Circolare Ass. 30 Ottobre 1986 n. 4

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Circolare Ass. 30 Ottobre 1986 n. 4
Circolare Ass. 30 ottobre 1986, n. 4 (1).
Il piano di risanamento delle acque.
-----------------------(1) Circolare dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicata sulla Gazz. Uff.
Reg. sic. 21 marzo 1987, n. 12, S.O.
1. Premessa.
1.1. La Regione siciliana, con l'emanazione del decreto presidenziale n. 93 del 1986 del 2 luglio
1986 e della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ha dato attuazione alle disposizioni
contenute nella vigente normativa statale diretta a tutelare l'ambiente idrico.
Infatti l'art. 4, 1° comma, lett. a) della legge 10 maggio 1976, n. 319 affida alle Regioni la
"redazione dei piani regionali di risanamento delle acque", i cui contenuti sono stati precisati
nell'art. 8 e nell'art. 14, 2° comma, della stessa legge (articoli modificati ed integrati rispettivamente
dall'art. 11 e dall'art. 17, 1° comma della legge 24 dicembre 1979, n. 650.)
I due provvedimenti normativi, in cui si articola il Piano regionale di risanamento delle acque della
Sicilia, rappresentano un chiaro quadro di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del
settore.
1.2. Il Piano regionale di risanamento delle acque stabilisce obiettivi che sono prevalentemente di
qualità della risorsa idrica per tutto il territorio regionale.
1.3. I contenuti del Piano hanno carattere strumentale rispetto alle finalità di tutela della qualità
delle acque; ci si riferisce in particolare ai seguenti contenuti:
1.3.1. il piano di opere attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
1.3.2. l'organizzazione delle strutture tecnico-organizzative deputate alla gestione dei predetti
servizi;
1.3.3. la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubblica fognatura.
1.4. La determinazione dei limiti di accettabilità degli scarichi industriali che recapitano in corpi
idrici resta riservata allo Stato. La Regione può, comunque, imporre limiti più rigorosi in relazione
alla natura delle alterazioni di un determinato corpo ricettore ed agli obiettivi del suo risanamento.
1.5. La presente circolare è diretta ad illustrare sinteticamente le procedure scaturenti dall'adozione
del Piano regionale di risanamento delle acque adeguando le procedure tecnico-amministrative di
settore alle nuove previsioni normative.
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Capo I
Il piano regionale di risanamento delle acque
2. Gli obiettivi del piano regionale di risanamento.
2.1. L'art. 2 della legge regionale n. 27 del 1986 individua con chiarezza gli obiettivi del Piano di
risanamento delle acque della Regione Siciliana.
In particolare vengono individuati due obiettivi:
2.1.1. Recupero e mantenimento delle caratteristiche qualitative di tutti i corpi idrici superficiali e
sotterranei in rapporto agli usi degli stessi ed agli obiettivi di difesa del patrimonio naturale ed
ambientale previsti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
2.1.2. Tutela della salute pubblica.
2.2. Il problema della tutela quantitativa viene rinviato al piano regolatore generale degli acquedotti
che il Provveditorato regionale delle Opere pubbliche ha in corso di aggiornamento.
La connessione fra aspetti qualitativi e quantitativi verrà assicurata dal coordinamento fra i due
strumenti di pianificazione delle risorse idriche regionali.
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Gli strumenti per la definizione degli obiettivi di qualità del piano
3. Censimento dei corpi idrici.
3.1. L'art. 4, punto d), della legge n. 319 del 1976 per la tutela delle acque dall'inquinamento e l'art.
5 della legge 24 gennaio 1986, n. 7 (di conversione del D.L. 25 novembre 1985, n. 667), relativa al
contenimento del fenomeno di eutrofizzazione, affidano alle Regioni il compito di effettuare le
operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici.
3.2. I dati da rilevare sono:
a) le caratteristiche idrologiche, chimiche, biologiche ed il loro andamento nel tempo;
b) la individuazione dell'entità di contributi dei nutrienti (fosforo, azoto e simili) generati dai settori
civile, agricolo, zootecnico ed industriale, per i soli corpi idrici soggetti al rischio eutrofico;
c) tutti gli usi diretti ed indiretti.
3.3. I criteri e le metodologie da seguire per il censimento sono stati riportati nell'allegato 1 della
delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento.
3.4. Per lo svolgimento delle attività di censimento la Regione può avvalersi della collaborazione
del Servizio idrografico italiano e degli Uffici del Genio civile mentre per gli aspetti qualitativi, può
utilizzare gli Uffici delle Province.
3.5. L'art. 6, lett. d), della legge n. 319 del 1976, modificata dalla legge n. 650 del 1979, assegna ai
Comuni e loro Consorzi il compito di effettuare "l'installazione e la manutenzione della rete dei
dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di
censimento delle risorse idriche".
3.6. La prima fase del censimento e stata effettuata raccogliendo i dati e le informazioni esistenti,
riportate in schede e monografie relative a ciascun corpo idrico censito e individuando le stazioni e
le modalità di prelievo. A tal fine si sono utilizzati un apposito studio del C.S.E.I. di Catania e gli
studi annessi al Progetto Speciale n. 30 della Cassa per il Mezzogiorno. I risultati di tale prima fase
sono contenuti nei volumi da 12 a 17 del Piano di risanamento delle acque.
3.7. La seconda fase del censimento si incentrerà sulle attività di completamento, aggiornamento
costante ed utilizzazione dei dati raccolti.
3.8. Gli interventi relativi alla seconda fase saranno avviati attraverso incontri che l'Assessorato
scrivente organizzerà con i competenti organi delle Province regionali e dei Laboratori di Igiene e
profilassi.
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4. Catasto degli scarichi.
4.1. La legge n. 319 del 1976, art. 5 (testo modificato dall'art. 8 della legge n. 650 del 1979), affida
alle Amministrazioni provinciali la formazione di un catasto di tutti gli scarichi pubblici e privati,
nei corsi d'acqua superficiali.
4.2. I criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento del catasto sono contenuti
nell'allegato 1, Capitolo III, della delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la
Tutela delle Acque dall'inquinamento.
4.3. Le Amministrazioni Provinciali, per le operazioni di individuazione e localizzazione di tutti gli
scarichi, si avvalgono degli uffici e servizi dei Comuni.
4.4. Per fare fronte alle spese relative alla formazione del catasto l'Assessorato regionale del
Territorio e dell'Ambiente ha già provveduto, con Dec.Ass. n. 476 del 1983 del 20 dicembre 1983, a
ripartire alle nove Province siciliane la somma complessiva di L. 2.828.345.240, assegnata dal
Ministero dei Lavori Pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge n. 650 del 1979. La somma è
stata ripartita, tenendo conto della popolazione e delle aziende presenti nel territorio di ciascuna
provincia, secondo il seguente prospetto:
- Provincia di AG
"
"
"
" CL
" CT
" EN
L.
L.
L.
L.
178.185.750
107.477.120
562.840.700
67.880.285
-
"
"
"
"
"
" ME
" PA
" RG
" SR
" TP
L.
L.
L.
L.
L.
565.669.050
746.683.145
164.044.025
178.185.750
257.379.415
4.5. I fondi assegnati dovranno essere utilizzati dalle Province per lo svolgimento delle attività
descritte nel Capitolo III dell'allegato 1 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela
delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977.
Si sottolinea, in particolare, l'esistenza di una completa informatizzazione di tale servizio secondo i
criteri indicati nei punti 4 e segg. del citato Capitolo III.
4.6. Inoltre, poiché i dati rilevati da ciascuna Provincia dovranno essere utilizzati a livello regionale
per l'aggiornamento dei contenuti del Piano regionale di risanamento delle acque, è necessario che
le procedure di memorizzazione ed elaborazione dei dati raccolti siano uniformi per tutto il
territorio regionale.
4.7. A tal fine questo Assessorato procederà al coordinamento di tale attività attraverso incontri con
gli amministratori ed i responsabili del servizio a livello provinciale.
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Gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi del piano
5. Il piano di opere attinenti ai servizi di fognatura e depurazione.
5.1. Sulla base dei dati e delle informazioni relative allo stato di fatto delle opere di fognatura e
depurazione, rilevate ai sensi dell'art. 8, lett. a), della legge n. 319 del 1976, il Piano di risanamento
ha previsto, per ciascun Comune, la soluzione fognaria e depurativa ritenuta, in linea di massima,
più valida per la tutela ed il disinquinamento dei corpi ricettori.
Le soluzioni previste dal Piano, a seconda delle particolari situazioni orografiche o degli obiettivi di
tutela, sono autonome, cioè circoscritte nell'ambito del territorio di un solo Comune, ovvero
associate per i sistemi fognari e depurativi posti al servizio del territorio di più Enti Locali.
5.2. Si riportano di seguito, per ciascuna Provincia, i sistemi relativi ai Comuni per i quali è prevista
una soluzione associata, restando inteso che per gli altri Comuni, non riportati nell'elenco, la
soluzione prevista deve intendersi autonoma:
Provincia di CALTANISSETTA
Cons. n.
1 - 1. Caltanissetta; 2. S. Cataldo.
2 - 1. Gela; 2. ASI.
Provincia di CATANIA
Cons. n.
1 - 1. Aci Castello; 2. Aci Catena (fraz. Vampolieri).
2 - (Impianto di Maria SS. delle Grazie di Acireale) 1. Acireale (centro e frazioni di Maria SS. delle
Grazie e Aci Platani); 2. Viagrande; 3. Aci Sant'Antonio; 4. Aci Catena (centro e frazioni di Aci
Sanfilippo e S. Nicolò); 5. S. Giovanni La Punta (centro); 6. Valverde; 7. Aci Bonaccorsi.
3 - (Impianto di Stazzo ad Acireale) 1. Acireale (frazioni di S. Maria Ammalati, S. Giovanni Bosco,
Schillichenti, Pozzillo, Stazzo, S. Maria Le Stelle, Piano d'Api, Balatelle, S. Cosmo, Santa Tecla,
Guardia Mangano); 2. S. Venerina, 3. Zafferana Etnea.
4 - 1. Catania; 2. S. Agata Li Battiati; 3. Tremestieri Etneo (fraz. di Canalicchio); 4. S. Gregorio di
Catania; 5. Misterbianco (zona industriale).
5 - 1. Mascali; 2. Giarre; 3. Riposto; 4. S. Alfio; 5. Fiumefreddo di Sicilia.
6 - 1. Scordia; 2. Militello Val di Catania.
7 - 1. Misterbianco; 2. Belpasso; 3. Camporotondo Etneo; 4. S. Pietro Clarenza; 5. Mascalucia; 6.
Nicolosi; 7. Tremestieri Etneo; 8. Pedara; 9. Trecastagni; 10. Gravina di Catania; 11. Catania
(quartiere di S. G. Giovanni Galermo); 12. Misterbianco (zona industriale Piano Tavola); 13. S.
Giovanni La Punta (fraz. di Trappeto).
Provincia di ENNA
Cons. n.
1 - 1. Assoro; 2. Leonforte.
Provincia di MESSINA
Cons. n.
1 - 1. Acquedolci; 2. S. Agata di Militello.
2 - 1. Alì Terme; 2. Fiumedinisi; 3. Nizza di Sicilia.
3 - 1. Barcellona Pozzo di Gotto; 2. Terme Vigliatore e fraz. di Marchesana.
4 - 1. Brolo; 2. Piraino (esclusa la fraz. di Zappardino); 3. S. Angelo di Brolo.
5 - 1. Castelmola; 2. Giardini Naxos; 3. Letojanni; 4. Taormina.
6 - 1. Casalvecchio (fraz. di S. Carlo Inferiore); 2. S. Teresa Riva (fraz. di Misserio).
7 - 1. Furci Siculo; 2. Pagliara; 3. Roccalumera.
8 - 1. Itala; 2. Scaletta Zanclea.
9 - 1. Condrò; 2. Gualtieri Sicaminò; 3. S. Pier Niceto (frazioni di Serro e S. Pier Marina); 4. Pace
del Mela; 5. ASI (Giammoro); 6. S. Filippo del Mela (lato Est del centro, parte bassa della fraz. di
Olivarella, frazioni di Archi, Cattafi, Corriolo, Croce Caruso).
10 - 1. Mongiuffi Melia; 2. Gallodoro.
11 - 1. Limina; 2. Roccafiorita.
12 - 1. Monforte S. Giorgio; 2. Roccavaldina (fraz. di SS. Salvatore); 3. Rometta (fraz. di Santa
Domenica).
13 - 1. Motta d'Affermo (soltanto fraz. di Torremuzza); 2. Reitano (fraz. di Villa Margi).
14 - 1. Gioiosa Marea; 2. Piraino (fraz. di Zappardino).
15 - 1. Terme Vigliatore (fraz. di Vigliatore); 2. Furnari (fraz. di Tonnarella).
16 - 1. Rometta; 2. Saponara (soltanto la fraz. di S. Pietro).
17 - 1. S. Teresa Riva; 2. Savoca (frazioni di Contura, Morbilla, Massenza, S. Francesco di Paola,
Rina).
18 - 1. Torregrotta; 2. Venetico; 3. Roccavaldina (fraz. di Cardà); 4. Monforte S. Giorgio (fraz. di
Monforte Marina).
Provincia di PALERMO
Cons. n.
1 - 1. Bompietro; 2. Petralia Soprana (fraz. di Cipampini).
2 - 1. Blufi (fraz. di Ferrarello); 2. Bompietro (fraz. di Locati).
3 - 1. Palermo; 2. Villabate; 3. Misilmeri (fraz. di Portella di Mare); 4. Ficarazzi; 5. Monreale (fraz.
di Villa Ciambra).
4 - 1. Balestrate; 2. Trappeto.
5 - 1. Partinico; 2. Borgetto (frazioni di Corsitti e Magna).
6 - 1. Capaci; 2. Carini; 3. Torretta; 4. ASI (Palermo).
7 - 1. S. Cipirello; 2. S. Giuseppe Jato.
Provincia di TRAPANI
Cons. n.
1 - 1. Poggioreale; 2. Salaparuta.
Provincia di RAGUSA
Cons. n.
1 - 1. Pozzallo; 2. Marina di Modica; 3. ASI.
Provincia di SIRACUSA
Cons. n.
1 - 1. Floridia; 2. Siracusa; 3. Solarino.
2 - 1. Carlentini; 2. Lentini.
3 - 1. Melilli; 2. Priolo Gargallo; 3. ASI Siracusa.
5.3. Il Piano definisce, inoltre, le priorità di realizzazione delle opere necessarie per il
completamento dei sistemi fognari e depurativi. Le priorità sono state individuate in due distinte
fasi.
Una prima fase consiste nella individuazione delle aree bacino o sub-bacino che si trovano in stato
di particolare degrado ambientale con corpi idrici superficiali o sotterranei che richiedono urgenti
interventi di salvaguardia anche in rapporto al loro uso. Le aree interessate, per le quali sono
previsti interventi organici e globali, sono le seguenti:
1) Golfo di Castellammare;
2) Falda idrica dell'Etna;
3) Fiume Platani;
4) Area di Gela e Comuni di Palma Montechiaro e Licata;
5) Golfo di Milazzo.
Tali aree potranno essere meglio specificate o integrate con il provvedimento da adottare ai sensi
dell'art. 51, 1° comma, della L.R. n. 27 del 1986.
Una seconda fase è diretta ad individuare le priorità fra più interventi da effettuare nella medesima
arca bacino o sub-bacino. Tra tali interventi parziali il Piano privilegia:
- gli interventi in zone talmente degradate da arrecare gravi pericoli alla salute pubblica;
- gli interventi tesi alla protezione ed al recupero della qualità delle acque superficiali o sotterranee
destinate o destinabili agli usi idropotabili;
- gli interventi in zone che gravitano su corpi idrici superficiali che si presentano in gravi condizioni
di alterazione, dando precedenza agli interventi diretti:
a) alla salvaguardia degli usi della balneazione e della mitilicoltura;
b) alle zone che siano meta di importanti flussi turistici internazionali, nazionali e locali;
c) ai centri urbani che gravitano sulla fascia costiera dando la precedenza a quelli più popolosi e
privi di un adeguato sistema fognario e depurativo;
d) ai sistemi fognari e depurativi consortili o associati.
Nella scelta degli interventi prioritari il Piano tiene conto, inoltre, della razionalità economica
dell'opera, consistente nel conseguire con le risorse disponibili il massimo beneficio economico
anche tenendo conto delle previsioni di riutilizzo dei reflui e dei fanghi derivati dal processo di
depurazione.
In ogni caso è previsto che il criterio di scelta debba essere sempre improntato alla immediata
funzionalità delle opere eseguite anche per stralci.
Per quello che riguarda gli impianti di depurazione il Piano sancisce la necessità di prevedere
impianti di tipo modulare, in quanto realizzabili per stralci funzionali in relazione alla percentuale
di fognatura realizzata da allacciare all'impianto. Esso prospetta, inoltre, l'esigenza di realizzare i
sistemi consortili da valle verso monte, in modo da allacciare immediatamente all'impianto la rete
fognante realizzata.
Infine, nel definire le priorità, il Piano prescrive anche all'attenta verifica delle effettive capacità
attuative degli Enti Locali cui è devoluta la realizzazione concreta delle opere, escludendo quegli
Enti che non hanno predisposto gli strumenti amministrativi e tecnici necessari per attivare con
immediatezza le procedure di realizzazione delle opere (art 16 della legge regionale 29 aprile 1985,
n. 21.)
Tale previsione è, fra l'altro, ribadita dall'art. 49 della legge regionale 15 maggio 1986, n 27.
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6. La gestione dei servizi.
6.1. Aree di bacino e ambiti territoriali ottimali.
L'art. 8, lett. d) della legge n. 319 del 1976, prevede fra i contenuti del Piano regionale di
risanamento delle acque, l'indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi
pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione e l'organizzazione delle relative strutture tecnicoamministrative.
Ai fini della predisposizione dei progetti diretti al disinquinamento, il territorio siciliano è stato
suddiviso in 11 aree di bacino. Nell'ambito delle 11 aree di bacino sono stati individuati 28 ambiti
territoriali nel cui interno la gestione dei servizi dovrà essere organizzata in modo unitario al fine di
ottenere la maggiore economia di costi e la migliore efficienza dei servizi.
Si riporta di seguito l'elenco dei Comuni siciliani suddiviso per aree ed ambiti di gestione:
AREA 1 - TRAPANI-MARSALA
Ambito 1: Buseto Palizzolo (TP), Custonaci (TP), Erice (TP). Favignana (TP), Paceco (TP), S. Vito
Lo Capo (TP), Trapani (TP), Valderice (TP)
Ambito 2: Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Pantelleria (TP), Petrosino (TP), Salemi (TP), Vita
(TP)
AREA 2 - CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Ambito 3: Alcamo (TP), Balestrate (PA), Calatafimi (TP), Castellammare del Golfo (TP), Trappeto
(PA)
Ambito 4: Borgetto (PA), Cinisi (PA), Giardinello (PA), Montelepre (PA), Partinico (PA), S.
Giuseppe Jato (PA), San Cipirello (PA), Terrasini (PA)
AREA 3 - BELICE
Ambito 5: Campobello di Mazara (TP), Castelvetrano (TP), Gibellina (TP), Partanna (TP),
Poggioreale (TP), S. Ninfa (TP), Salaparuta (TP)
Ambito 6: Bisacquino (PA), Campofiorito (PA), Camporeale (PA), Chiusa Sclafani (PA), Contessa
Entellina (PA), Corleone (PA), Giuliana (PA), Palazzo Adriano (PA), Piana degli Albanesi (PA),
Prizzi (PA), Roccamena (PA), S. Cristina Gela (PA)
Ambito 7: Alessandria della Rocca (AG), Bivona (AG), Burgio (AG), Calamonaci (AG),
Caltabellotta (AG), Lucca Sicula (AG), Menfi (AG), Montevago (AG), Ribera (AG), S. Stefano
Quisquina (AG), Sambuca di Sicilia (AG), Santa Margherita Belice (AG), Sciacca (AG),
Villafranca Sicula (AG),
AREA 4 - PALERMO-TERMINI IMERESE-CEFALÙ
Ambito 8: Altofonte (PA), Bagheria (PA), Belmonte Mezzagno (PA), Bolognetta (PA), Capaci
(PA), Carini (PA), Ficarazzi (PA), Isola delle Femmine (PA), Marineo (PA), Misilmeri (PA),
Monreale (PA), Palermo (PA), Santa Flavia (PA), Torretta (PA), Ustica (PA), Villabate (PA)
Ambito 9: Altavilla Milicia (PA), Baucina (PA), Campofelice di Fitalia (PA), Casteldaccia (PA),
Cefalà Diana (PA), Ciminna (PA), Godrano (PA), Mezzoiuso (PA), Trabia (PA), Ventimiglia di
Sicilia (PA), Vicari (PA), Villafrati (PA)
Ambito 10: Alia (PA), Aliminusa (PA), Caccamo (PA), Cerda (PA), Lercara Friddi (PA),
Montemaggiore Belsito (PA), Roccapalumba (PA), Sciara (PA), Sclafani Bagni (PA), Termini
Imerese (PA)
Ambito 11: Caltavuturo (PA), Campofelice di Roccella (PA), Castelbuono (PA), Cefalù (PA),
Collesano (PA), Geraci Siculo (PA), Gratteri (PA), Isnello (PA), Lascari (PA), Polizzi Generosa
(PA), Pollina (PA), S. Mauro Castelverde (PA), Scillato (PA),
AREA 5 - PLATANI
Ambito 12: Aragona (AG), Cammarata (AG), Casteltermini (AG), Castronovo di Sicilia (PA),
Cattolica Eraclea (AG), Cianciana (AG), Comitini (AG), Racalmuto (AG), S. Angelo Muxaro
(AG), S. Biagio Platani (AG), S. Giovanni Gemini (AG)
Ambito 13: Acquaviva Platani (CL), Bompensiere (CL), Campofranco (CL), Marianopoli (CL),
Milena (CL), Montedoro (CL), Mussomeli (CL), S. Caterina Villarmosa (CL), Serradifalco (CL),
Sutera (CL), Valledolmo (PA), Vallelunga Pratameno (CL), Villalba (CL),
AREA 6 - AGRIGENTO
Ambito 14: Agrigento (AG), Camastra (AG), Canicattì (AG), Castrofilippo (AG), Favara (AG),
Grotte (AG), Joppolo Giancaxio (AG), Lampedusa e Linosa (AG), Montallegro (AG), Naro (AG),
Palma di Montechiaro (AG), Porto Empedocle (AG), Raffadali (AG), Realmonte (AG), Santa
Elisabetta (AG), Siculiana (AG),
AREA 7 - SALSO
Ambito 15: Alimena (PA), Blufi (PA), Bompietro (PA), Castellana Sicula (PA), Ganci (PA),
Petralia Soprana (PA), Petralia Sottana (PA), Resuttano (CL)
Ambito 16: Barrafranca (EN), Calascibetta (EN), Enna (EN), Pietraperzia (EN), Villarosa (EN)
Ambito 17: Caltanissetta (CL), Campobello di Licata (AG), Delia (CL), Licata (AG), Ravanusa
(AG), Riesi (CL), S. Cataldo (CL), Sommatino (CL),
AREA 8 - MESSINA
Ambito 18: Acquedolci (ME), Alcara Li Fusi (ME), Capo d'Orlando (ME), Caprileone (ME),
Caronia (ME), Castel di Lucio (ME), Castell'Umberto (ME), Frazzanò (ME), Galati Mamertino
(ME), Longi (ME), Militello Rosmarino (ME), Mirto (ME), Mistretta (ME), Motta d'Affermo
(ME), Naso (ME), Pettineo (ME), Reitano (Me), S. Agata di Militello (Me), S. Marco d'Alunzio
(Me), S. Salvatore di Fitalia (Me), S. Stefano di Camastra (ME), San Fratello (ME), Torrenova
(ME), Tortorici (ME), Tusa (ME)
Ambito 19: Basicò (ME), Brolo (ME), Castroreale (ME), Falcone (ME), Ficarra (ME), Fondachelli
Fantina (ME), Furnari (ME), Gioiosa Marea (ME), Librizzi (ME), Mazzarrà S. Andrea (ME),
Montagnareale (ME), Montalbano Elicona (ME), Novara di Sicilia (ME), Oliveri (ME), Patti (ME),
Piraino (ME), Raccuja (ME), Rodi Milici (ME), S. Angelo di Brolo (ME), S. Piero Patti (ME),
Sinagra (ME), Terme Vigliatore (ME), Tripi (ME), Ucria (ME)
Ambito 20: Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Condrò (ME), Gualtieri Sicaminò (ME), Leni (ME),
Lipari (ME), Malfa (ME), Merì (ME), Milazzo (ME), Monforte S. Giorgio (ME), Pace del Mela
(ME), Roccavaldina (ME), Rometta (ME), S. Filippo del Mela (ME), S. Lucia del Mela (ME), S.
Marina Salina (ME), S. Pier Niceto (ME), Saponara (ME), Spadafora (ME), Torregrotta (ME),
Valdina (ME), Venetico (ME), Villafranca Tirrena (ME)
Ambito 21: Alì Superiore (ME), Alì Terme (ME), Antillo (ME), Casalvecchio (ME), Castelmola
(ME), Fiumedinisi (ME), Forza d'Agrò (ME), Furci Siculo (ME), Gallodoro (ME), Giardini Naxos
(ME), Itala (ME), Letojanni (ME), Limina (ME), Mandanici (ME), Messina (ME), Mongiuffi Melia
(ME), Nizza di Sicilia (ME), Pagliara (ME), Roccafiorita (ME), Roccalumera (ME), S. Alessio
Siculo (ME), S. Teresa-Riva (ME), Savoca (ME), Scaletta Zanclea (ME), Taormina (ME)
AREA 9 - ETNA-CATANIA-SIMETO
Ambito 22: Agira (EN), Aidone (EN), Assoro (EN), Capizzi (ME), Catenanuova (EN), Centuripe
(EN), Cerami (EN), Cesarò (ME), Gagliano Castelferrato (EN), Leonforte (EN), Nicosia (EN),
Nissoria (EN), Regalbuto (EN), S. Teodoro (ME), Sperlinga (EN), Troina (EN), Valguarnera
Capopepe (EN)
Ambito 23: Bronte (CT), Calatabiano (CT), Castiglione di Sicilia (CT), Fiumefreddo di Sicilia
(CT), Floresta (ME), Francavilla di Sicilia (ME), Gaggi (ME), Giarre (CT), Graniti (ME),
Linguaglossa (CT), Maletto (CT), Malvagna (ME), Maniace (CT), Mascali (CT), Milo (CT), Mojo
Alcantara (ME), Motta-Camastra (ME), Piedimonte Etneo (CT), Randazzo (CT), Riposto (CT),
Roccella Valdemone (ME), S. Alfio (CT), S. Domenica Vittoria (ME), S. Venerina (CT), Zafferana
Etnea (CT)
Ambito 24: Aci Bonaccorsi (CT), Aci Castello (CT), Aci Catena (CT), Aci S. Antonio (CT),
Acireale (CT), Adrano (CT), Belpasso (CT), Biancavilla (CT), Camporotonto Etneo (CT), Catania
(CT), Gravina di Catania (CT), Mascalucia (CT), Misterbianco (CT), Motta S. Anastasia (CT),
Nicolosi (CT), Paternò (CT), Pedara (Ct), Ragalna (Ct), S. Agata Li Battiati (Ct), S. Giovanni La
Punta (Ct), S. Gregorio di Catania (CT), S. Maria di Licodia (CT), S. Pietro Clarenza (CT),
Trecastagni (CT), Tremestieri Etneo (CT), Valverde (CT), Viagrande (CT)
Ambito 25: Caltagirone (CT), Castel di Judica (CT), Mineo (CT), Mirabella Imbaccari (CT),
Palagonia (CT), Raddusa (CT), Ramacca (CT), S. Michele di Ganzaria (CT),
AREA 10 - GELA-RAGUSA
Ambito 26: Butera (CL), Gela (CL), Grammichele (CT), Licodia Eubea (CT), Mazzarino (CL),
Mazzarrone (CT), Niscemi (CL), Piazza Armerina (EN), S. Cono (CT), Vizzini (CT),
Ambito 27: Acate (RG), Chiaramonte Gulfi (RG), Comiso (RG), Giarratana (RG), Ispica (RG),
Modica (RG), Monterosso Almo (RG), Pozzallo (RG), Ragusa (RG), S. Croce Camerina (RG),
Scicli (RG), Vittoria (RG)
AREA 11 - SIRACUSA- AUGUSTA
Ambito 28: Augusta (SR), Avola (SR), Buccheri (SR), Buscemi (SR), Canicattini Bagni (SR),
Carlentini (SR), Cassaro (SR), Ferla (SR), Floridia (SR), Francofonte (SR), Lentini (SR), Melilli
(SR), Militello Val di Catania (CT) , Noto (SR), Pachino (SR), Palazzolo Acreide (SR), Portopalo
di Capopassero (SR), Priolo Gargallo (SR), Rosolini (SR), Scordia (CT), Siracusa (SR), Solarino
(SR), Sortino (SR),
6.2. Strutture tecnico-organizzative per la gestione.
Il Piano, sulle problematiche in questione, dà alcune indicazioni di massima.
Esso prevede la costituzione di Consorzi fra Comuni che operino attraverso una sola Azienda
speciale. I Consorzi, da costituire ai sensi dell'art. 21 e succ. del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e
degli artt. 169 e segg. del regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108, avranno come
scopo statutario l'assunzione diretta, mediante Azienda speciale, delle opere e della gestione dei
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Le Aziende dovrebbero, comunque, operare secondo una organizzazione improntata sui criteri
industriali.
6.3. La gestione dei servizi pubblici nella vigente legislazione regionale - Le funzioni delle Province
regionali e le Società per Azioni.
6.3.1. Le linee di tendenza previste nel Piano regionale di risanamento delle acque possono
considerarsi coincidenti, in linea di massima, con le previsioni della legge regionale 6 marzo 1986,
n. 9, istitutiva della Provincia regionale.
Infatti, l'art. 15 della stessa legge prevede che "i Comuni appartenenti ad una medesima Provincia
regionale possono stabilire fra loro, anche con l'intervento della provincia regionale, gestioni
comuni al fine di realizzare l'esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di
specifiche unità di gestione", che, appunto, potrebbero essere le Aziende cui si riferisce il piano
regionale di risanamento delle acque.
6.3.2. La legge regionale n. 9 del 1986, in ogni caso, prevede una specifica competenza della
Provincia regionale in materia di "organizzazione e gestione dei servizi relativi agli impianti di
smaltimento dei rifiuti e depurazione delle acque".
Tale competenza, tuttavia, può essere esercitata solo qualora "i Comuni singoli o associati non
possano provvedervi".
6.3.3. La legge regionale n. 9 del 1986 prospetta, inoltre, altre soluzioni sostanzialmente conformi a
quelle indicate dal Piano di risanamento delle acque ma da attuare attraverso strutture più agili e
moderne. Infatti, l'art. 18 della legge prevede che i comuni e le province possano "promuovere, per
la gestione dei servizi pubblici, la costituzione di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico
qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati".
È chiaramente ipotizzata la costituzione di società miste in cui gli Enti pubblici garantiscano una
gestione coerente con la normativa vigente e le società private specializzate forniscano capacità
manageriale, professionalità ed assicurino una conduzione efficiente dei servizi.
6.4. La gestione degli impianti di depurazione - L'art. 53 della legge regionale n. 27 del 1986.
In attesa della costituzione delle società previste dall'art. 18 della L.R. n. 9 del 1986 o, comunque, di
una organica definizione delle strutture tecnico-amministrative per la gestione dei servizi pubblici di
acquedotto, fognatura e depurazione, il legislatore regionale ha emanato una norma di immediata
applicazione diretta ad assicurare, nella fase transitoria, la gestione efficiente degli impianti di
depurazione realizzati o che si andranno man mano realizzando.
6.4.1. L'art. 53 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, infatti prevede l'obbligo per i Comuni
di affidare la gestione e la manutenzione degli impianti a imprese specializzate.
In particolare, l'art. 53 prevede le seguenti tre ipotesi:
a) progetti di impianti di depurazione non ancora approvati: il Comune deve prevedere, nel
capitolato speciale di appalto, l'obbligo, per l'impresa assuntrice, della gestione e manutenzione
dell'impianto per una durata non inferiore a tre anni;
b) progetti di impianti di depurazione approvati e non appaltati alla data di entrata in vigore della
legge (17 maggio 1986): l'obbligo previsto al precedente punto a) è inserito "ope legis" nel
capitolato speciale, senza ulteriori pareri ed approvazioni. La legge non prevede, in questa ipotesi,
le modalità di determinazione degli oneri di gestione da rimborsare alle imprese assuntrici.
Tali oneri potranno essere concordati tra Amministrazione comunale ed Impresa, sulla base di una
analisi dei costi di gestione, e sottoposti alla valutazione di congruità da parte di un competente
organo tecnico (U.T.E. ecc.);
c) progetti di impianti di depurazione appaltati, in corso di realizzazione o già realizzati alla data di
entrata in vigore della legge (17 maggio 1986): il Comune, se sprovvisto di personale idoneo, ha
l'obbligo di assicurare il funzionamento e la manutenzione dell'impianto mediante la stipula di
convenzioni con imprese in possesso di documentata specializzazione. A parità di condizioni dovrà
essere data la preferenza alle cooperative aventi le caratteristiche previste dalla legge regionale 18
agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
6.5. Personale da adibire alla gestione degli impianti.
6.5.1. Anche nel caso di affidamento della gestione e della manutenzione degli impianti di
depurazione in convenzione ad imprese specializzate, i Comuni possono procedere all'ampliamento
della pianta organica per le qualifiche di livello medio-basso.
6.5.2. Infatti è prassi che le Aziende che assumono la gestione degli impianti si limitino a fornire
capacità manageriali e personale con alto livello di specializzazione lasciando alle Amministrazioni
locali i compiti inerenti allo svolgimento di mansioni tecnico-manuali o di media specializzazione.
6.5.3. I Comuni, pertanto, potranno sempre prevedere nella propria pianta organica posti di operai
custodi-manutentori in possesso della necessaria specializzazione e, per gli impianti di terzo livello,
anche di personale diplomato in possesso di specifica professionalità documentata relativa alla
conduzione di impianti di depurazione ed al controllo qualitativo degli scarichi.
6.5.4. Il numero dei posti dovrà essere stabilito in relazione alle esigenze del servizio da assicurare
ed alle dimensioni dell'impianto.
6.5.5. Le deliberazioni relative alla istituzione di posti per il servizio di depurazione delle acque
reflue comunali è opportuno vengano sottoposte ad un preventivo parere dell'Assessorato scrivente
prima dell'approvazione da parte della Commissione regionale per la Finanza Locale.
6.6. Spese di gestione a carico del bilancio comunale.
6.6.1. I Comuni che assicurano il servizio di depurazione dei reflui urbani sono tenuti ad applicare
la tariffa relativa a tale servizio nella misura stabilita dalle leggi emanate dallo Stato per la finanza
locale. Si fa riferimento da ultimo, all'art. 17 del D.L. 1° luglio 1986, n. 318 convertito nella legge 9
agosto 1986, n. 448.
6.6.2. Relativamente all'assunzione del personale da destinare al servizio di depurazione e alla
copertura dei corrispondenti oneri finanziari i Comuni dovranno fare riferimento alle disposizioni
contenute nell'art. 6, 11° comma, lett. c) della legge finanziaria 1986 - legge 28 febbraio 1986, n.
41.
Tali disposizioni prevedono una deroga al divieto di assunzioni per il "personale tecnico
strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della
legge 10 maggio 1976, n. 319" (vedi art. 15, 3° comma, lett. c), D.L. 28 febbraio 1983, n. 55
convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131.)
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Capo II
La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature.
Norme comuni
7. Recapito degli scarichi (artt. 6, 19, L.R. n. 27 del 1986).
7.1. Gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili sono ammessi nei seguenti
corpi ricettori:
- corpi idrici superficiali e cioè: laghi, invasi artificiali, corsi d'acqua naturali o artificiali, ivi
compresi torrenti e valloni, e il mare;
- il suolo e gli strati superficiali di esso.
7.2. Sono vietati gli scarichi nei seguenti corpi ricettori:
- il sottosuolo e le unità geologiche profonde;
- le lagune;
- le zone di foce, secondo la definizione data dal C.I.T.A.I. nella delibera 4 febbraio 1977, allegato 1
(censimento e catasto delle acque - punto 3). La zona di foce, in nessun caso, può essere inferiore a
150 metri dalla linea di costa;
- gli stagni salmastri.
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8. Le tabelle allegate alla legge (artt. 5, 2° e 3° comma; 7, 1° e 2° comma; 10, 2° e 3° comma).
8.1. I limiti di accettabilità degli scarichi sono previsti nelle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge.
I parametri in esse previsti non dovranno essere superati dai reflui depurati prima della loro
immissione nei corpi ricettori.
8.2. Le tabelle 1 e 2 si riferiscono alla qualità dei reflui immessi nelle pubbliche fognature.
8.2.1. La tabella 1 prevede parametri che rappresentano le concentrazioni massime ammissibili, per
le sostanze biodegradabili, nei reflui non depurati delle pubbliche fognature che convogliano reflui
urbani (di 1ª categoria).
L'art. 5, 2° comma, della legge regionale n. 27 del 1986 prevede due ipotesi:
a) esistenza dell'impianto di depurazione: in tal caso la tabella 1 è stabilita nell'interesse dell'Ente
gestore dell'impianto, in quanto il superamento dei parametri in essa previsti difficilmente
consentirebbe di assicurare un efficace trattamento dei reflui e, quindi il rispetto dei limiti di
accettabilità previsti per le acque reflue depurate (tabelle 3 - 4 - 5 - 6).
È ovvio che, nel caso in esame, il rispetto della tabella 1 non rappresenta un preciso obbligo per
l'ente gestore ed il rispetto dei parametri massimi previsti per il refluo in uscita dipendente anche
dalla tipologia e dalla capacità depurativa dell'impianto di trattamento;
b) assenza dell'impianto di depurazione: in tal caso la tabella 1 si può intendere come indicativa di
limiti di accettabilità dello scarico nelle more di realizzazione dell'impianto e, comunque, entro il
quinquennio previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 27 del 1986.
Infatti, il superamento dei parametri in essa previsti non consentirebbe di classificare il refluo con
caratteristiche di tipo civile (di 1ª categoria); pertanto nel caso di superamento dei parametri stessi,
l'autorità di controllo può intervenire impedendo per gli scarichi che si immettono nella pubblica
fognatura eventuali pretrattamenti o, comunque, le prescrizioni necessarie per assicurare il rispetto
dei limiti previsti nella tabella 1.
In entrambe le ipotesi sopra specificate è da tenere presente che i centri abitati con scarsa dotazione
idrica non sono in grado di rispettare i parametri della tabella 1, la quale, pertanto, in tali casi, non
può considerarsi assolutamente vincolante.
8.2.2. La tabella 2 prevede i limiti per l'accettabilità dei reflui degli insediamenti produttivi nelle
pubbliche fognature di tipo civile (1ª categoria); i relativi parametri si riferiscono alle
concentrazioni massime delle sostanze tossiche persistenti e bioaccumulabili. Il mancato rispetto di
tali limiti implica la revoca, da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione all'allacciamento
nella pubblica fognatura.
8.3. La tabella 7 prevede parametri che indicano i valori medi riscontrabili in acque marine costiere
siciliane non inquinate.
La tabella non contiene, pertanto, dei limiti di accettabilità ma le caratteristiche che rappresentano
obiettivi di qualità delle acque del mare da mantenere o da recuperare. Gli standards previsti della
tabella, in presenza di scarichi anche con condotta sottomarina dovranno essere garantiti entro 200
metri dalla linea di costa.
L'autorità di controllo, in caso di loro superamento ha l'obbligo di ricercarne le cause intervenendo
sugli scarichi che hanno dato origine all'alterazione.
8.4. La tabella 8 prevede i limiti parametrici da valutare per l'assimilabilità degli insediamenti
produttivi a quelli civili.
Con essa si è adottato un criterio univoco che, se non tiene conto delle caratteristiche specifiche di
ogni singolo corpo ricettore in rapporto alla cui tutela andrebbe di volta in volta definita
l'assimilabilità dello scarico, tuttavia ha il vantaggio di consentire un'applicazione inequivocabile
del criterio di assimilabilità.
8.5. Gli scarichi sul suolo e l'allegato 5 della delibera CITAI.
La disciplina introdotta dalla legge regionale n. 27 del 1986 fa riferimento, per gli scarichi nel suolo
e negli strati superficiali di esso, alle norme dell'allegato 5 della delibera del Comitato
interministeriale per la tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977 (cfr. art. 6, 2°
comma; art. 9, 6° comma; art. 14, 1° comma; art. 19, 1° comma; art. 24, 3° comma; art. 25, punto
2); art. 27; art. 28, 1° comma; art. 29, 1° comma).
Il citato allegato 5, invero, mentre definisce nel dettaglio le modalità di smaltimento sul suolo dei
liquami di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc (classe A della L.R. n.
27 del 1985), per gli altri scarichi di maggiore entità e, cioè, pubbliche fognature e insediamenti
civili di consistenza superiore a 50 vani ed a 5000 mc (classe B), si limita alla previsione di norme e
prescrizioni di carattere generale relative alle caratteristiche delle località scelte per lo smaltimento,
ai metodi per la distribuzione controllata del liquame sul suolo, ecc.
Anche per quanto riguarda i limiti di accettabilità ed il pretrattamento cui sottoporre le acque di
scarico, l'allegato 5 dà solo indicazioni di carattere generale subordinandone la determinazione in
dettaglio ad una preliminare, accurata conoscenza delle caratteristiche del suolo prescelto per lo
scarico e delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico stesso.
L'autorità competente ad autorizzare lo scarico dovrà, pertanto, valutare, caso per caso, se i limiti di
ammissibilità, il pretrattamento ed il metodo di applicazione al suolo prescelti dal titolare dello
scarico assicurino una adeguata tutela dell'ecosistema interessato. In particolare, per le pubbliche
fognature, si procederà all'esame degli aspetti di tutela sopra indicati in sede di approvazione del
Programma di attuazione della rete fognante e di autorizzazione dello scarico.
Si ricorda, comunque, che già prima del trattamento i reflui delle pubbliche fognature devono
rientrare con le limitazioni di cui al precedente punto 8.2.1. per i casi di scarsa dotazione idrica, nei
valori parametrici previsti dalla tabella 1 e non devono superare quelli previsti nella tabella 2. In
ogni caso l'autorità di controllo potrà prescrivere limiti di accettabilità contenuti nelle tabelle
allegate alla legge in rapporto alla capacità depuratrice del suolo ed alle esigenze di un'efficace
tutela del corpo ricettore. Per gli insediamenti civili della classe B, l'autorità competente alla
autorizzazione ed al controllo, sulla base di accurate indagini sulla natura struttura e idrologia del
suolo e sulle caratteristiche quali-quantitative del refluo, dovrà controllare, in concreto, se metodo
di applicazione prescelto, pretrattamento e limiti di accettabilità (da individuare nella tabelle 3, 4, 5
e 6 allegate alla legge) siano in grado di assicurare la stabilità e l'efficacia dei processi naturali di
depurazione previsti, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione
non subiscano degradazione o danno, prescrivendo, se del caso, in sede di rilascio della
autorizzazione, le modifiche ritenute opportune o necessarie per il raggiungimento di risultati
positivi.
Inoltre, l'autorità che autorizza e controlla lo scarico dovrà accertare il pieno rispetto di tutte le altre
prescrizioni previste nell'allegato 5, tenendo presente che la prescrizione di distanze minime ivi
previste può essere superata solo in presenza di accorgimenti tecnici capaci di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria cui quelle prescrizioni sono finalizzate.
Per gli scarichi su suolo adibito ad uso agricolo, ammessi solo per le pubbliche fognature esistenti e
nuove e per gli insediamenti civili della classe A e C esistenti e nuovi, l'autorità competente al
controllo procederà con gli stessi criteri sopra indicati, controllando anche il rispetto, da parte degli
insediamenti della classe C, delle disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 della legge regionale n.
27 del 1986
------------------------
9. Gli scarichi delle pubbliche fognature.
9.1. Classificazione.
L'art. 5 della legge regionale n. 27 del 1986 distingue con chiarezza le pubbliche fognature di 1ª
categoria, che convogliano reflui di tipo civile da quelle di 2ª categoria, caratterizzate da un refluo
proveniente esclusivamente o, comunque in modo consistente da insediamenti produttivi (consorzi
A.S.I., consorzi misti fra Comuni e imprese).
La distinzione è di rilevante importanza al fine della regolamentazione dei relativi scarichi, come si
vedrà meglio nei successivi punti 9.2. - 9.3. - 9.4.; solo le pubbliche fognature di 1ª categoria sono
soggette alla disciplina contenuta nella legge che si commenta mentre le pubbliche fognature di 2ª
categoria ricadono nella disciplina prevista dalla normativa nazionale che regolamenta gli scarichi
degli insediamenti produttivi (legge n. 319 del 1976 e segg.).
9.2. Nuovi scarichi di pubbliche fognature di 1ª categoria - Regolamentazione.
9.2.1. In via preliminare, si ritiene opportuno chiarire che il carattere di "esistente" o di "nuovo", cui
fanno riferimento i commi 12 e 13 dell'art. 4, legge regionale n. 27 del 1986, riguarda
esclusivamente le opere strettamente attinenti ai presidi depurativi di cui ogni scarico deve essere
dotato (impianto di depurazione ed eventuale condotta sottomarina o di allontanamento), attraverso
i quali gli enti gestori dovranno garantire il rispetto della nuova disciplina introdotta.
L'art. 4, comma 13, in particolare definisce "scarico di pubbliche fognature nuove" quello "le cui
opere sono state appaltate successivamente alla data di entrata in vigore della legge" (17 maggio
1986). Tale definizione, tuttavia, appare in contraddizione con la disposizione del comma
precedente.
Infatti, dalla lettura dei due commi (12 e 13) non si evince con chiarezza se il momento
discriminante per distinguere lo scarico di pubbliche fognature nuove da quello di pubbliche
fognature esistenti sia quello di concessione dell'autorizzazione o quello dell'appalto. Si pensi, ad
esempio, agli scarichi autorizzati prima della data del 17 maggio 1986 ed alle relative opere
appaltate a decorrere da tale data o successivamente. Essi sembrano ricadere in entrambi le
categorie di scarichi (esistenti e nuovi).
Appare indispensabile, pertanto stabilire con chiarezza quale sia l'elemento cui risalire per
individuare inequivocabilmente gli scarichi delle pubbliche fognature nuove da quelli delle
pubbliche fognature esistenti facendo riferimento allo spirito della normativa introdotta, deducibile
anche da altre disposizioni contenute nella stessa legge che si commenta. L'intento evidente del
legislatore regionale, nel discriminare i due tipi di scarico (esistente e nuovo), è quello di prevedere
una disciplina transitoria per quegli scarichi la cui procedura di realizzazione fosse sfociata, alla
data di entrata in vigore della legge in atti non più modificabili senza danno per la Pubblica
Amministrazione. Tali atti sono chiaramente individuati nell'affidamento in appalto alle opere sia
dal comma 13 dell'art. 4 sia dall'ultimo comma dell'art. 52. E ciò non a caso, considerato che le
autorizzazioni già rilasciate, se in contrasto con la legge sopravvenuta, possono essere revocate o
riformate. Si ritiene, pertanto, che il momento cui risalire per distinguere gli scarichi delle pubbliche
fognature nuovi da quelli esistenti sia quello dell'appalto delle relative opere.
9.2.2. L'art. 12, ultimo comma, stabilisce l'adeguamento, fin dalla data della loro attivazione, degli
scarichi delle pubbliche fognature nuove alla disciplina base contenuta negli artt. 7, 8, 9, 10 e 11
della legge.
Di tale disciplina si riporta di seguito il quadro riassuntivo con l'indicazione delle tabelle applicabili
in rapporto alle varie classi di corpi ricettori ed al carico inquinante (vedi pag. 11).
9.2.3. Per una migliore comprensione del testo della legge ci si limita a chiarire che:
a) L'art. 9, 5° comma, equipara agli scarichi in laghi ed invasi, ai fini della determinazione dei limiti
di accettabilità, gli scarichi in corsi d'acqua, torrenti e valloni quando il punto di scarico dista meno
di 5 chilometri dal punto in cui il corso d'acqua confluisce in un lago od invaso.
b) L'art. 10, 1° comma, equipara allo scarico in mare sottocosta lo scarico in corsi d'acqua, torrenti e
valloni quando il punto di scarico dista meno di 2 chilometri dalla zona di foce. Come per il punto
a) tale distanza deve essere calcolata non in linea d'aria ma lungo l'alveo del corso d'acqua.
Il legislatore, infatti, ha individuato le distanze sopra indicate (quali distanze minime al di sotto
delle quali i processi di autodepurazione non consentono un abbattimento sufficiente del carico
inquinante. Ovviamente i meccanismi di depurazione non possono che riferirsi alle azioni fisiche,
chimiche e biologiche che i reflui, anche depurati, subiscono lungo l'alveo del corso d'acqua.
c) L'art. 34 prescrive che gli scarichi degli insediamenti destinati ad attività sanitarie devono essere
sottoposti a disinfezione. È opportuno, a tal fine, precisare che il legislatore ha inteso riferirsi agli
scarichi provenienti da presidi ospedalieri o insediamenti assimilati (case di cura, ecc.).
9.2.4. L'art. 11 regolamenta gli scarichi delle pubbliche fognature mediante condotte sottomarine;
nell'articolo sono fissati sia i livelli di trattamento che le lunghezze e le profondità minime delle
condotte aventi funzione di depurazione, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti. Si
sottolinea che tale articolo non riguarda le condotte di allontanamento previste dal 4° comma
dell'art. 10. In ogni caso, sia che trattasi di condotta di allontanamento che di condotta avente
funzione di depurazione, gli standards qualitativi della tabella 7 dovranno essere rispettati almeno
entro 200 metri dalla linea di costa.
La scelta fra il tipo di scarico previsto dall'art. 10 o quello previsto dall'art. 11 dovrà essere
effettuata in base a motivate valutazioni di carattere tecnico-economico.
9.3. Scarichi esistenti di pubbliche fognature di 1ª categoria - Regolamentazione.
9.3.1. L'art. 4, 12° comma, definisce quale scarico di pubbliche fognature esistente quello che sia
stato attivato o autorizzato anteriormente all'entrata in vigore della legge (17 maggio 1986).
Sull'interpretazione di tale disposizione si richiama il precedente punto 9.2.1.
9.3.2. In virtù dell'art. 12 della legge, gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti devono
adeguarsi entro 5 anni dalla data del 17 maggio 1986 alla regolamentazione prevista negli artt. 7, 8,
9, 10 e 11 per gli scarichi nelle pubbliche fognature nuove.
Tale adeguamento deve intendersi esteso anche a quei casi in cui i livelli di depurazione esistenti
siano di qualità superiore a quelli previsti dalla legge; solo in presenza di particolari esigenze di
tutela del corpo ricettore sarà consentito il mantenimento di livelli di depurazione notevolmente più
spinti di quelli necessari per il mantenimento degli standard di qualità prescritti: ciò al fine di
evitare spreco di risorse collettive anche con riferimento alla gestione dei sistemi.
9.3.3. Nel periodo transitorio la portata degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti può essere
aumentata solo per nuove immissioni derivanti da:
a) lavori in corso o ultimati alla data del 17 maggio 1986;
b) lavori relativi ad opere appaltate dopo il 17 maggio 1986 purché conformi ai Programmi di
attuazione della rete fognante previsti dall'art. 3.
La conformità deve essere riferita a tutti i contenuti dei Programmi di attuazione, compreso le
priorità degli interventi realizzativi in essi previste.
È ovvio che i citati Programmi devono essere già approvati ai sensi dell'art. 4, lett. c) della legge n.
319 del 1976 (cfr. art. 52, 4° e 5° comma, legge regionale n. 27 del 1986).
9.4. Pubbliche fognature di 2ª categoria (art. 5 - 5°, 6° e 7° comma)
9.4.1. La legge definisce pubbliche fognature di 2ª categoria "quelle che convogliano gli scarichi
degli insediamenti produttivi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, istituiti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e della legge regionale 27 febbraio
1965, n. 4, nonché quelle che convogliano scarichi provenienti da consorzi misti formati tra Enti
Locali ed imprese".
9.4.2. Il legislatore ha inteso così assimilare all'ampia categoria dei consorzi misti, tra Enti Locali ed
imprese, i Consorzi A.S.I. che, istituiti per legge, sono enti pubblici non economici dotati di
personalità giuridica pubblica. Di tali consorzi fanno parte, per Statuto, Enti Locali (Province,
Comuni), la Regione e altri Enti Pubblici nonché gli insediamenti industriali.
Essi, per finalità e struttura organizzativa, sono i Consorzi misti che meglio si prestano anche alla
realizzazione ed alla gestione delle infrastrutture destinate al convogliamento ed al trattamento dei
reflui industriali ed urbani.
9.4.3. Ai fini della regolamentazione dei loro scarichi il legislatore ha tuttavia considerato
previdente nei casi in cui convogliano anche reflui urbani, la presenza dei reflui industriali, in
quanto portatori di un carico inquinante, presenta carattere di maggiore pericolosità ambientale ed
ha assoggettati i relativi scarichi alla disciplina prevista dalla normativa nazionale per gli
insediamenti produttivi (tabella A legge n. 319 del 1976).
------------------------
10. Gli insediamenti produttivi in regime speciale (art. 15, 3° comma, art. 33).
10.1. L'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 aveva introdotto un particolare regime
giuridico per alcuni insediamenti produttivi che erano stati esonerati dal rispetto della normativa
generale rinviando al Piano regionale di risanamento delle acque la disciplina dei relativi scarichi.
10.2. Tale regime speciale, dettato da esigenze di natura economico-sociale nonché dalla peculiarità
degli scarichi in questione, si riferiva alle acque di eduzione delle miniere di zolfo, agli scarichi
delle industrie di sali potassici, dei frantoi oleari, delle industrie ittico-conserviere e dei mattatoi
comunali.
10.3. Con la legge regionale n. 27 del 1986, che, come si è detto, costituisce uno dei contenuti di
maggiore rilievo del Piano regionale di risanamento delle acque, viene definita la disciplina degli
scarichi in discussione secondo il seguente regime:
A - REGIME DEFINITIVO
10.3.1. Recapito dello scarico in pubbliche fognature: i limiti di accettabilità sono stabiliti dagli Enti
gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione nei regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
16 della legge regionale n. 27 del 1986. L'Ente gestore, nel fissare tali limiti, non potrà derogare da
quelli previsti dalla tabella 2 e dovrà tener conto dei valori fissati dalla tabella 1 della legge.
10.3.2. Recapito dello scarico al di fuori delle pubbliche fognature: la legge (art. 33) assoggetta gli
insediamenti in questione alla disciplina prevista dalla legge n. 319 del 1976 per gli scarichi
provenienti da insediamenti produttivi.
10.3.3. Gli artt. 15 e 33 della legge regionale n. 27 del 1986 estendono lo stesso regime anche agli
scarichi delle cantine, delle industrie di vinificazione, concentrazione, distillazione,
imbottigliamento e lavorazione dei prodotti vinosi.
10.3.4. La nuova regolamentazione introdotta è, ovviamente, di immediata applicazione per gli
insediamenti produttivi nuovi.
B - REGIME TRANSITORIO
10.3.5. Per quelli esistenti è invece previsto un regime di proroga della regolamentazione degli
scarichi vigente al momento di entrata in vigore della legge.
Nel caso di recapito in pubbliche fognature, i tempi di adeguamento sono fissati dall'Ente gestore
della pubblica fognatura o dell'impianto di depurazione nei regolamenti previsti dall'art. 16 della
legge.
I tempi di adeguamento, ovviamente, dovranno essere stabiliti in rapporto alle esigenze di
funzionamento degli impianti di depurazione e tenendo conto di quanto in precedenza affermato al
punto 8.2.1., lettere a) e b).
Nel caso di recapito fuori dalla pubblica fognatura, l'art. 33 prevede una proroga di 2 anni.
10.3.6. Il regime va definito distinguendo nettamente le lavorazioni industriali, già in regime di
proroga per effetto del citato art. 7 della legge regionale n. 181 del 1981, da quelle per cui la
proroga è prevista per la prima volta con la legge regionale n. 27 del 1986.
10.3.7. Infatti, mentre per le prime è previsto un prolungamento del precedente regime di proroga,
per le altre (cantine, industrie e relativi impianti di vinificazione, concentrazione, distillazione,
imbottigliamento e lavorazione dei prodotti vinosi) la proroga non può che riferirsi al regime per
esse già vigente (risultante anche dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate) al momento di entrata
in vigore della legge regionale n. 27 del 1986.
10.3.8. Per queste ultime lavorazioni industriali una interpretazione di maggiore larghezza (facoltà
di non rispettare neanche i provvedimenti autorizzativi emessi) oltre ad essere, sul piano logico, un
assurdo, cozzerebbe contro quel principio fondamentale della legislazione di tutela dell'ambiente
che vieta l'aumento, sotto qualsiasi forma, dell'inquinamento (art. 25 della legge n. 319 del 1976,
art. 18, legge regionale n. 39 del 1977) ed interferirebbe certamente con la legislazione penale dello
Stato in materia di "proroghe" (vedasi programmi di adeguamento previsti dall'art. 2 della legge n.
650 del 1979).
Le imprese che potranno usufruire della proroga dovranno, comunque, nel corso del biennio, dotarsi
dei presidi depurativi necessari per rispettare i limiti tabellari previsti dalla legislazione nazionale.
10.3.9. Gli scarichi delle acque termali (art. 32). Lo scarico delle acque termali in corpi idrici
superficiali è soggetto alla normale disciplina prevista per gli insediamenti civili. Tuttavia, qualora
le acque prelevate da un corpo idrico anche sotterraneo presentino parametri con valori superiori ai
limiti tabellari, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può consentire delle
deroghe alle tabelle allegate alla legge.
Le deroghe, tuttavia incontrano le seguenti limitazioni:
a) non devono, comunque, essere superati i valori parametrici iniziali, cioè esistenti al momento del
prelievo;
b) non devono essere compromessi gli usi del corpo ricettore;
c) non deve essere arrecato danno alla salute ed all'ambiente.
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11. Gli scarichi degli insediamenti civili o assimilati che non recapitano in pubbliche fognature.
11.1. Principi generali.
La legge regionale n. 27 del 1986 sancisce, all'art. 15, 1° e 2° comma, due principi fondamentali:
11.1.1. Il primo tratto dalla legge n. 319 del 1976, prevede l'ammissibilità, in ogni caso ("sempre"),
degli scarichi di tutti gli insediamenti civili o assimilati nelle pubbliche fognature di 1ª categoria.
Ciò implica l'obbligo, per gli Enti gestori del servizio pubblico di fognatura, di consentire
l'allacciamento di tali scarichi a tutti i titolari che ne facessero richiesta.
11.1.2. Il secondo, di converso, prevede l'obbligo per i titolari di scarichi di tutti gli insediamenti
che gravitino in "zone servite da pubbliche fognature", di allacciare gli scarichi stessi alle fognature.
Tale adempimento dovrà essere effettuato nei tempi stabiliti dalle autorità comunali competenti e
notificato con apposito provvedimento.
La legge prevede un limite temporale massimo di un anno per l'allacciamento degli scarichi in
questione, non chiarendo se tale termine decorra dalla data di entrata in vigore della legge o dalla
data di notifica del provvedimento comunale. Si ritiene, tuttavia, che l'interpretazione più esatta sia
da considerare la seconda (data di notifica del provvedimento), anche per consentire alle
Amministrazioni interessate di programmare i lavori per la realizzazione delle opere di
allacciamento.
L'obbligo, ovviamente, deve essere preso in considerazione dagli amministratori locali in
connessione con le disposizioni dell'art. 12, 3° comma e, comunque, evitando concentrazioni di
reflui che, se non depurati possono causare gravi pericoli di inquinamento dell'ambiente.
11.2. La classificazione degli insediamenti civili.
Gli insediamenti civili e assimilati sono classificati dalla legge in tre classi (A, B e C) secondo la
natura dell'attività svolta e secondo l'entità dello scarico.
11.2.1. La classe A comprende gli edifici con scarichi di tipo domestico o assimilabile di minore
entità (edifici di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 metri cubi).
11.2.2. La classe B comprende gli stessi edifici della classe A con scarichi di maggiore entità
(edifici di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 metri cubi) nonché altri tipi di insediamenti
anche produttivi, ma con scarichi assimilabili a quelli civili secondo la tabella 8 allegata alla legge.
11.2.3. La classe C comprende le imprese agricole di una certa consistenza.
Per indicazioni di maggiore dettaglio si rinvia alla lettura degli articoli 21, 22 e 23 della legge
regionale n. 27 del 1986.
11.3. Insediamenti civili nuovi - Regolamentazione degli scarichi.
11.3.1. La legge definisce, all'art. 4, 14° e 15° comma, gli insediamenti civili esistenti e nuovi.
11.3.2. Dalla predetta disposizione si evince che si intendono per insediamenti civili nuovi quelli
che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano ottenuto la concessione edilizia o,
comunque, non abbiano attivato lo scarico.
11.3.3. La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili nuovi è contenuta negli articoli 27, 28 e
29 della legge regionale n. 27 del 1986.
11.3.4. Si riporta di seguito il quadro riassuntivo di tale disciplina con l'indicazione delle tabelle
applicabili in rapporto alle varie classi di corpi ricettori ed alle classi degli insediamenti civili stessi
(vedi pag. 12).
Si fa riferimento, inoltre, al contenuto dei punti 9.2.3. e 9.2.4. della presente circolare.
11.4. Insediamenti civili esistenti - Regolamentazione degli scarichi.
11.4.1. La definizione degli insediamenti civili esistenti secondo l'art. 4, 14° e 15° comma, è
correlata a quella degli insediamenti civili nuovi.
Sono, quindi, insediamenti civili esistenti "quelli che abbiano comunque attivato lo scarico ovvero
abbiano ottenuto la concessione edilizia alla data di entrata in vigore della legge".
11.4.2. Si riporta qui di seguito un quadro di sintesi relativo alle scadenze temporali ed ai limiti di
accettabilità intermedi previsti dagli articoli 24, 25 e 26 per gli insediamenti civili esistenti.
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Capo III
L'attività regolamentare e programmatoria degli enti locali per la tutela delle acque
dall'inquinamento
12. Il regolamento di fognatura (art. 16).
12.1. Il regolamento di fognatura rientra nell'ampia categoria dei regolamenti comunali di igiene,
già disciplinati dagli articoli 218 e segg. e 344 e segg. del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934,
n. 1265 e trova il suo fondamento nella potestà regolamentare connessa alla autonomia riconosciuta
agli Enti Locali dell'art. 15 dello Statuto regionale e disciplinata dall'art. 2 dell'Ordinamento
amministrativo degli Enti locali siciliani (legge regionale 15 marzo 1963, e successive modifiche).
12.2. L'art. 16 della legge regionale n. 27 del 1986 attribuisce una fondamentale importanza a
questo strumento normativo che dovrà garantire l'applicazione della legge stessa alle concrete realtà
locali.
12.3. Destinatari della norma sono gli Enti gestori dei servizi pubblici di fognature e depurazione e
cioè i Comuni ed i Consorzi di Comuni. Anche nei casi in cui la gestione venisse affidata ad altri
Enti pubblici, sono sempre i Comuni o i loro Consorzi titolari della potestà regolamentare, esercitati
in concreto dai loro maggiori organi rappresentativi (Consiglio comunale o Assemblea consortile)
secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato Ordinamento amministrativo degli Enti locali.
12.4. I regolamenti, dopo l'adozione da parte dei competenti organi comunali o consortili, devono
essere sottoposti ai seguenti pareri obbligatori:
12.4.1. parere relativo agli aspetti igienico-sanitari espresso dalla competente U.S.L., ai sensi
dell'art. 14 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978;)
12.4.2. parere relativo agli aspetti di salvaguardia delle acque espresso dal Comitato regionale per la
Tutela dell'Ambiente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.
12.5. I regolamenti di fognatura sono, quindi, soggetti all'esame di merito della Commissione
provinciale di Controllo competente per territorio, ai sensi degli artt. 83 e segg. dell'Ordinamento
amministrativo degli Enti Locali.
12.6. Il regolamento dovrà essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
regionale n. 27 del 1986 e, cioè, entro il 17 maggio 1987.
12.7. Questo Assessorato, in considerazione della complessità della materia oggetto del
regolamento e della necessità di una tempestiva adozione dello stesso da parte degli Enti Locali, ha
elaborato un regolamento tipo del servizio comunale di fognatura in collaborazione con il Centro
Studi di Economia applicata all'Ingegneria (C.S.E.I.) di Catania e con il FORMEZ. In questa sede
non si ritiene, pertanto, opportuno dare direttive puntuali sui contenuti dei Regolamenti in questione
in quanto copia dello schema di Regolamento tipo sarà inviato, fra breve, a tutti gli Enti interessati.
12.8. Il predetto schema dovrà essere completato da ogni singolo Ente in relazione alle
caratteristiche del proprio sistema fognario e depurativo, deducibili dal Programma di attuazione
della rete fognante approvato da questo Assessorato.
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13. Il programma di attuazione della rete fognante (art. 16, L.R. n. 21 del 1985 - art. 3, L.R. n. 27
del 1986).
13.1. Modalità e natura giuridica.
La legge regionale n. 27 del 1986, con le previsioni normative contenute negli artt. 3, 11 (ultimo
comma), 12 (3° comma), 40 (2° comma), 49, 50 e 52 (4°, 5°, 6° e 7° comma), conferma la validità
della scelta già operata con l'art. 16 della legge regionale n. 21 del 1985 attribuendo ai Programmi
comunali di attuazione della rete fognante una importante funzione nel sistema di pianificazione del
patrimonio idrico nel territorio della Regione Siciliana.
Il Programma di attuazione della rete fognante ha, infatti, in Sicilia le seguenti finalità:
- di attuazione e di aggiornamento del Piano regionale di risanamento delle acque;
- di controllo sulla funzionalità del sistema fognario e depurativo comunale e, quindi, sulla sua
idoneità a tutelare ed a recuperare le caratteristiche qualitative del corpo ricettore nonché a garantire
nei centri abitati le migliori condizioni igieniche;
- di coordinamento degli interventi di risanamento a livello locale, consentendo così un razionale
utilizzo dei fondi pubblici destinati alla realizzazione dei sistemi fognari e depurativi comunali.
Il Piano di attuazione della rete fognante va in conseguenza riguardato come norma di natura
regolamentare, al cui rispetto tutti sono tenuti, sia i privati in tutte le attività domestiche, produttive
o di trasformazione del territorio, sia la Pubblica Amministrazione nell'impianto e nella gestione dei
servizi cittadini e, al tempo stesso, come programma di opere pubbliche, delle quali indica la natura
e la collocazione, precisando quali beni pubblici o privati debbano essere destinati, in tutto o in
parte, alla loro realizzazione.
È evidente, da quanto sopra esposto, il collegamento fra il Programma di attuazione della rete
fognante e gli strumenti urbanistici locali, dai quali il primo mutua natura giuridica e funzioni sia
pure con le specificità di settore.
13.2. Contenuti.
13.2.1. Lo schema fognario e depurativo per ciascun Comune siciliano è contenuto nel Piano
regionale di risanamento delle acque. Le previsioni di Piano sono vincolanti per gli Enti Locali con
la seguente attenuazione:
- le previsioni di Piano regionale sono da considerare di massima; il Programma di attuazione ne
dovrà verificare in concreto la reale fattibilità in relazione alla orografia dei luoghi, all'efficace
coordinamento tra stato di fatto ed opere da realizzare, agli obiettivi di tutela dei corpi idrici e dei
loro possibili usi, all'attuale situazione urbanistica e demografica.
In considerazione di ciò potranno verificarsi le seguenti ipotesi:
a) necessità di apportare le modifiche e le specificazioni che, sul piano tecnico, tendano alla
migliore efficienza complessiva del sistema e, quindi, alla sua capacità di tutelare il corpo ricettore
individuato dal Piano regionale, ovvero di definire i sistemi fognari e depurativi di frazioni non
prese in considerazione dal Piano stesso;
b) necessità di modificare radicalmente le previsioni di Piano regionale prevedendo, come recapito
finale degli scarichi, corpi ricettori diversi da quelli individuati dal Piano stesso, ovvero nuovi
scarichi in aggiunta a quelli già previsti per lo stesso centro abitato.
Nei casi sopra ipotizzati non solo è possibile ma necessario che le Amministrazioni locali adottino
Programmi di attuazione che tengano conto delle esigenze di una efficace funzionalità del sistema
fognario e depurativo.
In particolare, le ipotesi che rientrano nel precedente punto a) rappresentano quasi una norma
costante. I progettisti incaricati della redazione dei Programmi di attuazione, nella maggior parte dei
casi, si troveranno di fronte all'esigenza di apportare modifiche di carattere progettuale, dirette a
dare concreta applicazione alle previsioni del Piano regionale.
Le ipotesi rientranti nel precedente punto b) rappresentano, invece, eccezioni che le
Amministrazioni comunali ed i progettisti dovranno validamente motivare sia per gli aspetti di
tutela sia per la valutazione degli aspetti di convenienza economica. La procedura di approvazione
del programma di attuazione in quest'ultima ipotesi prevede l'intervento del Comitato Regionale per
la Tutela dell'Ambiente, come si vedrà al successivo punto 13.5.
13.2.2. L'approvazione del Programma di attuazione della rete fognante da parte dell'Assessorato
Territorio ed Ambiente costituisce la verifica che lo schema fognario adottato dall'Amministrazione
locale persegue la tutela dell'ambiente ed è, nelle linee generali, uno strumento tecnicamente idoneo
per lo smaltimento dei reflui urbani. Tuttavia, in relazione ai contenuti del Programma, previsti
dalla legge e di seguito riportati, risulta evidente che, in sede di esami di progetti esecutivi dei
singoli interventi, dovranno essere effettuate tutte quelle verifiche necessarie alla corretta
realizzazione delle opere (dimensionamento idraulico, verifiche di stabilità dei terreni interessati
dalle opere e dagli scarichi, inidoneità dei collettori che il Comune intende sostituire, variazioni al
tracciato che consentano una più semplice ed economica realizzazione delle opere, opportunità
dell'intervento stesso, specie per le fogne secondarie, ecc.) da parte degli organi tecnici a ciò
deputati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1985.
I contenuti del Programma di attuazione della rete fognante sono chiaramente indicati nell'art. 16
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e sono stati esplicitati dalla circolare assessoriale 4
luglio 1985 n. 21086/1-85.
La legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, prevede che tali contenuti siano integrati con le
indicazioni dei fabbisogni idrici, delle dotazioni e delle fonti di approvvigionamento idropotabile
esistenti (art. 3, 1° comma).
I contenuti del Programma di attuazione della rete fognante vengono pertanto riproposti
sostanzialmente identici a quelli riportati al paragrafo 3.2. della suddetta circolare n. 21086/1-85
con l'aggiunta delle indicazioni dei fabbisogni idrici e delle fonti di approvvigionamento
idropotabile esistenti.
Il Programma di attuazione della rete fognante deve comprendere l'intero ambito del territorio
comunale e consortile e deve indicare le seguenti indicazioni:
a) fabbisogni idrici, dotazioni e fonti di approvvigionamento idropotabile;
b) il tipo delle pubbliche fognature e cioè se trattasi di reti miste o separate;
c) stato delle fognature specificando le zone servite da reti efficienti ed in buono stato di
conservazione e quella servita da reti inefficienti;
d) numero degli abitanti per centro e frazioni, facendo riferimento ai dati ufficiali più aggiornati in
possesso del Comune per la popolazione attuale e ai dati contenuti nel piano regionale di
risanamento delle acque per la popolazione futura e per le dotazioni idriche;
e) rete fognante esistente e programmata;
f) collettori di adduzione agli impianti di depurazione esistenti e programmati;
g) impianti di depurazione esistenti e programmati, con l'indicazione dell'ubicazione, in relazione
allo strumento urbanistico vigente, delle caratteristiche degli impianti, del sistema depurativo
prescelto in relazione agli obiettivi di tutela del corpo ricettore;
h) condotte sottomarine esistenti e programmate;
i) corpo ricettore e sue caratteristiche ed usi;
l) i dati relativi ad una valutazione di impatto dello scarico del corpo ricettore;
m) elenco delle opere in corso di realizzazione o finanziate con l'indicazione dell'ammontare dei
finanziamenti concessi e dell'Ente erogatore;
n) elenco delle opere programmate ordinate secondo scelte prioritarie e come indicazione del
fabbisogno finanziario previsto per la loro realizzazione.
Il Programma, pertanto, sarà redatto con i superiori contenuti e sarà costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa del sistema fognario comunale e consortile, dei sistemi epurativi prescelti,
dei corpi ricettori e dei loro usi e caratteristiche, che contenga le motivazioni che hanno determinato
le scelte comunali o consortili, valutazioni di massima sulle portate nelle sezioni caratteristiche
delle opere (collettori principali), le priorità, il fabbisogno finanziario;
b) scheda tecnica (vedi allegato tecnico);
c) corografia, su carta IGM (1:25.000) del territorio comunale con l'indicazione degli emissari degli
impianti di depurazione esistenti e proposti e del recapito finale dell'effluente depurato. Nel caso in
cui il Comune preveda il collegamento fra più frazioni dovrà essere riportato il tracciato dei relativi
collettori;
d) planimetrie quotate 1:10.000 o in scala adeguata delle opere di fognatura esistenti e previste sia
per il centro comunale che per le frazioni, nonché per le zone di espansione previste dagli strumenti
urbanistici vigenti (vedi indicazioni contenute nell'allegato tecnico);
e) relazione di impatto dello scarico sul corpo ricettore vedi allegato tecnico).
13.2.3. Note integrative per la redazione del Programma di attuazione della rete fognante.
L'attività istruttoria dell'Ufficio sui Programmi di attuazione della rete fognante trasmessi dalle
Amministrazioni locali ha evidenziato l'opportunità di chiarire ed esplicitare ancora più in dettaglio
i contenuti degli elaborati dei programmi di fognatura. Al fine di facilitare il compito dei progettisti,
si ritiene opportuno proporre il seguente schema che potrà essere adottato nella stesura degli
elaborati.
1) RELAZIONE
La relazione potrà essere articolata in vari paragrafi comprendenti i seguenti punti:
1.a. Considerazioni generali sulle caratteristiche del centro da servire (ad es. posizione geografica,
condizioni geologiche, situazioni socio-economiche, se trattasi di centri turistici, alberghieri, ecc.);
fabbisogni idrici, dotazione e fonti di approvvigionamento idropotabile esistenti;
1.b. Delimitazione orografica del bacino gravitante sul centro da servire;
1.c. Studio idrogeologico riferito ad adeguati elementi desunti dai dati del Servizio Idrografico
Italiano, atto a definire le leggi di pluviometria dominanti nel bacino stesso;
1.d. Descrizione delle eventuali opere di difesa delle acque meteoriche provenienti da monte del
centro da servire;
1.e. Dati anagrafici e distribuzione della popolazione nel centro da servire; previsione della futura
popolazione e sua distribuzione, con particolare riferimento alla popolazione fluttuante per i centri
turistici e balneari;
1.f. Valutazione e localizzazione di eventuali scarichi liquidi provenienti da particolari complessi
(attività industriali, macelli, ospedali, ecc.);
1.g. Verifica di massima della capacità funzionale delle opere principali della fognatura esistente in
relazione agli interventi previsti;
1.h. Criteri di scelta del sistema di fognatura adottato (misto o separato) in relazione alle condizioni
igieniche, orografiche, urbanistiche e sociali del centro da servire, al livello di qualità che le acque
dovranno avere al punto di scarico finale, alla posizione del recapito o dei recapiti finali delle acque
reflue. Si dovrà tenere conto, inoltre, delle eventuali possibilità di autodepurazione, di esistenza e di
persistenza di portate di diluizione, di eventuali utilizzazioni del corpo ricettore;
1.i. Notizie sul corpo ricettore e valutazione della possibilità di scaricare dal punto di vista idraulico
in relazione alla entità dello scarico e con particolare riferimento agli sfioratori e agli scarichi di
acque meteoriche;
1.l. Valutazione di massima delle portate delle acque nere e delle acque bianche nelle sezioni
caratteristiche dei collettori principali e degli emissari;
1.m. Descrizione degli impianti di depurazione esistenti e programmati in relazione allo strumento
urbanistico vigente, alle caratteristiche ed al sistema epurativo prescelto in relazione agli obiettivi di
tutela del corpo ricettore; motivazione per gli eventuali rifacimenti di impianti esistenti;
1.n. Schema a blocchi o schema funzionale dell'impianto di depurazione che indichi il ciclo del
trattamento previsto nonché lo schema dei percorsi che i liquami seguiranno nelle varie fasi del
trattamento;
1.o. Dimensionamento idraulico di massima della eventuale condotta sottomarina;
1.p. Preventivo sommario di costo delle opere. Il preventivo sommario dovrà indicare per ciascuna
opera programmata, l'importo globale presunto calcolato tenendo conto, secondo la specificità dei
lavori da eseguire, dei seguenti costi:
- costo della rete fognante (canalizzazioni, opere d'arte ricorrenti, apparecchiature a corpo);
- costo dell'eventuale impianto di trattamento;
- costo dell'eventuale condotta sottomarina.
Le opere inoltre dovranno essere ordinate secondo scelte di priorità di intervento.
2) RELAZIONE RELATIVA ALL'IMPATTO DELLO SCARICO SUL CORPO RICETTORE (da
allegare ai Programmi di attuazione della rete fognante ed ai progetti relativi ad impianti di
depurazione; per quanto non espressamente citato, fare riferimento alla apposita scheda allegata).
La relazione deve riferirsi alle caratteristiche del corpo ricettore ed al nuovo apporto inquinante
derivante dallo scarico della pubblica fognatura.
Pertanto, per quantificare l'impatto ambientale di uno scarico da pubblica fognatura, sono necessarie
diverse informazioni concernenti:
2.a Scelta del sito dell'impianto.
La scelta del luogo dove deve impiantarsi un depuratore per acque reflue è soggetta alle prescrizioni
contenute nelle "Norme tecniche generali per la regolamentazione della installazione e dell'esercizio
degli impianti di fognatura e depurazione", allegato n. 4 alla delibera del 4 febbraio 1977 del
Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento e nell'art. 46 della legge
regionale n. 27 del 1986. Si ritiene opportuno che vengano chiaramente indicate le motivazioni
della scelta.
2.b. Caratteristiche e quantificazione del refluo.
Oltre alla indicazione della portata dello scarico espressa in l/s, è necessario avere informazioni
circa la composizione e la concentrazione delle singole sostanze presenti nel refluo come appresso
indicato:
2.b.1. Scarico di tipo civile con recapito finale in:
- Mare: BOD, COD, solidi sospesi, solidi sedimentabili, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto
nitroso, ortofosfati, azoto totale, fosforo totale, tensioattivi, coli totali, coli fecali, streptococchi
fecali, oli e grassi, pH, metalli pesanti;
- Fiumi, laghi, invasi, torrenti e valloni: come per il mare più cloruri e solfati;
- Suolo: come per il mare più: cloruri, solfati, bicarbonati, boro, sodio, potassio, calcio, magnesio.
2.b.2. Scarico misto (civile più produttivo) con recapito finale in:
- Mare, laghi, invasi, fiumi, torrenti, valloni e suolo: analisi della composizione del refluo secondo i
parametri di tabella A della legge n. 319 del 1970.
N.B. - Le concentrazioni possono essere desunte da analisi del refluo esistente.
2.c. Usi e destinazioni del corpo ricettore.
In merito, dovrà essere indicato:
- per il mare: balneazione, molluschicoltura, presenza di vincoli particolari (quali il ripopolamento
ittico, ecc.) nonché altri vincoli;
- per laghi o fiumi: uso potabile, irriguo, ricreativo, ecc;
- per il suolo: uso agricolo o usi diversi. In ogni caso dovrà rispettarsi l'allegato 5 della Delibera del
Comitato interministeriale 4/2/1977.
Dovrà essere indicata anche la presenza di particolari vincoli ambientali, paesaggistici,
idrogeologici, ecc.
2.d. Parametri da valutare nel corpo ricettore.
2.d.1. Mare (scarico sotto costa)
- Salinità;
- O.D.;
- pH;
- Alcalinità (totale e da carbonati);
- Nutrienti (fosfati, ammoniaca, nitrati, nitriti, silicati);
- Clorofilla a e feopigmenti;
- Coli totali, coli fecali, streptococchi fecali;
- Natura del fondale e profilo costiero;
- Verifica dei parametri della tabella 7.
I prelievi, almeno cinque, per il campionamento si effettueranno alla profondità di cm 30 dalla
superficie ed a m. 100 di distanza dal previsto punto di scarico, comprese le zone ubicate a valle di
tale punto di scarico rispetto alla direzione della corrente. Il numero dei campionamenti deve essere
di almeno uno, effettuato preferibilmente in periodo estivo. Ciò esclusivamente ai fini
dell'approvazione del Programma di attuazione della rete fognante. Per la progettazione degli
impianti di depurazione è indispensabile che venga effettuato un campionamento nel periodo
primaverile ed un altro nel periodo estivo.
2.d.2. Mare (scarico con condotta)
- Batimetria;
- Natura del fondale;
- Notizie sui venti dominanti;
- Indicazioni di massima sulla dimensione e lunghezza della condotta e sulla profondità di scarico
raggiunta;
- Verifica dei parametri della tabella 7;
- Studio correntometrico eseguito in superficie, sul fondo e a profondità intermedia (nella zona dello
scarico previsto), corredato con dati di temperatura e salinità.
Le misurazioni dovranno essere effettuate in più giorni in condizioni meteorologiche significative
nel corso dell'anno.
Dovranno essere inoltre fornite notizie sulle condizioni meteorologiche al momento delle
misurazioni:
- vento, direzione e velocità;
- grado di copertura del cielo;
- condizioni del mare;
- caratteristiche chimico-fisiche (nutrienti) e biologiche (clorofilla A, feopigmenti, O.D., pH,
coliformi totali e fecali, streptococchi fecali). Per i programmi di fognatura, le indagini dovranno
essere effettuate preferibilmente in periodo estivo. Per la progettazione esecutiva, le indagini
dovranno essere ripetute in periodo invernale. Per i prelievi estivi è opportuno che si operi nei mesi
di massima stratificazione termica delle acque, ossia nei mesi di luglio e agosto. Eventuali prelievi
primaverili, effettuati allo scopo di verificare l'esistenza di fenomeni di eutrofizzazione, dovranno
essere effettuati nel periodo aprile-maggio, mesi nei quali possono avvenire fenomeni di fioriture
algali.
È necessario, altresì, che sia rappresentata significativamente la zona di mare interessata dallo
scarico finale; l'area interessata dalle indagini non potrà pertanto essere inferiore a km² 0,5 ed in
essa dovranno effettuarsi almeno cinque prelievi.
N.B. - Le indagini che riguardano il precedente punto 2.d.2., devono in ogni caso contenere sia nel
programma di fognatura sia, in particolare, nella fase progettuale, tutti gli elementi che riguardano i
dati batimetrici, la profondità di scarico, la natura dei fondali, il dimensionamento della condotta, la
verifica della tabella 7.
Le indagini riferite alla correntometria, ai dati di temperatura, di salinità devono essere sviluppate in
rapporto all'entità dello scarico ed alla particolare situazione ambientale del corpo ricettore
giungendo ad un completo e dettagliato accertamento per gli scarichi superiori a 50.000 abitanti
equivalenti.
Le indagini, infine relative alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, devono essere eseguite
solo per gli scarichi superiori a 50.000 abitanti equivalenti nonché nei casi dove sussistano
condizioni ambientali critiche a giudizio dell'Assessorato scrivente o desumibili dal Piano regionale
di risanamento delle acque.
Negli altri casi si può fare riferimento ai valori medi delle acque costiere della Regione, ovvero a
dati accertati da Università o Enti specializzati attraverso appositi studi.
2.d.3. Laghi, invasi e fiumi
- Volumi o portate di massima e di minima;
- tempo di residenza delle acque: rapporto fra il volume d'acqua del lago e il volume d'acqua
rimosso annualmente considerando anche il fattore evaporazione (per laghi e invasi);
- conducibilità;
- O.D.;
- clorofilla A e feopigmenti;
- trasparenza (misurata con disco Secchi);
- solfati;
- cloruri;
- coli totali, coli fecali, streptococchi fecali;
- azoto ammoniacale, nitroso, nitrico;
- fosforo come fosforo solubile e totale.
I prelievi dei campioni d'acqua per il campionamento vanno effettuati negli invasi a sufficiente
distanza dall'opera di sbarramento e devono essere almeno tre, di cui uno di superficie, uno a m 1
dal fondo ed uno ad una profondità intermedia. Dovranno essere effettuate per i laghi almeno due
serie di campionamenti, uno in periodo di circolazione (gennaio-marzo), l'altro in periodo di
stratificazione (agosto-ottobre); per i fiumi, una serie di campionamenti nel periodo di portata
minima.
2.d.4. Torrenti e valloni - Laghi, invasi e fiumi
Relazione relativa all'area interessata dallo scarico riguardante i seguenti aspetti:
Geologia
- litologia;
- tettonica;
- idrogeologia;
- geomorfologia.
Climatologia
- pluviometria;
- termometria;
- regime eolico.
Caratteristiche dei suoli.
Specifiche valutazioni di impatto dell'inquinante sul corpo ricettore.
Allegati:
- corografia in scala 1:25.000 con ubicazione degli eventuali sondaggi, punti di immissione, ecc;
- carta del reticolo idrografico;
- carta geologica a scala non inferiore a 1:25.000;
- carta idrogeologica a scala non inferiore a 1:25.000;
- sezioni geologiche con indicazione delle eventuali falde e/o circolazioni idriche;
- eventuali sondaggi e/o punti di prelievo in scala 1:10.000.
N.B. - Tutte le caratteristiche indicate dovranno essere rappresentate graficamente solo quando
l'importanza dello scarico e la variabilità dei dati rendano ciò opportuno.
2.d.5. Suolo non adibito ad uso agricolo
Relazione geopedologica relativa alle porzioni del suolo interessate dallo scarico, con particolare
riferimento a:
- Geologia e climatologia come per torrenti e valloni
- Analisi dei suoli con la definizione dei seguenti parametri:
- profondità;
- profilo del suolo
- permeabilità (velocità di infiltrazione mm/h);
- porosità;
- capacità di campo (%);
- struttura;
- tessitura;
- pH, salinità, indice SAR sull'estratto acquoso, conducibilità elettrica, capacità di scambio
cationico, metalli pesanti, Na, K, Ca, Mg, B.
I campionamenti dovranno essere effettuati con densità tale da garantire una sufficiente
caratterizzazione di tutti i tipi pedologici del sito di smaltimento e delle zone immediatamente
circostanti;
- utilizzazione del suolo;
- specifiche valutazioni sull'impatto dell'inquinante sul corpo ricettore.
Allegati:
- corografia in scala 1:25.000 con ubicazione degli eventuali sondaggi, punti di immissione,
superfici di spandimento, ecc.;
- carta geologica ed idrogeologica a scala non inferiore a 1: 25 000;
- carta del reticolo idrografico;
- sezioni geologiche;
- eventuali sondaggi geofisici e/o meccanici e loro ubicazione;
- carta dei suoli in scala adeguata;
- carta dell'utilizzazione del suolo c.s.
N.B. - Tutte le caratteristiche indicate dovranno essere rappresentate graficamente solo quando
l'importanza dello scarico e la variabilità dei dati rendano ciò opportuno.
3) SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLO SCARICO SUL CORPO
RICETTORE.
13.2.4. Considerata la notevole quantità e la specificità dei dati richiesti per la redazione del
Programma di attuazione della rete fognante, sarà cura del Comune richiedere le dovute garanzie al
progettista incaricato della redazione del programma di fognatura. Risulta evidente, dai contenuti
delle schede tecniche, che sono parte integrante del Programma di attuazione della rete fognante,
che sarebbe auspicabile per gli scarichi di maggiore entità la compartecipazione, in fase di
redazione, di diverse professionalità quali un chimico, un biologo, un geologo, ecc., di comprovata
esperienza nel campo della depurazione e riutilizzo delle acque per superare le oggettive difficoltà
in cui vengono a trovarsi spesso singoli professionisti incaricati della redazione del Programma di
attuazione della rete fognante di fronte all'articolazione degli studi e dei dati richiesti.
Quest'ultimo caso è spesso all'origine dei ritardi con cui vengono approvati da questo Assessorato i
Programmi di attuazione della rete fognante, in considerazione delle necessarie "integrazioni" che
vengono richieste in fase istruttoria.
I contributi, erogabili ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 27 del 1986, sono stati previsti, tra
l'altro, anche con questo obiettivo.
13.3. Scaricatori di piena di pubbliche fognature miste.
Il 1° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 27 del 16 maggio 1986 dispone: "Nel caso in cui le
pubbliche fognature convoglino congiuntamente acque nere ed acque bianche, gli scaricatori di
piena dovranno essere realizzati in modo da smaltire la portata eccedente il valore calcolato da tre a
cinque volte la portata del giorno di massimo consumo. Valori inferiori possono essere autorizzati,
in casi particolari, dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente in sede di approvazione
del Programma di attuazione della rete fognante di cui all'art. 3." È opportuno chiarire che per
portata del giorno di massimo consumo deve intendersi quella che si ottiene moltiplicando la portata
media annua, distribuita dall'acquedotto (prevista dal Programma di attuazione della rete fognante),
per un coefficiente che varia tra 1,1 e 1,5.
Si deve, inoltre, tener presente che: valori più bassi di tale coefficiente sono da attribuire ai centri
con maggior numero di abitanti e, viceversa, i più alti, a quelli con minor numero di abitanti.
Occorre pure tener presente che la portata media annua distribuita dall'acquedotto non finisce in rete
e che, quindi, questa deve essere ulteriormente decurtata di una percentuale che mediamente oscilla
tra il 10 ed il 30%.
13.4. Procedure di adozione e trasmissione all'Assessorato Territorio ed Ambiente.
13.4.1. Il Programma di attuazione della rete fognante dovrà essere adottato con delibera consiliare
(art. 16, 2° comma, legge regionale n. 21 del 1985), da sottoporre all'esame della Commissione
Provinciale di Controllo.
13.4.2. La deliberazione, nel suo testo, dovrà contenere le indicazioni necessarie per verificare se le
previsioni del Programma di attuazione siano perfettamente rispondenti allo strumento urbanistico
vigente, ovvero se ne discostino. In quest'ultima ipotesi è necessario che vengano chiariti i motivi
della difformità fra i due strumenti. Infatti, considerato che il Programma di attuazione ha obiettivi
diversi dallo strumento urbanistico, obiettivi che attengono prevalentemente alla tutela
dell'ambiente, è possibile che non vi sia piena rispondenza fra i due strumenti.
Il Programma di attuazione, infatti, potrebbe prevedere la realizzazione di opere fognarie in zone
urbanizzate, ma non previste nel Piano Regolatore Generale (es. agglomerati edilizi abusivi) ovvero
ubicazione di impianti non previsti o in difformità con lo strumento urbanistico.
Le difformità non impediscono l'approvazione del Programma di attuazione della rete fognante
purché si tratti di situazioni per le quali sia possibile attivare le procedure di sanatoria e l'Ente
proceda sollecitamente alla regolarizzazione della situazione urbanistica (piani particolareggiati di
recupero, richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 45, legge regionale n. 27 del 1986, ecc.). In
ogni caso le procedure di realizzazione delle opere potranno essere attivate solo dopo che l'Ente
avrà proceduto alla acquisizione delle autorizzazioni ed approvazioni in materia urbanistica previste
dalla legislazione vigente (per gli impianti di depurazione cfr. art. 45, legge regionale n. 27 del
1986).
13.4.3. Il Programma di attuazione della rete fognante viene trasmesso all'Assessorato regionale
Territorio ed Ambiente, in duplice copia, con istanza a firma del legale rappresentante dell'Ente, con
la quale se ne chiede l'approvazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 21 del 1985 e
dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.
13.4.4. L'istanza dovrà essere inoltrata con le modalità previste dall'art. 28 della legge regionale n.
21 del 1985 (deposito diretto previo rilascio di ricevuta o raccomandata postale con ricevuta di
ritorno). Tale adempimento è correlato al calcolo del termine previsto per l'emanazione del
provvedimento di approvazione (cfr. punto 13.5.8.).
13.4.5. Gli Enti Locali, per espressa disposizione dell'art. 3, ultimo comma, legge regionale n. 27
del 1986, devono adottare il Programma di attuazione della rete fognante entro due anni dalla data
di entrata in vigore della legge e cioè entro il 17/5/1988.
Trascorso infruttuosamente tale termine l'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente
provvederà, in via sostitutiva, mediante la nomina di un Commissario regionale.
La disposizione introduce il principio della obbligatorietà, per gli Enti, della adozione del
Programma e prevede, per tale adempimento, un termine massimo di due anni dalla data di entrata
in vigore della legge.
Ciò non esclude, tuttavia, che, in taluni casi, l'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente
possa procedere, previa diffida, alla nomina del Commissario prima della scadenza del biennio. Ci
si riferisce, in particolare, alle seguenti ipotesi:
a) Enti che rientrano in aree di particolare degrado individuate dall'Assessore regionale per il
Territorio e l'Ambiente ai sensi dell'art. 51, 2° comma, legge regionale n. 27 del 1986, per i quali,
diversamente, non sarebbe possibile l'erogazione di contributi e la realizzazione di interventi di
risanamento;
b) Enti ai quali sono stati concessi, comunque, contributi per la realizzazione di opere fognarie e
depurative ritenute prioritarie nel caso in cui i contributi non siano utilizzabili per la mancata
adozione del Programma di attuazione della rete fognante.
13.5. Procedure di approvazione.
13.5.1. Sono previste dalla legge regionale n. 27 del 1986 (art. 3, 2° comma) procedure di
approvazione diversificate a seconda che le soluzioni previste nel Programma di attuazione della
rete fognante siano coerenti o no con le previsioni del Piano regionale di risanamento delle acque.
Nel precedente punto 12.2.1. si è chiarito in quali casi i Programmi di attuazione della rete fognante
concretizzino ipotesi di "coerenza" o di "non coerenza" con le previsioni del Piano regionale di
risanamento delle acque.
13.5.2. Nel caso in cui il Programma di attuazione della rete fognante sia coerente con il Piano
regionale, dopo l'istruttoria, di rito, esso viene proposto all'Assessore regionale per Territorio e
l'Ambiente per i seguenti provvedimenti:
a) approvazione piena;
b)approvazione condizionata o per stralci;
c) non approvazione.
13.5.3. Nel caso in cui il Programma di attuazione della rete fognante non sia coerente con il Piano
regionale, dopo l'istruttoria, sarà trasmesso al Comitato Regionale per la Tutela dell'Ambiente con
le modalità previste all'art. 28, legge regionale n. 21 del 1985.
Il C.R.T.A. esprimerà il proprio parere entro 90 giorni.
Sulla base del parere espresso dal C.R.T.A. si procederà alla proposizione del provvedimento finale,
di cui al precedente punto 13.5.2., all'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente.
13.5.4. Il Programma di attuazione della rete fognante, per espressa disposizione della legge (art. 3,
5° comma), può essere approvato per stralci relativi a "sistemi fognari che presentino carattere di
autonomia e funzionalità autonoma".
Tale definizione sembra riferirsi ad un insieme di opere o, comunque, di elementi o parti del
Programma di attuazione della rete fognante che costituiscono un complesso organico in grado di
svolgere la sua funzione autonomamente.
Nella previsione della legge, pertanto, a parere dell'Assessorato, potrebbero rientrare le seguenti
fattispecie:
a) sistema fognario di frazioni, borgate, quartieri cittadini, ecc., non collegato alla rete fognante
principale e dotate di un proprio scarico e di un proprio impianto di trattamento delle acque di
rifiuto;
b) le condotte sottomarine o di allontanamento, purché vi si possa allacciare tutta o gran parte della
rete esistente.
Le condotte sottomarine, infatti, se realizzate prima dell'impianto di trattamento, possono consentire
un netto miglioramento della situazione di degrado e di inquinamento delle coste, potendo essere
utilizzate come sistema di scarico provvisorio. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la parte del
Programma di attuazione della rete fognante relativa alle condotte sottomarine ed agli impianti di
depurazione deve essere stralciata ed approvata in epoca successiva, rispetto alle rimanenti parti del
sistema fognario complessivo, per i seguenti motivi:
1) la necessità di indagini, studi ed analisi che richiedono tempi lunghi per la loro effettuazione e
che ritarderebbero di molto l'adozione del Programma di attuazione della rete fognante da parte
degli Enti;
2) in alcuni casi l'Ente procede alla realizzazione della condotta mediante la procedura dell'appalto
concorso, affidando la effettuazione delle indagini alle imprese concorrenti e subordinando
l'aggiudicazione alla approvazione definitiva da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e
dell'Ambiente dello stralcio del Programma di attuazione della rete fognante relativo alla condotta.
13.5.5. L'approvazione del Programma di attuazione della rete fognante, come si è affermato al
precedente punto 13.5.2., può essere soggetta a condizioni o prescrizioni. In tal caso, l'Ente prima di
dare concreta attuazione al Programma dovrà modificarlo secondo le condizioni formulate
sottoponendolo, quindi, alla "presa d'atto" da parte del Consiglio comunale o dell'Assemblea
consortile.
L'Organo deliberante potrebbe anche non accogliere condizioni o prescrizioni apposte
dall'Assessorato; in tal caso, il Programma di attuazione della rete fognante deve considerarsi "non
approvato" e l'Ente potrà ripresentarlo per l'approvazione controdeducendo alle osservazioni,
condizioni o prescrizioni esposte nel provvedimento assessoriale.
Nel caso di semplice "presa d'atto", la copia della deliberazione consiliare dovrà essere trasmessa
tempestivamente all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente munita degli estremi di
esecutività.
13.5.6. Il contenuto dei programmi di fognatura consortili - Coordinamento dell'attività degli Enti
associati.
In relazione ai sistemi di depurazione consortili, si ritiene di evidenziare alcune delle problematiche
che gli Enti e l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente si troveranno ad affrontare
rispettivamente in sede di adozione e di approvazione dei relativi programmi di fognatura.
Si è rilevato che le indicazioni di Piano riguardano, in linea generale, i collegamenti fognari
principali tra i vari Comuni e la zona di ubicazione dell'impianto di depurazione.
Di converso, la realtà esistente nei vari territori comunali spesso risulta più complessa, nel senso
che, ad esempio, non è possibile collettare i reflui di un centro abitato con un solo emissario così
come è, in linea previsionale e di massima, indicato nelle cartografie del Piano. Se, pertanto, rimane
valida la previsione del collegamento tra i vari Comuni, non risulta, invece, possibile
l'individuazione a priori delle opere fognarie consortili necessarie per il funzionamento del sistema.
In tale situazione, ad esempio, l'approvazione di un singolo programma di fognatura di un Comune
che sta al centro di un sistema consortile fognario risulta estremamente complesso e presenta le
seguenti incertezze:
- mancanza di conoscenza puntuale degli emissari esistenti e previsti dai Comuni che si trovano a
monte e facenti parte del sistema (punti di immissione, portata dei reflui);
- compatibilità di allacciamento degli emissari esistenti e previsti dai Comuni che si trovano a
monte con i recapiti del Comune che si trova a valle.
Tali indicazioni, infatti, possono scaturire soltanto dalla conoscenza puntuale di ogni singolo
territorio e quindi da una progettazione coordinata degli interventi consortili in funzione delle
necessità dei singoli territori.
Si può affermare, pertanto, in linea generale, che, vista la correlazione tra i singoli programmi ed il
programma consortile, risulta necessaria la contemporanea progettazione del sistema consortile e
dei programmi di fognatura di ogni singolo Comune. L'esperienza fatta consiglia, in particolare, una
progettazione globale dell'intero sistema ed una costante vigilanza da parte dell'Assessorato.
Basti considerare i casi, già verificatisi, di sistemi consortili in cui risultano realizzati gran parte dei
collettori intercomunali senza che ancora sia stabilita l'area dell'impianto di depurazione o altre
situazioni analoghe in cui si sono verificate gravi discrasie in sede di allacciamento delle opere
consortili dei singoli sistemi comunali.
13.5.7. Al fine di evitare le disfunzioni esposte, specialmente per i sistemi che si trovano in fase di
definizione, si è elaborata la seguente procedura per la definizione dei programmi dei singoli
Comuni che fanno parte di sistemi consortili:
a) indizione di conferenze di servizio da parte dell'Assessorato attraverso cui definire i modi per
pervenire al coordinamento dei vari programmi di fognatura;
b) nomina di un Comune, tra quelli facenti parte del sistema (preferibilmente quello nel cui
territorio è previsto l'impianto), per le funzioni di redazione dello schema di massima delle sole
opere consortili.
Tale procedura consentirà alla fine la redazione da parte del Comune coordinatore di uno schema
consortile compatibile con gli schemi fognari di ogni singolo Comune (portata, quota innesti, ecc.),
che farà parte integrante a tutti gli effetti del Programma di attuazione della rete fognante di ciascun
Comune.
L'individuazione delle opere consortili consentirà poi la redazione di un unico progetto esecutivo
che comprenderà tutte le opere consortili per consentire una corretta valutazione dell'organo tecnico
competente. In tal modo si potrà evitare, ad esempio, che un tratto di collettore di monte risulti di
sezione maggiore di quello di valle, nonché l'uso di materiali diversi per la realizzazione di una
stessa opera.
L'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente provvederà, nel più breve tempo possibile,
ad indire apposite conferenze di servizio con le finalità indicate al precedente punto a), in modo da
avviare con tempestività la procedura sopra esposta.
13.5.8. Il provvedimento di approvazione del Programma di attuazione della rete fognante deve
essere emesso dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente entro sei mesi dalla data di
ricezione della richiesta avanzata, come precisato al precedente punto 13.4.4., con le modalità
previste dall'art. 28, legge regionale n. 21 del 1985.
Nel caso di richiesta da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente di
integrazioni di atti, chiarimenti, notizie, ecc., si applica la procedura prevista nello stesso art. 28,
legge regionale n. 21 del 1985.
Trascorso infruttuosamente il termine di sei mesi il Programma di attuazione si intende approvato.
13.5.9. In merito alla decorrenza del termine dei sei mesi, previsto dall'art. 3, legge regionale n. 27
del 1986, è opportuno precisare quanto segue:
a) per il noto principio dell'irretroattività delle leggi ed in assenza di norme transitorie specifiche,
esso si applica solo alle richieste pervenute dopo la data di entrata in vigore della legge. Questo
Assessorato, tuttavia, per i programmi già pervenuti alla data del 17/5/1986, applicherà il termine di
sei mesi con decorrenza da tale data;
b) in relazione ai nuovi contenuti attribuiti dalla legge regionale n. 27 del 1986 (art. 3) ai
programmi di fognatura, l'Ufficio potrà richiedere ulteriori integrazioni oltre quelle già
eventualmente richieste;
c) l'approvazione del programma per decorrenza del termine non esclude la successiva emanazione
di un provvedimento da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente. Nel caso
che tale provvedimento fosse di "non approvazione" restano salvi gli effetti già prodotti dal
Programma di attuazione della rete fognante dalla data di decorrenza del termine di sei mesi alla
data di ricezione da parte dell'Ente del provvedimento di non approvazione.
------------------------
14. Il regime transitorio relativo alla efficacia dei provvedimenti assessoriali emessi sui programmi
di attuazione della rete fognante - Opere fognarie e di depurazione prive di specifica autorizzazione
in materia di tutela dell'ambiente.
14.1. La legge regionale n. 27 del 1986 prevede, nell'art. 52, 4°, 5° e 6° comma, disposizioni dirette
a disciplinare il regime transitorio riguardante l'efficacia dei provvedimenti di verifica di coerenza
emessi dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente sui programmi di fognatura adottati
dagli Enti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
L'art. 52 attribuisce validità ed efficacia, anche sotto il regime introdotto dall'art. 16, legge
regionale n. 21 del 1985, ai citati provvedimenti solo relativamente alle opere di fognatura ed ai
collettori in essi previste, ma non per tutte le opere attinenti "agli scarichi".
Per queste ultime i programmi di fognatura dovranno essere adeguati, con appositi provvedimenti,
alle disposizioni contenute nell'art. 16, legge regionale n. 21 del 1985 ed approvati secondo le
modalità previste dall'art. 3, legge regionale n. 27 del 1986. Il provvedimento dovrà riportare i
contenuti previsti nella presente circolare per le opere relative allo scarico (impianto di depurazione,
condotte sottomarine, ecc.) e verrà adottato secondo la procedura esposta al precedente punto 13.4.
14.2. L'art. 52, ultimo comma, prevede una norma di sanatoria per le opere di fognatura e di
depurazione per le quali siano state attivate, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 21
del 1985, le procedure di realizzazione anche in assenza di specifica autorizzazione ed approvazione
in materia di tutela dell'ambiente. La norma, infatti, stabilisce che le citate opere possono essere
eseguite in conformità dei relativi progetti purché si verifichino le seguenti condizioni:
a) assenza di programma di fognatura al momento della attivazione delle procedure di
realizzazione;
b1) le opere dovevano essere "in corso di realizzazione" alla data di entrata in vigore della legge
regionale n. 21 del 1985. È ovvio che anche le opere realizzate completamente a tale data devono
considerarsi incluse nelle fattispecie prese in esame;
b2) in alternativa a quanto previsto dal punto b1 rientrano nella sanatoria le opere "comunque
finanziate", approvate in linea "tecnica" ed "appaltate" alla data di entrata in vigore della legge
regionale n. 21 del 1985. Le tre condizioni previste dalla norma per la fattispecie in esame
(finanziamento, approvazione tecnica ed appalto) devono sussistere tutte insieme;
c) le opere devono essere adeguate alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature previste
nella legge regionale n. 27 del 1986 nei tempi stabiliti dall'art. 12 della stessa legge (cinque anni
dall'entrata in vigore).
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15. Progettazione e realizzazione delle opere.
15.1. Dopo l'approvazione dei Programmi di attuazione della rete fognante da parte dell'Assessorato
regionale del Territorio e dell'Ambiente, gli Enti potranno procedere alla progettazione e
realizzazione delle opere in essi previste secondo le priorità stabilite negli stessi Programmi.
15.2. I progetti, prima di essere trasmessi agli uffici ed organi che dovranno esprimere il parere
tecnico ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1985, devono riportare l'attestazione di
conformità al Programma di attuazione della rete fognante approvato dall'Assessorato regionale del
Territorio e dell'Ambiente. L'attestazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente e
dal progettista.
15.2.1. Perché il progetto possa essere considerato conforme al Programma di attuazione della rete
fognante occorre:
a) che i dati della dotazione idrica siano conformi a quelli indicati nel Programma;
b) che il tipo di fognatura mista o separata sia quello indicato nel Programma;
c) che il progetto riguardi le opere principali da realizzare o da sostituire previste nel Programma;
d) che il numero di abitanti servito sia desunto dal Programma;
e) che i dati pluviometrici e i criteri di calcolo delle portate meteoriche siano quelli indicati nel
Programma;
f) che l'ubicazione ed il tipo di impianto di depurazione siano quelli previsti nel Programma;
g) che lo scarico del refluo depurato avvenga ove previsto nel Programma nel pieno rispetto delle
portate e dei limiti tabellari approvati;
h) per le condotte sottomarine vale quanto specificato ai punti f) e g);
i) che la realizzazione del progetto rispetti le priorità approvate nel Programma;
l) che il corpo ricettore del refluo depurato indicato nel Programma approvato non abbia subito
modifiche né delle caratteristiche né degli usi.
In tal caso bisognerà comunicare all'Assessorato le variazioni in questione avvenute.
15.2.2. Al progetto da inviare agli organi tecnici per l'approvazione dovrà essere allegata una
attestazione di conformità al Programma in cui vengano elencati per esteso tutti i punti del
paragrafo 15.2.1.
Si ribadisce, comunque, quanto già evidenziato relativamente alle verifiche che devono essere
effettuate sulla corretta realizzazione delle opere da parte 15.2.2. Al progetto da inviare agli organi
tecnici per l'approvazione dovrà essere allegata una attestazione di conformità al Programma in cui
vengano elencati per esteso tutti i punti del paragrafo 15.2.1.
Si ribadisce, comunque, quanto già evidenziato relativamente alle verifiche che devono essere
effettuate sulla corretta realizzazione delle opere da parte degli organi tecnici di cui all'art. 12 della
legge regionale n. 21 del 1985.
15.3. Le opere dovranno essere realizzate con le procedure e le modalità contenute nella
legislazione relativa al settore dei lavori pubblici vigente nella Regione Siciliana e nel rispetto delle
direttive emanate dai competenti rami dell'Amministrazione regionale.
Per quanto riguarda la progettazione delle opere, l'approvazione dei progetti, le modalità di scelta
dell'esecutore dell'opera, l'affidamento di tutti gli incarichi professionali, si rinvia, pertanto, alle
fonti normative citate.
15.4. Si richiama, in particolare, l'attenzione delle Amministrazioni locali, dei progettisti e degli
organi chiamati ad esprimere parere sui progetti, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del
1985, sulla necessità che, nella redazione dei progetti stessi, vengano rispettate le norme tecniche
degli allegati 4 e 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento emanata in data 4 febbraio 1977, le prescrizioni contenute nell'allegato tecnico
della presente circolare, nonché, infine, le eventuali prescrizioni che saranno contenute nel
provvedimento di approvazione del Programma di attuazione della rete fognante.
Si richiama in particolare l'attenzione degli organi tecnici previsti dall'art. 12 della legge regionale
n. 21 del 1985, sulla necessità di accertare che gli impianti di depurazione siano progettati in
funzione del rispetto dei limiti di accettabilità prescritti e dei criteri di economicità di gestione
previsti nella normativa tecnica citata. Eventuali disfunzioni degli impianti derivanti da
progettazione non conforme alle predette indicazioni imporrebbero la revoca delle autorizzazioni
allo scarico già rilasciate e la ricerca delle conseguenti eventuali responsabilità.
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Capo IV
Autorizzazioni allo scarico
16. Principi generali.
16.1. I contenuti dell'autorizzazione allo scarico nella nuova disciplina della legge regionale n. 27
del 1986. Dalla precedente esposizione emerge chiaramente che le verifiche, tendenti ad accertare
l'idoneità del corpo ricettore ad assorbire lo scarico secondo i limiti di ammissibilità previsti dalla
legge, vengono effettuate in sede di approvazione del Programma di attuazione della rete fognante.
L'autorizzazione allo scarico, pertanto, nel sistema previsto dalla legge regionale n. 27 del 1986,
prescinde da un esame puntuale delle opere che si intendono realizzare per l'abbattimento degli
elementi inquinanti (l'esame dei progetti è fra l'altro precluso all'Assessorato scrivente dalla
normativa prevista nella legge regionale n. 21 del 1985). Il provvedimento in questione è diretto,
quindi, a rendere vincolanti i limiti di accettabilità individuati con il Programma di attuazione della
rete fognante nonché il tipo di impianto da realizzare, viene, invece, lasciata alla responsabilità
dell'Ente Locale la progettazione secondo i criteri indicati nel precedente punto 15.4. delle opere
depurative.
La valutazione sull'idoneità degli impianti verrà effettuata dagli organi tecnici, previsti dall'art. 12
della legge regionale n. 21 del 1985, i cui pareri hanno validità anche ai fini della tutela
dell'ambiente (art. 16, 4° comma, legge regionale n. 21 del 1985).
16.2. - Gli scarichi soggetti ad autorizzazione.
La legislazione nazionale di tutela delle acque dall'inquinamento, attribuisce alla autorizzazione allo
scarico una funzione centrale nel sistema di controllo di tutti gli scarichi, introducendo i seguenti
principi fondamentali:
a) tutti gli scarichi devono essere autorizzati (art. 9, ultimo comma, legge n. 319 del 1976;)
b) il potere di autorizzare gli scarichi compete all'autorità abilitata ad esercitare il controllo sugli
stessi (art. 9, ultimo comma, legge n. 319 del 1976).
Inoltre, al provvedimento di autorizzazione allo scarico devono fare riferimento gli organi che
svolgono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 650 del 1979, le funzioni tecniche di vigilanza e
controllo sugli scarichi, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di accettabilità autorizzati.
Dallo stesso provvedimento, infine, discendono tutte le attività sanzionatorie di natura penale, di
competenza dell'autorità giudiziaria (artt. 21 e segg., legge n. 319 del 1976) e di natura
amministrativa, di competenza delle autorità di controllo (art. 43, legge regionale n. 27 del 1986).
16.3. - Gli scarichi delle acque bianche e gli sfioratori di piena.
Dalla legislazione nazionale e regionale di tutela delle acque dall'inquinamento emerge con
chiarezza che gli scarichi soggetti ad autorizzazione sono quelli che convogliano, anche attraverso
pubbliche fognature, acque luride o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e/o produttivi. Per
essi, le autorità di controllo impongono, mediante le autorizzazioni allo scarico, limiti di
accettabilità diretti a ridurre il carico inquinante a tutela delle risorse idriche (cfr. delibera del 30
dicembre 1980 del C.I.T.A.I.).
Non sono soggetti ad autorizzazione gli scarichi di acque bianche (lo scarico delle acque bianche è
sempre ammesso - art. 14, 1° comma, legge regionale n. 27 del 1986).
Il legislatore regionale, tuttavia, nella considerazione che, talvolta, anche le acque meteoriche
possono essere fonte di inquinamento (es. le prime acque di pioggia), ha stabilito, in linea generale,
che gli scarichi di acque bianche devono rispettare le disposizioni contenute nell'allegato 4 della
delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977. Inoltre, le autorità competenti al rilascio delle
autorizzazioni allo scarico, possono imporre, a maggiore tutela delle caratteristiche dei corpi
ricettori e dei loro usi, "ulteriori prescrizioni" (art. 14, 2° comma, legge regionale n. 27 del 1986).
Per le pubbliche fognature tali prescrizioni eventuali saranno previste in sede di approvazione dei
Programmi di attuazione della rete fognante da parte dell'Assessorato scrivente.
Anche per le acque di sfioro è previsto che l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo
scarico possa imporre particolari prescrizioni a tutela delle caratteristiche e degli usi del corpo
ricettore (art. 13, ultimo comma, legge regionale n. 27 del 1986). Tali prescrizioni saranno previste
nel provvedimento con cui si autorizza lo scarico principale.
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17. Regime delle competenze.
La nuova legge regionale n. 27 del 1986 ha modificato ed innovato significativamente la precedente
normativa che disciplinava la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
L'art. 40 della legge ordina così tale competenza:
17.1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'Ambiente autorizza:
a) gli scarichi delle pubbliche fognature dei Comuni e loro Consorzi (pubbliche fognature di 1ª
categoria);
b) gli scarichi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, istituiti ai sensi del D.P.R. 6 marzo
1978, n. 218 e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 (pubbliche fognature di 2ª categoria);
c) gli scarichi dei Consorzi misti costituiti tra Comuni ed Imprese (pubbliche fognature di 2ª
categoria);
d) gli scarichi della acque termali;
e) gli scarichi nelle unità geologiche profonde.
17.2. I Comuni autorizzano:
a) gli scarichi degli insediamenti civili;
b) gli scarichi degli insediamenti produttivi.
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18. Le procedure autorizzative.
La procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico varia a seconda dell'autorità competente
e del tipo di scarico da autorizzare. La legge regionale n. 27 del 1986 prevede le seguenti
fattispecie:
18.1. Scarichi delle pubbliche fognature di 1ª categoria.
18.1.1. Le istanze devono essere presentante dagli Enti interessati, a firma del legale rappresentante,
unitamente alla istanza di approvazione del Programma di attuazione della rete fognante. La legge
n. 27 del 1986, infatti, all'art. 40, 2° comma, stabilisce la contestualità del rilascio
dell'autorizzazione allo scarico e dell'approvazione del Programma di attuazione della rete fognante.
La richiesta di autorizzazione può, tuttavia, essere presentata dalle Amministrazioni locali anche in
epoca successiva alla istanza di approvazione ovvero alla approvazione stessa del programma di
attuazione della rete fognante; in tal caso l'Assessorato procederà al rilascio dell'autorizzazione sulla
base dei contenuti del Programma e del provvedimento di approvazione già emanato sullo stesso,
sempre che non ritenga necessaria la presentazione di indagini integrative.
18.1.2. L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere presentata con le modalità previste
dall'art. 28, legge regionale n. 21 del 1985.
18.1.3. Gli Enti, nel caso di scarichi che recapitano direttamente nelle acque del mare, devono
sentire, prima di avanzare la richiesta di cui ai precedenti punti 18.1.1. e 18.1.2., il parere della
Capitaneria di Porto competente per territorio. Le Capitanerie di Porto dovranno pronunciarsi
limitatamente ai problemi attinenti alla disciplina degli usi della zona del Demanio Marittimo
interessata dalle opere relative allo scarico nonché ai problemi della sicurezza della navigazione.
La richiesta di parere alle Capitanerie sarà avanzata dagli Enti con le modalità previste dall'art. 28,
legge regionale n. 21 del 1985 ed il parere si intenderà positivamente acquisito trascorsi
infruttuosamente 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
18.1.4. L'istruttoria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, verrà svolta sulla base della
documentazione e degli elaborati contenuti nel Programma di attuazione della rete fognante redatto
secondo le direttive della presente circolare (vedi allegato tecnico).
18.1.5. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata dall'Assessorato regionale del Territorio e
dell'Ambiente, senza ulteriori richieste di parere.
Il rilascio sarà contestuale all'approvazione del Programma di attuazione della rete fognante, sempre
che si verifichino le condizioni di cui al precedente punto 18.1.1. Si ritiene, infine, opportuno
precisare che per ciascuno scarico, previsto nel Programma, verrà rilasciato apposito provvedimento
autorizzativo.
18.1.6. Il provvedimento autorizzativo dovrà prevedere anche i tempi tecnici, necessari per la messa
a regime degli impianti, durante i quali è consentita una deroga al rispetto dei limiti di accettabilità
prescritti.
18.2. Scarichi dei consorzi A.S.I. Il "nullaosta all'impianto".
18.2.1. Come si è già evidenziato nel precedente punto 9.4.3., gli scarichi dei Consorzi A.S.I.
seguono la disciplina prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 per gli insediamenti produttivi.
Per gli impianti di trattamento delle acque reflue provenienti da detti Consorzi continua ad
applicarsi, per espressa disposizione dell'art. 16, 5° comma, della legge regionale n. 21 del 1985, la
disciplina contenuta nell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, e nel successivo
Dec.Ass. n. 201 del 2 giugno 1982.
Tale disciplina prevede, per gli impianti di depurazione e/o trattamento delle acque reflue
industriali, il rilascio, da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente di un
"nullaosta all'impianto".
Tale provvedimento ha carattere preventivo rispetto a qualsiasi altra autorizzazione.
I Consorzi A.S.I., pertanto, non potranno avanzare istanza di autorizzazione allo scarico se prima
non avranno richiesto ed ottenuto il "nullaosta all'impianto".
A tal fine si precisa che alle istanze di "nullaosta" dovranno essere allegati i seguenti elaborati:
a) progetto anche di massima dell'impianto di depurazione. Nel caso in cui il Consorzio volesse
procedere alla scelta dell'esecutore dell'opera mediante appalto-concorso potrà essere trasmesso
anche il capitolato dell'appalto concorso;
b) relazione sull'impatto ambientale (vedi punto 13.2.3. e schede allegate).
Il "nullaosta all'impianto" verrà rilasciato a seguito di specifica istruttoria diretta ad accertare:
1) che il refluo, anche se depurato, non alteri le caratteristiche qualitative del corpo ricettore e sia
compatibile con gli usi di esso; a tal fine appare utile ricordare che la Regione potrebbe imporre
parametri più restrittivi di quelli previsti nella tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, a tutela
del corpo ricettore dello scarico;
2) che il processo di depurazione prescelto sia conforme ai limiti di accettabilità prescritti dalla
disciplina nazionale e regionale degli scarichi;
3) che l'ubicazione dell'impianto sia compatibile con i vincoli esistenti sul territorio e con gli
strumenti urbanistici vigenti.
Gli aspetti più strettamente tecnici e la conformità delle specifiche di progetto ai criteri ed alle
direttive previste nell'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle
acque dall'inquinamento, nonché le eventuali prescrizioni formulate da questo Assessorato in sede
di approvazione, saranno esaminati, in sede di formulazione dei pareri previsti dall'art. 12 della
legge regionale n. 21 del 1985, dai competenti organi consultivi tecnici.
Ai fini del rilascio del "nullaosta all'impianto" è prescritto il parere obbligatorio del Comitato
regionale per la Tutela dell'Ambiente. La richiesta di parere, analogamente alle procedure ormai
generalmente introdotte nella legislazione regionale, verrà avanzata dai competenti gruppi di
Lavoro dell'Assessorato scrivente secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge regionale n.
21 del 1985. Il Comitato esprimerà il parere prescritto nei successivi 90 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
18.2.2. Autorizzazione allo scarico.
L'istanza di autorizzazione allo scarico verrà presentata dai Consorzi dopo che sul progetto
esecutivo si sarà pronunciato, in linea tecnica, l'organo consultivo competente ai sensi dell'art. 6
della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 21 del
1985.
L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata, in via provvisoria, tenendo conto dei seguenti
provvedimenti:
a) nullaosta all'impianto;
b) parere espresso in linea tecnica, ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 21 del 1985;
c) eventuale parere igienico-sanitario espresso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21 del
1985.
L'autorizzazione allo scarico in forma definitiva verrà rilasciata solo dopo l'accertamento che lo
scarico rispetti i limiti di accettabilità previsti nell'autorizzazione provvisoria.
18.3. Scarichi di Consorzi misti fra Comuni ed imprese.
Gli scarichi di Consorzi misti vengono assoggettati alla disciplina prevista dalla legge n. 319 del
1976 alla stessa stregua degli scarichi dei Consorzi A.S.I.
Tuttavia, è da considerare che le soluzioni fognarie e depurative prescelte dovranno essere sancite
nei Programmi di attuazione della rete fognante adottati dai Comuni facenti parte del Consorzio e,
in particolare, nel Programma del Comune che, secondo quanto previsto nel precedente punto
13.5.7., avrà il compito, di definire tutte le opere consortili e le relative modalità di convogliamento,
di trattamento e di smaltimento dei reflui provenienti dai Comuni e dagli insediamenti produttivi
consorziati.
In sede di esame del Programma di attuazione della rete fognante che contiene le opere consortili,
l'Assessorato potrà esaminare tutti gli aspetti relativi all'impatto ambientale ed alla tutela dei corpi
ricettori interessati dallo scarico.
Pertanto, al fine di evitare duplicità di istruttoria e considerata la prevalenza che, per gli aspetti di
tutela dell'ambiente idrico, spetta ai Programmi di attuazione della rete fognante, si ritiene che, nei
casi in esame, non possa applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 5 della legge regionale n. 181 del
1981. Il "nullaosta all'impianto", pertanto, è da considerare assorbito dal provvedimento di
approvazione del programma consortile di attuazione della rete fognante. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione allo scarico si seguirà, pertanto, la procedura prevista per le richieste avanzate
dai Comuni e loro Consorzi.
18.4. Gli scarichi delle zone artigianali.
Nel territorio di molti Comuni sono spesso previste zone di Piano regolatore generale destinate ad
insediamenti artigiani (P.I.P.). Gli scarichi provenienti da tali zone, in quanto convogliano reflui di
tipo industriale e quindi non assimilabili al refluo civile secondo i parametri della tabella 8, sono
disciplinati dalla normativa contenuta nella legge n. 319 del 1976 sia che sversino nelle pubbliche
fognature sia che recapitino nei corpi ricettori ammessi. Nel caso di recapito di pubblica fognatura,
gli insediamenti in questione dovranno rispettare i limiti previsti nelle tabelle 1 e 2 secondo quanto
previsto al precedente punto 8.2.
18.5. Gli scarichi nelle unità geologiche profonde.
Le autorizzazioni allo scarico nelle unità geologiche profonde possono essere rilasciate
esclusivamente per lo smaltimento di effluenti industriali nei casi previsti nell'allegato 5 alla
delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio
1977 (punto 3).
Le istanze dovranno essere accompagnate da idonea documentazione tecnica diretta a comprovare
che sussistano tutte le condizioni previste nel citato allegato 5, punto 3.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previo parere del Comitato regionale per la Tutela
dell'Ambiente, da esprimersi con le modalità previste nell'art. 40, 8° comma, legge regionale n. 27
del 1986.
18.6. Gli scarichi delle acque termali.
Le aziende termali sono tenute a richiedere l'autorizzazione allo scarico all'Assessorato regionale
del Territorio e dell'Ambiente. I limiti di accettabilità per le acque termali sono quelli stabiliti nelle
tabelle allegate alla legge in rapporto al corpo ricettore ed al carico inquinante.
Tuttavia, l'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1986 consente lo scarico di acque termali in corpi
idrici superficiali anche in deroga alle tabelle citate e cioè con valori superiori ai limiti tabellari,
purché si verifichino le seguenti condizioni:
a) le acque utilizzate ai fini termali siano scaricate con valori parametrici non superiori a quelli
presenti nelle acque prelevate per lo stesso uso da un corpo idrico, anche sotterraneo;
b) la loro immissione nel corpo idrico ricettore non comprometta gli usi della risorsa idrica e non sia
causa di danni alla salute ed all'ambiente.
Le istanze di autorizzazione allo scarico di acque termali dovranno, pertanto, essere corredate dalla
seguente documentazione:
- analisi delle acque termali scaricate (parametri ex tabelle 1 e 2);
- portata delle acque termali scaricate;
- caratteristiche del corpo ricettore secondo quanto previsto al punto 13.2.3. (vedi scheda di impatto
ambientale);
- relazione di impatto dello scarico sul corpo ricettore.
L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata previo parere del Comitato regionale per la Tutela
dell'Ambiente da esprimersi con le modalità previste nell'art. 40, 8° comma, legge regionale n. 27
del 1986.
18.7. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi.
Gli artt. 39 e 40 della legge regionale n. 27 del 1986 stabiliscono alcuni principi che le autorità
comunali dovranno rispettare ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
Tali principi si possono così riassumere:
18.7.1. Recapito nelle pubbliche fognature.
a) la richiesta deve essere:
1) anteriore alla attivazione dello scarico;
2) contestuale alla domanda di concessione edilizia;
b) l'autorizzazione deve essere rilasciata contestualmente al permesso di allacciamento alla
fognatura;
c) non è richiesto parere della commissione provinciale per la Tutela dell'Ambiente.
18.7.2. Recapito fuori dalle pubbliche fognature.
La procedura è analoga a quella descritta al precedente punto 18.7.1. con le seguenti varianti:
a) la richiesta di autorizzazione deve contenere la precisazione delle caratteristiche qualitative e
quantitative del refluo, l'ubicazione del punto di scarico, l'indicazione del corpo ricettore ed il
progetto relativo ai presidi depurativi ove richiesti;
b) l'autorizzazione allo scarico deve essere rilasciata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione
alla abitabilità, ovvero all'agibilità, previo accertamento dell'avvenuta installazione dei presidi
depurativi conformi a quelli previsti in progetto e autorizzati con la concessione edilizia.
Il parere della Commissione provinciale per la tutela dell'Ambiente è richiesto solo per
l'autorizzazione agli scarichi degli insediamenti civili della classe C.
Le Amministrazioni comunali, tuttavia, potranno sempre avanzare richieste di parere alle
Commissioni provinciali per la Tutela dell'Ambiente nei casi in cui sia di difficile valutazione
l'eventuale danno arrecato dallo scarico al corpo ricettore. Le Commissioni provinciali per la Tutela
dell'Ambiente, infatti, agiscono come organo di consulenza al servizio degli Enti Locali ed hanno
l'obbligo di pronunciarsi anche nei casi in cui la richiesta di parere non sia prevista come
obbligatoria dalla legge.
18.8. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti.
L'art. 38 della legge regionale n. 27 del 1986 non stabilisce alcun regime transitorio né particolari
adempimenti per gli insediamenti civili esistenti che recapitano già nelle pubbliche fognature. Nel
caso, invece, di recapito al di fuori delle pubbliche fognature, i titolari degli insediamenti civili
esistenti sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale
territorialmente competente, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il
13/11/1986). La domanda di autorizzazione dovrà contenere:
a) la dichiarazione rilasciata dal titolare dell'insediamento civile relativamente alla posizione
giuridica dello scarico;
b) le indicazioni descritte nel 2° comma dell'art. 38 nonché la documentazione tecnica ivi prescritta.
Per gli edifici adibiti ad abitazione unifamiliare di consistenza fino a 10 vani o a mc. 1000 e per
quelli adibiti ad attività commerciali di consistenza fino a 6 vani o a mc. 600, la domanda di
autorizzazione dovrà indicare solamente il tipo di scarico e l'eventuale necessario adeguamento alla
disciplina prevista negli artt. 24 e segg. della legge regionale n. 27 del 1986.
L'autorizzazione allo scarico, rilasciata dalla competente autorità comunale, deve indicare le
modalità di adeguamento dello scarico ed i relativi tempi che, comunque, non possono essere
superiori a quelli previsti dalla legge.
Un particolare regime transitorio è previsto per gli insediamenti civili esistenti ubicati nelle zone dei
centri abitati non dotate di pubblica fognatura e inserite nei Programmi di attuazione della rete
fognante, anche se in corso di redazione.
Ai titolari di tali scarichi, nelle more della realizzazione della pubblica fognatura, l'Autorità
comunale può consentire di continuare a servirsi dei sistemi di smaltimento utilizzati all'atto
dell'entrata in vigore della legge, purché le acque di scarico non subiscano "sostanziali modifiche
qualitative e quantitative".
18.9. Gli scarichi degli insediamenti produttivi.
18.9.1. Recapito nelle pubbliche fognature.
La procedura autorizzativa, nel caso di recapito in pubblica fognatura, deve essere prevista nei
regolamenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 27 del 1986.
La legge si limita a stabilire l'obbligo, per i titolari degli scarichi, di rispettare la tabella 2 prima
della immissione dei reflui in pubblica fognatura e l'obbligo, per l'Ente gestore della fognatura, di
rispettare la tabella 1 prima dell'ingresso dei reflui nell'impianto di depurazione.
Inoltre, non è previsto alcun parere di organo consultivo per il rilascio delle autorizzazioni allo
scarico.
18.9.2. Recapito al di fuori delle pubbliche fognature.
La procedura autorizzativa, nel caso di recapito al di fuori delle pubbliche fognature, prevede che
l'autorizzazione allo scarico venga rilasciata dall'Autorità comunale competente territorialmente
previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per la Tutela dell'Ambiente e della
competente Capitaneria di Porto nel caso di recapito diretto nelle acque del mare (art. 40, legge
regionale n. 27 del 1986).
Le richieste di parere dovranno essere avanzate con le modalità previste dall'art. 28, legge regionale
n. 21 del 1985 ed i pareri si intendono acquisiti positivamente ove, da parte dell'organo competente,
non intervengano entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
18.10. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo.
Il potenziamento dei Laboratori di Igiene e Profilassi. La legge regionale n. 27 del 1986 ribadisce,
con l'art. 41, il principio contenuto nell'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, che attribuisce
le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sugli scarichi ai presidi e servizi multizonali previsti
dalla legge di riforma sanitaria n. 833 del 23 dicembre 1978 e, sino alla loro attuazione, ai
Laboratori di Igiene e Profilassi.
Tuttavia, l'art. 41 prevede anche la possibilità, per i Comuni dotati di laboratori di analisi, di
svolgere autonomamente attività di vigilanza e di controllo.
Resta, tuttavia, fermo il principio che qualsiasi contestazione o attività sanzionatoria nei riguardi dei
titolari degli scarichi deve fondarsi su accertamenti ed analisi effettuate attraverso i Laboratori di
Igiene e Profilassi territorialmente competenti. A tal fine è previsto, con l'art. 42 della legge
regionale n. 27 del 1986, il potenziamento di tali strutture mediante la concessione di contributi da
parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente. I contributi sono concessi su
richiesta dell'Unità Sanitaria Locale in cui sono inseriti organicamente i Laboratori e sono
finalizzati all'acquisto ed al potenziamento delle apparecchiature di analisi e di controllo
dell'inquinamento. Per l'esercizio finanziario 1986 la Regione Siciliana ha destinato a tale finalità la
spesa di L. 2.500 milioni.
18.11. Le sanzioni amministrative.
In aggiunta alle sanzioni penali previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n.
319, l'art. 43 della legge regionale n. 27 del 1986 prevede sanzioni amministrative di natura
pecuniaria dirette a rafforzare il regime sanzionatorio introdotto dalla legge Merli.
Le autorità competenti al controllo degli scarichi, qualora accertino le violazioni previste nell'art. 43
della legge regionale n. 27 del 1986, sono tenute ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo le
procedure previste nei regolamenti di polizia locale. Le somme saranno versate in entrata nei bilanci
degli Enti che hanno emesso il Provvedimento sanzionatorio.
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Capo V
Rapporti tra pianificazione regionale e locale nel settore della tutela dell'ambiente. Gli
incentivi finanziari
19. Il programma triennale delle opere pubbliche.
La legge regionale n. 21 del 1985 ha introdotto, in materia di opere pubbliche, un nuovo strumento
di programmazione locale: il Programma triennale delle opere pubbliche che dovrà avere i contenuti
previsti dall'art. 3 e dovrà essere adottato con le procedure ivi previste (si richiama, in proposito, il
punto 3 della circolare dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici n. 1610/D.R. del 14 maggio
1986, pubblicata nella parte I, supplemento ordinario n. 1, della G.U.R.S. n. 30 del 30 giugno
1986). Il piano triennale avrebbe dovuto essere adottato nel corso del 1985 per entrare in vigore
nell'esercizio 1986.
L'art. 112 della legge regionale di bilancio n. 57 del 31 dicembre 1985 ha rinviato tale obbligo
all'esercizio finanziario 1987.
Nell'elaborazione dei programmi triennali, i Comuni ed i loro Consorzi dovranno tener conto, per il
settore che in questa sede interessa, dei contenuti del Piano regionale di risanamento delle acque,
approvato dal Presidente della Regione con decreto n. 93/86 del 2 luglio 1986.
I contenuti del Programma triennale delle opere pubbliche, inoltre, devono coincidere,
tendenzialmente, con le previsioni del Programma di attuazione della rete fognante relativamente
all'indicazione delle priorità e della previsione del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle
opere.
Gli Enti dovranno, comunque, tenere presente che la priorità degli interventi è già definita in sede di
pianificazione regionale e che, sotto tale aspetto, non possono esservi difformità fra i contenuti del
Programma triennale, del Programma di attuazione della rete fognante e del Piano regionale di
risanamento delle acque.
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20. I programmi di contributi per la realizzazione di opere di fognatura e di depurazione previsti
dall'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.
20.1. Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 39 del 1977 è stato sostituito dall'art. 52 della legge
regionale n. 27 del 1986.
La nuova previsione normativa ha i seguenti contenuti:
Oggetto: concessione di contributi;
Ammontare del contributo: 100 per cento della spesa;
Finalità del contributo: costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e
depurativi;
Destinatari: a) Comuni e Consorzi dei Comuni; b) Consorzi misti fra Comuni, Enti, Enti pubblici ed
Imprese, fra cui sono da ricomprendere, come già affermato al precedente punto 9.4.2., anche i
Consorzi A.S.I.
20.2 - Procedura di concessione.
20.2.1. Istanze.
Gli Enti destinatari del beneficio devono presentare apposita istanza, ESCLUSIVAMENTE, entro il
primo trimestre di ciascun anno. Si richiama l'attenzione dei legali rappresentanti degli Enti sui
seguenti punti:
1) perentorietà del termine di presentazione delle istanze che devono pervenire presso l'Assessorato
regionale del Territorio e dell'Ambiente entro il mese di marzo di ciascun anno. Della data di
ricezione fa fede il timbro in entrata dell'Assessorato regionale o la data di spedizione dell'Ufficio
Postale nel caso di invio tramite lettera raccomandata;
2) non finanziabilità delle opere non comprese nel programma triennale delle opere pubbliche, salvo
i provvedimenti urgenti e indifferibili derivanti da eventi eccezionali e/o calamitosi. Per le opere
non incluse nei programmi triennali, fra l'altro, non è possibile avanzare istanze di finanziamento.
L'Assessorato scrivente, pertanto, non accetterà istanze che non siano supportate da un programma
triennale regolarmente adottato dagli Enti richiedenti.
L'istanza, pertanto, deve indicare:
a) le opere da realizzare, secondo le priorità previste negli strumenti di programmazione locale;
b) il fabbisogno finanziario previsto;
c) i riferimenti al programma triennale delle opere pubbliche (estremi di adozione e di esecutività
della relativa deliberazione; posizione dell'opera nelle priorità del programma; se sono previste
opere che precedono nell'ordine prioritario quelle di cui si chiede il finanziamento, indicare i
finanziamenti già acquisiti per la loro realizzazione);
d) i riferimenti al Programma di attuazione della rete fognante approvato o in corso di
approvazione.
20.2.2. Formulazione dei programmi e priorità del Piano regionale di risanamento delle acque.
I programmi vengono elaborati dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente sulla base
dei seguenti atti:
a) indicazioni e priorità del Piano regionale di risanamento delle acque.
Le priorità sono indicate nel Piano di risanamento approvato con il citato D.P.Reg. n. 93 del 2 luglio
1986 e riportate al precedente punto 5.3.
L'esigenza di ancorare i programmi di contributi in questione alla pianificazione regionale è prevista
sia dal 2° comma del nuovo testo dell'art. 10, legge regionale n. 39 del 1977 sia dall'art. 49 della
legge regionale n. 27 del 1986.
In sede di formulazione dei programmi di contributi l'Assessore regionale Territorio ed Ambiente
può, pertanto, modificare priorità previste negli strumenti di programmazione locale qualora non
fossero rispondenti alle priorità del Piano regionale;
b) provvedimenti assessoriali adottati ai sensi dell'art. 51, 1° comma, della legge regionale n. 27 del
1986;
c) istanze pervenute da parte degli Enti.
20.2.3. Lo schema di programma di contributi, elaborato dall'Assessore del Territorio e
dell'Ambiente, viene proposto alla Giunta regionale che lo delibera previo parere della competente
Commissione permanente dell'Assemblea regionale.
20.2.4. Il programma di contributi viene adottato con decreto dell'Assessore regionale del Territorio
e dell'Ambiente, soggetto alla registrazione da parte della Corte dei Conti.
20.2.5. I contributi, in virtù dell'art. 20 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, vengono versati
agli Enti beneficiari, con le modalità di cui all'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e,
in particolare, secondo la disciplina contenuta nei commi da 1 a 4 dello stesso articolo (fondi
destinati ad investimenti).
20.3. Utilizzo dei contributi regionali.
20.3.1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ha ribadito, con l'art. 5, un principio già presente
nella precedente legislazione regionale dei lavori pubblici e cioè: "Ogni iniziativa relativa alla
progettazione, appalto ed esecuzione delle opere pubbliche" è attribuita all'Ente beneficiario dei
contributi, il quale provvede direttamente a tutte le spese relative.
20.3.2. L'Ente programmatore e finanziatore deve, tuttavia, essere informato dell'attività svolta dagli
Enti beneficiari per l'utilizzo dei contributi concessi.
20.3.3. Relativamente alle opere ammesse a contributo da parte di questo Assessorato, la vigilanza
tecnica sui lavori è esercitata dall'Ispettorato Regionale Tecnico costituito presso l'Assessorato
regionale dei Lavori Pubblici cui compete, nell'ambito della Regione, l'alta vigilanza su tutte le
opere pubbliche. Gli Amministratori locali sono tenuti a comunicare all'Assessorato scrivente le
notizie relative all'utilizzo dei contributi erogati, che potrà così eseguire l'iter realizzativo delle
opere ed il raggiungimento degli obiettivi di disinquinamento o di tutela programmati.
A tal fine, gli Enti dovranno trasmettere a questo Assessorato, non appena adottati, copia dei
seguenti atti:
a) verbale di aggiudicazione;
b) verbale di consegna dei lavori;
c) verbale di sospensione e ripresa dei lavori;
d) concessione di proroga;
e) atti di chiusura delle contabilità; atti di contabilità finale per le opere di importo superiore a L.
1.000.000.000;
f) certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo finale.
20.3.4. Ai fini di consentire l'esercizio dell'alta vigilanza sui lavori da parte dell'Ispettorato
Regionale Tecnico presso l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, i documenti di cui alle sopra
citate lettere dovranno essere trasmessi in copia anche all'Ispettorato stesso.
20.3.5. La predetta documentazione deve essere trasmessa per tutte le opere in corso di
realizzazione e per le opere realizzate.
------------------------
21. Opere da realizzare con fondi statali previo rilascio di attestati di conformità ex art. 4, 5°
comma, legge n. 650 del 1979.
21.1. L'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ha il compito di rilasciare gli attestati
previsti dall'art. 4, 5° comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Gli attestati vengono rilasciati sulla base di progetti esecutivi, previo accertamento da parte
dell'Assessorato che le opere da realizzare non contrastino con le finalità di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 319 e con il Piano regionale di risanamento delle acque.
21.2. Gi attestati di cui trattasi hanno lo scopo di consentire ai Comuni l'accesso ai seguenti
finanziamenti:
- mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere fognarie e depurative;
- finanziamenti del Fondo Investimenti ed Occupazione per la realizzazione di opere finalizzate al
disinquinamento idrico (cfr. legge finanziaria statale n. 41 del 28 febbraio 1986).
21.3. Ai fini del rilascio degli attestati, gli Enti dovranno far pervenire apposita istanza, a firma del
legale rappresentante, in cui vengono indicate le seguenti notizie:
- forma di finanziamento a cui si vuole accedere;
- riferimenti relativi al Programma triennale adottato;
- riferimenti relativi al Programma di attuazione della rete fognante approvato.
21.4. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo in duplice copia con l'attestazione di cui
al 3° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 21 del 1985.
21.5. L'attività istruttoria, che sarà svolta dell'Assessorato scrivente sul progetto presentato ai fini
del rilascio dell'attestato, consisterà esclusivamente nell'accertamento che non vi siano difformità o
discrasie tra le soluzioni progettuali e i contenuti del Piano regionale di risanamento delle acque.
Ciò al fine di non incorrere nel divieto sancito dall'art. 12, ultimo comma, della legge regionale n.
21 del 1985.
L'Assessorato, inoltre, accerterà che siano rispettati i criteri di priorità contenuti nei programmi
regionali e locali di settore.
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22. Gli incentivi per la redazione dei programmi di attuazione della rete fognante.
22.1. L'art. 50 della legge regionale n. 27 del 1986 prevede la concessione di contributi aventi le
finalità e le caratteristiche sotto indicate:
a) finalità del contributo: fornire ai Comuni la disponibilità finanziaria necessaria per far fronte alle
spese di redazione dei Programmi di attuazione della rete fognante;
b) destinatari del contributo: l'art. 50 cita solo i Comuni come destinatari del contributo, ma appare
ovvio che il beneficio deve considerarsi estensibile anche ai Consorzi per la redazione dei
programmi riguardanti le sole opere consortili;
c) ammontare del contributo: l'ammontare del contributo varia secondo la consistenza demografica
del Comune destinatario, secondo il numero delle frazioni esistenti nel territorio comunale e
secondo il corpo ricettore degli scarichi.
In particolare, il 2° comma dell'art. 50 prevede i seguenti importi:
POPOLAZIONE COMUNALE RESIDENTE
fino a 5.000 abitanti
da 5.001 a 10.000 ab.
da 10.001 a 50.000 ab.
Superiore a 50.000 ab.
IMPORTO
L. 15.000.000
L. 25.000.000
L. 35.000.000
L. 50.000.000
d) maggiorazione del contributo:
- 20% ai Comuni rivieraschi per far fronte alle maggiori spese derivanti dalle indagini relative al
mare quale corpo ricettore dello scarico;
- 30% ai Comuni con più frazioni la cui popolazione "superi del 20%" quella complessivamente
presente nel territorio comunale. Quest'ultima disposizione, invero non molto chiara, deve essere
interpretata nel senso che la maggiorazione del 30% compete nei casi in cui la popolazione
complessiva delle frazioni (almeno due) superi del 20% quella del centro urbano, comprensivo delle
borgate.
Per la redazione dei programmi di attuazione della rete fognante relativi alle opere consortili, di cui
al precedente punto 13.5.7., l'ammontare del contributo viene stabilito nella misura del 30% di
quello spettante a ciascuno dei Comuni associati, ai quali verrà detratta dal contributo la
corrispondente quota pari al 30%. La maggiorazione del 20% può essere accordata, in tali casi, solo
al Consorzio ovvero al Comune che ha il compito di procedere alla redazione del programma
relativo alle opere consortili; sempre che il programma stesso preveda la realizzazione di scarichi a
mare. La maggiorazione del 30%, invece, può essere concessa solo ai Comuni per la redazione del
Programma di attuazione della rete fognante relativo al loro territorio.
22.2. Procedura di erogazione.
22.2.1. Il contributo viene concesso su istanza dell'Ente destinatario del beneficio.
La richiesta può essere avanzata per i Programmi di attuazione della rete fognante per cui non si era
ancora del tutto esaurita la procedura di approvazione alla data di entrata in vigore della legge
regionale 15 maggio 1986, n. 27. Anche nei casi in cui il Programma sia stato approvato
parzialmente è possibile avanzare la richiesta di contributo per le parti del programma che devono
essere redatte o rielaborate.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) deliberazione di affidamento dell'incarico a liberi professionisti, adottata dal competente organo
dell'Ente e resa esecutiva dalla Commissione Provinciale di Controllo;
2) disciplinare di incarico per la redazione del Programma di attuazione della rete fognante con i
contenuti previsti nella presente circolare.
È necessario, tuttavia, che da tale documentazione si evinca con chiarezza quale sia la popolazione
residente nel Comune e nelle frazioni e se trattasi di Comune rivierasco con la previsione di scarichi
che recapitano, direttamente o indirettamente nelle acque del mare.
22.2.2. Alla concessione del contributo si procederà solo dopo l'approvazione del programma di
attuazione della rete fognante per l'intero territorio comunale.
L'approvazione di stralci non dà diritto alla erogazione del contributo.
Inoltre, nei casi di approvazione condizionata o con prescrizioni, si darà luogo alla concessione del
contributo solo dopo che il programma sarà stato adeguato alle condizioni e di esse avrà preso atto
il competente Organo deliberativo (Consiglio o Assemblea consortile).
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SCHEDA TECNICA
LEGENDA DA UTILIZZARE PER LA CARTOGRAFIA
A)
SCHEDA TECNICA
1. DATI DI RIFERIMENTO
1.1. Provincia
1.2. Comune
2. CARATTERISTICHE DEL COMUNE
2.1. Superficie del Comune
kmq
2.2. Popolazione totale residente nel Comune
secondo gli ultimi rilevamenti ufficiali (dati num. ab.
ISTAT)
anno di riferimento
2.3. Strumento urbanistico vigente
2.4. Popolazione prevista dallo strumento
num. ab.
urbanistico
2.5. Popolazione prevista dal Piano regionale di
num. ab.
risanamento delle acque
2.6. Massima popolazione fluttuante del Comune
2.7. Mese dell'anno con la massima presenza di fluttuanti
2.8. Numero delle frazioni presenti nel Comune
2.9. Denominazione di ciascuna delle frazioni
2.10. Esistenza nel territorio comunale di zone soggetti a vincoli:
SÌ
NO
- Riserve naturali
- Parchi naturali
- Oasi di protezione
- Vincolo idrogeologico
- Vincoli di cui alla legge n. 431 dell'8/8/85
- altri
3. SITUAZIONE DEMOGRAFICA E APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE
CENTRO
FRAZIONE [1]
NOME
3.1. Popolazione residente
ab.
3.2. Popolazione fluttuante
ab.
3.3. Volume d'acqua annualmente immesso nella rete di
mc/anno
distribuzione idrica
3.4. Dotazione idrica pro-capite attuale
1/ab. g
3.5. Dotazione idrica pro-capite prevista dal Piano Regionale di
1/ab. g
risanamento delle acque
3.7. Volume d'acqua immesso giornalmente nella rete nel periodo
mc/g
di massima presenza di fluttuanti
3.8. Fonti di approvvigionamento idropotabile esistenti. Per
ciascuna fonte di approvvigionamento specificare:
- tipo
- denominazione
- volume d'acqua erogato annualmente
mc/anno
[1] Da ripetere per ogni frazione.
4. SISTEMA DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DEI REFLUI
QUADRO RIEPILOGATIVO
4.1. Fognature esistenti
4.1.1. Numero di sistemi fognari esistenti con scarico indipendente
a servizio del centro urbano
4.1.2. Percentuali di popolazione servita nel centro %
4.1.3. Numero di sistemi fognari esistenti con scarico indipendente
a servizio delle frazioni
4.1.4. Percentuale di popolazione servita nelle frazioni
4.2. Fognature di programma
4.2.1. Numero di sistemi con scarico indipendente previste nel
centro urbano
4.2.2. Numero di sistemi con scarico indipendente previste nelle
frazioni
4.3. Depuratori
4.3.1. Numero depuratori esistenti
4.3.2. Numero depuratori in costruzione
4.3.3. Numero depuratori previsti dal programma a servizio del
centro
4.3.4. Numero depuratori previsti dal programma a servizio delle
frazioni
------------------------
5. DESCRIZIONE DELLA RETE FOGNANTE ESISTENTE
5.1. Sistema fognante indipendente a servizio di
5.1.1. Simbolo con cui è contrassegnato in planimetria
5.1.2. Tipo di raccolta (misto, solo bianca, solo nera)
5.1.3. Abitanti attualmente serviti
5.1.4. Stato di conservazione (scarso-sufficiente-buono)
5.1.5. Località di recapito
- mare
- lago o invaso (specificare il nome)
- corso d'acqua superficiale (fiume, torrente, vallone)
- nome del corso d'acqua
- altro tipo di recapito (specificare)
5.1.6. dimensioni del collettore emissario
5.1.7. Portata max smaltita di progetto
l/s
5.1.8. Numero di impianti di sollevamento
5.1.9. Numero di sfioratori
5.1.10 Per ciascun sfioratore specificare
- localizzazione
- corpo ricettore delle acque di sfioro
- portata max sfiorata di progetto
- portata convogliata allo scarico
- grado di diluzione riferito alle portate medie nere
5.2. Impianto di depurazione
5.2.1. Località di ubicazione dell'impianto
SÌ
5.2.2. L'ubicazione è prevista dallo strumento urbanistico?
5.2.3. Funzionante
5.2.4. Non funzionante da attivare
5.2.5. Unità operatrici costituenti l'impianto. Linea liquami.
- sollevamento
- griglia manuale
- griglia automatica
- trituratore
- dissabbiatore
- disoleatore
NO
- vasca Imhoff
- sedimentatore primario
- bacino di
equalizzazione
pioggia
o
vasca
di
- letti percolatori
- vasca di aerazione a fanghi
attivi
- vasca di aerazione a fanghi attivi - ossidazione
totale
- chiariflocculatore
- sedimentatore secondario
- unità di disinfezione
- altre
5.2.6. Unità operatrici costituenti l'impianto. Linea fanghi.
- preispessitore
- digestore aerobico
- digestore anaerobico
- digestore anaerobico secondario
- ispessitore
- letti di essiccamento
- pastorizzazione
- stabilizzazione chimica
- disidratazione meccanica - filtropresse
- disidratazione meccanica - filtro a
scatto
disidratazione
centrifughe
- disidratazione
sottovuoto
meccanica
meccanica
-
-
filtri
- essiccamento termico
- gasometro
- riscaldamento digestori
- produzione energia
- inceneritore
- discarica
- altre
5.3. Dati di progetto
residenti
- abitanti serviti di progetto
- dotazione idrica di progetto ab x g
- portate medie di tempo asciutto
l/s
- portata massima di tempo asciutto
l/s
- portata max in tempo di pioggia
- portata media relativa ad eventuali
l/s
scarichi industriali
fluttuanti
5.4. Dati di esercizio
- abitanti attualmente serviti
- dotazione idrica attuale
- portata media di tempo asciutto
fluttuanti
residenti
l/s
5.5. Per gli impianti di depurazione già funzionanti è necessario fornire le analisi del refluo in
ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione con riferimento ai parametri previsti dalla tab. 6
della L.R. n. 27 del 15/5/86.
6. DESCRIZIONE DELLA RETE FOGNANTE DI PROGRAMMA
CENTRO
FRAZIONE [1]
6.1. Numero di sistemi con scarico indipendente
6.2. Per ciascun sistema fognario indipendente specificare:
6.2.1. Simbolo con cui è contrassegnato in planimetria
6.2.2. Tipo di raccolta (misto, solo bianca, solo nera)
6.2.3. Località di recapito
6.2.4. Presenza di trattamento depurativo (sì, no)
6.2.5. Tipo di recapito
- mare
- corso d'acqua superficiale (fiume, torrente, vallone)
- nome del corso d'acqua
- altro tipo di recapito (specificare)
6.2.6. Dimensioni del collettore emissario
6.2.7. Portata max di progetto nel collettore
l/s
6.2.8. Numero di impianti di sollevamento (esistenti e previsti)
6.2.9. Numero di sfioratori (esistenti e previsti)
6.2.10. Per ciascun sfioratore specificare:
- localizzazione
- corpo ricettore
- portata max sfiorata di progetto
l/s
- rapporto di diluizione adottato
[1] Da ripetere per ogni frazione.
7. IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN PROGRAMMA [1]
7.1. Località prevista per l'impianto
7.2. Posizione rispetto allo strumento urbanistico
previsto
in variante
- Esistenza nella zona di localizzazione di vincoli di cui alla legge
n. 1497
del 1959.
SÌ [2]
NO
- Dati di programma
- Abitanti serviti
n.
- Portata media nera di tempo asciutto
l/s
- Portata massima di tempo asciutto
l/s
- Portata max in tempo di pioggia
- Portata media degli scarichi industriali
l/s
l/s
7.3. Tipo di impianto secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 27/86
Livello di depurazione
Valori dei parametri previsti in ingresso ed in uscita dall'impianto come
previsione di progetto
INGRESSO
USCITA
pH
Temperatura
Calore
Odore
Materiali grossolani
Materiali sedimentabili ml/1
Materiali
in
mg/l
sospensione
Solidi tot. disciolti
mg/l
BODS
mg/l
COD
mg/l
Azoto totale
mg/l
Fosforo totale
mg/l
Cloro residuo
mg/l
Grassi
animali
e
mg/l
vegetali
Solfati
mg/l
Cloruri
mg/l
Boro
mg/l
Tensioattivi
mg/l
Saggio di tossicità
N/100
Coliformi totali
ml
N/100
Coliformi fecali
ml
N/100
Streptococchi fecali
ml
Eventuali
metalli
mg/l
pesanti
Altri parametri di elementi presenti in maniera significativa
7.5. Elencare le fasi di trattamento previste nell'impianto di depurazione in programma.
Impianto di depurazione (da compilare per ogni impianto previsto nel programma)
7.6. SCELTA DEL SITO
7.6.1.
Località
prevista
per
l'impianto
7.6.2. L'ubicazione dell'impianto è prevista dal vigente strumento urbanistico
SÌ
NO
7.6.3. In base a quali criteri è stato scelto il sito?
7.6.4. Vi sono aree adiacenti al sito con particolarità ecologiche di rilievo? (Se sì indicare sulla
corografia specificandone la natura).
SÌ
NO
7.6.5. Dare le distanze degli edifici più vicini al sito dell'impianto e specificare il loro uso.
7.6.6. Fornire orientamento topografico e distanza dell'impianto rispetto al centro abitato.
7.6.7. Descrivere l'uso attuale del suolo nella zona prescelta per l'impianto.
7.6.8. L'area prescelta per l'impianto è stata o è soggetta a fenomeni franosi?
SÌ
NO
7.6.9. Il sito è soggetto ad alluvioni o a formazioni di stagni (impaludamento)?
SÌ
NO
7.6.10. Esistono strade di accesso al sito prescelto?
SÌ
NO
7.6.11. Specificare il tipo di strada di
accesso
7.6.12. È prevista la creazione di barriere di alberi intorno all'impianto?
SÌ
NO
7.6.13. La zona prescelta per l'impianto è interessata da attività turistiche?
SÌ
NO
7.6.14. Se sì, indicare il tipo e
l'entità
7.6.15. Descrivere l'atteggiamento della popolazione nei riguardi della scelta del sito dell'impianto
(esposti, denuncie,
interrogazioni,
altro)
o
7.7. Descrizione dell'impianto.
7.7.1. Superficie interessata all'impianto
m2
7.7.2. Abitanti serviti dall'impianto
N.
7.7.3. Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili ai civili che recapitano nell'impianto:
Tipo di industria
N. industrie
N. addetti totali
1.
2.
3.
3.
7.7.4. Scarichi assimilabili ai civili provenienti da altro tipo di insediamenti che recapitano
nell'impianto:
Tipo di insediamento
N. insediamenti
N. addetti totali
1.
2.
3.
4.
7.7.5. Abitanti equivalenti serviti dall'impianto
N.
7.7.6. Portata nera di tempo asciutto
l/sec.
7.7.7. Portata massima
l/sec.
[1] Da compilare per ogni impianto previsto nel programma.
[2] Se sì, localizzare l'area vincolata sulla corografia.
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Allegato tecnico
alla circolare n. 38114 del 30/10/1986
Schede tecniche relative all'impatto dello scarico sul corpo ricettore
SCARICHI IN MARE
SCARICHI IN LAGHI
SCARICHI IN FIUMI
SCARICHI IN TORRENTI E VALLONI
SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DI ESSO
A. SCARICHI IN MARE
I . PARAMETRI DA VALUTARE PER GLI SCARICHI IN MARE
1.1. Distanza dal centro urbano dalla costa
km
1.2. Distanza dall'impianto di depurazione dalla costa
km
1.3. Distanza del punto di scarico dalla costa
km
1.4. Utilizzazioni prevalenti delle acque costiere:
Balneazione
Pesca
Mitilicoltura
Saline
Altre utilizzazioni
1.5. Presenza di vincoli particolari:
Parchi e riserve marine
Aree destinate a ripopolamento ittico
Altri vincoli
1.6. Conformazione della costa emersa:
Sabbiosa
Lunghezza
m
Larghezza m
Arenili ciottolosi
"
"
Scogliera
Tipo:
degradante
m
m
scoscesa,
Altre conformazioni
1.7. Corsi d'acqua naturali o artificiali il cui punto di sbocco è compreso entro 2 km dallo scarico
dell'impianto.
Denominazione
Portata media valutata m3/s
Specificazioni
1.
2.
3.
4.
1.8. Effetti negativi attribuibili all'inquinamento già segnalati
distanza dallo
previsto
Moria di pesci
Fioriture algali
Coliformi
Divieti di balneazione
Presenza di idrocarburi
Altro
scarico
data degli eventi
1.9. Dati analitici sulle acque costiere
I campionamenti devono essere effettuati su un'area di 0,5 km2 intorno allo scarico previsto e in
almeno 5 stazioni, i campioni dovranno essere prelevati in superficie, sul fondo e a una profondità
intermedia.
Scheda da compilare per ogni campione [1]
Distanza da riva
Stazione N.
m
Data del prelievo
Parametri.
a) Trasparenza al disco Secchi
b) Salinità %
c) N-NH3
d) N-NO3
e) P-orto
f) P.tot.
g) Olii minerali
h) Eterotrofi
i) Colif. Fecali
l) Streptococchi fecali
m) Clorofilla a
n) Feo pigmenti
o) O.D. % saturazione
p) M.B.A.S.
q) PH
r) Temperatura
FONTE
DEI
DATI
ANALITICI
Profondità
m
m
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
N/100 ml
N/100 ml
N/100 ml
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
°C
Note al punto 1.9.: Le analisi di cui alle lettere g, h, i, l, m, n, p, vanno eseguite solamente su
campioni prelevati in superficie. Per gli scarichi superiori a 100.000 abitanti equivalenti le
stazioni di campionamento almeno 9, dovranno essere poste su tre elementi paralleli
all'orientamento della condotta, distanti fra loro 1 km, ed uno di essi dovrà essere sull'asse della
condotta prevista.
[1] Obbligatorio per gli scarichi superiori a 50.000 ab. equiv.: per gli scarichi di minore entità
solo su prescrizionedell'Assessorato Territorio e Ambiente.
1.10. Caratteristiche della stazione di prelievo [1]:
Distanza della stazione da:
Sbocchi di fognature
km
Porti
km
Canali
km
Corsi d'acqua naturali
km
Scarichi industriali
km
[1] Da compilare per ogni singola stazione di prelievo.
1.11. Studio correntometrico Le misurazioni dovranno essere effettuate in più giorni in condizioni
metereologiche significative del periodo in esame; dovranno inoltre essere fornite notizie sulle
condizioni metereologiche al momento delle misurazioni. Precisamente:
Vento
direzione
velocità
Grado di copertura del
cielo
Condizioni del mare
Si dovranno fornire:a) la direzione delle correnti superficiali di fondo e intermedie
predominanti;b) la velocità delle correnti superficiali di fondo e intermedie predominanti;c) la
direzione della corrente superficiale di fondo e intermedia più sfavorevole per la dispersione dei
liquami;d) velocità della corrente superficiale di fondo e intermedia più sfavorevole per la
dispersione dei liquami.1.12. Notizie sui ventiLe informazioni da fornire riguardo ai venti sono:a)
Diagrammi polari di frequenza e intensità dei venti.b) La frequenza del vento più sfavorevole per
la dispersione dei liquami.c) La velocità massima e media raggiunta dal vento più sfavorevole alla
dispersione dei liquami.1.13. Caratteristiche dei fondali.1.14. Caratterizzazione biologica dei
fondali per comuni sup. a 50.000 ab. equiv.1.15. Litologia dei fondali.Glanulometria e
classazione dei sedimenti.Per ciò che riguarda il punto 1.15. dovranno essere prelevati campioni
del fondo nei pressi dello scarico previsto e adintervalli di 200 m circa lungo il percorso previsto
della condotta.1.16. Criteri di verifica per il calcolo della condotta.La verifica andrà fatta sia sugli
indici colimetrici per il rispetto del D.P.R. n. 470/82 sulla balneazione, sia sui nutrientiai fini del
contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione. Per quanto riguarda la diluizione degli elementi
nutrienti laverifica andrà fatta con formule che evidenzino la diluizione iniziale, la diluizione
susseguente e la diluizione totale.- Bisognerà fornire il profilo della condotta con l'indicazione del
punto di scarico previsto e la sua profondità.- Ai fini della valutazione della diluizione iniziale
bisognerà fornire le indicazioni sul tipo di diffusore che si intendainstallare.Elenco allegatiCorografia 1:25000 con l'indicazione del tracciato della condotta, della direzione delle correnti
predominanti piùsfavorevoli, delle zone eventualmente vincolate e dei punti di campionamento.Carta nautica della zona.- Cartografia del benthos per scarichi superiori a 50.000 ab. equivalenti.Profilo della condotta.
B. SCARICHI IN LAGHI (O SERBATOI)
Caratteristiche del corpo ricettore
Parametri da valutare per scarichi in laghi o serbatoi
2. Caratteristiche generali2.1. Tipo di corpo idrico:
lago
serbatoio
2.2. Denominazione
2.3. Provincia di appartenenza
2.4. Distanza dal centro urbano
2.5. Distanza dall'impianto di depurazione
2.6. (Quota (s.l.m.)
2.7. Immissario principale
2.8. Superficie del bacino imbrifero
2.9. Superficie del lago o serbatoio
(km)
(km)
(m)
(km2)
(km2)
(m3
2.10. Volume di massimo
106)
(m3
2.11. Volume di minimo
106)
2.12. Profondità massima
(m)
2.13. Dislivello stagionale
(m)
2.14. Portata media emissario
(m3/s)
2.15. Corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono nel lago:
Denominazione
Portata media valutata m3/s
1)
2)
3)
4)
2.16. Utilizzi prevalenti delle acque del lago:
Potabile
Agricolo
Industriale
Produzione Energia Elettrica
Turismo
Pesca
Balneazione
Acquacoltura
Altro
Descrizione
Nessuno
2.17. Presenza di vincoli
particolari
2.18. Tempo di residenza delle acque: (rapporto tra il volume delle acque del lago e il volume
d'acqua rimosso annualmente considerando anche il fattore di evaporazione)
2.19. Dati analitici delle acque:
a) ph
b) Temperatura
c) Conducibilità
d) O.D. (concentrazione e % saturazione)
e) Trasparenza instaurata con disco Secchi
f) Clorofilla "a"
g) Feopigmenti
h) Na+
i) K+
l) Ca++
m) Mg++
n) SO4o) Clp) HC0-3 + CO-3
q) H2S
r) N·NH3
s) N·NO2
t) N·NO3
u) P-orto
v) P tot
w) Silicati reattivi
x) Coli totali
y) Coli fecali
z) Streptococchi fecali
FONTE
DEI
DATI
ANALITICI
(°C)
(µmhos/cm)
(mg/l)
(m)
(µg/l)
(µg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(N/100 ml)
(N/100 ml)
(N/100 ml)
I prelievi vanno effettuati negli invasi a sufficiente distanza dall'opera di sbarramento,
preferibilmente nel punto di massima profondità e devono essere almeno tre, di cui uno in
superficie, uno a un metro dal fondo ed uno ad una profondità intermedia. Dovranno essere
effettuati almeno due campionamenti: uno in periodo di circolazione (gennaio-marzo), l'altro in
periodo di massima stratificazione (agosto-settembre).
2.20. Effetti negativi attribuibili ad inquinamenti già segnalati:
Moria di pesci
data
Fioriture algali
data
Gas maleodoranti
data
Divieti di balneazione
data
Altri fenomeni alterativi
(descrizione)
data
2.21. Vicinanza di scarichi altamente inquinanti
2.22.
Osservazioni
generali
N.B. Si considera corpo ricettore il lago o serbatoio anche se lo scarico abbia recapito nei 5 km
terminali di corsi d'acqua, torrenti o valloni sversanti direttamente o indirettamente nel lago o
serbatoio.
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C. SCARICHI IN FIUME
3. Caratteristiche generali
3.1. Province interessate
3.2. Denominazione del corso d'acqua
3.3. Denominazione del ricettore (fiume,
lago, mare)
3.4. Distanza del ricettore finale dello
scarico
3.5. Quota del punto di scarico (m s.l.m.)
3.6. Distanza dello scarico dall'impianto
3.7. Superficie del bacino idrografico
3.8. Portata del fiume in cui si effettua lo scarico
min.
(m3/s)
med.
(m3/s)
max.
(m3/s)
3.9. Portata dell'eventuale fiume di cui il corso d'acqua interessato dallo scarico è affluente:
min.
(m3/s)
med.
(m3/s)
max.
(m3/s)
3.10. Utilizzazione delle acque del corpo ricettore a monte dello scarico
Irriguo
Potabile
Industriale
Altri
3.11. Utilizzazione delle acque del corpo ricettore a valle dello scarico
Irriguo
Potabile
Industriale
Altri
3.12. Esistono altri scarichi nella porzione del bacino idrografico che interessa il territorio
comunale?
SÌ
NO
In caso di risposta affermativa specificare:
Denominazione
Portata (m3/s)
Tipo di scarico
1)
2)
3)
(civ.,
ind.,
4)
zootec.)
3.13. Corsi d'acqua naturali o artificiali che si immettono nel fiume:
Denominazione
Portata media (m3/s)
Specificazione
1)
2)
3)
4)
Precisare se il corso d'acqua si immette a monte o a valle dello scarico.
3.14. Caratteristiche agricole della porzione del bacino idrografico che interessa il territorio
comunale
Suolo coltivato (in ha)
Seminativo (in ha)
Seminativo arborato (in ha)
Altri (in ha)
3.15. Presenza di vincoli particolari sulle
acque o lungo le sponde del fiume
3.16. Nella parte del sottosuolo interessato vi sono falde idriche?
SÌ
NO
3.17. Quale è la loro portata?
Usi:
Irriguo
Potabile
Industriale
Altri
3.18. Quale è la profondità
media dal p.c.?
3.19. Esistono interazioni fra le acque superficiali e acque sotterranee?
SI
NO
3.20. Esistono pozzi nelle vicinanze dello
scarico?
3.21. La quantità di acque reflue immesse nel fiume potrebbe provocare fenomeni di dissesto dei
versanti per erosione di base?
SÌ
NO
3.22. Effetti negativi attribuibili ad inquinamenti già segnalati.
Sviluppo abnorme di masse
data
algali
Gas maleodoranti
data
Moria di pesci
data
Divieti di balneazione
data
Divieti di pesca
data
Altri fenomeni
data
3.23. Dati analitici delle acque
a) ph
b) Temperatura
°C
c) T.D.S. (solidi totali disciolti)
d) O.D. concentrazione e % saturazione
e) Clorofilla "a"
f) Feopigmenti
g) CLh) SO-4
i) Conducibilità
l) NA+
m) K+
n) CA++
o) Mg++
p) N-NH3
q) N-NO2
r) N-NO3
s) P-orto
t) P-tot
u) B
v) Detersivi
w) Pesticidi
x) Oli mineralii
y) Coli totali
z) Coli fecali
k) Streptococchi fecali
FONTE
DEI
DATI
ANALITICI
(mg/l)
(mg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(µmhos/cm)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(N/100 ml)
(N/100 ml)
(N/100 ml)
Il campionamento va effettuato in periodo di magra; i punti di prelievo lungo l'asta fluviale
dovranno essere almeno quattro (4) e così localizzati:
1) 100 m a monte dello scarico;2) subito a valle dello scarico;3) 100 m a valle dello scarico;4)
500 m a valle dello scarico.
Tali distanze potranno variare leggermente in ragione dell'accessibilità dei luoghi. I punti di
prelievo vanno riportati nella cartografia allegata in scala 1.10.000. Va infine precisata la portata
stimata al momento del prelievo dei campioni.
3.24. A valle del punto di scarico è prevista la realizzazione di invasi artificiali:
SÌ
NO
D. SCARICHI IN TORRENTI E VALLONI
4. Caratteristiche generali
4.1. Denominazione del corso d'acqua
4.2. Denominazione del ricettore finale
(torrente, fiume, lago, mare)
4.3. Distanza tra questo ed il punto di
scarico
4.4. Province interessate
4.5. Distanza dell'impianto dal più vicino
centro urbano
4.6. Quota del punto di scarico (m s.l.m.)
4.7. Distanza dello scarico dall'impianto
4.8. Superficie bacino idrografico (km2)
4.9. Superficie del bacino a monte del
punto di scarico (km2)
4.10. Portate del torrente su cui si effettua lo scarico:
max
med
min
4.11. Portata del corso d'acqua costituene il ricettore finale:
max
med
min
4.12. Utilizzazione delle acque del corpo ricettore (incluse le acque del ricettore finale)
Irriguo
(specificare
il
tipo
di
coltivazione)
Potabile
Industriale
4.13. Esistono altri scarichi nel medesimo bacino idrografico?
SÌ
NO
In caso di risposta affermativa specificare:
Denominazione
Portata
1)
2)
3)
4.14. Caratteristiche del bacino idrografico
Suolo coltivato
ha
Seminativo
ha
Seminativo arborato
ha
Altri
ha
4.15. Presenza di vincoli particolari
4.16. Nel sottosuolo vi sono falde idriche?
Tipo di scarico
SÌ
NO
4.17. A che profondità dal p.c.?
(m)
4.18. Esistono interazioni tra acque superficiali e acque sotterranee?
SÌ
NO
4.19. Esistono pozzi nelle vicinanze del corpo ricettore?
SÌ
NO
4.20. La quantità di acque reflue immesse nel corso d'acqua potrebbe provocare fenomeni di
dissesto dei versanti per
erosione di base?
SÌ
NO
4.21. Dislivello tra il punto di scarico e l'alveo del corso
d'acqua m
4.22. Effetti negativi attribuibili ad inquinamenti già segnalati:
Fenomeni eutrofici
Gas maleodoranti
Altri
4.23. Osservazioni generali
Se si ha rete fognaria separata gli scarichi di acque bianche, possono innescare o acuire fenomeni
franosi?
SÌ
NO
Gli scarichi di acque bianche interessano lo stesso corpo ricettore dei reflui depurati?
SÌ
NO
4.24. Dati analitici delle acque
a) pH
b) Temperatura
c) Conducibilità
d) SAR
e) O.D. concentrazione e % saturazione
f) K+
g) Na+
h) Ca++
i) Cll) SO4-m) HCO3n) B
(°C)
(µmhos/cm)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
o) Durezza totale in gradi francesi
p) P tot
q) N NH3
r) N NO2
s) N - NO3
t) Mg++
u) Coli totali
v) Coli fecali
z) Streptococchi fecali
FONTE
DEI
ANALITICI
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(µg/l)
(N/100 ml)
(N/100 ml)
(N/100 ml)
DATI
Il prelievo va effettuato, preferibilmente in periodo di magra, immediatamente a monte dello
scarico previsto e/o dagli altri scarichi eventualmente esistenti. Il campionamento va fatto sulle
acque scorrenti o sulle acque di subalveo di falda, se superficiali.
4.25. A valle del punto di scarico è prevista la realizzazione di invasi artificiali?
SÌ
NO
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E. SMALTIMENTO SU SUOLO NON ADIBITO AD USO AGRICOLO DI REFLUI CIVILI
5. Caratteristiche del sito
5.1. Località di smaltimento
5.2. Superficie della zona su cui si
effettua lo smaltimento (ha)
5.3. Destinazione del sito rispetto allo
strumento urbanistico
5.4. Utilizzazione del suolo nelle zone interessate dallo smaltimento:
attuale
futura
5.5. Esistono insediamenti umani in prossimità del sito?
SÌ
NO
Se SÌ specificare:
distanza
tipologia
5.6.
Tipologia
smaltimento
di
5.7. La zona di smaltimento è soggetta a vincolo idrogeologico?
SÌ
NO
5.8. Presenza di altri vincoli particolari
5.9. Superficie del bacino idrogeografico in
cui ricade il sito di smaltimento (km2)
5.10. Pendenza del versante su cui si effettua lo smaltimento
5.11. Esistono altri scarichi in prossimità del sito di smaltimento?
SÌ
NO
In caso di risposta affermativa specificare:
Località
Denominazione
Portata (m3/h)
Tipo di scarico
1)
2)
3)
4)
(civ., ind., zoot.)
5.12. Presenza di coltivazioni agricole nelle immediate vicinanze del sito di smaltimento:
SÌ
NO
In caso di risposta affermativa specificare:
Localizzazione
Distanza
Tipologia
Dimensioni
geografica
1)
2)
3)
4)
5.13. Presenza di allevamenti zootecnici nelle immediate vicinanze del sito di smaltimento:
SÌ
NO
In caso di risposta affermativa specificare:
Localizzazione
Distanza
Tipologia
Dimensioni
geografica
1)
2)
3)
4)
5.14. Vegetazione presente
5.15. Presenza di essenze spontanee di
particolare interesse
5.16. Corpi idrici superficiali esistenti in prossimità del sito
Denominazione Regime idrico
Distanza
1)
2)
3)
Uso
4)
5.17. Sono presenti falde idriche nel sottosuolo?
SÌ
NO
In caso di risposta affermativa specificare:
Denominazione Profondità
Entità
Uso
1)
2)
3)
4)
5.18. Esistono interazioni fra le acque superficiali e le acque sotterranee?
SÌ
NO
5.19. Esistono pozzi e/o sorgenti nella zona?
SÌ
NO
In caso di risposta affermativa specificare:
Denominazione Portata
Uso
1)
2)
3)
5.20. Si sono verificati nelle zone eventi alluvionali?
SÌ
NO
In caso di risposta affermativa specificare:
Data
Area interessata
Dimensioni
Conseguenze
1)
2)
3)
------------------------