apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sez. I Civile
composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Bonavia
Presidente
Dott. Maria Margherita Zuccolini
Consigliere
Dott. Massimo Caiazzo
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello n. 675 R.G. del 2014 promossa da
FINABEL SPA (IN PERS. AMM.RE UNICO PRADA GIAMPAOLO)
(Cf. 02317320139)
domiciliata in VIA VOLTA 77 22100 COMO, rappresentata e difesa dagli
avv.ti MARCINKIEWICZ ANDREA e PATRONE PAOLO MARIA
APPELLANTE
CONTRO
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07
Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
LOTTI OLIVIA (Cf. LTTLVO65L48E463P )
domiciliate in VIA CERVA, 8 20122 MILANO, rappresentate e difese dagli
avv.ti MARICONDA VINCENZO, GENOVESI GUIDO e CENTONZE
MICHELE
LOTTI ANDREA (Cf. LTTNDR69E26E463U )
domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 14/17 16121 GENOVA,
rappresentato e difeso dagli avv.ti LOPEZ DE GONZALO MARCO e
BURGIO MANFREDI
APPELLATI
All’udienza del 06/04/2016 le parti hanno così precisato le rispettive
conclusioni:
Per l’appellante:
“In riforma integrale della sentenza appellata n. 988//13 Sent. del
Tribunale Ordinario di La Spezia, previe le declaratorie di legge e del caso,
rigettata ogni contraria domanda, eccezione e istanza, accogliersi l’appello
proposto da Finabel s.p.a. e, per l’effetto:
in via principale, nel merito:
1.1) accertarsi e dichiararsi l’intervenuta conclusione del contratto tra
Rita Pilli (alienante) e Finabel s.p.a. (acquirente), avente ad oggetto il
trasferimento in favore dell’attrice della nuda proprietà, comprensiva del
diritto di voto, di tutte le azioni intestate a Rita Pilli, pari al 31% (valore
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07
Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27
PILLI RITA (Cf. PLLRTI43M51I449E )
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
(C.F./P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di La Spezia:
00841360118;
numero
di
iscrizione
nel
Repertorio
Economico
Amministrativo: 78195), con sede in La Spezia, in viale san Bartolomeo n.
394, ovvero in quella diversa misura che risulterà in corso di giudizio;
1.2) determinarsi il corrispettivo della cessione dovuto dalla società
attrice in virtù dei criteri stabiliti dalla clausola 22 dello statuto sociale di Lotti
s.p.a. e/o dall’art. 2437-ter c.c. e/o dall’art. 1474 c.c. e/o di altro criterio
ritenuto di giustizia, tenuto conto dell’incidenza del diritto di usufrutto
riservato in favore dell’alienante, se del caso demandando le relative
valutazioni ad uno stimatore ex art. 2437-ter, comma 6, c.c.;
1.3) fissarsi condizioni e cautele di versamento del corrispettivo che sarà
stimato, in modo da assicurare all’attrice il trasferimento delle partecipazioni
meglio indicate nel punto 1.1) libere da oneri, vincoli e pesi ulteriori
all’usufrutto in favore di Rita Pilli e a garantire la parte acquirente
dall'eventualità dell'evizione e da inadempimenti della convenuta;
1.4) ordinarsi all’organo amministrativo di Lotti s.p.a. di provvedere ad
annotare sul libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle partecipazioni in
favore di Finabel s.p.a., previo rilascio di un nuovo titolo intestato all’attrice
e/o, in ogni caso, di provvedere ad ogni incombente volto ad assicurare il
riconoscimento della qualità di socio e l’esercizio del diritto di voto
relativamente alle azioni oggetto di causa, anche in confronto della Società;
1.5) ordinarsi – occorrendo - al competente conservatore del registro
delle imprese la trascrizione e/o iscrizione della sentenza di accoglimento della
domanda attorea.
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07
Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27
nominale pari ad €1.469.886) del capitale sociale nella società Lotti s.p.a.
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
2.1) pronunciarsi sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto
definitivo tra Rita Pilli (alienante) e Finabel s.p.a. (acquirente); per l’effetto,
trasferirsi all’attrice la nuda proprietà, comprensiva del diritto di voto, di tutte
le azioni intestate a Rita Pilli, pari al 31% (valore nominale pari ad € 1.469.886)
del capitale sociale nella società Lotti s.p.a. (C.F./P. IVA e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di La Spezia: 00841360118; numero di
iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: 78195), con sede in La
Spezia, in viale san Bartolomeo n. 394, ovvero in quella diversa misura che
risulterà in corso di giudizio;
2.2) determinarsi il corrispettivo della cessione dovuto dalla società
attrice in virtù dei criteri stabiliti dalla clausola 22 dello statuto sociale di Lotti
s.p.a. e/o dall’art. 2437-ter c.c., e/o dall’art. 1474 c.c. e/o di altro di altro
criterio ritenuto di giustizia, tenuto conto dell’incidenza del diritto di usufrutto
riservato in favore dell’alienante, se del caso demandando le relative
valutazioni ad uno stimatore, ex art. 2437-ter, comma 6, c.c.;
2.3) fissarsi condizioni e cautele di versamento del corrispettivo che sarà
stimato, in modo da assicurare all’attrice il trasferimento delle partecipazioni
meglio indicate nel punto 2.1) libere da oneri, vincoli e pesi ulteriori
all’usufrutto in favore di Rita Pilli e a garantire la parte acquirente
dall'eventualità dell'evizione e da inadempimenti della convenuta;
2.4) ordinarsi all’organo amministrativo di Lotti s.p.a. di provvedere ad
annotare sul libro dei soci l’avvenuto trasferimento delle partecipazioni in
favore di Finabel s.p.a., previo rilascio di un nuovo titolo intestato all’attrice
e/o, in ogni caso, di provvedere ad ogni incombente volto ad assicurare il
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Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27
In via subordinata, nel merito:
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
relativamente alle azioni oggetto di causa, anche in confronto della Società;
2.5) ordinarsi – occorrendo - al competente conservatore del registro
delle imprese la trascrizione e/o iscrizione della sentenza di accoglimento della
domanda attorea.
In ogni caso
3.1) Rigettarsi tutte le domande proposte da Rita Pilli, siccome
inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
3.2) Rigettarsi tutte le domande proposte da Olivia Lotti e Andrea Lotti,
siccome inammissibili, improponibili, proposte da soggetti carenti di interesse
ad intervenire e, comunque, infondate in fatto e in diritto;
3.3) condannarsi Rita Pilli, in via solidale o alternativa con Olivia Lotti e
Andrea Lotti a rifondere all’attrice spese e compensi di entrambi i gradi di
giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”
Per Pilli Rita Lotti Olivia:
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria
deduzione, istanza e conclusione, voglia così decidere:
nel merito:
- dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da Finabel ai sensi
dell’art. 348 bis, comma 1°, c.p.c., e, comunque, respingere in quanto
infondate in fatto e in diritto le domande avversarie;
- condannare Finabel per lite temeraria o, comunque, ai sensi dell’art.
96, comma 3°, c.p.c.;
sul piano istruttorio:
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riconoscimento della qualità di socio e l’esercizio del diritto di voto
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
al n. 16, e disporne conseguentemente lo stralcio dal fascicolo processuale, sia
dei capitoli di prova di parte appellante dal n. 1 al n. 7;
- ammettersi l’interrogatorio formale del sig. Andrea Lotti a prova
contraria diretta sui capitoli di prova 15 e 16 di parte attrice, e indiretta sui
seguenti capitoli:
1) vero che nel corso del mese di ottobre 2009 si tenne un incontro al
quale parteciparono la sig.ra Pilli, il sig. Andrea Lotti, e i consulenti di Finabel,
avv. Andrea Marcinkiewicz e rag. Orazio Ansalone;
2) vero che, nel corso dell’incontro del mese di ottobre del 2009, i
consulenti di Finabel, avv. Andrea Marcinkiewicz e rag. Orazio Ansalone,
suggerirono alla signora Pilli di donare ai figli, signori Andrea e Olivia Lotti, la
nuda proprietà delle sue azioni, con riserva in capo alla stessa del solo diritto
agli utili;
3) vero che, nel corso dell’incontro del mese di ottobre del 2009, i
consulenti di Finabel, avv. Andrea Marcinkiewicz e rag. Orazio Ansalone,
dichiararono che la maggioranza del capitale della Lotti s.p.a. sarebbe rimasta
all’interno della famiglia Lotti;
4) vero che, nel corso dell’incontro del mese di ottobre del 2009, i
consulenti di Finabel, avv. Andrea Marcinkiewicz e rag. Orazio Ansalone,
esclusero che l’eventuale donazione delle azioni della sig.ra Pilli ai figli avrebbe
comportato il diritto di prelazione in capo a Finabel.
Con vittoria di spese e onorari anche del primo grado di giudizio”
Per Lotti Andrea
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- dichiarare l’inammissibilità sia dei documenti di parte attrice dal n. 11
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
pronuncia:
in tesi: respingere l’appello di Finabel S.p.a. in quanto inammissibile,
improponibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque essendo le
domande da essa proposte non provate, per tutte le ragioni esposte nei
precedenti atti e conseguentemente confermare la sentenza impugnata
in ipotesi: accertare che Andrea Lotti ha diritto di esercitare la
prelazione in relazione alla quota di sua spettanza, come sarà determinata e
con le modalità che comunque saranno disposte da Codesta Corte d’Appello.
Vittoria di spese, anche generali e compenso di difesa”
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Finabel s.p.a, titolare di una quota pari al 41% del capitale sociale di
Lotti s.p.a., ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale della Spezia, Pilli
Rita, socia titolare del 31% del capitale sociale, chiedendo accertarsi
l’intervenuto trasferimento a suo favore della nuda proprietà, con esercizio di
voto, delle azioni intestate alla convenuta; a sostegno della propria domanda
ha allegato di avere - a seguito della denuncia, da parte della Pilli, della propria
intenzione di donare ai figli, Lotti Andrea e Lotti Olivia, le proprie azioni esercitato il diritto di prelazione riconosciuto ai soci dallo statuto della società.
In via subordinata ha chiesto pronunciarsi sentenza costitutiva che tenesse
luogo del contratto di trasferimento delle quote.
La convenuta si è costituita in giudizio negando l’esistenza del diritto di
prelazione invocato dalla controparte e contestando comunque di avere
formulato una valida denunciatio, avente valore di proposta contrattuale. Sono
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07
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“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, previa ogni opportuna
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
aderendo alle difese della convenuta e proponendo, in via subordinata,
l’accertamento del proprio diritto di esercitare la prelazione sulle quote in
contestazione.
Il Tribunale, con sentenza in data 03/12/2013, ha respinto la domanda.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’attrice. Si sono costituiti gli
appellati chiedendone la reiezione.
Il Tribunale ha ritenuto che la clausola statutaria, che prevede a favore
dei soci il diritto di prelazione nell’ipotesi di alienazione a qualunque titolo
delle azioni, non potesse trovare applicazione nel caso in cui i soggetti
destinatari dell’offerta di cessione fossero anch’essi soci. Tale convincimento
ha motivato sulla base del tenore letterale della clausola, che fa espresso
riferimento al “diritto di prelazione rispetto ai terzi”, sostenendo altresì che
dalla natura della disposizione statutaria, derogatoria al regime di libera
trasferibilità delle azioni, derivasse la necessità di una sua stretta
interpretazione.
L’appellante ha censurato la sentenza impugnata attribuendo al primo
giudice una visione parziale e inesatta della clausola statutaria, delle norme che
disciplinano la pattuizione della prelazione e dei canoni ermeneutici
applicabili.
Ha in particolare sostenuto che l’operatività della clausola nell’ipotesi di
cessione delle azioni a soggetti che già rivestono la qualità di soci sarebbe
desumibile dal testo dell’art.8 comma 3 dello statuto, il quale stabilisce che il
diritto di prelazione spetta “agli altri soci” regolarmente iscritti, diversi da
quello da cui proviene la denunciatio, e dal comma 5 del medesimo articolo, per
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intervenuti in giudizio, con separate comparse, Lotti Andrea e Lotti Olivia,
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
soci”. In realtà le due disposizioni riguardano circostanze – neutre rispetto
all’oggetto del giudizio - che non sono oggetto di controversia; il fatto che la
prelazione spetti agli altri soci e che ad essi debbano essere prioritariamente
offerte le azioni oggetto di cessione costituiscono infatti mere conseguenze
dell’esistenza del patto statutario, che di per sé nulla consentono di inferire
circa la sua estensione. L’appellante ne ha trascritto in parte il contenuto senza
tuttavia illustrare le ragioni – in verità inafferrabili – per le quali le espressioni
riportate costituirebbero una conferma della sua tesi.
L’appellante ha in secondo luogo sostenuto che le clausole di
prelazione avrebbero, in via generale, sia lo scopo di impedire l’accesso in
società di terzi estranei, sia quello di “impedire l’alterazione dei rapporti di
forza interni tra soci e, quindi, la proporzione originaria delle partecipazioni a
livello endosocietario”.
La tesi non è condivisibile. A prescindere dal rilievo che
l’individuazione in via astratta della funzione tipica di una diposizione
costituisce un criterio ermeneutico valido nell’interpretazione della norma di
legge, che ha una portata generale, non di una clausola contrattuale, il cui
scopo deve essere apprezzato in concreto con esclusivo riferimento alla
volontà delle parti, l’affermazione per la quale la prelazione è tipicamente
diretta a mantenere inalterata la quota di partecipazione dei soci non ha alcun
fondamento, né trova riscontro nella giurisprudenza citata. In particolare la
richiamata sentenza della Corte Suprema n. 7879 del 12/06/2001 fa esclusivo
riferimento all’esigenza di “conservare una particolare omogeneità (anche
familiare) della compagine sociale”, limitando l’inserimento di terzi estranei,
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il quale chi intende alienare le proprie azioni deve “farne preliminare offerta ai
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RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
interessi individuali” è frequente nella giurisprudenza ma ha un diverso
significato, in quanto si riconosce generalmente che la clausola di prelazione
“assume anche (oltre alla funzione di regolare le posizioni soggettive di soci o
di terzi ai quali la società, in quanto tale, resti estranea) una rilevanza
organizzativa, ovvero una funzione specificamente sociale, venendo ad
incidere sul rapporto tra l'elemento capitalistico e quello personale della
società, nel senso di accrescere il peso del secondo elemento rispetto al
primo” (così, tra le altre, Cassazione 03/06/2014, n. 12370). Nulla a che
vedere con l’interesse a conservare la proporzione tra le partecipazioni,
rispetto al quale il mutamento della titolarità di un pacchetto azionario è di
regola ininfluente, e che trova tutela legale esclusivamente nel caso di aumento
o di ricostituzione del capitale sociale, attraverso il diritto di opzione riservato
ai soci in proporzione alle quote possedute. Non è ovviamente precluso ai
soci di attribuire una siffatta funzione alla clausola di prelazione, approvando
una disciplina che la persegua, ma deve escludersi che l’interesse alla
conservazione del rapporto tra le partecipazioni costituisca un criterio
interpretativo di un clausola di prelazione che ad esso non faccia alcun
riferimento, implicito o esplicito.
Il richiamo ai canoni ermeneutici in tema di interpretazione dei
contratti, in particolare a quelli di cui agli articoli 1363 e 1367 cod.civ., non
giova alla tesi dell’appellante. Circa il criterio di cui all’art. 1363 cod.civ. si è già
evidenziata l’inconferenza del riferimento fatto da Finabel ai commi 3 e 5
dell’art.8 dello statuto. La rilevanza, nel caso di specie, del criterio di cui
all’art.1367 cod.civ. è invece inafferrabile, posto che la salvaguardia
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mentre il riferimento ad una “duplice portata, organizzativa e di tutela di
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RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
dell’intuitus personae, costituisce un apprezzabile effetto della clausola, che
rende superflua e fuorviante una interpretazione che le attribuisca ulteriori
effetti. Potrebbe assumere qualche rilevanza ai fini interpretativi il
comportamento successivo delle parti, valorizzato dall’art. 1363 2° comma
cod.civ.; va tuttavia rilevato che secondo un consolidato indirizzo di legittimità
“i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di
gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i
canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi
e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi
canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese
la comune intensione delle parti stipulanti. Nell'ambito dei canoni
strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul
significato letterale delle parole. Quando quest'ultimo canone risulti
sufficiente, quindi, l'operazione ermeneutica è utilmente e definitivamente
conclusa. Ciò perché l'articolo 1362, comma 2, del Cc, che invita a identificare
il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va
applicato in via sussidiaria, ove la interpretazione letterale e logica sia
insufficiente” (da ultimo Cassazione 13/08/2015, n. 16795). Nel caso di
specie, come già sottolineato dal Tribunale, l’art.8 comma 5 dello statuto
specifica che “i soci hanno diritto di prelazione rispetto ai terzi” e alla luce di
tale inequivocabile inciso deve essere letto l’obbligo dei soci intenzionati a
cedere la propria quota di farne preliminare offerta agli altri soci; ciò anche in
considerazione del fatto – già sopra evidenziato - che nessuna altra
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dell’interesse a limitare l’ingresso di terzi nella compagine sociale, a tutela
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
l’interpretazione letterale della clausola.
D’altra parte le conseguenze che Finabel ha tratto dalla propria
interpretazione sono paradossali, in quanto alla sua pretesa è sotteso l’assunto
secondo cui il diritto di prelazione consentirebbe a chi l’avesse esercitato di
sostituirsi - non si capisce in base a quale criterio di preferenza – al socio al
quale le azioni erano destinate. La domanda proposta in giudizio da Finabel
era infatti diretta ad ottenere il trasferimento a proprio esclusivo favore delle
azioni che la convenuta era intenzionata a donare ai propri figli, a preferenza
dei beneficiari della donazione, anch’essi soci.. Oltretutto tale pretesa
contraddice la tesi della stessa appellante secondo cui un siffatto meccanismo
consentirebbe di mantenere inalterata la proporzione tra le partecipazioni.
Nell’atto di appello si afferma, invero, che nel caso di cessione delle
azioni ad un socio “ciascun titolare avrà diritto di esercitare la prelazione in
proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale”; a
prescindere tuttavia dalla novità di tale prospettazione, dal diritto di
partecipare pro quota all’acquisto sarebbe escluso proprio il socio al quale le
azioni, secondo la volontà del cedente, erano destinate, al quale sarebbe
paradossale riconoscere una prelazione sulle azioni ad esso offerte.
L’incongruenza nasce dalla impossibilità di ritenere implicita, in una
clausola che non la prevede, una regolamentazione delle modalità di
prelazione, in caso di trasferimento delle azioni tra soci, che necessariamente
avrebbe dovuto essere disciplinata, non potendo una siffatta lacuna essere
colmata in via interpretativa.
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disposizione dello statuto si pone in contrasto o comunque interferisce con
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Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
abbia bisogno di trovare sostegno in ulteriori argomenti, bensì per fornire
adeguato
supporto
all’accoglimento
della
domanda
di
condanna
dell’appellante al pagamento di una somma ai sensi dell’art.96 3° comma
c.p.c., proposta dalle appellate Pilli Rita e Lotti Olivia; condanna estesa
d’ufficio a favore anche dell’appellato Lotti Andrea. Ritiene infatti la Corte che
la responsabilità aggravata dell’appellante si manifesti sia in relazione alla
insostenibilità delle tesi esposte nell’atto di appello per contrastare la chiara
portata della clausola statutaria invocata, già posta in luce dal primo giudice,
sia in relazione all’iniquità della pretesa esercitata.
La somma da pagare a ciascuna delle parti appellate si determina in €
13.000,00, pari pressappoco all’importo delle spese del presente grado del
giudizio, che vanno poste a carico dell’appellante e si liquidano in € 4.180,00
per la fase di studio, € 2.430,00 per la fase introduttiva ed € 6.950,00 per la
fase decisoria, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto da
Finabel s.p.a. avverso la sentenza 03/12/2013 del Tribunale della Spezia;
condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del
giudizio, che liquida in favore di ciascuna delle due parti appellate in €
13.560,00 per compensi, oltre oneri di legge;
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http://bit.ly/2hukSgX
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07
Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27
Ciò si sottolinea non perché l’interpretazione letterale della clausola
Sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016
RG n. 675/2014
Repert. n. 979/2016 del 15/09/2016
pagamento, a favore di ciascuna delle due controparti, della somma di €
13.000,00.
Dà atto ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del Dpr n.115/2002, che
l’appello è integralmente respinto.
Così deciso in Genova il 13/07/2016
Il Presidente
Il Cons. relatore
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Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f11686ce645b91b9b65b43fb4ee238 - Firmato Da: CAIAZZO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e07
Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27
condanna altresì l’appellante, ai sensi dell’art.96, 3° comma c.p.c., al