1396/j ravagnani valter
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1396/j ravagnani valter
Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avv. Alessandro Avagliano ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: Valter RAVAGNANI - ATLETA nel procedimento disciplinare n. 1396/J A seguito della documentazione trasmessa dalla Segreteria Generale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, la Procura Federale apriva un procedimento disciplinare a carico del Signor Valter Ravagnani, in qualità di tesserato Fijlkam nonché padre dell’atleta di Judo Adele Ravagnani, reo di aver violato in diverse occasioni la normativa federale. In particolare veniva infatti contestato al sopracitato tesserato l’aver espresso commenti e giudizi lesivi, mediante la divulgazione degli stessi anche al di fuori del contesto federale, nei confronti degli U.d.G. Alberto Stefanel e Massimo Sulli, ritenuti quest’ultimi asseritamente responsabili di aver adottato deliberatamente e in mala fede, durante lo svolgimento del Campionato Italiano Cadetti svoltosi il 10.02.2013, decisioni lesive nei confronti della figlia Adele Ravagnani. All’esito dell’esame istruttorio la Procura Federale, accertati i fatti sottoposti al suo esame, comunicava in data 02.09.2013 all’indagato di aver aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti ‘per aver espresso nei confronti degli U.d.G Alberto Stefanel e Massimo Sulli dichiarazioni offensive e diffamatorie, in quanto li taccia di aver volontariamente e consapevolmente adottato deliberazioni arbitrali errate rispetto all’effettivo svolgimento degli incontri con il precipuo intento di danneggiare l’atleta Adele Ravagnani’. Veniva quindi concesso termine al predetto per l’inoltro di eventuali note o memorie difensive a tutela del proprio diritto di difesa. Al termine della fase istruttoria, con provvedimento del 22.10.2011, il Procuratore Federale, preso atto che nonostante l’invito rivoltogli, il Ravagnani non presentava nessuna difesa volta a prendere posizione in ordine all’addebito mossogli, e ravvisando diversi elementi di colpa a carico del predetto atleta trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo affinché si pronunciasse sui fatti oggetto di incolpazione. All’udienza di discussione tenuta in data 04.12.2013, erano presenti il Procuratore Federale l’Avv. Cristina Varano, mentre nessuno compariva per conto del denunciato Signor Ravagnani, il quale però inviava una comunicazione con la quale giustificava la propria assenza. La Procura Federale, pertanto, insisteva nell’accoglimento delle conclusioni e delle richieste sanzionatorie così come formulate nell’atto di rinvio a giudizio. Il Giudice Sportivo pertanto, espone i seguenti Motivi della Decisione Si osserva che i fatti oggetto dell’addebito formulato dalla Procura Federale risultano compiutamente provati, assolutamente pacifici e per nulla contestati. E’ infatti incontrovertibile che il comportamento tenuto dal tesserato Ravagnani nei confronti degli Ufficiali di Gara sopra menzionati è assolutamente contrario alle norme federali. Considerato, altresì, che il diritto di critica è legittimamente esercitabile da qualsiasi tesserato e, per quanto possa comprendersi l’amarezza provata per gli esiti infelici della gara della propria figlia, non può sottacersi che i commenti più volte esternati dal denunciato in relazione alle decisioni arbitrali, trascenda inequivocabilmente i limiti della correttezza e della sana lealtà sportiva. Inoltre questo Giudice ai fini di una corretta commisurazione delle relative sanzioni non può non tener conto del comportamento per nulla partecipativo tenuto dal denunciato Ravagnani il quale, durante la fase istruttoria condotta dalla Procura Federale, mai ha preso posizione sui fatti allo stesso contestati né ha mai mostrato alcun segno di ravvedimento per le dichiarazioni ed i commenti divulgati. Pertanto alla luce di quanto sopra tali circostanze sono senza dubbio alcuno indicative di un comportamento violativo dei principi di lealtà, e correttezza e probità sportiva così come sanciti dagli artt. 8, comma 4, e 10, dello Statuto Federale e altresì prescritti dall’art. 2 del R.F.G.S. addebitabile al Signor Valter Ravagnani. P.Q.M. Il Giudice Sportivo, commina al Signor Valter Ravagnani la sanzione della squalifica per mesi tre. Roma, 04 Dicembre 2013 IL GIUDICE SPORTIVO Avv. Alessandro Avagliano Sentenza depositata il 14.12.2013