Credito di imposta per beni strumentali nuovi
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Credito di imposta per beni strumentali nuovi
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen | Bolzano T 0471.306.411 | F 0471.976.462 E [email protected] I www.interconsult.bz.it Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216 Circolare 19/14 Bolzano, lì 11.09.2014 Credito di imposta per beni strumentali nuovi Egregio cliente, L’art. 18 del DL 91/2014 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano, dal 25.6.2014 al 30.6.2015, investimenti in nuovi beni strumentali di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. L’agevolazione è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in compensazione mediante modello F24. Ambito soggettivo L’agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili. Soggetti esclusi Posto che la norma non li menziona espressamente, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Sono altresì esclusi dall’ambito applicativo del beneficio: le persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR; gli enti non commerciali, se non titolari di reddito d’impresa. Investimenti oggetto dell’agevolazione L’art. 18 co. 1 del DL 91/2014 agevola gli “investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco”. Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante: acquisti in proprietà, anche con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c.; contratti di leasing finanziario e di lease-back; contratti di appalto; costruzioni in economia. Requisiti dei beni I beni agevolabili devono avere i seguenti requisiti: classificazione nella divisione 28 della tabella ATECO 2007; beni strumentali; mai utilizzati (requisito della novità); destinati a strutture produttive in Italia; importo unitario maggiore o uguale a 10.000 Euro. Circolare 19/14 1/4 Profili temporali Calcolo dell’agevolazione L’agevolazione spetta per investimenti effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015. Credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali della categoria 28 realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre, dunque, determinare: il volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta agevolato; la media degli investimenti nei beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti; Il 15% della differenza tra il volume degli investimenti realizzati e la media degli investimenti costituisce il credito d’imposta spettante. 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑′ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 15% × (𝐼𝐴𝑇𝐸𝐶𝑂 − ∅ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖) I ATECO = investimenti in beni strumentali nel periodo agevolato -ø Investimenti = media investimenti in beni strumentali ultimi 5 anni Soggetti con attività inferiore al quinquennio L’incentivo si applica alle imprese attive al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL), anche se con attività d’impresa inferiore al quinquennio. In questo caso, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello in corso all’entrata in vigore del provvedimento o a quello successivo. Utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta in commento: è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Il credito d’imposta in esame non è soggetto al limite annuale di utilizzo pari a 250.000 Euro 1. Vincoli temporali In relazione a soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2016 in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014),; la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2017 in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 -30.6.2015),. Revoca dell’agevolazione In particolare, la citata norma prevede la revoca dell’incentivo fiscale se i beni oggetto d’investimento: sono ceduti a terzi o destinati ad attività estranee all’esercizio d’impresa entro il c.d. “periodo di sorveglianza”; sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il termine previsto per l’accertamento. Periodo di sorveglianza Per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il periodo di sorveglianza è così definito: i beni acquistati nel periodo 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014) devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31.12.2015; i beni acquistati nel periodo 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015) devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31.12.2016. 1 Limite di cui all’art. 1, co. 53 L 244/2007, secondo cui i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del Modello Unico possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000. Circolare 19/14 2/4 Trattamento fiscale Il credito d’imposta deve essere indicato: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito d’imposta; nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Calcolo della media Il co. 2 dell’art. 18 del DL 91/2014 prevede che si debba considerare la media degli investimenti in beni strumentali della categoria 28 realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti. Si tratta, quindi, di una “media variabile”. In pratica, con riferimento ai soggetti “solari”: per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 31.12.2014), occorre considerare la media degli investimenti 2009-2013; per quelli effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015), occorre invece considerare la media degli investimenti 2010-2014. Nel calcolo della media può non essere considerato l’annualità con i maggiori investimenti. Beni rientranti nell’agevolazione Generale • • • • • cartucce toner (28.23.01) macchine calcolatrici; registratori di cassa, affrancatrici, macchine per lo smistamento della posta (imbustatrici, macchine per sigillare, stampare indirizzi; aprire, smistare, verificare la posta), macchine per la raccolta, macchine per scrivere, stenografia, rilegatrici da ufficio (ad esempio per rilegature in plastica o a nastro), macchine per contare o imballare monete, temperamatite, macchine spillatrici o levapunti, dispensers per nastri adesivi, fabbricazione di macchine perforatrici, fabbricazione di macchine fotocopiatrici, fabbricazione di lavagne, fabbricazione di macchine per la dettatura (28.23.09) apparecchi per pesare (escluse le bilance di precisione da laboratorio): bilance di uso domestico o commerciale, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, pesi eccetera (28.29.1) distributori automatici (28.29.1) macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico (28.29.92) Imprese di costruzione • • • • • • • • macchine, a movimentazione manuale o a motore, per sollevamento, movimentazione, carico e scarico: paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti (28.22.0) derrick, gru, strutture mobili di sollevamento, carrelli a portale eccetera, carrelli di movimentazione semoventi o meno, dotati o meno di attrezzature di sollevamento o di movimentazione, dei tipi utilizzati nelle fabbriche (inclusi mezzi a mano e le carriole) (28.22.0) ascensori, montacarichi e scale mobili (28.22.01) gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli (28.22.02) carriole (28.22.03) macchine da miniera, cava e cantiere incluse parti e accessori (28.92.0) macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri (28.92.01) macchine per il movimento terra: apripista (bulldozer, angle-dozer), spianatrici, ruspe, livellatrici, pale meccaniche, pale caricatrici eccetera; battipali e di estrattori di pali, spandimalta, spandibitume, macchine per stendere il calcestruzzo eccetera; trattori a cingoli e trattori utilizzati nell’edilizia o nell’industria estrattiva; lame per bulldozer e angle-dozer;(28.92.) Artigiani • • • • • compressori d’aria, pompe per la circolazione di olio, acqua e carburante, pompe a mano, elettropompe (28.13) utensili a mano, con motore interno elettrico, non elettrico o pneumatico, quali: seghe circolari o seghetti alternativi, seghe a catena trapani e martelli pneumatici, sabbiatrici portatili, sparachiodi pneumatici e azionati a servocomando, pulitrici, fresatrici, molatrici, cucitrici, rivettatrici pneumatiche, piallatrici, roditrici e cesoie, avvitatrici ad impulso (28.24.0) apparecchi per saldatura e brasatura non elettrici (28.29.9), se elettriche non sono tremontabili (27.90) macchine utensili per la formatura dei metalli incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili (28.41.0) macchine utensili per tornitura, perforazione, fresatura, profilatura, laminatura, alesatura, smerigliatura Circolare 19/14 3/4 • eccetera, macchine utensili per lo stampaggio e presse, presse meccaniche verticali, presse idrauliche, presse a freno idraulico, magli a caduta libera, macchine per la fucinatura; trafilatrici, cilindri o macchine per la lavorazione di fili metallici (28.41.0) altre macchine utensili incluse parti e accessori (28.49.0): macchine fisse per inchiodare, graffare, incollare o assemblare diversamente legno, sughero, osso, gomma indurita o plastiche dure eccetera; trapani fissi a rotazione o a rotazione-percussione, limatrici, rivettatrici eccetera Alberghi e ristoranti • • • • • • • • • rubinetti e valvole sanitarie, rubinetti e valvole per il riscaldamento (28.14) riscaldatori ambientali a montaggio permanente, riscaldatori elettrici per piscine, riscaldatori a montaggio permanente domestici non elettrici, quali riscaldatori ad energia solare, sistemi di riscaldamento a vapore, a combustibile e caldaie ed apparecchiature simili per riscaldamento, sistemi di riscaldamento elettrici per uso domestico (sistemi elettrici a ventilazione forzata, pompe di calore eccetera), sistemi di riscaldamento domestici a ventilazione forzata non elettrici (28.21.2) ascensori, montacarichi e scale mobili (28.22.01) attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento, inclusi assemblaggi dei componenti, condizionatori d’aria, inclusi quelli per uso domestico e per autoveicoli, ventilatori per uso non domestico, scambiatori di calore (28.25.0) macchine per la preparazione di pasti e bevande in alberghi, ristoranti e bar (28.93.0) apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori): macchine per lavanderia: macchine per stirare, incluse le presse, lavatrici e essiccatoi per lavanderia per uso commerciale, macchine per il lavaggio a secco (28.94.3) apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere di lettini per abbronzature; apparecchi per massaggi (28.99.3) apparecchiature per piste da bowling automatiche, ad esempio posa-birilli (28.99.9) giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento (28.99.9) Industria • • • • • altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (28.22.04) macchine per impacchettare e imballare le merci: imballatrici, confezionatrici, macchine per riempire, sigillare, incapsulare o etichettare eccetera (28.29.3) macchine per l’industria molitoria: macchine per pulire, selezionare o calibrare i semi, le granaglie o i legumi secchi da granella (vagliatori, setacci, separatori, pulitrici di granaglie eccetera) macchine per produrre farine eccetera (mulini a macine, mulini a cilindri, alimentatori, setacci, pulitrici di crusca, mescolatrici, sbramini per riso, macchine per sgranare i piselli) (28.93.0) macchine per l’impiego nel settore della panificazione o della fabbricazione di paste alimentari, quali maccheroni, spaghetti o simili: forni, impastatrici, spezzatrici, trafilatrici, tagliatrici, macchine di dosaggio per pasticceria eccetera ) (28.93.0) torchi, spremitrici eccetera utilizzati per produrre vino, sidro, succhi di frutta eccetera (28.93.0) Agricoltura • • • • trattori agricoli (28.30.1) altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia (28.30.9) rimorchi o semirimorchi autocaricatori e autoscaricatori, per uso agricolo (28.30.9) torchi, spremitrici eccetera utilizzati per produrre vino, sidro, succhi di frutta eccetera (28.93.0) Distinti saluti, Interconsult – Pichler Steinmair Knoll Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll Circolare 19/14 4/4