Procedimento art. 13 legge 68-99

Transcript

Procedimento art. 13 legge 68-99
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione generale
Servizio Politiche per il Lavoro e le Pari Opportunità
Procedimento previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, art. 13( sostituito dal comma 37, lettera c) dell’art. 1, L.
24 dicembre 2007, n. 247)
L’art. 1, comma 37, lettera c) della Legge n. 247 del 24/12/2007 ha sostituito l’originario articolo 13 della
Legge 68/99 che prevedeva l’istituto delle fiscalizzazioni per i datori di lavoro che, nell’ambito delle
convenzioni previste dall’art. 11 della stessa legge, avessero effettuato assunzioni di lavoratori disabili.
Pertanto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, sono stabilite le modalità di
erogazione dei contributi previste per i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato:
•
nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che,
assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente
dalle percentuali di invalidità;
•
Nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che,
assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
•
Per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione
delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.
Possono essere ammesse ai contributi solamente le assunzioni a tempo indeterminato realizzate da
datori di lavoro privati, anche se non soggetti all’obbligo di assunzione, nell’anno antecedente
all’emanazione del provvedimento di riparto La concessione del contributo è subordinata alla verifica,
Via XXVIII Febbraio 5
09130 Cagliari - tel +39 070 606 5620 fax +39 070 606 5547
[email protected]
da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto,
dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo.
Procedimento per beneficiare degli incentivi ex art. 13 della Legge 68/99. Nelle more del
trasferimento alle Province del procedimento previsto dall’art. 13 della Legge 68/99, così come
modificato dall’ art. 1, comma 37 della Legge n. 247 del 24/12/2007, la domanda per l’ammissione ai
benefici deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mediante
compilazione della modulistica allegata e va inviata a mezzo raccomandata A/R alla Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, Servizio Politiche per il Lavoro e le Pari opportunità – Via XXVIII Febbraio n. 1 –
09131 – CAGLIARI. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Richiesta di accesso agli
incentivi ai sensi dell’art. 13 della Legge 68/99”.
Graduatorie relative ad assunzioni effettuate nel 2008. Saranno valutate ai fini dell’erogazione dei
contributi a carico del Fondo Nazionale Disabili le richieste per assunzioni effettuate nel 2008
pervenute entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S. della Deliberazione G.R. n. 37/27 del
30.07.2009. La graduatoria verrà formata attribuendo un punto in caso di assunzione di lavoratori con
disabilità psichica o superiore all’89% e attribuendo un punto in caso di assunzione se riferita a donne
con disabilità nonché zero punti per tutti gli altri aventi diritto al contributo. In caso di insufficienza del
fondo a soddisfare tutte le domande con pari punteggio, si darà precedenza alle domande relative ai
soggetti con maggiore disabilità e, a parità di percentuale di disabilità, si scorrerà la graduatoria sulla
base della tempestività nella presentazione della domanda di contributo, da calcolare come numero di
giorni intercorsi tra la data di assunzione del disabile e la data di presentazione della domanda.
Graduatorie relative ad assunzioni effettuate nel 2009. La graduatoria per le assunzioni effettuate
nel 2009 dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 28 febbraio 2010. La graduatoria verrà formata
attribuendo un punto in caso di assunzione di lavoratori con disabilità psichica o superiore all’89% e
attribuendo un punto in caso di assunzione se riferita a donne con disabilità nonché zero punti per tutti
gli altri aventi diritto al contributo. Tutte le domande di contributo dovranno essere presentate a pena di
decadenza entro il 31 gennaio 2010. Alle domande presentate entro i 30 giorni successivi alla data di
assunzione del disabile vengono riconosciuti 0,5 punti aggiuntivi; le domande presentate
antecedentemente la data di pubblicazione della Deliberazione G.R. n. 37/27 del 30.07.2009 godranno
comunque di 0,5 punti aggiuntivi; tutti gli aventi diritto che pur avendo assunto disabili non hanno
presentato domanda, per usufruire del punteggio aggiuntivo pari a 0,5 devono presentare la domanda
entro 30 giorni dalla pubblicazione della Deliberazione G.R. n. 37/27 del 30.07.2009. In caso di
insufficienza del fondo a soddisfare tutte le domande con pari punteggio, si darà precedenza alle
domande relative ai soggetti con maggiore disabilità e, a parità di percentuale di disabilità, si scorrerà la
graduatoria sulla base della tempestività nella presentazione della domanda di contributo, da calcolare
Via XXVIII Febbraio 5
09130 Cagliari - tel +39 070 606 5620 fax +39 070 606 5547
[email protected]
come numero di giorni intercorsi tra la data di assunzione del disabile e la data di presentazione della
domanda.
Domande già presentate. Le domande già presentate dai datori di lavoro relativamente alle
assunzioni effettuate nel 2008 e nel 2009 dovranno essere integrate alla luce della nuova modulistica,
facendo salvo il numero di protocollo assegnato al momento del primo inoltro.
Documentazione da allegare alla domanda. Alla richiesta di ammissione ai benefici previsti
dall’art.13 della Legge 68/99 occorre allegare la copia della convenzione stipulata con
l’Amministrazione Provinciale competente per territorio, copia della documentazione attestante
l’avvenuta assunzione, copia del documento di identità del datore di lavoro richiedente, ai fini dell’art.
46 del D.P.R. 445/2000, copia del nulla osta all’assunzione rilasciato dall’Amministrazione competente
indicante a quale misura del contributo può essere ammesso il datore di lavoro ai sensi dell’art.13,
comma 1, lettera a), b) o d) della legge 68/99 o in alternativa un documento che certifichi la
percentuale di disabilità, modulo (allegato a) per l’indicazione analitica del costo salariale annuo.
Allegato a. Con la richiesta di ammissione ai benefici previsti dall’art.13 della Legge 68/99 occorre
produrre il modulo “allegato a” per indicare in dettaglio il costo salariale presunto, composto da
“retribuzione lorda prima delle imposte” e da “contributi obbligatori”, nonché il CCNL applicato. Nelle
more di una direttiva ministeriale che indichi in maniera univoca il significato di costo salariale, alla
voce “retribuzione lorda prima delle imposte” andranno inserite le voci fisse della retribuzione,
In fase di liquidazione ci sarà un conguaglio tra le maggiori somme indicate nella richiesta (costo
salariale presunto) e il costo salariale reale sostenuto a distanza di un anno dall’assunzione, sulla
base di una comunicazione del datore di lavoro che descrive analiticamente le singole voci che lo
compongono. Il conguaglio potrà operare solo in riduzione e non in aumento. Nella fase di erogazione
del contributo saranno disposti dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni pervenute.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gonaria Assunta Daga
Via XXVIII Febbraio 5
09130 Cagliari - tel +39 070 606 5620 fax +39 070 606 5547
[email protected]