DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI Ufficio
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CONSIGLIO REGIONALE DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI Ufficio Affari Istituzionali DETERMINAZIONE N. 97 AL/AIE OGGETTO: Istituzione Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità,ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26: “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini” Proposta di determinazione dell’Ufficio Affari Istituzionali VISTO l’art. 81 dello Statuto regionale che dispone: 1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini. 2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali. 3. La Commissione esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di competenza della stessa, e comunque ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione. VISTA la L.R. 14 giugno 2012, n. 26: “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini” (di seguito denominata Commissione) che, in conformità al principio di parità stabilito dall’art. 3 della Costituzione ed in attuazione dell’art. 81 dello Statuto disciplina l’istituzione ed il funzionamento della Commissione; VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 1, della citata legge che stabilisce che la Commissione è composta, oltre che dalla Consigliera regionale di parità, da dodici componenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, scelti da un Elenco formato da cittadini che posseggono requisiti per l’elezione alla carica di consigliere regionale, competenza ed esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione nonché in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa, garantendo che almeno un terzo degli eletti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali ed altro operanti sul territorio regionale; CONSIDERATO che - la Commissione attualmente in carica è stata nominata con deliberazione del Consiglio regionale n. 144/1 del 9.4.2013; - che, ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis della L.R. 26/2012 “ la Commissione eletta in sede di prima applicazione ha durata fino alla metà della Legislatura successiva a quella della sua elezione; - il Consiglio regionale deve quindi procede con bando pubblico alla formazione dell’Elenco regionale dei candidati per procedere al rinnovo della Commissione; RITENUTO che per nomina della Commissione non trovano applicazione - le norme relative alle inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; - le norme relative alle limitazioni degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza; - le norme relative alle autorizzazioni ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di incarichi retribuiti. RITENUTO: - dover procedere alla formazione dell’Elenco mediante pubblicazione di un Bando pubblico con cui sono stabiliti requisiti, condizioni e modalità per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei candidati alla Commissione; RITENUTO, altresì, di disporre la pubblicazione del Bando, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it ; si propone: di disporre l’approvazione del Bando pubblico, corredato degli allegati A) e B), al fine dell’avvio del procedimento per l’istituzione dell’Elenco con cui sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione e in cui sono fissati i requisiti di iscrizione nello stesso; L’Estensore F.to (Elisabetta Di Pietro) Il Responsabile dell’Ufficio F.to(dr.ssa Isabella Fabi) IL DIRIGENTE VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell’Ufficio Affari Istituzionali; VISTO lo Statuto regionale; VISTA la legge regionale 9 maggio 2001, n. 18.” Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione; VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190; per le motivazioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: DETERMINA - di approvare il Bando pubblico per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità,ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26: “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini”; - di disporre la pubblicazione del suddetto Bando, che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.Consiglio.regione.abruzzo.it.; - di inviare la presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Servizio Affari Assembleari e Commissioni e al Servizio di Segreteria del Presidente L ’Aquila lì 8 novembre 2016 F.to Dott.ssa Francesca Di Muro Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i..