BANDO PER L`INDIVIDUAZIONE DI INQUILINI MOROSI

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BANDO PER L`INDIVIDUAZIONE DI INQUILINI MOROSI
COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di Brescia
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI,
SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO
CUI RICONOSCERE CONTRIBUTI
STATALI E REGIONALI
Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016, DGR 5644 del 3 ottobre
2016.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO
1. Con il presente bando il Comune di Gardone V.T. intende avviare la procedura finalizzata ad
individuare gli inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per
accedere all’erogazione del contributo stanziato dallo Stato con del 30 marzo 2016e da Regione Lombardia
con DGR 5644 del 03 ottobre 2016.
2. L’attribuzione del contributo, a seguito di presentazione della domanda, è subordinata all’effettiva
erogazione delle risorse da parte di Regione Lombardia, al sussistere dei requisiti in capo al beneficiario,
nonché alla concreta destinazione delle stesse alla finalità dichiarata nella domanda.
ART. 2 – DESTINATARI DELLA MISURA
1. Possono accedere al contributo gli inquilini, titolari di contratti di affitto sul libero mercato,
che si trovino in situazione di morosità incolpevole e che siano soggetti a provvedimenti di
sfratto.
2. Proprietari singoli e cooperative edilizie, che abbiano in essere contratti di locazione caratterizzati
da situazioni di morosità incolpevole, pur non potendo presentare la richiesta di contributo, possono
segnalare al Comune le eventuali situazioni di morosità.
3. La condizione di “morosità incolpevole”, ai sensi del DM 30.03.2016, è identificata nella
“situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione
della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.
4. La condizione di morosità incolpevole di cui all’art. 2 comma 2 del DM sopra citato può essere
riconducibile ad una delle seguenti cause:
a. perdita del lavoro per licenziamento;
b. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impegno di
parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
g. altre cause gravi documentabili dal richiedente.
ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
1. Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul
libero mercato, residenti nel Comune di Gardone V.T., che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione europea o appartenenza ad uno Stato
estero dell’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
b. reddito I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad €. 35.000,00 o reddito
derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) non superiore ad euro 26.000,00;
c. essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
d. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato
(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio
oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo
familiare di almeno un componente che sia: ulltrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità
accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali
per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
ART. 4 – SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO
1. Non possono presentare la domanda i cittadini che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a. il richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo un componente che sia titolare, di
diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile
fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare non può presentare la domanda.
L’adeguatezza dell’immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui
all’art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna “Tipologia A”.
b. gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o Aler a canone
sociale, moderato, concordato.
ART. 5 – FINALITÀ DEL CONTRIBUTO
1. Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 30 marzo 2016, i contributi sono destinati:
a. a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in
essere non sia inferiore a due anni, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di
rilascio dell’immobile, (importo massimo del contributo € 8.000,00);
b. per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il
proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino
moroso incolpevole (importo massimo del contributo € 6.000,00);
c. ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di
locazione;
d. ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da
sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente
concedibile di € 12.000,00
2. Al verificarsi della fattispecie, ai sensi della formulazione vigente dell’art. 11, c. 3 della L. 431/1998,
il Comune si riserva di deliberare con “provvedimento di Giunta che i contributi destinati ai conduttori
vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità stessa, anche tramite l'associazione
della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con
dichiarazione sottoscritta anche dal locatore”.
ART. 6 – TERMINI DI APERTURA DEL BANDO
1. Le domande per l’accesso al contributo, da prodursi con le modalità esplicitate all’art. 7, devono
essere presentate entro il 15/12/2017, presso l’Ufficio Sociali del Comune di Gardone V.T. in via Mazzini, 2
nei consueti orari di apertura al pubblico.
2. Le domande, presentate entro i termini di cui al comma 1, saranno accettate fino ad esaurimento
dei fondi disponibili.
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Può presentare domanda di contributo, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando,
il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente
nell’unità immobiliare locata. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno,
la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e allegare obbligatoriamente idonea
documentazione che attesti il possesso dei requisiti e, precisamente:
a. dichiarazione sostitutiva unica dei redditi relativa al nucleo familiare (DSU) e attestazione
I.S.E.E.;
b. documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole
(licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, accordi
aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di attività professionale o
di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare);
c. atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
d. contratto di locazione;
e. per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno;
3. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di
istruire e accogliere la domanda.
ART. 8 – ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Le risorse attribuite da Regione Lombardia al Comune di Gardone V.T. per le finalità oggetto del
presente bando ammontano a complessivi € 113.527,47
2. Il Comune, espletato l’esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti
previsti, procede, fino ad esaurimento delle risorse e fermo restando quanto stabilito al comma 3 del
precedente art. 6, alla valutazione delle stesse e alla determinazione dell’entità del contributo erogabile ai
beneficiari.
3. Ai sensi dell’art. 4 del DM 202/2014, l’importo del contributo concedibile per sanare la morosità
incolpevole non può superare l’importo del canone annuo risultante dal contratto di locazione, fino ad un
limite massimo di € 8.000,00.
ART. 9 – OBBLIGO DI MONITORAGGIO E DI INFORMAZIONE
1. Al termine dell’istruttoria delle domande, l’ufficio servizi sociali provvederà ad informare i
richiedenti circa l’esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle
condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 e della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia
n. X 5644 del 03/10/2016.
2. A seguito di tale istruttoria, si provvederà a trasmettere alla Prefettura di Brescia e a Regione
Lombardia, gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo, in possesso dei requisiti di accesso allo stesso,
per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della
forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 6 del
D.M. del 30 marzo 2016.
ART. 10 – CONTROLLI
1. Il Comune svolge azioni di controllo, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle
disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Accerta la
coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente bando,
avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni anche l’intervento della Guardia di Finanza.
2. I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione. In ogni caso, il
controllo puntuale delle dichiarazioni sarà effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o
imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.
4. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede a dichiarare la
decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto (art. 75 DPR 445/2000), provvedendo al
recupero della somma erogata. Provvede altresì alle dovute segnalazioni di cui all’articolo 76 del DPR n.
445/2000.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati forniti dal richiedente il contributo verranno trattati dal Comune esclusivamente per lo
svolgimento della procedura in oggetto e per le finalità strettamente connesse per l’adempimento di
obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gardone V.T., il Responsabile del trattamento è il
Dirigente Area Servizi alla persona ed Amministrativi; Dott. Lorenzo Cattoni;
3. Il richiedente, con la presentazione della domanda, dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Il Dirigente
Servizi alla persona ed Amministrativi
\
Gardone V.T:, ___________
Allegati:
modulo A: presentazione della domanda
Dott. Lorenzo Cattoni