apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sez. I Civile composta dai magistrati: Dott. Maria Teresa Bonavia Presidente Dott. Maria Margherita Zuccolini Consigliere Dott. Massimo Caiazzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello n. 675 R.G. del 2014 promossa da FINABEL SPA (IN PERS. AMM.RE UNICO PRADA GIAMPAOLO) (Cf. 02317320139) domiciliata in VIA VOLTA 77 22100 COMO, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCINKIEWICZ ANDREA e PATRONE PAOLO MARIA APPELLANTE CONTRO 1 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 LOTTI OLIVIA (Cf. LTTLVO65L48E463P ) domiciliate in VIA CERVA, 8 20122 MILANO, rappresentate e difese dagli avv.ti MARICONDA VINCENZO, GENOVESI GUIDO e CENTONZE MICHELE LOTTI ANDREA (Cf. LTTNDR69E26E463U ) domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 14/17 16121 GENOVA, rappresentato e difeso dagli avv.ti LOPEZ DE GONZALO MARCO e BURGIO MANFREDI APPELLATI All’udienza del 06/04/2016 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni: Per l’appellante: “In riforma integrale della sentenza appellata n. 988//13 Sent. del Tribunale Ordinario di La Spezia, previe le declaratorie di legge e del caso, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e istanza, accogliersi l’appello proposto da Finabel s.p.a. e, per l’effetto: in via principale, nel merito: 1.1) accertarsi e dichiararsi l’intervenuta conclusione del contratto tra Rita Pilli (alienante) e Finabel s.p.a. (acquirente), avente ad oggetto il trasferimento in favore dell’attrice della nuda proprietà, comprensiva del diritto di voto, di tutte le azioni intestate a Rita Pilli, pari al 31% (valore 2 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 PILLI RITA (Cf. PLLRTI43M51I449E ) Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 (C.F./P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di La Spezia: 00841360118; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: 78195), con sede in La Spezia, in viale san Bartolomeo n. 394, ovvero in quella diversa misura che risulterà in corso di giudizio; 1.2) determinarsi il corrispettivo della cessione dovuto dalla società attrice in virtù dei criteri stabiliti dalla clausola 22 dello statuto sociale di Lotti s.p.a. e/o dall’art. 2437-ter c.c. e/o dall’art. 1474 c.c. e/o di altro criterio ritenuto di giustizia, tenuto conto dell’incidenza del diritto di usufrutto riservato in favore dell’alienante, se del caso demandando le relative valutazioni ad uno stimatore ex art. 2437-ter, comma 6, c.c.; 1.3) fissarsi condizioni e cautele di versamento del corrispettivo che sarà stimato, in modo da assicurare all’attrice il trasferimento delle partecipazioni meglio indicate nel punto 1.1) libere da oneri, vincoli e pesi ulteriori all’usufrutto in favore di Rita Pilli e a garantire la parte acquirente dall'eventualità dell'evizione e da inadempimenti della convenuta; 1.4) ordinarsi all’organo amministrativo di Lotti s.p.a. di provvedere ad annotare sul libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle partecipazioni in favore di Finabel s.p.a., previo rilascio di un nuovo titolo intestato all’attrice e/o, in ogni caso, di provvedere ad ogni incombente volto ad assicurare il riconoscimento della qualità di socio e l’esercizio del diritto di voto relativamente alle azioni oggetto di causa, anche in confronto della Società; 1.5) ordinarsi – occorrendo - al competente conservatore del registro delle imprese la trascrizione e/o iscrizione della sentenza di accoglimento della domanda attorea. 3 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 nominale pari ad €1.469.886) del capitale sociale nella società Lotti s.p.a. Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 2.1) pronunciarsi sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo tra Rita Pilli (alienante) e Finabel s.p.a. (acquirente); per l’effetto, trasferirsi all’attrice la nuda proprietà, comprensiva del diritto di voto, di tutte le azioni intestate a Rita Pilli, pari al 31% (valore nominale pari ad € 1.469.886) del capitale sociale nella società Lotti s.p.a. (C.F./P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di La Spezia: 00841360118; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: 78195), con sede in La Spezia, in viale san Bartolomeo n. 394, ovvero in quella diversa misura che risulterà in corso di giudizio; 2.2) determinarsi il corrispettivo della cessione dovuto dalla società attrice in virtù dei criteri stabiliti dalla clausola 22 dello statuto sociale di Lotti s.p.a. e/o dall’art. 2437-ter c.c., e/o dall’art. 1474 c.c. e/o di altro di altro criterio ritenuto di giustizia, tenuto conto dell’incidenza del diritto di usufrutto riservato in favore dell’alienante, se del caso demandando le relative valutazioni ad uno stimatore, ex art. 2437-ter, comma 6, c.c.; 2.3) fissarsi condizioni e cautele di versamento del corrispettivo che sarà stimato, in modo da assicurare all’attrice il trasferimento delle partecipazioni meglio indicate nel punto 2.1) libere da oneri, vincoli e pesi ulteriori all’usufrutto in favore di Rita Pilli e a garantire la parte acquirente dall'eventualità dell'evizione e da inadempimenti della convenuta; 2.4) ordinarsi all’organo amministrativo di Lotti s.p.a. di provvedere ad annotare sul libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle partecipazioni in favore di Finabel s.p.a., previo rilascio di un nuovo titolo intestato all’attrice e/o, in ogni caso, di provvedere ad ogni incombente volto ad assicurare il 4 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 In via subordinata, nel merito: Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 relativamente alle azioni oggetto di causa, anche in confronto della Società; 2.5) ordinarsi – occorrendo - al competente conservatore del registro delle imprese la trascrizione e/o iscrizione della sentenza di accoglimento della domanda attorea. In ogni caso 3.1) Rigettarsi tutte le domande proposte da Rita Pilli, siccome inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto. 3.2) Rigettarsi tutte le domande proposte da Olivia Lotti e Andrea Lotti, siccome inammissibili, improponibili, proposte da soggetti carenti di interesse ad intervenire e, comunque, infondate in fatto e in diritto; 3.3) condannarsi Rita Pilli, in via solidale o alternativa con Olivia Lotti e Andrea Lotti a rifondere all’attrice spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge” Per Pilli Rita Lotti Olivia: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria deduzione, istanza e conclusione, voglia così decidere: nel merito: - dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da Finabel ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1°, c.p.c., e, comunque, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande avversarie; - condannare Finabel per lite temeraria o, comunque, ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.; sul piano istruttorio: 5 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 riconoscimento della qualità di socio e l’esercizio del diritto di voto Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 al n. 16, e disporne conseguentemente lo stralcio dal fascicolo processuale, sia dei capitoli di prova di parte appellante dal n. 1 al n. 7; - ammettersi l’interrogatorio formale del sig. Andrea Lotti a prova contraria diretta sui capitoli di prova 15 e 16 di parte attrice, e indiretta sui seguenti capitoli: 1) vero che nel corso del mese di ottobre 2009 si tenne un incontro al quale parteciparono la sig.ra Pilli, il sig. Andrea Lotti, e i consulenti di Finabel, avv. Andrea Marcinkiewicz e rag. Orazio Ansalone; 2) vero che, nel corso dell’incontro del mese di ottobre del 2009, i consulenti di Finabel, avv. Andrea Marcinkiewicz e rag. Orazio Ansalone, suggerirono alla signora Pilli di donare ai figli, signori Andrea e Olivia Lotti, la nuda proprietà delle sue azioni, con riserva in capo alla stessa del solo diritto agli utili; 3) vero che, nel corso dell’incontro del mese di ottobre del 2009, i consulenti di Finabel, avv. Andrea Marcinkiewicz e rag. Orazio Ansalone, dichiararono che la maggioranza del capitale della Lotti s.p.a. sarebbe rimasta all’interno della famiglia Lotti; 4) vero che, nel corso dell’incontro del mese di ottobre del 2009, i consulenti di Finabel, avv. Andrea Marcinkiewicz e rag. Orazio Ansalone, esclusero che l’eventuale donazione delle azioni della sig.ra Pilli ai figli avrebbe comportato il diritto di prelazione in capo a Finabel. Con vittoria di spese e onorari anche del primo grado di giudizio” Per Lotti Andrea 6 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 - dichiarare l’inammissibilità sia dei documenti di parte attrice dal n. 11 Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 pronuncia: in tesi: respingere l’appello di Finabel S.p.a. in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque essendo le domande da essa proposte non provate, per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti e conseguentemente confermare la sentenza impugnata in ipotesi: accertare che Andrea Lotti ha diritto di esercitare la prelazione in relazione alla quota di sua spettanza, come sarà determinata e con le modalità che comunque saranno disposte da Codesta Corte d’Appello. Vittoria di spese, anche generali e compenso di difesa” Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Finabel s.p.a, titolare di una quota pari al 41% del capitale sociale di Lotti s.p.a., ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale della Spezia, Pilli Rita, socia titolare del 31% del capitale sociale, chiedendo accertarsi l’intervenuto trasferimento a suo favore della nuda proprietà, con esercizio di voto, delle azioni intestate alla convenuta; a sostegno della propria domanda ha allegato di avere - a seguito della denuncia, da parte della Pilli, della propria intenzione di donare ai figli, Lotti Andrea e Lotti Olivia, le proprie azioni esercitato il diritto di prelazione riconosciuto ai soci dallo statuto della società. In via subordinata ha chiesto pronunciarsi sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto di trasferimento delle quote. La convenuta si è costituita in giudizio negando l’esistenza del diritto di prelazione invocato dalla controparte e contestando comunque di avere formulato una valida denunciatio, avente valore di proposta contrattuale. Sono 7 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, previa ogni opportuna Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 aderendo alle difese della convenuta e proponendo, in via subordinata, l’accertamento del proprio diritto di esercitare la prelazione sulle quote in contestazione. Il Tribunale, con sentenza in data 03/12/2013, ha respinto la domanda. Avverso la sentenza ha proposto appello l’attrice. Si sono costituiti gli appellati chiedendone la reiezione. Il Tribunale ha ritenuto che la clausola statutaria, che prevede a favore dei soci il diritto di prelazione nell’ipotesi di alienazione a qualunque titolo delle azioni, non potesse trovare applicazione nel caso in cui i soggetti destinatari dell’offerta di cessione fossero anch’essi soci. Tale convincimento ha motivato sulla base del tenore letterale della clausola, che fa espresso riferimento al “diritto di prelazione rispetto ai terzi”, sostenendo altresì che dalla natura della disposizione statutaria, derogatoria al regime di libera trasferibilità delle azioni, derivasse la necessità di una sua stretta interpretazione. L’appellante ha censurato la sentenza impugnata attribuendo al primo giudice una visione parziale e inesatta della clausola statutaria, delle norme che disciplinano la pattuizione della prelazione e dei canoni ermeneutici applicabili. Ha in particolare sostenuto che l’operatività della clausola nell’ipotesi di cessione delle azioni a soggetti che già rivestono la qualità di soci sarebbe desumibile dal testo dell’art.8 comma 3 dello statuto, il quale stabilisce che il diritto di prelazione spetta “agli altri soci” regolarmente iscritti, diversi da quello da cui proviene la denunciatio, e dal comma 5 del medesimo articolo, per 8 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 intervenuti in giudizio, con separate comparse, Lotti Andrea e Lotti Olivia, Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 soci”. In realtà le due disposizioni riguardano circostanze – neutre rispetto all’oggetto del giudizio - che non sono oggetto di controversia; il fatto che la prelazione spetti agli altri soci e che ad essi debbano essere prioritariamente offerte le azioni oggetto di cessione costituiscono infatti mere conseguenze dell’esistenza del patto statutario, che di per sé nulla consentono di inferire circa la sua estensione. L’appellante ne ha trascritto in parte il contenuto senza tuttavia illustrare le ragioni – in verità inafferrabili – per le quali le espressioni riportate costituirebbero una conferma della sua tesi. L’appellante ha in secondo luogo sostenuto che le clausole di prelazione avrebbero, in via generale, sia lo scopo di impedire l’accesso in società di terzi estranei, sia quello di “impedire l’alterazione dei rapporti di forza interni tra soci e, quindi, la proporzione originaria delle partecipazioni a livello endosocietario”. La tesi non è condivisibile. A prescindere dal rilievo che l’individuazione in via astratta della funzione tipica di una diposizione costituisce un criterio ermeneutico valido nell’interpretazione della norma di legge, che ha una portata generale, non di una clausola contrattuale, il cui scopo deve essere apprezzato in concreto con esclusivo riferimento alla volontà delle parti, l’affermazione per la quale la prelazione è tipicamente diretta a mantenere inalterata la quota di partecipazione dei soci non ha alcun fondamento, né trova riscontro nella giurisprudenza citata. In particolare la richiamata sentenza della Corte Suprema n. 7879 del 12/06/2001 fa esclusivo riferimento all’esigenza di “conservare una particolare omogeneità (anche familiare) della compagine sociale”, limitando l’inserimento di terzi estranei, 9 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 il quale chi intende alienare le proprie azioni deve “farne preliminare offerta ai Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 interessi individuali” è frequente nella giurisprudenza ma ha un diverso significato, in quanto si riconosce generalmente che la clausola di prelazione “assume anche (oltre alla funzione di regolare le posizioni soggettive di soci o di terzi ai quali la società, in quanto tale, resti estranea) una rilevanza organizzativa, ovvero una funzione specificamente sociale, venendo ad incidere sul rapporto tra l'elemento capitalistico e quello personale della società, nel senso di accrescere il peso del secondo elemento rispetto al primo” (così, tra le altre, Cassazione 03/06/2014, n. 12370). Nulla a che vedere con l’interesse a conservare la proporzione tra le partecipazioni, rispetto al quale il mutamento della titolarità di un pacchetto azionario è di regola ininfluente, e che trova tutela legale esclusivamente nel caso di aumento o di ricostituzione del capitale sociale, attraverso il diritto di opzione riservato ai soci in proporzione alle quote possedute. Non è ovviamente precluso ai soci di attribuire una siffatta funzione alla clausola di prelazione, approvando una disciplina che la persegua, ma deve escludersi che l’interesse alla conservazione del rapporto tra le partecipazioni costituisca un criterio interpretativo di un clausola di prelazione che ad esso non faccia alcun riferimento, implicito o esplicito. Il richiamo ai canoni ermeneutici in tema di interpretazione dei contratti, in particolare a quelli di cui agli articoli 1363 e 1367 cod.civ., non giova alla tesi dell’appellante. Circa il criterio di cui all’art. 1363 cod.civ. si è già evidenziata l’inconferenza del riferimento fatto da Finabel ai commi 3 e 5 dell’art.8 dello statuto. La rilevanza, nel caso di specie, del criterio di cui all’art.1367 cod.civ. è invece inafferrabile, posto che la salvaguardia 10 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 mentre il riferimento ad una “duplice portata, organizzativa e di tutela di Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 dell’intuitus personae, costituisce un apprezzabile effetto della clausola, che rende superflua e fuorviante una interpretazione che le attribuisca ulteriori effetti. Potrebbe assumere qualche rilevanza ai fini interpretativi il comportamento successivo delle parti, valorizzato dall’art. 1363 2° comma cod.civ.; va tuttavia rilevato che secondo un consolidato indirizzo di legittimità “i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intensione delle parti stipulanti. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole. Quando quest'ultimo canone risulti sufficiente, quindi, l'operazione ermeneutica è utilmente e definitivamente conclusa. Ciò perché l'articolo 1362, comma 2, del Cc, che invita a identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove la interpretazione letterale e logica sia insufficiente” (da ultimo Cassazione 13/08/2015, n. 16795). Nel caso di specie, come già sottolineato dal Tribunale, l’art.8 comma 5 dello statuto specifica che “i soci hanno diritto di prelazione rispetto ai terzi” e alla luce di tale inequivocabile inciso deve essere letto l’obbligo dei soci intenzionati a cedere la propria quota di farne preliminare offerta agli altri soci; ciò anche in considerazione del fatto – già sopra evidenziato - che nessuna altra 11 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 dell’interesse a limitare l’ingresso di terzi nella compagine sociale, a tutela Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 l’interpretazione letterale della clausola. D’altra parte le conseguenze che Finabel ha tratto dalla propria interpretazione sono paradossali, in quanto alla sua pretesa è sotteso l’assunto secondo cui il diritto di prelazione consentirebbe a chi l’avesse esercitato di sostituirsi - non si capisce in base a quale criterio di preferenza – al socio al quale le azioni erano destinate. La domanda proposta in giudizio da Finabel era infatti diretta ad ottenere il trasferimento a proprio esclusivo favore delle azioni che la convenuta era intenzionata a donare ai propri figli, a preferenza dei beneficiari della donazione, anch’essi soci.. Oltretutto tale pretesa contraddice la tesi della stessa appellante secondo cui un siffatto meccanismo consentirebbe di mantenere inalterata la proporzione tra le partecipazioni. Nell’atto di appello si afferma, invero, che nel caso di cessione delle azioni ad un socio “ciascun titolare avrà diritto di esercitare la prelazione in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale”; a prescindere tuttavia dalla novità di tale prospettazione, dal diritto di partecipare pro quota all’acquisto sarebbe escluso proprio il socio al quale le azioni, secondo la volontà del cedente, erano destinate, al quale sarebbe paradossale riconoscere una prelazione sulle azioni ad esso offerte. L’incongruenza nasce dalla impossibilità di ritenere implicita, in una clausola che non la prevede, una regolamentazione delle modalità di prelazione, in caso di trasferimento delle azioni tra soci, che necessariamente avrebbe dovuto essere disciplinata, non potendo una siffatta lacuna essere colmata in via interpretativa. 12 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 disposizione dello statuto si pone in contrasto o comunque interferisce con Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 abbia bisogno di trovare sostegno in ulteriori argomenti, bensì per fornire adeguato supporto all’accoglimento della domanda di condanna dell’appellante al pagamento di una somma ai sensi dell’art.96 3° comma c.p.c., proposta dalle appellate Pilli Rita e Lotti Olivia; condanna estesa d’ufficio a favore anche dell’appellato Lotti Andrea. Ritiene infatti la Corte che la responsabilità aggravata dell’appellante si manifesti sia in relazione alla insostenibilità delle tesi esposte nell’atto di appello per contrastare la chiara portata della clausola statutaria invocata, già posta in luce dal primo giudice, sia in relazione all’iniquità della pretesa esercitata. La somma da pagare a ciascuna delle parti appellate si determina in € 13.000,00, pari pressappoco all’importo delle spese del presente grado del giudizio, che vanno poste a carico dell’appellante e si liquidano in € 4.180,00 per la fase di studio, € 2.430,00 per la fase introduttiva ed € 6.950,00 per la fase decisoria, oltre oneri di legge. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto da Finabel s.p.a. avverso la sentenza 03/12/2013 del Tribunale della Spezia; condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle due parti appellate in € 13.560,00 per compensi, oltre oneri di legge; 13 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 Ciò si sottolinea non perché l’interpretazione letterale della clausola Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 RG n. 675/2014 Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016 pagamento, a favore di ciascuna delle due controparti, della somma di € 13.000,00. Dà atto ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del Dpr n.115/2002, che l’appello è integralmente respinto. Così deciso in Genova il 13/07/2016 Il Presidente Il Cons. relatore 14 http://bit.ly/2hukSgX Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07 Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 condanna altresì l’appellante, ai sensi dell’art.96, 3° comma c.p.c., al