Credito di imposta per beni strumentali nuovi

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Credito di imposta per beni strumentali nuovi
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
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Circolare 19/14
Bolzano, lì 11.09.2014
Credito di imposta per beni strumentali nuovi
Egregio cliente,
L’art. 18 del DL 91/2014 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano, dal 25.6.2014
al 30.6.2015, investimenti in nuovi beni strumentali di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Il
credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
nei suddetti beni realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. L’agevolazione è utilizzabile in tre
quote annuali di pari importo in compensazione mediante modello F24.
Ambito soggettivo
L’agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari
di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni
e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall’adozione di particolari
regimi d’imposta o contabili.
Soggetti esclusi
Posto che la norma non li menziona espressamente, sono esclusi
dall’agevolazione i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Sono altresì
esclusi dall’ambito applicativo del beneficio:
le persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola entro i
limiti previsti dall’art. 32 del TUIR;
gli enti non commerciali, se non titolari di reddito d’impresa.
Investimenti
oggetto
dell’agevolazione
L’art. 18 co. 1 del DL 91/2014 agevola gli “investimenti in beni strumentali nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella Ateco”. Sono agevolabili gli investimenti
effettuati mediante:
acquisti in proprietà, anche con patto di riservato dominio ex art. 1523
c.c.;
contratti di leasing finanziario e di lease-back;
contratti di appalto;
costruzioni in economia.
Requisiti dei beni
I beni agevolabili devono avere i seguenti requisiti:
classificazione nella divisione 28 della tabella ATECO 2007;
beni strumentali;
mai utilizzati (requisito della novità);
destinati a strutture produttive in Italia;
importo unitario maggiore o uguale a 10.000 Euro.
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Profili temporali
Calcolo
dell’agevolazione
L’agevolazione spetta per investimenti effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015.
Credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla
media degli investimenti in beni strumentali della categoria 28 realizzati nei
cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre, dunque, determinare:
il volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo
d’imposta agevolato;
la media degli investimenti nei beni strumentali realizzati nei cinque
periodi d’imposta precedenti;
Il 15% della differenza tra il volume degli investimenti realizzati e la
media degli investimenti costituisce il credito d’imposta spettante.
𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 15% × (𝐼𝐴𝑇𝐸𝐶𝑂 − ∅ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖)
I ATECO = investimenti in beni strumentali nel periodo agevolato
-ø Investimenti = media investimenti in beni strumentali ultimi 5 anni
Soggetti con
attività inferiore al
quinquennio
L’incentivo si applica alle imprese attive al 25.6.2014 (data di entrata in vigore
del DL), anche se con attività d’impresa inferiore al quinquennio. In questo caso,
la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti
effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello in corso all’entrata in
vigore del provvedimento o a quello successivo.
Utilizzo del credito
d’imposta
Il credito d’imposta in commento:
è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e
è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Il credito d’imposta in esame non è soggetto al limite annuale di utilizzo pari a
250.000 Euro 1.
Vincoli
temporali
In relazione a soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:
la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2016 in caso di investimenti
effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014),;
la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2017 in caso di investimenti
effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 -30.6.2015),.
Revoca
dell’agevolazione
In particolare, la citata norma prevede la revoca dell’incentivo fiscale se i beni
oggetto d’investimento:
sono ceduti a terzi o destinati ad attività estranee all’esercizio d’impresa
entro il c.d. “periodo di sorveglianza”;
sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche
appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il termine
previsto per l’accertamento.
Periodo di
sorveglianza
Per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il periodo di
sorveglianza è così definito:
i beni acquistati nel periodo 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014) devono
essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31.12.2015;
i beni acquistati nel periodo 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015) devono essere
conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31.12.2016.
1
Limite di cui all’art. 1, co. 53 L 244/2007, secondo cui i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del Modello Unico
possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000.
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Trattamento
fiscale
Il credito d’imposta deve essere indicato:
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
riconoscimento del credito d’imposta;
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei
quali il credito è utilizzato.
Calcolo della
media
Il co. 2 dell’art. 18 del DL 91/2014 prevede che si debba considerare la media
degli investimenti in beni strumentali della categoria 28 realizzati nei 5 periodi
d’imposta precedenti. Si tratta, quindi, di una “media variabile”.
In pratica, con riferimento ai soggetti “solari”:
per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 31.12.2014), occorre considerare la media degli investimenti 2009-2013;
per quelli effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015),
occorre invece considerare la media degli investimenti 2010-2014.
Nel calcolo della media può non essere considerato l’annualità con i maggiori
investimenti.
Beni rientranti nell’agevolazione
Generale
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cartucce toner (28.23.01)
macchine calcolatrici; registratori di cassa, affrancatrici, macchine per lo smistamento della posta
(imbustatrici, macchine per sigillare, stampare indirizzi; aprire, smistare, verificare la posta), macchine
per la raccolta, macchine per scrivere, stenografia, rilegatrici da ufficio (ad esempio per rilegature in
plastica o a nastro), macchine per contare o imballare monete, temperamatite, macchine spillatrici o
levapunti, dispensers per nastri adesivi, fabbricazione di macchine perforatrici, fabbricazione di macchine
fotocopiatrici, fabbricazione di lavagne, fabbricazione di macchine per la dettatura (28.23.09)
apparecchi per pesare (escluse le bilance di precisione da laboratorio): bilance di uso domestico o
commerciale, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, pesi eccetera (28.29.1)
distributori automatici (28.29.1)
macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico (28.29.92)
Imprese di costruzione
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macchine, a movimentazione manuale o a motore, per sollevamento, movimentazione, carico e scarico:
paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti (28.22.0)
derrick, gru, strutture mobili di sollevamento, carrelli a portale eccetera, carrelli di movimentazione
semoventi o meno, dotati o meno di attrezzature di sollevamento o di movimentazione, dei tipi utilizzati
nelle fabbriche (inclusi mezzi a mano e le carriole) (28.22.0)
ascensori, montacarichi e scale mobili (28.22.01)
gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
(28.22.02)
carriole (28.22.03)
macchine da miniera, cava e cantiere incluse parti e accessori (28.92.0)
macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri (28.92.01)
macchine per il movimento terra: apripista (bulldozer, angle-dozer), spianatrici, ruspe, livellatrici, pale
meccaniche, pale caricatrici eccetera; battipali e di estrattori di pali, spandimalta, spandibitume, macchine
per stendere il calcestruzzo eccetera; trattori a cingoli e trattori utilizzati nell’edilizia o nell’industria
estrattiva; lame per bulldozer e angle-dozer;(28.92.)
Artigiani
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compressori d’aria, pompe per la circolazione di olio, acqua e carburante, pompe a mano, elettropompe
(28.13)
utensili a mano, con motore interno elettrico, non elettrico o pneumatico, quali: seghe circolari o seghetti
alternativi, seghe a catena trapani e martelli pneumatici, sabbiatrici portatili, sparachiodi pneumatici e
azionati a servocomando, pulitrici, fresatrici, molatrici, cucitrici, rivettatrici pneumatiche, piallatrici,
roditrici e cesoie, avvitatrici ad impulso (28.24.0)
apparecchi per saldatura e brasatura non elettrici (28.29.9), se elettriche non sono tremontabili (27.90)
macchine utensili per la formatura dei metalli incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili
(28.41.0)
macchine utensili per tornitura, perforazione, fresatura, profilatura, laminatura, alesatura, smerigliatura
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eccetera, macchine utensili per lo stampaggio e presse, presse meccaniche verticali, presse idrauliche,
presse a freno idraulico, magli a caduta libera, macchine per la fucinatura; trafilatrici, cilindri o macchine
per la lavorazione di fili metallici (28.41.0)
altre macchine utensili incluse parti e accessori (28.49.0): macchine fisse per inchiodare, graffare,
incollare o assemblare diversamente legno, sughero, osso, gomma indurita o plastiche dure eccetera;
trapani fissi a rotazione o a rotazione-percussione, limatrici, rivettatrici eccetera
Alberghi e ristoranti
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rubinetti e valvole sanitarie, rubinetti e valvole per il riscaldamento (28.14)
riscaldatori ambientali a montaggio permanente, riscaldatori elettrici per piscine, riscaldatori a montaggio
permanente domestici non elettrici, quali riscaldatori ad energia solare, sistemi di riscaldamento a vapore,
a combustibile e caldaie ed apparecchiature simili per riscaldamento, sistemi di riscaldamento elettrici per
uso domestico (sistemi elettrici a ventilazione forzata, pompe di calore eccetera), sistemi di riscaldamento
domestici a ventilazione forzata non elettrici (28.21.2)
ascensori, montacarichi e scale mobili (28.22.01)
attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento, inclusi assemblaggi dei componenti,
condizionatori d’aria, inclusi quelli per uso domestico e per autoveicoli, ventilatori per uso non domestico,
scambiatori di calore (28.25.0)
macchine per la preparazione di pasti e bevande in alberghi, ristoranti e bar (28.93.0)
apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori): macchine per
lavanderia: macchine per stirare, incluse le presse, lavatrici e essiccatoi per lavanderia per uso
commerciale, macchine per il lavaggio a secco (28.94.3)
apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere di lettini per abbronzature; apparecchi per
massaggi (28.99.3)
apparecchiature per piste da bowling automatiche, ad esempio posa-birilli (28.99.9)
giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento (28.99.9)
Industria
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altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (28.22.04)
macchine per impacchettare e imballare le merci: imballatrici, confezionatrici, macchine per riempire,
sigillare, incapsulare o etichettare eccetera (28.29.3)
macchine per l’industria molitoria: macchine per pulire, selezionare o calibrare i semi, le granaglie o i
legumi secchi da granella (vagliatori, setacci, separatori, pulitrici di granaglie eccetera) macchine per
produrre farine eccetera (mulini a macine, mulini a cilindri, alimentatori, setacci, pulitrici di crusca,
mescolatrici, sbramini per riso, macchine per sgranare i piselli) (28.93.0)
macchine per l’impiego nel settore della panificazione o della fabbricazione di paste alimentari, quali
maccheroni, spaghetti o simili: forni, impastatrici, spezzatrici, trafilatrici, tagliatrici, macchine di dosaggio
per pasticceria eccetera ) (28.93.0)
torchi, spremitrici eccetera utilizzati per produrre vino, sidro, succhi di frutta eccetera (28.93.0)
Agricoltura
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trattori agricoli (28.30.1)
altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia (28.30.9)
rimorchi o semirimorchi autocaricatori e autoscaricatori, per uso agricolo (28.30.9)
torchi, spremitrici eccetera utilizzati per produrre vino, sidro, succhi di frutta eccetera (28.93.0)
Distinti saluti,
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
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