PI6168 - SUPER 5 DI H3G Provvedimento n

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PI6168 - SUPER 5 DI H3G
Provvedimento n. 17781
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2007;
SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2 agosto
2007, n. 146;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTO il provvedimento del 27 giugno 2007con il quale è stata rigettata la sospensione
provvisoria del messaggio pubblicitario ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.
206/05;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
1. Con richiesta di intervento pervenuta in data 8 giugno 2007 una società concorrente ha
segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario diffuso dalla società H3G
S.P.A. (di seguito anche H3G) attraverso l’emittente televisiva nazionale CANALE 5, il giorno 7
giugno 2007 alle ore 21:58, circa e diretto a promuovere l’offerta denominata “TRE SUPER5
RICARICABILE”.
2. Nella richiesta di intervento si lamenta l’inidoneità del messaggio in contestazione a veicolare
correttamente, sotto il profilo sia della chiarezza che della completezza informativa, le effettive
condizioni economiche dell’offerta proposta, con particolare riferimento: (i) all’effettivo costo di
un minuto di conversazione, posto che le modalità di tariffazione a scatti anticipati di tre minuti
comportano un costo, pari a 15 centesimi di euro e non ai conclamati 5 centesimi di euro; (ii) alla
necessità di effettuare almeno una ricarica mensile di tre euro per poter usufruire della tariffazione
reclamizzata, perché in mancanza sarà applicata la tariffa base di 15 centesimi di euro al minuto e
di 16 centesimi di scatto alla risposta; (iii) alla limitazione di validità della tariffazione proposta
per un massimo di mille minuti mensili di traffico in uscita, oltre i quali sarà applicata la predetta
tariffa base.
3. Con successiva richiesta di intervento, pervenuta in data 14 giugno 2007, sempre la stessa
società concorrente ha segnalato, rilevando gli stessi profili di ingannevoli indicati nella
precedente segnalazione, la presunta ingannevolezza di un altro messaggio pubblicitario (della
durata di circa quindici secondi) diffuso dalla società H3G S.P.A. sull’emittente televisiva
nazionale CANALE 5, il giorno 13 giugno 2007 alle ore 23:00 circa, e diretto anch’esso a
promuovere l’offerta denominata “TRE SUPER5 RICARICABILE”.
4. I medesimi messaggi pubblicitari sono stati, inoltre, oggetto: (i) della richiesta di intervento,
pervenuta congiuntamente da parte di due consumatori in data 7 giugno 2007 e successivamente
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integrata il 15 giugno 2007, relativa allo spot televisivo, diffuso attraverso l’emittente nazionale
CANALE 5 il giorno 13 giugno 2007 alle ore 21:25 circa; (ii) della richiesta di intervento, pervenuta
in data 8 giugno 2007 da parte dell’associazione di consumatori GENERAZIONE ATTIVA e integrata
il successivo 21 giugno 2007, relativa allo spot televisivo, diffuso attraverso l’emittente televisiva
nazionale RAI TRE il giorno 13 giugno 2007 alle ore 22:50 circa; (iii) della richiesta di intervento,
pervenuta in data 8 giugno 2007 da parte di un singolo consumatore e successivamente integrata il
26 giugno 2007, relativa allo spot televisivo, diffuso attraverso l’emittente nazionale ITALIA 1 il
giorno 3 giugno 2007 alle ore 10:50 circa; (iv) della richiesta di intervento, pervenuta in data 8
giugno 2007 da parte di un singolo consumatore successivamente regolarizzata e integrata il 19
giugno 2007, relativa allo spot televisivo, diffuso attraverso le emittenti nazionali CANALE 5 IN
DATA 13 GIUGNO ALLE ORE 22:55 CIRCA E 23:20 CIRCA, RAI 2 il giorno 15 giugno 2007 alle ore
21:11 circa e RAI 1 il giorno 16 giugno 2007 alle ore 20:32; (v) della richiesta di intervento,
pervenuta congiuntamente da parte delle associazioni di consumatori FEDERCONSUMATORI e
ADUSBEF in data 14 giugno 2007 e successivamente integrata il 19 giugno 2007, relativa allo spot
televisivo, diffuso attraverso l’emittente nazionale CANALE 5 il giorno 4 giugno 2007 alle ore
21:00 circa; (vi) della richiesta di intervento, pervenuta in data 2 luglio 2007 da parte
dell’associazione di consumatori CONFCONSUMATORI–FEDERAZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA,
relativa allo spot televisivo, diffuso attraverso l’emittente nazionale ITALIA 1, il giorno 3 giugno
2007 alle ore 21:00 circa.
II. I MESSAGGI
5. I messaggi pubblicitari contestati consistono in due versioni leggermente diverse di un
medesimo spot televisivo:
6. Il primo spot si apre con il dialogo dal seguente tenore: A.: “Vuoi vedere una cosa bellissima, il
mio nuovo TVfonino 3” e, contemporaneamente, appare, nella parte inferiore sinistra del
teleschermo e in caratteri grafici molto evidenti la scritta fissa “CON 100€ DI SCONTO”; nella parte
superiore la scritta fissa in caratteri molto ridotti: “Per info su tutti i videoTVfonini in promozione,
copertura, condizioni e costi visita la sezione piani tariffari su www.tre.it o i Negozi 3” e nel
margine inferiore inizia a scorrere un serpentone che accompagna la durata dell’intero spot e in cui
sono riportate le seguenti informazioni: “Sconto riferito soltanto a LG U970 Shinex-series.
Tariffazione a scatti anticipati di 3 min. tariffa valida con almeno una Ricarica al mese e
contributo mensile 3€”;
B.: “Ma chissà quanto ti costa”;
A.: “Con super5 costa solo 5 centesimi al minuto”, in contemporanea appare, in caratteri molto
evidenti, la seguente scritta fissa: “Senza scatto alla risposta”. Segue una voce fuori campo che
afferma: “con la nuova ricaricabile Super5 parli con tutti a 5 centesimi al minuto e senza scatto
alla risposta”. In corrispondenza con tale enunciato appaiono in sequenza e in caratteri molto
evidenti, le seguenti scritte fisse: “Super5 ricaricabile. Chiamate verso tutti, 5 cent. €/min. senza
scatto alla risposta”. In contemporanea alla voce fuori campo e alle predette scritte, appaiono,
nella parte superiore delle schermo e in caratteri molto ridotti, le seguenti informazioni: “Il
videofonino funziona solo con Usim 3. Offerta valida sino al 31/07/07, salvo esaurimento scorte,
non compatibile con altre in corso”.
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7. Il secondo spot consiste in una versione più ridotta del precedente (della durata di circa quindici
secondi), ma strutturato in modo del tutto analogo. In contemporanea allo svolgimento di una
scenetta appaiono in sequenza e, rispettivamente, sul margine superiore e inferiore dello schermo
con caratteri grafici ridotti, le seguenti scritte fisse: “Per info. su copertura condizioni e costi
sezione piani tariffari su www.tre.it o Negozi 3” e “Max 1000 min./mese di chiamate. Tariffazione
a scatti anticipati di 3 min. Tariffa valida con almeno una ricarica al mese e contributo mensile di
3 euro ”. Terminata la scenetta si inserisce una voce fuori campo e contestuale scritta fissa in
caratteri molto grandi che affermano “Super 5 ricaricabile chiamate verso tutti a 5/cent. euro min.
Senza scatto alla risposta”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
8. In data 13 giugno 2007 è stato comunicato alla società segnalante e alla società H3G S.P.A., in
qualità di operatore pubblicitario, l’avvio di un procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti
Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, precisando che l’eventuale ingannevolezza del
messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, in relazione alla natura, alle caratteristiche,
condizioni e limitazioni economiche e tecniche di fruibilità dell’offerta reclamizzata, anche con
riferimento al terminale abbinato, all’idoneità della formulazione del messaggio in esame a
ingenerare nei consumatori falsi affidamenti in ordine all’effettiva natura, alle effettive
caratteristiche, condizioni e limitazioni economiche e tecniche di fruibilità dell’offerta
pubblicizzata, con riferimento anche al terminale abbinato, nonché in relazione alla rilevanza di
eventuali omissioni informative riscontrabili nel messaggio pubblicitario in questione.
9. In data 18 giugno 2007 e 13 luglio 2007 è stato comunicato, all’operatore pubblicitario e a tutti i
segnalanti l’estensione del predetto procedimento, a seguito delle richieste di intervento
successivamente pervenute.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
10. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società
H3G, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n.
284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: (i) la denominazione
commerciale dell’offerta e il periodo a partire dal quale è stata resa disponibile al pubblico; (ii) il
periodo entro il quale è possibile attivare l’offerta reclamizzata; (iii) se sia previsto un periodo
entro il quale poter, dopo la sua attivazione, fruire dell’offerta reclamizzata; (iv) se si tratta di
un’offerta per telefonia mobile residenziale o affari; (v) se si tratta di un’offerta ricaricabile o in
abbonamento, in questo caso precisare, altresì, l’eventuale previsione di un periodo minimo
obbligatorio di abbonamento e di una penale per recesso anticipato (indicandone, nell’eventualità,
il relativo importo); (vi) se si tratta di un’offerta tariffaria o di una condizione accessoria a una
determinata offerta tariffaria; in questo caso si richiede, altresì, di specificare all’attivazione di
quale offerta tariffaria sia subordinata e di precisare i costi e le caratteristiche di tale offerta; (vii) il
dettaglio della tariffazione reclamizzata (esempio: costi distinti per direttrice di traffico e operatore
chiamato) precisando, altresì, l’esistenza e l’importo dello scatto alla risposta e le modalità di
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tariffazione (esempio: sugli effettivi secondi di conversazione o a scatti anticipati, precisando, in
questo caso, ogni quanti minuti); (viii) eventuali limitazioni alla fruizione della tariffazione
reclamizzata precisando, in particolare: (a) se la sua applicazione sia subordinata all’effettuazione
di periodiche ricariche (indicare il numero e l’importo minimo di ricarica richiesto); (b) se sia
previsto un monte minutario massimo di traffico in uscita oltre il quale tale tariffazione non trova
più applicazione: in tal caso, si richiede di dettagliare, altresì, la struttura tariffaria che trova
applicazione superato tale monte traffico massimo in uscita (esempio: costi distinti per direttrice di
traffico e operatore chiamata, esistenza e importo dello scatto alla risposta); (c) se sia altresì
previsto l’obbligo di sviluppare un determinato monte traffico telefonico in entrata; (ix) i modelli
di terminali associati alla tariffa reclamizzata, le condizioni per la loro fornitura (esempio:
acquisto, comodato d’uso, forme di sovvenzione all’acquisto) e la previsione di eventuali
limitazioni tecnologiche a cui è subordinata la loro disponibilità (esempio: OPERATOR e/o SIM
LOCK); (x) i dati di copertura dei segnali UMTS; (xi) il numero di utenti che hanno aderito
all’offerta reclamizzata.
11. Inoltre, al fine di disporre di elementi utili a una più puntuale valutazione del messaggio
segnalato, si è richiesto all’operatore pubblicitario di fornire la programmazione pubblicitaria della
campagna pubblicitaria a cui il messaggio stesso è riconducibile per il semestre giugno - dicembre
2007, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o
l’emittente interessata, le date e orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o
radiofonici), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna)
12. Con memorie pervenute in data 25 giugno e 9 luglio 2007 la società H3G S.P.A. ha
rappresentato quanto segue: (i) oggetto dei messaggi pubblicitari in contestazione è il piano
tariffario prepagato denominato “SUPER 5 RICARICABILE” che prevede, per un monte traffico in
uscita massimo di mille minuti mensili, una tariffazione minutaria (indipendente dalla direttrice di
traffico pagata) di cinque centesimi senza scatto alla risposta, ma tariffata a scatti anticipati di tre
minuti e a condizione che il cliente effettui una ricarica mensile (di qualunque importo) e sopporti
un contributo mensile di tre euro (le attivazione effettuate entro il 31 luglio 2007che non pagano il
contributo mensile fino a settembre 2007). Tale contributo mensile è integralmente compensato da
una ricarica di pari importo se il cliente riceve almeno novanta minuti di traffico nazionale da
clienti di altri operatori e sempre che soddisfi la condizione di effettuare una ricarica al mese; (ii)
se il cliente non effettua una ricarica mensile o superi la soglia dei mille minuti di traffico voce in
uscita si applica la tariffa “base” di H3G che prevede un costo minutario di quindici centesimi al
minuto con scatto alla risposta di sedici centesimi; (iii) per un mero errore grafico gli spot
televisivi relativi alla campagna “Super 5” sono andati in onda senza l’indicazione della soglia
minuti massima di validità peri a mille minuti nei soli giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 2007: accortasi
dell’errore H3G ha autonomamente e prontamente provveduto, nel pomeriggio del 6 giugno 2007,
a sostituire tali messaggi inserendo l’indicazione in questione; (iv) fermo quanto precisato al punto
precedente, gli spot in contestazione devono ritenersi chiari e completi nell’indicare l’insieme delle
condizioni e limiti che qualificano l’offerta tariffaria proposta; (v) i mille minuti mensili sono più
che sufficienti a soddisfare l’utilizzo medio di un cliente prepagato, fermo restando che,
considerando anche le videochiamate, i minuti sono duecento; (vi) i tre euro mensili di contributo
sono irrisori e nella maggior parte dei casi recuperabili con il bonus di pari importo riaccreditato
da H3G se il cliente riceve nel mese novanta minuti di chiamate da altri operatori; (vii) non è
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previsto un termine di durata della tariffa una volta attivata; (viii) l’acquisto di un terminale con lo
sconto di cento euro non è condizione necessaria per l’attivazione del piano tariffario proposto e
tale sconto non vincola il cliente a un periodo contrattuale minimo. Tra i terminali offerti due
presentano la limitazione cd. OPERATOR LOCK e due no; (ix) la copertura UMTS è indicata sul sito
a cui gli spot rinviano; (x) gli spot contestati sono andati in onda nel periodo compreso tra il 3 e il
24 giugno 2007.
13. In data 30 ottobre 2007, è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
14. Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in
data 12 novembre 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
15. Con parere pervenuto in data 11 dicembre 2007 la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi
in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
Decreto Legislativo n. 206/05, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
16. In primo luogo, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto il primo messaggio
gravemente omissivo per il fatto di non riportare l’informazione relativa all’esistenza di una soglia
massima di traffico assoggettabile alla tariffa reclamizzata.
17. Con riferimento, invece, a entrambi i messaggi la stessa Autorità ha ritenuto le modalità
redazionali (incentrate sulla scelta di una simultanea esposizione di scritte fisse e scorrevoli in
contemporanea con lo svolgimento di uno sketch congeniato in modo da assorbire l’attenzione dei
telespettatori) inidonee a veicolare in modo corretto informazioni essenziali dell’offerta proposta
(quali: l’esistenza di un contributo fisso; l’obbligo di effettuare una ricarica mensile e l’effettivo
costo minutario di una chiamata a fronte dell’enfatizzazione di un costo di cinque centesimi al
minuto ma con tariffazione a scatti anticipati di tre minuti).
18. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha valutato, per contro, che entrambi i
messaggi riportino con sufficiente evidenza grafica l’avvertenza circa la necessità di verificare
previamente la copertura del servizio e la fonte presso cui reperire tale informazione.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
19. I messaggi oggetto di contestazione sono diretti a promuovere un nuovo piano tariffario
proposto da H3G e denominato “SUPER 5 RICARICABILE”.
20. Le modalità redazionali scelte dall’operatore per promuovere la tariffa in questione sono - come
rilevato anche nel parere dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - incentrate, nella parte
audiovisiva principale, sull’indicazione del costo minutario delle chiamate nazionali pari,
indipendentemente dalla direttrice di traffico chiamata, a cinque centesimi senza scatto alla risposta
(“con la nuova ricaricabile Super5 parli con tutti a 5 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta” e
“Super 5 ricaricabile chiamate verso tutti a 5/cent. euro min. Senza scatto alla risposta”).
21. Solo nel margine inferiore del teleschermo appaiono, in caratteri grafici ridotti e simultaneamente
allo svolgimento degli sketch e della voce fuori campo, delle scritte fisse non solo di difficile lettura
(considerato anche che le scenette che caratterizzano entrambe le versioni degli spot in esame sono
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congegnate in modo da assorbire l’attenzione del destinatario degli stessi) ma che altresì rettificano
smentendolo sostanzialmente il contenuto persuasivo dei citati claim principali.
22. In tali scritte, infatti, è precisato che la tariffazione proposta è calcolata a scatti anticipati di tre
minuti. Tale circostanza, in conformità con le valutazioni espresse dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, rende il riferimento del costo minutario di cinque centesimi di cui ai claim
principali e alla scritta a tutto schermo che accompagna la voce fuori campo, scorretta, perché non
è l’effettiva unità di misura applicata al consumatore.
23. Tale fondamentale precisazione, che vale a modificare del tutto l’esatta percezione dei costi
della tariffa proposta, rende peraltro dubbio se il limite di mille minuti di chiamate nazionali, oltre
il quale la predetta tariffa non trova più applicazione, sia effettivo o debba essere calcolato per
“blocchi” di tre minuti.
24. Anche l’indicazione del monte minuti massimo di validità della tariffazione reclamizzata
(peraltro, del tutto assente nella versione originale e oggetto di segnalazione dello spot televisivo
di maggior durata) deve ritenersi, conformemente al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, informazione qualificante l’offerta reclamizzata (come, peraltro, implicitamente
riconosciuto dallo stesso operatore pubblicitario nelle sue memorie difensive laddove sottolinea il
suo autonomo e tempestivo intervento per modificare il messaggio inserendovi tale limitazione).
25. Questa informazione, infatti, non solo contribuisce significativamente a descrivere il reale
contenuto economico della tariffa proposta rispetto a quanto declamato nei claim principali, ma
permette, altresì, di comprendere che gli spot in contestazione presentano come tariffazione
normale quella che, nella realtà e come conferma l’operatore nei propri scritti difensivi, è una
tariffazione speciale che si sostituisce - appunto per un limite massimo di mille minuti di traffico in
uscita - a quella che è la tariffazione “base” del piano tariffario offerto e caratterizzata da un costo
minutario di quindici secondi e da un cd. scatto alla risposta di sedici centesimi.
26. I messaggi in contestazione si rilevano del pari carenti, sotto il profilo della chiarezza e
completezza informativa, anche con riferimento alle condizioni economiche supplementari che il
cliente deve soddisfare per poter fruire della tariffazione reclamizzata. Tali informazioni si rendono
tanto più necessarie dal momento che la tariffazione in questione costituisce, in realtà, una
tariffazione “speciale” rispetto a quella ordinariamente applicata (la cd. tariffa base).
27. I messaggi in contestazione, pertanto, si rivelano complessivamente del tutto inadeguati a
soddisfare quell’onere minimo di chiarezza e completezza informativa che, soprattutto nel settore
delle telecomunicazioni - come ribadito da costante orientamento dell’Autorità1, confermato dal
giudice amministrativo2, condiviso dell’Autorità di regolamentazione di settore – deve risultare
particolarmente stringente, in ragione di un’offerta estremamente varia, articolata e in continua
evoluzione tecnologica con conseguente disorientamento, aggravato da una forte asimmetria
informativa a favore degli operatori.
1 Indirizzo interpretativo da ultimo sintetizzato nel documento ricognitivo “Sintesi degli interventi dell’Autorità sui
messaggi pubblicitari nel settore delle telecomunicazioni” (pubblicato, in data 14 aprile 2007, sul sito Internet
dell’Autorità).
2 Cfr., a esempio, Tar Lazio, Sez. I^, sentenza n. 10201/2006.
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VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
28. Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente
prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione
che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo
26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in
vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della
violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità
dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
30. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo
26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in
vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della
violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle
condizioni economiche dell'impresa stessa.
31. Considerati la gravità della violazione - compresa la modalità di diffusione del messaggio,
consistente in spot diffusi sulle emittenti televisive nazionali, e l’importanza dell’operatore nonché la durata breve della diffusione - avvenuta secondo quanto affermato dall’operatore
pubblicitario nelle sue memorie difensive, sulla base delle allegazioni fornite in atti dal segnalante
nel periodo compreso tra il 3 e il 24 giugno 2007 - si ritiene di irrogare alla società H3G S.p.A. una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 18.600 € (diciottomilaseicento euro).
32. Considerato, altresì, che sussistono nel caso di specie le circostanze aggravanti, in quanto
l’operatore pubblicitario risulta destinatario di numerosi provvedimenti di ingannevolezza o di
illiceità in violazione del Decreto Legislativo n. 206/053, si ritiene di irrogare alla società H3G
S.p.A. una sanzione pecuniaria pari a 28.600 € (ventottomilaseicento euro).
33. Considerate infine le condizioni economiche dell’operatore pubblicitario e in particolare che,
dall’esame dell’ultimo bilancio approvato, risultano perdite, la sanzione pecuniaria è ridotta a
23.600 € (ventitremilaseicento euro).
RITENUTO, pertanto e in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che i messaggi pubblicitari in esame sono idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla
natura e alle caratteristiche, nonché alle effettive condizioni economiche e tecniche dell’offerta
tariffaria reclamizzata, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e
ledere le imprese concorrenti le cui offerte tariffarie potrebbero non essere preferite a quella
proposta nei messaggi in esame sulla base di una non corretta percezione del suo effettivo
contenuto economico e natura;
3 Cfr., intra alia: provv. n. 15600, del 7 giugno 2006, in Boll. n. 23/06; provv. n. 15819, dell’8 agosto 2006, in Boll. n. 3132/06, provv. n. 17218, del 3 agosto 2007, in Boll. n. 31/2007; provv. n. 17277, del 21 agosto 2007, in Boll. 32/2007;
provv. n. 16010, del 27 settembre 2006, in Boll. n. 39/2006.
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DELIBERA
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società
H3G S.P.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società H3G S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 23.600 €
(ventitremilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice
del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di
inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla
data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà