1396/j ravagnani valter

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1396/j ravagnani valter
Il Giudice Sportivo
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Avv. Alessandro Avagliano
ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:
Valter RAVAGNANI - ATLETA
nel procedimento disciplinare n. 1396/J
A seguito della documentazione trasmessa dalla Segreteria Generale della Federazione Italiana
Judo Lotta Karate Arti Marziali, la Procura Federale apriva un procedimento disciplinare a carico
del Signor Valter Ravagnani, in qualità di tesserato Fijlkam nonché padre dell’atleta di Judo Adele
Ravagnani, reo di aver violato in diverse occasioni la normativa federale.
In particolare veniva infatti contestato al sopracitato tesserato l’aver espresso commenti e giudizi
lesivi, mediante la divulgazione degli stessi anche al di fuori del contesto federale, nei confronti
degli U.d.G. Alberto Stefanel e Massimo Sulli, ritenuti quest’ultimi asseritamente responsabili di
aver adottato deliberatamente e in mala fede, durante lo svolgimento del Campionato Italiano
Cadetti svoltosi il 10.02.2013, decisioni lesive nei confronti della figlia Adele Ravagnani.
All’esito dell’esame istruttorio la Procura Federale, accertati i fatti sottoposti al suo esame,
comunicava in data 02.09.2013 all’indagato di aver aperto un procedimento disciplinare nei suoi
confronti ‘per aver espresso nei confronti degli U.d.G Alberto Stefanel e Massimo Sulli
dichiarazioni offensive e diffamatorie, in quanto li taccia di aver volontariamente e
consapevolmente adottato deliberazioni arbitrali errate rispetto all’effettivo svolgimento degli
incontri con il precipuo intento di danneggiare l’atleta Adele Ravagnani’.
Veniva quindi concesso termine al predetto per l’inoltro di eventuali note o memorie difensive a
tutela del proprio diritto di difesa.
Al termine della fase istruttoria, con provvedimento del 22.10.2011, il Procuratore Federale, preso
atto che nonostante l’invito rivoltogli, il Ravagnani non presentava nessuna difesa volta a prendere
posizione in ordine all’addebito mossogli, e ravvisando diversi elementi di colpa a carico del
predetto atleta trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo affinché si pronunciasse sui fatti oggetto di
incolpazione.
All’udienza di discussione tenuta in data 04.12.2013, erano presenti il Procuratore Federale l’Avv.
Cristina Varano, mentre nessuno compariva per conto del denunciato Signor Ravagnani, il quale
però inviava una comunicazione con la quale giustificava la propria assenza.
La Procura Federale, pertanto, insisteva nell’accoglimento delle conclusioni e delle richieste
sanzionatorie così come formulate nell’atto di rinvio a giudizio.
Il Giudice Sportivo pertanto, espone i seguenti
Motivi della Decisione
Si osserva che i fatti oggetto dell’addebito formulato dalla Procura Federale risultano
compiutamente provati, assolutamente pacifici e per nulla contestati.
E’ infatti incontrovertibile che il comportamento tenuto dal tesserato Ravagnani nei confronti degli
Ufficiali di Gara sopra menzionati è assolutamente contrario alle norme federali.
Considerato, altresì, che il diritto di critica è legittimamente esercitabile da qualsiasi tesserato e,
per quanto possa comprendersi l’amarezza provata per gli esiti infelici della gara della propria
figlia, non può sottacersi che i commenti più volte esternati dal denunciato in relazione alle
decisioni arbitrali, trascenda inequivocabilmente i limiti della correttezza e della sana lealtà
sportiva.
Inoltre questo Giudice ai fini di una corretta commisurazione delle relative sanzioni non può non
tener conto del comportamento per nulla partecipativo tenuto dal denunciato Ravagnani il quale,
durante la fase istruttoria condotta dalla Procura Federale, mai ha preso posizione sui fatti allo
stesso contestati né ha mai mostrato alcun segno di ravvedimento per le dichiarazioni ed i
commenti divulgati.
Pertanto alla luce di quanto sopra tali circostanze sono senza dubbio alcuno indicative di un
comportamento violativo dei principi di lealtà, e correttezza e probità sportiva così come sanciti
dagli artt. 8, comma 4, e 10, dello Statuto Federale e altresì prescritti dall’art. 2 del R.F.G.S.
addebitabile al Signor Valter Ravagnani.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, commina al Signor Valter Ravagnani la sanzione della squalifica per mesi tre.
Roma, 04 Dicembre 2013
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Alessandro Avagliano
Sentenza depositata il 14.12.2013