1 Al Presidente dell`Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC

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1 Al Presidente dell`Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC
Al Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.
Dott. Raffaele CANTONE,
Via M.Minghetti, 10 - 00187 Roma (RM)
PEC: [email protected];
[email protected]
MAIL: [email protected]
Oggetto: richiesta di determinazioni in ordine alla incompatibilità ex art. 11 d.lgs 39/2013 tra
la carica di parlamentare degli On.li Andrea Mandelli e Luigi D’ambrosio Lettieri ed i loro
diversi incarichi tra i quali, segnatamente, di presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti
e rispettivamente di presidente e vicepresidente della FOFI (Federazione nazionale degli
Ordini dei Farmacisti Italiani).
Io sottoscritto Massimo Enrico Baroni, cittadino portavoce alla Camera dei Deputati del
MoVimento 5 Stelle, scrivo per sollecitare un intervento dell’Autorità da Lei rappresentata sulla
posizione di incompatibilità tra la carica di parlamentare dei Sen. Andrea Mandelli e Luigi
D’Ambrosio Lettieri ed i loro ruoli di presidenti e/o vicepresidenti di enti pubblici non economici
nazionali e locali e di consigliere comunale come di seguito indicati:
Andrea Mandelli – Senatore della Repubblica, Consigliere del Comune di Monza, Presidente
dell’ordine dei farmacisti della provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Presidente della
Federazione nazionale degli ordini dei Farmacisti Italiani, altre cariche o incarichi sono
desumibili al seguente link del comune di Monza.
2. Luigi D’Ambrosio Lettieri - Senatore della Repubblica, Presidente dell’ordine dei farmacisti
della provincia di Bari, Vice Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Farmacisti
Italiani.
1.
Sul punto rappresento e premetto che:

Il D.Lgs. n. 39/2013, dettato in materia di “Incompatibilità tra incarichi amministrativi di
vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ha espressamente prescritto,
all’art. 11 che “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali,
regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale,
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regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo
di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare”

La predetta disposizione prescrive, quindi, le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità tra
la
carica
di
parlamentare
egli
incarichi
presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ivi compresi
gli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165.

In tale ambito sono quindi ricompresi sia gli enti territoriali ovvero i comuni, sia gli enti
pubblici non economici ovvero gli ordini e collegi professionali sia nazionali che
provinciali;

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 31/03/2015, su richiesta del
Presidente del Senato, ha concluso l’esame delle cause d’incompatibilità sollevate dal
Gruppo parlamentare M5S dal lato della carica di parlamentare e ciò in ossequio al dettato
costituzionale che prevede che delle cause d’incompatibilità dei parlamentari decidano le
rispettive camere di appartenenza;

Senza voler entrare nel merito del giudicato della Giunta e confondere i diversi livelli di
competenza, si rileva che le modifiche regolamentari riferite dai suddetti
Senatori/Presidenti degli ordini provinciali e nazionali e fatte pochi giorni prima della
Giunta (si citano le delibere dei Comitati centrali e dei Consigli direttivi dei farmacisti del
16, 19 e 23 marzo 2015 ) oltre a non essere probabilmente vigenti perché approvate solo dal
comitato centrale/consiglio direttivo degli ordini presieduti (senza passare quindi per le
assemblee nazionali/provinciali e senza passare per il Ministero della Salute come previsto
dalle norme istitutive e regolamentari) in realtà non solo non risolvono neanche nel merito
il problema dei poteri gestionali dei presidenti di tali enti ma soprattutto non intaccano la
vigenza (e ciò in base al mero principio o criterio gerarchico delle fonti del diritto) del
DPR 221/1950 ovvero del Regolamento di esecuzione del decreto legislativo del C.P.S. n.
233 del 1946, leggi equivalenti a dei veri e propri Statuti e che sono indicati come vigenti
sia in tutti i siti istituzionali degli ordini che vi afferiscono (infermieri, farmacisti, medici,
veterinari, ostetriche, tecnici di radiologia) e sia dal Ministero della Salute vigilante;

E’ ferma convinzione dello scrivente che il problema dei poteri gestionali posto dall’Anac,
e conseguentemente come posto dalla Giunta, induca a possibili artifici tali da eludere,
attraverso meri provvedimenti amministrativi, la legge e l’esigenza sottesa ovvero garantire
la risoluzione immediata di una incompatibilità de iure (e non già de facto), come richiesto
dal legislatore della L. 190/2012, dal buon senso, dalla logicità, dalla razionalità e dalla
certezza del diritto e soprattutto come richiesto dall’art. 97 della Costituzione italiana
laddove esige che l’operato della pubblica amministrazione sia imparziale ovvero scevro da
qualsiasi conflitto d’interesse anche solo potenziale.
2

A titolo di esempio, si reputa incomprensibile e per taluni aspetti artificiosa la modifica
regolamentare (come segnalata dalla Giunta) laddove si prevede che “il Presidente svolge
una funzione di indirizzo politico-amministrativo, mentre il Segretario o il Direttore,
nell'ambito della propria funzione di gestione amministrativa, è il responsabile dell'intera
attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'ordine”; incomprensibile perché in
contrasto con la volontà dichiarata di dare attuazione all’art. 4 del d. lgs 165/2001 e
apparentemente artificiosa poiché il segretario e il direttore, all’interno degli ordini, sono
figure radicalmente diverse: il segretario è una carica analoga a quella del presidente
(entrambi sono eletti, hanno pari diritto di voto e fanno parte dello stesso organo collegiale)
mentre il direttore (peraltro assente negli ordini provinciali) è un dipendente dell’ente
(l’unico a cui, in virtù del principio di separazione, dovrebbe competere il potere di
gestione).

E’ altresì ferma convinzione che tale interpretazione sui poteri gestionali, come desunta
dalla lettura dell’art. 1 c. 2 lett. l) del d. lgs 39/2013, non tenga conto delle diverse realtà
che caratterizzano il vasto modo degli enti pubblici laddove i poteri gestionali possono
sussistere sia in capo ad un organo monocratico (es. Presidente dell’INPS con deleghe
gestionali dirette) sia ad un organo collegiale (es. Comitato Centrale degli ordini delle
professioni sanitarie di cui al d.lgs CpS 233/46 e DPR 221/1950) e sia ad entrambi. Nel
caso degli ordini in questione il potere gestionale di cui trattasi appartiene in realtà al
Comitato Centrale (se nazionale) o al Consiglio Direttivo (se provinciale) e a tutti i suoi
componenti indistintamente e le decisioni sono prese a maggioranza, (come fosse un Cda),
quali organi esecutivi di altro organo d’indirizzo ovvero il Consiglio Nazionale e
l’Assemblea degli iscritti (che approvano i bilanci dell’ente, i regolamenti interni e le linee
d’indirizzo). E le cariche nominate all’interno del Comitato Centrale (Presidente, Vice
Presidente, Segretario e Tesoriere) sono meramente funzionali all’esplicarsi di tale potere di
gestione (ad esempio il presidente cura l’attuazione delle delibere del Comitato Centrale) di
cui è investito in via originaria e per legge il Comitato centrale/ Consiglio direttivo
medesimo e tutti i suoi componenti;

L’ANAC, così si ritiene anche a seguito della sua recente determinazione d’incompatibilità
espressa in relazione al caso dell’On.le deputato Carlo Sarro, ai sensi dei poteri conferiti
dall’art. 16 del d. lgs 39/2013, ha la competenza esclusiva e, laddove ne sussistano i
presupposti, ha il dovere d’invitare il Responsabile della prevenzione della corruzione
degli enti di cui al D. lgs 165/2001 a procedere alla contestazione dell’incompatibilità e a
voler comunicare all’Autorità medesima l’esito del procedimento ivi incluso il
provvedimento di revoca dell’incarico;

Attualmente, pertanto, il Sen. Andrea Mandelli e il Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri
ricoprono simultaneamente ed illegittimamente la carica di parlamentare e di
amministratore di ente pubblico nonché di consigliere comunale (Sen. Mandelli), in
violazione con quanto prescritto dal D.Lgs. 39/2013.
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
Si coglie altresì l’occasione per segnalare la diffusa inadempienza in ordine agli obblighi in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli enti suddetti come
facilmente verificabile dai siti istituzionali ove sono assenti, ad esempio, tutti i dati
riferibili agli organi d’indirizzo politico- amministrativo o ai dirigenti (laddove presenti) e
ove si evince che il responsabile dell’anticorruzione è nominato tra i medesimi organi
d’indirizzo politico-amministrativo;
Ciò premesso, CHIEDO
ALLA S.V. QUALE PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
di dare corso alle attività che riterrà più opportune per dare soluzione alle predette violazioni di
legge emettendo ogni provvedimento conseguente.
Pertanto, nel perseguimento del comune intento di conseguire una effettiva correttezza ed
imparzialità dell’azione amministrativa resto in attesa di un Suo cordiale riscontro e Le porgo i miei
sinceri saluti
Dr. Massimo Enrico Baroni M5S
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