Leggi tutto - Iussit.com
Transcript
Leggi tutto - Iussit.com
[ IUS SIT www.iussit.eu ] ww w. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di NOLA Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in persona dei seguenti magistrati - dr.ssa Federica D’Ambrosio Presidente - dr.ssa Caterina Costabile Giudice relatore estensore - dr. Fabio Maffei Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. …../2006 R.G. in materia di querela di falso, vertente TRA Yxx Meviax e Kkk Xxx di Yxx Meviax e C. s.a.s., rappresentate e difese dall’Avv. Aaa in forza di procura a margine dell’atto di citazione Attrici CONTRO Zzz Italia S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Ddd e Eee in forza di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione Fx Caiox, rappresentato e difeso dall’Avv. Bbb in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione Convenuti E Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola Interventore ex lege Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.10.2010 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Meviax Yxx, in proprio e quale socio accomandatario della Kkk Xxx di Meviax Yxx e C. s.a.s. proponeva dinanzi a questo Tribunale querela di falso in via principale avverso gli assegni nn. ….. e …… tratti sul c./c. n. …. della Banca Popolare di Oxx. Più precisamente, la querela di falso era proposta avverso le girate apposte sui due titoli riferite alla Kkk Xxx s.a.s. e, segnatamente, alle due sottoscrizioni attribuite a Yxx Meviax. I convenuti Zzz Italia s.p.a. e Caiox costituendosi eccepivano l’inammissibilità della querela di falso essendo stati i due assegni in questione posti a base della richiesta di un decreto ingiuntivo non opposto dall’attrice (D.I. n. …/05 emesso in data 4.3.2005 dal Tribunale di Nola). La causa veniva rimessa in decisione all’udienza del 5.10.2010 con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche. A) Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale a mente del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1 c.p.c. Acclarata la competenza collegiale, si osserva come la attività del Giudice in tale sede è unicamente volta ad accertare la sussistenza della dedotta falsità (iudicium rescissionis): la querela di falso proposta in via principale dà infatti luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes, e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2006, n. 13190). u .e it ss iu - eu . it ss iu w. ww 1 ww w. Il presente giudizio, pertanto, concerne la verifica circa la sussistenza della falsità materiale della scrittura privata: ciò per essere in tale sede contestata l’autenticità delle girate riferite alla Kkk Xxx s.a.s. ed apposte sui due assegni nn. …. e …. tratti sul c./c. n. ….. della Banca Popolare di Oxx e, segnatamente, delle due sottoscrizioni attribuite a Yxx Meviax (nella sua qualità di socio accomandatario). Poichè i due titoli in questione sono stati posti a base della richiesta di un decreto ingiuntivo dalla convenuta Zzz Italia s.p.a., precisamente il D.I. n. …/05 emesso in data 4.3.2005 dal Tribunale di Nola, decreto non opposto dalle attrici, deve preliminarmente affrontarsi la questione afferente all’ammissibilità della proposta querela di falso. Le attrici hanno precisato sul punto che il loro interesse all’accertamento della falsità materiale del timbro e della firma di girata apposta sui due titoli è ricollegato alla loro intenzione di proporre azione di revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 656 c.p.c. Ai fini dell'ammissibilità e conseguente accoglimento dell'istanza di revocazione, per il motivo di cui al numero 2 dell'art. 395 c.p.c., è difatti indispensabile che la falsità delle prove utilizzate sia stata accertata incontestabilmente (ovvero con sentenza passata in giudicato) prima della proposizione dell'impugnazione e nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 agosto 1998, n. 8650; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1992, n. 3863). E, per l'accertamento in sede civile della falsità di una prova, al fine di poter proporre sulla base di esso azione di revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c., la dichiarazione giudiziale di falsità potrà ottenersi col mezzo speciale della querela di falso tutte le volte in cui l'impugnativa sarà rivolta contro un documento avente fede privilegiata (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2006, n. 3947) . Deve tuttavia rimarcarsi che - ai sensi dell’art. 221, comma 1, c.p.c. - la querela di falso – sia principale che incidentale- può essere proposta senza limiti temporali “finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”. Costituisce, peraltro, opinione assolutamente consolidata che il decreto ingiuntivo non opposto e reso esecutivo acquisti efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio. L'efficacia di detto giudicato si estende anche a tutti agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione: ovvero non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2007, n. 18725; Cass. civ., sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civ., sez. Un., 16 novembre 1998, n. 11549). Tutto ciò in quanto l'autorità di giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia. Va in particolare evidenziato come la giurisprudenza della Suprema Corte in argomento (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. un., 1° marzo 2006 n. 4510) abbia chiaramente espresso un principio fondamentale: quello secondo cui l'effetto di giudicato riconosciuto al decreto ingiuntivo non opposto non deriva dalla pronuncia con la quale il giudice accoglie la richiesta di ingiunzione, poiché tale decisione si basa non sulla fondatezza della domanda, ma sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo richieste dagli art. 633 ss. c.p.c. Tali norme, infatti, indicano i meri presupposti procedurali richiesti per consentire il ricorso alla procedura monitoria e non hanno, di per sé, alcun valore di accertamento del credito azionato. L'efficacia di giudicato è prodotta, invece, dall'acquiescenza al provvedimento della controparte che non abbia proposto opposizione al decreto notificatole: il principio secondo cui ogni provvedimento con efficacia di giudicato deve conseguire ad un contraddittorio, difatti, è soddisfatto anche qualora il contraddittorio sia meramente eventuale, rimesso all'impulso discrezionale dell'interessato. Deve, dunque, ritenersi inammissibile la presente querela di falso essendo la veridicità del documento che ne è oggetto ormai coperta dal giudicato. Tale soluzione risulta, altresì, avvalorata dalla circostanza che la S.C. ha in passato ritenuto ammissibile che il debitore, convenuto nel giudizio ordinario avente ad oggetto parte di un credito u .e it ss iu - eu . it ss iu w. ww 2 ww w. unitario, deduca la falsità della propria sottoscrizione sui documenti comprovanti il credito azionato, qualora sulla base dei medesimi documenti sia stato precedentemente emesso un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile avente ad oggetto la restante parte del credito (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18205), non essendo in tale ipotesi il decreto non opposto idoneo a rivestire forza e natura di giudicato, nè interno - trattandosi di diverso processo -, nè esterno o implicito - trattandosi non di rapporto presupposto, ma di altra "porzione" del medesimo rapporto obbligatorio, controverso quoad executionis (in tal senso v. anche Cass. civ., sez. I, 8 agosto 1997, n. 7400). Appare ulteriormente dirimente rimarcare che, con riguardo a decreto ingiuntivo, la deduzione del debitore, secondo cui il provvedimento, emesso in base a titolo di credito, è frutto di firma di girata indebitamente apposta su tale titolo, può essere fatta valere con l'opposizione al decreto medesimo, non con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., considerato che la denunciata falsità e la sua efficacia sul provvedimento giurisdizionale sono conosciuti dall'intimato con la notifica di quel decreto e del relativo ricorso (arg. ex Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 1992, n. 1134). Basti al fine rilevare che, a norma dell'art. 638, comma 3, c.p.c., i documenti posti a base del ricorso per D.I. debbono essere depositati unitamente al ricorso stesso, e nella cancelleria del giudice adito debbono rimanere fino alla scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione. Il documento con la firma ed il timbro di girata, quindi, già era nella disponibilità della parte destinataria dell'ingiunzione per tutto il tempo necessario a proporre l'opposizione, nè alcuna situazione diversa da quelle già apparenti sul titolo, e rilevanti per il giudizio di revocazione, si è verificata successivamente. Invero, nei casi di revocazione straordinaria, i termini decorrono dal momento in cui la parte legittimata all'impugnazione ha avuto conoscenza del fatto che la legge pone a fondamento di ogni singolo tipo di impugnazione limitata ed a critica vincolata, sempre che gli eventi stessi siano stati conosciuti (oppure, a seconda dei casi, si siano verificati), in tempo successivo alla scadenza del termine dell'impugnazione ordinaria (art. 396 c.p.c.) e, nel caso di specie, di opposizione al decreto ingiuntivo. Se detta scoperta o accertamento fosse avvenuta prima della decadenza dal mezzo ordinario di impugnazione, la parte sarebbe stata tenuta ad avvalersi dell'opposizione, con preclusione all'operatività della revocazione. Dalle considerazioni sin qui esposte discende, di conseguenza, l’inammissibilità della querela di falso oggetto del presente giudizio. B) Va dichiarata inammissibile perché tardiva la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto Caiox per le ragioni di seguito esposte. Com’è noto, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., la domanda di danni ex art. 96 c.p.c., può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (cfr. Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2007, n. 15882; Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12952). Proprio per tale ragione si ritiene che la predetta domanda possa essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante è in grado al termine dell'istruttoria di valutarne la fondatezza e di offrire al giudice gli elementi per la quantificazione del danno subito (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2009, n. 15964; Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941; Cass. civ., sez. II, 19 marzo 1999, n. 2532). Tuttavia, l’udienza di precisazione delle conclusioni rappresenta il limite temporale ultimo per la proposizione di tale domanda (in tal senso v. anche Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10840): nella fattispecie in esame, invece, la difesa del convenuto Caiox ha proposto tale domanda per la prima volta unicamente nella memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. C) Le spese processuali vanno regolate secondo il disposto dell’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. u .e it ss iu - eu . it ss iu w. ww 3 ww w. Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede: - dichiara inammissibile la domanda; - dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto Caiox; - condanna solidalmente Yxx Meviax e la Kkk Xxx di Meviax Yxx e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare alla Zzz Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., le spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro …., di cui euro … per diritti ed euro … per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e contr. Cassa Prev. Avv.; - condanna solidalmente Yxx Meviax e la Kkk Xxx di Meviax Yxx e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a Fx Caiox le spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro …, di cui euro …. per diritti ed euro … per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e contr. Cassa Prev. Avv. con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 Il Presidente Dott.ssa Federica D’Ambrosio L’estensore Dott.ssa Caterina Costabile u .e it ss iu eu . it ss iu w. ww 4