politica comunitaria
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cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 193 POLITICA COMUNITARIA 1 L’UE (richiami) 1.1 Nascita e sviluppo dell’UE 1.2 Le istituzioni comunitarie 1.3 Gli organismi dell’UE 1.4 Il finanziamento delle attività comunitarie 2 L’Unione Economica Monetaria (UEM) 2.1 La nascita della moneta unica europea 2.2 I principi della moneta unica 3 L’agricoltura nell’UE 4 La nascita della Politica Agricola Comunitaria (PAC) 5 Il finanziamento della PAC 5.1 Generalità 5.2 La sezione Garanzia del FEAOG 5.3 La sezione Orientamento del FEAOG 6 Lo sviluppo della PAC 7 L’organizzazione dei mercati agricoli comunitari 7.1 Premessa 7.2 Le OMC (Organizzazioni Comuni di Mercato) 7.3 Classificazione delle Organizzazioni Comuni di Mercato 8 La riforma della PAC e Agenda 2000 9 Le prospettive future della PAC 10 La PAC e l’organizzazione mondiale del commercio 11 L’allargamento dell’UE e gli effetti sul settore agricolo cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 194 1 L’UE (richiami) 1.1 Nascita e sviluppo dell’UE Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’agricoltura europea si trovò a dover affrontare numerosi ed urgenti problemi legati alle proprie carenze strutturali e produttive. La presa di coscienza di questa situazione, insieme alle felici intuizioni dei primi “eurocrati” creatori dei disegni comunitari, portarono alla definizione di una forte azione sovranazionale in campo agricolo. L’esigenza era quella di uniformare quanto più possibile le azioni e le metodologie di quei Paesi dove i problemi di politica agraria erano stati affrontati seguendo metodi diversi tra loro, con il risultato di dare notevoli differenze in tema di prezzi dei prodotti e di funzionamento dei mercati interni. A determinare l’incremento ed il peso delle questioni agricole all’interno del documento di costituzione della Comunità Economica Europea (il cosiddetto “Trattato di Roma”) fu proprio l’Italia, con lo scopo, tra gli altri, di risolvere i propri problemi strutturali. Il Trattato di Roma fu sottoscritto il 25 marzo del 1957 ed entrò in vigore a partire dal 1o gennaio 1958; alla nuova comunità aderirono inizialmente i sei Paesi membri della CECA1 (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo ed Olanda). I trattati istitutivi sono stati modificati più volte, ad esempio in occasione dell’entrata di nuovi Stati membri nel 1973 (Danimarca, Irlanda, Regno Unito), nel 1981 (Grecia), nel 1986 (Spagna, Portogallo) e nel 1995 (Austria, Finlandia, Svezia). Sono state effettuate anche altre riforme di vasta portata implicanti cambiamenti istituzionali significativi e che hanno introdotto nuove aree di competenza delle istituzioni europee: ● il Trattato cosiddetto di fusione, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965 ed entrato in vigore dal 1o luglio 1967, ha istituito un Consiglio unico e una Commissione unica delle allora tre Comunità europee; ● l’Atto Unico Europeo (AUE), firmato a Lussemburgo e all’Aja ed entrato in vigore il 1o luglio 1987, ha disposto gli adattamenti richiesti per la realizzazione del mercato interno; ● il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997, ed entrato in vigore il 1o maggio 1999: ha emendato ed ha introdotto una nuova numerazione dei trattati UE e CE e reca in allegato le versioni consolidate dei trattati stessi. Il trattato di Amsterdam ha modificato la designazione degli articoli del Trattato sull’UE, che erano indicati dalle lettere maiuscole da A a S, sostituendola con una numerazione progressiva; ● il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001, modifica i trattati esistenti; ● il Trattato sull’UE, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ed entrato in vigore il 1o novembre 1993, ha per obiettivo un’unione politica tra gli Stati membri e ha apportato cambiamenti considerevoli ai trattati esistenti. Il Trattato ha istituito l’UE, concetto che racchiude in sé le Comunità europee ed altre forme di cooperazione. Ulteriori modifiche saranno probabilmente apportate ai trattati in seguito alla convenzione sul futuro dell’Europa e in base al trattato di adesione di 10 nuovi Stati 1 CECA: Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 195 (Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia) firmato il 16 aprile 2003 e destinato ad entrare in vigore il 1o maggio 2004. Fig. 1 – La bandiera dell’UE. 1.2 Le istituzioni comunitarie Il sistema istituzionale dell’UE è costituito da quattro organi principali: a) ❖ Il Consiglio dell’UE è l’istituzione decisionale principale dell’Unione e riunisce i ministri dei quindici Paesi in relazione ai problemi iscritti all’ordine del giorno: affari esteri, agricoltura, industria, trasporti, ambiente, ecc. Il Consiglio, che rappresenta gli Stati membri, adotta gli atti giuridici comunitari (i regolamenti, le direttive e le decisioni) e dispone di un potere quasi legislativo che condivide con il Parlamento europeo. Insieme a quest’ultimo, esercita anche il potere di bilancio. Infine il Consiglio adotta gli accordi internazionali negoziati preliminarmente dalla Commissione. Ogni Paese dell’UE esercita la presidenza, a turno, per un periodo di sei mesi. Le decisioni del Consiglio vengono preparate dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER), assistito da gruppi di lavoro composti da funzionari dei ministeri nazionali. Il Consiglio dispone ugualmente di un segretariato generale, con sede a Bruxelles, che prepara ed esegue le decisioni. b) ❖ Il Consiglio europeo è l’istituzione che riunisce regolarmente i capi di Stato o di governo della Comunità Europea. È nato dalla prassi iniziata nel 1974 ed istituzionalizzata dall’Atto Unico Europeo nel 1987. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte all’anno. Esso conta, come membro di diritto, il presidente della Commissione e prevede la partecipazione del presidente del Parlamento europeo. Originariamente (1961) era costituito per regolare i vertici convocati su iniziativa di uno Stato membro. c) ❖ Il Parlamento europeo è l’organo di espressione democratica e di controllo politico della UE. Oltre a svolgere tali funzioni, partecipa al processo di adozione degli atti comunitari. Eletto a suffragio universale dal giugno 1979, è formato oggi da 626 deputati, eletti ogni cinque anni: 99 deputati provengono dalla Germania, 87 rispettivamente dalla Francia, dall’Italia e dalla Gran Bretagna, 64 dalla Spagna, 31 dai Paesi Bassi, 25 rispettivamente dal Belgio, dalla Grecia e dal Portogallo, 22 dalla Svezia, 21 dall’Austria, 16 rispettivamente dalla Danimarca e dalla Finlandia, 15 dall’Irlanda e 6 dal Lussemburgo. Nella prospettiva dell’ampliamento, il numero di seggi è stato limitato dal trattato di Amsterdam a 700. Le sessioni plenarie del Parlamento si svolgono, di norma, a Strasburgo. I gruppi politici e le 20 commissioni parlamentari, che preparano i lavori delle sedute plenarie si riuniscono di norma a Bruxelles, mentre il Segretariato generale ha sede a Lussemburgo. Il Parlamento esercita, congiuntamente con il Consiglio, la funzione legislativa: esso partecipa infatti all’elaborazione delle direttive e dei regolamenti comunitari e si pronuncia sulle proposte della Commissione europea, che quest’ultima è invitata a modificare di conseguenza. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 196 d) ❖ La Commissione europea è uno degli organi chiave del sistema istituzionale comunitario. Rappresenta, infatti, l’organismo comune alle tre Comunità europee: la CECA, la CEE, e l’EURATOM. Composta, dal 5 gennaio 1995, da 20 membri (due membri per la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna e un membro per ciascuno degli altri Paesi) nominati di concerto per 5 anni dagli Stati membri, la Commissione è soggetta ad un duplice voto d’investitura del Parlamento. La Commissione gode di una grande indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni, infatti: ● ● ● ● ● ● ● incarna l’interesse comunitario e non deve sottomettersi ad alcuna ingiunzione da parte dell’uno o dell’altro Stato membro; è custode dei trattati, vigila sull’applicazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio; può adire la Corte di giustizia per far osservare il diritto comunitario; è titolare del monopolio d’iniziativa legislativa; può intervenire in qualunque momento per favorire il raggiungimento di un accordo in seno al Consiglio oppure tra quest’ultimo e il Parlamento; esegue le decisioni prese dal Consiglio, per esempio nel settore della politica agricola comune; dispone anche di ampi poteri nell’attuazione delle politiche comuni di cui le è affidata la responsabilità finanziaria: ricerca e tecnologia, aiuto allo sviluppo, coesione regionale, ecc. La Commissione dispone di un apparato amministrativo la cui sede provvisoria è ripartita tra Bruxelles e Lussemburgo. Oltre a questi operano altre istituzioni di notevole importanza, quali: ● ● ● ● la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sede a Lussemburgo, è composta di 15 giudici, assistiti da 9 avvocati generali, nominati di concerto dagli Stati membri per un mandato, rinnovabile, di 6 anni e la cui indipendenza è garantita. Il ruolo della Corte è quello di garantire il rispetto del Diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati; il Tribunale di primo grado istituito nel 1989 e composto da 15 giudici è competente per l’esame, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia per i soli motivi di Diritto, dei ricorsi contro la Comunità presentati da persone fisiche o giuridiche, dei ricorsi proposti contro la Commissione in virtù del trattato Ceca e infine delle controversie tra la Comunità ed i suoi funzionari e agenti; la Corte dei Conti, creata dal trattato del 22 luglio 1975, ha 15 membri, eletti di comune accordo per 6 anni dagli Stati membri previa consultazione del Parlamento europeo. Essa verifica la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese della Comunità, nonché la sua corretta gestione finanziaria. La sua azione globale si concreta nella presentazione di una relazione annuale, realizzata dopo la chiusura di ciascun esercizio. Il trattato sull’UE firmato a Maastricht nel 1992 eleva la Corte dei Conti al rango di quinta istituzione della Comunità; il Consiglio e la Commissione sono assistiti dal Comitato economico e sociale. Quest’ultimo è formato da 222 membri, che rappresentano le diverse categorie del mondo economico e sociale. Deve obbligatoriamente essere consultato prima dell’adozione di un gran numero di decisioni (in materia di occupazione, questioni sociali, formazione professionale ecc.) e può ugualmente esprimere dei pareri di propria iniziativa. cap-10 25-03-2004 ● 16:36 Pagina 197 Il Comitato economico e sociale è l’organismo che consente la partecipazione attiva dei rappresentanti professionali e sindacali allo sviluppo della Comunità; il Comitato delle Regioni, istituito dal Trattato di Maastricht, è composto da 222 delle collettività regionali e locali, nominate per 4 anni dal Consiglio su proposta degli Stati. Esso è consultato dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti dal Trattato e può esprimere dei pareri di propria iniziativa. 1.3 Gli organismi dell’UE 2 Il processo decisionale da parte delle Istituzioni comunitarie è stabilito da una serie di norme con diverse caratteristiche, portata ed obbligatorietà: si tratta dei Regolamenti, delle Direttive, delle Decisioni e delle Raccomandazioni. ❖ I Regolamenti sono atti giuridici di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili dagli Stati membri (non necessitano, cioè, di attuazione da parte del potere legislativo degli Stati membri). ❖ Le Direttive sono atti che vincolano il Paese destinatario solo per il risultato da raggiungere, ma non per la scelta dei modi e degli strumenti atti a consentire il risultato indicato; le direttive vanno anche recepite dallo Stato membro che deve provvedere ad adottare specifiche norme di attuazione. ❖ Le Decisioni sono atti giuridici determinati individualmente verso Stati membri o soggetti privati, e sono obbligatorie in tutte le loro componenti, con le stesse modalità di applicazione descritte per le direttive. ❖ Le Raccomandazioni ed i pareri non sono altro che consigli che la Comunità esprime su determinati comportamenti (raccomandazioni) o avvenimenti (pareri), senza obbligo alcuno a carico del destinatario. 1.4 Il finanziamento delle attività comunitarie 3 Nei primi anni dalla sua costituzione il funzionamento dei vari organi comunitari fu assicurato attraverso la concessione di contributi versati dagli Stati membri e calcolati in base a criteri di ripartizione, che tenevano conto delle capacità contributive e dei vantaggi che gli Stati membri traevano dall’attuazione delle diverse politiche. Attualmente la politica regionale europea si fonda sulla solidarietà finanziaria e su obiettivi realmente condivisi. A riprova di ciò si consideri che più di un terzo del bilancio dell’Unione, costituito in larga misura dall’apporto degli Stati membri più ricchi, è trasferito alle Regioni più povere. Questo meccanismo non avvantaggia soltanto i Paesi beneficiari, bensì anche quelli che forniscono il maggior contributo netto, dal momento che le loro imprese usufruiscono di considerevoli possibilità di investimento e di trasferimento di know-how economico e tecnologico, specialmente nelle regioni in cui alcuni tipi di attività non sono stati ancora avviati. Attraverso la politica regionale, tutte le realtà locali concorrono così ad accrescere la competitività dell’Unione. Strumenti principali della solidarietà europea sono i 4 Fondi strutturali, ciascuno dei quali, pur operando in modo coordinato, ha una sua specializzazione settoriale: ● 2 3 il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia infrastrutture, investimenti produttivi destinati a creare occupazione, progetti di sviluppo locale e interventi a favore delle piccole e medie imprese; Fonte: sito Web UE. Fonte: sito Web UE. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 198 il Fondo Sociale Europeo (FSE) promuove l’inserimento professionale dei disoccupati e dei gruppi svantaggiati, fornendo, in particolare, sostegni alla formazione e incentivi per la creazione di posti di lavoro; ● lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) ha come obiettivo l’ammodernamento del settore; ● la sezione “orientamento” del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) finanzia iniziative di sviluppo rurale e fornisce aiuti agli agricoltori, soprattutto nelle regioni arretrate, mentre la sezione “garanzia” assolve lo stesso compito, nel quadro della politica agricola comune, nelle altre parti dell’Unione. I Fondi strutturali non sono destinati a progetti isolati, bensì a programmi pluriennali di sviluppo regionale, concordati tra Regioni, Stati membri e Commissione europea, conformemente agli orientamenti proposti da quest’ultima per l’intera Unione. A queste risorse si aggiungeranno quelle: – del Fondo di coesione (destinate a Spagna, Irlanda, Grecia e Portogallo); – di ulteriori programmi specifici ideati per trovare soluzioni comuni a problemi riscontrabili su tutto il territorio europeo. In particolare ai seguenti quattro programmi è destinato il 5,35% del bilancio dei Fondi strutturali: ● Interreg III, che promuove forme di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, ovvero accordi tra Paesi diversi per favorire lo sviluppo equilibrato di aree multiregionali (è finanziata dal FESR); ● Urban II, che sostiene strategie innovative per il risanamento di centri urbani e quartieri degradati (è finanziata dal FESR); ● Leader +, che tende a favorire scambi di esperienze fra operatori socio-economici di zone rurali sulle nuove strategie locali di sviluppo sostenibile (è finanziata dal FEAOG-Orientamento); ● Equal, che mira ad eliminare le cause delle disuguaglianze e delle discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro (è finanziata dal Fondo sociale europeo). In totale, nel periodo interessato (2000-2006) saranno mobilitati 213 miliardi di euro per migliorare la situazione economica delle regioni svantaggiate, delle aree con problemi specifici e dei ceti sociali più deboli. ● A P P R O F O N D I M E N T O Obiettivi prioritari e definizione delle zone di intervento ❖ OBIETTIVO 1 (TERRITORIALE) Promuove lo sviluppo delle Regioni più arretrate, dotandole di quelle infrastrutture di base di cui sono ancora prive e favorendo l’afflusso di investimenti per il decollo delle attività economiche. Il 70% degli stanziamenti previsti è assorbito da una cinquantina di Regioni, in cui vive il 22% della popolazione dell’UE. I fondi interessati sono il FEAOG – Orientamento, il FSE, il FESR e lo SFOP. ❖ OBIETTIVO 2 (TERRITORIALE) Sostiene la riconversione economica e sociale nelle zone con problemi strutturali, siano esse aree industriali, rurali, urbane o dipendenti dalla pesca. L’11,5% degli stanziamenti previsti è destinato a questi territori, in cui vive il 18% della popolazione dell’UE. I fondi interessati sono il FSE e il FESR. ❖ OBIETTIVO 3 (SETTORIALE) Modernizza i sistemi di formazione e incrementa l’occupazione. Questo riguarda l’intera Unione, ad eccezione delle Regioni che rientrano nell’Obiettivo 1, dove le misure introdotte a tale scopo sono parte integrante dei programmi tendenti a ridurre i divari di sviluppo. Il 12,3% del bilancio dei Fondi strutturali è destinato al perseguimento di questo obiettivo. Il fondo interessato è il FSE. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 199 Fig. 2 – Unione Europea. Fondi strutturali 2000-2006: aree ammissibili agli Obiettivi 1 e 2. 2 L’Unione Economica Monetaria (UEM) 2.1 La nascita della moneta unica europea La nascita della moneta unica è il risultato di una lunga e paziente evoluzione. Già nel 1970, il rapporto Werner aveva proposto la creazione di un’Unione economica e monetaria in tre fasi, scaglionata in un periodo di dieci anni. Ma la volontà degli Stati membri di realizzare tale Unione si scontrò con le conseguenze della prima crisi petrolifera e subì una battuta d’arresto. Nel 1972 fu creato il sistema di cambio europeo, noto sotto il nome di SME (Serpente Monetario Europeo). Nel 1974 il Consiglio adottò una decisione relativa alla realizzazione di un elevato grado di convergenza nella Comunità nonché una direttiva concernente la stabilità, la crescita e la piena occupazione. Tuttavia, la crescente instabilità economica minò a poco a poco le basi sulle quali era fondato il sistema e ciò comportò l’uscita del franco francese, della sterlina e della lira italiana dal serpente. 2.2 I principi della moneta unica 4 Nel giugno 1989, sulla base della relazione presentata dal presidente della Commissione Jacques Delors, il Consiglio europeo di Madrid ha stabilito i principi generali 4 Fonte: Istituzioni Comunitarie. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 200 A P P R O F O N D I M E N T O Lo SME Il 6 e 7 luglio 1978, al Consiglio europeo di Brema, i capi di Stato e di governo decisero di creare un Sistema monetario europeo (SME) che è entrato in vigore il 13 marzo 1979. Il suo successo ha aperto la via a una zona di stabilità monetaria in Europa, che si è rivelata propizia alla crescita e agli investimenti. Lo SME si basa su tre elementi principali: ❖ L’ECU: concepito come elemento centrale del sistema, costituisce un paniere composto dalle valute di tutti gli Stati membri. ❖ I meccanismi di cambio e d’intervento: ogni moneta ha un tasso centrale rispetto all’ECU. I tassi centrali servono a stabilire una griglia di tassi centrali bilaterali. Fino all’agosto 1993 erano consentiti rispetto ai tassi bilaterali margini di fluttuazione del 2,25% (o eccezionalmente fino al 6%). Successivamente, questi margini sono stati allargati fino al + 15% a seguito delle forti perturbazioni intervenute sui mercati dei cambi. ❖ I meccanismi di credito: non appena un tasso di cambio bilaterale raggiunge la soglia del +15% le banche centrali sono tenute a intervenire in misura illimitata per impedire di superare tale soglia. È stato così possibile creare una zona di stabilità monetaria. Tuttavia, lo SME non ha potuto sviluppare tutte le sue potenzialità, in quanto diversi Stati membri non hanno aderito al meccanismo di cambio o vi partecipano sulla base di margini di fluttuazione più ampi. per la realizzazione di un’Unione economica e monetaria: obiettivi di una moneta unica, processo in più tappe, la prima delle quali ha avuto inizio il 1o luglio 1990 e parallelismo fra l’aspetto monetario e quello economico. Nel corso di questa prima fase, gli Stati membri si sono impegnati a presentare dei “programmi di convergenza” diretti ad avvicinare e migliorare le loro prestazioni economiche, al fine di rendere possibile l’introduzione di parità fisse fra le loro monete. Con il trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, si è reso irreversibile il cammino verso la moneta unica fissando un calendario in tre fasi delle azioni da realizzare. I criteri per il passaggio alla terza fase sono stati fissati come segue: ● stabilità dei prezzi: il tasso di inflazione non deve superare di oltre l’1,5% la media dei tre Stati che hanno riportato i tassi di inflazione più bassi; ● tassi d’interesse: i tassi d’interesse a lungo termine non devono superare di oltre due punti percentuali la media dei tre Paesi aventi i tassi d’interesse meno elevati dell’Unione; ● disavanzo: i disavanzi di bilancio nazionali devono essere vicini o inferiori al 3% del PNL; ● indebitamento: il debito pubblico non può superare il 60% del PNL, tranne che nel caso in cui si mostri una tendenza a diminuire avvicinandosi a tale livello; ● stabilità dei corsi: una valuta nazionale non può essere stata svalutata durante il biennio precedente e deve essere rimasta entro il margine di fluttuazione del 2,25% previsto dallo SME. o Il 1 luglio 2002 l’Euro ha sostituito le monete nazionali negli Stati membri che partecipano all’unione monetaria. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 201 A P P R O F O N D I M E N T O I l c a l e n d a ri o d e l l ’ E u ro ❖ 10 dicembre 1991: firma del trattato sull’UE; si decide di creare un’unione monetaria e vengono adottati cinque criteri di convergenza. ❖ 1 gennaio 1994: seconda fase dell’UEM (periodo di transizione); creazione dell’IME a Francoforte; rafforzamento delle procedure di coordinamento delle politiche economiche a livello europeo; lotta contro i disavanzi eccessivi e politica di convergenza economica degli Stati membri; indipendenza delle banche centrali nazionali. ❖ 16 dicembre 1995: Consiglio europeo di Madrid; adozione della denominazione “Euro”; si crea il quadro tecnico per l’introduzione dell’euro e si stabilisce il calendario per il passaggio alla moneta unica. ❖ 13 dicembre 1997: Consiglio europeo di Lussemburgo: risoluzione sul coordinamento delle politiche economiche nel corso della terza fase dell’UEM (sorveglianza multilaterale) e sugli articoli 109 e 109 B del trattato (politica di cambio e rappresentanza della Commissione a livello internazionale). ❖ 1 e 2 maggio1998: il Consiglio europeo stabilisce quali sono i Paesi che parteciperanno all’Euro sulla base dei criteri di convergenza; consultazione del Parlamento europeo; fissazione di tassi di cambio bilaterali irrevocabili. ❖ Nel 1998: creazione della Banca Centrale Europea (BCE) nomina del suo comitato esecutivo; si incominciano a stampare banconote e a coniare monete. ❖ 14 dicembre 1996: Consiglio europeo di Dublino; adozione di un patto di stabilità finanziaria e di crescita; statuto giuridico dell’Euro. ❖ 1 gennaio 1999: terza fase dell’UEM; l’Euro diventa una moneta a tutti gli effetti; passaggio all’Euro per le banche e le imprese. ❖ 16 giugno 1997: Consiglio europeo di Amsterdam; conferma del patto di stabilità e di crescita; adozione di regolamenti sullo statuto giuridico dell’Euro; risoluzione sullo “SME bis” destinata ai Paesi che non partecipano alla zona Euro; scelta del disegno delle monete. ❖ 1 gennaio 2002: introduzione dell’Euro; messa in circolazione di monete e banconote. ❖ 1 luglio 2002: annullamento dello status di valuta legale delle monete e delle banconote nazionali. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 202 3 L’agricoltura nell’UE Il Trattato di Roma, al suo Titolo II, dedica alla problematica agricola ben 10 articoli, che nella particolarità precisano: 1. Condizioni di inserimento dell’agricoltura nel mercato comune. 2. Obiettivi, mezzi e metodi della nascente Politica Agricola Comunitaria (PAC). 3. Misure economiche da adottare durante la transizione dal vecchio al nuovo mercato. Le finalità peculiari della PAC sono riassunte all’articolo 39 che auspica: ● l’incremento della produttività in agricoltura, in particolare attraverso lo sviluppo del progresso tecnico; ● il raggiungimento di un equo tenore di vita della popolazione rurale, attraverso il miglioramento del reddito dei lavoratori agricoli; ● la stabilizzazione dei mercati (a garanzia del produttore agricolo) contro il fenomeno delle fluttuazioni dei prezzi provocate dallo squilibrio tra domanda ed offerta; ● la garanzia e la sicurezza degli approvvigionamenti con produzioni comunitarie stabili e costanti; ● la possibilità di assicurare ai consumatori finali equi prezzi dei prodotti agricoli. L’articolo 40 tocca invece uno degli aspetti più importanti della nascente politica agricola comunitaria, vale a dire l’organizzazione comune dei mercati. Attraverso quest’ultima ci si pone l’obiettivo di creare, alla fine del periodo di transizione dal vecchio mercato agricolo (di tipo nazionale) al nuovo (di tipo comunitario), un mercato unico nel quale gli scambi si effettuino in condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato interno. Le linee direttrici della nascente PAC possono perciò essere così riassunte: a) esigenza della progressiva attuazione di un Mercato Unico, con libera circolazione dei prodotti agricoli all’interno del territorio comunitario; b) affermazione del principio della preferenza comunitaria per i prodotti agricoli interni. A questo scopo gli organismi comunitari hanno studiato e poi introdotto: ● forme di solidarietà finanziaria tra gli Stati membri in ordine agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione della PAC; ● forme di intervento sui mercati nazionali e sull’esportazione delle eccedenze agricole al di fuori della Comunità; ● azioni comuni nel settore delle strutture agricole. 4 La nascita della Politica Agricola Comunitaria (PAC) Nel giugno del 1960 la Commissione della Comunità Europea, a seguito dell’elaborazione teorica e pratica dei punti previsti dal “Trattato di Roma”, presentò al Consiglio le proprie proposte operative relative alla nascente Politica Agricola Comunitaria. Le proposte (conosciute come “Piano Mansholt n. 1” o “Bibbia verde”) furono accolte cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 203 con un certo favore nel mondo agricolo comunitario, che, si ricorda, era allora rappresentato da 6 Stati membri (Francia, Germania federale, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo). Il progetto era costituito da un ampio volume suddiviso in una parte generale, dedicata allo studio e all’illustrazione dello stato dell’agricoltura nelle sei diverse realtà nazionali, ed in due capitoli che riguardavano l’enumerazione dei principi di base della PAC e del suo sviluppo futuro. Il “Piano Mansholt n. 1” basò la sua concezione della PAC sul principio che poneva l’agricoltore come parte integrante dell’economia ed elemento di base dei rapporti socioeconomici interni. Da ciò vennero definiti una serie di principi che riguardavano i diversi settori di interesse, quali il mercato, le strutture, il commercio e la protezione sociale (vedi Approfondimento a pag. 204). 5 Il finanziamento della PAC 5.1 Generalità La possibilità di attuare una politica di sostegno dei prezzi, di miglioramento ed adeguamento delle strutture presuppone la presenza di uno strumento finanziario comune: il FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia). Il FEAOG, inoltre, permette alla politica agricola comunitaria di raggiungere i suoi obiettivi grazie alla totale copertura delle spese da lei stessa prodotte, sia nel campo dei mercati, che in quello strutturale. Sin dalle prime fasi la dotazione finanziaria del FEAOG, suddiviso in due sezioni (Orientamento e Garanzia), venne assicurata dagli Stati membri attraverso ripartizioni che interessavano: ● i prelievi agricoli; ● i dazi doganali; ● una percentuale sull’IVA incassata da ciascuno Stato membro; ● i contributi derivati dallo zucchero. Allo stato attuale il FEAOG è parte integrante del bilancio generale comunitario; la Commissione che gestisce i relativi fondi, risponde al Consiglio sulla loro utilizzazione. 5.2 La sezione Garanzia del FEAOG La sezione Garanzia provvede al finanziamento delle spese derivanti dalla politica comune dei prezzi e dei mercati agricoli. Si tratta specificatamente: ● della restituzione alle esportazioni nei Paesi extracomunitari (cioè del meccanismo di compensazione, calcolato sulla differenza tra i prezzi praticati all’interno della UE ed i prezzi mondiali); ● degli interventi atti a regolarizzare i mercati agricoli (stoccaggi, ritiri, aiuti, premi, ecc.). cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 204 A P P R O F O N D I M E N T O S e tt o ri d ’ i n t e re s s e d e l l a PA C ❖ POLITICA DI MERCATO In attesa degli esiti prodotti dall’applicazione di adeguate forme di politica strutturale (vedi successivo punto “Politica delle Strutture”), che tra l’altro avrebbe fatto sentire il proprio effetto non prima di un decennio, si convenne che solo la politica di sostegno dei mercati agricoli e dei relativi prezzi sarebbe stata in grado di conseguire adeguati risultati per la popolazione rurale. Esisteva quindi la necessità di creare un grande mercato comune, avente le stesse caratteristiche di un mercato interno, il cui scopo principale fosse quello di realizzare un equilibrio tra produzione agricola e possibilità del suo collocamento sia all’interno che all’esterno dei confini comunitari. L’organizzazione comune dei mercati agricoli avrebbe presto fissato un livello comune dei prezzi, lasciando solo differenze minime legate a circostanziate realtà comprensoriali. La linea da seguire avrebbe inoltre protetto i mercati comunitari contro le fluttuazioni dei prezzi presenti nei mercati mondiali. La Commissione propose infatti di fissare i prezzi dei prodotti agricoli circolanti nel mercato interno alla Comunità, superiori ai prezzi esterni, in quanto le condizioni di produzione dei Paesi europei non erano certamente paragonabili a quelle presenti nei grandi Paesi esportatori extraeuropei. Quindi i prezzi agricoli comunitari sarebbero stati fissati, in attesa di nuove linee di politica agricola, ad un livello superiore a quelli mondiali. ❖ POLITICA DELLE STRUTTURE Al fine di sopperire all’insufficienza del reddito agricolo e determinare uno stabile equilibrio tra domanda ed offerta di prodotti agricoli, si ritenne opportuno avviare una valida politica comune nel settore delle strutture agrarie necessarie alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti del settore. Ciò allo scopo di sviluppare più razionali forme di conduzione aziendale in modo da assicurare stabili livelli di redditività e di produttività, paragonabili alle condizioni presenti nei centri urbani e periurbani. Si intuì che i problemi del settore agricolo sarebbero stati risolti solo nel medio-lungo periodo e solo in presenza di una profonda trasformazione delle strutture agricole di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. ❖ POLITICA COMMERCIALE Con la creazione di una “unione doganale”, gli Stati appartenenti alla Comunità avrebbero creato una uniformità nel sistema commerciale interno, predisponendo anche l’auspicato sviluppo del commercio internazionale, come previsto dalla Conferenza Mondiale che regola gli scambi commerciali tra gli Stati (denominata degli “accordi GATT” – General Agreement Trade and Tariffs). ❖ POLITICA SOCIALE Tale politica si prefiggeva, nei confronti di tutti i lavoratori agricoli e delle loro famiglie, una protezione sociale uguale a quella di altre categorie. Le linee fondamentali da intraprendere sarebbero state quelle di estendere l’insegnamento generale e la formazione professionale dei giovani agricoltori. Da questo punto di vista, particolare importanza ebbe l’attività che venne a svolgere il Fondo Sociale Europeo (FSE), che congiuntamente ad altri organismi europei (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia – FEAOG – e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR –) avrebbe assunto il compito di migliorare la possibilità di occupazione all’interno del mercato del lavoro comunitario, prevedendo tutte le forme di mobilità geografica e professionale dei lavoratori. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 205 5.3 La sezione Orientamento del FEAOG La sezione Orientamento è chiamata a definire il sostegno finanziario della politica delle strutture. Da un punto di vista gestionale troviamo il concorso: ● delle azioni dirette, dove la Commissione UE concede un contributo direttamente al beneficiario che ne fa richiesta presentando un progetto di investimento; ● delle azioni indirette, nelle quali il FEAOG Orientamento rimborsa allo Stato membro una determinata percentuale delle spese ammissibili previste, conformemente alle disposizioni comunitarie e/o alla normativa nazionale. Dal bilancio complessivo dei finanziamenti della PAC emerge chiaramente la ridistribuzione di ricchezza tra gli Stati membri, che però, contrariamente alla logica dei trattati, non ne hanno beneficiato in eguale misura. Si può in effetti affermare che maggiori vantaggi hanno avuto quei Paesi con un’agricoltura meglio organizzata (Germania, Francia, Olanda). L’ingresso di Spagna, Portogallo e Grecia accentua ancora di più l’esigenza di una revisione della PAC per attenuare gli squilibri esistenti tra aree arretrate e aree già sviluppate. 6 Lo sviluppo della PAC Allo scopo di avviare a soluzione tutti i problemi relativi ai quattro principi di base enunciati nel § 4, la Commissione CEE elaborò numerose linee economiche di programmazione, predisponendo specifiche normative (Regolamenti e Direttive). In questa sede si ritiene opportuno concedere particolare spazio alle sole problematiche che riguardano la politica di mercato e quella delle strutture, in quanto, oltre a rappresentare con maggiore peso la politica generale dell’UE, impegnano attualmente, con preponderanza, le finanze comunitarie. A P P R O F O N D I M E N T O Sviluppo della politica di mercato e delle strutture ❖ POLITICA DI MERCATO La Commissione CEE suddivise in due fasi la realizzazione del mercato comune: la prima di passaggio (fino al 31/12/1969), durante la quale sarebbero stati rimossi i principali ostacoli sulla strada dell’armonizzazione dei mercati dei singoli Stati comunitari, la seconda (dal 1/1/1970) corrispondente all’instaurazione di un mercato unico. Fu inoltre presa una serie di provvedimenti che andavano a sostituire i diritti doganali presenti per ciascuno degli Stati comunitari nei confronti dei Paesi Terzi, creando una “tassa di compensazione”. Con il fine di realizzare l’organizzazione comune dei diversi mercati agricoli, furono previsti appositi “fondi di stabilizzazione” destinati ad operare con i finanziamenti previsti dal FEAOG, sezione garanzia. ❖ POLITICA DELLE STRUTTURE L’azione comunitaria si individuò soprattutto nel coordinamento della programmazione delle politiche nazionali, poiché la responsabilità di azioni strutturali sarebbe dovuta ricadere sui singoli Stati membri lasciando alla UE solo l’onere di intervenire indirettamente, attraverso indicazioni programmatiche enunciate con Direttive o al limite con Regolamenti. Riguardo la partecipazione finanziaria, la Commissione CEE propose di interessare una sezione apposita del FEAOG (la sezione Orientamento) che avrebbe corrisposto somme addizionali a quelle erogate dai singoli governi. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 206 7 L’organizzazione dei mercati agricoli comunitari 5 7.1 Premessa Le linee fondamentali della politica dei mercati agricoli comunitari si basano sui principi: ● ● ● ● dell’unità del mercato, attraverso la libera circolazione dei prodotti agricoli comunitari; della preferenza comunitaria per i prodotti agricoli interni; della solidarietà finanziaria tra gli Stati membri per la suddivisione degli oneri derivanti dal sostegno dei mercati agricoli; della corresponsabilità generalizzata, principio di recente introduzione, che si traduce nelle limitazioni di garanzia nei confronti di alcuni prodotti agricoli che risultano eccedenti. Il complesso dei meccanismi e dei passaggi in cui si articola l’organizzazione dei mercati comunitari è basato su una serie di atti normativi specifici per ogni prodotto (tabacco, ortofrutta, latte, carne, olio di oliva, ecc.) che hanno in comune alcuni aspetti caratteristici come la fissazione di un prezzo unico e l’introduzione di un regime di scambi con i Paesi terzi. 7.2 Le OCM (Organizzazioni Comuni di Mercato) ❖ Le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) sono disposizioni stabilite dalle decisioni comunitarie, che disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell’UE. Le OCM hanno progressivamente sostituito le organizzazioni nazionali di mercato nei settori in cui era necessario, prefiggendosi, innanzitutto: ● ● ● ● di realizzare gli obiettivi della politica agricola comune; di stabilizzare i mercati; di garantire un tenore di vita equo agli agricoltori; di aumentare la produttività dell’agricoltura. Sono disciplinati dall’Organizzazione Comune dei Mercati i seguenti settori (rappresentanti circa il 90% della produzione agricola finale comunitaria): cereali, carni suine, uova e pollame, ortofrutticoli, banane, vino, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, riso, grassi (compresi olio d’oliva e semi oleosi), zucchero, floricoltura, foraggi essiccati, ortofrutticoli trasformati, tabacco, lino e canapa, luppolo, sementi, carni ovine e caprine e altri prodotti agricoli che non sono oggetto di un’organizzazione specifica di mercato. L’istituzione e l’attuazione delle Organizzazioni Comuni di Mercato dipendono dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione europea; nonostante numerosi meccanismi comuni, esse funzionano in modo diverso a seconda del tipo di prodotto. 5 Fonte: sito Web UE. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 207 A P P R O F O N D I M E N T O C a r a tt e ri s t i c h e e f u n z i o n i d e l l e O C M ❖ L’istituzione delle OCM Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, istituisce le Organizzazioni Comuni di Mercato (articolo 34 del Trattato che istituisce la Unione Europea); esso decide inoltre talune modalità di applicazione dei vari Regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati. ❖ L’attuazione delle OCM La Commissione, assistita da un comitato, adotta le disposizioni di applicazione necessarie per l’attuazione delle Organizzazioni Comuni di Mercato. Per ciascuna organizzazione, un comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati e presieduto da un rappresentante della Commissione si esprime sui progetti. Se la Commissione non condivide il parere del comitato, la decisione definitiva viene presa dal Consiglio. ❖ ll funzionamento delle OCM Le Organizzazioni Comuni di Mercato consentono innanzitutto di fissare per i prodotti agricoli prezzi unici per tutti i mercati europei, di concedere aiuti ai produttori o agli operatori del settore, di istituire meccanismi di controllo della produzione e disciplinare gli scambi con i Paesi terzi. Viene inoltre promossa la costituzione di organizzazioni di produttori. ❖ La politica dei prezzi Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento della Commissione all’inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, fissa artificialmente tre diversi prezzi: il prezzo indicativo, il prezzo d’entrata e il prezzo d’intervento dei prodotti. Il prezzo indicativo, detto anche prezzo di base o prezzo di orientamento, è il prezzo al quale le autorità comunitarie ritengono dovrebbe avvenire la transazione. Benché artificiale, il prezzo indicativo si avvicina al prezzo che i prodotti avrebbero spuntato in condizioni normali sul mercato comunitario. Il prezzo d’entrata o prezzo limite è il prezzo minimo al quale possono essere venduti i prodotti importati. È superiore al prezzo d’intervento e quindi incoraggia gli operatori economici comunitari ad approvvigionarsi all’interno della Comunità europea, al fine di rispettare il principio di preferenza comunitaria. Il prezzo d’intervento è il prezzo garantito al di sotto del quale un organismo d’intervento designato dagli Stati membri procede all’acquisto e al magazzinaggio della produzione. Per non gravare sul bilancio comunitario, il Consiglio incentiva l’ammasso privato corrispondendo un premio ai produttori che procedono personalmente all’ammasso dei prodotti. Dalla riforma del 1992, in taluni settori la diminuzione dei prezzi garantiti è compensata dall’aumento degli aiuti diretti all’agricoltore. I prodotti all’ammasso possono essere denaturati, utilizzati per fini umanitari o venduti dalla Commissione. La vendita avviene tramite gara e la Commissione stabilisce preventivamente la destinazione dei prodotti. In caso di vendita sul mercato interno, essa si accerta che i mercati non subiscano perturbazioni. ❖ Gli aiuti ed i premi concessi Gli aiuti vengono concessi sotto forma di pagamenti per superficie, aiuti alla produzione, aiuti a favore dell’allevamento o importi compensativi. Sono inoltre previsti contributi intesi a favorire la commercializzazione dei prodotti, la competitività della produzione, la costituzione e il funzionamento di organizzazioni di produttori o di operatori del settore agroalimentare, nonché aiuti per l’abbandono di talune produzioni o la riconversione di terreni e/o aziende. In caso di epizoozia vengono adottate misure di sostegno del mercato. G cap-10 25-03-2004 G 16:36 Pagina 208 ❖ Il controllo della produzione Regimi di quote e di quantitativi nazionali garantiti consentono di controllare la produzione agricola e di limitare le eccedenze e l’ammasso. Il ritiro dei terreni dalla produzione o la diversificazione nonché il versamento di importi compensativi consentono anch’essi di prevenire la sovrapproduzione. Le quote sono quantitativi massimi di produzione concessi agli imprenditori agricoli. In caso di sovrapproduzione, il produttore viene penalizzato pecuniariamente. I quantitativi nazionali garantiti, attribuiti agli Stati membri, rappresentano quantitativi massimi di produzione. In caso di sforamento, ai produttori viene addebitato un prelievo di corresponsabilità. Il prezzo d’intervento per la campagna di commercializzazione successiva viene allora ridotto. Il ritiro dalla produzione e la diversificazione per usi non alimentari sono destinati a mettere a riposo una superficie agricola o diversificare la produzione (produzione di materie prime per i biocarburanti, ad esempio) mediante una contropartita finanziaria. Gli importi compensativi integrano il reddito degli agricoltori e sono assegnati in funzione del numero di capi e/o della superficie coltivata. ❖ Gli scambi con i Paesi terzi Gli scambi con i Paesi terzi consistono nell’importazione di prodotti sul mercato comunitario e nell’esportazione di prodotti comunitari. Sono stati apportati adeguamenti a favore della trasformazione dei prodotti. Le importazioni: agli importatori può essere richiesta la presentazione di un titolo d’importazione ed essere imposto un prelievo all’importazione. In caso di gravi perturbazioni del mercato comunitario, la Commissione è autorizzata ad adottare misure di salvaguardia. I titoli d’importazione sono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri previo deposito di una cauzione, che viene restituita all’importatore allorché quest’ultimo dimostra di aver assolto i suoi obblighi. Per gran parte della produzione è stato istituito un regime di prelievo unico all’entrata nell’UE al fine di evitare che i prezzi dei prodotti importati siano inferiori a quelli dei prodotti comunitari. Taluni prodotti sono semplicemente assoggettati alle aliquote fissate dalla tariffa doganale comune; altri ne sono esenti. Qualora il mercato comunitario rischi di essere gravemente perturbato a causa delle importazioni ovvero, in taluni casi, delle esportazioni, possono essere adottate misure di salvaguardia. Le esportazioni: l’UE versa restituzioni identiche ai produttori europei che esportano sul mercato mondiale. Lo scopo è quello di sovvenzionare le esportazioni affinché i prezzi dei prodotti europei si allineino sui prezzi mondiali. In linea di principio l’importo della restituzione è unico, ma può variare secondo la destinazione del prodotto o la situazione economica. La restituzione può inoltre essere subordinata al rilascio di un titolo di esportazione. La trasformazione: l’Unione si riserva il diritto di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo, che consente di trasportare nell’Unione un prodotto importato da un Paese terzo senza riscossione dei dazi purché il prodotto venga riesportato. Può inoltre essere vietato il regime di perfezionamento passivo, che consiste nell’esportazione temporanea di una merce verso un Paese terzo, dove viene trasformata prima di essere reimportata senza prelievi. ❖ Gli aiuti di Stato Salvo disposizioni contrarie stabilite dai regolamenti che istituiscono le Organizzazioni Comuni di Mercato, si applicano le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato. ❖ Comunicazione e controlli Gli Stati membri e la Commissione si trasmettono le informazioni necessarie per l’attuazione dei vari Regolamenti. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione hanno adottato misure atte a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di Organizzazioni Comuni di Mercato. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 209 7.3 Classificazione delle Organizzazioni Comuni di Mercato 6 Si possono individuare quattro tipi di Organizzazioni Comuni di Mercato: alcune prevedono premi alla produzione e meccanismi d’intervento, altre attuano un semplice regime d’intervento, altre ancora prevedono esclusivamente aiuti alla produzione o istituiscono per il prodotto in questione soltanto una protezione doganale. Tab. 1 Tipi di Organizzazioni Comuni di Mercato Prodotti interessati Intervento e aiuti alla produzione* Latte e prodotti lattiero-caseari (dal 2005), carni bovine, riso, olio d’oliva, cereali, ovini, semi oleosi, uve secche Intervento* Zucchero, latte e prodotti lattiero-caseari, vino, carni suine, ortofrutticoli freschi Aiuti alla produzione* Lino e canapa, foraggi essiccati, prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, tabacco, luppolo, sementi, caprini, banane Protezione doganale* Pollame, uova, altri grassi, piante vive e prodotti della floricoltura, prodotti non assoggettati ad un’Organizzazione Comune di Mercato specifica * Talune produzioni di Madera, delle Azzorre e delle Canarie, delle isole del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d’oltremare sono disciplinate da regimi specifici. 8 La riforma della PAC e Agenda 2000 7 La PAC ha realizzato con successo i suoi obiettivi iniziali: è riuscita, infatti, a promuovere sia la produzione che la produttività, ha stabilizzato i mercati, ha assicurato l’approvvigionamento dei prodotti e ha protetto gli agricoltori contro le fluttuazioni dei prezzi sui mercati mondiali. Tuttavia, tali risultati positivi sono stati offuscati da effetti secondari indesiderabili: gli agricoltori dell’UE hanno prodotto più di quanto il mercato potesse assorbire, creando così eccedenze e una crescita esponenziale delle spese agricole dell’UE. La PAC ha dovuto subire, nei quattro decenni della sua esistenza, numerose riforme. L’ultima, in ordine di tempo, è quella proposta dalla Commissione nel quadro di Agenda 2000, che costituisce un modello per il futuro della politica comunitaria nell’ottica del previsto allargamento. Agenda 2000 rappresenta la riforma più radicale e globale della Politica Agraria Comune dalla sua istituzione ad oggi. Portando avanti il processo iniziato nel 1992, essa ha fornito una solida base per il futuro sviluppo dell’agricoltura nell’Unione, con6 7 Fonte: sito Web UE. Fonte: sito Web UE. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 210 templando tutti gli ambiti di competenza della PAC (economico, ambientale e rurale). La riforma comprende, in particolare, misure intese a: ● rafforzare la competitività delle materie prime agricole sui mercati interni e mondiali; ● promuovere un tenore di vita adeguato della comunità agricola; ● creare posti di lavoro sostitutivi e di altre fonti di reddito per i lavoratori agricoli; ● elaborare una nuova politica dello sviluppo rurale come secondo pilastro della PAC; ● integrare maggiormente nella PAC questioni ambientali e strutturali; ● migliorare la qualità dei prodotti alimentari e della loro sicurezza; ● semplificare la legislazione in materia agraria e decentralizzarne l’applicazione, in vista di una maggiore chiarezza, trasparenza e accessibilità di norme e regolamenti. Con la riforma, quale prevista in Agenda 2000, si creano le condizioni per lo sviluppo nell’UE di un’agricoltura comunitaria multifunzionale, sostenibile e concorrenziale. Inoltre, i suoi obiettivi a lungo termine non incideranno positivamente solo sui Paesi candidati all’adesione, ma ne beneficeranno anche le generazioni future. Per quanto riguarda l’agricoltura, il nuovo Regolamento di riferimento è il 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG). Esso accompagna e integra gli altri strumenti della Politica Agricola Comune e della politica strutturale comunitaria ed abroga, a questo titolo, in particolare i precedenti Regolamenti relativi al FEAOG (4256/88), l’Obiettivo 5 a (950/97, 951/97, 952/97 e 867/90), le misure di accompagnamento della riforma della PAC del 1992 (2078/92, 2079/92 e 2080/92) e l’aiuto strutturale alla silvicoltura (1610/89). Le misure di sviluppo rurale ammissibili a titolo del presente Regolamento sono suddivise in due gruppi: ● le misure d’accompagnamento della riforma del 1992, quali il prepensionamento, le misure agroambientali, l’imboschimento, nonché il regime relativo alle zone svantaggiate; ● le misure di ammodernamento e diversificazione delle aziende agricole, quali investimenti nelle aziende agricole, insediamento di giovani agricoltori, formazione, sostegno agli investimenti negli impianti di trasformazione e commercializzazione, aiuto complementare alla silvicoltura, promozione e riconversione dell’agricoltura. Con il Reg. 1257/99, quindi, la nuova fase di programmazione è entrata nel vivo dello sviluppo rurale. La predisposizione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), dei Programmi Operativi Regionali (POR) nelle aree Obiettivo 1 e dei Documenti Unici di Programmazione nelle aree Obiettivo 2, ha quindi rappresentato una nuova occasione per il rilancio delle aree rurali. 9 Le prospettive future della PAC 8 La Politica Agraria Comune costituisce l’ambito politico dalla portata più ampia, il quale ha dato adito alle maggiori controversie e al quale è stato destinato il bilancio più consistente rispetto agli altri settori della politica comunitaria. Nella politica agraria l’UE 8 Fonte: sito Web UE. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 211 detiene maggiori poteri che in qualsiasi altro campo e in nessun altro ambito politico sono state approvate tante disposizioni legislative quante nella sola politica agricola. La futura prosperità del settore agricolo dell’UE dipenderà, pertanto, dalla sua capacità di sfruttare le opportunità interne ed internazionali che si sono presentate in questi ultimi anni. Il 22 gennaio 2003 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte di riforma della Politica Agricola Comune (PAC), con l’obiettivo di rendere l’agricoltura europea più competitiva e maggiormente orientata al mercato, di portare avanti una semplificazione sostanziale della PAC, di facilitare il processo di allargamento e di difendere meglio la politica agricola in ambito OMC. I tratti salienti della riforma sono i seguenti: ● pagamento unico per azienda (e quindi non più singoli premi e contributi ricevuti dall’azienda), un unico contributo/premio, slegato dalla produzione (“disaccoppiamento”) e subordinato al rispetto di norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere degli animali, di igiene e di sicurezza sul lavoro, noché all’obbligo di mantenere i terreni agricoli in buone condizioni (“condizionalità ecologica”); ● politica di sviluppo rurale più forte, con maggiori dotazioni finanziarie, nuove misure di promozione della qualità, del benessere degli animali ed intese ad aiutare i conduttori agricoli a conformarsi alle norme di produzione dell’UE; ● riduzione dei pagamenti diretti (“riduzione progressiva”) per le aziende di grandi dimensioni in modo da ricavarne risorse supplementari da mettere a disposizione dello sviluppo rurale e da poter destinare al finanziamento di ulteriori riforme; ● revisione della politica di mercato della PAC (riduzione finale del 5% del prezzo di intervento dei cereali parzialmente compensata da un aumento dei pagamenti diretti a favore dei produttori di seminativi); ● riforma più profonda e rapida di alcuni settori (latte, burro, riso, frumento duro, frutta a guscio, fecola di patate e foraggi essiccati); ● mantenimento del sistema delle quote latte fino al 2014/15. 10 La PAC e l’organizzazione mondiale del commercio 9 Gli scambi commerciali in agricoltura rivestono per l’UE un’importanza particolare, se si considera che essa è il maggiore importatore e il secondo esportatore di prodotti agricoli nel mondo. L’UE è membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Nell’ottobre 1999, i ministri dell’Agricoltura dell’UE hanno raggiunto un’intesa comune riguardo al futuro ciclo del millennio. Gli obiettivi e gli interessi dell’UE in gioco in tali negoziati si basano sui seguenti elementi: ● esame degli aspetti non commerciali dell’agricoltura, che deve essere considerata come un’attività che oltre alla produzione alimentare, partecipa alla conservazione del paesaggio, alla protezione dell’ambiente, alla tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti alimentari, al benessere degli animali. In tal senso deve essere 9 Fonte: sito Web UE. cap-10 25-03-2004 ● ● 16:36 Pagina 212 ricercato un equilibrio tra le questioni prettamente commerciali e quelle non commerciali inerenti all’agricoltura; applicazione di un trattamento speciale e differenziato nei Paesi in via di sviluppo, tenendo conto, in particolare, dell’importanza fondamentale dell’alimentazione e dell’agricoltura in tali Paesi; miglioramento dell’accesso alle opportunità di mercato: l’UE si impegna, in quanto massimo esportatore di prodotti alimentari, a migliorare gli sbocchi per i suoi esportatori e a ridurre ingiustificate barriere doganali. In tal modo l’UE tenta di dare il suo contributo alla sperata espansione del commercio mondiale dei prodotti agricoli. 11 L’allargamento dell’UE e gli effetti sul settore agricolo 10 I preparativi in vista dell’allargamento dell’UE sono già in fase avanzata. L’adesione dei Paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO) assume un importante significato soprattutto dal punto di vista di una prospettiva economica generale. Per quanto riguarda in particolare il settore agricolo, con l’allargamento si prevede il raddoppiamento della popolazione rurale attiva, nonché della superficie coltivata nell’UE e la presenza sul mercato interno di 100 milioni di consumatori in più. L’allargamento offrirà ai paesi candidati grosse opportunità che consentiranno loro di sfruttare al meglio il proprio potenziale di produzione agricola. L’UE ha intensificato le operazioni di sostegno al processo di ristrutturazione nei PECO, introducendo, tra l’altro, strumenti per le politiche strutturali in vista della preparazione della loro adesione. Sono previsti inoltre aiuti e accordi di cooperazione specifici (partenariati di preadesione) per Malta, Cipro e Turchia. Gli strumenti con cui l’UE interviene a sostegno dei dieci Paesi dell’Europa centrale e orientale (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia) sono tre: ● il programma PHARE (varato nel 1989), che ha il duplice scopo di rafforzare le istituzioni, le amministrazioni e gli enti pubblici per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario, e di sostenere nuovi investimenti nei settori che più lo richiedono (infrastrutture, imprese, servizi sociali); ● il programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD) ha lo scopo di preparare i Paesi candidati ad adeguarsi alla politica agricola comune dell’Unione (a partire dal 2000) e prevede un’ampia gamma di interventi per l’ammodernamento dell’agricoltura, il miglioramento della qualità dei prodotti alimentari e la tutela dei consumatori, lo sviluppo rurale, la protezione dell’ambiente e l’assistenza tecnica; ● lo strumento strutturale di preadesione (ISPA), che opera (dal 2000) secondo il modello del Fondo di coesione per finanziare la realizzazione di grandi progetti nel campo dei trasporti e della tutela dell’ambiente. Questi Paesi presentano enormi carenze in tutti i settori: infrastrutture, industria, servizi, PMI, agricoltura, ambiente. Per prepararsi a entrare nell’Unione, hanno messo a punto con la Commissione strategie di cooperazione (i cosiddetti “partenariati per l’adesione”) volte 10 Fonte: sito Web UE. cap-10 25-03-2004 16:36 Pagina 213 a superare i principali ostacoli che ciascuno incontra, stabilendo così il quadro programmatico degli aiuti di preadesione. Come detto, lo strumento con cui l’UE interviene a sostegno nel settore agricolo è rappresentato dal SAPARD, messo a punto nel quadro di Agenda 2000, per sostenere i Paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel loro sviluppo rurale e per il quale è stato stanziato per il periodo 2000-2006 un bilancio annuale pari a 520 milioni di euro. Gli obiettivi del programma sono i seguenti: ● istituire un quadro comunitario per la promozione del settore agricolo e dello sviluppo sostenibile delle aree rurali durante il periodo di preadesione dei Paesi candidati; ● la soluzione dei problemi che riguardano l’adeguamento a lungo termine del settore agrario e delle zone rurali; ● il sostegno all’adozione dell’acquis comunitario nei campi della politica agraria comune e delle politiche correlate. L’adeguamento della politica agraria nei Paesi candidati costituisce un’impresa complessa, agevolata tuttavia notevolmente dall’attuale riforma della PAC nel quadro di Agenda 2000. Fig. 3 – Ipotesi di allargamento della UE (fonte: sito Web UE).