico (cioè dotato di Dia o Scia, nel caso di specie), fruisce del regime fiscale per la costruzione dei fabbricati " Tupini" (almeno il 50% più uno dei piani sopraterra destinato ad abitazione, e non più del 25% dei medesimi piani destinato a uffici e negozi, ex articolo 13 della legge 408/1949). Pertanto, in caso di appalto, si applica l’ Iva con l’aliquota del 4 per cento (n. 39, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972). Se i lavori sono eseguiti direttamente dall’impresa costruttrice, si applicano l’ Iva del 4% sull’acquisto dei beni finiti (per esempio, il camino, n. 24, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972), e l'aliquota Iva del 21% per le materie prime e i semilavorati (calce, cemento eccetera). (Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 3 giugno 2013) SCOMPUTO DI RITENUTE ANCHE SENZA ATTESTATI D. Sono un professionista e sto predisponendo la mia dichiarazione dei redditi. Nel corso dell'anno 2012 ho subìto, dalle imprese che hanno pagato i relativi compensi, diverse ritenute d'acconto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Dpr 600/1973. In molti casi le imprese hanno dimenticato di attestare le ritenute che ho subìto con il rilascio, entro il 28 febbraio scorso, di un'apposita certificazione (del sostituto di imposta). Come mi devo comportare? Posso tenere conto delle ritenute subite, ma non certificate? In alternativa, dovrei versare nuovamente le imposte trattenute? ----- PONTInews24 66 R. Il problema sollevato dal lettore ha dato luogo in passato a frequenti contrasti con l'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009 sembra avere fornito una prima soluzione, sia pure non completamente soddisfacente. Il punto di partenza Il presupposto che determina il diritto a scomputare le ritenute d'acconto, cioè a considerarle in diminuzione delle imposte da versare in base al modello Unico, è dato dalla circostanza che queste siano state effettivamente operate dal sostituto d'imposta. Lo scomputo delle ritenute prescinde totalmente, oltre che dall'esibizione all'erario delle certificazioni attestanti il prelievo tributario, anche dall'effettivo versamento delle somme trattenute. In questo senso si è espressa la commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato (si veda lo studio 192-2007/T, «Scomputo delle ritenute d'acconto non certificate e non versate a cura del sostituto d'imposta», approvato il 7 dicembre 2007, in www.notariato.it). Una tale interpretazione, peraltro, è conforme con il dato letterale della disposizione in commento, che prevede la possibilità di scomputare «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate», senza fare alcun riferimento alle ritenute certificate o versate. Dello stesso orientamento è la giurisprudenza prevalente, che tende a non attribuire valore sostanziale alla certificazione (commissione tributaria di II grado di Treviso, decisione 2999 del 3 febbraio 1995; commissione tributaria di II grado di Piacenza, decisione 72 del 30 maggio 1989; commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza 490 del 9 ottobre 1998; commissione tributaria regionale della Lombardia, sentenza 188/2001). La stessa Corte di cassazione, con una sentenza piuttosto "datata", ma ancora oggi condivisibile, ha ritenuto che «il mancato rilascio della dichiarazione attestante l'avvenuta ritenuta da parte di colui che ha effettuato la ritenuta medesima non può comportare per il contribuente (che ha subìto la ritenuta) l'obbligo di pagare nuovamente l'imposta» (Cassazione civile, n. 3725 del 3 luglio 1979). Le alternative La giurisprudenza citata ha affermato che le ritenute sono legittimamente scomputabili, anche laddove il contribuente non sia in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 4 del Dpr 322/1998, sulla base di una serie di "mezzi di prova" alternativi. In sostanza, il contribuente può comunque dimostrare, anche con altri mezzi (oltre le certificazioni), di aver comunque subìto le ritenute stabilite dalla legge e tale circostanza è sufficiente per ottenerne il riconoscimento. Ad esempio, sono in grado di sostituire le certificazioni che deve rilasciare il sostituto di imposta le ricevute emesse dal contribuente all'atto del pagamento del compenso con la distinta indicazione dell'importo lordo spettante, della ritenuta operata e del netto corrisposto. La prova può essere fornita anche tramite l'estratto conto del libro delle entrate, dal quale sia desumibile che le ritenute sono state operate o, in alternativa, tramite la lettera di trasmissione dell'assegno recante il compenso, nella quale viene anche indicato l'ammontare della ritenuta operata. La ritenuta sarebbe comunque scomputabile dall'imposta dovuta in tutti quei casi in cui, dalla documentazione prodotta dal contribuente, è chiaramente desumibile che una parte del compenso è stato trattenuto a titolo di ritenuta. A tal proposito la commissione tributaria centrale (n. 1303 del 3 aprile 1995) ha affermato che «qualora il contribuente, per fatto omissivo del sostituto d'imposta, non è posto in grado di produrre la documentazione necessaria per provare di aver subìto le ritenute d'acconto, le somme dovute non possono essere richieste anche allo stesso sostituito, stante il divieto di doppia imposizione posto dagli articolo 7 e 67 del Dpr 600/1973. In un primo tempo, in occasione di un Forum organizzato dalla stampa specializzata (il 19 maggio 2007) con la partecipazione dell'Agenzia delle entrate, è stata fornita una soluzione negativa. Secondo l'amministrazione finanziaria, lo scomputo della ritenuta era consentito al verificarsi (contestuale) di due condizioni. In primo luogo il sostituto d'imposta doveva aver effettivamente operato la ritenuta. Inoltre lo stesso sostituto doveva attestare la ritenuta operata attraverso il rilascio della apposita certificazione prevista dal Dpr 322/1998. Secondo questo orientamento (inizialmente) restrittivo, il contribuente non poteva fornire la dimostrazione con strumenti di prova alternativi delle ritenute d'acconto subite. L'unico mezzo sembrava essere rappresentato dalla certificazione, e gli eventuali mezzi di prova alternativi utilizzati dal contribuente (estratto notarile del libro degli incassi e dei pagamenti, copia delle fatture eccetera) non erano ritenuti idonei allo scopo, in quanto non provenienti dal sostituto d'imposta. Pertanto, le ritenute non sarebbero scomputabili. L'agenzia delle Entrate ha PONTInews24 67 modificato, sia pure parzialmente, la propria opinione con la citata risoluzione 68/E del 19 marzo 2009. Secondo il documento di prassi, l'espressione «certificazioni richieste ai contribuenti», utilizzata dall'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 non si riferisce alle sole certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta. Infatti, ad essa deve essere attribuita una portata più ampia, cioè idonea a riconoscere anche la validità di certificazioni diverse. Il contribuente può fornire la dimostrazione delle ritenute subite (non certificate) con l'esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche e da intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura stessa. Inoltre, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata. (Nicola Forte, Il Sole 24 ORE, L’Esperto risponde, 3 giugno 2013) È RILEVANTE LA CESSIONE DEL TERRENO EDIFICABILE D. Il 1° settembre 2007, un mio cliente ha ereditato un appezzamento di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Nella relativa denuncia di successione, presentata il 12 novembre 2007, è stato indicato un valore di 20.000 euro. Il 7 marzo 2013, tale appezzamento è stato venduto per un importo di 56.000 euro. La conseguente plusvalenza deve considerarsi imponibile ed assoggettabile a tassazione nel modello Unico 2014? ----R. La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria assume sempre rilevanza fiscale (lettera b, articolo 67, Tuir), a nulla rilevando le esimenti temporali connesse al periodo quinquennale di possesso, oppure all'acquisizione della proprietà del bene a titolo successorio, previste invece per i terreni non edificabili, nonché per i fabbricati. Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita del terreno edificabile - da assoggettare a tassazione separata in base alla lettera g-bis articolo 17 Tuir, salvo opzione se più favorevole per la tassazione ordinaria, mediante indicazione nel quadro RM Unico Pf 2014 sarà determinata dalla differenza fra il corrispettivo conseguito ed il costo sostenuto, che nel caso specifico è rappresentato dal valore del terreno indicato nella denuncia di successione, aumentato di tutti i costi inerenti successivamente sostenuti, nonché della variazione dell'indice Istat intervenuta fra la data di apertura della successione stessa e la vendita (comma 2, articolo 68, Tuir). (Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 10 giugno 2013) LA VALENZA DELL'IMMOBILE NEL VECCHIO REDDITOMETRO D. Nel "vecchio redditometro" assume valore, ai fini del calcolo, la consistenza in metri quadri degli immobili posseduti? Oppure conta il loro prezzo di acquisto? In quale misura incidono le rate del mutuo acceso per l'acquisto di un immobile? ----R. Nel "vecchio redditometro" l’immobile può assumere una doppia valenza ai fini della determinazione sintetica del reddito: a) per la capacità di spesa ad esso riferibile per il suo mantenimento in applicazione dei coefficienti e degli importi stabili dai decreti ministeriali; b) per la capacità di spesa connessa agli incrementi patrimoniali. Nel primo caso, i metri quadrati sono uno dei fattori del prodotto della moltiplicazione (unitamente al valore a metro quadrato e al coefficiente) che determina il valore di spesa imputabile al bene; nel secondo caso, invece, è il prezzo di acquisto a commisurare la quota di spesa per incrementi patrimoniali imputabile al contribuente in applicazione del secondo comma dell’articolo 38, Dpr 600/1973 ante modifiche. Le rate di mutuo pagate nell’annualità per l’acquisto dell’immobile dovranno invece essere sommate al valore della spesa riferita all’immobile - come determinata sub a) – previa riduzione del coefficiente applicato di una unità. (Giorgio Bommarco, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 10 giugno 2013) LE CAUTELE NELL'UNICO INVIO DI ATTI PLURIMI SULLA TARSU D. Capita sovente che una persona fisica e/o giuridica sia destinataria, contemporaneamente, di più avvisi di accertamento Tarsu: è possibile procedere all'invio, ai sensi dell'articolo 149 del Codice di procedura civile, di questi accertamenti, inserendoli in un' unica busta verde con unica raccomandata, senza pregiudicare l'impianto notificatorio? PONTInews24 68 ----R. L’invio di atti plurimi, secondo le modalità descritte dal lettore è, in via di massima lecito, anche quando tali atti si riferiscono ad accertamenti tributari ai fini della tassa sui rifiuti (Tarsu ovvero, dal 2013, Tares). Questa modalità crea, tuttavia, un pregiudizio per l’ente pubblico notificante (ma mai per il contribuente). Il Comune (nel caso della tassa sui rifiuti) non dispone della prova specifica dell’avvenuta notificazione di ciascun atto (consistente nell’avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritto dal destinatario o da altri consegnatari); e non è in grado di dimostrare, in caso di contestazione, di aver notificato non uno, ma due, tre o più avvisi, ciascuno per i diversi anni assoggettati al recupero fiscale. Per prevenire questo pregiudizio, il notificante deve adottare alcune cautele: per esempio, spillare i plurimi atti in modo che formino un plico unico, eventualmente munito anche di timbro di congiunzione delle diverse pagine. Se non sono adottate cautele, il destinatario può sempre limitarsi ad ammettere il ricevimento di uno solo dei vari atti inviati, e il ricevimento degli altri resta sfornito di prova, con ogni ulteriore conseguenza (fra cui, la nullità dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base agli atti per i quali il Comune non può dimostrare l’avvenuta notificazione). (Enzo Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 10 giugno 2013) LE ATTESTAZIONI ENERGETICHE PER L'AGEVOLAZIONE DEL 65% D. Nell'ambito del beneficio della detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico su involucro edilizio, tra i documenti da trasmettere ad Enea risulta contemplato l'attestato di certificazione energetica rilasciato secondo i regolamenti degli enti locali oppure, in sostituzione ed in assenza di tali regolamenti, l'attestato di qualificazione energetica rilasciato secondo lo schema, allegato a, del decreto attuativo asseverato da un tecnico abilitato; mi chiedo se, a prescindere dalle previsioni del Comune di appartenenza in materia di rilascio di certificazione energetica su edifici, sia sufficiente trasmettere ad Enea direttamente l'attestato di "qualificazione" asseverato dal tecnico, in modo da facilitare tale adempimento, soprattutto nei tempi di rilascio, che sono più lunghi se il rilascio è a carico del Comune. ----R. La detrazione del 55%-65% (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2012, e articolo 14 Dl 63/2013), si rende applicabile anche per gli interventi su involucro edilizio, come nel caso di specie. In particolare, la detrazione in tal caso è subordinata al conseguimento, al termine dell’intervento, di una riduzione della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato B del decreto 11 marzo 2008. Per tale categoria di interventi, il limite massimo di detrazione, è pari a 60.000 euro. Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori occorre ovviamente inviare all’ Enea la prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal tecnico abilitato, circolare 36/E del 2007, vedi guida al 55% su www.agenziaentrate.it). Il recupero dell’importo detraibile avviene in 10 rate di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i pagamenti dell’intervento. A tal fine, l’asseverazione è distinta dalla certificazione energetica dell’intervento che è l’unica che deve essere inviata all’ Enea, mentre l’asseverazione è conservata dal contribuente. L'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti è un documento distinto dalla certificazione, che deve contenere i dati generali dell'edificio, quelli relativi all'involucro edilizio ed all'impianto di riscaldamento, i dati climatici e quelli relativi alle tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili (se presenti), i risultati della valutazione energetica e le indicazioni dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. (Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013) LA SPAZZATURA SI PAGA IN RELAZIONE ALLA LOCAZIONE D. Ho da poco chiesto la residenza nel Comune di Ragusa (fine aprile) e mi hanno inviato subito i bollettini Tarsu da pagare per l'intero anno 2013. Sono tenuta a pagarla per intero? O devo pagarla da quando mi sono trasferita? ----- PONTInews24 69 R. La lettrice deve pagare la Tares (e non la Tarsu) a cominciare da quando, essendo emigrata nel Comune di Ragusa, ha iniziato l’occupazione di un’abitazione in quel Comune. L’articolo 14 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha istituito la Tares, ed ha abolito la Tarsu dal 1° gennaio 2013), non contiene una norma simile all’articolo 64 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507. Secondo questa disposizione, in caso di inizio dell’occupazione di un locale nel corso dell’anno, la tassa sui rifiuti decorreva dal bimestre successivo a quello durante il quale l’occupazione era iniziata (correlativamente, in caso di cessazione dell’occupazione, la Tarsu era dovuta fino alla fine del bimestre nel quale era si era verificata la cessazione). Anche il «prototipo di regolamento Tares», elaborato dal ministero delle Finanze, tace del tutto sull’argomento. Sicché, per risolvere il quesito della lettrice, occorre appellarsi al buon senso: chi occupa una casa solo per otto mesi produce meno rifiuti di chi la occupa per tutto l’anno, e la tassa imposta al primo e al secondo non può essere uguale. La lettrice può anche invocare una norma transitoria, inserita nell’articolo 14, al comma 35, del Dl 201/2011, dall’articolo 1, comma 387, lettera f), legge 24 dicembre 2012, n. 228: « Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle … rate … è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu … applicate dal Comune nell'anno precedente». Il richiamo alla Tarsu, in qualche modo, coinvolge anche l’articolo 64 del decreto n. 507, e comporta la decorrenza della Tares dal 1° maggio 2013, e non dall’inizio dell’anno. (Enzo Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE – Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 24 giugno 2013) Edilizia e urbanistica PER COSTRUZIONI SUL CONFINE È DECISIVO IL PRG D. La mia villetta, sul retro, ha un giardino delimitato da una cancellata. Dalla parete finestrata alla cancellata ci sono 10,50 metri. Sul lotto prospiciente la mia proprietà stanno costruendo delle villette e vorrebbero costruire un garage (separato dalle villette), di altezza di 2,80 metri, attaccato alla mia cancellata. Esiste una distanza minima da rispettare o lo possono costruire attaccato al mio confine? Il piano regolatore del Comune prevede che i locali accessori alti non più di 2,80 metri (come il garage) si possono costruire anche a confine. So che il Dm 1444/1968, all'articolo 9, prevede una distanza inderogabile di 10 metri tra fabbricati, ma i 10 metri ci sono già solo nella mia proprietà. Questo può consentire loro di costruire, attaccati al mio confine, o c'è qualche norma che li obbliga a stare a una determinata distanza? ----R. Il citato articolo 9 del Dm 1444/1968 si applica solo nel caso della redazione di piani regolatori, o di piani particolareggiati/piani di lottizzazione, e non nel caso di interventi autorizzabili con permesso di costruire e/o Dia (dichiarazione di inizio attività). Da questo discende che, se il piano regolatore ammette la costruzione sul confine, l’intervento è da considerare legittimo. (Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 3 giugno 2013) SOPRAELEVAZIONE, INDENNITÀ AI COMPROPRIETARI D. Sono proprietario di un loggiato al pian terreno di una villetta e, di conseguenza, comproprietario, con la proprietà del piano sovrastante, di un terrazzo tra pian terreno e primo piano. La proprietà del piano sovrastante ha realizzato, sul terrazzo comune, una loggia, sfruttando la pilastratura esistente, sottostante il terrazzo. Per questa sopraelevazione su area di sedime comune, spetterebbe un rimborso al proprietario del piano sottostante? ----R. Considerato che, come si afferma nel quesito, si è in presenza di una comproprietà, si può richiamare l'articolo 1127 del Codice civile, ove è previsto che il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche e la stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. Il quarto comma precisa che deve essere corrisposta agli altri condomini una indennità pari al valore dell'area da occupare con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, detratto l'importo della quota spettante a chi ha realizzato la sopraelevazione. L'indennità è dovuta non solo nei casi di sopraelevazione in senso stretto, in quanto le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza PONTInews24 70 16794/2007, hanno precisato che l'indennità è dovuta anche nei casi in cui, pur non potendosi parlare di sopraelevazione in senso tecnico, il proprietario dell'ultimo piano abbia posto in essere interventi tesi alla trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato. Tale indennità deriva dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni, conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva (Corte d'appello di Firenze, sezione I, n. 1409/2011). (Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 3 giugno 2013) LOTTIZZAZIONI, CONVENZIONI A PRESCRIZIONE DECENNALE D. In una convenzione di lottizzazione si prevedeva la cessione gratuita di aree da destinare a verde pubblico, ai sensi dell'articolo 28 della legge 1150/1942. A 10 anni dalla scadenza della convenzione i diritti si estinguono per prescrizione, ai sensi dell'articolo 2946 del Codice civile (Tar Lombardia, Brescia, 28 novembre 2001, n. 1126).Questa rappresentazione è corretta o le aree da cedere al Comune sono da considerare patrimonio indisponibile, per cui non vi è prescrizione? ----R. In relazione alle convenzioni di lottizzazione, opera il termine ordinario di prescrizione decennale ex articolo 2946 del Codice civile, che inizia a decorrere, ai sensi dell’articolo 2935 del Codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, il momento di inizio della decorrenza coincide con la data di scadenza del piano di lottizzazione, come si evince anche dalla pacifica giurisprudenza sul punto: « La scadenza del termine non superiore ai dieci anni, che la convenzione di lottizzazione deve assegnare per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 28 della legge urbanistica, non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione» (Tar Lombardia, Brescia, 30 febbraio 2003, n. 65; Tar Campania, Napoli, sezione IV, 15 marzo 2006, n. 2997). Ove il termine prescrizionale possa dirsi spirato, e con le modalità descritte, non pare quindi possano sussistere ancora obblighi dei lottizzanti in merito alla cessione gratuita di aree in ragione della lottizzazione (si veda anche, in tal senso, Tar Campania, Napoli, sezione VIII, 10 ottobre 2012, n. 4053). (Massimo Sanguini, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 3 giugno 2013) LA RICOSTRUZIONE FEDELE E A DESTINAZIONE ABITATIVA D. Sono in attesa di ottenere il permesso a costruire per un intervento di demolizione e fedele ricostruzione di un edificio rurale. L'agenzia delle Entrate, con l'aggiornamento di maggio 2013, « Ristrutturazioni edilizie/le agevolazioni fiscali» colloca nelle ristrutturazioni edilizie anche la demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile riferendosi, a mio parere, alla lettera d), articolo 3, Dpr 389/01 e non menziona, sempre a mio parere, l'articolo 10, Dpr 380/01 «permesso di costruire».Quindi, la mia domanda è: con il permesso di costruire, il mio intervento rientra nella ristrutturazione edilizia, con relativo beneficio fiscale? ----R. La risposta è affermativa, ma sempre a condizione che l’edificio risultante dopo la demolizione sia comunque a destinazione abitativa (anche rurale). Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con ampliamento di volumetria, è esclusa l’applicabilità della detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/86 e articolo 11 del Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012, e articolo 16 Dl 63/2013). Questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a proposito dell’applicabilità delle detrazioni del 36% in presenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario. In particolare, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le citate agevolazioni competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente»; diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, le detrazioni non spettano, «in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione». Pertanto, la detrazione, nel caso di specie, si rende applicabile essendo in presenza di demolizione con ricostruzione fedele. Sotto il profilo urbanistico, tuttavia, occorre verificare il perché si è reso necessario un permesso di costruire, che in genere non è richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione con rispetto di sagoma e volumetria (fedele PONTInews24 71 ricostruzione abilitata da una Scia o Dia). Probabilmente, il progetto di ricostruzione non è proprio identico e quindi la necessità del permesso di costruire potrebbe evidenziare che si tratta di ricostruzione non fedele e come tale non agevolato ai fini della detrazione del 50%. Allo stesso modo, la detrazione potrebbe non essere applicata nell’ipotesi in cui si realizzi un edificio a destinazione non abitativa. (Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 24 giugno 2013) Lavoro, previdenza e professione DURC NON DOVUTO PER LAVORI EDILI PAGATI CON I VOUCHER D. Debbo effettuare una ristrutturazione interna alla mia abitazione, consistente nell'abbattimento di un tramezzo. Per questo sarà presentata una Scia (segnalazione certificata di inizio attività)all'ufficio tecnico di zona del Comune. Per questo lavoro mi vorrei rivolgere a un muratore rumeno, attualmente disoccupato, pagandolo mediante i voucher per lavori occasionali, attualmente utilizzabili per qualsiasi lavoro. Mi può essere obiettato che, per la Scia, serve il Durc (documento unico di regolarità contributiva)? Il voucher non fa le veci del Durc dal punto di vista contributivo? ----R. L’ipotesi delineata dal lettore è quella di instaurare un rapporto di lavoro accessorio, pagato tramite i voucher, per la realizzazione di opere edili di ristrutturazione in ambito privato, attraverso l’attività di un lavoratore, al di fuori, quindi, di un contratto di appalto o d’opera. Nell’ambito dell’ampia definizione del lavoro accessorio da parte della legge 92/2012, non pare esistano problemi, se non quello di rispettare il limite economico pari a 5.000 euro in capo al lavoratore e al singolo committente privato. Occorre, cioè, erogare una somma che, al netto dei contributi, non superi in capo al committente i 5.000 euro, sempre che il lavoratore non abbia già percepito voucher in passato (entro un anno solare a ritroso) in modo tale che sia arrivato al limite del plafond a lui spettante (appunto, di 5.000 euro).Bisogna, inoltre, verificare che il lavoratore non sia un autonomo con partita Iva, e che l’attività in questione non costituisca la sua attività professionale, perché, in questo caso, non potrebbe essere pagato coi voucher. Ciò detto, vediamo di dare delle indicazioni sul Durc. Innanzitutto nell’ambito dei lavori edili in base all’articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008 - non è dovuto il Durc in caso di lavori edili in economia svolti direttamente dal proprietario, quando, cioè, quest’ultimo, in qualità di persona fisica non imprenditore, commissiona lavori edili (per esempio, di ristrutturazione dell’appartamento) a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. A maggior ragione, quando il lavoratore è un prestatore di lavoro accessorio, senza, quindi, una propria posizione previdenziale Inps di lavoro autonomo. (Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE – L’esperto risponde, 3 giugno 2013) SÌ ALL'APPRENDISTATO PER IL DIPLOMATO GEOMETRA D. Può un geometra, titolare di studio professionale, assumere un apprendista diplomato geometra di 22 anni, senza titolo abilitante? ----R. L’assunzione con contratto di apprendistato di un diplomato geometra di 22 anni è senza dubbio possibile. L’unica verifica da fare, così come precisato dal ministero del lavoro con la circolare 21 gennaio 2013, n. 5, riguarda il fatto che il giovane non abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva, che nel caso in esame è quella per il personale dipendente degli studi professionali. Una volta stipulato il contratto, con la previsione del patto di prova (anche nell’ipotesi in cui non sia richiesta la sua effettuazione) e con il relativo piano formativo individuale in forma scritta, occorre procedere a impartire la formazione prevista dal contratto collettivo. (Angelo Pompei, Il Sole 24 ORE – L’Esperto risponde, 3 giugno 2013) PONTInews24 72 Sicurezza ed igiene del lavoro ONERI SICUREZZA RIBASSABILI D. Il Provveditorato OO.PP. della Campania, nonché il Ministero per i Beni Culturali, stanno approntando ed aggiudicando gare di lavori assoggettando al ribasso anche gli oneri per la sicurezza compresi in percentuale nelle voci di tariffa (diretti), ed escludendo dal ribasso solo quelli indiretti o speciali interpretando le determinazioni dell'A.V.LL.PP.26.07.2006 e 05.03.2008 in maniera restrittiva. E' corretta tale interpretazione che sembra confliggere con la ratio della normativa della sicurezza? ----R. La corretta interpretazione dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008, impone di affermare che è venuta meno la distinzione tra oneri per la sicurezza diretti ed indiretti, pertanto, saranno soggetti a ribasso d'asta soltanto quegli oneri che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) deve obbligatoriamente inserire nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Nella redazione del PSC si deve infatti tener conto delle spese connesse al coordinamento delle attività di cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Non sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza ex lege, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti costi generali per l'adeguamento dell'impresa al D.lgs. 626/94, ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.. (Avcp, Determinazione 26.07.2006, n. 4). Il punto 4 dell'allegato XV al D.lgs. 81/2008, relativo alla stima dei costi della sicurezza, stabilisce in particolare che Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. In conclusione, non sono soggetti a ribasso i costi indicati nel PSC ed individuati dalle norme sopra indicate. Sono soggetti a ribasso, invece, i costi relativi a DPI (se non per lavorazioni interferenti), formazione/informazione, visite mediche e presidi sanitari di primo soccorso etc. che ricadono tra le spese generali dell'impresa. (Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 7 giugno 2013) SICUREZZA NEI CANTIERI MARITTIMI E PORTUALI D. Sono coordinatore per l'esecuzione in un cantiere portuale ove avviene, tra l'altro, un riempimento di una darsena. Alcuni lavori sono svolti in mare, su pontoni che prelevano massi, o infliggono palancolati. Altri lavori sono di bonifica di fondali con utilizzo di sub. Si pone il quesito se - pur escludendo la normativa l'estensione del Dlgs. 81/08 ai lavori in mare - sia tenuto il CSE ad operare le dovute azioni di coordinamento, verifica e controllo che la normativa detta per i lavori su terra. Insomma se lo specchio acqueo in consegna all'impresa possa intendersi un'estensione del cantiere a terra. ----R. Come noto l'art. 88 comma 1 lett. f) del D. lgs. 81/08, in relazione ai cantieri temporanei o mobili, prevede che "Le disposizioni del presente capo non si applicano: ... f) ai lavori svolti in mare". Le definizioni previste dal legislatore non permettono una soluzione netta, offrendo però alcune indicazioni significative. In primo luogo, le funzioni di coordinamento e cooperazione, previste in maniera generica dall'art. 92 del citato decreto a carico del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, portano a ritenere che lo stesso debba comunque assicurare adeguatamente un livello di coordinamento complessivo. A tal proposito la lett. b) PONTInews24 73 del richiamato art. 92 prevede la possibilità del Coordinato di adeguare il PSC, il quale, tra l'altro, contiene anche le misure atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI. Il punto 7) di quest'ultimo allegato richiama anche i lavori subacquei con respiratori. Peraltro, anche il rinvio all'allegato X, operato dall'art. 89 del D. lgs. 81/08 a proposito della definizione di "cantiere", permette di richiamare anche i lavori marittimi. Tali indicazioni permettono di confermare che, la normativa, seppure con le sue eccezione applicative, impone un livello di protezione complessivo che necessità di una costante opera di coordinamento, verifica e controllo del CSE. (Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 PA risponde, 7 giugno 2013) PONTInews24 74 © 2013 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. 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